Quando una grande impresa insolvente viene ammessa all’amministrazione straordinaria, la domanda che tutti si fanno, dal fornitore al dipendente, dalla banca al socio, è sempre la stessa: “che fine farà l’azienda?”. La risposta passa da una scelta tecnica che il commissario straordinario compie nei primi mesi della procedura, cioè quale programma proporre al Ministero: un programma di cessione dei complessi aziendali oppure un programma di ristrutturazione economica e finanziaria. Sulla carta sono due strade per lo stesso obiettivo, la conservazione del patrimonio produttivo. Nella pratica producono effetti molto diversi a seconda di chi sei.
Non esiste una risposta unica alla domanda “conviene la cessione o la ristrutturazione?”: dipende dalla posizione che occupi rispetto all’impresa in crisi. Qualche esempio lampo. Per il creditore chirografario la cessione significa, di regola, essere pagato con il ricavato della vendita, in percentuale e in tempi lunghi; la ristrutturazione significa invece puntare sul ritorno dell’impresa alla capacità di pagare. Per il lavoratore la cessione significa cambiare datore di lavoro, con possibili esuberi gestiti per accordo sindacale; la ristrutturazione significa restare nella stessa società, che però deve dimostrare di poter tornare in equilibrio. Per la banca che ha incassato rimesse nei mesi precedenti l’insolvenza, la scelta del programma può decidere se arriverà o no un’azione revocatoria. Per il socio, solo la ristrutturazione lascia aperta una prospettiva concreta di conservare qualcosa.
In questa guida trovi prima le regole comuni (art. 27 e artt. 54-57 e 60 del D.Lgs. 270/1999, con i richiami al D.L. 347/2003, la cosiddetta “legge Marzano”), poi cinque sezioni dedicate a cinque profili: creditore chirografario e fornitore, lavoratore dipendente, imprenditore e socio, investitore interessato all’acquisto, banca o controparte esposta a revocatoria. Seguono simulazioni numeriche parallele, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza recente verificata.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la scelta tra cessione e ristrutturazione è, in sostanza, una scelta sul piano di risanamento di un’impresa in crisi: è la stessa valutazione di sostenibilità, continuità e convenienza per i creditori che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo svolge come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, chiamato a misurare se un’impresa ha “concrete prospettive di risanamento”. E quando l’insolvenza della grande impresa si riversa su persone fisiche, soci garanti, piccoli fornitori individuali, la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC consente di gestire anche il “secondo tempo” della crisi, quello delle famiglie.
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Le regole comuni a tutti: cosa dice davvero la legge sui due programmi
Prima di entrare nei singoli profili conviene fissare una volta per tutte la base normativa. Ogni sezione successiva rimanda qui.
La porta d’ingresso: l’art. 27 D.Lgs. 270/1999
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è regolata da una legge speciale, il D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 (cosiddetta “Prodi-bis”), affiancata per le imprese di maggiori dimensioni dal D.L. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito dalla L. 39/2004 (“Marzano”). Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) non ha assorbito questa disciplina: la richiama e ne aggiorna i rinvii (oggi, dove la legge parla di fallimento, si legge liquidazione giudiziale), mentre disciplina direttamente la liquidazione coatta amministrativa agli artt. 293 e seguenti.
Per accedere all’amministrazione straordinaria l’impresa deve rispettare requisiti dimensionali (art. 2: nel testo consultato, almeno duecento lavoratori subordinati da almeno un anno e debiti non inferiori ai due terzi sia dell’attivo sia dei ricavi dell’ultimo esercizio, con regole speciali per imprese confiscate e per imprese di rilevanza strategica). Ma il requisito che qui interessa è un altro: l’art. 27 ammette l’impresa alla procedura solo se presenta “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico” delle attività imprenditoriali. Questo recupero deve potersi realizzare, in via alternativa, tramite:
- lettera a): la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore a un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”);
- lettera b): la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”);
- lettera b-bis): per le imprese che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, la cessione dei complessi di beni e contratti, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio di durata non superiore a un anno.
La lettera b-bis è la variante pensata per le grandi crisi dei servizi pubblici (il riferimento storico è al trasporto aereo): non si cede necessariamente un’azienda “chiusa” nel senso classico, ma un insieme di beni e rapporti contrattuali (licenze, concessioni, contratti in corso) che consente al cessionario di continuare a erogare il servizio. È a questo modello che si richiama spesso l’espressione “cessione dei complessi di beni e contratti” della legge Marzano.
Sulla durata la legge prevede proroghe e, per le imprese ammesse ai sensi del D.L. 347/2003, la possibilità di estensioni più ampie con autorizzazione ministeriale (art. 27, comma 2-bis, nel testo consultato). Il tema ha un articolo dedicato: qui basta ricordare che la cessione nasce come strada breve, la ristrutturazione come strada più lunga.
Chi sceglie e quando: artt. 54, 55 e 57
Il programma non lo sceglie il tribunale e non lo scelgono i creditori. Lo predispone il commissario straordinario e lo presenta al Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico):
- termine: entro sessanta giorni dal decreto di apertura della procedura, prorogabile una sola volta e per non più di sessanta giorni quando la definizione del programma è particolarmente complessa; la mancata presentazione è causa di revoca del commissario (art. 54);
- criteri: il programma va redatto sotto la vigilanza del Ministero, in coerenza con gli indirizzi di politica industriale e con l’obiettivo di salvaguardare l’unità operativa dei complessi aziendali, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato quando sono coinvolte garanzie pubbliche (art. 55);
- autorizzazione: il Ministero autorizza l’esecuzione del programma, sentito il comitato di sorveglianza; la legge prevede un termine di trenta giorni e un meccanismo di silenzio-assenso decorsi novanta giorni, con sospensione in caso di richieste di chiarimenti (art. 57).
Per le imprese ammesse con la procedura Marzano lo schema è analogo ma accelerato: l’ammissione è disposta dal Ministro, il commissario presenta il programma al Ministero (art. 4 D.L. 347/2003) e l’autorizzazione segue la disciplina dell’art. 4-bis; l’art. 4-quater consente, in deroga all’art. 62 del D.Lgs. 270/1999, di individuare l’affittuario o l’acquirente anche a trattativa privata, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
Il contenuto: cosa deve dire ogni programma (art. 56)
L’art. 56 fissa un contenuto comune e un contenuto specifico.
Contenuto comune a entrambi i programmi: le attività imprenditoriali da proseguire e quelle da dismettere; il piano per la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa; le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione; i modi di copertura del fabbisogno finanziario, con indicazione dei finanziamenti o altre agevolazioni pubbliche; la previsione dei costi della procedura (esclusi i compensi del commissario e del comitato).
Contenuto specifico:
| Programma | Elementi aggiuntivi richiesti dall’art. 56 |
|---|---|
| Cessione dei complessi aziendali | Modalità della cessione, con indicazione delle offerte pervenute o acquisite |
| Ristrutturazione | Eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell’impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali; tempi e modalità di soddisfazione dei creditori |
Il comma 3-bis aggiunge una regola importante per i lavoratori, che vedremo nel loro profilo: le operazioni di cessione e di affitto effettuate in esecuzione del programma, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda agli effetti dell’art. 2112 c.c. nel senso pieno della norma.
Vendita e conservazione dell’occupazione (artt. 62 e 63)
Nel programma di cessione la vendita avviene secondo il programma autorizzato, con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al miglior realizzo, con stima di esperti e idonea pubblicità per i beni di valore rilevante (art. 62). Per le aziende in esercizio l’art. 63 aggiunge regole decisive:
- la stima tiene conto della redditività, anche negativa, dell’azienda nel biennio successivo;
- l’acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all’atto della vendita;
- è ammesso il trasferimento solo parziale dei lavoratori, secondo la procedura dell’art. 47 L. 428/1990 (comma 4);
- salvo diversa convenzione, l’acquirente non risponde dei debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento (comma 5).
