Si Può Chiudere L’amministrazione Straordinaria Con Un Concordato?

Chi ha un credito verso una grande impresa in amministrazione straordinaria sente circolare molte frasi fatte. “Finirà tutto all’asta.” “Il commissario decide e i creditori subiscono.” “Se arriva un concordato si vota come in tribunale.” “Chi non ha fatto domanda resta fuori.” Sono frasi comprensibili, perché la materia è sparsa tra leggi speciali, rinvii alla vecchia legge fallimentare e richiami al Codice della crisi. Ma quasi nessuna è esatta. E il prezzo dell’errore può essere alto: un fornitore che non presenta opposizione nei termini, un obbligazionista che ignora un voto in cui il silenzio vale come consenso, un garante che crede di essere liberato e non lo è.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché nelle procedure concorsuali i termini sono brevi e le decisioni del tribunale, una volta definitive, difficilmente si rimettono in discussione.

La risposta breve alla domanda del titolo è sì: l’amministrazione straordinaria può chiudersi con un concordato, sia nel modello “Prodi-bis” (D.Lgs. 270/1999, art. 78) sia nel modello “Marzano” (D.L. 347/2003, art. 4-bis). Ma le due strade hanno regole diverse: chi propone, chi autorizza, se i creditori votano o possono solo opporsi, che cosa succede ai creditori che non si sono insinuati, quale ruolo ha l’assuntore. In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:

  1. l’amministrazione straordinaria finisce sempre con la vendita o con la liquidazione;
  2. il concordato lo propone solo il commissario (oppure solo l’impresa);
  3. i creditori votano sempre, come nel concordato preventivo;
  4. si può fare un concordato puramente liquidatorio per chiudere prima;
  5. con l’assuntore il debitore è liberato e i creditori non insinuati restano fuori;
  6. l’interesse pubblico giustifica qualunque sacrificio dei creditori;
  7. è la stessa cosa del concordato nella liquidazione giudiziale del CCII.

Perché ce ne occupiamo noi. Il concordato che chiude un’amministrazione straordinaria è uno strumento negoziale di regolazione della crisi di grandi imprese: si costruisce su una proposta, su una valutazione di convenienza e su un equilibrio tra continuità aziendale e soddisfazione dei creditori. È esattamente il terreno su cui opera l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata a facilitare le trattative tra impresa e creditori prima che la crisi diventi insolvenza. Sull’altro versante, molti creditori di queste procedure sono piccole imprese, artigiani e professionisti che dall’insolvenza del grande committente ricavano a loro volta una crisi: qui entra in gioco la competenza dell’Avvocato come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC.

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Mito 1 — “L’amministrazione straordinaria finisce sempre con la vendita dell’azienda o con il fallimento”

Il mito

“Una volta che una grande impresa entra in amministrazione straordinaria, l’unico esito possibile è la cessione dei complessi aziendali a un acquirente oppure la conversione in fallimento (oggi liquidazione giudiziale).”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è evidente. Le procedure più note degli ultimi vent’anni si sono chiuse, nella percezione pubblica, con la vendita dei rami d’azienda a nuovi gruppi industriali. Il programma di cessione è lo sbocco più frequente, e la stampa racconta le amministrazioni straordinarie quasi solo attraverso le gare per la vendita degli stabilimenti. Inoltre la legge prevede davvero la conversione in liquidazione giudiziale quando il programma non può essere eseguito o non è più realizzabile. Chi legge i giornali conclude che le strade siano due: vendita o fallimento.

La realtà

In realtà la norma dice qualcosa di più articolato. Il D.Lgs. 270/1999 elenca tra le cause di chiusura della procedura (art. 74) anche il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato (art. 74, comma 1, lett. c). Il concordato è disciplinato dall’art. 78 dello stesso decreto, che consente all’imprenditore insolvente o a un terzo di proporlo al tribunale, previa autorizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Per le procedure “Marzano”, l’art. 4-bis del D.L. 347/2003 (introdotto dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39) prevede che il commissario possa inserire nel programma di ristrutturazione la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, e il comma 11 stabilisce che la procedura si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che lo approva.

La correzione essenziale: il concordato non è un’ipotesi teorica, ma una causa di chiusura espressamente prevista da entrambe le discipline dell’amministrazione straordinaria. Non è però un esito automatico: richiede una proposta, un’autorizzazione ministeriale, il vaglio del tribunale e, nel modello Marzano, il voto dei creditori.

Va aggiunto un dato di contesto. Le soglie di accesso, come riportate nel dossier parlamentare del 23 gennaio 2024 sul D.L. 4/2024, sono diverse nei due modelli: per la Prodi-bis almeno 200 dipendenti e debiti non inferiori ai due terzi sia dell’attivo sia dei ricavi; per la Marzano almeno 500 dipendenti e debiti non inferiori a 300 milioni di euro. Lo stesso decreto del 2024 ha consentito al socio che detiene almeno il 30% del capitale di chiedere l’ammissione. Sui tempi dei programmi (un anno per la cessione, due per la ristrutturazione, prorogabili) e sulla conversione in liquidazione giudiziale rinviamo agli approfondimenti dedicati: qui basta sapere che il concordato si inserisce dentro questo quadro, non al suo posto.

La prova

Lo dice il testo di legge: art. 74, comma 1, lett. c), D.Lgs. 270/1999 e art. 4-bis, comma 11, D.L. 347/2003. La dottrina recente lo conferma: in un contributo pubblicato su dirittodellacrisi.it il 20 ottobre 2025, Annamaria Dentamaro ricostruisce le vie di uscita dalla procedura e colloca il concordato “conservativo” (art. 78) tra le cause tipiche di chiusura, accanto alla conversione in liquidazione giudiziale.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che l’unico esito sia la vendita tende a disinteressarsi della procedura dopo l’insinuazione al passivo. Se poi arriva una proposta di concordato, rischia di non leggerla, di non opporsi nei termini (Prodi-bis) o di non esprimere il voto (Marzano), scoprendo troppo tardi di essere vincolato a una percentuale di soddisfazione e a tempi di pagamento che non ha mai valutato.

Mito 2 — “Il concordato lo può proporre solo il commissario” (oppure: “solo l’impresa”)

Il mito

“Nell’amministrazione straordinaria il concordato è un affare del commissario: nessun altro può proporlo.” Nella versione opposta, altrettanto diffusa: “è l’impresa debitrice che, come nel concordato preventivo, decide se e come proporlo.”

