I Finanziamenti Dei Soci Vengono Rimborsati Nel Concordato?

I finanziamenti che ho fatto alla mia società verranno restituiti se l’impresa presenta domanda di concordato preventivo? È la domanda che si pone quasi ogni socio di una s.r.l. in difficoltà. Negli anni ha messo denaro nell’azienda per pagare stipendi, fornitori e rate di mutuo, quasi sempre senza aumentare il capitale. Oggi l’impresa è in crisi e quei soldi sembrano scomparsi in una zona grigia, tra il debito della società e il rischio d’impresa. La risposta dipende da quando il finanziamento è stato erogato, in quale situazione patrimoniale, per quale scopo, e dal tipo di concordato su cui si lavora. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: lo stesso versamento può essere un credito pagato prima degli altri, un credito che arriva per ultimo o una somma che non torna mai indietro.

Lo Studio Monardo segue questi temi perché la sorte dei finanziamenti dei soci si decide nel punto di contatto tra il diritto societario e gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa. È lì che lavora l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Nella composizione negoziata l’esperto valuta ogni giorno se e come la nuova finanza dei soci possa sostenere il risanamento, e quando invece l’intervento dei soci serve solo a spostare il problema più avanti. Questa esperienza dal lato della trattativa con i creditori permette di pesare con equilibrio le strade a disposizione del socio finanziatore.

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Il quadro di partenza: perché il socio finanziatore non è un creditore come gli altri

Prima di confrontare le strade, serve fissare tre concetti senza i quali il confronto non regge.

La postergazione dell’art. 2467 c.c.

L’art. 2467 del codice civile stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della s.r.l. è postergato, cioè subordinato, rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. La norma non riguarda qualsiasi prestito del socio. Si applica ai finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, concessi quando, anche considerando il tipo di attività, l’indebitamento era eccessivamente squilibrato rispetto al patrimonio netto, oppure quando la situazione finanziaria della società rendeva ragionevole un conferimento. La logica è semplice. Il socio che conosce i conti e sceglie di finanziare con un prestito invece che con capitale non può poi presentarsi al riparto come un fornitore qualunque. In caso contrario trasferirebbe sui creditori esterni il rischio d’impresa che avrebbe dovuto sopportare lui.

La giurisprudenza ha dato a questa regola una portata ampia sotto tre profili:

  • Sostanza. La Cassazione ha chiarito che la postergazione ha natura sostanziale e non si limita a un ordine di pagamento da rispettare solo in sede concorsuale (Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196).
  • Forma. La nozione di “finanziamento” non coincide con il mutuo. Comprende anche operazioni che hanno lo stesso effetto economico di credito alla società, come garanzie o forniture senza corrispettivo immediato (Cass. civ., Sez. I, ord. 30 ottobre 2023, n. 30054; nello stesso senso Cass. civ., Sez. I, ord. 31 gennaio 2019, n. 3017).
  • Tipo di società. La regola può estendersi anche alla s.p.a. a ristretta base azionaria quando il socio ha di fatto accesso alle informazioni tipiche del socio di s.r.l. (Cass. civ., n. 16291 del 20 giugno 2018).

Finanziamento o versamento in conto capitale?

Il secondo concetto è preliminare a tutto. Non ogni somma che il socio ha messo nella società è un credito. Il versamento in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale è, in linea di principio, una riserva del patrimonio netto e non un debito della società. Il socio, quindi, non può chiederne la restituzione come un creditore. La Cassazione distingue il versamento dal finanziamento in base alla volontà delle parti, che si ricava dalla documentazione, dalle delibere e dalle scritture contabili (Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2020, n. 7919). Ha poi ricondotto il versamento in conto futuro aumento di capitale alle riserve di bilancio (Cass. civ., n. 34503/2021). Prima di chiedersi se un “finanziamento” verrà rimborsato nel concordato, quindi, bisogna verificare che sia davvero un finanziamento. Spesso il bilancio racconta una storia diversa da quella che il socio ricorda.

Il rimborso già incassato e l’anno “a rischio”

Il terzo concetto riguarda il passato. Se il socio è stato rimborsato nell’anno precedente l’apertura della procedura, il rimborso è esposto. Il secondo periodo dell’art. 2467 c.c. prevede la restituzione dei rimborsi avvenuti nell’anno anteriore. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) ripropone questa regola nella liquidazione giudiziale, all’art. 164, comma 2. Per l’area dei gruppi la stessa logica vale per i finanziamenti erogati da chi esercita attività di direzione e coordinamento (art. 2497-quinquies c.c.; art. 292 CCII). La Cassazione ha confermato che il socio rimborsato nell’anno anteriore deve restituire quanto incassato, e ha collegato a questi rimborsi la possibile responsabilità degli amministratori che li hanno disposti (Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196). Il credito postergato non può nemmeno essere opposto in compensazione per neutralizzare un debito verso la procedura (Cass. civ., Sez. I, 27 gennaio 2025, n. 1865, resa nel regime della legge fallimentare).

Questo punto pesa molto nel confronto tra le opzioni. Il concordato preventivo, se omologato, evita la liquidazione giudiziale e con essa l’azione di inefficacia sui rimborsi. Se fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, l’anno anteriore torna rilevante. Il calcolo ha come riferimento il deposito della domanda cui segue l’apertura della procedura.