Modifica e conversione da un programma all’altro (art. 60)
I due programmi non sono compartimenti stagni. Il commissario può chiedere la modifica del programma o la sua sostituzione con un programma “di indirizzo alternativo”, cioè passare dalla ristrutturazione alla cessione o viceversa (art. 60). La legge però fissa due paletti temporali: l’autorizzazione al nuovo programma è inefficace se interviene dopo la scadenza del programma originario; e, nel passaggio dalla ristrutturazione alla cessione, è inefficace se interviene oltre un anno dalla prima autorizzazione. In ogni caso la durata si calcola dalla data della prima autorizzazione: il cambio di rotta non fa ripartire il cronometro.
Come finisce: conversione, cessazione, chiusura (artt. 69-74)
Anche l’esito è diverso. Se il programma di cessione scade senza che la cessione sia avvenuta (salvo la proroga breve concessa dal tribunale ex art. 66), oppure se, alla scadenza del programma di ristrutturazione, l’imprenditore non ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, il tribunale converte l’amministrazione straordinaria nella procedura liquidatoria ordinaria (art. 70; oggi liquidazione giudiziale). La conversione può essere disposta anche in corso di procedura, quando questa “non può essere utilmente proseguita” (art. 69). Questo profilo ha un articolo dedicato e qui lo tocchiamo solo per accenni.
Se invece la cessione integrale è avvenuta, il tribunale dichiara la cessazione dell’esercizio dell’impresa e da quel momento l’amministrazione straordinaria prosegue come procedura liquidatoria (art. 73). Nella ristrutturazione riuscita, la procedura si chiude perché l’imprenditore ha recuperato la capacità di adempiere regolarmente (art. 74, lett. b), anche prima della scadenza del programma.
Come ragiona il commissario: i criteri di scelta tra i due indirizzi
La legge non contiene una formula che imponga l’uno o l’altro programma. Indica però gli elementi che il commissario deve valutare e che il Ministero controlla in sede di autorizzazione. Ricostruendoli dal testo degli artt. 27, 55 e 56, si possono ordinare in cinque domande.
Prima domanda: l’impresa, così com’è, può tornare in equilibrio? La ristrutturazione presuppone che la società stessa, con un intervento sui costi, sulla struttura finanziaria e sugli assetti proprietari, possa recuperare la capacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Se il dissesto è tale da rendere irrealistico questo risultato entro i tempi del programma, la strada naturale è la cessione: si salva l’azienda separandola dalla società che l’ha condotta all’insolvenza.
Seconda domanda: ci sono risorse per finanziare il risanamento? L’art. 56 impone di indicare i modi di copertura del fabbisogno finanziario e le previsioni di ricapitalizzazione. Una ristrutturazione senza capitale nuovo o senza la disponibilità dei creditori a convertire i propri crediti è difficilmente autorizzabile. Al contrario, la presenza di offerte di acquisto concrete è l’elemento che rende credibile un programma di cessione (l’art. 56 chiede di indicare le offerte pervenute o acquisite).
Terza domanda: l’unità operativa dei complessi aziendali è meglio salvaguardata dentro o fuori la società? È il criterio dell’art. 55. Se esiste un acquirente in grado di rilevare l’intero complesso, la cessione può tutelare l’unità operativa meglio di una ristrutturazione che preveda dismissioni a pezzi; se invece il mercato offre solo acquisti frazionati, la ristrutturazione può essere la via per tenere insieme l’azienda.
Quarta domanda: quale soluzione è coerente con la politica industriale e con le regole europee? Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero e, quando si utilizzano garanzie o finanziamenti pubblici, deve rispettare la disciplina degli aiuti di Stato. Questo vincolo pesa di più sulla ristrutturazione, che spesso richiede sostegni finanziari, che sulla cessione, dove il nuovo soggetto porta capitali propri.
Quinta domanda: quanto tempo serve? La cessione nasce con un orizzonte di un anno, la ristrutturazione di due. Se l’operazione richiede più tempo di quello che la legge consente, anche con le proroghe, il programma non è autorizzabile. Il tema della durata ha un approfondimento dedicato; qui basta sottolineare che il tempo è un criterio di scelta, non solo un limite di esecuzione.
In concreto, la valutazione è molto simile a quella che, in un contesto diverso e su imprese di ogni dimensione, l’esperto della composizione negoziata compie quando verifica se esiste una ragionevole prospettiva di risanamento: sostenibilità del debito, fonti di finanziamento, alternative di mercato, tempi.
La “cessione dei complessi di beni e contratti”: perché è una categoria a sé
La lettera b-bis dell’art. 27 merita qualche parola in più, perché non è una semplice variante della cessione ordinaria. Nelle imprese che erogano servizi pubblici essenziali, il valore dell’impresa non sta tanto negli stabilimenti quanto in un intreccio di autorizzazioni, concessioni, diritti d’uso di infrastrutture e contratti con utenti e fornitori. Cedere “l’azienda” nel senso tradizionale potrebbe essere impossibile o inutile; ciò che serve al subentrante è un insieme selezionato di beni e di rapporti contrattuali che consenta di proseguire il servizio senza interruzioni.
Le conseguenze pratiche, per i diversi profili, sono tre. Per l’investitore il perimetro dell’acquisto è più flessibile, ma richiede una verifica puntuale della trasferibilità di ciascun contratto e di ciascun titolo amministrativo. Per le controparti contrattuali il destino del proprio contratto dipende dalla sua inclusione o esclusione dal complesso ceduto. Per i lavoratori valgono, in linea generale, le regole dell’art. 63 sul trasferimento e sui livelli occupazionali, da leggere insieme agli accordi sindacali specifici che queste operazioni di norma richiedono.
Il dettaglio che pesa più di tutti: le revocatorie
Un’ultima regola comune, che diventa decisiva per alcuni profili. Nell’amministrazione straordinaria le azioni revocatorie fallimentari (art. 49 D.Lgs. 270/1999, che richiama la disciplina della legge fallimentare) possono essere proposte dal commissario solo se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione (salvo il caso di conversione). La Cassazione lo ha ribadito nel 2025, collegando a questo momento la decorrenza del termine per agire (Cass. 7056/2025, v. profilo della banca). Per le imprese in procedura Marzano l’art. 6 D.L. 347/2003 consente invece al commissario di esercitare le revocatorie anche in presenza di un programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori.
Se sei un creditore chirografario o un fornitore: la tua partita si gioca sui tempi e sulla percentuale
La tua situazione
Hai fornito materie prime, servizi, consulenze o lavorazioni a una grande impresa che è stata dichiarata insolvente e ammessa all’amministrazione straordinaria. Hai fatture scadute e non pagate, magari da mesi, e non hai garanzie: niente pegno, niente ipoteca, niente privilegio. Ti sei insinuato o stai per insinuarti al passivo. La tua domanda è semplice: quanto e quando recupererò?
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: nell’amministrazione straordinaria il tuo credito anteriore resta congelato per tutta la durata del programma, qualunque sia il programma scelto, e verrà soddisfatto secondo l’ordine delle cause di prelazione. Ma il modo in cui verrà soddisfatto cambia radicalmente.
Con il programma di cessione il patrimonio produttivo esce dalla società e viene venduto. Il prezzo incassato dal commissario, al netto delle spese e dei crediti prededucibili, viene distribuito ai creditori secondo le regole del concorso. Tu partecipi ai riparti: dopo i prededucibili, dopo i privilegiati, insieme agli altri chirografari. Il punto chiave è che il cessionario, salvo patto diverso, non si accolla i debiti pregressi dell’azienda ceduta (art. 63, comma 5): non puoi rivolgerti all’acquirente per farti pagare le vecchie fatture, anche se continua a lavorare con lo stesso stabilimento, gli stessi macchinari e magari gli stessi referenti.
