Come Si Chiede La Risoluzione Del Concordato In Continuità Per Inadempimento?

Quando un concordato in continuità aziendale viene omologato, i creditori ricevono una promessa scritta in un piano: rate, scadenze, percentuali, a volte flussi legati ai risultati dell’impresa che prosegue. Se quella promessa non viene mantenuta, la domanda che arriva più spesso è pratica e urgente: come si chiede, concretamente, la risoluzione del concordato per inadempimento? Chi può presentare il ricorso, entro quando, davanti a chi, con quali prove.

Su questo punto circola una quantità sorprendente di convinzioni sbagliate. Alcune arrivano dalla vecchia legge fallimentare, che permetteva al tribunale di muoversi anche d’ufficio; altre nascono da una lettura frettolosa dell’art. 119 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019); altre ancora sono semplificazioni da passaparola tra fornitori e banche che hanno “già visto un caso simile”. È comprensibile crederci: le regole sono poche, ma ognuna ha condizioni che si perdono strada facendo. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si deposita un ricorso inammissibile, si lascia scadere un termine di decadenza, si chiede la liquidazione giudiziale senza averne i presupposti.

Questa guida non riassume tutte le conseguenze della risoluzione: si concentra sul ricorso — legittimazione, termini, prova, procedimento — e lo fa smontando, uno per uno, i miti più diffusi:

  1. “Se il piano salta, ci pensa il tribunale da solo”
  2. “Basta una rata non pagata per ottenere la risoluzione”
  3. “Bisogna aspettare la fine del piano per chiedere la risoluzione”
  4. “C’è tempo finché il credito non si prescrive”
  5. “Se il debitore non ha colpa, il concordato non si può risolvere”
  6. “Chi ha votato a favore del concordato non può chiederne la risoluzione”
  7. “Per colpire il debitore inadempiente basta chiedere direttamente la liquidazione giudiziale”

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché chiedere (o contrastare) la risoluzione di un concordato in continuità significa leggere un piano di risanamento, misurarne gli scostamenti e capire se l’impresa è ancora in grado di stare in piedi: è esattamente il lavoro che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo svolge come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata a valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento. E poiché il giudizio di risoluzione si chiude con un provvedimento reclamabile e, poi, sindacabile in sede di legittimità, la sua qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva dal ricorso in tribunale fino all’ultimo grado.

📩 Il piano non viene rispettato e non sai se e come muoverti? Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.

Mito n. 1 — “Se il piano salta, la risoluzione la dichiara il tribunale da solo”

Il mito

“Non serve fare niente: se il debitore smette di pagare, il commissario se ne accorge e il tribunale risolve il concordato d’ufficio.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste, ed è storico. Per decenni, sotto la legge fallimentare del 1942, la risoluzione e l’annullamento del concordato preventivo potevano essere pronunciati anche su iniziativa del tribunale. La giurisprudenza lo dava per scontato: la Cassazione, con la sentenza n. 10195 del 18 aprile 2008 (pronunciata sul testo previgente dell’art. 186 l.fall.), aveva affermato che, siccome il tribunale poteva agire anche d’ufficio, la sollecitazione proveniente da un soggetto non legittimato costituiva un difetto meramente formale, che non intaccava la risoluzione né il conseguente fallimento. Chi ha frequentato le procedure concorsuali prima del 2007 ha quindi interiorizzato l’idea di un tribunale “vigile” che interviene da sé.

C’è poi un secondo equivoco: il commissario giudiziale continua a operare anche dopo l’omologazione, sorvegliando l’adempimento. Da qui il salto logico: se c’è qualcuno che controlla, sarà lui a far scattare la risoluzione.

La realtà

Oggi la risoluzione del concordato si ottiene solo su ricorso: il tribunale non può pronunciarla d’ufficio. L’art. 119, comma 1, CCII attribuisce la legittimazione a ciascuno dei creditori e al commissario giudiziale, ma precisa che quest’ultimo agisce soltanto su istanza di uno o più creditori. In altre parole, anche l’iniziativa del commissario presuppone che almeno un creditore si sia attivato.

Il commissario resta un attore fondamentale, ma con un ruolo diverso: ai sensi dell’art. 118 CCII sorveglia l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione e riferisce al giudice ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori. Le sue relazioni periodiche sono spesso la prova più solida dell’inadempimento, ma non sostituiscono la domanda.

Al procedimento partecipa anche l’eventuale garante (art. 119, comma 2): chi ha prestato garanzie per l’adempimento deve essere messo in condizione di difendersi, perché la risoluzione incide sulla sua posizione. Il procedimento segue le regole del procedimento unitario di cui agli artt. 40 e 41 CCII: ricorso, decreto di fissazione dell’udienza, notificazione, contraddittorio con il debitore e con gli altri interessati, istruttoria anche sommaria, decisione.

La realtà, dunque, è che l’inerzia dei creditori produce un concordato inadempiuto ma formalmente vivo. E un concordato vivo continua a produrre i suoi effetti: obbligatorietà verso tutti i creditori anteriori e falcidia dei crediti nella misura omologata.

Il ricorso, passo per passo: cosa deve contenere e come si svolge

Visto che l’iniziativa spetta ai creditori, conviene capire come si costruisce concretamente la domanda. Il Codice non detta per la risoluzione un modello di ricorso autonomo: rinvia al procedimento unitario degli artt. 40 e 41 CCII, lo stesso che regola l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale. Da questo rinvio discendono alcune indicazioni operative.

Il giudice competente è il tribunale che ha omologato il concordato, cioè quello presso cui la procedura si è svolta e che conosce il piano, le classi e le relazioni del commissario. Presentare il ricorso altrove significa esporsi a una questione di competenza che fa perdere tempo prezioso rispetto al termine annuale.