Il caso dei gruppi societari

Il tema assume un rilievo particolare nei gruppi, dove il “socio” che finanzia è spesso la capogruppo o una società sorella. L’art. 2497-quinquies c.c. estende la regola della postergazione ai finanziamenti erogati dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento, o da altri soggetti sottoposti alla stessa direzione, a favore della società diretta. In un gruppo, quindi, il finanziamento infragruppo segue di regola le stesse sorti del prestito del socio persona fisica. La sua valutazione richiede però un’analisi in più: occorre capire se la direzione e coordinamento esisteva davvero al momento dell’erogazione e se ricorreva lo squilibrio patrimoniale.

Il Codice della crisi d’impresa dedica ai gruppi un titolo apposito, che consente anche la presentazione di un concordato di gruppo con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati. Al suo interno, l’art. 292 CCII riprende per i rimborsi infragruppo la stessa logica di inefficacia prevista per i soci dall’art. 164. In un concordato di gruppo, dunque, i flussi finanziari tra le società vanno ricostruiti con particolare cura. Il rimborso di un finanziamento infragruppo nell’anno anteriore può essere esposto alla stessa contestazione del rimborso al socio. Anche le operazioni infragruppo previste dal piano vanno valutate in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le società coinvolte, e non solo di quella che eroga.

Ne deriva una conseguenza pratica. Nei gruppi la scelta tra le tre strade che seguono non è quasi mai individuale. La capogruppo che rinuncia al credito verso una controllata, o che vi immette nuova finanza, incide sul passivo e sulla fattibilità di più piani contemporaneamente. Anche il trattamento dei soci di minoranza delle singole società va tenuto in considerazione.

Il ruolo dei soci nel concordato dopo i correttivi

Un ultimo elemento di contesto. Il socio che finanzia non è solo un creditore: è anche, appunto, un socio. Dopo i correttivi, il Codice della crisi d’impresa ha ridisegnato il suo ruolo nel concordato. La decisione di accedere allo strumento spetta agli amministratori, e non all’assemblea (art. 120-bis CCII). I soci possono essere suddivisi in classi quando il piano incide sui loro diritti. Le loro partecipazioni possono essere modificate dal piano stesso, che può prevedere aumenti di capitale, riduzioni e altre operazioni sul capitale. Il socio finanziatore deve quindi ragionare su due tavoli contemporaneamente: quello del credito e quello della partecipazione. Una scelta che sembra conveniente su un tavolo può risultare penalizzante sull’altro, e il confronto che segue tiene conto di entrambi.

Le tre strade realmente percorribili

Fissati questi punti, il socio che ha finanziato la società e vede arrivare un concordato ha davanti, in concreto, tre strade:

  1. Restare creditore postergato nel concordato. Il socio fa valere il credito per com’è, accetta il rango subordinato e partecipa al voto nella classe dedicata.
  2. Rinunciare al credito o convertirlo in capitale. Il socio trasforma il finanziamento in patrimonio della società, alleggerisce il passivo e partecipa al piano da socio e non da creditore.
  3. Erogare nuova finanza funzionale o in esecuzione del concordato, oppure autorizzata nella composizione negoziata. In questo caso la legge riconosce la prededuzione anche ai soci, in deroga all’art. 2467 c.c., sia pure con un limite.

Le tre strade non si escludono del tutto. Lo stesso socio può rinunciare al credito vecchio e mettere nuova finanza. Ognuna ha però una logica, un profilo ideale e un rovescio della medaglia propri.

Opzione 1: far valere il credito postergato nel concordato

In cosa consiste

Il socio rimane creditore della società per l’importo del finanziamento. Nel concordato preventivo il credito è collocato con il suo rango: dopo i prededucibili, dopo i privilegiati e dopo i chirografari. La legge fallimentare non lo prevedeva espressamente, e la Cassazione ha ricavato i criteri per il trattamento dei postergati dal sistema. Nel 2009 la Corte ha affermato che i crediti postergati devono confluire in una classe apposita e ricevere una proposta che ne subordini il soddisfacimento a quello degli altri creditori (Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706). Nel 2018 ha precisato il principio. Il creditore postergato ha diritto di voto anche se la proposta non gli offre nulla. Può essere inserito in una classe ad hoc, ma solo se il trattamento non altera la gerarchia delle prelazioni e lo soddisfa dopo il pagamento integrale degli altri creditori. Secondo la Corte, la gerarchia non è disponibile per la maggioranza: una deroga richiederebbe il consenso unanime dei chirografari (Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 2018, n. 16348).

Nel Codice della crisi d’impresa questi principi si inseriscono in un sistema diverso a seconda del tipo di concordato:

  • Concordato liquidatorio. Vale la regola dell’ordine delle cause di prelazione. Il postergato riceve qualcosa solo se tutti i creditori di rango anteriore sono soddisfatti per intero, salvo l’eventuale distribuzione di risorse esterne nei limiti consentiti dall’art. 84 CCII.
  • Concordato in continuità aziendale. La suddivisione in classi è obbligatoria. Il valore di liquidazione si distribuisce secondo la regola di priorità assoluta, mentre il plusvalore generato dalla continuità può essere distribuito secondo la regola di priorità relativa (art. 84, comma 6, CCII). Questo apre, almeno in teoria, uno spazio di soddisfazione per classi di rango inferiore, a condizione che le classi dissenzienti di pari rango ricevano un trattamento almeno pari e quelle di rango superiore un trattamento migliore.

