Cosa Deve Fare Il Collegio Sindacale Davanti Ai Segnali Di Crisi?

Non esiste una sola risposta a questa domanda: quello che il collegio sindacale deve fare davanti ai segnali di crisi dipende da chi sei, da dove siedi e da quando sei arrivato. Lo stesso ritardo nel pagamento dei fornitori pesa diversamente se sei componente del collegio di una S.p.A. con revisore esterno, sindaco unico di una S.r.l. a ristretta base familiare, sindaco di una controllata dentro un gruppo, professionista appena nominato in una società già in affanno oppure sindaco che si trova a vigilare mentre l’impresa ha già avviato una composizione negoziata.

Qualche esempio lampo. Il sindaco di S.p.A. che riceve dall’INPS la segnalazione di un ritardo contributivo ha davanti a sé l’intero arsenale degli artt. 2403-bis, 2406 e 2409 c.c. e la segnalazione dell’art. 25-octies del Codice della crisi. Il sindaco unico di S.r.l. ha gli stessi doveri ma li esercita da solo, senza un collegio con cui condividere valutazioni e verbali. Il sindaco di una controllata deve guardare anche fuori dalla propria società, perché la crisi spesso arriva dalla capogruppo o da un’altra controllata. Chi entra in carica a crisi già avviata scopre che, secondo la Cassazione, l’aver accettato l’incarico dopo i fatti dannosi non basta a metterlo al riparo se poi resta inerte. E chi vigila durante le trattative con i creditori non smette mai di vigilare, perché il Codice lo dice espressamente.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi cinque sezioni dedicate:

  1. il sindaco di S.p.A. (collegio sindacale con revisione affidata a un revisore o a una società di revisione);
  2. il sindaco unico o il collegio di una S.r.l.;
  3. il sindaco di una società appartenente a un gruppo;
  4. il sindaco appena nominato in una società già in difficoltà;
  5. il sindaco che vigila durante la composizione negoziata o uno strumento di regolazione della crisi.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la segnalazione del collegio sindacale prevista dall’art. 25-octies CCII ha un destinatario preciso: invita l’organo amministrativo a valutare la presentazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi, il percorso nato con il D.L. 118/2021. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno ciò che l’esperto chiede all’organo di controllo, quali informazioni pretende e come valuta la tempestività delle iniziative prese. Questo permette di impostare la segnalazione, e la successiva vigilanza, nel modo in cui saranno poi lette da chi conduce le trattative e, in caso di contenzioso, dal giudice.

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Le regole comuni a tutti i sindaci

Prima di entrare nel tuo profilo, conviene fissare una volta per tutte il quadro normativo che vale per ogni organo di controllo, a prescindere dal tipo di società e dal momento dell’incarico. Le sezioni successive rimandano qui.

Il dovere di vigilanza e gli assetti adeguati

L’art. 2403 c.c. affida al collegio sindacale la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Questo dovere si salda con l’art. 2086, secondo comma, c.c., che obbliga l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva a istituire un assetto adeguato «anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale», e ad attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento.

Il collegamento è decisivo: se gli amministratori devono costruire assetti capaci di far emergere la crisi, il collegio deve verificare che quegli assetti esistano e funzionino davvero. Non basta che ci sia un budget: serve un sistema di monitoraggio dei flussi di cassa prospettici a dodici mesi, perché è su quell’orizzonte che l’art. 2, lett. a), CCII definisce la crisi come lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi.

I segnali di allarme individuati dalla legge

L’art. 3, comma 4, CCII elenca i segnali che gli assetti devono essere in grado di intercettare. In sintesi:

  • debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esposizioni verso banche e intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, se rappresentano complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • le esposizioni verso i creditori pubblici qualificati indicate dall’art. 25-novies CCII.

A questi si affiancano le segnalazioni esterne. L’art. 25-novies obbliga INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, al superamento di determinate soglie di debito scaduto, a inviare una segnalazione all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo. L’art. 25-decies impone alle banche e agli intermediari di comunicare all’imprenditore e, se esistente, all’organo di controllo le variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti. Questo significa che il sindaco non può dire di non aver saputo: la legge gli recapita il segnale direttamente. Le soglie di dettaglio dell’art. 25-novies sono state ritoccate nel tempo e vanno sempre verificate sul testo vigente al momento del controllo.

La segnalazione dell’art. 25-octies CCII

Il cuore dell’intervento del collegio è l’art. 25-octies CCII. L’organo di controllo segnala per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l’istanza di composizione negoziata prevista dall’art. 17. La segnalazione deve essere:

  • motivata, cioè spiegare quali indici, dati e informazioni fanno ritenere esistenti i presupposti;
  • trasmessa con mezzi che assicurano la prova della ricezione (PEC, consegna a mani con firma, verbale);
  • corredata da un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale gli amministratori devono riferire sulle iniziative intraprese.

In pendenza delle trattative resta fermo il dovere di vigilanza dell’art. 2403 c.c. Il secondo comma prevede infine che la tempestiva segnalazione e la vigilanza sull’andamento delle trattative siano valutate ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. È lo scudo che la legge mette a disposizione del sindaco diligente, ma funziona solo se la segnalazione è tempestiva, motivata e documentata.

Gli altri poteri: non sono facoltà, sono strumenti da usare

La segnalazione non esaurisce i doveri. Il collegio dispone di:

  • atti di ispezione e controllo e richiesta di notizie agli amministratori, anche sulle società controllate (art. 2403-bis c.c.);
  • convocazione dell’assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, quando ravvisa fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406 c.c.);
  • convocazione dell’assemblea per perdite in caso di inerzia degli amministratori (artt. 2446 e 2447 c.c.; per le S.r.l. artt. 2482-bis e 2482-ter);
  • denuncia al tribunale per gravi irregolarità di gestione (art. 2409 c.c., che legittima anche il collegio sindacale);
  • istanza al tribunale per l’accertamento di una causa di scioglimento quando gli amministratori omettono gli adempimenti (art. 2485 c.c.);
  • impugnazione delle delibere assembleari e consiliari invalide (artt. 2377 e 2388 c.c.).

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, proprio perché i sindaci non hanno un potere di veto né di sostituirsi agli amministratori, devono attivare con tempestività gli organi competenti per prevenire o limitare il danno (Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2021, n. 24045).

La nuova responsabilità dei sindaci: art. 2407 c.c. dopo la L. 35/2025

Dal 12 aprile 2025 è in vigore il nuovo art. 2407 c.c., riscritto dalla legge 14 marzo 2025, n. 35. Le novità sono tre:

  1. tetto alla responsabilità, salvo il dolo, commisurato al compenso annuo: quindici volte il compenso per compensi fino a 10.000 euro; dodici volte per compensi da 10.000 a 50.000 euro; dieci volte per compensi superiori a 50.000 euro;
  2. prescrizione quinquennale dell’azione, decorrente dal deposito della relazione ex art. 2429 c.c. relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno;
  3. scomparsa del riferimento espresso alla solidarietà con gli amministratori, anche se la dottrina prevalente ritiene che la solidarietà continui ad operare in base ai principi generali.

Attenzione però: la Cassazione ha escluso che il nuovo regime si applichi ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (Cass. civ., 22 gennaio 2026, n. 1390). Per le condotte omissive fino all’11 aprile 2025 il sindaco risponde secondo le regole previgenti, senza tetto. Il limite inoltre non opera in caso di dolo e non tocca la responsabilità penale.

