Chi Controlla L’operato Del Liquidatore Nel Concordato Semplificato?

Nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio i creditori non votano. Molti imprenditori ne deducono che, una volta ottenuta l’omologazione, la partita sia chiusa: il tribunale nomina un liquidatore, il liquidatore vende, il ricavato viene distribuito e nessuno ha più voce in capitolo. È una lettura comoda e sbagliata. I creditori che non hanno potuto votare non spariscono: spostano la loro pressione sul liquidatore, cioè sull’unico soggetto che, dopo l’omologa, maneggia concretamente il patrimonio dell’impresa. Ogni vendita, ogni relazione, ogni riparto diventa un’occasione per contestare, chiedere chiarimenti, sollecitare la revoca, minacciare un’azione di responsabilità.

La domanda del titolo, allora, va letta da un’angolazione precisa: chi controlla il liquidatore, e quindi chi può usare quei controlli per riaprire una partita che il debitore credeva conclusa? La risposta coinvolge il tribunale, l’eventuale comitato dei creditori, il pubblico ministero, i singoli creditori e lo stesso debitore. Ciascuno ha strumenti diversi, con limiti diversi. Chi conosce in anticipo le mosse con cui i creditori cercano di condizionare il liquidatore smette di subirle e comincia ad anticiparle. È questo il filo dell’intera guida.

Il tema riguarda da vicino lo Studio Monardo per una ragione verificabile. Il concordato semplificato è accessibile solo all’impresa che ha prima percorso la composizione negoziata della crisi e l’ha vista chiudersi senza un accordo: nasce, cioè, dentro il percorso disciplinato dal D.L. 118/2021, poi trasfuso nel Codice della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase che precede il semplificato, la relazione finale dell’esperto su cui il tribunale fonda la propria valutazione e le aspettative che i creditori maturano durante le trattative fallite, aspettative che poi riversano sul controllo del liquidatore. A questa competenza si somma il lavoro di uno staff di avvocati e commercialisti che legge i numeri della liquidazione con la stessa attenzione con cui li leggono i creditori.

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Chi hai di fronte: il creditore che non ha votato ma vuole contare

Per capire le mosse dell’avversario bisogna partire dalla sua posizione. Nel concordato semplificato, disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024), il creditore non partecipa a un’adunanza e non esprime un voto. Il suo unico momento di intervento formale prima dell’omologa è l’opposizione; dopo l’omologa resta un creditore che attende un riparto da un patrimonio amministrato da un terzo nominato dal tribunale.

Dal suo punto di vista, la situazione ha tre caratteristiche.

Primo: il creditore ha già perso una partita. Le trattative della composizione negoziata non sono andate a buon fine, e spesso proprio perché lui, o un gruppo di creditori come lui, ha ritenuto insufficiente quanto offerto. Il semplificato gli impone una soluzione senza il suo consenso. È un attore economico razionale che ha subito una decisione e che cerca ora il margine residuo per massimizzare il recupero.

Secondo: il creditore ha un orizzonte economico concreto. Non gli interessa “punire” l’imprenditore; gli interessa che i beni vengano venduti al prezzo migliore, nei tempi più brevi, con il minimo di costi di procedura, e che il riparto rispetti le sue cause di prelazione. Ogni mossa di controllo che compie ha un costo (tempo, consulenti, eventuali spese di giudizio) e la farà soltanto se il beneficio atteso lo giustifica.

Terzo: il creditore ha un interlocutore unico. Il liquidatore nominato dal tribunale con il decreto di omologazione, secondo l’art. 25-septies, comma 1, CCII, è il soggetto che vende, incassa, rende conto e distribuisce. È lì che si concentra la pressione.

Non tutti i creditori giocano la stessa partita

Dire “il creditore” è una semplificazione utile, ma nella pratica il debitore ha di fronte attori con convenienze molto diverse, e ognuno sceglierà strumenti di controllo diversi sul liquidatore.

La banca o la società finanziaria. È il creditore più strutturato: ha uffici legali interni, procedure standardizzate per le posizioni in sofferenza e spesso ha già ceduto o sta valutando di cedere il credito. Il suo interesse è chiudere la posizione con la massima prevedibilità. Tende a presidiare il comitato dei creditori, se nominato, e a leggere con attenzione le relazioni periodiche; ricorre al contenzioso solo quando la posta è rilevante. Se è titolare di garanzie su specifici beni, concentrerà l’attenzione sulle vendite di quei beni e sul rispetto della sua prelazione nel riparto.

Il fornitore chirografario. Ha in genere crediti di importo medio o piccolo, una struttura legale limitata e una forte frustrazione, perché spesso è quello che riceve meno. È il creditore più incline all’istanza “emotiva” (revoca per inerzia, contestazione del prezzo) e meno incline al giudizio ordinario, che non può permettersi. Le sue iniziative sono spesso le più rumorose ma anche le più facili da disinnescare con un’informativa chiara.

Il creditore pubblico. Agenzia delle Entrate, enti previdenziali ed enti locali seguono logiche amministrative: devono motivare ogni scelta, rispondono a vincoli di bilancio e di responsabilità, sono meno elastici nelle valutazioni di convenienza. Raramente promuovono istanze di revoca, ma controllano con rigore il rispetto dell’ordine delle prelazioni nel riparto, perché molti loro crediti sono privilegiati.

I lavoratori. Sono creditori privilegiati con un’esigenza di tempi rapidi; possono contare anche sull’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS per alcune componenti del credito, che poi si surroga nei loro diritti. Il loro controllo sul liquidatore si concentra sulla tempestività dei pagamenti.

Il creditore “strategico”. È il concorrente, il fornitore di un bene essenziale o il soggetto interessato ad acquistare beni dell’impresa. Il suo controllo sul liquidatore può avere un fine diverso dal recupero del credito: ad esempio, contestare una vendita a un altro acquirente per riaprire la partita a proprio vantaggio. Riconoscerlo è fondamentale, perché le sue mosse non seguono la logica pura del recupero.

Capire chi si ha di fronte permette di prevedere quale leva di controllo verrà attivata e con quale intensità. Per il debitore, significa preparare per ciascuno la risposta più efficace: dati e trasparenza per la banca, informativa semplice e tempestiva per i fornitori, rigore documentale sulle prelazioni per i creditori pubblici, attenzione ai tempi per i lavoratori, vigilanza sulle vendite per i creditori strategici.

Ecco, in sintesi, la mappa dei controlli che rispondono alla domanda del titolo:

  • il tribunale, che nomina il liquidatore, ne fissa le modalità operative, può revocarlo o sostituirlo, ne liquida il compenso e ne riceve il rendiconto (art. 25-septies, che rinvia “in quanto compatibili” agli artt. 114 e 115 CCII, e da lì agli artt. 125, 126, 134, 135, 136, 137, 231 e 358);
  • il comitato dei creditori, se nominato, che vigila e chiede chiarimenti (art. 114, commi 1 e 3, con richiamo agli artt. 138 e 140);
  • i destinatari delle relazioni semestrali e del rapporto finale previsti dall’art. 114, commi 5 e 6: nel concordato preventivo ordinario è il commissario giudiziale a riceverle e a darne notizia al pubblico ministero e ai creditori; nel semplificato il commissario non esiste, e chi debba assumere quel ruolo dipende da ciò che il tribunale dispone e dal giudizio di compatibilità;
  • i singoli creditori, che possono sollecitare gli organi, contestare gli atti e agire in giudizio;
  • il debitore, che ha interesse identico e contrario: che la liquidazione sia efficiente e che il piano omologato sia rispettato.

