Si Possono Pagare I Creditori Privilegiati In Più Anni Nel Concordato?

Chi guida un’impresa in difficoltà e comincia a informarsi sul concordato preventivo si scontra quasi subito con una domanda che decide tutto il resto: i creditori privilegiati (banche con ipoteca, dipendenti, enti previdenziali, fornitori con privilegio) devono essere pagati subito e per intero, oppure il piano può spalmare quei pagamenti su più anni? La risposta corretta esiste, ma è nascosta sotto strati di passaparola, di regole della vecchia legge fallimentare ancora credute vigenti e di semplificazioni giornalistiche nate negli anni in cui il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) veniva riscritto più volte, fino al correttivo del D.Lgs. 136/2024.

Il problema non è solo teorico. Un piano costruito su una convinzione sbagliata viene dichiarato inammissibile, oppure arriva al voto con classi formate male, oppure viene omologato e poi non regge perché i flussi di cassa erano stati calibrati su una dilazione che la legge non consentiva nei termini immaginati. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si brucia tempo, si consumano le misure protettive, si perde credibilità davanti ai creditori più importanti.

In questa guida verifichiamo, una per una, le sette convinzioni più diffuse:

  • «I privilegiati vanno sempre pagati subito e per intero»
  • «La moratoria massima è di un anno (o di due anni)»
  • «Nel concordato in continuità posso dilazionare i privilegiati quanto voglio»
  • «Se dilaziono i privilegiati, non votano e non contano»
  • «La dilazione non costa nulla: basta restituire il capitale»
  • «I dipendenti si possono far aspettare come la banca»
  • «Con la composizione negoziata blocco i privilegiati e li pago quando posso»

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la dilazione dei crediti privilegiati è, prima ancora che una questione di norme, una trattativa con i creditori più forti dell’impresa, ed è esattamente il terreno su cui opera l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa previsto dal D.L. 118/2021 (oggi confluito negli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi). L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il modo in cui banche, erario e lavoratori valutano un piano di rientro e dove la legge consente di chiedere tempo e dove no.

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Mito 1 — «I privilegiati vanno sempre pagati subito e per intero»

Il mito

«Nel concordato i creditori privilegiati devono essere pagati integralmente e immediatamente dopo l’omologazione: qualsiasi dilazione rende il piano inammissibile.»

Perché ci credono in tanti

La convinzione ha un fondo di verità solido. Per decenni, sotto la legge fallimentare, la regola di base era che il privilegiato andasse soddisfatto integralmente, e la giurisprudenza aveva costruito l’idea che un pagamento “integrale” fosse tale solo se tempestivo: un euro pagato tra tre anni non vale un euro pagato oggi. La Cassazione, con la sentenza n. 10112 del 9 maggio 2014, aveva ricostruito proprio questa regola del pagamento non dilazionato, chiarendo che il ritardo nel pagamento equivale, in termini economici, a una soddisfazione non piena. Chi ha letto quella giurisprudenza senza seguirne gli sviluppi ne ha tratto la conclusione che la dilazione fosse semplicemente vietata.

C’è poi un secondo fattore: nella pratica, molti piani liquidatori pagano i privilegiati “appena venduto il bene”, e da qui nasce l’immagine del privilegiato che incassa per primo e subito.

La realtà

In realtà la norma dice altro. Il Codice della crisi prevede espressamente, all’art. 86 CCII, che «fermo quanto previsto nell’articolo 109» il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. La dilazione, dunque, non è vietata: è uno strumento previsto dalla legge.

Quello che il passaparola ha perso per strada è il prezzo della dilazione. Il pagamento differito non è un pagamento integrale “pieno”: chi aspetta subisce una perdita economica, e questa perdita ha conseguenze precise sul voto e sulla struttura delle classi. La dilazione è lecita, ma trasforma il privilegiato da creditore “neutro” a creditore che deve essere coinvolto nel voto quando il pagamento va oltre i termini fissati dall’art. 109, comma 5.

C’è inoltre un secondo binario, spesso confuso con la dilazione: l’art. 84, comma 5, CCII consente di soddisfare i privilegiati anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione del bene su cui grava la prelazione, al netto delle spese, con attestazione di un professionista indipendente. Dilazione e falcidia sono due strumenti diversi, che possono anche sommarsi, ma ciascuno ha le proprie condizioni.

La prova

La prova che chiude la questione è la stessa giurisprudenza che il mito cita a metà. Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 11882 del giugno 2020, la Suprema Corte ha confermato che, nel concordato con continuità aziendale, una moratoria anche superiore all’anno è ammissibile, a condizione che ai creditori dilazionati sia riconosciuto il diritto di voto e siano corrisposti gli interessi, e che i criteri di calcolo della perdita siano indicati nel piano. In altre parole: la dilazione non è vietata, è regolata.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che i privilegiati vadano pagati tutti e subito tende a due errori opposti. Il primo: rinunciare al concordato, ritenendolo impraticabile perché l’impresa non ha la liquidità per pagare banche e lavoratori al giorno uno, e lasciare che le esecuzioni individuali facciano il loro corso. Il secondo: costruire un piano che finge di pagare “subito” attingendo a una nuova finanza che non c’è, salvo poi scoprire in sede di fattibilità che i flussi non tornano. In entrambi i casi si perde l’occasione di uno strumento che la legge mette a disposizione proprio per le imprese che hanno bisogno di tempo.

Mito 2 — «La moratoria massima è di un anno (o di due anni)»

Il mito

«Nel concordato i privilegiati possono essere dilazionati al massimo per un anno; secondo altri, per due anni. Oltre quel termine non si può andare.»

