È una delle domande che ci vengono rivolte più spesso, e quasi sempre da due persone che stanno ai lati opposti del tavolo. Da una parte il fornitore, la banca o il professionista che ha votato no alla proposta di concordato e, a omologazione avvenuta, si chiede se quel voto conti ancora qualcosa. Dall’altra l’imprenditore che ha ottenuto l’omologazione e vuole sapere se può davvero smettere di temere decreti ingiuntivi e pignoramenti da parte di chi non era d’accordo. Abbiamo raccolto qui le domande che riceviamo più spesso su questo tema, con risposte complete, nel linguaggio in cui ce le fanno.
Il quadro normativo, in sintesi. Oggi la materia è regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai correttivi e da ultimo dal D.Lgs. 136/2024. La norma chiave è l’art. 117 CCII: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, ferma la salvezza dei diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. È la stessa regola che la vecchia legge fallimentare scriveva all’art. 184, ed è per questo che buona parte della giurisprudenza che citeremo, formata sotto la legge fallimentare, resta utile anche oggi: lo segnaleremo ogni volta. Attorno all’art. 117 ruotano il voto (art. 109 CCII), l’omologazione e la ristrutturazione trasversale (art. 112 CCII), l’esecuzione, la risoluzione e l’annullamento (artt. 118-120 CCII).
Perché ce ne occupiamo noi? Perché la domanda “chi resta vincolato e chi no” si pone, prima ancora che nel concordato, nella composizione negoziata della crisi: è lì che l’imprenditore e i creditori misurano quanto conviene trattare e quanto rischia chi resta fuori dall’accordo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno il percorso che porta un’impresa dalle trattative al concordato e, dopo l’omologa, alla sua esecuzione. Proprio questa esperienza del “prima” consente di leggere con precisione gli effetti del “dopo”.
📩 Hai votato contro un concordato che ora è omologato, oppure sei l’impresa che deve farlo rispettare? Parliamone adesso: tutti i riferimenti per contattare lo studio li trovi in fondo a questa pagina.
Ho votato contro: il concordato omologato vale anche per me?
Sì. Se il suo credito è sorto prima che la domanda di concordato fosse pubblicata nel registro delle imprese, l’omologazione la vincola esattamente come vincola chi ha votato a favore.
È il punto che sorprende di più chi ha espresso un voto contrario, ma è il cuore stesso del concordato. Il concordato preventivo è uno strumento a formazione maggioritaria: la legge stabilisce quali maggioranze servono perché la proposta sia approvata (art. 109 CCII) e, una volta raggiunte quelle maggioranze e superato il controllo del tribunale, la decisione dei più si impone a tutti. Se ciascun creditore potesse sottrarsi alla falcidia semplicemente votando contro, il concordato non funzionerebbe mai: basterebbe un solo “no” per far saltare il piano.
L’art. 117 CCII lo dice in modo netto: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda. Non distingue tra favorevoli, contrari, astenuti, assenti o creditori che non si sono mai fatti vivi. Il criterio è solo temporale: conta quando è nato il credito, non come lei ha votato.
Cosa significa in concreto “vincolato”? Significa che:
- lei potrà pretendere soltanto ciò che la proposta omologata prevede per la sua classe o per la sua categoria (la percentuale, i tempi, le modalità);
- il residuo del credito, la parte “falcidiata”, non è più esigibile nei confronti del debitore;
- lei dovrà rispettare i nuovi termini di pagamento fissati dal piano, senza poter pretendere prima.
Su quest’ultimo punto la Cassazione è stata chiarissima di recente: con la Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 (resa sull’art. 184 l.fall., di contenuto analogo all’art. 117 CCII) ha affermato che l’omologa rende temporaneamente inesigibili i crediti anteriori fino ai termini previsti dal piano, con un effetto che la Corte accosta a un patto di non chiedere.
Il suo voto contrario, però, non è stato inutile. Le ha dato strumenti che chi ha votato a favore non ha, a partire dalla possibilità di contestare la convenienza della proposta in sede di omologazione. Ne parliamo più avanti, perché è lì che si gioca la vera partita.
Quindi quel voto non è servito a niente?
No, il voto contrario conta, ma conta prima dell’omologazione, non dopo.
Il voto ha tre funzioni concrete. La prima è ovvia: concorre a determinare se le maggioranze sono raggiunte. Se i “no” sono sufficienti, la proposta non passa, e nel concordato liquidatorio questo chiude la partita. Nel concordato in continuità aziendale, invece, il quadro è più articolato: la proposta può essere omologata anche se una o più classi votano contro, attraverso la ristrutturazione trasversale dei debiti (cross-class cram down) disciplinata dall’art. 112, comma 2, CCII, purché siano rispettate condizioni precise, tra cui la regola di priorità e il fatto che almeno una classe di creditori “in the money” abbia votato a favore.
La seconda funzione è meno nota: il voto contrario la legittima a contestare la convenienza della proposta. Il creditore dissenziente, e in particolare quello appartenente a una classe dissenziente, può sollevare con l’opposizione all’omologazione la questione se la proposta lo tratti peggio di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità il tribunale, a fronte di questa contestazione, omologa solo se il credito dell’opponente risulta soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 112 CCII). Chi ha votato a favore, salvo situazioni particolari, questa porta non la ha.
