
Quando un gruppo societario entra in crisi, la domanda che tiene svegli gli amministratori non è soltanto “falliremo?”, ma “falliremo insieme?”. L’art. 287 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024) consente infatti al tribunale di aprire un’unica liquidazione giudiziale per più imprese dello stesso gruppo, con un solo ricorso, davanti a un solo tribunale, con un solo giudice delegato e, di regola, un solo curatore. È una possibilità, non un automatismo: qualcuno deve chiederla, deve provare presupposti precisi e il tribunale deve convincersi che il coordinamento serva davvero ai creditori.
Questo articolo non ripete la panoramica di come funziona, nel suo complesso, la liquidazione giudiziale di gruppo. Si concentra su un momento solo, il più delicato: quello in cui il tribunale decide se aprire la procedura unitaria. E lo guarda dalla prospettiva di chi la chiede, cioè dal punto di vista del creditore (o del pubblico ministero, o del curatore già nominato) che punta a trascinare in un unico procedimento più società collegate. Chi conosce le mosse di chi chiede l’apertura unitaria smette di subirle e inizia ad anticiparle: può contestare l’insolvenza di una singola società, discutere l’opportunità del coordinamento, sollevare la questione della competenza, oppure giocare d’anticipo con uno strumento di regolazione della crisi che tolga terreno al ricorso.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la procedura unitaria di gruppo è il punto di arrivo di una crisi d’impresa che non è stata intercettata in tempo, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, anche nella sua versione di gruppo, cioè proprio lo strumento che può evitare che un ricorso unitario arrivi a sentenza. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC, essenziale quando nel perimetro del gruppo compaiono imprese minori o soci persone fisiche che non possono accedere alla liquidazione giudiziale e devono trovare un’altra strada.
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Chi ha interesse a chiedere una procedura unitaria (e perché)
La prima cosa da capire è che la procedura unitaria non si apre d’ufficio. L’art. 287 CCII disciplina presupposti, organi, programma e competenza, ma non attribuisce al tribunale un potere di iniziativa autonoma: chi può chiedere la liquidazione giudiziale di gruppo è chi può chiedere la liquidazione giudiziale in generale, secondo l’art. 37 CCII. Cioè:
- il debitore stesso, quindi le società del gruppo attraverso i propri organi (spesso su impulso della capogruppo);
- i creditori;
- il pubblico ministero;
- gli organi e le autorità amministrative di controllo e vigilanza sull’impresa, nei casi previsti.
A questi si aggiunge una figura specifica, prevista dal comma 5 dell’art. 287: il curatore già nominato in una liquidazione di gruppo che, rilevando l’insolvenza di un’altra impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura, può segnalarla agli organi di amministrazione e controllo di quella impresa oppure promuovere direttamente l’accertamento dello stato di insolvenza.
Dal punto di vista di ciascuno di questi attori, la procedura unitaria ha una convenienza diversa.
Il creditore che vanta crediti verso più società
È il caso tipico: una banca che ha finanziato la capogruppo e due controllate, un fornitore strategico che consegnava merce a tre società operative, un locatore che ha concesso immobili a più entità. Dal suo punto di vista, conviene avere un solo procedimento, un solo curatore con cui interloquire, un solo programma di liquidazione che coordini la vendita di beni che, nella realtà economica, funzionano insieme. Se lo stabilimento è di una società, i macchinari di un’altra e il marchio di una terza, venderli separatamente può valere molto meno che venderli in blocco.
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone un limite di legittimazione che la giurisprudenza ha messo a fuoco: secondo il Tribunale di Cagliari (22 marzo 2023), il creditore può chiedere la procedura unitaria solo con riferimento alle imprese verso le quali è effettivamente creditore, perché la regola generale dell’art. 37 CCII non viene derogata dall’art. 287. Il creditore della capogruppo non può, di sua iniziativa, trascinare nella procedura una controllata con la quale non ha alcun rapporto.
Il pubblico ministero
Il PM interviene quando l’insolvenza emerge da un procedimento penale, dalla segnalazione di un giudice civile, o da altre fonti istituzionali. La sua convenienza non è economica ma ordinamentale: interrompere l’aggravamento del dissesto, consentire l’esercizio delle azioni di responsabilità e recuperatorie. Dal suo punto di vista, la procedura unitaria è preziosa perché le operazioni infragruppo (finanziamenti, garanzie incrociate, cessioni di rami d’azienda tra società sorelle) si leggono bene solo guardando il gruppo nel suo insieme.
La stessa capogruppo (o le società in autoliquidazione)
Può sembrare paradossale, ma spesso è il gruppo stesso a chiedere la procedura unitaria. Quando gli amministratori prendono atto che non esiste un piano di risanamento praticabile, presentare un unico ricorso per tutte le società insolventi consente di gestire la liquidazione in modo ordinato, con un solo interlocutore e costi generali ripartiti. In questi casi la “controparte” non è un avversario: è un percorso che gli amministratori scelgono per limitare i danni e, non di rado, per ridurre l’esposizione a contestazioni sul ritardo.
Il curatore già nominato
È l’attore più insidioso per le società del gruppo rimaste fuori. Il curatore ha accesso alla contabilità della società in liquidazione, vede i flussi verso le consorelle, conosce i crediti infragruppo. Il comma 5 dell’art. 287 gli consente di passare dalla segnalazione all’azione: può promuovere direttamente l’accertamento dell’insolvenza di un’altra società. Per l’impresa del gruppo ancora in bonis, questo significa che il pericolo può arrivare dall’interno di una procedura già aperta, non solo da un creditore esterno.
La chiave di lettura
Tutto ciò che segue ruota su un punto: chi chiede la procedura unitaria deve dimostrare tre cose distinte. Che esiste un gruppo nel senso del Codice; che ciascuna società da includere è insolvente; che il coordinamento nella liquidazione degli attivi è opportuno per il miglior soddisfacimento dei creditori. Se anche uno solo di questi pilastri cede, la richiesta di unificazione si sgretola, almeno per la società che ne è priva. Le mosse che vedremo sono, in ordine cronologico, i passaggi con cui il ricorrente prova a costruire questi tre pilastri e a portare il fascicolo davanti al tribunale che preferisce.
Prima mossa: disegnare il perimetro del gruppo
La mossa
La prima cosa che chi chiede la procedura unitaria farà è tracciare il confine del gruppo: quali società ne fanno parte, chi le dirige, come sono collegate. Non è un esercizio descrittivo. L’art. 287 richiede che le imprese da assoggettare a liquidazione unitaria siano “appartenenti al medesimo gruppo”, e il gruppo rilevante è quello definito dall’art. 2, comma 1, lett. h), CCII: l’insieme di società, imprese ed enti (esclusi lo Stato e gli enti territoriali) che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies c.c., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica.
Il ricorrente ha un aiuto importante: la stessa norma richiama la presunzione dell’art. 2497-sexies c.c., secondo cui si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalla società o dall’ente tenuto al consolidamento dei bilanci o che controlla le altre ai sensi dell’art. 2359 c.c. Il ricorrente, quindi, parte spesso da dati pubblici: la visura camerale con l’indicazione della società che esercita direzione e coordinamento (art. 2497-bis c.c.), il bilancio consolidato, le partecipazioni di controllo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene allargare il perimetro il più possibile se nel gruppo ci sono società con attivi appetibili e società svuotate. Includere la società che detiene l’immobile o il marchio nella stessa procedura di quella che ha i debiti verso di lui gli consente di sperare in un coordinamento delle vendite che massimizzi il valore complessivo. Viceversa, preferisce non farla quando l’inclusione di una società molto indebitata verso terzi rischierebbe di complicare la procedura senza vantaggi per i propri crediti: ricordiamo che le masse attive e passive restano separate, quindi il creditore di una società non partecipa automaticamente all’attivo di un’altra.
I suoi limiti
Il primo limite è definitorio. Il gruppo deve esistere come rapporto di direzione e coordinamento, non come semplice somiglianza tra imprese: stessi soci, stesse famiglie, stesse sedi non bastano, se non si traducono in un’attività di direzione unitaria. La presunzione dell’art. 2497-sexies c.c. ammette prova contraria, e la società che vuole restare fuori può dimostrare di essere gestita in autonomia.
