Quando Si Risolve Il Concordato Liquidatorio Per Inadempimento?

Un concordato liquidatorio omologato non è un traguardo: è una promessa che deve ancora essere mantenuta. Il piano dice che i beni verranno venduti, che il ricavato verrà distribuito secondo l’ordine delle cause di prelazione e che ai creditori chirografari arriverà almeno una certa percentuale. Poi la liquidazione comincia davvero, e i numeri reali prendono il posto di quelli stimati. Quando il ricavato si allontana troppo dalla promessa, la domanda diventa inevitabile: il concordato liquidatorio si può risolvere, e chi può chiederlo, entro quando e a quali condizioni?

La risposta non è una sola: dipende da chi sei nella procedura. Lo stesso scostamento, ad esempio un riparto finale al 13% invece del 20% previsto, per un fornitore chirografario è un danno concreto che può giustificare il ricorso; per la banca ipotecaria pagata con il ricavato dell’immobile può essere irrilevante; per la società debitrice è il segnale che si avvicina l’apertura della liquidazione giudiziale; per il socio che ha versato la finanza esterna o ha firmato una garanzia è il momento di capire che cosa resta del proprio impegno; per l’assuntore che ha liberato il debitore la risoluzione, semplicemente, non è lo strumento applicabile.

Questa guida è costruita proprio così. Dopo le regole comuni dell’art. 119 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), affronta cinque profili:

  1. il creditore chirografario (e il privilegiato degradato per incapienza);
  2. il creditore privilegiato o ipotecario;
  3. l’impresa debitrice e i suoi amministratori;
  4. il garante e il terzo che ha apportato le risorse esterne;
  5. l’assuntore.

L’angolo è volutamente stretto: qui non si parla della risoluzione del concordato in continuità, che segue logiche diverse legate al piano industriale e ai flussi, ma solo del concordato liquidatorio, dove il debitore non promette di produrre reddito ma di mettere a disposizione un patrimonio e una dote esterna.

Perché lo Studio Monardo segue questa materia? Perché la risoluzione del concordato si colloca esattamente nel punto in cui la crisi d’impresa, se non viene governata, diventa insolvenza conclamata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: competenze che riguardano proprio la lettura dei piani, la verifica della loro fattibilità e la gestione delle fasi in cui l’esecuzione di un accordo con i creditori deraglia. Chi conosce dall’interno come si costruisce una soluzione concordata sa anche riconoscere quando quella soluzione ha smesso di funzionare, e che cosa conviene fare a quel punto.

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Le regole che valgono per tutti: l’art. 119 CCII applicato al liquidatorio

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta per tutte la base normativa comune. Ogni sezione successiva rinvierà a questi punti.

Chi può chiedere la risoluzione

L’art. 119, comma 1, CCII attribuisce la legittimazione a ciascun creditore e al commissario giudiziale, ma quest’ultimo può agire solo su istanza di uno o più creditori. È una differenza importante rispetto alla prassi della legge fallimentare, nella quale la giurisprudenza aveva tollerato iniziative provenienti da soggetti non legittimati: la Cassazione, con la sentenza n. 10195 del 18 aprile 2008, aveva considerato un mero vizio formale la richiesta di risoluzione presentata dal liquidatore giudiziale, perché all’epoca il tribunale poteva comunque provvedere d’ufficio. Nel sistema del Codice l’impulso è dei creditori: senza di loro, la risoluzione non parte.

Al procedimento partecipa l’eventuale garante (art. 119, comma 2). Il principio era già consolidato sotto la legge fallimentare: Cass. n. 7942 del 31 marzo 2010 ha affermato che il garante deve essere chiamato nel giudizio di risoluzione, pur senza diventare per ciò solo parte necessaria del successivo giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento.

Il filtro della “scarsa importanza”

La risoluzione non è ammessa se l’inadempimento ha scarsa importanza (art. 119, comma 3, primo periodo). La formula riprende l’art. 1455 del codice civile e la sua logica: non ogni scostamento dal piano giustifica la caduta del concordato, ma solo quello che incide in modo apprezzabile sull’equilibrio dell’accordo con i creditori.

Nel concordato liquidatorio questo filtro funziona in modo particolare, perché l’obbligazione del debitore non consiste nel pagare una somma fissa a una data fissa, ma nel mettere a disposizione dei creditori i beni e le risorse esterne promesse. La percentuale indicata nel piano è, in larga parte, una stima. Ed è proprio qui che si concentra il problema pratico del titolo: quando la liquidazione ricava meno del previsto, si è davanti a un inadempimento o a un semplice rischio di mercato che i creditori hanno accettato votando?

Il termine di un anno

Il ricorso per risoluzione deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato (art. 119, comma 3, secondo periodo). Nel liquidatorio il calcolo non è sempre semplice: molti piani indicano una durata stimata della liquidazione, non una data certa; altri prevedono riparti parziali scaglionati. La Cassazione (sentenza n. 14601 del 29 maggio 2019, sulla norma corrispondente della legge fallimentare) ha chiarito due cose che restano utili: il creditore può agire anche prima della scadenza dei termini di adempimento, quando l’inadempimento è già evidente, ma il momento da cui decorre la decadenza non può essere anticipato rispetto a quanto la legge prevede.

Un’avvertenza pratica: l’art. 9 CCII esclude, in linea generale, l’applicazione della sospensione feriale dei termini (quella dal 1° al 31 agosto) ai procedimenti regolati dal Codice. Chi conta su agosto per “guadagnare” un mese rischia di trovarsi fuori termine.

L’eccezione dell’assuntore

Le regole sulla risoluzione non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore (art. 119, comma 5). È un’ipotesi frequente proprio nei liquidatori con assuntore, e la tratteremo nel profilo dedicato.

Il procedimento e l’effetto sulla liquidazione giudiziale

Il procedimento segue gli artt. 40 e 41 CCII, cioè lo schema del procedimento unitario. Il punto più delicato è il comma 7: il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato.

Questa regola segna una netta discontinuità con l’ultimo approdo della giurisprudenza sulla legge fallimentare. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4696 del 14 febbraio 2022, avevano ritenuto che, una volta omologato il concordato, l’inadempimento del debitore potesse essere fatto valere anche chiedendo direttamente il fallimento, senza passare per la risoluzione (il cosiddetto fallimento omisso medio), in linea con precedenti come Cass. n. 17703 del 17 luglio 2017 e n. 29632 dell’11 dicembre 2017. Nel Codice della crisi questa strada, per i debiti concordatari, è chiusa: senza risoluzione tempestiva, il creditore concordatario non può ottenere l’apertura della liquidazione giudiziale per quei crediti. Ecco perché il termine di un anno pesa più di quanto sembri.

Le soglie del liquidatorio che fanno da parametro

Per capire quando l’inadempimento non è di scarsa importanza bisogna partire da ciò che la legge pretende dal concordato liquidatorio. L’art. 84, comma 4, CCII richiede che la proposta preveda un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e che assicuri il soddisfacimento dei chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. I privilegiati, a loro volta, devono essere soddisfatti integralmente o, se il piano lo prevede, nei limiti del valore di realizzo dei beni su cui grava la prelazione, come attestato.

Su questo impianto il D.Lgs. 136/2024 ha inciso con vari ritocchi alla disciplina del concordato, e il più recente correttivo, il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, è intervenuto tra l’altro sulla transazione fiscale estendendola ai tributi locali. Per quanto è stato possibile verificare alla data di pubblicazione, l’art. 119 non risulta oggetto di modifiche sostanziali in questi correttivi; il testo vigente va comunque sempre riscontrato al momento del ricorso, perché un intervento anche minimo sui termini o sulla legittimazione cambierebbe la strategia.

