Cos’è La Ristrutturazione Trasversale (Cross Class Cram Down)?

Questo non è un articolo da leggere e poi archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, se sei un imprenditore che sta preparando un concordato preventivo in continuità e sa già che una parte dei creditori voterà contro. Oppure se sei un creditore che si ritrova dentro una classe dissenziente e vuole capire fin dove il tribunale può spingersi nel renderti vincolante un piano che non hai approvato.

La ristrutturazione trasversale, nota nel linguaggio internazionale come cross class cram down, è il meccanismo previsto dall’art. 112, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che consente al tribunale di omologare un concordato in continuità aziendale anche quando non tutte le classi hanno votato a favore. È uno strumento di derivazione europea, nato dalla Direttiva (UE) 2019/1023, e i correttivi successivi, fino al D.Lgs. 136/2024, ne hanno ritoccato le condizioni. Non è una scorciatoia: funziona solo se il piano rispetta regole di distribuzione del valore molto precise, verificabili numero per numero.

La promessa di queste pagine è semplice: alla fine saprai da quale mossa partire, quali numeri devi avere in mano prima di depositare la domanda e quali errori fanno crollare l’omologazione forzata in udienza.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la ristrutturazione trasversale si costruisce quasi sempre a valle di una fase di trattativa con i creditori, e quella fase oggi passa spesso dalla composizione negoziata della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il momento in cui le trattative si arenano e occorre scegliere lo strumento capace di superare il dissenso di una parte dei creditori. È lì che il cram down tra classi diventa la carta da giocare, e va preparata prima, non improvvisata dopo.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. La ristrutturazione trasversale non è un istituto che si attiva con una richiesta generica: è l’esito di un percorso che comincia molto prima del voto. Rispondi con onestà alle quattro domande che seguono. Ogni risposta ti indica il punto di ingresso nel piano.

Domanda 1 — Il tuo concordato è davvero “in continuità”?

Il cram down tra classi dell’art. 112, comma 2, CCII è riservato al concordato in continuità aziendale. Se il tuo piano è liquidatorio, oppure prevede la cessione dell’azienda con un assuntore, la disciplina dell’omologazione è un’altra: si applica il comma 5 dello stesso articolo, che ragiona sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, non sulla distribuzione del valore tra classi.

Attenzione alla continuità cosiddetta indiretta, quella in cui l’azienda viene gestita da un soggetto diverso dal debitore (affitto, cessione, conferimento). La giurisprudenza di merito si è già interrogata sulla compatibilità della ristrutturazione trasversale con questa forma: il Tribunale di Mantova, con il provvedimento del 14 marzo 2024, ha negato l’omologazione forzata di una proposta in continuità indiretta perché mancava un vero surplus generato dalla continuità, cioè un valore ulteriore rispetto a quello di liquidazione prodotto dai flussi dell’impresa. Se non sai rispondere con certezza a questa prima domanda, parti dalla mossa 1.

Domanda 2 — Conosci il valore di liquidazione della tua impresa?

Tutto il meccanismo ruota attorno a una soglia: il valore di liquidazione, cioè quanto ricaverebbero i creditori se l’impresa venisse liquidata giudizialmente. L’art. 87, comma 1, lett. c), CCII impone di indicarlo nel piano. Su quel valore si applica l’ordine rigido delle cause di prelazione; su ciò che eccede, il surplus, si applicano regole più elastiche. Se non hai ancora una stima difendibile del valore di liquidazione, perizia alla mano, non puoi costruire classi né proporre percentuali credibili. Parti dalla mossa 1.

Domanda 3 — Hai già formato le classi e sai come voterà ciascuna?

Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria e il voto si conta classe per classe. L’art. 109, comma 5, CCII stabilisce che la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore. Quando questo non accade, si apre la strada del comma 2 dell’art. 112. Se hai già una mappa delle classi ma non sai quale di esse sarà favorevole, e soprattutto se quella favorevole possiede le caratteristiche richieste dalla lettera d) della norma, parti dalla mossa 3 o dalla mossa 5.

Domanda 4 — Il voto si è già svolto e sei in vista dell’udienza di omologazione?

Se le operazioni di voto sono chiuse e il risultato è un’approvazione parziale, il tempo per sistemare la struttura del piano è in gran parte finito. Ora devi concentrarti sulla domanda di omologazione forzata, sulla gestione delle opposizioni e sulla possibile stima dell’azienda. Parti dalla mossa 7. Se invece l’omologa è già arrivata e sei tu a volerla contestare, oppure a doverla difendere, vai direttamente alla mossa 8.

La tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Perché
Crisi conclamata, trattative in corso, nessun piano depositato Mossa 1 Senza valore di liquidazione certo non esiste base per il cram down
Piano in bozza, perizia disponibile, flussi non ancora separati Mossa 2 Devi distinguere surplus da continuità e finanza esterna
Numeri pronti, classi ancora da disegnare Mossa 3 La formazione delle classi decide l’esito del voto
Classi pronte, distribuzione da verificare Mossa 4 Il rispetto delle regole di priorità è condizione di omologa
Prevedi che più classi voteranno contro Mossa 5 Serve almeno una classe “qualificata” favorevole
Domanda depositata, voto imminente Mossa 6 Attestazione e relazione del commissario devono reggere
Voto chiuso con classi dissenzienti Mossa 7 Si chiede l’omologazione forzata e si gestiscono le opposizioni
Omologa concessa o negata, decreto da impugnare Mossa 8 Reclamo e ricorso per cassazione hanno termini brevi
Sei un creditore in classe dissenziente Mosse 4, 7, 8 Le tue leve sono la verifica delle priorità e il test di convenienza

Non passare oltre finché non hai individuato con precisione la tua riga nella tabella. Un errore di diagnosi qui significa lavorare sulla mossa sbagliata per settimane, e nel concordato le settimane pesano.

Mossa 1 — Fissa il valore di liquidazione e la natura della continuità

Obiettivo della mossa: stabilire con una stima difendibile quanto otterrebbero i creditori in una liquidazione giudiziale e qualificare in modo inequivocabile il tuo concordato come concordato in continuità aziendale. Senza questi due punti fermi, ogni altra mossa poggia sul vuoto.

Quando va fatta

Il primo passo è questo, e va completato prima del deposito della domanda di concordato con il piano, oppure, se hai depositato una domanda con riserva, entro il termine concesso dal tribunale per integrare proposta, piano e documentazione. Se sei in composizione negoziata, è il momento ideale: mentre l’esperto facilita le trattative, puoi far eseguire le stime senza la pressione dei termini processuali. Ricorda che il periodo di sospensione feriale dei termini processuali va dal 1° al 31 agosto: se stai pianificando il deposito a ridosso dell’estate, verifica sempre quali termini sono processuali e quali no.

Come si esegue

  1. Incarica un perito indipendente per la stima degli immobili, degli impianti, del magazzino e dei crediti commerciali in ottica liquidatoria. La stima va fatta a valori di realizzo in una vendita forzata, non a valori di mercato in continuità.
  2. Calcola i costi della liquidazione giudiziale: compenso del curatore, spese di custodia e vendita, tempi di incasso. Il valore di liquidazione è un valore netto.
  3. Applica l’ordine delle cause di prelazione al valore netto: ipoteche e pegni sui beni gravati, poi i privilegi generali secondo il loro grado, infine i chirografari. Ottieni così la “fotografia liquidatoria” di ciascun creditore.
  4. Descrivi la continuità nel piano: chi gestirà l’azienda, con quali flussi, per quanti anni, con quali investimenti. Se la continuità è indiretta, documenta il contratto di affitto o cessione e soprattutto i flussi che ne derivano a favore dei creditori.
  5. Conserva tutta la documentazione di supporto: perizie, bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori con le rispettive cause di prelazione.

La base giuridica

L’art. 87, comma 1, lett. c), CCII richiede che il piano indichi il valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda di concordato. L’art. 84 CCII definisce il concordato in continuità e stabilisce, al comma 6, il criterio di distribuzione: il valore di liquidazione va ripartito rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre il valore eccedente segue una regola diversa. L’art. 112, comma 2, CCII richiama espressamente questo schema come prima condizione della ristrutturazione trasversale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è una stima contestata: un creditore, in genere una banca garantita o l’Erario, produce una perizia di parte che attribuisce ai beni un valore di liquidazione più alto. Se il valore sale, sale anche la quota che spetta ai privilegiati secondo l’ordine rigido, e il tuo piano può non rispettare più la prima condizione. Come gestirlo: fai motivare la stima in modo analitico, con comparabili e ipotesi di vendita esplicite, e prevedi nel piano un margine di tolleranza. L’art. 112, comma 4, CCII stabilisce che il tribunale dispone la stima del complesso aziendale solo se un’opposizione contesta la convenienza o il rispetto delle condizioni del comma 2: una perizia iniziale solida riduce lo spazio per contestazioni efficaci.