Perché ci credono in tanti

Questo mito ha due genitori, entrambi reali, entrambi superati. Il primo è l’art. 186-bis della legge fallimentare, che per il concordato con continuità aziendale ammetteva una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati, senza che questi avessero diritto al voto. Per anni quella è stata la regola insegnata nei corsi e scritta nei manuali.

Il secondo è la prima versione dell’art. 86 del Codice della crisi, quella originaria del 2019, che aveva portato la moratoria a due anni. La stampa specializzata aveva titolato proprio così: moratoria fino a due anni per i privilegiati. Chi si è informato in quel periodo e non ha seguito le modifiche successive conserva quell’immagine.

La realtà

Il testo vigente dell’art. 86 CCII, come riscritto dal D.Lgs. 83/2022 e rimasto su questo punto nell’impianto confermato dal correttivo del 2024, non indica più un termine massimo generale per la moratoria dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. Fissa un solo limite espresso: per i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. (retribuzioni e indennità dei lavoratori subordinati) la moratoria può arrivare fino a sei mesi dall’omologazione.

Questo però non significa che il tempo sia diventato irrilevante. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il “tetto” non è più scritto nell’art. 86, ma si è spostato nell’art. 109, comma 5: i privilegiati non votano solo se sono soddisfatti integralmente in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione (trenta giorni per i crediti dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.), e purché la garanzia resti ferma fino alla liquidazione dei beni. Oltre quei termini la dilazione resta possibile, ma i creditori dilazionati entrano nel gioco del voto. Il limite di uno o due anni non esiste più come divieto; esiste un limite di 180 giorni come soglia oltre la quale i privilegiati diventano votanti.

La prova

La conferma storica viene dalla già citata Cass. 11882/2020: già sotto la legge fallimentare la Corte aveva affermato che il termine annuale dell’art. 186-bis non era un divieto assoluto, ma il confine entro cui la dilazione poteva essere imposta senza voto. Oltre l’anno la moratoria era ammissibile alle condizioni generali (voto e interessi). Il legislatore del Codice ha recepito e reso più flessibile questo schema, spostando l’asse dal “quanto a lungo” al “con quali garanzie per il creditore”.

Cosa rischia chi ci crede

Chi ragiona ancora con il tetto di un anno costruisce piani inutilmente compressi: concentra i pagamenti ai privilegiati nei primi dodici mesi, sottrae liquidità alla continuità aziendale proprio nella fase in cui l’impresa ne ha più bisogno, e finisce per presentare un piano meno fattibile di quanto potrebbe essere. Chi invece ragiona con il tetto di due anni rischia l’errore opposto: si sente “coperto” fino a ventiquattro mesi e non prevede né il voto dei privilegiati né le classi in cui collocarli, con il risultato di una proposta strutturata in modo non conforme al testo vigente.

Mito 3 — «Nel concordato in continuità posso dilazionare i privilegiati quanto voglio»

Il mito

«Visto che la legge non prevede più un limite, nel concordato in continuità i privilegiati si possono pagare anche in dieci anni: basta scriverlo nel piano.»

Perché ci credono in tanti

È la reazione naturale alla scoperta che il limite di uno o due anni non c’è più. Se la norma non fissa un termine, sembra logico concludere che il termine sia libero. A questo si aggiunge l’impostazione generale del concordato in continuità riformato, che dà molto spazio all’autonomia del debitore nella formazione delle classi e nella distribuzione del valore, con la possibilità di ottenere l’omologazione anche contro il dissenso di alcune classi (il cosiddetto cram down trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII).

La realtà

Vero, ma solo a metà. L’assenza di un termine massimo nell’art. 86 non trasforma la durata della dilazione in una variabile libera. Una moratoria lunga deve superare almeno quattro filtri:

  1. Il voto: oltre i 180 giorni dall’omologazione i privilegiati votano (art. 109, comma 5), e per la parte che non trova soddisfazione sono collocati in una classe distinta. Se votano contro, la proposta può passare solo con i meccanismi dell’art. 112, comma 2, e alle sue condizioni.
  2. La convenienza: in caso di opposizione, il tribunale verifica che il creditore dissenziente non riceva un trattamento deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Un pagamento diluito su molti anni, attualizzato, può valere meno di quanto il creditore incasserebbe dalla vendita forzata del bene ipotecato.
  3. La fattibilità: il piano deve essere attestato, e un’attestazione su dieci anni di flussi è molto più fragile di una su tre o quattro.
  4. La graduazione: nel concordato in continuità il valore di liquidazione va distribuito rispettando l’ordine delle cause di prelazione (art. 84, comma 6, CCII); la dilazione non può diventare uno strumento per alterare surrettiziamente quell’ordine.

La legge non fissa un numero di anni, ma rende ogni anno in più di dilazione progressivamente più difficile da giustificare. Come osserva l’Avv. Monardo, chi ha seduto al tavolo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa sa che il termine “giusto” non lo decide il debitore, ma il punto in cui il creditore privilegiato smette di avere convenienza ad accettare.

La prova

La Cassazione, nella sentenza n. 11882/2020, ha posto un requisito che smonta l’idea della durata libera: i criteri di calcolo della perdita conseguente alla dilazione devono essere indicati nel piano e certificati dal professionista indipendente, pena l’inammissibilità della proposta. Una dilazione lunga senza una quantificazione rigorosa della perdita non è “libera”: è inammissibile.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio concreto è di presentare una proposta che il commissario giudiziale smonta già in fase di relazione, oppure che le banche bocciano in blocco, oppure che il tribunale non omologa per difetto di convenienza in sede di opposizione. Nel frattempo le misure protettive scadono e i creditori riprendono le azioni esecutive. Un piano ambizioso sulla carta può rivelarsi il più rapido percorso verso la liquidazione giudiziale.

