Il Concordato In Continuità Blocca I Pignoramenti E Le Esecuzioni?

Chi guida un’impresa in difficoltà di solito si fa questa domanda quando un pignoramento è già arrivato: un conto corrente bloccato, un decreto ingiuntivo diventato esecutivo, un’ipoteca giudiziale sul capannone. La risposta breve è: sì, il concordato in continuità può fermare pignoramenti ed esecuzioni, ma non lo fa da solo, non lo fa per sempre e non ferma tutti. Il blocco nasce da una richiesta precisa del debitore, decorre da una data precisa, deve essere confermato dal tribunale entro un termine rigido e ha una durata massima. In ognuno di questi passaggi il creditore ha un margine di manovra, e lo userà.

Per questo l’articolo cambia prospettiva. Invece di descrivere il concordato dall’interno, guarda la partita con gli occhi di chi ti sta pignorando: la banca con il mutuo ipotecario, il fornitore con il decreto ingiuntivo, l’Agente della riscossione con il ruolo. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle. Ogni mossa del creditore ha un costo, un tempo e un limite fissato dalla legge, e proprio lì il debitore può intervenire.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la domanda del titolo sta a metà tra due mestieri che raramente stanno nello stesso studio. Da una parte serve chi conosce la crisi d’impresa dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce le trattative con i creditori e le misure protettive che le accompagnano già nella fase della composizione negoziata. Dall’altra serve chi sa portare la protezione davanti al giudice dell’esecuzione quando il creditore la ignora: le opposizioni esecutive e i loro sviluppi in sede di legittimità sono materia del cassazionista. Lo Studio lavora su tutte e due le cose insieme: impostare la protezione e farla rispettare dove serve.

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Chi hai di fronte: il creditore di un’impresa che chiede il concordato

Prima delle mosse, bisogna capire chi le fa. Un’impresa che va verso il concordato in continuità ha quasi sempre creditori di tipo diverso, e ognuno ragiona a modo suo.

La banca garantita da ipoteca è il creditore più paziente in apparenza e il più calcolatore. Ha una garanzia reale, sa che nel concordato la sua prelazione resta rilevante e sa anche che una vendita forzata del capannone in un’esecuzione immobiliare può richiedere anni e diversi ribassi d’asta. Per lei il pignoramento è soprattutto una leva: serve a mettersi in posizione, non necessariamente ad arrivare all’asta.

Il fornitore chirografario con decreto ingiuntivo ha l’orizzonte più corto. Sa che nel concordato riceverà una percentuale, spesso ben lontana dal 100%. Ha quindi tutto l’interesse ad arrivare prima degli altri: pignoramento presso terzi sui conti, sui crediti verso i clienti, sui canoni. Se riesce a ottenere l’assegnazione delle somme prima che il concordato produca i suoi effetti, ha incassato fuori dal concorso.

L’Agente della riscossione gioca con regole sue: ruolo, cartella, intimazione, pignoramento presso terzi senza passare dal giudice, fermi e ipoteche esattoriali. Ha strumenti rapidi ma, come vedremo, è soggetto agli stessi divieti degli altri creditori.

Il creditore strategico (fornitore essenziale, concedente di leasing, cliente principale) spesso non pignora: preferisce colpire il contratto. Sospende le forniture, dichiara la risoluzione, chiede garanzie nuove. Nel concordato in continuità questo è il pericolo più insidioso, perché l’azienda vive proprio di quei contratti.

Il filo comune è uno solo: dal suo punto di vista, ogni creditore confronta quanto incasserebbe agendo da solo, subito, con quanto incasserebbe dentro il concordato. Se il primo valore è più alto e la legge gli lascia spazio, agirà. Se la legge gli chiude lo spazio, o se l’azione individuale costa più di quanto rende, si siederà al tavolo.

Il concordato in continuità, rispetto a quello liquidatorio, cambia molto questo calcolo. L’azienda resta in vita, continua a produrre flussi e la proposta si regge in buona parte su quei flussi futuri. Il creditore sa che, se l’impresa sopravvive, potrà continuare a lavorarci o a riscuotere nel tempo. Sa anche che, se strappa con un pignoramento il conto su cui girano gli incassi, può far saltare il piano e con lui la propria percentuale. Questa tensione tra interesse individuale immediato e interesse collettivo alla sopravvivenza dell’impresa è la chiave di tutto quello che segue.

C’è poi un elemento spesso trascurato: anche per il creditore il pignoramento costa. Contributo unificato e diritti per l’esecuzione, spese di notifica, eventuali anticipi per il custode e lo stimatore nell’immobiliare, tempi di udienza. Se il creditore sa che quell’esecuzione rischia di fermarsi pochi giorni dopo l’avvio, ci pensa due volte prima di spenderci. Il debitore che fa capire per tempo e in modo credibile che il blocco arriverà cambia i conti della controparte ancora prima di depositare.

Come il creditore legge la tua domanda

C’è un momento preciso in cui il creditore decide la sua strategia: quando legge la domanda di concordato pubblicata nel registro delle imprese. Il suo legale la esamina con alcune domande in testa, e conviene conoscerle perché sono le stesse che si farà il tribunale.

La prima: le misure protettive sono state chieste, e da quando decorrono? Se la richiesta manca o è generica, il creditore si sente libero di proseguire.

La seconda: è una domanda “piena” o con riserva? Una domanda con riserva dice al creditore che il piano non c’è ancora. Non lo spaventa, ma gli segnala che entro poche settimane il quadro sarà più chiaro e che, se il piano non arriva, la protezione cade. Una domanda già corredata dal piano di continuità e dall’attestazione gli dice invece che la partita è seria.

La terza: la continuità è credibile? Il creditore guarda i numeri: fatturato degli ultimi esercizi, margini, ordini in portafoglio, contratti essenziali. Se l’impresa produce ancora valore, ha interesse a non distruggerla. Se la continuità sembra di facciata, tenderà a contestare la conferma delle misure e a puntare sulla liquidazione.

La quarta: come verrò trattato? Il creditore cerca subito la classe in cui è stato inserito e la percentuale che gli è riservata. Se il trattamento proposto è vicino a quello che otterrebbe con l’esecuzione individuale, la sua convenienza ad aggredire si riduce molto.

Queste quattro domande dicono al debitore cosa deve emergere dalla domanda fin dal primo giorno: una protezione chiesta in modo inequivocabile, una continuità documentata, un trattamento dei creditori motivato. Ogni lacuna nella domanda è uno spazio che il creditore proverà a occupare.

Prima mossa: la corsa al pignoramento prima della domanda

La mossa

La prima cosa che il creditore informato fa, quando sente odore di concordato, è accelerare. Notifica il precetto non appena il titolo è esecutivo, pignora il conto corrente o i crediti verso i clienti presso terzi, iscrive ipoteca giudiziale sugli immobili sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. L’obiettivo è duplice: mettere un vincolo sul bene prima che arrivi il blocco e, se possibile, chiudere l’esecuzione (assegnazione delle somme) prima che il concordato produca i suoi effetti.

