Concordato Minore O Concordato Preventivo: Quali Differenze?

Non esiste una risposta unica alla domanda “concordato minore o concordato preventivo?”: la strada giusta dipende da chi sei, da che tipo di attività svolgi e da quanto è grande la tua impresa. I due istituti condividono la stessa logica di fondo, cioè una proposta ai creditori che, se approvata e omologata dal tribunale, vincola tutti e consente di pagare meno o in tempi più lunghi. Ma cambiano i soggetti ammessi, l’organo che accompagna la procedura, le maggioranze, il trattamento dei debiti fiscali, le soglie minime di soddisfazione e perfino il rischio che corri se qualcosa va storto.

Qualche esempio lampo. Se sei un commercialista con partita IVA e 190.000 euro di debiti, il concordato preventivo non è nemmeno un’opzione: la tua porta è il concordato minore, gestito tramite l’Organismo di composizione della crisi. Se sei un imprenditore agricolo, anche con un fatturato importante, resti comunque nel perimetro del sovraindebitamento. Se invece guidi una S.r.l. che negli ultimi tre esercizi ha superato anche una sola delle soglie dell’impresa minore, il tuo strumento naturale è il concordato preventivo, con classi, commissario giudiziale e regole di priorità molto più rigide.

In questa guida trovi un capitolo per ciascuno di questi profili:

  • il professionista e il lavoratore autonomo;
  • il piccolo imprenditore commerciale o artigiano sotto soglia;
  • l’imprenditore agricolo;
  • la start-up innovativa;
  • l’impresa sopra soglia, per la quale si apre il concordato preventivo.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno delle procedure: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, cioè proprio dell’organismo attraverso il quale passa obbligatoriamente ogni domanda di concordato minore. Conoscere come l’OCC redige la relazione particolareggiata, come valuta la convenienza rispetto alla liquidazione e come dialoga con i creditori consente di impostare fin dal primo giorno una proposta che regga al vaglio del gestore e del giudice; e quando il profilo è quello dell’impresa sopra soglia, la stessa esperienza permette di riconoscere subito che la strada è un’altra.

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Le regole comuni a tutti: la base che vale per ogni profilo

Prima di entrare nella tua situazione specifica, conviene fissare una volta sola le regole che valgono per tutti. Ogni capitolo-profilo rimanderà a questa parte.

Un unico codice, due famiglie di procedure

Dal 15 luglio 2022 la materia è regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), più volte corretto e, da ultimo, inciso in modo rilevante dal D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo-ter). La vecchia Legge 3/2012 sul sovraindebitamento non è più la fonte delle regole per le nuove domande, ma resta il riferimento storico dell’abilitazione dei gestori della crisi, ed è per questo che ancora oggi se ne sente parlare.

Il codice divide i debitori in due grandi famiglie:

  1. chi è assoggettabile a liquidazione giudiziale (l’ex fallimento): l’imprenditore commerciale che non rientra nella definizione di impresa minore. Per lui gli strumenti sono il concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII), gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, oltre alla composizione negoziata;
  2. chi è in “sovraindebitamento” (art. 2, comma 1, lett. c, CCII): consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovativa e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale. Per loro le procedure sono il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore (artt. 74-83 CCII) e la liquidazione controllata.

La prima domanda, quindi, non è “quale concordato preferisco”, ma “a quale famiglia appartengo”. La scelta tra concordato minore e concordato preventivo non è libera: dipende dalla qualifica del debitore.

La soglia dell’impresa minore

L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente tre requisiti:

Requisito Limite Periodo di riferimento
Attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro annui tre esercizi antecedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve)
Ricavi lordi non superiori a 200.000 euro annui tre esercizi antecedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività)
Debiti, anche non scaduti non superiori a 500.000 euro alla data della domanda

Basta superare uno solo dei limiti per uscire dal perimetro del sovraindebitamento e, se si è imprenditori commerciali, entrare in quello della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo.

Che cos’è il concordato minore, in sintesi

L’art. 74 CCII consente ai debitori in sovraindebitamento, esclusi i consumatori, di proporre ai creditori un concordato quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da questo caso, il concordato minore è ammesso solo se sono previste risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda (art. 74, comma 2). La proposta può soddisfare i crediti in qualunque forma, anche parzialmente, può prevedere classi (obbligatorie solo per i creditori che hanno garanzie prestate da terzi) e deve indicare modalità e tempi di adempimento. Per quanto non previsto, si applicano in quanto compatibili le norme sul concordato preventivo (art. 74, comma 4).

La domanda passa obbligatoriamente da un OCC, che redige una relazione particolareggiata (art. 76). Il giudice, se la proposta è ammissibile, apre la procedura con decreto (art. 78), i creditori votano tramite comunicazione all’OCC e il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79); in mancanza di risposta nel termine, si presume il consenso. Segue l’omologazione con sentenza (art. 80).

Che cos’è il concordato preventivo, in sintesi

Il concordato preventivo è lo strumento dell’imprenditore sopra soglia. Può essere in continuità aziendale (diretta o indiretta) o liquidatorio. Nel liquidatorio l’art. 84, comma 4, CCII impone un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% il soddisfacimento dei chirografari rispetto alla liquidazione giudiziale e che assicuri a questi creditori almeno il 20% dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari. In continuità, invece, la suddivisione in classi è obbligatoria, operano regole di priorità (assoluta sul valore di liquidazione, relativa sul plusvalore della continuità) e il tribunale può omologare anche contro il dissenso di alcune classi (ristrutturazione trasversale, art. 112, comma 2).

La procedura è guidata da un commissario giudiziale nominato dal tribunale, il piano deve essere attestato da un professionista indipendente (art. 87) e il voto si esprime secondo regole più articolate (artt. 107-109).

Le differenze strutturali da tenere a mente

Aspetto Concordato minore Concordato preventivo
Chi può accedere debitori in sovraindebitamento, esclusi i consumatori imprenditore commerciale sopra soglia
Organo di riferimento OCC (gestore della crisi) commissario giudiziale
Attestazione relazione particolareggiata OCC attestazione di professionista indipendente
Soglie minime nel liquidatorio apporto esterno “apprezzabile” +10% e almeno 20% ai chirografari
Classi facoltative (obbligatorie solo per garanzie di terzi) obbligatorie in continuità
Debiti fiscali regime semplificato, art. 80, comma 3 transazione fiscale, art. 88
Se fallisce conversione in liquidazione controllata rischio di liquidazione giudiziale

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: in entrambe le procedure, con l’apertura o con la domanda, si può ottenere il blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali, e l’omologazione rende la proposta vincolante anche per i creditori che hanno votato contro.

Un’ultima regola comune: in entrambi i concordati la proposta deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione. La Cassazione lo ha ribadito espressamente anche per il concordato minore (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025), chiarendo che la libertà di contenuto della proposta non autorizza a scavalcare i privilegiati a favore dei chirografari.

Come si svolge il concordato minore, passo per passo

Il percorso del concordato minore si comprende meglio se lo si segue in ordine cronologico, perché ogni passaggio coinvolge un soggetto diverso.

