Le Ultime Tre Mensilità Non Pagate Si Recuperano Con Il Fondo Di Garanzia?

Sulla carta la risposta sembra semplice: sì, quando il datore di lavoro è insolvente il Fondo di garanzia gestito dall’INPS paga le ultime tre mensilità rimaste scoperte. Nella pratica, però, la domanda vera non è “se” il Fondo interviene, ma quali tre mesi copre, entro quale finestra temporale, fino a quale importo, da quando decorrono i termini per chiederlo e che cosa succede se l’azienda non fallisce ma viene ceduta, entra in concordato o resta semplicemente inerte. Su ciascuno di questi passaggi la lettera dell’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 lascia margini interpretativi ampi, e sono stati i giudici, soprattutto la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, a disegnare le regole che oggi l’INPS applica e che i tribunali usano per decidere i ricorsi.

Per questo, su questo tema, conta più cosa hanno deciso i giudici che cosa sembra dire la norma. Un lavoratore che lascia trascorrere un anno dalla risposta negativa dell’INPS, oppure che conta i dodici mesi dalla data sbagliata, oppure che firma un accordo sindacale di rinuncia alla solidarietà del cessionario, può perdere le mensilità anche se l’insolvenza del datore è indiscutibile.

In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta nella conseguenza pratica che produce sul tuo credito: quali mesi rientrano, come si calcola la finestra di dodici mesi, quali termini non vanno mai superati.

Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché il recupero delle ultime retribuzioni attraverso il Fondo nasce sempre da una crisi del datore di lavoro, e la crisi è esattamente il terreno su cui operano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce dall’interno la fase che precede l’insolvenza e il momento in cui l’impresa scivola verso la liquidazione giudiziale; come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC conosce le procedure dei datori di lavoro “minori”, quelli non soggetti alla liquidazione giudiziale, per i quali la strada verso il Fondo passa dall’esecuzione forzata. È questa doppia prospettiva che permette di individuare quale evento fa partire i dodici mesi e quale procedura apre davvero le porte del Fondo.

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Il quadro normativo in breve: che cosa promette la legge

Il Fondo di garanzia nasce dall’attuazione nel nostro ordinamento della direttiva europea sulla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro (originariamente direttiva 80/987/CEE, oggi codificata nella direttiva 2008/94/CE). L’Italia ha costruito due garanzie distinte, entrambe gestite dall’INPS:

  • il Fondo di garanzia per il TFR, istituito dall’art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297, che paga il trattamento di fine rapporto;
  • la garanzia per i crediti di lavoro diversi dal TFR, introdotta dal D.Lgs. 80/1992, che copre appunto le ultime tre mensilità.

Questo articolo si concentra sulla seconda. L’art. 2 del D.Lgs. 80/1992 prevede che il Fondo paghi i crediti di lavoro, diversi dal TFR, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono uno dei seguenti eventi:

Situazione del datore di lavoro Evento da cui si contano a ritroso i dodici mesi
Assoggettato a procedura concorsuale (oggi liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) Data del provvedimento che apre la procedura
Non assoggettabile a procedura concorsuale Data di inizio dell’esecuzione forzata
Procedura con prosecuzione dell’attività Provvedimento di messa in liquidazione, cessazione dell’esercizio provvisorio o autorizzazione alla continuazione dell’impresa
Rapporto cessato durante la prosecuzione dell’attività Data di cessazione del rapporto

A questo schema la giurisprudenza ha aggiunto un correttivo decisivo, che vedremo: quando il lavoratore deve prima ottenere il titolo verso il datore, i dodici mesi si contano a ritroso dalla proposizione dell’azione (o del tentativo di conciliazione che la precede), e non dall’evento successivo.

Gli altri elementi essenziali della disciplina sono tre:

  1. Il tetto. La somma pagata dal Fondo non può superare un importo pari a tre volte la misura massima mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. Il massimale si aggiorna ogni anno: chi ha retribuzioni elevate recupera dunque solo una parte delle tre mensilità.
  2. La prescrizione. Il diritto verso il Fondo si prescrive in un anno (art. 2, comma 5, D.Lgs. 80/1992).
  3. I presupposti. Servono la cessazione del rapporto, l’insolvenza accertata (procedura concorsuale o esecuzione infruttuosa) e un credito accertato (ammissione allo stato passivo o titolo esecutivo).

Quanto al raccordo con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024), il Codice ha sostituito il fallimento con la liquidazione giudiziale e ha stabilito che i riferimenti normativi al fallimento si intendono riferiti alla nuova procedura. L’INPS ha aggiornato le proprie istruzioni sul Fondo di garanzia alla luce del Codice con la circolare n. 70 del 26 luglio 2023, dedicata in particolare al Fondo TFR, i cui criteri sul momento della domanda (decorso del termine dopo il deposito dello stato passivo esecutivo) sono gli stessi che l’Istituto applica anche alle ultime mensilità. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, che pure ha toccato il Codice della crisi, non incide su questa materia.

La legge, in sintesi, promette tre mesi, dentro una finestra di dodici, fino a un tetto, entro un anno. Tutto il resto lo hanno scritto i giudici.

L’orientamento consolidato: il diritto verso il Fondo è un credito previdenziale autonomo

Il primo principio da fissare, perché da esso discendono tutti gli altri, riguarda la natura del diritto. Molti lavoratori immaginano il Fondo come un “garante” che paga al posto del datore lo stesso debito. La Cassazione ha costruito un modello diverso.