Il secondo imprevisto è la riqualificazione del concordato: il tribunale ritiene che la tua proposta non sia realmente in continuità. In questo caso il cram down tra classi non è disponibile e il piano va ripensato. Il precedente di Mantova del marzo 2024 mostra che, nella continuità indiretta, il punto debole è proprio l’assenza di un apporto di valore riconducibile alla prosecuzione dell’attività.

Approfondimento operativo: come leggere la perizia di liquidazione

Quando ricevi la perizia, non limitarti al totale. Verifica tre elementi. Il primo è l’orizzonte temporale di realizzo: una vendita giudiziale di un capannone industriale può richiedere più esperimenti d’asta, con ribassi successivi; se la perizia ipotizza una vendita al primo tentativo e al prezzo pieno, il valore è probabilmente sovrastimato, e un valore sovrastimato ti obbliga a pagare di più ai privilegiati. Il secondo è il trattamento dei crediti commerciali: in liquidazione i clienti tendono a pagare peggio e a sollevare contestazioni; la perizia deve applicare una svalutazione motivata, non la percentuale di incasso storica. Il terzo è il magazzino: semilavorati e materie prime specifiche hanno spesso un valore di realizzo minimo fuori dal ciclo produttivo.

Il valore di liquidazione è anche lo strumento con cui i creditori dissenzienti misureranno il test di convenienza. Se è troppo basso, sarà facile per un opponente dimostrare che riceverebbe di più in liquidazione; se è troppo alto, ti costringe a una distribuzione insostenibile. La stima giusta è quella che regge al controesame di un perito avversario, non quella più comoda per il piano. Chiedi al perito di indicare un intervallo di valori e di motivare il punto scelto all’interno dell’intervallo: in udienza è molto più difendibile di un numero secco.

Infine, controlla la coerenza tra la perizia e i dati contabili. Se il bilancio riporta un magazzino di un certo valore e la perizia lo riduce drasticamente, la riduzione deve essere spiegata voce per voce. Il commissario giudiziale confronterà i due documenti, e una discrepanza non motivata diventerà un rilievo nella sua relazione.

Check di completamento

  • Hai una perizia che indica il valore di liquidazione netto, bene per bene, alla data della domanda.
  • Hai una tabella che mostra quanto riceverebbe ogni creditore, o gruppo di creditori, nella liquidazione giudiziale.
  • Hai descritto la continuità in modo che sia chiaro da dove nasce il valore aggiuntivo per i creditori.

Non passare alla mossa 2 finché non puoi spuntare tutte e tre le voci.

Mossa 2 — Separa il surplus da continuità dalla finanza esterna

Obiettivo della mossa: quantificare quanto valore in più la continuità produce rispetto alla liquidazione e tenere distinta, nel piano, la finanza esterna apportata da terzi, perché le due grandezze seguono regole di distribuzione diverse. È qui che si decide quanta libertà avrai nel trattare le classi.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 1 e comunque prima di disegnare le classi. Il surplus da continuità è la “massa di manovra” della ristrutturazione trasversale: se non lo conosci, non puoi sapere quali classi potrai trattare meglio delle altre e quanto spazio hai per convincere i creditori indecisi.

Come si esegue

  1. Costruisci il piano economico-finanziario della continuità per l’intero orizzonte del piano: ricavi, costi, investimenti, flussi di cassa disponibili per i creditori anno per anno.
  2. Attualizza i flussi e confrontali con il valore di liquidazione della mossa 1. La differenza positiva è il valore eccedente quello di liquidazione, il surplus.
  3. Identifica separatamente ogni apporto esterno: versamenti dei soci, finanziamenti di terzi non da restituire con i flussi dell’impresa, contributi di un investitore. Questa è la finanza esterna.
  4. Documenta la provenienza della finanza esterna con impegni scritti, possibilmente irrevocabili e garantiti. Un apporto solo promesso non è finanza su cui fondare un piano.
  5. Annota nel piano la destinazione di ciascuna componente: quale parte del valore di liquidazione va a chi, come si ripartisce il surplus, a chi va la finanza esterna.

La base giuridica

L’art. 84, comma 6, CCII, nella versione vigente, prevede che nel concordato in continuità il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre per il valore eccedente basta che i crediti di una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto alle classi di grado inferiore. È la cosiddetta regola della priorità relativa, contrapposta alla priorità assoluta che vale sul valore di liquidazione.

Sulla finanza esterna, la Corte di cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 pubblicata il 21 maggio 2026, ha indicato come principio, ancora provvisorio perché l’ordinanza ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, che nel concordato in continuità l’apporto esterno è liberamente distribuibile e non entra nel valore eccedente quello di liquidazione, anche per le procedure anteriori al correttivo del 2024. In concreto: la finanza esterna non deve seguire né la priorità assoluta né quella relativa.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che il surplus risulti nullo o marginale. Succede quando i flussi della continuità sono modesti e il valore di liquidazione è alto, ad esempio per la presenza di immobili di pregio. In questo scenario il cram down tra classi diventa molto difficile, perché le condizioni dell’art. 112, comma 2, lavorano proprio sulla distribuzione del surplus. Come gestirlo: valuta se un apporto di finanza esterna può colmare il divario e consentire di offrire alle classi chirografarie un trattamento che le induca a votare a favore; oppure riconsidera la scelta dello strumento.

Il secondo imprevisto è la confusione tra flussi e apporti. Se nel piano un finanziamento soci destinato a essere rimborsato con i flussi aziendali viene presentato come finanza esterna, il commissario giudiziale lo segnalerà e la distribuzione “libera” verrà contestata. Tieni distinti i due canali fin dalla prima versione del piano.

Approfondimento operativo: la prova dei flussi

Il surplus non si dichiara, si dimostra. Il piano economico-finanziario deve poggiare su ipotesi verificabili: portafoglio ordini, contratti in essere, andamento storico dei margini, piano di riduzione dei costi già avviato. Per ciascuna ipotesi prepara un allegato di supporto. Se il fatturato previsto cresce rispetto all’ultimo esercizio, spiega da dove arriva la crescita: un nuovo cliente, una linea di prodotto, il recupero di quote perse durante la crisi.

Fai attenzione al tasso di attualizzazione. I flussi futuri valgono meno di quelli immediati, e il confronto con il valore di liquidazione, che è un valore attuale, va fatto su basi omogenee. Un tasso troppo basso gonfia il surplus e rende più facile rispettare le priorità sulla carta, ma espone il piano alla critica dell’attestatore e del commissario. Un tasso coerente con il rischio dell’impresa in crisi rende il surplus più piccolo ma più credibile.

Tieni conto anche delle sensitività: cosa succede al surplus se i ricavi calano del dieci per cento, se un cliente importante viene meno, se i costi delle materie prime salgono? Un piano che mostra di reggere a scenari avversi convince più facilmente sia l’attestatore sia le classi indecise. Un surplus che sopravvive allo stress test è un argomento di voto; un surplus che si azzera al primo scostamento è un invito all’opposizione.

Sulla finanza esterna, verifica che l’apporto non sia condizionato a eventi incerti diversi dall’omologa. Un impegno dei soci subordinato, ad esempio, al buon esito di una trattativa commerciale non è finanza disponibile: è una speranza, e come tale non può sostenere la distribuzione ai chirografari.

Check di completamento

  • Il piano indica, in cifre, il valore di liquidazione, il surplus da continuità e la finanza esterna come tre grandezze distinte.
  • Ogni apporto esterno è supportato da un impegno documentato.
  • Sai già, almeno in prima approssimazione, quanto surplus resta da distribuire dopo aver soddisfatto i privilegiati sul valore di liquidazione.

Mossa 3 — Costruisci classi omogenee e strategiche

Obiettivo della mossa: suddividere i creditori in classi formate secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, in modo corretto per il tribunale e utile per il voto. Le classi sono il terreno su cui si gioca la ristrutturazione trasversale: una classe sbagliata può bloccare l’omologa, una classe ben costruita può renderla possibile.

Quando va fatta

Prima del deposito del piano definitivo. La formazione delle classi è verificata dal tribunale già in sede di ammissione e, di nuovo, in sede di omologazione: l’art. 112, comma 1, CCII elenca tra le verifiche del giudice la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe.