Mito 4 — «Se dilaziono i privilegiati, non votano e non contano»

Il mito

«I creditori privilegiati nel concordato non votano mai: anche se li pago in tre anni, la maggioranza la decidono i chirografari.»

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è evidente: la regola tradizionale vuole che il privilegiato pagato integralmente non voti, perché non ha nulla da perdere dalla proposta e non sarebbe giusto fargli decidere la sorte dei creditori che invece subiscono il sacrificio. Sotto l’art. 186-bis l.fall., inoltre, la moratoria annuale escludeva espressamente il voto. Da qui l’equazione semplificata “privilegiato = non votante”, che il passaparola ha esteso a qualunque dilazione.

La realtà

In realtà la norma dice che il privilegiato non vota solo a condizioni precise: soddisfazione integrale, in denaro, entro 180 giorni dall’omologazione (30 giorni per i lavoratori), con garanzia che resta ferma fino alla liquidazione dei beni. Se anche una di queste condizioni manca, il privilegiato vota e, per la parte non soddisfatta, va collocato in una classe distinta (art. 109, comma 5, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024).

Questo cambia radicalmente l’aritmetica del concordato in continuità, nel quale la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore, e in ciascuna classe serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbia votato almeno la metà dei crediti della classe. Dilazionare una banca ipotecaria per tre anni significa, in concreto, creare una classe in cui quella banca può avere un peso decisivo.

La prova

La giurisprudenza aveva anticipato questa logica già prima del Codice. Con le sentenze Cass. n. 10112 del 9 maggio 2014 e Cass. n. 20388 del 26 settembre 2014 la Suprema Corte aveva affermato che il creditore privilegiato pagato con dilazione non è un creditore integralmente soddisfatto e deve quindi essere ammesso al voto in misura corrispondente alla perdita economica subita. La sentenza n. 11882/2020 ha poi indicato come calcolare quella perdita: differenza tra il valore del credito alla data della domanda e il valore attualizzato alla fine della moratoria.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è duplice. Se il piano omette di ammettere al voto i privilegiati dilazionati oltre i termini, la proposta è viziata nella formazione delle maggioranze e il vizio può emergere in sede di omologazione o di reclamo. Se invece il debitore li ammette al voto ma non ha previsto il loro peso nella strategia negoziale, scopre troppo tardi che una o due banche possono bloccare la classe e costringerlo a ricorrere al cram down, con tutte le condizioni aggiuntive che questo comporta.

Mito 5 — «La dilazione non costa nulla: basta restituire il capitale»

Il mito

«Se pago il privilegiato in tre anni restituendogli fino all’ultimo euro di capitale, gli ho dato tutto quello che gli spettava.»

Perché ci credono in tanti

È un ragionamento intuitivo, da contabilità domestica: il debito era di centomila euro, ne restituisco centomila, il conto è chiuso. Molti imprenditori ragionano così anche perché, nei rapporti commerciali ordinari, le dilazioni di pagamento concesse da un fornitore sono spesso prive di interessi espliciti.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è il valore del tempo. Nel concordato il credito si confronta al suo valore attuale: centomila euro incassati tra tre anni valgono meno di centomila euro incassati oggi. La giurisprudenza lo ha detto in modo netto: oltre la soglia in cui la dilazione è “neutra”, al creditore privilegiato vanno riconosciuti gli interessi, e la differenza tra valore nominale e valore attualizzato misura la perdita che gli attribuisce il diritto di voto.

Restituire il capitale nominale in più anni non equivale a pagare integralmente: equivale a pagare una percentuale del credito, che va calcolata, dichiarata nel piano e attestata. Il calcolo va fatto con criteri trasparenti: la Cassazione ha indicato come riferimenti i criteri di attualizzazione richiamati dall’art. 86 del Codice (escludendo il tasso di mora previsto dal D.Lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali), l’art. 2426, n. 8, c.c. e i principi contabili OIC.

La prova

Ancora una volta la Cass. n. 11882/2020 è decisiva: i creditori privilegiati dilazionati oltre il termine ordinario devono ricevere gli interessi e votare, e i criteri per misurare la perdita devono essere esposti nel piano e certificati dall’attestatore. Il richiamo alla linea già tracciata da Cass. 10112/2014, Cass. 20388/2014 e Cass. n. 2422 del 4 febbraio 2020 mostra una giurisprudenza stabile su questo punto.

Cosa rischia chi ci crede

Chi non prevede interessi né calcolo della perdita presenta un piano che sottostima il costo reale della dilazione. Le conseguenze sono a catena: il fabbisogno finanziario è sottovalutato, l’attestazione di fattibilità è esposta a contestazioni, i privilegiati non sono correttamente ammessi al voto, e il tribunale può dichiarare la proposta inammissibile per carenza dei criteri di calcolo. Il risparmio apparente sugli interessi si paga con l’intera procedura.

Mito 6 — «I dipendenti si possono far aspettare come la banca»

Il mito

«Gli stipendi arretrati e il TFR sono crediti privilegiati come gli altri: nel piano li posso dilazionare con la stessa tempistica dei mutui ipotecari.»

Perché ci credono in tanti

Sul piano della classificazione è vero: i crediti dei lavoratori sono assistiti da privilegio generale sui mobili (art. 2751-bis, n. 1, c.c.), quindi rientrano nella categoria dei “creditori muniti di privilegio” richiamata dall’art. 86. Chi legge la prima parte della norma, che ammette la moratoria per tutti i privilegiati, ne deduce che la regola sia uniforme.

La realtà

La seconda parte della stessa norma introduce un regime speciale. Per i crediti dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. la moratoria non può superare i sei mesi dall’omologazione. Non solo: ai fini del voto, l’art. 109, comma 5, abbassa la soglia di “neutralità” a trenta giorni. Significa che un lavoratore pagato a quattro mesi dall’omologazione è legittimamente dilazionato, ma vota per la perdita subita.