Primo passaggio: l’incarico all’OCC. Il debitore si rivolge a un Organismo di composizione della crisi, che nomina un gestore. Il gestore raccoglie la documentazione, verifica la situazione debitoria e patrimoniale e dà notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, che devono comunicare l’ammontare dei debiti risultanti. È la fase in cui si costruisce la base informativa della proposta: errori o omissioni commessi qui si trascinano fino all’omologa.

Secondo passaggio: la relazione particolareggiata. Il gestore redige la relazione prevista dall’art. 76, comma 2, CCII, che deve indicare tra l’altro le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l’esistenza di atti impugnati dai creditori, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione, i presumibili costi della procedura e la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori. La relazione è il documento che il giudice e i creditori leggono per primi: la sua qualità condiziona tutto il resto.

Terzo passaggio: il deposito e il decreto di apertura. La domanda è presentata al tribunale con la relazione. Se la proposta è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto (art. 78), ne dispone la pubblicità e, su istanza del debitore, vieta l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio fino a quando l’omologa non diventa definitiva. Con lo stesso decreto il giudice assegna ai creditori un termine per comunicare all’OCC l’adesione o il dissenso e le eventuali contestazioni.

Quarto passaggio: il voto. I creditori si esprimono comunicando la propria posizione all’OCC. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; chi non risponde nel termine si considera aderente alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa (art. 79). I creditori privilegiati che la proposta soddisfa integralmente non votano, salvo che rinuncino alla prelazione.

Quinto passaggio: l’omologa. Il giudice verifica ammissibilità, fattibilità del piano e raggiungimento della maggioranza, risolve le contestazioni e, se tutto è in regola, omologa con sentenza (art. 80). Se un creditore contesta la convenienza, il giudice può omologare comunque quando ritiene che il suo credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento non può contestare la convenienza.

Sesto passaggio: l’esecuzione. Dopo l’omologa il debitore esegue il piano sotto la vigilanza dell’OCC (art. 81). In caso di atti in frode ai creditori o di inadempimento, il concordato può essere revocato (art. 82) e la procedura può essere convertita in liquidazione controllata (art. 83).

Come si svolge il concordato preventivo, passo per passo

Il concordato preventivo segue una sequenza analoga, ma con organi e passaggi più articolati.

Primo passaggio: la domanda. L’imprenditore può depositare una domanda completa di proposta, piano e attestazione, oppure una domanda con riserva (art. 44 CCII), con la quale ottiene un termine fissato dal tribunale per completare la documentazione, mantenendo nel frattempo le misure protettive richieste. La domanda con riserva è utile quando le esecuzioni incombono, ma comporta obblighi informativi periodici e la nomina di un commissario giudiziale già in questa fase.

Secondo passaggio: l’attestazione. Il piano deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità, la sua idoneità a impedire o superare l’insolvenza e a garantire la sostenibilità economica dell’impresa (art. 87, comma 3). Nel concordato minore questa funzione è svolta, in forma diversa, dalla relazione dell’OCC.

Terzo passaggio: l’apertura e il commissario. Il tribunale, verificata l’ammissibilità, apre la procedura, nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, e fissa le date per il voto. Il commissario vigila sulla gestione, verifica l’elenco dei creditori e redige una relazione per informarli sulla proposta e sulle sue alternative.

Quarto passaggio: il voto per classi. Nel concordato liquidatorio la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con regole aggiuntive quando un solo creditore detiene la maggioranza o quando sono previste classi. Nel concordato in continuità la proposta deve essere approvata da tutte le classi; in ciascuna classe si ha approvazione se vota a favore la maggioranza dei crediti ammessi oppure, in alternativa, i due terzi dei crediti dei votanti purché abbia votato almeno la metà dei crediti della classe (art. 109). Se una o più classi dissentono, il tribunale può omologare con la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, alle condizioni ivi previste.

Quinto passaggio: l’omologa. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe e, nella continuità, il rispetto delle regole di priorità. Decide sulle opposizioni dei creditori dissenzienti, che possono far valere il criterio del “miglior soddisfacimento” rispetto alla liquidazione giudiziale.

Sesto passaggio: l’esecuzione e la risoluzione. Il commissario sorveglia l’adempimento. Se l’inadempimento non è di scarsa importanza, ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato entro i termini previsti dall’art. 119 CCII. Per l’impresa sopra soglia, la risoluzione apre la strada alla liquidazione giudiziale.

La differenza di fondo è questa: nel concordato minore il “regista” tecnico è l’OCC, nel concordato preventivo sono due figure distinte, l’attestatore e il commissario giudiziale. Per il debitore significa interlocutori diversi, tempi diversi e un diverso livello di formalità.

Se sei un professionista o un lavoratore autonomo

La tua situazione

Sei un avvocato, un commercialista, un architetto, un medico, un ingegnere, un consulente, un agente di commercio o un artigiano dell’intelletto con partita IVA. Hai accumulato debiti con l’Erario e la cassa previdenziale, magari un fido bancario rientrato, qualche fornitore o il canone dello studio non pagato. Lo studio funziona ancora, le entrate ci sono, ma non bastano a coprire le rate e gli arretrati. Ti stai chiedendo se un concordato possa salvarti senza chiudere l’attività.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il professionista intellettuale non è imprenditore commerciale, quindi non può mai essere assoggettato a liquidazione giudiziale, a prescindere dal volume dei ricavi o dei debiti. Anche se fatturi 400.000 euro l’anno e hai 900.000 euro di debiti, il concordato preventivo non è disponibile per te.

Cosa cambia per te

La tua procedura di elezione è il concordato minore in continuità, perché ti consente di proseguire l’attività professionale e di pagare i creditori con i redditi futuri. Non devi rispettare le soglie dell’impresa minore: quelle servono a distinguere l’imprenditore commerciale, non il professionista.

In concreto:

  • presenti la domanda tramite un OCC del luogo in cui hai la sede principale (art. 76 CCII);
  • alleghi l’elenco dei creditori, gli atti di disposizione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento tuo e della famiglia;
  • la proposta indica quanto paghi ai creditori, in che tempi e con quali risorse (tipicamente una quota del reddito professionale netto per un certo numero di anni);
  • i crediti privilegiati possono non essere soddisfatti integralmente, purché il pagamento non sia inferiore a quello realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione, secondo l’attestazione dell’OCC (art. 75, comma 2).

Se sei titolare di un mutuo ipotecario sulla casa in cui vivi, l’art. 75, comma 3, consente di prevedere il rimborso regolare delle rate alla scadenza convenuta, a condizione di essere in regola alla data della domanda oppure di essere autorizzato dal giudice a pagare il debito scaduto.

Sui debiti fiscali e previdenziali, che per il professionista sono quasi sempre la voce più pesante, la regola è precisa: nel concordato minore non serve una transazione fiscale ex art. 88 CCII. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14555 del 2026) ha chiarito che la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e contributivi seguono un regime autonomo e semplificato, fondato sulla relazione dell’OCC e sul giudizio di convenienza dell’art. 80, comma 3, e che il procedimento della transazione fiscale del concordato preventivo è incompatibile con il concordato minore.