Come si esegue

  1. Parti dalla fotografia liquidatoria della mossa 1: per ogni creditore sai se, e quanto, sarebbe pagato nella liquidazione.
  2. Raggruppa i creditori per posizione giuridica: ipotecari, privilegiati generali di grado diverso, chirografari, creditori degradati al chirografo per incapienza del bene.
  3. All’interno di ogni posizione giuridica, distingui per interessi economici: un fornitore strategico che continuerà a lavorare con te ha interessi diversi da una banca che vuole solo uscire; un creditore con garanzia di terzi ha interessi diversi da uno senza.
  4. Rispetta le classi obbligatorie previste dall’art. 85 CCII, ad esempio per i crediti tributari e previdenziali non pagati integralmente, per i creditori garantiti da terzi, per quelli soddisfatti con utilità diverse dal denaro e per le parti correlate.
  5. Verifica chi vota e chi no: i creditori privilegiati soddisfatti integralmente in denaro entro i termini di legge non votano; quelli soddisfatti parzialmente o con pagamento dilazionato oltre il termine normativo partecipano al voto per la parte e nelle forme previste.
  6. Simula il voto classe per classe sulla base delle interlocuzioni avute con i creditori, anche nel corso della composizione negoziata.

La base giuridica

L’art. 85 CCII disciplina la suddivisione dei creditori in classi, che nel concordato in continuità è obbligatoria. L’art. 109, comma 5, CCII regola il voto per classi nel concordato in continuità: la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore e, in ciascuna classe, se si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se votano favorevolmente i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato i titolari di almeno la metà dei crediti della classe.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’accusa di gerrymandering, cioè di aver costruito le classi in modo artificioso solo per ottenere una classe favorevole. Se un creditore dimostra che la classe consenziente è stata ritagliata su misura, senza reale omogeneità di posizione giuridica e interessi, il tribunale può ritenere scorretta la formazione delle classi e negare l’omologa. Come gestirlo: per ogni classe scrivi nel piano una motivazione esplicita della sua omogeneità. Non basta dire “fornitori strategici”: spiega perché sono strategici, quale rapporto prosegue, quale interesse comune li unisce.

Il secondo imprevisto è una classe troppo piccola o troppo grande. Una classe di un solo creditore può essere legittima, ma attira l’attenzione; una classe troppo eterogenea rischia di spaccarsi nel voto. Trova l’equilibrio tra rappresentatività e omogeneità.

Approfondimento operativo: classi e creditori particolari

Alcune categorie di creditori richiedono attenzione specifica nella costruzione delle classi. La banca con credito in parte garantito e in parte degradato ha una doppia posizione: per la parte coperta dal valore del bene è un creditore ipotecario, per la parte eccedente è un chirografario. Valuta se inserire la quota degradata nella classe chirografaria generale o in una classe dedicata, motivando la scelta in base agli interessi economici: una banca che conserva rapporti con l’impresa ha interessi diversi da un fornitore occasionale.

I creditori strategici per la continuità, come i fornitori di materie prime insostituibili, possono giustificare una classe separata se il loro interesse alla prosecuzione dell’attività è reale e documentato. Ma ricorda la regola della priorità relativa: se una classe chirografaria dissenziente riceve meno di un’altra classe chirografaria di pari grado, la lettera b) dell’art. 112, comma 2, rischia di essere violata. Differenziare le classi è possibile, differenziare il trattamento in danno delle classi dissenzienti di pari grado è pericoloso.

I creditori pubblici, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali, seguono anche le regole dell’art. 88 CCII sulla transazione fiscale e contributiva. La loro classe è spesso decisiva nel voto, e la loro posizione va gestita con anticipo, presentando la proposta di trattamento con la documentazione richiesta e nei tempi previsti.

Infine, le parti correlate: soci, società del gruppo, amministratori creditori. Vanno collocati in classi separate e il loro voto viene guardato con particolare attenzione. Non costruire la tua strategia di consenso sul voto di una classe di parti correlate: anche quando formalmente ammissibile, espone l’omologa a contestazioni facili.

Check di completamento

  • Ogni classe ha una motivazione scritta che ne giustifica l’omogeneità.
  • Hai verificato il rispetto delle classi obbligatorie dell’art. 85 CCII.
  • Hai una simulazione del voto con lo scenario peggiore: quali classi rischiano di votare contro.

Mossa 4 — Disegna la distribuzione rispettando le regole di priorità

Obiettivo della mossa: allocare valore di liquidazione, surplus e finanza esterna tra le classi in modo che il piano soddisfi le condizioni delle lettere a), b) e c) dell’art. 112, comma 2, CCII e superi il test di convenienza per ogni creditore dissenziente. Questa è la mossa in cui i numeri devono essere esatti al centesimo.

Quando va fatta

Contestualmente alla mossa 3: classi e distribuzione si costruiscono insieme, perché modificare una classe significa ricalcolare la distribuzione. Va chiusa prima che l’attestatore inizi il suo lavoro.

Come si esegue

  1. Distribuisci il valore di liquidazione applicando l’ordine rigido delle cause di prelazione: nessun creditore di grado inferiore può ricevere un euro di valore di liquidazione finché quelli di grado superiore non sono soddisfatti per la quota che spetterebbe loro in liquidazione.
  2. Distribuisci il surplus secondo la priorità relativa: ogni classe dissenziente deve ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore. Questo è il punto che consente di dare qualcosa ai chirografari anche se i privilegiati non sono pagati per intero.
  3. Applica la regola speciale per i lavoratori: i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. devono essere soddisfatti nel rispetto della graduazione sia sul valore di liquidazione sia sul surplus. Non puoi usare il surplus per scavalcarli.
  4. Controlla il tetto: nessun creditore può ricevere più dell’importo del proprio credito. È la lettera c) dell’art. 112, comma 2.
  5. Esegui il test di convenienza creditore per creditore: ciascun creditore dissenziente deve ricevere nel concordato almeno quanto riceverebbe nella liquidazione giudiziale. È la soglia minima che l’art. 112, comma 3, CCII rende verificabile su opposizione.
  6. Assegna la finanza esterna dove serve: può essere usata per migliorare il trattamento delle classi chirografarie senza dover prima soddisfare integralmente i privilegiati.

La base giuridica

L’art. 112, comma 2, CCII richiede congiuntamente che: a) il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione; b) il valore eccedente sia distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore; c) nessun creditore riceva più del proprio credito; d) sia soddisfatta la condizione di voto che vedremo nella mossa 5. L’art. 84, commi 6 e 7, CCII fissa le regole di distribuzione e la tutela rafforzata dei lavoratori. L’art. 112, comma 3, CCII disciplina il test di convenienza su opposizione del creditore dissenziente.

La ristrutturazione trasversale non premia chi ha più creditori favorevoli, premia chi ha distribuito il valore nel rispetto delle priorità. Il tribunale non si limita a contare i voti: ripercorre la cascata dei pagamenti.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è un errore nella cascata: un privilegiato di grado superiore riceve meno di quanto gli spetterebbe sul valore di liquidazione, mentre un chirografario riceve qualcosa dallo stesso valore. Anche una differenza modesta può far cadere la lettera a). Come gestirlo: fai verificare la cascata da un secondo professionista, con un foglio di calcolo che mostri passo per passo l’allocazione. Lo staff integrato di avvocati e commercialisti serve esattamente a questo: il commercialista costruisce i numeri, l’avvocato controlla che rispettino la norma.

Il secondo imprevisto è il creditore dissenziente che supera il test di convenienza solo per pochi euro. In opposizione basterà una stima di liquidazione leggermente più alta per ribaltare il risultato. Prevedi un margine prudenziale per ogni creditore sensibile.

Approfondimento operativo: la tabella di verifica delle priorità

Per ogni piano costruisci una tabella di verifica con questa struttura: nelle righe le classi ordinate per grado di prelazione, nelle colonne il credito, la quota spettante sul valore di liquidazione, la quota assegnata sul surplus, la quota di finanza esterna, il totale e la percentuale di soddisfacimento, il valore che la classe otterrebbe in liquidazione. La tabella ti permette di verificare in un colpo d’occhio tre controlli.

Il primo controllo è verticale sul valore di liquidazione: scendendo nella tabella, nessuna classe di grado inferiore deve ricevere valore di liquidazione se quella superiore non ha ricevuto la propria quota liquidatoria. Il secondo controllo è sulla colonna del surplus: ogni classe dissenziente deve avere una percentuale almeno pari alle classi dello stesso grado e superiore a quelle di grado inferiore. Il terzo controllo è orizzontale sul test di convenienza: per ogni classe, e idealmente per ogni creditore, il totale deve essere almeno pari al valore in liquidazione.

Ripeti la tabella con i dati di eventuali stime alternative: quella del perito di una banca, quella che il commissario potrebbe ritenere più attendibile. Se il piano rispetta le priorità solo con la tua stima e le viola con qualunque altra, il piano è fragile. In quel caso, intervieni subito: riduci la quota di surplus destinata alle classi inferiori, aumenta la finanza esterna, oppure rivedi la formazione delle classi.

Ricorda che la regola speciale per i lavoratori con privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. va verificata su entrambe le colonne. È uno degli errori più frequenti nei piani costruiti in fretta: i lavoratori vengono trattati come una classe qualsiasi sul surplus, mentre la norma impone per loro la graduazione anche sul valore eccedente.