Cass. sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1860: il Fondo non è un fideiussore del datore

La vicenda. Un lavoratore era passato, con la cessione d’azienda, alle dipendenze del cessionario. Un accordo sindacale stipulato ai sensi dell’art. 47 della L. 428/1990 prevedeva la rinuncia dei lavoratori alla responsabilità solidale del cessionario per i crediti maturati presso il cedente. Il cedente era poi fallito e il lavoratore si era rivolto al Fondo per TFR e ultime mensilità. La Corte d’appello di Milano gli aveva dato ragione.

Il principio. La Suprema Corte ha chiarito che il diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo è un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo verso il datore: sorge con l’insolvenza del datore e con l’accertamento del credito nella procedura concorsuale o esecutiva. Proprio per questa autonomia, quando il rapporto è proseguito presso il cessionario e il lavoratore ha soltanto rinunciato alla solidarietà di quest’ultimo, il Fondo non interviene: l’accordo sindacale è un fatto tra privati che non può addossare all’ente pubblico una prestazione non dovuta, perché manca il nesso tra insolvenza e mancato pagamento. La sentenza della Corte d’appello è stata cassata e la domanda respinta nel merito.

Il principio, calato nella pratica, significa che chi viene trasferito con un ramo d’azienda e firma accordi di rinuncia verso il nuovo datore deve sapere che quella firma può chiudere anche la porta del Fondo per le ultime mensilità maturate presso il vecchio datore.

Nella motivazione la Corte richiama una serie di precedenti che compongono l’orientamento: Cass. n. 17643/2020 sulla definizione del diritto alla prestazione del Fondo; Cass. n. 24889/2019 sulla funzione della copertura dei crediti degli ultimi tre mesi; Cass. n. 38696/2021, secondo cui lo stato passivo non è opponibile all’INPS quanto ai presupposti dell’obbligo previdenziale; Cass. n. 37789/2022, sul divieto di impiegare il patrimonio del Fondo fuori dalla sua finalità istituzionale; Cass. n. 16740/2024 e Cass. nn. 10602, 9579 e 6842/2023 sugli accordi tra parti private e la solidarietà del cessionario. Di questi precedenti la fonte consultata riporta numero e anno ma non la data di deposito.

Cass. n. 38696/2021: l’ammissione al passivo non vincola l’INPS sui presupposti

Il principio. L’INPS non è vincolato dallo stato passivo per quanto riguarda i presupposti della propria obbligazione previdenziale: l’ammissione del credito in sede concorsuale accerta il credito verso il datore, ma l’Istituto conserva la possibilità di contestare che ricorrano le condizioni dell’intervento del Fondo (ad esempio che i mesi rientrino nel periodo coperto o che il rapporto sia effettivamente cessato).

Il principio, calato nella pratica, significa che essere ammessi al passivo per tre mensilità non garantisce automaticamente il pagamento dal Fondo. Prima di depositare la domanda all’INPS conviene verificare che le mensilità ammesse siano proprio quelle che rientrano nella finestra dei dodici mesi.

Cass. n. 24889/2019 e Cass. n. 37789/2022: la funzione della garanzia e il suo patrimonio vincolato

Il principio. L’orientamento si è consolidato nel senso che la copertura degli ultimi tre mesi ha una funzione di sostegno minimo al lavoratore nel momento in cui perde la retribuzione per l’insolvenza del datore; il patrimonio del Fondo è destinato solo a questa finalità e non può essere impiegato per prestazioni che esulano dalla sua funzione istituzionale. La n. 37789/2022, secondo quanto riferito dalla n. 1860/2025, ha anche sottolineato una “consapevole discontinuità” rispetto alla nuova disciplina della crisi.

Il principio, calato nella pratica, significa che i giudici leggono le condizioni di accesso in modo rigoroso: non si estende il Fondo per analogia a situazioni che non corrispondono all’insolvenza effettiva del datore. Chi chiede l’intervento deve dimostrare di trovarsi esattamente dentro lo schema di legge.

Cass. S.U. n. 8504/2021: il Codice della crisi come criterio interpretativo, ma con limiti

Il principio. Le Sezioni Unite, richiamate anch’esse dalla sentenza del 2025, hanno fissato i limiti entro i quali il D.Lgs. 14/2019 può essere usato come criterio interpretativo per fattispecie regolate dalla legge fallimentare. In altre parole, non si può invocare la disciplina del Codice per riscrivere rapporti sorti sotto le vecchie regole, salvo che vi sia continuità tra le due discipline.

Il principio, calato nella pratica, significa che per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore del Codice) continuano ad applicarsi la legge fallimentare e la giurisprudenza formata su di essa; per quelle successive si ragiona in termini di liquidazione giudiziale. Molte delle pronunce di questa analisi riguardano procedure fallimentari: lo dichiariamo sin d’ora, e i principi restano utilizzabili perché il D.Lgs. 80/1992 non è stato riscritto nella sostanza.

Prima questione aperta: da quando si contano i dodici mesi se devo prima fare causa al datore?

