La sentenza di omologazione è stata pronunciata, i creditori hanno votato, il piano è partito. Eppure, quando l’amministratore scarica la visura della Centrale dei Rischi dal sito della Banca d’Italia, la parola che legge accanto al nome della società è ancora la stessa di due anni prima: sofferenza. È la scena che si ripete in molte imprese uscite da un concordato preventivo, e la domanda che ne segue è sempre identica: il concordato resta segnalato? Per quanto tempo? E chi decide quando la segnalazione cambia?
La risposta non sta in una data unica, ma in una sequenza. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: la segnalazione in Centrale Rischi non segue il calendario del tribunale, segue quello della banca, delle regole di vigilanza e dell’archivio storico. Le due cronologie corrono in parallelo e raramente coincidono.
Questa ricostruzione segue il percorso tappa per tappa: la classificazione che precede la domanda, il deposito (anche con riserva), i mesi della proposta e del voto, il giorno dell’omologazione, i trenta giorni del reclamo, gli anni dell’esecuzione, l’anno della possibile risoluzione e, infine, i 36 mesi di memoria che l’archivio conserva anche dopo l’ultimo pagamento. Per ciascuna fase: cosa accade, quale norma la governa, quali termini si attivano, cosa può fare l’impresa e quale errore conviene evitare.
Il tema sta esattamente nel punto di incrocio tra due materie. Da un lato la crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno il linguaggio con cui banche e imprese trattano un debito in ristrutturazione, dalla composizione negoziata al concordato. Dall’altro il diritto bancario: la classificazione del credito, la segnalazione e la sua rettifica sono materia dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina. È questa doppia competenza a rendere lo Studio specializzato proprio nella domanda del titolo: capire che cosa la banca deve segnalare dopo l’omologazione e che cosa, invece, non può più sostenere.
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La mappa temporale: due orologi che non battono insieme
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene fissare la mappa. Il concordato preventivo è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024), agli artt. 84 e seguenti, con le regole processuali comuni degli artt. 40 e seguenti. La Centrale dei Rischi è invece un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia, regolato dalla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 e dai suoi aggiornamenti, alimentato ogni mese dalle segnalazioni di banche e intermediari finanziari.
Il primo orologio, quello del tribunale, scandisce domanda, apertura, voto, omologazione, esecuzione. Il secondo orologio, quello della Centrale, registra ogni mese la classificazione che l’intermediario attribuisce al credito: in bonis, scaduto, inadempienza probabile, sofferenza, passato a perdita. Il tribunale non scrive mai nella Centrale Rischi: lo fa soltanto la banca. È il dato da cui dipende tutto il resto.
| Tappa | Momento | Cosa accade in procedura | Cosa accade (di solito) in Centrale Rischi | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesi prima della domanda | Crisi, sconfinamenti, eventuale composizione negoziata | Prime anomalie: sconfinamenti, crediti scaduti, inadempienza probabile | Prima del giorno 0 |
| 2 | Giorno 0 | Deposito della domanda, anche con riserva (artt. 40 e 44 CCII) | La banca rivaluta la posizione; la classificazione resta una sua scelta motivata | Giorno 0 |
| 3 | Dal giorno 1 al giorno 30-60 (+60) | Termine per piano e proposta; misure protettive | Segnalazione aggiornata mese per mese | Il tempo della riserva |
| 4 | Dall’apertura al voto | Decreto di apertura, relazione del commissario, voto | Frequente passaggio a sofferenza; informativa al cliente | I mesi della proposta |
| 5 | Giorno dell’omologazione | Sentenza ex art. 48 e 112 CCII | Nessuna cancellazione automatica | Il giorno dell’omologa |
| 6 | Dal giorno 1 al giorno 30 dopo la notifica | Termine per il reclamo (art. 51 CCII) | La banca adegua il credito alla falcidia | I trenta giorni del reclamo |
| 7 | Anni 1-5 | Esecuzione del piano sotto sorveglianza (art. 118 CCII) | Riduzione dell’esposizione; eventuale rientro dopo il periodo di cura | Gli anni dell’esecuzione |
| 8 | Fino a un anno dall’ultimo adempimento previsto | Finestra della risoluzione (art. 119 CCII) | La posizione si chiude quando il credito è estinto | L’anno della risoluzione |
| 9 | 36 mesi dopo la chiusura | Procedura conclusa | La storia resta consultabile dagli intermediari nell’arco temporale di riferimento | La memoria dell’archivio |
Il lettore che ha già un concordato omologato si trova, con ogni probabilità, tra la tappa 6 e la tappa 8. Ma per capire perché la segnalazione è ancora lì occorre risalire all’inizio, perché la classificazione che la banca ha fatto prima della domanda è quella che, molto spesso, ci si porta dietro per anni.
Prima del giorno 0: la segnalazione che arriva prima del concordato
Cosa succede
Nessuna impresa arriva al concordato preventivo con una Centrale Rischi immacolata. Mesi prima del deposito della domanda, la crisi si manifesta già nei rapporti bancari: utilizzi che superano l’accordato, rate di mutuo pagate in ritardo, anticipi su fatture rimasti insoluti. La Centrale li registra con le sue categorie: lo sconfinamento compare come differenza tra accordato e utilizzato; il ritardo prolungato può portare l’intermediario a segnalare crediti scaduti; la valutazione di improbabilità dell’adempimento porta all’inadempienza probabile; l’insolvenza, anche non accertata giudizialmente, porta alla sofferenza.
La norma
La segnalazione a sofferenza non è una sanzione per il ritardo, ma una valutazione. Secondo la disciplina della Centrale dei Rischi, nella categoria delle sofferenze rientrano le esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili. La giurisprudenza di legittimità ha tradotto questa formula in un criterio preciso: non basta il mancato pagamento, occorre una situazione patrimoniale deficitaria, una difficoltà economica grave e non transitoria. Lo ha ribadito, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593, che ha cassato con rinvio una sentenza d’appello che aveva ritenuto sufficiente l’inadempimento di canoni di leasing. Nello stesso solco si collocano Cass. civ., ord. 26 ottobre 2020, n. 23453 e Cass. civ., Sez. I, ord. 15 dicembre 2020, n. 28635, secondo cui la nozione di sofferenza è meno rigorosa dell’insolvenza fallimentare ma esige comunque un apprezzamento negativo della complessiva situazione del cliente; e, già prima, Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626, secondo cui la sofferenza non si ricava né dal solo andamento del singolo rapporto né da una lettura generica dei bilanci.
I termini che si attivano
In questa fase non esistono termini perentori di procedura, perché la procedura non è ancora iniziata. Esiste però un obbligo informativo: la disciplina della Centrale prevede che l’intermediario informi per iscritto il cliente quando lo segnala per la prima volta a sofferenza; per il credito ai consumatori, l’art. 125, comma 3, del Testo unico bancario impone un’informativa preventiva alla prima segnalazione negativa. Gli arbitri bancari hanno però chiarito che il preavviso non è un presupposto di legittimità della segnalazione: la sua omissione apre, semmai, una via risarcitoria. È quanto affermato dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 4519/2023, richiamata in seguito da ABF Milano, decisione 28 febbraio 2025, n. 2298.
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra difensiva di questa fase è la più sottovalutata: verificare la visura della Centrale prima di depositare qualsiasi domanda. Se la banca ha già segnalato a sofferenza un’impresa che aveva soltanto un ritardo transitorio, quella segnalazione è contestabile oggi, sulla base della situazione di oggi. Dopo il deposito della domanda di concordato, contestarla diventerà molto più difficile, perché la domanda stessa sarà letta come conferma dello stato di crisi.
