Casa Editrice In Crisi: Cosa Succede Ai Diritti D’autore E Ai Contratti?

Quando una casa editrice entra in difficoltà, la notizia corre prima tra autori, traduttori, illustratori e agenti letterari che negli uffici legali. E corre deformata. «Se l’editore fallisce, i diritti tornano a te», «Le royalties arretrate sono privilegiate come gli stipendi», «Basta una raccomandata e il libro lo porti altrove»: sono frasi che si sentono nelle fiere, nei gruppi di scrittori, perfino nelle redazioni. È comprensibile crederci, perché ciascuna contiene un pezzo di verità. Ma il pezzo che manca è quasi sempre quello decisivo.

Il problema non è teorico. Un autore che firma con un nuovo editore convinto che il vecchio contratto sia «morto» con il fallimento rischia di trovarsi in mezzo a due pretese contrapposte. Un illustratore che non si insinua al passivo perché pensa di essere comunque pagato per primo rischia di perdere tutto. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi resta fermo può ancora rimediare, chi si muove nella direzione sbagliata spesso no.

In questa guida verifichiamo, uno per uno, sette miti che circolano sul rapporto tra crisi dell’editore e diritti d’autore:

  1. «Se l’editore fallisce, il contratto di edizione si scioglie e i diritti tornano all’autore»
  2. «La clausola “in caso di fallimento il contratto si risolve” mi mette al sicuro»
  3. «Il curatore può vendere i miei libri e i miei diritti a chiunque, senza regole»
  4. «Le royalties non pagate sono crediti privilegiati, come gli stipendi»
  5. «Se la casa editrice è in composizione negoziata, posso risolvere subito il contratto»
  6. «Con il concordato preventivo l’editore può stracciare qualsiasi contratto, gratis»
  7. «I diritti d’autore sono miei: i creditori della casa editrice non possono toccarli»

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la crisi di una casa editrice oggi si gestisce soprattutto con gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024), a partire dalla composizione negoziata: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una delle figure che il sistema ha individuato per condurre le trattative tra l’impresa in difficoltà e i suoi creditori. Conoscere dall’interno come si svolge una negoziazione significa sapere in quale momento un autore, un traduttore o un distributore può far valere le proprie ragioni e quando, invece, un’iniziativa unilaterale si ritorce contro chi la compie.

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Mito 1 — «Se l’editore fallisce, il contratto di edizione si scioglie e i diritti tornano all’autore»

Il mito

«Quando la casa editrice fallisce, il contratto finisce automaticamente e l’autore torna padrone della propria opera.»

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento sembra filare: il contratto di edizione è un rapporto di fiducia, l’editore si impegna a pubblicare, promuovere, distribuire e pagare; se non c’è più un editore operativo, che senso ha mantenere in vita il vincolo? In più, molti autori hanno sentito parlare dell’articolo 124 della legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), che prevede effettivamente casi di risoluzione «automatica» del contratto. Il fondo di verità esiste: la legge conosce ipotesi in cui il contratto si scioglie senza bisogno di un giudice. Ma non è il fallimento in sé a produrre questo effetto.

La realtà

In realtà la norma dice l’esatto contrario. L’art. 135 della legge sul diritto d’autore stabilisce, al primo comma, che il fallimento dell’editore non determina la risoluzione del contratto di edizione. La risoluzione si verifica solo in un’ipotesi precisa, prevista dal secondo comma: quando il curatore, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento (oggi: dall’apertura della liquidazione giudiziale), non continua l’esercizio dell’azienda editoriale e non la cede a un altro editore alle condizioni dell’art. 132 della stessa legge.

Il Codice della crisi non ha cambiato questa impostazione. L’art. 188 CCII, intitolato proprio «Contratto di edizione», si colloca nella sezione dedicata agli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti (artt. 172-192) e, come già faceva l’art. 83 della vecchia legge fallimentare («Gli effetti del fallimento dell’editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale»), rinvia alla disciplina della legge sul diritto d’autore. È una scelta precisa del legislatore: il contratto di edizione è sottratto alla regola generale dell’art. 172 CCII, che per gli altri contratti pendenti prevede la sospensione e la scelta del curatore tra subentro e scioglimento.

Perché questa scelta? La ragione è economica prima ancora che giuridica. Il valore di una casa editrice sta quasi interamente nel suo catalogo, cioè nell’insieme dei contratti con gli autori. Se ogni contratto si sciogliesse con l’apertura della procedura, il curatore si troverebbe a liquidare un’azienda svuotata: magazzino, marchio, qualche attrezzatura. Mantenendo in vita i contratti per un anno, la legge consente di vendere l’azienda editoriale come complesso funzionante, con un realizzo maggiore per tutti i creditori, autori compresi. E, nello stesso tempo, protegge l’autore dal rischio opposto: che la sua opera resti per anni bloccata in una procedura che non la pubblica e non la vende. Trascorso l’anno senza prosecuzione né cessione, il contratto si risolve e i diritti tornano liberi.

Il curatore, d’altra parte, ha diversi strumenti per «continuare l’esercizio dell’azienda editoriale»: può essere autorizzato all’esercizio dell’impresa nel corso della procedura, può affittare l’azienda a un terzo in attesa della vendita, può cederla. Ciascuna di queste scelte ha effetti diversi sulla posizione dell’autore, che ha interesse a conoscerle per tempo: un affitto d’azienda, ad esempio, porta un nuovo soggetto a gestire il catalogo, con il quale l’autore dovrà rapportarsi per pubblicazioni, rendiconti e pagamenti successivi.

Quanto all’art. 124 LDA, il punto che il passaparola ha perso per strada è che riguarda tutt’altro: disciplina il caso in cui il contratto preveda più edizioni e l’editore dichiari di rinunciare a una nuova edizione, oppure dichiari di volerla fare e non vi proceda entro due anni dalla notifica della dichiarazione. Solo allora «il contratto si intende risoluto», con diritto dell’autore al risarcimento se non ci sono giusti motivi da parte dell’editore. Non c’entra la crisi dell’impresa.