Check di completamento

  • La distribuzione del valore di liquidazione segue esattamente la graduazione delle prelazioni.
  • Per il surplus, ogni classe riceve almeno quanto quelle di pari grado e più di quelle di grado inferiore.
  • Ogni creditore riceve almeno il proprio valore di liquidazione e nessuno riceve più del proprio credito.

Mossa 5 — Assicurati la classe “qualificata” che rende possibile l’omologa

Obiettivo della mossa: garantire che il voto favorevole provenga da classi che soddisfano la lettera d) dell’art. 112, comma 2, CCII, cioè dalla maggioranza delle classi con almeno una classe di creditori privilegiati, oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti, in tutto o in parte, applicando l’ordine delle prelazioni anche al surplus. Senza questa classe, tutte le mosse precedenti sono inutili.

Quando va fatta

La strategia si imposta prima del deposito, ma la mossa si gioca durante tutta la fase che precede il voto: interlocuzioni con i creditori, eventuali modifiche della proposta nei limiti consentiti, chiarimenti al commissario giudiziale. È la mossa più delicata dell’intero piano.

Come si esegue

  1. Verifica se puoi ottenere la maggioranza delle classi con almeno una classe privilegiata favorevole. È la via principale prevista dalla prima parte della lettera d).
  2. Se la maggioranza non è realistica, individua la classe “in the money”: una classe di creditori che, se il surplus venisse distribuito secondo la priorità assoluta, riceverebbe qualcosa. Sono i creditori che hanno un interesse economico reale nel valore prodotto dalla continuità.
  3. Controlla che quella classe subisca un sacrificio: secondo l’orientamento indicato dalla Cassazione nell’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, nella seconda parte della lettera d) la classe consenziente deve essere composta da creditori privilegiati ai quali sia offerto un pagamento non integrale e che sarebbero parzialmente soddisfatti anche sul surplus secondo la graduazione. Una classe di soli chirografari, secondo questa lettura provvisoria, non basta.
  4. Lavora sul consenso di quella classe: spiega ai creditori interessati, con numeri alla mano, perché il piano offre loro più di un’alternativa liquidatoria.
  5. Documenta il percorso: le comunicazioni, le eventuali modifiche migliorative della proposta, i chiarimenti forniti al commissario.

La base giuridica

L’art. 112, comma 2, lett. d), CCII nella versione risultante dal D.Lgs. 136/2024 prevede le due alternative. La Corte di cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 7663 pubblicata il 30 marzo 2026, ha chiarito che l’espressione “in mancanza” si riferisce alla mancata approvazione da parte della maggioranza delle classi: l’approvazione da parte di una sola classe qualificata è quindi un’alternativa autonoma, coerente con l’art. 11 della Direttiva (UE) 2019/1023 e con il suo considerando 54. La Corte ha aggiunto che il correttivo del 2024 ha reso esplicita questa lettura, confermandone la correttezza, e che le relative modifiche si applicano anche alle procedure pendenti, pur avendo deciso il caso secondo il testo originario applicabile ratione temporis.

È proprio in questa mossa che serve chi conosce la fase negoziale dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina con lo staff la costruzione del consenso della classe qualificata prima che il voto si apra.

Se qualcosa va storto

Il primo imprevisto è che l’unica classe favorevole non sia qualificata: ad esempio è una classe di chirografari, oppure una classe di privilegiati pagati integralmente che non sarebbero toccati dal surplus. In questo caso, secondo la Cassazione del maggio 2026, la condizione della seconda parte della lettera d) non sarebbe soddisfatta. Come gestirlo: rivaluta la proposta per la classe privilegiata parzialmente soddisfatta, verificando se un miglioramento del trattamento, finanziato magari da finanza esterna, può portarla a votare a favore.

Il secondo imprevisto riguarda i privilegiati pagati integralmente ma con dilazione. La stessa ordinanza n. 15593/2026 ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione se i privilegiati pagati per intero ma oltre centottanta giorni, che partecipano al voto, siano “parti interessate” o “parti che subiscono un pregiudizio” ai sensi della Direttiva. Finché la Corte di giustizia non si pronuncia, fondare l’omologa sul voto di una classe di questo tipo espone a un rischio interpretativo concreto. Valuta un piano B.

Il terzo imprevisto è la contestazione della ricorrenza dei requisiti da parte di un creditore pubblico. Nella vicenda decisa dalla Cassazione con la sentenza n. 7663/2026, l’Agenzia delle entrate aveva sostenuto che la classe consenziente avrebbe recuperato quasi tutto il credito e che le classi dissenzienti avrebbero ricevuto percentuali irrisorie. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché la ricorrente non aveva spiegato in modo specifico perché, applicando la graduazione al surplus, la classe consenziente avrebbe ottenuto più di quanto offerto. La lezione è doppia: chi difende il piano deve avere i conti pronti; chi lo attacca deve presentare conti alternativi precisi, non critiche generiche.

Approfondimento operativo: come verificare se una classe è “in the money”

Per sapere se una classe soddisfa la seconda alternativa della lettera d) esegui un esercizio controfattuale. Prendi il surplus da continuità e distribuiscilo, solo sulla carta, secondo la priorità assoluta, come se si trattasse di valore di liquidazione: prima i privilegiati di grado più elevato fino a integrale soddisfazione, poi quelli di grado successivo, e così via. La classe che, in questo esercizio, riceve qualcosa è una classe che sarebbe soddisfatta in tutto o in parte applicando la graduazione anche al surplus.

Poi confronta l’esito controfattuale con quanto il piano effettivamente offre a quella classe. Se il piano offre meno di quanto la classe riceverebbe con la priorità assoluta sul surplus, la classe sta subendo un sacrificio e il suo voto favorevole ha il significato che la norma richiede: creditori che rinunciano a qualcosa per consentire la ristrutturazione. È proprio questo il controllo che la Cassazione, nella sentenza n. 7663/2026, ha ritenuto non adeguatamente contrastato dal ricorso dell’amministrazione finanziaria.

Tieni presente il quadro interpretativo ancora in movimento. La sentenza di marzo 2026 ha chiarito la natura alternativa della seconda via; l’ordinanza interlocutoria di maggio 2026 ha indicato, in via provvisoria, che la classe deve essere privilegiata e non integralmente soddisfatta, e ha rimesso alla Corte di giustizia la questione dei privilegiati pagati per intero con dilazione. Nel dubbio, costruisci il consenso sulla classe che soddisfa la lettura più restrittiva: se l’interpretazione si consolida in senso ampio, non avrai perso nulla; se si consolida in senso stretto, avrai salvato l’omologa.

Check di completamento

  • Hai identificato almeno una classe che soddisfa la lettera d), nella prima o nella seconda alternativa.
  • Hai verificato che quella classe subisca un sacrificio reale e sia “in the money” sul surplus.
  • Hai un piano B se la classe qualificata cambia orientamento all’ultimo momento.

Mossa 6 — Fai attestare il piano e prepara il voto

Obiettivo della mossa: ottenere un’attestazione che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, e arrivare al voto con una relazione del commissario giudiziale che non contenga rilievi capaci di spostare le classi indecise. La qualità del lavoro dei professionisti terzi è la miglior difesa preventiva dell’omologa.

Quando va fatta

L’attestazione accompagna il piano al momento del deposito. La relazione del commissario giudiziale precede le operazioni di voto. Tra il deposito e il voto si apre una finestra in cui il commissario può chiedere chiarimenti: rispondi rapidamente e in modo documentato.

Come si esegue

  1. Scegli un attestatore realmente indipendente, con esperienza in piani di continuità. L’indipendenza è un requisito di legge, non un dettaglio.
  2. Fornisci all’attestatore tutti i documenti delle mosse 1-5: perizie, piano economico-finanziario, cascata di distribuzione, motivazione delle classi.
  3. Chiedi che l’attestazione si soffermi anche sul rispetto delle regole di distribuzione, oltre che sulla veridicità e fattibilità: un attestatore che conferma la correttezza della cascata rafforza la tua posizione in udienza.
  4. Collabora con il commissario giudiziale: rispondi alle richieste, segnala tempestivamente eventuali variazioni dei dati, non lasciare che le criticità emergano solo nella relazione.
  5. Prepara la comunicazione ai creditori: per ogni classe, una sintesi chiara di cosa riceveranno nel concordato e cosa riceverebbero nella liquidazione.