La base normativa è quella ordinaria: titolo esecutivo e precetto (artt. 474 e 480 c.p.c.), pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.), ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.). Nulla di speciale: è proprio la normalità dell’esecuzione individuale che il concordato, a un certo punto, interrompe.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene. Nel concordato il chirografario prende la percentuale prevista dal piano, mentre un’assegnazione ottenuta prima della protezione è un incasso al 100% di quella somma. Un’ipoteca giudiziale iscritta in tempo può trasformare un credito chirografario in un credito privilegiato rispetto a quel bene.

La preferisce non fare quando i costi superano i benefici attesi: conti già svuotati, crediti verso terzi di scarsa consistenza, immobile già gravato da ipoteche di primo grado che lasciano poco valore residuo. In questi casi il pignoramento serve più come segnale che come strumento di recupero.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone alcuni paletti precisi.

Il primo riguarda le ipoteche giudiziali. Per l’art. 46, comma 5, del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. La corsa all’ipoteca, quindi, è utile al creditore solo se parte con largo anticipo. Un’ipoteca giudiziale iscritta a ridosso della domanda perde la sua forza verso gli altri creditori.

Il secondo limite riguarda le prelazioni successive. Dopo il deposito della domanda i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo autorizzazione del giudice (art. 46 CCII). Dopo quella data il creditore non può più migliorare la propria posizione in modo unilaterale.

Il terzo limite è il più importante: quello che il creditore ha avviato non è al sicuro. Le misure protettive dell’art. 54, comma 2, CCII impediscono ai creditori sia di iniziare sia di proseguire azioni esecutive e cautelari. Un pignoramento eseguito prima della domanda, ma non ancora arrivato all’assegnazione o alla vendita, resta fermo dalla pubblicazione nel registro delle imprese.

La tua contromossa

La contromossa chiave è il tempo: depositare la domanda con richiesta di misure protettive prima che il creditore arrivi all’atto conclusivo dell’esecuzione. Nel pignoramento presso terzi l’atto conclusivo è l’ordinanza di assegnazione. Nell’immobiliare è il decreto di trasferimento. Prima di quei momenti, la protezione può ancora fermare la procedura.

Se i tempi per preparare un piano completo non ci sono, il Codice offre la domanda con riserva (art. 44 CCII): il debitore deposita una domanda “prenotativa”, chiede le misure protettive e ottiene un termine per presentare proposta, piano e attestazione. In alternativa, ancora prima, si può chiedere la composizione negoziata della crisi: anche lì l’imprenditore può chiedere le misure protettive (artt. 18 e 19 CCII) che, una volta pubblicate, impediscono le azioni esecutive dei creditori.

Sulle ipoteche giudiziali la contromossa è di calcolo: si verifica la data di iscrizione rispetto alla data prevedibile di pubblicazione della domanda. Se l’iscrizione cade nella finestra dei novanta giorni, l’inefficacia rispetto ai creditori anteriori incide sul trattamento di quel creditore nel piano.

Le pronunce che ti proteggono

La giurisprudenza formata sulla legge fallimentare è utile anche oggi, perché l’impianto del divieto è rimasto simile. Già Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2002, n. 9488 aveva riconosciuto che il giudice dell’esecuzione, anche dopo l’aggiudicazione, può dichiarare improcedibile la fase di trasferimento a fronte del concordato, senza bisogno di convocare prima le parti. In senso opposto, Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 2008, n. 24476 ha chiarito che il pagamento eseguito dal terzo in forza di un’ordinanza di assegnazione anteriore resta valido e libera il terzo: il che conferma che, nel pignoramento presso terzi, arrivare prima dell’assegnazione è decisivo per entrambe le parti. Si tratta di pronunce rese sulla legge fallimentare, da leggere alla luce delle regole attuali.

Seconda mossa: aspettare l’errore nella richiesta di protezione

La mossa

Il creditore ben assistito sa una cosa che molti imprenditori ignorano: nel Codice della crisi il concordato non blocca automaticamente le esecuzioni. Dopo i correttivi, e in particolare dopo il D.Lgs. 136/2024, l’art. 54, comma 2, collega il blocco a una richiesta espressa: è il debitore che deve chiedere le misure protettive nella domanda di accesso (art. 40 CCII) o con un’istanza successiva. In assenza di richiesta, nessuna protezione. La seconda mossa del creditore, quindi, è passiva e calcolata: guarda la domanda pubblicata e controlla se la richiesta c’è, se è stata fatta correttamente e da quando produce effetti.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il creditore non costa nulla. Il registro delle imprese è pubblico, la domanda è consultabile, e il suo legale verifica in pochi minuti se e come la protezione è stata chiesta. Se c’è un vuoto, può proseguire l’esecuzione o avviarne di nuove senza violare nulla.

Il creditore preferisce non insistere quando la richiesta è chiara e la conferma da parte del tribunale appare scontata: proseguire un’esecuzione che verrà comunque fermata significa spendere senza prospettive.

I suoi limiti

Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, se il debitore ha chiesto le misure, il creditore non può iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa (art. 54, comma 2, CCII). Nello stesso periodo le prescrizioni restano sospese, le decadenze non maturano e non può essere aperta la liquidazione giudiziale.

Il riferimento ai “beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa” pesa molto nel concordato in continuità: la protezione copre anche ciò che serve all’azienda per lavorare, compresi beni che magari non sono di proprietà del debitore ma che egli utilizza nell’attività. È una tutela pensata proprio per l’impresa che deve continuare a operare.

Il secondo limite è procedurale: la protezione decorre dalla pubblicazione, non dal deposito in cancelleria. Tra deposito e iscrizione possono passare giorni, e il creditore lo sa. Atti esecutivi compiuti in quella finestra non sono coperti dal divieto. Quelli compiuti dopo la pubblicazione sono esposti a contestazione.

Secondo un orientamento di merito, per le misure protettive “tipiche” chieste con la domanda prenotativa non serve il contraddittorio preventivo con i creditori: l’effetto nasce dalla pubblicazione. Lo hanno affermato Trib. Roma, 21 luglio 2022 e Trib. Bari, 15 marzo 2023. Diverso il discorso per le misure ulteriori e “atipiche” chieste dopo il deposito del piano: secondo Trib. Milano, 30 marzo 2023, queste non producono effetti dall’iscrizione ma solo dopo che il giudice le ha concesse.

La tua contromossa

La contromossa chiave è redigere la domanda in modo che la richiesta di misure protettive sia espressa, completa e coordinata con la pubblicazione. In concreto:

  • chiedere le misure nella domanda di accesso, senza rinviarle a un’istanza successiva se il rischio di esecuzioni è attuale;
  • indicare in modo chiaro le esecuzioni già pendenti e i creditori procedenti, così che il tribunale abbia sotto gli occhi il quadro completo quando dovrà confermare;
  • seguire i tempi di iscrizione nel registro delle imprese, perché ogni giorno di ritardo è un giorno in cui il creditore può ancora muoversi;
  • valutare se servono misure ulteriori, mirate su specifici creditori o su specifiche azioni, da chiedere con istanza motivata.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alle pronunce di merito già citate sul regime della domanda prenotativa, è utile Trib. Milano, 16 settembre 2022, secondo cui gli artt. 54 e 55 CCII si applicano anche al concordato semplificato, nonostante gli artt. 25-sexies e 25-septies non li richiamino espressamente. È un segnale dell’approccio dei tribunali: la protezione del patrimonio durante i percorsi di regolazione della crisi viene letta in modo ampio, purché il debitore la chieda.