Il secondo limite è territoriale: l’art. 287 si applica alle imprese che hanno il centro degli interessi principali nel territorio dello Stato. Una controllata con centro degli interessi all’estero non può essere attratta nella procedura unitaria italiana con lo stesso meccanismo; per i gruppi transfrontalieri entrano in gioco le regole europee sulle insolvenze (Reg. UE 2015/848), che prevedono forme di cooperazione e coordinamento, non un’unica procedura.
Il terzo limite riguarda la legittimazione: come visto, il creditore può chiedere l’inclusione solo delle società verso cui vanta un credito (Trib. Cagliari, 22 marzo 2023).
C’è però un’apertura che il ricorrente sfrutterà: la giurisprudenza di merito ha ritenuto che non esistano soglie dimensionali per l’ingresso nella procedura di gruppo. Il Tribunale di Catania (22 novembre 2022) e il Tribunale di Cagliari (22 marzo 2023) hanno affermato che la liquidazione di gruppo non prevede requisiti dimensionali minimi, con la conseguenza che possono esservi incluse anche imprese che, prese da sole, sarebbero “sotto soglia”. È un punto su cui la dottrina discute e che va maneggiato con cautela, ma è un orientamento che chi chiede l’unificazione invocherà.
La tua contromossa
Se rappresenti una società che vuole restare fuori dal perimetro, la contromossa chiave è smontare la presunzione di direzione e coordinamento con documenti, non con dichiarazioni: verbali del consiglio di amministrazione che mostrino decisioni autonome, assenza di direttive della controllante, autonomia finanziaria (tesoreria propria, affidamenti bancari non garantiti dalla capogruppo), contratti stipulati a condizioni di mercato con le altre società. Più la società dimostra di aver operato come un soggetto indipendente, più fragile diventa la tesi dell’unitarietà.
Se invece sei un amministratore della capogruppo, la contromossa è opposta: conoscere il proprio perimetro prima che lo disegni qualcun altro. Mappare le partecipazioni, i finanziamenti infragruppo e le garanzie incrociate consente di valutare in anticipo quali società rischiano di essere attratte nella procedura e quali possono essere protette con uno strumento di regolazione della crisi.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che il ricorrente userà)
- Trib. Cagliari, 22 marzo 2023: il creditore è legittimato a chiedere la procedura unitaria solo per le società verso cui è creditore. È il primo argomento da verificare quando arriva un ricorso.
- Trib. Massa, 10 luglio 2023: un contratto di affitto d’azienda tra società può far emergere un’influenza dominante ai sensi dell’art. 2359, comma 3, c.c. Il ricorrente lo userà per provare il gruppo anche senza partecipazioni di controllo; tu dovrai mostrare che quel contratto era una normale operazione di mercato.
- Trib. Catania, 22 novembre 2022: assenza di soglie dimensionali per l’accesso alla liquidazione di gruppo e accertamento in concreto del legame di gruppo.
Seconda mossa: dimostrare l’insolvenza di ciascuna società
La mossa
Una volta disegnato il perimetro, il ricorrente deve affrontare il passaggio che più spesso viene sottovalutato: l’insolvenza va dimostrata per ciascuna impresa, una per una. L’art. 287 parla di “più imprese in stato di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo”: non dice “un gruppo insolvente”. L’insolvenza, secondo l’art. 2, comma 1, lett. b), CCII, è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il soggetto di riferimento è il singolo debitore, cioè la singola società.
Il ricorrente porterà quindi, per ogni società: titoli esecutivi rimasti insoddisfatti, protesti, pignoramenti infruttuosi, decreti ingiuntivi non pagati, debiti fiscali e previdenziali scaduti, bilanci con patrimonio netto negativo, segnalazioni in Centrale Rischi. Per le società di cui non è creditore diretto (se la domanda è proposta da un soggetto legittimato diverso, come il PM o il curatore) cercherà fatti esteriori nei dati pubblici.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Non ha scelta: senza insolvenza della singola società non c’è liquidazione giudiziale, unitaria o no. Dal suo punto di vista, conviene costruire una narrazione di dissesto comune (“il gruppo è insolvente perché la capogruppo non paga più nessuno”), ma il tribunale non può accontentarsi di questo. Il ricorrente preferirebbe evitare l’analisi società per società quando una delle controllate ha un bilancio apparentemente sano: in quel caso tenterà di dimostrare che la sua solidità è solo contabile, perché fondata su crediti infragruppo verso consorelle insolventi e quindi inesigibili.
I suoi limiti
L’insolvenza di una società non si trasmette automaticamente alle altre società del gruppo: va accertata in capo a ciascuna. Questo è il primo, vero paletto. La Corte di cassazione, già nel regime della legge fallimentare, ha chiarito che i collegamenti economici e finanziari interni al gruppo possono condizionare la valutazione dell’insolvenza della singola società, ma in una direzione precisa: Cass. civ., 21 aprile 2011, n. 9260 ha affermato che il sostegno finanziario della capogruppo rileva, ai fini dell’esclusione dell’insolvenza, solo se è diretto a ripristinare la liquidità della singola società, e non del gruppo nel suo insieme. Si tratta di una pronuncia sulla legge fallimentare, ma il principio è compatibile con la struttura del Codice, che continua a ragionare per singoli debitori.
Lo stesso principio, in forma ancora più netta, è affermato da Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 2010, n. 23344: per una società che appartiene a un gruppo o è controllata da una holding, l’insolvenza va accertata esclusivamente sulla base della situazione economica di quella società, che conserva personalità giuridica e patrimonio propri. In senso convergente, il Tribunale di Milano (Sez. II civ., maggio 2024) ha precisato che i requisiti dimensionali (artt. 2 e 121 CCII) e il requisito di procedibilità dell’art. 49, ultimo comma, CCII vanno verificati separatamente per ciascuna impresa inclusa nella procedura unitaria.
Anche sul modo di accertare l’insolvenza il ricorrente incontra paletti consolidati. L’insolvenza è un’impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni, a prescindere dalle cause del dissesto (Cass. civ., Sez. Un., 13 marzo 2001, n. 115); non è esclusa dal solo fatto che l’attivo superi il passivo (Cass. civ., Sez. I, 27 marzo 2014, n. 7252); e gli inadempimenti verso crediti ragionevolmente contestati perdono valore indicativo, imponendo al giudice di accertare, almeno incidentalmente, la fondatezza dei crediti in discussione (Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6306). Sono pronunce rese sulla legge fallimentare, ma riferite a una nozione di insolvenza che il Codice ha mantenuto nella sostanza.
Il secondo limite è quantitativo. L’art. 49, comma 5, CCII stabilisce che non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a 30.000 euro. La norma è pensata per il singolo debitore: è un argomento che la società con pochi debiti scaduti può spendere per sottrarsi alla procedura unitaria, anche se l’orientamento sull’assenza di soglie dimensionali per la procedura di gruppo (Trib. Catania, 22 novembre 2022; Trib. Cagliari, 22 marzo 2023) rende la questione meno lineare. Va distinto il piano dei requisiti dimensionali dell’impresa (quelli dell’impresa minore, art. 2, comma 1, lett. d) dal piano della soglia minima di debiti scaduti: su quest’ultimo punto l’argomento difensivo resta da verificare caso per caso.
Il terzo limite riguarda il tempo: la società cancellata dal registro delle imprese può essere assoggettata a liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo (art. 33 CCII). Fuori da questa finestra, una società del gruppo già cancellata non può essere attratta nella procedura.
La tua contromossa
La contromossa chiave è separare i bilanci dalla narrazione: per ogni società di cui si contesta l’insolvenza bisogna produrre una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, un piano di tesoreria a breve termine, la prova dei pagamenti regolari ai fornitori e agli enti, l’eventuale esistenza di linee di credito proprie. Se l’unico elemento di debolezza della società è un credito verso una consorella in crisi, si può dimostrare che la società è comunque in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con le risorse residue.