La base giuridica

L’art. 87, comma 3, CCII disciplina l’attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano. L’art. 112, comma 1, CCII stabilisce che, nel concordato in continuità, il tribunale verifica la fattibilità come non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati. Nella sentenza n. 7663/2026 la Cassazione ha valorizzato il fatto che il piano fosse attestato da un professionista indipendente e che la fattibilità fosse già stata vagliata dal tribunale in sede di ammissione. La stessa pronuncia ha chiarito che la meritevolezza del debitore non è un requisito dell’omologazione: rilevano solo gli atti in frode ai creditori e le passività inesistenti, e il semplice mancato pagamento di debiti tributari esistenti non rientra in queste ipotesi.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è una relazione del commissario con rilievi critici sulla stima di liquidazione o sulla sostenibilità dei flussi. Una relazione negativa può far cambiare voto a una classe chiave. Come gestirlo: deposita note di chiarimento puntuali, se necessario con integrazioni della perizia, e valuta una modifica migliorativa della proposta prima del voto.

Il secondo imprevisto è la contestazione degli atti pregressi: un creditore segnala operazioni anteriori che qualifica come atti in frode. Prepara per tempo una ricostruzione documentata delle operazioni degli ultimi anni, perché l’art. 106 CCII consente al tribunale di intervenire se gli atti in frode vengono accertati.

Approfondimento operativo: il dialogo con il commissario giudiziale

Il commissario giudiziale non è una controparte, ma non è neppure un tuo consulente. È l’organo che vigila sulla procedura e riferisce ai creditori e al tribunale. La sua relazione è spesso il documento più letto dai creditori indecisi, e il suo parere nel giudizio di omologazione ha un peso significativo.

Per gestire bene questo rapporto, organizza un data room ordinato, in cui ogni documento citato nel piano sia immediatamente reperibile. Rispondi alle richieste di chiarimento per iscritto, con allegati, entro tempi brevi. Se emergono dati nuovi rispetto al piano depositato, ad esempio un incasso inatteso o la perdita di un cliente, comunicali spontaneamente: la trasparenza preventiva è molto meglio di una scoperta del commissario.

Prepara anche la comunicazione ai creditori in vista del voto. Ogni classe deve poter capire, in una pagina, quanto riceve nel concordato, in che tempi, e quanto riceverebbe nella liquidazione giudiziale. Usa gli stessi numeri del piano e della tabella di verifica: se un creditore trova nella tua comunicazione un dato diverso da quello della relazione del commissario, la tua credibilità crolla.

Infine, valuta con attenzione eventuali modifiche della proposta prima del voto. Una modifica migliorativa per una classe può essere decisiva per ottenerne il consenso, ma deve rispettare le regole di priorità e non può tradursi in un trattamento deteriore per le classi dissenzienti di pari grado. Ogni modifica va riverificata con la tabella della mossa 4.

Check di completamento

  • L’attestazione copre veridicità, fattibilità e coerenza della distribuzione.
  • Hai risposto per iscritto a ogni richiesta del commissario giudiziale.
  • Ogni classe ha ricevuto una comunicazione chiara e numericamente verificabile.

Mossa 7 — Chiedi l’omologazione forzata e gestisci le opposizioni

Obiettivo della mossa: trasformare un voto parzialmente favorevole in una sentenza di omologazione, dimostrando al tribunale che ricorrono tutte le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII e neutralizzando le opposizioni dei creditori dissenzienti. È il momento in cui il lavoro delle mosse precedenti viene messo sotto esame da un giudice e da controparti agguerrite.

Quando va fatta

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, quando il commissario giudiziale ha riferito l’esito e risulta che non tutte le classi hanno approvato. Il procedimento di omologazione è regolato dall’art. 48 CCII: il tribunale fissa l’udienza e le opposizioni dei creditori dissenzienti e di ogni altro interessato vanno depositate entro i termini a ritroso rispetto all’udienza indicati dalla norma. Verifica con esattezza quei termini nel provvedimento di fissazione e annotali in agenda: un’opposizione tardiva non viene esaminata, una memoria difensiva tardiva ti priva della replica. Ricorda che la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto incide sui termini processuali: se l’udienza cade a settembre, ricalcola i termini a ritroso tenendone conto.

Come si esegue

  1. Deposita una memoria che ricostruisca, condizione per condizione, il rispetto dell’art. 112, comma 2: valore di liquidazione distribuito secondo la graduazione (lett. a), surplus distribuito secondo la priorità relativa (lett. b), tetto dell’importo del credito (lett. c), voto favorevole della maggioranza delle classi con almeno una privilegiata oppure di almeno una classe qualificata (lett. d).
  2. Allega una tabella comparativa per ogni classe dissenziente: trattamento nel concordato, trattamento nella liquidazione giudiziale, trattamento delle classi di pari grado e di grado inferiore. Il giudice deve poter verificare a colpo d’occhio.
  3. Analizza ogni opposizione e separa i motivi in tre gruppi: contestazioni sulla convenienza (art. 112, comma 3), contestazioni sulle condizioni del comma 2, contestazioni su altri profili (formazione delle classi, fattibilità, atti in frode).
  4. Prepara la difesa sulla stima: se un’opposizione contesta la convenienza o le condizioni del comma 2, il tribunale può disporre la stima del complesso aziendale. Tieni pronto il perito della mossa 1 per partecipare alle operazioni come consulente di parte.
  5. Coordina la posizione con il commissario giudiziale, il cui parere motivato ha un peso rilevante nella decisione.
  6. Valuta il cram down fiscale e contributivo se tra i dissenzienti ci sono Agenzia delle entrate o enti previdenziali: la disciplina dell’art. 88 CCII sul trattamento dei crediti tributari e contributivi si intreccia con quella delle classi.

La base giuridica

L’art. 48 CCII disciplina il procedimento di omologazione. L’art. 112, comma 2, CCII fissa le quattro condizioni cumulative della ristrutturazione trasversale. L’art. 112, comma 3, CCII stabilisce che, se un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta nel concordato in continuità, il tribunale omologa se il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quella che riceverebbe in liquidazione. L’art. 112, comma 4, CCII limita la stima del complesso aziendale ai casi in cui un’opposizione contesti la convenienza o il rispetto delle condizioni del comma 2.

Sul piano fiscale, l’ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 15593/2026 ha indicato, in via provvisoria, che il cram down fiscale e contributivo previsto dall’art. 88, comma 2-bis, CCII nella versione anteriore al D.Lgs. 136/2024 non si applica alle forme di approvazione del concordato in continuità dell’art. 112, comma 2: il coordinamento tra le due discipline è stato introdotto dal correttivo del 2024 solo per le proposte successive alla sua entrata in vigore. Se la tua domanda è anteriore al 28 settembre 2024, tienine conto. Sul diverso profilo delle ragioni del dissenso dell’amministrazione finanziaria, la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 5866/2026, è stata letta dai commentatori come conferma che, nel cram down fiscale, il tribunale non è vincolato alle motivazioni del voto contrario dell’ente, dovendo invece verificare la convenienza della proposta.

Se qualcosa va storto

Il primo imprevisto è un’opposizione che porta alla stima del complesso aziendale e un valore di liquidazione più alto di quello del piano. Se la differenza è contenuta e il piano aveva margini prudenziali, il test di convenienza regge. Se la differenza è ampia, valuta con il commissario una modifica della proposta, nei limiti in cui il procedimento la consente, oppure prepara il terreno per il reclamo.

Il secondo imprevisto è il rigetto per mancanza della condizione di voto. È esattamente quanto accaduto in primo grado nella vicenda poi giunta in Cassazione con la sentenza n. 7663/2026: il Tribunale di Lecce aveva negato l’omologazione forzata ritenendo non integrata la lettera d); la Corte d’appello di Lecce, in sede di reclamo, ha invece ammesso l’omologa, e la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Un rigetto in primo grado non chiude la partita, se la struttura del piano è corretta.

Un’omologazione forzata si vince con la tabella, non con l’arringa: se il giudice può ripercorrere ogni euro dalla liquidazione al surplus, le opposizioni generiche perdono forza.

Approfondimento operativo: la stima del complesso aziendale in udienza

Se un’opposizione contesta la convenienza o il rispetto delle condizioni del comma 2, il tribunale può disporre la stima del complesso aziendale. È un passaggio che può spostare l’esito dell’intero giudizio, e va preparato con cura.

Nomina un consulente di parte che conosca già il piano, idealmente il perito che ha redatto la stima iniziale affiancato da un esperto di valutazione d’azienda. Chiedi che segua tutte le operazioni peritali e che depositi osservazioni scritte sulla bozza di relazione. Concentra le osservazioni su tre profili: i criteri di valutazione scelti, le ipotesi sui tempi e modi di realizzo in liquidazione, la coerenza con i dati contabili.

Ricorda che la stima del complesso aziendale serve a verificare due cose diverse: il valore di liquidazione, per il test di convenienza e per la lettera a), e il valore complessivo dell’azienda in continuità, che incide sulla quantificazione del surplus. Un perito avversario che alza il valore di liquidazione e abbassa quello in continuità comprime il surplus da entrambi i lati. Prepara argomenti su entrambi i fronti.