Con il programma di ristrutturazione l’impresa resta in capo alla stessa società. Il programma deve indicare espressamente i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori e le eventuali operazioni di ricapitalizzazione. Il tuo interesse coincide con il successo del risanamento: se l’impresa recupera la capacità di adempiere regolarmente, la procedura si chiude e i debiti vanno pagati secondo quanto previsto dal programma e dagli accordi intervenuti. Se il risanamento fallisce, si va verso la conversione in liquidazione giudiziale.
Una terza via è il concordato nell’amministrazione straordinaria (art. 78), proponibile su autorizzazione ministeriale, dopo il deposito dello stato passivo, dall’imprenditore o da un terzo, valutata anche la sua compatibilità con il fine conservativo della procedura. Nella prassi delle grandi procedure Marzano è stato spesso lo strumento per chiudere la ristrutturazione, con la conversione dei crediti in azioni o strumenti finanziari della nuova società.
I numeri
Facciamo un esempio dimostrativo, con dati di pura ipotesi. Sei un fornitore con un credito chirografario di 186.420 euro. Il passivo chirografario complessivo è di 312 milioni di euro.
- Cessione: il complesso aziendale viene venduto per 141 milioni; prededuzioni e spese assorbono 38,7 milioni, i privilegiati 71,4 milioni; ai chirografari restano 30,9 milioni, pari a circa il 9,9%. Il tuo riparto ipotetico è di circa 18.455 euro, distribuito tra uno o più riparti parziali, con tempi che dipendono dalla chiusura del contenzioso e delle revocatorie.
- Ristrutturazione con concordato: il piano prevede, sempre per ipotesi, il pagamento del 4% in denaro e l’assegnazione di azioni della società risanata per la parte residua. Il tuo valore immediato è più basso (7.457 euro in denaro), ma ricevi strumenti il cui valore dipende dal successo del rilancio.
Nessuna delle due soluzioni è “migliore” in astratto: dipende dalla tua tolleranza al rischio e dalla tua necessità di liquidità.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è continuare a fornire beni e servizi alla procedura senza sapere quale programma verrà autorizzato e come saranno trattate le nuove forniture. Le forniture eseguite dopo l’apertura, per la prosecuzione dell’esercizio autorizzata, generano crediti che hanno una posizione diversa e più forte rispetto ai crediti anteriori, ma occorre che siano state effettivamente richieste o autorizzate dalla procedura e documentate correttamente. Una recente pronuncia della Cassazione ha ricostruito i presupposti per l’ammissione al passivo, anche ultratardiva, dei crediti sorti nel corso della procedura (Cass. n. 3890, v. sezione giurisprudenza): segno che la questione non è affatto pacifica e richiede attenzione.
Altri rischi: dare per scontato che l’acquirente dell’azienda “si porti dietro” i debiti; sottovalutare la durata reale della procedura (le proroghe esistono e vengono usate); non verificare se il tuo credito ha un privilegio speciale (per esempio come artigiano o come impresa cooperativa) che ti sposterebbe in una posizione migliore.
Il tuo calendario: cosa controllare e quando
Per un creditore la differenza tra i due programmi si traduce anche in una diversa scansione dei tempi. Conviene ragionare per tappe.
- Apertura della procedura: il tribunale fissa i termini per l’accertamento del passivo. È il momento di insinuarsi, a prescindere dal programma che verrà scelto, perché la verifica del passivo serve in entrambi gli scenari.
- Presentazione del programma (entro sessanta giorni, prorogabili una volta): è la prima occasione per capire la direzione. Se il programma è di cessione, sai che il tuo soddisfacimento dipenderà dal prezzo e dai riparti; se è di ristrutturazione, il programma deve indicare espressamente tempi e modalità di soddisfazione dei creditori.
- Autorizzazione ministeriale: segna l’inizio del computo della durata del programma e, nella cessione, l’avvio della fase di vendita.
- Esecuzione: nella cessione, la stipula dei contratti di vendita e la dichiarazione di cessazione dell’esercizio (art. 73) aprono la fase dei riparti; nella ristrutturazione, l’esito si misura al termine del programma, con la chiusura per recupero della capacità di adempiere o con il concordato.
- Eventuale modifica del programma: se il commissario chiede di sostituire la ristrutturazione con la cessione, le tue aspettative cambiano natura, da “credito verso un’impresa risanata” a “quota del ricavato”.
Ogni tappa va presidiata: il creditore che si limita a insinuarsi e poi attende passivamente perde la possibilità di valutare in tempo un’eventuale cessione del credito, una transazione o la partecipazione a un concordato.
Le mosse giuste
- Verifica la natura del tuo credito (anteriore o successivo all’apertura, chirografario o privilegiato) e insinuati nei termini fissati dal tribunale.
- Leggi il programma autorizzato e, se possibile, le relazioni periodiche del commissario: sono la fonte primaria per capire le stime di soddisfazione.
- Se continui a fornire, pretendi ordini formali dalla procedura e conserva la documentazione che dimostra il collegamento con la prosecuzione dell’esercizio.
- In caso di cessione, non cercare di recuperare il credito anteriore presso il cessionario: concentra le energie sul riparto e, se sei un fornitore strategico, sulla negoziazione di nuovi contratti con l’acquirente.
- In caso di ristrutturazione o concordato, valuta il valore effettivo degli strumenti offerti e il tuo diritto di voto.
Giurisprudenza dedicata
Per i crediti sorti durante la procedura, Cass. Sez. I n. 3890 (pubblicata dalla rassegna Unijuris con riferimento al febbraio 2025) ha esaminato i presupposti dell’ammissione al passivo, anche ultratardiva, dei crediti nati nel corso dell’amministrazione straordinaria o del fallimento: il fornitore che lavora con la procedura non può dare per acquisito il pagamento in prededuzione senza verificare i presupposti processuali della propria pretesa.
Se sei un lavoratore dipendente: la differenza tra cambiare datore di lavoro e restare dove sei
La tua situazione
Lavori in uno stabilimento, in un ufficio, in un cantiere o in un aeroporto di una grande impresa ammessa all’amministrazione straordinaria. Lo stipendio è arrivato in ritardo, sei forse già in cassa integrazione, e ogni settimana senti parlare di “offerte”, “advisor”, “cordate”. Vuoi sapere se, alla fine, avrai ancora un posto e con chi.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la distinzione tra i due programmi non è teorica: decide chi sarà il tuo datore di lavoro.
Con il programma di ristrutturazione il tuo rapporto resta con la stessa società. Non c’è trasferimento d’azienda, non c’è un nuovo datore. Il risanamento può comportare riorganizzazioni, riduzioni di personale e ricorso agli ammortizzatori sociali, ma sempre con le regole ordinarie (procedure di licenziamento collettivo, accordi sindacali, cassa integrazione straordinaria prevista per le imprese in amministrazione straordinaria). Il tuo trattamento economico maturato, il TFR, l’anzianità restano in capo alla stessa società.
Con il programma di cessione il complesso aziendale passa a un nuovo soggetto. Qui intervengono due regole che si bilanciano:
- la tutela: l’acquirente deve obbligarsi a proseguire le attività per almeno un biennio e a mantenere per lo stesso biennio i livelli occupazionali stabiliti all’atto della vendita (art. 63, comma 2);
- la flessibilità: la legge consente il trasferimento solo parziale dei lavoratori, attraverso la procedura di consultazione sindacale dell’art. 47 L. 428/1990 (art. 63, comma 4), e l’art. 56, comma 3-bis, esclude che le cessioni eseguite in vista della liquidazione dei beni del cedente producano gli effetti pieni dell’art. 2112 c.c.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: nel programma di cessione l’accordo sindacale può stabilire che non tutti i lavoratori passino all’acquirente e che il passaggio avvenga con condizioni diverse da quelle originarie. Chi non viene trasferito resta alle dipendenze della società in amministrazione straordinaria, di regola in cassa integrazione, e il suo destino dipende dalla durata residua della procedura e dagli eventuali impegni di riassorbimento negoziati.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. L’impresa ha 1.137 dipendenti. Il programma di cessione autorizzato prevede la vendita di due rami: il primo, con 684 addetti, a un acquirente che si impegna a riassumerne 612; il secondo, con 289 addetti, a un altro acquirente che li riassume tutti. Restano esclusi dal perimetro 164 dipendenti di funzioni centrali, più 72 del primo ramo non riassorbiti.