I numeri

Facciamo un esempio. Hai un reddito professionale netto medio di 3.150 euro al mese. Le spese documentate per il sostentamento del nucleo familiare (affitto, utenze, scuola dei figli, spese mediche) ammontano a 2.240 euro. Il margine disponibile è quindi di 910 euro al mese.

Su un piano di 60 mesi, metti a disposizione dei creditori 54.600 euro. Se i tuoi debiti complessivi sono 187.430 euro, la percentuale media di soddisfazione è intorno al 29%. Come si distribuisce questa somma dipende dall’ordine delle prelazioni: prima le spese di procedura e il compenso dell’OCC in prededuzione, poi i privilegiati (tra cui una parte rilevante dei crediti fiscali e previdenziali), infine i chirografari.

Il confronto decisivo è con l’alternativa liquidatoria: se in liquidazione controllata i tuoi creditori otterrebbero meno di quanto ricevono con il piano, il giudice può omologare anche superando le contestazioni sulla convenienza (art. 80, comma 3).

I rischi specifici

Il rischio principale per il professionista è la sottovalutazione del reddito futuro o, al contrario, la sua sopravvalutazione. Un piano basato su incassi irrealistici viene giudicato non fattibile; un piano che “nasconde” capacità reddituale espone a contestazioni e, nei casi gravi, alla revoca.

C’è poi un secondo rischio, spesso ignorato: la completezza delle informazioni. La Cassazione ha chiarito (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14800 del 18 maggio 2026) che il concordato minore non richiede un’autonoma “meritevolezza” del debitore, ma che l’accesso e la permanenza nella procedura presuppongono il corretto, completo e veritiero adempimento degli obblighi informativi. Una rappresentazione inattendibile delle cause dell’indebitamento o del patrimonio incide su ammissibilità e omologazione, e il parere favorevole dell’OCC non basta a sanare il difetto.

Infine, il terzo rischio: le casse previdenziali private dei professionisti hanno regole proprie e talvolta contestano la classificazione dei loro crediti. Serve una ricostruzione puntuale del grado di privilegio di ciascun contributo.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci il reddito degli ultimi tre anni e proietta quello dei prossimi cinque in modo prudente, documentando i clienti stabili.
  2. Raccogli gli estratti di ruolo e le posizioni previdenziali per conoscere l’esatto ammontare dei debiti e il grado di privilegio.
  3. Elenca le spese familiari con documenti alla mano: l’OCC le verificherà e il giudice anche.
  4. Valuta se esiste finanza esterna (un familiare che si impegna a versare una somma, la cessione di un bene non strumentale) per rendere la proposta più convincente.
  5. Non fermare l’attività: il concordato minore in continuità presuppone proprio che tu continui a lavorare.

Giurisprudenza dedicata

Per il tuo profilo contano soprattutto Cass. n. 14555 del 2026, sul trattamento semplificato dei debiti fiscali e previdenziali, e Cass. n. 14800/2026, sugli obblighi informativi. Entrambe sono riepilogate nella sezione sulla giurisprudenza.

Se sei un piccolo imprenditore commerciale o artigiano sotto soglia

La tua situazione

Hai un negozio, un bar, una piccola officina, un’impresa edile individuale o una S.n.c. con due soci. I numeri sono contenuti: qualche decina di migliaia di euro di attivo, ricavi annui che non hanno mai superato i 200.000 euro, debiti accumulati con fornitori, banche, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS. Le procedure esecutive sono già partite o stanno per partire.

Per chi è nella tua posizione, la prima verifica da fare è numerica: rientri davvero nell’impresa minore? E lo sei stato per tutti e tre gli esercizi precedenti?

Cosa cambia per te

Se rispetti congiuntamente le tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non puoi essere dichiarato in liquidazione giudiziale e il tuo strumento è il concordato minore, non il concordato preventivo. Le regole dell’impresa minore valgono anche se sei organizzato in forma di società (S.n.c., S.a.s., S.r.l. di piccole dimensioni).

Questo comporta tre conseguenze pratiche:

  • non hai le soglie minime del concordato preventivo liquidatorio: se vuoi chiudere l’attività e pagare con il ricavato dei beni, ti basta un apporto esterno che aumenti “in misura apprezzabile” l’attivo, senza il vincolo del 20% ai chirografari;
  • non devi formare classi obbligatorie, salvo che vi siano creditori assistiti da garanzie di terzi (art. 74, comma 3);
  • i debiti fiscali e contributivi entrano nella proposta senza transazione fiscale, con il giudizio di convenienza affidato alla relazione dell’OCC e al tribunale (art. 80, comma 3).

Il voto dei creditori segue la regola della maggioranza dei crediti ammessi al voto, con il silenzio che vale come consenso (art. 79). Se la proposta non raggiunge la maggioranza solo perché l’Erario o gli enti previdenziali non aderiscono, e la loro adesione è decisiva, il tribunale può omologare ugualmente quando la proposta è, secondo la relazione dell’OCC, conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3, come modificato dal D.Lgs. 136/2024).

I numeri

Prendiamo un’impresa artigiana con questi dati negli ultimi tre esercizi:

Esercizio Attivo patrimoniale Ricavi lordi
Primo 238.400 € 176.900 €
Secondo 241.000 € 188.700 €
Terzo 229.600 € 204.500 €

Debiti alla data della domanda: 463.900 euro.

Attivo e debiti sono sotto soglia. Ma nel terzo esercizio i ricavi hanno superato i 200.000 euro: anche un solo esercizio oltre il limite fa perdere la qualifica di impresa minore. Questa impresa, se commerciale, non può accedere al concordato minore: deve valutare il concordato preventivo o altri strumenti dell’impresa sopra soglia. Se invece nel terzo esercizio i ricavi fossero stati 196.300 euro, tutte e tre le soglie sarebbero rispettate e il concordato minore sarebbe la strada naturale.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: l’onere di provare la qualifica di impresa minore grava sul debitore che chiede di non essere assoggettato a liquidazione giudiziale, e un bilancio approssimativo può trasformarsi nel principale argomento del creditore che vuole portarti in liquidazione giudiziale.

I rischi specifici

Il rischio più grave per il piccolo imprenditore è costruire una proposta che altera l’ordine dei privilegi, ad esempio pagando di più i fornitori strategici o la banca, a scapito dei crediti erariali privilegiati. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025) ha stabilito che la violazione della graduazione delle prelazioni è causa di inammissibilità del concordato minore, rilevabile anche d’ufficio prima dell’omologazione, nonostante l’art. 77 CCII elenchi le ipotesi di inammissibilità.

Altri rischi tipici del tuo profilo:

  • la contabilità incompleta: senza scritture affidabili, l’OCC non può attestare la veridicità dei dati;
  • le garanzie personali: se sei socio di una S.n.c. o hai firmato fideiussioni per la società, il concordato della società non libera automaticamente te come garante;
  • le esecuzioni immobiliari già avviate: se non chiedi le misure protettive al momento giusto, il bene può arrivare all’asta prima dell’omologa.

