Quando una società tra professionisti (STP) comincia a non pagare fornitori, canoni di locazione, rate di finanziamento o contributi, la prima reazione dei soci è quasi sempre la stessa: cercare una risposta rapida tra colleghi, nei gruppi di categoria, nei forum. Ed è proprio lì che nascono le convinzioni più pericolose. “Le STP non possono fallire”, “tanto è una srl, i soci non rischiano niente”, “basta chiuderla e ricominciare”, “come professionisti abbiamo diritto alla composizione negoziata”: frasi che girano da anni, spesso con un fondo di verità, quasi sempre con un pezzo fondamentale mancante.
Il motivo di tanta confusione è comprensibile. La STP è un ibrido: nasce dall’art. 10, commi 3-11, della L. 183/2011 e dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, ha la veste di una società commerciale (snc, sas, srl, spa, cooperativa), ma il suo oggetto è l’esercizio di una professione ordinistica. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024, non contiene una norma dedicata alle STP: lo strumento applicabile dipende dalla qualificazione concreta della società, dalle soglie dimensionali, dalla forma societaria e dalla posizione dei singoli soci.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si perdono i mesi in cui gli strumenti di allerta e di negoziazione funzionano meglio, e ci si ritrova con un ricorso per liquidazione giudiziale o con un pignoramento personale.
In questa guida verifichiamo, uno per uno, sette miti:
- “La STP non può mai finire in liquidazione giudiziale”
- “Per una STP in crisi esiste solo il sovraindebitamento”
- “La composizione negoziata è aperta a qualsiasi STP perché è aperta ai professionisti”
- “Se la STP è una srl, i soci professionisti non rischiano nulla”
- “Basta cancellare la STP dal registro per chiudere la partita”
- “Il socio professionista può sempre usare il piano del consumatore per i propri debiti”
- “Il socio illimitatamente responsabile resta escluso dal concordato minore”
Perché questo tema è il terreno dello Studio Monardo? Perché la crisi di una STP si colloca esattamente sul confine tra due mondi: quello della crisi d’impresa e quello del sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera dall’interno della composizione negoziata, ed è al tempo stesso Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi entrambe le porte d’accesso e può stabilire, caso per caso, quale delle due si apre davvero per una STP.
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Mito n. 1 — “La STP non può mai finire in liquidazione giudiziale”
Il mito
“Una società tra professionisti esercita una professione intellettuale, quindi non è un imprenditore commerciale e non può fallire, oggi come ieri.”
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci, perché il mito poggia su un dato vero. L’art. 2238 c.c. tiene distinta la professione intellettuale dall’impresa: il professionista persona fisica non è imprenditore commerciale e, per questo, non è mai stato soggetto al fallimento né, oggi, alla liquidazione giudiziale. Quando sono nate le STP, molti commentatori hanno trasferito questa regola alla società: se l’oggetto è professionale, anche la società resta fuori dalle procedure concorsuali maggiori.
A rafforzare la convinzione c’è un precedente rimasto molto citato: il Tribunale di Forlì, con decreto del 25 maggio 2017, ha escluso la fallibilità di una STP costituita in forma di srl, che aveva un socio commercialista iscritto all’albo e soci-dipendenti con mansioni ausiliarie. La notizia è circolata con titoli netti, del tipo “la srl STP non può fallire”, e da lì la regola è diventata assoluta nel passaparola.
La realtà
In realtà la norma dice qualcosa di diverso e più articolato. L’art. 121 CCII assoggetta alla liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali che non dimostrano di possedere congiuntamente i requisiti dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d) e che sono in stato di insolvenza. Nessuna disposizione esclude le STP in quanto tali. La domanda decisiva, quindi, non è “la società è iscritta nella sezione speciale?”, ma “che cosa fa davvero la società e come è organizzata?”.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo: la decisione forlivese era legata a un caso concreto, una società dalla struttura semplice e dedita in modo esclusivo all’attività professionale. Il criterio valorizzato in quella vicenda era l’esercizio esclusivo della professione unito a una modesta articolazione organizzativa. Cambiando i fatti, cambia l’esito.
Una STP che, oltre alle attività riservate, svolge in modo organizzato servizi non riservati (elaborazione dati, formazione, gestione di progetti, sviluppo di banche dati) può essere qualificata come impresa commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c. e quindi assoggettata all’intera disciplina del CCII, liquidazione giudiziale compresa. Va anche ricordato che la Cassazione ha chiarito come molte attività dell’area contabile e fiscale (tenuta delle scritture, dichiarazioni, consulenza aziendale) non siano riservate agli iscritti agli albi: ciò significa che una parte consistente del fatturato di una STP può derivare da attività “libere”, che con la professione protetta hanno poco a che vedere sul piano qualificatorio.
Quali sono, in concreto, gli indici che spingono un giudice verso la qualificazione commerciale? Dall’esame delle decisioni e del dibattito che le accompagna emergono alcuni elementi ricorrenti:
- un oggetto sociale ampio, che affianca alle attività riservate servizi standardizzati offerti al mercato;
- una quota significativa del fatturato proveniente da prestazioni non riservate (elaborazione dati, paghe, formazione, software, gestione di progetti);
- una organizzazione di mezzi e personale prevalente rispetto all’apporto personale dei soci professionisti;
- la presenza di soci di capitale o di investimento, che la legge consente entro il limite di un terzo dei voti, e la logica di remunerazione del capitale investito;
- contratti, marchi e canali commerciali tipici dell’impresa (offerte a catalogo, abbonamenti, reti di vendita).