Terza mossa: proseguire l’esecuzione come se nulla fosse

La mossa

È la mossa più frequente nella pratica, e non sempre è in malafede. Il creditore procedente (o il suo legale) prosegue l’esecuzione: deposita l’istanza di vendita, partecipa all’udienza di assegnazione nel pignoramento presso terzi, sollecita l’emissione dell’ordinanza. Il giudice dell’esecuzione, che non ha accesso diretto al registro delle imprese e non è informato automaticamente della domanda di concordato, può non sapere nulla della protezione.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene tentare. Se il debitore non si attiva e il giudice dell’esecuzione non viene informato, l’ordinanza di assegnazione può arrivare e il terzo può pagare. A quel punto, per il debitore, recuperare la somma diventa più complicato e incerto. Per il creditore, il costo del tentativo è minimo: una presenza in udienza.

Preferisce non farlo quando il debitore ha già depositato nel fascicolo dell’esecuzione la prova della pubblicazione e la richiesta di misure protettive: insistere, a quel punto, significa esporsi a una contestazione con probabile condanna alle spese.

I suoi limiti

Il divieto dell’art. 54, comma 2, CCII riguarda anche la prosecuzione delle esecuzioni già iniziate, non solo l’avvio di nuove. Gli atti esecutivi compiuti dopo la pubblicazione, in presenza di misure protettive richieste, sono esposti a contestazione davanti al giudice dell’esecuzione.

Va ricordato anche il limite costituito dall’oggetto della protezione: il divieto copre il patrimonio del debitore. Un’esecuzione su un bene di un terzo garante non è toccata dalle misure tipiche (ne parleremo nella quarta mossa).

Sotto la legge fallimentare, il divieto dell’art. 168 era presidiato espressamente dalla sanzione di nullità degli atti compiuti in violazione. Il Codice della crisi non riproduce testualmente quella formula nell’art. 54, ma il risultato pratico (atti esecutivi non opponibili e procedura che non può andare avanti) è quello verso cui convergono la lettera della norma e la sua funzione. Su questo punto è prudente verificare caso per caso l’orientamento del tribunale competente.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è portare la protezione dentro il fascicolo dell’esecuzione, con un’istanza al giudice dell’esecuzione corredata dalla prova della pubblicazione della domanda e della richiesta di misure protettive. Il giudice, constatata la protezione, sospende la procedura o ne dichiara l’improcedibilità, secondo la fase e l’orientamento dell’ufficio.

Se il creditore ottiene comunque un provvedimento esecutivo dopo la pubblicazione, gli strumenti sono quelli delle opposizioni esecutive:

  • opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), entro il termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza, per contestare la regolarità di un atto compiuto in violazione del divieto;
  • opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), quando si contesta il diritto del creditore di procedere in quel momento;
  • l’eventuale reclamo contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione, nei termini del codice di procedura.

L’istanza al giudice dell’esecuzione non è una formalità. Deve contenere almeno: gli estremi della domanda di concordato e della sua pubblicazione nel registro delle imprese; la richiesta di misure protettive formulata nella domanda o con l’istanza successiva; l’indicazione che il credito per cui si procede è anteriore alla pubblicazione; l’eventuale decreto di conferma, se già emesso. Il giudice dell’esecuzione deve poter verificare in pochi minuti che il divieto opera e che riguarda proprio quel creditore e quel bene.

Va considerato anche il rovescio della medaglia. Se il debitore resta inerte e non informa il giudice dell’esecuzione, la procedura può andare avanti per forza d’inerzia; recuperare dopo un atto già eseguito richiede un’opposizione, con i suoi termini perentori e i suoi costi di giustizia (a partire dal contributo unificato). Un’istanza depositata il giorno dopo la pubblicazione costa molto meno di un’opposizione proposta dopo l’assegnazione. Il creditore lo sa, ed è per questo che tenta: conta proprio sul ritardo del debitore.

Infine, il coordinamento con il commissario giudiziale. Nel concordato il commissario vigila sulla procedura e riceve informazioni sulle esecuzioni pendenti. Tenerlo aggiornato sulle iniziative dei creditori aiuta a costruire, anche davanti al tribunale della crisi, la prova che quel creditore sta cercando di aggirare il divieto.

Su questa contromossa si vede il valore di un difensore che conosce sia la crisi d’impresa sia il processo esecutivo: lo Studio Monardo, guidato da un avvocato cassazionista che è anche Esperto Negoziatore D.L. 118/2021, imposta l’istanza al giudice dell’esecuzione e, se serve, l’opposizione con la stessa linea che ha costruito la domanda di concordato, fino all’eventuale ricorso in Cassazione.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2002, n. 9488 resta un riferimento per il potere del giudice dell’esecuzione di arrestare la procedura a fronte del concordato, anche in una fase avanzata come quella del trasferimento del bene aggiudicato. Cass. civ., sez. I, 7 novembre 1991, n. 11879 ha affermato che, durante il concordato, il divieto di azioni esecutive è assoluto e non cede nemmeno davanti alle regole speciali del credito fondiario, che nel fallimento consentono alla banca di proseguire l’esecuzione. Entrambe le pronunce riguardano la legge fallimentare: la loro forza argomentativa resta, ma vanno coordinate con il testo dell’art. 54 CCII.

Quarta mossa: colpire fuori dal perimetro della protezione

La mossa

Quando l’esecuzione sul patrimonio dell’impresa è bloccata, il creditore razionale cerca dove la protezione non arriva. Le direzioni sono tre:

  1. i garanti: escute la fideiussione del socio o dell’amministratore, pignora i beni personali di chi ha firmato le garanzie;
  2. i contratti: dichiara la risoluzione per inadempimento, sospende le forniture, rifiuta di eseguire le prestazioni, pretende il pagamento anticipato o garanzie nuove;
  3. l’autotutela: compensa crediti e debiti, trattiene somme, esercita diritti di ritenzione.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché è la strada meno costosa per ottenere pressione. Colpire il fideiussore, che spesso è il socio di riferimento, significa mettere sotto pressione chi decide nell’impresa. Risolvere un contratto essenziale significa minacciare la continuità stessa, e con essa la fattibilità del piano: il creditore lo usa come leva per ottenere un trattamento migliore.

Preferisce non farlo quando l’impresa è per lui un cliente o un fornitore importante: rompere il rapporto significa perdere fatturato futuro. È qui che il concordato in continuità mostra la sua logica: il creditore commerciale ha spesso più interesse alla sopravvivenza del cliente che all’incasso immediato del pregresso.

I suoi limiti

Sul fronte dei contratti, il Codice della crisi ha costruito un argine specifico per la continuità. L’art. 94-bis CCII stabilisce che i creditori non possono, per il solo fatto del deposito della domanda o per il mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a danno del debitore. È uno degli strumenti più forti per l’impresa in continuità: impedisce al fornitore essenziale di “staccare la spina”.