Il contenuto del ricorso deve consentire al tribunale di decidere senza dover ricostruire da sé la vicenda. In pratica, un ricorso ben fatto indica: la qualità di creditore concorsuale del ricorrente e l’importo del credito ammesso al voto o comunque riconosciuto nel piano; gli estremi della sentenza di omologazione; il contenuto degli obblighi assunti dal debitore, con le scadenze rilevanti per la classe del ricorrente e per le altre; i singoli inadempimenti, con date e importi; le ragioni per cui l’inadempimento non ha scarsa importanza; l’eventuale garante, che deve essere chiamato a partecipare; la data di scadenza dell’ultimo adempimento previsto, così da dimostrare la tempestività della domanda.

Gli allegati sono il vero banco di prova. Servono la sentenza di omologa e il piano omologato; la documentazione del credito; le comunicazioni di pagamento o di mancato pagamento; le relazioni periodiche del commissario giudiziale, quando disponibili; le diffide inviate al debitore e le eventuali risposte. Nel concordato in continuità, dove l’inadempimento è spesso il sintomo di un deterioramento dei flussi, sono utili anche i bilanci depositati dopo l’omologa e ogni dato pubblico sull’andamento dell’impresa.

Il contraddittorio è pieno: il tribunale fissa l’udienza con decreto e il ricorso, con il decreto, deve raggiungere il debitore e il garante. All’udienza il debitore può documentare i pagamenti, contestare la gravità dell’inadempimento, eccepire la decadenza. Il commissario giudiziale, che conosce l’esecuzione del piano dall’interno, è una fonte di informazioni che il tribunale tiene in grande considerazione.

L’istruttoria è tendenzialmente rapida e documentale. Il tribunale può assumere informazioni anche d’ufficio, ma la regola pratica è che vince chi si presenta con un quadro numerico chiaro: quante rate, quali importi, quale percentuale effettiva rispetto a quella promessa.

La decisione accoglie o respinge la domanda. Se la accoglie, il concordato è risolto e si apre la strada, ricorrendone i presupposti e su domanda, alla liquidazione giudiziale (art. 119, comma 7). Il provvedimento è soggetto al regime di impugnazione previsto dal Codice per i provvedimenti resi nel procedimento unitario, ed è da quel momento che la strategia processuale deve guardare già al grado successivo.

La prova

La prova sta nel testo dell’art. 119, commi 1 e 6, CCII: legittimazione dei creditori e del commissario “su istanza” di questi, applicazione degli artt. 40 e 41. Il precedente di Cass. n. 10195/2008, letto oggi, conferma per contrasto il cambio di regime: il principio della risolubilità d’ufficio era legato a una norma che non esiste più.

Cosa rischia chi ci crede

Chi aspetta che “ci pensi il tribunale” rischia di vedere passare l’anno di decadenza (v. mito n. 4) senza che nessuno abbia depositato il ricorso. Nel frattempo, il credito resta falcidiato e non si possono intraprendere azioni esecutive per l’importo originario, perché il concordato omologato continua a vincolare tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda.

Mito n. 2 — “Basta una rata non pagata per ottenere la risoluzione”

Il mito

“Il debitore ha saltato una scadenza del piano: il concordato è automaticamente risolto, o comunque lo sarà appena presento il ricorso.”

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento parte da un’analogia comprensibile con i contratti: se la controparte non paga, si può chiedere la risoluzione. E in effetti il legislatore usa la parola “inadempimento”. Molti creditori, poi, hanno esperienza di piani di rientro bancari o di accordi stragiudiziali in cui una sola rata insoluta fa decadere il beneficio del termine. È naturale trasferire quella logica al concordato.

La realtà

La risoluzione non può essere pronunciata se l’inadempimento ha scarsa importanza (art. 119, comma 3, CCII). È la stessa soglia che conoscevano l’art. 186 l.fall. e, nel diritto comune, l’art. 1455 c.c., ma applicata a un oggetto diverso: non il singolo rapporto bilaterale, bensì la funzione complessiva del concordato.

La giurisprudenza formatasi sull’art. 186 l.fall. — che il Codice della crisi ha sostanzialmente recepito nell’art. 119 — ha spiegato che la gravità va misurata rispetto all’esito satisfattivo promesso. La Cassazione, con la sentenza n. 20652 del 31 luglio 2019, ha chiarito che la risoluzione è giustificata quando il concordato non realizza la funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, salvo appunto la scarsa importanza; la percentuale indicata non è un vincolo rigido, ma resta il parametro di riferimento.

Nel concordato in continuità questo criterio ha un’applicazione peculiare. Il piano prevede di regola pagamenti dilazionati finanziati dai flussi dell’attività: un ritardo di qualche settimana su una rata, sanato prima dell’udienza, difficilmente supera la soglia; un ritardo sistematico, una sospensione dei pagamenti a una classe di creditori, o uno scostamento dei flussi tale da rendere irrealistico il completamento del piano, invece, sì. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza del 27 settembre 2017, aveva già esteso al concordato con continuità il principio per cui il soddisfacimento dei creditori non può ridursi a una misura irrisoria.

In pratica, il ricorso deve dimostrare che l’inadempimento compromette in modo significativo l’equilibrio del piano, non soltanto che una scadenza è stata mancata. Il tribunale guarda all’insieme: quanto è stato pagato, quanto resta, se i flussi attesi sono realistici, se esistono rimedi alternativi come l’esecuzione coattiva degli obblighi ai sensi dell’art. 118 CCII.

Come si prova che l’inadempimento non è di scarsa importanza

La soglia della scarsa importanza sposta l’attenzione dalla singola scadenza al quadro complessivo. Per il creditore che vuole agire, questo significa costruire la prova attorno ad alcuni indici che i tribunali considerano con particolare attenzione nei piani in continuità.

Il rapporto tra pagato e dovuto. Il primo dato è aritmetico: quanto avrebbe dovuto essere pagato fino alla data del ricorso, quanto è stato effettivamente pagato, quale percentuale rappresenta la differenza. Un ritardo che riguarda il 5% di quanto scaduto pesa in modo molto diverso da un mancato pagamento che riguarda la metà.