Perché ci credono in tanti

Entrambe le versioni hanno un fondo di verità. Nella procedura Marzano è effettivamente il commissario straordinario a prevedere il concordato all’interno del programma di ristrutturazione: chi conosce i grandi casi nati con il D.L. 347/2003 ha visto il commissario protagonista dell’intera operazione. Chi invece viene dal mondo del concordato preventivo ragiona con la logica per cui è il debitore a depositare la domanda e a governare la proposta. Le due esperienze vengono sovrapposte all’intera amministrazione straordinaria, che invece ha due regimi distinti.

La realtà

Nella Prodi-bis il concordato può essere proposto dall’imprenditore insolvente o da un terzo, ma solo se autorizzati dal Ministero. L’art. 78, comma 1, D.Lgs. 270/1999 prevede che, dopo il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, il Ministero, su parere del commissario straordinario e sentito il comitato di sorveglianza, possa autorizzare l’imprenditore o un terzo a presentare la proposta al tribunale; per le società si osservano le regole sulla competenza a deliberare la proposta (art. 152 l.fall., richiamato). Il comma 2 aggiunge che l’autorizzazione tiene conto della convenienza del concordato e della sua compatibilità con il fine conservativo della procedura.

Nella Marzano lo schema è diverso: la proposta nasce dentro il programma di ristrutturazione predisposto dal commissario (art. 4-bis, comma 1, D.L. 347/2003), che ne indica condizioni e garanzie. Se la proposta prevede classi di creditori, serve l’autorizzazione del Ministro, che valuta la correttezza dei criteri di formazione delle classi (comma 3). La proposta può essere anche unica per più società del gruppo, ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive (comma 2).

Dunque non è vero che “decide solo il commissario” e non è vero che “decide solo l’impresa”. In entrambi i modelli il filtro pubblico (Ministero) è un passaggio obbligato, e il commissario esprime sempre un parere o elabora direttamente il programma.

Un punto ulteriore riguarda il terzo proponente. Nella Prodi-bis la legittimazione del terzo apre la porta al concordato con assuntore: un soggetto (spesso una società costituita ad hoc o un investitore industriale) che si impegna a soddisfare i creditori nella misura proposta, ricevendo in cambio i beni o l’azienda. La giurisprudenza formatasi sul concordato fallimentare, applicabile per affinità di struttura, ha riconosciuto che il terzo può legittimamente ritagliarsi un margine ragionevole sui beni acquisiti, come remunerazione del rischio che si assume (Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 2674 del 22 febbraio 2012, pronunciata in materia di legge fallimentare).

La prova

Art. 78, commi 1 e 2, D.Lgs. 270/1999; art. 4-bis, commi 1-3, D.L. 347/2003. Sul contenuto della proposta presentata da un soggetto diverso da chi è legittimato, la Cassazione ha chiarito, nel concordato fallimentare, che la proposta di una società in liquidazione deve provenire dai liquidatori e non dall’amministratore (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6485 dell’8 giugno 1995): principio di legge fallimentare, ma utile a ricordare che la legittimazione a proporre non è una formalità.

Cosa rischia chi ci crede

Un investitore che pensa di dover attendere l’iniziativa del commissario perde tempo prezioso nella Prodi-bis, dove potrebbe sollecitare l’autorizzazione ministeriale come terzo proponente. Un creditore che pensa che il concordato sia “dell’impresa” può sottovalutare il peso del parere del commissario e del Ministero, e indirizzare male le proprie osservazioni. Sapere chi ha l’iniziativa significa sapere con chi interloquire, e in quale fase.

Mito 3 — “I creditori votano sempre il concordato, come nel concordato preventivo”

Il mito

“Se arriva un concordato, ci sarà un’adunanza o un voto dei creditori, e senza la maggioranza dei sì non passa.”

Perché ci credono in tanti

Perché nella maggior parte delle procedure concorsuali che il pubblico conosce i creditori votano: nel concordato preventivo, nel concordato nella liquidazione giudiziale, negli accordi di ristrutturazione (che richiedono l’adesione di una percentuale qualificata). E perché nella procedura Marzano, che è quella delle crisi più mediatiche, i creditori votano davvero. Il passaparola generalizza.

La realtà

La risposta dipende dal modello. Nella Prodi-bis i creditori non votano: possono solo proporre opposizione. Nella Marzano votano, e il silenzio vale come consenso.

Nella Prodi-bis, l’art. 78, comma 3, D.Lgs. 270/1999 rinvia ai commi da 2 a 5 dell’art. 214 l.fall., la norma sul concordato nella liquidazione coatta amministrativa, con il commissario straordinario al posto del commissario liquidatore. Il meccanismo è questo: la proposta è depositata in cancelleria con i pareri del commissario e del comitato di sorveglianza; il commissario la comunica ai creditori ammessi e la rende pubblica; creditori e interessati possono proporre opposizione entro trenta giorni, termine perentorio, che decorre dalla comunicazione per i creditori e dalla pubblicità per gli altri interessati; il tribunale decide sulle opposizioni e sulla proposta. Non c’è un voto. La tutela del creditore passa interamente per l’opposizione.

Nella Marzano, invece, l’art. 4-bis D.L. 347/2003 disciplina un vero procedimento di voto. Il giudice delegato, con il commissario, forma un elenco provvisorio dei creditori ammessi al voto; il commissario ne dà notizia ai creditori; il giudice fissa un termine per il voto compreso tra venti e quaranta giorni. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore dei crediti ammessi al voto; se ci sono classi, serve anche la maggioranza dei creditori di ciascuna classe che rappresenti la maggioranza dei crediti della classe. E soprattutto: chi non fa pervenire il voto nel termine si considera consenziente.

Su questo punto c’è un’avvertenza. Il testo dell’art. 4-bis che riportiamo è quello introdotto dalla legge di conversione del 2004; la norma è stata toccata più volte negli anni per singoli dossier industriali. Prima di contare i voti in un caso concreto va sempre verificato il testo vigente alla data della proposta.