Se l’esito della stima è sfavorevole, non tutto è perduto. Valuta con il difensore se esistono margini per un’integrazione della finanza esterna che colmi la differenza, oppure se la stima presenta vizi metodologici che possono essere fatti valere nel reclamo. In questa fase ogni giorno conta: la decisione su come reagire a una stima sfavorevole va presa prima dell’udienza conclusiva, non dopo la sentenza.

Check di completamento

  • La memoria dimostra, con numeri, ciascuna delle quattro condizioni del comma 2.
  • Ogni opposizione ha ricevuto una replica puntuale nei termini.
  • Hai valutato l’incidenza della disciplina dell’art. 88 CCII sui creditori pubblici dissenzienti.

Mossa 8 — Difendi o contesta l’omologa davanti ai giudici superiori

Obiettivo della mossa: proteggere la sentenza di omologazione dal reclamo dei creditori dissenzienti, oppure, se sei tu il creditore pregiudicato o il debitore che ha visto respinta la domanda, impugnarla nei termini e con motivi specifici fino alla Corte di cassazione. È la fase in cui la qualità della prova raccolta nelle mosse precedenti si traduce in tenuta giudiziaria.

Quando va fatta

Il reclamo contro la sentenza che decide sull’omologazione si propone alla Corte d’appello entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, secondo l’art. 51 CCII; contro la sentenza della Corte d’appello si propone ricorso per cassazione entro trenta giorni. Sono termini brevi, e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto va verificata sul singolo provvedimento e sulla singola fase. Annota la data di comunicazione appena la ricevi: è da quel giorno che il conto alla rovescia comincia.

Come si esegue

  1. Leggi la motivazione della sentenza di omologa o di rigetto individuando quali condizioni dell’art. 112, comma 2, sono state ritenute sussistenti e su quali basi.
  2. Se difendi l’omologa, prepara una comparsa che riprenda la tabella della mossa 7 e confuti punto per punto i motivi di reclamo, richiamando la giurisprudenza di legittimità più recente.
  3. Se contesti l’omologa come creditore, costruisci motivi specifici e numerici: non basta affermare che la tua classe riceve poco, devi dimostrare quale condizione è violata e di quanto, con un conteggio alternativo.
  4. Se ricorri in Cassazione, ricorda che la Corte non riesamina i fatti: i motivi devono riguardare la violazione della norma o vizi della motivazione nei limiti consentiti, e il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari al controllo.
  5. Monitora l’esecuzione del piano nel frattempo: l’omologa produce effetti e il debitore deve adempiere, salvo diverse statuizioni.

La base giuridica

L’art. 51 CCII disciplina le impugnazioni delle sentenze sull’omologazione degli strumenti di regolazione della crisi. Nella sentenza n. 7663/2026, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo con cui l’Agenzia delle entrate contestava il requisito della classe qualificata perché il ricorso non spiegava in modo specifico perché, applicando la graduazione al surplus, la classe consenziente avrebbe ricevuto più di quanto offerto, richiamando l’onere di specificità dell’art. 366, n. 4, c.p.c. È un principio che vale in entrambe le direzioni: per chi impugna e per chi resiste.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la sospensione del giudizio in attesa della Corte di giustizia UE. L’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026 ha sospeso la decisione e rimesso alla Corte di Lussemburgo la questione dei privilegiati pagati integralmente oltre centottanta giorni. Se il tuo caso tocca lo stesso profilo, valuta con il difensore se chiedere a tua volta la sospensione o se esistono argomenti per decidere comunque. Il secondo imprevisto è la scadenza del termine: un reclamo depositato oltre i trenta giorni è inammissibile e l’omologa diventa definitiva. Nessuna strategia può rimediare a un termine perso.

Approfondimento operativo: preparare l’impugnazione fin dal primo grado

L’esito di un reclamo o di un ricorso per cassazione si decide in buona parte in primo grado. I giudici superiori lavorano sugli atti: se una contestazione non è stata sollevata, documentata e argomentata davanti al tribunale, difficilmente potrà essere introdotta dopo. Per questo la mossa 8 inizia, in realtà, durante la mossa 7.

Se sei il debitore, assicurati che negli atti di primo grado compaiano tutte le tabelle di verifica, le stime, le motivazioni delle classi e le risposte puntuali alle opposizioni. Se la sentenza ti è sfavorevole, il reclamo potrà valorizzare elementi già presenti nel fascicolo, come accaduto nella vicenda leccese poi giunta in Cassazione con la sentenza n. 7663/2026.

Se sei il creditore dissenziente, costruisci in primo grado il tuo conteggio alternativo: quanto riceveresti in liquidazione secondo la tua stima, quanto riceverebbe la classe consenziente applicando la priorità assoluta al surplus, quale condizione del comma 2 risulterebbe violata e di quanto. La Cassazione ha mostrato di non accogliere censure generiche: senza un conteggio specifico, il motivo rischia l’inammissibilità.

Infine, considera la continuità della difesa. Un cambio di difensore tra un grado e l’altro comporta la necessità di ricostruire il fascicolo e la strategia sotto la pressione di termini di trenta giorni. Avere un unico difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che ha seguito il caso dall’inizio, consente di impostare già in primo grado gli argomenti che serviranno in Cassazione.

Check di completamento

  • Hai calcolato e annotato la scadenza esatta del termine di impugnazione.
  • I motivi, d’attacco o di difesa, sono specifici e accompagnati da conteggi.
  • Hai verificato se il tuo caso è toccato dal rinvio pregiudiziale pendente.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione e mostrano come cambia l’esito a seconda delle scelte fatte e della tempestività con cui sono state fatte.

Situazione di partenza comune. Alfa S.r.l., impresa manifatturiera, deposita domanda di concordato in continuità diretta il 9 febbraio 2026. Passivo:

Creditore Credito Valore di liquidazione spettante
Banca ipotecaria (sul capannone) 1.214.300 € 912.400 € (75,1%)
Lavoratori (art. 2751-bis n. 1 c.c.) 286.450 € 286.450 € (100%)
Ente previdenziale privilegiato 341.780 € 242.750 € (71,0%)
Erario privilegiato 612.900 € 0 €
Fornitori chirografari 1.893.170 € 0 €
Quota degradata della banca (chirografo) 301.900 € 0 €

Valore di liquidazione netto complessivo: 1.441.600 € (capannone 912.400 € + altri beni 529.200 €). Flussi della continuità attualizzati: 2.374.900 €. Surplus da continuità: 933.300 €. Finanza esterna dei soci, irrevocabile: 150.000 €.

Distribuzione proposta: banca ipotecaria 912.400 € sul valore del bene; lavoratori pagati integralmente; ente previdenziale 242.750 € + 61.520 € di surplus = 304.270 € (89,0%); Erario 459.680 € dal surplus (75,0%); chirografari complessivi (2.195.070 €) 412.100 € di surplus + 150.000 € di finanza esterna = 562.100 € (25,6%). Il surplus è interamente distribuito (61.520 + 459.680 + 412.100 = 933.300 €). La priorità relativa è rispettata: 89,0% > 75,0% > 25,6%, in ordine di grado.

Classi votanti: C1 banca ipotecaria; C3 ente previdenziale; C4 Erario; C5 fornitori strategici; C6 altri chirografari e quota degradata della banca. I lavoratori, soddisfatti integralmente nei termini, non votano.

Simulazione 1 — Maggioranza delle classi con una privilegiata

Esito del voto: C1 favorevole, C3 favorevole, C5 favorevole; C4 e C6 contrarie. Tre classi su cinque, di cui due privilegiate. È integrata la prima alternativa della lettera d). Le lettere a), b) e c) sono rispettate dalla costruzione. Test di convenienza per i dissenzienti: Erario riceve 459.680 € contro 0 € in liquidazione; C6 riceve il 25,6% contro 0%. Chi ha completato le mosse 1-4 prima del deposito arriva in udienza con una domanda di omologazione forzata solida.

Simulazione 2 — Una sola classe qualificata

Esito del voto: solo C3, l’ente previdenziale, vota a favore. Non c’è maggioranza delle classi. Si verifica la seconda alternativa: C3 è una classe privilegiata, pagata non integralmente (89,0%) e, applicando la priorità assoluta anche al surplus, sarebbe soddisfatta per la parte residua di 99.030 €. Coerentemente con la sentenza n. 7663/2026 e con i principi provvisori dell’ordinanza n. 15593/2026, la condizione appare integrata. Chi ha individuato in anticipo questa classe nella mossa 5 e ha concentrato su di essa il lavoro di consenso salva l’omologa anche con quattro classi contrarie.