Per i lavoratori il tempo è doppiamente contingentato: sei mesi come limite massimo della moratoria, trenta giorni come limite oltre il quale entrano nel voto. La ragione è intuitiva: si tratta di crediti a funzione alimentare, che il legislatore protegge con una corsia preferenziale.

La prova

La prova è testuale e non lascia margini: l’art. 86 CCII, nella parte in cui dispone che per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. «può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall’omologazione», e l’art. 109, comma 5, che fissa per gli stessi crediti il termine di trenta giorni ai fini dell’esclusione dal voto.

Cosa rischia chi ci crede

Un piano che dilaziona i dipendenti oltre i sei mesi è in contrasto diretto con la norma e non è omologabile in quella forma. Un piano che li dilaziona entro i sei mesi ma oltre i trenta giorni senza ammetterli al voto è viziato nella formazione delle maggioranze. A questo si aggiunge un rischio pratico spesso sottovalutato: i lavoratori sono anche la forza produttiva su cui si regge la continuità aziendale. Un piano che li penalizza nei tempi può compromettere il clima interno e, con esso, la stessa realizzabilità del piano industriale.

Mito 7 — «Con la composizione negoziata blocco i privilegiati e li pago quando posso»

Il mito

«Basta aprire la composizione negoziata della crisi: le banche e gli altri privilegiati restano bloccati e io decido i tempi dei pagamenti.»

Perché ci credono in tanti

La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi, consente all’imprenditore di chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa (art. 18 CCII). L’effetto di “congelamento” è reale e immediato, e da qui nasce l’idea che, una volta entrati nel percorso, i tempi di pagamento li decida l’impresa.

La realtà

In realtà la composizione negoziata è uno strumento stragiudiziale e consensuale. Le misure protettive hanno una durata limitata fissata dal tribunale, con un tetto complessivo stabilito dalla legge, e non impongono ai creditori alcuna dilazione: sospendono le loro azioni per il tempo necessario a negoziare. Le dilazioni dei privilegiati, in questo percorso, nascono solo dall’accordo con ciascun creditore interessato.

Se le trattative non portano a un accordo, l’imprenditore può accedere agli strumenti di regolazione giudiziali, compreso il concordato preventivo, oppure, alle condizioni dell’art. 25-sexies CCII, al concordato semplificato per la cessione dei beni, che ha natura liquidatoria. La composizione negoziata compra tempo per trattare, non tempo per pagare: la dilazione dei privilegiati va conquistata al tavolo o imposta, alle condizioni di legge, in un concordato.

È proprio qui che entra in gioco la figura dell’Esperto Negoziatore: un professionista terzo che agevola le trattative tra impresa e creditori, valuta la ragionevolezza delle proposte e la sostenibilità dei piani di rientro, e accompagna le parti verso soluzioni condivise.

La prova

La prova è nella struttura stessa della disciplina: gli artt. 12 e seguenti CCII descrivono un percorso volontario, in cui l’esperto non ha poteri impositivi; l’art. 18 limita le misure protettive alle azioni esecutive e cautelari; la loro durata è circoscritta e soggetta al controllo del tribunale. Nessuna disposizione della composizione negoziata consente di imporre una moratoria ai privilegiati dissenzienti.

Cosa rischia chi ci crede

Chi usa la composizione negoziata come “parcheggio” senza un piano credibile per i privilegiati vede scadere le misure protettive senza aver concluso nulla. A quel punto le banche riprendono le esecuzioni, e l’impresa deve costruire un concordato in tempi strettissimi, spesso con un patrimonio già eroso. Il percorso negoziato funziona quando viene usato per quello che è: un tavolo strutturato in cui portare proposte di dilazione sostenibili e documentate.

I miti alla prova dei numeri: tre simulazioni sulla dilazione dei privilegiati

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare la sequenza reale che la legge produce. Il tasso di attualizzazione del 4,2% annuo è un’assunzione di lavoro: nella realtà va scelto e motivato nel piano, e certificato dall’attestatore, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.

Simulazione 1 — Convinto che «due anni e mezzo senza interessi vanno bene»

Ipotesi: impresa manifatturiera in concordato in continuità; mutuo ipotecario residuo verso la banca pari a 412.730 €, garantito da ipoteca sullo stabilimento, bene strumentale alla continuità e quindi non destinato alla vendita. Omologazione prevista per il 14 aprile 2026. Il piano prevede il pagamento del capitale in unica soluzione dopo 30 mesi, senza interessi, e non ammette la banca al voto, ritenendola “integralmente pagata”.

Sequenza reale:

  • 180 giorni dall’omologazione scadono l’11 ottobre 2026. Il pagamento a 30 mesi va molto oltre: la banca vota (art. 109, comma 5, CCII).
  • Valore attuale del pagamento al 4,2% annuo su 2,5 anni: circa 372.389 €. Perdita economica: circa 40.341 €. È per questa misura, calcolata con criteri dichiarati nel piano, che il creditore dilazionato entra nel voto secondo la linea tracciata dalla Cassazione.
  • Il piano non contiene i criteri di calcolo né l’attestazione su di essi: secondo Cass. 11882/2020 la proposta è esposta a una declaratoria di inammissibilità.

Correzione: lo stesso piano, riformulato con pagamento entro 180 giorni, renderebbe la banca non votante; in alternativa, mantenendo i 30 mesi, deve prevedere gli interessi, il calcolo della perdita attestato e la collocazione della banca in una classe distinta per la parte non soddisfatta, mettendo in conto che quella classe potrebbe votare contro.