Quando ha senso: tre scenari

  • Primo scenario: credito di dubbia postergazione. Il finanziamento è stato erogato quando i conti erano equilibrati e la postergazione è quindi contestabile. Il socio ha interesse a far valere il credito, eventualmente come chirografario pieno, e a difendere questa qualificazione.
  • Secondo scenario: continuità aziendale con plusvalore. Il concordato è in continuità e il piano genera un plusvalore che consente, secondo la regola di priorità relativa, un pagamento anche parziale della classe dei postergati.
  • Terzo scenario: socio uscente. Il socio ha lasciato o intende lasciare la compagine. Non ha interesse a capitalizzare una società su cui non avrà più controllo, e preferisce conservare un credito e il relativo diritto di voto come leva nella trattativa.

Come si esegue, in sintesi

Il credito è indicato nell’elenco dei creditori depositato con la domanda, collocato nella classe dei postergati e valutato dal commissario giudiziale. Il socio esercita il voto nella propria classe secondo le regole dell’art. 109 CCII. Se ritiene che il trattamento proposto violi la gerarchia o la regola di priorità applicabile, può opporsi all’omologazione.

Vantaggi

Il socio non rinuncia a nulla in modo definitivo. Conserva un credito che, se il risanamento riesce, può essere soddisfatto più avanti. Mantiene un diritto di voto che la Cassazione gli riconosce anche quando la proposta non gli offre alcuna soddisfazione. Ha poi uno strumento per contestare un piano che, ad esempio, favorisca in modo ingiustificato altri soci o creditori correlati.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è evidente: nella maggior parte dei concordati liquidatori la percentuale offerta ai chirografari è lontana dal 100%, e il postergato non riceve nulla. Anche nel concordato in continuità lo spazio della priorità relativa dipende dal plusvalore e dalla struttura delle classi. Un piano costruito per pagare i postergati prima dei chirografari rischia di non superare il controllo del tribunale. C’è poi un rischio meno visibile. Se il concordato non viene omologato e si apre la liquidazione giudiziale, il socio che nel frattempo ha incassato rimborsi nell’anno anteriore li vede tornare in discussione. La Cassazione ha chiarito che, nella liquidazione concorsuale, il socio finanziatore è ammesso al passivo, ma con rango postergato (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2019, n. 20649).

Profilo ideale per questa opzione: socio che ha un credito di cui è contestabile la postergazione, oppure socio non interessato al futuro della società, inserito in un concordato in continuità che genera plusvalore distribuibile.

Opzione 2: rinunciare al credito o convertirlo in capitale

In cosa consiste

Il socio rinuncia al rimborso, o converte il credito in capitale o in una riserva di patrimonio netto. Dal punto di vista della società, il passivo diminuisce e il patrimonio netto migliora. Dal punto di vista del socio, il credito postergato, che nel concordato vale spesso zero, diventa parte del valore della partecipazione. Quella partecipazione vale qualcosa solo se l’impresa sopravvive.

Il Codice della crisi d’impresa, dopo il correttivo del 2022, ha dedicato una disciplina apposita al ruolo dei soci nel concordato (artt. 120-bis e seguenti CCII). La domanda è rimessa in via esclusiva agli amministratori. Il piano può prevedere modificazioni dello statuto e operazioni sul capitale. Ai soci, secondo l’art. 120-quater CCII, può essere attribuito un valore, ma questo non deve sottrarre risorse ai creditori in violazione delle regole di distribuzione. La conversione o la rinuncia del socio finanziatore si inseriscono naturalmente in questo quadro: sono un apporto che rafforza il piano.

Quando ha senso: tre scenari

  • Primo scenario: socio di controllo. Il socio è di maggioranza e intende guidare la continuità. Il valore del credito postergato è praticamente nullo, mentre il valore della partecipazione in un’impresa risanata può essere significativo.
  • Secondo scenario: patrimonio netto negativo. La società ha un patrimonio netto negativo e senza la rinuncia il piano di continuità non regge sotto il profilo della fattibilità economica. Le banche e i creditori strategici chiedono un segnale concreto di impegno della compagine.
  • Terzo scenario: classificazione in bilancio incerta. La classificazione delle somme è già dubbia, perché sono in parte iscritte come versamenti in conto capitale. Una rinuncia formalizzata chiude un potenziale contenzioso sulla natura delle somme.

Come si esegue, in sintesi

La rinuncia può essere unilaterale o inserita in un accordo con la società. La conversione richiede una delibera di aumento di capitale con liberazione mediante compensazione del credito, oppure l’imputazione a riserva, secondo la forma scelta. Nel concordato è opportuno che l’operazione sia descritta nel piano, che l’attestatore ne valuti gli effetti e che il commissario giudiziale possa verificarla. Gli aspetti fiscali e contabili della rinuncia vanno valutati con il commercialista, perché incidono sul risultato di esercizio e sulla posizione del socio.

Vantaggi

La rinuncia trasforma un credito che quasi certamente non sarebbe stato pagato in una leva per la riuscita del piano. Migliora gli indicatori patrimoniali, riduce il passivo concorsuale e rende più credibile la continuità. Elimina inoltre in radice la discussione sul rango del credito. Per il socio di controllo è spesso la strada che rende possibile conservare l’impresa.