Attenzione però al rovescio della medaglia, ed è qui che si vede chi gioca d’anticipo: se la difesa si fonda sul sostegno della capogruppo (“la controllante ci finanzia, quindi non siamo insolventi”), quel sostegno deve essere effettivo, documentato e destinato alla liquidità della singola società, come richiede Cass. n. 9260/2011. Un generico impegno della capogruppo, a sua volta in difficoltà, non convince nessun tribunale.
Il cash pooling e i crediti infragruppo: dove si gioca davvero la prova
Nei gruppi la liquidità raramente resta ferma nella società che la produce. Molti gruppi adottano un sistema di tesoreria accentrata (cash pooling): i saldi attivi delle controllate vengono trasferiti ogni giorno su un conto della capogruppo, che a sua volta copre i saldi passivi delle altre società. Finché il gruppo funziona, il sistema è efficiente; quando la capogruppo entra in crisi, ogni controllata si ritrova con un credito verso la tesoreria centrale e senza liquidità propria.
Il ricorrente conosce bene questo meccanismo e lo userà in due direzioni. Da un lato, per sostenere che la controllata, pur avendo un attivo di bilancio apparentemente capiente, è insolvente perché il suo attivo è costituito in larga parte da un credito verso una capogruppo che non può restituirlo. Dall’altro, per sostenere l’opportunità del coordinamento: se la liquidità del gruppo circolava in un’unica tesoreria, la ricostruzione dei rapporti di dare e avere è più semplice con un solo curatore.
Qui però il suo margine si restringe, perché l’insolvenza resta un giudizio sulla capacità della singola società di adempiere regolarmente. Una controllata che continua a incassare dai propri clienti, che ha interrotto i trasferimenti verso la tesoreria centrale e che paga con regolarità fornitori, dipendenti ed enti può dimostrare di non essere insolvente anche se il suo credito verso la capogruppo è perduto. Per questo la contromossa più efficace, quando il gruppo comincia a scricchiolare, è interrompere tempestivamente i flussi verso la tesoreria centrale per le società ancora solide, documentando la scelta con delibere motivate: è una decisione gestoria che va valutata con attenzione, perché incide sui rapporti contrattuali di cash pooling e sulle responsabilità degli amministratori, ma può essere quella che separa una società in grado di continuare da una società trascinata nella procedura unitaria.
Va poi ricordato che il Codice dedica attenzione specifica ai finanziamenti infragruppo: la postergazione dei rimborsi dei finanziamenti effettuati in favore di società del gruppo, prevista dall’art. 292 CCII in presenza di determinate condizioni, è un elemento che il ricorrente e il futuro curatore considereranno nel valutare la composizione delle masse. Chi si difende deve conoscere in anticipo la qualificazione dei propri rapporti infragruppo, perché da essa dipende sia la prova dell’insolvenza sia la misura in cui i crediti verso le consorelle potranno essere recuperati.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 2010, n. 23344 (legge fallimentare): l’insolvenza della società del gruppo si accerta solo sulla sua situazione economica.
- Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6306 (legge fallimentare): i debiti ragionevolmente contestati non provano l’insolvenza senza un accertamento incidentale; utile quando il ricorrente gonfia l’esposizione di una controllata con crediti infragruppo discussi.
- Cass. civ., 21 aprile 2011, n. 9260 (legge fallimentare): il supporto finanziario della capogruppo esclude l’insolvenza della controllata solo se mirato alla liquidità di quest’ultima.
- Trib. Massa, 27 luglio 2023: ha considerato il gruppo come un unico apparato industriale, con un’azienda sostanzialmente unitaria ai sensi dell’art. 2555 c.c. nonostante i beni fossero intestati a società diverse. È una pronuncia che il ricorrente userà per sostenere l’opportunità del coordinamento, ma che non elimina l’esigenza di accertare l’insolvenza di ciascuna società.
Terza mossa: convincere il tribunale che il coordinamento conviene ai creditori
La mossa
Dimostrato il gruppo e l’insolvenza delle singole società, il ricorrente deve superare il filtro più caratteristico dell’art. 287: devono risultare opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese. Non basta che le società siano tutte insolventi e tutte dello stesso gruppo: il tribunale apre una procedura unitaria solo se il coordinamento migliora la posizione dei creditori.
Per orientare questa valutazione, il comma 1 dell’art. 287 offre al tribunale tre indici:
- l’esistenza di collegamenti di carattere economico o produttivo tra le imprese, preesistenti all’apertura;
- la composizione dei rispettivi patrimoni;
- la presenza dei medesimi amministratori.
Il ricorrente costruirà il suo ricorso attorno a questi tre indici: dimostrerà che le società lavoravano in filiera (una produceva, l’altra distribuiva, la terza deteneva gli immobili), che i patrimoni sono complementari (beni che valgono di più se venduti insieme), che gli amministratori erano gli stessi.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché un unico curatore e un unico programma di liquidazione possono vendere il complesso aziendale del gruppo come un tutto, evitando che l’immobile venga venduto separatamente dai macchinari e il marchio separatamente dall’avviamento commerciale. C’è poi un argomento di costi: un solo giudice delegato, un solo curatore, una sola struttura di gestione. Il Tribunale di Catania (22 novembre 2022) ha valorizzato proprio questo profilo, riconoscendo che la nomina di organi unici può essere apprezzata come strumento di risparmio dei costi della procedura.
Il ricorrente preferisce invece non insistere sull’unitarietà quando i creditori delle diverse società hanno interessi divergenti, ad esempio quando una società ha prevalentemente creditori bancari garantiti e un’altra prevalentemente fornitori chirografari, oppure quando esistono rilevanti crediti infragruppo destinati a essere contestati. In queste situazioni il conflitto tra masse rischia di emergere subito, e il tribunale potrebbe rifiutare l’unificazione o disporre la separazione.
I suoi limiti
Il coordinamento riguarda la liquidazione degli attivi, non la confusione dei patrimoni. L’art. 287 è esplicito: resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. La procedura unitaria non è un consolidamento sostanziale: il ricavato della vendita dei beni della società A va ai creditori della società A, quello dei beni della società B ai creditori della società B. Le spese generali comuni sono ripartite tra le imprese in proporzione alle rispettive masse attive (comma 3). Il ricorrente che, nel suo ricorso, prospetti una sorta di “cassa comune” del gruppo sta chiedendo qualcosa che la legge non consente.
Secondo limite: la valutazione di opportunità è in concreto. Il tribunale non può limitarsi a constatare l’appartenenza al gruppo; deve spiegare perché, in quel caso, il coordinamento produce un beneficio per i creditori. Il Tribunale di Catania ha sottolineato anche un ulteriore profilo: senza la procedura di gruppo risulterebbero frustrate le azioni che il Codice dedica specificamente al gruppo (artt. 290 e seguenti, in tema di atti e operazioni infragruppo), che presuppongono proprio una gestione unitaria.
Terzo limite: anche dopo l’apertura, il tribunale può disporre in ogni momento la separazione della procedura se emergono conflitti di interessi tra le imprese o tra i creditori delle diverse imprese (comma 2). Il comma 2, modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede inoltre che la separazione sia sempre disposta, con nomina di organi distinti, nell’ipotesi richiamata dall’art. 291, comma 1, secondo periodo. L’opportunità, insomma, non è un giudizio dato una volta per tutte.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo: se il gruppo, o una sua società, ha interesse a evitare l’unificazione, la difesa deve dimostrare che il coordinamento non serve ai creditori o addirittura li danneggia. Gli argomenti tipici:
- le società operavano in settori diversi, senza integrazione produttiva, e i loro beni non hanno sinergie di vendita;
- i patrimoni sono eterogenei (una società immobiliare, una commerciale, una finanziaria) e la loro liquidazione congiunta non genera valore aggiunto;
- esistono rilevanti crediti infragruppo che metteranno i creditori delle diverse società in conflitto tra loro sin dalla formazione dello stato passivo;
- gli amministratori erano diversi o, se coincidenti, operavano con deleghe e strutture separate.
Al contrario, se rappresenti un creditore che ha interesse all’unificazione, devi documentare la filiera produttiva con contratti, fatture infragruppo, utilizzo promiscuo di personale e beni.