Il punto chiave è il rinvio “in quanto compatibili”: il semplificato non ha giudice delegato, non ha commissario giudiziale, non ha un voto dei creditori. Ogni norma richiamata dall’art. 114 va quindi adattata, e proprio in quegli spazi di adattamento il creditore organizzato cerca di inserirsi. Chi assiste il debitore deve conoscerli meglio di lui.

Un’ultima annotazione sullo scenario. Tra i creditori possono esserci anche enti impositori locali: il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, che non è un correttivo del Codice ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali) con il suo art. 4 ha esteso ai tributi locali alcuni strumenti del Codice della crisi, tra cui la transazione fiscale anche nella composizione negoziata. Per il debitore che arriva al semplificato dopo trattative fallite anche con un Comune o una Regione, significa che quel creditore pubblico ha già avuto un tavolo e un’occasione di accordo; il suo atteggiamento verso il liquidatore ne terrà conto.

Prima mossa: colpire il liquidatore prima ancora che sia nominato

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, se ritiene il piano di liquidazione insoddisfacente, è opporsi all’omologazione. L’art. 25-sexies CCII consente ai creditori e a qualsiasi interessato di proporre opposizione nel procedimento di omologa. Il creditore accorto, però, non si limita a contestare la convenienza complessiva della proposta: costruisce l’opposizione anche sulle modalità della liquidazione, perché sa che il decreto di omologa sarà l’atto che nomina il liquidatore e ne determina il perimetro operativo.

In concreto, l’opposizione può insistere su: l’assenza di un vero confronto di mercato per i beni che il piano destina a un acquirente già individuato; la mancanza di regole sulla pubblicità delle vendite; l’esigenza di nominare un comitato dei creditori; la necessità che le relazioni periodiche del liquidatore abbiano un destinatario e un circuito di conoscenza definiti.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene intervenire qui perché è il solo momento in cui le regole del gioco non sono ancora scritte. Dopo l’omologa, ogni contestazione dovrà misurarsi con un decreto già emesso e con un liquidatore già investito di poteri. Prima, invece, il creditore può chiedere al tribunale di scrivere quelle regole in modo più favorevole al controllo.

Il creditore preferisce non opporsi quando il patrimonio è modesto e il costo dell’opposizione supera il beneficio atteso, o quando teme che il diniego di omologa porti a una liquidazione giudiziale più lenta e costosa, in cui il suo recupero sarebbe ancora minore. È la stessa logica con cui il tribunale valuta la proposta: il semplificato può essere omologato se, tra l’altro, non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicura a ciascuno un’utilità.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone di stare sul terreno dei requisiti di omologazione. Il creditore non può ottenere la nomina di un liquidatore di suo gradimento: la scelta spetta al tribunale, che deve rispettare i requisiti di professionalità e indipendenza richiamati dagli artt. 125 e 358 CCII, e le regole sulle incompatibilità e sulla trasparenza nelle nomine che l’art. 114, comma 2, mutua dal codice antimafia (art. 35, comma 4-bis, e artt. 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011).

La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare conferma che i provvedimenti di nomina degli organi concorsuali non sono autonomamente impugnabili, ferma la possibilità di revoca (Cass. civ., Sez. I, 28 agosto 1995, n. 9030). L’opposizione, quindi, può influenzare le modalità, non scegliere la persona.

Anche sul merito della proposta il creditore trova argini precisi tracciati dalla Cassazione recente. Con la sentenza n. 624/2026 la Prima Sezione ha chiarito che l’utilità da assicurare a ciascun creditore deve essere concreta e apprezzabile, anche se non necessariamente monetizzabile, e non può coincidere con la semplice rapidità nella soluzione della crisi, specie quando i chirografari non ricevono nulla. È un’arma per l’opponente, ma anche una bussola per il debitore: se il piano assicura un’utilità effettiva, l’opposizione costruita solo sul “vorrei di più” ha poco spazio.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è scrivere nel piano di liquidazione le regole di controllo prima che le chieda il creditore: indicare come saranno pubblicizzate le offerte e come verrà verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato (art. 25-septies, comma 2, e art. 114, comma 1-bis, CCII), proporre la periodicità e il destinatario delle relazioni del liquidatore, offrire trasparenza sui costi della procedura. Un piano che contiene già queste garanzie toglie all’opponente gli argomenti più efficaci e aiuta il tribunale a omologare con un decreto chiaro.

Se l’opposizione viene comunque proposta, la difesa va condotta sul terreno dei requisiti di legge: confronto con l’alternativa liquidatoria, utilità concreta per ciascun creditore, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. È il terreno su cui si gioca anche l’eventuale reclamo contro il decreto.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026: l’utilità per i creditori va valutata in concreto; un piano che la assicura resiste meglio alle opposizioni pretestuose.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 623/2026 (ordinanza): nel caso esaminato, il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è ricorribile per cassazione; il controllo di ammissibilità del tribunale non è solo formale e si estende alla verifica, fin dall’inizio, dei presupposti di accesso alla composizione negoziata. La partita, quindi, si gioca bene nei gradi di merito.
  • Cass. civ., Sez. I, 28 agosto 1995, n. 9030 (legge fallimentare): la nomina degli organi non è impugnabile in sé, ma resta revocabile; la difesa della nomina passa dalla qualità del professionista e dalla trasparenza.

Seconda mossa: usare il comitato dei creditori come cabina di regia

La mossa

Se il decreto di omologa nomina un comitato dei creditori, il creditore più attivo farà di tutto per entrarvi o per influenzarne le scelte. L’art. 114, comma 1, CCII prevede, per il concordato con liquidazione del patrimonio, che il tribunale nomini con l’omologa uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione; il comma 3 rinvia, in quanto compatibili, agli artt. 138 e 140, e precisa che la sostituzione dei componenti spetta sempre al tribunale. L’art. 140, nella disciplina della liquidazione giudiziale, attribuisce al comitato funzioni di vigilanza sull’operato del curatore, il potere di chiedere notizie e chiarimenti e di ispezionare le scritture e i documenti della procedura.

Trasferito al semplificato, questo significa che il comitato, quando c’è, è il luogo in cui i creditori si informano prima degli altri, chiedono documenti al liquidatore, esprimono valutazioni sulle vendite e, se lo ritengono, sollecitano il tribunale a intervenire.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene stare nel comitato perché è il canale più economico di controllo: non richiede un giudizio, non comporta spese di lite, garantisce accesso costante alle informazioni. Un creditore bancario o un grande fornitore strutturato ha l’organizzazione per presidiarlo.