- 901 lavoratori passano ai due acquirenti, con obbligo di mantenimento dei livelli per un biennio;
- 236 lavoratori restano in capo alla procedura, con ammortizzatori sociali e prospettiva di licenziamento collettivo alla cessazione dell’esercizio, salvo impegni di riassorbimento.
Con un programma di ristrutturazione, la stessa impresa potrebbe invece prevedere, sempre per ipotesi, 198 esuberi gestiti con incentivi all’esodo e cassa integrazione, mantenendo tutti gli altri rapporti in capo alla società.
Quanto ai crediti di lavoro anteriori (retribuzioni arretrate, TFR maturato), essi godono di privilegio generale e, in presenza dei presupposti di legge, possono essere coperti dal Fondo di garanzia gestito dall’INPS: la tempistica e i limiti vanno verificati caso per caso.
Il tuo calendario: le fasi in cui si decide il tuo futuro
Per chi è nella tua posizione conviene conoscere il ritmo della procedura. Nei primi due mesi (o quattro, in caso di proroga) il commissario prepara il programma: è la fase in cui le organizzazioni sindacali vengono consultate e in cui si delinea se l’azienda verrà venduta o risanata. Dopo l’autorizzazione, nel programma di cessione si apre la ricerca dell’acquirente e la procedura di consultazione sindacale sul trasferimento; nel programma di ristrutturazione si aprono le eventuali procedure di riduzione del personale previste dal piano.
La fase più delicata, nel programma di cessione, è la firma dell’accordo sindacale che accompagna il trasferimento: lì si stabiliscono quanti lavoratori passano, con quali criteri vengono individuati e a quali condizioni. Seguire quella fase, anche attraverso le proprie rappresentanze, è più utile di qualsiasi contestazione successiva. Se il programma viene modificato, passando dalla ristrutturazione alla cessione, il quadro cambia di nuovo: chi pensava di restare nella stessa società si trova a dover verificare la propria inclusione nel perimetro del trasferimento.
Ricorda infine che la cessione non garantisce l’occupazione oltre il biennio previsto dall’art. 63: gli impegni dell’acquirente hanno una durata minima fissata dalla legge e un’estensione che dipende da quanto si riesce a negoziare. Nella ristrutturazione, viceversa, la stabilità del rapporto è legata al successo del piano.
I rischi specifici
Il rischio principale è restare fuori dal perimetro dei lavoratori trasferiti senza aver verificato la legittimità dei criteri con cui si è scelto chi passa e chi resta. Altri rischi: firmare in sede di passaggio rinunce o transazioni senza averne compreso la portata; confondere la procedura sindacale per il trasferimento con quella per il licenziamento collettivo; dimenticare di insinuarsi al passivo per i crediti anteriori.
Le mosse giuste
- Procurati il programma autorizzato e l’accordo sindacale sul trasferimento: sono i due documenti che definiscono il perimetro.
- Verifica se rientri tra i trasferiti e a quali condizioni (inquadramento, anzianità, trattamenti integrativi).
- Se resti escluso, verifica i criteri di scelta e le tutele previste (ammortizzatori, impegni di riassorbimento).
- Insinuati al passivo per retribuzioni e TFR maturati e valuta l’intervento del Fondo di garanzia.
- Prima di firmare conciliazioni, fai controllare il contenuto delle rinunce.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 3308 (data indicata dalla fonte: 19 dicembre 2024), ha insistito sulla necessità di tenere distinte la procedura di licenziamento collettivo, tipica della cessazione dell’attività, e la procedura dell’art. 47 L. 428/1990, che riguarda i trasferimenti d’azienda; e ha chiarito che il passaggio di lavoratori in deroga all’art. 2112 c.c. realizzato mediante accordi sindacali non implica di per sé un trasferimento d’azienda o di ramo. È un principio che il lavoratore coinvolto in un programma di cessione deve conoscere: il contenzioso si vince o si perde sulla corretta qualificazione dell’operazione.
Se sei l’imprenditore o il socio: la ristrutturazione è l’unica strada che lascia qualcosa a te
La tua situazione
Sei l’imprenditore, l’amministratore o il socio di riferimento della società ammessa all’amministrazione straordinaria. Hai perso la gestione, che è passata al commissario. Magari hai anche prestato garanzie personali alle banche. Ti chiedi se, a procedura finita, resterà qualcosa della tua impresa e del tuo investimento.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: nel programma di cessione l’azienda esce definitivamente dal perimetro della tua società, che resta una “scatola” destinata alla liquidazione; nel programma di ristrutturazione la società stessa è l’oggetto del risanamento.
Con la cessione, una volta avvenuto il trasferimento integrale dei complessi aziendali, il tribunale dichiara la cessazione dell’esercizio dell’impresa e la procedura prosegue come liquidatoria (art. 73). Il valore residuo per i soci è di fatto nullo, salvo l’ipotesi, rarissima nelle grandi insolvenze, che il ricavato copra integralmente tutti i debiti.
Con la ristrutturazione, invece, il programma deve indicare le eventuali previsioni di ricapitalizzazione e di mutamento degli assetti imprenditoriali (art. 56). È qui che si decide il tuo destino: una ricapitalizzazione con nuovi investitori o con conversione dei crediti in capitale può diluire la tua partecipazione fino a farla scomparire, ma può anche lasciarti una quota nella società risanata. La procedura si chiude quando l’impresa ha recuperato la capacità di adempiere regolarmente (art. 74) o con il concordato (art. 78), che puoi proporre tu stesso se autorizzato dal Ministero.
Attenzione però a un punto: non sei tu a scegliere il programma. Lo predispone il commissario, lo autorizza il Ministero. Puoi però offrire elementi concreti: un piano industriale credibile, impegni di investitori, una proposta di concordato. Più sono concreti, più la ristrutturazione diventa praticabile.
Il concordato nell’amministrazione straordinaria: lo strumento che chiude la ristrutturazione
Se sei imprenditore o socio, devi conoscere bene l’art. 78. Il concordato può essere proposto dall’imprenditore o da un terzo, dopo il deposito dello stato passivo, previa autorizzazione del Ministero, che decide su parere del commissario e sentito il comitato di sorveglianza. L’autorizzazione tiene conto non solo della convenienza della proposta per i creditori, ma anche della sua compatibilità con il fine conservativo della procedura. Per la disciplina del procedimento la norma rinvia alle regole del concordato nella liquidazione coatta amministrativa, con il commissario straordinario al posto del commissario liquidatore.
Nel programma di ristrutturazione il concordato è spesso il punto d’arrivo naturale: consente di definire in modo vincolante la percentuale offerta ai creditori, le eventuali conversioni di crediti in capitale e l’assetto proprietario della società risanata. Nel programma di cessione il concordato è possibile, ma ha una funzione diversa: serve per lo più ad accelerare la ripartizione del ricavato o a consentire a un terzo di rilevare le attività residue e il contenzioso. In entrambi i casi la proposta deve essere seria, finanziata e coerente con le stime del commissario: una proposta che offra meno di quanto i creditori possono ragionevolmente attendersi dalla prosecuzione della procedura difficilmente supererà il vaglio ministeriale.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Capitale sociale di 48 milioni, patrimonio netto negativo per 213 milioni. Con un programma di cessione i soci non ricevono nulla. Con una ristrutturazione che prevede un aumento di capitale di 95 milioni sottoscritto da un investitore e la conversione di 160 milioni di crediti in azioni, i vecchi soci potrebbero conservare, in ipotesi, una quota residua dell’ordine di qualche punto percentuale, a condizione di partecipare all’aumento o di negoziare warrant.