La sistematicità. Un singolo slittamento, recuperato, è un incidente. Più scadenze mancate in sequenza, o pagamenti parziali ripetuti, indicano che il piano non regge.

Lo scostamento dei flussi. Nel concordato in continuità i pagamenti dipendono dai risultati dell’attività. Se i flussi realizzati sono significativamente inferiori a quelli previsti, l’inadempimento attuale è il segnale di un inadempimento futuro più ampio. Le relazioni del commissario e i bilanci successivi all’omologa sono la fonte principale di questo confronto.

La disparità tra classi. Se il debitore paga regolarmente alcune classi e ne trascura altre, al di fuori di quanto previsto dal piano, l’inadempimento assume un rilievo particolare, perché altera l’equilibrio su cui si è formato il consenso dei creditori.

L’assenza di iniziative correttive. Un debitore che, di fronte allo scostamento, non propone una modifica del piano, non comunica con i creditori e non attiva alcun rimedio offre al tribunale un quadro di inadempimento non occasionale.

Specularmente, l’impresa che vuole difendersi deve lavorare sugli stessi indici in senso opposto: documentare i pagamenti, dimostrare che lo scostamento è temporaneo e già in via di recupero, mostrare che le classi sono state trattate secondo il piano, provare le iniziative intraprese. Il giudizio sulla scarsa importanza si vince o si perde sui numeri, non sulle dichiarazioni di principio.

La prova

L’art. 119, comma 3, CCII e la sentenza Cass. n. 20652/2019 (resa sull’art. 186 l.fall., la cui struttura è stata trasposta nel Codice) chiudono la questione: non ogni inadempimento conduce alla risoluzione, ma solo quello che non ha scarsa importanza in rapporto alla funzione satisfattiva del concordato.

Cosa rischia chi ci crede

Un ricorso fondato su un solo ritardo, magari già sanato, rischia il rigetto, con un doppio effetto negativo: tempo perso e debitore rafforzato nella sua posizione. Peggio ancora, il creditore che ha “bruciato” il ricorso su un inadempimento minore potrebbe trovarsi a doverne presentare un secondo quando il quadro si aggrava, con la pressione del termine annuale sempre più vicino.

Mito n. 3 — “Bisogna aspettare la fine del piano per chiedere la risoluzione”

Il mito

“Il termine per la risoluzione decorre dall’ultimo adempimento previsto: quindi prima di quella data non si può fare nulla.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è nella lettera dell’art. 119, comma 4, CCII: il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Leggendo in fretta, si scambia il dies ad quem (la data oltre la quale non si può più agire) con un dies a quo (la data prima della quale non si può ancora agire). E nei concordati in continuità, dove i piani durano spesso cinque anni o più, l’equivoco diventa pesante: si arriva a credere di dover assistere a quattro anni di inadempimenti prima di poter reagire.

La realtà

Il termine annuale è un limite finale, non un’attesa obbligatoria: la risoluzione può essere chiesta appena l’inadempimento diventa grave, anche molto prima della scadenza dell’ultimo adempimento. La Cassazione, con la sentenza n. 14601 del 29 maggio 2019 (resa sull’art. 186 l.fall.), ha distinto con nettezza i due profili: il diritto di agire sorge quando si manifesta l’inadempimento rilevante, anche prima della scadenza finale del piano; ma il termine di decadenza non può essere fatto decorrere da una data anteriore a quella stabilita dalla legge.

Già in precedenza, la Cassazione con la sentenza n. 7942 del 31 marzo 2010 aveva ammesso la risoluzione anche prima del completamento delle operazioni previste dal piano, quando sia ragionevolmente prevedibile che i creditori non verranno soddisfatti nella misura minima. Il principio era nato per i concordati con cessione dei beni, ma la logica — non costringere i creditori ad assistere passivamente a un fallimento annunciato — vale a maggior ragione nella continuità, dove i flussi possono deteriorarsi rapidamente.

Questo significa anche che il creditore deve saper dimostrare un inadempimento “attuale” o una prognosi di inadempimento fondata su dati concreti: bilanci e situazioni infrannuali, relazioni del commissario, mancati pagamenti alle scadenze intermedie, perdita di commesse essenziali previste nel piano.

La prova

Cass. n. 14601/2019 e Cass. n. 7942/2010, entrambe sull’art. 186 l.fall., lette insieme all’art. 119, comma 4, CCII: l’azione è esperibile prima dell’ultimo adempimento, il termine annuale segna solo il confine finale.

Cosa rischia chi ci crede

Aspettare la fine del piano significa lasciare che il patrimonio dell’impresa si consumi nella prosecuzione di un’attività che non genera più i flussi promessi. Quando il ricorso arriva, spesso resta poco da distribuire. Inoltre, nel frattempo il debitore può contrarre nuovi debiti, che entreranno in concorso con i crediti anteriori in un’eventuale liquidazione.

Mito n. 4 — “C’è tempo finché il credito non si prescrive”

Il mito

“Il mio credito si prescrive in dieci anni: posso chiedere la risoluzione quando voglio, entro quel termine.”

Perché ci credono in tanti

Il creditore ragiona sul proprio diritto di credito, che ha una sua prescrizione ordinaria o breve. Non ha torto nel ritenere che il credito, in sé, sopravviva. Ha torto nel confondere il credito con l’azione di risoluzione, che è uno strumento processuale specifico, con un termine proprio.

La realtà

Il ricorso per risoluzione deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato (art. 119, comma 4, CCII). Non si tratta di prescrizione, ma di decadenza: non si interrompe con una lettera di diffida, non si sospende con trattative, non si rinnova con un sollecito.

Il termine si calcola sulla data che il piano omologato fissa per l’ultimo adempimento. Se il piano prevede l’ultimo pagamento al 30 giugno 2028, il ricorso va depositato entro il 30 giugno 2029. Se il piano viene di fatto eseguito in ritardo, la data rilevante resta quella programmata, non quella dell’effettivo ultimo pagamento: la Cassazione (n. 14601/2019) ha escluso spostamenti della decorrenza diversi da quello fissato dalla legge.