La questione

“Il mio datore ha smesso di pagarmi a marzo, mi sono dimesso a maggio, ho fatto il tentativo di conciliazione a settembre e poi causa. Il fallimento è arrivato due anni dopo. I miei ultimi tre mesi sono ancora “dentro” i dodici mesi?” È il dubbio più frequente, ed è quello su cui si gioca la maggior parte dei contenziosi con l’INPS. Se si contasse rigidamente dalla data di apertura della procedura, chiunque abbia dovuto litigare a lungo con il datore resterebbe fuori.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. sez. lav., ord. 3 settembre 2024, n. 23578. La Corte d’appello di Napoli (sentenza n. 1167 del 2022) aveva negato l’indennizzo perché il ricorso del lavoratore era stato proposto oltre un anno dopo la maturazione dell’ultima mensilità. La Cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato con rinvio. La Suprema Corte ha chiarito che il periodo di dodici mesi entro cui devono cadere le ultime tre mensilità va computato a ritroso dalla proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, quando a questo è seguita la domanda giudiziale del lavoratore. La ragione: il tentativo di conciliazione era condizione di procedibilità della tutela giudiziaria, e la durata di un passaggio imposto dalla legge non può ritorcersi contro il lavoratore.

Cass. sez. lav., 15 novembre 2022, n. 33550. È il precedente su cui l’ordinanza del 2024 si fonda. La Corte vi ha affermato il medesimo principio e ha chiarito la portata della pronuncia precedente del 2020, distinguendo i casi in cui il tentativo di conciliazione è stato seguito dall’azione da quelli in cui è rimasto senza seguito.

Cass. sez. lav., 29 luglio 2020, n. 16249. Qui la vicenda era diversa: il tentativo di conciliazione era stato proposto contro un datore poi fallito, ma il lavoratore non vi aveva dato seguito, e il giudizio si era estinto senza essere riassunto. In quel caso l’iniziativa interrotta non poteva spostare all’indietro il punto di partenza dei dodici mesi.

Se c’è contrasto

Più che un contrasto, c’è una precisazione progressiva: la n. 16249/2020 aveva generato letture restrittive, che la n. 33550/2022 e la n. 23578/2024 hanno ricondotto a un principio chiaro. L’assunzione prudenziale è che l’atto da cui si contano i dodici mesi “salva” il lavoratore solo se è seguito senza interruzioni da un’azione effettivamente coltivata fino al titolo. Un tentativo di conciliazione o una diffida lasciati cadere non bastano.

Cosa significa per te

Se il datore non ti paga e la procedura concorsuale non è ancora aperta, la prima iniziativa formale contro il datore deve arrivare entro dodici mesi dalla prima delle mensilità che vuoi recuperare, e deve essere coltivata fino in fondo. Aspettare il fallimento “che tanto arriverà” è la scelta più rischiosa: se la procedura si apre dopo due anni, senza un’azione già pendente i tuoi tre mesi cadono fuori finestra e il Fondo non li paga.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), legge i segnali che precedono l’insolvenza del datore: è in quella fase che si decide se i tuoi tre mesi resteranno dentro la finestra.

Seconda questione aperta: il termine di un anno per agire contro l’INPS e la decadenza

La questione

“Ho fatto domanda al Fondo, l’INPS l’ha respinta o non ha risposto. Ho tempo per fare causa?” Qui i termini sono due e si sovrappongono: la prescrizione annuale del diritto (art. 2, comma 5, D.Lgs. 80/1992) e la decadenza annuale prevista dall’art. 47 del d.P.R. 639/1970 per le controversie in materia di prestazioni previdenziali.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. sez. lav., ord. 2 settembre 2024, n. 23484. Una lavoratrice, dipendente di una società fallita il 23 dicembre 2010, si era dimessa per giusta causa per il mancato pagamento delle retribuzioni prima del fallimento. La domanda giudiziale contro l’INPS era stata depositata tardi. La Corte ha confermato che il diritto all’intervento del Fondo per le ultime mensilità si perde se l’azione giudiziaria non è proposta entro il termine annuale di decadenza dell’art. 47 d.P.R. 639/1970, che decorre dalla scadenza del termine per la decisione del ricorso amministrativo. Il ricorso della lavoratrice è stato rigettato.

Cass. S.U. n. 12718/2009 (la fonte consultata indica numero e anno, non la data). È il precedente richiamato dall’ordinanza del 2024. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 47 individua decorrenze diverse della decadenza con una soglia ultima di trecento giorni dalla scadenza dei termini del procedimento amministrativo; un ricorso amministrativo presentato in ritardo resta rilevante per la procedibilità, ma non sposta in avanti l’inizio del termine, che corre anche se l’INPS non decide espressamente o se il provvedimento non indica i rimedi.

Cass. n. 29604/2022 (numero e anno; data non indicata nella fonte). Citata “in termini” dall’ordinanza del 2024, per un altro lavoratore della stessa società: segno che l’orientamento è stabile.

Se c’è contrasto

Non c’è contrasto: l’orientamento è consolidato e severo. L’assunzione prudenziale è considerare il silenzio dell’INPS come un rigetto che fa correre i termini, e non come un’attesa che li sospende.

Cosa significa per te

Dalla domanda al Fondo devi tenere un calendario preciso: la data della domanda, la data di scadenza del termine per la risposta, la data del ricorso amministrativo e la data ultima per il ricorso al giudice. Chi aspetta una risposta dell’INPS senza segnare le scadenze rischia di perdere le tre mensilità per un fatto puramente processuale. E non contare sulla pausa estiva: la sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto) non opera per le controversie di lavoro e di previdenza, e comunque non riguarda i termini sostanziali di prescrizione e decadenza.

