Come Vengono Distribuite Le Risorse Esterne Apportate Dai Soci?

Come vengono distribuite le risorse esterne apportate dai soci quando l’impresa è in crisi e propone un piano ai propri creditori? È la domanda che si pongono, quasi sempre nello stesso momento, i soci disposti a mettere denaro “fresco” nella società e i creditori chiamati a votare o ad aderire a quel piano. I primi vogliono sapere se possono orientare il proprio apporto verso i fornitori strategici, i dipendenti o le banche che sostengono la continuità; i secondi vogliono capire se quella liberalità sia davvero libera oppure debba seguire l’ordine dei privilegi.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la regola di distribuzione cambia a seconda dello strumento scelto, e lo strumento si sceglie prima di decidere come impiegare l’apporto. Nel concordato liquidatorio l’apporto dei soci deve superare soglie minime di legge; nel concordato in continuità si intreccia con la distinzione tra valore di liquidazione e valore eccedente; nelle soluzioni negoziate che nascono dalla composizione negoziata della crisi la libertà è più ampia, ma il rovescio della medaglia è che vincola solo chi aderisce.

Il tema si colloca esattamente sul terreno su cui opera lo Studio Monardo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che, nella composizione negoziata, affianca l’imprenditore e i creditori proprio nella costruzione delle soluzioni in cui l’apporto dei soci diventa la leva per chiudere le trattative. Chi conosce dall’interno quel percorso sa valutare quando l’apporto è più efficace dentro un accordo, quando conviene incanalarlo in un concordato e quali regole di distribuzione ne derivano. A questo si aggiunge il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti, indispensabile quando si tratta di quantificare il valore di liquidazione e verificare le soglie.

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Il quadro di partenza: che cosa la legge considera “risorsa esterna”

Il confronto tra le strade disponibili richiede pochi concetti, ma tutti essenziali. Il primo è la responsabilità patrimoniale del debitore: in base all’art. 2740 c.c. il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e in base all’art. 2741 c.c. i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Da qui discende la regola generale: ciò che appartiene al patrimonio del debitore va distribuito rispettando i privilegi, le ipoteche e i pegni.

Il secondo concetto è la nozione di risorsa esterna. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) qualifica come esterne, nell’art. 84, le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali. L’elemento dirimente non è chi versa, ma se ciò che viene versato entra o no nel patrimonio su cui i creditori hanno già diritto di soddisfarsi. Un versamento a fondo perduto destinato direttamente ai creditori non ha mai fatto parte della garanzia patrimoniale; un finanziamento che il socio pretende di vedersi restituire alla pari degli altri creditori, invece, non è un apporto ma un nuovo debito.

Il terzo concetto riguarda ciò che esterno non è. La Corte di Cassazione, con la sentenza della Prima Sezione civile 6 agosto 2024 n. 22169, ha chiarito, con riferimento alla legge fallimentare, che il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa è un bene futuro del debitore, che ricade nella garanzia dell’art. 2740 c.c. e non può essere distribuito ignorando l’ordine delle prelazioni. In altre parole, i flussi prodotti dall’azienda non diventano “finanza esterna” solo perché non esistono ancora al momento della domanda. Il criterio è quello dell’origine: proviene dai fattori produttivi dell’impresa o da un terzo che vi rinuncia a favore dei creditori?

Le forme concrete dell’apporto dei soci sono diverse e vanno soppesate una per una:

  • versamento a fondo perduto, che non genera alcun diritto di restituzione;
  • finanziamento postergato, rimborsabile solo dopo l’integrale soddisfazione dei creditori concorsuali (con il richiamo, per le società a responsabilità limitata, alla disciplina dell’art. 2467 c.c.);
  • rinuncia ai crediti già vantati dai soci verso la società;
  • garanzie personali o reali prestate a sostegno del piano;
  • acquisto o affitto di beni o rami d’azienda a condizioni migliorative, quando il socio interviene come terzo.

Diverso ancora è il finanziamento dei soci erogato in funzione o in esecuzione di uno strumento di regolazione: l’art. 102 CCII ne prevede, entro certi limiti, la prededuzione, ma in tal caso il socio torna a essere un creditore (privilegiato in senso lato), non un apportatore di risorse liberamente distribuibili.

Infine, va ricordato che per l’imprenditore “sottosoglia” la strada è il concordato minore. Il D.Lgs. 136/2024 ha riscritto l’art. 74, comma 2, CCII richiedendo, quando il concordato minore non prosegue l’attività, un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile. Questo articolo si concentra sulle imprese che accedono agli strumenti maggiori, ma molte delle considerazioni sulla natura dell’apporto valgono anche lì.

Tre aspetti comuni da tenere fermi prima del confronto

Prima di esaminare le singole opzioni conviene fissare tre aspetti che valgono per tutte, perché incidono sulla tenuta dell’apporto qualunque sia lo strumento prescelto.

Il primo è la prova dell’impegno. Un apporto annunciato nel piano ma non documentato da un atto vincolante non è una risorsa, è un’aspettativa. Tribunale, commissario, esperto e creditori valutano se l’impegno sia irrevocabile, se sia condizionato (e a quali condizioni), se sia garantito, e se i soci abbiano la capacità patrimoniale di onorarlo. La qualità di questa documentazione incide sul giudizio di fattibilità quanto l’importo stesso.

Il secondo è la posizione dei soci come creditori. Accade di frequente che i soci vantino già crediti verso la società per finanziamenti pregressi. Per le società a responsabilità limitata l’art. 2467 c.c. prevede, in presenza dei presupposti di legge, la postergazione del rimborso; la rinuncia a tali crediti, o la loro conferma come postergati, ha un effetto diretto sulla massa passiva e quindi sul riparto. A fronte del vantaggio di “liberare” spazio per gli altri creditori, la rinuncia va valutata anche sotto il profilo fiscale e contabile, ed è uno dei punti su cui il contributo dei commercialisti è imprescindibile.