Va però segnalato un orientamento di merito: per Trib. Milano, 30 marzo 2023 e Trib. Trento, 10 ottobre 2023, l’art. 94-bis opera nel concordato in continuità con piano depositato, mentre nella fase del concordato “in bianco” lo stesso effetto può essere ottenuto con una misura cautelare ex art. 54, comma 1, CCII. Il Tribunale di Trento ha in particolare ammesso una misura cautelare che inibiva la risoluzione di un leasing essenziale per l’attività.

Sul fronte dei garanti, il quadro è opposto. Le misure protettive tipiche proteggono il patrimonio del debitore, non quello dei terzi. L’escussione del fideiussore non è bloccata dalle misure protettive concesse all’impresa, salvo specifiche misure ottenute dal giudice o accordi con il creditore. Il garante resta esposto, e il piano deve tenerne conto.

La tua contromossa

La contromossa chiave è mappare in anticipo tutti i punti fuori dal perimetro e chiudere quelli chiudibili con misure mirate. In concreto:

  • per i contratti essenziali, invocare l’art. 94-bis nel concordato in continuità e, nella fase prenotativa, chiedere misure cautelari specifiche ex art. 54, comma 1;
  • per i fornitori strategici, valutare la richiesta di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per prestazioni essenziali alla prosecuzione dell’attività (art. 100 CCII), quando un professionista indipendente attesta che servono al miglior soddisfacimento dei creditori;
  • per i garanti, impostare la proposta in modo coordinato con la loro posizione: se il socio fideiussore rischia di essere escusso, la sua capacità di sostenere l’impresa (apporti di finanza, garanzie nuove) ne risente, e questo va detto nel piano;
  • per la compensazione, verificare se i crediti reciproci sono davvero compensabili e da quando.

Un errore frequente del debitore, su questo fronte, è concentrarsi solo sui pignoramenti e trascurare le azioni “silenziose”. Il fornitore che non pignora ma smette di consegnare, il concedente che invia una diffida ad adempiere, la banca che riduce gli affidamenti e compensa gli incassi sul conto con il proprio credito: sono mosse che non passano dal giudice dell’esecuzione ma che possono fermare l’azienda prima di qualsiasi asta. Nel concordato in continuità, dove la proposta regge sui flussi futuri, questi attacchi sono spesso più pericolosi di un pignoramento immobiliare.

Per questo la mappa dei rischi va costruita prima di depositare: elenco dei contratti indispensabili, dei fornitori non sostituibili in tempi brevi, dei conti su cui transitano gli incassi, delle garanzie personali prestate da soci e amministratori. Ogni voce di quella mappa è un possibile punto di attacco, e per ciascuna serve una contromossa già pronta. Il commercialista ricostruisce i flussi e individua i rapporti critici; l’avvocato traduce quella mappa in richieste al tribunale e in comunicazioni ai creditori, ricordando loro i limiti dell’art. 94-bis.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre a Trib. Trento, 10 ottobre 2023, è rilevante Trib. Padova, 23 dicembre 2024: il tribunale ha ammesso misure cautelari ex art. 54 CCII con contenuto analogo alle misure protettive, rivolte però a destinatari determinati, i cui comportamenti potevano compromettere il risanamento. Il criterio distintivo, per il tribunale, sta nella selezione dei destinatari: la misura cautelare non ha effetto verso tutti, ma solo verso chi è individuato. È uno strumento prezioso quando il pericolo viene da uno o due creditori specifici.

Sul piano storico, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17162 ha distinto le cessioni di credito anteriori alla domanda (opponibili agli altri creditori) da quelle successive, fatte per estinguere debiti anteriori (non consentite): una regola che mostra fin dove arriva l’autotutela del creditore e dove si ferma. La pronuncia riguarda la legge fallimentare.

Quinta mossa: attaccare la conferma e aspettare la scadenza

La mossa

Il creditore che non è riuscito a evitare il blocco gioca sul tempo e sulla revoca. Le direzioni sono due. La prima: inserirsi nella fase di conferma delle misure davanti al tribunale e sostenere che la protezione non va confermata o va ridotta, perché la domanda è strumentale, il piano non è credibile o il sacrificio imposto a quel creditore è sproporzionato. La seconda: se la conferma arriva, aspettare. Le misure protettive hanno una durata massima, e quando scade l’esecuzione può ripartire.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, la revoca delle misure è il modo più economico per recuperare libertà d’azione: un’istanza ben motivata può valere più di mesi di esecuzione. L’attesa, invece, non costa nulla, perché il pignoramento già eseguito resta lì. Le prescrizioni sono sospese anche a suo vantaggio e il vincolo sul bene non si scioglie per il solo effetto della protezione.

Il creditore rinuncia a contestare quando il piano è solido, l’attestazione è convincente e il tribunale ha già mostrato di considerare seria la domanda. Contestare significa spendere e magari incrinare un rapporto che, in un concordato in continuità, potrebbe avere un seguito commerciale.

I suoi limiti

La protezione non è eterna, ma nemmeno il creditore può ottenerne la revoca a piacimento. Il quadro, nelle sue linee essenziali, è questo:

  • per l’art. 55 CCII, il tribunale con decreto conferma o revoca le misure richieste con la domanda di accesso, entro un termine breve dalla loro iscrizione; se la conferma non interviene nel termine, gli effetti protettivi cessano, ed è qui che il creditore attento guarda il calendario;
  • sempre l’art. 55 consente al commissario giudiziale, ai creditori o al pubblico ministero di chiedere la revoca o la riduzione della durata delle misure quando non servono più all’obiettivo di agevolare la soluzione della crisi o risultano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori;
  • per l’art. 8 CCII, la durata complessiva delle misure protettive non può superare dodici mesi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe; un periodo di protezione già goduto nella composizione negoziata va considerato in quel tetto;
  • nel concordato con riserva il termine per depositare proposta e piano (art. 44, comma 1, lett. a, CCII) è fissato dal tribunale tra trenta e sessanta giorni, prorogabile fino a ulteriori sessanta in presenza di giustificati motivi.

C’è poi una regola che tutela il debitore che cambia strada: per l’art. 54, comma 5, CCII le misure protettive restano efficaci se, prima della scadenza del termine assegnato, il debitore propone domanda per uno strumento diverso. Il creditore che contava sulla decadenza per il passaggio, ad esempio, da una domanda prenotativa a un accordo di ristrutturazione non ottiene quel risultato.

La tua contromossa

La contromossa chiave è costruire la domanda pensando già all’udienza di conferma e al calendario dei dodici mesi. Significa:

  • depositare con la domanda, o nel più breve tempo possibile, elementi che dimostrino la serietà del percorso (situazione patrimoniale aggiornata, linee del piano, stato delle trattative);
  • documentare perché le singole esecuzioni pendenti danneggiano la continuità (il conto pignorato è quello su cui transitano gli incassi, il macchinario pignorato serve alla produzione);
  • programmare i tempi in modo che l’omologazione, o almeno l’apertura del concordato, arrivi prima della scadenza del tetto massimo;
  • se la scadenza si avvicina e alcuni creditori specifici minacciano di ripartire, chiedere misure cautelari mirate ex art. 54, comma 1, con un’adeguata valutazione di proporzionalità.