In questa fase l’impresa può anche scegliere una strada diversa dal concordato: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), nata dal D.L. 118/2021 e poi trasfusa nel Codice. Il Codice stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari, salvo che lo richieda la disciplina di vigilanza prudenziale e con comunicazione motivata. È una tutela sugli affidamenti, non un divieto di segnalazione: la banca conserva il proprio dovere di classificare correttamente il credito.
L’errore tipico di questa fase
Depositare la domanda di concordato senza aver mai guardato la Centrale Rischi. L’impresa scopre la segnalazione a sofferenza solo mesi dopo, magari quando un fornitore chiede garanzie o un nuovo istituto rifiuta un’apertura di credito, e a quel punto non sa più distinguere quale segnalazione era fondata e quale no.
Quanto dura realmente
La fase di preavviso della crisi dura, nelle imprese, da qualche mese a oltre un anno. La Centrale registra il deterioramento con cadenza mensile: un’impresa che sconfina per tre o quattro mesi consecutivi lascia già una traccia leggibile da qualunque intermediario che interroghi l’archivio.
Giorno 0: il deposito della domanda, anche con riserva
Cosa succede
Siamo al giorno 0. L’impresa deposita il ricorso per l’accesso al concordato preventivo. Può farlo con la domanda completa di proposta, piano e documentazione, oppure con la domanda cosiddetta con riserva, prevista dall’art. 44 CCII, che consente di depositare il ricorso e riservarsi di presentare proposta e piano entro un termine fissato dal tribunale. La domanda viene pubblicata nel registro delle imprese: da questo momento la notizia è pubblica e ogni banca creditrice ne è a conoscenza.
La norma
L’art. 40 CCII regola la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi; l’art. 44 la domanda con riserva; l’art. 46 gli effetti della domanda sugli atti dell’imprenditore, che dal deposito non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione; l’art. 54 le misure protettive e cautelari. È cruciale anche la data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, perché a quella data l’art. 117 CCII riferirà più avanti gli effetti dell’omologazione: il concordato sarà obbligatorio per tutti i creditori anteriori a quella pubblicazione.
I termini che si attivano
Con la domanda con riserva il tribunale concede un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza motivata per non oltre altri sessanta giorni, per il deposito di proposta, piano e documentazione. Si tratta di un termine perentorio nei suoi effetti: se l’impresa non deposita in tempo, la domanda viene dichiarata inammissibile e la protezione cade. Per il calcolo pratico va ricordato che, ai sensi dell’art. 9 CCII, la sospensione feriale dei termini (quella che normalmente opera dal 1° al 31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa disposizione: chi deposita a luglio non può contare sull’estate per guadagnare tempo.
Cosa può fare l’impresa ora
La domanda di concordato, di per sé, non obbliga la banca a segnalare a sofferenza. La classificazione resta un giudizio dell’intermediario sulla situazione del cliente, che la Banca d’Italia ha fatto oggetto di specifiche indicazioni operative sulle segnalazioni relative al debitore concordatario. Nella realtà, però, il deposito di una domanda di concordato è uno degli indizi più forti di difficoltà grave e non transitoria, ed è quindi frequente che la banca, nei mesi successivi, porti la posizione a inadempienza probabile o a sofferenza.
La finestra difensiva del giorno 0 è comunicativa: informare per tempo le banche creditrici della natura del concordato (in continuità o liquidatorio), della prospettiva di soddisfazione e della tempistica. Un concordato in continuità aziendale, ai sensi dell’art. 84 CCII, persegue la conservazione dell’attività e la soddisfazione dei creditori con i flussi prodotti dall’impresa: è un’informazione che entra nella valutazione dell’intermediario, anche se non la vincola.
L’errore tipico di questa fase
Credere che le misure protettive dell’art. 54 CCII blocchino anche le segnalazioni. Le misure protettive inibiscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; non toccano gli obblighi segnaletici che gli intermediari hanno verso la Banca d’Italia. Il divieto di azioni esecutive non è un divieto di segnalazione.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 è un giorno, ma i suoi effetti in Centrale si vedono nella segnalazione del mese successivo. Le segnalazioni hanno cadenza mensile: la classificazione attribuita alla fine del mese del deposito compare nella rilevazione che il sistema elabora e restituisce agli intermediari nelle settimane seguenti.
Il tempo della riserva: dal giorno 1 al giorno 120
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. L’impresa ha il termine assegnato dal tribunale per costruire il piano: attestazione del professionista indipendente, proposta ai creditori, eventuale suddivisione in classi. Nel frattempo continua a lavorare. I rapporti bancari non si fermano: conti correnti, linee autoliquidanti, anticipi su fatture. Ed è qui che la Centrale Rischi registra fenomeni che spesso sorprendono l’imprenditore: incassi di fatture anticipate trattenuti dalla banca, linee che scendono a zero, sconfinamenti che si consolidano perché i pagamenti dei crediti anteriori sono vietati.
La norma
Durante la pendenza della domanda, l’impresa non può pagare i creditori anteriori, salvo le eccezioni previste e le autorizzazioni del tribunale (art. 100 CCII per i crediti strategici nel concordato in continuità). L’art. 97 CCII disciplina i contratti pendenti, inclusa la possibilità di chiedere la sospensione o lo scioglimento. Le linee di credito autoliquidanti sono il terreno in cui si gioca la partita più delicata con le banche, perché dalla qualificazione del rapporto dipende se gli incassi spettino alla banca o all’impresa.
I termini che si attivano
Il termine per il deposito del piano corre secondo il decreto del tribunale: da trenta a sessanta giorni, con eventuale proroga fino ad altri sessanta. Nel caso di domanda con riserva, il tribunale può nominare un commissario giudiziale già in questa fase e fissare obblighi informativi periodici a carico del debitore. Il mancato rispetto degli obblighi informativi può portare alla revoca del termine: è un rischio che nessuna impresa può permettersi.
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra della riserva serve a costruire il piano, ma anche a mettere in ordine i dati bancari. È il momento giusto per scaricare la visura della Centrale dei Rischi e confrontarla con la contabilità: importi accordati, utilizzati, sconfinamenti, classificazione. Ogni discrepanza va segnalata alla banca per iscritto, perché i dati sbagliati in Centrale finiranno per riflettersi anche nella ricostruzione del passivo e nella posizione che la banca assumerà in sede di voto.
È anche il momento in cui si decide la struttura della proposta: la percentuale offerta ai chirografari, il trattamento dei creditori privilegiati, l’eventuale formazione di classi. Ogni scelta qui ha una ricaduta diretta sul dopo: la percentuale di soddisfazione determina quanta parte del credito la banca dovrà considerare persa dopo l’omologazione, e quindi come evolverà la segnalazione.
L’errore tipico di questa fase
Trattare la Centrale Rischi come un problema “da dopo”. L’impresa concentra tutte le energie sul piano, trascura le segnalazioni, e arriva all’omologazione con dati incoerenti che nessuno ha mai contestato. Due anni dopo, quando vorrà dimostrare a un nuovo finanziatore che la sua esposizione reale è un terzo di quella risultante dall’archivio, dovrà ricostruire tutto a ritroso.
Quanto dura realmente
Nella pratica dei tribunali, la fase della riserva tende a sfruttare l’intero termine concesso, proroga compresa: tra i due e i quattro mesi. In Centrale questo si traduce in due-quattro rilevazioni mensili in cui la posizione può cambiare classificazione.