Il terzo è la destinazione diretta. La definizione normativa richiede che il piano preveda la diretta destinazione delle risorse a vantaggio dei creditori concorsuali. Un apporto che transita nel patrimonio sociale senza un vincolo di destinazione rischia di confondersi con le altre disponibilità dell’impresa e di essere ricondotto alla garanzia generica. Per questo è prudente che l’apporto sia versato su un conto dedicato o comunque tracciato in modo da renderne riconoscibile la provenienza e la finalità.

Questi tre aspetti, va sottolineato, non sono formalità: sono gli elementi su cui si gioca, nella pratica, la differenza tra un apporto distribuibile in deroga e un apporto che, riqualificato come patrimonio del debitore, deve seguire l’ordine delle prelazioni.

Opzione 1 — Il concordato preventivo liquidatorio: l’apporto come condizione di ammissibilità

In cosa consiste

Nel concordato liquidatorio il patrimonio del debitore viene liquidato e il ricavato distribuito ai creditori. A differenza della liquidazione giudiziale, però, il concordato liquidatorio non è ammesso “a mani vuote”: l’art. 84, comma 4, CCII richiede che l’apporto di risorse esterne incrementi di almeno il 10 per cento, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza, soddisfacimento che non può comunque scendere sotto il 20 per cento del loro ammontare complessivo. È in questa stessa norma che si colloca la definizione di risorse esterne apportate dai soci richiamata nel paragrafo precedente.

Il risultato è che, nel liquidatorio, l’apporto dei soci non è un’opzione aggiuntiva ma il presupposto stesso dello strumento. La domanda non è “come distribuisco l’apporto”, ma prima ancora “l’apporto è sufficiente a superare entrambe le soglie?”.

Quando ha senso

Tre scenari tipici, da valutare con equilibrio:

  1. Società immobiliare o commerciale ormai priva di prospettive di continuità, in cui i soci vogliono evitare la liquidazione giudiziale e sono disposti a un apporto che consenta di superare il 20 per cento ai chirografari.
  2. Gruppo familiare in cui i soci hanno prestato fideiussioni personali: l’apporto, oltre a soddisfare i creditori sociali, riduce l’esposizione delle garanzie, con un interesse economico diretto del socio-garante.
  3. Impresa con attivo frammentato (crediti, magazzino, beni strumentali) la cui liquidazione ordinata nel concordato può rendere più dei valori di realizzo forzato, cui si somma un apporto mirato.

Come si esegue in sintesi

Il piano attestato espone il valore di liquidazione giudiziale (l’alternativa), quantifica il soddisfacimento che ne deriverebbe ai chirografari, indica l’apporto, ne dimostra la natura esterna (atto di impegno, modalità e tempi di versamento, eventuale garanzia di adempimento) e verifica l’incremento del 10 per cento e la soglia del 20 per cento. I creditori votano per classi, se previste, e il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito del voto in sede di omologazione.

Come si distribuisce l’apporto

È qui che il bivio si fa sottile. La disciplina del Codice ammette, per le risorse esterne, una distribuzione in deroga alle regole di responsabilità patrimoniale e di concorso (artt. 2740 e 2741 c.c.): proprio perché non appartengono al patrimonio del debitore, non devono necessariamente seguire la graduazione delle prelazioni. A fronte di questo vantaggio, la soglia del 20 per cento resta un vincolo da rispettare sul complesso dei chirografari e dei degradati, e la formazione delle classi deve rispondere a criteri di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici. Il debitore può quindi, ad esempio, destinare una quota maggiore dell’apporto a una classe di fornitori rispetto a una classe di creditori finanziari, purché la soglia complessiva sia rispettata e le classi siano formate correttamente.

Vantaggi motivati

  • Certezza del perimetro: le soglie sono numeriche, verificabili, e il giudizio di ammissibilità si gioca su dati contabili più che su prognosi.
  • Libertà nell’allocazione dell’apporto, che consente di premiare categorie di creditori il cui consenso è decisivo per raggiungere le maggioranze.
  • Effetto esdebitatorio per la società al termine della procedura, con un perimetro di rischio definito per i soci.

Rischi e svantaggi onesti

  • Il costo dell’ingresso è elevato: se l’attivo è modesto, l’apporto necessario per raggiungere il 20 per cento può risultare superiore alla disponibilità dei soci.
  • Il rischio di inadempimento dell’apportatore ricade sull’esecuzione del concordato; per questo è prudente che l’impegno sia irrevocabile e assistito da garanzie.
  • La qualificazione dell’apporto è sotto la lente del tribunale e dei creditori: un finanziamento travestito da apporto, senza postergazione effettiva, non conta ai fini delle soglie.

Pronunce a supporto

Il quadro giurisprudenziale sul liquidatorio, dopo il Codice, si sta ancora formando. La logica di fondo resta quella dell’origine delle risorse, ribadita da Cass. 6 agosto 2024 n. 22169: è libero ciò che non appartiene al debitore, non ciò che il debitore produrrà. Il controllo del giudice sulla fattibilità giuridica della proposta, ricostruito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1521 del 2013, resta il parametro con cui verificare che l’impegno dei soci sia effettivo e non solo dichiarato.

Profilo ideale di questa opzione: impresa senza continuità, attivo liquidabile identificato con precisione, soci con disponibilità sufficiente a superare il 20 per cento ai chirografari e interesse a evitare la liquidazione giudiziale (spesso perché garanti personali).