C’è poi un aspetto procedurale che il mito trascura del tutto: nella Marzano il voto si innesta su una fase preparatoria con tempi stretti. Dopo il deposito del programma e dell’istanza di definizione della procedura mediante concordato, l’imprenditore, i creditori e gli altri interessati hanno dieci giorni per presentare memorie e documenti sull’elenco dei creditori, e chi non vi è incluso può chiedere di esservi ammesso. Il giudice delegato, con il commissario, ha poi sessanta giorni per integrare l’elenco e depositare l’elenco provvisorio degli ammessi al voto e quello degli esclusi; il commissario ne informa i creditori entro cinque giorni, con raccomandata, con pubblicazione o con altra modalità idonea, anche telematica. Chi non controlla la propria posizione in questa fase rischia di votare per un importo sbagliato o di non essere proprio ammesso al voto. E poiché le variazioni successive dell’elenco provvisorio non incidono sul calcolo della maggioranza, un errore non corretto in tempo pesa sull’esito finale.

Il voto, dal canto suo, è semplificato nelle forme: la legge del 2004 ammetteva il telegramma, la raccomandata o altra modalità ritenuta idonea. La semplicità della forma non deve però ingannare sulla sostanza: il dissenso va fatto pervenire entro il termine, e la prova dell’invio tempestivo è responsabilità del creditore.

Nel modello Prodi-bis, l’opposizione è un atto con contenuto tecnico. Non basta dichiararsi “contrari”: occorre indicare perché la proposta è illegittima o non conveniente, ad esempio perché il trattamento offerto è inferiore a quello ragionevolmente ottenibile dalla liquidazione, perché le garanzie offerte dall’assuntore sono insufficienti o perché la proposta altera l’ordine delle cause di prelazione. Il tribunale decide sulle opposizioni e sulla proposta con un unico provvedimento.

La prova

Art. 78, comma 3, D.Lgs. 270/1999 in relazione all’art. 214, commi 2-5, l.fall.; art. 4-bis, comma 8, D.L. 347/2003. La Cassazione, ragionando sul concordato nella liquidazione coatta amministrativa (lo stesso modello richiamato dall’art. 78), ha chiarito che la tutela dei creditori si realizza attraverso le opposizioni e non attraverso un voto: Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7263 del 18 marzo 2008.

Cosa rischia chi ci crede

Nella Prodi-bis chi aspetta una convocazione al voto che non arriverà mai lascia scadere i trenta giorni per l’opposizione e perde lo strumento principale di difesa. Nella Marzano chi pensa “se non voto, non approvo” ottiene l’effetto opposto: il silenzio viene contato tra i favorevoli. È l’errore più insidioso dell’intera materia, perché si commette senza fare nulla.

Mito 4 — “Si può fare un concordato puramente liquidatorio per chiudere prima”

Il mito

“Se la ristrutturazione non funziona, basta un concordato che distribuisca il ricavato della vendita dei beni e la procedura si chiude in fretta, senza passare dalla liquidazione giudiziale.”

Perché ci credono in tanti

Perché nella liquidazione giudiziale il concordato è proprio questo: uno strumento per chiudere la procedura prima della liquidazione completa dell’attivo, spesso con un assuntore che rileva i beni e paga una percentuale. E perché la liquidazione coatta amministrativa, cui l’art. 78 rinvia, conosce un concordato che può avere natura liquidatoria. Il ragionamento sembra lineare: se si può fare lì, si può fare anche qui.

La realtà

L’art. 78, comma 2, D.Lgs. 270/1999 lega l’autorizzazione ministeriale alla compatibilità del concordato con il fine conservativo della procedura. L’amministrazione straordinaria nasce per conservare il patrimonio produttivo attraverso la prosecuzione, la riattivazione o la riconversione dell’attività. Un concordato che si limiti a distribuire il ricavato della dismissione dei beni, senza alcuna prospettiva di continuità, entra in tensione con questa finalità.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è il rinvio selettivo all’art. 214 l.fall.: l’art. 78 richiama i commi da 2 a 5 e non il comma 1. Secondo la lettura proposta da Dentamaro (dirittodellacrisi.it, 20 ottobre 2025), l’esclusione è voluta e conferma che nella Prodi-bis il concordato ammesso è quello conservativo, con cessione o ristrutturazione, mentre lo spazio per un concordato meramente liquidatorio è molto ristretto e si apre, semmai, solo dopo la cessazione dell’esercizio dell’impresa, con percorsi interpretativi discussi. L’autrice dà conto anche della tesi opposta, sostenuta da una parte della dottrina: siamo davanti a una questione aperta, non a una regola consolidata.

Nella Marzano il problema si pone in modo diverso, perché il concordato è previsto all’interno del programma di ristrutturazione e ne condivide la logica di risanamento.

Quanto alla liquidazione giudiziale, il CCII disciplina un concordato (artt. 240-253) che può avere contenuto liquidatorio: proprio questa differenza alimenta il mito.

La prova

Art. 78, comma 2, D.Lgs. 270/1999. Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione ha precisato che nel concordato della liquidazione coatta, modello richiamato dall’art. 78, il pubblico interesse si esprime nella scelta tra conservazione e liquidazione dell’impresa affidata all’autorità amministrativa (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7263 del 18 marzo 2008). La finalità conservativa non è un’etichetta, ma il criterio con cui il Ministero autorizza o nega la proposta.

Cosa rischia chi ci crede

L’investitore che costruisce una proposta puramente distributiva rischia il diniego dell’autorizzazione, con perdita di tempo e di risorse spese in due diligence. Il creditore che spera in una “chiusura rapida” liquidatoria rischia di non vedere arrivare nulla: se il programma fallisce, l’esito più probabile non è il concordato ma la conversione in liquidazione giudiziale, con tempi diversi.

Mito 5 — “Con l’assuntore il debitore è liberato e chi non si è insinuato resta fuori”

Il mito

“Se nel concordato c’è un assuntore, l’impresa è liberata da tutti i debiti; i creditori che non hanno fatto domanda di ammissione non possono più chiedere nulla a nessuno.”

Perché ci credono in tanti

Perché il concordato con assuntore è nato proprio per spostare il peso dell’adempimento dal debitore insolvente a un soggetto solvibile, e nella prassi l’impresa viene spesso liberata. E perché, in molti concordati fallimentari, il decreto di omologazione conteneva clausole che limitavano gli obblighi dell’assuntore ai soli creditori ammessi al passivo: chi ne ha sentito parlare ha generalizzato.