Il criterio che la giurisprudenza ha costruito per il liquidatorio

Il cuore del tema è questo. Sotto la legge fallimentare la Cassazione ha elaborato un criterio oggettivo per il concordato con cessione dei beni, che è l’antenato diretto del liquidatorio:

  • il concordato va risolto quando, anche prima che la liquidazione sia conclusa, risulta ragionevolmente prevedibile che il ricavato non basterà a pagare integralmente i privilegiati e in una qualche misura apprezzabile i chirografari (Cass. n. 7942/2010; Cass. n. 13446 del 20 giugno 2011; Cass. n. 4398 del 4 marzo 2015);
  • conta il risultato, non la colpa: la risoluzione dipende dall’impossibilità oggettiva di raggiungere il soddisfacimento minimo, non dalla negligenza del debitore o del liquidatore, che semmai può fondare un’azione di danni (Cass. n. 13357 del 7 giugno 2007; Cass. n. 18738 del 13 luglio 2018);
  • la percentuale indicata nella proposta non è un’obbligazione di risultato, ma resta il metro con cui misurare l’importanza dell’inadempimento: il concordato va risolto quando ha perso la sua funzione di soddisfare i creditori nella misura minima che lo giustificava (Cass. n. 20652 del 31 luglio 2019).

La domanda chiave, quindi, non è “il debitore ha pagato quanto aveva scritto?”, ma “il concordato sta ancora facendo il suo mestiere, cioè dare ai creditori almeno ciò che lo rendeva ammissibile e conveniente?”

C’è però un elemento nuovo. Nella legge fallimentare originaria la percentuale nella cessione dei beni era in gran parte una previsione; nel Codice della crisi il 20% per i chirografari deve essere assicurato dalla proposta. Se la soglia minima di legge viene mancata in modo significativo, il giudizio sulla gravità dell’inadempimento tende a irrigidirsi, perché viene meno uno dei presupposti stessi di ammissibilità del concordato liquidatorio. Non esiste ancora, per quanto risulta, un orientamento di legittimità consolidato su questo specifico punto nel sistema del Codice: è un terreno su cui conta molto la costruzione del ricorso.

Se sei un creditore chirografario

La tua situazione

Sei un fornitore, un professionista, un ex dipendente per la parte non privilegiata del credito, oppure un creditore privilegiato che il piano ha “degradato” a chirografo perché il bene su cui avevi la prelazione non bastava. Hai ricevuto la proposta, magari l’hai votata, magari no. Il piano diceva: chirografari al 20%, o al 24%, o al 27%. Sono passati due o tre anni e hai incassato un primo riparto modesto, oppure niente. Le relazioni del commissario o del liquidatore parlano di aste deserte, ribassi, contenziosi su crediti da incassare.

Sei il protagonista naturale della risoluzione: la legge ti dà la legittimazione diretta e, nel liquidatorio, sei quasi sempre il primo a subire lo scostamento.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: nel concordato liquidatorio il chirografario è il creditore “residuale”. Prima di te vengono le spese di procedura, i prededucibili, i privilegiati nei limiti del valore dei beni. Se la liquidazione ricava meno, il taglio ricade quasi interamente sulla tua percentuale. Un ricavo inferiore del 10% sull’attivo complessivo può tradursi in un crollo del 30-40% della percentuale chirografaria.

Le regole specifiche che ti riguardano:

  • puoi agire da solo, senza bisogno di una maggioranza o di un’adesione di altri creditori (art. 119, comma 1);
  • puoi sollecitare il commissario giudiziale a proporre il ricorso, presentandogli un’istanza: è utile quando il commissario dispone di dati sulla liquidazione che tu non hai;
  • non devi dimostrare la colpa del debitore: conta che il concordato non stia più garantendo il soddisfacimento minimo (Cass. n. 18738/2018);
  • non devi aspettare la fine della liquidazione se è già ragionevolmente prevedibile che il ricavato non basterà (Cass. n. 4398/2015).

La regola più importante per te è questa: la percentuale promessa non è un credito esigibile a sé, ma è il parametro con cui il tribunale misurerà se lo scostamento è grave. Più ti allontani dal 20% di legge e dalla percentuale indicata nel piano, più è difficile per il debitore sostenere che l’inadempimento è di scarsa importanza.

Il nodo del voto favorevole

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. La Cassazione, con la sentenza n. 6022 del 14 marzo 2014, ha affermato che i creditori che avevano votato a favore di un concordato con cessione dei beni non potevano chiederne la risoluzione per il solo fatto che il ricavato si discostava dalla percentuale indicata, perché il debitore si era obbligato soltanto a mettere a disposizione i beni. È una pronuncia resa sulla legge fallimentare e in un contesto in cui la percentuale non era garantita.

Nel Codice della crisi l’argomento perde parte della sua forza, per due ragioni: la proposta liquidatoria deve assicurare il 20% e deve contenere risorse esterne che incrementino l’attivo di almeno il 10%. Se il debitore non versa la finanza esterna promessa, o se il risultato scende sotto la soglia minima di legge, non si discute più di un “rischio di mercato accettato votando”, ma del venir meno di un elemento strutturale. Resta però un argomento che il debitore userà, ed è bene saperlo prima.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Massa chirografaria (inclusi privilegiati degradati) di 1.846.300 €. Il piano indica il 21,4% (pari a 395.108 €), di cui una parte coperta da finanza esterna per 186.000 €. Dopo tre anni la liquidazione ha prodotto un attivo netto, disponibile per i chirografari, di 241.700 €, cioè il 13,09%. Lo scostamento rispetto al promesso è di 153.408 €, pari a circa il 38,8% di quanto atteso; rispetto alla soglia di legge del 20% (369.260 €) mancano 127.560 €.

Con numeri di questo tipo l’argomento della “scarsa importanza” diventa molto difficile da sostenere. Diverso sarebbe un riparto finale al 19,2% contro un 21,4% promesso: lo scarto è di 2,2 punti percentuali, la soglia di legge è quasi raggiunta e il giudizio sulla gravità diventa genuinamente discutibile.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è lasciar scadere l’anno. Se il termine per l’ultimo adempimento era fissato nel piano e tu aspetti “l’ultimo riparto” che non arriva mai, puoi trovarti decaduto. E nel sistema del Codice, decaduto dalla risoluzione significa anche non poter ottenere l’apertura della liquidazione giudiziale per i crediti concordatari (art. 119, comma 7).

Altri rischi tipici:

  • agire troppo presto, quando la liquidazione è ancora in una fase in cui le stime sono plausibili, e vedersi respingere il ricorso;
  • confondere il ritardo con l’inadempimento: un ritardo dovuto alle tempistiche degli organi della procedura o dei tribunali delle esecuzioni difficilmente basta da solo;
  • non considerare che la risoluzione apre la porta alla liquidazione giudiziale, con costi e tempi propri: devi valutare se ti conviene davvero.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci il calendario del piano: individua la data dell’ultimo adempimento e annota la scadenza dell’anno.
  2. Leggi le relazioni periodiche del liquidatore e del commissario: sono la tua fonte primaria per dimostrare la prevedibile insufficienza dell’attivo.
  3. Verifica il versamento della finanza esterna: se il terzo non ha versato quanto promesso, l’inadempimento è più netto e indipendente dal mercato.
  4. Confronta con l’alternativa: stima che cosa otterresti in una liquidazione giudiziale, perché il tribunale e la controparte ragioneranno anche in questi termini.
  5. Valuta l’istanza al commissario quando ti mancano i dati per sostenere il ricorso da solo.