La terza funzione è “difensiva” e riguarda il dopo: un creditore che ha votato contro ed è stato attento durante la procedura ha di solito raccolto elementi (le relazioni del commissario, le osservazioni, le stime) che gli serviranno se il piano non verrà eseguito e si dovrà chiedere la risoluzione.
C’è poi un aspetto pratico da non sottovalutare. Astenersi non equivale a votare contro. Sotto la legge fallimentare valeva per anni la regola del silenzio-assenso; con il Codice della crisi le regole sul calcolo dei voti sono state più volte ritoccate, e il peso del creditore che resta in silenzio va verificato sulla versione dell’art. 109 CCII applicabile alla singola procedura, in base alla data di deposito della domanda. Chi vuole conservare la possibilità di contestare la convenienza deve esprimere un dissenso chiaro e tempestivo, non limitarsi a non rispondere.
Io non sono nemmeno stato avvisato del concordato: sono vincolato lo stesso?
In linea generale sì, perché il vincolo dipende dalla data di nascita del credito, non dalla sua partecipazione alla procedura.
Il concordato preventivo, a differenza della liquidazione giudiziale, non ha un vero e proprio accertamento del passivo con efficacia di giudicato. I crediti vengono indicati dal debitore, verificati dal commissario giudiziale, ammessi provvisoriamente al voto dal giudice delegato. Ma l’art. 117 CCII non subordina l’obbligatorietà del concordato all’inserimento nell’elenco dei creditori o alla ricezione della comunicazione del commissario. Se il suo credito è anteriore alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, lei resta soggetto alla falcidia anche se non ha votato perché nessuno l’ha avvisata.
Questo non significa che lei sia senza tutela. Due considerazioni contano molto.
La prima: l’omologazione non accerta il suo credito. La Cassazione lo ha ripetuto a lungo sotto la legge fallimentare (ad esempio Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2000, n. 12545): il decreto di omologazione fissa in modo definitivo la riduzione percentuale, ma non fa stato sull’esistenza, sull’importo e sul grado dei crediti. Lei può quindi agire in un ordinario giudizio di cognizione per far accertare quanto le spetta e l’eventuale privilegio, e poi pretendere la percentuale concordataria su quella base.
La seconda: se la mancata comunicazione ha alterato il voto, ad esempio perché crediti rilevanti sono stati tenuti fuori dall’elenco, il problema non è più solo suo, ma riguarda la regolarità della procedura. Durante il giudizio di omologazione questi vizi si fanno valere con l’opposizione; dopo, gli spazi si restringono molto e restano essenzialmente l’annullamento per dolo (art. 120 CCII) e la risoluzione per inadempimento (art. 119 CCII), con i limiti che vedremo.
In pratica: chi scopre tardi di essere creditore di un’impresa in concordato deve muoversi subito, prima che l’omologazione diventi definitiva, perché ogni giorno che passa riduce le armi a disposizione.
Chi è “creditore anteriore” e chi invece resta fuori dal concordato?
È anteriore chi vanta un credito sorto prima della pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese; chi ha un credito nato dopo non subisce la falcidia.
La data di riferimento è precisa: non il deposito in tribunale, non l’omologazione, ma la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. La legge fallimentare, nella versione originaria, guardava al decreto di apertura; dal 2012 si guarda alla pubblicazione del ricorso, e il Codice della crisi ha mantenuto questo criterio. Il motivo è semplice: da quel momento la domanda è conoscibile da tutti, e chi contratta con l’impresa sa che è in corso uno strumento di regolazione della crisi.
Per capire in quale categoria lei si trovi conta il momento in cui è sorto il credito, cioè il fatto genetico, non quello in cui la fattura è stata emessa o il pagamento è diventato esigibile. Alcuni esempi tipici:
| Situazione | Credito anteriore? | Effetto dell’omologa |
|---|---|---|
| Fornitura consegnata prima della pubblicazione, fattura emessa dopo | Sì | Soggetto a falcidia e ai nuovi termini |
| Fornitura ordinata prima ma consegnata dopo la pubblicazione | Normalmente no, va verificato il contratto | Credito da pagare per intero, spesso prededucibile |
| Finanziamento erogato in esecuzione del piano o autorizzato | No | Prededucibile, fuori dalla falcidia |
| Rata di mutuo stipulato prima, scaduta dopo la pubblicazione | Sì | Il credito è anteriore anche se la rata scade dopo |
| Compenso del professionista per attività dopo la domanda | Dipende dalla natura e dalle autorizzazioni | Possibile prededuzione |
I crediti sorti dopo, invece, vanno pagati alle scadenze ordinarie e, se rientrano nelle ipotesi di prededuzione, vanno soddisfatti con preferenza. Il creditore successivo non è toccato dall’art. 117 CCII e conserva le normali azioni.
Occhio però ai contratti pendenti: un contratto di durata stipulato prima e proseguito dopo genera crediti “a cavallo” che vanno distinti con attenzione periodo per periodo. È uno dei terreni dove si concentra più contenzioso dopo l’omologa.
Dopo l’omologa, posso ancora fare un decreto ingiuntivo o un pignoramento?
Per la parte falcidiata no; per la percentuale concordataria solo dopo la scadenza dei termini fissati nel piano, e solo se il debitore non paga.