I mesi della proposta: dall’apertura al voto
Cosa succede
Il calendario ora corre verso il voto. Depositati piano e proposta, il tribunale verifica l’ammissibilità e, con decreto, apre la procedura ai sensi dell’art. 47 CCII: nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, fissa le date per il voto e ordina la comunicazione ai creditori. Il commissario redige la propria relazione sulla fattibilità e sulla convenienza della proposta; i creditori, banche comprese, esprimono il voto nelle forme previste dagli artt. 107 e seguenti CCII.
La norma
L’art. 47 CCII regola l’apertura; l’art. 105 la relazione del commissario; gli artt. 107-109 il voto e le maggioranze. Nel concordato in continuità con classi, l’art. 112 CCII disciplina anche la cosiddetta ristrutturazione trasversale, cioè la possibilità di omologare la proposta nonostante il dissenso di una o più classi, a determinate condizioni. Per le banche, la fase del voto è quella in cui si cristallizza la valutazione del credito: chi vota sa che, se il concordato sarà omologato, il proprio credito chirografario sarà ridotto alla percentuale offerta.
I termini che si attivano
I termini del voto sono fissati dal decreto di apertura. Le dichiarazioni di voto vanno espresse entro le date indicate; i creditori che non votano sono considerati, secondo il Codice, non consenzienti o comunque esclusi dal computo a seconda del meccanismo applicabile. Il termine per il voto fissato dal tribunale va rispettato a pena di non computabilità della dichiarazione: per l’impresa significa che il dialogo con le banche va concluso prima, non dopo.
Cosa può fare l’impresa ora
È in questa fase che, molto spesso, la banca porta la posizione a sofferenza, se non lo ha già fatto. L’impresa riceve l’informativa sulla prima segnalazione a sofferenza e può chiedersi se sia legittima. La risposta dipende dalla situazione concreta: un’impresa che ha chiesto il concordato si trova, per definizione, in uno stato di crisi o di insolvenza, e la giurisprudenza sopra richiamata riconosce alla sofferenza una soglia meno rigorosa dell’insolvenza fallimentare. Contestare una sofferenza in piena procedura concorsuale ha senso solo se ci sono errori specifici: importi sbagliati, rapporti già estinti, coobbligati segnalati senza titolo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, legge in questa fase la visura della Centrale accanto alla proposta concordataria: è il confronto che permette di distinguere la segnalazione fisiologica dall’errore contestabile.
La finestra difensiva più importante di questa fase riguarda i garanti. Soci e amministratori che hanno prestato fideiussioni a favore della società compaiono in Centrale come garanti. Il concordato della società non li libera: l’art. 117 CCII stabilisce che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il garante deve quindi pianificare, già ora, la propria posizione personale.
L’errore tipico di questa fase
Votare, trattare e chiudere la proposta senza mai chiedere alla banca come intenda segnalare il credito dopo l’omologazione. La banca non è obbligata a impegnarsi, ma una richiesta scritta formalizza l’interlocuzione e costituisce un elemento utile per eventuali contestazioni successive.
Quanto dura realmente
Tra il deposito del piano e il voto trascorrono, nella media dei tribunali italiani, da tre a sei mesi, con forti differenze tra le sezioni specializzate più strutturate e quelle con carichi più pesanti. In Centrale Rischi sono altre tre-sei rilevazioni mensili, quasi sempre con la posizione ormai classificata tra i crediti deteriorati.
Il giorno dell’omologazione: la sentenza non cancella nulla
Cosa succede
Siamo al giorno dell’omologa. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, e decise le eventuali opposizioni, pronuncia sentenza di omologazione. Da questo momento il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, compresi quelli che hanno votato contro o non hanno votato.
La norma
Gli artt. 48 e 112 CCII disciplinano il giudizio di omologazione; l’art. 117 gli effetti per i creditori; l’art. 118 l’esecuzione. Il punto chiave è l’effetto esdebitatorio parziale: il credito chirografario anteriore viene ridotto alla percentuale e ai tempi previsti dalla proposta. La parte eccedente non è più esigibile nei confronti della società, ma resta esigibile verso fideiussori e coobbligati.
I termini che si attivano
Con la sentenza di omologazione si attiva il termine per il reclamo davanti alla Corte d’appello, regolato dall’art. 51 CCII: trenta giorni dalla notificazione della sentenza, e comunque entro il termine lungo dalla sua pubblicazione. Il decorso del termine senza reclamo rende la sentenza definitiva. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non allunga questo termine, per effetto dell’art. 9 CCII.
Cosa può fare l’impresa ora
Molti imprenditori si aspettano che, con l’omologazione, la Centrale Rischi si “azzeri”. Non accade. Nessuna norma del Codice della crisi ordina alla banca di cancellare la segnalazione con l’omologazione del concordato, e la Banca d’Italia non modifica d’ufficio le segnalazioni degli intermediari: le rettifiche le fa solo chi ha segnalato. Quello che l’omologazione cambia è il presupposto: il credito ha ora un importo diverso (quello concordatario) e una scadenza diversa (quella del piano). È su questo che l’impresa deve far leva.
Concretamente, dal giorno dell’omologa l’impresa può chiedere per iscritto alla banca di adeguare la segnalazione al credito risultante dal concordato, allegando la sentenza. Non si tratta di chiedere la cancellazione di una sofferenza “a prescindere”, ma di pretendere che l’archivio rifletta un importo coerente con il titolo giudiziale.
Continuità o liquidazione: due traiettorie diverse in Centrale
Il giorno dell’omologa non ha lo stesso significato per tutti i concordati. Nel concordato in continuità aziendale l’impresa resta sul mercato, continua a usare conti correnti, a incassare e a pagare fornitori, e ha bisogno di tornare al credito. Per questa impresa la Centrale Rischi è uno strumento di lavoro quotidiano: ogni banca a cui chiederà un fido, un anticipo, una garanzia, la consulterà. La segnalazione del passato non è un dettaglio archivistico, ma una barriera concreta all’operatività futura.
Nel concordato liquidatorio, invece, il patrimonio viene liquidato per soddisfare i creditori e l’attività tende a cessare. Qui l’interesse dell’impresa alla pulizia della Centrale è più limitato, ma non scompare: restano i soci e gli amministratori garanti, che continueranno a operare come persone fisiche o attraverso altre società, e che compaiono in Centrale per le garanzie prestate. Per loro la traiettoria segnaletica è un problema personale e attuale.
La differenza incide anche sulla valutazione della banca. In un concordato in continuità che rispetta il piano, i flussi dell’impresa dimostrano progressivamente la capacità di rimborso, e questa è una delle condizioni che le regole prudenziali richiedono per la riclassificazione dell’esposizione. In un concordato liquidatorio, il credito verso la società tende a esaurirsi con i riparti: la posizione si chiude, più che migliorare. Sapere quale delle due traiettorie si sta percorrendo serve a calibrare ogni richiesta alla banca: nel primo caso si chiede un adeguamento progressivo della classificazione, nel secondo la chiusura tempestiva della posizione dopo l’ultimo riparto.
Va considerato, infine, il concordato misto, in cui una parte dei beni viene liquidata e l’attività prosegue. Il Codice ne disciplina la qualificazione e il trattamento; per la Centrale conta un dato pratico: i riparti provenienti dalle vendite e i pagamenti provenienti dai flussi della continuità devono essere entrambi recepiti nelle segnalazioni, e non è raro che la banca aggiorni l’esposizione per i primi e dimentichi i secondi, o viceversa.
L’errore tipico di questa fase
Festeggiare l’omologa e smettere di vigilare. È il momento in cui l’impresa abbassa la guardia, proprio mentre la banca sta decidendo come contabilizzare la perdita sulla parte falcidiata. Una richiesta scritta inviata nelle prime settimane pesa molto più di una contestazione proposta anni dopo.