Il creditore piccolo, invece, spesso preferisce restarne fuori: la partecipazione richiede tempo e comporta responsabilità per i componenti, e il beneficio informativo può essere ottenuto in altro modo, ad esempio leggendo le relazioni periodiche quando vengono rese conoscibili.

I suoi limiti

Il comitato non amministra e non vende: vigila. Anche dove esercita poteri autorizzativi, li esercita nei limiti della legge e del decreto di omologa. La Cassazione, decidendo sotto la legge fallimentare, ha chiarito che al liquidatore nominato dal tribunale nel concordato con cessione dei beni spettano poteri di gestione e di disposizione fondati su un mandato irrevocabile conferito anche nell’interesse dei creditori, e che egli non è soggetto alle autorizzazioni previste per gli atti di straordinaria amministrazione del curatore quando la norma che le prevede non è richiamata (Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 2022, n. 37047). Il punto resta attuale: l’art. 114, comma 2, CCII non richiama l’art. 132, che nella liquidazione giudiziale subordina gli atti di straordinaria amministrazione all’autorizzazione del comitato.

Ne deriva che il comitato non può bloccare a piacimento le scelte del liquidatore: può segnalarle, contestarle, portarle all’attenzione del tribunale, ma il potere di gestione resta in capo al liquidatore, entro il piano omologato.

Inoltre, il comitato non può essere usato come strumento di parte. I suoi componenti agiscono nell’interesse della generalità dei creditori, non di quello che li ha nominati; e la sostituzione dei membri, per espressa previsione dell’art. 114, comma 3, resta nelle mani del tribunale.

La tua contromossa

La contromossa del debitore non consiste nell’ostacolare il comitato, ma nel renderlo superfluo come arma. Un liquidatore che documenta in modo puntuale ogni passaggio, e un debitore che collabora fornendo subito le informazioni sui beni, lasciano al comitato poco da contestare. Il debitore ha interesse a che la liquidazione funzioni: ogni euro realizzato in più riduce il rischio di contestazioni successive, anche per amministratori e soci.

Sul piano tecnico, è utile verificare fin dal decreto di omologa come il tribunale abbia adattato le norme sul comitato: se lo ha nominato, con quali compiti, con quale circuito informativo. Se il decreto è generico, conviene sollecitare chiarimenti al tribunale nelle forme consentite, prima che il silenzio venga riempito dalle iniziative del creditore più organizzato.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 2022, n. 37047 (legge fallimentare): il liquidatore giudiziale ha poteri di gestione e disposizione su mandato irrevocabile; le autorizzazioni non richiamate dalla norma non gli si applicano.
  • Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 1999, n. 226 (legge fallimentare): con la cessione dei beni il debitore perde la disponibilità dei beni ceduti e il liquidatore esercita le azioni relative al patrimonio, anche dal lato passivo. Il comitato vigila su un soggetto che ha pieni poteri sul patrimonio, non lo sostituisce.

Terza mossa: contestare la vendita “già apparecchiata”

La mossa

Il semplificato nasce spesso con un acquirente in mano. Durante la composizione negoziata l’imprenditore ha cercato un compratore per l’azienda, per un ramo o per alcuni beni, e il piano di liquidazione incorpora quell’offerta. L’art. 25-septies, comma 2, CCII stabilisce che, quando il piano comprende un’offerta di un soggetto individuato per il trasferimento dell’azienda, di rami o di specifici beni, il liquidatore giudiziale dà esecuzione all’offerta dopo aver verificato l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, e che alla vendita si applicano gli artt. da 2919 a 2929 del codice civile. Se il piano prevede che il trasferimento avvenga prima dell’omologa, all’offerta dà esecuzione l’ausiliario, con le stesse modalità e previa autorizzazione del tribunale (comma 3).

Il creditore che sospetta un prezzo basso farà leva proprio su quella verifica: chiederà come sia stata svolta, quali canali di pubblicità siano stati usati, se siano emerse offerte concorrenti, se la stima sia aggiornata. Contesterà la vendita davanti al tribunale e, se necessario, impugnerà il provvedimento.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, la vendita è il momento decisivo: tutto ciò che accade dopo è distribuzione di un ricavato già fissato. Un punto percentuale di prezzo in più sull’azienda può valere più di qualunque altra iniziativa di controllo. Per questo il creditore investe le sue risorse soprattutto qui.

Preferisce non contestare quando l’offerta è chiaramente superiore a qualunque alternativa plausibile, quando il bene è deperibile o l’azienda perde valore ogni settimana, o quando il ritardo rischierebbe di far saltare l’acquirente. Un creditore razionale sa che una vendita annullata a distanza di mesi può valere molto meno di una vendita certa oggi.

I suoi limiti

Il creditore non può imporre un’asta se il tribunale e il liquidatore hanno correttamente verificato l’assenza di soluzioni migliori. La norma non prescrive una procedura competitiva in ogni caso per l’offerta incorporata nel piano: prescrive una verifica di mercato effettiva. L’art. 114, comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, affida al tribunale la definizione delle modalità di pubblicità delle offerte irrevocabili di un soggetto individuato, proprio per raccogliere eventuali offerte concorrenti; l’art. 114, comma 4, estende alle vendite, cessioni e trasferimenti eseguiti in esecuzione del concordato le norme sulle vendite della liquidazione giudiziale, in quanto compatibili.

La contestazione deve quindi colpire il metodo, non il risultato. Un creditore che si limita a dire “il prezzo è basso” senza indicare un’alternativa concreta o un vizio nella verifica di mercato ha scarse possibilità.

C’è poi il tema dei rimedi. La giurisprudenza sulla legge fallimentare ha ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. contro il provvedimento del tribunale sul reclamo avverso il decreto del giudice delegato in materia di vendita (Cass. civ., Sez. Unite, 16 luglio 2008, n. 19506); ha anche riconosciuto al giudice delegato del fallimento il potere di sospendere la vendita, anche dopo l’aggiudicazione e prima del decreto di trasferimento, quando il prezzo appaia notevolmente inferiore a quello giusto (Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 1994, n. 6560). Sono principi nati in un contesto diverso: nel semplificato manca il giudice delegato e la loro trasposizione passa per il filtro della compatibilità. Ma indicano dove il creditore cercherà di colpire: un prezzo notevolmente inferiore al giusto è l’argomento più forte che ha.

La tua contromossa

La contromossa chiave è precostituire la prova della verifica di mercato. Se il debitore ha raccolto, già durante la composizione negoziata, manifestazioni di interesse, perizie aggiornate e riscontri di mercato, e li ha resi parte della documentazione su cui il tribunale e l’ausiliario si sono espressi, la verifica del liquidatore poggia su basi solide. L’esperto della composizione negoziata, nella sua relazione finale e nel parere sui presumibili risultati della liquidazione, è spesso il primo testimone qualificato di quella ricerca.

In secondo luogo, conviene che il liquidatore dia pubblicità all’offerta nelle forme stabilite dal tribunale e documenti l’esito, anche quando nessuno si fa avanti: l’assenza di offerte concorrenti, regolarmente cercate, è la migliore risposta all’obiezione del creditore.