Nessun indice è decisivo da solo: conta la valutazione d’insieme. Proprio per questo, chi teme un ricorso deve documentare la realtà dell’attività, non limitarsi a esibire il certificato di iscrizione all’albo. All’opposto, una STP che vuole accedere agli strumenti dell’impresa deve essere pronta a dimostrare la propria natura imprenditoriale.
La prova
Il Tribunale di Mantova, con decreto del 5 febbraio 2026, ha esaminato una STP di consulenza contabile e fiscale il cui statuto prevedeva, accanto alle attività riservate, elaborazione dati, formazione, coordinamento di progetti e sviluppo di banche dati. Il Tribunale ha ricondotto la società nell’alveo dell’art. 2195 c.c., l’ha considerata soggetta alla disciplina del Codice della crisi e le ha concesso il termine previsto dall’art. 40, comma 10, CCII. A monte, la Cassazione, sentenza n. 8683 del 28 marzo 2019, aveva ridimensionato l’idea che tutto ciò che fa uno studio contabile sia attività riservata: tenuta delle scritture, adempimenti IVA e consulenza aziendale possono essere svolti anche da non iscritti.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che la propria STP “non possa fallire” tende a sottovalutare un ricorso per liquidazione giudiziale, a non predisporre una difesa sulle soglie dell’art. 2, lett. d), CCII e a non usare per tempo la composizione negoziata o un accordo con i creditori. Il risultato può essere l’apertura della procedura con tutto ciò che ne consegue: spossessamento, azioni revocatorie, azioni di responsabilità verso gli amministratori e, per le società di persone, estensione ai soci illimitatamente responsabili.
Mito n. 2 — “Per una STP in crisi esiste solo il sovraindebitamento”
Il mito
“Siamo professionisti, quindi l’unica strada è quella dell’OCC: concordato minore o liquidazione controllata.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è, ed è solido. L’art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce il sovraindebitamento come la crisi o l’insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Il professionista è nominato espressamente. È naturale dedurne che anche la società composta da professionisti appartenga a questo perimetro.
La realtà
Vero, ma solo a metà. Il sovraindebitamento è la via corretta in due situazioni ben precise:
- quando la STP non è qualificabile come imprenditore commerciale (svolge in modo esclusivo l’attività professionale, con struttura semplice): rientra allora tra i debitori “non assoggettabili alla liquidazione giudiziale”;
- quando la STP, pur essendo qualificabile come impresa commerciale, possiede congiuntamente i requisiti dell’impresa minore: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro.
Se la STP è un’impresa commerciale e supera anche una sola delle tre soglie, il sovraindebitamento è chiuso e si aprono gli strumenti dell’impresa “maggiore”: piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss.), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis), concordato preventivo in continuità o liquidatorio (artt. 84 ss.) e, sul versante dell’insolvenza, la liquidazione giudiziale.
C’è poi una sfumatura che pochi conoscono: gli accordi di ristrutturazione dell’art. 57 sono riservati all’imprenditore “anche non commerciale” e diverso dall’imprenditore minore. Per una STP di dimensioni rilevanti la cui natura commerciale sia discussa, questa formulazione apre un margine di manovra che va valutato sui numeri.
Ricapitolando:
| Qualificazione della STP | Dimensione | Strumenti principali |
|---|---|---|
| Non commerciale (professione esclusiva, struttura semplice) | Qualsiasi | Concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione |
| Commerciale | Entro tutte le soglie art. 2, lett. d) | Composizione negoziata (impresa sotto soglia), concordato minore, liquidazione controllata |
| Commerciale | Oltre anche una soglia | Composizione negoziata, piano attestato, accordi, PRO, concordato preventivo; in caso di insolvenza, liquidazione giudiziale |
Vale la pena chiarire anche che cosa offrono, concretamente, i due strumenti principali del sovraindebitamento. Il concordato minore (artt. 74 ss. CCII) consente di proporre ai creditori un piano che può prevedere la prosecuzione dell’attività e il pagamento parziale dei debiti; è approvato se riceve il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e il giudice lo omologa dopo aver verificato ammissibilità e fattibilità. Nella versione liquidatoria è ammesso solo con un apporto di finanza esterna che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) è invece la procedura liquidatoria del sovraindebitato: un liquidatore vende i beni e distribuisce il ricavato, e al termine il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui, alle condizioni di legge.
Per la STP non commerciale che vuole continuare a lavorare, il concordato minore in continuità è quasi sempre il primo strumento da valutare: permette di conservare la clientela, i contratti e il personale, offrendo ai creditori i flussi futuri della professione. La liquidazione controllata diventa la scelta obbligata quando non ci sono prospettive di prosecuzione o quando i creditori non sono disposti a votare la proposta.
La prova
La prova sta nel combinato del testo di legge (art. 2, lett. c e d; art. 121 CCII) e nel già citato decreto del Tribunale di Mantova del 5 febbraio 2026, che ha trattato una STP come impresa commerciale soggetta all’intero Codice della crisi, non come semplice “professionista”.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si presenta all’OCC con una STP che supera le soglie rischia di vedersi dichiarare inammissibile la domanda di concordato minore, perdendo tempo prezioso e, soprattutto, la protezione del patrimonio. Al contrario, chi ha una STP piccola e davvero professionale ma la tratta come una grande impresa rischia di imbarcarsi in percorsi pensati per altri, più onerosi e meno adatti.
Mito n. 3 — “La composizione negoziata è aperta a qualsiasi STP perché è aperta ai professionisti”
Il mito
“La composizione negoziata è lo strumento per tutti: imprese, professionisti, società tra professionisti. Basta caricare l’istanza sulla piattaforma.”