Quanto dura realmente
Il giorno dell’omologa è una data, ma la sua traduzione in Centrale richiede tempo: la banca deve ricevere la sentenza, aggiornare i propri sistemi interni, rivedere gli accantonamenti, decidere se e quando passare a perdita la quota falcidiata. Nella prassi, questo assestamento richiede da uno a tre cicli di segnalazione mensile, talvolta di più se l’istituto attende la definitività della sentenza.
I trenta giorni del reclamo: la banca adegua il credito
Cosa succede
Da questo momento in poi il tempo si misura in giorni dalla notifica della sentenza. Mentre il termine per il reclamo corre, dentro la banca avviene un passaggio poco visibile ma decisivo per la Centrale Rischi: il credito verso l’impresa viene ricalcolato. La parte chirografaria che il concordato non pagherà diventa, sotto il profilo contabile, una perdita. La parte che il concordato pagherà, ma solo nel corso degli anni del piano, resta un credito deteriorato, con una scadenza e un importo nuovi.
La norma
Sul piano civilistico, il riferimento resta l’art. 117 CCII: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, e la banca non può più pretendere dalla società più di quanto il piano preveda. Sul piano segnaletico, la Circolare 139 conosce, accanto alle sofferenze, la rilevazione dei crediti passati a perdita, cioè degli importi che l’intermediario ha cancellato dal bilancio come irrecuperabili: è il modo in cui l’archivio documenta che una quota del credito non verrà più incassata. Le regole prudenziali europee sui crediti deteriorati (il Regolamento UE n. 575/2013, cosiddetto CRR, come modificato nel 2019) disciplinano invece se e quando un’esposizione ristrutturata possa tornare a essere considerata non deteriorata.
I termini che si attivano
Il termine di trenta giorni per il reclamo, decorrente dalla notifica della sentenza, è perentorio. Lo stesso termine vale per chiunque abbia interesse: un creditore dissenziente, ma anche il debitore se l’omologazione è stata concessa con modifiche che lo pregiudicano. Contro la sentenza della Corte d’appello resta il ricorso per cassazione. Fino a quando la sentenza non diventa definitiva, è comprensibile che la banca mantenga una classificazione prudente.
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra di questi trenta giorni è documentale: inviare a ogni banca creditrice una comunicazione con la sentenza di omologazione, l’indicazione della percentuale e dei tempi di pagamento previsti per il suo credito e la richiesta di adeguare la segnalazione all’esposizione concordataria. Se la sentenza diventa definitiva senza reclamo, la comunicazione va rinnovata con l’attestazione della definitività.
È anche il momento di controllare che la banca non segnali più di quanto le spetta. L’errore più frequente, nella prassi, è il mantenimento in sofferenza dell’intero credito originario, compresa la quota falcidiata, per mesi o anni dopo l’omologazione. In quel caso la Centrale espone un debito che giuridicamente non esiste più nei confronti della società.
Il caso delle banche privilegiate e ipotecarie
Non tutte le banche sono chirografarie. Un istituto che ha finanziato l’impresa con un mutuo ipotecario si trova in una posizione diversa: il suo credito è assistito da una causa di prelazione e, nel concordato, deve essere soddisfatto secondo le regole del Codice sui creditori privilegiati. Il piano può prevederne la soddisfazione non integrale soltanto se il pagamento offerto non è inferiore a quello realizzabile sul ricavato del bene in caso di liquidazione, come attestato dal professionista indipendente; la parte che non trova capienza nel valore del bene viene trattata come chirografaria.
Per la Centrale questo significa che la stessa banca può avere, dopo l’omologa, due componenti di credito con destini diversi: una quota ipotecaria pagata per intero, magari secondo un piano di ammortamento che prosegue, e una quota degradata al chirografo e falcidiata. L’impresa deve verificare che la segnalazione distingua le due componenti e che la falcidia sia applicata solo alla parte incapiente. Un errore frequente è il mantenimento dell’intera esposizione ipotecaria come sofferenza, anche quando il piano ne prevede l’integrale pagamento e l’impresa lo sta rispettando.
Nel concordato in continuità il mutuo ipotecario relativo a beni strumentali può essere mantenuto, con la prosecuzione del rapporto alle condizioni originarie o rinegoziate, nei limiti consentiti dal Codice. In questo scenario la banca ipotecaria è, per l’impresa, il primo interlocutore con cui ricostruire una relazione ordinaria: un rapporto regolarmente pagato per dodici, diciotto, ventiquattro mesi è l’argomento più forte per ottenere la revisione della classificazione.
L’errore tipico di questa fase
Confondere la posizione della società con quella dei garanti. Il socio fideiussore che vede la società “alleggerita” dal concordato pensa di essere alleggerito anche lui; ma il suo debito di garanzia resta per l’intero, e la banca può legittimamente continuare a esporre la garanzia rilasciata e, se ne ricorrono i presupposti, a classificare la sua posizione personale come deteriorata. Il concordato della società non è il concordato del garante.
Quanto dura realmente
I trenta giorni sono trenta giorni. Ma il passaggio a perdita della quota falcidiata può avvenire subito, alla definitività della sentenza, o in un momento successivo deciso dalla banca secondo le proprie politiche contabili. In Centrale l’impresa vedrà quindi, in un mese non sempre prevedibile, la riduzione del credito segnalato e la comparsa della componente passata a perdita.
Gli anni dell’esecuzione: il credito che scende, la classificazione che resta
Cosa succede
Sono passati sei mesi dall’omologa. Il piano è in esecuzione: l’impresa paga i creditori nelle percentuali e alle scadenze previste, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale. Per una banca chirografaria, questo significa ricevere, per esempio, rate semestrali o annuali fino al raggiungimento della percentuale concordataria. Ogni pagamento riduce il credito residuo, e la Centrale lo registra.
La classificazione, però, tende a restare la stessa. È il punto che più disorienta gli imprenditori: il credito scende, ma la parola “sofferenza” non sparisce. Le ragioni sono due. La prima è civilistica: finché il piano non è eseguito, il credito non è soddisfatto. La seconda è prudenziale: le regole europee non consentono a un’esposizione deteriorata oggetto di ristrutturazione di tornare subito tra i crediti in bonis.
La norma
L’art. 118 CCII affida al commissario giudiziale la sorveglianza sull’adempimento e prevede che il debitore esegua il concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza. Sul versante bancario, l’art. 47-bis del Regolamento UE n. 575/2013 regola le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione (le cosiddette forborne non performing): la riclassificazione in bonis presuppone, tra l’altro, il decorso di almeno un anno dalla misura di concessione o dall’ultima classificazione come deteriorata, l’assenza di importi scaduti e la valutazione positiva della capacità di rimborso. Non è un automatismo: è una condizione minima, a cui si aggiunge la valutazione della banca.
I termini che si attivano
Durante l’esecuzione non ci sono termini processuali per l’impresa, ma ci sono le scadenze del piano. Ogni scadenza del piano è, di fatto, una scadenza da rispettare con la stessa rigidità di un termine perentorio: un inadempimento non di scarsa importanza apre la strada alla risoluzione del concordato ai sensi dell’art. 119 CCII. E in Centrale, un pagamento mancato rimette la posizione al centro della valutazione negativa.
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra difensiva degli anni dell’esecuzione è la verifica periodica. Ogni sei mesi, idealmente dopo ogni pagamento concordatario, l’impresa dovrebbe scaricare la visura della Centrale e controllare tre cose: che l’importo segnalato corrisponda al residuo concordatario; che la quota falcidiata non sia ancora esposta come credito in sofferenza; che i pagamenti eseguiti siano stati recepiti. Ogni anomalia va contestata per iscritto all’intermediario, con richiesta di rettifica.