Simulazione 3 — Una sola classe chirografaria favorevole

Esito del voto: solo C5, fornitori strategici, vota a favore. Applicando la priorità assoluta al surplus, i chirografari riceverebbero ancora qualcosa: 933.300 € meno 99.030 € all’ente previdenziale meno 612.900 € all’Erario lascia 221.370 €. Sul piano testuale la classe sarebbe “in the money”. Tuttavia, secondo il principio provvisorio dell’ordinanza n. 15593/2026, una classe di soli chirografari non basta. Chi si affida a questo scenario costruisce l’omologa su una base interpretativa fragile; chi ha lavorato sulla classe C3 nella mossa 5 dispone invece di un’alternativa più sicura.

Simulazione 4 — La stima tardiva

Stessa base della simulazione 1, ma Alfa ha depositato una perizia sintetica e senza comparabili. L’Erario si oppone e il tribunale dispone la stima: il capannone viene valutato 1.104.000 € in liquidazione. La banca ipotecaria, che nel piano riceve 912.400 €, avrebbe diritto in liquidazione a 1.104.000 €: la lettera a) non è più rispettata, e se la banca fosse dissenziente fallirebbe anche il test di convenienza. Per rimediare, Alfa dovrebbe trovare 191.600 € aggiuntivi: sottraendoli al surplus, la quota chirografaria scende a 370.500 €, cioè al 16,9%, e la classe C5 potrebbe ritirare il consenso in una nuova votazione. Chi aveva commissionato a febbraio una perizia analitica, con un margine prudenziale, arriva all’udienza senza questa crepa; chi ha rimandato la mossa 1 rischia l’intero piano.

Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale e un rischio preciso se la salti.

Il percorso parte dalla fotografia liquidatoria: senza un valore di liquidazione difendibile non esiste base per nessuna ristrutturazione trasversale. Prosegue con la separazione del surplus dalla finanza esterna, perché le due grandezze seguono regole diverse. Si concretizza nella costruzione delle classi e nella cascata di distribuzione, dove i numeri devono rispettare la priorità assoluta sul valore di liquidazione e la priorità relativa sul surplus. Trova il suo punto critico nella classe qualificata, senza la quale il voto contrario di una parte dei creditori resta insuperabile. Si consolida con attestazione e relazione del commissario, si gioca in udienza di omologazione e si difende, se serve, fino in Cassazione.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se saltata
1. Valore di liquidazione Stima netta e qualificazione della continuità Prima del deposito del piano Stima contestata, riqualificazione del concordato
2. Surplus e finanza esterna Quantificare il valore distribuibile Prima di disegnare le classi Surplus nullo, finanza esterna confusa coi flussi
3. Classi Omogeneità e strategia di voto Prima del deposito definitivo Classi artificiose, omologa negata
4. Distribuzione Rispetto lett. a), b), c) e test di convenienza Prima dell’attestazione Errore nella cascata, violazione delle priorità
5. Classe qualificata Integrare la lett. d) Prima del voto Nessuna classe idonea, cram down impossibile
6. Attestazione e voto Piano attestato, relazione senza rilievi gravi Al deposito e prima del voto Classi indecise che votano contro
7. Omologazione forzata Sentenza di omologa nonostante il dissenso Termini dell’art. 48 CCII Opposizioni accolte, stima sfavorevole
8. Impugnazioni Tenuta o riforma della decisione 30 giorni per reclamo e ricorso Termine perso, omologa definitiva o rigetto definitivo

Ogni riga è una condizione per la successiva. Se una mossa resta incompleta, torna indietro prima di andare avanti.

Gli scenari di deviazione

Anche il piano meglio costruito incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.

Scenario 1 — Un creditore accelera con azioni esecutive

Mentre prepari il piano, una banca o un fornitore avvia un pignoramento o chiede l’apertura della liquidazione giudiziale. È lo scenario in cui la pressione sale e il rischio è di depositare un piano incompleto pur di fermare le azioni.

Piano B: valuta il deposito di una domanda di concordato con riserva per ottenere le misure protettive, oppure, se sei ancora in tempo, l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Usa il termine concesso dal tribunale per completare le mosse 1-5 con la necessaria accuratezza. Non lasciare che l’urgenza ti faccia saltare la perizia o la verifica della cascata: un piano depositato in fretta e poi bocciato in omologa ti lascia in una posizione peggiore di quella di partenza. Durante la composizione negoziata, il dialogo con l’esperto e con i creditori può servire anche a sondare quali classi saranno favorevoli, informazione preziosa per la mossa 5.

Scenario 2 — Un termine è scaduto

Il termine per integrare il piano dopo la domanda con riserva, oppure quello per depositare una memoria in vista dell’udienza di omologazione, è scaduto senza che tu abbia agito.

Piano B: se è scaduto il termine per integrare la domanda con riserva, la conseguenza può essere l’improcedibilità e il rischio di apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori. Verifica immediatamente se il tribunale ha già provveduto e se esistono margini per una nuova domanda o per un diverso strumento, come un accordo di ristrutturazione. Se è scaduto il termine per una memoria nel procedimento di omologa, concentra la difesa sull’udienza e sulle note autorizzate, e prepara fin da subito il reclamo nel caso di esito sfavorevole. Se è scaduto il termine per il reclamo, l’unica strada è verificare con estremo rigore la data di comunicazione: un errore nella notifica o nella comunicazione può riaprire i giochi, ma non va dato per scontato.

Scenario 3 — Un documento chiave è irreperibile

Manca il contratto di finanziamento che fonda la prelazione della banca, oppure la documentazione delle operazioni pregresse che un creditore qualifica come atti in frode, oppure l’impegno scritto dei soci per la finanza esterna.

Piano B: per la prelazione, chiedi alla banca o al notaio copia degli atti e verifica le iscrizioni nei pubblici registri: la graduazione si basa su dati verificabili. Per le operazioni pregresse, ricostruisci il flusso con estratti conto, delibere, fatture e corrispondenza, e affida al commercialista una relazione che spieghi la ragione economica di ciascuna operazione. Per la finanza esterna, se l’impegno non è formalizzato, toglila dal piano finché non lo è: un apporto non documentato è un argomento in mano agli opponenti, e una distribuzione che conta su di esso può crollare.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 5 prima della mossa 4?

Puoi iniziare a sondare le classi prima di aver chiuso la cascata, ma non puoi chiudere la mossa 5 senza la mossa 4. Per sapere se una classe è “in the money” sul surplus devi aver distribuito il valore secondo le priorità. Lavora in parallelo, ma valida nell’ordine.

Il cram down tra classi vale anche per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione?

No. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) consente di derogare alle regole distributive, ma richiede il voto favorevole di tutte le classi. La ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, è propria del concordato in continuità. Se prevedi classi dissenzienti, questa differenza può orientare la scelta dello strumento.

Se sono un creditore chirografario, posso bloccare l’omologa votando contro?

Da solo, no, se il piano soddisfa tutte le condizioni del comma 2. Puoi però opporti: verifica che la tua classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi inferiori, e che tu riceva almeno quanto otterresti in liquidazione. Se una di queste condizioni manca, la tua opposizione ha una base concreta.

Il tribunale può negare l’omologa perché l’imprenditore non è “meritevole”?

Secondo la sentenza n. 7663/2026 della Cassazione, la meritevolezza non è un requisito dell’omologazione del concordato. Rilevano gli atti in frode ai creditori e le passività inesistenti; il semplice mancato pagamento di debiti tributari esistenti non basta a negare l’omologa.

Cosa succede se nel piano i privilegiati sono pagati per intero ma con una dilazione lunga?

È una questione aperta. L’ordinanza n. 15593/2026 ha rimesso alla Corte di giustizia UE proprio il tema se i privilegiati pagati integralmente oltre centottanta giorni, che votano, siano parti che subiscono un pregiudizio ai sensi della Direttiva. Fino alla risposta della Corte di Lussemburgo, non fondare l’omologa sul solo voto di una classe di questo tipo.

Posso usare la finanza esterna per pagare i chirografari prima dei privilegiati?

Secondo il principio provvisorio indicato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 15593/2026, sì: nel concordato in continuità la finanza esterna è liberamente distribuibile e non rientra nel valore eccedente quello di liquidazione. Deve però essere davvero esterna e documentata.

Quanto dura, in concreto, il percorso dalla domanda all’omologa?

Dipende dal tribunale, dalla complessità del piano e dal numero di opposizioni. Ragiona per fasi: preparazione del piano e delle stime, deposito, ammissione, relazione del commissario, voto, udienza di omologazione, eventuale stima del complesso aziendale. Ogni fase ha i propri termini, e quelli processuali risentono della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Pianifica con un calendario realistico e non comprimere la fase di preparazione: è quella che determina la tenuta di tutte le altre.

Se ho già avviato la composizione negoziata, posso arrivare a un concordato con ristrutturazione trasversale?