Nelle crisi di gruppo, il momento in cui si discute l’opportunità del coordinamento è quello in cui serve una lettura insieme giuridica ed economica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff di avvocati e commercialisti che analizza i flussi infragruppo prima ancora di scrivere una memoria.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che il ricorrente userà)
- Trib. Catania, 22 novembre 2022: la procedura di gruppo è funzionale anche all’esercizio delle azioni previste per il gruppo; la nomina di organi unici è valutabile come risparmio di costi.
- Trib. Massa, 10 luglio 2023: la connessione economica e produttiva rileva a prescindere da quale società sia titolare formale dei beni.
- Trib. Milano, Sez. II civ., maggio 2024: anche senza un rapporto formale di direzione e controllo, l’appartenenza al gruppo e l’opportunità della liquidazione unitaria possono desumersi da collegamenti economico-produttivi, da operazioni infragruppo che incidono sui patrimoni e dalla gestione affidata agli stessi soggetti.
- Trib. Massa, 27 luglio 2023 e Trib. Milano, sent. n. 182/2023 del 22 marzo 2023: valorizzano l’integrazione tra le imprese fino a riconoscere un’azienda sostanzialmente unica. Per chi si difende, sono pronunce da “distinguere”: occorre mostrare che il caso concreto non presenta quel grado di integrazione.
Quarta mossa: il ricorso unitario e la scelta del tribunale
La mossa
Raccolti gli elementi, il ricorrente deposita un unico ricorso che chiede l’apertura della liquidazione giudiziale per tutte le società individuate. L’art. 287 parla espressamente di “unico ricorso” e di “unico tribunale”. Il ricorso segue le regole generali dell’art. 40 CCII: si propone con le forme del procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale, indicando per ciascuna società gli elementi da cui risultano il credito (se il ricorrente è un creditore) e l’insolvenza.
Ma la mossa più strategica di questa fase è la scelta del tribunale. Il comma 4 dell’art. 287 detta una regola di competenza specifica per i gruppi:
- se le imprese hanno il centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale davanti al quale è stata depositata la prima domanda;
- se le domande sono presentate contemporaneamente, si applica l’art. 27 CCII con riferimento al centro degli interessi principali della società che, in base alla pubblicità dell’art. 2497-bis c.c., esercita la direzione e il coordinamento, oppure, in mancanza, dell’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.
A questo si aggiunge la regola generale dell’art. 27, comma 1, CCII: per i gruppi di imprese di rilevante dimensione (art. 2, comma 1, lett. i) è competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene essere il primo a depositare. Il criterio della prima domanda trasforma la competenza in una corsa: il creditore che deposita per primo davanti al tribunale del centro degli interessi di una società del gruppo può attrarre lì l’intera procedura. Per una banca con sede in una città, o per un creditore che preferisce un tribunale con prassi consolidate in materia di gruppi, è un vantaggio tattico concreto.
Preferisce non farla, cioè non chiedere subito l’unificazione, quando non ha ancora elementi sufficienti sull’insolvenza di tutte le società: in quel caso può depositare un ricorso contro la sola società di cui è creditore, sapendo che la giurisprudenza ammette la riunione successiva e l’ingresso di altre società in un secondo momento.
I suoi limiti
Il ricorso unitario non può essere spezzettato a piacimento. Il Tribunale di Ravenna (23 maggio 2023) ha affermato che il ricorso ex art. 287 CCII ha carattere di principalità, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., e non si presta a essere frammentato: le domande autonome relative a singole società del gruppo, anche se iscritte prima, possono essere riunite alla procedura di gruppo. Il che significa, per il ricorrente, che non può costruire ad arte una pluralità di procedure separate per scegliere di volta in volta il foro più conveniente.
Il secondo limite riguarda la giurisdizione: l’art. 287 richiede il centro degli interessi principali in Italia per tutte le imprese da includere (art. 26 CCII per la giurisdizione italiana). Il terzo limite è la regola di legittimazione del creditore (Trib. Cagliari, 22 marzo 2023): il ricorso unitario del singolo creditore può riguardare solo le società di cui è creditore; per le altre serve un altro legittimato.
Infine, il centro degli interessi principali non si sposta all’ultimo momento: l’art. 28 CCII stabilisce che il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza. È un limite che vale per il ricorrente ma, soprattutto, per il gruppo che pensasse di trasferire la sede della capogruppo per “scegliersi” il tribunale.
La giurisprudenza più recente aggiunge due paletti sul centro degli interessi principali. Per una S.r.l. la coincidenza tra sede legale e centro degli interessi è una presunzione relativa, superabile solo con indizi contrari concordanti (Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2026, n. 11897), e l’onere di provare che il centro degli interessi è altrove grava su chi intende superare la presunzione (Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31727). Nella stessa direzione, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (15 luglio 2025) ha ribadito che i criteri presuntivi dell’art. 27, comma 3, CCII valgono solo in assenza di prova contraria. Quanto ai gruppi, il Tribunale di Milano (Sez. II civ., maggio 2024) ha applicato il criterio delle domande contemporanee: competente il tribunale del centro degli interessi dell’entità che esercita direzione e coordinamento secondo la pubblicità dell’art. 2497-bis c.c., o in mancanza dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria nell’ultimo bilancio approvato.
La tua contromossa
La contromossa chiave è eccepire subito l’incompetenza e la carenza di legittimazione, se ricorrono. La verifica va fatta in tre passaggi:
Il “subito” non è un modo di dire: secondo Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6649, l’eccezione di incompetenza territoriale va sollevata entro l’udienza di comparizione e non può essere proposta per la prima volta in sede di reclamo.
- il ricorrente è creditore di tutte le società indicate nel ricorso? Se no, per quelle società il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione (salvo che a chiederne l’apertura sia un altro soggetto legittimato, come il PM);
- il tribunale adito è quello della prima domanda? Esistono domande precedenti presso altri tribunali, magari relative a una società del gruppo, che radicano altrove la competenza?
- il gruppo è “di rilevante dimensione”? In tal caso la competenza spetta al tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese.
Sul piano strategico, il gruppo che vuole controllare la sede del procedimento ha una sola mossa lecita ed efficace: giocare d’anticipo con una propria domanda, cioè con l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi (composizione negoziata, concordato preventivo di gruppo, accordi di ristrutturazione) o, se la liquidazione è inevitabile, con una propria domanda di liquidazione giudiziale di gruppo davanti al tribunale del proprio centro degli interessi principali.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Ravenna, 23 maggio 2023: principalità del ricorso ex art. 287 e riunione delle domande autonome alla procedura di gruppo.
- Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6649: l’incompetenza territoriale si eccepisce entro l’udienza di comparizione, non in reclamo.
- Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2026, n. 11897 e Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31727: presunzione relativa di coincidenza tra sede legale e centro degli interessi; onere della prova contraria su chi la contesta.
- Trib. Milano, Sez. II civ., maggio 2024: competenza nelle domande contemporanee per il gruppo.
- Trib. Cagliari, 22 marzo 2023: legittimazione del creditore limitata alle società di cui è creditore; possibilità di formare la procedura di gruppo anche riunendo procedure aperte in tempi diversi davanti allo stesso giudice, purché la riunione non provochi ritardi.
Quinta mossa: guidare l’istruttoria prefallimentare di gruppo
La mossa
Depositato il ricorso, si apre l’istruttoria, regolata dall’art. 41 CCII. Il tribunale, in composizione collegiale, convoca con decreto le parti: il ricorrente e ciascuna delle società di cui si chiede la liquidazione. Tra la notificazione del ricorso e del decreto e la data dell’udienza deve intercorrere un termine a difesa, che la legge fissa in non meno di quindici giorni, abbreviabile solo per particolari ragioni d’urgenza. Il tribunale può disporre che le società depositino i bilanci degli ultimi esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, e può assumere informazioni anche d’ufficio.