Se hai prestato una fideiussione da 3,6 milioni alle banche, quella garanzia resta efficace indipendentemente dal programma: la procedura riguarda la società, non te. Il programma incide solo indirettamente, perché un riparto più alto (o un concordato soddisfacente) riduce il residuo che la banca potrà chiederti.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è l’esposizione personale: fideiussioni, responsabilità degli amministratori e, nel caso di cessione, azioni revocatorie e di responsabilità promosse dal commissario o, dopo la conversione, dal curatore. Il rendiconto e le scelte gestionali passate saranno passati al setaccio: la Cassazione nel 2026 ha confermato che, dopo la conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento, il curatore dispone di strumenti ampi per contestare i rendiconti (v. sezione giurisprudenza).
Le mosse giuste
- Costruisci, se esiste, un’alternativa credibile alla cessione: piano industriale, impegni di investitori, manifestazioni di interesse.
- Mappa la tua esposizione personale (garanzie, cariche, possibili contestazioni).
- Valuta un concordato ex art. 78 come strumento per chiudere la procedura con la conservazione della società.
- Se le garanzie personali sono insostenibili, valuta gli strumenti di regolazione della crisi delle persone fisiche.
- Mantieni un canale con il commissario: le informazioni che puoi dare sull’azienda pesano sulla qualità del programma.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento, affronta con lo staff dello Studio entrambe le facce del problema: la sostenibilità del piano di risanamento dell’impresa e l’esposizione personale di chi l’ha guidata o garantita.
Giurisprudenza dedicata
Sul compenso dei professionisti che hanno assistito l’impresa nella fase di accesso alla procedura, Cass. Sez. I n. 1154 del 20 gennaio 2026 ha esaminato il diritto al compenso del professionista che ha assistito l’imprenditore nella domanda di apertura e i presupposti per la sua riduzione: un tema che riguarda chi, da imprenditore, ha conferito incarichi nell’immediata vigilia dell’insolvenza.
Se sei un investitore interessato a rilevare l’azienda: cosa compri davvero nei due programmi
La tua situazione
Sei un’impresa industriale, un fondo, una cordata di imprenditori del settore. Hai visto il bando o la sollecitazione di manifestazioni di interesse del commissario. Vuoi capire se conviene entrare e in che forma: comprare gli asset o entrare nel capitale.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la distinzione tra i due programmi è la distinzione tra due operazioni completamente diverse.
Nel programma di cessione compri un complesso aziendale (o, nelle imprese di servizi pubblici essenziali, un complesso di beni e contratti) senza i debiti pregressi. È il grande vantaggio di questa strada: salvo diversa convenzione, l’acquirente non risponde dei debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento (art. 63, comma 5). In cambio accetti tre vincoli:
- l’obbligo di proseguire le attività per almeno un biennio;
- l’obbligo di mantenere per il biennio i livelli occupazionali stabiliti all’atto della vendita;
- una procedura di vendita competitiva, con stima di esperti e pubblicità (art. 62), oppure, nelle procedure Marzano, una trattativa privata che deve comunque rispettare trasparenza e parità di trattamento tra i potenziali acquirenti (art. 4-quater D.L. 347/2003).
Il prezzo non è determinato dal solo valore di libro: la stima tiene conto della redditività, anche negativa, nel biennio successivo, cioè del costo che sosterrai per mantenere attività e occupazione (art. 63, comma 1). La legge prende atto che il vincolo occupazionale ha un costo e consente che questo si rifletta sul prezzo.
Nel programma di ristrutturazione non compri un’azienda ma entri in una società. Puoi sottoscrivere un aumento di capitale, acquistare crediti per convertirli, proporre o finanziare un concordato. Non c’è l’effetto “pulizia” dei debiti tipico della cessione: i debiti restano in capo alla società e vanno ristrutturati, il che rende essenziale la due diligence sul passivo e sul contenzioso.
Vendita o affitto: la fase ponte
Nelle grandi procedure non è raro che il commissario, in attesa di perfezionare la vendita, conceda l’azienda in affitto all’aspirante acquirente, spesso con un impegno o un’opzione di acquisto. Per l’investitore questa fase ha vantaggi evidenti (gestire l’azienda prima di comprarla, verificarne in concreto la redditività) ma comporta anche obblighi: la gestione dell’azienda altrui, la tutela dei lavoratori coinvolti, la restituzione in caso di mancato acquisto. Il contratto di affitto deve essere letto insieme al programma autorizzato e alle condizioni della procedura competitiva o della trattativa privata. L’affitto non è un acquisto anticipato: i vincoli di prosecuzione e di occupazione e la sorte dei debiti vanno definiti con la stessa cura che si dedica al contratto di vendita.
Nel programma di ristrutturazione questa fase ponte manca: chi intende investire lo fa con strumenti societari o finanziari, e il suo controllo sull’impresa passa per gli accordi con il commissario e, alla fine, per il concordato.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Ramo d’azienda con fatturato di 87 milioni, EBITDA negativo di 6,2 milioni, 684 addetti. La perizia, tenendo conto delle perdite attese nel biennio di vincolo, valuta il ramo 23,7 milioni. Offri 24,1 milioni impegnandoti a riassumere 612 addetti. Alternativa: entrare nella ristrutturazione con 95 milioni di aumento di capitale in una società che ha 312 milioni di debiti chirografari e un piano di concordato da negoziare.
I rischi specifici
Il rischio principale è sottovalutare il costo del vincolo biennale e le conseguenze del suo inadempimento, che di norma è presidiato da clausole contrattuali e garanzie richieste dal commissario. Nella ristrutturazione il rischio è opposto: entrare in una società con un passivo che non hai potuto controllare interamente.
Vi è poi un rischio di contesto, tipico delle grandi procedure industriali: autorizzazioni ambientali, prescrizioni amministrative, interventi giudiziari possono alterare il valore del complesso aziendale durante la procedura. Il caso dell’ex Ilva di Taranto, oggetto nel febbraio 2026 di un provvedimento del Tribunale di Milano sulla disapplicazione parziale dell’autorizzazione integrata ambientale e sulla sospensione dell’area a caldo, dimostra quanto pesino questi fattori su un complesso destinato alla cessione.
Le mosse giuste
- Studia il programma autorizzato e il perimetro esatto dei beni e dei contratti in vendita.
- Quantifica il vincolo biennale e negozia in modo esplicito le clausole sui livelli occupazionali.
- Verifica i contratti che vuoi rilevare (soprattutto concessioni, licenze, contratti pubblici) e la loro trasferibilità.
- Negozia una convenzione chiara sui debiti: se accetti di accollarti qualcosa, definiscilo con precisione.
- Nella ristrutturazione, chiedi una due diligence completa su passivo, contenzioso e revocatorie.
Giurisprudenza dedicata
Trib. Milano, Sez. XV specializzata in materia d’impresa, 26 febbraio 2026 (vicenda ex Ilva di Taranto): disapplicazione parziale dell’AIA e sospensione dell’area a caldo dal 24 agosto 2026 salvo allineamento dell’impianto alle prescrizioni ambientali. Per un investitore è un promemoria: il valore del complesso ceduto dipende anche da vincoli esterni alla procedura.
Se sei una banca o una controparte che ha incassato prima dell’insolvenza: la scelta del programma può riaprire i tuoi conti
La tua situazione
Sei la banca che ha ricevuto rimesse sul conto corrente dell’impresa nei mesi precedenti l’insolvenza, il fornitore che è stato pagato per intero mentre altri restavano scoperti, il consulente che ha incassato un compenso poco prima della crisi. Nessuno ti ha ancora contestato nulla, ma sai che l’amministrazione straordinaria prevede le revocatorie.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo finché il programma non cambia. Nell’amministrazione straordinaria “Prodi-bis” le azioni revocatorie fallimentari possono essere proposte dal commissario solo se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali (art. 49 D.Lgs. 270/1999), oppure dopo la conversione in procedura liquidatoria. Con un programma di ristrutturazione puro, il commissario di regola non può esercitarle.