C’è però una sfumatura che il passaparola ignora del tutto: secondo una parte della giurisprudenza di merito formatasi sull’art. 186 l.fall. (Trib. Milano, 22 marzo 2018; Trib. Ravenna, 27 luglio 2018), la decadenza non è rilevabile d’ufficio e va quindi eccepita dal debitore. È un orientamento da maneggiare con cautela — non è un principio consolidato in Cassazione — ma mostra che il termine, oltre a essere rispettato dal creditore, deve essere fatto valere da chi vi ha interesse.

Sotto il profilo della continuità aziendale, il termine annuale assume un significato specifico: nei piani con pagamenti scaglionati su molti anni, la tentazione di rinviare è forte, ma ogni anno di attesa riduce la capacità di prova e il patrimonio aggredibile.

La prova

Il testo dell’art. 119, comma 4, CCII; Cass. n. 14601/2019 sulla decorrenza; le pronunce di merito del 2018 citate sulla rilevabilità dell’eccezione.

Cosa rischia chi ci crede

Una volta decorso l’anno, la risoluzione non è più ottenibile. Il concordato rimane, a tutti gli effetti, la regola del rapporto tra debitore e creditori anteriori: il creditore conserva il diritto a ricevere quanto promesso nel piano (e può agire per ottenerlo), ma perde definitivamente la possibilità di far cadere la falcidia e di recuperare il credito originario.

Mito n. 5 — “Se il debitore non ha colpa, il concordato non si può risolvere”

Il mito

“L’impresa non ha pagato per colpa della crisi del settore (o di un cliente insolvente, o di un evento imprevedibile): il tribunale non può risolvere un concordato se l’inadempimento non è imputabile.”

Perché ci credono in tanti

Il mito si appoggia su una regola generale del diritto civile: nell’inadempimento contrattuale, l’art. 1218 c.c. esonera il debitore se prova che l’inadempimento deriva da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. C’è stato anche un tempo in cui una parte della giurisprudenza dava rilievo all’imputabilità: la Cassazione, con la sentenza n. 4177 del 5 aprile 2000, aveva valorizzato il richiamo all’art. 1218 c.c. Ed è naturale che l’imprenditore in continuità, che ha fatto tutto il possibile per rispettare il piano, si senta protetto da questo principio.

La realtà

Ai fini della risoluzione del concordato conta il mancato raggiungimento del risultato promesso, non la colpa del debitore. La Cassazione, con la sentenza n. 18738 del 13 luglio 2018 (resa sull’art. 186 l.fall.), ha affermato che non rileva se l’inadempimento sia imputabile: il concordato preventivo non è un contratto a prestazioni corrispettive e non gli si applicano integralmente le categorie dell’inadempimento contrattuale. La sentenza n. 20652 del 31 luglio 2019 ha confermato l’impostazione oggettiva, che risale almeno a Cass. n. 13357 del 7 giugno 2007, secondo cui la risoluzione dipende dal fatto oggettivo dell’impossibilità di soddisfare i creditori, mentre l’eventuale colpa di chi gestisce l’esecuzione rileva solo sul piano del risarcimento.

L’art. 119 CCII non contiene alcun riferimento all’imputabilità: richiede soltanto un inadempimento di non scarsa importanza. Il Codice ha quindi recepito l’orientamento oggettivo.

Questo non significa che le cause dell’inadempimento siano irrilevanti nel giudizio. Contano su un altro piano: per valutare la gravità (un evento temporaneo, già superato, rende l’inadempimento meno significativo); per valutare se il piano possa ancora essere portato a termine; e per orientare il debitore verso soluzioni alternative, come la modifica del piano. Un esempio di uso intelligente delle cause: la giurisprudenza di merito (Trib. Piacenza, 19 giugno 2019, richiamato in dottrina) ha escluso la risoluzione per un ritardo imputabile agli organi della procedura, adeguatamente dimostrato.

La prova

Cass. n. 18738/2018, Cass. n. 20652/2019, Cass. n. 13357/2007 (tutte sull’art. 186 l.fall.), coerenti con il testo dell’art. 119, comma 3, CCII.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore che si difende solo sostenendo “non è colpa mia” costruisce una difesa debole: dovrebbe invece concentrarsi sulla scarsa importanza, sulla recuperabilità dei flussi, sui pagamenti effettivamente eseguiti. Il creditore che ci crede, dal canto suo, rinuncia a un ricorso fondato solo perché l’inadempimento appare “incolpevole”.

Proprio qui si vede il valore di un approccio che unisce lettura economica e strategia processuale: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è abituato a misurare la tenuta di un piano di risanamento, ed è da quella misura — non dalla colpa — che dipende l’esito del ricorso.

Mito n. 6 — “Chi ha votato a favore del concordato non può chiederne la risoluzione”

Il mito

“Ho votato sì al concordato: ho accettato il piano, quindi non posso più lamentarmi né chiedere la risoluzione. Possono farlo solo i creditori dissenzienti.”

Perché ci credono in tanti

L’idea ha una sua coerenza morale: chi ha approvato una proposta sembra aver rinunciato a contestarla. E c’è anche un appiglio giurisprudenziale, spesso citato fuori contesto: la Cassazione, con la sentenza n. 6022 del 14 marzo 2014, aveva escluso che il creditore favorevole potesse ottenere la risoluzione di un concordato con cessione dei beni solo perché il ricavato della liquidazione si era discostato dalla percentuale stimata, dato che l’obbligo assunto dal debitore era quello di mettere i beni a disposizione dei creditori.

La realtà

L’art. 119, comma 1, CCII legittima “ciascuno dei creditori”, senza distinguere tra chi ha votato a favore, chi ha votato contro e chi non ha votato. Il voto riguarda l’approvazione della proposta; la risoluzione riguarda la sua esecuzione. Votare sì significa accettare il piano così com’è, non accettare che il piano venga disatteso.