Infine, se la vendita è contestata, la difesa deve dimostrare che il ritardo costerebbe ai creditori più del presunto miglior prezzo. È un ragionamento economico, oltre che giuridico, e va costruito con numeri.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. Unite, 16 luglio 2008, n. 19506 (legge fallimentare): sui provvedimenti in materia di vendita esiste un controllo di legittimità; la vendita ben documentata regge anche a quel livello.
  • Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 1994, n. 6560 (legge fallimentare): la sospensione della vendita per prezzo notevolmente inferiore al giusto è un rimedio eccezionale, legato a uno scarto rilevante e dimostrabile.

Quarta mossa: chiedere la testa del liquidatore

La mossa

Quando il creditore ritiene che il liquidatore sia inerte, troppo vicino al debitore o semplicemente inefficiente, la mossa successiva è chiederne la revoca o la sostituzione. L’art. 114, comma 2, CCII richiama, in quanto compatibili, gli artt. 134 e 135, che nella liquidazione giudiziale disciplinano la revoca del curatore da parte del tribunale e la sua sostituzione su richiesta dei creditori.

Il creditore presenterà un’istanza al tribunale segnalando ritardi nelle vendite, omissioni nelle relazioni, conflitti di interesse, rapporti professionali pregressi con il debitore o con l’acquirente individuato.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché un nuovo liquidatore riparte dalle carte e può riesaminare le scelte del precedente, comprese quelle che il creditore non ha condiviso. È una mossa ad alto impatto e costo relativamente contenuto.

Preferisce non farla quando la liquidazione è in fase avanzata: un cambio di liquidatore a pochi mesi dal riparto finale significa nuovi tempi di studio, nuovi costi e il rischio di allungare la procedura. Un creditore razionale misura il beneficio di un liquidatore “migliore” contro il costo del ritardo.

I suoi limiti

La revoca non è nella disponibilità del creditore: la decide il tribunale, con un provvedimento motivato, dopo aver sentito il liquidatore. Il creditore può sollecitarla, non imporla.

La sostituzione su richiesta dei creditori incontra un ostacolo ulteriore. Nella liquidazione giudiziale l’art. 135 la lega a una maggioranza riferita ai crediti ammessi al passivo. Nel semplificato non c’è un accertamento del passivo come nella liquidazione giudiziale: la compatibilità di quel meccanismo maggioritario con il semplificato è tutt’altro che scontata e il creditore che pretende di applicarlo meccanicamente si espone a un rigetto.

Sul conflitto di interessi, la giurisprudenza offre invece al creditore un argomento serio. La Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha ritenuto incompatibile con il requisito dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, la nomina a liquidatore del commissario giudiziale, perché si cumulerebbero funzione gestoria e funzione di sorveglianza (Cass. civ., Sez. I, 18 gennaio 2013, n. 1237). Il principio, depurato dal caso specifico, è che chi gestisce non può controllarsi da solo: nel semplificato, il creditore lo userà per sostenere che il liquidatore non deve avere legami con chi ha costruito il piano o con chi compra.

Va detto che un orientamento più risalente aveva ritenuto legittimo il cumulo di funzioni finché non fosse disposta la revoca (Cass. civ., Sez. I, 28 agosto 1995, n. 9030). Il quadro attuale, con le regole di indipendenza dell’art. 358 CCII e quelle sulla trasparenza richiamate dall’art. 114, comma 2, spinge però decisamente verso la soluzione più rigorosa.

La tua contromossa

La contromossa chiave è la trasparenza preventiva sulle relazioni tra liquidatore, debitore e acquirente. Se il liquidatore ha reso le dichiarazioni richieste dalle norme sulla trasparenza delle nomine e se il debitore non ha avuto rapporti con lui, un’istanza di revoca fondata sul conflitto di interessi ha poco terreno. Se invece emergono legami, è meglio che emergano subito, davanti al tribunale, piuttosto che a metà della liquidazione.

Quando l’istanza di revoca è fondata su ritardi o inefficienze, la difesa più efficace è documentale: cronologia delle attività, ragioni dei tempi, esiti dei tentativi di vendita. Il debitore non è parte passiva in questa dinamica: un liquidatore sostituito nel mezzo della procedura significa tempi più lunghi e costi maggiori, che gravano sullo stesso patrimonio destinato ai creditori. In queste dinamiche di controllo sul liquidatore, la lettura che ne dà l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, è quella di chi ha visto la crisi dall’interno delle trattative: le contestazioni al liquidatore nascono quasi sempre da aspettative maturate prima, e vanno disinnescate rileggendo la storia della composizione negoziata.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. I, 18 gennaio 2013, n. 1237 (legge fallimentare): l’indipendenza del liquidatore è un requisito, non una preferenza; chi la rispetta fin dall’inizio neutralizza l’istanza di revoca più insidiosa.
  • Cass. civ., Sez. I, 28 agosto 1995, n. 9030 (legge fallimentare): la nomina non è impugnabile in sé; la revoca resta un potere del tribunale, da esercitare su presupposti concreti.

Quinta mossa: leggere le carte, cioè relazioni, rendiconto e compenso

La mossa

Il creditore che non vuole o non può permettersi un contenzioso sceglie la via più paziente: il controllo documentale. L’art. 114, comma 5, CCII stabilisce che il liquidatore informa ogni sei mesi sull’andamento della liquidazione; il comma 6 impone, a liquidazione conclusa, la trasmissione di un rapporto riepilogativo finale, del conto della gestione e degli estratti dei conti bancari o postali della procedura. Nel concordato preventivo ordinario il destinatario è il commissario giudiziale, che ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico.

A questo si aggiungono il rendiconto (l’art. 114, comma 2, richiama l’art. 231 CCII sul rendiconto del curatore) e la liquidazione del compenso (art. 137 CCII), entrambi passaggi in cui il creditore può formulare osservazioni.

Il creditore leggerà le relazioni alla ricerca di incongruenze: costi di gestione elevati, beni non ancora venduti senza spiegazione, crediti non riscossi, azioni non intraprese.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché costa poco e accumula munizioni. Una serie di relazioni lacunose può diventare la base di un’istanza di revoca o di un’azione di responsabilità; una contestazione puntuale del rendiconto può ridurre i costi della procedura e aumentare la quota destinata al riparto.

Preferisce non farla solo quando non ha accesso alle relazioni o quando la liquidazione è così semplice da non giustificare nemmeno la lettura.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe in un modo particolare. Nel semplificato non c’è il commissario giudiziale che dovrebbe ricevere le relazioni e trasmetterle ai creditori: il circuito informativo dell’art. 114, commi 5 e 6, va ricostruito in base a ciò che il tribunale ha disposto nel decreto di omologa e alla compatibilità delle norme richiamate. Il creditore che pretende di ricevere copia di ogni documento in assenza di una previsione in tal senso può trovarsi senza un titolo chiaro per farlo, e dovrà rivolgersi al tribunale.