Ragioniamo per fasi. Durante la procedura, dalla pubblicazione della domanda e fino a quando il decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, a pena di nullità, in base alla disciplina degli effetti della domanda e delle misure protettive. Con l’omologazione, quel divieto “procedurale” viene sostituito da un vincolo “sostanziale”: il credito è ridotto e riscadenzato secondo il piano.
Cosa vuol dire per lei:
- Il residuo falcidiato non si può più chiedere al debitore. Un decreto ingiuntivo per l’intero, dopo l’omologa, si espone all’opposizione fondata proprio sull’art. 117 CCII.
- La percentuale concordataria si può chiedere solo alle scadenze previste. La Cass. n. 20175/2025 lo dice in modo esplicito: prima di quei termini il credito è inesigibile, anche se in origine era già scaduto.
- Se il debitore non paga alle scadenze, lei può agire per la percentuale e, nei casi più gravi, chiedere la risoluzione del concordato.
Una precisazione utile riguarda la prescrizione. Con la stessa pronuncia del 2025 la Cassazione ha chiarito che l’omologazione sospende la prescrizione dei crediti anteriori fino alla scadenza dei nuovi termini di adempimento. Il creditore che rispetta il piano e aspetta, quindi, non rischia di vedere prescritto il proprio diritto nel frattempo. Diverso il discorso per il periodo che precede l’omologa: lì la prescrizione non è sospesa in via generale, e la Corte ha ricordato che l’apertura della procedura non impedisce al creditore di costituire in mora il debitore. Un atto interruttivo inviato con tempestività resta dunque una buona abitudine.
Resta sempre aperta, infine, l’azione di accertamento: se il debitore contesta l’esistenza o l’importo del credito, lei può farlo accertare dal giudice ordinario anche dopo l’omologa, perché il concordato non contiene un accertamento definitivo dei crediti.
Come si fa, in pratica, a far valere il proprio dissenso prima che sia tardi?
Si fa con l’opposizione all’omologazione, nei tempi del giudizio di omologa: dopo, le contestazioni sulla convenienza non si possono più sollevare.
Il percorso è scandito da passaggi precisi, che conviene vedere tutti insieme:
| Fase | Atto del creditore | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Pubblicazione della domanda | Verifica dell’iscrizione e della propria posizione | Subito | Registro delle imprese |
| Comunicazione del commissario | Controllo dell’importo indicato e del rango | Appena ricevuta | Commissario giudiziale |
| Relazione del commissario (art. 105 CCII) | Lettura critica, eventuali osservazioni | Prima del voto | Commissario e giudice delegato |
| Voto (art. 107 CCII) | Voto contrario espresso, eventuali contestazioni | Nei termini fissati dal tribunale | Commissario / giudice delegato |
| Giudizio di omologazione (art. 48 CCII) | Opposizione, con eccezione di non convenienza | Nei termini fissati dal tribunale per la costituzione | Tribunale |
| Decreto/sentenza di omologa | Reclamo | Nei termini dell’art. 51 CCII | Corte d’appello |
| Decisione d’appello | Ricorso per cassazione | Nei termini dell’art. 51 CCII | Corte di cassazione |
| Esecuzione del piano | Monitoraggio, eventuale risoluzione | Entro un anno dall’ultimo adempimento previsto (art. 119 CCII) | Tribunale |
Il momento decisivo è l’opposizione. Qui il creditore dissenziente può:
- contestare la ritualità della procedura e il calcolo delle maggioranze;
- contestare il rispetto delle regole di distribuzione (priorità assoluta e relativa, a seconda del tipo di concordato);
- eccepire il difetto di convenienza, chiedendo che il tribunale verifichi se il suo credito venga soddisfatto almeno nella misura della liquidazione giudiziale.
Questa terza difesa richiede numeri, non affermazioni: occorre confrontare quanto prevede la proposta con quanto si ricaverebbe liquidando l’attivo, tenendo conto di costi, tempi, azioni recuperatorie e rango dei crediti. È qui che un’analisi tecnica fatta bene fa la differenza.
Se il tribunale omologa nonostante l’opposizione, la strada è il reclamo alla Corte d’appello e poi il ricorso per cassazione. Ma una volta definitiva l’omologazione, la convenienza non si discute più.
Che cosa succede se l’impresa, dopo l’omologa, non paga quello che ha promesso?
Lei può chiedere la risoluzione del concordato, ma solo se l’inadempimento non è di scarsa importanza e solo entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto.
Questa è la tutela principale che rimane a chi è vincolato dal concordato. L’art. 119 CCII riconosce a ciascun creditore la legittimazione a chiedere la risoluzione per inadempimento; il commissario giudiziale, che sorveglia l’esecuzione (art. 118 CCII), riferisce sugli scostamenti e, se richiesto da un creditore, può a sua volta agire.
Alcuni punti da tenere a mente:
- L’inadempimento deve essere significativo. Un ritardo di qualche settimana su una rata modesta, in un piano che nel complesso procede, difficilmente basta. Conta l’incidenza sull’economia complessiva del concordato.
- Il termine è stretto. Il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Chi aspetta troppo perde lo strumento.
- Non serve attendere la fine del piano se l’inattuabilità è evidente. La Cass. n. 20175/2025 ha ricordato che il singolo creditore può chiedere la risoluzione quando risulta chiaramente che il piano non potrà essere eseguito, senza dover aspettare l’ultima scadenza.