Se la banca si rifiuta di rettificare un dato errato, l’impresa può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, che decide sulle controversie tra clienti e intermediari, oppure al giudice ordinario, anche in via d’urgenza quando il pregiudizio è attuale. Nel giudizio risarcitorio, però, il danno va provato: la Cassazione esclude che sia in re ipsa (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, sul piano generale della funzione risarcitoria; e Cass. n. 1931/2017, specificamente sulla segnalazione in Centrale), ma ammette la prova per presunzioni. Per un imprenditore, ha precisato Cass. civ., Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252, il danno può consistere nel peggioramento dell’affidabilità commerciale, essenziale per ottenere e conservare finanziamenti.
Come leggere la visura durante l’esecuzione
La visura della Centrale dei Rischi, che l’impresa può ottenere gratuitamente dai servizi online della Banca d’Italia, non è un documento immediato. Durante l’esecuzione del concordato conviene leggerla con un ordine preciso.
Il primo dato è la soglia: gli intermediari segnalano i crediti per cassa e di firma quando l’esposizione complessiva verso il cliente raggiunge la soglia di censimento prevista dalla Circolare 139, pari in via generale a 30.000 euro; per le sofferenze la soglia è molto più bassa, 250 euro. Ne segue che, durante l’esecuzione, un credito chirografario ridotto dalla falcidia e dai pagamenti può scendere sotto la soglia generale, ma resta visibile se classificato a sofferenza. Un residuo di poche migliaia di euro in sofferenza può bastare a compromettere una richiesta di fido.
Il secondo dato è la categoria: per ogni intermediario, la visura distingue rischi a revoca, a scadenza, autoliquidanti, garanzie rilasciate, e indica accordato, utilizzato, eventuale sconfinamento. Le sofferenze sono esposte con un loro dato specifico, e accanto possono comparire i crediti passati a perdita. Durante l’esecuzione di un concordato è normale non vedere più accordato operativo sulle linee chirografarie anteriori; non è normale continuare a vedere utilizzi pari al credito originario.
Il terzo dato è la sequenza mensile: la visura mostra l’evoluzione nel tempo. Va controllato che ogni pagamento concordatario produca, nel mese successivo o in quello dopo, la riduzione corrispondente. Una sequenza piatta, con importi immutati nonostante i pagamenti, è il segnale più evidente di una segnalazione non aggiornata.
Il quarto dato riguarda i soggetti collegati: cointestazioni, garanzie prestate da soci e amministratori, posizioni di gruppo. La visura della società non dice tutto: i garanti devono chiedere la propria visura personale, perché lì compariranno le garanzie rilasciate e, se la banca le ha escusse senza ottenere pagamento, la loro eventuale classificazione.
L’errore tipico di questa fase
Chiedere nuovi finanziamenti senza aver prima ripulito i dati. Un’impresa in esecuzione di concordato può avere bisogno di credito per sostenere la continuità; il Codice prevede anche regole di favore per i finanziamenti in esecuzione del concordato (artt. 101 e 102 CCII). Ma qualunque istruttoria passa dalla Centrale: presentarsi con un archivio che espone tre volte il debito reale significa ricevere un rifiuto prima ancora di poter spiegare il piano.
Quanto dura realmente
L’esecuzione di un concordato in continuità dura spesso da tre a cinque anni, talvolta di più quando il piano prevede pagamenti dilazionati dei privilegiati o la vendita di beni non strategici. Un concordato liquidatorio può chiudersi prima, ma dipende dai tempi di vendita. In Centrale, questo significa da trentasei a sessanta rilevazioni mensili in cui la posizione è visibile come deteriorata, con importo decrescente.
L’anno della risoluzione: quando la posizione si chiude davvero
Cosa succede
Il calendario arriva all’ultimo pagamento previsto dal piano. Se l’impresa ha adempiuto, i creditori concorsuali sono stati soddisfatti nella misura concordataria e il commissario ne dà atto. Da questo momento il credito della banca verso la società, nella parte non falcidiata, è estinto. E ciò che è estinto non può più essere esposto come credito in essere.
La norma
L’art. 119 CCII disciplina la risoluzione del concordato per inadempimento: ciascun creditore e il commissario giudiziale, su istanza di creditori, possono chiederla, ma il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. L’art. 120 CCII disciplina l’annullamento, che può essere chiesto nei casi di dolo (esagerazione del passivo, sottrazione o dissimulazione dell’attivo) entro sei mesi dalla scoperta e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento. Sono termini di decadenza.
I termini che si attivano
Per l’impresa il termine rilevante è quello annuale della risoluzione: finché non è decorso, la stabilità del concordato non è definitiva in senso assoluto. Ma la risoluzione presuppone un inadempimento di non scarsa importanza: un’impresa che ha pagato tutto secondo il piano non ha nulla da temere da questo termine, e non deve attenderne la scadenza per chiedere la chiusura della segnalazione.
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra decisiva è l’ultimo pagamento. Il giorno stesso, o comunque entro pochi giorni, l’impresa deve inviare a ciascuna banca la prova dell’integrale esecuzione del concordato nei suoi confronti, chiedendo che la segnalazione venga aggiornata a credito estinto. Se la banca continua a segnalare una sofferenza su un credito soddisfatto nella misura concordataria, quella segnalazione non ha più un presupposto: non c’è più un credito da esporre verso la società.
Qui entra in gioco anche la distinzione tra la posizione corrente e la storia. La segnalazione cessa, ma ciò che è stato segnalato correttamente nei mesi precedenti non viene cancellato retroattivamente: era vero allora. Chiedere la chiusura della posizione è un diritto; chiedere la cancellazione della storia corretta, invece, non lo è.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare che la banca se ne accorga. Gli uffici che gestiscono i crediti deteriorati, spesso, non coincidono con quelli che curano le segnalazioni; e non è raro che il credito sia stato nel frattempo ceduto a un altro soggetto, che da quel momento è il segnalante. Senza una comunicazione formale, la posizione può restare aperta per mesi.
Quanto dura realmente
L’aggiornamento della posizione a credito estinto, una volta ricevuta la prova del pagamento, dovrebbe riflettersi nella prima o nella seconda segnalazione mensile successiva. Se ciò non accade, il tempo inizia a giocare contro l’impresa.
La memoria dell’archivio: i 36 mesi dopo la chiusura
Cosa succede
La posizione è chiusa. Eppure un nuovo istituto, interrogando la Centrale per valutare una richiesta di fido, vede ancora la storia della sofferenza. Non è un errore: è il modo in cui funziona l’archivio. Gli intermediari che consultano la Centrale non vedono soltanto la fotografia dell’ultimo mese, ma anche l’andamento storico della posizione nell’arco temporale messo a loro disposizione, che la Banca d’Italia indica in 36 mesi.
La norma
La Centrale dei Rischi non prevede un “diritto all’oblio” anticipato per le segnalazioni corrette: le segnalazioni vere restano nella storia per il periodo previsto. Diverso è il discorso per i sistemi di informazioni creditizie privati (i cosiddetti SIC, come quelli gestiti da operatori privati), regolati dal Codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali: lì i tempi di conservazione sono fissati in modo analitico, con periodi più brevi per i ritardi poi regolarizzati e un limite di 36 mesi per gli inadempimenti non regolarizzati. Il debitore può sempre accedere gratuitamente ai propri dati in Centrale, attraverso i servizi online della Banca d’Italia.
I termini che si attivano
Non ci sono termini perentori, ma c’è un orizzonte: i 36 mesi successivi alla chiusura sono il periodo in cui la storia del concordato continua a pesare sulle istruttorie di credito. L’impresa che vuole tornare a finanziarsi deve saperlo e prepararsi.