Perché ci credono in tanti
La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12-25-undecies CCII, è stata raccontata come lo strumento “leggero”, stragiudiziale e riservato per eccellenza. Molti professionisti la conoscono perché la propongono ai loro clienti imprenditori, e da qui nasce l’idea che sia aperta anche a loro.
La realtà
L’art. 12 CCII riserva la composizione negoziata all’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. Il professionista persona fisica, che imprenditore non è, ne resta fuori. Per l’impresa minore, la disciplina dell’impresa “sotto soglia” (art. 25-quater CCII) consente comunque l’accesso.
Per la STP la risposta, dunque, dipende ancora una volta dalla qualificazione. Se la società è un’impresa commerciale, sopra o sotto soglia, può chiedere la nomina dell’esperto. Se invece è una STP che esercita in modo esclusivo l’attività professionale e non è qualificabile come impresa, l’accesso è dubbio: la questione non ha ancora una risposta giurisprudenziale consolidata e va affrontata con prudenza, documentando la natura dell’attività svolta.
In realtà, proprio la composizione negoziata è lo strumento che più si presta alle STP qualificate come impresa: le trattative restano riservate, la società continua a operare, l’esperto facilita il dialogo con banche, locatori e fornitori, e si possono chiedere misure protettive (art. 18 CCII) per bloccare le azioni esecutive durante le trattative. Qui l’esperienza diretta conta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce dall’interno come l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento.
Gli esiti possibili della composizione negoziata (art. 23 CCII) comprendono il contratto con uno o più creditori, la convenzione di moratoria, l’accordo sottoscritto anche dall’esperto, gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) e gli altri strumenti di regolazione della crisi.
Come funziona, nella pratica, il percorso? L’imprenditore presenta l’istanza tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, allegando bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, un progetto di piano di risanamento e le dichiarazioni previste dall’art. 17 CCII. Una commissione nomina l’esperto, che deve accettare l’incarico e convocare subito l’imprenditore per valutare se esistono concrete prospettive di risanamento. Se le prospettive mancano, l’esperto lo comunica e l’incarico si chiude; se ci sono, comincia la fase delle trattative.
L’incarico ha una durata limitata, di regola centottanta giorni, prorogabile nei casi previsti dalla legge. Le misure protettive, se richieste, vanno confermate dal tribunale, che ne fissa la durata entro i limiti degli artt. 19 e 20 CCII. Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma deve informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative, sui quali l’esperto può segnalare il proprio dissenso.
Per una STP questo significa poter negoziare con la banca, con il locatore dello studio e con i fornitori di software mantenendo la riservatezza: i clienti dello studio non vengono a sapere della crisi, cosa che per un’attività professionale fondata sulla fiducia ha un valore difficile da sopravvalutare.
La prova
Il testo dell’art. 12 CCII, che indica come destinatario l’imprenditore commerciale e agricolo, chiude la questione per il professionista persona fisica. Per la STP, il decreto del Tribunale di Mantova del 5 febbraio 2026 mostra che, una volta qualificata la società come impresa commerciale, essa è attratta “all’intera disciplina del CCII”, e dunque anche agli strumenti stragiudiziali.
Cosa rischia chi ci crede
Chi presenta un’istanza senza aver verificato la propria qualificazione rischia di vederla archiviata o contestata dai creditori, magari proprio quando chiede la conferma delle misure protettive davanti al tribunale. E chi, al contrario, è convinto di non poterci accedere rinuncia allo strumento più efficace nella fase in cui la crisi è ancora reversibile.
Mito n. 4 — “Se la STP è una srl, i soci professionisti non rischiano nulla”
Il mito
“La STP è una srl: risponde solo la società con il suo capitale. Il nostro patrimonio personale è al sicuro.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è l’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462 c.c. per la srl). È una regola reale ed è uno dei motivi per cui molti professionisti hanno scelto la forma della srl tra i modelli consentiti dall’art. 10, comma 3, L. 183/2011.
La realtà
Vero, ma la regola protegge meno di quanto si pensi. Ci sono almeno quattro canali attraverso cui il patrimonio personale dei soci viene comunque coinvolto:
- Garanzie personali. Quasi ogni affidamento bancario, leasing o contratto di locazione di una STP è assistito da fideiussioni dei soci. Quando la società non paga, il creditore escute il garante, che risponde con tutto il suo patrimonio.
- Responsabilità degli amministratori. Se la crisi è stata aggravata da una gestione non conservativa del patrimonio o da ritardi nel rilevare lo squilibrio, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere (art. 2476 c.c.), e l’apertura di una procedura concorsuale rende queste azioni molto più probabili. L’art. 2086 c.c. impone, del resto, assetti organizzativi adeguati anche alla rilevazione tempestiva della crisi.
- Responsabilità professionale. La legge sulle STP impone la copertura assicurativa per i danni derivanti dall’esercizio della professione e prevede che l’incarico sia eseguito da soci in possesso dei requisiti: la crisi della società non cancella la responsabilità per le prestazioni svolte.
- Forma societaria diversa dalla srl. Molte STP sono snc o sas: lì i soci (o gli accomandatari) rispondono illimitatamente e solidalmente (art. 2291 c.c.), e l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società si estende ai soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII).
La responsabilità limitata della srl protegge il socio dai debiti sociali, ma non dalle garanzie che ha firmato, dagli errori di gestione e dalla forma societaria scelta.
C’è poi un profilo che i soci di una STP sottovalutano spesso: l’art. 3 CCII obbliga l’imprenditore collettivo ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato a rilevare tempestivamente la crisi, e l’art. 2086 c.c. estende l’obbligo a tutte le imprese societarie. Il Codice indica anche segnali precisi da monitorare: debiti retributivi scaduti da almeno trenta giorni oltre una certa soglia, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, esposizioni bancarie scadute o sconfinanti da oltre sessanta giorni. Inoltre i creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione) devono segnalare all’organo amministrativo, e a quello di controllo se esistente, il superamento di determinate soglie di debito (art. 25-novies CCII).