Rischi e svantaggi

A fronte di questo vantaggio va soppesato un dato netto: la rinuncia è, di regola, irreversibile. Se il piano non viene omologato o fallisce in esecuzione, il socio ha perso anche il voto e l’eventuale partecipazione al riparto della liquidazione giudiziale. Questa partecipazione sarebbe stata comunque postergata, ma in alcuni casi non sarebbe stata nulla. La rinuncia, inoltre, non cancella il passato: se il socio ha incassato rimborsi nell’anno anteriore, la loro sorte resta legata all’eventuale apertura della liquidazione giudiziale. Infine, la conversione modifica gli equilibri tra soci. Il socio che non converte vede diluita la propria partecipazione, e questo può aprire tensioni nella compagine.

Profilo ideale per questa opzione: socio di controllo, o comunque interessato alla sopravvivenza dell’impresa, con un credito postergato di valore realizzabile prossimo allo zero e un piano in continuità che ha bisogno di patrimonializzazione.

Opzione 3: mettere nuova finanza prededucibile, nel concordato o nella composizione negoziata

In cosa consiste

La terza strada non riguarda il credito vecchio ma il denaro nuovo. Il legislatore sa che, in una crisi, il socio è spesso l’unico disposto a finanziare l’impresa. Per questo ha previsto una deroga espressa alla postergazione. L’art. 102 CCII stabilisce che, in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., la prededuzione degli artt. 99 e 101 si applica anche ai finanziamenti erogati dai soci, in qualsiasi forma, comprese garanzie e controgaranzie, fino all’80% del loro ammontare. Il beneficio copre l’intero importo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo (art. 102, comma 2, CCII, modificato dal D.Lgs. 136/2024).

Le due norme richiamate disciplinano due momenti diversi:

  • Art. 99 CCII. Riguarda i finanziamenti richiesti con la domanda o successivamente e autorizzati dal tribunale prima dell’omologazione, quando sono funzionali all’esercizio dell’attività o al miglior soddisfacimento dei creditori.
  • Art. 101 CCII. Riguarda i finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione omologati, quando sono previsti dal piano.

Nella composizione negoziata della crisi, l’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare l’imprenditore, tra l’altro, a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili. Questo spazio è particolarmente interessante perché opera prima e fuori dal concordato, con l’esperto negoziatore che accompagna le trattative. La lettera a) dello stesso articolo, sui finanziamenti “in qualsiasi forma”, è stata riformulata dal D.Lgs. 136/2024. Secondo la stampa specializzata, la giurisprudenza di merito è divisa sulla sua estensione. Il punto va quindi verificato nel singolo caso.

Quando ha senso: tre scenari

  • Primo scenario: crisi di liquidità di un’impresa sana. L’impresa ha bisogno di liquidità ponte per arrivare all’omologazione senza perdere commesse o personale. Il socio è disposto a finanziare, ma solo se il nuovo denaro non finisce in coda come quello vecchio.
  • Secondo scenario: trattativa con le banche. L’impresa è in composizione negoziata e le banche condizionano il proprio sostegno a un impegno finanziario dei soci. L’autorizzazione del tribunale rende questo impegno tutelato.
  • Terzo scenario: nuovo socio. Un investore esterno entra nella compagine proprio in esecuzione del concordato. In questo caso il finanziamento è prededucibile per l’intero, senza il taglio del 20%.

Il passaggio dalla composizione negoziata

Merita un approfondimento il caso in cui la nuova finanza dei soci arrivi prima del concordato, durante la composizione negoziata. In questa fase l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa. L’esperto negoziatore non si sostituisce agli amministratori, ma facilita le trattative con i creditori e segnala per iscritto gli atti che possono arrecare pregiudizio ai creditori o alle prospettive di risanamento. Un finanziamento dei soci erogato in questo contesto, autorizzato dal tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII, ha due vantaggi. Il primo è che arriva quando l’impresa ha ancora valore da proteggere. Il secondo è che accompagna una trattativa nella quale anche le banche e i fornitori strategici possono assumere impegni.

Il rovescio della medaglia sta nel fatto che la composizione negoziata non sempre si chiude con un accordo. Quando sfocia in un concordato semplificato, in un concordato preventivo o in una liquidazione giudiziale, la tutela della prededuzione dipende dal rispetto dei presupposti dell’autorizzazione. Conta anche la coerenza tra quanto dichiarato nel ricorso e l’uso effettivo del denaro. La differenza tra una nuova finanza tutelata e un nuovo credito postergato sta spesso nella qualità del ricorso e nella documentazione che lo accompagna. Restano oggetto di discussione nella giurisprudenza di merito anche l’ampiezza delle forme di finanziamento autorizzabili e il coordinamento con il limite dell’80% previsto dall’art. 102 CCII per il concordato. Anche questo punto va verificato alla luce degli orientamenti del tribunale competente.

Come si esegue, in sintesi

Nel concordato il finanziamento va previsto nel piano o chiesto con istanza motivata al tribunale. Serve un’attestazione o una valutazione sulla funzionalità del finanziamento al miglior soddisfacimento dei creditori, secondo la norma applicabile. Nella composizione negoziata si presenta un ricorso ai sensi dell’art. 22 CCII, e il tribunale decide sentito l’esperto. In entrambi i casi conta la tracciabilità: la prededuzione si conquista con atti formali, non con bonifici improvvisati.