Quanto al compenso del liquidatore, la sua determinazione è riservata al tribunale secondo i parametri di legge. La giurisprudenza sulla legge fallimentare ha applicato in via analogica al liquidatore del concordato i criteri previsti per il curatore, commisurati all’attivo realizzato, con il minimo di legge in assenza di risultati utili (Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 2008, n. 9178). Il creditore può contestare l’applicazione dei parametri, non pretendere un compenso “a suo giudizio”.

Infine, la Cassazione ha riconosciuto che il liquidatore, in forza del mandato irrevocabile, può riconoscere diritti di terzi senza autorizzazioni non previste (Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 2022, n. 37047). Il controllo documentale serve a verificare la correttezza di quelle scelte, non a sostituirle.

La tua contromossa

La contromossa chiave è che il debitore legga le relazioni prima del creditore. Il debitore ha interesse a sapere come procede la liquidazione: gli amministratori e i soci possono essere esposti a iniziative risarcitorie se emergono irregolarità pregresse, e una liquidazione inefficiente riduce le probabilità di chiudere senza strascichi. Un debitore che segnala tempestivamente al liquidatore informazioni utili (crediti esigibili, potenziali acquirenti, contratti pendenti) contribuisce a relazioni più complete.

Sul piano procedurale, conviene verificare fin dall’omologa che il decreto preveda chi riceve le relazioni semestrali e il rapporto finale e come siano rese conoscibili ai creditori. Un circuito informativo chiaro riduce le contestazioni “al buio”, che sono le più difficili da gestire.

Sul rendiconto, infine, il debitore può presentare le proprie osservazioni negli spazi previsti: non è solo il creditore ad avere interesse a un conto corretto.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 2008, n. 9178 (legge fallimentare): il compenso del liquidatore segue parametri legali commisurati all’attivo realizzato; le contestazioni vanno misurate su quei parametri.
  • Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 2022, n. 37047 (legge fallimentare): i poteri del liquidatore non sono subordinati ad autorizzazioni non previste; il controllo documentale non diventa veto.

Sesta mossa: portare il liquidatore davanti al giudice ordinario

La mossa

L’ultima mossa, la più costosa, è il contenzioso. Il creditore può sostenere di essere stato pregiudicato da un riparto errato, da una vendita illegittima o da una gestione negligente, e agire in giudizio. L’art. 114, comma 2, CCII richiama l’art. 136 sulla responsabilità del curatore, che deve adempiere ai doveri dell’ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

Accanto a questo, l’art. 25-septies rinvia anche all’art. 115 CCII: è il liquidatore a esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni e a recuperare i crediti, e a esercitare o proseguire l’azione sociale di responsabilità. Per amministratori e soci dell’impresa debitrice, questo significa che il creditore che controlla il liquidatore può spingerlo a esercitare azioni anche contro di loro.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene quando il pregiudizio è rilevante e documentato, e quando le contestazioni interne (comitato, istanze al tribunale) non hanno prodotto risultati. Il giudizio ordinario ha tempi lunghi e costi certi; il creditore lo intraprende solo se la posta lo giustifica.

Preferisce non farla quando il pregiudizio è modesto, quando le prove sono incerte o quando teme che la controversia blocchi il riparto anche a suo danno.

I suoi limiti

Le controversie sull’esecuzione del concordato omologato vanno decise in un ordinario giudizio di cognizione, non con strumenti sommari o con provvedimenti endoprocedurali. Lo ha affermato la Cassazione sotto la legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16598), escludendo la ricorribilità per cassazione del decreto emesso dal tribunale su reclamo in quella materia. Per il creditore significa: o affronta un giudizio vero, con i suoi oneri probatori, o resta sul terreno delle sollecitazioni agli organi.

Va poi considerato che l’art. 114, comma 2, non richiama l’art. 133 CCII, la norma che nella liquidazione giudiziale disciplina il reclamo contro gli atti del curatore. Il creditore che pretende di impugnare ogni atto del liquidatore con un reclamo endoprocedurale deve quindi fare i conti con l’assenza di un richiamo espresso, e con la necessità di individuare uno strumento compatibile con la struttura del semplificato.

Sul fronte della legittimazione, la Cassazione ha chiarito che il liquidatore del concordato è legittimato nelle controversie che riguardano la liquidazione e la distribuzione del ricavato, non in quelle sull’accertamento dei crediti (Cass. civ., Sez. II, 4 settembre 2015, n. 17606). Un creditore che porta in giudizio il liquidatore su una questione di esistenza o ammontare del proprio credito sbaglia interlocutore; viceversa, sulla liquidazione e sul riparto, il liquidatore è il contraddittore naturale. E poiché con la cessione dei beni il debitore perde la disponibilità del patrimonio ceduto, è il liquidatore a stare in giudizio per le azioni che lo riguardano (Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 1999, n. 226).

La tua contromossa

La contromossa chiave è separare la posizione dell’impresa da quella dei suoi amministratori e soci, e preparare per tempo la difesa di questi ultimi. Se il creditore spinge il liquidatore verso un’azione sociale di responsabilità, la difesa si costruisce sulla documentazione delle scelte gestorie, soprattutto quelle compiute durante la composizione negoziata, quando l’imprenditore ha operato sotto il monitoraggio dell’esperto. La relazione finale dell’esperto e gli atti delle trattative sono materiali decisivi.

Quanto alle contestazioni sul riparto, conviene che il debitore verifichi che il piano omologato indichi in modo preciso l’ordine delle cause di prelazione e i criteri di distribuzione: più il piano è chiaro, meno spazio ha il creditore per sostenere che il liquidatore lo abbia applicato male.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16598 (legge fallimentare): sull’esecuzione del concordato omologato si va in giudizio ordinario; niente scorciatoie sommarie.
  • Cass. civ., Sez. II, 4 settembre 2015, n. 17606: il liquidatore risponde sulle questioni liquidatorie e distributive, non sull’accertamento dei crediti.
  • Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 1999, n. 226 (legge fallimentare): con la cessione dei beni, è il liquidatore il titolare delle azioni sul patrimonio ceduto.

La partita giocata: quattro simulazioni mossa contro contromossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili per mostrare come si muovono i controlli sul liquidatore. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1: l’offerta incorporata nel piano

Dati di partenza. Una società di lavorazioni meccaniche chiude la composizione negoziata senza accordo; l’esperto deposita la relazione finale. Entro i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione, l’impresa propone un concordato semplificato con un piano che incorpora un’offerta irrevocabile di 386.700 € per il ramo produttivo, presentata da un concorrente durante le trattative. Passivo complessivo: 1.142.300 €, di cui 214.900 € privilegiati. Il decreto di omologa, emesso il 17 marzo, nomina il liquidatore e stabilisce le modalità di pubblicità dell’offerta per raccogliere offerte concorrenti, ai sensi dell’art. 114, comma 1-bis.

Mossa del creditore. Una banca chirografaria per 297.450 € sostiene che il ramo valga almeno 450.000 € e chiede al tribunale che il liquidatore non dia esecuzione all’offerta senza un’asta.