Le domande che ti farai

“Il primo riparto è stato basso: devo già muovermi?” Non necessariamente. Un primo riparto modesto è fisiologico nel liquidatorio, perché i beni di più facile realizzo non sono sempre quelli di maggior valore e le prime somme vanno spesso a coprire prededucibili e privilegiati. Il segnale da cogliere è un altro: il confronto tra quanto resta da liquidare, il valore che il piano gli attribuiva e l’andamento delle vendite già fatte. Se le aste vanno deserte una dopo l’altra e i crediti da incassare finiscono in contenzioso, la “ragionevole previsione” di insufficienza comincia a prendere forma.

“Posso agire anche se il mio credito è piccolo?” Sì. La legittimazione dell’art. 119 non dipende dall’importo del credito: ciascun creditore può proporre il ricorso. Ciò che conta è la gravità dell’inadempimento rispetto al concordato nel suo complesso, non rispetto al tuo singolo credito. Un piccolo fornitore può quindi chiedere la risoluzione di un concordato da diversi milioni, purché dimostri che lo scostamento è significativo per la massa chirografaria.

“Se ottengo la risoluzione, incasso di più?” Non è detto. La risoluzione fa cadere l’effetto esdebitatorio e riapre la possibilità di aggredire il patrimonio residuo del debitore e, se ci sono, le garanzie dei terzi. Ma se il patrimonio è stato già quasi del tutto liquidato, una liquidazione giudiziale successiva può rendere poco, con costi propri. Prima di agire, chiediti che cosa resta da aggredire: beni non ancora venduti, azioni revocatorie o di responsabilità, garanzie di soci o terzi. La convenienza della risoluzione si misura lì.

“Che differenza fa avere votato contro?” Sul piano della legittimazione nessuna. Sul piano degli argomenti, il creditore dissenziente non si vedrà opporre l’idea di aver accettato il rischio del ricavato, che il debitore potrebbe invece sollevare contro chi ha votato a favore.

Giurisprudenza dedicata

Cass. n. 20652 del 31 luglio 2019 è la pronuncia di riferimento per il chirografario: la percentuale non vincola come obbligazione di risultato, ma misura l’importanza dell’inadempimento. Cass. n. 4398 del 4 marzo 2015 legittima il ricorso anticipato quando l’insufficienza dell’attivo è ragionevolmente prevedibile.

Se sei un creditore privilegiato o ipotecario

La tua situazione

Sei la banca con ipoteca sull’immobile aziendale, l’erario o l’ente previdenziale con privilegio generale, il lavoratore per la parte privilegiata del credito, il creditore pignoratizio. Nel concordato liquidatorio il tuo trattamento dipende dal valore del bene su cui grava la prelazione: il piano ti ha promesso il pagamento integrale oppure il pagamento nei limiti del valore di realizzo attestato, con la parte eccedente degradata a chirografo.

Per chi è nella tua posizione, la risoluzione è uno strumento più raro ma più tagliente: il tuo diritto al pagamento integrale (o al valore attestato) è un parametro rigido, non una stima negoziabile.

Cosa cambia per te

La giurisprudenza sul concordato con cessione dei beni ha sempre distinto i due piani: per i chirografari basta un soddisfacimento “in qualche misura” apprezzabile, mentre per i privilegiati il riferimento è il pagamento integrale, o nella misura indicata nel piano in applicazione delle regole sulla degradazione (Cass. n. 13446/2011; Cass. n. 7942/2010). Se il bene ipotecato viene venduto a un prezzo molto inferiore al valore attestato, l’inadempimento nei tuoi confronti è misurato su quel valore.

Attenzione però a non sovrapporre i piani: Cass. n. 295 del 10 gennaio 2005 ha escluso che il solo fatto di un prezzo base d’asta basso giustifichi la risoluzione, perché il prezzo base riflette il mercato e quello di aggiudicazione non è prevedibile. Serve un risultato concreto, non un timore.

La regola più importante per te: devi dimostrare che il soddisfacimento promesso a te, come privilegiato, è oggettivamente compromesso, non solo che la vendita sta andando male in generale.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Credito ipotecario di 612.400 €. Il piano, sulla base della perizia attestata, stima il valore di realizzo dell’immobile in 540.000 € e prevede: pagamento di 540.000 € come privilegiato e degradazione a chirografo di 72.400 €. Al terzo esperimento l’immobile viene aggiudicato a 471.300 €; le spese di procedura imputabili al bene sono 18.950 €. Al creditore ipotecario arrivano 452.350 €.

Rispetto ai 540.000 € promessi come privilegiato mancano 87.650 €, cioè il 16,2%. In più, la parte degradata (che ora dovrebbe essere più ampia: 160.050 €) concorre con i chirografari, la cui percentuale potrebbe essere anch’essa sotto le attese. Uno scostamento del 16% sulla componente privilegiata è difficilmente qualificabile come di scarsa importanza; tuttavia occorre verificare se il piano qualificasse il valore come minimo garantito o come semplice stima e se ci siano altre risorse destinate a colmare la differenza.

I rischi specifici

Il rischio principale è che la risoluzione non ti convenga affatto. Nella liquidazione giudiziale il bene ipotecato verrebbe comunque venduto, con tempi nuovi e costi nuovi; il ricavato potrebbe essere inferiore a quello già realizzato nel concordato. Per il privilegiato, la risoluzione è spesso più una leva negoziale che un obiettivo.

Altri rischi: la confusione tra il credito privilegiato e la parte degradata, che segue le regole dei chirografari; la sottovalutazione dei crediti prededucibili che, in caso di risoluzione e liquidazione giudiziale, possono ridurre ulteriormente l’attivo distribuibile.

Le mosse giuste

  1. Separa i conti: quanto ti spetta come privilegiato, quanto come chirografo degradato.
  2. Controlla la perizia attestata su cui si fondava il valore di realizzo e il modo in cui la vendita è stata condotta.
  3. Valuta un’azione mirata verso il liquidatore o gli organi della procedura se la vendita è stata gestita in modo negligente: la colpa non è il criterio della risoluzione, ma può fondare una responsabilità (Cass. n. 13357/2007).
  4. Simula l’alternativa liquidatoria: se la liquidazione giudiziale ti darebbe meno, il ricorso va calibrato come strumento di pressione o evitato.

Le domande che ti farai

“La vendita è stata fatta a un prezzo troppo basso: posso contestarla?” Sono due piani diversi. La contestazione delle modalità di vendita si fa con gli strumenti previsti per gli atti del liquidatore e degli organi della procedura, nei tempi brevi che li caratterizzano; la risoluzione guarda invece al risultato complessivo del concordato. Se la vendita è stata condotta male, il rimedio tipico è la contestazione tempestiva dell’atto o, a valle, un’azione di responsabilità; la risoluzione entra in gioco quando l’effetto di quella vendita, sommato al resto, svuota la funzione del concordato.

“Il mio credito privilegiato generale è stato pagato solo in parte: è inadempimento?” Se il piano prevedeva il pagamento integrale dei privilegiati generali e la liquidazione non lo consente, sì, ed è un inadempimento che la giurisprudenza tende a considerare grave, perché tocca un parametro rigido. Per i crediti tributari e previdenziali occorre però verificare se il piano contenesse una transazione fiscale o contributiva, che modifica la misura del pagamento dovuto. Il D.Lgs. 147/2026 ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi locali: per i concordati più recenti, anche il Comune potrebbe essere un creditore con trattamento negoziato, e lo scostamento va misurato su quel trattamento.

“Se il concordato viene risolto, perdo quanto ho già incassato?” In linea generale, i pagamenti ricevuti in esecuzione del concordato omologato restano acquisiti e si imputano al credito. La risoluzione fa rivivere il credito nella sua misura originaria, al netto di quanto incassato. Diverso è il tema degli atti compiuti in violazione delle regole del piano o della par condicio, che va valutato caso per caso.

