Pochi argomenti della crisi d’impresa generano tante convinzioni sbagliate quanto la compensazione nel concordato preventivo. Il motivo è comprensibile: da un lato c’è una regola generale molto nota, quella per cui, una volta depositata la domanda, i creditori anteriori devono “mettersi in fila” e accettare la percentuale offerta dal piano; dall’altro c’è un’eccezione altrettanto antica, la compensazione, che permette a chi è insieme creditore e debitore dell’impresa di non subire la falcidia per la parte di credito che si estingue con il proprio debito. Fra la regola e l’eccezione il passaparola ha costruito un repertorio di semplificazioni: c’è chi pensa che il concordato blocchi qualunque compensazione, chi ritiene di poter compensare tutto, chi crede che basti acquistare un credito per mettersi al riparo.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: il fornitore che trattiene un pagamento convinto di poterlo compensare può trovarsi a dover pagare per intero e a incassare solo la percentuale concordataria; l’impresa che non contesta una compensazione illegittima della banca può perdere liquidità decisiva per l’esecuzione del piano.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni che circolano con insistenza:
- “Con il concordato ogni compensazione è bloccata”
- “Si compensano solo i crediti già scaduti al momento della domanda”
- “Un credito anteriore si può compensare con qualsiasi debito, anche nato dopo la domanda”
- “Comprare un credito verso l’impresa in crisi è un modo legittimo per compensare”
- “La banca deve sempre restituire gli incassi delle fatture anticipate”
- “La compensazione opera da sola e nessuno la può contestare”
- “Chi compensa subisce comunque la percentuale del concordato”
Perché affrontiamo questo tema? La compensazione nel concordato è prima di tutto una questione di rapporti fra l’impresa in difficoltà e i suoi creditori più “intrecciati” (banche, fornitori-clienti, società del gruppo), cioè proprio i rapporti che si discutono al tavolo delle trattative nella gestione della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura chiamata a facilitare le trattative tra imprenditore, banche e creditori, e le posizioni compensabili sono uno dei primi nodi da sciogliere quando si valuta se e come passare dalla negoziazione a uno strumento come il concordato preventivo.
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Mito n. 1 — “Con il concordato preventivo ogni compensazione è bloccata”
IL MITO: “Dal giorno in cui l’impresa deposita la domanda di concordato, nessuno può più compensare: chi deve dei soldi all’impresa paga tutto, e il proprio credito lo insinua come tutti gli altri.”
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci. Il concordato si regge sulla par condicio creditorum: dal deposito della domanda i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (se richieste e concesse le misure protettive), i pagamenti dei debiti anteriori sono in linea di principio vietati senza autorizzazione, e tutto deve passare per il piano. Da questa cornice è facile dedurre che anche la compensazione, che in fondo è un modo di “farsi pagare” estinguendo il proprio debito, sia preclusa. Il fondo di verità esiste: la compensazione è effettivamente un’eccezione alla regola del concorso, e come tutte le eccezioni ha confini stretti.
La realtà
In realtà la norma dice l’opposto di ciò che il passaparola sostiene. Nella vecchia legge fallimentare l’art. 56 l.fall. consentiva ai creditori di opporre in compensazione i propri crediti verso il fallito, anche non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, e l’art. 169 l.fall. estendeva questa regola al concordato preventivo con riferimento alla data di presentazione della domanda. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha mantenuto l’impianto: l’art. 155 CCII disciplina la compensazione nella liquidazione giudiziale, e l’art. 96 CCII richiama per il concordato preventivo le norme della liquidazione giudiziale sugli effetti per i creditori, fra cui proprio l’art. 155, assumendo come data di riferimento quella del deposito della domanda.
La compensazione nel concordato preventivo non è vietata: è ammessa, purché entrambi i crediti contrapposti abbiano origine prima del deposito della domanda. La conseguenza è rilevante: il creditore che è anche debitore dell’impresa non è costretto a pagare per intero e poi a incassare la percentuale concordataria; può estinguere le due posizioni fino alla concorrenza della minore.
La ratio è antica e ha una sua equità: sarebbe ingiusto pretendere che chi ha un rapporto di dare-avere con l’impresa, nato prima della crisi, paghi integralmente il proprio debito per poi ricevere, sul credito, magari il 18% o il 25%. La legge riconosce che le due obbligazioni erano già “affiancate” prima che si aprisse il concorso.
È importante però collocare correttamente i confini. La compensazione:
– riguarda crediti e debiti reciproci fra le stesse parti (requisito dell’identità soggettiva);
– richiede che il fatto genetico di entrambe le obbligazioni sia anteriore alla domanda;
– incontra il limite dei crediti acquistati per atto tra vivi dopo la domanda o nell’anno anteriore (v. mito n. 4).
La prova
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente qualificato la compensazione concorsuale come una deroga alla regola del concorso, ammessa a condizione che il presupposto genetico delle obbligazioni sia anteriore all’apertura della procedura: lo afferma Cass. civ. n. 825/2015, richiamando le Sezioni Unite n. 775/1999. Il principio, nato in materia fallimentare, si applica al concordato preventivo proprio per effetto del rinvio (art. 169 l.fall. ieri, art. 96 CCII oggi).