La prova

La prova è testuale: art. 135 L. 633/1941 (fallimento dell’editore e risoluzione solo dopo un anno di inerzia del curatore), art. 188 D.Lgs. 14/2019 (rinvio alla legge speciale per il contratto di edizione), art. 83 R.D. 267/1942 per le procedure ancora regolate dalla vecchia legge fallimentare. Va aggiunto un dettaglio poco noto: la legge non disciplina il caso inverso, cioè il fallimento o la liquidazione dell’autore, e in dottrina si ritiene generalmente che anche in quel caso il contratto non si sciolga.

Cosa rischia chi ci crede

Chi considera sciolto il contratto il giorno dopo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e cede i diritti a un altro editore si espone a una contestazione del curatore, che nell’anno successivo può legittimamente proseguire l’attività editoriale o cedere l’azienda (con il catalogo) a un terzo. In quel caso il nuovo contratto firmato dall’autore entra in conflitto con un contratto ancora efficace, con possibili richieste di risarcimento da entrambi i lati. La finestra di un anno è un dato da segnare in calendario, non un dettaglio. Prima della scadenza l’autore può (e deve) muoversi, ma in modo diverso: chiedendo informazioni al curatore sulle sue intenzioni, insinuando al passivo i crediti già maturati, verificando lo stato del magazzino e della distribuzione.

Mito 2 — «La clausola “in caso di fallimento il contratto si risolve” mi mette al sicuro»

Il mito

«Nel mio contratto c’è scritto che, se l’editore fallisce o va in procedura concorsuale, il contratto si risolve di diritto. Quindi sono tutelato.»

Perché ci credono in tanti

Molti contratti di edizione, soprattutto quelli redatti su modelli datati o tradotti da modelli stranieri, contengono clausole di questo tipo, chiamate in gergo clausole «ipso facto». In diversi ordinamenti, e in passato anche nella prassi italiana, si discuteva della loro validità; e la libertà contrattuale (art. 1322 c.c.) fa pensare che ciò che le parti hanno firmato debba valere. Il fondo di verità è che la clausola non è vietata in assoluto nel momento in cui viene scritta: il problema nasce quando la si vuole far valere contro una procedura concorsuale.

La realtà

Il Codice della crisi è netto. L’art. 172, comma 6, CCII stabilisce che sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura della liquidazione giudiziale. La clausola, insomma, non produce l’effetto sperato proprio nel momento in cui servirebbe. E per il contratto di edizione, che ha già una disciplina speciale (art. 135 LDA, richiamato dall’art. 188 CCII), il quadro è ancora più chiaro: la legge vuole che sia il curatore, nel termine di un anno, a decidere se l’azienda editoriale prosegue o viene ceduta, e una clausola privata non può sottrargli questa scelta.

Lo stesso spirito si ritrova negli strumenti che precedono la liquidazione. Nella composizione negoziata, quando l’imprenditore ha chiesto e ottenuto misure protettive, l’art. 18, comma 5, CCII impedisce ai creditori interessati di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Una regola analoga è prevista per il concordato preventivo dall’art. 94-bis CCII.

Vero, ma solo a metà: la clausola resta utile per regolare situazioni diverse dall’apertura della procedura, ad esempio l’inadempimento specifico dell’editore (mancata pubblicazione nei termini, omesso rendiconto, mancata ristampa). Quello che non può fare è operare automaticamente per il solo fatto che si apre la procedura.

Questo ha una conseguenza pratica per chi sta negoziando oggi un contratto con un editore di cui teme la solidità. Più che affidarsi a una clausola risolutiva legata al fallimento, conviene costruire tutele che funzionano anche in caso di crisi: termini di pubblicazione stretti e verificabili; obblighi di rendiconto periodico con scadenze precise e diritto di verifica dei dati di vendita; clausole di retrocessione dei diritti se l’opera resta fuori commercio per un certo periodo; limitazione della cessione ai soli diritti che l’editore sfrutterà davvero, con riserva degli altri all’autore. Sono strumenti che non dipendono dall’apertura di una procedura, e per questo restano utilizzabili anche quando la procedura arriva.

La prova

Art. 172, comma 6, D.Lgs. 14/2019 (inefficacia delle clausole risolutive collegate all’apertura della liquidazione giudiziale); art. 18, comma 5, CCII (composizione negoziata con misure protettive); art. 94-bis CCII (concordato preventivo); art. 135 L. 633/1941 per la regola speciale sul contratto di edizione.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si affida alla clausola e smette di adempiere (ad esempio non consegna il secondo volume previsto dal contratto, o concede la licenza di traduzione a un terzo) rischia di trovarsi lui inadempiente nei confronti della procedura. E perde tempo prezioso: mentre conta su una clausola inefficace, non presenta la domanda di ammissione al passivo per i crediti maturati e non avvia il dialogo con il curatore. Il rimedio corretto passa invece per gli strumenti che la legge riconosce: la messa in mora, l’attesa motivata del termine annuale, l’eventuale azione di risoluzione per inadempimenti specifici, da valutare caso per caso.

Mito 3 — «Il curatore può vendere i miei libri e i miei diritti a chiunque, senza regole»

Il mito

«Quando l’editore va in liquidazione, il curatore svende il catalogo al miglior offerente e l’autore non ha voce in capitolo.»

Perché ci credono in tanti

Il timore nasce da ciò che si vede accadere: nelle procedure concorsuali i beni vengono venduti per soddisfare i creditori, e il catalogo di una casa editrice è spesso il suo bene più prezioso. In effetti il curatore ha il compito di liquidare l’attivo nel modo più conveniente, e la cessione in blocco dell’azienda editoriale è spesso la soluzione che garantisce il miglior realizzo. Fin qui il mito ha ragione. Dove sbaglia è nell’idea che non ci siano regole a protezione dell’autore.