Con la risoluzione, gli effetti del concordato vengono meno e i creditori riacquistano i loro diritti originari, salvo quanto già ricevuto. Nella maggior parte dei casi la risoluzione apre la strada alla liquidazione giudiziale, se ne ricorrono i presupposti; per la stessa pronuncia del 2025, dopo la scadenza dei termini il creditore può anche far valere l’insolvenza sopravvenuta con una domanda di apertura della procedura liquidatoria o con un’azione esecutiva.
C’è poi l’annullamento (art. 120 CCII), che è un rimedio diverso: presuppone il dolo, cioè che il debitore abbia dolosamente esagerato il passivo o sottratto o dissimulato parte rilevante dell’attivo. Ha termini propri (sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento) ed è molto più raro.
Posso intanto chiedere i soldi al fideiussore o all’altro debitore?
Sì. L’art. 117 CCII salva espressamente i suoi diritti verso coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
È forse la regola più importante per chi ha votato contro, ed è anche la più ignorata. Il concordato riduce il debito dell’impresa nei suoi confronti, ma non libera il garante. Lei può quindi chiedere al fideiussore l’intero importo garantito, compresa la parte che il concordato ha falcidiato, nei limiti della garanzia e delle condizioni contrattuali (scadenze, termini dell’art. 1957 c.c. se non derogati, eventuali eccezioni di nullità).
La ragione è logica: la garanzia serve proprio a coprire il rischio che il debitore principale non paghi. Sarebbe paradossale che si estinguesse quando quel rischio si avvera.
La giurisprudenza formata sulla legge fallimentare lo ha detto in più occasioni:
- con la Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382 si è affermato che la proposta di concordato non può prevedere la liberazione dei fideiussori, perché la disciplina degli effetti non è nella disponibilità delle parti;
- con la Cass. civ., Sez. I, 4 agosto 2017, n. 19609 si è chiarito che il fideiussore non ancora escusso non vota, perché il suo credito di regresso nasce solo con il pagamento.
Lo stesso principio è stato ribadito per gli accordi di ristrutturazione: la Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662 ha riconosciuto che, nell’accordo ad efficacia estesa, i creditori non aderenti conservano i diritti verso garanti e coobbligati.
Attenzione però a due eccezioni. La prima riguarda i soci illimitatamente responsabili: salvo patto contrario, il concordato della società produce effetti anche nei loro confronti (art. 117, comma 2, CCII). Se il “garante” è in realtà un socio di una s.n.c. o l’accomandatario di una s.a.s., la situazione cambia, e ne parliamo nella prossima risposta. La seconda riguarda il regresso del fideiussore: chi paga e si rivolge poi all’impresa subisce, a sua volta, la falcidia concordataria.
E se a garantire il debito era il socio della società?
Dipende da che tipo di socio è: il socio illimitatamente responsabile beneficia del concordato della società, il semplice socio fideiussore di una società di capitali no.
La distinzione è sottile ma decisiva. L’art. 117, comma 2, CCII stabilisce che, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. È il caso tipico dei soci di s.n.c., degli accomandatari di s.a.s. e dei soci di società semplice: rispondono per legge dei debiti sociali e, quando la società chiude il concordato, anche la loro responsabilità per quei debiti viene ridotta nella stessa misura.
La giurisprudenza formata sulla legge fallimentare ha precisato i contorni di questo effetto. La Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 2001, n. 11343 ha chiarito che l’estensione riguarda i debiti sociali e ha effetto liberatorio per i soci, senza però estendere la procedura al loro patrimonio personale. E già le Sezioni Unite, con la sentenza 24 agosto 1989, n. 3749, avevano affermato che, quando il socio illimitatamente responsabile ha anche prestato fideiussione per la società, prevale la sua posizione di socio, con la conseguenza che gli effetti del concordato si estendono a suo favore.
Diverso è il caso del socio, o dell’amministratore, di una s.r.l. o di una s.p.a. che ha firmato una fideiussione personale in favore della banca. Qui non c’è alcuna responsabilità illimitata “per legge”: c’è un contratto di garanzia autonomo. Per lui vale la regola generale della risposta precedente, e il creditore può escuterlo per l’intero. La Cass. civ., 22 marzo 2018, n. 7139 ha sottolineato proprio che la posizione di socio illimitatamente responsabile e quella di fideiussore seguono discipline distinte, e che il socio che paga come garante può esercitare il regresso.
In pratica, prima di escutere un garante dopo l’omologa, occorre ricostruire con esattezza il tipo di società, la qualità del garante e il contenuto del contratto di garanzia. Un errore di qualificazione porta dritto a un’opposizione all’esecuzione fondata e a spese di lite inutili.
Vale anche per la banca con l’ipoteca o per il creditore privilegiato?
Il creditore ipotecario o privilegiato è anch’esso vincolato, ma la legge gli riserva una protezione più forte, legata al valore del bene su cui grava la sua causa di prelazione.
L’art. 117 CCII non fa eccezioni per i creditori muniti di prelazione: anche la banca con ipoteca è un creditore anteriore, e anche lei resta soggetta al concordato omologato. Il punto è che cosa il concordato può imporle.