Il versante penale

Il sindaco che non esercita i poteri impeditivi può rispondere a titolo di concorso omissivo nei reati di bancarotta commessi dagli amministratori. La Cassazione penale ha precisato che l’omissione deve aver concretamente agevolato la condotta altrui, da valutare in base alla forza dei poteri non esercitati e con un giudizio controfattuale, e che serve la consapevolezza del fatto e l’adesione alla sua realizzazione (Cass. pen., Sez. V, 28 maggio 2025, n. 23175). Non è un automatismo, ma è un rischio reale per chi ignora segnali macroscopici.

L’onere della prova nei giudizi di responsabilità

Un ultimo principio comune. Chi agisce contro il sindaco, di solito il curatore della liquidazione giudiziale, deve allegare l’inerzia, l’illecito gestorio e i segnali d’allarme che avrebbero dovuto indurre ad attivarsi; una volta fornita questa prova, spetta al sindaco dimostrare di non aver potuto fare nulla di utile (Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2024, n. 2350). Per questo la documentazione di ogni passo, dai verbali alle PEC, vale quanto il passo stesso.

Molte delle pronunce citate in questa guida sono state rese su fatti anteriori al Codice della crisi, nel vigore della legge fallimentare: i principi sul dovere di vigilanza restano però pienamente attuali, perché poggiano sugli artt. 2403 e 2407 c.c.

Se sei sindaco di una S.p.A.

La tua situazione

Siedi in un collegio sindacale di tre o cinque membri effettivi in una società per azioni. La revisione legale è affidata a un revisore o a una società di revisione, quindi il tuo compito è la vigilanza sull’amministrazione e sugli assetti, non il controllo contabile in senso stretto. Ricevi i verbali del consiglio, partecipi alle adunanze, hai un rapporto periodico con il revisore e, se la società lo ha istituito, con l’organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. Un giorno, dalla lettura della situazione infrannuale o da una PEC dell’Agenzia delle Entrate, capisci che qualcosa non va.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei parte di un organo collegiale, e la tua diligenza si misura anche su come hai fatto funzionare il collegio. Il dissenso individuale va messo a verbale (art. 2404 c.c.), ma da solo non basta: occorre che tu abbia sollecitato le iniziative collegiali e, se il collegio resta inerte, che tu abbia usato i poteri individuali di ispezione (art. 2403-bis c.c.).

Nella S.p.A. il collegio ha un interlocutore in più: il revisore. L’art. 2409-septies c.c. impone lo scambio tempestivo di informazioni tra collegio e revisore, e l’art. 25-octies CCII rende il revisore a sua volta destinatario di doveri di vigilanza sugli indicatori della crisi nell’ambito delle proprie funzioni. Se il revisore ti segnala dubbi sulla continuità aziendale, quella comunicazione è un segnale d’allarme che devi trattare come tale, non come un’opinione tecnica da archiviare.

La sequenza tipica, per chi è nella tua posizione, è questa:

  1. richiesta formale di informazioni agli amministratori sui flussi di cassa prospettici e sulle misure in corso;
  2. confronto con il revisore e verbalizzazione;
  3. segnalazione ex art. 25-octies CCII con termine non superiore a trenta giorni;
  4. in caso di risposta inadeguata o assente, convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c. e, nei casi di gravi irregolarità, denuncia ex art. 2409 c.c.

I numeri

Facciamo un esempio. Una S.p.A. ha, al 30 giugno, debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni per 412.300 euro e debiti verso fornitori non scaduti per 389.700 euro. Il rapporto supera la soglia: i debiti scaduti da oltre novanta giorni sono superiori a quelli non scaduti, e il segnale dell’art. 3, comma 4, lett. b), CCII è acceso.

Sul fronte della responsabilità: se il tuo compenso annuo come sindaco effettivo è di 18.600 euro, rientri nella fascia da 10.000 a 50.000 euro e il tetto di cui all’art. 2407, secondo comma, è dodici volte il compenso, cioè 223.200 euro, per i fatti successivi all’entrata in vigore della riforma e salvo il dolo. Se il presidente del collegio percepisce 27.900 euro, il suo tetto sarà 334.800 euro. Sono numeri importanti, ma non sono una franchigia: si tratta del limite massimo, il danno effettivo va comunque provato e quantificato.

I rischi specifici

Il rischio principale, per il sindaco di S.p.A., è l’affidamento eccessivo sul revisore e sulle relazioni degli amministratori. La Cassazione ha chiarito che non occorre individuare una specifica condotta del sindaco contraria ai doveri: basta non aver rilevato una violazione macroscopica o non aver reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità, attivando i rimedi disponibili, compresa la convocazione dell’assemblea o la denuncia al pubblico ministero (Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2024, n. 4617). Un controllo solo formale non è un controllo.

Altri rischi tipici: verbali generici che non documentano le richieste fatte; segnalazioni orali non formalizzate; mancata verifica dell’adeguatezza degli assetti dopo una crescita rapida o un’acquisizione.

Le mosse giuste

  1. Formalizza subito la richiesta di un piano di tesoreria a tredici settimane e di un budget a dodici mesi, con scadenza breve.
  2. Convoca un incontro congiunto con il revisore e verbalizza le sue valutazioni sulla continuità.
  3. Invia la segnalazione ex art. 25-octies via PEC, con indici precisi e termine non superiore a trenta giorni.
  4. Se gli amministratori non rispondono o rispondono in modo evasivo, valuta la convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c. e, se ricorrono gravi irregolarità, la denuncia ex art. 2409 c.c.
  5. Se l’organo amministrativo avvia la composizione negoziata, organizza la vigilanza sulle trattative con un calendario di aggiornamenti.

Il rapporto con l’organismo di vigilanza e con il dirigente preposto

Nelle S.p.A. più strutturate il collegio non è l’unico presidio di controllo. Possono esserci un organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, una funzione di internal audit, un comitato controllo e rischi, e nelle società quotate un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Per chi è nella tua posizione, questa pluralità è una risorsa ma anche una trappola: la presenza di altri controllori non riduce il tuo perimetro di vigilanza, perché l’art. 2403 c.c. ti affida in via diretta la verifica dell’adeguatezza degli assetti nel loro complesso. Usa gli altri presidi come fonti di informazione, chiedi i loro report, verbalizza gli incontri, ma non delegare a loro la valutazione sulla continuità.

Un ulteriore punto di attenzione riguarda la relazione all’assemblea ex art. 2429 c.c. Nel nuovo art. 2407 c.c. il deposito di quella relazione segna l’inizio della prescrizione quinquennale per l’esercizio in cui il danno si è verificato. La relazione diventa così anche il documento su cui verrà misurata la tua consapevolezza: se i segnali di crisi erano noti, la relazione deve darne conto, insieme alle iniziative assunte. Una relazione “pulita” redatta mentre il collegio aveva già ricevuto segnalazioni dei creditori pubblici o dubbi del revisore sulla continuità crea una contraddizione difficile da spiegare in un futuro giudizio.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass. n. 4617/2024, va ricordata Cass. civ., Sez. I, 27 agosto 2024, n. 24004: la responsabilità può derivare dall’omesso controllo su operazioni significative che, se verificate, avrebbero evitato le perdite. Per il sindaco di S.p.A., le operazioni straordinarie, i finanziamenti infragruppo e le cessioni di asset in fase di tensione finanziaria sono esattamente le “operazioni significative” da presidiare.

Se sei sindaco unico o componente del collegio di una S.r.l.