La realtà

La legge sul diritto d’autore pone un principio generale: l’editore non può trasferire ad altri i diritti acquistati con il contratto di edizione senza il consenso dell’autore, salvo patto contrario o salvo che il trasferimento avvenga insieme alla cessione dell’azienda (art. 132 LDA). L’art. 135, secondo comma, richiama proprio queste condizioni: il curatore evita la risoluzione del contratto se, entro un anno, prosegue l’attività o cede l’azienda editoriale «a un altro editore» alle condizioni dell’art. 132.

Questo significa tre cose concrete.

Primo: il curatore non può cedere i diritti di un singolo titolo a chiunque, separandoli dall’azienda, senza il consenso dell’autore (salvo che il contratto lo consenta espressamente). Secondo: la cessione rilevante ai fini dell’art. 135 è quella a un altro editore, cioè a un soggetto che possa effettivamente proseguire l’attività editoriale. Terzo: il cessionario subentra nel contratto con i suoi obblighi verso l’autore (pubblicazione, rendiconti, compensi per le vendite successive), non solo con i suoi diritti.

Resta poi intatto tutto il nucleo dei diritti morali: la paternità dell’opera, l’opposizione a deformazioni o modificazioni che possano recare pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore. Sono diritti inalienabili (artt. 20 e 22 LDA), che nessuna procedura concorsuale trasferisce.

Diverso il discorso per le copie fisiche già stampate e giacenti in magazzino: quelle sono beni dell’editore e rientrano nell’attivo. Il curatore può venderle, ma la vendita delle copie è comunque un atto di sfruttamento dell’opera rispetto al quale l’autore conserva il diritto alla sua partecipazione secondo il contratto. Copie in magazzino e diritti di utilizzazione sono due beni diversi, con regole diverse.

La prova

Art. 132 L. 633/1941 (divieto di trasferire i diritti senza consenso, salvo patto contrario o cessione dell’azienda); art. 135 LDA (cessione dell’azienda editoriale a un altro editore come alternativa alla risoluzione); artt. 20 e 22 LDA (diritti morali inalienabili); art. 188 CCII (rinvio alla legge speciale).

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa di non avere voce in capitolo non si fa vivo con il curatore, non verifica a chi viene ceduto il catalogo, non controlla se il cessionario è davvero un editore che subentra negli obblighi. Così perde la possibilità di contestare una cessione «a pezzi» non consentita, o di pretendere dal nuovo titolare il rispetto del contratto. Il silenzio dell’autore, in una procedura concorsuale, viene quasi sempre interpretato come disinteresse.

Mito 4 — «Le royalties non pagate sono crediti privilegiati, come gli stipendi»

Il mito

«Gli arretrati sui diritti d’autore vengono pagati prima degli altri creditori, perché l’autore è un lavoratore come un dipendente.»

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è robusto. L’art. 2751-bis, n. 2, c.c. riconosce un privilegio generale sui mobili per le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera, dovute per gli ultimi due anni di prestazione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 26 gennaio 1998, ha esteso la tutela oltre la cerchia dei soli prestatori d’opera intellettuale, come ricordato da Cass. civ., sez. I, n. 9475 del 7 settembre 1999. Chi scrive, traduce o illustra un libro presta sicuramente un’opera; da qui l’idea che ogni somma dovuta dall’editore all’autore sia privilegiata.

La realtà

La Cassazione ha tracciato una distinzione che il passaparola ignora. Con l’ordinanza Cass. civ., sez. I, n. 8541 del 24 marzo 2023, la Corte ha escluso il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, per il compenso spettante all’artista interprete o esecutore per l’utilizzazione economica, da parte di terzi, dei fonogrammi che riproducono la sua esecuzione. La ragione: quel compenso non trova titolo nello svolgimento di un’attività lavorativa, ma nella partecipazione ai benefici economici dello sfruttamento dell’opera. La stessa pronuncia distingue nettamente questo tipo di somma dai compensi pattuiti con il committente per la realizzazione dell’opera, che invece sono collegati a una prestazione lavorativa.

Trasportato nel mondo editoriale, il criterio porta a una conclusione differenziata:

  • il compenso fisso pattuito per realizzare un’opera su commissione (la traduzione pagata a cartella, le tavole illustrate pagate a forfait, il testo scritto su incarico dell’editore) ha una base lavorativa e può aspirare al privilegio, nei limiti degli ultimi due anni di prestazione;
  • la percentuale sulle vendite (la classica royalty dell’autore, calcolata sul prezzo di copertina delle copie vendute) è più vicina a una partecipazione ai proventi dello sfruttamento, e secondo il criterio della Cassazione rischia di essere collocata in chirografo.

Va detto con onestà che l’ordinanza del 2023 riguarda i compensi degli interpreti gestiti dall’IMAIE, non specificamente le royalties editoriali: l’estensione al contratto di edizione è un’applicazione del principio, che va verificata sulla struttura concreta di ciascun contratto. Ma il passaparola che parla di privilegio «automatico» per tutte le somme dovute all’autore è sicuramente sbagliato.

C’è un secondo limite che spesso sfugge: il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, copre le somme dovute per gli ultimi due anni di prestazione. Un autore che vanta royalties arretrate da cinque o sei anni, accumulate perché l’editore rinviava sistematicamente i rendiconti, anche nell’ipotesi più favorevole non potrebbe chiedere il privilegio per l’intero importo. E il privilegio, in ogni caso, non si «applica da sé»: va richiesto espressamente con la domanda di ammissione al passivo, indicando il titolo della prelazione e allegando i documenti che lo dimostrano (contratto, rendiconti, prova della consegna dell’opera, corrispondenza). Il giudice delegato decide sulla base di ciò che è stato chiesto e provato.