Nella pratica, l’udienza o la fase di conferma è il primo momento in cui il creditore ostile può farsi sentire davanti al tribunale della crisi, e conviene arrivarci preparati. Le contestazioni tipiche sono tre: la domanda sarebbe solo un modo per prendere tempo; la continuità non sarebbe sostenibile; la protezione sacrificherebbe in modo eccessivo quel creditore (per esempio una banca ipotecaria il cui bene si deprezza). A ciascuna si risponde con documenti: lo stato delle trattative e i primi contatti con i creditori principali; i dati sull’andamento corrente dell’attività; per il creditore garantito, la dimostrazione che il bene resta conservato e che il trattamento previsto non sarà inferiore a quello ottenibile dalla sua vendita.

C’è anche un aspetto di coerenza nel tempo. Il tribunale che conferma le misure si aspetta che il debitore usi il periodo di protezione per fare passi concreti, non per restare fermo. Se alla scadenza del termine dell’art. 44 il piano non è depositato, o se l’impresa continua ad accumulare debiti nuovi senza pagarli, il creditore avrà buoni argomenti per chiedere la revoca. La protezione si conserva dimostrando di usarla per risanare, non per rinviare.

Le pronunce che ti proteggono

Il tema delle misure “oltre il tetto” è stato affrontato da più tribunali. Trib. Imperia, 22 novembre 2023 ha ritenuto ammissibili misure cautelari che inibiscono azioni esecutive di creditori determinati anche dopo la scadenza del termine massimo delle protettive, a condizione che il giudice ne valuti la proporzionalità. Sulla stessa linea della proporzionalità si colloca Trib. Torino, 5 dicembre 2023, richiamato proprio per il bilanciamento tra il sacrificio del singolo creditore e l’utilità per il risanamento. In senso più restrittivo si è espresso Trib. Milano, 22 novembre 2023, secondo cui le misure cautelari non possono essere usate per aggirare il limite temporale di quelle protettive. Trib. Padova, 23 dicembre 2024 ha individuato il criterio di distinzione nella selezione dei destinatari. Si tratta di un terreno in cui l’orientamento del singolo tribunale conta molto, e va verificato prima di impostare la strategia.

Sesta mossa: tornare all’attacco dopo l’omologa o al primo inadempimento

La mossa

L’ultima mossa del creditore arriva a partita apparentemente chiusa. Il concordato è stato omologato. Il creditore che ha votato contro, o che è stato inserito in una classe con una percentuale bassa, prova due strade: riprendere l’esecuzione per la parte di credito che ritiene non soddisfatta, oppure aspettare il primo ritardo nei pagamenti previsti dal piano per chiedere la risoluzione del concordato e ritrovare libertà d’azione per l’intero credito.

C’è anche una variante, tipica del creditore pubblico: l’Agente della riscossione o l’ente impositore notificano cartelle, intimazioni o avvisi per crediti anteriori, come se il concordato non esistesse.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene tentare quando il piano di continuità prevede pagamenti diluiti nel tempo e il creditore teme che l’impresa non ce la faccia. Riprendere l’esecuzione, o anche solo minacciarla, è un modo per ottenere un pagamento prioritario. La risoluzione, invece, è l’arma pesante: costa tempo e spese, ma riporta il creditore alla situazione di partenza.

Il creditore preferisce non farlo quando l’impresa paga regolarmente: la risoluzione di un concordato in esecuzione distrugge valore anche per lui, perché porta di solito verso la liquidazione giudiziale.

I suoi limiti

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda (art. 117 CCII). Il creditore anteriore non può pretendere più di quanto previsto dal piano, né prima dei tempi che il piano stabilisce.

Su questo punto è arrivata una pronuncia recente di grande peso pratico. Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 ha affermato che l’omologa vincola i creditori anteriori fino alla scadenza dei nuovi termini di adempimento previsti dalla proposta o dai piani di riparto, determinando una temporanea inesigibilità dei crediti che sospende la prescrizione. Allo stesso tempo, la Corte ha precisato che il creditore può tutelarsi anche prima, se emerge che le modalità di soddisfacimento previste nel piano omologato sono ineseguibili. Il principio è stato reso in un caso regolato dalla legge fallimentare, ma il ragionamento si adatta bene al concordato in continuità con pagamenti dilazionati.

Il secondo limite è che il creditore può chiedere la risoluzione del concordato solo per inadempimento non di scarsa importanza (art. 119 CCII), entro i termini previsti dalla norma. Un ritardo marginale non basta.

Il terzo limite riguarda il creditore pubblico. Anche l’Agente della riscossione e l’Erario sono soggetti al divieto di azioni esecutive e i loro crediti anteriori vanno trattati dentro il concordato. Lo ha ribadito Cass. civ., sez. V, 3 maggio 2022, n. 13831, secondo cui dopo il ricorso per concordato non può essere notificata una cartella per crediti tributari anteriori, anche se deriva da controllo automatizzato. In precedenza Cass. civ., sez. V, 2 ottobre 2008, n. 24427 aveva chiarito che l’Amministrazione conserva i poteri di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ma non può pretendere il pagamento in via esecutiva, e già Cass. civ., Sez. Unite, 6 settembre 1990, n. 9201 aveva stabilito che i crediti dell’esattore sorti prima della procedura devono essere fatti valere nel concordato, anche se muniti di titolo esecutivo. Sono pronunce rese sulla legge fallimentare. Sul versante fiscale va anche considerato l’ultimo correttivo al Codice della crisi, il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, che tra l’altro estende la transazione fiscale ai tributi locali: è un ulteriore spazio di trattativa con il creditore pubblico.

La tua contromossa

La contromossa chiave è un piano di continuità con tempi di pagamento realistici e un monitoraggio continuo dell’esecuzione del concordato. In concreto:

  • opporsi a ogni esecuzione o atto di riscossione avviato da un creditore anteriore in violazione del vincolo del concordato omologato, con opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi secondo il vizio;
  • contestare cartelle e intimazioni per crediti anteriori notificate dopo la domanda, con lo strumento previsto per il tipo di atto;
  • se il piano rischia di non essere rispettato, valutare per tempo le modifiche consentite, prima che un creditore chieda la risoluzione;
  • conservare la documentazione dei pagamenti effettuati secondo il piano, perché nel giudizio di risoluzione la prova dell’adempimento è decisiva.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre a Cass. n. 20175/2025, va ricordata Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2003, n. 6166: sotto la legge fallimentare, il divieto di acquisire prelazioni cessa insieme al divieto di azioni esecutive, nel momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, anche se il piano prevede pagamenti differiti. Dopo quel momento, la tutela del debitore non sta più nel divieto ma nel vincolo del concordato omologato. In tema di omologazione, Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19981 ha inquadrato l’omologa con superamento del dissenso dell’Erario (cram-down fiscale) all’interno dell’approvazione della proposta, con o senza opposizioni: un principio utile quando il creditore pubblico tenta di bloccare l’omologa con il voto contrario.