Un amministratore di STP che ignora questi segnali, magari convinto che la responsabilità limitata lo protegga, accumula proprio il genere di ritardo che in una procedura viene contestato come aggravamento del dissesto. Al contrario, l’aver attivato per tempo la composizione negoziata o un altro strumento è un elemento che dimostra diligenza.
La prova
Il testo normativo è sufficiente: art. 2462 c.c. per la srl, art. 2291 c.c. per la snc, art. 256 CCII per l’estensione della liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili. Sul piano giurisprudenziale, la Corte d’Appello di Milano, 12 novembre 2024, e il Tribunale di Verona, 2 dicembre 2025, si sono occupati proprio del socio illimitatamente responsabile, ammettendolo al concordato minore: segno che la sua esposizione personale è un problema reale da gestire con uno strumento dedicato.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto di essere al riparo non si preoccupa delle fideiussioni finché la banca non revoca gli affidamenti e intima il pagamento al garante. A quel punto la crisi della STP diventa una crisi personale, e i tempi per costruire un piano coordinato tra società e soci si sono già accorciati.
Mito n. 5 — “Basta cancellare la STP dal registro per chiudere la partita”
Il mito
“Mettiamo la STP in liquidazione, la cancelliamo e ne apriamo un’altra: i debiti restano con la vecchia società che non esiste più.”
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci, perché la cancellazione dal registro delle imprese ha un effetto estintivo reale: dopo l’art. 2495 c.c., la società cancellata non esiste più come soggetto. Da qui l’idea che con lei si estinguano anche i debiti. In più, nelle STP la cancellazione è spesso accompagnata dalla costituzione di una nuova società con gli stessi professionisti, e il passaggio sembra indolore.
La realtà
In realtà la norma dice tre cose che il mito ignora:
- i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa (art. 2495 c.c.);
- la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo (art. 33 CCII);
- l’imprenditore cancellato incontra limiti nell’accesso agli strumenti: l’art. 33, comma 4, CCII esclude la domanda di accesso al concordato minore, al concordato preventivo, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e all’omologazione degli accordi da parte dell’imprenditore cancellato.
Cancellare la STP non cancella i debiti: per un anno la società resta esposta alla liquidazione giudiziale e, per sempre, i soci restano esposti nei limiti di quanto hanno riscosso. E se la nuova STP riceve clientela, personale o beni della vecchia, le operazioni possono essere aggredite con azioni revocatorie.
Esiste anche un profilo meno noto, ma molto concreto: le operazioni compiute in vista della chiusura possono essere esaminate con le azioni revocatorie previste dal Codice (artt. 163 ss. CCII) se si apre una procedura. Il pagamento preferenziale di alcuni creditori (magari un socio o un familiare), la cessione dello studio a un prezzo non congruo, il trasferimento gratuito di attrezzature e banche dati alla nuova società sono tutti atti che un curatore valuta con attenzione.
Questo non significa che una STP in crisi non possa essere chiusa: significa che va chiusa nel modo giusto. Prima di sciogliere e cancellare, occorre verificare se esiste uno strumento che consenta di regolare i debiti in modo ordinato, magari con un concordato minore o un accordo con i creditori che preveda anche la prosecuzione dell’attività da parte di una nuova struttura, in modo trasparente e con il consenso o il controllo degli organi della procedura.
La prova
La Cassazione, sentenza n. 4329 del 20 febbraio 2020 (resa nel vigore della legge fallimentare), ha affermato che il liquidatore di una società cancellata non può chiedere il concordato preventivo quando il fallimento è richiesto entro l’anno dalla cancellazione. La questione dell’accesso dell’imprenditore cancellato al concordato minore è stata poi rimessa alla Cassazione dalla Corte d’Appello di Firenze con ordinanza del 20 giugno 2023 (art. 363-bis c.p.c.), ma il decreto della Prima Presidente n. 22699 del 26 luglio 2023 ha dichiarato il rinvio inammissibile, ritenendo che il Codice avesse recepito orientamenti già consolidati. Nel merito, però, le corti non sono allineate: la Corte d’Appello di Napoli, 14 luglio 2025, ha ammesso il concordato minore liquidatorio per l’imprenditore cancellato, leggendo il divieto come riferito al solo concordato in continuità.
Cosa rischia chi ci crede
Chi cancella la STP pensando di aver chiuso i conti si espone, nell’anno successivo, a un ricorso per liquidazione giudiziale senza poter più accedere agli strumenti negoziali più favorevoli; i soci possono essere chiamati a restituire quanto riscosso, e gli atti di trasferimento verso la nuova società possono essere rimessi in discussione.
Mito n. 6 — “Il socio professionista può sempre usare il piano del consumatore per i propri debiti”
Il mito
“Io come persona fisica sono un consumatore: posso fare la ristrutturazione dei debiti del consumatore e metterci dentro anche le fideiussioni e i debiti legati alla STP.”
Perché ci credono in tanti
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII, l’erede del vecchio “piano del consumatore”) è lo strumento più noto del sovraindebitamento e ha un vantaggio evidente: non richiede il voto dei creditori, perché la decisione spetta al giudice. Il socio di una STP, fuori dallo studio, è una persona fisica con mutuo, prestiti e carte di credito: sembra naturale considerarsi consumatore.
La realtà
Vero, ma solo a metà. L’art. 2, comma 1, lett. e), CCII definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di persone, per i debiti estranei a quelli sociali. Due conseguenze:
- i debiti contratti come professionista, o per finanziare l’attività professionale, non sono debiti del consumatore;
- il socio è consumatore solo per i debiti estranei a quelli sociali.