La regola generale è che il creditore privilegiato può essere soddisfatto anche non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione del bene su cui grava la prelazione, secondo la stima di un professionista indipendente. La parte di credito che non trova capienza nel bene viene trattata come chirografaria. Se il piano rispetta questo limite, il voto contrario della banca non basta a impedirle di subire la falcidia; se non lo rispetta, la banca ha un motivo forte per opporsi all’omologazione.
Nel concordato in continuità ci sono regole specifiche anche sui tempi: la moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati è ammessa entro limiti precisi fissati dal Codice. È un altro terreno su cui il creditore dissenziente può costruire l’opposizione, se il piano li supera.
Dopo l’omologa, la banca ipotecaria che ha votato contro si trova quindi in questa situazione:
| Aspetto | Effetto dell’omologa |
|---|---|
| Parte di credito coperta dal valore del bene | Pagata secondo il piano, nei tempi previsti |
| Parte incapiente | Degradata a chirografo e falcidiata |
| Ipoteca sul bene del debitore | Resta a garanzia della parte prevista dal piano, salvo cancellazione regolata dal piano |
| Garanzie di terzi (fideiussioni, ipoteche di terzi) | Restano salve ex art. 117 CCII |
Il consiglio è identico per entrambe le parti: la partita si gioca sulla perizia di stima del bene. Il creditore deve contestarla nei tempi utili, il debitore deve farla redigere con criteri solidi.
E l’Erario? Anche il Fisco è vincolato se ha detto no?
Sì, anche l’Erario e gli enti previdenziali sono creditori anteriori vincolati dall’omologa; e in certi casi il tribunale può omologare anche contro il loro voto contrario.
Questa è una delle domande dove il diritto della crisi d’impresa incontra quello tributario. Nel concordato preventivo il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi attraverso la transazione fiscale e previdenziale (art. 88 CCII). Se l’Agenzia delle entrate o l’ente previdenziale aderiscono, il loro voto si conta come ogni altro. Se invece non aderiscono, o si esprimono contro, il tribunale può comunque omologare quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge, tra cui la convenienza della proposta per l’ente rispetto alla liquidazione giudiziale: è il cosiddetto cram down fiscale.
Sul regime della legge fallimentare, la Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19981, secondo quanto riportato nei commenti, ha precisato che l’omologazione con cram down fiscale non è un tipo autonomo di omologa, ma si colloca nell’ordinario giudizio di approvazione della proposta, e può operare sia con sia senza opposizioni. I presupposti nel Codice della crisi sono stati più volte rimodulati dai correttivi, e vanno verificati sulla disciplina applicabile alla singola procedura.
Una volta omologato il concordato, l’Erario segue la stessa sorte degli altri creditori: non può pretendere la parte falcidiata e deve rispettare i tempi del piano. Resta peraltro aperta, per i garanti, la questione se l’ente pubblico “trascinato” dal cram down possa agire contro di loro: in una pronuncia di merito la Corte d’appello di Brescia, 11 giugno 2025, ha assimilato l’ente pubblico all’aderente escludendo l’azione verso i garanti, ma si tratta di una decisione resa sul regime anteriore al correttivo del 2024 e il tema non è pacifico.
Proprio questi intrecci tra crisi d’impresa, crediti bancari e crediti tributari sono il terreno di lavoro dello Studio Monardo, che opera con uno staff multidisciplinare coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
E se il concordato è “semplificato” o è un accordo di ristrutturazione, vale lo stesso?
Le regole cambiano, perché cambia il modo in cui si forma il consenso: nel concordato semplificato non si vota affatto, negli accordi di ristrutturazione il non aderente di regola non è vincolato, salvo l’efficacia estesa.
Vediamo le tre ipotesi più frequenti.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). È accessibile solo dopo una composizione negoziata della crisi che non ha portato a una soluzione, quando l’esperto ha attestato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. Qui i creditori non votano: possono solo proporre opposizione all’omologazione. Il tribunale omologa se il piano non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascuno. Una volta omologato, il concordato semplificato vincola tutti i creditori anteriori, anche chi si era opposto.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII). Sono accordi conclusi con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro termini precisi. Chi non firma, quindi, di regola non subisce alcuna falcidia.
Accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII). È l’eccezione: se l’accordo è concluso con creditori che rappresentano almeno il 75% dei crediti di una categoria omogenea, e sono rispettate le altre condizioni di legge, i suoi effetti si estendono anche ai non aderenti della stessa categoria. È l’equivalente, nel mondo degli accordi, del vincolo maggioritario del concordato. Anche qui, però, restano salvi i diritti verso i garanti, come ha ribadito la già citata Cass. n. 6662/2026.
| Strumento | Il dissenziente vota? | Il dissenziente è vincolato? | Tutela principale |
|---|---|---|---|
| Concordato preventivo | Sì | Sì, se credito anteriore | Opposizione, convenienza, risoluzione |
| Concordato semplificato | No | Sì, se credito anteriore | Opposizione all’omologa |
| Accordo di ristrutturazione | No (aderisce o no) | No | Pagamento integrale degli estranei |
| Accordo ad efficacia estesa | No | Sì, se della categoria | Opposizione all’omologa |
Rischio di perdere quasi tutto il mio credito?
Il rischio di una forte riduzione esiste, ma la legge pone un limite: il dissenziente che si oppone non può ricevere meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale.