Opzione 2 — Il concordato preventivo in continuità: l’apporto dentro la logica del valore eccedente

In cosa consiste

Nel concordato in continuità aziendale i creditori sono soddisfatti, in tutto o in parte, con il valore prodotto dalla prosecuzione dell’attività, diretta o indiretta. Il Codice, dopo la riforma del 2022 che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1023, distingue due “porzioni” di valore nell’art. 84, comma 6:

  • il valore di liquidazione, che va distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (priorità assoluta);
  • il valore eccedente quello di liquidazione, per il quale è sufficiente che ciascuna classe riceva complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (priorità relativa).

Le risorse esterne apportate dai soci si collocano in una terza area: la disciplina ne consente la distribuzione in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., perché non sono né valore di liquidazione né surplus prodotto dall’impresa. Il rovescio della medaglia è che, proprio per questo, la loro qualificazione va dimostrata con rigore, e la Cassazione ha già mostrato di non accettare scorciatoie: con l’ordinanza interlocutoria Cass. Sez. I 28 marzo 2024 n. 8373 la Prima Sezione aveva rimesso alla pubblica udienza la questione se i flussi della continuità potessero considerarsi finanza esterna liberamente distribuibile; con la sentenza 6 agosto 2024 n. 22169 la risposta, per i concordati regolati dalla legge fallimentare, è stata negativa, precisando anche che la disciplina sopravvenuta del Codice non può essere usata per reinterpretare quella previgente.

Quando ha senso

  1. Impresa manifatturiera con portafoglio ordini solido, in cui i soci apportano risorse per pagare in misura maggiore i fornitori strategici senza i quali la produzione si fermerebbe.
  2. Azienda con lavoratori da tutelare, in cui l’apporto serve ad assicurare un trattamento più favorevole a determinate categorie, fermo il regime dei crediti di lavoro previsto dal Codice.
  3. Società in cui i soci intendono conservare la partecipazione: in questo caso entra in gioco anche l’art. 120-quater CCII, che disciplina il trattamento dei soci nel concordato con classi, e l’apporto di nuove risorse diventa un argomento per giustificare la conservazione di valore in capo a loro.

Come si esegue in sintesi

Il piano deve quantificare il valore di liquidazione (con stima attestata), il valore eccedente generato dalla continuità e, separatamente, le risorse esterne. La suddivisione in classi è obbligatoria nel concordato in continuità. Per ciascuna classe si verifica: rispetto della priorità assoluta sul valore di liquidazione; rispetto della priorità relativa sul valore eccedente; destinazione delle risorse esterne secondo quanto previsto dal piano. Se una o più classi dissentono, il tribunale può comunque omologare con il meccanismo della ristrutturazione trasversale dei debiti, purché ricorrano le condizioni dell’art. 112 CCII, tra cui il rispetto delle regole di distribuzione e il test del miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale.

Vantaggi motivati

  • Il valore dell’azienda viene preservato, e l’apporto dei soci si somma a una base di soddisfacimento potenzialmente più ampia di quella liquidatoria.
  • Nessuna soglia minima del 20 per cento analoga a quella del liquidatorio: l’apporto non è condizione di accesso, ma strumento di negoziazione.
  • Le risorse esterne consentono di superare le rigidità della priorità relativa: dove la differenziazione tra classi dello stesso grado sul valore eccedente è vincolata, l’apporto dei soci può riequilibrare il trattamento a favore di chi è indispensabile alla continuità.

Rischi e svantaggi onesti

  • Complessità valutativa: occorre separare con precisione tre “porzioni” di valore; un errore nella stima del valore di liquidazione si riflette su tutto il riparto.
  • Rischio di riqualificazione: se il socio non apporta davvero risorse proprie (ad esempio perché le “presta” con diritto di rimborso pari ordine, o perché sono in realtà flussi dell’impresa), la distribuzione in deroga cade e con essa può cadere l’omologazione.
  • Dissenso delle classi e conseguente giudizio sulla ristrutturazione trasversale, che aumenta tempi e incertezza.

Pronunce a supporto

Cass. 6 agosto 2024 n. 22169 è il riferimento principale per distinguere ciò che è esterno da ciò che appartiene all’impresa: il surplus da continuità è bene futuro del debitore. Cass. ord. 28 marzo 2024 n. 8373 documenta quanto la questione sia stata ritenuta di particolare rilevanza. Il passaggio dal regime previgente al Codice è proprio ciò che rende oggi decisivo collocare correttamente ogni euro nel piano.

Profilo ideale di questa opzione: impresa con prospettive di continuità documentabili, soci disposti a un apporto mirato per sostenere categorie di creditori essenziali, capacità di produrre una stima attendibile del valore di liquidazione.

Una variante merita un cenno: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), disciplinato dall’art. 64-bis CCII, consente di distribuire il valore generato dal piano anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e alle regole sulla graduazione delle prelazioni, a condizione che la proposta sia approvata all’unanimità delle classi, con pagamento integrale in denaro dei crediti di lavoro entro termini ristretti. In quello strumento la questione della natura “esterna” dell’apporto perde gran parte del suo peso, ma a fronte di questa libertà si richiede un consenso unanime delle classi che non sempre è realistico.

Opzione 3 — La composizione negoziata e i suoi sbocchi: accordo con i creditori o concordato semplificato

In cosa consiste

La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII, è un percorso stragiudiziale e riservato in cui l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente, conduce trattative con i creditori. Al termine, gli sbocchi previsti dall’art. 23 CCII includono, tra l’altro, un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto; se le trattative non hanno esito positivo, l’imprenditore può presentare entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII).