Vantaggi

Il nuovo finanziamento esce, almeno per l’80%, dalla zona della postergazione e diventa un credito pagato prima di tutti gli altri concorsuali. Il socio sostiene l’impresa senza esporsi al rischio di perdere integralmente il nuovo apporto. Il piano, a sua volta, acquista credibilità: un socio che rischia denaro nuovo è il segnale più forte che si possa dare ai creditori.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia sta nei limiti e nei presupposti. Il primo limite è quantitativo. Il 20% del finanziamento erogato da un socio già tale resta, per legge, fuori dalla prededuzione e torna alla regola generale. Il secondo limite è procedurale. Senza l’autorizzazione o la previsione nel piano, il nuovo denaro rischia di essere trattato come un ordinario finanziamento postergato. La Cassazione ha negato la prededuzione al socio che aveva concesso un finanziamento ponte prima delle norme che la consentivano (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 luglio 2018, n. 18489). È un precedente nato nel regime della legge fallimentare, ma il messaggio resta: la prededuzione esiste solo nei casi e nelle forme previste. Il terzo limite è economico. Se il piano non funziona, il socio ha messo denaro nuovo in un’impresa che non si risana. In una successiva liquidazione giudiziale la prededuzione mantiene il suo valore, ma solo nei limiti dell’attivo disponibile.

Profilo ideale per questa opzione: socio che crede nella continuità e ha risorse da investire, in un’impresa che ha bisogno di liquidità per arrivare all’omologazione o per eseguire il piano, oppure investitore che entra nella compagine in esecuzione del concordato.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati fittizi. Servono a vedere come le stesse cifre si comportano nelle tre strade, non a descrivere casi reali.

Dati di partenza comuni. Alfa S.r.l. ha il seguente quadro:

  • crediti privilegiati: 412.300 €;
  • crediti chirografari: 1.284.600 €;
  • spese prededucibili stimate della procedura: 61.900 €;
  • attivo realizzabile in ipotesi liquidatoria: 905.700 €.

Il socio di maggioranza, titolare del 70% delle quote, ha erogato un finanziamento di 187.450 € nel marzo 2024, quando il patrimonio netto era già negativo. Ha poi ottenuto un rimborso parziale di 23.800 € il 14 novembre 2025. La domanda di concordato è depositata il 2 settembre 2026.

Simulazione 1: concordato liquidatorio, il socio resta creditore postergato

Dall’attivo di 905.700 € si sottraggono le prededuzioni di 61.900 €, e restano 843.800 €. Pagati i privilegiati per 412.300 €, residuano 431.500 € per i chirografari, pari a circa il 33,6% di 1.284.600 €. Il socio, con il suo credito di 187.450 € (163.650 € al netto del rimborso già incassato), si colloca dopo i chirografari. Poiché questi non sono soddisfatti per intero, la classe dei postergati riceve zero. Il socio vota, ma il suo credito è economicamente nullo.

C’è poi un effetto ulteriore. Il rimborso di 23.800 € è stato incassato meno di dieci mesi prima della domanda. Se il concordato non fosse omologato e si aprisse la liquidazione giudiziale, quella somma rientrerebbe nel perimetro dell’art. 164, comma 2, CCII e dell’art. 2467 c.c., e il curatore potrebbe chiederne la restituzione.

Simulazione 2: concordato in continuità, il socio rinuncia al credito

Con gli stessi dati, il piano prevede la continuità diretta. Il socio rinuncia all’intero credito residuo di 163.650 €. Il passivo concorsuale non cambia per i chirografari, perché il socio era comunque in coda. Il patrimonio netto della società, però, migliora di 163.650 €, e questo rende più sostenibili gli indicatori su cui si fonda l’attestazione. Supponiamo che il piano generi, oltre al valore di liquidazione, un plusvalore da continuità di 214.900 €, distribuito secondo la regola di priorità relativa. I chirografari possono ricevere una percentuale superiore al 33,6% dell’ipotesi liquidatoria. Il socio conserva il 70% di un’impresa in funzione, ma ha perso definitivamente il credito.

Simulazione 3: nuova finanza del socio in esecuzione del piano

Con lo stesso piano in continuità, il socio eroga nuova finanza per 96.300 €, prevista dal piano ed erogata in esecuzione del concordato omologato (art. 101 CCII). Per effetto dell’art. 102 CCII, il nuovo credito è prededucibile per l’80%, cioè 77.040 €. I restanti 19.260 € seguono la regola generale e restano postergati. Il vecchio credito di 163.650 € resta nella classe dei postergati, salvo rinuncia.

Ora cambiamo un solo dato. Supponiamo che i 96.300 € siano erogati da un investitore esterno che acquista quote in esecuzione del concordato. In questo caso il beneficio copre l’intero importo, e tutti i 96.300 € sono prededucibili. La differenza di 19.260 € tra le due ipotesi dipende soltanto da chi eroga il denaro e da quando ha acquisito la qualità di socio.