La logica è chiara: la revocatoria serve a ricostituire il patrimonio da distribuire ai creditori, e ha senso quando la procedura si avvia a un esito liquidatorio della società (perché l’azienda è stata venduta). Nella ristrutturazione l’impresa torna a operare sul mercato, e le revocatorie avrebbero un effetto penalizzante sulle relazioni con i partner commerciali.
La legge Marzano cambia questo equilibrio: per le imprese ammesse con il D.L. 347/2003, l’art. 6 legittima il commissario a proporre le revocatorie anche quando è autorizzato un programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori. Per te, quindi, è essenziale sapere quale procedura (Prodi-bis o Marzano) e quale programma sono in corso.
C’è poi una questione di tempi. La Cassazione, con la sentenza n. 7056 del 17 marzo 2025, ha affermato che, poiché la revocatoria può essere esercitata solo dopo l’autorizzazione del programma di cessione, il termine triennale di decadenza dell’art. 69-bis l. fall. non si applica e vale invece la prescrizione quinquennale dell’art. 2903 c.c., decorrente dall’approvazione del programma. In concreto: il passaggio da un programma di ristrutturazione a uno di cessione, o l’autorizzazione tardiva del programma di cessione, può riaprire per anni la tua esposizione.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Nei sei mesi precedenti la dichiarazione di insolvenza il conto corrente dell’impresa ha registrato rimesse solutorie per 2.346.800 euro. Il programma di ristrutturazione autorizzato a marzo dell’anno 1 viene sostituito, ai sensi dell’art. 60, da un programma di cessione autorizzato a febbraio dell’anno 2. In una procedura Prodi-bis il commissario non poteva agire durante la ristrutturazione; dall’autorizzazione del programma di cessione, secondo il principio di Cass. 7056/2025, decorre la prescrizione quinquennale. Il rischio di un’azione per 2,3 milioni resta quindi aperto fino all’anno 7.
I rischi specifici
Il rischio principale è considerarsi al sicuro solo perché il programma iniziale è di ristrutturazione. Il programma può essere sostituito, la procedura può essere convertita, e la procedura può essere una Marzano in cui le revocatorie sono possibili anche nella ristrutturazione. La giurisprudenza recente, inoltre, è rigorosa sulla prova della conoscenza dello stato di insolvenza e sulle esenzioni.
Il ruolo della transazione
Nelle grandi procedure le revocatorie sono spesso definite con accordi transattivi tra commissario e controparte. Per te la transazione ha senso quando il rischio di soccombenza è concreto e il costo del contenzioso è elevato; per il commissario quando consente di incassare in tempi brevi somme destinate ai creditori. La valutazione dipende ancora una volta dal programma: nella cessione la revocatoria è uno degli strumenti principali per incrementare l’attivo da distribuire, e il commissario ha interesse a coltivarla; nella ristrutturazione (in una Marzano) l’azione è ammessa solo se utile ai creditori, e questo requisito può diventare un argomento della tua difesa o della trattativa.
Le mosse giuste
- Identifica la procedura (D.Lgs. 270/1999 o D.L. 347/2003) e il programma autorizzato, con le relative date.
- Ricostruisci le operazioni del periodo sospetto e prepara la documentazione sulle condizioni d’uso dei pagamenti.
- Monitora le istanze di modifica o sostituzione del programma: sono il campanello d’allarme.
- Valuta le difese su conoscenza dell’insolvenza ed esenzioni, alla luce della giurisprudenza recente.
- Considera soluzioni transattive con il commissario, spesso praticate nelle grandi procedure.
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Cass. 7056/2025, sono rilevanti tre pronunce della Sezione I classificate dalla rassegna Unijuris sotto la voce “amministrazione straordinaria” e relative all’art. 67 l. fall.: Cass. n. 4231 del 25 febbraio 2026 (la convinzione della banca che la crisi fosse superabile non esclude la conoscenza dello stato di insolvenza); Cass. n. 101 del 2 gennaio 2026 (presunzione di conoscenza ed esimente legata a piani di rientro o al rispetto dei termini d’uso); Cass. n. 33119 del 18 dicembre 2025 (le esenzioni dell’art. 67, comma 3, sono eccezionali e non coprono il pagamento, nel periodo sospetto, di una prestazione finalizzata a un accordo di ristrutturazione del debito bancario).
Tre posizioni, tre esiti: le simulazioni parallele
Applichiamo ora lo stesso scenario a tre profili diversi. Tutti i dati sono ipotesi dimostrative, non casi reali.
Scenario comune. “Alfa Componenti S.p.A.” (nome di fantasia), 1.137 dipendenti, debiti per 412,6 milioni, ammessa all’amministrazione straordinaria con decreto del 14 gennaio. Il commissario presenta il programma il 10 marzo (entro i sessanta giorni dell’art. 54). Si confrontano due ipotesi: programma di cessione autorizzato il 22 aprile, oppure programma di ristrutturazione autorizzato nella stessa data.
Simulazione 1 — Il fornitore con credito chirografario di 186.420 euro.
– Cessione: vendita dei complessi aziendali entro l’anno per 141 milioni; dopo prededuzioni (38,7 mln) e privilegi (71,4 mln) ai chirografari va circa il 9,9%. Riparto atteso: circa 18.455 euro, in più tranche. Il fornitore può però negoziare nuovi contratti con l’acquirente, senza poter pretendere da questo il pagamento del vecchio debito.
– Ristrutturazione: piano biennale; al termine, concordato con 4% in denaro (7.457 euro) e azioni per il residuo. Valore finale incerto: se il rilancio riesce, le azioni potrebbero valere più del riparto della cessione; se fallisce, la conversione in liquidazione giudiziale riporta il fornitore a un riparto, presumibilmente inferiore e più tardivo.
Simulazione 2 — La lavoratrice con 14 anni di anzianità, addetta a un reparto del primo ramo.
– Cessione: il ramo da 684 addetti passa a un acquirente che ne riassume 612. Se la lavoratrice è nel perimetro, cambia datore di lavoro con impegno di mantenimento dei livelli occupazionali per due anni; se è tra i 72 esclusi, resta alle dipendenze della procedura con ammortizzatori sociali. I suoi crediti anteriori (per ipotesi, 4.870 euro di retribuzioni arretrate) vanno insinuati al passivo.
– Ristrutturazione: resta con la stessa società; il piano prevede 198 esuberi. Se non rientra tra questi, mantiene il rapporto senza soluzione di continuità.
Simulazione 3 — La banca con rimesse revocabili per 2.346.800 euro.
– Cessione (procedura Prodi-bis): il commissario può agire in revocatoria dal 22 aprile; prescrizione quinquennale dalla data di autorizzazione.
– Ristrutturazione (procedura Prodi-bis): nessuna revocatoria finché resta in vigore il programma di ristrutturazione; se, il 9 febbraio dell’anno successivo, il programma viene sostituito con uno di cessione (entro l’anno dalla prima autorizzazione, come richiede l’art. 60 per questo passaggio), la revocatoria diventa esercitabile da quella data.
– Ristrutturazione (procedura Marzano): revocatoria possibile anche con il programma di ristrutturazione, se utile ai creditori.
La lezione delle tre simulazioni è che lo stesso programma può essere favorevole per un profilo e sfavorevole per un altro: la cessione accelera la soddisfazione dei creditori ma frammenta l’occupazione e apre le revocatorie; la ristrutturazione preserva il rapporto di lavoro e la società ma allunga i tempi e lascia il risultato dei creditori legato al successo del piano.
I casi misti: quando sei in più profili contemporaneamente
Nella realtà delle grandi insolvenze molti soggetti occupano più posizioni insieme. Ecco le combinazioni più frequenti.