Il precedente del 2014 va letto per quello che dice: nella cessione dei beni, lo scostamento dalla percentuale stimata non è di per sé inadempimento, perché il debitore non garantisce un risultato numerico. Ma nel concordato in continuità la struttura della promessa è diversa: il debitore si obbliga normalmente a pagamenti determinati, con scadenze precise, finanziati dalla prosecuzione dell’attività. Se quelle scadenze non vengono rispettate in modo significativo, l’inadempimento è un fatto, e qualunque creditore concorsuale può farlo valere.

Due precisazioni completano il quadro. Primo: la legittimazione spetta ai creditori concorsuali, cioè a quelli vincolati dal concordato; i creditori successivi, sorti dopo il deposito della domanda, non sono vincolati e possono agire direttamente sul patrimonio del debitore. Secondo: la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 9934 del 15 maggio 2015) ha ricordato che l’interesse ad agire si valuta sulla base della prospettazione della parte, mentre la contestazione delle conseguenze giuridiche dei fatti attiene al merito: un principio che, applicato al ricorso per risoluzione, impedisce di liquidare come “inammissibile” la domanda del creditore solo perché questi ha votato a favore.

Un creditore che ha creduto nel piano ha, anzi, un interesse particolarmente qualificato a vederlo rispettato. Il suo voto favorevole è stato dato su un presupposto: che le scadenze sarebbero state onorate.

La prova

Il testo dell’art. 119, comma 1, CCII (“ciascuno dei creditori”); Cass. n. 6022/2014, letta nel suo perimetro (cessione dei beni e percentuale stimata); Cass. SU n. 9934/2015 sull’interesse ad agire.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore favorevole che rinuncia ad agire lascia l’iniziativa a creditori magari meno informati o meno interessati, oppure a nessuno. E il debitore inadempiente, sapendo che i principali creditori hanno votato a favore, può contare su un’inerzia che si trasforma in decadenza.

Mito n. 7 — “Per colpire il debitore inadempiente basta chiedere direttamente la liquidazione giudiziale”

Il mito

“Inutile perdere tempo con la risoluzione: se il debitore non paga, è insolvente, e chiedo direttamente la liquidazione giudiziale.”

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è particolarmente robusto, ed è recente. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 4696 del 14 febbraio 2022, pronunciandosi nel regime della legge fallimentare, hanno affermato che, dopo l’omologazione del concordato, l’imprenditore che non adempie può trovarsi in un nuovo stato di insolvenza, e che i creditori possono chiederne il fallimento anche senza la previa risoluzione del concordato (il cosiddetto fallimento omisso medio). La notizia ha avuto grande eco, e molti l’hanno trasposta senza filtri al Codice della crisi.

La realtà

Nel Codice della crisi la regola è diversa: il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di concordato (art. 119, comma 7, CCII). Il legislatore ha quindi scelto, per i creditori concorsuali, la strada della risoluzione come passaggio ordinario.

L’eccezione, però, è importante e ha già trovato applicazione. La Corte d’appello di Firenze, sez. II, con la sentenza n. 436 del 10 marzo 2025, ha ritenuto che la mancata risoluzione del concordato omologato non precluda in automatico l’apertura della liquidazione giudiziale: il creditore anteriore può chiederla, nei limiti del credito falcidiato, se dimostra uno stato di insolvenza derivante da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. In quel caso il tribunale di primo grado aveva respinto l’istanza anche perché il creditore non aveva prima chiesto la risoluzione; la Corte d’appello ha ridimensionato quell’argomento.

Ne derivano due percorsi distinti, che il ricorso deve scegliere con consapevolezza:

  • inadempimento del piano verso i creditori concorsuali → ricorso per risoluzione ex art. 119 CCII, poi, se ne ricorrono i presupposti, liquidazione giudiziale;
  • insolvenza alimentata da nuovi debiti (fornitori successivi, debiti erariali e contributivi maturati durante l’esecuzione del piano) → possibile domanda diretta di liquidazione giudiziale, con l’onere di dimostrare l’origine “successiva” dell’insolvenza.

Il procedimento, in entrambi i casi, segue le regole unitarie degli artt. 40 e 41 CCII, il che consente di proporre le domande in modo coordinato.

La prova

Art. 119, comma 7, CCII; Cass. SU n. 4696/2022 (regime della legge fallimentare); App. Firenze n. 436/2025 (regime del Codice della crisi).

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita direttamente un ricorso per liquidazione giudiziale fondato solo sul mancato pagamento delle rate concordatarie rischia il rigetto, perché manca il passaggio della risoluzione e perché l’insolvenza non deriva da debiti successivi. Il tempo speso in quel giudizio scorre intanto sul termine annuale dell’art. 119, comma 4.

Il mito alla prova dei numeri: tre ricorsi simulati

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti per mostrare come operano le regole: non descrivono casi reali.

Ipotesi A — Il creditore che aspettava la fine del piano

Concordato in continuità omologato il 14 giugno 2023. Piano quinquennale: pagamento dei chirografari al 32% in dieci rate semestrali, la prima il 31 dicembre 2023, l’ultima il 30 giugno 2028. Credito chirografario originario del fornitore: 48.730 €; importo concordatario: 15.593,60 €, rata semestrale 1.559,36 €.

Il debitore paga le prime due rate (3.118,72 € complessivi), poi si ferma. Al 31 dicembre 2025 risultano scadute e non pagate due rate (3.118,72 €); la relazione semestrale del commissario segnala un calo del fatturato del 41% rispetto al piano.

  • Convinto del mito n. 3, il fornitore aspetta il 30 giugno 2028. A quella data il debitore ha accumulato nuovi debiti verso fornitori successivi e verso l’erario; il magazzino è svuotato.
  • Con la regola corretta, il fornitore può depositare il ricorso già nel gennaio 2026, allegando: le rate scadute (2 su 10, pari al 20% del dovuto e al 50% di quanto doveva essere pagato fino a quel momento), la relazione del commissario sullo scostamento dei flussi, l’assenza di proposte di modifica del piano. Il termine ultimo resta comunque il 30 giugno 2029.