La realtà

La liberazione del debitore non è automatica: dipende da come è costruita la proposta e da cosa dice il provvedimento che la approva. La Cassazione, in materia di concordato fallimentare, ha distinto con nettezza due figure. Se l’assuntore si accolla i debiti con contestuale liberazione del debitore originario, è un successore a titolo particolare; se invece manca la liberazione, l’assuntore è un garante e coobbligato, non un successore (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24263 del 30 novembre 2010; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18382 del 2 dicembre 2003).

Quanto ai creditori non insinuati, le cose sono più sfumate di quanto racconta il mito. Il concordato approvato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura: nella Marzano lo dice espressamente l’art. 4-bis, comma 8, che aggiunge che i crediti accertati successivamente sono soddisfatti alle stesse condizioni. Nella Prodi-bis la regola si ricava dal sistema dei concordati concorsuali: nell’art. 214 l.fall., cui l’art. 78 rinvia, gli effetti sono regolati per richiamo all’art. 135 l.fall., secondo cui il concordato vincola anche chi non si è insinuato. Poiché l’art. 78 richiama solo alcuni commi dell’art. 214, la portata esatta del rinvio sugli effetti è un punto da verificare con attenzione nel singolo caso.

Il creditore non insinuato, dunque, non è “libero” dal concordato: subisce la falcidia come gli altri. Ma può pretendere il pagamento nella percentuale concordataria. Contro chi? Qui contano le clausole. La giurisprudenza fallimentare ha affermato che l’assuntore deve pagare la percentuale anche ai creditori non insinuati, perché la norma esclude per loro solo le garanzie prestate da terzi (Cass. civ., Sez. V, sent. n. 2400 del 3 marzo 2000). Ma se il decreto di omologazione limita espressamente gli obblighi dell’assuntore ai creditori ammessi, quella clausola, una volta definitiva, non si può più contestare (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4698 del 25 febbraio 2011), e il creditore non insinuato può agire solo contro il debitore originario (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5391 del 17 marzo 2004).

Chi rivendica un credito dopo il concordato deve dunque leggere la proposta e il provvedimento di approvazione, non affidarsi a regole generali.

La prova

Le pronunce citate sono tutte di legge fallimentare (concordato fallimentare, artt. 124 ss. l.fall.) e vanno applicate al concordato nell’amministrazione straordinaria con la cautela dell’analogia: la comune struttura dei concordati concorsuali (proposta, eventuale assuntore, provvedimento giudiziale vincolante) rende però coerente l’utilizzo dei principi sugli effetti. Per la Marzano vale il testo espresso dell’art. 4-bis, comma 8.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che si considera “fuori” rinuncia a chiedere la percentuale che gli spetta. Il garante che crede alla liberazione automatica del debitore principale può trovarsi esposto. E l’investitore che fa l’assuntore senza delimitare con precisione i propri obblighi nella proposta rischia di dover pagare anche crediti emersi dopo, nella misura concordataria. Il contenuto delle clausole sull’assuntore è il punto su cui si gioca la convenienza dell’operazione per tutti.

Per questo, nell’esame di una proposta, lo Studio Monardo verifica come prima cosa la struttura dell’accollo e la clausola di liberazione, con l’esperienza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e la continuità di difesa fino in Cassazione.

Mito 6 — “L’interesse pubblico giustifica qualunque sacrificio dei creditori”

Il mito

“L’amministrazione straordinaria serve a salvare posti di lavoro e impianti strategici: se lo Stato autorizza un concordato, i creditori devono accettare qualunque percentuale.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è forte. L’amministrazione straordinaria persegue anche finalità di interesse generale: la conservazione del patrimonio produttivo e dell’occupazione. Il Ministero autorizza le proposte, i commissari sono di nomina pubblica, e le crisi coinvolte riguardano spesso settori strategici. È naturale pensare che, davanti a interessi pubblici così rilevanti, la posizione dei creditori passi in secondo piano.

La realtà

L’interesse pubblico orienta la scelta tra conservare e liquidare, ma non autorizza a sacrificare i creditori oltre quanto otterrebbero dalla liquidazione. La Cassazione lo ha detto con chiarezza ragionando sul concordato nella liquidazione coatta amministrativa, il modello richiamato dall’art. 78 D.Lgs. 270/1999: l’interesse pubblico si esprime nella scelta, rimessa all’autorità amministrativa, tra conservazione e liquidazione dell’impresa, ma non prevale sulla tutela dei creditori, che si esercita con le opposizioni; e il concordato è approvabile solo se il sacrificio imposto ai creditori non è maggiore di quello che deriverebbe dalla liquidazione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7263 del 18 marzo 2008).

In un’altra pronuncia la Corte ha precisato che il pubblico interesse alla prosecuzione dell’attività può giustificare la scelta di preservare l’unità dell’azienda, scelta non sindacabile dai creditori, ma non permette di sottrarre alla liquidazione una parte dell’attivo per finanziare la prosecuzione di un’impresa insolvente, perché così i creditori subirebbero un sacrificio ingiustificato (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2782 del 6 febbraio 2013). E ancora: nella liquidazione coatta la par condicio impedisce sottrazioni differenziate dall’attivo, sicché pagamenti parziali differenziati in acconto non possono diventare definitivi (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20259 del 19 settembre 2006).

Nella Marzano la tutela passa anche per il voto e, in presenza di classi, per il controllo del tribunale sulla possibilità di superare il dissenso di alcune classi: un potere che la legge subordina a condizioni di soddisfazione dei creditori dissenzienti, da verificare nel testo vigente.

La prova

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7263/2008; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2782/2013; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20259/2006: tutte rese in materia di liquidazione coatta amministrativa, applicabili all’amministrazione straordinaria per effetto del rinvio dell’art. 78, comma 3, D.Lgs. 270/1999 all’art. 214 l.fall.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si rassegna in partenza non presenta opposizione e non chiede al tribunale di confrontare il trattamento proposto con l’alternativa liquidatoria. Rinuncia così proprio al controllo che la Cassazione considera il presidio dei creditori. Il confronto con lo scenario liquidatorio è il parametro da far valere, con numeri alla mano.

Mito 7 — “È la stessa cosa del concordato nella liquidazione giudiziale del Codice della crisi”

Il mito

“Il concordato dell’amministrazione straordinaria è il vecchio concordato fallimentare, oggi concordato nella liquidazione giudiziale: stesse regole, stessi tempi, stesse tutele.”