Simulazione 2 — Convinto che «i dipendenti aspettano come la banca»

Ipotesi: retribuzioni arretrate e TFR maturati pari a 58.960 €, assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. Omologazione al 14 aprile 2026. Il piano originario prevedeva il pagamento a 12 mesi, “come per i fornitori privilegiati”.

Sequenza reale:

  • La moratoria per questi crediti non può superare i sei mesi dall’omologazione, quindi il termine ultimo è il 14 ottobre 2026. Il pagamento a 12 mesi è in contrasto con l’art. 86 CCII e va riformulato.
  • Riformulazione: pagamento al 14 settembre 2026 (cinque mesi). Il termine è lecito, ma supera i 30 giorni (14 maggio 2026) previsti dall’art. 109, comma 5: i lavoratori votano.
  • Valore attuale al 4,2% su cinque mesi: circa 57.958 €; perdita da tempo circa 1.002 €. Importo modesto, ma sufficiente a cambiare la composizione delle classi e a richiedere che il piano lo esponga.

Correzione: se l’impresa dispone della liquidità, pagare entro il 14 maggio 2026 semplifica il voto; altrimenti la dilazione fino a sei mesi va gestita come dilazione “con voto”.

Simulazione 3 — Convinto che «la composizione negoziata blocca la banca»

Ipotesi: impresa commerciale con debito ipotecario di 287.415 € verso un istituto di credito; istanza di composizione negoziata depositata il 3 febbraio 2026 con richiesta di misure protettive, confermate dal tribunale. L’imprenditore non presenta alcuna proposta di rientro alla banca, convinto che le misure gli consentano di pagare “quando potrà”.

Sequenza reale:

  • Le misure protettive sospendono le esecuzioni per il periodo fissato dal tribunale, ma non impongono alcuna dilazione: la banca resta titolare dell’intero credito scaduto.
  • In assenza di proposte, le trattative non progrediscono; alla scadenza delle misure la banca può riprendere l’azione esecutiva sull’immobile.
  • L’impresa deve a quel punto scegliere in fretta lo strumento successivo: un concordato preventivo con moratoria regolata dagli artt. 86 e 109 CCII, oppure, alle condizioni di legge, il concordato semplificato liquidatorio dell’art. 25-sexies.

Correzione: usare il periodo protetto per presentare alla banca una proposta numerica, ad esempio un pagamento in 36 rate con interessi e garanzia confermata, verificandone la convenienza rispetto al ricavato prevedibile della vendita forzata. È l’impostazione che consente all’esperto di agevolare un accordo invece di registrare un fallimento delle trattative.

Il fondo di verità: cosa resta di giusto nei miti

Ogni mito nasce da qualcosa di vero. Rimettere i frammenti al loro posto aiuta a capire perché la disciplina vigente è costruita così.

È vero che il privilegiato ha diritto a una tutela forte. La prelazione non è un privilegio formale: è la garanzia che il legislatore assegna a determinati crediti in ragione della loro causa (lavoro, garanzia reale, interesse pubblico). Il Codice non cancella questa tutela; la traduce in regole sul voto, sulla convenienza e sulla graduazione. Chi sostiene che i privilegiati vadano pagati “per intero” coglie questo nucleo, ma sbaglia nel ritenere che l’integralità escluda il tempo: l’integralità si misura in valore attuale.

È vero che un tempo il limite era di un anno, e poi di due. L’art. 186-bis l.fall. e la prima versione dell’art. 86 CCII lo prevedevano espressamente. Chi ricorda quei numeri non inventa nulla: ricorda norme superate. La disciplina vigente ha sostituito il tetto temporale con la soglia dei 180 giorni ai fini del voto, lasciando al piano, alla convenienza e all’attestazione il compito di giustificare dilazioni più lunghe.

È vero che i privilegiati, di regola, non votano. Quando sono pagati integralmente in denaro entro i termini dell’art. 109, comma 5, restano fuori dal voto. Il mito sbaglia solo nell’estendere la regola a qualunque dilazione.

È vero che il capitale è la parte essenziale del credito. Ma nel concordato il confronto non è tra capitale e capitale: è tra ciò che il creditore riceve con il piano e ciò che riceverebbe dalla liquidazione. In questo confronto il tempo pesa, e la giurisprudenza ha imposto interessi e calcolo della perdita proprio per renderlo trasparente.

È vero che i lavoratori sono privilegiati come gli altri. Ma sono privilegiati con una funzione alimentare, e per questo la legge li tratta con termini più brevi: sei mesi di moratoria al massimo, trenta giorni per restare fuori dal voto.

È vero che la composizione negoziata protegge l’impresa. Le misure protettive esistono e sono efficaci. Ma proteggono il tavolo della trattativa, non sostituiscono l’accordo. La dilazione dei privilegiati, in quella sede, è il risultato di una negoziazione riuscita.

Ricomposto il quadro, la risposta al titolo diventa chiara: sì, nel concordato i privilegiati si possono pagare in più anni, ma la dilazione ha un costo (interessi), una conseguenza (il voto oltre i 180 giorni), un limite speciale (sei mesi per i lavoratori) e un controllo (attestazione, convenienza e graduazione). Nel concordato liquidatorio, invece, la moratoria dell’art. 86 non opera sui crediti garantiti da beni destinati alla liquidazione: lì il tempo del pagamento coincide, per regola, con il tempo della vendita.

Il frammento più trascurato: come si misura davvero la perdita

Il passaparola parla di “dilazione” come se fosse un dato binario: c’è o non c’è. In realtà la disciplina vigente chiede di misurarla, e il modo in cui la si misura decide quanto pesa il privilegiato nel voto. Ricomponendo le indicazioni della Cassazione, il percorso corretto si articola in quattro passaggi che il piano deve rendere espliciti.