Esito: la differenza non è nel diritto di agire, ma in quanto patrimonio resta da distribuire quando il tribunale decide.

Ipotesi B — Il creditore che considerava una rata sufficiente

Concordato in continuità con pagamento integrale dei privilegiati in 12 mesi e dei chirografari al 27,5% in quattro rate annuali. Debito chirografario complessivo: 1.284.900 €; importo concordatario 353.347,50 €, rate annuali da 88.336,88 €.

La prima rata scade il 30 settembre 2025; il debitore la paga il 3 novembre 2025, con 34 giorni di ritardo, dopo aver incassato un credito commerciale previsto dal piano. Un creditore deposita il ricorso il 20 ottobre 2025, quando la rata non è ancora stata pagata.

  • Convinto del mito n. 2, il creditore fonda tutto sul ritardo.
  • Con la regola corretta, all’udienza il debitore documenta il pagamento integrale e la coerenza dei flussi con il piano. Il ritardo di 34 giorni, ormai sanato, su un piano quadriennale integralmente rispettato quanto alle somme, ha verosimilmente scarsa importanza ai sensi dell’art. 119, comma 3.

Esito prevedibile: rigetto del ricorso. Il creditore avrebbe dovuto monitorare le rate successive e, in caso di nuovo inadempimento, costruire un ricorso fondato su un quadro complessivo.

Ipotesi C — Il creditore che ha lasciato scadere l’anno

Piano con ultimo adempimento fissato al 31 marzo 2025. Il debitore ha pagato ai chirografari il 9% anziché il 25% promesso. Un creditore con un credito originario di 67.215 € (importo concordatario: 16.803,75 €; ricevuto: 6.049,35 €) avvia nel maggio 2025 una serie di diffide e trattative, convinto (mito n. 4) che il proprio credito si prescriva in dieci anni.

  • Il ricorso per risoluzione va depositato entro il 31 marzo 2026.
  • Il creditore lo deposita il 14 aprile 2026. Il debitore eccepisce la decadenza.

Esito: il ricorso è tardivo. Il creditore conserva il diritto a ottenere la differenza tra quanto promesso (16.803,75 €) e quanto ricevuto (6.049,35 €), cioè 10.754,40 €, ma perde la possibilità di far cadere la falcidia e di insinuare, in un’eventuale liquidazione, il credito originario al netto di quanto incassato (61.165,65 €).

Il fondo di verità: cosa c’è di giusto in ciascun mito

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento vero. Ricomporli nel quadro corretto è il modo migliore per non ricadere nell’errore.

Il commissario sorveglia davvero. L’art. 118 CCII gli affida la sorveglianza sull’adempimento e il dovere di riferire al giudice i fatti pregiudizievoli per i creditori. Ciò che non gli spetta è l’iniziativa autonoma di risoluzione: può proporre il ricorso solo su istanza di uno o più creditori. Il creditore che vuole agire, quindi, ha nel commissario un alleato prezioso — le sue relazioni sono documenti di prova — ma non un sostituto.

La gravità dell’inadempimento conta davvero. Il mito n. 2 è falso nella sua versione assoluta, ma coglie qualcosa di vero: l’inadempimento è il presupposto. Il filtro della scarsa importanza serve a evitare che un concordato in continuità, costruito per salvare un’impresa e dei posti di lavoro, crolli per un incidente di percorso.

Il termine annuale esiste davvero. Il mito n. 3 lo legge al contrario, il mito n. 4 lo ignora. Il termine c’è, è di decadenza, decorre dalla scadenza programmata dell’ultimo adempimento: è il confine finale entro cui l’azione deve essere esercitata, non il momento in cui essa nasce.

Le cause dell’inadempimento contano, ma altrove. L’imputabilità non è un presupposto della risoluzione, ma le cause dello scostamento entrano nella valutazione della gravità e nelle scelte del debitore, che può valutare una modifica del piano prima che i creditori agiscano.

Il voto ha un peso, ma non toglie la legittimazione. Il precedente del 2014 dice qualcosa di vero sul concordato con cessione dei beni: dove il debitore promette solo di mettere a disposizione i beni, lo scarto rispetto alla stima non è inadempimento. Nella continuità, dove si promettono pagamenti determinati, il ragionamento non si trasferisce.

L’insolvenza sopravvenuta conta davvero. Le Sezioni Unite del 2022 hanno colto un problema reale: un debitore che, dopo l’omologa, accumula nuove passività non può restare indefinitamente al riparo del concordato. Il Codice risponde con l’eccezione dell’art. 119, comma 7: liquidazione giudiziale senza risoluzione quando l’insolvenza deriva da debiti successivi.

Le garanzie restano. Un frammento vero che il passaparola rovescia: molti credono che, risolto il concordato, le garanzie prestate per il suo adempimento cadano. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1482 del 18 febbraio 1997, hanno invece chiarito che le garanzie concordatarie, efficaci dall’omologazione, conservano efficacia nei limiti della percentuale promessa anche in caso di risoluzione. Ed è per questo che l’art. 119, comma 2, CCII chiama il garante a partecipare al procedimento.

Un’ultima nota sul quadro normativo vigente. L’art. 119 CCII, nella formulazione oggi in vigore, è il risultato del testo originario del 2019 e dei correttivi successivi (tra cui il D.Lgs. 147/2020, che ha inciso sul comma 7). Nelle verifiche condotte per questa guida non risultano modifiche all’art. 119 introdotte dal D.Lgs. 136/2024 né dal più recente correttivo D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, i cui interventi più noti riguardano altri profili (tra cui l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali). Prima di depositare un ricorso, il testo va comunque riscontrato nella versione aggiornata alla data del deposito.