“Ho anche una fideiussione del socio: conviene escuterla subito?” Le fideiussioni ordinarie rilasciate dal socio alla banca prima della crisi sono distinte dalle garanzie concordatarie e seguono le proprie regole. In molti casi l’escussione della fideiussione è una via più rapida e meno costosa della risoluzione: è una valutazione da fare con il quadro completo delle garanzie in mano.

Giurisprudenza dedicata

Cass. n. 13446 del 20 giugno 2011 e Cass. n. 7942 del 31 marzo 2010 collegano la risoluzione al mancato pagamento integrale dei privilegiati (o nella misura promessa); Cass. n. 295 del 10 gennaio 2005 avverte che il prezzo base d’asta basso non basta da solo.

Se sei l’impresa debitrice (e i suoi amministratori)

La tua situazione

Sei la società che ha proposto il concordato liquidatorio, oppure l’amministratore, il liquidatore volontario o il socio di riferimento che ha seguito la procedura. Dopo l’omologa hai consegnato l’azienda e i beni al liquidatore giudiziale, o li stai vendendo sotto il controllo del commissario. Il ricavato non sta arrivando come previsto e qualcuno, tra i creditori, comincia a parlare di risoluzione.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: nel concordato liquidatorio sei responsabile del risultato minimo, anche se non controlli più direttamente la vendita.

Cosa cambia per te

Il dato oggettivo prevale sulla tua diligenza. La Cassazione ha più volte affermato che conta il mancato raggiungimento del soddisfacimento minimo e non l’imputabilità (Cass. n. 18738/2018; Cass. n. 13357/2007). In altri termini: puoi aver fatto tutto bene, il mercato immobiliare può essere crollato, ma se il concordato non è più in grado di dare ai creditori ciò che lo giustificava, il rischio di risoluzione resta.

Dove invece hai margini di difesa:

  • la scarsa importanza: lo scostamento va misurato rispetto alla percentuale, alla soglia di legge e al quadro complessivo; un riparto al 19% invece che al 20% non è un riparto al 9%;
  • la decadenza: il ricorso proposto oltre l’anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento è inammissibile; nella prassi su questa eccezione si discute se sia rilevabile d’ufficio, e conviene in ogni caso sollevarla espressamente;
  • la prematurità: se la liquidazione è ancora in corso e le stime sono plausibili, l’inadempimento non è ancora “ragionevolmente prevedibile”;
  • la causa del ritardo: un ritardo dovuto agli organi della procedura difficilmente può esserti addebitato come inadempimento grave.

La regola più importante per te: dopo la risoluzione, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale, e con essa riemergono tutti i debiti nella loro misura originaria, al netto di quanto pagato. L’effetto esdebitatorio del concordato cade.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Debiti complessivi verso chirografari 2.312.800 €; percentuale prevista 22,5% (520.380 €). Riparti eseguiti: 196.400 € (8,49%). Se il concordato viene risolto, il debito chirografario residuo torna a essere 2.312.800 − 196.400 = 2.116.400 €, non più la differenza tra il promesso e il pagato (323.980 €). La differenza tra i due scenari è di quasi 1,8 milioni di euro di esposizione che torna in gioco, con la liquidazione giudiziale che si apre su un patrimonio ormai in larga parte già liquidato.

I rischi specifici

Il rischio principale è l’apertura della liquidazione giudiziale dopo la risoluzione, con tutto ciò che comporta: perdita definitiva della gestione, azioni revocatorie, azioni di responsabilità verso gli amministratori, e un riesame penalistico delle condotte pregresse da parte del curatore.

Altri rischi: lasciare che la finanza esterna promessa dal socio o dal terzo non venga versata, trasformando uno scostamento di mercato in un inadempimento netto; sottovalutare i debiti sorti dopo il deposito della domanda, perché per quelli l’art. 119, comma 7, consente l’apertura della liquidazione giudiziale anche senza risoluzione.

Le mosse giuste

  1. Monitora i riparti contro il piano fin dal primo anno e prepara la documentazione delle cause dello scostamento.
  2. Assicura il versamento della finanza esterna nei tempi previsti: è la parte dell’impegno che dipende da te, non dal mercato.
  3. Valuta per tempo la modifica del piano o un nuovo strumento, prima che i creditori agiscano: il quadro va riletto con l’aiuto di chi conosce le procedure negoziate. In questa fase la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) è utile proprio per leggere il piano dall’interno e capire se esistono margini per una soluzione concordata alternativa alla risoluzione.
  4. Prepara le eccezioni (decadenza, scarsa importanza, prematurità) con numeri e cronologia, non con argomenti generici.
  5. Non creare nuovi debiti scoperti dopo la domanda, perché sono la via per la liquidazione giudiziale senza passare per la risoluzione.

Le domande che ti farai

“Posso chiedere io la modifica del piano per evitare la risoluzione?” Il Codice disciplina le modifiche del piano dopo l’omologazione in termini restrittivi, e la praticabilità dipende dal tipo di concordato e dall’entità delle modifiche. In un liquidatorio in cui il problema è il ricavato, la soluzione più frequente non è una modifica formale ma un’integrazione delle risorse: un nuovo apporto esterno, l’escussione anticipata di una garanzia, un accordo con i creditori più esposti. Il punto decisivo è muoversi prima del ricorso, quando lo scostamento può ancora rientrare nella “scarsa importanza”.

“Il commissario giudiziale può chiedere la risoluzione contro di me?” Solo su istanza di uno o più creditori. Il commissario, però, sorveglia l’esecuzione e riferisce al tribunale: le sue relazioni saranno la base documentale di qualunque ricorso. Collaborare con gli organi della procedura, rispondere alle richieste di informazioni e documentare le cause degli scostamenti è la miglior difesa preventiva. L’art. 118 CCII consente inoltre al tribunale, quando il debitore non compie gli atti necessari all’esecuzione, di adottare provvedimenti sostitutivi, anche nei confronti degli organi della società.

“Se il concordato si risolve, gli amministratori rischiano?” L’apertura della liquidazione giudiziale dopo la risoluzione comporta la nomina di un curatore, che esamina la gestione anteriore e quella del periodo concordatario. Le azioni di responsabilità e le valutazioni penalistiche dipendono dalle condotte concrete, non dalla risoluzione in sé. È però un esito che rende ancora più importante evitarla, quando è evitabile.

“Posso eccepire che la crisi del mercato immobiliare non dipende da me?” Puoi farlo, ma sappi che, per l’orientamento richiamato, l’imputabilità non è il criterio della risoluzione nel concordato con cessione dei beni. L’argomento serve piuttosto a dimostrare la scarsa importanza dello scostamento o la sua natura temporanea, ad esempio documentando che le vendite residue, a condizioni di mercato normalizzate, riporterebbero il risultato vicino alla percentuale.

Giurisprudenza dedicata

Cass. n. 18738 del 13 luglio 2018 e Cass. n. 13357 del 7 giugno 2007 sull’irrilevanza dell’imputabilità; Cass. n. 14601 del 29 maggio 2019 sul dies a quo del termine annuale, che non può essere anticipato.

Se sei il garante o il terzo che ha apportato le risorse esterne

La tua situazione

Sei il socio, l’ex amministratore, il familiare, la società del gruppo o l’investitore che ha reso possibile il concordato liquidatorio. Senza di te il piano non avrebbe superato la soglia dell’art. 84, comma 4, CCII: hai promesso di versare una somma (la finanza esterna che incrementa l’attivo di almeno il 10%), oppure hai rilasciato una fideiussione o un’altra garanzia a favore dei creditori per assicurare la percentuale. Ora la liquidazione non rende e i creditori parlano di risoluzione.