Il confronto in tabella

La tabella sintetizza quanto emerso nelle sezioni precedenti. Le voci di costo riguardano solo gli oneri di giustizia previsti dalla legge. Nessuna delle tre opzioni comporta, di per sé, un contributo unificato autonomo per il socio, salvo che egli promuova un giudizio di opposizione all’omologazione o un’impugnazione. Il criterio di lettura non è “quale opzione è migliore”, ma quale opzione è coerente con l’obiettivo del socio: recuperare denaro, conservare l’impresa o finanziarne il rilancio.

Criterio Opzione 1 – Credito postergato Opzione 2 – Rinuncia / conversione Opzione 3 – Nuova finanza prededucibile
Tempi Seguono quelli del concordato; il pagamento, se c’è, arriva per ultimo Immediati: la rinuncia o la delibera precedono o accompagnano il piano Legati all’autorizzazione del tribunale (art. 99 o art. 22) o alla previsione nel piano (art. 101)
Complessità Bassa: insinuazione nell’elenco, voto in classe Media: delibere societarie e valutazioni contabili e fiscali Medio-alta: istanza motivata, attestazioni, controllo del tribunale
Rischi in caso di esito negativo Credito postergato in liquidazione giudiziale; rimborsi dell’anno anteriore esposti Rinuncia definitiva senza recupero; rimborsi pregressi comunque esposti Prededuzione utile solo se c’è attivo; 20% postergato se il finanziatore era già socio
Effetti sull’esecuzione del piano Neutri o negativi, se il socio vota contro Positivi: patrimonializzazione e credibilità Fortemente positivi: liquidità e segnale di impegno
Reversibilità Alta: il credito resta Bassa: la rinuncia non si revoca Media: il finanziamento resta un credito, in larga parte prededucibile
Costi di giustizia Solo in caso di opposizione all’omologazione Nessuno specifico Nessuno specifico per il socio

I criteri per scegliere

Nessuna delle tre strade è giusta in astratto. Ciò che conta è come si combinano alcune variabili del caso concreto. I criteri che seguono non danno una risposta automatica, ma indicano l’elemento dirimente da guardare per primo.

Criterio 1: la natura reale delle somme. Se dalla documentazione emerge che parte del “finanziamento” è in realtà un versamento in conto capitale, la discussione sul rimborso perde gran parte del suo oggetto. Quella parte è patrimonio netto, non debito. In questi casi la scelta si sposta naturalmente verso la seconda opzione, o almeno verso una qualificazione condivisa con la società prima del deposito del piano.

Criterio 2: lo squilibrio al momento dell’erogazione. Se il finanziamento è stato erogato quando la società era patrimonialmente equilibrata, la postergazione può essere contestata. Il socio ha allora buone ragioni per far valere il credito come chirografario, cioè per la prima opzione nella sua versione più favorevole. Se invece lo squilibrio era evidente, la postergazione è difficilmente evitabile, e il credito vale quanto residua dopo i chirografari: quasi sempre nulla.

Criterio 3: il tipo di concordato. In un concordato liquidatorio il postergato raramente riceve qualcosa, e la prima opzione serve soprattutto a conservare il voto. In un concordato in continuità con plusvalore, la regola di priorità relativa può aprire margini di soddisfazione. Rinuncia e nuova finanza, poi, diventano strumenti per rendere il piano fattibile.

Criterio 4: l’interesse del socio al futuro dell’impresa. Il socio di controllo che vuole conservare l’azienda ha di regola più da guadagnare dal valore della partecipazione che dal credito postergato. Il socio di minoranza o uscente ragiona in modo opposto: il credito, anche se di modesto valore, è l’unico titolo che conserva.

Criterio 5: i rimborsi già incassati. Se il socio ha ricevuto rimborsi nell’anno anteriore, il suo interesse alla riuscita del concordato aumenta. Infatti solo l’omologazione evita lo scenario della liquidazione giudiziale, con la conseguente azione di restituzione. In questi casi una nuova finanza che rafforzi il piano può essere, di fatto, anche una tutela del passato.

Come combinare i criteri

I criteri raramente puntano tutti nella stessa direzione. Un socio di controllo può avere un credito di dubbia postergazione, perché erogato in anni di equilibrio, e allo stesso tempo un forte interesse alla continuità. In un caso del genere la soluzione più equilibrata può essere mista. Il socio può far riconoscere il credito come chirografario per la parte non postergata e rinunciare alla parte certamente postergata, eventualmente affiancando una nuova finanza prededucibile. All’opposto, un socio di minoranza con un credito sicuramente postergato e nessuna prospettiva di guidare l’impresa può trovare nel voto l’unico strumento per pesare sul piano. In questi casi ha senso valutare se il piano rispetta davvero la gerarchia o se favorisce altri soci in modo ingiustificato.

Va soppesato anche il fattore tempo. Le scelte sul credito del socio vanno fatte prima che il piano sia depositato, perché una volta depositata la proposta ogni modifica richiede di rivedere attestazione, classi e trattamenti. Un socio che si presenta al commissario giudiziale con una posizione definita rende la procedura più lineare. Un socio che decide all’ultimo, invece, rischia di diventare un fattore di incertezza per tutti, compreso se stesso.

Nella valutazione di queste variabili pesa l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): conoscere dall’interno come i creditori leggono l’impegno dei soci aiuta a scegliere la strada che il piano può davvero reggere.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà procedura?