Le mosse giuste

  1. Verifica le tre soglie su tre esercizi con bilanci o dichiarazioni fiscali, prima di qualsiasi altra scelta.
  2. Ordina i debiti per grado di privilegio: prededuzioni, privilegi generali e speciali, ipoteche, chirografi.
  3. Decidi se proseguire o chiudere: in continuità la proposta si regge sui flussi futuri; in chiusura serve finanza esterna apprezzabile.
  4. Chiedi le misure protettive con la domanda per bloccare pignoramenti e aste.
  5. Valuta la composizione negoziata se i creditori principali sono pochi e disponibili a trattare: l’art. 25-quater CCII la rende accessibile anche all’impresa sotto soglia.

In questa fase il valore di un professionista con la doppia esperienza di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, sta nel saper scegliere tra trattativa e concordato prima di aver bruciato il tempo utile.

Giurisprudenza dedicata

Per il tuo profilo sono centrali Cass. n. 28574/2025 (ordine delle prelazioni), Cass. n. 14555 del 2026 (debiti fiscali senza transazione fiscale) e Cass. n. 14800/2026 (obblighi informativi).

Se sei un imprenditore agricolo

La tua situazione

Gestisci un’azienda agricola, un allevamento, un agriturismo, un’impresa vitivinicola o florovivaistica. Hai mutui agrari, debiti con consorzi, fornitori di mangimi o fertilizzanti, contributi agricoli arretrati. Il raccolto andato male, la siccità, i prezzi di vendita crollati o un finanziamento per macchinari non più sostenibile ti hanno messo in difficoltà.

Per chi è nella tua posizione, la notizia è che il legislatore ti tratta in modo particolare, e su un punto in modo favorevole.

Cosa cambia per te

L’imprenditore agricolo non è assoggettabile a liquidazione giudiziale indipendentemente dalle dimensioni: per lui le soglie dell’impresa minore non contano, e la via del concordato è sempre quella del concordato minore. L’art. 2, comma 1, lett. c), CCII include espressamente l’imprenditore agricolo tra i soggetti in sovraindebitamento.

Questo significa che anche un’azienda agricola con 2 milioni di euro di debiti e un attivo importante non accede al concordato preventivo, ma al concordato minore. Le conseguenze:

  • niente classi obbligatorie (salvo garanzie di terzi), niente soglia del 20% nel liquidatorio;
  • la proposta passa dall’OCC, non dal commissario giudiziale;
  • il debito contributivo verso l’INPS per i lavoratori agricoli e i debiti fiscali seguono il regime dell’art. 80, comma 3.

Oltre al concordato minore, l’imprenditore agricolo può accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e alla composizione negoziata della crisi, strumenti che il codice gli rende disponibili nonostante l’assenza dell’assoggettabilità a liquidazione giudiziale.

Attenzione, però, alla qualifica: è agricolo chi esercita le attività dell’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento e attività connesse). Se le attività connesse (trasformazione, vendita, ospitalità) prendono il sopravvento su quelle principali, la qualifica può essere contestata e, sopra soglia, si rischia di ricadere nel perimetro commerciale.

I numeri

Immagina un’azienda vitivinicola con debiti complessivi per 1.284.600 euro: 712.300 euro di mutuo ipotecario sul fondo, 214.800 euro di debiti verso fornitori, 196.400 euro di debiti erariali e contributivi, 161.100 euro di finanziamento chirografario per l’impianto di imbottigliamento.

Valore stimato del fondo e dei fabbricati in liquidazione: 820.000 euro. Margine operativo annuo netto stimato (dopo spese aziendali e sostentamento familiare): 74.500 euro.

Un concordato minore in continuità su 7 anni potrebbe destinare ai creditori i flussi netti (74.500 × 7 = 521.500 euro) e mantenere il fondo, con un pagamento del creditore ipotecario non inferiore a quanto otterrebbe dalla vendita del bene. Il punto di forza del tuo profilo è che, anche con numeri che per un’impresa commerciale imporrebbero il concordato preventivo, resti nel regime più flessibile del concordato minore.

I rischi specifici

Il rischio principale è la stagionalità dei flussi: un piano costruito su un’annata eccezionale viene giudicato non fattibile; uno costruito su un’annata pessima può risultare non conveniente. Serve una media pluriennale credibile.

Altri rischi:

  • i vincoli sui terreni derivanti da contributi pubblici o misure di sviluppo rurale, che possono limitarne la cessione;
  • la contestazione della qualifica agricola da parte del creditore che preferirebbe la liquidazione giudiziale;
  • i mutui agrari con garanzie consortili, che impongono la classe obbligatoria per i creditori con garanzie di terzi.

Le mosse giuste

  1. Documenta la qualifica agricola (iscrizione, fascicolo aziendale, prevalenza delle attività principali).
  2. Costruisci una media dei flussi su più annate, con prudenza.
  3. Fai stimare il fondo da un perito per avere il valore di liquidazione da contrapporre alla proposta.
  4. Verifica i vincoli sui beni prima di prevederne la vendita.
  5. Valuta la composizione negoziata se il problema è concentrato su pochi creditori bancari.

Giurisprudenza dedicata

Nelle ricerche condotte per questa guida non sono emerse pronunce di legittimità recenti specificamente dedicate al concordato minore dell’imprenditore agricolo. Si applicano i principi generali: in particolare Cass. n. 28574/2025 sulle prelazioni (rilevante con i mutui agrari ipotecari) e Cass. n. 14555 del 2026 sui crediti fiscali e contributivi.

Se sei una start-up innovativa

La tua situazione

Hai fondato una società iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative. Hai raccolto capitale, magari tramite crowdfunding o business angel, hai bruciato cassa nello sviluppo del prodotto e ora i ricavi non arrivano in tempo per pagare fornitori, consulenti e dipendenti.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per scelta del legislatore la start-up innovativa non è soggetta a liquidazione giudiziale, a prescindere dalle dimensioni, finché mantiene i requisiti e l’iscrizione nella sezione speciale.

Cosa cambia per te

Se sei una start-up innovativa iscritta, la tua procedura concorsuale è quella del sovraindebitamento: concordato minore o liquidazione controllata, non il concordato preventivo. La regola deriva dalla disciplina speciale delle start-up (art. 31 del D.L. 179/2012) ed è ripresa dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII.

Cosa significa per te in pratica:

  • puoi proporre un concordato minore in continuità, ad esempio con un piano che si regge su un nuovo round di finanziamento o sull’ingresso di un investitore industriale;
  • se preferisci chiudere, ti serve un apporto esterno apprezzabile (art. 74, comma 2), e la finanza dei soci o di terzi è proprio il terreno naturale della start-up;
  • il voto segue la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con il silenzio che vale come assenso.

Per chi è nella tua posizione, la variabile decisiva è il tempo: il beneficio vale finché resti iscritta nella sezione speciale. Superato il periodo massimo previsto o persi i requisiti, la società torna a essere valutata come impresa ordinaria e, sopra soglia, diventa assoggettabile a liquidazione giudiziale.

I numeri

Una start-up con debiti per 538.700 euro (213.400 verso fornitori di servizi IT, 147.900 verso l’Erario per ritenute e IVA, 96.200 di TFR e retribuzioni arretrate, 81.200 verso banche) ha un attivo di liquidazione stimato in 64.300 euro (attrezzature e software). Un investitore si impegna a versare 180.000 euro in cambio di una partecipazione di maggioranza.