Per chi è nella tua posizione, la risoluzione non è un affare altrui: la legge ti chiama a partecipare al procedimento e la caduta del concordato non cancella automaticamente i tuoi impegni.

Cosa cambia per te

Il primo punto è processuale: il garante partecipa al procedimento di risoluzione (art. 119, comma 2, CCII). Hai quindi diritto di essere sentito, di contestare la gravità dell’inadempimento e la tempestività del ricorso, di documentare quanto hai già versato.

Il secondo punto è sostanziale ed è quello che spesso sorprende. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1482 del 18 febbraio 1997, hanno affermato che le garanzie prestate per consentire l’ammissione al concordato preventivo non sono comuni fideiussioni e non perdono efficacia, nei limiti della percentuale concordataria, quando il concordato viene risolto per inadempimento del debitore. In altre parole: la risoluzione libera il debitore dagli effetti esdebitatori del concordato, ma non libera automaticamente te dalla garanzia.

Il terzo punto riguarda chi può escutere la garanzia. Cass. n. 22913 del 4 novembre 2011 ha chiarito che la garanzia del terzo crea un’obbligazione diretta verso i creditori concorsuali: la legittimazione a farla valere spetta ai singoli creditori, non al commissario né al curatore. E le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 11396 del 18 maggio 2009, hanno collegato il foro del contratto di garanzia al luogo in cui i creditori hanno approvato il concordato.

La regola più importante per te: il tuo impegno è misurato sulla percentuale garantita, e la risoluzione del concordato non lo estingue; anzi, spesso è proprio il momento in cui i creditori lo fanno valere.

La differenza tra “finanza esterna” e “garanzia”

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se la tua posizione è stata costruita bene nel piano. Bisogna distinguere:

  • apporto di finanza esterna: ti sei obbligato a versare una somma determinata nella procedura; se l’hai versata, il tuo impegno è esaurito e il rischio del risultato della liquidazione non è tuo, salvo diversa pattuizione;
  • garanzia della percentuale: ti sei obbligato a integrare quanto manca per arrivare alla percentuale promessa; in questo caso lo scostamento della liquidazione è esattamente il rischio che hai assunto;
  • concordato misto (cessione dei beni più garanzia di un terzo): già sotto la legge fallimentare la Cassazione (sentenza n. 18945 del 28 settembre 2005) ha ritenuto risolvibile il concordato in cui la cessione era accompagnata da una garanzia, perché la garanzia tutela proprio la percentuale minima.

Se hai versato l’intera finanza esterna e la liquidazione è andata male per ragioni di mercato, l’inadempimento non è “tuo”; ma il concordato può essere risolto lo stesso, perché il criterio è oggettivo.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Attivo disponibile alla domanda: 1.274.600 €. Finanza esterna promessa dal socio: 131.900 € (pari al 10,35% dell’attivo, sopra la soglia del 10%). Massa chirografaria: 1.512.300 €; percentuale garantita dal socio con fideiussione fino al 20% (302.460 €). A fine liquidazione, per i chirografari sono disponibili 238.770 € (15,79%), finanza esterna inclusa.

  • Se il socio ha prestato solo la finanza esterna e l’ha versata, il suo impegno è esaurito; i creditori possono chiedere la risoluzione verso il debitore, ma non hanno un’azione ulteriore contro di lui.
  • Se il socio ha garantito il 20%, la differenza da integrare è 302.460 − 238.770 = 63.690 €. Questa somma è il perimetro della sua esposizione, risoluzione o non risoluzione.

I rischi specifici

Il rischio principale è sottovalutare la sopravvivenza della garanzia alla risoluzione. Molti garanti pensano che, se il concordato cade, cada tutto. Non è così.

Altri rischi: non partecipare al procedimento e perdere l’occasione di contestare la gravità dello scostamento; non documentare i versamenti già effettuati; non verificare il testo esatto della garanzia, che può limitarne l’importo, la durata o le condizioni di escussione.

Le mosse giuste

  1. Recupera il testo della garanzia o dell’impegno e qualificane la natura (apporto o garanzia di percentuale).
  2. Costituisciti nel procedimento di risoluzione: la partecipazione è un tuo diritto, non una formalità.
  3. Calcola l’esposizione massima: percentuale garantita meno quanto effettivamente distribuito.
  4. Valuta se conviene integrare prima della risoluzione: un versamento mirato può riportare lo scostamento entro la “scarsa importanza” e salvare il concordato.

Le domande che ti farai

“Ho versato tutta la finanza esterna: posso essere chiamato a pagare ancora?” Dipende da come è stato scritto il tuo impegno. Se ti sei obbligato a un apporto determinato e lo hai adempiuto, la regola è che il rischio del ricavato non grava su di te; se invece hai assunto anche una garanzia della percentuale, l’ulteriore esposizione è quella prevista dalla garanzia. Leggere il testo esatto del documento sottoscritto e della proposta omologata è il primo passo, senza eccezioni.

“Se il concordato si risolve, posso riavere la finanza esterna versata?” In linea generale le somme versate in esecuzione del concordato sono state distribuite ai creditori, e la loro ripetizione è difficilmente praticabile. Se il versamento è avvenuto come finanziamento, si pone il tema della sua collocazione nella successiva liquidazione giudiziale, con le regole sulla prededuzione e sulla postergazione dei finanziamenti dei soci. È un punto da verificare con attenzione prima di effettuare ulteriori versamenti.

“Sono una persona fisica: se la garanzia diventa insostenibile, che strumenti ho?” Il garante persona fisica che non riesce a far fronte all’escussione può trovarsi in una situazione di sovraindebitamento. Il Codice della crisi offre, ricorrendone i presupposti, gli strumenti della ristrutturazione dei debiti del consumatore, del concordato minore e della liquidazione controllata, gestiti con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi. Il passaggio dalla garanzia concordataria a una procedura personale di sovraindebitamento va preparato prima che le azioni esecutive dei creditori comincino.

“Posso intervenire per salvare il concordato?” Sì, ed è spesso la mossa più efficiente. Un’integrazione mirata, concordata con gli organi della procedura, può ridurre lo scostamento e rendere più difficile la qualificazione dell’inadempimento come grave. Conviene confrontare il costo dell’integrazione con l’esposizione massima che deriverebbe dalla risoluzione e dall’escussione della garanzia.

Giurisprudenza dedicata

Cass. SU n. 1482 del 18 febbraio 1997 sulla sopravvivenza delle garanzie alla risoluzione; Cass. n. 22913 del 4 novembre 2011 sulla legittimazione dei singoli creditori; Cass. n. 7942/2010 sulla chiamata del garante nel giudizio di risoluzione.

Se sei l’assuntore

La tua situazione

Hai rilevato l’attivo del debitore impegnandoti a soddisfare i creditori nella misura prevista dal piano. Il concordato liquidatorio con assuntore è una variante in cui il “liquidatore” sei tu: acquisti il patrimonio e ti fai carico dei pagamenti concordatari.

Per chi è nella tua posizione, la prima domanda non è “quando si risolve?”, ma “si può risolvere?”

Cosa cambia per te

L’art. 119, comma 5, CCII stabilisce che le regole sulla risoluzione non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. La ragione è logica: se il debitore è stato liberato, i creditori hanno accettato un nuovo obbligato al suo posto; la risoluzione, che serve a riportare i creditori verso il debitore originario e verso la liquidazione giudiziale, perde senso.