La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative: dati e date sono costruiti per mostrare il meccanismo, non riproducono casi reali.

Simulazione 1 — Il pignoramento del conto incassi

Situazione. Impresa manifatturiera, debito verso un fornitore di 38.740 € con decreto ingiuntivo esecutivo. Il fornitore notifica il pignoramento presso terzi alla banca il 3 marzo 2026, con udienza fissata al 9 aprile 2026. Sul conto pignorato transitano gli incassi dei clienti: con il conto bloccato l’impresa non riesce a pagare stipendi e materie prime.

Mossa del creditore. Conta sull’udienza del 9 aprile per ottenere l’ordinanza di assegnazione e incassare la somma per intero, prima del concordato.

Contromossa. L’impresa deposita il 20 marzo una domanda di concordato con riserva con richiesta espressa di misure protettive. La domanda viene pubblicata nel registro delle imprese il 26 marzo. Il 27 marzo il difensore deposita nel fascicolo dell’esecuzione un’istanza con la prova della pubblicazione e della richiesta di misure.

Esito. Dal 26 marzo il fornitore non può proseguire l’esecuzione. All’udienza del 9 aprile il giudice dell’esecuzione, informato, non emette l’ordinanza di assegnazione. Il tribunale della crisi conferma le misure entro il termine di legge. Il fornitore, che fuori dal concordato avrebbe incassato 38.740 €, entra nel concorso con la percentuale prevista dal piano. Se il debitore avesse aspettato e l’assegnazione fosse arrivata il 9 aprile, il pagamento del terzo, eseguito in forza di un’ordinanza anteriore alla protezione, sarebbe stato difficile da recuperare: la regola espressa da Cass. n. 24476/2008.

Simulazione 2 — L’ipoteca giudiziale dell’ultimo minuto

Situazione. Un creditore chirografario per 112.380 € iscrive ipoteca giudiziale sul capannone il 14 gennaio 2026, sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. L’impresa deposita la domanda di concordato in continuità, pubblicata nel registro delle imprese il 2 aprile 2026.

Calcolo. I novanta giorni prima del 2 aprile 2026 partono dal 2 gennaio 2026 (29 giorni residui di gennaio + 28 di febbraio + 31 di marzo + 2 di aprile = 90). L’iscrizione del 14 gennaio cade dentro la finestra.

Esito. Per l’art. 46, comma 5, CCII l’ipoteca è inefficace rispetto ai creditori anteriori al concordato. Nel piano, quel creditore viene trattato come chirografario. Se l’ipoteca fosse stata iscritta il 18 dicembre 2025, cioè prima della finestra, avrebbe conservato la sua efficacia: la mossa del creditore sarebbe riuscita. Ecco perché, nel concordato, il calendario vale quanto la strategia.

Simulazione 3 — Il creditore che aspetta la scadenza

Situazione. Impresa di servizi che ha già chiesto misure protettive nella composizione negoziata, in vigore dal 10 giugno al 9 ottobre 2025 (quattro mesi). Fallite le trattative, deposita domanda di concordato con riserva con misure protettive, pubblicata il 5 febbraio 2026. La banca creditrice ha un pignoramento immobiliare sospeso da 274.615 €.

Calcolo. Il tetto dell’art. 8 CCII è di dodici mesi complessivi, anche non continuativi. Quattro mesi sono già stati consumati; ne restano otto, quindi la protezione non può andare oltre i primi giorni di ottobre 2026, anche se l’omologa non è ancora arrivata.

Mossa del creditore. La banca non contesta la conferma: aspetta. Alla scadenza del tetto potrà chiedere la ripresa della procedura immobiliare.

Contromossa. Il debitore deposita piano e proposta entro il termine dell’art. 44, punta all’apertura della procedura e all’omologa in tempi compatibili e, se la banca minaccia di ripartire, chiede al tribunale una misura cautelare mirata nei suoi confronti, motivando sulla proporzionalità. Per la banca, a quel punto, la convenienza si sposta sulla trattativa sul trattamento del credito ipotecario nel piano.

Quando all’avversario conviene trattare

C’è un errore di lettura molto diffuso: pensare che il creditore tratti solo quando è costretto. In realtà il creditore tratta quando la trattativa gli rende più dell’azione, e questo succede in momenti riconoscibili.

Prima della domanda, quando il blocco è credibile. Se il creditore capisce che il debitore sta per depositare con richiesta di misure protettive, sa che il suo pignoramento rischia di fermarsi a metà. In quel momento un accordo (rateizzazione, pagamento parziale, rinuncia all’esecuzione in cambio di un trattamento definito nel piano) può essere per lui la soluzione migliore. È anche la logica della composizione negoziata: le trattative con l’aiuto dell’Esperto Negoziatore sono il luogo naturale per questi accordi.

Durante la conferma delle misure. Il creditore che contesta sa di rischiare la condanna alle spese e di esporsi davanti al tribunale. Se il piano è serio, spesso preferisce ritirare la contestazione e discutere del proprio trattamento.

Nel concordato in continuità, quando il creditore è anche partner commerciale. Il fornitore che vende ancora all’impresa ha un interesse economico alla sua sopravvivenza. Il piano che gli garantisce la prosecuzione del rapporto, magari con il pagamento dei crediti anteriori autorizzato ai sensi dell’art. 100 CCII per le prestazioni essenziali, gli offre qualcosa che nessun pignoramento può dargli: il fatturato futuro.

Nella fase del voto. Nel concordato in continuità i creditori votano per classi e il tribunale può omologare anche in presenza di classi dissenzienti, alle condizioni dell’art. 112 CCII. Il creditore che sa di poter essere superato dalla ristrutturazione trasversale ha un incentivo concreto a negoziare il proprio trattamento prima del voto, invece di votare contro e restare con quanto deciso dagli altri.

Quando la banca ipotecaria fa i conti con la vendita forzata. Il creditore ipotecario confronta il valore che otterrebbe dall’asta (al netto dei ribassi, dei tempi e dei costi della procedura) con quello che il piano gli garantisce. Il Codice impone che il creditore privilegiato riceva un trattamento non inferiore a quello che otterrebbe dalla liquidazione del bene: se il piano lo rispetta in modo trasparente, l’esecuzione perde molta della sua attrattiva.

Dopo l’omologa, quando il piano viene rispettato. Il creditore che vede arrivare le rate previste non ha interesse a chiedere la risoluzione: perderebbe un flusso certo per una liquidazione incerta. Il debitore che paga con regolarità e comunica in modo trasparente toglie al creditore ogni ragione per riaprire la partita.

Il punto comune è uno: il creditore si siede al tavolo quando la protezione è solida, il piano è credibile e i numeri dicono che collaborare gli rende più che aggredire. Il lavoro del debitore e dei suoi consulenti è rendere vere tutte e tre le condizioni, e farle vedere al creditore nel momento giusto.