In parte sì. Il socio che ha mantenuto il credito postergato può decidere di rinunciarvi anche dopo il deposito della domanda, purché la rinuncia sia coerente con il piano e comunicata agli organi della procedura. Il percorso inverso, invece, non è praticabile: la rinuncia, una volta perfezionata, non si revoca. Anche la nuova finanza può arrivare in un secondo momento, ma la prededuzione richiede autorizzazione o previsione nel piano. Un finanziamento erogato senza queste formalità rischia di restare postergato.

E se scelgo la strada sbagliata?

Le conseguenze sono asimmetriche. Mantenere il credito quando sarebbe servito rinunciarvi può rendere il piano meno credibile, ma è un errore correggibile finché la procedura è aperta. Rinunciare quando il piano poi non viene omologato è invece un errore definitivo. Per questo, prima di qualunque rinuncia, va verificata con attenzione la tenuta del piano e la posizione dei principali creditori.

Il socio può votare contro il concordato?

Sì. La Cassazione riconosce il diritto di voto al creditore postergato anche quando la proposta non gli offre nulla (Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 2018, n. 16348). Il voto si esercita nella classe di appartenenza. Il socio che vota contro il piano proposto dalla sua stessa società deve però considerare che, se il concordato non viene omologato, l’alternativa è spesso la liquidazione giudiziale, con l’azione di restituzione dei rimborsi dell’anno anteriore.

Il finanziamento del socio di una s.p.a. è trattato allo stesso modo?

Non automaticamente. L’art. 2467 c.c. è dettato per la s.r.l., ma la Cassazione ne ha ammesso l’estensione alla s.p.a. quando la società ha una base azionaria ristretta e il socio ha di fatto accesso alle informazioni sulla situazione economica (Cass. civ., n. 16291 del 20 giugno 2018). Nei gruppi, la regola equivalente è l’art. 2497-quinquies c.c. per i finanziamenti della capogruppo. La deroga dell’art. 102 CCII richiama espressamente entrambe le norme.

Gli amministratori possono rimborsarmi prima del concordato?

È una scelta rischiosa per entrambi. Se il finanziamento è postergato, il rimborso effettuato quando i creditori non sono soddisfatti viola la regola dell’art. 2467 c.c. Il socio può essere chiamato a restituire quanto incassato nell’anno anteriore, e la Cassazione ha collegato a questi rimborsi profili di responsabilità degli amministratori (Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196).

Il finanziamento infragruppo segue le stesse regole?

In larga misura sì. L’art. 2497-quinquies c.c. applica la postergazione anche ai finanziamenti della capogruppo o delle società sorelle a favore della società diretta. L’art. 102 CCII estende a questi finanziamenti la stessa deroga prevista per i soci quando sono funzionali al concordato o erogati in sua esecuzione. Nel concordato di gruppo, inoltre, i rapporti infragruppo vanno esposti nel piano con trasparenza, perché incidono sul soddisfacimento dei creditori di ciascuna società.

Che cosa succede alle garanzie personali che ho rilasciato per la società?

È un aspetto distinto dal credito per il finanziamento, ma spesso decisivo. Il socio che ha garantito personalmente i debiti della società verso le banche resta esposto nei confronti di queste ultime, perché il concordato, di regola, non libera i coobbligati e i fideiussori. Se il socio paga la banca in qualità di garante, il credito di regresso verso la società può a sua volta porre problemi di rango. La Cassazione ha infatti ricondotto alla nozione ampia di finanziamento anche operazioni diverse dal prestito diretto (Cass. civ., Sez. I, ord. 30 ottobre 2023, n. 30054). Questo profilo va sempre esaminato insieme alla scelta sul credito.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono state verificate nelle raccolte di massime consultate. Gran parte di esse è stata resa nel regime della legge fallimentare o del codice civile anteriore al Codice della crisi d’impresa. I principi che esprimono restano però il riferimento interpretativo per l’art. 2467 c.c., che il Codice non ha modificato nella sostanza e al quale gli artt. 102, 164 e 292 CCII rinviano. I principi sono riformulati in parole proprie.

Pronunce che illuminano l’opzione 1 (credito postergato nel concordato)

  • Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706. I crediti dei soci postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. vanno trattati in una classe dedicata, con una proposta che ne subordini il soddisfacimento a quello degli altri creditori. Rilevanza: è il primo inquadramento del postergato nel concordato, anche se poi superato su un punto dalla pronuncia del 2018.
  • Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 2018, n. 16348. Il creditore postergato vota anche quando la proposta non gli offre nulla. Può stare in una classe autonoma solo se il suo trattamento rispetta la gerarchia legale, e la gerarchia non è derogabile a maggioranza. Rilevanza: fissa i confini del trattamento del socio finanziatore nel piano e gli riconosce una leva di voto.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2019, n. 20649. Nel concorso liquidatorio il finanziamento del socio soggetto all’art. 2467 c.c. è ammesso al passivo, ma con rango postergato. Rilevanza: indica cosa accade al credito se il concordato non viene omologato.
  • Cass. civ., Sez. I, 27 gennaio 2025, n. 1865. Il credito postergato del socio non può essere usato in compensazione con i debiti verso la procedura. Rilevanza: chiude una strada spesso tentata per “recuperare” il finanziamento in via indiretta.