Mito vs realtà: lo schema da tenere a portata di mano

La tabella che segue mette uno accanto all’altro il mito e la regola corretta. Serve come promemoria rapido, ma non sostituisce l’analisi del singolo piano: nel concordato in continuità ogni piano ha scadenze, classi e flussi propri, ed è su quelli che si misura l’inadempimento.

Il mito Come stanno le cose
Il tribunale risolve il concordato d’ufficio Serve un ricorso: legittimati ciascun creditore e il commissario, quest’ultimo solo su istanza di creditori (art. 119, c. 1)
Basta una rata non pagata L’inadempimento di scarsa importanza non consente la risoluzione (art. 119, c. 3; Cass. 20652/2019)
Bisogna aspettare la fine del piano Si può agire appena l’inadempimento è rilevante; l’anno decorre dall’ultimo adempimento previsto ed è solo il limite finale (Cass. 14601/2019)
C’è tempo fino alla prescrizione del credito Decadenza: un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto (art. 119, c. 4)
Senza colpa del debitore niente risoluzione Conta il risultato mancato, non l’imputabilità (Cass. 18738/2018)
Chi ha votato sì non può agire Legittimato “ciascuno dei creditori” concorsuali, a prescindere dal voto
Si può chiedere subito la liquidazione giudiziale Prima la risoluzione, salvo insolvenza da debiti successivi alla domanda (art. 119, c. 7; App. Firenze 436/2025)

Le domande di verifica

Quindi è vero che il commissario giudiziale può chiedere la risoluzione?
Sì, ma non da solo. L’art. 119, comma 1, CCII gli riconosce la legittimazione, a condizione che vi sia l’istanza di uno o più creditori. In pratica il creditore può scegliere se depositare egli stesso il ricorso o sollecitare il commissario, che agirà nell’interesse dell’intera massa.

Quindi è vero che il ricorso va notificato anche al garante?
Sì. Il garante partecipa al procedimento (art. 119, comma 2). Il ricorso deve consentirne l’individuazione, e il contraddittorio va instaurato anche nei suoi confronti, perché la risoluzione incide sulle garanzie che ha prestato.

Quindi è vero che il ricorso è sempre possibile, anche se un terzo ha assunto il concordato?
No. Le regole sulla risoluzione non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore (art. 119, comma 5). In quel caso i creditori devono rivolgersi al terzo assuntore e alle garanzie da lui prestate: la Cassazione (sentenza n. 22913 del 4 novembre 2011) ha riconosciuto ai singoli creditori, non al commissario né al curatore, l’azione per far valere la garanzia dell’assuntore.

Quindi è vero che il creditore deve provare la colpa del debitore?
No. Deve allegare e documentare l’inadempimento e la sua non scarsa importanza rispetto al piano: rate scadute e non pagate, scostamenti dei flussi, relazioni del commissario. L’imputabilità non è un presupposto (Cass. n. 18738/2018). Sarà il debitore, semmai, a dimostrare i pagamenti eseguiti o la scarsa importanza di ciò che manca.

Quindi è vero che un rigetto chiude la partita per sempre?
Dipende. Nel regime della legge fallimentare le Sezioni Unite (sentenza n. 10095 del 19 novembre 1996) avevano escluso il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto di rigetto, osservando che il creditore poteva riproporre l’istanza. Oggi il procedimento segue le regole unitarie degli artt. 40 e 41 CCII e il provvedimento è soggetto al regime di impugnazione del Codice; resta il dato pratico che un inadempimento nuovo o aggravato può fondare un nuovo ricorso, purché entro il termine annuale.

Le sentenze che smontano i miti

Le pronunce che seguono sono state rese in gran parte sull’art. 186 della legge fallimentare, la norma che il Codice della crisi ha sostanzialmente trasfuso nell’art. 119 CCII; lo segnaliamo per ciascuna, perché i principi vanno sempre verificati alla luce del testo vigente.

  1. Cass. civ., Sez. Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696 (legge fallimentare). Dopo l’omologa, il debitore inadempiente può trovarsi in un nuovo stato di insolvenza; nel vecchio regime i creditori potevano chiederne il fallimento anche senza previa risoluzione. Mito n. 7: spiega da dove nasce la convinzione e perché il Codice, con l’art. 119, comma 7, ha scelto una regola diversa.

  2. App. Firenze, sez. II, 10 marzo 2025, n. 436 (Codice della crisi). La mancata risoluzione non preclude la liquidazione giudiziale quando il creditore anteriore dimostra un’insolvenza derivante da debiti successivi alla domanda, nei limiti del credito falcidiato. Mito n. 7: delimita l’eccezione dell’art. 119, comma 7.

  3. Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20652 (legge fallimentare). La risoluzione è giustificata quando il concordato non realizza la funzione satisfattiva promessa, salvo scarsa importanza; la percentuale è un riferimento, non un vincolo rigido. Miti n. 2 e 5: è il parametro con cui misurare la gravità.

  4. Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 2018, n. 18738 (legge fallimentare). L’imputabilità dell’inadempimento è irrilevante: conta il mancato raggiungimento del risultato, perché il concordato non è un contratto a prestazioni corrispettive. Mito n. 5.

  5. Cass. civ., Sez. I, 7 giugno 2007, n. 13357 (legge fallimentare). La risoluzione dipende dal dato oggettivo dell’impossibilità di soddisfare i creditori; la colpa di chi gestisce l’esecuzione rileva solo per il risarcimento. Mito n. 5: conferma la radice dell’orientamento oggettivo.

  6. Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2019, n. 14601 (legge fallimentare). Il diritto di agire sorge con l’inadempimento rilevante, anche prima della scadenza finale, ma la decadenza non può decorrere da una data anticipata rispetto a quella di legge. Miti n. 3 e 4.

  7. Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2010, n. 7942 (legge fallimentare). La risoluzione può essere pronunciata anche prima del completamento delle operazioni, se è ragionevolmente prevedibile che i creditori non saranno soddisfatti nella misura minima. Mito n. 3: legittima il ricorso “anticipato”.