Perché ci credono in tanti

Perché il D.Lgs. 270/1999 rinvia in molti punti alla legge fallimentare, e la legge fallimentare è stata sostituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi, tra cui il D.Lgs. 136/2024). Il lettore conclude che oggi tutto si regoli con il CCII. E perché i due istituti hanno davvero tratti comuni: una proposta, un possibile assuntore, l’approvazione del tribunale, effetti vincolanti per tutti i creditori anteriori.

La realtà

L’amministrazione straordinaria resta regolata da leggi speciali. Il CCII disciplina la liquidazione giudiziale e, agli artt. 293 ss., la liquidazione coatta amministrativa (il concordato nella liquidazione coatta è oggi all’art. 314 CCII). Ma il concordato dell’amministrazione straordinaria ha regole proprie, che lo distinguono nettamente da quello della liquidazione giudiziale (artt. 240-253 CCII).

Le differenze principali sono quattro.

  • Il filtro pubblico. Nell’amministrazione straordinaria la proposta richiede l’autorizzazione del Ministero (art. 78 D.Lgs. 270/1999; art. 4-bis, comma 3, D.L. 347/2003 se ci sono classi). Nella liquidazione giudiziale non c’è alcuna autorizzazione amministrativa: la proposta è vagliata dal giudice delegato con i pareri del curatore e del comitato dei creditori.
  • La finalità. Nell’amministrazione straordinaria il concordato deve essere compatibile con il fine conservativo; nella liquidazione giudiziale può essere anche liquidatorio.
  • Il coinvolgimento dei creditori. Nella Prodi-bis i creditori non votano ma si oppongono; nella Marzano votano, con silenzio-assenso; nella liquidazione giudiziale votano (art. 244 CCII) con le maggioranze previste dal Codice. Anche qui vale il silenzio-assenso: l’art. 244, comma 2, CCII stabilisce che i creditori che non fanno pervenire il proprio dissenso nel termine fissato si ritengono consenzienti. Se le proposte sono più d’una, l’art. 244, comma 4, CCII considera approvata quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata e, a parità, quella presentata per prima.
  • Chi può proporre. Nella liquidazione giudiziale la proposta può venire da creditori, terzi e, con limiti temporali, dal debitore (art. 240 CCII); nella Prodi-bis da imprenditore o terzo autorizzati; nella Marzano dal commissario dentro il programma.

Vale la pena scendere nel dettaglio, perché è proprio nel confronto puntuale che il mito si sgretola.

Nella liquidazione giudiziale il concordato è uno strumento a disposizione del mercato dei creditori. L’art. 240 CCII consente di presentare la proposta a uno o più creditori o a un terzo, anche con assunzione degli obblighi da parte del proponente, e al debitore solo entro limiti temporali precisi. Il controllo è giudiziale e interno alla procedura: il giudice delegato acquisisce i pareri degli organi, la proposta viene comunicata ai creditori, si vota, e il tribunale omologa. Il curatore non deve chiedere permesso a nessuna autorità amministrativa. Il baricentro è la convenienza per i creditori, misurata rispetto alla liquidazione dell’attivo che la procedura sta già conducendo.

Nell’amministrazione straordinaria il baricentro è doppio. Da un lato c’è la convenienza per i creditori, che la Cassazione considera un limite invalicabile (il loro sacrificio non può superare quello della liquidazione); dall’altro c’è la finalità conservativa del patrimonio produttivo, valutata dal Ministero. Ne discende che una proposta pienamente conveniente per i creditori ma incompatibile con la conservazione dell’impresa può non essere autorizzata, mentre nella liquidazione giudiziale un problema del genere non si porrebbe.

Anche la fase finale è diversa. Nella Marzano l’approvazione avviene con sentenza, provvisoriamente esecutiva, impugnabile con appello in termini brevi che, nel testo del 2004, decorrevano dall’affissione; se la maggioranza non è raggiunta, il commissario non abbandona la procedura ma modifica il programma secondo le regole del D.Lgs. 270/1999. Nella Prodi-bis il rinvio all’art. 214 l.fall. conduce a un provvedimento del tribunale che decide insieme sulle opposizioni e sulla proposta. Nella liquidazione giudiziale, invece, il Codice disciplina con un proprio sistema l’omologazione, il reclamo, gli effetti del concordato sui creditori anteriori, la sua esecuzione, la risoluzione per inadempimento e l’annullamento: istituti che nell’amministrazione straordinaria vanno ricostruiti attraverso i rinvii, con tutte le incertezze che i rinvii comportano.

Infine, il rapporto con la procedura sottostante. Nella liquidazione giudiziale il concordato interrompe una liquidazione in corso e restituisce i beni al debitore o li trasferisce all’assuntore. Nell’amministrazione straordinaria il concordato si innesta su un programma di cessione o di ristrutturazione già autorizzato, spesso con l’impresa ancora in esercizio, lavoratori in forza e contratti pendenti: le conseguenze pratiche, per fornitori e clienti, sono molto diverse.

La prova

Il testo delle norme: art. 78 D.Lgs. 270/1999, art. 4-bis D.L. 347/2003, artt. 240-253 CCII. La differenza strutturale tra concordato “pubblicistico” (liquidazione coatta e, per rinvio, amministrazione straordinaria) e concordato fallimentare è stata messa a fuoco dalla Cassazione: Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20259 del 19 settembre 2006 sottolinea che l’art. 214 l.fall. contiene una disciplina compiuta e separata da quella del concordato fallimentare.

Cosa rischia chi ci crede

Chi applica le regole del CCII sulla liquidazione giudiziale aspetta un voto che nella Prodi-bis non c’è, o calcola maggioranze diverse da quelle dell’art. 4-bis. Chi cerca nel CCII i termini di impugnazione rischia di sbagliarli. Usare la disciplina sbagliata significa contare male i giorni, e nelle procedure concorsuali i giorni sono tutto.

I miti alla prova dei numeri

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati di fantasia per mostrare come funzionano le regole. Non sono casi reali e non descrivono procedure esistenti.

Ipotesi A — Il silenzio che approva (procedura Marzano)

Dati di partenza: procedura Marzano senza classi; crediti ammessi al voto secondo l’elenco provvisorio 412.637.900 €; termine di voto fissato dal giudice delegato in 34 giorni dal deposito dell’elenco.