Il nodo più delicato riguarda l’esposizione mista: debiti personali e familiari insieme a fideiussioni prestate per la STP o a debiti professionali. Qui la giurisprudenza di merito è divisa. Una parte dei tribunali ammette il consumatore con esposizione mista; un’altra parte lo esclude e indirizza il debitore verso il concordato minore, che è aperto anche al professionista ma richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Come si sceglie, allora, in modo prudente? Il primo passo è classificare ogni singolo debito: mutuo prima casa, prestiti personali, carte di credito e debiti familiari da un lato; finanziamenti per lo studio, debiti verso la cassa professionale, fideiussioni prestate per la STP, debiti fiscali legati all’attività dall’altro. Il secondo passo è pesare le due componenti: se quella professionale o sociale è marginale, la ristrutturazione del consumatore può essere sostenibile anche davanti a un tribunale restrittivo; se è prevalente, il concordato minore diventa la scelta più sicura.
Il concordato minore, del resto, è un vero strumento del professionista: l’art. 74 CCII lo rende disponibile ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore, e consente di proporre la prosecuzione dell’attività professionale come fonte di pagamento. Il prezzo è il voto dei creditori, che richiede un lavoro di negoziazione preventiva con le banche e con i principali creditori, oltre a una proposta che assicuri loro più di quanto otterrebbero dalla liquidazione controllata.
Esiste infine la possibilità di una procedura familiare (art. 66 CCII), quando più membri della stessa famiglia sono sovraindebitati o quando il sovraindebitamento ha origine comune: è il caso, frequente, di coniugi entrambi soci della STP o garanti degli stessi finanziamenti.
La prova
La radice del principio risale alla Cassazione n. 1869/2016, secondo cui il consumatore sovraindebitato può accedere al piano anche in presenza di debiti d’impresa solo se il sovraindebitamento deriva esclusivamente da obbligazioni estranee all’attività. Nel vigore del Codice, la Corte d’Appello di L’Aquila, 11 ottobre 2023, ha ammesso l’accesso alla ristrutturazione del consumatore con esposizione mista, mentre la Corte d’Appello di Bologna, 23 giugno 2023, l’ha escluso; sulla linea restrittiva si collocano anche il Tribunale di Milano, 25 settembre 2023, e il Tribunale di Forlì, 5 febbraio 2024.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita una domanda di ristrutturazione del consumatore inserendo fideiussioni prestate per la STP rischia la declaratoria di inammissibilità in un tribunale che segue l’orientamento restrittivo. Nel frattempo le misure protettive cadono e i creditori riprendono le esecuzioni. La scelta tra ristrutturazione del consumatore e concordato minore va fatta dopo un esame della composizione del debito e della giurisprudenza del tribunale competente.
Mito n. 7 — “Il socio illimitatamente responsabile resta escluso dal concordato minore”
Il mito
“Se la STP è una snc o una sas, io socio sono legato alla sorte della società: non posso proporre un mio concordato minore.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta nel meccanismo dell’estensione: se si apre la liquidazione giudiziale della società di persone, la procedura si estende ai soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII), e qualcosa di analogo accade nella liquidazione controllata della società (art. 270 CCII). Da qui l’impressione che il socio non abbia una propria via d’uscita e debba subire passivamente il destino della società.
La realtà
Il socio illimitatamente responsabile può accedere al concordato minore secondo un orientamento di merito ormai significativo, presentando una proposta che tiene conto sia dei suoi debiti personali sia della responsabilità per le obbligazioni sociali. Il socio, infatti, non è di per sé soggetto alla liquidazione giudiziale se non per estensione e, come persona fisica professionista, rientra nell’area del sovraindebitamento.
Il socio di una STP in forma di snc, che è al tempo stesso professionista e responsabile per i debiti sociali, può quindi costruire una proposta propria, coordinata con quella della società. Il coordinamento è essenziale: la riuscita del piano del socio dipende spesso da cosa accade alla società, e viceversa. Il Codice consente anche la procedura familiare e la trattazione congiunta in alcuni casi (art. 66 CCII), utile quando più soci-familiari sono coinvolti.
Come si costruisce, in concreto, la proposta del socio? Di regola si parte dalla ricostruzione di due masse di debito: quella personale (mutuo, prestiti, debiti tributari propri) e quella derivante dalla responsabilità illimitata per i debiti della società. Si valuta poi il patrimonio del socio, distinguendo i beni che è ragionevole conservare (tipicamente l’abitazione familiare) da quelli liquidabili. Infine si individuano le risorse con cui pagare i creditori: il reddito professionale futuro, l’eventuale apporto di familiari o terzi, la quota di liquidazione spettante nella società.
Il coordinamento con la procedura della società è decisivo. Se la STP accede a un concordato minore e soddisfa una parte dei creditori sociali, la proposta del socio può tenerne conto, riducendo il debito di responsabilità; se invece la società viene liquidata, il socio deve prevedere il proprio piano in modo autonomo, sapendo che i creditori sociali concorreranno con quelli personali. In entrambi i casi, presentarsi per primi con una proposta strutturata è molto meglio che subire l’estensione di una procedura liquidatoria.
La prova
La Corte d’Appello di Milano, 12 novembre 2024, ha ammesso il socio illimitatamente responsabile al concordato minore; nello stesso senso il Tribunale di Verona, 2 dicembre 2025. Sul versante dell’imprenditore individuale che ha cessato l’attività, il Tribunale di Rimini, 15 febbraio 2023, lo ha ammesso al concordato minore, con un’apertura che interessa anche il professionista che ha chiuso lo studio individuale prima di confluire in una STP.