La tua situazione

Sei stato nominato in una società a responsabilità limitata perché ha superato le soglie dell’art. 2477 c.c. (per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti di 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi o 20 dipendenti medi) oppure perché lo statuto prevede un organo di controllo. Molto spesso sei sindaco unico, e spesso ti è affidata anche la revisione legale. La società è a conduzione familiare, l’amministratore è anche socio di maggioranza, e i documenti arrivano a fatica.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che le regole della S.p.A. si applicano anche a te: l’art. 2477 c.c. richiama per l’organo di controllo delle S.r.l. le disposizioni sul collegio sindacale delle S.p.A. Hai gli stessi poteri e la stessa responsabilità, ma sei solo. Non c’è un collegio con cui condividere le valutazioni, non c’è un revisore esterno se la revisione è affidata a te. Ogni scelta, e ogni omissione, è tua e soltanto tua.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi su un punto: l’art. 2409 c.c. sulla denuncia al tribunale per gravi irregolarità si applica anche alle S.r.l., per espressa previsione dell’ultimo comma dell’art. 2477 c.c. come modificato dal Codice della crisi. Hai quindi uno strumento giudiziale forte, che puoi attivare se l’amministratore ignora la tua segnalazione.

Se cumuli il controllo e la revisione, l’art. 2407, secondo comma, c.c. estende espressamente il regime di responsabilità anche al collegio che esercita la revisione legale ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.: il tetto si applica, ma i doveri sono doppi. Devi vigilare sulla gestione e, insieme, esprimere il giudizio sul bilancio, compresa la valutazione sulla continuità aziendale.

I numeri

Ipotesi: S.r.l. con monte retribuzioni mensile di 58.400 euro. A fine marzo risultano non pagate le retribuzioni di gennaio per 31.200 euro, scadute da oltre trenta giorni. Il rapporto è 31.200 / 58.400 = 53,4%: più della metà del monte retribuzioni mensile, quindi il segnale dell’art. 3, comma 4, lett. a), CCII è acceso.

Sul tetto di responsabilità: con un compenso annuo di 7.800 euro rientri nella prima fascia, quindi il limite è quindici volte il compenso, cioè 117.000 euro. Se il compenso per controllo e revisione insieme è di 12.400 euro, rientri nella seconda fascia e il tetto è dodici volte, cioè 148.800 euro. Il paradosso apparente, compenso più alto con moltiplicatore più basso, deriva dalla struttura a fasce della norma.

I rischi specifici

Il rischio principale del sindaco di S.r.l. è la società “chiusa” in cui le informazioni non arrivano. La Cassazione ha affermato che il sindaco risponde per l’omessa vigilanza anche su condotte anteriori alla nomina, specie in società a ristretta base familiare, quando vi siano segnali d’allarme e non si attivi (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9427/2024, aprile 2024). La ristretta base sociale non attenua il dovere: lo rende più stringente, perché i controlli interni sono più deboli.

Altro rischio: l’assenza di assetti adeguati. Nelle S.r.l. di piccole dimensioni spesso manca qualsiasi strumento di previsione finanziaria. Se non lo segnali, quella mancanza diventa anche tua.

Le mosse giuste

  1. Chiedi per iscritto l’adozione di un sistema minimo di monitoraggio dei flussi di cassa e dei debiti scaduti, con scadenze precise.
  2. Usa la lista di controllo e il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibili sulla piattaforma telematica nazionale della composizione negoziata come base oggettiva per la segnalazione.
  3. Invia la segnalazione ex art. 25-octies con termine non superiore a trenta giorni.
  4. Se ci sono perdite oltre il terzo del capitale e l’amministratore non convoca l’assemblea, convocala tu (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.).
  5. In caso di inerzia persistente e gravi irregolarità, valuta la denuncia ex art. 2409 c.c.

Quando l’amministratore è anche il socio che ti ha nominato

C’è un aspetto umano che, per chi è nella tua posizione, pesa più delle norme: spesso l’amministratore unico è anche il socio di maggioranza che ti ha proposto per l’incarico, e la segnalazione può essere vissuta come uno sgarbo. La legge non ammette questa attenuante: il dovere di vigilanza è posto nell’interesse della società, dei soci di minoranza e dei creditori, non del socio che ha votato la tua nomina. Il modo più efficace per gestire il rapporto è anticipare il metodo: spiegare fin dall’inizio dell’incarico che ogni criticità sarà formalizzata per iscritto, che il collegio chiederà periodicamente i dati sui debiti scaduti e sulla tesoreria, e che la segnalazione ex art. 25-octies è uno strumento che protegge anche l’amministratore, perché lo porta verso la composizione negoziata prima che la crisi diventi irreversibile.

Ricorda infine che la revoca del sindaco richiede una giusta causa e l’approvazione del tribunale (art. 2400 c.c.). La segnalazione di una crisi reale non può mai costituire giusta causa di revoca: è l’adempimento di un dovere. Questo ti dà una protezione che vale la pena conoscere quando il clima con l’amministratore si fa teso.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2024, n. 4315 ha ribadito che il sindaco deve attivarsi immediatamente di fronte a una cattiva gestione, anche quando gli amministratori omettono di richiedere l’apertura della procedura concorsuale in una situazione di grave deficit. Nella S.r.l. familiare, dove l’amministratore tende a rinviare, è proprio la tua sollecitazione a fare la differenza.

Se sei sindaco di una società che fa parte di un gruppo

La tua situazione

La società che controlli non vive da sola. È una controllata, oppure è la capogruppo, oppure è una società sorella che riceve servizi, finanziamenti o garanzie da altre società dello stesso gruppo. I segnali di crisi che vedi possono non nascere nella tua società: possono arrivare da un cash pooling che svuota la tesoreria, da una garanzia prestata a favore della controllante, da crediti infragruppo che non vengono mai incassati.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: devi guardare oltre i confini della tua società. L’art. 2403-bis, secondo comma, c.c. consente al collegio di chiedere notizie agli amministratori, anche con riferimento alle società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali, e di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività.

Il Codice della crisi tratta il gruppo in modo specifico. L’art. 2, lett. h), definisce il gruppo di imprese, e gli artt. 284 e seguenti disciplinano il concordato, gli accordi e il piano di gruppo. Anche la composizione negoziata può essere chiesta da più imprese di un gruppo (art. 25 CCII). La segnalazione ex art. 25-octies, però, resta un atto dell’organo di controllo di ciascuna società: non esiste un collegio sindacale di gruppo. Se sei sindaco della controllata, segnali agli amministratori della controllata; se sei sindaco della capogruppo, vigili anche sull’esercizio della direzione e coordinamento.

Sul piano della responsabilità, il gruppo aggiunge l’art. 2497 c.c.: la società che esercita attività di direzione e coordinamento risponde verso soci e creditori della controllata se agisce nell’interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione. Il sindaco della controllata deve vigilare che le decisioni influenzate dalla capogruppo siano motivate e documentate, come richiede l’art. 2497-ter c.c.

I numeri

Ipotesi: controllata con crediti infragruppo verso la capogruppo per 1.374.600 euro, scaduti da oltre otto mesi, su un attivo circolante di 2.918.000 euro. Il 47,1% dell’attivo circolante è immobilizzato in un credito che la controllante non paga. Contemporaneamente la controllata ha esposizioni bancarie sconfinate da settantadue giorni per 186.300 euro su un totale di esposizioni di 2.410.000 euro, cioè il 7,7%: oltre la soglia del 5% dell’art. 3, comma 4, lett. c), CCII.

In questo scenario, per chi è nella tua posizione, il segnale di crisi della controllata dipende in larga parte dalla capogruppo. La segnalazione dovrà quindi chiedere agli amministratori non solo un piano di tesoreria ma anche le iniziative per recuperare il credito infragruppo o per ottenere garanzie.

I rischi specifici

Il rischio principale è considerare “normali” le operazioni infragruppo solo perché sono infragruppo. Finanziamenti alla controllante in situazione di difficoltà, garanzie senza corrispettivo, cessioni di rami a valori non verificati sono i terreni su cui più spesso si concentra l’azione di responsabilità. Cass. civ., Sez. I, n. 24004/2024 ha ricordato che la mancata verifica di operazioni significative fonda la responsabilità se un controllo diligente avrebbe impedito le perdite.