Contromossa. Il debitore e il liquidatore producono: la perizia aggiornata depositata durante la composizione negoziata, che stimava il ramo in 371.000 €; la documentazione delle manifestazioni di interesse raccolte dall’esperto, nessuna superiore all’offerta; la prova della pubblicità disposta dal tribunale, conclusa senza offerte concorrenti. La verifica dell’assenza di soluzioni migliori sul mercato, richiesta dall’art. 25-septies, comma 2, risulta documentata.

Esito dimostrativo. Per il creditore, la convenienza di proseguire nella contestazione crolla: non ha un’alternativa concreta da opporre, e un ritardo metterebbe a rischio l’offerta stessa. Il liquidatore esegue la vendita secondo gli artt. 2919-2929 c.c. Lo scarto tra il prezzo ottenuto e la stima, positivo per circa 15.700 €, diventa l’argomento finale contro ogni ulteriore iniziativa.

Simulazione 2: l’istanza di revoca per inerzia

Dati di partenza. Concordato semplificato di un’impresa commerciale; attivo da liquidare composto da un magazzino stimato 128.300 € e crediti verso clienti per 93.640 €. Omologa del 9 febbraio; prima relazione semestrale ad agosto. Il magazzino è venduto per 104.900 €, ma dei crediti verso clienti risultano incassati solo 21.870 €.

Mossa del creditore. Un fornitore chirografario per 64.210 € presenta al tribunale un’istanza di revoca del liquidatore, lamentando inerzia nella riscossione dei crediti.

Contromossa. Il liquidatore documenta di aver inviato diffide a tutti i debitori, di aver avviato tre procedimenti monitori per 48.300 € complessivi e di aver accertato che crediti per 23.470 € sono verso clienti a loro volta in procedura concorsuale. Il debitore, che conosce quei clienti, fornisce informazioni utili sulle loro garanzie. Il tribunale, che decide sulla revoca dopo aver sentito il liquidatore, trova una gestione attiva e documentata.

Esito dimostrativo. L’istanza non porta alla revoca. Il fornitore ottiene però un risultato indiretto: la relazione successiva diventa più dettagliata sul fronte del recupero crediti. Per il debitore, la lezione è che ogni informazione fornita al liquidatore è una difesa preventiva contro le accuse di inerzia, che altrimenti finirebbero per coinvolgere anche la gestione pregressa.

Simulazione 3: la spinta verso l’azione di responsabilità

Dati di partenza. Società di servizi; durante la composizione negoziata gli amministratori hanno pagato alcuni fornitori strategici per 57.380 € per mantenere l’operatività. Il semplificato è omologato il 14 aprile. Un creditore chirografario per 182.600 € chiede al liquidatore di esercitare l’azione sociale di responsabilità, sostenendo che quei pagamenti abbiano alterato la par condicio.

Mossa del creditore. Sollecita il liquidatore, informa il tribunale e minaccia di agire contro il liquidatore stesso per omesso esercizio dell’azione.

Contromossa. Gli amministratori, assistiti in via autonoma rispetto all’impresa, ricostruiscono la sequenza dei pagamenti: erano funzionali alla continuità aziendale durante le trattative, coerenti con le indicazioni del piano di risanamento, e documentati negli atti della composizione negoziata sotto il monitoraggio dell’esperto. Mostrano che senza quei pagamenti il valore del ramo d’azienda poi ceduto si sarebbe ridotto più di quanto pagato.

Esito dimostrativo. Il liquidatore, cui spetta la valutazione sull’esercizio dell’azione ai sensi dell’art. 115 CCII, conclude che un giudizio avrebbe costi e rischi superiori al beneficio atteso. Il creditore dovrebbe ora provare la negligenza del liquidatore in un giudizio ordinario, con oneri probatori pesanti: la sua convenienza economica a proseguire si riduce drasticamente.

Simulazione 4: il conflitto sul circuito informativo

Dati di partenza. Concordato semplificato di una società edile; attivo composto da due immobili stimati complessivamente 612.400 € e da un credito verso un committente pubblico per 87.950 €. Il decreto di omologa del 22 maggio nomina il liquidatore ma non prevede un comitato dei creditori e non indica a chi debbano essere trasmesse le relazioni semestrali, limitandosi a richiamare l’art. 114 CCII.

Mossa del creditore. Una banca ipotecaria su uno dei due immobili, creditrice per 341.780 €, non ricevendo alcuna informativa per oltre sette mesi, chiede al tribunale di ordinare al liquidatore il deposito delle relazioni e, in subordine, di valutarne la revoca per omessa informativa.

Contromossa. Il liquidatore dimostra di aver redatto la relazione semestrale nei tempi, ma di non averla trasmessa ad alcuno in mancanza del commissario giudiziale, che nel semplificato non esiste. Il debitore, che ha interesse a evitare il cambio di liquidatore, sostiene davanti al tribunale che la soluzione corretta è integrare le modalità informative, non revocare l’organo. Il problema nasce da un vuoto del decreto, non da una negligenza del liquidatore.

Esito dimostrativo. Il tribunale, nella prospettiva qui ipotizzata, dispone il deposito delle relazioni nel fascicolo e la loro comunicazione ai creditori, senza revocare il liquidatore. La banca ottiene ciò che le interessava davvero, cioè l’accesso alle informazioni, e la sua convenienza a proseguire con l’istanza di revoca svanisce. La lezione per il debitore è duplice: il decreto di omologa va letto subito, e i suoi vuoti vanno colmati prima che diventino il pretesto di una contestazione; e un liquidatore revocato per un problema di forma sarebbe stato un costo per tutti, debitore compreso.

Quando al creditore conviene trattare invece che controllare

Ogni mossa di controllo ha un costo per chi la compie. Il creditore razionale lo sa, e in alcuni momenti della partita preferisce cercare un’intesa piuttosto che contestare. Conoscerli significa poter aprire un dialogo nel momento in cui l’altro è più ricettivo.

Prima dell’omologa, quando il rischio è la liquidazione giudiziale. Il creditore che valuta un’opposizione deve chiedersi cosa accadrebbe se il semplificato non fosse omologato. Se l’alternativa è una liquidazione giudiziale più lunga, più costosa e con prospettive di recupero inferiori, la sua convenienza si sposta verso l’accettazione del piano, magari ottenendo chiarimenti o impegni sulle modalità di vendita. È il momento ideale per offrire trasparenza in cambio di stabilità: pubblicità delle offerte, cadenza delle relazioni, informativa sui costi.

Dopo la prima relazione semestrale, se i numeri sono buoni. Una relazione che mostra vendite in linea con le stime e costi contenuti riduce l’incentivo a contestare. Il creditore che stava preparando un’istanza può preferire attendere il riparto. Qui la convenienza del debitore è chiara: garantire relazioni complete e tempestive.

Quando una contestazione minaccia la vendita principale. Se il creditore contesta l’esecuzione dell’offerta incorporata nel piano, l’acquirente può ritirarsi o chiedere condizioni diverse. A quel punto il creditore stesso rischia di perdere più di quanto speri di guadagnare. Dal suo punto di vista, un chiarimento sulle ragioni del prezzo, una verifica di mercato documentata o una pubblicità supplementare possono essere sufficienti per desistere.