Terza questione aperta: il datore “piccolo”, l’esecuzione infruttuosa e la prescrizione che non parte

La questione

“La mia azienda era una piccola impresa sotto le soglie: non potrà mai fallire. Posso comunque ottenere le ultime mensilità dal Fondo? E da quando corre l’anno di prescrizione?” È la situazione tipica dei dipendenti di artigiani, piccoli commercianti, studi e microimprese che oggi, se in crisi, accedono agli strumenti del sovraindebitamento e non alla liquidazione giudiziale.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. 20 gennaio 2023, n. 1771. L’INPS sosteneva che il diritto del lavoratore fosse prescritto. La Corte ha rigettato il ricorso dell’Istituto e ha fissato un principio di grande utilità pratica: quando il datore non è assoggettabile a procedure concorsuali, la prescrizione annuale del diritto verso il Fondo decorre dal momento in cui il lavoratore, dopo l’esecuzione forzata, ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza, usando l’ordinaria diligenza, dell’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore. La diligenza comprende l’attivarsi per ottenere il verbale di pignoramento previsto dall’art. 518 c.p.c. In questa ipotesi i dodici mesi si contano a ritroso dall’inizio dell’esecuzione forzata. Per i datori soggetti a procedura, la sentenza ricorda che la domanda all’INPS può essere presentata decorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo esecutivo.

Cass. sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183, e Cass. sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16617. Entrambe richiamate dalla n. 1771/2023: il diritto verso il Fondo sorge solo quando si sono verificati tutti i presupposti, e prima di quel momento la prescrizione non può decorrere, perché la domanda all’INPS non è neppure proponibile. Lo stesso principio, per il TFR, era stato affermato da Cass. sez. lav., 17 dicembre 2005, n. 27917.

Cass. sez. lav., 3 gennaio 2020, n. 32. Conferma che la prescrizione decorre quando la fattispecie che condiziona la domanda all’INPS è completa.

Cass. sez. VI-L, 24 ottobre 2022, n. 31405. Il Fondo interviene in una logica di surroga: sul lavoratore gravano oneri di diligenza nell’esperire l’azione esecutiva, perché l’INPS che paga si sostituisce a lui nel credito verso il datore.

Cass. sez. VI-L, ord. 7 luglio 2020, n. 14020. Corregge l’eccesso di rigore: la diligenza richiesta al lavoratore va misurata anche sul piano dell’economicità, perché moltiplicare pignoramenti costosi contro un datore notoriamente incapiente non è un comportamento esigibile.

Se c’è contrasto

Tra la n. 31405/2022 (diligenza nell’esecuzione) e la n. 14020/2020 (economicità) c’è una tensione, più che un contrasto: l’orientamento prevalente richiede un tentativo di esecuzione serio e documentato, non necessariamente ripetuto su ogni bene. L’assunzione prudenziale è conservare tutti i verbali (pignoramento negativo, ricerca beni con modalità telematiche, eventuale dichiarazione di terzo negativa) e non accontentarsi di un’unica notifica di precetto.

Resta poi una zona grigia che va segnalata con chiarezza: con il Codice della crisi il datore “minore” in difficoltà può accedere alla liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) o al concordato minore. L’art. 1 del D.Lgs. 80/1992 elenca le procedure concorsuali che aprono la via ordinaria al Fondo e non menziona espressamente queste procedure da sovraindebitamento; nelle fonti consultate non abbiamo trovato pronunce di legittimità che chiariscano se la liquidazione controllata sia equiparabile, ai fini del Fondo, alle procedure maggiori o se si debba passare dall’esecuzione infruttuosa. L’assunzione prudenziale è non lasciar decorrere i termini aspettando la procedura del datore e documentare comunque l’insolvenza anche con un tentativo esecutivo.

Cosa significa per te

Se lavoravi per un datore piccolo, la tua porta d’accesso al Fondo è l’esecuzione forzata, e il tuo cronometro parte da quando scopri, o avresti dovuto scoprire, che non c’è nulla da pignorare. Non è un cronometro che puoi fermare con l’inerzia: se non ti attivi per avere il verbale, il giudice può ritenere che la conoscenza fosse acquisibile prima.

Un tassello pratico spesso trascurato: chi compila la documentazione per l’INPS

La questione

“Il curatore mi dice che la modulistica per il Fondo la devo compilare io, ma io non ho i dati del datore: come faccio?” Per presentare la domanda il lavoratore deve allegare documentazione che normalmente è nella disponibilità della procedura: dati sulle retribuzioni, data di cessazione del rapporto, importi ammessi, eventuali acconti percepiti. Se questa documentazione manca o è incompleta, l’INPS sospende o respinge la pratica e, intanto, i termini corrono.

Cosa hanno deciso i giudici

Su questo profilo non ci sono pronunce recenti di legittimità, ma una serie di decisioni di merito, riferite a procedure fallimentari regolate dalla legge previgente, ha fissato un principio ancora utile. Il Tribunale di Teramo, sezione fallimentare, 24 ottobre 2014, insieme al Tribunale di Roma, sezione fallimentare, 24 febbraio 2009, al Tribunale di Padova, sezione fallimentare, 19 luglio 2011 e al Tribunale di Treviso, sezione fallimentare, 11 dicembre 2015, ha riconosciuto che gli organi della procedura hanno piena facoltà di compilare la documentazione richiesta dall’INPS per la liquidazione tramite il Fondo. La fonte consultata riporta la sezione e la data di queste decisioni, ma non il numero.