C’è poi il rischio di informazione asimmetrica: gli amministratori della controllata spesso eseguono decisioni prese altrove, e il sindaco riceve solo la parte finale del processo decisionale.

Le mosse giuste

  1. Chiedi una mappa aggiornata dei rapporti infragruppo: crediti, debiti, garanzie, contratti di servizio, cash pooling.
  2. Attiva lo scambio di informazioni con il collegio della capogruppo e delle altre controllate rilevanti (art. 2403-bis c.c.).
  3. Verifica che le decisioni influenzate dalla direzione e coordinamento siano motivate ai sensi dell’art. 2497-ter c.c.
  4. Invia la segnalazione ex art. 25-octies indicando espressamente i fattori di rischio che derivano dal gruppo.
  5. Se la crisi è di gruppo, sollecita gli amministratori a valutare una composizione negoziata o uno strumento unitario.

Se sei sindaco della capogruppo

Se siedi invece nel collegio della capogruppo, per chi è nella tua posizione la prospettiva si rovescia. Il tuo compito comprende la vigilanza sul modo in cui la società esercita la direzione e il coordinamento: le decisioni imposte alle controllate devono rispondere a un interesse di gruppo documentato e trovare compensazione nei vantaggi complessivi, come richiede l’art. 2497 c.c. Una capogruppo che drena liquidità dalle controllate per coprire la propria crisi espone sé stessa alla responsabilità verso i soci e i creditori delle controllate, e il collegio che non lo rileva ne condivide il rischio. Il bilancio consolidato, quando dovuto, e le informazioni ottenute dai collegi delle controllate sono le tue fonti principali.

Un’attenzione particolare va riservata ai finanziamenti dei soci e infragruppo. L’art. 2467 c.c. sulla postergazione dei finanziamenti dei soci in situazione di squilibrio, richiamato per i finanziamenti infragruppo dall’art. 2497-quinquies c.c., indica che la legge guarda con sospetto il rimborso di questi crediti quando la società finanziata è in difficoltà. Se vedi rimborsi alla capogruppo mentre la controllata accumula debiti scaduti verso terzi, è un segnale da mettere subito a verbale.

Giurisprudenza dedicata

Sul piano dei principi, Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2013, n. 23233 (resa nel vigore della legge fallimentare) ha ritenuto responsabili i sindaci che non avevano contestato poste di bilancio ingiustificate né esercitato i poteri sostitutivi, contribuendo al ritardo nella dichiarazione di fallimento e all’aggravamento del dissesto. Nei gruppi, le poste infragruppo sono spesso proprio quelle “ingiustificate” che occorre mettere in discussione.

Se sei appena stato nominato in una società già in difficoltà

La tua situazione

Hai accettato l’incarico da poche settimane o pochi mesi. Il collegio precedente si è dimesso, oppure è scaduto, e tu entri in una società che già mostra segnali di sofferenza: bilancio approvato in ritardo, debiti tributari rateizzati, fornitori che chiedono il pagamento anticipato. Pensi di avere un margine di tempo per “prendere le misure”.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. La brevità dell’incarico e l’arrivo dopo i fatti dannosi non escludono, da soli, la tua responsabilità: la Cassazione ha affermato che l’aver assunto la carica dopo il verificarsi dei fatti dannosi non esclude la responsabilità se i sindaci sono rimasti inerti, ferma restando la necessità che il curatore provi i fatti storici da cui emerge la mancata vigilanza (Cass. civ., Sez. I, 13 febbraio 2024, n. 3922). Nello stesso senso Cass. n. 9427/2024, sul sindaco che risponde anche per condotte anteriori alla nomina se, in presenza di segnali d’allarme, non si attiva.

Ciò non significa che tu risponda dei danni già prodotti prima del tuo arrivo per il solo fatto di essere stato nominato: significa che, da quando sei in carica, devi trattare i segnali preesistenti come attuali e attivarti per evitare che il danno si aggravi. È il cosiddetto danno incrementale, cioè l’aggravamento successivo alla tua nomina, quello su cui la tua diligenza viene misurata.

I numeri

Ipotesi: nomina il 14 maggio. La società ha un patrimonio netto negativo già al 31 dicembre precedente per 263.900 euro. Tra la nomina e l’apertura della liquidazione giudiziale, avvenuta il 22 febbraio dell’anno successivo, il deficit patrimoniale cresce fino a 941.700 euro. La differenza, 677.800 euro, è l’aggravamento maturato durante il tuo incarico.

Se in quei mesi non hai chiesto informazioni, non hai segnalato e non hai convocato l’assemblea per perdite, il curatore potrà sostenere che una tua attivazione tempestiva avrebbe ridotto l’aggravamento. Il nesso causale va dimostrato, come ha precisato Cass. civ., Sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28357: l’omessa vigilanza rileva solo se l’attivazione dei poteri avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il danno. Ma il terreno su cui ti difenderai è quello dei documenti che hai prodotto, o non prodotto, da maggio in poi.

I rischi specifici

Il rischio principale è la presunzione di avere tempo. Il sindaco subentrato tende a dedicare i primi mesi alla lettura delle carte. È giusto farlo, ma la lettura deve sfociare rapidamente in richieste scritte. Un altro rischio è affidarsi al giudizio del collegio uscente o della relazione al bilancio precedente: quella relazione non ti esonera, e se contiene valutazioni ottimistiche non confermate dai fatti diventa un elemento contro la società, non a tuo favore.

Infine, il rischio delle dimissioni. Lasciare l’incarico di fronte a una situazione grave può sembrare la scelta più prudente, ma le dimissioni non sostituiscono l’attivazione dei poteri: il principio affermato dalla Cassazione, secondo cui il sindaco deve reagire agli atti di dubbia legittimità con i rimedi a sua disposizione (Cass. n. 4617/2024; Cass. n. 2400/2024), si applica fino all’ultimo giorno di carica.

Le mosse giuste

  1. Entro le prime settimane, chiedi per iscritto l’ultimo bilancio, le situazioni infrannuali, lo scadenziario dei debiti, la posizione verso erario ed enti previdenziali, gli affidamenti bancari.
  2. Verbalizza le criticità ereditate, distinguendo quanto esisteva prima della tua nomina.
  3. Se i segnali dell’art. 3, comma 4, CCII sono già accesi, procedi senza attendere con la segnalazione ex art. 25-octies.
  4. Verifica se ricorrono i presupposti degli artt. 2446-2447 o 2482-bis-2482-ter c.c. e, in caso di inerzia, convoca l’assemblea.
  5. Valuta con un legale l’opportunità di strumenti giudiziali, come la denuncia ex art. 2409 c.c., prima di qualsiasi decisione sulle dimissioni.

Cosa chiedere prima di accettare l’incarico

Se non hai ancora accettato, la tua situazione ha un vantaggio che molti trascurano: puoi informarti prima. Chiedere l’ultimo bilancio approvato, la relazione del collegio uscente, i motivi della cessazione del precedente organo di controllo, l’esistenza di segnalazioni ex art. 25-novies già ricevute, la presenza di procedure esecutive o di istanze di liquidazione giudiziale depositate dai creditori è un atto di prudenza professionale. Accettare l’incarico in una società già in crisi non è un errore; accettarlo senza sapere in che stato si trova la società può diventarlo. Se decidi di accettare, quelle stesse informazioni costituiranno il punto zero della tua vigilanza e ti permetteranno di dimostrare, in futuro, cosa esisteva prima del tuo arrivo e cosa hai fatto da quel momento.