La prova

Cass. civ., sez. I, ord. n. 8541 del 24 marzo 2023 (Rv. 667467-01); Cass. civ., sez. I, n. 9475 del 7 settembre 1999 e Corte cost. n. 1/1998 sull’estensione del privilegio ai prestatori d’opera; art. 2751-bis, n. 2, c.c.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è doppio. Chi dà per scontato il privilegio può presentare una domanda di ammissione al passivo mal impostata, senza distinguere tra compensi fissi e percentuali e senza documentare il nesso con la prestazione, ricevendo una collocazione in chirografo anche per la parte che avrebbe potuto essere privilegiata. E chi conta su un pagamento «in testa alla fila» non valuta alternative più efficaci, come la partecipazione attiva alla negoziazione in fase di composizione negoziata o la verifica di garanzie e cessioni dei crediti verso distributori. La collocazione di un credito si costruisce con i documenti, non si presume.

Mito 5 — «Se la casa editrice è in composizione negoziata, posso risolvere subito il contratto»

Il mito

«La composizione negoziata è la prova che l’editore non paga: ho il diritto di risolvere il contratto e portare il libro a un altro editore, oggi stesso.»

Perché ci credono in tanti

Perché in parte è vero che l’editore in composizione negoziata è un’impresa in difficoltà: l’accesso al percorso presuppone condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, e le trattative avvengono proprio con i creditori che non sono stati pagati. Inoltre, la composizione negoziata non è una procedura concorsuale «classica»: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21 CCII), e non c’è un curatore. Da qui l’idea che valgano solo le regole ordinarie del codice civile.

La realtà

La composizione negoziata, nata con il D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi, è un percorso stragiudiziale e riservato, nel quale un esperto indipendente agevola le trattative tra l’imprenditore e i creditori. Le regole ordinarie restano in larga parte applicabili, ma con alcune correzioni decisive.

La più importante: se l’imprenditore ha chiesto l’applicazione delle misure protettive, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori interessati non possono, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore (art. 18, comma 5, CCII). Un autore che, durante le misure protettive, invia una lettera di risoluzione motivata soltanto sulle royalties arretrate rischia di vederla dichiarata priva di effetti.

Non tutto, però, è bloccato. Se l’inadempimento non riguarda il pagamento di crediti anteriori, ma obblighi diversi (ad esempio l’editore non pubblica l’opera nel termine pattuito, o la pubblica con modifiche non autorizzate), la valutazione cambia. E in assenza di misure protettive la regola dell’art. 18, comma 5, non opera. Ci sono poi le norme speciali della legge sul diritto d’autore sui termini di pubblicazione e di nuova edizione (artt. 124 e seguenti LDA), che restano applicabili.

Infine, la composizione negoziata ha un pregio che il mito non vede: è il luogo in cui l’autore può negoziare. L’esperto convoca le parti e il dialogo può portare a piani di rientro sugli arretrati, a una ridefinizione delle tirature, alla retrocessione consensuale di alcuni titoli che l’editore non è più in grado di sfruttare.

La prova

Artt. 12, 17, 18 e 21 D.Lgs. 14/2019 (accesso, misure protettive, gestione dell’impresa durante le trattative), che hanno assorbito la disciplina introdotta dal D.L. 118/2021, convertito dalla L. 147/2021.

Cosa rischia chi ci crede

Una risoluzione inefficace non libera l’autore, ma lo espone: se nel frattempo concede i diritti a un nuovo editore, si crea un doppio vincolo sullo stesso titolo. In più, l’autore che rompe unilateralmente perde il tavolo negoziale proprio nel momento in cui è aperto. Durante le misure protettive la mossa più forte è quasi sempre il negoziato documentato, non la lettera di rottura.

Mito 6 — «Con il concordato preventivo l’editore può stracciare qualsiasi contratto, gratis»

Il mito

«Se la casa editrice va in concordato, può sciogliere i contratti con gli autori quando vuole e senza pagare niente.»

Perché ci credono in tanti

Perché il concordato preventivo attribuisce effettivamente all’impresa un potere che non avrebbe in condizioni normali: chiedere al tribunale di essere autorizzata a sospendere o sciogliere i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti. Chi ha visto un editore in concordato liberarsi di contratti di distribuzione, di locazione del magazzino o di stampa pensa che la stessa sorte possa toccare a qualsiasi contratto, e che l’autore non abbia difese.

La realtà

La disciplina è più articolata. Nel concordato preventivo il debitore può chiedere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti (art. 97 CCII), ma: deve motivare la richiesta con riferimento alla funzionalità rispetto al piano; la richiesta passa al vaglio del tribunale (o del giudice delegato, a seconda della fase), che sente l’altro contraente; il contraente in bonis ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, che viene soddisfatto come credito anteriore al concordato. Dunque non «gratis»: l’indennizzo c’è, anche se il suo trattamento è quello del credito concorsuale e non della prededuzione.

Inoltre, la regola generale va coordinata con la specialità del contratto di edizione. Se il legislatore ha voluto, per la liquidazione giudiziale, che il contratto di edizione non si sciolga automaticamente e che l’autore conservi le garanzie dell’art. 132 LDA, è ragionevole che anche nel concordato la richiesta di scioglimento venga valutata con attenzione rispetto all’interesse dell’autore a non vedere la propria opera «congelata». Questo è un terreno in cui la difesa dell’autore si gioca in udienza, con argomenti specifici: l’effettiva funzionalità dello scioglimento al piano, l’entità dell’indennizzo, la sorte dei diritti di utilizzazione dopo lo scioglimento.

E c’è un rovescio della medaglia che il mito ignora: nella maggior parte dei concordati in continuità, il catalogo è il cuore del piano. L’editore che vuole continuare non ha interesse a sciogliere i contratti con gli autori che vendono; ha interesse a ricontrattarli. Ed è lì che l’autore ha margini.