Se la proposta di concordato minore in continuità destina ai creditori il versamento dell’investitore più 42.000 euro di flussi del primo biennio, la massa disponibile è di 222.000 euro, contro i 64.300 della liquidazione: circa il 41% dei debiti complessivi contro meno del 12%. Il confronto con l’alternativa liquidatoria, base del giudizio di convenienza, è nettamente favorevole. Resta fermo che la distribuzione deve seguire l’ordine dei privilegi: retribuzioni e TFR, poi i crediti erariali privilegiati, poi i chirografari.

I rischi specifici

Il rischio principale della start-up è perdere lo status proprio mentre la procedura è in corso, o scoprire che l’iscrizione non era più valida al momento della domanda: in quel caso, se la società è sopra soglia, il creditore può chiederne la liquidazione giudiziale.

Altri rischi:

  • i finanziamenti dei soci postergati, che vanno trattati nel rispetto delle regole sulla postergazione;
  • le ritenute non versate, che espongono gli amministratori a responsabilità personali che il concordato della società non estingue;
  • gli impegni dell’investitore non vincolanti: una lettera di intenti generica non basta a fondare la fattibilità.

Le mosse giuste

  1. Verifica oggi lo stato dell’iscrizione e la permanenza dei requisiti.
  2. Trasforma l’interesse dell’investitore in un impegno irrevocabile e condizionato solo all’omologa.
  3. Distingui i debiti della società da quelli personali degli amministratori (ritenute, garanzie personali).
  4. Valuta la composizione negoziata come sede riservata per la trattativa con l’investitore e i creditori maggiori.

Giurisprudenza dedicata

Le ricerche condotte non hanno restituito pronunce di legittimità specifiche sulla start-up nel concordato minore. Valgono i principi generali sul rispetto delle prelazioni (Cass. n. 28574/2025) e sugli obblighi informativi (Cass. n. 14800/2026).

Se sei un’impresa sopra soglia: la strada del concordato preventivo

La tua situazione

Guidi una S.r.l., una S.p.A. o un’impresa individuale commerciale che negli ultimi tre esercizi ha superato almeno una delle soglie dell’impresa minore. Hai dipendenti, contratti in corso, magari un marchio e un avviamento che valgono più dei beni materiali. I debiti superano la capacità di rimborso, ma l’azienda ha ancora un valore.

Per chi è nella tua posizione, il concordato minore non è disponibile: se sei imprenditore commerciale sopra soglia, sei assoggettabile a liquidazione giudiziale e il tuo concordato è quello preventivo.

Cosa cambia per te

Nel concordato preventivo in continuità la formazione delle classi è obbligatoria, l’approvazione richiede in linea di principio il voto favorevole di tutte le classi e, in mancanza, l’omologa passa dalla ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. È il cuore della differenza rispetto al concordato minore.

Le regole principali:

  • continuità diretta o indiretta: l’azienda resta all’imprenditore o passa a un terzo (affitto, cessione, conferimento). La Cassazione è intervenuta sui requisiti della continuità indiretta (Cass. civ., Sez. I, n. 22931 del 2026) e sul “valore di liquidazione” che segna il confine tra regola di priorità assoluta e relativa (Cass. civ., Sez. I, n. 22960 del 9 luglio 2026);
  • concordato liquidatorio: richiede l’apporto esterno che incrementi di almeno il 10% il soddisfacimento dei chirografari rispetto alla liquidazione giudiziale e garantisca loro almeno il 20% (art. 84, comma 4);
  • commissario giudiziale che vigila sulla gestione e riferisce ai creditori;
  • attestazione di un professionista indipendente su veridicità dei dati e fattibilità del piano (art. 87, comma 3);
  • transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII per falcidiare o dilazionare i debiti tributari e contributivi, con regole specifiche sull’adesione dell’amministrazione finanziaria e sulla possibilità di omologa in mancanza di adesione, oggetto di intervento anche del D.Lgs. 136/2024.

I numeri

Una S.r.l. commerciale sopra soglia vuole un concordato liquidatorio. In liquidazione giudiziale i chirografari (2.870.000 euro) riceverebbero 531.200 euro, cioè circa il 18,5%.

Le soglie dell’art. 84, comma 4, impongono due condizioni cumulative:

  • incremento di almeno il 10% del soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale: 531.200 × 1,10 = 584.320 euro;
  • soddisfacimento non inferiore al 20% dei chirografari: 2.870.000 × 20% = 574.000 euro.

La soglia più alta è 584.320 euro. Servono quindi almeno 53.120 euro di finanza esterna destinata ai chirografari. Con un apporto di 130.000 euro da parte dei soci, i chirografari riceverebbero 661.200 euro, circa il 23%. Se la stessa impresa fosse stata sotto soglia, nel concordato minore liquidatorio sarebbe bastato un apporto “apprezzabile”, senza percentuali minime fissate dalla legge.

I rischi specifici

Il rischio principale dell’impresa sopra soglia è che il fallimento del concordato apra la strada alla liquidazione giudiziale, con tutte le conseguenze per gli amministratori (azioni di responsabilità, revocatorie, profili penali). Nel concordato minore, invece, l’insuccesso porta alla liquidazione controllata, che resta una procedura di sovraindebitamento.

Altri rischi:

  • la classe “sbagliata”: l’omologa trasversale richiede che almeno una classe qualificata voti a favore. La Cassazione (Cass. civ., n. 7663 del 30 marzo 2026) ha ammesso l’omologazione anche quando la proposta è approvata da una sola classe in possesso dei requisiti dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, ma la costruzione delle classi va pensata con estrema cura;
  • il cram down fiscale: l’omologa contro il dissenso del Fisco nel concordato in continuità ha regole proprie, su cui è intervenuta la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 19790 del 2026, con riferimento al testo dell’art. 88, comma 2-bis, anteriore alle ultime modifiche);
  • le prededuzioni: i costi dei professionisti che preparano la domanda possono essere riconosciuti in prededuzione solo a certe condizioni (sul tema Cass. civ., Sez. I, n. 7005 del 24 marzo 2026, relativa al credito per la due diligence contabile).

Le mosse giuste

  1. Verifica con precisione le soglie: un’impresa che crede di essere sopra soglia e invece è minore sbaglia procedura, e viceversa.
  2. Valuta la composizione negoziata prima del concordato: la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 31856 del 2025) si è occupata dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive presentata in pendenza della domanda di concordato.
  3. Costruisci le classi in base a interessi economici omogenei, con almeno una classe che possa ragionevolmente votare a favore.
  4. Prepara la transazione fiscale in parallelo al piano, con largo anticipo.
  5. Scegli tra domanda piena e domanda con riserva (art. 44 CCII) in base all’urgenza delle esecuzioni in corso.

Giurisprudenza dedicata

Per il tuo profilo contano Cass. n. 7663/2026, Cass. n. 22931 del 2026, Cass. n. 22960/2026, Cass. n. 19790 del 2026, Cass. n. 31856 del 2025 e Cass. n. 7005/2026, riepilogate nella sezione dedicata.