Giurisprudenza dedicata

Cass. n. 3922/2024 e Cass. n. 9427/2024, già citate, sono le pronunce più rilevanti per chi è nella tua posizione. Vi si aggiunge Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2024, n. 3459, secondo cui, quando il sindaco chiede in sede concorsuale il pagamento del proprio compenso, il curatore può eccepire l’inadempimento ai doveri di vigilanza e spetta al sindaco dimostrare di aver vigilato con diligenza e di aver usato i poteri disponibili. In pratica, anche il diritto al compenso dipende dalla documentazione della tua attività.

Se sei sindaco durante la composizione negoziata o uno strumento di regolazione della crisi

La tua situazione

La segnalazione è già stata fatta, da te o dal collegio precedente, oppure gli amministratori si sono mossi spontaneamente. L’impresa ha presentato l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica nazionale e un esperto indipendente è stato nominato, oppure la società ha depositato una domanda di accesso a un accordo di ristrutturazione, a un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o a un concordato preventivo. Pensi che, a questo punto, il tuo compito si sia esaurito.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che la vigilanza non si sospende con l’avvio delle trattative: l’art. 25-octies CCII dice espressamente che in pendenza delle trattative rimane fermo il dovere di vigilanza dell’art. 2403 c.c., e che proprio la vigilanza sull’andamento delle trattative è valutata ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della tua responsabilità.

Nella composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma deve gestirla in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività quando è in stato di crisi, e nel prevalente interesse dei creditori se risulta già insolvente ma con prospettive concrete di risanamento (art. 21 CCII). Il tuo compito è vigilare proprio su questo: che gli atti compiuti durante le trattative siano coerenti con le trattative stesse.

L’esperto, appena accettato l’incarico, convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, se in carica (art. 17, comma 5, CCII). Sarai quindi chiamato a fornire all’esperto un quadro attendibile della situazione, e quel quadro deve essere coerente con quanto hai verbalizzato prima.

C’è poi il tema delle perdite. Se nell’istanza di composizione negoziata l’imprenditore dichiara di avvalersi della sospensione, dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative non si applicano le regole sulla riduzione del capitale per perdite e sullo scioglimento per perdite (art. 20 CCII). Una sospensione analoga opera dal deposito della domanda di accesso agli strumenti di regolazione (art. 89 CCII). Questo non elimina il tuo dovere di vigilanza sulle perdite: cambia lo strumento, non la sostanza.

I numeri

Ipotesi: istanza di composizione negoziata pubblicata il 3 febbraio. Durante le trattative, il 18 aprile, il consiglio delibera il pagamento integrale di un fornitore strategico per 94.700 euro, mentre restano scaduti debiti verso altri fornitori per 621.300 euro. Il pagamento può essere coerente con le trattative, se serve a garantire la continuità, oppure pregiudizievole, se altera senza giustificazione la parità tra i creditori.

Nella composizione negoziata, l’imprenditore informa preventivamente l’esperto per iscritto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento; se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo (art. 21, comma 3, CCII). Quella segnalazione dell’esperto arriva a te: se l’atto viene compiuto comunque, la tua reazione sarà valutata.

I rischi specifici

Il rischio principale è considerare la composizione negoziata come uno scudo che solleva il collegio dal controllo. È l’esatto contrario: la legge premia la vigilanza sulle trattative e lascia intatta la responsabilità per l’inerzia. Altro rischio è non coordinarsi con l’esperto: l’esperto non è un sostituto del collegio, è un facilitatore delle trattative, e le sue segnalazioni all’organo di controllo sono un nuovo segnale d’allarme da trattare.

Se le trattative falliscono e l’impresa approda a una liquidazione giudiziale, il curatore guarderà con attenzione al periodo delle trattative: pagamenti preferenziali, finanziamenti non autorizzati, cessioni a valori incongrui.

Le mosse giuste

  1. Stabilisci con gli amministratori un calendario di aggiornamenti sull’andamento delle trattative, ad esempio ogni quindici giorni, e verbalizzalo.
  2. Fornisci all’esperto, quando richiesto, un quadro scritto e coerente con i verbali precedenti.
  3. Chiedi di essere informato degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative prima del loro compimento.
  4. Reagisci per iscritto alle segnalazioni dell’esperto ai sensi dell’art. 21, comma 3, CCII.
  5. Se le trattative si chiudono senza esito, verifica immediatamente quale strumento gli amministratori intendono adottare e vigila sui tempi.

Il dopo: esito positivo, esito negativo

Le trattative possono chiudersi in modi diversi: con un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure con l’accesso a un accordo di ristrutturazione, a un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, a un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, o ancora senza alcun esito. Per chi è nella tua posizione, ognuno di questi sbocchi apre una fase nuova di vigilanza. Se l’accordo è raggiunto, devi verificare che venga eseguito e che le previsioni del piano restino realistiche; se le trattative falliscono, devi verificare con urgenza quale strada gli amministratori intendono seguire. La relazione finale dell’esperto, che descrive l’andamento delle trattative, sarà un documento letto anche da chi in futuro giudicherà la condotta degli organi sociali: è utile che la tua vigilanza risulti coerente con quanto l’esperto vi riporterà.

Le misure protettive e cautelari eventualmente richieste dall’imprenditore (artt. 18 e 19 CCII) non cambiano il quadro: proteggono il patrimonio dalle azioni dei creditori, non gli amministratori o i sindaci dalle proprie responsabilità.

Giurisprudenza dedicata

È esattamente in questa fase che la competenza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 diventa utile al sindaco: conoscere come l’esperto legge le informazioni dell’organo di controllo e come valuta gli atti compiuti durante le trattative permette di impostare una vigilanza documentata e coerente. Sul piano giurisprudenziale, il principio di Cass. civ., Sez. I, 10 dicembre 2024, n. 31753 è il punto di riferimento: i sindaci non rispondono automaticamente di ogni illecito gestorio, ma devono aver esercitato, o tentato diligentemente di esercitare, tutti i poteri di indagine e di reazione a loro disposizione. Nella composizione negoziata quei poteri si arricchiscono del dialogo con l’esperto.

Tre collegi, tre esiti: i numeri a confronto

Mettiamo lo stesso problema davanti a tre profili diversi e seguiamo, numeri alla mano, come cambiano i tempi, gli strumenti e l’esposizione. Sono ipotesi dimostrative costruite sulle norme vigenti, non casi reali.

Simulazione 1 — Collegio di S.p.A., debiti verso fornitori

Dati di partenza. S.p.A. manifatturiera; al 30 giugno debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni per 412.300 euro e non scaduti per 389.700 euro. Compenso annuo del sindaco effettivo: 18.600 euro.

Sviluppo. Il collegio rileva il segnale dell’art. 3, comma 4, lett. b), CCII il 15 luglio, nella riunione periodica. Il 22 luglio chiede per iscritto un piano di tesoreria a tredici settimane. Il 29 luglio, ricevuta una risposta generica, invia la segnalazione ex art. 25-octies via PEC con termine di trenta giorni, che scade il 28 agosto. Gli amministratori il 26 agosto comunicano di aver incaricato un advisor e di voler presentare l’istanza di composizione negoziata; l’istanza viene pubblicata il 18 settembre.

Esito. Il collegio ha agito entro due settimane dal rilievo, con segnalazione motivata, termine congruo e prova della ricezione. Se anche la crisi dovesse poi sfociare in una procedura, questa sequenza è esattamente ciò che l’art. 25-octies, comma 2, valuta ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità. Il tetto teorico per il sindaco, per fatti successivi al 12 aprile 2025, sarebbe 12 × 18.600 = 223.200 euro.