Nelle soluzioni contrattuali l’apporto dei soci si distribuisce secondo quanto le parti concordano: non c’è una procedura concorsuale e non c’è una regola legale di riparto, perché l’accordo vincola solo chi lo sottoscrive. Nel concordato semplificato, invece, il tribunale omologa se la proposta rispetta l’ordine delle cause di prelazione, non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascun creditore. La giurisprudenza di merito si è interrogata sulla possibilità di distribuire la finanza esterna in deroga a quell’ordine: il Tribunale di Pescara, con sentenza del 27 gennaio 2025, ha omologato un concordato semplificato caratterizzato da finanza esterna, e il dibattito tra i tribunali è tuttora aperto.

Quando ha senso

  1. Crisi ancora reversibile in cui pochi interlocutori (due o tre banche, un fornitore principale) determinano l’esito: un apporto dei soci ben calibrato può chiudere l’accordo senza esporre l’impresa a una procedura concorsuale.
  2. Esigenza di riservatezza: la composizione negoziata non è pubblica, salvo la richiesta di misure protettive.
  3. Trattative fallite ma soci ancora disponibili: l’apporto può rendere la proposta di concordato semplificato non pregiudizievole rispetto alla liquidazione giudiziale e assicurare un’utilità anche ai creditori meno garantiti.

Come si esegue in sintesi

Istanza tramite la piattaforma telematica presso le camere di commercio, nomina dell’esperto, test pratico di risanamento, piano di risanamento e trattative. L’esperto agevola le trattative e redige la relazione finale. L’apporto dei soci, in questa fase, è una leva negoziale: si discute con i creditori quanta parte va a ciascuno, con quale calendario e con quali garanzie.

Vantaggi motivati

  • Massima flessibilità nell’allocazione dell’apporto, che segue l’accordo e non una regola legale di riparto.
  • Tempi contenuti e riservatezza, con la possibilità di misure protettive sul patrimonio.
  • Possibilità di passare, se le trattative falliscono, al concordato semplificato, che non prevede il voto dei creditori.

Rischi e svantaggi onesti

  • Gli accordi vincolano solo gli aderenti: i creditori non aderenti conservano integralmente i propri diritti, e l’apporto dei soci non può essere imposto a chi non ha firmato.
  • Nel concordato semplificato l’orientamento sulla finanza esterna non è uniforme: la distribuzione in deroga all’ordine delle prelazioni è oggetto di letture divergenti tra i tribunali, e i creditori possono opporsi all’omologazione.
  • Il passaggio al semplificato richiede che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, valutazione che l’esperto riporta nella relazione finale.

Pronunce a supporto

Trib. Pescara 27 gennaio 2025 è un precedente di riferimento per l’omologazione del semplificato con finanza esterna. Il principio della Cassazione sull’origine delle risorse (Cass. 6 agosto 2024 n. 22169) vale anche qui: ciò che il debitore genera con la propria attività non diventa esterno solo perché entra nel piano in un secondo momento.

Profilo ideale di questa opzione: crisi in fase iniziale o comunque gestibile per via negoziale, platea creditoria concentrata, soci disposti ad apportare risorse in cambio di un accordo che eviti il concorso; oppure, a trattative fallite, impresa che vuole liquidare con un apporto dei soci senza passare dal voto.

Le opzioni alla prova dei conti: lo stesso apporto in tre strumenti diversi

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia ma coerenti con le regole descritte. Servono a mostrare come la stessa somma messa a disposizione dai soci produca effetti diversi a seconda della strada scelta. Non riproducono casi reali e non sostituiscono una valutazione sul singolo piano.

Dati comuni a tutte le simulazioni. Società a responsabilità limitata con:

  • attivo realizzabile in liquidazione giudiziale: 412.300 €;
  • spese e crediti prededucibili stimati: 58.900 €;
  • crediti privilegiati: 268.750 €;
  • crediti chirografari: 731.400 €, di cui 212.300 € verso fornitori (classe A) e 519.100 € verso istituti finanziari (classe B);
  • apporto dei soci: 98.600 €, versamento a fondo perduto con impegno irrevocabile e destinazione diretta ai creditori concorsuali.

Alternativa di riferimento: la liquidazione giudiziale. Dall’attivo di 412.300 € si detraggono 58.900 € di prededuzioni: restano 353.400 €. I privilegiati (268.750 €) sono soddisfatti integralmente; ai chirografari residuano 84.650 €, pari all’11,57% dei 731.400 €. Questo è il parametro con cui ogni strumento deve misurarsi.

Simulazione 1 — Concordato liquidatorio

Ipotesi: stesso attivo, stessa prededuzione, apporto dei soci di 98.600 €. Ai chirografari andrebbero 84.650 € + 98.600 € = 183.250 €, pari al 25,05%.

Verifica delle soglie dell’art. 84, comma 4, CCII:

  • incremento di almeno il 10% rispetto alla liquidazione giudiziale: 84.650 € × 1,10 = 93.115 €; il soddisfacimento proposto (183.250 €) supera ampiamente la soglia;
  • soddisfacimento minimo del 20%: 731.400 € × 20% = 146.280 €; anche questa soglia è superata, con un margine di 36.970 €.

Distribuzione differenziata tra classi. Il piano ripartisce il residuo dell’attivo (84.650 €) in proporzione ai crediti (29,03% alla classe A, 70,97% alla classe B): 24.571 € alla classe A e 60.079 € alla classe B. L’apporto dei soci viene invece destinato per 60.000 € alla classe A e per 38.600 € alla classe B. Esito:

  • classe A (fornitori): 84.571 € su 212.300 € = 39,84%;
  • classe B (finanziari): 98.679 € su 519.100 € = 19,01%.