Va detto con onestà: in molti concordati i chirografari ricevono percentuali basse, a volte molto basse. Il concordato non è uno strumento per pagare tutti, è uno strumento per pagare meglio di quanto accadrebbe se l’impresa venisse liquidata. Se la liquidazione darebbe il 4%, un concordato che offre il 9% è, per la legge, un risultato migliore, anche se per il singolo fornitore resta una perdita pesante.
Il limite di garanzia è appunto la convenienza: nessun creditore dissenziente che contesti la proposta può essere trattato peggio dell’alternativa liquidatoria. Ma questo limite non si applica da solo. Va fatto valere con l’opposizione, e va dimostrato. Il creditore che resta inerte fino all’omologa perde la possibilità di far controllare questo punto.
C’è poi un secondo paracadute, di cui abbiamo già parlato: le garanzie di terzi non vengono toccate. Un credito garantito da un fideiussore solvibile può essere recuperato per intero presso il garante, indipendentemente dalla percentuale concordataria.
E c’è un terzo elemento, spesso trascurato: il concordato ha un valore anche fiscale per chi lo subisce. La perdita su crediti derivante da un concordato omologato ha un trattamento specifico ai fini della deducibilità; è un aspetto da verificare con il proprio commercialista, perché incide sul risultato economico effettivo.
Quanto tempo ho davvero per reagire?
Molto meno di quanto si pensi: le scelte importanti si fanno prima dell’omologa, e dopo restano termini brevi e rigidi.
Proviamo a ordinare le scadenze dal punto di vista del creditore che ha votato contro:
- Prima del voto: è il momento per verificare il proprio credito nell’elenco, leggere la relazione del commissario, preparare le contestazioni.
- Nel giudizio di omologazione: l’opposizione va depositata entro il termine fissato dal tribunale per la costituzione delle parti. Se lo perde, perde con esso la possibilità di contestare la convenienza.
- Dopo l’omologa: il reclamo ha termini brevi (art. 51 CCII). Tenga presente che il periodo di sospensione feriale dei termini va dal 1° al 31 agosto: solo in quel mese i termini processuali si fermano, e non per tutti i procedimenti in materia di crisi.
- Durante l’esecuzione: la risoluzione va chiesta entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto.
- In caso di dolo: l’annullamento va chiesto entro sei mesi dalla scoperta e non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento.
La vera scadenza, per chi vuole contestare la proposta, è quella dell’opposizione. Tutto ciò che viene dopo serve a far rispettare il concordato o a farlo cadere per inadempimento o dolo, non più a discuterne il contenuto.
Il debitore può approfittarsene e non pagare nemmeno la percentuale?
Può provarci, ma il sistema prevede un controllo pubblico sull’esecuzione e rimedi concreti per il creditore.
Dopo l’omologa il commissario giudiziale resta in campo e sorveglia l’adempimento (art. 118 CCII), riferendo al giudice ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori. Se il piano prevede un liquidatore, è questi a gestire la vendita dei beni e i riparti, sotto il controllo degli organi della procedura.
Il creditore, dal canto suo, ha tre leve. La prima è l’informazione: può chiedere notizie al commissario sullo stato di esecuzione e sollecitarne l’intervento. La seconda è l’azione per la percentuale: scaduti i termini, può agire per ottenere quanto dovuto in base al concordato. La terza è la risoluzione, quando l’inadempimento è grave.
Va ricordato anche che, nel concordato con cessione dei beni, la liberazione del debitore avviene con la distribuzione del ricavato, qualunque sia la percentuale effettivamente raggiunta: lo ha affermato la Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2003, n. 3957 (legge fallimentare), salvo che la proposta non abbia garantito una percentuale minima. Chi vota contro un concordato liquidatorio deve sapere che il rischio di realizzo, in mancanza di garanzie, ricade sui creditori.
Una volta omologato, posso ancora impugnare il concordato?
Contro l’omologa si propone reclamo e poi ricorso per cassazione; esaurite queste vie, il concordato non si discute più, salvo risoluzione o annullamento.
È importante distinguere i rimedi contro il provvedimento di omologazione da quelli contro il concordato in esecuzione. I primi servono a contestare la decisione del tribunale: reclamo in Corte d’appello e ricorso per cassazione, nei termini dell’art. 51 CCII. I secondi presuppongono che l’omologa sia definitiva e mirano a farla cadere per fatti successivi (inadempimento) o per vizi nascosti (dolo).
Per proporre reclamo occorre essere legittimati: di regola, chi ha partecipato al giudizio di omologazione. Il creditore che non si è opposto in primo grado incontra seri ostacoli a contestare l’omologa in appello, perché le questioni sulla convenienza non sono rilevabili d’ufficio e devono essere state introdotte con l’opposizione.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Certo. Ecco due ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come lavora il vincolo dell’art. 117 CCII. Non sono casi dello studio, ma esercizi con dati verosimili.
Ipotesi 1 — Fornitore dissenziente con garanzia personale.
Credito chirografario di 47.380 € per forniture consegnate tra settembre e novembre. Domanda di concordato pubblicata nel registro delle imprese il 14 gennaio; voto contrario espresso dal fornitore; concordato in continuità omologato con sentenza depositata il 9 luglio. Il piano prevede per la classe dei fornitori strategici il 28% in due rate: 50% entro dodici mesi dall’omologa definitiva, 50% entro ventiquattro mesi.