Cosa rischia chi ci crede
Chi rinuncia in partenza al concordato minore finisce per subire la liquidazione (giudiziale o controllata) per estensione, con la perdita dei beni e senza aver negoziato nulla con i creditori. Un percorso concordatario, invece, può consentire di conservare la casa o altri beni offrendo ai creditori una soddisfazione che la liquidazione non garantirebbe.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili per mostrare cosa accade davvero a chi agisce credendo a uno dei miti. Non descrivono casi reali.
Simulazione A — “La STP non può fallire”
Ipotesi: STP srl di consulenza contabile e fiscale, con statuto che prevede anche elaborazione dati e formazione. Negli ultimi tre esercizi: ricavi tra 238.000 e 264.700 euro, attivo patrimoniale di 317.450 euro nel 2025, debiti complessivi per 412.880 euro (di cui 168.300 verso una banca, 91.240 verso l’Erario, 47.600 per canoni di locazione arretrati). Il 3 febbraio la banca deposita ricorso per liquidazione giudiziale.
Sequenza reale:
- la società supera due soglie dell’art. 2, lett. d) (attivo oltre 300.000 euro, ricavi oltre 200.000 euro): non può invocare la qualità di impresa minore;
- lo statuto e il fatturato mostrano servizi non riservati organizzati in forma d’impresa: c’è il rischio concreto che il tribunale la qualifichi come imprenditore commerciale, come accaduto a Mantova;
- i soci, convinti dell’esclusione, non hanno avviato alcuno strumento. A questo punto possono solo chiedere il termine dell’art. 40, comma 10, CCII per depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, lavorando in tempi stretti.
Se gli stessi soci avessero chiesto la composizione negoziata sei mesi prima, con misure protettive confermate dal tribunale, la banca non avrebbe potuto iniziare azioni esecutive durante le trattative e l’esperto avrebbe potuto facilitare una moratoria o un accordo.
Simulazione B — “Siamo una srl, non rischiamo nulla”
Ipotesi: STP srl di ingegneri, due soci al 50%. Affidamento bancario di 126.540 euro garantito da fideiussione di entrambi i soci; debito della società verso fornitori per 38.910 euro. La società, piccola e dedita alla sola progettazione, è sotto tutte le soglie.
Sequenza reale:
- la banca revoca l’affidamento e intima il pagamento alla società e ai fideiussori;
- ciascun socio è esposto per l’intero importo garantito (126.540 euro), pur avendo solo il 50% delle quote;
- il socio A ha anche un mutuo personale di 84.270 euro: la sua esposizione è “mista” (debiti personali + fideiussione per la STP). Se chiede la ristrutturazione del consumatore in un tribunale che segue l’orientamento restrittivo, la domanda può essere dichiarata inammissibile; il concordato minore resta l’alternativa, con il voto dei creditori;
- la società, a sua volta, può accedere agli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore o liquidazione controllata).
Simulazione C — “Cancelliamo e ripartiamo”
Ipotesi: STP snc di due commercialisti con debiti per 153.620 euro. I soci deliberano lo scioglimento, approvano un bilancio finale senza riparto e ottengono la cancellazione il 14 marzo; il 2 aprile costituiscono una nuova STP srl alla quale trasferiscono il personale e la clientela.
Sequenza reale:
- fino al 14 marzo dell’anno successivo la vecchia snc resta esposta alla liquidazione giudiziale, se qualificabile come impresa commerciale non minore (art. 33 CCII); se invece è non commerciale o minore, resta il versante della liquidazione controllata;
- in quanto soci di snc, entrambi rispondono illimitatamente dei 153.620 euro (art. 2291 c.c.) e la procedura della società si estende a loro;
- l’imprenditore cancellato non può depositare domande di concordato minore o preventivo secondo la lettura più rigorosa dell’art. 33, comma 4, CCII; alcune corti di merito ammettono il concordato minore liquidatorio, ma è un terreno incerto;
- il trasferimento di clientela e personale alla nuova srl può essere esaminato in sede di azioni revocatorie o di responsabilità.
Il fondo di verità
Nessuno dei sette miti nasce dal nulla. Ricomporre i frammenti veri nel quadro corretto è il modo migliore per capire quale strumento si applica davvero alla propria STP.
Primo frammento: il professionista non è imprenditore. È vero per la persona fisica e lo resta. Anche la STP che esercita esclusivamente la professione, con un’organizzazione semplice, può restare fuori dalla liquidazione giudiziale, come ha ritenuto il Tribunale di Forlì nel 2017. Ma la qualificazione non è automatica: dipende da ciò che la società fa e da come lo fa.
Secondo frammento: il sovraindebitamento è la casa del professionista. È vero: l’art. 2, lett. c), CCII nomina il professionista tra i soggetti sovraindebitati. Per una STP, però, la casa è la stessa solo se la società non è impresa commerciale o se resta entro tutte le soglie dell’impresa minore.
Terzo frammento: la composizione negoziata è lo strumento più flessibile. È vero, ma l’art. 12 CCII la riserva all’imprenditore commerciale e agricolo. La STP che è impresa vi accede (anche sotto soglia, con la disciplina dell’art. 25-quater); per la STP non commerciale l’accesso è incerto.
Quarto frammento: la srl limita la responsabilità. È vero per i debiti sociali, ma non per le fideiussioni dei soci, la responsabilità degli amministratori e le STP in forma di società di persone.
Quinto frammento: la cancellazione estingue la società. È vero, ma il Codice e il codice civile prevedono un anno di esposizione alla liquidazione giudiziale e la responsabilità dei soci per quanto riscosso.