Va poi ricordato che nel concordato l’autore creditore non è uno spettatore. Il suo credito per royalties arretrate entra nel passivo concordatario, viene collocato in una classe insieme ai crediti con posizione giuridica e interessi economici omogenei, e dà diritto di voto sulla proposta. Un gruppo di autori con crediti significativi può pesare sull’esito della votazione, e può far valere le proprie ragioni sia nella fase di ammissione sia, se ne ricorrono i presupposti, nel giudizio di omologazione. Chi conosce questi passaggi può negoziare con l’editore in concordato da una posizione ben diversa da quella di chi si considera già sconfitto.

La prova

Art. 97 D.Lgs. 14/2019 (contratti pendenti nel concordato preventivo: sospensione o scioglimento su autorizzazione, indennizzo come credito anteriore); art. 94-bis CCII (divieto di risoluzione per mancato pagamento di crediti anteriori); artt. 132 e 135 LDA.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa di non avere difese non partecipa al procedimento di autorizzazione, non contesta la quantificazione dell’indennizzo, non vota consapevolmente sulla proposta di concordato. In sostanza, rinuncia proprio ai poteri che la legge gli attribuisce come creditore e come contraente.

Mito 7 — «I diritti d’autore sono miei: i creditori della casa editrice non possono toccarli»

Il mito

«L’opera è mia, i diritti sono miei: qualunque cosa succeda all’editore, i suoi creditori non possono mettere le mani sul mio libro.»

Perché ci credono in tanti

Perché c’è un nucleo di verità solidissimo: il diritto d’autore nasce in capo all’autore con la creazione dell’opera (art. 6 LDA), e i diritti morali restano suoi per sempre, senza possibilità di cederli. Inoltre, l’idea che un’opera dell’ingegno sia qualcosa di profondamente personale porta istintivamente a escluderla dalle logiche patrimoniali delle procedure concorsuali.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è la distinzione tra diritti morali e diritti di utilizzazione economica. I secondi sono trasferibili (artt. 107 e seguenti LDA) e, con il contratto di edizione, l’autore li ha concessi all’editore, nei limiti e per la durata pattuiti. Una volta concessi, quei diritti fanno parte del patrimonio dell’editore: sono iscritti, di fatto, nel valore del suo catalogo. Ne segue che, in caso di liquidazione giudiziale, i diritti di utilizzazione acquisiti dall’editore entrano nell’attivo della procedura, e il curatore può cederli insieme all’azienda editoriale secondo le regole dell’art. 132 LDA.

Restano invece fuori dall’attivo dell’editore: i diritti che l’autore non ha mai ceduto (ad esempio i diritti audiovisivi, se non inclusi nel contratto; i diritti di traduzione, se riservati); i diritti morali; i diritti che tornano all’autore per effetto della risoluzione del contratto (art. 135, secondo comma, LDA, oppure per inadempimenti specifici accertati). Il contratto è la mappa: ciò che non è stato ceduto non è dell’editore e non è dei suoi creditori.

Lo Studio Monardo legge queste situazioni con gli occhi di chi conosce il tavolo della negoziazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e avvocato cassazionista, e per questo distingue ciò che un autore può ottenere in trattativa da ciò che deve far valere davanti al giudice.

Nella pratica, la linea di confine tra ciò che è dell’editore e ciò che è rimasto all’autore si traccia su tre documenti: il contratto originario, gli eventuali addendum (spesso firmati anni dopo per aggiungere l’ebook o l’audiolibro) e le comunicazioni con cui l’editore ha esercitato o lasciato scadere opzioni e diritti secondari. Capita di frequente che un diritto ritenuto «ceduto» sia in realtà scaduto per decorso del termine pattuito, o che una licenza a terzi (ad esempio per una traduzione all’estero) sia stata concessa dall’editore in base a una clausola che glielo consentiva: in quel caso il contratto con il licenziatario straniero è a sua volta un rapporto pendente, e la sua sorte va verificata nella procedura.

C’è poi un aspetto speculare. Se è l’autore ad avere debiti, i suoi crediti verso l’editore (royalties maturate) sono beni aggredibili dai suoi creditori; e la legge, come ricordato, non disciplina espressamente gli effetti del fallimento dell’autore sul contratto di edizione, che secondo l’opinione prevalente non si scioglie.

La prova

Artt. 6, 20, 22, 107 e seguenti L. 633/1941; artt. 132 e 135 LDA; art. 188 CCII.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede che «i diritti sono comunque miei» non legge il proprio contratto con l’attenzione necessaria, non si accorge di aver ceduto in esclusiva anche diritti secondari importanti (ebook, audiolibro, traduzione) e scopre tardi che quei diritti stanno per essere venduti insieme al catalogo. Altri, al contrario, cedono a terzi diritti che in realtà avevano già concesso all’editore, creando conflitti che una verifica preventiva avrebbe evitato.

Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili per mostrare cosa succede davvero a chi agisce sulla base di una convinzione sbagliata. Non descrivono casi reali.

Simulazione A — L’autore che considera il contratto «morto» con la liquidazione

Ipotesi. Contratto di edizione con royalty dell’8% sul prezzo di copertina di 19,90 €. Nel 2025 risultano vendute 3.412 copie, ma il rendiconto non viene pagato. Il tribunale apre la liquidazione giudiziale della casa editrice il 14 aprile 2026.

Calcolo del credito. 19,90 € × 8% = 1,592 € per copia; 1,592 € × 3.412 copie = 5.431,90 € di royalties maturate prima dell’apertura.

Cosa fa l’autore convinto del Mito 1. Il 2 maggio 2026 firma con un nuovo editore cedendo in esclusiva gli stessi diritti, ritenendo sciolto il vecchio contratto. Non presenta domanda di ammissione al passivo.

Cosa accade davvero. Ai sensi dell’art. 135 LDA, richiamato dall’art. 188 CCII, il contratto resta in vita: il curatore ha tempo fino al 14 aprile 2027 per proseguire l’attività editoriale o cedere l’azienda a un altro editore. Se a ottobre 2026 il curatore individua un acquirente del catalogo, il titolo dell’autore è ancora coperto dal vecchio contratto, che passa al cessionario. Il nuovo editore si trova con un contratto che non può eseguire, e l’autore rischia una contestazione da entrambi i lati. Nel frattempo, se non ha presentato la domanda di ammissione al passivo nei termini, il credito di 5.431,90 € rischia di essere fatto valere solo come domanda tardiva, con tutti i limiti che ne derivano.