Primo passaggio: fissare il valore di partenza. Il riferimento è il credito alla data di presentazione della domanda, comprensivo degli accessori che la legge riconosce come assistiti dalla stessa prelazione. Un errore frequente è partire dal saldo contabile dell’impresa invece che dalla posizione effettiva del creditore: il confronto tra le due cifre, spesso diverse, va fatto prima di qualunque calcolo.

Secondo passaggio: descrivere il calendario dei pagamenti. Una cosa è un pagamento in unica soluzione a trenta mesi, un’altra è un piano di rate trimestrali che parte dal settimo mese. Il valore attuale cambia sensibilmente, e con esso la perdita. Il piano deve indicare date e importi, non una generica “dilazione triennale”.

Terzo passaggio: scegliere e motivare il tasso di attualizzazione. La Cassazione ha escluso il riferimento ai tassi di mora delle transazioni commerciali e ha indicato come parametri i criteri di attualizzazione richiamati dal Codice, l’art. 2426, n. 8, c.c. e i principi contabili OIC. Il tasso scelto non è un dettaglio tecnico: un punto percentuale in più o in meno può spostare la perdita di migliaia di euro e, con essa, il peso del creditore nella sua classe.

Quarto passaggio: farlo certificare. I criteri devono essere esposti nel piano e verificati dal professionista indipendente. È questo il requisito la cui mancanza, secondo Cass. 11882/2020, porta all’inammissibilità della proposta. L’attestatore non si limita a prendere atto del numero: verifica che il metodo sia coerente e che sia applicato in modo uniforme a tutti i creditori dilazionati.

Una perdita ben misurata non è un costo in più per l’impresa: è ciò che rende la dilazione difendibile davanti al commissario giudiziale, ai creditori e al tribunale.

Il frammento che riguarda fisco ed enti previdenziali

Tra i privilegiati più numerosi, nelle imprese in crisi, ci sono quasi sempre l’erario e gli enti previdenziali. Anche qui circola un mito di ritorno: «tributi e contributi non si possono dilazionare nel concordato, si pagano a parte con la rateizzazione ordinaria». Il fondo di verità è che i crediti tributari e contributivi hanno una disciplina dedicata: l’art. 88 CCII regola il loro trattamento nel concordato preventivo, consentendo, alle condizioni ivi previste, il pagamento parziale o dilazionato, a condizione che il trattamento proposto non sia deteriore rispetto a quello ottenibile nell’alternativa liquidatoria, secondo la valutazione attestata, e che sia rispettato l’ordine delle prelazioni.

La differenza rispetto ai creditori privati è procedurale: la proposta va presentata agli uffici competenti secondo le modalità previste dalla norma, e l’adesione o il dissenso dell’amministrazione seguono un percorso proprio. Per l’impresa, la conseguenza pratica è che la dilazione dei privilegiati pubblici va progettata insieme a quella dei privilegiati bancari, perché attinge agli stessi flussi di cassa e si confronta con lo stesso parametro di convenienza. Trattare la banca nel piano e il fisco “fuori dal piano” è uno degli errori di impostazione che più spesso compromettono la fattibilità.

Il frammento che riguarda chi garantisce

C’è infine un aspetto che il passaparola ignora quasi sempre: la dilazione ottenuta dall’impresa nel concordato non si estende automaticamente a chi ha garantito personalmente il debito. Il fideiussore del mutuo ipotecario, spesso lo stesso socio o amministratore, resta esposto verso la banca secondo le regole generali e quelle specifiche del Codice sugli effetti del concordato nei confronti dei coobbligati. Chi imposta una moratoria lunga per l’impresa deve quindi chiedersi, prima della presentazione della domanda, come quella moratoria si riflette sulla posizione personale dei garanti, e se la trattativa con la banca debba includere anche il loro trattamento.

Il frammento che riguarda le classi

La formazione delle classi è il luogo in cui tutti i frammenti si ricompongono. Nel concordato in continuità, quando i privilegiati dilazionati votano, il debitore deve decidere come raggrupparli: una classe per i creditori ipotecari bancari, una per i lavoratori dilazionati oltre trenta giorni, una per i privilegiati pubblici se coinvolti nella proposta, e così via. I criteri sono la posizione giuridica e gli interessi economici omogenei.

Le classi non sono un adempimento formale. Una classe di privilegiati dilazionati composta da un solo istituto di credito equivale, in pratica, a un diritto di veto di quell’istituto sulla classe; una classe più ampia, con creditori dalle posizioni realmente omogenee, distribuisce il peso del voto. Scegliere la durata della moratoria senza aver prima simulato la composizione e il voto delle classi significa decidere la strategia al buio. Per questo, nella pratica professionale più accurata, il calendario dei pagamenti e la mappa delle classi vengono costruiti insieme, con più ipotesi alternative messe a confronto prima di scegliere quella da depositare.

Il frammento che riguarda il tempo della procedura

Un ultimo elemento spesso dimenticato: tutte le soglie temporali della disciplina, i sei mesi della moratoria per i lavoratori, i trenta e i centottanta giorni dell’art. 109, decorrono dall’omologazione, non dalla domanda. Tra il deposito del ricorso e l’omologazione possono trascorrere molti mesi, durante i quali i privilegiati continuano a non essere pagati in forza degli effetti protettivi della procedura. Il privilegiato, dunque, percepisce come “attesa” un periodo più lungo di quello che il piano qualifica come moratoria. È un fattore che pesa nelle trattative e che il piano deve saper gestire con trasparenza, spiegando ai creditori quale sarà, in concreto, il tempo complessivo tra il blocco dei pagamenti e il primo incasso.