Sesto frammento: la persona fisica può essere consumatore. È vero, ma solo per i debiti estranei all’attività professionale e a quelli sociali; sull’esposizione mista i tribunali sono divisi.
Settimo frammento: il socio illimitatamente responsabile segue la società. È vero per l’estensione delle procedure liquidatorie, ma non gli impedisce di proporre un proprio concordato minore.
Il criterio che tiene insieme tutto è uno solo: prima si qualifica la STP (impresa commerciale o no, minore o no, società di persone o di capitali), poi si sceglie lo strumento. Saltare il primo passaggio è l’errore da cui nascono tutti i miti.
Mito vs realtà in tabella
La tabella che segue mette a confronto, in forma sintetica, ciò che circola e ciò che prevede davvero la disciplina vigente. È uno strumento di orientamento: la decisione sul singolo caso richiede l’analisi dei bilanci, dello statuto e della composizione del debito.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| La STP non può mai finire in liquidazione giudiziale | Può, se qualificata come impresa commerciale (art. 2195 c.c.) e oltre le soglie dell’impresa minore (art. 121 CCII) |
| Per la STP esiste solo il sovraindebitamento | Solo se non commerciale o impresa minore; altrimenti piano attestato, accordi, PRO, concordato preventivo |
| La composizione negoziata è aperta a ogni STP | L’art. 12 CCII la riserva all’imprenditore commerciale e agricolo; per la STP non commerciale l’accesso è incerto |
| Se è una srl i soci non rischiano nulla | Rischiano per fideiussioni, responsabilità degli amministratori e, nelle snc/sas, illimitatamente |
| Cancellare la STP chiude la partita | Liquidazione giudiziale possibile entro un anno (art. 33 CCII); soci responsabili ex art. 2495 c.c. |
| Il socio può sempre usare la ristrutturazione del consumatore | Solo per debiti estranei all’attività professionale e sociale; esposizione mista: orientamenti divisi |
| Il socio illimitatamente responsabile è escluso dal concordato minore | Più corti di merito lo ammettono (App. Milano 2024, Trib. Verona 2025) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che una STP iscritta all’albo è automaticamente esclusa dalla liquidazione giudiziale?
No. L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e all’albo non basta. Conta la natura dell’attività effettivamente esercitata e l’organizzazione: una STP con oggetto sociale ampio e servizi non riservati può essere qualificata impresa commerciale.
Quindi è vero che una STP piccola va sempre all’OCC?
Dipende. Se è non commerciale, sì: il suo canale è il sovraindebitamento. Se è commerciale ma rientra in tutte le soglie dell’art. 2, lett. d), CCII, è impresa minore e può scegliere tra composizione negoziata (impresa sotto soglia) e strumenti del sovraindebitamento. Basta superare una sola soglia per uscire da questo perimetro.
Quindi è vero che i soci di una STP snc possono essere coinvolti nella procedura della società?
Sì. Nella liquidazione giudiziale l’estensione ai soci illimitatamente responsabili è prevista dall’art. 256 CCII; un meccanismo analogo opera per la liquidazione controllata. Il socio può però costruire una propria proposta di concordato minore secondo un orientamento di merito consolidato.
Quindi è vero che la composizione negoziata blocca subito le esecuzioni?
Dipende. Le misure protettive si chiedono con l’istanza di nomina dell’esperto e decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese, ma devono essere confermate dal tribunale (artt. 18 e 19 CCII). Senza conferma nei termini, la protezione viene meno.
Quindi è vero che il socio con mutuo personale e fideiussione per la STP può scegliere liberamente tra consumatore e concordato minore?
No. La scelta dipende dalla composizione del debito e dall’orientamento del tribunale competente: alcuni ammettono l’esposizione mista nella ristrutturazione del consumatore, altri la escludono. Il concordato minore è più stabile sotto il profilo dell’ammissibilità, ma richiede il voto favorevole dei creditori.
Le sentenze che smontano i miti
Raccogliamo qui le pronunce citate nel corso della guida, ciascuna collegata al mito che ridimensiona. I principi sono riformulati in parole nostre; alcune decisioni sono di merito, perché sulla crisi delle STP la Cassazione non si è ancora pronunciata in modo diretto nel vigore del Codice.
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Tribunale di Forlì, decreto 25 maggio 2017 (vigenza della legge fallimentare). Ha escluso la fallibilità di una STP srl con un socio commercialista e soci-dipendenti con funzioni ausiliarie, valorizzando l’esercizio esclusivo della professione e la struttura semplice. Mito n. 1: è la fonte del mito, ma va letta come decisione legata ai fatti, non come regola generale.
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Tribunale di Mantova, decreto 5 febbraio 2026. Una STP con oggetto sociale esteso a servizi non riservati (elaborazione dati, formazione, progetti, banche dati) è stata ricondotta all’art. 2195 c.c. e trattata come soggetta all’intera disciplina del CCII, con concessione del termine dell’art. 40, comma 10. Miti n. 1, 2 e 3: dimostra che la qualificazione dipende dall’attività concreta.
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Cassazione, sentenza n. 8683 del 28 marzo 2019. Tenuta delle scritture, adempimenti IVA e consulenza aziendale non rientrano nella riserva degli iscritti all’albo. Mito n. 1: un fatturato fondato su attività non riservate avvicina la STP all’impresa commerciale.
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Cassazione, n. 1869/2016 (data non reperita nelle fonti consultate). Il consumatore può includere debiti d’impresa solo se il sovraindebitamento deriva esclusivamente da obbligazioni estranee all’attività. Mito n. 6: radice dell’orientamento restrittivo sull’esposizione mista.