Quando l’azione di responsabilità appare incerta. Un creditore che spinge per un’azione contro gli amministratori sa che un giudizio può durare anni e che il risultato è incerto. Se gli amministratori offrono una ricostruzione documentata della gestione, il creditore può preferire rinunciare alla pressione piuttosto che finanziare indirettamente un contenzioso a rischio.

Va precisato un limite: nel semplificato la “trattativa” con il creditore non può tradursi in un trattamento differenziato rispetto al piano omologato. Il liquidatore deve eseguire il piano e rispettare l’ordine delle cause di prelazione; nessun accordo laterale può alterare il riparto a favore di chi contesta. La trattativa possibile riguarda le modalità, la trasparenza, i tempi: non le quote. È una differenza essenziale rispetto alla composizione negoziata, dove l’accordo con i singoli creditori era lo strumento principale. Chi ha vissuto quella fase come esperto o come consulente conosce bene la tentazione di continuare a negoziare come prima: nel semplificato le regole sono diverse e vanno rispettate.

Infine, un caso particolare è quello dei creditori pubblici. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali ha ampliato gli strumenti con cui gli enti locali possono partecipare alle soluzioni della crisi; anche per loro, però, dopo l’omologa del semplificato il terreno è quello del controllo sulla liquidazione e non quello di nuovi accordi sul trattamento del credito.

La partita in tabella

La tabella riassume le sei mosse di controllo sul liquidatore che il creditore può tentare, con il limite che lo vincola, la contromossa del debitore e la finestra utile per giocarla.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Opposizione all’omologa mirata sulle modalità di liquidazione Requisiti dell’art. 25-sexies (utilità concreta, nessun pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale); nomina rimessa al tribunale Inserire nel piano regole di pubblicità, verifica di mercato e informativa Dalla proposta all’udienza di omologa
Pressione tramite il comitato dei creditori Il comitato vigila, non gestisce; art. 132 non richiamato; sostituzione dei membri riservata al tribunale Collaborazione informativa, documentazione puntuale delle scelte Per tutta la liquidazione
Contestazione della vendita dell’offerta incorporata Verifica dell’assenza di soluzioni migliori (art. 25-septies, co. 2); pubblicità ex art. 114, co. 1-bis Perizie aggiornate, manifestazioni di interesse, prova della pubblicità Prima dell’esecuzione dell’offerta
Istanza di revoca o sostituzione del liquidatore Decide il tribunale sentito il liquidatore; maggioranze dell’art. 135 di dubbia compatibilità Trasparenza su rapporti e conflitti; cronologia documentata delle attività Dopo l’omologa, meglio nella fase iniziale
Contestazione di relazioni, rendiconto e compenso Circuito informativo da definire nel decreto (manca il commissario); compenso secondo parametri di legge Lettura anticipata delle relazioni; osservazioni sul rendiconto Relazioni semestrali, rapporto finale, rendiconto
Giudizio ordinario e spinta verso l’azione di responsabilità Giudizio di cognizione con oneri probatori; art. 133 non richiamato; legittimazione del liquidatore solo su liquidazione e riparto Difesa autonoma di amministratori e soci; documenti della composizione negoziata Dopo atti contestati o al riparto

Un elemento attraversa tutta la tabella: la documentazione formata durante la composizione negoziata è la risorsa difensiva più preziosa del debitore nel semplificato. Relazione finale dell’esperto, perizie, manifestazioni di interesse, corrispondenza con i creditori: chi la conserva e la organizza ha un vantaggio decisivo.

Le domande di chi è sotto osservazione

Il liquidatore del concordato semplificato risponde a un giudice delegato?
No, il semplificato non prevede un giudice delegato. Il liquidatore è nominato dal tribunale con il decreto di omologa e i controlli si articolano attraverso il tribunale stesso, l’eventuale comitato dei creditori e le norme richiamate dall’art. 114 CCII in quanto compatibili. Il decreto di omologa è il documento da leggere per capire, in concreto, come il tribunale ha organizzato la vigilanza.

I creditori possono scegliere il liquidatore?
No, la nomina spetta al tribunale. I creditori possono segnalare conflitti di interesse o carenze di requisiti, e possono chiedere la revoca se emergono motivi concreti, ma non designano il liquidatore.

Il comitato dei creditori può bloccare una vendita?
Di regola no. Il comitato vigila e può sollecitare il tribunale, ma il liquidatore ha poteri di gestione e disposizione, e l’art. 114, comma 2, non richiama la norma che nella liquidazione giudiziale subordina gli atti straordinari all’autorizzazione del comitato. La Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha confermato che il liquidatore non è soggetto ad autorizzazioni non previste dalla norma.

Chi riceve le relazioni semestrali, se non c’è il commissario giudiziale?
Dipende da quanto dispone il tribunale nel decreto di omologa. L’art. 114, commi 5 e 6, è costruito sul commissario giudiziale, che nel semplificato manca; il circuito informativo va adattato in base alla compatibilità. È uno dei punti su cui conviene ottenere chiarezza fin dall’omologa.

Come amministratore, posso essere chiamato a rispondere su iniziativa del liquidatore?
Sì, è possibile. L’art. 25-septies rinvia all’art. 115 CCII, che attribuisce al liquidatore l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità. La difesa si costruisce sulla documentazione delle scelte gestorie, in particolare di quelle compiute durante la composizione negoziata.

Se il liquidatore sbaglia il riparto a mio danno, cosa posso fare come creditore o come socio?
Contestare il riparto e, se necessario, agire in un ordinario giudizio di cognizione. La giurisprudenza ha chiarito che le controversie sull’esecuzione del concordato omologato si decidono in sede ordinaria e che il liquidatore è legittimato sulle questioni liquidatorie e distributive.

I paletti fissati dai giudici

Le pronunce che seguono sono organizzate in base alla mossa che limitano. Avvertenza importante: la giurisprudenza specifica sul liquidatore del concordato semplificato è ancora scarsa; molte delle decisioni citate riguardano il liquidatore giudiziale del concordato preventivo con cessione dei beni sotto la legge fallimentare (art. 182 l.fall.) e vanno lette alla luce del rinvio “in quanto compatibili” degli artt. 25-septies e 114 CCII.

Sull’opposizione all’omologa e sui presupposti del semplificato

  • Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026. Principio: l’utilità che il concordato semplificato deve assicurare a ciascun creditore va intesa come vantaggio concreto e apprezzabile, anche non monetizzabile, e non coincide con la semplice rapidità di soluzione della crisi, soprattutto se i chirografari restano insoddisfatti. Rilevanza: definisce il terreno su cui si gioca l’opposizione e, di riflesso, ciò che il liquidatore dovrà poi realizzare.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 623/2026 (ordinanza). Principio: il controllo di ammissibilità del tribunale non è soltanto formale e si estende alla verifica, fin dall’origine, dei presupposti di accesso alla composizione negoziata; nel caso esaminato, il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è stato ritenuto ricorribile per cassazione. Rilevanza: la partita sull’accesso e sul piano si gioca nei gradi di merito.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 620/2026. Principio: la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non costituisce una risorsa esterna, perché non incrementa l’attivo. Rilevanza: incide sulla composizione dell’attivo che il liquidatore dovrà distribuire e sulle aspettative dei creditori circa il riparto.