Ne derivano due situazioni molto diverse:

  • assunzione liberatoria: i creditori hanno verso di te un’azione diretta di adempimento; il concordato non si risolve e il debitore originario non torna esposto;
  • assunzione non liberatoria (cumulativa): il debitore resta obbligato accanto a te; in questo caso l’art. 119 torna applicabile e il concordato può essere risolto se l’inadempimento non è di scarsa importanza.

La regola più importante per te: la clausola di liberazione del debitore, così come risulta dalla proposta omologata, decide se sei esposto a un giudizio di risoluzione o a un’azione diretta di adempimento.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. L’assuntore rileva attivi stimati in 1.087.500 € e si obbliga a pagare: prededucibili per 74.320 €, privilegiati per 411.900 €, chirografari al 20% di 1.623.800 € (324.760 €). Totale impegno: 810.980 €. Paga prededucibili e privilegiati, ma versa ai chirografari solo 197.400 € (12,16%).

  • Con liberazione immediata del debitore: i chirografari agiscono contro l’assuntore per i 127.360 € mancanti; niente risoluzione, niente liquidazione giudiziale del debitore originario.
  • Senza liberazione: i chirografari possono chiedere la risoluzione entro l’anno, e il debitore torna esposto per l’intero residuo originario.

I rischi specifici

Il rischio principale è l’ambiguità della proposta sulla liberazione. Se la proposta non è chiara, nascerà un contenzioso preliminare proprio su questo punto.

Altri rischi: la responsabilità contrattuale diretta verso i creditori, che non incontra il filtro della “scarsa importanza” previsto per la risoluzione nei termini dell’art. 119; il valore effettivo degli attivi acquistati, che può essere inferiore alle stime.

Le mosse giuste

  1. Verifica il testo omologato della proposta e del decreto di omologazione sul punto della liberazione.
  2. Ricostruisci gli impegni voce per voce (prededuzione, privilegi, chirografi).
  3. Documenta i pagamenti e le cause degli scostamenti.
  4. Valuta accordi integrativi con i creditori più esposti prima che inizino azioni individuali.

Le domande che ti farai

“Come capisco se la mia assunzione è liberatoria?” Va letta la proposta di concordato, nella versione omologata, e il decreto di omologazione. La liberazione immediata del debitore deve risultare in modo chiaro; nel dubbio, il contenzioso è probabile. Nei concordati con assuntore, la clausola di liberazione è normalmente uno degli elementi centrali della proposta, perché incide sulla convenienza per i creditori.

“Se non pago, i creditori possono aprire una procedura contro di me?” I creditori concordatari, verso l’assuntore che ha liberato il debitore, sono titolari di un credito diretto: possono agire per l’adempimento e, se ne ricorrono i presupposti e l’assuntore è un imprenditore insolvente, chiederne la liquidazione giudiziale secondo le regole generali. Non si tratta di risoluzione del concordato, ma delle ordinarie tutele del creditore.

“Gli attivi che ho rilevato valgono meno del previsto: posso rinegoziare?” L’assuntore assume il rischio del valore degli attivi rilevati, salvo che la proposta preveda meccanismi di aggiustamento. Eventuali errori nelle stime attestate possono fondare valutazioni di responsabilità verso chi le ha predisposte, ma non sospendono gli obblighi verso i creditori. Un accordo con i creditori più rilevanti, documentato e trasparente, resta la via più praticabile per gestire uno scostamento.

“E se il debitore originario non è stato liberato?” Allora l’art. 119 torna applicabile: i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato entro l’anno, se l’inadempimento non è di scarsa importanza, e il debitore originario torna esposto. In questa ipotesi l’assuntore e il debitore hanno interesse comune a evitare la risoluzione, e conviene che la difesa sia coordinata.

Giurisprudenza dedicata

Per l’assuntore non si sono reperite in questa sede pronunce di legittimità recenti sul solo profilo della risoluzione nel liquidatorio; il riferimento resta il testo dell’art. 119, comma 5, CCII. Sul concordato misto con garanzia di un terzo resta utile Cass. n. 18945/2005.

Tre posizioni, tre esiti: simulazioni parallele

Le stesse vicende di una liquidazione che ricava meno del previsto producono esiti diversi a seconda di dove ti trovi. Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su un unico concordato liquidatorio immaginario per rendere confrontabili i risultati.

Dati comuni. Concordato liquidatorio omologato il 9 febbraio 2023. Attivo stimato (esclusa la finanza esterna): 1.713.100 €, di cui immobile ipotecato stimato 760.000 € e altri cespiti e crediti 953.100 €. Finanza esterna promessa: 247.300 € in due rate (30 settembre 2023 e 31 marzo 2024). Prededucibili stimati: 186.450 €. Privilegiati: 1.280.600 € (di cui ipotecario 760.000 €, generali 520.600 €). Chirografari (inclusi 141.600 € di ipotecario degradato): 2.072.900 €. Percentuale chirografaria indicata: 23,8% (493.350 €, cioè 1.713.100 + 247.300 − 186.450 − 1.280.600). Termine fissato nel piano per l’ultimo riparto: 31 dicembre 2025.

Andamento reale. L’immobile viene aggiudicato a 618.400 €; gli altri cespiti e crediti rendono 905.450 € invece di 953.100 €; la seconda rata della finanza esterna (123.650 €) non viene versata; i prededucibili salgono a 211.800 €.

Simulazione 1: il fornitore chirografario

Il fornitore ha un credito di 84.630 €. Al 23,8% gli spetterebbero 20.142 €.

Ricostruzione dell’attivo per i chirografari:

Voce Importo
Immobile venduto 618.400 €
Altri cespiti e crediti incassati 905.450 €
Finanza esterna versata (solo prima rata) 123.650 €
Totale attivo realizzato 1.647.500 €
Prededucibili − 211.800 €
Ipotecario (nei limiti del ricavato) − 618.400 €
Privilegiati generali − 520.600 €
Disponibile per i chirografari 296.700 €

La massa chirografaria cresce, perché la parte di credito ipotecario non coperta dalla vendita (760.000 − 618.400 = 141.600 €) si aggiunge alla quota già degradata: da 2.072.900 € si passa a 2.214.500 €. Ai chirografari arriva quindi il 13,40%. Il fornitore riceve circa 11.340 € invece di 20.142 €: gli mancano 8.802 €, cioè il 43,7% di quanto atteso. Il riparto è sotto la soglia del 20% di legge e manca una rata della finanza esterna. Con un quadro simile, la qualificazione come inadempimento di scarsa importanza appare molto difficile. Termine per il ricorso: entro il 31 dicembre 2026 (un anno dal termine fissato per l’ultimo adempimento). Un ricorso depositato il 14 gennaio 2027 sarebbe tardivo.

Simulazione 2: la banca ipotecaria

La banca vantava 901.600 €; il piano la pagava 760.000 € come privilegiata e degradava 141.600 €. Riceve 618.400 € dalla vendita; ora la parte degradata è 283.200 € e prende il 13,40% (37.949 €). Totale incassato: 656.349 € contro 760.000 + 33.701 (23,8% di 141.600) = 793.701 € attesi. Scostamento: 137.352 €, il 17,3%.

L’inadempimento verso la banca è rilevante, ma la banca deve chiedersi se la liquidazione giudiziale renderebbe di più. L’immobile è già venduto: in caso di risoluzione, la banca concorrerebbe per la parte residua come chirografaria in una procedura con nuovi costi. Per la banca la risoluzione è una leva per ottenere l’escussione delle garanzie o un’integrazione, più che un risultato in sé.