Alla scadenza risultano:

Posizione Importo crediti Quota
Voti favorevoli espressi 96.418.300 € 23,4%
Voti contrari espressi 158.204.750 € 38,3%
Nessun voto pervenuto 158.014.850 € 38,3%
Totale crediti ammessi al voto 412.637.900 € 100%

Un creditore convinto che “senza la maggioranza dei sì non passa” farebbe questo calcolo: 23,4% di favorevoli, proposta respinta. Ma per l’art. 4-bis, comma 8, D.L. 347/2003 chi non vota nel termine si considera consenziente. I favorevoli diventano quindi 96.418.300 + 158.014.850 = 254.433.150 €, pari al 61,7% del totale: maggioranza raggiunta. Il tribunale potrà approvare il concordato con sentenza. Il fornitore con un credito di 1.873.460 € che ha “lasciato correre” si trova vincolato alla percentuale proposta senza averla mai contestata. La variazione successiva dell’elenco provvisorio, aggiunge la norma, non incide sul calcolo della maggioranza.

Ipotesi B — Il voto che non c’è (procedura Prodi-bis)

Dati di partenza: procedura Prodi-bis; stato passivo reso esecutivo; un terzo investitore ottiene l’autorizzazione ministeriale a presentare un concordato con assuntore che offre il 27% ai chirografari. Il commissario comunica la proposta ai creditori ammessi il 9 marzo.

Un creditore chirografario per 342.180 € attende la convocazione a un voto. Non arriverà: l’art. 78, comma 3, D.Lgs. 270/1999 richiama il meccanismo dell’art. 214 l.fall., nel quale i creditori possono solo proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione. Contando dal 9 marzo, il termine scade l’8 aprile. Se il creditore deposita l’opposizione il 3 aprile, il tribunale dovrà valutarla, verificando tra l’altro se il sacrificio imposto ai creditori sia superiore a quello della liquidazione (Cass. n. 7263/2008). Se invece la deposita il 14 aprile, l’opposizione è tardiva: il termine è perentorio.

Proviamo i numeri dell’alternativa. Se dalla relazione del commissario lo scenario liquidatorio stima per i chirografari un recupero tra il 19% e il 23%, l’offerta del 27% appare in linea con il criterio della Cassazione; se invece le stime liquidatorie arrivano al 31%, l’opposizione ha un argomento solido. La differenza tra 27% e 31% su 342.180 € vale 13.687,20 €: è su questo margine, non su principi astratti, che si costruisce una difesa.

Ipotesi C — Il creditore dimenticato e l’assuntore

Dati di partenza: concordato con assuntore approvato e divenuto definitivo; percentuale ai chirografari 18,5%; un creditore per 64.920 € non si era insinuato al passivo.

Se la proposta prevede l’accollo con liberazione del debitore e il provvedimento non limita gli obblighi dell’assuntore ai soli ammessi, il creditore può chiedere all’assuntore la percentuale: 64.920 × 18,5% = 12.010,20 €. Non può pretendere l’intero, perché il concordato lo vincola come creditore anteriore. Se invece il provvedimento di approvazione contiene una clausola che limita gli obblighi dell’assuntore ai creditori ammessi, la giurisprudenza formatasi sul concordato fallimentare indica che il creditore non insinuato non può agire contro l’assuntore e potrà rivolgersi solo al debitore originario (Cass. n. 5391/2004; Cass. n. 4698/2011), con prospettive di recupero spesso molto inferiori. Stessa somma, stessa percentuale, esiti opposti: decide la clausola.

Il fondo di verità

Nessuno dei miti è nato dal nulla. Rimettiamo i frammenti veri nel quadro corretto.

È vero che la vendita è l’esito più frequente. Il programma di cessione dei complessi aziendali è lo sbocco abituale e le procedure si chiudono spesso con la ripartizione dell’attivo, oppure si convertono in liquidazione giudiziale quando il programma non è realizzabile. Ma il concordato è previsto come causa autonoma di chiusura: art. 74, comma 1, lett. c), D.Lgs. 270/1999 e art. 4-bis, comma 11, D.L. 347/2003.

È vero che il commissario ha un ruolo centrale. Nella Marzano è lui a prevedere il concordato nel programma di ristrutturazione; nella Prodi-bis esprime il parere su cui il Ministero decide l’autorizzazione. Ma nella Prodi-bis la proposta viene dall’imprenditore o da un terzo.

È vero che i creditori votano. Ma solo nella Marzano, e con una regola, il silenzio-assenso, che cambia il significato dell’astensione. Nella Prodi-bis il creditore ha un’arma diversa: l’opposizione nei trenta giorni.

È vero che esistono concordati liquidatori. Esistono nella liquidazione giudiziale (artt. 240-253 CCII) e, secondo la ricostruzione prevalente, nella liquidazione coatta. Ma nella Prodi-bis l’art. 78 subordina l’autorizzazione alla compatibilità con il fine conservativo: il concordato puramente liquidatorio è, nel migliore dei casi, una strada stretta e discussa.

È vero che l’assuntore spesso libera il debitore. Ma solo se l’accollo è costruito con liberazione; altrimenti l’assuntore è garante e coobbligato. E i creditori non insinuati restano vincolati al concordato, con diritti che dipendono dalle clausole.

È vero che l’interesse pubblico pesa. Ma pesa sulla scelta tra conservazione e liquidazione, non sulla misura del sacrificio dei creditori, che non può superare quello dell’alternativa liquidatoria.

È vero che il CCII ha sostituito la legge fallimentare. Ma l’amministrazione straordinaria resta regolata dalle sue leggi speciali, e i rinvii alla legge fallimentare vanno letti con le corrispondenti norme del Codice (ad esempio art. 314 CCII per il concordato nella liquidazione coatta). Sul fronte delle riforme, il Consiglio dei ministri ha approvato nel marzo 2025 un disegno di legge delega di riforma dell’amministrazione straordinaria, all’esame della Camera come A.C. 2577 nella primavera del 2026: alla data di questo articolo non risulta da noi verificata la sua approvazione definitiva, e i suoi contenuti non vanno considerati vigenti.

Ricomposti così, i frammenti raccontano una storia coerente: il concordato è una via d’uscita reale dall’amministrazione straordinaria, ma con regole proprie, filtri pubblici e tutele dei creditori che vanno esercitate per tempo.