Cosa sarebbe stato corretto. Insinuare i 5.431,90 € al passivo, chiedere al curatore notizie sulle intenzioni riguardo all’azienda editoriale, firmare con il nuovo editore solo dopo l’effettiva risoluzione o con una clausola condizionata al suo verificarsi.

Simulazione B — La lettera di risoluzione durante le misure protettive

Ipotesi. Una casa editrice deve a tre autori, rispettivamente, 9.217,40 €, 11.506,25 € e 7.122,65 € di royalties arretrate, per un totale di 27.846,30 €. Accede alla composizione negoziata e chiede misure protettive; l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese il 9 marzo 2026.

Cosa fa l’autore convinto del Mito 5. Il 20 marzo 2026 il secondo autore invia una diffida con cui dichiara risolto il contratto per il mancato pagamento degli 11.506,25 €, e annuncia di aver concesso i diritti a un altro editore.

Cosa accade davvero. La causa della risoluzione è proprio il mancato pagamento di crediti anteriori: esattamente ciò che l’art. 18, comma 5, CCII rende irrilevante come motivo per risolvere i contratti pendenti durante le misure protettive. La diffida rischia di essere priva di effetti; il contratto resta in vigore e l’autore ha ceduto a terzi diritti che non poteva cedere.

Il percorso alternativo. Gli altri due autori, assistiti, partecipano alle trattative con l’esperto: ottengono un piano di rientro sugli arretrati e la retrocessione consensuale di un titolo fuori catalogo. Il loro credito complessivo di 16.340,05 € (9.217,40 + 7.122,65) diventa parte di un accordo documentato invece che di un contenzioso.

Simulazione C — Compenso fisso e royalties: due crediti, due destini

Ipotesi. Un’illustratrice ha realizzato su commissione 23 tavole per un albo illustrato, con compenso pattuito di 4.786,50 € per le tavole consegnate nel 2025, mai pagato; il contratto prevede inoltre una royalty del 6% sul prezzo di 14,50 € per le copie vendute, che nel 2025 sono state 2.137. La liquidazione giudiziale dell’editore viene aperta il 3 giugno 2026.

Calcolo. Royalty: 14,50 € × 6% = 0,87 € per copia; 0,87 € × 2.137 = 1.859,19 €. Credito totale: 4.786,50 + 1.859,19 = 6.645,69 €.

Cosa fa chi crede al Mito 4. Chiede l’ammissione al passivo dell’intero importo «in privilegio», senza distinguere le voci e senza allegare il contratto di commissione e le prove della consegna delle tavole.

Cosa accade davvero. Seguendo il criterio di Cass. 8541/2023, il compenso fisso di 4.786,50 €, legato alla realizzazione dell’opera su commissione e maturato negli ultimi due anni, ha una base lavorativa e può essere richiesto in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.; la royalty di 1.859,19 €, che è una partecipazione ai proventi delle vendite, è esposta al rischio di collocazione chirografaria. Una domanda indistinta e poco documentata rischia di vedere l’intero credito collocato in chirografo. Una domanda ben costruita separa le due voci e difende il privilegio dove è davvero sostenibile.

Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato è nato da un frammento corretto, poi staccato dal suo contesto. Rimettere insieme i pezzi serve a capire non solo cosa è falso, ma cosa resta vero e utilizzabile.

È vero che il contratto di edizione può risolversi. Ma accade nei casi previsti: per la mancata nuova edizione nei termini dell’art. 124 LDA; per gli inadempimenti dell’editore valutati secondo le regole generali e le norme speciali della legge sul diritto d’autore; e, nella liquidazione giudiziale, per l’inerzia del curatore protratta per un anno (art. 135 LDA). Non per il solo fatto della procedura.

È vero che le clausole contrattuali contano. Contano moltissimo per definire quali diritti sono stati ceduti, per quanto tempo, con quali obblighi di rendiconto e di pubblicazione. Non possono però far scattare la risoluzione per il solo fatto dell’apertura della liquidazione giudiziale (art. 172, comma 6, CCII).

È vero che il curatore vende il catalogo. Ma lo fa dentro i limiti dell’art. 132 LDA, cioè normalmente insieme all’azienda e a un soggetto che subentri negli obblighi verso gli autori; e senza poter toccare i diritti morali.

È vero che chi presta la propria opera gode di un privilegio. L’art. 2751-bis, n. 2, c.c. e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità lo confermano. Ma la Cassazione, con l’ordinanza n. 8541 del 2023, ha chiarito che il privilegio segue il carattere lavorativo della prestazione, non qualunque somma collegata all’opera.

È vero che la composizione negoziata nasce da una crisi. Ma proprio per questo il legislatore ha previsto le misure protettive e il divieto di risolvere i contratti per i soli crediti anteriori: lo scopo è dare all’impresa il tempo di negoziare, e il negoziato è aperto anche agli autori.

È vero che nel concordato si possono sciogliere i contratti. Ma serve l’autorizzazione, serve la funzionalità rispetto al piano, e spetta un indennizzo (art. 97 CCII).

È vero che i diritti nascono in capo all’autore. Ma i diritti di utilizzazione concessi con il contratto di edizione fanno parte del patrimonio dell’editore fino a quando il contratto è in vita.

Messi in fila, questi frammenti disegnano un quadro coerente: la legge protegge la continuità dell’opera sul mercato, e insieme protegge l’autore da cessioni incontrollate. L’autore che conosce questo equilibrio può usarlo; quello che si affida al passaparola lo subisce.

Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue mette a confronto, in forma sintetica, ciascuna convinzione diffusa con la regola effettivamente applicabile. È uno strumento di orientamento rapido: ogni riga rimanda alla sezione in cui il tema è sviluppato con tutte le condizioni. Nessuna riga sostituisce la lettura del proprio contratto, perché la risposta concreta dipende sempre da cosa è stato ceduto e a quali condizioni.

Il mito Come stanno le cose
Il fallimento dell’editore scioglie il contratto di edizione No: il contratto resta in vita; si risolve solo se entro un anno il curatore non prosegue l’attività né cede l’azienda a un altro editore (art. 135 LDA, art. 188 CCII)
La clausola «risoluzione in caso di fallimento» mi tutela Inefficace se collega la risoluzione all’apertura della liquidazione giudiziale (art. 172, c. 6, CCII)
Il curatore vende i diritti a chiunque I diritti si trasferiscono senza consenso dell’autore solo con la cessione dell’azienda o per patto contrario (art. 132 LDA); i diritti morali restano all’autore
Le royalties sono sempre privilegiate Il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. segue la natura lavorativa del credito; le partecipazioni ai proventi rischiano il chirografo (Cass. 8541/2023)
In composizione negoziata posso risolvere subito Con misure protettive, no per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18, c. 5, CCII)
Nel concordato l’editore scioglie tutto gratis Serve autorizzazione e spetta un indennizzo come credito anteriore (art. 97 CCII)
I creditori dell’editore non toccano i miei diritti I diritti di utilizzazione ceduti entrano nell’attivo; restano fuori quelli non ceduti e i diritti morali

Le domande di verifica

Quindi è vero che, se il curatore non fa nulla per un anno, il contratto si risolve?
Sì. È esattamente l’ipotesi dell’art. 135, secondo comma, LDA: se entro un anno dall’apertura della procedura il curatore non continua l’esercizio dell’azienda editoriale e non la cede a un altro editore alle condizioni dell’art. 132, il contratto si risolve. Conviene però documentare la situazione (richieste scritte al curatore, verifica degli atti della procedura) prima di considerare i diritti liberi e di concederli a terzi.

Quindi è vero che devo comunque insinuarmi al passivo per le royalties arretrate?
Sì. Il destino del contratto (prosecuzione, cessione o risoluzione) e il destino dei crediti già maturati sono questioni separate. Le somme maturate prima dell’apertura della liquidazione si fanno valere con la domanda di ammissione al passivo, documentando contratto, rendiconti e calcolo; diversamente il credito rischia di restare fuori dal riparto o di essere fatto valere solo tardivamente.

Quindi è vero che il nuovo acquirente del catalogo deve rispettare il mio contratto?
Dipende, ma la regola è favorevole all’autore. Se la cessione avviene con l’azienda editoriale ai sensi degli artt. 132 e 135 LDA, il cessionario subentra nel contratto con i relativi obblighi. Bisogna verificare come è stata strutturata la cessione e se il singolo contratto è stato effettivamente trasferito.

Quindi è vero che durante la composizione negoziata non posso fare nulla?
No. Le misure protettive impediscono di risolvere il contratto per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, non di tutelarsi. L’autore può partecipare alle trattative, chiedere informazioni all’esperto, proporre piani di rientro o la retrocessione di titoli, e far valere inadempimenti diversi dal mancato pagamento degli arretrati.

Quindi è vero che il traduttore pagato a cartella è più protetto dell’autore a percentuale?
Dipende, ma spesso sì. Secondo il criterio di Cass. 8541/2023, il compenso pattuito per realizzare un’opera su commissione ha una base lavorativa e può accedere al privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. per gli ultimi due anni; la percentuale sulle vendite è più esposta alla collocazione chirografaria. La valutazione resta legata al singolo contratto.

Le sentenze che smontano i miti

In questa materia la giurisprudenza specifica sul contratto di edizione nelle procedure concorsuali è scarsa: la maggior parte delle risposte viene dal testo della legge sul diritto d’autore e del Codice della crisi, che il legislatore ha costruito in modo molto preciso. Per questo il riepilogo che segue raccoglie le pronunce verificate e, accanto, le norme che chiudono le questioni dove la giurisprudenza manca. Abbiamo scelto di non citare pronunce di cui non siamo riusciti a verificare estremi e contenuto: un riferimento inesatto, in un contenzioso, fa più danni di un riferimento in meno.

Le pronunce

1. Cass. civ., sez. I, ord. n. 8541 del 24 marzo 2023 (Rv. 667467-01) — Smonta il Mito 4.
Principio riformulato: le somme spettanti all’artista per lo sfruttamento economico da parte di terzi delle registrazioni della sua esecuzione non remunerano un’attività lavorativa, ma lo fanno partecipare ai benefici di quello sfruttamento; per questo non sono assistite dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c., a differenza dei compensi concordati con il committente per realizzare l’opera.
Rilevanza: è il criterio con cui distinguere, nel passivo di una casa editrice, tra compensi fissi per opere commissionate (traduzioni, illustrazioni, testi su incarico) e royalties a percentuale sulle vendite.

2. Cass. civ., sez. I, n. 9475 del 7 settembre 1999 (pronuncia resa sotto la legge fallimentare) — Ridimensiona il Mito 4, confermandone il fondo di verità.
Principio riformulato: dopo l’intervento della Corte costituzionale, il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. non è più riservato a chi presta un’opera intellettuale, ma spetta a ogni prestatore d’opera, qualunque sia la natura della prestazione.
Rilevanza: conferma che chi presta un’opera per l’editore può aspirare al privilegio; ma va letta insieme a Cass. 8541/2023, che richiede comunque una base lavorativa del credito.

3. Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 26 gennaio 1998 (come richiamata da Cass. 9475/1999) — Fondo di verità del Mito 4.
Principio riformulato: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. nella parte in cui limitava il privilegio ai soli prestatori d’opera intellettuale.
Rilevanza: spiega perché l’idea di un credito «protetto» per chi lavora all’opera editoriale non è priva di fondamento.