Il dato da soppesare: la soglia del 20% è rispettata sul complesso dei chirografari (25,05%), ma la classe B, singolarmente considerata, scende sotto il 20%. Se la soglia vada letta solo sul complesso o anche classe per classe è un profilo che merita un’attenta verifica prima del deposito, perché da quella lettura dipende la tenuta della proposta. Un’impostazione prudente sposterebbe circa 5.150 € dell’apporto dalla classe A alla classe B, portando entrambe almeno al 20%.

Se invece l’apporto fosse di soli 55.000 €, ai chirografari andrebbero 139.650 €, pari al 19,09%: la soglia del 20% non sarebbe raggiunta e il concordato liquidatorio non sarebbe ammissibile, pur essendo l’incremento rispetto alla liquidazione giudiziale superiore al 10%. È la dimostrazione numerica di come, in questo strumento, l’apporto sia prima una condizione e solo dopo una leva di distribuzione.

Simulazione 2 — Concordato in continuità

Ipotesi: il valore di liquidazione al netto delle prededuzioni è di 353.400 €; il piano quinquennale genera inoltre un valore eccedente di 146.900 €; i soci apportano 98.600 €.

Primo passaggio — valore di liquidazione, priorità assoluta: 268.750 € ai privilegiati (integrale), 84.650 € ai chirografari (classe A 24.571 €, classe B 60.079 €).

Secondo passaggio — valore eccedente, priorità relativa: le due classi chirografarie sono dello stesso grado, quindi ciascuna deve ricevere un trattamento almeno pari all’altra. Il piano ripartisce i 146.900 € in proporzione: 42.641 € alla classe A e 104.259 € alla classe B.

Terzo passaggio — risorse esterne: i soci destinano 70.000 € alla classe A (fornitori indispensabili per la continuità) e 28.600 € alla classe B.

Esito complessivo:

  • classe A: 24.571 + 42.641 + 70.000 = 137.212 € su 212.300 € = 64,63%;
  • classe B: 60.079 + 104.259 + 28.600 = 192.938 € su 519.100 € = 37,17%.

A fronte del vantaggio evidente (entrambe le classi ricevono molto più dell’11,57% della liquidazione giudiziale), va considerato il rischio. Se il piano avesse imputato alla classe A non i 70.000 € dei soci ma una quota del valore eccedente sottratta alla classe B, la differenziazione tra classi dello stesso grado sul surplus da continuità sarebbe esposta a contestazione. È precisamente il terreno su cui Cass. 6 agosto 2024 n. 22169 ha negato, nel regime previgente, che il surplus di continuità possa essere trattato come risorsa libera. L’apporto dei soci, se è davvero esterno, è lo strumento che consente la differenziazione; se non lo è, la differenziazione diventa il punto debole del piano.

Simulazione 3 — Composizione negoziata e, in subordine, concordato semplificato

Ipotesi A, accordo: nel corso della composizione negoziata la società propone agli istituti della classe B (519.100 €) un accordo a saldo e stralcio con pagamento del 34% in tre rate (176.494 €), finanziato per 98.600 € dai soci e per 77.894 € dai flussi aziendali; i fornitori continuano a essere pagati regolarmente secondo le scadenze contrattuali. Se due istituti su tre, titolari di 401.200 €, aderiscono, l’accordo li vincola; il terzo istituto, titolare di 117.900 €, conserva il diritto all’intero credito. La quota di apporto dei soci teoricamente riferibile al non aderente (in proporzione, circa 22.395 €) deve essere riallocata: l’accordo andrà quindi costruito prevedendo come gestire il dissenso, ad esempio con un pagamento integrale dilazionato del non aderente o con il passaggio a uno strumento con effetti estesi.

Ipotesi B, concordato semplificato dopo trattative non riuscite: l’attivo netto di 353.400 € segue l’ordine delle prelazioni (privilegiati integralmente, chirografari 84.650 €). L’apporto di 98.600 € consente di superare il confronto con la liquidazione giudiziale e di assicurare un’utilità a ciascun creditore: ai chirografari andrebbero complessivamente 183.250 €, il 25,05%. A differenza del liquidatorio ordinario, non vi è una soglia minima legale del 20%; il nodo è piuttosto se l’apporto possa essere distribuito liberamente tra le classi o debba seguire anch’esso un criterio di parità. Con distribuzione proporzionale, la classe A otterrebbe il 25,05% e la classe B il 25,05%; con distribuzione differenziata (come nella simulazione 1), il piano si esporrebbe all’orientamento dei tribunali meno favorevoli alla libera allocazione della finanza esterna nel semplificato.

La lettura comparata delle tre simulazioni mostra che il medesimo apporto di 98.600 € può valere come requisito di accesso, come strumento di riequilibrio tra classi o come prezzo di un accordo: il suo rendimento dipende dalla strada, non dall’importo.

Il confronto in tabella

La tabella riassume le differenze strutturali tra le tre opzioni con riferimento specifico al destino dell’apporto dei soci. Le voci sono necessariamente semplificate: i profili di dettaglio, compresi quelli su cui la giurisprudenza non è ancora uniforme, sono illustrati nelle sezioni dedicate a ciascuna opzione. Quanto ai costi, si considerano soltanto quelli previsti dalla legge per la procedura (contributo unificato, spese di pubblicità, compenso degli organi della procedura determinato secondo i parametri normativi), che variano in funzione dello strumento e del valore dell’attivo.

Criterio Concordato liquidatorio Concordato in continuità (e PRO) Composizione negoziata: accordo / concordato semplificato
Ruolo dell’apporto dei soci Condizione di ammissibilità (+10% e almeno 20% ai chirografari) Leva di distribuzione tra classi, oltre a valore di liquidazione e valore eccedente Prezzo dell’accordo; nel semplificato, mezzo per superare il confronto con la liquidazione
Regola di distribuzione Ammessa in deroga agli artt. 2740-2741 c.c., nel rispetto della soglia del 20% Risorse esterne in deroga; valore di liquidazione a priorità assoluta, eccedente a priorità relativa (PRO: deroga con unanimità delle classi) Accordo: libera, vincola gli aderenti; semplificato: ordine delle prelazioni, orientamenti non uniformi sulla finanza esterna
Tempi Procedura concorsuale con voto dei creditori Procedura concorsuale con classi obbligatorie e possibile ristrutturazione trasversale Composizione: 180 giorni prorogabili; semplificato: proposta entro 60 giorni dalla relazione finale, senza voto
Complessità Media: soglie numeriche verificabili Alta: tre porzioni di valore da separare Bassa nell’accordo; media nel semplificato
Rischi in caso di esito negativo Inammissibilità o mancata omologazione; prospettiva di liquidazione giudiziale Diniego di omologazione se la qualificazione delle risorse non regge Accordo: i non aderenti restano liberi; semplificato: opposizioni e diniego
Effetti sull’esecuzione Misure protettive e divieto di azioni esecutive dalla pubblicazione della domanda Come per il liquidatorio Misure protettive su richiesta nella composizione; effetti del semplificato dalla pubblicazione del ricorso
Reversibilità Limitata: modifiche della proposta solo nei termini di legge Limitata, ma con margini di modifica del piano prima del voto Elevata nella composizione; il passaggio al semplificato è una scelta finale

I criteri per scegliere

Nessuno dei tre strumenti è, in astratto, migliore degli altri. La scelta va soppesata alla luce di alcuni criteri concreti, che conviene esaminare nell’ordine indicato perché ciascuno restringe il campo per il successivo.

Primo criterio: la prospettiva di continuità. Se l’impresa ha un’attività che genera valore e un piano credibile per mantenerla, il concordato in continuità o una soluzione negoziata consentono di sfruttare quel valore; l’apporto dei soci si aggiunge a una base più ampia. Se invece l’attività è cessata o non è più sostenibile, la scelta si sposta sul liquidatorio o sul semplificato, e l’apporto diventa la condizione per non finire in liquidazione giudiziale. Il rovescio della medaglia è che una continuità dichiarata ma non dimostrata espone il piano a un giudizio di non fattibilità.

Secondo criterio: l’entità dell’apporto rispetto alle soglie. Se i soci dispongono di una somma che consente di superare il 20% ai chirografari, il liquidatorio è percorribile; se la somma è inferiore, la stessa disponibilità può essere decisiva in una soluzione negoziale o nel semplificato, dove la soglia legale non c’è. Il calcolo va fatto prima di scegliere lo strumento, non dopo.

Terzo criterio: la concentrazione della platea creditoria. Quando pochi creditori rappresentano gran parte dell’esposizione, un accordo nella composizione negoziata, sostenuto da un apporto mirato, può raggiungere il risultato con minori costi di procedura e maggiore riservatezza. Quando i creditori sono numerosi e frammentati, uno strumento concorsuale con effetti vincolanti anche per i dissenzienti diventa spesso necessario.

Quarto criterio: la finalità dell’apporto nella visione dei soci. Se i soci vogliono sostenere specifiche categorie (i fornitori strategici, ad esempio), la possibilità di distribuire le risorse esterne in deroga è un fattore di peso; ma va verificato se lo strumento scelto la riconosca e con quali limiti. Se i soci intendono conservare la propria partecipazione, il concordato in continuità con classi pone il tema del loro trattamento ai sensi dell’art. 120-quater CCII.

Quinto criterio: la solidità della qualificazione dell’apporto. Un apporto che non sia realmente a fondo perduto o postergato, o che si confonda con i flussi dell’impresa, regge male in tutti gli strumenti concorsuali. Prima di decidere la strada conviene accertare che l’atto con cui i soci si impegnano sia irrevocabile, garantito e coerente con la definizione normativa.

Se la situazione presenta continuità documentabile, platea concentrata e soci disposti a un apporto moderato, generalmente la via negoziale merita di essere esplorata per prima; se presenta assenza di continuità e un apporto capiente, il liquidatorio va valutato con attenzione; se presenta continuità ma creditori frammentati e la necessità di differenziare il trattamento, il concordato in continuità è il terreno naturale. In ogni caso, la risposta passa da numeri verificati e non da preferenze astratte.

Su questo bivio pesa la doppia esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: la stessa mano che imposta l’apporto in trattativa può difenderne la qualificazione davanti al tribunale e, se necessario, fino in Cassazione.

Le domande di chi è indeciso

Si può cambiare strada a metà percorso? In parte sì. La composizione negoziata è per natura reversibile e, se le trattative non portano a un accordo, consente di passare al concordato semplificato o ad altri strumenti. Il passaggio da un concordato all’altro è possibile entro i limiti procedurali previsti, ma ogni cambio comporta la riformulazione del piano e una nuova verifica sulla natura e sulla distribuzione dell’apporto. Conviene quindi impostare fin dall’inizio un apporto la cui qualificazione regga in più scenari.

E se scelgo lo strumento sbagliato? Il rischio più frequente non è l’errore di strumento in sé, ma l’apporto mal qualificato: se ciò che i soci versano viene considerato patrimonio del debitore, deve seguire l’ordine delle prelazioni e la distribuzione differenziata non regge. La conseguenza può essere l’inammissibilità o il diniego di omologazione, con il tempo perduto e la crisi nel frattempo aggravata.

I soci possono destinare l’apporto ai propri creditori personali o alle banche garantite dalle loro fideiussioni? La destinazione deve andare a vantaggio dei creditori concorsuali secondo le previsioni del piano. È legittimo che il socio-garante abbia interesse a ridurre l’esposizione garantita, ma la classe in cui si collocano quei creditori e il trattamento loro riservato devono rispettare le regole di formazione delle classi e, dove applicabili, quelle sulla priorità relativa. Un piano che favorisce in modo sproporzionato i creditori garantiti dai soci si espone a contestazioni sull’omogeneità delle classi.

Un finanziamento soci rimborsabile può contare come risorsa esterna? Solo se è postergato rispetto ai creditori concorsuali. Un finanziamento rimborsabile alla pari degli altri creditori non è un apporto, ma un debito; i finanziamenti in funzione o in esecuzione dello strumento hanno un regime proprio di prededuzione (art. 102 CCII), che è alternativo, non cumulabile, rispetto alla qualificazione come risorsa esterna.

Che cosa succede se il socio, dopo l’omologazione, non versa? Il concordato rischia l’inadempimento, con le conseguenze di legge per la sua risoluzione. È per questo che l’impegno dei soci va accompagnato da garanzie adeguate (fideiussioni, depositi vincolati, versamenti anticipati su conto dedicato): sono elementi che il tribunale e i creditori considerano nel valutare la fattibilità.

L’apporto dei soci può essere “condizionato” all’omologazione? È frequente e, in linea di principio, ragionevole: i soci si impegnano a versare solo se il piano viene omologato, così da non disperdere risorse in caso di esito negativo. Il rovescio della medaglia è che la condizione deve essere chiara e non lasciare margini di discrezionalità ai soci dopo l’omologazione; diversamente, il giudizio di fattibilità ne risente. Un’impostazione equilibrata prevede, ad esempio, un deposito vincolato che si libera automaticamente a favore della procedura all’omologazione.

I creditori possono contestare la distribuzione differenziata dell’apporto? Sì: i creditori dissenzienti possono opporsi all’omologazione, sostenendo ad esempio che le risorse non sono realmente esterne, che le classi non sono omogenee o che il loro trattamento è deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. Va soppesato che, più la distribuzione si discosta da un criterio proporzionale, più la qualificazione dell’apporto e la giustificazione delle classi devono essere solide.

Conviene ai soci apportare risorse o lasciare che la società vada in liquidazione giudiziale? Dipende da interessi che vanno messi in fila con onestà: l’esposizione personale per fideiussioni, la volontà di conservare l’azienda o la partecipazione, la reputazione commerciale, il rischio di azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale. A fronte di questi possibili vantaggi, l’apporto è un esborso definitivo, che nel liquidatorio deve anche superare soglie precise. Nessuna delle due strade è in sé preferibile; la scelta richiede un confronto numerico tra gli scenari.

Che differenza c’è tra apporto dei soci e intervento di un terzo assuntore? L’assuntore si accolla i debiti e acquisisce in cambio l’attivo, secondo lo schema previsto dal piano; il socio che apporta risorse, invece, non acquisisce di regola nulla in cambio se non la prosecuzione della società o la riduzione della propria esposizione indiretta. Le due figure possono coesistere, ma producono effetti diversi sulla distribuzione: nell’assunzione, il prezzo pagato per l’attivo è valore di liquidazione da distribuire secondo le regole ordinarie, mentre ciò che l’assuntore aggiunge oltre quel valore può assumere i caratteri della risorsa esterna.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono raggruppate in base all’opzione che ciascuna illumina. Per ognuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui rileva nella distribuzione delle risorse esterne. La giurisprudenza di legittimità specificamente riferita al Codice della crisi in materia di risorse esterne è ancora in formazione; per questo, accanto alle pronunce della Cassazione, si dà conto delle decisioni di merito più recenti richiamate nel dibattito.

Sul confine tra risorse esterne e patrimonio del debitore (tutte le opzioni)

  1. Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169. Il surplus prodotto dalla prosecuzione dell’attività nel concordato in continuità è un bene futuro del debitore e, come tale, ricade nella garanzia patrimoniale; nel regime della legge fallimentare deve quindi seguire l’ordine delle prelazioni, e l’art. 182-quinquies, comma 5, l. fall. non fonda una regola generale di libera distribuzione. La Corte precisa inoltre che la disciplina del Codice non può guidare l’interpretazione del regime previgente. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per stabilire che cosa può essere considerato “esterno” e per non confondere l’apporto dei soci con i flussi dell’impresa.

  2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria 28 marzo 2024, n. 8373. La Prima Sezione ha rimesso alla pubblica udienza, ritenendola di particolare rilevanza, la questione se i flussi della continuità siano finanza esterna liberamente distribuibile in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. Rilevanza: documenta che la qualificazione delle risorse è una questione aperta e di peso, da non risolvere con formule di stile nel piano.

  3. Cass. civ., Sez. Un., n. 1521 del 2013. Le Sezioni Unite hanno delineato il controllo del giudice sulla fattibilità giuridica della proposta e sulla sua idoneità a realizzare la causa concreta della procedura. Rilevanza: l’impegno dei soci a versare risorse è parte della fattibilità; un apporto incerto o non garantito può essere sindacato dal giudice.

Sul concordato semplificato con finanza esterna (opzione 3)

  1. Trib. Pescara, sentenza 27 gennaio 2025. Il tribunale ha omologato un concordato semplificato in cui la proposta era sostenuta da finanza esterna. Rilevanza: conferma che, a trattative fallite, l’apporto dei soci può rendere percorribile il semplificato; la sua distribuzione resta però oggetto di letture non uniformi.