Mito e realtà, riga per riga

La tabella riassume le sette convinzioni esaminate. Va letta tenendo presente che le due discipline, Prodi-bis e Marzano, convivono e che per ogni procedura occorre prima capire quale delle due si applica. Il riferimento normativo in colonna è il punto da cui partire per ogni verifica concreta.

Il mito Come stanno le cose
Finisce sempre con vendita o fallimento Il concordato è causa di chiusura (art. 74, c. 1, lett. c, D.Lgs. 270/1999; art. 4-bis, c. 11, D.L. 347/2003)
Lo propone solo il commissario / solo l’impresa Prodi-bis: imprenditore o terzo autorizzati dal Ministero (art. 78); Marzano: commissario nel programma (art. 4-bis, c. 1)
I creditori votano sempre Prodi-bis: solo opposizione in 30 giorni; Marzano: voto a maggioranza dei crediti con silenzio-assenso
Si può fare un concordato liquidatorio per chiudere prima Prodi-bis: serve compatibilità con il fine conservativo (art. 78, c. 2); spazio liquidatorio molto ristretto e discusso
Con l’assuntore il debitore è liberato e i non insinuati sono fuori Liberazione solo se prevista; i non insinuati restano vincolati e i loro diritti dipendono dalle clausole
L’interesse pubblico giustifica ogni sacrificio Il sacrificio non può superare quello della liquidazione (Cass. 7263/2008; Cass. 2782/2013)
È uguale al concordato nella liquidazione giudiziale Diversi filtro ministeriale, finalità, voto, legittimazione (artt. 240-253 CCII vs art. 78 e art. 4-bis)

Le domande di verifica

Quindi è vero che un creditore di una procedura Prodi-bis non può votare il concordato?

Sì. Nel modello dell’art. 78 D.Lgs. 270/1999 non è previsto un voto: la proposta viene comunicata e i creditori possono proporre opposizione entro trenta giorni perentori. Il tribunale decide sulle opposizioni e sulla proposta. L’opposizione è quindi lo strumento con cui il creditore fa valere le proprie ragioni.

Quindi è vero che nella Marzano non votare equivale a dire sì?

Sì, secondo il testo dell’art. 4-bis, comma 8, D.L. 347/2003. Chi non fa pervenire il voto nel termine fissato dal giudice delegato si considera consenziente. Chi è contrario deve esprimere il proprio dissenso, nelle forme ammesse e nei tempi indicati. Prima di agire, va comunque controllato il testo vigente alla data della proposta.

Quindi è vero che un investitore esterno può presentare un concordato?

Dipende dal modello. Nella Prodi-bis sì: il terzo può proporlo, se autorizzato dal Ministero su parere del commissario e sentito il comitato di sorveglianza, e la proposta deve essere conveniente e compatibile con il fine conservativo. Nella Marzano la proposta nasce nel programma del commissario, e l’investitore entra di norma come controparte dell’operazione (ad esempio come assuntore o sottoscrittore) all’interno di quel programma.

Quindi è vero che dopo il concordato il garante dell’impresa è liberato?

No, non automaticamente. I concordati concorsuali, di regola, non liberano i coobbligati e i fideiussori del debitore. Inoltre, se l’assuntore non ha assunto i debiti con liberazione del debitore, è a sua volta un garante e coobbligato (Cass. n. 18382/2003; Cass. n. 24263/2010). Il garante deve leggere attentamente la proposta e il provvedimento.

Quindi è vero che la sentenza che approva il concordato chiude subito la procedura?

Dipende da cosa si intende per “subito”. Nella Marzano la sentenza è provvisoriamente esecutiva, ma la procedura si chiude con il suo passaggio in giudicato (art. 4-bis, comma 11). Nella Prodi-bis la chiusura dipende dal passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato (art. 74, c. 1, lett. c). Finché pende un’impugnazione la procedura resta aperta, anche se l’esecuzione del concordato può già essere avviata.

Le sentenze che smontano i miti

Avvertenza di metodo. Sul concordato nell’amministrazione straordinaria la giurisprudenza di legittimità specifica è scarsa e in buona parte non accessibile in forma massimata. Per questo i riferimenti che seguono sono di due tipi, sempre dichiarati: pronunce sul concordato nella liquidazione coatta amministrativa (art. 214 l.fall.), modello cui l’art. 78 D.Lgs. 270/1999 rinvia direttamente; pronunce sul concordato fallimentare (artt. 124 ss. l.fall.), utilizzabili per analogia sul tema dell’assuntore e degli effetti. Nessuna di esse riguarda direttamente il CCII.

1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7263 del 18 marzo 2008 (liquidazione coatta, art. 214 l.fall.). Principio: nel concordato della liquidazione coatta l’interesse pubblico si esaurisce nella scelta, affidata all’autorità amministrativa, tra conservazione e liquidazione; la tutela dei creditori passa per le opposizioni e il concordato è approvabile solo se il loro sacrificio non eccede quello della liquidazione. Mito smontato: 3 e 6.

2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2782 del 6 febbraio 2013 (liquidazione coatta, art. 214 l.fall.). Principio: l’interesse pubblico alla prosecuzione può giustificare il mantenimento dell’unità aziendale, scelta che i creditori non possono sindacare, ma non consente di sottrarre attivo alla liquidazione per finanziare l’attività di un’impresa insolvente. Mito smontato: 6.

3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20259 del 19 settembre 2006 (liquidazione coatta). Principio: l’art. 214 l.fall. detta una disciplina completa e distinta dal concordato fallimentare; la par condicio esclude sottrazioni differenziate dall’attivo e rende non definitivi pagamenti parziali differenziati in acconto. Miti smontati: 6 e 7.

4. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10129 del maggio 2005 (liquidazione coatta; la fonte consultata indica una data che cade di sabato, per cui riportiamo solo mese e anno). Principio: l’art. 214 non riproduce la regola che, nei concordati fallimentare e preventivo, mantiene la responsabilità dell’unico socio; tale responsabilità non sopravvive alla liberazione della società. Rilevanza: mostra che il concordato “pubblicistico” ha regole proprie sugli effetti, da non sovrapporre a quelle degli altri concordati (mito 7).

5. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24263 del 30 novembre 2010 (concordato fallimentare). Principio: l’assuntore è successore a titolo particolare solo se si accolla i debiti con contestuale liberazione del debitore; in mancanza è un terzo. Mito smontato: 5.

6. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18382 del 2 dicembre 2003 (concordato fallimentare). Principio: senza liberazione contestuale l’assuntore è garante e coobbligato, non successore, con conseguenze anche sulla sua possibilità di intervenire in appello. Mito smontato: 5.

7. Cass. civ., Sez. V, sent. n. 2400 del 3 marzo 2000 (concordato fallimentare). Principio: l’assuntore deve corrispondere la percentuale anche ai creditori non insinuati, perché per questi la legge esclude soltanto le garanzie prestate da terzi. Mito smontato: 5.

8. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4698 del 25 febbraio 2011 (concordato fallimentare). Principio: la clausola del decreto di omologazione che limita gli obblighi dell’assuntore ai creditori ammessi non è più contestabile una volta divenuto definitivo il decreto. Mito smontato: 5.

9. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5391 del 17 marzo 2004 (concordato fallimentare). Principio: in presenza di quella clausola, il creditore che non ha presentato domanda non può agire contro l’assuntore e può rivolgersi soltanto al debitore. Mito smontato: 5.

10. Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 2674 del 22 febbraio 2012 (concordato fallimentare). Principio: la proposta del terzo può riservargli un margine ragionevole sui beni acquisiti, come remunerazione del rischio e dei costi che si assume. Rilevanza: chiarisce la logica economica del terzo proponente e assuntore (mito 2).

11. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011 (concordato fallimentare). Principio: nei concordati con classi il trattamento differenziato è ammesso e la deroga alla par condicio non costituisce di per sé abuso del diritto; neppure la cessione delle azioni revocatorie a un terzo lo è. Rilevanza: utile per leggere le classi previste dall’art. 4-bis nella Marzano (miti 3 e 6).

12. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4766 del 28 febbraio 2007 (concordato fallimentare). Principio: la cessione delle azioni revocatorie all’assuntore sopravvive alla chiusura della procedura come successione a titolo particolare, e il processo va interrotto. Rilevanza: anticipa una delle questioni pratiche della fase esecutiva del concordato con assuntore (mito 5).

13. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14143 del 27 ottobre 2000 (concordato fallimentare). Principio: il creditore che ha ottenuto un giudicato su un privilegio in sede di opposizione allo stato passivo non può poi far valere contro l’assuntore una prelazione diversa. Rilevanza: mostra quanto pesi l’accertamento del passivo sul trattamento concordatario (mito 5).

14. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6485 dell’8 giugno 1995 (concordato fallimentare). Principio: la proposta di una società in liquidazione va presentata dai liquidatori e non dall’amministratore. Rilevanza: la legittimazione a proporre è un requisito sostanziale (mito 2).

Accanto a queste pronunce va tenuto presente il contributo dottrinale di A. Dentamaro (dirittodellacrisi.it, 20 ottobre 2025) sull’ammissibilità del concordato liquidatorio nella Prodi-bis, citato nel testo come opinione e non come giurisprudenza.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui documenti della tua procedura. In concreto:

  1. Individuiamo il regime applicabile: verifichiamo se la procedura è Prodi-bis o Marzano e quale testo dell’art. 78 o dell’art. 4-bis era vigente alla data della proposta.
  2. Calcoliamo i termini: ricostruiamo dalla comunicazione o dalla pubblicità della proposta la scadenza dei trenta giorni per l’opposizione, o il termine di voto fissato dal giudice delegato.
  3. Controlliamo la tua posizione nell’elenco dei creditori: verifichiamo l’importo e il rango con cui sei stato ammesso al voto o al passivo e predisponiamo le osservazioni per le correzioni.
  4. Confrontiamo la proposta con lo scenario liquidatorio: con i commercialisti dello staff mettiamo a confronto la percentuale offerta con le stime di recupero risultanti dalle relazioni del commissario.
  5. Analizziamo la struttura dell’assuntore: leggiamo le clausole di accollo, la liberazione del debitore, i limiti degli obblighi verso i creditori non insinuati e le garanzie offerte.
  6. Esprimiamo il dissenso nelle forme corrette nella procedura Marzano, così che il tuo silenzio non venga contato tra i favorevoli.
  7. Redigiamo e depositiamo l’opposizione nella procedura Prodi-bis, fondandola sul parametro del sacrificio non superiore a quello della liquidazione.
  8. Valutiamo l’impugnazione della sentenza che approva il concordato e ne verifichiamo i termini.
  9. Assistiamo garanti e coobbligati, verificando se e in quale misura la loro posizione resta esposta dopo l’approvazione.
  10. Seguiamo la fase esecutiva: controlliamo i pagamenti dell’assuntore e, se il creditore non era insinuato, verifichiamo verso chi può chiedere la percentuale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: il concordato che chiude un’amministrazione straordinaria è, nella sostanza, una negoziazione tra impresa, investitori e creditori sotto il controllo pubblico, e la valutazione di convenienza di una proposta richiede la stessa lettura dei piani e delle alternative che l’Esperto svolge nella composizione negoziata. Per i creditori più piccoli, travolti dall’insolvenza del grande committente, entrano in gioco le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC, per gestire anche la loro eventuale situazione di sovraindebitamento.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta l’opposizione o il dissenso è lo stesso professionista che, se necessario, segue l’impugnazione nei gradi successivi. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in un concordato concorsuale la questione giuridica e quella numerica non si separano.

In chiusura

La domanda del titolo ha una risposta precisa: sì, l’amministrazione straordinaria può chiudersi con un concordato, ma il percorso cambia radicalmente tra Prodi-bis e Marzano, e nessuno dei due coincide con il concordato nella liquidazione giudiziale. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere se si deve votare o opporsi, entro quando, e che cosa significa il silenzio, vale più di qualunque reazione tardiva.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato nell’amministrazione straordinaria è uno strumento negoziale di regolazione della crisi di impresa, cioè il campo dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è una delle competenze certificate dell’Avvocato. E perché tra i creditori di queste procedure ci sono spesso imprese e professionisti che rischiano a loro volta la crisi: per loro valgono le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di fiduciario OCC.

📩 I termini per opporsi o per votare corrono già: scrivici oggi e analizzeremo insieme la proposta di concordato. Tutti i contatti dello studio sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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