Pronunce sulla qualificazione delle somme (rilevanti per l’opzione 2)

  • Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2020, n. 7919. Il versamento del socio va distinto dal finanziamento in base alla volontà delle parti, desunta dagli atti e dal bilancio; solo il secondo dà diritto alla restituzione. Rilevanza: è il primo controllo da fare prima di qualunque scelta.
  • Cass. civ., n. 34503/2021. Il versamento in conto futuro aumento di capitale si iscrive tra le riserve di patrimonio netto. Rilevanza: conferma che una parte delle somme versate dal socio può non essere affatto un credito. Data non indicata nella fonte consultata.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 30 ottobre 2023, n. 30054. Il finanziamento soggetto a postergazione non si esaurisce nei contratti di credito, ma comprende operazioni economicamente equivalenti. Rilevanza: allarga il perimetro dei rapporti che rischiano di finire in coda.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 31 gennaio 2019, n. 3017. La nozione di finanziamento ai sensi dell’art. 2467 c.c. non si limita al mutuo. Rilevanza: conferma l’orientamento poi consolidato nel 2023.
  • Cass. civ., n. 16291 del 20 giugno 2018. La disciplina della postergazione può applicarsi anche alla s.p.a. a ristretta base azionaria, quando il socio ha accesso effettivo alle informazioni sociali. Rilevanza: estende le tre opzioni oltre la s.r.l.

Pronunce che illuminano l’opzione 3 (nuova finanza) e il rischio dei rimborsi

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 12 luglio 2018, n. 18489. Il finanziamento ponte del socio, erogato prima dell’introduzione delle norme sulla prededuzione dei finanziamenti dei soci, non è prededucibile nel concordato. Rilevanza: la prededuzione è un’eccezione che opera solo nei casi e nelle forme di legge, oggi negli artt. 99, 101 e 102 CCII.
  • Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196. La postergazione ha natura sostanziale. Il socio deve restituire i rimborsi ricevuti nell’anno anteriore all’apertura della procedura liquidatoria, e gli amministratori che li hanno disposti possono risponderne. Rilevanza: spiega perché il socio rimborsato ha un interesse concreto alla riuscita del concordato e alla nuova finanza.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora sul finanziamento dei soci con un metodo che parte dai documenti e arriva alla strategia. Ecco cosa facciamo concretamente:

  1. Ricostruiamo la storia di ogni versamento del socio, incrociando estratti conto, delibere, contratti e bilanci, per stabilire cosa è finanziamento e cosa è versamento in conto capitale.
  2. Verifichiamo se al momento di ciascuna erogazione ricorrevano i presupposti della postergazione, analizzando con i commercialisti dello staff il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto.
  3. Mappiamo i rimborsi incassati nell’anno anteriore e calcoliamo l’esposizione del socio in caso di liquidazione giudiziale.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando le tre strade con il tipo di concordato e con la struttura delle classi.
  5. Esaminiamo il piano e la proposta per verificare che il trattamento della classe dei postergati rispetti la gerarchia legale e la regola di priorità applicabile.
  6. Predisponiamo gli atti di rinuncia o di conversione del credito, coordinandone gli effetti con la documentazione del piano e con l’attestazione.
  7. Redigiamo l’istanza di autorizzazione alla nuova finanza ai sensi dell’art. 99 CCII nel concordato o dell’art. 22 CCII nella composizione negoziata, motivando la funzionalità del finanziamento.
  8. Assistiamo il socio nel voto e nelle trattative con gli altri creditori e con la società, anche nella fase di composizione negoziata.
  9. Curiamo l’opposizione all’omologazione o la difesa del piano quando il trattamento del socio diventa oggetto di contestazione, e il successivo eventuale contenzioso nei gradi di impugnazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema la leva decisiva è la continuità di strategia fino in Cassazione. La scelta fatta oggi sul credito del socio, mantenerlo, rinunciarvi o affiancarvi nuova finanza, può essere discussa domani in sede di omologazione, di reclamo e infine davanti alla Suprema Corte. Lo stesso difensore la difende senza cambiare mani né linea, perché ha costruito quella scelta fin dall’inizio. A questo si aggiunge l’esperienza di Esperto Negoziatore, utile per impostare la nuova finanza dei soci già nella composizione negoziata.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i primi sui profili di rango, voto e opponibilità, i secondi sulla qualificazione contabile delle somme e sugli effetti della rinuncia o della conversione.

In conclusione

Il socio che ha finanziato la propria società non ha un diritto automatico alla restituzione nel concordato, né lo perde sempre. Il risultato dipende dalla natura delle somme, dallo squilibrio al momento dell’erogazione, dal tipo di concordato e dalla scelta tra le tre strade: restare creditore postergato, rinunciare o convertire, mettere nuova finanza prededucibile. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: una rinuncia prematura non si revoca, e un rimborso incassato nell’anno sbagliato può dover essere restituito.

Lo Studio Monardo affronta questo tema con un collegamento diretto alle competenze del suo titolare. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera proprio nel luogo in cui l’apporto dei soci viene negoziato con i creditori e valutato dal tribunale. Come cassazionista, può poi difendere la scelta fatta fino all’ultimo grado. Lo staff di commercialisti completa l’analisi sui numeri da cui ogni strada dipende.

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