Le norme che chiudono le questioni

4. Art. 135 L. 22 aprile 1941, n. 633 — Smonta i Miti 1 e 3. Il fallimento dell’editore non risolve il contratto di edizione; la risoluzione segue solo all’inerzia del curatore per un anno (né prosecuzione dell’attività né cessione dell’azienda a un altro editore alle condizioni dell’art. 132).

5. Art. 188 D.Lgs. 14/2019 — Smonta il Mito 1 nel nuovo sistema. Il Codice della crisi, nella sezione sui rapporti pendenti nella liquidazione giudiziale, dedica una norma specifica al contratto di edizione, che continua a essere regolato dalla legge speciale.

6. Art. 83 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — Per le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare. Rinviava già alla legge speciale per gli effetti del fallimento dell’editore sul contratto di edizione.

7. Art. 172 D.Lgs. 14/2019 — Smonta il Mito 2. Disciplina generale dei rapporti pendenti (sospensione, scelta del curatore, messa in mora con termine non superiore a sessanta giorni, prededuzione dei soli crediti maturati durante la procedura) e, al comma 6, inefficacia delle clausole che fanno dipendere la risoluzione dall’apertura della liquidazione giudiziale.

8. Art. 132 L. 633/1941 — Smonta il Mito 3. Limiti al trasferimento dei diritti acquistati dall’editore senza il consenso dell’autore, salvo patto contrario o cessione dell’azienda.

9. Art. 124 L. 633/1941 — Chiarisce l’origine del Mito 1. Risoluzione del contratto per rinuncia o mancata realizzazione della nuova edizione entro due anni dalla dichiarazione; risarcimento se mancano giusti motivi dell’editore.

10. Art. 18, comma 5, D.Lgs. 14/2019 — Smonta il Mito 5. Con le misure protettive della composizione negoziata, i creditori interessati non possono risolvere i contratti pendenti o rifiutarne l’adempimento per il solo mancato pagamento di crediti anteriori.

11. Art. 97 D.Lgs. 14/2019 — Smonta il Mito 6. Sospensione o scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo solo su autorizzazione, con indennizzo al contraente in bonis.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato è il primo passo; il secondo è trasformarlo in azioni concrete, nei tempi giusti. Ecco cosa facciamo, in concreto, per autori, traduttori, illustratori, agenti e per le stesse case editrici in difficoltà.

  1. Leggiamo il contratto di edizione clausola per clausola e ricostruiamo la mappa dei diritti: quali sono stati ceduti (cartaceo, ebook, audiolibro, traduzione, audiovisivo), per quanto tempo, in esclusiva o no, e quali sono rimasti all’autore.
  2. Verifichiamo lo stato della procedura: se si tratta di composizione negoziata, concordato preventivo o liquidazione giudiziale, se sono state pubblicate misure protettive, quali termini sono in corso, compreso il termine annuale dell’art. 135 LDA.
  3. Calcoliamo i crediti maturati partendo dai rendiconti, separando compensi fissi e royalties a percentuale, e ricostruiamo le copie vendute quando i rendiconti mancano o sono incompleti.
  4. Prepariamo e depositiamo la domanda di ammissione al passivo, impostando la richiesta di privilegio dove è sostenibile alla luce dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. e di Cass. 8541/2023, e documentando ogni voce.
  5. Scriviamo al curatore per conoscere le sue intenzioni sull’azienda editoriale e, quando ne ricorrono i presupposti, attiviamo la messa in mora prevista dall’art. 172 CCII per i rapporti a cui si applica la disciplina generale.
  6. Controlliamo le cessioni del catalogo, verificando che avvengano nel rispetto degli artt. 132 e 135 LDA e che il cessionario subentri negli obblighi verso l’autore.
  7. Partecipiamo alle trattative della composizione negoziata al fianco dell’autore o del gruppo di autori, proponendo piani di rientro, rinegoziazione delle tirature o retrocessione consensuale dei titoli.
  8. Contestiamo le richieste di scioglimento nel concordato preventivo quando non sono funzionali al piano, e verifichiamo la quantificazione dell’indennizzo spettante ai sensi dell’art. 97 CCII.
  9. Accertiamo quando i diritti tornano davvero liberi (risoluzione per inerzia del curatore, per mancata nuova edizione, per inadempimenti specifici) e solo allora predisponiamo i nuovi contratti, eventualmente condizionati.
  10. Assistiamo la casa editrice in crisi che vuole affrontare per tempo la situazione, valutando con lo staff l’accesso alla composizione negoziata o ad altri strumenti del Codice della crisi, con un’attenzione specifica alla tenuta dei rapporti con gli autori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: la crisi di una casa editrice oggi si affronta in larga parte nella composizione negoziata, e conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto, le misure protettive e le dinamiche delle trattative permette di capire quando un autore ha più forza seduto al tavolo e quando conviene invece portare la questione davanti al giudice.

C’è poi un elemento di metodo: la stessa linea difensiva accompagna il cliente dall’analisi iniziale fino, se necessario, al giudizio in Cassazione, senza passaggi di mano tra professionisti diversi e senza ripartire da zero a ogni grado. In più, avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono rendiconti, crediti e piani di rientro; gli avvocati traducono quei numeri in domande, contestazioni e accordi.

In chiusura

L’informazione corretta è la prima difesa. Nella crisi di una casa editrice la legge non abbandona l’autore, ma neppure lo libera automaticamente: gli assegna termini, strumenti e un ruolo preciso, che funzionano solo se usati al momento giusto. Il contratto non si dissolve con la procedura, le clausole «ipso facto» non salvano, il privilegio va dimostrato e la composizione negoziata è uno spazio per negoziare, non per rompere.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra diritto d’autore e diritto della crisi d’impresa: la qualifica dell’Avv. Monardo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di leggere dall’interno le trattative in cui oggi si decide il destino dei cataloghi editoriali, e la qualifica di cassazionista garantisce che la strategia impostata al tavolo possa essere sostenuta, se serve, fino all’ultimo grado di giudizio.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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