In questa fase il ricorrente cercherà di:
- ottenere dal tribunale l’acquisizione di documenti che non ha (bilanci, contratti infragruppo, estratti dei rapporti bancari), per rafforzare la prova dell’insolvenza delle società di cui conosce meno i conti;
- chiedere misure cautelari ai sensi dell’art. 54 CCII, ad esempio la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, se teme che durante l’istruttoria i beni del gruppo vengano spostati tra le società o venduti;
- chiedere la riunione di eventuali procedimenti già pendenti per singole società del gruppo, sfruttando l’orientamento che ammette la riunione alla procedura di gruppo (Trib. Ravenna, 23 maggio 2023; Trib. Massa, 10 luglio 2023).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene usare l’istruttoria per trasformare indizi in prove: il ricorrente esterno raramente conosce la situazione reale di ogni società, e l’istruttoria è il momento in cui il tribunale può pretendere trasparenza. La richiesta di misure cautelari è invece una scelta che il creditore pondera: costa tempo e argomentazione, ed è efficace solo se ci sono segnali concreti di dispersione del patrimonio. La preferisce quando nel gruppo si sono già verificate operazioni sospette, come la cessione di un ramo d’azienda dalla società indebitata a una consorella neocostituita.
I suoi limiti
Il diritto di difesa di ciascuna società è autonomo. La procedura è unitaria nel ricorso, ma ogni società ha diritto di essere convocata, di difendersi e di contestare i presupposti che la riguardano. Un vizio nella notificazione a una sola società non travolge necessariamente il procedimento verso le altre, ma impedisce di dichiarare la liquidazione nei confronti di quella società finché il contraddittorio non è ricostituito.
Inoltre, le misure cautelari non sono un’anticipazione della sentenza: richiedono la prova del pericolo che, nelle more, il patrimonio o l’impresa subiscano pregiudizio, e hanno durata limitata alla durata del procedimento. Non possono essere usate per paralizzare un’attività ancora sana.
Infine, la riunione di procedure separate non è illimitata: il Tribunale di Cagliari ha precisato che la procedura di gruppo può formarsi anche per riunione di procedimenti aperti in momenti diversi davanti allo stesso giudice, purché la riunione non determini ritardi. Una riunione che rallenti la procedura già avviata per una società, a danno dei suoi creditori, è contraria alla logica dell’art. 287.
La tua contromossa
La contromossa chiave è presentarsi all’udienza con una difesa separata per ogni società, non con una difesa “di gruppo”. Il ricorrente ha interesse a far apparire il gruppo come un blocco unico; chi si difende ha interesse a riportare il discorso sulla singola società. Per ciascuna occorre depositare:
- i bilanci e una situazione aggiornata che ne mostri la capacità di adempiere;
- la documentazione dei rapporti con le altre società del gruppo (crediti, debiti, garanzie, contratti di servizio), per dimostrare che sono stati regolati a condizioni di mercato;
- se esistente, la prova di un percorso di regolazione della crisi già avviato (per esempio la nomina dell’esperto nella composizione negoziata, con le eventuali misure protettive), che incide direttamente sull’esito dell’istruttoria.
C’è poi una contromossa processuale spesso trascurata: opporsi alla riunione quando la società già sottoposta a una procedura autonoma ha creditori diversi e una liquidazione in stato avanzato. La riunione non è automatica, e il criterio del “nessun ritardo” offre un argomento concreto.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Cagliari, 22 marzo 2023: la riunione è ammessa solo se non provoca ritardi.
- Trib. Ravenna, 23 maggio 2023 e Trib. Massa, 10 luglio 2023: le domande autonome per società del gruppo possono essere riunite alla procedura di gruppo; da conoscere per prevedere le richieste del ricorrente.
Sesta mossa: ottenere la sentenza unitaria (e allargarla dopo)
La mossa
Se l’istruttoria conferma i presupposti, il tribunale pronuncia la sentenza che apre la liquidazione giudiziale di gruppo (art. 49 CCII, letto insieme all’art. 287). La sentenza, salvo che ricorrano specifiche ragioni, nomina un unico giudice delegato e un unico curatore per tutte le imprese, e un comitato dei creditori per ciascuna impresa (art. 287, comma 2). Il curatore dovrà poi illustrare nel programma di liquidazione le modalità del coordinamento tra le liquidazioni delle diverse società (comma 3).
Ma la mossa del ricorrente non si esaurisce con la sentenza. L’orientamento di merito ammette che un’impresa del gruppo possa essere inclusa nella procedura unitaria anche dopo l’apertura (Trib. Cagliari, 22 marzo 2023). E il curatore nominato, per espressa previsione del comma 5, può promuovere l’accertamento dell’insolvenza delle società del gruppo non ancora coinvolte.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene ottenere una sentenza che fissi l’unitarietà degli organi: un solo curatore significa una visione d’insieme dei rapporti infragruppo e una sola regia sulle azioni recuperatorie e di responsabilità. Il creditore preferisce invece non spingere per organi unici quando teme che il curatore unico si trovi in conflitto di interessi tra le masse, per esempio perché dovrà insinuare crediti di una società nel passivo di un’altra. In quel caso è lo stesso creditore a chiedere organi distinti o la separazione.
I suoi limiti
La sentenza non cancella la soggettività delle singole società: ciascuna resta un debitore distinto, con un proprio stato passivo, un proprio comitato dei creditori, una propria massa attiva. La sentenza è inoltre impugnabile con reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII), e ogni società può proporlo per i motivi che la riguardano: mancanza di insolvenza, difetto di appartenenza al gruppo, incompetenza, difetto di legittimazione del ricorrente, insussistenza dell’opportunità del coordinamento.
Quanto all’estensione successiva, il curatore che agisce ai sensi del comma 5 deve comunque provare l’insolvenza della nuova società con le regole ordinarie: il fatto che le consorelle siano già in liquidazione non è prova dell’insolvenza della società ancora in bonis.
La tua contromossa
La contromossa chiave dopo la sentenza è il reclamo mirato, costruito società per società, e, in parallelo, la richiesta di separazione se emergono conflitti. Il comma 2 dell’art. 287 consente al tribunale di disporre la separazione “in qualsiasi momento” in presenza di conflitti di interessi tra le imprese o tra i creditori delle diverse imprese: è uno strumento che anche le società, i loro soci e i creditori possono sollecitare, documentando il conflitto.
Per la società del gruppo rimasta fuori, la contromossa è preventiva: mettere in sicurezza i rapporti con le consorelle già in liquidazione (riconciliazione dei crediti e debiti infragruppo, verifica delle garanzie rilasciate, analisi delle operazioni degli ultimi anni) prima che lo faccia il curatore, e valutare con un professionista se esistono i presupposti per uno strumento di regolazione della crisi che la protegga.
La partita giocata: tre simulazioni
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati per illustrare il funzionamento delle regole; non descrivono casi reali.
Simulazione 1: il creditore che vuole tre società, ma è creditore di due
Ipotesi: una banca vanta un credito di 418.730 € verso Alfa S.r.l. (capogruppo) e di 96.215 € verso Beta S.r.l. (controllata al 100%). Gamma S.r.l., anch’essa controllata da Alfa, detiene l’immobile produttivo e non ha rapporti con la banca. Il 3 febbraio la banca deposita un unico ricorso per la liquidazione giudiziale di gruppo di Alfa, Beta e Gamma.
Sviluppo: all’udienza fissata per il 26 febbraio (termine a difesa superiore a quindici giorni dalla notifica, avvenuta il 7 febbraio), Gamma eccepisce il difetto di legittimazione della banca nei propri confronti: la banca non è sua creditrice. Applicando il principio di Trib. Cagliari, 22 marzo 2023, il ricorso è inammissibile per Gamma. Per Alfa e Beta, l’istruttoria accerta debiti scaduti e non pagati rispettivamente per 1.137.400 € e 284.960 €.
Esito: il tribunale può aprire la procedura unitaria per Alfa e Beta, se ritiene opportuno il coordinamento. Gamma resta fuori, salvo che un altro legittimato (un suo creditore, il PM) o, dopo l’apertura, il curatore ai sensi del comma 5 promuova l’accertamento della sua insolvenza. La mossa del creditore si è ridotta di un terzo per un difetto di legittimazione verificabile in pochi minuti.