Se c’è contrasto

Le decisioni di merito parlano di “facoltà”, non di obbligo, e questo lascia spazio a prassi diverse da tribunale a tribunale. L’assunzione prudenziale è chiedere per iscritto al curatore, con anticipo, la compilazione della modulistica, e conservare la prova della richiesta: se la pratica si blocca per un ritardo della procedura, quella prova serve a dimostrare l’ordinaria diligenza richiesta da Cass. 1771/2023.

Cosa significa per te

La domanda al Fondo è un adempimento a più mani: lavoratore, procedura e INPS. Chi presidia i tempi, anche sollecitando il curatore, riduce il rischio che un ritardo altrui si trasformi in prescrizione.

Il calcolo delle ultime tre mensilità: che cosa rientra davvero

Le pronunce viste spiegano “quali” mesi rientrano e “quando” si agisce. Resta da chiarire, sulla base della norma e degli orientamenti richiamati, “che cosa” si recupera. È un passaggio che genera molte aspettative sbagliate.

Crediti di lavoro diversi dal TFR. Rientrano le retribuzioni dei tre mesi, comprensive degli elementi che maturano nel periodo (ad esempio i ratei di mensilità aggiuntive e le voci retributive corrisposte con continuità), mentre il TFR segue le regole del Fondo istituito dalla L. 297/1982. Le singole voci vanno comunque verificate sulla base della documentazione e delle istruzioni INPS vigenti: è un punto da analizzare caso per caso.

Il tetto. Il Fondo non paga oltre tre volte il massimale mensile CIGS. Per i lavoratori con retribuzioni medio-alte, quindi, la copertura è parziale: chi ha un netto mensile di 2.800 € e tre mensilità scoperte per 8.400 € recupererà dal Fondo solo l’importo massimo di legge, e la differenza resterà un credito da far valere nella procedura concorsuale, con il privilegio proprio dei crediti di lavoro.

Al netto. La somma è calcolata al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali. Per ricostruire correttamente il dovuto serve un confronto puntuale tra buste paga, CU e prospetti della procedura: è il lavoro in cui il commercialista dello staff diventa decisivo.

La surroga. Pagando, l’INPS si surroga nel credito del lavoratore verso il datore, come ricordato da Cass. 31405/2022. Ciò significa che il lavoratore non può incassare due volte la stessa somma: quanto ricevuto dal Fondo riduce il credito verso la procedura, e l’INPS concorrerà al suo posto per quella parte.

Voce Chi paga Regola di riferimento
Ultime tre mensilità entro il tetto Fondo di garanzia INPS Art. 2 D.Lgs. 80/1992
Parte delle mensilità oltre il tetto Procedura del datore (con privilegio) Stato passivo
Mensilità precedenti fuori finestra Procedura del datore (con privilegio) Stato passivo
TFR Fondo di garanzia TFR Art. 2 L. 297/1982; circ. INPS 70/2023
Mensilità rinunciate verso il cessionario Nessun intervento del Fondo Cass. 1860/2025

Le procedure con prosecuzione dell’attività: concordato, esercizio dell’impresa, continuità

Un ultimo profilo merita attenzione, perché il Codice della crisi ha moltiplicato le procedure in cui l’impresa continua a operare: concordato preventivo in continuità diretta o indiretta, esercizio dell’impresa nella liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria. In queste ipotesi la norma prevede punti di riferimento specifici per la finestra dei dodici mesi: il provvedimento di messa in liquidazione, la cessazione dell’esercizio provvisorio, l’autorizzazione alla continuazione dell’impresa e, per chi cessa durante la prosecuzione, la data di cessazione del rapporto.

Il principio, calato nella pratica, significa che chi lavora in un’impresa che prosegue l’attività dopo l’apertura della procedura deve chiedersi quale sia, nel suo caso, l’evento rilevante. Il lavoratore che si dimette o viene licenziato durante l’esercizio dell’impresa conta i dodici mesi dalla propria cessazione; chi ha smesso di essere pagato prima della procedura li conta dall’apertura (o dalla propria iniziativa giudiziale, secondo Cass. 23578/2024).

Nel concordato in continuità con cessione dell’azienda, poi, torna centrale la lezione di Cass. 1860/2025: se il rapporto prosegue con l’acquirente e gli accordi sindacali prevedono rinunce, il Fondo può restare chiuso. Per questo, quando un’impresa negozia la propria uscita dalla crisi, la sorte delle ultime mensilità dei dipendenti va pianificata dentro il piano, non lasciata a un intervento del Fondo che potrebbe non arrivare. È esattamente il punto di incontro tra la tutela del lavoratore e il lavoro dell’esperto nella composizione negoziata: un accordo costruito senza considerare la copertura del Fondo può spostare sui lavoratori un costo che pensavano garantito.

La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 27 gennaio 2025, n. 1860

Tra le decisioni esaminate, quella che più cambia il modo di ragionare sulle ultime mensilità è la sentenza della Sezione lavoro n. 1860 depositata il 27 gennaio 2025. Il suo peso non sta solo nel risultato, ma nella ricostruzione sistematica.

Il contesto. Le crisi d’impresa si risolvono sempre più spesso con il trasferimento dell’azienda o di rami di essa: nel concordato in continuità indiretta, nelle cessioni negoziate durante la composizione negoziata, nelle vendite in liquidazione giudiziale. In tutti questi casi i lavoratori passano al cessionario e si stipulano accordi sindacali che modulano, ai sensi dell’art. 47 della L. 428/1990, l’applicazione dell’art. 2112 c.c. Spesso questi accordi prevedono che i lavoratori rinuncino alla solidarietà del cessionario per i debiti pregressi del cedente, nella convinzione che “tanto paga il Fondo”.