Tre bilanci, tre esiti: lo stesso debito in tre profili diversi

Per capire quanto conti il profilo, applichiamo lo stesso problema a tre debitori diversi. Tutti e tre hanno debiti complessivi per 412.860 euro, così ripartiti: 148.300 euro di debiti erariali e contributivi, 97.460 euro di mutuo ipotecario, 167.100 euro di debiti chirografari verso banche e fornitori. Le simulazioni sono ipotesi dimostrative, con dati arrotondati e semplificati: nella realtà la ripartizione dipende dai gradi di privilegio di ciascun credito.

Simulazione 1 — Il professionista con studio avviato

  • Reddito netto medio: 4.020 euro al mese; spese familiari documentate: 2.610 euro; margine: 1.410 euro al mese.
  • Patrimonio: abitazione con valore di realizzo stimato in 128.000 euro, gravata dal mutuo.
  • Procedura disponibile: solo concordato minore (il professionista non è mai assoggettabile a liquidazione giudiziale).
  • Proposta: pagamento regolare delle rate del mutuo sull’abitazione principale (art. 75, comma 3), più 1.410 euro al mese per 72 mesi = 101.520 euro destinati agli altri creditori, secondo l’ordine dei privilegi.
  • Alternativa liquidatoria stimata: vendita della casa (128.000 euro), di cui 97.460 al creditore ipotecario e circa 30.540 euro agli altri, al netto dei costi di procedura; più la quota di reddito acquisibile in liquidazione controllata.
  • Esito: il confronto di convenienza si gioca sulla differenza tra 101.520 euro in sei anni e la somma ricavabile dalla liquidazione; se la proposta supera l’alternativa, il dissenso dell’Erario non è di per sé un ostacolo all’omologa (art. 80, comma 3).

Simulazione 2 — Il piccolo imprenditore che chiude

  • Ditta individuale commerciale sotto tutte e tre le soglie; attività in perdita, da cessare.
  • Attivo liquidabile: attrezzature e magazzino per 21.700 euro, oltre all’immobile ipotecato già considerato.
  • Procedura disponibile: concordato minore liquidatorio, possibile solo con risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74, comma 2).
  • Proposta: un familiare si impegna a versare 38.000 euro; l’attivo disponibile passa da 21.700 a 59.700 euro (più del doppio).
  • Esito: l’aumento è evidentemente apprezzabile, ma resta il vaglio del giudice. Senza l’apporto esterno, il concordato minore liquidatorio non sarebbe proponibile e resterebbe la liquidazione controllata, con eventuale esdebitazione al termine.

Simulazione 3 — La S.r.l. sopra soglia

  • Società commerciale con ricavi oltre 200.000 euro negli ultimi esercizi: non è impresa minore.
  • Procedura disponibile: concordato preventivo.
  • Ipotesi liquidatoria: in liquidazione giudiziale ai chirografari andrebbero 24.300 euro su 167.100 (14,5%).
  • Soglie art. 84, comma 4: +10% rispetto alla liquidazione = 26.730 euro; 20% dei chirografari = 33.420 euro. La soglia vincolante è la seconda: servono almeno 9.120 euro di finanza esterna destinata ai chirografari.
  • Ipotesi in continuità: classi obbligatorie (erariali, ipotecario, banche, fornitori strategici), attestazione indipendente, transazione fiscale ex art. 88 per i debiti tributari.
  • Esito: lo stesso debito, sopra soglia, richiede una procedura più strutturata, con soglie minime di legge e un organo di controllo diverso, ma consente anche strumenti, come la ristrutturazione trasversale, che il concordato minore non conosce nella stessa forma.
Profilo Procedura Vincolo principale Debiti fiscali
Professionista concordato minore in continuità convenienza rispetto alla liquidazione controllata regime art. 80, comma 3
Piccolo imprenditore che chiude concordato minore liquidatorio finanza esterna apprezzabile regime art. 80, comma 3
S.r.l. sopra soglia concordato preventivo +10% e almeno 20% ai chirografari transazione fiscale art. 88

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

La realtà raramente è pulita. Molti debitori si trovano a cavallo tra due profili, e le regole si combinano in modi che vale la pena conoscere.

Il socio illimitatamente responsabile di una S.n.c.

Sei socio di una piccola S.n.c. sotto soglia e hai anche debiti personali (un mutuo, un prestito personale). La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: rispondi personalmente delle obbligazioni sociali. La società può proporre un concordato minore, ma i tuoi debiti personali e la tua esposizione come socio vanno valutati a parte. Il codice consente le procedure familiari (art. 66 CCII) e, più in generale, il coordinamento delle procedure collegate. Nella pratica, conviene impostare in modo coerente la proposta della società e quella del socio, perché i creditori sociali sono anche tuoi creditori.

Il professionista che è anche socio di un’impresa

Sei un geometra con studio individuale e, contemporaneamente, socio al 50% di una piccola impresa edile. Il tuo profilo personale resta quello del professionista (concordato minore), ma l’impresa ha un percorso proprio, che dipende dalle sue soglie. Se l’impresa edile è sopra soglia, la società potrà accedere al concordato preventivo, mentre tu, per le garanzie prestate a suo favore, resterai nel sovraindebitamento. I due piani devono parlarsi: un concordato della società che prevede l’escussione delle tue fideiussioni può rendere impossibile il tuo concordato minore.

L’ex imprenditore con debiti dell’impresa cessata

Hai chiuso la ditta tre anni fa, oggi sei lavoratore dipendente, ma ti porti dietro i debiti fiscali e bancari dell’attività. Non sei più imprenditore, ma i tuoi debiti hanno origine imprenditoriale. Il concordato minore presuppone che la proposta consenta la prosecuzione di un’attività o che vi sia finanza esterna apprezzabile: se l’attività non c’è più, servono risorse esterne. In alternativa si valutano il piano del consumatore (con i limiti posti dalla natura dei debiti) o la liquidazione controllata con esdebitazione. Per chi è nella tua posizione, la scelta dello strumento dipende dalla natura prevalente dei debiti e dalle risorse disponibili, e va fatta caso per caso.

L’impresa che oscilla intorno alle soglie

Negli ultimi tre esercizi i ricavi sono stati 191.000, 203.400 e 187.600 euro. Basta l’esercizio intermedio a far perdere la qualifica di impresa minore. In questi casi il rischio è duplice: presentare un concordato minore che sarà dichiarato inammissibile, oppure subire un’istanza di liquidazione giudiziale credendosi protetti. Prima di scegliere la procedura serve una verifica documentale rigorosa dei tre esercizi, da condurre con un commercialista.

Il nucleo familiare con un componente imprenditore

Marito titolare di una piccola impresa sotto soglia, moglie dipendente cointestataria del mutuo e garante dei debiti dell’impresa. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o il sovraindebitamento ha origine comune. Il marito potrà proporre un concordato minore, la moglie, consumatore, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: le procedure si coordinano, ma restano distinte nelle loro regole.

Il confronto tra profili, in una tabella

Ricapitoliamo le differenze che hai letto profilo per profilo. La tabella va letta per colonne: individua il tuo profilo e scorri le righe.