Simulazione 2: la corsa alla competenza
Ipotesi: Delta S.p.A. ha sede a Bologna ed esercita direzione e coordinamento, risultante dal registro delle imprese, su Epsilon S.r.l. (sede a Rimini) e Zeta S.r.l. (sede a Forlì). Il 14 marzo un fornitore deposita a Forlì un ricorso per la liquidazione di Zeta, sua debitrice per 73.480 €. Il 21 marzo un altro creditore, titolare di crediti verso tutte e tre le società per complessivi 612.300 €, deposita a Bologna un ricorso per la liquidazione unitaria di Delta, Epsilon e Zeta.
Sviluppo: il secondo ricorrente punta sul tribunale del centro degli interessi della capogruppo. Ma la regola del comma 4 dell’art. 287 per imprese con centro degli interessi in circoscrizioni diverse privilegia il tribunale della prima domanda; il criterio della società che esercita direzione e coordinamento si applica solo se le domande sono contemporanee. Le società possono eccepire che la prima domanda è quella di Forlì, e che il ricorso ex art. 287 ha carattere di principalità (Trib. Ravenna, 23 maggio 2023): il tema da risolvere è dove si concentri la procedura unitaria.
Esito: la questione della competenza diventa centrale e deve essere sollevata subito. Chi si difende guadagna tempo utile e può, se ha un piano credibile, usare quel tempo per accedere a uno strumento di regolazione della crisi. Qui il punto dimostrativo non è chi “vince” la questione (che dipende dagli atti concreti e dall’interpretazione del tribunale), ma che la competenza nei gruppi è un terreno di partita, non una formalità.
Simulazione 3: la controllata “sana” sostenuta dalla capogruppo
Ipotesi: Eta S.r.l. è controllata da Theta S.r.l. Entrambe sono incluse in un ricorso del PM per liquidazione unitaria. Eta ha debiti scaduti verso fornitori per 41.870 € e un credito di 287.500 € verso Theta, che è insolvente. Theta ha firmato una lettera di “supporto finanziario al gruppo”.
Sviluppo: Eta si difende sostenendo che la capogruppo la sostiene. Ma il supporto è generico, rivolto al gruppo, e proviene da una società insolvente. Alla luce di Cass. n. 9260/2011, quel sostegno non vale a escludere l’insolvenza di Eta, perché non è mirato alla sua liquidità. La difesa più solida è un’altra: Eta dimostra di avere 63.240 € di liquidità propria, un affidamento bancario non garantito da Theta e un portafoglio clienti esterni che genera incassi mensili sufficienti a pagare i fornitori; produce un piano di tesoreria a sei mesi.
Esito: se il tribunale ritiene la prova convincente, Eta non è insolvente e resta fuori dalla procedura, anche se Theta viene liquidata. Il credito di 287.500 € verso Theta andrà insinuato nel passivo di Theta. La differenza l’ha fatta la prova della capacità di adempiere della singola società, non la promessa della capogruppo.
Quando a chi chiede l’unificazione conviene fermarsi
La procedura unitaria non è sempre la scelta più conveniente per chi la promuove, e capire quando il ricorrente è disposto a fermarsi è la lettura strategica che consente al gruppo di uscire dalla partita con meno danni.
Quando esiste un’alternativa credibile
Il creditore è un attore economico razionale: chiede la liquidazione perché ritiene che il ricavato della vendita forzata sia la soluzione migliore per il proprio credito. Se il gruppo presenta un percorso alternativo credibile, la convenienza del creditore cambia. Gli strumenti previsti dal Codice sono pensati proprio per i gruppi:
- la composizione negoziata della crisi per il gruppo (art. 25 CCII), con un unico esperto che può condurre trattative coordinate per più società;
- il concordato preventivo di gruppo (art. 284 CCII), con un piano unitario o piani reciprocamente collegati;
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti di gruppo, anche nelle forme agevolate o ad efficacia estesa.
L’avvio di uno di questi percorsi incide sull’istruttoria: le misure protettive della composizione negoziata, se richieste e confermate, impediscono che sia pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nel periodo di protezione; la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi viene trattata con priorità rispetto al ricorso per liquidazione, secondo le regole del procedimento unitario. Per il creditore, questo significa tempi più lunghi e un esito incerto: è il momento in cui spesso è disposto a sedersi al tavolo.
Quando la prova dell’insolvenza è debole per alcune società
Se il ricorrente si accorge che, per alcune società, la prova dell’insolvenza è fragile, gli conviene restringere il ricorso piuttosto che rischiare un rigetto parziale con un aggravio di spese. Dal suo punto di vista, un accordo che preveda il pagamento integrale o dilazionato del proprio credito verso la società “sana” è più conveniente di un contenzioso sulla sua insolvenza. È uno spazio negoziale che il gruppo può aprire presentando subito una documentazione solida.
Quando il conflitto tra masse è evidente
Se i creditori delle diverse società hanno interessi contrapposti, o se i crediti infragruppo sono ingenti e contestati, la procedura unitaria rischia di trasformarsi in una lunga sequenza di conflitti, con il pericolo concreto di separazione. In questi casi il creditore valuta se gli convenga di più una procedura autonoma sulla sola società sua debitrice, o una soluzione concordata.
Quando è il gruppo stesso a chiedere la procedura unitaria
C’è un caso in cui il “ricorrente” coincide con il debitore: le società del gruppo, attraverso i propri organi, depositano un unico ricorso per la propria liquidazione giudiziale di gruppo. È una scelta che può sembrare una resa, ma che in alcune situazioni rappresenta la mossa più razionale. Quando non esiste un piano di risanamento praticabile e i creditori stanno già agendo singolarmente, una domanda unitaria proposta dal gruppo consente di scegliere il momento e, nei limiti delle regole di competenza, il tribunale, di presentare al giudice un quadro ordinato dei rapporti infragruppo e di evitare che la crisi si frammenti in una serie di procedure aperte su iniziativa di creditori diversi, in tribunali diversi e in tempi diversi.
Il debitore che chiede la liquidazione giudiziale deve però rispettare oneri documentali precisi, previsti dall’art. 39 CCII: deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei bilanci degli ultimi esercizi, delle dichiarazioni dei redditi, di una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, dell’elenco dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione, dell’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore. In una domanda di gruppo, questi oneri si moltiplicano per ogni società e devono essere coordinati: una domanda incompleta per una sola società rallenta l’intera istruttoria e consegna argomenti a chi preferirebbe procedure separate.
Per gli amministratori la scelta ha anche un risvolto di responsabilità. Prendere atto dell’insolvenza e chiedere tempestivamente l’apertura della procedura, invece di aggravare il dissesto con nuove operazioni, è una condotta che rileva nella valutazione del loro operato. La decisione va però preceduta da una verifica seria delle alternative: se esiste anche solo un nucleo di attività in grado di continuare, la composizione negoziata o il concordato di gruppo possono preservarlo, mentre la liquidazione unitaria, una volta aperta, lo destina alla vendita.
Dal punto di vista dei creditori esterni, una domanda proposta dal gruppo cambia la partita: il creditore che stava preparando il proprio ricorso perde il vantaggio della prima domanda e si trova a interloquire con una procedura già impostata. È per questo che, quando un gruppo valuta questa strada, il fattore tempo è decisivo quanto il contenuto della domanda.