- Percentuale concordataria: 47.380 × 28% = 13.266,40 €, in due rate da 6.633,20 €.
- Residuo falcidiato: 47.380 − 13.266,40 = 34.113,60 €, non più esigibile dall’impresa.
- Il credito era garantito da una fideiussione specifica dell’amministratore della s.r.l. fino a 40.000 €. Il fornitore può escutere il garante: dal fideiussore può pretendere fino a 40.000 €, nei limiti della garanzia, senza attendere i tempi del piano.
- Se il garante paga 34.113,60 €, il suo credito di regresso verso l’impresa è anteriore e subisce a sua volta la falcidia: potrà chiedere all’impresa al massimo il 28%, cioè 9.551,81 €.
- Se il fornitore riceve anche le rate concordatarie, l’importo complessivo incassato non può superare il credito originario: le somme vanno imputate in modo da evitare duplicazioni.
Ipotesi 2 — Fornitore che non si è opposto all’omologa e il piano che si inceppa.
Credito di 18.920 €. Il creditore vota contro ma non deposita opposizione all’omologa. Concordato liquidatorio con cessione dei beni omologato con decreto divenuto definitivo il 3 marzo; piano con ultimo riparto previsto entro il 30 settembre dell’anno successivo. Al 30 settembre i riparti non sono stati eseguiti perché il principale immobile è rimasto invenduto dopo tre aste.
- La convenienza della proposta non è più contestabile: l’omologa è definitiva.
- Il creditore può chiedere notizie al commissario e al liquidatore.
- Se l’inadempimento non è di scarsa importanza, può chiedere la risoluzione entro un anno dal 30 settembre, quindi entro il 30 settembre dell’anno ancora successivo.
- Nel frattempo la prescrizione del suo credito, per effetto dell’omologa, è rimasta sospesa fino alla scadenza dei termini del piano, secondo la Cass. n. 20175/2025.
- Se il piano non prevedeva una percentuale minima garantita e l’immobile viene venduto a un prezzo basso, il debitore potrebbe comunque essere liberato con la distribuzione del ricavato: un rischio che il creditore aveva solo nella fase dell’opposizione la possibilità di far valutare.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il mio credito è stato valutato nel concordato per l’importo giusto e nella classe giusta?”
È la domanda che quasi nessuno si pone, e invece è quella che determina tutto il resto. Il creditore che ha votato contro tende a concentrarsi sulla percentuale offerta: “il 12% è troppo poco”. Ma la percentuale si applica a una base, e quella base è l’importo del credito come risulta dalla procedura, con il rango che gli è stato attribuito.
Tre errori ricorrenti:
- Il credito viene indicato per un importo inferiore, ad esempio senza interessi o senza le fatture dell’ultimo periodo. Il voto pesa meno e, se nessuno contesta, il pagamento concordatario si calcola sulla cifra sbagliata. Ricordiamo che l’omologa non fa giudicato sull’importo: il creditore può farlo accertare dopo, in giudizio ordinario, ma intanto ha perso il peso del proprio voto.
- Il privilegio non viene riconosciuto, e il credito viene trattato come chirografario. Pensiamo ai crediti degli artigiani, dei professionisti, dei lavoratori o ai crediti assistiti da pegno. Un privilegio non riconosciuto significa una percentuale molto più bassa.
- Il creditore viene inserito in una classe che non tutela i suoi interessi, ad esempio un fornitore strategico mescolato a creditori con interessi economici del tutto diversi. Un’errata formazione delle classi è un motivo di opposizione all’omologa.
Votare contro senza aver prima controllato importo, rango e classe significa combattere la battaglia sbagliata. Il momento per farlo è subito dopo la comunicazione del commissario, non dopo l’omologa.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco i riferimenti giurisprudenziali che fondano le risposte date sopra. Una parte importante si è formata sulla legge fallimentare (art. 184 l.fall.), il cui contenuto è sostanzialmente riprodotto dall’art. 117 CCII: lo indichiamo per ciascuna pronuncia.
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Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 (l.fall.). L’omologa obbliga i creditori anteriori a rispettare i nuovi termini del piano, rendendo i crediti temporaneamente inesigibili; sospende la prescrizione fino alla scadenza di quei termini; il singolo creditore può chiedere la risoluzione se il piano è chiaramente inattuabile. È il riferimento più aggiornato sulla posizione del creditore dopo l’omologa.
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Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19981 (l.fall.). L’omologa con cram down fiscale si colloca nel normale giudizio di approvazione e può intervenire con o senza opposizioni. Rileva perché mostra come anche l’ente pubblico dissenziente resti vincolato.
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Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. Negli accordi ad efficacia estesa i creditori non aderenti conservano le azioni verso garanti e coobbligati, anche per accordi anteriori all’introduzione espressa della regola. Conferma la portata generale della salvezza delle garanzie.
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Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382 (l.fall.). La proposta di concordato non può liberare i fideiussori, perché gli effetti del concordato non sono disponibili dalle parti; il fideiussore non ancora escusso non vota. Fondamentale per il creditore che vuole agire sul garante.
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Cass. civ., Sez. I, 4 agosto 2017, n. 19609 (l.fall.). Il fideiussore che non ha ancora pagato non ha diritto di voto, perché il regresso sorge con il pagamento. Chiarisce chi può incidere sulle maggioranze.