La motivazione in linguaggio piano. La Corte dice tre cose. Primo: il diritto verso il Fondo non è il diritto alla retribuzione, ma un diritto previdenziale che nasce dall’insolvenza. Secondo: perché nasca serve che il mancato pagamento dipenda dall’insolvenza del datore; se il rapporto prosegue con un cessionario che, per legge, risponderebbe in solido, il mancato pagamento dipende dalla rinuncia del lavoratore, non dall’insolvenza. Terzo: le parti private non possono, con un accordo, spostare un costo sul patrimonio pubblico del Fondo, che è vincolato alla sua finalità.

Cosa cambia rispetto a prima. Una parte della giurisprudenza di merito, e lo stesso giudice d’appello in questa vicenda, aveva ritenuto che la rinuncia alla solidarietà fosse irrilevante per l’INPS. La n. 1860/2025 si colloca nel solco di Cass. n. 16740/2024 e delle decisioni del 2023 sugli accordi tra privati e afferma il contrario. Dopo questa sentenza, ogni accordo sindacale di trasferimento d’azienda va letto anche con la domanda: “sto rinunciando alle mie ultime tre mensilità garantite?”

Per il lavoratore la conseguenza è concreta. Se il rapporto è cessato con il cedente insolvente e non è proseguito presso il cessionario, il Fondo resta pienamente disponibile. Se invece il rapporto è proseguito e c’è stata la rinuncia alla solidarietà, il recupero delle mensilità arretrate va cercato verso il cessionario (nei limiti di quanto non rinunciato) o nella procedura del cedente, non presso l’INPS. Per chi negozia una cessione nella composizione negoziata o in un concordato, la sentenza impone di disegnare gli accordi sapendo che la copertura del Fondo non è una rete di sicurezza automatica.

I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati inventati a scopo didattico. Gli importi del massimale sono indicativi: il valore va verificato sull’aggiornamento annuale INPS.

Ipotesi 1 — Il datore in liquidazione giudiziale e la causa avviata in tempo.
Ultime retribuzioni non pagate: febbraio, marzo e aprile 2024 (netto mensile 1.684 €, totale 5.052 €). Dimissioni per giusta causa il 30 aprile 2024. Ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 9 settembre 2024. Liquidazione giudiziale aperta il 17 febbraio 2026.
→ Se si contassero i dodici mesi dalla sentenza di apertura (17 febbraio 2025 – 17 febbraio 2026), febbraio-aprile 2024 sarebbero fuori finestra. Applicando il principio di Cass. 23578/2024 e Cass. 33550/2022, i dodici mesi si contano a ritroso dall’azione del 9 settembre 2024: la finestra va dal 9 settembre 2023 al 9 settembre 2024 e le tre mensilità vi rientrano.
→ Il credito viene ammesso allo stato passivo; decorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo esecutivo il lavoratore presenta domanda all’INPS. Ipotizzando un tetto di tre massimali CIGS netti superiore a 5.052 €, il Fondo copre l’intero importo; se il tetto fosse inferiore, la differenza resterebbe credito privilegiato nella procedura.

Ipotesi 2 — Il tentativo di conciliazione abbandonato.
Stessi dati, ma il lavoratore propone il tentativo di conciliazione l’11 ottobre 2024 e poi non agisce più; la liquidazione giudiziale si apre il 3 marzo 2026.
→ Secondo la lettura di Cass. 16249/2020, chiarita da Cass. 33550/2022, un tentativo senza seguito non sposta il punto di riferimento. I dodici mesi si contano dal 3 marzo 2026 e febbraio-aprile 2024 restano fuori: il Fondo non interviene sulle mensilità, che restano solo crediti verso la procedura.

Ipotesi 3 — Il datore non fallibile e l’anno che scade.
Dipendente di un piccolo laboratorio, tre mensilità non pagate per complessivi 4.317 €. Decreto ingiuntivo esecutivo; pignoramento mobiliare presso il laboratorio l’8 maggio 2025, con verbale negativo redatto lo stesso giorno. Il lavoratore chiede copia del verbale solo il 20 giugno 2026 e presenta domanda all’INPS il 2 luglio 2026.
→ Alla luce di Cass. 1771/2023, la prescrizione annuale decorre da quando il lavoratore, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere l’esito negativo: verosimilmente a ridosso dell’8 maggio 2025. La domanda del 2 luglio 2026 rischia di essere tardiva. Con una richiesta del verbale tempestiva e una domanda presentata, ad esempio, il 12 settembre 2025, la posizione sarebbe stata al sicuro.

Ipotesi 4 — La cessione d’azienda con rinuncia.
Lavoratore trasferito al cessionario il 1° luglio 2025 con accordo ex art. 47 L. 428/1990 che prevede rinuncia alla solidarietà per 3.906 € di mensilità arretrate; il cedente entra in liquidazione giudiziale nel 2026.
→ Secondo Cass. 1860/2025, poiché il rapporto prosegue presso il cessionario e la mancata riscossione dipende dalla rinuncia, il Fondo non paga. Il lavoratore può solo insinuarsi al passivo del cedente per quei 3.906 €.