La partita in tabella

La tabella che segue riassume la partita. È uno strumento di orientamento: ogni situazione concreta richiede una verifica sui documenti e sull’orientamento del tribunale competente.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Pignoramento presso terzi o immobiliare prima della domanda Divieto di proseguire dalla pubblicazione della domanda con misure protettive (art. 54, c. 2, CCII) Domanda, anche con riserva, con richiesta espressa di misure protettive Prima dell’ordinanza di assegnazione o del decreto di trasferimento
Ipoteca giudiziale a ridosso della domanda Inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni prima della pubblicazione (art. 46, c. 5, CCII) Calcolo della finestra e trattamento del creditore come chirografario nel piano Dalla verifica delle visure fino al deposito del piano
Sfruttare una domanda senza richiesta di misure Protezione solo se richiesta (art. 54, c. 2, CCII) Richiesta espressa nella domanda o con istanza successiva Al deposito della domanda
Proseguire l’esecuzione ignorando la protezione Divieto di iniziare e proseguire; atti contestabili Istanza al giudice dell’esecuzione; opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. Subito dopo la pubblicazione; 20 giorni per l’opposizione agli atti
Escussione dei garanti Le misure tipiche non coprono il patrimonio dei terzi Coordinamento del piano con la posizione dei garanti; eventuali misure mirate Dall’avvio delle trattative
Risoluzione di contratti essenziali Art. 94-bis CCII nel concordato in continuità Invocare l’art. 94-bis; misure cautelari ex art. 54, c. 1, nella fase prenotativa Dal deposito della domanda
Contestare la conferma o chiedere la revoca Conferma con decreto nel termine; revoca solo per inutilità o sproporzione (art. 55 CCII) Domanda documentata; prova del danno alla continuità Fino all’udienza o al decreto di conferma
Aspettare la scadenza Tetto di 12 mesi complessivi (art. 8 CCII) Calendario della procedura; misure cautelari mirate Prima della scadenza del tetto
Riprendere dopo l’omologa o chiedere la risoluzione Vincolo dell’omologa (art. 117 CCII); inadempimento non di scarsa importanza (art. 119 CCII) Opposizione alle esecuzioni per crediti anteriori; regolarità dei pagamenti Per tutta l’esecuzione del piano

Le domande di chi è sotto attacco

“Ho depositato il concordato: il pignoramento si ferma da solo?”

No. Si ferma solo se nella domanda o con un’istanza successiva hai chiesto le misure protettive, e solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Inoltre il giudice dell’esecuzione non lo sa automaticamente: va informato con un’istanza nel fascicolo dell’esecuzione, corredata dalla prova della pubblicazione.

“Il creditore può pignorarmi dopo la pubblicazione della domanda?”

No, se hai chiesto le misure protettive. Dalla pubblicazione i creditori anteriori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa e sui beni con cui viene esercitata l’attività. Se lo fanno, l’atto è contestabile davanti al giudice dell’esecuzione e, se necessario, con le opposizioni esecutive.

“E le somme già pignorate sul mio conto?”

Restano vincolate finché il giudice dell’esecuzione non provvede, ma il creditore non può ottenerne l’assegnazione dopo la pubblicazione. Se l’ordinanza di assegnazione è arrivata prima, la situazione è molto più difficile da recuperare: per questo la tempestività conta.

“La banca può comunque escutere la fideiussione di mio padre, socio dell’impresa?”

Sì, in linea generale. Le misure protettive tipiche tutelano il patrimonio del debitore, non quello dei garanti. Si possono valutare misure mirate e soluzioni negoziate, ma il garante va considerato fin dall’inizio come un fronte separato.

“Quanto dura la protezione?”

Al massimo dodici mesi complessivi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe e i periodi di protezione già goduti nella composizione negoziata. Inoltre le misure richieste con la domanda devono essere confermate dal tribunale entro un termine breve: senza conferma, gli effetti cessano.

“Dopo l’omologa il creditore può tornare a pignorarmi?”

Non per i crediti anteriori, finché rispetti il piano. Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori e, secondo Cass. n. 20175/2025, rende temporaneamente inesigibili i loro crediti fino alle scadenze previste. Se però non paghi secondo il piano, il creditore può chiedere la risoluzione e, a quel punto, riprendere le azioni.

I paletti fissati dai giudici

I riferimenti che seguono sono organizzati secondo la mossa del creditore che limitano o, in qualche caso, consentono. Diverse pronunce di Cassazione sono state rese sulla legge fallimentare (in particolare sull’art. 168 l.fall.): lo indichiamo espressamente, perché il loro valore oggi è argomentativo e va coordinato con il testo del Codice della crisi. Per le pronunce di merito il numero del provvedimento non era disponibile nelle fonti consultate: indichiamo tribunale e data.

Sulla corsa al pignoramento e sulle esecuzioni già avviate

  1. Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2002, n. 9488 (legge fallimentare). Il giudice dell’esecuzione può arrestare la procedura a fronte del concordato anche nella fase successiva all’aggiudicazione, senza convocare prima le parti. Rilevanza: anche un’esecuzione molto avanzata non è al riparo dalla protezione concorsuale.
  2. Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 2008, n. 24476 (legge fallimentare). Il pagamento eseguito dal terzo in base a un’ordinanza di assegnazione anteriore alla procedura resta valido e libera il terzo. Rilevanza: nel pignoramento presso terzi, arrivare prima dell’assegnazione è decisivo.
  3. Cass. civ., sez. I, 7 novembre 1991, n. 11879 (legge fallimentare). Durante il concordato il divieto di azioni esecutive è assoluto e non cede alle regole speciali del credito fondiario. Rilevanza: la banca fondiaria non ha una corsia preferenziale nel concordato.

Sulle mosse fuori dal perimetro (contratti e autotutela)

  1. Trib. Trento, 10 ottobre 2023. Una misura cautelare ex art. 54, comma 1, CCII può inibire la risoluzione di un leasing essenziale nella fase del concordato con riserva, mentre l’art. 94-bis opera nel concordato in continuità. Rilevanza: protezione dei contratti necessari alla continuità anche prima del piano.
  2. Trib. Milano, 30 marzo 2023. Le misure “atipiche” chieste dopo il deposito del piano producono effetti solo quando il giudice le concede; l’art. 94-bis riguarda il concordato in continuità. Rilevanza: per le misure ulteriori serve un provvedimento, non basta l’iscrizione.
  3. Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17162 (legge fallimentare). Le cessioni di credito anteriori alla domanda sono opponibili; quelle successive per estinguere debiti anteriori non sono consentite. Rilevanza: limite all’autotutela del creditore dopo la domanda.