Mito vs realtà: il quadro in una tabella

Riassumere sette convinzioni in una riga ciascuna comporta inevitabilmente qualche semplificazione. La tabella serve come promemoria: ogni riga rinvia alla sezione in cui la questione è sviluppata con le relative condizioni. Va letta tenendo presente che le soglie temporali indicate si riferiscono al testo vigente del Codice della crisi, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, e che la giurisprudenza citata è stata in parte resa sotto la legge fallimentare, ma conserva valore per i principi sul voto e sugli interessi.

Il mito Come stanno le cose
I privilegiati vanno pagati subito e per intero L’art. 86 CCII ammette la moratoria; l’art. 84, comma 5, ammette anche il pagamento non integrale entro il valore di liquidazione attestato
La moratoria massima è di un anno (o due) Limiti superati: oggi non c’è un tetto generale nell’art. 86; conta la soglia dei 180 giorni dell’art. 109, comma 5
In continuità posso dilazionare quanto voglio Ogni dilazione lunga deve superare voto, convenienza, fattibilità attestata e graduazione
I privilegiati dilazionati non votano Votano se non pagati integralmente in denaro entro 180 giorni (30 per i lavoratori)
Basta restituire il capitale Oltre la soglia servono interessi e calcolo della perdita indicati nel piano e attestati (Cass. 11882/2020)
I dipendenti aspettano come la banca Moratoria massima sei mesi; oltre 30 giorni votano
La composizione negoziata blocca i privilegiati Le misure protettive sospendono le azioni, ma la dilazione nasce solo dall’accordo

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso proporre alla banca ipotecaria un pagamento in quattro anni nel concordato in continuità?
Sì, a determinate condizioni. L’art. 86 CCII non fissa un termine massimo generale; tuttavia, oltre i 180 giorni dall’omologazione la banca vota, va collocata in una classe distinta per la parte non soddisfatta, deve ricevere gli interessi e il piano deve indicare e far attestare i criteri di calcolo della perdita. In caso di dissenso, l’omologazione passa per l’art. 112 CCII e per la verifica di convenienza.

Quindi è vero che nel concordato liquidatorio posso fare la stessa moratoria?
No, non sui beni destinati alla liquidazione. L’art. 86 esclude la moratoria quando è prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui grava la prelazione. Il privilegiato sarà soddisfatto con il ricavato della vendita, nei tempi della liquidazione; se la proposta prevede un pagamento non integrale, si applicano le condizioni dell’art. 84, comma 5.

Quindi è vero che se pago i lavoratori entro cinque mesi sono a posto?
Dipende da cosa si intende per “a posto”. La moratoria entro sei mesi è lecita; ma superati i 30 giorni dall’omologazione i lavoratori partecipano al voto per la perdita subita, e il piano deve tenerne conto nella formazione delle classi.

Quindi è vero che la dilazione e la falcidia si escludono a vicenda?
No. Sono due strumenti diversi che possono combinarsi: il piano può prevedere un pagamento parziale del privilegiato, entro il limite del valore di liquidazione attestato, e anche dilazionarlo. Ciascuna componente, però, va motivata e incide sul voto.

Quindi è vero che durante la composizione negoziata la banca non può più chiedermi nulla?
No. Le misure protettive impediscono, per un periodo limitato, di avviare o proseguire esecuzioni e cautele; non estinguono il credito né impongono dilazioni. La banca resta controparte della trattativa e, alla scadenza delle misure, recupera la libertà di agire.

Le sentenze che smontano i miti

La giurisprudenza di legittimità sulla dilazione dei privilegiati si è formata in larga parte sotto la legge fallimentare, ma i principi su voto, interessi e calcolo della perdita sono stati recepiti nel Codice della crisi. Riportiamo le pronunce di riferimento che abbiamo potuto verificare, insieme alle disposizioni normative che oggi chiudono le questioni.

Pronunce della Corte di Cassazione

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 11882 del giugno 2020
– Principio, in sintesi: nel concordato con continuità aziendale la moratoria dei privilegiati può superare l’anno; entro l’anno la dilazione è una facoltà del debitore che non richiede voto né classe separata; oltre, i creditori dilazionati devono votare e ricevere gli interessi. La perdita si calcola confrontando il valore del credito alla data della domanda con quello alla fine della moratoria, con criteri di attualizzazione (esclusi i tassi del D.Lgs. 231/2002), l’art. 2426, n. 8, c.c. e i principi OIC. I criteri vanno indicati nel piano e certificati dall’attestatore, a pena di inammissibilità.
– Mito che smonta: Mito 1, Mito 2, Mito 3 e Mito 5. È la pronuncia cardine del tema.

Cass. civ., sentenza n. 10112 del 9 maggio 2014
– Principio, in sintesi: ricostruisce la regola secondo cui il privilegiato va pagato senza dilazione per potersi dire integralmente soddisfatto, e indica come trattare la perdita derivante dal ritardo ai fini del voto.
– Mito che smonta: Mito 4. Dimostra che il “pagamento integrale” è un concetto economico e non solo nominale, e che il dilazionato non è un creditore neutro.

Cass. civ., sentenza n. 20388 del 26 settembre 2014
– Principio, in sintesi: si colloca nella stessa linea della pronuncia precedente, confermando che il privilegiato soddisfatto con dilazione subisce un sacrificio che rileva ai fini della sua partecipazione al voto.
– Mito che smonta: Mito 4 e Mito 5.

Cass. civ., sentenza n. 2422 del 4 febbraio 2020
– Principio, in sintesi: richiamata dalla stessa Cass. 11882/2020 nella ricostruzione del regime dei creditori privilegiati soddisfatti con dilazione, contribuisce a consolidare l’orientamento sul collegamento tra dilazione, perdita e voto.
– Mito che smonta: Mito 5, come tassello della giurisprudenza stabile sul costo del tempo.