Il socio che è anche garante. È il caso tipico dell’imprenditore che ha firmato fideiussioni per i finanziamenti bancari della società. Come socio, ha interesse alla ristrutturazione (unica strada che può conservargli una partecipazione); come garante, ha interesse al massimo riparto possibile alle banche, perché riduce il residuo che potranno chiedergli. Le due esigenze possono divergere: una cessione rapida a buon prezzo può essere migliore per il garante di una ristrutturazione lunga e incerta. Quando l’esposizione personale supera le capacità di rimborso, entrano in gioco gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti per le persone fisiche dal Codice della crisi.
Il fornitore che è anche creditore strategico per il cessionario. Un fornitore di componenti essenziali ha un credito anteriore (che nel programma di cessione resta nel concorso) e un interesse a continuare a lavorare con chi rileverà l’azienda. Nel programma di cessione la sua forza negoziale si sposta: verso il commissario per le forniture in corso di procedura, verso l’acquirente per i contratti futuri. Nel programma di ristrutturazione la controparte resta unica.
Il lavoratore che è anche creditore per somme rilevanti. Il dipendente con retribuzioni arretrate e TFR maturato è contemporaneamente lavoratore interessato alla continuità e creditore privilegiato. Nella cessione, se passa all’acquirente, il suo credito anteriore resta comunque verso la procedura, salvo diversa previsione degli accordi; nella ristrutturazione resta verso la stessa società, insieme al rapporto.
La banca che è anche finanziatrice della procedura. Una banca può essere esposta a revocatoria per il passato e, contemporaneamente, finanziare la prosecuzione dell’esercizio. I crediti per i nuovi finanziamenti autorizzati hanno un trattamento diverso da quelli anteriori; le due posizioni vanno gestite separatamente, anche nelle trattative con il commissario.
L’investitore che è anche creditore. Chi acquista crediti per poi convertirli in capitale nella ristrutturazione, o per utilizzarli come strumento di pagamento in un concordato, si muove a cavallo tra creditore e investitore: deve valutare sia il riparto atteso in caso di cessione sia il valore della partecipazione in caso di risanamento.
Il confronto tra profili
La tabella riassume, per ciascun profilo, cosa cambia tra i due programmi. Ricorda che nella variante “complessi di beni e contratti” per i servizi pubblici essenziali (art. 27, lett. b-bis) valgono, in linea generale, le considerazioni della colonna “cessione”.
| Aspetto | Creditore chirografario | Lavoratore | Imprenditore / socio | Investitore | Banca esposta a revocatoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Con la cessione | Riparto del ricavato in percentuale; nessuna azione verso l’acquirente per i debiti anteriori | Cambio di datore; possibile trasferimento parziale con accordo sindacale | Azienda fuori dalla società; valore residuo di fatto nullo | Acquisto senza debiti pregressi con vincoli biennali | Revocatorie esercitabili dall’autorizzazione del programma |
| Con la ristrutturazione | Soddisfazione legata al piano e al concordato | Stesso datore; esuberi gestiti con regole ordinarie | Possibile conservazione di una quota nella società risanata | Ingresso nel capitale con debiti da ristrutturare | Di regola nessuna revocatoria (salvo Marzano, art. 6) |
| Durata di riferimento | 1 anno (cessione) / 2 anni (ristrutturazione), salvo proroghe | Idem | Idem | Idem | Prescrizione quinquennale dall’autorizzazione della cessione |
| Rischio principale | Forniture in corso senza garanzie formali | Restare fuori dal perimetro trasferito | Esposizione personale (garanzie, responsabilità) | Sottovalutare il vincolo biennale | Sostituzione del programma o conversione |
| Norme chiave | Artt. 56, 63 c. 5, 78 | Artt. 56 c. 3-bis, 63 c. 2 e 4 | Artt. 56, 73, 74, 78 | Artt. 62, 63; art. 4-quater D.L. 347/2003 | Art. 49 D.Lgs. 270/1999; art. 6 D.L. 347/2003 |
Le domande trasversali
Chi decide se sarà cessione o ristrutturazione? I creditori votano?
No. Il programma è predisposto dal commissario straordinario e autorizzato dal Ministero, sentito il comitato di sorveglianza (artt. 54-57). I creditori non votano il programma; votano, eventualmente, l’eventuale concordato proposto ai sensi dell’art. 78. I criteri di scelta sono quelli dell’art. 55: coerenza con la politica industriale, salvaguardia dell’unità operativa dei complessi aziendali, rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, e naturalmente la concreta realizzabilità del recupero di equilibrio.
Si può passare dalla ristrutturazione alla cessione, o viceversa?
Sì, con la modifica o sostituzione del programma prevista dall’art. 60. Il passaggio dalla ristrutturazione alla cessione deve essere autorizzato entro un anno dalla prima autorizzazione; in ogni caso la durata si calcola sempre da quest’ultima. Il cambio di programma ha effetti per tutti i profili: per la banca riapre le revocatorie, per il lavoratore apre la prospettiva del trasferimento, per il socio chiude quella della conservazione della partecipazione.
Cosa succede se la cessione non si realizza o la ristrutturazione non riesce?
In sintesi, la procedura viene convertita nella procedura liquidatoria ordinaria (artt. 69 e 70). Per la cessione il tribunale può concedere una proroga breve se sono in corso iniziative di imminente definizione (art. 66). Il tema ha un approfondimento dedicato: qui basta ricordare che, dopo la conversione, il curatore subentra e dispone di strumenti incisivi anche per verificare la gestione commissariale, come confermano le pronunce della Cassazione del 2026 sul rendiconto.
Un programma di cessione può convivere con una parte di ristrutturazione?
Il programma deve seguire uno dei due indirizzi, ma il contenuto comune dell’art. 56 consente comunque di individuare attività da proseguire e attività da dismettere e di liquidare i beni non funzionali. Nei gruppi, inoltre, le diverse società possono avere programmi diversi. Ciò che non è ammesso è un programma ambiguo, privo di un indirizzo chiaro.
Un creditore può opporsi al programma autorizzato?
Il programma è un atto dell’autorità amministrativa, adottato nell’ambito di una procedura concorsuale. I creditori partecipano attraverso il comitato di sorveglianza, che viene sentito, e possono far valere le proprie ragioni nelle sedi giudiziarie previste per i singoli atti della procedura (accertamento del passivo, riparti, reclami contro i decreti del tribunale). La strada concreta, più che contestare il programma in sé, è vigilare sulla sua esecuzione e tutelare la propria posizione nei passaggi che la riguardano direttamente.
Il programma di ristrutturazione impedisce la vendita di singoli beni?
No. Anche nella ristrutturazione il contenuto comune dell’art. 56 prevede la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa e la dismissione delle attività non proseguite. Ciò che distingue la ristrutturazione non è l’assenza di vendite, ma il fatto che il nucleo produttivo resta nella società.
La legge Marzano funziona in modo diverso?
Sì, per alcuni aspetti: ammissione disposta dal Ministro, programma presentato dal commissario al Ministero e autorizzato secondo l’art. 4-bis D.L. 347/2003, possibilità di vendita a trattativa privata (art. 4-quater), revocatorie possibili anche nella ristrutturazione se utili ai creditori (art. 6), possibilità di estensioni di durata più ampie. Sulle imprese di carattere strategico è intervenuto anche il D.L. 4/2024. Per tutto ciò che non è derogato si applica il D.Lgs. 270/1999.
La giurisprudenza profilo per profilo
Tutte le pronunce che seguono sono state riscontrate in questa sessione su fonti indipendenti (Brocardi, Unijuris). Dove la fonte riporta una data che cade di sabato o di domenica, indichiamo solo mese e anno o numero e anno. Diverse pronunce riguardano la legge fallimentare (in particolare l’art. 67 l. fall.), applicabile all’amministrazione straordinaria per richiamo dell’art. 49 D.Lgs. 270/1999.