Sulla nomina, l’indipendenza, la revoca

  • Cass. civ., Sez. I, 18 gennaio 2013, n. 1237 (legge fallimentare). Principio: la nomina a liquidatore del commissario giudiziale contrasta con il requisito di assenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, perché cumula gestione e sorveglianza. Rilevanza: fonda le istanze dei creditori che contestano legami tra liquidatore e soggetti coinvolti nel piano; per il debitore, impone trasparenza preventiva.
  • Cass. civ., Sez. I, 28 agosto 1995, n. 9030 (legge fallimentare). Principio: i provvedimenti di nomina degli organi della procedura non sono impugnabili, ma il tribunale può revocarli. Rilevanza: la contestazione della persona del liquidatore passa dall’istanza di revoca, non dall’impugnazione della nomina.

Sui poteri del liquidatore e sul ruolo del comitato

  • Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 2022, n. 37047 (legge fallimentare). Principio: il liquidatore nominato dal tribunale ha poteri di gestione e disposizione derivanti da un mandato irrevocabile conferito anche nell’interesse dei creditori, e non è soggetto ad autorizzazioni non richiamate dalla norma. Rilevanza: limita la pretesa del comitato o dei singoli creditori di trasformare la vigilanza in un potere di veto.
  • Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 1999, n. 226 (legge fallimentare). Principio: nella cessione dei beni il debitore perde la disponibilità dei beni ceduti e il liquidatore esercita le azioni relative al patrimonio, anche come legittimato passivo. Rilevanza: chiarisce chi è il contraddittore dei creditori nelle controversie sul patrimonio.

Sulle vendite

  • Cass. civ., Sez. Unite, 16 luglio 2008, n. 19506 (legge fallimentare). Principio: il provvedimento del tribunale sul reclamo contro il decreto del giudice delegato in materia di vendita è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. Rilevanza: segnala che le vendite concorsuali sono soggette a un controllo che arriva fino alla legittimità; nel semplificato, la sua trasposizione richiede un adattamento per l’assenza del giudice delegato.
  • Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 1994, n. 6560 (legge fallimentare). Principio: il giudice delegato può sospendere la vendita, anche dopo l’aggiudicazione e prima del trasferimento, se il prezzo è notevolmente inferiore al giusto. Rilevanza: identifica l’argomento più forte del creditore contro la vendita e indica al debitore ciò che deve poter escludere con documenti.

Su compenso, legittimazione e controversie

  • Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 2008, n. 9178 (legge fallimentare). Principio: il compenso del liquidatore del concordato si determina applicando in via analogica i criteri del curatore, commisurati all’attivo realizzato, con il minimo legale in assenza di risultati utili. Rilevanza: le contestazioni sul compenso vanno parametrate a criteri legali, non a valutazioni di opportunità.
  • Cass. civ., Sez. II, 4 settembre 2015, n. 17606. Principio: il liquidatore è legittimato nelle controversie relative alla liquidazione e alla distribuzione del ricavato, non in quelle di accertamento dei crediti. Rilevanza: delimita le azioni che il creditore può rivolgere contro il liquidatore.
  • Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16598 (legge fallimentare). Principio: dopo l’omologazione, le controversie sull’esecuzione del concordato si decidono in un ordinario giudizio di cognizione; il decreto del tribunale su reclamo in materia non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: il creditore che vuole contestare l’esecuzione deve affrontare un giudizio pieno, con i relativi oneri.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo le contestazioni prima che diventino istanze, presidiamo i passaggi in cui il liquidatore deve rendere conto e apriamo il dialogo nel momento in cui la convenienza dei creditori si sposta verso la stabilità.

  1. Ricostruiamo la storia della composizione negoziata e organizziamo relazione finale dell’esperto, perizie e manifestazioni di interesse in un fascicolo difensivo utilizzabile per tutta la liquidazione.
  2. Scriviamo nel piano di liquidazione le regole di controllo: pubblicità delle offerte, verifica di mercato, cadenza e destinatari dell’informativa, così da togliere argomenti alle opposizioni.
  3. Difendiamo la proposta nell’udienza di omologa, misurando le opposizioni sui requisiti di legge: utilità concreta per ciascun creditore, confronto con la liquidazione giudiziale, rispetto dell’ordine delle prelazioni.
  4. Verifichiamo il decreto di omologa e, se lascia vuoti sul circuito informativo o sul comitato dei creditori, valutiamo le istanze di chiarimento da rivolgere al tribunale.
  5. Documentiamo la verifica di mercato sull’offerta incorporata nel piano, raccogliendo le prove che la vendita al soggetto individuato è la migliore soluzione disponibile.
  6. Analizziamo le relazioni semestrali e il rapporto finale prima che lo facciano i creditori, segnalando al liquidatore le informazioni mancanti.
  7. Rispondiamo alle istanze di revoca o di sostituzione, ricostruendo la cronologia delle attività e verificando la compatibilità delle norme invocate.
  8. Formuliamo osservazioni su rendiconto e compenso del liquidatore nei passaggi previsti, nell’interesse dell’impresa e dei suoi soci.
  9. Assistiamo separatamente amministratori e soci quando un creditore spinge per l’azione sociale di responsabilità, costruendo la difesa sulla documentazione delle scelte gestorie.
  10. Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dal giudizio ordinario sull’esecuzione del concordato fino alla Corte di Cassazione, con la stessa linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

È la qualifica di Esperto Negoziatore a pesare di più in questa partita: il semplificato nasce dal fallimento delle trattative della composizione negoziata, e chi conosce quel percorso dall’interno sa leggere le aspettative dei creditori e la portata della relazione finale dell’esperto, che resta il documento cardine anche nella fase di liquidazione. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: lo stesso difensore segue la vicenda dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambi di linea.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: la convenienza economica dei creditori, la congruità delle vendite e la correttezza del rendiconto sono materia da commercialista quanto da avvocato, e le leggiamo con entrambi gli sguardi.

Chiusura

Nel concordato semplificato il voto dei creditori non c’è, ma il loro peso resta: si sposta sul liquidatore e sui suoi controlli. Il tribunale nomina, revoca, liquida il compenso e riceve il rendiconto; il comitato, se nominato, vigila; i creditori leggono, contestano, agiscono. Nella liquidazione non prevale chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: prima dell’omologa, scrivendo le regole; durante la liquidazione, documentando; davanti al giudice, difendendo una linea coerente.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia perché il semplificato è la prosecuzione diretta della composizione negoziata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la fase in cui nascono le aspettative che i creditori poi riversano sul liquidatore, e sa come trasformare i documenti di quella fase in difese. La qualifica di cassazionista assicura che la stessa strategia accompagni l’impresa e i suoi amministratori fino all’ultimo grado, con il supporto dello staff di avvocati e commercialisti.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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