Simulazione 3: il socio che doveva versare la finanza esterna

Il socio si era impegnato a versare 247.300 € in due rate e ha versato solo la prima. Non aveva garantito la percentuale. In caso di ricorso per risoluzione:

  • il mancato versamento della seconda rata (123.650 €) è un inadempimento netto, non legato al mercato: è il 7,2% dell’attivo stimato e quasi la metà della finanza esterna che rendeva ammissibile il concordato;
  • se il socio è stato indicato nel piano come obbligato verso la procedura, i creditori o gli organi possono pretendere il versamento;
  • se versa ora i 123.650 €, l’attivo per i chirografari sale a 420.350 €, pari al 18,98% della massa: ancora sotto il 20%, ma il quadro sulla “scarsa importanza” cambia radicalmente.

Lo stesso scostamento produce, per il fornitore, un argomento forte per la risoluzione; per la banca, una leva negoziale; per il socio, un’esposizione che può ancora essere ridotta.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà dei concordati liquidatori le posizioni si sovrappongono spesso. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.

Il creditore privilegiato degradato

È il caso della banca della simulazione 2: privilegiata per la parte coperta dal valore del bene, chirografaria per il resto. Le due componenti seguono parametri diversi: pagamento integrale (o nel valore attestato) per la prima, percentuale chirografaria per la seconda. Nel ricorso conviene misurare l’inadempimento su entrambe e chiarire quale sia la componente più compromessa.

Il socio che è anche creditore

Il socio che ha finanziato la società prima della crisi può essere creditore (spesso postergato, art. 292 CCII per i finanziamenti dei soci) e insieme garante o apportatore di finanza esterna. La sua legittimazione a chiedere la risoluzione come creditore esiste in astratto, ma il conflitto con il ruolo di garante è evidente: chiedere la risoluzione può significare attivare contro se stesso l’escussione della garanzia. Va valutato con molta prudenza.

L’amministratore che è anche fideiussore dei debiti sociali

L’amministratore che ha firmato fideiussioni bancarie a garanzia dei debiti della società è esposto su due fronti: come garante dei debiti sociali verso le banche (fideiussioni ordinarie, distinte dalle garanzie concordatarie) e come possibile destinatario di azioni di responsabilità se, dopo la risoluzione, si apre la liquidazione giudiziale. Le due posizioni vanno gestite insieme: una strategia che salva il concordato riduce entrambi i rischi.

Il lavoratore con credito privilegiato e chirografario

Il dipendente ha spesso un credito privilegiato (retribuzioni, TFR) e una quota chirografaria. Per la parte privilegiata può accedere, ricorrendone i presupposti, al Fondo di garanzia INPS; per la parte chirografaria segue le regole del primo profilo. In caso di risoluzione, la sua posizione verso il Fondo non peggiora; può anzi chiarirsi con l’apertura della liquidazione giudiziale.

L’acquirente dei beni nella liquidazione concordataria

Chi ha acquistato beni dal liquidatore nel concordato si chiede se la risoluzione travolga il suo acquisto. In linea generale gli atti compiuti in esecuzione del concordato omologato restano efficaci; la risoluzione opera sul rapporto tra debitore e creditori, non sugli atti di liquidazione legittimamente compiuti. È comunque un punto da verificare sul caso concreto, specie se il prezzo non è stato interamente pagato.

Il confronto tra profili

Mettendo insieme le cinque posizioni, emergono tre fattori che decidono tutto: la legittimazione (chi può agire o deve partecipare), il parametro di gravità (su cosa si misura la scarsa importanza) e la convenienza (cosa succede dopo la risoluzione). Il termine annuale è comune, ma pesa in modo diverso: per i creditori è un limite all’azione, per il debitore e il garante è un’eccezione difensiva.

Aspetto Chirografario Privilegiato/ipotecario Impresa debitrice Garante/finanziatore esterno Assuntore
Ruolo nella risoluzione Legittimato ad agire; può sollecitare il commissario Legittimato ad agire Resiste al ricorso Partecipa al procedimento (art. 119, c. 2) Art. 119 non applicabile se c’è liberazione del debitore
Parametro di gravità Percentuale promessa e soglia del 20% Pagamento integrale o valore attestato Scostamento complessivo, causa del ritardo Percentuale garantita / finanza promessa Obblighi assunti verso i creditori
Termine 1 anno dall’ultimo adempimento 1 anno dall’ultimo adempimento Eccezione di decadenza Eccezione di decadenza Ordinaria azione di adempimento (se liberatoria)
Rischio principale Lasciar scadere l’anno Risoluzione non conveniente Apertura della liquidazione giudiziale Garanzia che sopravvive alla risoluzione Ambiguità sulla liberazione
Mossa chiave Ricostruire calendario e riparti Separare privilegio e degradazione Garantire finanza esterna e preparare eccezioni Calcolare l’esposizione massima Verificare la proposta omologata
Pronuncia di riferimento Cass. 20652/2019 Cass. 13446/2011 Cass. 18738/2018 Cass. SU 1482/1997 Art. 119, c. 5, CCII

Le domande trasversali

Se la liquidazione è ancora in corso, posso già chiedere la risoluzione?

Sì, quando lo scostamento è già ragionevolmente prevedibile. La giurisprudenza sul concordato con cessione dei beni ha ammesso la risoluzione anche prima della conclusione delle vendite, se è chiaro che il ricavato non basterà (Cass. n. 4398/2015; Cass. n. 7942/2010). Il termine di decadenza, però, non si sposta in avanti: corre comunque dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto (Cass. n. 14601/2019).

Se il piano non indica una data per l’ultimo riparto, quando scade l’anno?

È uno dei punti più incerti. L’art. 119 parla di “termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato”: se il piano indica una durata stimata della liquidazione, quella durata sarà il riferimento più probabile; se manca qualsiasi indicazione, si apre un’area di contestazione che conviene non sfidare, agendo appena lo scostamento è evidente.

Il creditore che ha votato a favore può chiedere la risoluzione?

Sì, la legittimazione è di “ciascun creditore”. Tuttavia il debitore potrà sostenere, richiamando Cass. n. 6022/2014, che chi ha votato una cessione dei beni ha accettato il rischio del ricavato. Nel Codice della crisi l’argomento è indebolito dalla soglia del 20% che la proposta deve assicurare, ma resta da affrontare.

Dopo la risoluzione si apre sempre la liquidazione giudiziale?

No. La risoluzione è il presupposto, non la conseguenza automatica: il tribunale apre la liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti, tra cui lo stato di insolvenza, e su iniziativa dei soggetti legittimati. Già sotto la legge fallimentare la Cassazione (sentenza n. 2671 del 22 febbraio 2012) distingueva il concordato preventivo risolto da quello fallimentare, escludendo un automatismo.

Posso ottenere la liquidazione giudiziale senza la risoluzione?

Per i crediti concordatari, no: l’art. 119, comma 7, CCII richiede la previa risoluzione. Fa eccezione l’insolvenza derivante da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. È il punto su cui il Codice si discosta dall’orientamento delle Sezioni Unite n. 4696/2022, formatosi sulla legge fallimentare.

La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono state riscontrate in questa sede su fonti indipendenti. Avvertenza: quasi tutte riguardano la legge fallimentare (artt. 160, 182 e 186 l.fall.), perché i giudizi di risoluzione dei concordati regolati dal Codice della crisi stanno arrivando solo ora in Cassazione. I principi vanno quindi letti alla luce delle differenze del CCII, in particolare l’art. 84, comma 4 (soglie del liquidatorio) e l’art. 119, comma 7 (niente liquidazione giudiziale senza risoluzione).