Simulazione 2 — Sindaco unico di S.r.l., retribuzioni non pagate

Dati di partenza. S.r.l. familiare con monte retribuzioni mensile di 58.400 euro; retribuzioni di gennaio non pagate per 31.200 euro al 5 marzo. Sindaco unico con controllo e revisione, compenso annuo 12.400 euro.

Sviluppo. Il rapporto è 53,4%, oltre la metà: segnale acceso. Il sindaco chiede chiarimenti il 7 marzo; l’amministratore risponde a voce che “a fine mese arriva un incasso”. Il sindaco non formalizza nulla. A giugno le retribuzioni scadute sono tre mensilità; a settembre la società deposita una domanda di liquidazione giudiziale in proprio.

Esito. Il sindaco non ha inviato la segnalazione ex art. 25-octies né ha documentato le richieste. Tra marzo e settembre il deficit patrimoniale è cresciuto di 318.450 euro. Il curatore potrà allegare l’inerzia e i segnali d’allarme: a quel punto, secondo l’orientamento di Cass. n. 2350/2024, sarà il sindaco a dover provare che nessuna attivazione avrebbe inciso. Il tetto teorico, per fatti successivi alla riforma, è 12 × 12.400 = 148.800 euro; sotto quel limite l’esposizione resta piena.

Simulazione 3 — Sindaco di controllata, crediti infragruppo

Dati di partenza. Controllata con crediti verso la capogruppo per 1.374.600 euro scaduti da otto mesi, esposizione bancaria sconfinata da settantadue giorni per 186.300 euro su 2.410.000 euro complessivi (7,7%). Compenso annuo 9.200 euro.

Sviluppo. Il collegio chiede il 3 ottobre agli amministratori della controllata la mappa dei rapporti infragruppo e, contemporaneamente, attiva lo scambio di informazioni con il collegio della capogruppo ai sensi dell’art. 2403-bis c.c. Il 17 ottobre invia la segnalazione ex art. 25-octies, indicando come causa principale l’incasso mancato del credito infragruppo e fissando un termine di venticinque giorni. Il 6 novembre gli amministratori riferiscono che la capogruppo intende avviare una composizione negoziata di gruppo.

Esito. Il collegio della controllata ha fatto ciò che poteva fare dalla propria posizione: non può imporre nulla alla capogruppo, ma ha documentato il rischio, ha attivato i canali informativi e ha sollecitato gli amministratori. Il tetto teorico è 15 × 9.200 = 138.000 euro.

La lezione comune alle tre simulazioni: non è la gravità del segnale a determinare l’esposizione del sindaco, ma il tempo e il modo della sua reazione.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Molti sindaci non stanno in un solo profilo. Ecco le combinazioni più frequenti e come si sommano le regole.

Sindaco unico di S.r.l. appena nominato

Se sei appena stato nominato sindaco unico di una S.r.l. già in difficoltà, cumuli il rischio della solitudine decisionale con quello dell’ingresso a crisi avviata. Le due fragilità si moltiplicano: nessun collega con cui condividere la valutazione, nessun margine di tempo. Per chi è nella tua posizione, la priorità è documentare in modo ancora più rigoroso la situazione ereditata e procedere alla segnalazione appena i segnali sono confermati. Il principio di Cass. n. 9427/2024 sulle società a ristretta base familiare e quello di Cass. n. 3922/2024 sull’ingresso dopo i fatti si applicano entrambi.

Sindaco di controllata in composizione negoziata di gruppo

Se la tua società partecipa a una composizione negoziata di gruppo, il dovere di vigilanza durante le trattative si estende ai rapporti con le altre imprese del gruppo coinvolte. L’art. 25 CCII prevede che l’esperto conduca le trattative in modo unitario quando le imprese lo chiedono, ma ciascuna società conserva i propri organi e ciascun collegio la propria responsabilità. Devi vigilare in particolare sulle operazioni infragruppo compiute durante le trattative: finanziamenti, garanzie, trasferimenti di risorse. Se vanno a favore di altre società del gruppo, devono trovare giustificazione nel vantaggio complessivo e documentato.

Sindaco che cumula controllo e revisione in una S.p.A. di piccole dimensioni

Nelle S.p.A. che non sono enti di interesse pubblico e non sono tenute al bilancio consolidato, lo statuto può affidare la revisione legale al collegio sindacale (art. 2409-bis, secondo comma, c.c.). In questo caso il collegio deve emettere anche il giudizio sul bilancio, che comprende la valutazione sulla continuità aziendale. Un giudizio senza rilievi sulla continuità, a fronte di segnali già accesi, rende difficile sostenere poi di aver segnalato tempestivamente. La coerenza tra relazione di revisione, relazione ex art. 2429 c.c. e segnalazione ex art. 25-octies è decisiva.

Sindaco che vigila mentre i soci litigano

Nelle società con soci in conflitto, i segnali di crisi si intrecciano con lo stallo decisionale. L’assemblea non approva il bilancio, il consiglio non riesce a deliberare, i soci si accusano a vicenda. Qui la convocazione dell’assemblea da parte del collegio ex art. 2406 c.c., o l’istanza al tribunale per l’accertamento della causa di scioglimento ex art. 2485 c.c., diventano strumenti concreti. La segnalazione ex art. 25-octies resta comunque dovuta agli amministratori, anche se divisi.

Sindaco di società che ha ricevuto segnalazioni dei creditori pubblici

Se la società riceve una segnalazione dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o dell’INAIL ex art. 25-novies, la stessa comunicazione arriva anche a te. A prescindere dal profilo, quella comunicazione fa partire il tuo orologio: dal momento in cui la ricevi non puoi più sostenere di ignorare il debito pubblico scaduto.

Il confronto tra profili

Mettere i cinque profili uno accanto all’altro aiuta a capire dove si concentrano i rischi di ciascuno. La base normativa è la stessa per tutti: artt. 2403, 2403-bis, 2406, 2407, 2409 c.c. e 25-octies CCII. Cambiano invece il contesto informativo, gli interlocutori e il punto debole su cui si concentrerà un eventuale giudizio. Il sindaco di S.p.A. ha più strumenti e più interlocutori, ma deve far funzionare un organo collegiale. Il sindaco di S.r.l. ha meno interlocutori e spesso cumula le funzioni. Il sindaco di gruppo deve guardare fuori dalla propria società. Il neo-nominato non ha il tempo dalla sua parte. Chi vigila durante le trattative ha un interlocutore in più, l’esperto, e un dovere di vigilanza espressamente rafforzato.

Aspetto S.p.A. S.r.l. Gruppo Neo-nominato In trattativa
Base normativa specifica artt. 2403-2409 c.c., 2409-septies art. 2477 c.c. (rinvio alle norme S.p.A.) artt. 2403-bis, 2497, 2497-ter c.c.; artt. 25, 284 ss. CCII stessi doveri del profilo di appartenenza artt. 17, 21, 25-octies CCII
Interlocutore chiave revisore legale amministratore (spesso socio) collegio della capogruppo/controllate collegio uscente, amministratori esperto negoziatore
Strumento distintivo convocazione assemblea ex art. 2406 denuncia ex art. 2409 (applicabile alle S.r.l.) scambio informazioni ex art. 2403-bis ricognizione scritta immediata vigilanza su atti straordinari e pagamenti
Rischio principale affidamento sul revisore società chiusa, informazioni assenti normalizzare le operazioni infragruppo presunzione di avere tempo considerare le trattative uno scudo
Termine della segnalazione non oltre 30 giorni non oltre 30 giorni non oltre 30 giorni non oltre 30 giorni vigilanza continua
Tetto responsabilità (fatti dal 12.4.2025, salvo dolo) 15/12/10 × compenso 15/12/10 × compenso 15/12/10 × compenso 15/12/10 × compenso 15/12/10 × compenso

Le domande trasversali

Cosa succede se gli amministratori non rispondono entro il termine?