Il limite della trattativa
C’è però un limite che chi si difende non deve dimenticare: pagare il solo creditore ricorrente non sempre chiude la partita. Se l’insolvenza è conclamata, il pagamento del singolo creditore ricorrente fa venir meno la sua legittimazione, ma non l’insolvenza; e se nel frattempo il PM o altri creditori sono intervenuti, il procedimento può proseguire. Inoltre, pagamenti selettivi a un creditore in una fase di insolvenza possono esporre a contestazioni successive. La trattativa va quindi costruita dentro un percorso di regolazione della crisi, non come un pagamento isolato.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse tipiche di chi chiede l’apertura della procedura unitaria, il vincolo che la legge o la giurisprudenza gli impone, la contromossa disponibile e la finestra in cui giocarla.
| Mossa di chi chiede l’unificazione | Vincolo che la limita | Contromossa delle società | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Disegnare il perimetro del gruppo | Art. 2, lett. h, CCII; presunzione superabile ex art. 2497-sexies c.c.; COMI in Italia | Provare l’autonomia gestionale e finanziaria della singola società | Prima del ricorso e nella memoria difensiva |
| Includere società di cui non è creditore | Legittimazione ex art. 37 CCII (Trib. Cagliari 22/3/2023) | Eccepire il difetto di legittimazione | Prima udienza |
| Provare l’insolvenza del “gruppo” | Insolvenza da accertare per ciascuna società (art. 2, lett. b; Cass. 9260/2011) | Situazione patrimoniale e piano di tesoreria per ogni società | Istruttoria ex art. 41 CCII |
| Sostenere l’opportunità del coordinamento | Indici del comma 1; autonomia delle masse | Dimostrare assenza di sinergie e conflitti tra masse | Istruttoria e reclamo |
| Scegliere il tribunale | Prima domanda; art. 27 CCII; irrilevanza dei trasferimenti nell’anno precedente (art. 28) | Eccezione di incompetenza; domanda propria del gruppo | Subito, nella prima difesa |
| Riunire procedure autonome | Nessun ritardo (Trib. Cagliari); principalità (Trib. Ravenna) | Opporsi alla riunione dannosa | Durante l’istruttoria |
| Chiedere misure cautelari | Art. 54 CCII: pericolo di pregiudizio | Documentare la gestione corretta del patrimonio | Durante l’istruttoria |
| Ottenere organi unici | Comma 2: salvo specifiche ragioni; separazione per conflitti | Istanza di separazione | In ogni momento |
| Estendere la procedura ad altre società | Comma 5: accertamento ordinario dell’insolvenza | Difesa autonoma della società in bonis | All’iniziativa del curatore |
| Consolidare la sentenza | Reclamo entro 30 giorni (art. 51 CCII) | Reclamo società per società | 30 giorni |
Le domande di chi ha ricevuto un ricorso di gruppo
Il tribunale può aprire la procedura unitaria anche se nessuno l’ha chiesta?
No. La liquidazione giudiziale si apre su iniziativa dei soggetti legittimati dall’art. 37 CCII: il debitore, i creditori, il pubblico ministero, gli organi e le autorità di controllo e vigilanza. L’art. 287 disciplina la procedura unitaria, ma non attribuisce al tribunale un potere d’ufficio. Il curatore di una procedura già aperta può però promuovere l’accertamento dell’insolvenza di altre società del gruppo (comma 5).
Se la capogruppo è insolvente, sono automaticamente insolventi anche le controllate?
No. L’insolvenza va accertata per ciascuna società. Il collegamento di gruppo può incidere sulla valutazione (per esempio, crediti verso una capogruppo insolvente possono essere inesigibili), ma non sostituisce la prova dei fatti esteriori di insolvenza della singola società.
Una controllata piccola, “sotto soglia”, può essere coinvolta?
Secondo l’orientamento di alcuni tribunali, sì. Il Tribunale di Catania (22 novembre 2022) e il Tribunale di Cagliari (22 marzo 2023) hanno escluso l’esistenza di soglie dimensionali per l’accesso alla liquidazione di gruppo. È un punto dibattuto, che va verificato con attenzione nel caso concreto, anche alla luce della soglia minima di debiti scaduti dell’art. 49, comma 5, CCII.
Con una procedura unitaria i miei creditori verranno pagati con i beni delle altre società?
No. L’art. 287 mantiene ferma l’autonomia delle masse attive e passive. Il coordinamento riguarda le modalità di liquidazione degli attivi (per esempio vendite congiunte), non la confusione dei patrimoni. Le spese generali sono ripartite in proporzione alle masse attive di ciascuna impresa.
Quale tribunale deciderà sul mio gruppo?
Dipende da dove e quando sono state depositate le domande. Se le società hanno il centro degli interessi in circoscrizioni diverse, è competente il tribunale della prima domanda; se le domande sono contemporanee, quello del centro degli interessi della società che esercita direzione e coordinamento o, in mancanza, della società con la maggiore esposizione debitoria nell’ultimo bilancio. Per i gruppi di rilevante dimensione, il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese.
Posso ancora evitare la liquidazione se il ricorso è già stato depositato?
In alcuni casi sì, ma il tempo è decisivo. L’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, con le relative misure protettive, può cambiare l’esito dell’istruttoria, purché sia supportato da un piano credibile. Va valutato subito, prima dell’udienza.
I paletti fissati dai giudici
Sull’art. 287 CCII la giurisprudenza è ancora prevalentemente di merito: la norma è entrata in vigore con il Codice nel luglio 2022 e le prime pronunce risalgono ai mesi successivi. Le decisioni di merito del 2022-2023 sono state riscontrate attraverso la rassegna pubblicata su Diritto della Crisi (M. Peta, 12 settembre 2023); le altre attraverso le massime pubblicate su Unijuris e su Brocardi. Le pronunce di legittimità rese sulla legge fallimentare sono indicate come tali. Non è stato possibile riscontrare in questa sede pronunce della Cassazione specificamente sull’art. 287 CCII: i paletti di legittimità riguardano l’insolvenza della singola società e la competenza.
Paletti sulla legittimazione e sul perimetro
1. Tribunale di Milano, Sez. II civ., maggio 2024 (data indicata in modo non univoco dalle fonti).
Principio: anche in mancanza di un rapporto di direzione e controllo, la riconducibilità al gruppo e l’opportunità di una liquidazione unitaria con coordinamento dell’attivo possono desumersi da collegamenti economico-produttivi, da operazioni infragruppo che incidono sui patrimoni e dalla gestione da parte degli stessi soggetti; per le domande contemporanee è competente il tribunale del centro degli interessi dell’entità che esercita direzione e coordinamento ex art. 2497-bis c.c.; requisiti dimensionali e soglia di procedibilità vanno verificati per ciascuna impresa.
Rilevanza: è la pronuncia che tiene insieme perimetro, opportunità, competenza e verifica società per società.
2. Tribunale di Cagliari, 22 marzo 2023.
Principio: il creditore può chiedere la liquidazione giudiziale unitaria solo per le imprese del gruppo verso le quali è effettivamente creditore, perché l’art. 287 non deroga alla regola di legittimazione dell’art. 37 CCII. La procedura di gruppo può formarsi anche riunendo davanti allo stesso giudice procedure aperte in tempi diversi, purché la riunione non provochi ritardi; un’impresa può essere inclusa anche dopo l’apertura; la liquidazione di gruppo è una possibilità e non un obbligo; non sono previste soglie dimensionali.
Rilevanza: è il primo controllo da fare su un ricorso unitario di un creditore, e delimita le riunioni.
3. Tribunale di Catania, 22 novembre 2022.
Principio: per l’ammissione alla liquidazione di gruppo non è richiesta una soglia dimensionale minima; il tribunale deve accertare in concreto il legame di gruppo; la procedura unitaria serve anche a non frustrare le azioni che il Codice prevede per i gruppi (artt. 290 ss.); la nomina di organi unici può essere valorizzata come risparmio di costi.
Rilevanza: è la pronuncia che il ricorrente userà per includere società minori e per sostenere l’opportunità del coordinamento.
4. Tribunale di Massa, 10 luglio 2023.
Principio: un contratto di affitto d’azienda tra società può rivelare un’influenza dominante ai sensi dell’art. 2359, comma 3, c.c.; la connessione economica e produttiva conta indipendentemente da quale società sia titolare dei beni; le domande autonome pendenti possono essere riunite alla procedura di gruppo.
Rilevanza: amplia gli strumenti di prova del gruppo oltre le partecipazioni di controllo.
Paletti sull’opportunità del coordinamento
5. Tribunale di Massa, 27 luglio 2023.
Principio: quando l’integrazione tra le imprese è pressoché totale, il gruppo può essere considerato un unico apparato industriale e l’azienda una sola ai sensi dell’art. 2555 c.c., anche se i beni appartengono a società diverse.
Rilevanza: è il massimo grado di “opportunità”; chi si difende deve distinguere il proprio caso mostrando un’integrazione minore.
6. Tribunale di Milano, sent. n. 182/2023 del 22 marzo 2023.
Principio: nello stesso senso del Tribunale di Massa, riconosce l’unitarietà dell’azienda di gruppo in presenza di forte integrazione tra le imprese.
Rilevanza: conferma l’orientamento in un tribunale con una sezione specializzata molto attiva in materia concorsuale.