Aspetto Professionista Impresa minore Imprenditore agricolo Start-up innovativa Impresa sopra soglia
Procedura di concordato concordato minore concordato minore concordato minore (a prescindere dalle dimensioni) concordato minore (finché iscritta) concordato preventivo
Rilevanza delle soglie art. 2, lett. d) nessuna decisiva nessuna nessuna, finché iscritta decisiva (superate)
Organo OCC OCC OCC OCC commissario giudiziale
Liquidatorio finanza esterna apprezzabile finanza esterna apprezzabile finanza esterna apprezzabile finanza esterna apprezzabile +10% e min. 20% chirografari
Classi facoltative facoltative facoltative, frequenti per garanzie consortili facoltative obbligatorie in continuità
Debiti fiscali art. 80, comma 3 art. 80, comma 3 art. 80, comma 3 art. 80, comma 3 art. 88 (transazione fiscale)
Esito se fallisce liquidazione controllata liquidazione controllata liquidazione controllata liquidazione controllata rischio di liquidazione giudiziale
Rischio principale stima del reddito futuro ordine delle prelazioni stagionalità dei flussi perdita dello status classi e transazione fiscale

Come si vede, quattro profili su cinque convergono sul concordato minore: la vera linea di confine passa tra l’imprenditore commerciale sopra soglia e tutti gli altri.

Le domande trasversali

Posso scegliere io tra concordato minore e concordato preventivo?

No. La procedura dipende dalla tua qualifica: se sei assoggettabile a liquidazione giudiziale, il tuo strumento è il concordato preventivo; se sei in sovraindebitamento (e non sei consumatore), è il concordato minore. Un errore nella qualificazione porta all’inammissibilità della domanda.

Cosa succede se, durante la procedura, la mia attività supera le soglie o, al contrario, si ridimensiona?

Le soglie si verificano con riferimento agli esercizi antecedenti la domanda e ai debiti esistenti alla data della domanda. Le variazioni successive non cambiano, di regola, la procedura già avviata, ma possono incidere sulla fattibilità del piano: un calo dei ricavi può rendere necessaria una modifica della proposta o, nei casi più gravi, portare alla risoluzione.

Se il concordato non viene omologato, cosa rischio?

Nel concordato minore, il giudice che rigetta l’omologa dichiara inefficaci le misure protettive e, su istanza del debitore, può aprire la liquidazione controllata (art. 80, comma 5); in caso di frode, l’istanza può venire anche da un creditore o dal pubblico ministero. Nel concordato preventivo l’insuccesso espone l’imprenditore sopra soglia alla liquidazione giudiziale.

Il concordato mi libera anche dai debiti verso il Fisco?

Sì, nei limiti della proposta omologata. Nel concordato minore i debiti fiscali e contributivi entrano nella proposta senza transazione fiscale (Cass. n. 14555 del 2026); nel concordato preventivo occorre la transazione fiscale dell’art. 88. In entrambi i casi l’omologa vincola anche l’amministrazione finanziaria.

Durante la procedura posso subire pignoramenti?

Entrambe le procedure prevedono misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Nel concordato minore le misure sono disposte con il decreto di apertura su richiesta del debitore; nel concordato preventivo seguono le regole generali degli artt. 54 e 55 CCII. Il punto delicato è il tempo: le misure vanno chieste con la domanda, non dopo.

Posso conservare la casa in cui vivo?

Dipende dal profilo e dalla proposta. Nel concordato minore, l’art. 75, comma 3, consente di continuare a pagare regolarmente il mutuo ipotecario sull’abitazione principale, se alla data della domanda si è in regola con le rate o se il giudice autorizza il pagamento del debito scaduto. In entrambi i concordati, inoltre, la proposta può prevedere che il bene non sia venduto quando il creditore ipotecario riceve almeno quanto otterrebbe dalla vendita. La casa non è mai automaticamente salva né automaticamente persa: tutto dipende dal confronto con il valore di realizzo.

Il concordato libera anche i miei garanti?

Di regola no. Nel concordato preventivo l’art. 117 CCII stabilisce che i creditori conservano i loro diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso; per il concordato minore valgono, in quanto compatibili, le stesse regole. Per questo, quando un familiare ha firmato garanzie, occorre pensare anche alla sua posizione, eventualmente con una procedura collegata.

Quanto può durare il piano?

Il codice non fissa una durata massima unica per i piani di concordato minore; la durata deve essere coerente con la fattibilità e con la convenienza per i creditori. Piani molto lunghi espongono a un rischio maggiore di inadempimento e rendono più difficile dimostrare la convenienza rispetto alla liquidazione. Nel concordato preventivo in continuità la durata è legata alle previsioni del piano industriale e all’attestazione di fattibilità. Un piano credibile è quasi sempre un piano più corto di quello che il debitore vorrebbe.

Prima del concordato posso tentare una trattativa?

Sì. La composizione negoziata della crisi è accessibile sia all’impresa sopra soglia sia, per effetto dell’art. 25-quater CCII, all’impresa sotto soglia e all’imprenditore agricolo. Un esperto indipendente facilita le trattative con i creditori in un contesto riservato. Se le trattative non portano a un accordo, l’imprenditore sotto soglia può comunque accedere agli strumenti del sovraindebitamento, tra cui il concordato minore.

La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito i riferimenti di legittimità individuati e verificati nelle ricerche condotte per questa guida, ordinati in base al profilo cui si applicano. Il principio è riformulato in parole nostre.

Per tutti i profili in sovraindebitamento (professionista, impresa minore, agricolo, start-up)

1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025.
Principio: anche nel concordato minore, dove la proposta ha contenuto libero, vanno rispettate le regole sulla responsabilità patrimoniale e la graduazione delle cause legittime di prelazione, applicabili tramite il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo. La violazione rende la proposta inammissibile e il giudice può rilevarla d’ufficio prima dell’omologa, anche se l’art. 77 CCII non la elenca espressamente.
Rilevanza: smentisce l’idea che il concordato minore sia una procedura “senza regole di priorità”; ogni proposta che paga di più un chirografario a scapito di un privilegiato è a rischio.

2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14555 del 2026.
Principio: i crediti tributari e previdenziali possono essere falcidiati o dilazionati nel concordato minore senza ricorrere alla transazione fiscale dell’art. 88 CCII, perché seguono un regime proprio e semplificato fondato sull’OCC e sul giudizio di convenienza dell’art. 80, comma 3; il procedimento della transazione fiscale, incluse le modalità di voto dell’Agenzia delle Entrate, è incompatibile con il concordato minore.
Rilevanza: è una delle differenze più concrete tra i due concordati e incide su professionisti, imprese minori e agricoltori, per i quali i debiti fiscali sono spesso preponderanti.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14800 del 18 maggio 2026.
Principio: il concordato minore non richiede un’autonoma verifica di “meritevolezza” del debitore, ma l’ammissione e la permanenza nella procedura dipendono dall’adempimento corretto, completo e veritiero degli obblighi informativi; una rappresentazione inattendibile delle cause dell’indebitamento o del patrimonio incide su ammissibilità e omologa, a prescindere dalle valutazioni dell’OCC.
Rilevanza: sposta l’attenzione dalla “colpa” del debitore alla qualità della documentazione; per chi prepara la domanda, la trasparenza è la prima garanzia di tenuta.