Il silenzio degli amministratori è a sua volta un segnale. Il collegio deve valutare gli strumenti successivi: convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c. se ricorrono fatti censurabili di rilevante gravità e urgente necessità; convocazione per perdite se ne ricorrono i presupposti; denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. se vi sono gravi irregolarità che possono arrecare danno alla società. La segnalazione ex art. 25-octies apre la sequenza, non la chiude.

Il collegio sindacale può presentare da solo l’istanza di composizione negoziata?

No. L’istanza di nomina dell’esperto ex art. 17 CCII è presentata dall’imprenditore, cioè dall’organo amministrativo della società. Il collegio segnala la sussistenza dei presupposti e sollecita, ma la decisione spetta agli amministratori. Se questi non si attivano, il collegio usa gli strumenti endosocietari e giudiziali sopra descritti.

Le dimissioni mi mettono al riparo?

Da sole no. Le dimissioni producono effetto con la sostituzione e, soprattutto, non cancellano l’inerzia precedente. La giurisprudenza richiede che il sindaco abbia attivato, o tentato diligentemente di attivare, tutti i poteri disponibili (Cass. n. 31753/2024). Prima di dimetterti, la scelta più tutelante è documentare per iscritto la segnalazione e le iniziative successive.

Il tetto dell’art. 2407 vale anche per i fatti del 2023 e 2024?

No, secondo Cass. n. 1390/2026, che ha escluso l’applicazione retroattiva del nuovo secondo comma ai fatti anteriori all’entrata in vigore della riforma. Per le omissioni fino all’11 aprile 2025 si applica il regime precedente, senza limite quantitativo.

Se la società accede a uno strumento di regolazione, cessa la mia carica?

No. Il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi non fa cessare gli organi sociali. La società resta amministrata dai suoi organi, salvi i poteri degli organi della procedura, e il collegio continua a vigilare. Cambia il contesto, perché alcune regole sulle perdite restano sospese (art. 89 CCII), ma il dovere di vigilanza resta intero.

Come deve essere scritta, in concreto, una segnalazione efficace?

Una segnalazione utile, a prescindere dal profilo, contiene almeno: l’indicazione dei dati da cui emergono i segnali (con importi, date e fonte, per esempio lo scadenziario fornitori al 30 giugno o la comunicazione dell’INPS ricevuta il 12 luglio); il riferimento ai parametri dell’art. 3, comma 4, CCII o agli esiti del test pratico disponibile sulla piattaforma telematica; la richiesta esplicita di riferire sulle iniziative intraprese; il termine, non superiore a trenta giorni; l’avvertimento che, in mancanza di riscontro adeguato, il collegio valuterà gli ulteriori strumenti previsti dalla legge. Una segnalazione generica, priva di numeri, è difficilmente difendibile come “motivata”. Va trasmessa con un mezzo che dia prova della ricezione e trascritta nel libro delle adunanze e deliberazioni del collegio.

Cosa cambia se la crisi è già diventata insolvenza?

Il Codice distingue la crisi, cioè la probabilità di insolvenza nei dodici mesi, dall’insolvenza, cioè l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La composizione negoziata è accessibile anche all’impresa insolvente, purché vi sia una ragionevole prospettiva di risanamento (art. 12 CCII). Se però questa prospettiva manca, la segnalazione dovrà sollecitare gli amministratori verso gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza appropriati e, in mancanza, verso la domanda di liquidazione giudiziale in proprio. In questo scenario la Cassazione ha più volte ricordato che il sindaco deve reagire anche quando gli amministratori omettono di attivarsi di fronte a una situazione di grave deficit (Cass. n. 4315/2024): l’immobilismo degli amministratori aggrava il dissesto, e il dissesto aggravato è il danno di cui si discute nei giudizi di responsabilità.

Il collegio può farsi assistere da consulenti?

Sì. I sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in situazioni di incompatibilità (art. 2403-bis, quarto comma, c.c.). Nelle situazioni di crisi, il confronto con un legale esperto di procedure concorsuali e di composizione negoziata e con un commercialista che sappia leggere i flussi prospettici aiuta a impostare la segnalazione, a scegliere lo strumento successivo e a preparare la documentazione che in futuro potrebbe essere decisiva.

La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono state verificate sugli estremi riportati dalle fonti consultate. I principi sono riformulati e collegati al profilo cui si applicano in modo più diretto. Molte sono state rese su fatti anteriori al Codice della crisi, nel vigore della legge fallimentare: i principi sulla vigilanza dei sindaci restano attuali perché fondati sugli artt. 2403 e 2407 c.c.

Principi validi per tutti i profili

Cass. civ., Sez. I, ord. 10 dicembre 2024, n. 31753. I sindaci non rispondono in modo automatico di ogni illecito degli amministratori; rispondono se non hanno esercitato, o tentato con diligenza di esercitare, l’insieme dei poteri di indagine e di reazione attribuiti dalla legge. Rilevanza: è il criterio di fondo con cui si giudica ogni condotta del collegio davanti ai segnali di crisi, e indica che la difesa del sindaco passa dalla prova di essersi attivato.

Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2021, n. 24045. Poiché il collegio non ha poteri di veto né può sostituirsi agli amministratori, il suo dovere si traduce nel sollecitare tempestivamente gli organi competenti a intervenire per scongiurare o contenere il danno. Rilevanza: fonda la logica stessa della segnalazione ex art. 25-octies: segnalare non è una formalità ma l’esercizio tipico del potere sindacale.

Cass. civ., Sez. I, ord. 24 gennaio 2024, n. 2350. Chi agisce deve allegare l’inerzia del sindaco, l’illecito gestorio e i segnali d’allarme; provati questi elementi, grava sul sindaco l’onere di dimostrare che nessuna iniziativa utile era possibile. Rilevanza: spiega perché la documentazione delle iniziative è la principale difesa di ogni profilo.

Cass. civ., Sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28357. L’attore deve provare inerzia, danno e nesso causale; l’omessa vigilanza rileva solo se l’attivazione dei controlli avrebbe ragionevolmente evitato o ridotto il pregiudizio. Rilevanza: è il limite che protegge il sindaco da una responsabilità di posizione, centrale soprattutto per il neo-nominato.

Cass. civ., 22 gennaio 2026, n. 1390. Il nuovo secondo comma dell’art. 2407 c.c., con il tetto commisurato al compenso, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore: il diritto al risarcimento sorge al momento del danno e si quantifica secondo la legge allora vigente. Rilevanza: per tutti i profili, distingue le omissioni fino all’11 aprile 2025, soggette al regime senza tetto, da quelle successive.

Sindaco di S.p.A.

Cass. civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2024, n. 4617. Per affermare la responsabilità non serve individuare una specifica condotta contraria ai doveri: basta non aver colto una violazione macroscopica o non aver reagito ad atti di dubbia legittimità con i rimedi disponibili, inclusa la convocazione dell’assemblea o la segnalazione al pubblico ministero. Rilevanza: per il collegio di S.p.A., che dispone di tutti gli strumenti degli artt. 2406 e 2409 c.c., l’inerzia di fronte a segnali evidenti è di per sé fonte di responsabilità.

Cass. civ., Sez. I, ord. 27 agosto 2024, n. 24004. La vigilanza deve essere esercitata con diligenza, correttezza e buona fede, e la responsabilità può derivare dal mancato controllo di operazioni significative che, se verificate, avrebbero evitato le perdite. Rilevanza: riguarda le operazioni straordinarie e i finanziamenti in fase di tensione, tipici delle S.p.A. e dei gruppi.