La giurisprudenza in tabella

La tabella raccoglie tutte le pronunce richiamate. Per alcune, riportate come precedenti all’interno di sentenze più recenti, la fonte indipendente consultata indica soltanto numero e anno: lo segnaliamo espressamente. La maggior parte delle vicende riguarda procedure regolate dalla legge fallimentare; i principi sul D.Lgs. 80/1992 restano però applicabili anche alla liquidazione giudiziale.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass. sez. lav., 27/01/2025, n. 1860 Cessione d’azienda e rinuncia alla solidarietà Diritto previdenziale autonomo; niente Fondo se il rapporto prosegue e c’è rinuncia Leggere bene gli accordi sindacali
Cass. sez. lav., ord. 03/09/2024, n. 23578 Decorrenza dei dodici mesi Si contano dal tentativo di conciliazione seguito da causa Agire presto contro il datore
Cass. sez. lav., ord. 02/09/2024, n. 23484 Decadenza dell’azione contro l’INPS Termine annuale art. 47 d.P.R. 639/1970 Calendario dopo il rigetto INPS
Cass., 20/01/2023, n. 1771 Prescrizione con datore non fallibile Decorre dalla conoscibilità dell’esecuzione infruttuosa Chiedere subito il verbale
Cass. sez. lav., 15/11/2022, n. 33550 Dodici mesi e conciliazione Conferma il computo a ritroso dall’iniziativa Coltivare l’azione
Cass. sez. VI-L, 24/10/2022, n. 31405 Diligenza nell’esecuzione Fondo in surroga, oneri sul lavoratore Documentare i tentativi
Cass. sez. lav., 29/07/2020, n. 16249 Conciliazione senza seguito L’iniziativa abbandonata non giova Non fermarsi al tentativo
Cass. sez. VI-L, ord. 07/07/2020, n. 14020 Limiti della diligenza Rileva anche l’economicità Niente pignoramenti inutili
Cass. sez. lav., 03/01/2020, n. 32 Decorrenza prescrizione Corre a fattispecie completa Nessuna prescrizione anticipata
Cass. sez. lav., 28/07/2011, n. 16617 Nascita del diritto Nessuna prescrizione prima dei presupposti Tutela del lavoratore
Cass. sez. lav., 24/02/2006, n. 4183 Nascita del diritto Stesso principio Orientamento stabile
Cass. sez. lav., 17/12/2005, n. 27917 Prescrizione TFR Stesso principio per il TFR Parallelo con il Fondo TFR
Cass. n. 38696/2021 (data n.d.) Stato passivo e INPS Non opponibile sui presupposti L’ammissione non basta
Cass. n. 24889/2019 (data n.d.) Funzione della garanzia Sostegno sugli ultimi tre mesi Lettura rigorosa
Cass. n. 37789/2022 (data n.d.) Patrimonio del Fondo Vincolato alla finalità Niente estensioni
Cass. n. 17643/2020 (data n.d.) Natura del diritto Prestazione previdenziale Base della n. 1860/2025
Cass. n. 16740/2024 (data n.d.) Accordi e solidarietà Effetti degli accordi privati Cessioni d’azienda
Cass. S.U. n. 12718/2009 (data n.d.) Decadenza previdenziale Il ricorso tardivo non sposta il termine Rispettare i 300 giorni
Cass. n. 29604/2022 (data n.d.) Decadenza Conforme alla n. 23484/2024 Orientamento stabile
Cass. S.U. n. 8504/2021 (data n.d.) Uso del CCII nell’interpretazione Limiti al ricorso al Codice Procedure ante 15/07/2022
Trib. Teramo, sez. fall., 24/10/2014 (e conformi Roma 24/02/2009, Padova 19/07/2011, Treviso 11/12/2015) Modulistica INPS Gli organi della procedura possono compilarla Sollecitare il curatore

La sintesi operativa

  • Il Fondo paga gli ultimi tre mesi del rapporto, ma solo se cadono nei dodici mesi che precedono l’evento rilevante.
  • Se devi prima ottenere un titolo, i dodici mesi si contano dalla tua iniziativa contro il datore, purché coltivata fino in fondo (Cass. 23578/2024; Cass. 33550/2022).
  • Un tentativo di conciliazione abbandonato non ti protegge (Cass. 16249/2020).
  • L’importo è limitato a tre massimali mensili CIGS, al netto dei contributi: la parte eccedente resta un credito verso la procedura.
  • Il diritto si prescrive in un anno, che parte solo quando tutti i presupposti si sono realizzati (Cass. 4183/2006; Cass. 16617/2011; Cass. 32/2020).
  • Con un datore non soggetto a procedura, il cronometro parte dalla conoscibilità dell’esecuzione infruttuosa: chiedi subito il verbale (Cass. 1771/2023).
  • Dopo il rigetto o il silenzio dell’INPS hai un anno per agire in giudizio, e il ritardo nel ricorso amministrativo non sposta il termine (Cass. 23484/2024; S.U. 12718/2009).
  • L’ammissione al passivo non vincola l’INPS sui presupposti del Fondo (Cass. 38696/2021).
  • Se il rapporto prosegue con il cessionario e hai rinunciato alla sua solidarietà, il Fondo non interviene (Cass. 1860/2025).
  • Il diligente tentativo di esecuzione va documentato, senza però sprecare risorse in azioni manifestamente inutili (Cass. 31405/2022; Cass. 14020/2020).