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Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2003, n. 3957 (l.fall.). Il concordato ha efficacia liberatoria; nella cessione dei beni il debitore si libera con la distribuzione del ricavato, qualunque percentuale si raggiunga. Rilevante per chi valuta il rischio di un concordato liquidatorio.
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Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 2001, n. 11343 (l.fall.). L’estensione degli effetti ai soci illimitatamente responsabili riguarda i debiti sociali, ha effetto liberatorio per i soci e non coinvolge il loro patrimonio nella procedura. Delimita le azioni possibili verso i soci di società di persone.
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Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2000, n. 12545 (l.fall.). L’omologa fissa definitivamente la riduzione percentuale ma non accerta esistenza, importo e rango dei crediti, che restano accertabili in giudizio ordinario. Spiega perché il creditore non elencato o sottostimato conserva l’azione di accertamento.
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Cass. civ., Sez. Un., 24 agosto 1989, n. 3749 (l.fall.). Quando il socio illimitatamente responsabile è anche fideiussore della società, prevale la qualità di socio e il concordato produce effetti anche a suo favore. Va tenuta presente prima di escutere un garante che sia socio di una società di persone.
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Cass. civ., 22 marzo 2018, n. 7139 (l.fall.). Le posizioni di socio illimitatamente responsabile e di fideiussore sono rette da regole distinte; il socio che paga come garante può agire in regresso. Utile per distinguere le due situazioni.
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Cass. civ., Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4779 (l.fall.). Nel concordato con cessione dei beni il debito resta in capo all’imprenditore, mentre il potere di pagare spetta al liquidatore; nelle cause sulla natura concordataria del credito vanno coinvolti entrambi. Indica contro chi agire nella fase esecutiva.
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Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706 (l.fall.). I crediti dei soci per finanziamenti postergati non possono stare nella stessa classe degli altri chirografari, perché i loro interessi economici sono diversi. È un esempio dei vizi di classamento che il dissenziente può far valere con l’opposizione.
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App. Brescia, 11 giugno 2025 (merito, regime anteriore al D.Lgs. 136/2024). Nel cram down fiscale l’ente pubblico è stato assimilato al creditore aderente, con esclusione dell’azione verso i garanti. Orientamento non consolidato, da maneggiare con cautela.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco gli strumenti che mettiamo in campo, sia per il creditore che ha votato contro sia per l’impresa che deve gestire gli effetti dell’omologa.
- Verifichiamo la data di nascita del credito rispetto alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, ricostruendo contratti, consegne e fatture, per stabilire se il credito è anteriore o successivo.
- Controlliamo importo, rango e classe del credito nell’elenco del debitore e nella comunicazione del commissario, e prepariamo le contestazioni prima del voto.
- Ricalcoliamo l’alternativa liquidatoria con i commercialisti dello staff, confrontando stime, costi e tempi, per verificare se la proposta è davvero conveniente per quel creditore.
- Redigiamo e depositiamo l’opposizione all’omologazione, articolando i motivi di ritualità, di rispetto delle regole distributive e di convenienza.
- Esaminiamo le garanzie di terzi: fideiussioni, coobbligazioni, ipoteche concesse da terzi, verificando validità, limiti, termini dell’art. 1957 c.c. ed eventuali eccezioni, prima di procedere all’escussione.
- Distinguiamo il garante dal socio illimitatamente responsabile, per evitare azioni destinate a un’opposizione fondata.
- Monitoriamo l’esecuzione del piano attraverso le relazioni del commissario e del liquidatore, e calcoliamo i termini per la risoluzione e l’annullamento.
- Predisponiamo il ricorso per risoluzione o annullamento quando l’inadempimento è grave o emergono elementi di dolo.
- Per l’impresa debitrice, opponiamo le esecuzioni e i decreti ingiuntivi promossi per importi falcidiati o prima delle scadenze del piano, facendo valere l’art. 117 CCII.
- Seguiamo i reclami e i ricorsi contro i provvedimenti di omologazione o di rigetto, fino alla Corte di cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: chi conosce le trattative della composizione negoziata sa come si formano i consensi, quando una proposta è davvero sostenibile e quale strumento conviene, dal concordato semplificato agli accordi ad efficacia estesa. Ciò permette di leggere gli effetti dell’omologa nella loro logica complessiva, non solo come norma.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: l’Avv. Monardo, in quanto cassazionista, segue personalmente il caso anche davanti alla Corte di cassazione, senza cambi di difensore e senza dispersione di informazioni. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi costruiscono l’impianto giuridico, i secondi verificano numeri, piani e stime di liquidazione.
Chiusura
Tre messaggi emergono da queste risposte. Primo: il concordato omologato vincola anche chi ha votato contro, purché il credito sia anteriore alla pubblicazione della domanda; il voto contrario non sottrae alla falcidia. Secondo: il dissenso conta prima dell’omologa, con l’opposizione e l’eccezione di non convenienza; dopo restano soprattutto risoluzione e annullamento, con termini brevi. Terzo: le garanzie di terzi restano salve, e spesso sono la vera via di recupero per il creditore dissenziente, con l’eccezione dei soci illimitatamente responsabili.
Lo Studio Monardo si occupa di questi temi perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: lavora sulle trattative da cui nascono i concordati e ne conosce gli effetti dall’interno, dalla formazione del consenso fino all’esecuzione del piano. La qualifica di cassazionista consente poi di portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio.
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