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra di questa fase è narrativa e documentale: presentarsi ai nuovi finanziatori con un dossier che spieghi la storia segnalata. Sentenza di omologazione, attestazione di integrale esecuzione, bilanci successivi, flussi di cassa. Un credito in sofferenza chiuso per integrale esecuzione di un concordato in continuità racconta una storia diversa da una sofferenza chiusa per cessione a una società di recupero. Gli analisti lo sanno, ma solo se qualcuno glielo mostra.
Due archivi, due calendari: la Centrale pubblica e i sistemi privati
Quando si parla di “segnalazione” si tende a confondere due archivi diversi. La Centrale dei Rischi è un archivio pubblico, gestito dalla Banca d’Italia, alimentato obbligatoriamente da banche e intermediari finanziari secondo la Circolare 139. I sistemi di informazioni creditizie privati, i SIC, sono invece banche dati gestite da operatori privati, a cui gli intermediari partecipano su base contrattuale, e sono regolati dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali.
I due archivi hanno calendari diversi. Nei SIC i tempi di conservazione dipendono dal tipo di informazione: periodi brevi per le richieste di finanziamento, periodi di dodici o ventiquattro mesi per i ritardi poi regolarizzati a seconda della loro gravità, un massimo di trentasei mesi per gli inadempimenti non regolarizzati. Nella Centrale pubblica, invece, la storia della posizione segue l’arco temporale con cui la Banca d’Italia mette a disposizione degli intermediari le informazioni, indicato in trentasei mesi.
Per un’impresa uscita dal concordato, questo significa fare due verifiche separate. La prima sulla Centrale dei Rischi, con le regole viste finora. La seconda sui SIC privati, che riguardano spesso più i soci e gli amministratori persone fisiche che la società, e che seguono una disciplina in cui il pagamento, anche tardivo, accorcia sensibilmente i tempi di conservazione. Una posizione chiusa in Centrale può restare aperta in un SIC privato, e viceversa: ogni archivio va interrogato e, se necessario, contestato nelle forme sue proprie, con istanza al gestore del sistema e, in caso di mancata risposta, con reclamo al Garante.
Esiste poi un terzo luogo in cui la storia del concordato resta visibile: il registro delle imprese, dove la domanda e la sentenza di omologazione sono pubblicate. Qui non c’è nulla da cancellare, perché si tratta di pubblicità legale; ma è un’ulteriore ragione per presentarsi ai finanziatori con un dossier che racconti l’esito della procedura, invece di lasciare che sia l’analista a ricostruirlo da solo.
L’errore tipico di questa fase
Chiedere la cancellazione della storia. È una richiesta che, per le segnalazioni corrette, non ha fondamento, e che fa perdere tempo prezioso. Diverso è il caso in cui la storia contenga segnalazioni originariamente illegittime (per esempio, una sofferenza segnalata in assenza dei presupposti prima della domanda di concordato): lì la rettifica riguarda anche il passato, perché il dato non era vero nemmeno allora.
Quanto dura realmente
Tre anni, nella migliore delle ipotesi, dal momento in cui la posizione viene chiusa. Ecco perché ogni mese di ritardo nella chiusura, dopo l’ultimo pagamento, si traduce in un mese in più di memoria negativa.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici per mostrare come la stessa procedura possa produrre due esiti segnaletici diversi. Non riproducono casi reali.
Dati comuni. Società a responsabilità limitata in concordato in continuità. Esposizione chirografaria verso la Banca Alfa: 187.340 €. Domanda con riserva depositata il 14 gennaio 2025; termine concesso: 60 giorni, cioè fino al 15 marzo 2025. Piano depositato il 12 marzo 2025. Sentenza di omologazione: 23 ottobre 2025, notificata il 27 ottobre 2025; termine per il reclamo fino al 26 novembre 2025; nessun reclamo. Percentuale ai chirografari: 38,5%, cioè 72.125,90 € per la Banca Alfa, in otto rate semestrali da 9.015,74 € (con arrotondamento sull’ultima), dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2029. Quota falcidiata: 115.214,10 €. Socio fideiussore per 64.870 €.
Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre giuste
| Data | Evento | Azione | Effetto in Centrale |
|---|---|---|---|
| 10 dicembre 2024 | Pre-deposito | Visura CR; contestazione di un rapporto anticipi già estinto ma ancora esposto | Rettifica del rapporto estinto |
| 14 gennaio 2025 | Domanda con riserva | Lettera alle banche su natura e tempi del concordato | La banca valuta la posizione |
| 12 marzo 2025 | Deposito piano | Confronto CR/contabilità | Dati coerenti |
| 23 ottobre 2025 | Omologa | Invio sentenza a Banca Alfa | |
| 27 novembre 2025 | Definitività | Richiesta di adeguamento a 72.125,90 € | Quota falcidiata contabilizzata come perdita |
| Luglio 2026 | Prima rata pagata | Verifica visura | Esposizione 63.110,16 € |
| 31 dicembre 2029 | Ultima rata | Invio prova integrale esecuzione | Posizione chiusa entro 1-2 segnalazioni |
| Gennaio 2033 | Fine orizzonte storico | Storia oltre l’arco di 36 mesi |
Esito. Dalla chiusura della posizione, all’inizio del 2030, decorre la finestra storica di 36 mesi. Il socio fideiussore, nel frattempo, ha negoziato con la banca una definizione della garanzia parallela al concordato: la sua posizione segue un binario autonomo, ma pianificato.
Calendario B: l’impresa che lascia correre
| Data | Evento | Azione | Effetto in Centrale |
|---|---|---|---|
| 14 gennaio 2025 | Domanda con riserva | Nessuna | Il rapporto anticipi estinto resta esposto |
| 23 ottobre 2025 | Omologa | Nessuna comunicazione | Sofferenza su 187.340 € |
| 2026-2028 | Esecuzione | Nessuna verifica | La quota falcidiata resta esposta per mesi o anni |
| Marzo 2028 | Richiesta di fido a Banca Beta | Rifiuto: l’archivio espone un debito tre volte superiore al residuo reale | |
| Aprile 2028 | Contestazione tardiva | Ricostruzione a ritroso di tre anni di segnalazioni | Rettifica dopo mesi |
| 31 dicembre 2029 | Ultima rata | Nessuna comunicazione | Posizione ancora aperta |
| Settembre 2030 | Chiusura | Dopo sollecito | Orizzonte storico spostato in avanti di nove mesi |
Esito. Stessa procedura, stessi pagamenti, stesso concordato omologato. Ma nel calendario B la memoria negativa si allunga di nove mesi, la richiesta di credito del 2028 fallisce, e il rapporto anticipi estinto è rimasto in archivio per anni. La differenza non sta nel diritto, sta nel tempo.
Una terza ipotesi: il garante
Il socio fideiussore per 64.870 € del calendario B non ha mai trattato con la banca. Il 15 maggio 2026 la banca lo escute per l’intero importo garantito: il concordato della società, ai sensi dell’art. 117 CCII, non lo protegge. Se non paga, la sua posizione personale può essere valutata come deteriorata. Se invece, come nel calendario A, il socio apre una trattativa già durante la fase del voto, può arrivare all’omologa con un accordo sulla garanzia, e la sua posizione segue una traiettoria segnaletica governata invece che subita. Se il socio è persona fisica non fallibile e sovraindebitata, può valutare gli strumenti del sovraindebitamento previsti dallo stesso Codice.