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Ho già lo stato passivo esecutivo con le mie tre mensilità: l’INPS mi pagherà di sicuro?
Non necessariamente. Secondo Cass. 38696/2021 l’Istituto può verificare autonomamente i presupposti, in particolare che i mesi rientrino nella finestra di dodici mesi e che il rapporto sia cessato. L’ammissione al passivo è necessaria, ma non sufficiente.

Le mie ultime tre mensilità sono maggio, giugno e luglio, ma il datore non mi pagava già da gennaio: posso scegliere i tre mesi migliori?
La legge parla degli ultimi tre mesi del rapporto che rientrano nella finestra di dodici mesi. Non si scelgono i tre mesi più favorevoli: si individuano gli ultimi tre mesi che cadono dentro il periodo. I mesi precedenti restano crediti da far valere nella procedura.

L’azienda è in composizione negoziata: posso già chiedere il Fondo?
No. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale e non è tra quelle che, ai sensi del D.Lgs. 80/1992, attivano il Fondo; serve l’apertura di una procedura concorsuale o, per i datori che non vi sono soggetti, l’esecuzione infruttuosa. Nel frattempo però i dodici mesi corrono: se non vieni pagato, valuta di agire, alla luce di Cass. 23578/2024.

L’INPS non mi ha risposto: aspetto?
No. Secondo Cass. 23484/2024 e S.U. 12718/2009 il termine di decadenza corre anche senza una decisione espressa. Il silenzio va trattato come un rigetto.

Sono passato alla nuova società che ha comprato l’azienda: posso chiedere al Fondo gli arretrati del vecchio datore?
Dipende dagli accordi firmati. Se hai rinunciato alla solidarietà del cessionario e il rapporto è proseguito, Cass. 1860/2025 esclude l’intervento del Fondo.

Cosa può fare lo Studio Monardo sulle tue ultime mensilità

Applichiamo gli orientamenti appena esaminati al tuo fascicolo, con un metodo che parte dai documenti e arriva, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio.

  1. Ricostruiamo la finestra dei dodici mesi: individuiamo l’evento rilevante (apertura della procedura, inizio dell’esecuzione, tua prima iniziativa giudiziale) e verifichiamo quali mensilità vi rientrano.
  2. Controlliamo buste paga e prospetti per determinare l’importo netto delle ultime tre mensilità e confrontarlo con il tetto dei tre massimali CIGS dell’anno di riferimento.
  3. Avviamo tempestivamente l’azione contro il datore (tentativo di conciliazione, ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ordinario) e la coltiviamo fino al titolo, per fissare il punto di partenza dei dodici mesi.
  4. Predisponiamo la domanda di ammissione allo stato passivo nella liquidazione giudiziale, nel concordato o nella liquidazione coatta, con la corretta indicazione del privilegio.
  5. Per i datori non soggetti a procedura, curiamo l’esecuzione forzata, acquisiamo subito il verbale di pignoramento e documentiamo l’insufficienza patrimoniale, per evitare che la prescrizione annuale decorra a tua insaputa.
  6. Presentiamo la domanda al Fondo non appena maturano i presupposti, allegando il titolo e la documentazione richiesta dall’INPS.
  7. Teniamo il calendario dei termini: prescrizione annuale, ricorso amministrativo, decadenza dell’art. 47 d.P.R. 639/1970.
  8. Esaminiamo gli accordi sindacali e gli atti di cessione d’azienda prima della firma, per valutare l’effetto della rinuncia alla solidarietà sulla copertura del Fondo alla luce di Cass. 1860/2025.
  9. Impugniamo il rigetto dell’INPS davanti al giudice del lavoro e, se necessario, nei gradi successivi.
  10. Coordiniamo la posizione del lavoratore con la procedura del datore, dialogando con il curatore o il commissario per la parte di credito non coperta dal Fondo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema la qualifica di cassazionista pesa in modo particolare: le regole sui dodici mesi, sulla prescrizione e sulla decadenza sono state scritte dalla Suprema Corte, e gli orientamenti visti si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia, dalla prima diffida al ricorso di legittimità. Accanto a questa, l’esperienza di Esperto Negoziatore e di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di leggere la crisi del datore dal lato della procedura, capendo in anticipo quale strada porterà al Fondo.

Lo staff multidisciplinare lavora insieme sullo stesso caso: gli avvocati curano azioni, insinuazioni e ricorsi, i commercialisti verificano buste paga, importi netti, contributi e massimali. Il nostro impegno è di mezzi: analizzeremo la tua posizione, verificheremo i termini e costruiremo la strategia più adatta.

Chiusura

Le ultime tre mensilità non pagate si recuperano con il Fondo di garanzia, ma solo se si rispettano regole che la giurisprudenza ha reso molto precise: la finestra dei dodici mesi, la tempestività dell’azione contro il datore, la prescrizione annuale, la decadenza verso l’INPS e l’attenzione agli accordi in caso di cessione d’azienda. Ogni errore su questi passaggi ricade interamente sul lavoratore.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché il Fondo interviene solo dentro una crisi del datore, e la crisi è l’ambito delle competenze certificate dell’Avvocato: Esperto Negoziatore D.L. 118/2021 per le imprese che entrano in difficoltà e poi in liquidazione giudiziale, Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC per i datori minori che accedono agli strumenti del sovraindebitamento, avvocato cassazionista per portare il contenzioso con l’INPS fino all’ultimo grado.

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