Per il creditore e il fornitore
- Cass. civ., Sez. I, n. 3890 (2025 secondo la fonte). Principio: il credito sorto durante la procedura di amministrazione straordinaria o fallimentare può essere ammesso al passivo, anche oltre i termini, solo se ricorrono presupposti precisi. Rilevanza: chi fornisce alla procedura in corso di programma deve tutelare per tempo la propria pretesa.
Per il lavoratore
- Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 3308 (data riportata dalla fonte: 19 dicembre 2024). Principio: la procedura di licenziamento collettivo e quella dell’art. 47 L. 428/1990 sui trasferimenti d’azienda vanno tenute distinte; il passaggio di lavoratori in deroga all’art. 2112 c.c. realizzato con accordi sindacali non comporta necessariamente un trasferimento d’azienda. Rilevanza: è il cuore del contenzioso sui trasferimenti parziali nei programmi di cessione (art. 63, comma 4).
Per l’imprenditore, il socio e gli organi della procedura
- Cass. civ., Sez. I, n. 8607 del 7 aprile 2026. Principio: dopo la conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento, l’azione ordinaria di rendiconto non impedisce al curatore di promuovere il procedimento previsto dall’art. 75, comma 3, del decreto sull’amministrazione straordinaria. Rilevanza: la conversione, esito tipico del programma non realizzato, apre un controllo pieno sulla gestione precedente.
- Cass. civ., Sez. I, n. 6816 (marzo 2026). Principio: dopo la conversione in fallimento, il curatore può contestare il rendiconto della gestione anche in sede concorsuale. Rilevanza: rafforza la responsabilità di chi ha gestito la fase del programma.
- Cass. civ., Sez. I, n. 6819 (marzo 2026). Principio: il curatore può scegliere tra azione ordinaria di rendiconto e procedimento concorsuale di contestazione; il controllo preventivo dell’autorità di vigilanza non esclude il successivo controllo del giudice. Rilevanza: l’autorizzazione ministeriale del programma non mette al riparo le scelte gestionali da una verifica giurisdizionale.
- Cass. civ., Sez. I, n. 1154 del 20 gennaio 2026. Principio: il professionista che ha assistito l’imprenditore nella domanda di apertura della procedura ha diritto al compenso, ma questo può essere ridotto in presenza di specifici presupposti. Rilevanza: riguarda gli incarichi conferiti dall’imprenditore nella fase di accesso alla procedura, prima della scelta del programma.
- Cass. civ., Sez. I, n. 30728 del 21 novembre 2025. Principio: quando la decisione dichiara l’incompetenza rigettando, anche implicitamente, le questioni pregiudiziali di rito, l’unico rimedio è il regolamento di competenza. Rilevanza: nelle controversie collegate alle grandi procedure, sbagliare il rimedio processuale significa perdere la questione.
Per l’investitore
- Trib. Milano, Sez. XV specializzata in materia d’impresa, 26 febbraio 2026. Principio: nella vicenda ex Ilva il tribunale ha disposto la disapplicazione parziale dell’AIA e la sospensione dell’area a caldo dal 24 agosto 2026, salvo l’allineamento alle prescrizioni ambientali. Rilevanza: vincoli esterni possono modificare radicalmente il valore dei complessi aziendali destinati alla cessione.
Per la banca e le controparti esposte a revocatoria
- Cass. civ., Sez. I, n. 7056 del 17 marzo 2025. Principio: il commissario straordinario può esercitare la revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall. solo dopo l’autorizzazione del programma di cessione dei complessi aziendali; per questo non si applica il termine triennale dell’art. 69-bis l. fall., ma la prescrizione quinquennale dell’art. 2903 c.c. decorrente dall’approvazione del programma. Rilevanza: è la pronuncia che collega direttamente la scelta del programma alla sorte delle revocatorie.
- Cass. civ., Sez. I, n. 4231 del 25 febbraio 2026. Principio: la convinzione della banca che la situazione dell’impresa fosse superabile non esclude la conoscenza dello stato di insolvenza. Rilevanza: la banca non può difendersi invocando la fiducia nel risanamento.
- Cass. civ., Sez. I, n. 101 del 2 gennaio 2026. Principio: esame della presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza e dell’esimente legata a un piano di rientro o al rispetto dei termini d’uso nei pagamenti. Rilevanza: delimita le difese della controparte nella revocatoria promossa dopo l’autorizzazione della cessione.
- Cass. civ., Sez. I, n. 33119 del 18 dicembre 2025. Principio: le esenzioni dell’art. 67, comma 3, l. fall. hanno carattere eccezionale e non si estendono al pagamento, nel periodo sospetto, di una prestazione finalizzata a un accordo di ristrutturazione del debito bancario. Rilevanza: anche i professionisti pagati nella fase pre-insolvenza possono essere esposti.
Cosa può fare lo Studio Monardo per te, a seconda del tuo ruolo
Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che esaminano insieme lo stesso fascicolo: il profilo giuridico (programma, autorizzazioni, termini, revocatorie) e quello economico-finanziario (stime, riparti, sostenibilità del piano).
- Per i creditori e i fornitori, analizziamo il programma autorizzato e le relazioni del commissario per stimare tempi e percentuali di soddisfazione nell’ipotesi di cessione e in quella di ristrutturazione.
- Prepariamo e depositiamo la domanda di ammissione al passivo, qualificando correttamente il credito (anteriore, prededucibile, privilegiato) e documentando le forniture eseguite durante la procedura.
- Per i lavoratori, verifichiamo l’accordo sindacale di trasferimento, il perimetro dei lavoratori ceduti e la corretta applicazione dell’art. 63 D.Lgs. 270/1999 e dell’art. 47 L. 428/1990.
- Per gli investitori, esaminiamo bando, perimetro e contratti in cessione e redigiamo le clausole su vincolo biennale, livelli occupazionali e convenzione sui debiti.
- Per l’imprenditore e i soci, ricostruiamo la sostenibilità di un’alternativa di ristrutturazione e prepariamo la documentazione da sottoporre al commissario o la proposta di concordato ex art. 78.
- Per banche e controparti, mappiamo l’esposizione a revocatoria, ricostruendo le operazioni del periodo sospetto e i termini che decorrono dall’autorizzazione del programma di cessione.
- Seguiamo le istanze di modifica o sostituzione del programma (art. 60) e ne valutiamo gli effetti sulla posizione del cliente.
- Per i garanti persone fisiche, valutiamo gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento quando le fideiussioni prestate per l’impresa diventano insostenibili.
- Assistiamo nei giudizi collegati alla procedura (opposizioni allo stato passivo, revocatorie, reclami contro i decreti di conversione), con continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questa guida pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: valutare se un’impresa ha concrete prospettive di risanamento, se un piano è sostenibile e se un’alternativa conservativa è preferibile alla vendita è esattamente il lavoro che la composizione negoziata richiede. Per i garanti e i piccoli creditori persone fisiche, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC permette di affrontare anche le conseguenze personali dell’insolvenza della grande impresa. La qualifica di cassazionista garantisce che il contenzioso nato dal programma possa essere seguito fino all’ultimo grado.
Prima capisci il tuo ruolo, poi agisci secondo le tue regole
La differenza tra programma di cessione e programma di ristrutturazione non è una sottigliezza da manuale: decide chi pagherà i creditori, chi sarà il datore di lavoro, se resterà qualcosa ai soci, cosa compra un investitore e se arriverà una revocatoria. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, leggendo il programma autorizzato e tenendo d’occhio ogni sua modifica.
Lo Studio Monardo affronta questo tema perché la scelta del programma è, prima di tutto, una valutazione sulle prospettive di risanamento di un’impresa in crisi: la stessa che l’Avv. Monardo compie come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. E perché le conseguenze di quella scelta ricadono spesso su persone fisiche, garanti e piccoli creditori, per i quali la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di fiduciario OCC offre strumenti specifici.
📩 Ogni settimana che passa può cambiare il programma e i tuoi margini di manovra: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, trovi tutti i recapiti in fondo a questa guida.