Cass. civ., Sez. I, ord. 25 gennaio 2024, n. 2400. Ribadisce che non occorre una condotta specifica contraria ai doveri: rileva la mancata reazione davanti a violazioni macroscopiche o atti dubbi. Rilevanza: conferma un orientamento ormai consolidato nel 2024, utile per valutare la posizione del collegio che si è limitato a prendere atto delle relazioni degli amministratori.

Sindaco di S.r.l.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9427/2024 (aprile 2024). Il sindaco che, pur potendo attivare i poteri della carica, non vigila adeguatamente sull’amministratore risponde in solido con lui, anche per fatti anteriori alla nomina, specie nelle società a ristretta base familiare in presenza di segnali d’allarme; il danneggiato deve però provare i fatti storici da cui emerge la mancata vigilanza. Rilevanza: è la pronuncia più vicina al profilo del sindaco unico di S.r.l. familiare, e anche al neo-nominato. Le fonti consultate indicano come data il 9 o il 10 aprile 2024.

Cass. civ., Sez. I, ord. 19 febbraio 2024, n. 4315. Il sindaco deve attivarsi senza indugio di fronte alla mala gestio, anche quando gli amministratori omettono di chiedere l’apertura della procedura concorsuale in una situazione di grave deficit. Rilevanza: nella S.r.l. con amministratore-socio restio ad ammettere la crisi, è il sindaco a dover rompere lo stallo.

Sindaco di società del gruppo

Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2013, n. 23233 (fatti nel vigore della legge fallimentare). Sono responsabili i sindaci che non hanno contestato poste di bilancio ingiustificate né esercitato i poteri sostitutivi, così contribuendo al ritardo nell’emersione del dissesto e al suo aggravamento. Rilevanza: le poste infragruppo, crediti verso la controllante, partecipazioni, garanzie, sono spesso proprio le voci da contestare nel bilancio della controllata.

Cass. civ., Sez. I, 14 dicembre 2015, n. 25178. La responsabilità dei sindaci concorre in via solidale con quella degli altri obbligati, e il danneggiato può agire anche solo contro alcuni di essi senza dover convenire tutti. Rilevanza: nei gruppi, dove le responsabilità si distribuiscono tra più organi e più società, il sindaco della controllata può essere convenuto anche da solo.

Sindaco appena nominato

Cass. civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2024, n. 3922. Il curatore deve provare i fatti storici che rivelano l’omessa vigilanza; l’aver assunto la carica dopo gli eventi dannosi non esclude però la responsabilità se i sindaci sono rimasti inerti. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per chi entra in carica a crisi già avviata.

Cass. civ., Sez. I, ord. 7 febbraio 2024, n. 3459. Quando il sindaco chiede l’ammissione al passivo del proprio compenso, il curatore può eccepire l’inadempimento dei doveri di vigilanza, e spetta al sindaco provare di aver vigilato con diligenza e di aver usato i propri poteri. Rilevanza: anche il diritto al compenso del sindaco, e non solo la sua responsabilità, dipende dalla prova dell’attività svolta.

Cass. civ., Sez. I, ord. 24 gennaio 2024, n. 2343. In tema di responsabilità concorrente dei sindaci, il curatore deve allegare specificamente l’inadempimento e provare i fatti storici sottostanti alla vigilanza omessa. Rilevanza: per il neo-nominato, è l’altra faccia della medaglia: la responsabilità non si presume dal solo ruolo, va allegata e provata in concreto.

Sindaco durante le trattative e il versante penale

Cass. pen., Sez. V, 28 maggio 2025, n. 23175. Il sindaco che omette di esercitare i poteri impeditivi può concorrere nella bancarotta degli amministratori, ma occorre che l’omissione abbia concretamente agevolato il reato, da verificare in base alla forza dei poteri non esercitati e con un giudizio controfattuale, e che sussista la consapevolezza del fatto altrui con adesione alla sua realizzazione. Rilevanza: per chi vigila durante le trattative, dove gli atti di disposizione del patrimonio sono più delicati, la reazione documentata alle segnalazioni dell’esperto è anche una difesa sul piano penale.

Cosa può fare lo Studio Monardo per te, profilo per profilo

Lo Studio affianca i componenti degli organi di controllo, e le società che vogliono gestire correttamente il rapporto con il proprio collegio, con un lavoro concreto e documentato. Ecco cosa facciamo.

  1. Analizziamo gli indici dell’art. 3, comma 4, CCII sui dati della società (scadenziari, posizione verso erario ed enti, affidamenti bancari) e verifichiamo quali segnali sono accesi e da quando.
  2. Redigiamo la segnalazione ex art. 25-octies CCII, motivata con numeri e fonti, con termine congruo e modalità di trasmissione che garantiscano la prova della ricezione.
  3. Per i collegi di S.p.A., coordiniamo il confronto con il revisore e impostiamo i verbali in modo che documentino richieste, risposte e valutazioni.
  4. Per i sindaci unici di S.r.l., ricostruiamo la situazione societaria anche quando le informazioni arrivano a fatica, e prepariamo le richieste scritte all’amministratore.
  5. Per i sindaci di società del gruppo, mappiamo i rapporti infragruppo e predisponiamo le richieste di scambio di informazioni ex art. 2403-bis c.c.
  6. Per i sindaci neo-nominati, svolgiamo la ricognizione iniziale della situazione ereditata e distinguiamo, documentandoli, i fatti anteriori alla nomina.
  7. Valutiamo e predisponiamo gli strumenti successivi: convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c., convocazione per perdite, denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., istanza ex art. 2485 c.c.
  8. Durante la composizione negoziata, organizziamo la vigilanza sulle trattative: calendario di aggiornamenti, risposta alle segnalazioni dell’esperto ex art. 21 CCII, verifica degli atti straordinari.
  9. Difendiamo il sindaco nei giudizi di responsabilità promossi dalla società, dai creditori o dal curatore, verificando anche l’applicabilità del tetto del nuovo art. 2407 c.c. in relazione alla data dei fatti.
  10. Valutiamo l’esposizione penale collegata a contestazioni di concorso omissivo in bancarotta, coordinando la linea difensiva civile e penale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la segnalazione del collegio sindacale è costruita per condurre l’impresa verso la composizione negoziata, e conoscere come l’esperto valuta le informazioni dell’organo di controllo, gli atti compiuti durante le trattative e la prospettiva di risanamento permette di impostare ogni passo del collegio nel modo in cui sarà poi letto. La qualifica di cassazionista garantisce che la linea difensiva impostata all’inizio sia la stessa che si sostiene in tutti i gradi di giudizio.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione. E poiché la crisi d’impresa è sempre insieme un problema giuridico e un problema di numeri, lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti leggono i flussi di cassa prospettici e gli indici, gli avvocati traducono quelle letture in atti, segnalazioni e difese.

Prima capisci il tuo profilo, poi agisci secondo le tue regole

Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi: sindaco di S.p.A., sindaco di S.r.l., sindaco di una società del gruppo, sindaco appena nominato o sindaco che vigila durante le trattative. Il secondo è agire secondo le tue regole, con tempestività e per iscritto. La legge non chiede al collegio di salvare l’impresa al posto degli amministratori: chiede di vedere i segnali, di segnalarli in modo motivato, di vigilare sulla risposta e di usare gli strumenti successivi quando la risposta non arriva. Chi lo fa può contare sulla valutazione favorevole prevista dall’art. 25-octies, comma 2, CCII; chi resta fermo si espone a una responsabilità che, per i fatti anteriori alla riforma, non conosce tetti.

Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché il percorso che la segnalazione del collegio deve innescare, la composizione negoziata della crisi, è esattamente l’ambito di competenza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. A questa qualifica si aggiungono l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che assicura continuità di difesa fino all’ultimo grado, e il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sulla lettura dei numeri della crisi.

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