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Cassazione, sentenza n. 4329 del 20 febbraio 2020 (legge fallimentare). Il liquidatore della società cancellata non può chiedere il concordato preventivo quando il fallimento è richiesto entro l’anno. Mito n. 5: la cancellazione restringe le vie d’uscita invece di ampliarle.
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Corte d’Appello di Firenze, ordinanza 20 giugno 2023 (art. 363-bis c.p.c.). Ha rimesso alla Cassazione la questione dell’accesso dell’imprenditore cancellato al concordato minore. Mito n. 5: conferma che il tema è controverso.
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Cassazione, decreto della Prima Presidente n. 22699 del 26 luglio 2023. Ha ritenuto il rinvio pregiudiziale fiorentino privo del requisito di novità, perché il Codice recepisce orientamenti già consolidati. Mito n. 5: rafforza la lettura rigorosa dell’art. 33 CCII.
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Corte d’Appello di Napoli, 14 luglio 2025. Ha ammesso il concordato minore liquidatorio per l’imprenditore cancellato, riferendo il divieto dell’art. 33, comma 4, al solo concordato in continuità. Mito n. 5: unico spiraglio, da verificare nel distretto competente.
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Corte d’Appello di Milano, 12 novembre 2024. Ha ammesso il socio illimitatamente responsabile al concordato minore. Mito n. 7: il socio di STP snc o sas non è condannato a subire l’estensione.
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Tribunale di Verona, 2 dicembre 2025. Stesso principio: il socio illimitatamente responsabile può proporre un concordato minore. Mito n. 7: conferma recente dell’orientamento.
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Corte d’Appello di L’Aquila, 11 ottobre 2023. Ha ammesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore un debitore con esposizione mista. Mito n. 6: orientamento favorevole.
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Corte d’Appello di Bologna, 23 giugno 2023. Ha escluso dalla ristrutturazione del consumatore il debitore con esposizione mista. Mito n. 6: orientamento restrittivo.
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Tribunale di Milano, 25 settembre 2023, e Tribunale di Forlì, 5 febbraio 2024. Sulla stessa linea restrittiva di Bologna. Mito n. 6: dimostrano che la scelta dello strumento dipende anche dal tribunale competente.
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Tribunale di Rimini, 15 febbraio 2023. Ha ammesso al concordato minore l’imprenditore individuale che aveva cessato l’attività. Mito n. 7: utile per il professionista che ha chiuso lo studio individuale.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua STP in crisi
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con strumenti precisi:
- Qualifichiamo la STP. Esaminiamo statuto, oggetto sociale, fatturato per tipologia di servizio e organizzazione per stabilire se la società è impresa commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c. o resta nell’area professionale.
- Verifichiamo le soglie dell’impresa minore. Ricostruiamo attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi rilevanti per accertare se la società rientra nell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
- Prepariamo l’istanza di composizione negoziata quando la STP è impresa: test pratico, piano di risanamento, documenti della piattaforma telematica e richiesta di misure protettive.
- Costruiamo la difesa contro un ricorso per liquidazione giudiziale, contestando la qualificazione commerciale o il superamento delle soglie e, se serve, chiedendo il termine dell’art. 40, comma 10, CCII.
- Impostiamo gli strumenti dell’impresa maggiore (piano attestato, accordi di ristrutturazione, PRO, concordato preventivo) quando la STP supera le soglie, con il supporto dei commercialisti per piano e attestazione.
- Seguiamo il percorso presso l’OCC: concordato minore o liquidazione controllata della STP non commerciale o minore, ed esdebitazione finale.
- Mappiamo l’esposizione personale dei soci: fideiussioni, responsabilità illimitata nelle snc e sas, rischi di responsabilità degli amministratori.
- Scegliamo lo strumento per il socio: ristrutturazione del consumatore o concordato minore, valutando l’esposizione mista e l’orientamento del tribunale competente.
- Coordiniamo la proposta della società con quella dei soci, perché i due piani si reggano a vicenda anziché entrare in conflitto.
- Verifichiamo le operazioni di cancellazione o di passaggio a una nuova STP, segnalando i rischi dell’art. 33 CCII, dell’art. 2495 c.c. e delle azioni revocatorie.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una STP la competenza decisiva è doppia. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce il punto di vista dell’esperto nominato dalla Camera di commercio: sa quali informazioni servono per valutare la perseguibilità del risanamento e come si conducono le trattative con banche e fornitori. Come Gestore della crisi e fiduciario OCC, conosce dall’interno i percorsi del sovraindebitamento che si aprono quando la STP non è impresa commerciale o resta impresa minore.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la qualificazione della STP è lo stesso difensore che la sostiene nei reclami e, se necessario, davanti alla Suprema Corte. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sugli aspetti processuali e negoziali, i secondi su bilanci, soglie, piano e flussi di cassa.
L’informazione corretta è la prima difesa
L’informazione corretta è la prima difesa per una STP in crisi: prima di scegliere uno strumento bisogna sapere che cosa la società è davvero, entro quali soglie si muove e quanto sono esposti i soci. Solo dopo questa verifica si capisce se la porta giusta è la composizione negoziata, uno strumento dell’impresa maggiore o il sovraindebitamento.
Lo Studio Monardo affronta questa materia da entrambi i lati del confine. L’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e dunque conosce la composizione negoziata dalla posizione di chi la conduce; è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento L. 3/2012 e fiduciario OCC, e segue quindi anche le procedure riservate al professionista e all’impresa minore. Per questo possiamo valutare la tua STP senza forzarla in uno schema prestabilito.
📩 Prima che un creditore scelga lo strumento al posto tuo, scrivici: i recapiti dello Studio Monardo ti aspettano qui sotto, in fondo alla pagina.