Sì. La composizione negoziata può concludersi con diversi esiti, tra cui la presentazione di una domanda di concordato. Il lavoro svolto con l’esperto, in particolare la mappatura delle posizioni dei creditori e delle loro disponibilità, è prezioso per costruire le classi e individuare quella qualificata. Tieni presente che il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, anch’esso accessibile dopo la composizione negoziata, non prevede il voto dei creditori e segue regole diverse: non è il terreno della ristrutturazione trasversale.

La giurisprudenza che sostiene il piano

I provvedimenti che seguono sono stati selezionati perché direttamente pertinenti alla ristrutturazione trasversale e verificati sulle fonti. Li organizziamo per mossa. Abbiamo preferito riportare soltanto riferimenti dei quali è stato possibile accertare gli estremi e il contenuto, piuttosto che allungare l’elenco con citazioni non controllate.

A sostegno delle mosse 1 e 2 (continuità, surplus, finanza esterna)

Tribunale di Mantova, provvedimento del 14 marzo 2024.
Principio: in un concordato in continuità indiretta, l’omologazione tramite ristrutturazione trasversale non è stata concessa perché mancava un surplus riconducibile ai flussi della continuità aziendale.
Rilevanza: conferma che la qualificazione della continuità e la quantificazione del surplus (mosse 1 e 2) non sono adempimenti formali ma presupposti sostanziali del cram down.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, pubblicata il 21 maggio 2026 (principio sulla finanza esterna).
Principio, indicato in via provvisoria: nel concordato in continuità, anche prima del correttivo del 2024, l’apporto di finanza esterna può essere distribuito liberamente e non concorre a formare il valore eccedente quello di liquidazione.
Rilevanza: sostiene la scelta, nella mossa 2, di tenere la finanza esterna separata dal surplus e di usarla per migliorare il trattamento delle classi inferiori.

A sostegno della mossa 5 (la classe qualificata)

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 7663/2026, pubblicata il 30 marzo 2026.
Principio: l’inciso “in mancanza” della lettera d) si riferisce all’assenza di approvazione da parte della maggioranza delle classi; l’approvazione di almeno una classe qualificata è quindi un’alternativa autonoma, conforme alla Direttiva (UE) 2019/1023; il correttivo del 2024 ha esplicitato questa lettura.
Rilevanza: è il fondamento della seconda via per ottenere l’omologa con il consenso di una sola classe, purché composta da creditori che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte applicando la graduazione anche al surplus.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, pubblicata il 21 maggio 2026 (principio sulla classe consenziente).
Principio, indicato in via provvisoria: per l’approvazione “a minoranza” serve una classe di creditori privilegiati ai quali è offerto un pagamento non integrale e che sarebbero parzialmente soddisfatti anche sul surplus secondo la graduazione; una classe di soli chirografari non è sufficiente.
Rilevanza: orienta la scelta della classe su cui concentrare il consenso e sconsiglia di fondare l’omologa su una classe chirografaria.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593/2026 (rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE).
Contenuto: la Corte ha sospeso la decisione e chiesto alla Corte di giustizia se i creditori privilegiati pagati integralmente ma oltre centottanta giorni, che partecipano al voto, debbano considerarsi parti che subiscono un pregiudizio ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1023.
Rilevanza: segnala un rischio interpretativo per i piani che puntano sul voto di classi privilegiate pagate per intero con dilazione.

A sostegno delle mosse 6 e 7 (attestazione, omologa, opposizioni)

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 7663/2026 (fattibilità e meritevolezza).
Principio: la fattibilità nel concordato in continuità si misura come non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi; l’omologa non richiede un giudizio di meritevolezza, rilevando solo gli atti in frode e le passività inesistenti.
Rilevanza: sostiene la mossa 6, che punta su attestazione indipendente e trasparenza delle operazioni pregresse.

Tribunale di Lecce e Corte d’appello di Lecce, nella vicenda decisa da Cass. n. 7663/2026.
Contenuto: il tribunale aveva negato l’omologazione forzata ritenendo non integrata la lettera d); la Corte d’appello, in sede di reclamo, l’ha invece ammessa, con decisione confermata in Cassazione.
Rilevanza: dimostra che un rigetto in primo grado non è definitivo quando la struttura del piano è corretta, e giustifica la preparazione delle mosse 7 e 8 fin dall’inizio.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593/2026 (cram down fiscale).
Principio, indicato in via provvisoria: il cram down fiscale e contributivo dell’art. 88, comma 2-bis, CCII nella versione anteriore al D.Lgs. 136/2024 non si applica alle forme di approvazione dell’art. 112, comma 2; il coordinamento vale solo per le proposte successive al correttivo.
Rilevanza: decisivo nella mossa 7 quando tra i dissenzienti ci sono Erario o enti previdenziali e la domanda è anteriore al 28 settembre 2024.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5866/2026.
Principio, come ricostruito dai commentatori: nel cram down fiscale previsto dal Codice della crisi, le ragioni addotte dall’amministrazione finanziaria per il proprio dissenso non vincolano il tribunale, chiamato a verificare la convenienza della proposta.
Rilevanza: rafforza la mossa 7 nella gestione del dissenso dei creditori pubblici.

A sostegno della mossa 8 (impugnazioni)

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 7663/2026 (specificità dei motivi).
Principio: il motivo di ricorso che contesta il requisito della classe qualificata è inammissibile se non spiega, con conteggi specifici, perché l’applicazione della graduazione al surplus avrebbe dato alla classe consenziente più di quanto offerto.
Rilevanza: chi impugna deve presentare un conteggio alternativo; chi difende l’omologa può far leva sulla genericità delle censure avversarie.

Cosa può fare lo Studio Monardo

La ristrutturazione trasversale richiede, nello stesso momento, competenze di negoziazione, di diritto concorsuale, di tecnica contabile e di difesa nei gradi di giudizio. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Analizziamo la tua situazione di crisi per verificare se il concordato in continuità è lo strumento adatto o se conviene un percorso diverso, come la composizione negoziata, un accordo di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
  2. Verifichiamo la stima del valore di liquidazione confrontando la perizia con i dati di bilancio, le iscrizioni nei registri e i comparabili, e segnaliamo i punti attaccabili prima che lo faccia un creditore.
  3. Ricostruiamo con i commercialisti dello staff la cascata di distribuzione, separando valore di liquidazione, surplus da continuità e finanza esterna, e controllando il rispetto delle lettere a), b) e c) dell’art. 112, comma 2, CCII.
  4. Progettiamo le classi motivando per iscritto l’omogeneità di ciascuna, così da ridurre il rischio di contestazioni sulla loro formazione.
  5. Individuiamo la classe qualificata ai sensi della lettera d) e prepariamo la documentazione numerica da presentare ai creditori che la compongono.
  6. Affianchiamo l’impresa nella composizione negoziata quando la crisi è ancora governabile, impostando le trattative in modo da arrivare all’eventuale concordato con un quadro chiaro delle posizioni dei creditori.
  7. Redigiamo la memoria per l’omologazione forzata con le tabelle comparative per ogni classe dissenziente e le repliche puntuali alle opposizioni.
  8. Valutiamo il trattamento dei crediti tributari e contributivi e il coordinamento tra transazione fiscale e ristrutturazione trasversale, in base alla data della domanda.
  9. Proponiamo o resistiamo al reclamo davanti alla Corte d’appello e curiamo il ricorso per cassazione, rispettando i termini dell’art. 51 CCII.
  10. Assistiamo il creditore dissenziente che vuole verificare se il piano rispetta le priorità e il test di convenienza, costruendo i conteggi alternativi necessari per un’opposizione specifica.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la conoscenza diretta di come si svolgono le trattative nella composizione negoziata consente di preparare per tempo il consenso delle classi e di riconoscere il momento in cui il dissenso di alcuni creditori rende necessaria la ristrutturazione trasversale.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Corte di cassazione: lo stesso difensore che imposta le classi e la cascata è quello che difende l’omologa in reclamo e, da cassazionista, davanti alla Suprema Corte. Nessun passaggio di consegne, nessuna linea difensiva da ricostruire a metà percorso.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti costruiscono e verificano i numeri, gli avvocati controllano che rispettino la norma e la giurisprudenza più recente.

Chiusura

La ristrutturazione trasversale è uno strumento potente ma esigente. Consente di superare il voto contrario di una parte dei creditori solo se il valore è stato distribuito nel rispetto delle priorità, se c’è un surplus reale da continuità e se almeno una classe qualificata ha detto sì. Ogni condizione si prepara prima, non si rimedia dopo.

Ogni mossa fatta nei tempi giusti è un margine conservato in udienza; ogni mossa rimandata è una condizione che il tribunale troverà mancante.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: opera proprio nella fase in cui le trattative con i creditori decidono se un concordato in continuità potrà essere omologato anche contro il dissenso di alcune classi. A questa competenza si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che garantisce la continuità della difesa fino all’ultimo grado.

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