  8. Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2008, n. 10195 (testo previgente dell’art. 186 l.fall.). Sotto la vecchia disciplina il tribunale poteva agire d’ufficio, e la sollecitazione da parte di un non legittimato era un vizio formale. Mito n. 1: è l’origine storica della convinzione, superata dal Codice.

  9. Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2014, n. 6022 (legge fallimentare). Nel concordato con cessione dei beni, lo scostamento dalla percentuale stimata non basta, da solo, per la risoluzione chiesta dal creditore favorevole. Mito n. 6: va letta nel suo perimetro, non estesa alla continuità.

  10. Cass. civ., Sez. Unite, 15 maggio 2015, n. 9934. L’interesse ad agire si valuta sulla prospettazione della parte; contestare le conseguenze giuridiche dei fatti è questione di merito. Mito n. 6: impedisce di trattare come inammissibile il ricorso del creditore che ha votato a favore.

  11. Cass. civ., Sez. Unite, 18 febbraio 1997, n. 1482 (legge fallimentare). Le garanzie concordatarie sono funzionali alla procedura e conservano efficacia, nei limiti della percentuale, anche dopo la risoluzione. Fondo di verità: spiega perché il garante partecipa al procedimento.

  12. Cass. civ., Sez. I, 4 novembre 2011, n. 22913 (legge fallimentare). La garanzia dell’assuntore spetta ai creditori, e l’azione per farla valere compete ai singoli, non al commissario né al curatore. Domande di verifica: chiarisce chi agisce quando la risoluzione è esclusa per assunzione liberatoria.

  13. Cass. civ., Sez. Unite, 19 novembre 1996, n. 10095 (legge fallimentare). Il decreto di rigetto dell’istanza di risoluzione non era ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.; il creditore poteva riproporre la domanda. Domande di verifica: rilevante per la strategia dopo un rigetto, da coordinare con il regime attuale.

  14. App. Bologna, 27 settembre 2017 (legge fallimentare, concordato con continuità). Anche nella continuità il soddisfacimento dei creditori non può risultare irrisorio. Mito n. 2: porta il criterio della funzione satisfattiva nel terreno specifico della continuità.

  15. Trib. Milano, 22 marzo 2018, e Trib. Ravenna, 27 luglio 2018 (legge fallimentare). La decadenza annuale non è rilevabile d’ufficio e va eccepita. Mito n. 4: orientamento di merito, utile per il debitore e da tenere presente per il creditore.

Cosa può fare lo Studio Monardo: separare il piano reale da quello raccontato

Sul ricorso per risoluzione si gioca molto in pochi passaggi: chi agisce, quando, con quali documenti. Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, sia che tu sia il creditore che vuole agire, sia che tu sia l’impresa che deve difendere il proprio piano. Ecco cosa facciamo, in concreto.

  1. Ricostruiamo il calendario del piano omologato: estraiamo dalla sentenza di omologa e dal piano tutte le scadenze, per classe di creditori, e calcoliamo la data esatta di decadenza dell’art. 119, comma 4.
  2. Misuriamo l’inadempimento: confrontiamo rate pagate e rate scadute, percentuale promessa e percentuale effettiva, e valutiamo se lo scostamento supera la soglia della scarsa importanza.
  3. Analizziamo i flussi della continuità: con i commercialisti dello staff leggiamo bilanci, situazioni infrannuali e relazioni del commissario per capire se il piano è ancora realizzabile o se lo scostamento è strutturale.
  4. Verifichiamo la legittimazione: accertiamo che il cliente sia creditore concorsuale vincolato dal concordato, e valutiamo se depositare direttamente il ricorso o sollecitare il commissario giudiziale.
  5. Individuiamo garanti e assuntori: verifichiamo l’esistenza di garanzie e di eventuali assunzioni liberatorie, che possono escludere la risoluzione o indirizzare l’azione verso il terzo.
  6. Redigiamo il ricorso secondo le regole del procedimento unitario (artt. 40 e 41 CCII), con allegazione puntuale dell’inadempimento e produzione documentale ordinata.
  7. Scegliamo tra risoluzione e liquidazione giudiziale diretta: valutiamo se l’insolvenza deriva da debiti successivi alla domanda (art. 119, comma 7) e se conviene coordinare le domande.
  8. Difendiamo l’impresa debitrice: contestiamo la gravità dell’inadempimento, documentiamo pagamenti e recuperi di flussi, eccepiamo la decadenza quando ne ricorrono i presupposti e valutiamo con l’impresa le alternative al giudizio.
  9. Seguiamo il giudizio fino all’ultimo grado: reclamo e, se necessario, ricorso per cassazione, senza cambi di difensore e di linea.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è il ruolo in cui si valuta se un piano di risanamento è ragionevolmente perseguibile, ed è la stessa lente con cui si stabilisce se l’inadempimento di un concordato in continuità ha o non ha scarsa importanza. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: la stessa linea, lo stesso difensore, in ogni grado.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i numeri del piano e gli argomenti giuridici vengono costruiti insieme, non in compartimenti separati.

Chiusura

L’informazione corretta è la prima difesa, per chi chiede la risoluzione e per chi la subisce. Il ricorso ex art. 119 CCII ha regole poche e precise: legittimati i creditori e il commissario su loro istanza, garante coinvolto, nessuna risoluzione per inadempimenti di scarsa importanza, un anno di tempo dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto, liquidazione giudiziale solo dopo la risoluzione salvo insolvenza da debiti successivi. Ogni mito che abbiamo esaminato nasce dal dimenticare una di queste condizioni.

Lo Studio Monardo si occupa specificamente della risoluzione del concordato in continuità perché il cuore del giudizio è la tenuta di un piano di risanamento: è ciò che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo valuta come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). E perché il ricorso apre un percorso che può arrivare al reclamo e alla legittimità, la sua qualifica di avvocato cassazionista permette di impostare fin dal primo atto una strategia pensata per reggere in ogni grado.

📩 Il termine annuale non aspetta: scrivici oggi stesso e analizzeremo insieme il tuo piano — i recapiti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata