Dopo L’omologazione Si Possono Vendere Beni Non Previsti Dal Piano?

Dopo l’omologazione si possono vendere beni che il piano non prevedeva? È la domanda che si pone l’imprenditore quando, a concordato ormai omologato o ad accordo di ristrutturazione già efficace, si presenta un’occasione che nessuno aveva messo in conto: un acquirente interessato a un capannone rimasto fuori dal piano, un ramo d’azienda che non rende più quanto stimato, un terreno che improvvisamente vale il doppio. La tentazione è di pensare che, chiusa la procedura con la sentenza di omologazione, l’impresa sia tornata libera di gestire il proprio patrimonio come crede. Il rovescio della medaglia è che quel patrimonio resta il presidio dell’adempimento verso i creditori, e ogni atto che lo tocca va soppesato alla luce degli impegni assunti.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa vendita può essere un atto di gestione ordinaria, una modifica sostanziale del piano da sottoporre al controllo del tribunale, oppure un cambio di strategia che travolge la proposta. L’elemento dirimente è il rapporto tra il bene, i flussi promessi ai creditori e il tipo di strumento omologato.

Il tema appartiene per intero al diritto della crisi d’impresa, ed è qui che si colloca la competenza specifica dello Studio Monardo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata a valutare la coerenza tra piani di risanamento, flussi di cassa e interessi dei creditori. È esattamente lo stesso tipo di valutazione che serve per capire se una vendita non prevista rafforza o mette a rischio l’esecuzione di un concordato o di un accordo già omologato.

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Il quadro di partenza: cosa cambia con l’omologazione

Per confrontare le strade disponibili occorre fissare tre concetti, senza i quali qualsiasi scelta rischia di poggiare su un equivoco.

Proposta e piano non sono la stessa cosa

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) distingue con nettezza tra proposta e piano. La proposta è il «cosa»: la percentuale offerta ai chirografari, i tempi di pagamento, la suddivisione in classi, il trattamento dei privilegiati. Il piano è il «come»: le operazioni, i flussi, le dismissioni e gli investimenti con cui la proposta verrà adempiuta. L’art. 87 CCII disciplina i contenuti di entrambi. La distinzione è stata valorizzata dalla Cassazione (Cass. n. 22988/2022), secondo cui il mutamento della logica di superamento della crisi — ad esempio il passaggio dalla continuità alla liquidazione — non è una semplice modifica del piano ma una modifica della proposta, che richiederebbe un nuovo vaglio di ammissibilità, una nuova attestazione e un nuovo voto.

La proposta omologata è, di regola, immodificabile; il piano, invece, può adattarsi alla realtà purché resti al servizio dell’adempimento della proposta. È su questa linea di confine che si gioca la questione della vendita di beni non previsti.

Con l’omologazione la procedura si chiude, ma il controllo resta

L’art. 113 CCII stabilisce che il concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione. Da quel momento l’art. 94 CCII — che durante la procedura subordina gli atti di straordinaria amministrazione all’autorizzazione del giudice — cessa di operare. Tuttavia l’art. 118 CCII affida al commissario giudiziale la sorveglianza sull’adempimento, con l’obbligo di riferire al tribunale ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori. E l’art. 117 CCII rende il concordato omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori: il patrimonio del debitore resta, nei fatti, vincolato alla realizzazione di quanto promesso.

Le sanzioni sullo sfondo: risoluzione e annullamento

Ogni scelta va letta alla luce di due rimedi. La risoluzione per inadempimento (art. 119 CCII) può essere chiesta da ciascun creditore, o dal commissario su istanza di creditori, entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento, salvo che l’inadempimento sia di scarsa importanza. L’annullamento (art. 120 CCII) opera invece quando è stato dolosamente esagerato il passivo oppure sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Le Sezioni Unite (Cass. SU n. 4696 del 14 febbraio 2022) hanno inoltre chiarito che, se l’inadempimento fa riemergere l’insolvenza, i creditori possono agire anche senza passare dalla previa risoluzione del concordato: un dato che rende ancora più delicata la gestione dei beni dopo l’omologazione.

Il ruolo del tipo di strumento

Infine, la risposta cambia in base allo strumento omologato: concordato in continuità aziendale (art. 84 CCII), concordato liquidatorio con cessione dei beni (art. 114 CCII), accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss. CCII). Per i primi e per gli ultimi il legislatore ha previsto un percorso espresso di modifica dopo l’omologazione (art. 118-bis e art. 58, comma 2, CCII); per la cessione dei beni il problema si sposta sui poteri del liquidatore giudiziale e sul perimetro dei beni ceduti.

Le categorie di beni «non previsti»

L’espressione «beni non previsti dal piano» copre in realtà situazioni molto diverse, e la qualificazione corretta è il presupposto di ogni confronto tra le opzioni.

  • Beni esistenti ma non valorizzati. Sono beni già presenti nel patrimonio al momento della domanda, inseriti nell’inventario ma non indicati come fonte di pagamento: il piano li ha considerati, sia pure implicitamente, come parte della dotazione dell’impresa. La loro vendita incide sulla base patrimoniale che l’attestatore ha esaminato.
  • Beni omessi. Sono beni che non compaiono affatto nella documentazione depositata. Qui il problema cambia natura: se l’omissione riguarda una parte rilevante dell’attivo, la vendita può far emergere i presupposti dell’annullamento previsto dall’art. 120 CCII, che sanziona la sottrazione o la dissimulazione dell’attivo.
  • Beni sopravvenuti. Sono beni entrati nel patrimonio dopo l’omologazione (un immobile acquistato con i flussi della continuità, un credito risarcitorio riconosciuto da una sentenza successiva, un bene ricevuto per successione). Nel concordato in continuità rientrano di regola nella gestione dell’impresa; nel concordato con cessione dei beni occorre verificare se la proposta abbia previsto la cessione anche dei beni futuri.
  • Beni rivalutati. Sono beni previsti nel piano con un valore di realizzo che il mercato ha poi superato o smentito. Non sono «non previsti» in senso stretto, ma la loro vendita a condizioni diverse da quelle ipotizzate pone gli stessi interrogativi.

La prima verifica, prima ancora di scegliere un’opzione, consiste nel collocare il bene in una di queste categorie, perché da essa dipende quali rimedi possono essere attivati dai creditori.

Le strade realmente percorribili, una volta individuato un bene «fuori piano» da vendere, sono tre:

Opzione In sintesi Base normativa
1. Vendita come atto di gestione non sostanziale Si vende senza procedura formale, con informazione al commissario, perché l’operazione non incide sull’adempimento artt. 113, 117, 118 CCII; analogia con art. 58
2. Modifica sostanziale del piano Si rinnova l’attestazione, si pubblica il piano modificato, i creditori possono opporsi art. 118-bis CCII (continuità); art. 58, co. 2, CCII (accordi)
3. Nuova regolazione della crisi Si prende atto che cambia la proposta e si costruisce un nuovo percorso Cass. n. 22988/2022; artt. 119, 12 e ss., 84 CCII

Opzione 1 — La vendita come atto di gestione che non tocca il piano

In cosa consiste

Nel concordato in continuità l’imprenditore, dopo l’omologazione, gestisce l’impresa. Se il bene da vendere non è stato considerato nel piano né come fonte di flussi né come strumento operativo, e la vendita non altera la capacità di pagare i creditori nei tempi e nelle misure promessi, l’operazione può essere qualificata come atto di gestione. Non esiste una norma che la autorizzi espressamente, ma nemmeno una che la vieti: la dottrina e la prassi ricavano dall’art. 58 CCII, per analogia, che le modifiche non sostanziali non richiedono il rinnovo dell’attestazione né la pubblicità. Resta il dovere di trasparenza verso il commissario giudiziale, che sorveglia l’esecuzione ex art. 118 CCII.

Quando ha senso

Tre scenari concreti illustrano il perimetro:

  1. Bene non strumentale e marginale: un piccolo immobile abitativo detenuto dalla società, mai considerato nel piano perché di valore modesto, la cui vendita non riduce la capacità produttiva e il cui ricavato viene accantonato a servizio delle scadenze concordatarie.
  2. Sostituzione di beni obsoleti: la cessione di macchinari dismessi, rimpiazzati da attrezzature più efficienti, quando il piano prevedeva genericamente investimenti in manutenzione straordinaria.
  3. Ricavato destinato ad anticipare i pagamenti: la vendita di un bene escluso dal piano il cui prezzo viene integralmente destinato a pagare in anticipo una rata ai creditori.

Come si esegue in sintesi

Si documenta il valore del bene (preferibilmente con una perizia indipendente), si verifica che l’operazione non incida sui presupposti del piano, si informa per iscritto il commissario giudiziale prima della stipula, si tracciano i flussi del ricavato. Se il bene è gravato da ipoteca, la vendita richiede in ogni caso il consenso del creditore garantito o il pagamento del debito.

Vantaggi

A fronte di questo approccio, i vantaggi sono evidenti: rapidità, nessun costo procedurale, nessuna esposizione a opposizioni dei creditori. L’impresa coglie l’occasione di mercato nei tempi del mercato, senza attendere decreti.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è che la qualificazione dell’operazione come «non sostanziale» è una valutazione che l’imprenditore compie sotto la propria responsabilità. Se a posteriori si dimostra che la vendita ha sottratto risorse all’esecuzione, il creditore insoddisfatto potrà chiedere la risoluzione (art. 119 CCII); se il bene era stato taciuto, o il prezzo dissimulato, si apre la strada all’annullamento (art. 120 CCII). La giurisprudenza ha sempre letto il concordato in chiave di risultato: la risoluzione dipende dal dato oggettivo dell’impossibilità di soddisfare i creditori nella misura promessa, a prescindere dalla colpa di chi ha gestito la liquidazione (Cass. n. 13357 del 7 giugno 2007, resa sulla legge fallimentare). E dopo Cass. SU n. 4696/2022 il creditore può persino agire senza la previa risoluzione, se l’insolvenza riemerge.

C’è poi un rischio pratico: il commissario, informato, può ritenere l’operazione rilevante e riferire al tribunale; l’imprenditore si trova così, a cose fatte, a dover giustificare una scelta già eseguita.

Pronunce a supporto

Oltre alle decisioni citate, rileva l’orientamento secondo cui, dopo l’omologazione, le contestazioni sui diritti dei singoli creditori o del debitore nella fase esecutiva vanno risolte in un ordinario giudizio di cognizione, mentre i provvedimenti di mera sorveglianza non sono impugnabili in Cassazione (Cass. n. 16598 del 18 giugno 2008, legge fallimentare): il controllo sull’operazione «informale» rischia dunque di arrivare tardi e in sede contenziosa.

Profilo ideale dell’opzione 1: concordato in continuità con bene davvero estraneo alla logica del piano, valore contenuto rispetto al fabbisogno concordatario, ricavato destinato in modo tracciabile ai creditori o comunque neutro rispetto ai flussi promessi.

Opzione 2 — La modifica sostanziale del piano con il controllo del tribunale

In cosa consiste

Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto l’art. 118-bis CCII, che colma un vuoto avvertito da anni. Quando, dopo l’omologazione di un concordato in continuità aziendale, si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per adempiere la proposta, l’imprenditore chiede al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione prevista dall’art. 87, comma 3, CCII e comunica il piano modificato al commissario giudiziale, che ne riferisce al tribunale. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche, dispone la pubblicazione del piano modificato e dell’attestazione nel registro delle imprese e la loro comunicazione ai creditori a cura del commissario. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso i creditori possono proporre opposizione con ricorso; il procedimento segue le forme dell’art. 48 CCII e si chiude con decreto motivato.

Per gli accordi di ristrutturazione il meccanismo è analogo e preesistente: l’art. 58, comma 2, CCII (anch’esso ritoccato dal D.Lgs. 136/2024) prevede che, se dopo l’omologazione si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporti le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, chieda il rinnovo dell’attestazione, pubblichi piano e attestazione nel registro delle imprese e ne dia avviso ai creditori, che entro trenta giorni possono opporsi.

Il punto decisivo è che entrambe le norme parlano di modifiche al piano, non alla proposta: la vendita non prevista è ammessa se serve ad adempiere ciò che è stato promesso, non a cambiare ciò che è stato promesso.

Quando ha senso

  1. Bene rilevante per valore: la cessione di un immobile o di una partecipazione il cui prezzo incide significativamente sul fabbisogno finanziario del piano, ad esempio compensando flussi operativi inferiori al previsto.
  2. Bene strumentale: la vendita di uno stabilimento o di un ramo d’azienda che modifica il perimetro produttivo su cui il piano era stato costruito, pur senza abbandonare la continuità.
  3. Scostamenti già emersi: quando il commissario ha segnalato ritardi nei pagamenti e la dismissione è lo strumento per riallineare l’esecuzione.

Come si esegue in sintesi

Si redige il piano modificato, che descrive l’operazione, il valore atteso, la destinazione del ricavato e l’impatto sui flussi; l’attestatore indipendente rinnova la propria attestazione sulla fattibilità; il piano va al commissario, che riferisce al tribunale; seguono pubblicazione, comunicazione, decorso dei trenta giorni ed eventuale giudizio di opposizione. Va ricordato che, ai sensi dell’art. 9 CCII, i termini previsti dal codice non sono di regola soggetti alla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), sicché una comunicazione ricevuta a fine luglio non beneficia di alcuna proroga estiva.

Cosa deve contenere il piano modificato

Il procedimento dell’art. 118-bis CCII non prescrive un contenuto tipico del piano modificato, ma la sua funzione ne suggerisce gli elementi essenziali. Il documento dovrebbe descrivere il bene, la sua provenienza e la ragione per cui non era stato considerato; indicare il valore di mercato, preferibilmente supportato da una stima indipendente; illustrare le modalità di vendita e le condizioni dell’offerta; spiegare la destinazione del ricavato e il suo impatto sul cronoprogramma dei pagamenti; aggiornare le previsioni dei flussi per l’intero arco residuo del piano. L’attestazione rinnovata, a sua volta, dovrà esprimersi sulla fattibilità del piano così modificato e sulla sua idoneità ad adempiere la proposta omologata.

Va soppesato un aspetto spesso sottovalutato: il piano modificato viene pubblicato nel registro delle imprese e diventa conoscibile da chiunque. Le condizioni economiche dell’offerta, le difficoltà dell’impresa e gli scostamenti rispetto alle previsioni originarie escono dalla sfera riservata. Per alcune imprese, specie quelle che operano in mercati concorrenziali, questo costo reputazionale va messo sul piatto della bilancia accanto alla maggiore stabilità dell’operazione.

C’è poi la posizione dei creditori ipotecari. Se il bene è gravato da garanzia reale, la vendita richiede comunque il loro consenso o il pagamento del credito garantito; la procedura di modifica non sostituisce il consenso del titolare dell’ipoteca, ma consente di inquadrare l’accordo con lui all’interno di un piano reso noto agli altri creditori, evitando che la soddisfazione del creditore garantito venga percepita come un trattamento preferenziale non previsto.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la stabilità: un piano modificato passato attraverso attestazione, pubblicità e (eventuale) opposizione è difficilmente contestabile come inadempimento dissimulato. L’acquirente, dal canto suo, ottiene un quadro più sicuro, perché l’operazione è stata resa nota ai creditori e sottoposta al vaglio del tribunale. Inoltre la procedura ha natura «a opposizione eventuale»: non serve un nuovo voto dei creditori.

Rischi e svantaggi

A fronte di questo vantaggio, vanno soppesati i tempi (attestazione, pubblicità, trenta giorni, eventuale giudizio), che possono non essere compatibili con un’offerta a scadenza breve, e i costi dell’attestatore. Un rischio meno visibile: l’art. 118-bis riguarda espressamente il concordato in continuità; per il concordato liquidatorio non esiste una norma speculare e l’applicazione analogica è discussa. Infine, l’opposizione di un creditore può bloccare l’operazione proprio nel momento in cui l’acquirente attende.

Va infine considerato un orientamento di merito, anteriore al correttivo, secondo cui dall’art. 58 CCII si ricava che, una volta omologato uno strumento di regolazione della crisi, la proposta non è più modificabile (Trib. Milano, 17 novembre 2022): l’art. 118-bis ha codificato proprio questo confine.

Pronunce a supporto

Sulla portata delle verifiche nella fase esecutiva resta utile Cass. SU n. 19506 del 16 luglio 2008 (legge fallimentare), che ha qualificato come atti dell’esecuzione forzata i provvedimenti resi in sede di reclamo nella fase liquidatoria del concordato, ammettendone il ricorso straordinario in Cassazione: un segnale della serietà con cui l’ordinamento tratta le dismissioni successive all’omologazione.

Profilo ideale dell’opzione 2: concordato in continuità o accordo di ristrutturazione, bene di valore significativo o strumentale, tempi compatibili con trenta giorni di finestra per le opposizioni, interesse dell’acquirente a un’operazione resa nota ai creditori e quindi più difficilmente contestabile.

Opzione 3 — Quando la vendita cambia la proposta: un nuovo percorso di regolazione

In cosa consiste

Esiste un terzo scenario, meno frequente ma decisivo: la vendita non prevista non è un aggiustamento del piano, bensì il segnale che la strategia originaria non regge più. Si pensi alla cessione dell’intera azienda in un concordato nato in continuità diretta, oppure alla dismissione di tutti i beni produttivi per pagare i creditori con il ricavato. In questi casi la Cassazione (Cass. n. 22988/2022) ha indicato che il cambio di modello non è modifica del piano ma della proposta, e come tale non può essere attuato con il procedimento semplificato degli artt. 118-bis o 58 CCII: occorrerebbero nuova verifica di ammissibilità, nuova attestazione e nuovo consenso dei creditori.

Sul piano pratico, ciò significa che l’impresa deve costruire un percorso nuovo. Le alternative concrete sono due, da valutare caso per caso:

  • negoziare con i creditori un nuovo assetto, anche passando per la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. CCII), nella quale l’esperto indipendente facilita le trattative; l’accessibilità di questo percorso dopo un concordato omologato va verificata sul caso concreto, in particolare rispetto ai limiti dell’art. 25-quinquies CCII;
  • prendere atto dell’inadempimento e predisporre, dopo la risoluzione chiesta dai creditori o in prevenzione di essa, un nuovo strumento di regolazione (nuovo concordato, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis CCII), nel quale la vendita trovi la sua collocazione corretta.

Quando ha senso

  1. Fallimento della continuità: i flussi operativi sono crollati e l’unica fonte di pagamento è ormai la vendita degli asset.
  2. Offerta per l’intera azienda: un investitore propone di acquistare il complesso aziendale, con un prezzo che cambierebbe radicalmente il soddisfacimento dei creditori (in meglio o in peggio).
  3. Mutamento dell’oggetto dell’attività: la vendita dei beni porterebbe l’impresa a svolgere un’attività diversa da quella su cui i creditori hanno espresso il consenso, alterandone il profilo di rischio.

Come si esegue in sintesi

Si parte da una diagnosi aggiornata (situazione patrimoniale, flussi, stato dei pagamenti concordatari), si valuta con i creditori più rilevanti la disponibilità a un nuovo assetto, si sceglie lo strumento e si avvia il relativo procedimento. Se nel frattempo un creditore ha già chiesto la risoluzione, la strategia si intreccia con la difesa in quel giudizio.

Vantaggi

Il vantaggio è la coerenza giuridica: l’operazione viene sottoposta al consenso di chi ne subisce gli effetti, e la nuova proposta, se omologata, offre una base solida per l’acquirente e per l’impresa. In più, un percorso negoziato può evitare l’apertura della liquidazione giudiziale che, ai sensi dell’art. 119, comma 7, CCII, segue di regola la risoluzione.

Rischi e svantaggi

I tempi sono i più lunghi tra le tre opzioni e l’esito dipende dal consenso dei creditori. L’ammissibilità di un nuovo strumento mentre il precedente è in esecuzione solleva questioni non ancora risolte in modo uniforme. E l’offerta dell’acquirente potrebbe non sopravvivere ai mesi necessari.

Il caso particolare della cessione dei beni

Nel concordato liquidatorio con cessione dei beni (art. 114 CCII) il problema si pone in termini diversi. Se la proposta prevede la cessione dell’intero patrimonio, la vendita di beni «non previsti» è in realtà la vendita di beni che rientrano già nella massa ceduta: la competenza spetta al liquidatore giudiziale, che procede con modalità competitive sotto il controllo degli organi della procedura. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha da tempo affermato che, con la cessione, il debitore perde la disponibilità dei beni ceduti e il liquidatore diventa l’unico legittimato alle relative azioni (Cass. n. 226 del 12 gennaio 1999), mentre il giudice può sospendere una vendita anche dopo l’aggiudicazione se il prezzo appare notevolmente inferiore al giusto (Cass. n. 6560 del 13 luglio 1994). Se invece la cessione era parziale e il bene ne è rimasto fuori, l’imprenditore che lo vende per finalità estranee al piano si espone ai medesimi rischi dell’opzione 1, in assenza di una norma come l’art. 118-bis che regoli espressamente la modifica.

Profilo ideale dell’opzione 3: vendita che sposta il modello di soddisfacimento dei creditori (dalla continuità alla liquidazione, o viceversa), offerta per l’intero complesso aziendale, piano omologato ormai non più eseguibile nei termini originari.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati a fini esplicativi, e applicano gli stessi dati di partenza alle diverse opzioni.

Simulazione 1 — Il magazzino rimasto fuori dal piano

Dati di partenza. Società in concordato in continuità omologato con sentenza depositata il 14 marzo 2025. Debito chirografario complessivo 1.847.300 €, soddisfacimento promesso al 27% (498.771 €) in cinque rate annuali da 99.754,20 €. Il piano poggia sui flussi della produzione; un magazzino periferico, stimato 412.600 € e gravato da ipoteca residua per 118.450 €, non compare tra le fonti di pagamento. A maggio 2026 arriva un’offerta di 436.900 €.

  • Opzione 1. Se il ricavato netto (436.900 − 118.450 = 318.450 €) viene usato per investimenti produttivi coerenti con il piano e i flussi residui coprono comunque le rate, l’operazione può reggere come atto di gestione. Ma se, nel 2027, i flussi operativi scendono e la rata non viene pagata per 41.300 €, il creditore che chiede la risoluzione avrà buon gioco nel sostenere che 318.450 € di attivo sono stati distolti senza controllo.
  • Opzione 2. Il piano modificato destina 220.000 € ad anticipare la terza e parte della quarta rata e 98.450 € al capitale circolante. Rinnovo dell’attestazione a fine maggio, comunicazione al commissario, decreto del tribunale che dispone la pubblicazione il 3 giugno; il creditore che riceve l’avviso via PEC il 6 giugno può opporsi entro il 6 luglio. In assenza di opposizioni, la vendita si stipula con un piano reso noto ai creditori e vagliato dal tribunale.
  • Opzione 3. Non pertinente: la vendita non cambia il modello di continuità.

Simulazione 2 — La stessa società, ma con l’offerta per l’intera azienda

Dati di partenza identici, ma a maggio 2026 l’offerta riguarda l’intero complesso aziendale per 1.276.500 €, con accollo dei dipendenti.

  • Opzione 1. Non praticabile: la cessione dell’azienda trasforma la continuità diretta in una soluzione diversa; difficilmente qualificabile come atto di gestione.
  • Opzione 2. Rischiosa: il procedimento di modifica del piano non è pensato per un cambio di modello e, alla luce di Cass. n. 22988/2022, il tribunale potrebbe ritenere che sia mutata la proposta.
  • Opzione 3. Si negozia con i creditori un nuovo assetto. Con 1.276.500 € di prezzo, al netto dei debiti prededucibili e privilegiati stimati in 587.200 €, residuano 689.300 € per i chirografari: il 37,3% di 1.847.300 €, più del 27% promesso. Il dato è un argomento negoziale forte, ma richiede comunque il consenso nelle forme del nuovo strumento.

Simulazione 3 — Accordo di ristrutturazione e cessione di una partecipazione

Dati di partenza. Accordo di ristrutturazione omologato con creditori rappresentanti il 63% dei crediti; esposizione verso aderenti 2.914.700 €, piano basato su dilazione a sette anni. La società detiene una partecipazione del 18% in una controllata, non menzionata nel piano, per la quale riceve un’offerta di 287.350 €.

  • Opzione 1. Se l’incasso è neutro rispetto alle scadenze e la partecipazione non era strumentale, l’operazione può qualificarsi come modifica non sostanziale, per la quale l’art. 58 CCII non richiede nuova attestazione.
  • Opzione 2. Se invece il ricavato serve a coprire uno scostamento dei flussi già verificatosi (ad esempio 194.000 € di incassi mancati nel primo biennio), la modifica è sostanziale: rinnovo dell’attestazione, pubblicazione, avviso ai creditori, trenta giorni per l’opposizione ex art. 58, comma 2.
  • Opzione 3. Pertinente solo se la cessione fosse il preludio a una liquidazione dell’intero gruppo.

Simulazione 4 — La cessione dei beni e il terreno sopravvenuto

Dati di partenza. Concordato liquidatorio con cessione di tutti i beni presenti al deposito della domanda, omologato il 9 ottobre 2024, con un liquidatore giudiziale nominato. Debito chirografario 963.480 €, soddisfacimento stimato al 14%. Nel febbraio 2026 la società riceve per successione da un socio una quota di un terreno agricolo stimata 68.950 €; la proposta non menziona i beni sopravvenuti. Un confinante offre 74.200 €.

  • Opzione 1. Se la società vende da sé, con il ricavato usato per spese correnti, il rischio è duplice: un creditore potrebbe sostenere che il bene doveva confluire nella massa (tesi che dipende dall’interpretazione della proposta) e, comunque, che l’omessa segnalazione al commissario e al liquidatore integra un comportamento poco trasparente.
  • Opzione 2. Il concordato è liquidatorio, sicché l’art. 118-bis CCII non si applica direttamente. Una soluzione prudente consiste nel segnalare il bene agli organi della procedura e valutare con il liquidatore la messa a disposizione volontaria del ricavato, che porterebbe il soddisfacimento dei chirografari da 134.887 € a circa 209.087 € (dal 14% al 21,7% circa).
  • Opzione 3. Non necessaria: il bene sopravvenuto può essere gestito senza mutare la proposta.

Il dato che emerge dalle quattro simulazioni è che la stessa domanda — «posso vendere?» — produce risposte diverse in funzione di tre variabili: lo strumento omologato, il peso del bene sui flussi promessi e la destinazione del ricavato.