  2. Trib. Cuneo, 10 luglio 2025, e 6. App. Ancona, 4 dicembre 2024. Pronunce di merito richiamate nella rassegna dedicata al concordato semplificato e alla distribuzione della finanza esterna. Rilevanza: testimoniano la vivacità del confronto tra corti territoriali su questo specifico tema; prima di impostare una distribuzione differenziata nel semplificato occorre verificare l’orientamento del tribunale competente.

  3. App. Ancona, 27 marzo 2024, 8. Trib. Bergamo, 6 dicembre 2023, e 9. Trib. Como, 27 ottobre 2022. Ulteriori pronunce di merito richiamate nello stesso dibattito sulla finanza esterna negli strumenti di regolazione della crisi. Rilevanza: insieme alle precedenti, delineano un panorama giurisprudenziale in cui la soluzione dipende anche dalla sede; è un fattore da soppesare nella scelta dello strumento.

Sul concordato minore e l’apporto di risorse esterne (quadro di confronto)

  1. Trib. Avellino, 28 febbraio 2025. Pronuncia di merito sull’omologazione di un concordato minore sostenuto da finanza esterna. Rilevanza: per le imprese sottosoglia, dopo la modifica dell’art. 74, comma 2, CCII introdotta dal D.Lgs. 136/2024, l’apporto esterno è requisito del concordato minore non in continuità; la decisione mostra come i tribunali ne valutino la consistenza.

  2. Trib. Campobasso, 14 gennaio 2025, e 12. App. Milano, 13 luglio 2023. Pronunce di merito richiamate nel dibattito sul trattamento dei creditori negli strumenti sostenuti da risorse esterne. Rilevanza: contribuiscono a definire i limiti entro cui il debitore può differenziare il trattamento dei creditori quando l’apporto proviene da terzi.

Per le pronunce di merito da 5 a 12 la consultazione del testo integrale è indispensabile prima di farne uso in un piano concreto: il loro valore sta nel segnalare la pluralità di orientamenti, non nel fornire una regola uniforme.

Cosa può fare lo Studio Monardo quando i soci apportano risorse

Davanti a un apporto dei soci, il lavoro dello studio parte dai numeri e arriva alla difesa della scelta, senza cambiare mani lungo il percorso. Ecco che cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo il valore di liquidazione giudiziale dell’impresa insieme ai commercialisti dello staff, perché da quel valore dipendono tutte le soglie e i confronti successivi.
  2. Qualifichiamo giuridicamente l’apporto dei soci: esaminiamo gli atti di versamento, le clausole di postergazione, le rinunce ai crediti e verifichiamo che rientrino nella definizione di risorse esterne dell’art. 84 CCII.
  3. Calcoliamo le soglie del concordato liquidatorio (incremento del 10% e soddisfacimento minimo del 20%) e simuliamo diverse ipotesi di apporto prima che i soci assumano impegni.
  4. Separiamo nel piano in continuità le tre porzioni di valore (liquidazione, eccedente, risorse esterne) e verifichiamo per ogni classe il rispetto della priorità assoluta e di quella relativa.
  5. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando liquidatorio, continuità, PRO, accordo e semplificato alla luce dell’orientamento del tribunale competente.
  6. Redigiamo gli atti di impegno dei soci, con clausole di irrevocabilità e garanzie di adempimento, perché l’apporto sia valutabile come fattibile.
  7. Conduciamo le trattative nella composizione negoziata, costruendo la proposta di distribuzione dell’apporto con i creditori decisivi per l’accordo.
  8. Formiamo le classi secondo criteri di omogeneità e verifichiamo che il trattamento differenziato sia giustificato dalle risorse esterne e non da flussi dell’impresa.
  9. Difendiamo il piano nelle opposizioni all’omologazione e nei giudizi di impugnazione, con la stessa linea impostata all’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella più direttamente collegata a questo tema: è nella composizione negoziata che l’apporto dei soci diventa più spesso oggetto di trattativa, ed è lì che si decide se impiegarlo in un accordo o riservarlo a uno strumento concorsuale. La conoscenza diretta di quel percorso consente di impostare fin dall’inizio un apporto la cui qualificazione regga anche in uno sbocco successivo.

C’è poi la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi sulla distribuzione delle risorse dei soci va difesa domani, nelle opposizioni e nelle impugnazioni, senza cambiare difensore né linea. Per un tema in cui la Corte di Cassazione è intervenuta di recente e i tribunali di merito non hanno orientamenti uniformi, la coerenza tra l’impostazione del piano e la sua difesa è un fattore concreto.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di tenere unite la stima dei valori, la verifica delle soglie e la costruzione giuridica della proposta. Per le imprese sottosoglia, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e l’esperienza come fiduciario di un OCC permettono di affrontare con la stessa attenzione l’apporto di risorse esterne nel concordato minore.

Chiusura: l’apporto dei soci vale quanto lo strumento che lo accoglie

Le risorse esterne apportate dai soci non hanno un’unica regola di distribuzione. Nel concordato liquidatorio sono la condizione per accedere e possono essere ripartite in deroga, purché rispettino la soglia del 20%; nel concordato in continuità si affiancano al valore di liquidazione e al valore eccedente, e consentono di differenziare il trattamento delle classi solo se sono davvero esterne; nella composizione negoziata diventano il prezzo di un accordo che vincola chi lo firma, o il mezzo per percorrere il concordato semplificato. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, risorse dei soci e diritti dei creditori che non si recuperano.

Lo Studio Monardo si occupa di questo bivio partendo da una competenza certificata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi dall’interno il percorso in cui l’apporto dei soci viene negoziato con i creditori. A questa qualifica si uniscono la difesa in ogni grado come cassazionista e il lavoro congiunto con i commercialisti dello staff per verificare valori e soglie prima che i soci si impegnino.

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