Una quarta ipotesi: il credito ceduto durante il piano
Riprendiamo il calendario A. Il 18 settembre 2027, dopo tre rate pagate (27.047,22 € complessivi), la Banca Alfa cede il credito verso la società a un veicolo di cartolarizzazione. Il residuo concordatario è di 45.078,68 €. Da ottobre 2027 la segnalazione della Banca Alfa si chiude e, se il cessionario è a sua volta un intermediario tenuto alle segnalazioni, compare una nuova posizione a nome del cessionario. L’impresa che verifica la visura a dicembre 2027 deve controllare che il cessionario segnali 45.078,68 €, non il credito originario di 187.340 € né l’importo concordatario iniziale di 72.125,90 €. La quarta rata, in scadenza il 31 dicembre 2027, va pagata al cessionario solo dopo aver ricevuto la notizia formale della cessione; pagare alla banca cedente dopo la notifica della cessione esporrebbe l’impresa al rischio di dover pagare due volte. Il concordato omologato vincola il cessionario esattamente come vincolava la banca: il veicolo non può pretendere più del residuo concordatario e non può riaprire la quota falcidiata.
I binari paralleli
La timeline del concordato non è l’unica possibile. Ci sono almeno quattro binari che, attivati al momento giusto, cambiano la traiettoria della segnalazione.
Il binario della composizione negoziata. Se l’impresa entra nella composizione negoziata prima che la banca abbia segnalato la sofferenza, la trattativa con l’esperto si svolge in un contesto in cui il credito è ancora, spesso, in una categoria meno grave. Il Codice tutela gli affidamenti dalla revoca automatica, e un accordo raggiunto con le banche in composizione negoziata può evitare del tutto il concordato. Il prezzo è il tempo: la composizione negoziata ha una durata limitata e richiede trattative serrate. Se fallisce, l’impresa può ancora accedere al concordato, ma con una classificazione probabilmente peggiorata.
Il binario dell’accordo di ristrutturazione. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII) richiedono l’adesione dei creditori che rappresentano una certa percentuale dei crediti e producono effetti solo verso gli aderenti, salvo le ipotesi di estensione. Per le banche aderenti, l’accordo è una misura di concessione negoziata: anche qui la classificazione non torna automaticamente in bonis, ma la banca partecipa alla definizione delle scadenze e conosce in anticipo le prospettive di rimborso.
Il binario della contestazione. Parallelamente alla procedura, l’impresa può contestare le segnalazioni illegittime. La Cassazione ha chiarito in più occasioni i presupposti della sofferenza, e la Corte d’appello di Brescia, sentenza 11 aprile 2023, n. 623, ha affrontato la distinzione tra segnalazione a sofferenza e segnalazione a incaglio: un tema che si ripropone ogni volta che una banca porta direttamente in sofferenza una posizione che avrebbe giustificato al più una classificazione intermedia. La contestazione non sospende la procedura e non interferisce con il voto: corre su un binario diverso, davanti all’ABF o al giudice.
Il binario della risoluzione. Il binario più temuto è quello che si apre se l’impresa non riesce a eseguire il piano. Un inadempimento non di scarsa importanza consente ai creditori di chiedere la risoluzione del concordato entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. Con la risoluzione vengono meno gli effetti della falcidia: i creditori recuperano il diritto al credito originario, al netto di quanto già incassato, e, se l’impresa è insolvente, su ricorso dei soggetti legittimati può aprirsi la liquidazione giudiziale. In Centrale, il ritorno al credito originario può tradursi nella riemersione della sofferenza per importi più elevati. È la ragione per cui, se il piano mostra difficoltà, la mossa va fatta prima dell’inadempimento: verificare con il commissario e con i creditori la percorribilità di soluzioni che evitino la risoluzione, invece di attendere il ricorso.
Il binario della cessione del credito. Molte banche cedono i crediti deteriorati a società specializzate. Se la cessione avviene durante l’esecuzione del concordato, il cessionario subentra nella posizione e diventa il soggetto che segnala. Il concordato omologato vincola anche il cessionario, che non può pretendere più di quanto il piano preveda. Per l’impresa, il cambio di interlocutore è un passaggio delicato: va verificato subito chi segnala, per quale importo e con quale classificazione.
Le 5 finestre critiche
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Prima del deposito della domanda: verificare la Centrale Rischi e contestare subito le segnalazioni infondate. Dopo il deposito, la domanda di concordato renderà più difficile dimostrare che la sofferenza non aveva presupposti.
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Durante la fase del voto: aprire la trattativa sulle garanzie personali. Il concordato della società non libera soci e amministratori fideiussori: chi tratta prima dell’omologa decide, chi aspetta subisce l’escussione.
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Nei trenta giorni successivi alla notifica della sentenza di omologa: inviare a ogni banca la sentenza e chiedere l’adeguamento della segnalazione al credito concordatario. È il momento in cui la banca decide come contabilizzare la quota falcidiata.
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Dopo ogni pagamento concordatario: scaricare la visura e controllare che il residuo segnalato coincida con il residuo reale. Ogni scostamento contestato subito è un mese di memoria negativa in meno.
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Il giorno dell’ultimo adempimento: inviare la prova dell’integrale esecuzione e chiedere la chiusura della posizione. Da quella chiusura decorre l’orizzonte storico dei 36 mesi: ogni giorno di ritardo lo sposta in avanti.
Le domande sul tempo
Il concordato è stato omologato otto mesi fa e sono ancora in sofferenza: è normale?
È frequente, e non è di per sé illegittimo. Durante l’esecuzione del piano il credito non è ancora soddisfatto, e le regole prudenziali impediscono un ritorno immediato in bonis. Quello che non è normale è che, otto mesi dopo l’omologa, la banca segnali ancora l’intero credito originario, compresa la parte falcidiata: su questo l’impresa può chiedere la rettifica.
Posso chiedere la cancellazione se il termine per il reclamo è scaduto da un anno?
La cancellazione integrale della posizione presuppone che il credito sia estinto, cosa che avviene con l’integrale esecuzione del piano. Prima di allora si può chiedere l’adeguamento dell’importo e la correzione degli errori; dopo, la chiusura. La scadenza del termine per il reclamo rende definitiva la sentenza, e dunque rafforza la richiesta di adeguamento.
Ho pagato l’ultima rata del concordato tre mesi fa: perché la segnalazione è ancora aperta?
Perché, con ogni probabilità, la banca non ha ancora recepito l’informazione o la posizione è stata ceduta a un altro soggetto. Va inviata subito una comunicazione formale con la prova dei pagamenti; se l’intermediario non provvede, si può ricorrere all’ABF o al giudice.
Quanto dura in tutto la traccia del concordato in Centrale Rischi?
Sommando le tappe: i mesi della procedura (da sei mesi a oltre un anno), gli anni dell’esecuzione (spesso da tre a cinque), e l’orizzonte storico di 36 mesi dopo la chiusura. Nella migliore delle ipotesi, la storia del concordato resta visibile agli intermediari per sette-nove anni dalla domanda.
Sono passati due anni dall’ultimo adempimento: la banca può ancora chiedere la risoluzione?
No: il ricorso per la risoluzione va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento, ai sensi dell’art. 119 CCII. Resta, nei casi di dolo e solo entro i limiti dell’art. 120, l’annullamento.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Nessuna di esse decide in modo diretto la sorte della segnalazione dopo l’omologa di un concordato: costituiscono però la cornice con cui giudici e arbitri valutano la legittimità della segnalazione, la sua correzione e il danno.
Tappa 1 — Prima del deposito: i presupposti della sofferenza
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Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593. Il semplice inadempimento, anche protratto, non giustifica la segnalazione a sofferenza: serve l’accertamento di una situazione patrimoniale deficitaria, di difficoltà gravi e non temporanee, assimilabili all’insolvenza anche senza un accertamento concorsuale. Rilevanza: è il parametro con cui si valuta se la sofferenza segnalata prima della domanda di concordato fosse fondata.