Il confronto in tabella

La tabella sintetizza le differenze tra le tre strade. I costi indicati sono solo quelli di giustizia e di pubblicità previsti dalla legge; non sono considerati i compensi professionali dell’attestatore o dei consulenti, che variano da caso a caso. Va sottolineato che nessuna delle tre opzioni è in sé migliore: ciascuna risponde a una situazione diversa, e l’errore più frequente consiste nell’applicare la strada più rapida a un’operazione che ne richiederebbe una più strutturata.

Criterio Opzione 1 — Atto di gestione Opzione 2 — Modifica sostanziale Opzione 3 — Nuovo percorso
Tempi Immediati Settimane/mesi (attestazione + 30 giorni + eventuale opposizione) Mesi, variabili
Complessità Bassa, ma richiede valutazione accurata Media: attestazione, pubblicità, decreto Alta: nuovo strumento o trattativa
Rischi in caso di esito negativo Risoluzione (art. 119), annullamento se dissimulazione (art. 120), azioni dei creditori Rigetto o accoglimento dell’opposizione; operazione bloccata Mancato consenso; possibile risoluzione e liquidazione giudiziale
Effetti sull’esecuzione del concordato/accordo Nessun effetto formale, ma esposizione a contestazioni Piano modificato reso pubblico e sottoposto al vaglio del tribunale Sostituzione della proposta originaria
Reversibilità Bassa: la vendita è già eseguita Media: si può rinunciare prima della stipula Bassa una volta avviato il nuovo strumento
Costi di legge Imposte sull’atto di vendita Diritti di iscrizione nel registro imprese; contributo unificato in caso di opposizione Contributo unificato e oneri del nuovo procedimento
Strumenti a cui si applica Tutti, con cautela Concordato in continuità; accordi di ristrutturazione Tutti

I criteri per scegliere

La scelta tra le tre strade non si fa in astratto. Ci sono però alcuni criteri che, nella maggior parte delle situazioni, orientano la valutazione.

Primo criterio: il ruolo del bene nel piano. Se il bene non compare in nessuna voce del piano, né come fonte di pagamento né come strumento operativo, la sua vendita tende ad avvicinarsi all’atto di gestione. Se invece il bene è strumentale all’attività, o il suo valore era implicitamente considerato nella valutazione di fattibilità, generalmente la vendita richiede la procedura di modifica. Va soppesato che «non previsto» non significa «irrilevante»: un bene omesso nel piano può essere stato considerato dall’attestatore nel giudizio sulla tenuta complessiva.

Secondo criterio: la destinazione del ricavato. Se il prezzo viene destinato ad anticipare i pagamenti ai creditori, l’operazione rafforza l’adempimento e il rischio di contestazione si riduce. Se invece il ricavato finisce nella liquidità generale, o finanzia investimenti non previsti, l’elemento dirimente diventa la prova che i flussi residui coprono comunque le scadenze.

Terzo criterio: il rapporto tra valore del bene e fabbisogno concordatario. Una vendita da 30.000 € in un piano da 3 milioni ha un peso diverso da una vendita da 400.000 € in un piano da 500.000 €. Quando il valore del bene si avvicina all’entità del soddisfacimento promesso, la qualificazione come modifica sostanziale diventa difficilmente evitabile.

Quarto criterio: lo stato dell’esecuzione. Se le rate sono state finora pagate regolarmente, l’imprenditore ha un margine di manovra maggiore. Se il commissario ha già segnalato ritardi, ogni vendita sarà letta con sospetto dai creditori, e il percorso formale dell’opzione 2 offre una protezione che l’opzione 1 non dà.

Quinto criterio: il tipo di strumento omologato. Nel concordato in continuità e negli accordi di ristrutturazione il legislatore ha previsto un procedimento espresso; nel concordato con cessione dei beni la competenza è del liquidatore e il perimetro dei beni ceduti è l’elemento da verificare per primo; nel concordato liquidatorio senza cessione integrale la mancanza di una norma specifica rende consigliabile la massima prudenza.

Un’ultima considerazione: se la situazione presenta più fattori di rischio contemporaneamente — bene strumentale, ricavato non destinato ai creditori, ritardi già segnalati — la strada «informale» smette di essere una scorciatoia e diventa un’esposizione.

Valutare se una dismissione rafforza o indebolisce un piano omologato richiede la stessa lettura dei flussi e degli interessi dei creditori che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo applica come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Le domande di chi è indeciso

Posso vendere subito e regolarizzare dopo?

È possibile in termini pratici, ma la regolarizzazione successiva non ha lo stesso valore. L’art. 118-bis CCII presuppone che il piano modificato sia comunicato e pubblicato perché i creditori possano opporsi; una vendita già stipulata svuota di significato quella finestra e rende l’eventuale contestazione più aspra. Il rischio è che la «regolarizzazione» venga letta come ammissione di un inadempimento.

Se scelgo l’opzione 1 e poi le cose vanno male, cosa succede?

Il creditore insoddisfatto può chiedere la risoluzione entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento; il tribunale valuterà se l’inadempimento è di scarsa importanza. Se la vendita è avvenuta in modo trasparente e documentato, il quadro è più difendibile; se il bene era stato taciuto, il rischio si estende all’annullamento. Dopo Cass. SU n. 4696/2022, inoltre, l’insolvenza che riemerge può essere fatta valere direttamente.

Posso cambiare strada a metà?

Sì, finché la vendita non è stipulata. Si può avviare la procedura di modifica e poi, se emergono opposizioni fondate, rinunciare all’operazione o ripensarla. Il passaggio dall’opzione 2 all’opzione 3 è invece più delicato, perché presuppone che si riconosca il mutamento della proposta.