Paletti sul ricorso e sulla competenza
7. Tribunale di Ravenna, 23 maggio 2023.
Principio: il ricorso ex art. 287 CCII non può essere frammentato e ha carattere di principalità ai sensi dell’art. 40 c.p.c.; le domande autonome per società del gruppo, anche se iscritte prima, possono essere riunite alla procedura di gruppo.
Rilevanza: incide sulle strategie di competenza e sulle riunioni; impedisce di costruire procedure separate per scegliere il foro.
Paletti sulla competenza e sul centro degli interessi
8. Corte di cassazione, Sez. I, 30 aprile 2026, n. 11897.
Principio: per una S.r.l. la coincidenza tra sede legale e centro degli interessi principali è presunta, ma la presunzione è relativa e cede di fronte a indizi contrari concordanti.
Rilevanza: è la base per discutere dove si trovi il centro degli interessi di ciascuna società del gruppo.
9. Corte di cassazione, Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31727.
Principio: chi sostiene che il centro degli interessi non coincide con la sede legale deve provarlo.
Rilevanza: distribuisce l’onere della prova nelle contestazioni sulla competenza.
10. Corte di cassazione, Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6649.
Principio: l’incompetenza territoriale deve essere eccepita entro l’udienza di comparizione; non può essere sollevata per la prima volta con il reclamo.
Rilevanza: impone alle società del gruppo di giocare la carta della competenza nella prima difesa.
11. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 15 luglio 2025.
Principio: i criteri presuntivi dell’art. 27, comma 3, CCII per individuare il tribunale competente operano solo in mancanza di prova contraria.
Rilevanza: conferma che la competenza nei gruppi si decide sui fatti, non solo sui dati del registro.
Paletti sull’insolvenza della singola società
12. Corte di cassazione, Sez. I, 18 novembre 2010, n. 23344 (legge fallimentare).
Principio: nella società appartenente a un gruppo o controllata da una holding, l’insolvenza si valuta solo sulla situazione economica della singola società, che mantiene personalità giuridica e patrimonio autonomi.
Rilevanza: è il fondamento dell’accertamento società per società nella procedura unitaria.
13. Corte di cassazione, Sez. I, 27 marzo 2014, n. 7252 (legge fallimentare).
Principio: l’insolvenza è un’impotenza funzionale non transitoria e non è esclusa dalla sola eccedenza dell’attivo sul passivo.
Rilevanza: limita la difesa della controllata che si basa solo su un attivo patrimoniale composto da crediti infragruppo.
14. Corte di cassazione, Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6306 (legge fallimentare).
Principio: la ragionevole contestazione dei crediti priva l’inadempimento del valore di indice di insolvenza; il giudice deve accertare incidentalmente i crediti contestati.
Rilevanza: utile contro ricorsi fondati su crediti infragruppo o commerciali discussi.
15. Corte di cassazione, Sez. Un., 13 marzo 2001, n. 115 (legge fallimentare).
Principio: l’insolvenza è un’impotenza strutturale e non transitoria; le cause del dissesto non rilevano.
Rilevanza: delimita ciò che il tribunale deve accertare per ciascuna società.
16. Corte di cassazione, 21 aprile 2011, n. 9260 (legge fallimentare).
Principio: i collegamenti finanziari interni al gruppo possono incidere sulla valutazione dell’insolvenza della singola società, ma il sostegno della capogruppo esclude l’insolvenza solo se diretto a ripristinare la liquidità di quella società, non del gruppo nel suo insieme.
Rilevanza: è il criterio per valutare le “lettere di supporto” della capogruppo e conferma che l’insolvenza resta un dato della singola società.
Il quadro normativo di riferimento
Accanto alle pronunce, i paletti principali sono normativi: art. 2, comma 1, lett. b), h) e i) CCII (insolvenza, gruppo, gruppo di rilevante dimensione); art. 37 CCII (legittimazione); artt. 26, 27 e 28 CCII (giurisdizione e competenza); artt. 40 e 41 CCII (ricorso e istruttoria); art. 49 CCII (sentenza e soglia dei 30.000 euro); art. 51 CCII (reclamo); art. 54 CCII (misure cautelari); art. 287 CCII, il cui comma 2 è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024; artt. 2497, 2497-bis, 2497-sexies e 2359 c.c. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, che ha esteso ai tributi locali alcuni strumenti del Codice, non interviene sull’art. 287.
Cosa può fare lo Studio Monardo quando un ricorso punta al tuo gruppo
Quando qualcuno chiede l’apertura di una procedura unitaria, giochiamo la partita al posto tuo, società per società. Ecco cosa facciamo concretamente:
- Verifichiamo la legittimazione del ricorrente confrontando, società per società, i titoli e i documenti che fondano il suo credito, per individuare le imprese che ha incluso senza esserne creditore.
- Ricostruiamo il perimetro reale del gruppo dalle visure, dalla pubblicità ex art. 2497-bis c.c., dai bilanci e dai verbali, per contestare l’appartenenza al gruppo delle società gestite in autonomia.
- Prepariamo per ogni società una situazione patrimoniale e un piano di tesoreria con i commercialisti dello staff, per dimostrare in udienza la capacità di adempiere di chi non è insolvente.
- Analizziamo i rapporti infragruppo (finanziamenti, garanzie, contratti di servizio, affitti d’azienda) per neutralizzare gli indici di opportunità del coordinamento o per far emergere i conflitti tra masse.
- Esaminiamo la competenza del tribunale, verificando la prima domanda, i trasferimenti di sede e la qualifica di gruppo di rilevante dimensione, e solleviamo l’eccezione nella prima difesa.
- Presidiamo le scadenze dell’istruttoria: termine a difesa, depositi documentali, udienze, eventuali richieste di misure cautelari del ricorrente.
- Valutiamo subito gli strumenti alternativi: composizione negoziata di gruppo, concordato di gruppo, accordi di ristrutturazione, con le relative misure protettive, quando esiste un piano credibile.
- Apriamo il tavolo della trattativa con il ricorrente nel momento in cui la sua convenienza si sposta, sempre dentro un percorso che non esponga a pagamenti preferenziali contestabili.
- Redigiamo il reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza, con motivi distinti per ciascuna società, e le istanze di separazione quando emergono conflitti.
- Gestiamo il dopo: le iniziative del curatore ex art. 287, comma 5, verso le società ancora in bonis e i rapporti dei soci persone fisiche coinvolti tramite garanzie.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita come questa pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi conosce dall’interno la composizione negoziata sa quando un gruppo ha ancora margini per evitare la liquidazione e come presentare il percorso in modo che il tribunale e i creditori lo prendano sul serio. Accanto a essa, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consente di seguire anche i soci e i garanti persone fisiche e le imprese minori che, restando fuori dalla liquidazione giudiziale, devono affrontare la propria esposizione con gli strumenti del sovraindebitamento.
La continuità della strategia è l’altro elemento decisivo: in qualità di cassazionista, l’Avvocato può seguire la difesa dall’istruttoria davanti al tribunale al reclamo in corte d’appello e fino al ricorso per cassazione, con la stessa linea e lo stesso difensore. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti legge il caso anche sul piano economico: l’opportunità del coordinamento, l’insolvenza della singola società e la convenienza del creditore a trattare sono questioni contabili e finanziarie quanto giuridiche.
In chiusura
Nella procedura unitaria di gruppo non decide chi racconta meglio la crisi del gruppo, ma chi prova, società per società, i presupposti che la legge richiede e muove nei tempi giusti. Il tribunale apre la liquidazione unitaria solo se trova un gruppo nel senso del Codice, l’insolvenza di ciascuna impresa coinvolta e un’effettiva utilità del coordinamento per i creditori; e solo se a chiederla è un soggetto legittimato davanti al tribunale competente. Ognuno di questi passaggi è una finestra in cui chi si difende può intervenire.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché si colloca esattamente dove si incrociano le competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 permette di valutare se il gruppo può ancora imboccare la composizione negoziata o un altro strumento di regolazione prima della sentenza; quella di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC permette di non lasciare scoperti i soci, i garanti e le imprese minori che restano fuori dalla liquidazione giudiziale.
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