Sulla richiesta, la conferma e la durata delle misure

  1. Trib. Roma, 21 luglio 2022. Le misure protettive chieste con la domanda prenotativa operano senza contraddittorio preventivo con i creditori. Rilevanza: l’effetto protettivo nasce dalla pubblicazione, senza attendere un’udienza.
  2. Trib. Bari, 15 marzo 2023. Conferma che i controinteressati non devono essere individuati né avvisati nella domanda prenotativa con misure protettive. Rilevanza: il creditore non può lamentare di non essere stato sentito prima dell’effetto protettivo.
  3. Trib. Milano, 16 settembre 2022. Gli artt. 54 e 55 CCII si applicano anche al concordato semplificato. Rilevanza: lettura ampia della protezione nei percorsi di regolazione della crisi.
  4. Trib. Imperia, 22 novembre 2023. Sono ammissibili misure cautelari che inibiscono azioni esecutive di creditori determinati anche oltre il termine massimo delle protettive, con vaglio di proporzionalità. Rilevanza: risposta alla strategia del creditore che aspetta la scadenza.
  5. Trib. Torino, 5 dicembre 2023. Richiamato per la valutazione di proporzionalità del sacrificio imposto al singolo creditore con un’inibitoria cautelare. Rilevanza: la misura mirata deve essere giustificata rispetto al danno al creditore.
  6. Trib. Milano, 22 novembre 2023. Orientamento restrittivo: le misure cautelari non possono servire ad aggirare il termine delle protettive. Rilevanza: conferma che la strada delle cautelari va costruita con cura e verificata sull’orientamento locale.
  7. Trib. Padova, 23 dicembre 2024. Misure cautelari con contenuto analogo alle protettive sono ammesse anche oltre il tetto se rivolte a destinatari specifici. Rilevanza: il criterio della selezione dei destinatari apre spazio alle misure mirate.

Sul ritorno all’attacco dopo l’omologa e sul creditore pubblico

  1. Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 (fattispecie regolata dalla legge fallimentare). L’omologa vincola i creditori anteriori fino ai nuovi termini di pagamento del piano; i crediti sono temporaneamente inesigibili e la prescrizione è sospesa; il creditore può agire prima solo se il piano risulta ineseguibile. Rilevanza: limita le esecuzioni dei creditori anteriori dopo l’omologa del concordato in continuità con pagamenti dilazionati.
  2. Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2003, n. 6166 (legge fallimentare). Il divieto di acquisire prelazioni cessa insieme al divieto di azioni esecutive con la definitività del decreto di omologa, anche se il piano prevede pagamenti differiti. Rilevanza: segna il passaggio dalla protezione “provvisoria” al vincolo del concordato omologato.
  3. Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19981 (legge fallimentare). L’omologa con superamento del dissenso dell’Erario rientra nell’approvazione della proposta e può avvenire con o senza opposizioni. Rilevanza: il voto contrario del creditore pubblico non basta a bloccare l’omologa.
  4. Cass. civ., sez. V, 3 maggio 2022, n. 13831 (legge fallimentare). Dopo il ricorso per concordato non può essere notificata una cartella per crediti tributari anteriori, nemmeno da controllo automatizzato. Rilevanza: il divieto vale anche per l’Agente della riscossione.
  5. Cass. civ., sez. V, 2 ottobre 2008, n. 24427 (legge fallimentare). L’Amministrazione conserva i poteri di accertamento e sanzione ma non può pretendere il pagamento in via esecutiva durante il concordato. Rilevanza: distingue ciò che il fisco può fare da ciò che gli è vietato.
  6. Cass. civ., Sez. Unite, 6 settembre 1990, n. 9201 (legge fallimentare). I crediti dell’esattore sorti prima della procedura vanno fatti valere nel concordato, anche se muniti di titolo esecutivo. Rilevanza: principio storico alla base della parità di trattamento con il creditore pubblico.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo, con lo stesso metodo che abbiamo descritto: leggiamo le mosse del creditore prima che le faccia e presidiamo ogni scadenza che la legge gli impone.

  1. Ricostruiamo la mappa delle esecuzioni pendenti e imminenti: per ogni creditore verifichiamo titolo, precetto, pignoramenti, udienze fissate e fase raggiunta, per capire quali esecuzioni sono ancora arrestabili e quali sono a un passo dall’assegnazione.
  2. Calcoliamo le finestre temporali critiche: confrontiamo le date di iscrizione delle ipoteche giudiziali con la data prevedibile di pubblicazione della domanda, verifichiamo il tetto dei dodici mesi considerando eventuali protezioni già godute nella composizione negoziata.
  3. Redigiamo la domanda di accesso con la richiesta espressa di misure protettive e ne seguiamo la pubblicazione nel registro delle imprese, perché ogni giorno di ritardo è un giorno in cui il creditore può ancora agire.
  4. Depositiamo le istanze nei fascicoli delle esecuzioni pendenti, con la prova della pubblicazione e della richiesta di misure, per ottenere dal giudice dell’esecuzione la sospensione o la dichiarazione di improcedibilità.
  5. Proponiamo le opposizioni esecutive (artt. 615 e 617 c.p.c.) contro gli atti compiuti in violazione del divieto e contro le esecuzioni per crediti anteriori dopo l’omologa, rispettando i termini perentori.
  6. Prepariamo la difesa per la conferma delle misure: raccogliamo la documentazione che dimostra la serietà del percorso e il danno che ciascuna esecuzione arrecherebbe alla continuità aziendale, e rispondiamo alle istanze di revoca dei creditori.
  7. Chiediamo misure cautelari mirate ex art. 54, comma 1, CCII verso creditori specifici, quando il rischio non è coperto dalle misure tipiche o il tetto temporale si avvicina, costruendo la motivazione sulla proporzionalità.
  8. Presidiamo i contratti essenziali: invochiamo l’art. 94-bis CCII contro risoluzioni e sospensioni delle forniture e valutiamo le autorizzazioni al pagamento dei crediti anteriori essenziali ai sensi dell’art. 100 CCII.
  9. Apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta: prima della domanda, durante la conferma, prima del voto per classi, con proposte costruite sui numeri.
  10. Monitoriamo l’esecuzione del piano dopo l’omologa, per prevenire richieste di risoluzione e contestare le iniziative dei creditori anteriori e del creditore pubblico in contrasto con il concordato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscenza diretta delle trattative con i creditori e del funzionamento delle misure protettive fin dalla composizione negoziata, cioè dal momento in cui la partita comincia. La qualifica di avvocato cassazionista consente di difendere la protezione davanti al giudice dell’esecuzione, nei giudizi di opposizione, in appello e fino al ricorso per Cassazione: la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti leggono i numeri del piano, i flussi della continuità e la convenienza economica di ciascun creditore (che è materia contabile quanto giuridica); gli avvocati trasformano quella lettura in atti, istanze e opposizioni. Analizziamo, verifichiamo, costruiamo la strategia: il risultato dipende dai fatti del caso e dalle decisioni del giudice, ma ogni mossa viene preparata per tempo.

Chiusura: la protezione si gioca sul calendario

Il concordato in continuità può bloccare pignoramenti ed esecuzioni, ma solo se la protezione viene chiesta, pubblicata, confermata e difesa nei tempi giusti, e solo entro i confini che la legge le assegna. Il creditore conosce queste regole e le usa: corre a pignorare prima della domanda, controlla se la richiesta di misure c’è, prosegue l’esecuzione sperando che nessuno informi il giudice, colpisce garanti e contratti, aspetta la scadenza del tetto, torna all’attacco dopo l’omologa. Nella procedura esecutiva non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Per questo lo Studio Monardo segue questa materia da due lati. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo conosce dall’interno le misure protettive e le trattative con i creditori. Come avvocato cassazionista, porta la protezione nelle aule dell’esecuzione e la difende nelle opposizioni fino alla Corte di Cassazione. Il nostro lavoro è tenere unite queste due competenze.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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