Disposizioni normative che chiudono le questioni

Art. 86 CCII (moratoria nel concordato in continuità)
– Contenuto, in sintesi: fermo l’art. 109, il piano può prevedere una moratoria per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni gravati; per i crediti dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. la moratoria non può superare sei mesi dall’omologazione.
– Mito che smonta: Mito 1, Mito 2 e Mito 6.

Art. 109, comma 5, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024
– Contenuto, in sintesi: nel concordato in continuità i privilegiati non votano se soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni dall’omologazione (30 giorni per i lavoratori), con garanzia ferma fino alla liquidazione; altrimenti votano e, per la parte incapiente, sono collocati in una classe distinta.
– Mito che smonta: Mito 2, Mito 4 e Mito 6.

Art. 84, commi 5 e 6, CCII
– Contenuto, in sintesi: il comma 5 consente il soddisfacimento non integrale dei privilegiati entro il valore di liquidazione attestato; il comma 6 impone, nel concordato in continuità, la distribuzione del valore di liquidazione nel rispetto della graduazione delle prelazioni.
– Mito che smonta: Mito 1 e Mito 3.

Art. 112, comma 2, CCII
– Contenuto, in sintesi: disciplina l’omologazione del concordato in continuità in caso di dissenso di una o più classi, a condizioni specifiche.
– Mito che smonta: Mito 3, perché mostra che la dilazione imposta a privilegiati dissenzienti passa per un vaglio aggiuntivo del tribunale.

Artt. 12, 18 e 25-sexies CCII (composizione negoziata e concordato semplificato)
– Contenuto, in sintesi: la composizione negoziata è un percorso consensuale assistito dall’esperto; le misure protettive sospendono esecuzioni e cautele per un periodo limitato; in caso di esito negativo è possibile, a determinate condizioni, il concordato semplificato liquidatorio.
– Mito che smonta: Mito 7.

Art. 186-bis l.fall. (abrogato) e versione originaria dell’art. 86 CCII
– Contenuto, in sintesi: prevedevano rispettivamente la moratoria fino a un anno e fino a due anni; oggi superati dal testo vigente.
– Mito che smonta: Mito 2, perché spiega da dove nascono i numeri ancora in circolazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato è il primo passo; il secondo è costruire un piano che regga davanti ai creditori e al tribunale. Ecco cosa facciamo, concretamente:

  1. Verifichiamo la natura di ogni credito privilegiato: leggiamo titoli, iscrizioni ipotecarie, atti di pegno e buste paga, accertiamo il grado e la causa di prelazione e separiamo i crediti dei lavoratori (art. 2751-bis, n. 1, c.c.) da quelli bancari, previdenziali e tributari.
  2. Accertiamo quali beni gravati sono strumentali alla continuità e quali destinati alla vendita, perché da questa distinzione dipende se la moratoria dell’art. 86 CCII è utilizzabile.
  3. Calcoliamo la perdita da dilazione per ciascun privilegiato, con criteri di attualizzazione dichiarati e coerenti con le indicazioni della Cassazione, in coordinamento con i commercialisti dello staff e con l’attestatore.
  4. Costruiamo le classi collocando i privilegiati dilazionati oltre 180 giorni (o oltre 30 giorni per i lavoratori) nelle classi corrette, e simuliamo l’esito del voto classe per classe.
  5. Confrontiamo la proposta con l’alternativa liquidatoria, verificando che ogni privilegiato dilazionato riceva almeno quanto otterrebbe dalla vendita forzata del bene, per prevenire le opposizioni di convenienza.
  6. Rivediamo il piano di cassa per calibrare la durata della moratoria sui flussi reali, evitando dilazioni più lunghe del necessario che complicano voto e attestazione.
  7. Prepariamo e conduciamo le trattative con banche e privilegiati, anche nell’ambito della composizione negoziata, presentando proposte numeriche documentate invece di semplici richieste di tempo.
  8. Contestiamo le pretese non dovute dei creditori che rivendicano un privilegio inesistente o un grado superiore a quello spettante, riducendo il peso dei crediti da pagare in via prioritaria.
  9. Assistiamo l’impresa in sede di omologazione, opposizione e reclamo, difendendo la struttura del piano e la correttezza delle classi.
  10. Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado, con la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la dilazione dei privilegiati si decide al tavolo con banche, erario e lavoratori prima ancora che in tribunale, e conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto significa sapere come una proposta di moratoria viene letta, valutata e accettata o respinta. Il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario consente di affrontare nello stesso lavoro il credito ipotecario della banca e quello privilegiato degli enti pubblici.

Continuità di strategia: lo stesso difensore segue il caso dall’impostazione del piano fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza passaggi di mano che disperdano la linea difensiva. Staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché la dilazione dei privilegiati è insieme una questione giuridica (voto, classi, convenienza) e una questione economica (attualizzazione, flussi, attestazione).

Chiusura

La domanda del titolo ha una risposta affermativa, ma solo per chi conosce le condizioni: i creditori privilegiati si possono pagare in più anni nel concordato in continuità, a patto di riconoscere loro gli interessi, di ammetterli al voto oltre i 180 giorni, di rispettare il limite di sei mesi per i lavoratori e di dimostrare, con criteri attestati, che la dilazione non li penalizza rispetto alla liquidazione. Tutto il resto è passaparola. L’informazione corretta è la prima difesa dell’impresa in crisi: evita piani inammissibili, classi sbagliate e trattative sprecate.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché la dilazione dei privilegiati è prima di tutto una negoziazione con i creditori più forti, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica costruita proprio sull’agevolazione delle trattative tra impresa, banche e altri creditori e sulla valutazione della sostenibilità dei piani di rientro. Quando la trattativa non basta, la qualifica di cassazionista garantisce che la stessa strategia possa essere difesa in ogni grado di giudizio.

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