Per il creditore chirografario

  • Cass. civ., Sez. I, n. 20652 del 31 luglio 2019. La percentuale indicata nella proposta con cessione dei beni non è un’obbligazione di risultato, ma serve a misurare se l’inadempimento è di scarsa importanza; il concordato va risolto quando non soddisfa più i creditori nella misura minima che lo giustificava. Rilevanza: è il parametro principale per qualificare lo scostamento.
  • Cass. civ., n. 4398 del 4 marzo 2015. La risoluzione è possibile quando è ragionevolmente prevedibile che il ricavato non basterà a soddisfare in minima parte i chirografari e integralmente i privilegiati, anche per impossibilità sopravvenuta. Rilevanza: legittima il ricorso prima della fine della liquidazione.
  • Cass. civ., n. 6022 del 14 marzo 2014. I creditori favorevoli alla cessione dei beni non potevano chiedere la risoluzione per il solo scarto rispetto alla percentuale stimata, perché il debitore si era obbligato solo a mettere a disposizione i beni. Rilevanza: è l’argomento difensivo che il chirografario deve aspettarsi.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 14601 del 29 maggio 2019. Si può agire anche prima della scadenza dei termini di adempimento, ma il dies a quo della decadenza annuale non si anticipa. Rilevanza: calendario del ricorso.

Per il creditore privilegiato

  • Cass. civ., n. 13446 del 20 giugno 2011. Nella cessione senza percentuale garantita, rileva il mancato soddisfacimento dei privilegiati in misura integrale o in quella promessa e il mancato pagamento dei chirografari. Rilevanza: parametro rigido per i privilegiati.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 7942 del 31 marzo 2010. Il concordato con cessione va risolto anche prima della liquidazione completa se il ricavato non basterà a pagare integralmente i privilegiati e almeno in parte i chirografari; il garante va chiamato nel giudizio. Rilevanza: criterio della prevedibile insufficienza.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 295 del 10 gennaio 2005. Un prezzo base d’asta basso non basta da solo a fondare la risoluzione, perché il prezzo di aggiudicazione non è prevedibile. Rilevanza: serve un risultato concreto.

Per l’impresa debitrice

  • Cass. civ., n. 18738 del 13 luglio 2018. Conta il mancato risultato satisfattivo, non l’imputabilità dell’inadempimento. Rilevanza: la diligenza non basta a evitare la risoluzione.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 13357 del 7 giugno 2007. La risoluzione si fonda sull’impossibilità oggettiva di soddisfare i creditori nella misura minima; la negligenza del liquidatore non è il criterio, ma può fondare un’azione di danni. Rilevanza: distingue risoluzione e responsabilità.
  • Cass. civ., Sez. Unite, n. 4696 del 14 febbraio 2022. Sotto la legge fallimentare, l’inadempimento del concordato omologato poteva condurre al fallimento anche senza previa risoluzione. Rilevanza: regola superata, per i debiti concordatari, dall’art. 119, comma 7, CCII; utile per capire il cambio di prospettiva.
  • Cass. civ., Sez. VI, n. 2671 del 22 febbraio 2012. La risoluzione o l’annullamento del concordato preventivo non comportano automaticamente il fallimento, che richiede accertamento e iniziativa di parte. Rilevanza: la liquidazione giudiziale non è un effetto automatico.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 10195 del 18 aprile 2008. La richiesta di risoluzione del liquidatore giudiziale era considerata un vizio formale, potendo allora il tribunale procedere d’ufficio. Rilevanza: nel CCII l’impulso è dei creditori, e il debitore può contestare la legittimazione.

Per il garante e il finanziatore esterno

  • Cass. civ., Sez. Unite, n. 1482 del 18 febbraio 1997. Le garanzie prestate per l’ammissione al concordato non sono comuni fideiussioni e non perdono efficacia, nei limiti della percentuale, con la risoluzione. Rilevanza: l’impegno del garante sopravvive.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 22913 del 4 novembre 2011. La garanzia del terzo crea un’obbligazione diretta verso i creditori, che sono legittimati individualmente a farla valere. Rilevanza: chi può escutere il garante.
  • Cass. civ., Sez. Unite, n. 11396 del 18 maggio 2009. Il foro per le azioni contro il garante del concordato è quello del luogo in cui i creditori hanno approvato il concordato. Rilevanza: competenza territoriale.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 18945 del 28 settembre 2005. Il concordato misto (cessione più garanzia di un terzo) è risolvibile, perché la garanzia tutela la percentuale minima. Rilevanza: collega garanzia e risoluzione.

Cosa può fare lo Studio Monardo nei concordati liquidatori in esecuzione

Ogni profilo ha bisogno di un intervento diverso. Ecco, in concreto, che cosa fa lo Studio.

  1. Ricostruiamo il calendario del concordato: individuiamo nel piano e nel decreto di omologazione il termine dell’ultimo adempimento e calcoliamo la scadenza annuale del ricorso, segnalando le zone di incertezza.
  2. Confrontiamo riparti e piano: per i chirografari mettiamo a confronto riparti eseguiti, percentuale promessa e soglia del 20% dell’art. 84 CCII, quantificando lo scostamento in euro e in punti percentuali.
  3. Analizziamo le relazioni del liquidatore e del commissario per verificare se l’insufficienza dell’attivo è già ragionevolmente prevedibile o se il ricorso sarebbe prematuro.
  4. Verifichiamo il versamento della finanza esterna: controlliamo se il terzo ha adempiuto, nei tempi e negli importi indicati nel piano.
  5. Per i privilegiati separiamo la componente privilegiata da quella degradata e confrontiamo il ricavato della vendita con il valore attestato.
  6. Predisponiamo l’istanza al commissario giudiziale quando il creditore preferisce che il ricorso sia proposto dall’organo della procedura.
  7. Redigiamo il ricorso per risoluzione o, per il debitore, la memoria difensiva con le eccezioni di decadenza, scarsa importanza e prematurità, documentate numericamente.
  8. Per i garanti qualifichiamo l’impegno (apporto o garanzia di percentuale), calcoliamo l’esposizione massima e curiamo la partecipazione al procedimento ai sensi dell’art. 119, comma 2.
  9. Per l’assuntore verifichiamo la clausola di liberazione nella proposta omologata e impostiamo la difesa nell’azione diretta dei creditori.
  10. Valutiamo con il debitore le alternative alla risoluzione, dalla modifica del piano agli altri strumenti di regolazione della crisi, prima che i creditori agiscano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per l’impresa debitrice e per i suoi soci, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è la più pertinente: permette di leggere il piano liquidatorio con l’occhio di chi deve verificarne la sostenibilità e di cercare, finché è possibile, soluzioni negoziate prima della risoluzione. Per i garanti persone fisiche e per i soci esposti personalmente, l’esperienza di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC consente di valutare gli strumenti che la legge offre quando la garanzia concordataria diventa un debito personale non sostenibile.

La strategia resta la stessa, con lo stesso difensore, dalla prima analisi del piano fino all’eventuale giudizio in Cassazione: la qualifica di cassazionista assicura che le scelte fatte davanti al tribunale siano già pensate in vista dei gradi successivi. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i riparti, l’attivo e la finanza esterna, gli avvocati traducono i numeri in eccezioni e domande.

In chiusura

Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle degli altri. Il creditore chirografario deve guardare al calendario e alla soglia del 20%; il privilegiato deve chiedersi se la risoluzione gli conviene davvero; l’impresa deve proteggere la finanza esterna e preparare le eccezioni; il garante deve sapere che la sua garanzia sopravvive; l’assuntore deve leggere la clausola di liberazione.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la risoluzione del concordato liquidatorio è il punto di frattura tra la soluzione negoziata della crisi e la liquidazione giudiziale. Le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario OCC riguardano esattamente la verifica dei piani, la gestione degli scostamenti e la ricerca di soluzioni prima che lo strumento cada. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i termini e costruiremo la strategia più adatta al tuo profilo.

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