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Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626. La banca non può dedurre la sofferenza dal solo andamento del rapporto con il cliente né da una lettura sommaria dei bilanci. Rilevanza: esclude classificazioni automatiche basate su sconfinamenti isolati nella fase precedente la crisi conclamata.
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Cass. civ., ord. 26 ottobre 2020, n. 23453. La sofferenza rilevante per la Centrale ha una soglia meno rigorosa dell’insolvenza fallimentare: basta una valutazione negativa della situazione patrimoniale, purché la difficoltà sia grave e non transitoria. Rilevanza: spiega perché, dopo il deposito della domanda di concordato, la sofferenza è difficilmente contestabile nel merito.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 15 dicembre 2020, n. 28635. Conferma il principio della pronuncia precedente, consolidando un orientamento ormai stabile. Rilevanza: rafforza il criterio per tutte le fasi della timeline.
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Corte d’appello di Brescia, sentenza 11 aprile 2023, n. 623. Ha esaminato la differenza tra segnalazione a sofferenza e segnalazione a incaglio (oggi inadempienza probabile). Rilevanza: utile quando la banca sceglie la categoria più grave in una fase in cui la crisi non è ancora irreversibile.
Tappe 2-4 — Dalla domanda al voto: l’informativa al cliente
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ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4519/2023. L’informativa preventiva prevista dall’art. 125, comma 3, TUB non condiziona la legittimità della segnalazione; la sua mancanza può fondare solo una pretesa risarcitoria, da chiedere e provare. Rilevanza: chiarisce che il difetto di preavviso non basta, da solo, a ottenere la cancellazione.
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ABF Milano, decisione 13 maggio 2024, n. 5771. La ricezione del preavviso può essere provata per presunzioni. Rilevanza: l’impresa che contesta la mancata informativa deve fare i conti con le prove documentali della banca.
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ABF Milano, decisione 28 febbraio 2025, n. 2298. Il preavviso inviato con le modalità concordate nel contratto si presume conosciuto, salvo prova contraria; la segnalazione successiva al preavviso è stata ritenuta legittima. Rilevanza: conferma che, nelle fasi della procedura, la partita si gioca sui presupposti sostanziali, non sui vizi formali.
Tappe 7-9 — Esecuzione, chiusura e danno
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Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972. Il danno non patrimoniale non può essere considerato insito nella violazione: è una conseguenza che va allegata e provata. Rilevanza: chi agisce per una segnalazione rimasta aperta dopo l’esecuzione del concordato deve dimostrare il pregiudizio.
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Cass. n. 1931/2017. Applicando quel principio alla Centrale Rischi, esclude il danno automatico da segnalazione illegittima e richiama la nozione di sofferenza come difficoltà grave e non transitoria. Rilevanza: collega il tema dei presupposti a quello del risarcimento.
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Cass. civ., Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252. Il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere provato per presunzioni; per un imprenditore può consistere nel peggioramento dell’affidabilità commerciale e nella lesione della possibilità di operare sul mercato. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per l’impresa che, uscita dal concordato, si vede negare credito a causa di una segnalazione non aggiornata.
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Cass. civ., 20 maggio 2016, n. 10422 e Cass. civ., 22 settembre 2014, n. 19872. Esprimono l’orientamento prevalente secondo cui la responsabilità ex art. 2050 c.c., richiamata in materia di trattamento dei dati, non è oggettiva e ammette la prova liberatoria. Rilevanza: nel contenzioso sulla segnalazione non aggiornata, la banca può difendersi dimostrando di aver adottato le misure idonee; per questo è decisivo che l’impresa l’abbia messa formalmente a conoscenza dell’omologa e dei pagamenti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui l’impresa si trova. Gli strumenti sono diversi a seconda del punto della timeline.
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Audit della Centrale prima del deposito. Se la domanda non è ancora depositata, scarichiamo con l’impresa la visura della Centrale dei Rischi e la confrontiamo rapporto per rapporto con la contabilità, individuando segnalazioni prive di presupposti da contestare subito.
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Lettera alle banche al giorno 0. Redigiamo la comunicazione agli intermediari che accompagna il deposito della domanda, illustrando natura del concordato, prospettive di continuità e tempi.
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Controllo dei rapporti autoliquidanti durante la riserva. Esaminiamo i contratti di anticipo e le compensazioni operate dalle banche dopo il deposito, verificando se gli incassi trattenuti spettassero davvero all’intermediario.
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Strategia per i garanti durante il voto. Analizziamo le fideiussioni di soci e amministratori, valutiamo la loro validità ed efficacia e impostiamo la trattativa parallela con la banca prima dell’omologa.
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Richiesta di adeguamento post-omologa. Nei trenta giorni successivi alla notifica della sentenza inviamo a ciascuna banca la sentenza, il prospetto del credito concordatario e la richiesta formale di adeguamento della segnalazione.
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Monitoraggio semestrale durante l’esecuzione. Verifichiamo dopo ogni pagamento concordatario che il residuo segnalato coincida con quello reale e contestiamo per iscritto ogni scostamento.
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Ricorso all’ABF. Se l’intermediario non rettifica, prepariamo e depositiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, con la documentazione della procedura.
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Azione giudiziale urgente e risarcitoria. Quando il pregiudizio è attuale, valutiamo il ricorso cautelare davanti al giudice ordinario e costruiamo la prova presuntiva del danno all’affidabilità commerciale, secondo i criteri indicati dalla Cassazione.
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Chiusura della posizione all’ultimo adempimento. Raccogliamo la prova dell’integrale esecuzione, la trasmettiamo a ogni segnalante (anche ai cessionari del credito) e verifichiamo la chiusura nelle segnalazioni successive.
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Dossier per il ritorno al credito. Prepariamo, con i commercialisti dello staff, il fascicolo che spiega ai nuovi finanziatori la storia segnalata: omologa, esecuzione, bilanci successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che consente di leggere la segnalazione in Centrale non come un fatto isolato, ma come una tappa della relazione tra impresa e banche, dalla composizione negoziata al concordato e oltre. Accanto a essa opera il coordinamento dello staff in diritto bancario, che governa la parte tecnica della classificazione e della rettifica; e, per i soci fideiussori persone fisiche, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario OCC consentono di valutare gli strumenti personali di regolazione del debito.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: se la contestazione di una segnalazione arriva in Cassazione, lo stesso difensore cassazionista segue la linea costruita fin dalla prima lettera alla banca. Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i primi lavorano sulla legittimità della segnalazione, i secondi sulla ricostruzione contabile del credito concordatario e dei pagamenti.
Chiusura
Il concordato preventivo resta segnalato in Centrale Rischi, sì: durante la procedura, durante l’esecuzione e, come storia, per i 36 mesi successivi alla chiusura. Ma resta segnalato nella misura e per il tempo che la banca è tenuta a rispettare, non oltre. L’omologa non cancella nulla da sola; l’impresa che non vigila, però, rischia di trascinarsi per anni un debito che il tribunale ha già ridotto. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e anche la più sprecata.
È qui che si colloca la specializzazione dello Studio. La domanda del titolo vive a cavallo tra crisi d’impresa e diritto bancario: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Sono le due competenze che servono per seguire il concordato tappa per tappa e, insieme, per pretendere che la Centrale Rischi racconti la stessa storia della sentenza.
📩 Non lasciare che la segnalazione sopravviva al tuo concordato più del dovuto: scrivi oggi allo Studio Monardo, i riferimenti per contattarci sono riportati al termine di questo articolo.