L’acquirente può subire conseguenze?

L’acquirente di un bene venduto in esecuzione di un piano modificato e pubblicato si trova in una posizione più solida. Se la vendita avviene fuori da qualsiasi controllo e il concordato viene poi risolto, con apertura della liquidazione giudiziale, l’atto potrà essere esaminato dal curatore anche sotto il profilo delle azioni revocatorie e di inefficacia, nei limiti in cui la disciplina lo consenta. Non a caso gli acquirenti più accorti chiedono di conoscere la posizione del commissario prima del rogito.

Il bene era nell’inventario ma il piano non lo usava: è «previsto» o no?

È la zona grigia più frequente. Un bene inventariato ma non indicato come fonte di pagamento ha concorso a formare il quadro patrimoniale su cui l’attestatore e i creditori si sono basati. Venderlo non è automaticamente una modifica sostanziale, ma non è neppure un atto neutro: l’elemento dirimente è se il suo valore abbia contribuito al giudizio di fattibilità o alla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

E se l’offerta scade prima dei trenta giorni?

Il termine per le opposizioni è fissato dalla legge e non può essere compresso. Si può negoziare con l’acquirente un preliminare condizionato all’esito della procedura di modifica, oppure un’opzione di acquisto con durata compatibile con i tempi del tribunale. Il rovescio della medaglia è che non tutti gli acquirenti accettano condizioni di questo tipo, e in quel caso la scelta si sposta sul bilanciamento tra il valore dell’offerta e il rischio di un’operazione non vagliata dal tribunale.

Il commissario giudiziale può bloccare la vendita?

Il commissario non ha un potere di veto diretto sugli atti di gestione del debitore dopo l’omologazione, ma riferisce al tribunale ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori (art. 118 CCII). Una sua segnalazione negativa è un indicatore che nessun imprenditore prudente può ignorare.

Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono state selezionate perché illuminano, ciascuna, uno dei profili su cui poggiano le tre opzioni. Una parte significativa è stata resa sulla legge fallimentare (R.D. 267/1942): lo si indica espressamente, perché i principi vanno letti alla luce del Codice della crisi, che ha riprodotto in larga parte le regole sull’esecuzione, la risoluzione e la cessione dei beni.

Per l’opzione 1 (vendita come atto di gestione)

Cass. civ., Sez. Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696. Con l’omologazione le istanze di fallimento pendenti diventano improcedibili, ma se il debitore non adempie e l’insolvenza si ripresenta, i creditori possono agire senza attendere la previa risoluzione del concordato. Rilevanza: chi vende un bene fuori piano e poi non paga si espone non solo alla risoluzione, ma a un’iniziativa diretta.

Cass. civ., Sez. I, 7 giugno 2007, n. 13357 (legge fallimentare). Il concordato si risolve per il dato oggettivo dell’impossibilità di soddisfare i creditori nella misura promessa, indipendentemente dalla negligenza di chi ha gestito la liquidazione. Rilevanza: la buona fede dell’imprenditore che vende senza procedura non lo mette al riparo, se il risultato non arriva.

Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16598 (legge fallimentare). Dopo l’omologazione, le controversie sui diritti dei creditori o del debitore nella fase esecutiva spettano al giudizio ordinario di cognizione; il provvedimento di mera sorveglianza non è impugnabile in Cassazione. Rilevanza: la vendita «informale» viene controllata, se contestata, in un giudizio successivo e potenzialmente lungo.

Cass. civ., Sez. Unite, 19 novembre 1996, n. 10095 (legge fallimentare). Il rigetto dell’istanza di risoluzione non preclude al creditore di riproporla o di agire contro il debitore, il garante o l’assuntore. Rilevanza: l’esito favorevole di una prima contestazione non chiude definitivamente la partita.

Per l’opzione 2 (modifica sostanziale del piano)

Cass. civ., n. 22988/2022 (data non reperita nelle fonti consultate). Il mutamento della logica di superamento della crisi travolge la proposta originaria e richiede nuova ammissibilità, attestazione e voto: la modifica del piano è ammessa solo se resta al servizio della proposta. Rilevanza: traccia il confine tra opzione 2 e opzione 3.

Trib. Milano, 17 novembre 2022 (numero non reperito). Dall’art. 58 CCII si ricava che la proposta di uno strumento omologato non è più modificabile, mentre il piano può essere adeguato. Rilevanza: conferma, prima ancora del correttivo, la logica poi codificata nell’art. 118-bis.

Cass. civ., Sez. Unite, 16 luglio 2008, n. 19506 (legge fallimentare). I provvedimenti resi su reclamo nella fase esecutiva della cessione dei beni hanno natura di atti dell’esecuzione forzata e sono ricorribili in Cassazione ex art. 111 Cost. Rilevanza: mostra che le dismissioni post-omologazione sono sottoposte a un controllo giurisdizionale pieno.

Cass. civ., Sez. I, 10 gennaio 2005, n. 295 (legge fallimentare). Il prezzo base delle vendite concordatarie dipende dal mercato e non dalla somma necessaria a pagare i creditori; la sola insufficienza del prezzo base non basta per la risoluzione. Rilevanza: nella modifica del piano conta il valore di mercato documentato del bene, non il fabbisogno.

Per l’opzione 3 e per la cessione dei beni

Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 1999, n. 226 (legge fallimentare). Con la cessione dei beni il debitore perde definitivamente la disponibilità dei beni ceduti e il liquidatore è l’unico legittimato alle relative azioni. Rilevanza: nel concordato con cessione integrale il debitore non può vendere da sé.

Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 1994, n. 6560 (legge fallimentare). Il giudice può sospendere una vendita, anche dopo l’aggiudicazione e prima del decreto di trasferimento, se il prezzo appare notevolmente inferiore al giusto. Rilevanza: il controllo sul prezzo è un presidio dei creditori anche nella fase esecutiva.

Cass. civ., Sez. II, 4 settembre 2015, n. 17606 (legge fallimentare). Nella cessione dei beni il liquidatore è legittimato nelle controversie liquidatorie e distributive, non in quelle sull’accertamento dei crediti. Rilevanza: delimita chi decide sulla vendita e chi sulle pretese dei creditori.

Cass. civ., Sez. I, 20 gennaio 2011, n. 1345 (legge fallimentare, testo anteriore al 2007). Se la proposta affida al liquidatore la più ampia discrezionalità sulle modalità di liquidazione, il tribunale non può sovrapporre modalità diverse. Rilevanza: il contenuto della proposta omologata vincola anche gli organi nella fase di vendita.

Cass. civ., Sez. I, 18 gennaio 2013, n. 1237 (legge fallimentare). La nomina a liquidatore di chi è già commissario giudiziale è incompatibile con l’assenza di conflitto di interessi, cumulando gestione e sorveglianza. Rilevanza: nella fase di vendita sorveglianza e gestione devono restare distinte.

Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2010, n. 7942 (legge fallimentare). Il concordato con cessione dei beni va risolto quando, secondo una ragionevole previsione, il ricavato non basta a soddisfare né i chirografari né i privilegiati nella misura dovuta. Rilevanza: quando le vendite disponibili non bastano più, si apre lo scenario dell’opzione 3.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un bene da vendere dopo l’omologazione, lo Studio Monardo mette in campo strumenti precisi, ciascuno pensato per una delle fasi della scelta.

  1. Ricostruiamo il perimetro del piano omologato: confrontiamo proposta, piano, attestazione, relazione del commissario e sentenza di omologazione per stabilire se il bene è previsto, omesso, sopravvenuto o soltanto non valorizzato.
  2. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, misurando il peso della vendita sui flussi promessi ai creditori e sulle scadenze residue.
  3. Quantifichiamo l’impatto della vendita sul cronoprogramma dei pagamenti, con lo staff di commercialisti, simulando i flussi con e senza l’operazione.
  4. Predisponiamo la comunicazione al commissario giudiziale, documentando valore del bene, condizioni dell’offerta e destinazione del ricavato.
  5. Coordiniamo il rinnovo dell’attestazione e redigiamo il piano modificato ai sensi dell’art. 118-bis o dell’art. 58, comma 2, CCII, curando pubblicazione e avvisi ai creditori.
  6. Assistiamo l’impresa nel giudizio di opposizione promosso dai creditori nelle forme dell’art. 48 CCII.
  7. Strutturiamo il contratto con l’acquirente, con condizioni sospensive o opzioni compatibili con i tempi della procedura di modifica.
  8. Gestiamo il confronto con i creditori ipotecari per ottenere il consenso alla cancellazione delle garanzie nel quadro del piano modificato.
  9. Difendiamo l’impresa nei giudizi di risoluzione o annullamento del concordato e nelle iniziative dei creditori successive a un inadempimento.
  10. Impostiamo il nuovo percorso di regolazione quando la vendita cambia la proposta, valutando trattativa con i creditori, composizione negoziata o nuovo strumento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è la più pertinente a questo tema: chi la ricopre è chiamato a valutare la sostenibilità dei piani di risanamento e il punto di equilibrio tra impresa e creditori, che è esattamente ciò che va verificato prima di vendere un bene fuori piano. Accanto a essa pesa la qualifica di cassazionista, perché garantisce la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta fatta oggi — vendere come atto di gestione, modificare il piano o cambiare percorso — potrebbe dover essere difesa domani in un giudizio di risoluzione, di opposizione o di legittimità, senza cambiare mani e senza cambiare linea.

Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi presidiano qualificazione giuridica dell’operazione, procedura e contenzioso; i secondi verificano flussi, valori e impatto sul piano. Le due analisi convergono in un’unica valutazione, che consegna all’imprenditore un quadro completo dei rischi e delle alternative.

In conclusione

Vendere un bene non previsto dopo l’omologazione non è vietato in sé, ma non è nemmeno un atto libero: è una scelta che si colloca lungo una scala che va dall’atto di gestione alla modifica sostanziale del piano, fino al cambio della proposta. Il D.Lgs. 136/2024, con l’art. 118-bis CCII, ha offerto al concordato in continuità uno strumento di modifica che prima mancava; gli accordi di ristrutturazione dispongono da tempo dell’art. 58; per la cessione dei beni restano decisivi il perimetro della proposta e il ruolo del liquidatore. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: una vendita qualificata male può trasformarsi nell’argomento con cui un creditore chiede la risoluzione del concordato.

Lo Studio Monardo affronta queste valutazioni con gli strumenti propri della crisi d’impresa: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo riguarda proprio l’analisi della sostenibilità dei piani e del rapporto con i creditori, e la qualifica di cassazionista consente di difendere la scelta in ogni grado. È per questo che la domanda «posso vendere?» trova nello studio un interlocutore abituato a ragionare sull’esecuzione dei piani omologati.

📩 Hai ricevuto un’offerta per un bene che il piano non considera? Scrivici prima di decidere: i recapiti dello studio sono riportati al termine di questa guida.

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