Per l’impresa sopra soglia (concordato preventivo)

4. Cass. civ., n. 7663 del 30 marzo 2026.
Principio: nel concordato in continuità il tribunale può omologare anche se la proposta è stata approvata da una sola classe di creditori, purché si tratti di una classe in possesso dei requisiti dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII; i creditori della classe favorevole devono ricevere almeno in parte anche il valore eccedente quello di liquidazione, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni.
Rilevanza: rende centrale, per l’impresa sopra soglia, la progettazione delle classi; è uno strumento che non ha un equivalente identico nel concordato minore.

5. Cass. civ., Sez. I, n. 22931 del 2026.
Principio: la Corte ha precisato i requisiti in presenza dei quali un concordato preventivo può qualificarsi in continuità indiretta, cioè con prosecuzione dell’azienda da parte di un soggetto diverso dal debitore.
Rilevanza: la qualificazione come continuità o liquidazione determina l’applicazione delle soglie minime dell’art. 84, comma 4; la differenza è decisiva per l’impresa che intende cedere o affittare l’azienda. (Le fonti riportano date di deposito non coincidenti: si cita per numero e anno.)

6. Cass. civ., Sez. I, n. 22960 del 9 luglio 2026.
Principio: la pronuncia interpreta la nozione di “valore di liquidazione” di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), CCII nel concordato in continuità indiretta.
Rilevanza: il valore di liquidazione segna il confine tra la parte del patrimonio soggetta alla regola di priorità assoluta e il plusvalore distribuibile con maggiore flessibilità; incide direttamente sulla misura delle offerte ai creditori.

7. Cass. civ., Sez. I, n. 19790 del 2026.
Principio: la Corte si è pronunciata sull’applicazione del cram down fiscale e previdenziale nel concordato in continuità, con riferimento alla formulazione dell’art. 88, comma 2-bis, CCII anteriore alle ultime modifiche.
Rilevanza: segna la differenza con il concordato minore, dove la superabilità del dissenso fiscale passa dall’art. 80, comma 3; per l’impresa sopra soglia occorre verificare quale versione della norma si applica alla domanda.

8. Cass. civ., Sez. I, n. 31856 del 2025.
Principio: la decisione riguarda l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, con concessione di misure protettive, presentata mentre era pendente una domanda di concordato.
Rilevanza: tocca il rapporto tra strumenti negoziali e concordato, rilevante per l’imprenditore sopra soglia che valuta in quale sequenza muoversi.

9. Cass. civ., Sez. I, n. 7005 del 24 marzo 2026.
Principio: la Corte ha esaminato la prededucibilità del credito della società incaricata della due diligence contabile ai fini dell’ammissione al concordato preventivo.
Rilevanza: i costi dei consulenti che preparano la domanda incidono sulla massa disponibile per i creditori; la loro collocazione in prededuzione è un elemento da considerare nella costruzione del piano.

Nota di metodo. Per l’imprenditore agricolo e la start-up innovativa non sono emerse, nelle ricerche condotte, pronunce di legittimità dedicate specificamente al loro accesso al concordato minore: per questi profili si applicano i principi generali indicati ai numeri 1-3. Le pronunce sul concordato preventivo sono rese sul Codice della crisi; il lettore deve sempre verificare quale versione del codice (prima o dopo il D.Lgs. 136/2024) si applica alla propria domanda.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo affronta la scelta tra concordato minore e concordato preventivo partendo dal profilo del debitore, perché è il profilo che decide la procedura. Questi sono gli strumenti concreti che mettiamo in campo:

  1. Verifichiamo la tua qualifica giuridica (professionista, impresa minore, agricolo, start-up, impresa sopra soglia) esaminando bilanci, dichiarazioni fiscali e visure degli ultimi tre esercizi, per stabilire con certezza a quale famiglia di procedure appartieni.
  2. Ricostruiamo la massa debitoria per grado di privilegio, incrociando estratti di ruolo, posizioni previdenziali, contratti di finanziamento e garanzie, per evitare proposte inammissibili per violazione delle prelazioni.
  3. Per i professionisti, ricostruiamo il reddito storico e quello prospettico e quantifichiamo le spese familiari documentabili, così da costruire una proposta in continuità credibile davanti all’OCC e al giudice.
  4. Per le imprese minori, simuliamo l’alternativa liquidatoria e confrontiamo numericamente la proposta con quanto otterrebbero i creditori in liquidazione controllata, base del giudizio di convenienza.
  5. Per gli imprenditori agricoli, documentiamo la qualifica agricola e costruiamo piani su medie pluriennali dei flussi, tenendo conto dei vincoli sui terreni e delle garanzie consortili.
  6. Per le start-up, verifichiamo l’iscrizione nella sezione speciale e trasformiamo l’interesse degli investitori in impegni idonei a sostenere la fattibilità del piano.
  7. Per le imprese sopra soglia, progettiamo classi e piano del concordato preventivo con lo staff di commercialisti, e prepariamo in parallelo la proposta di transazione fiscale.
  8. Chiediamo le misure protettive con la domanda per bloccare pignoramenti e aste, coordinando i tempi con le procedure esecutive già pendenti.
  9. Valutiamo la composizione negoziata come alternativa o come fase preliminare, quando la crisi è concentrata su pochi creditori disponibili a trattare.
  10. Coordiniamo le procedure collegate (società e soci, coniugi, garanti), perché il piano di uno non comprometta quello dell’altro.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per i profili che rientrano nel sovraindebitamento, cioè quattro su cinque tra quelli esaminati, l’abilitazione di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC sono decisivi: significano conoscere dall’interno il lavoro dell’organismo che redige la relazione particolareggiata, attesta la convenienza e gestisce il voto dei creditori nel concordato minore. Per l’impresa sopra soglia entra in gioco la competenza di Esperto Negoziatore, utile quando la composizione negoziata precede o affianca il concordato preventivo.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la domanda, le contestazioni dei creditori, il reclamo e, se necessario, il ricorso di legittimità, senza dispersioni di linea difensiva.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: gli avvocati curano la proposta, le prelazioni e il contenzioso; i commercialisti ricostruiscono i bilanci, verificano le soglie, stimano i flussi e l’alternativa liquidatoria.

Prima capisci chi sei, poi scegli il concordato

Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non per altri. Concordato minore e concordato preventivo non sono due prodotti tra cui scegliere a piacere: sono due strade riservate a debitori diversi, con soglie, organi, maggioranze e conseguenze diverse. Il professionista, l’imprenditore minore, l’agricoltore e la start-up si muovono nel concordato minore; l’impresa commerciale sopra soglia nel concordato preventivo.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo confine perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce le regole del concordato minore dalla parte dell’organismo che lo istruisce, e sa riconoscere fin dalla prima analisi quando una situazione esce dal sovraindebitamento ed entra nel campo del concordato preventivo. Analizzeremo i tuoi numeri, verificheremo la tua qualifica e costruiremo la strategia più adatta al tuo profilo.

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