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è doppio. Il creditore-debitore che, convinto del blocco, paga per intero il proprio debito all’impresa rinuncia a una tutela che la legge gli riconosce: una volta pagato, recuperare quanto versato non è affatto semplice, e il suo credito resta soggetto alla percentuale del piano. All’opposto, l’impresa che dà per scontato il blocco può costruire un piano che conta su incassi che, in realtà, i debitori potranno legittimamente neutralizzare con le proprie compensazioni: un errore di attivo che può compromettere la fattibilità del piano e la sua tenuta davanti al tribunale.
Mito n. 2 — “Si possono compensare solo i crediti già scaduti alla data della domanda”
IL MITO: “Per compensare, il mio credito deve essere già scaduto quando l’impresa deposita il concordato. Se la fattura scadeva dopo, non posso fare nulla.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta nel codice civile. Secondo l’art. 1243 c.c. la compensazione legale si verifica solo fra debiti che hanno per oggetto somme di denaro o cose fungibili e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Chi conosce questa regola, magari per esperienza nei rapporti commerciali ordinari, tende a trasferirla tale e quale al concordato: se alla data della domanda il credito non era esigibile, la compensazione non poteva essersi verificata, quindi sarebbe preclusa.
La realtà
Il punto che il passaparola ha perso per strada è l’inciso, presente sia nell’art. 56 l.fall. sia nell’art. 155 CCII: i creditori possono opporre in compensazione i propri crediti “ancorché non scaduti” prima dell’apertura della procedura. È proprio questo inciso a fare della compensazione concorsuale qualcosa di diverso, e più ampio, rispetto a quella civilistica.
Nel concordato conta che i crediti siano sorti prima della domanda, non che fossero già scaduti: la liquidità e l’esigibilità possono maturare anche dopo. In altre parole, la scadenza può collocarsi dopo il deposito; ciò che deve stare prima è la fonte dell’obbligazione: il contratto, la fornitura eseguita, il fatto da cui il credito nasce.
Vero, ma solo a metà, è invece che la compensazione richieda prima o poi la liquidità ed esigibilità: quando il creditore la eccepisce, i due crediti devono essere determinati nel loro ammontare e le due obbligazioni devono essere esigibili. La legge sposta in avanti il momento in cui questi requisiti si verificano, ma non li elimina.
Facciamo un esempio. Un fornitore ha consegnato merce all’impresa a gennaio con pagamento a 120 giorni, quindi con scadenza a maggio; l’impresa a sua volta ha venduto al fornitore dei semilavorati a febbraio, con pagamento a 60 giorni. La domanda di concordato viene depositata il 10 marzo. Alla data della domanda il credito del fornitore non è scaduto. Il passaparola direbbe “non si compensa”; la norma dice che si compensa, perché entrambe le obbligazioni hanno il loro fatto genetico anteriore al 10 marzo.
La prova
Cass. civ. n. 825/2015, nel solco di Cass. SS.UU. n. 775/1999, ha chiarito che la compensazione concorsuale opera anche se i requisiti di liquidità ed esigibilità maturano dopo l’apertura della procedura, a condizione che il fatto genetico delle obbligazioni contrapposte sia anteriore. Il testo letterale dell’art. 155, comma 1, CCII (“ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale”) chiude la questione sul piano normativo.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che si ritiene escluso dalla compensazione solo perché il proprio credito scadeva dopo la domanda finisce per pagare il proprio debito integralmente e per subire la falcidia sul credito. Su posizioni commerciali reciproche anche di poche decine di migliaia di euro, la differenza fra compensare e non compensare può valere la maggior parte del credito. Per l’impresa debitrice, invece, il rischio è opposto: pretendere il pagamento integrale da un debitore che ha diritto di compensare significa aprire un contenzioso destinato a pesare sui tempi e sui costi di esecuzione del piano.
Mito n. 3 — “Un credito anteriore si può compensare con qualunque debito, anche nato dopo la domanda”
IL MITO: “Se l’impresa mi doveva soldi prima del concordato, posso trattenere quello che le devo per le forniture che continuo a ricevere: tanto è una compensazione.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito nasce da una lettura “contabile” della compensazione: se fra due soggetti esiste un saldo dare-avere, sembra naturale chiudere tutto con una differenza. Nella prassi commerciale ordinaria è esattamente così che si ragiona. In più, durante il concordato in continuità l’impresa continua a operare, a vendere e a comprare: i rapporti con i partner commerciali proseguono, e il fornitore-cliente si trova a ricevere nuove fatture mentre ha ancora in sospeso il proprio credito anteriore. La tentazione di “pareggiare” è fortissima.
La realtà
La compensazione nel concordato richiede che entrambi i crediti contrapposti siano anteriori al deposito della domanda: un credito anteriore non può essere compensato con un debito sorto dopo. La ragione è strutturale. I crediti anteriori sono soggetti al concorso e al trattamento previsto dal piano; i debiti dei terzi verso l’impresa nati dopo la domanda sono attivo che deve affluire alla gestione e, in ultima analisi, al soddisfacimento di tutti i creditori. Consentire di compensare un credito “concorsuale” con un debito “post-concorsuale” significherebbe pagare per intero un creditore anteriore con risorse che appartengono alla massa: una violazione diretta della par condicio.
Il requisito dell’identità dei soggetti spiega il principio anche sul piano tecnico: dopo l’apertura della procedura, il patrimonio che risponde dei debiti anteriori e quello alimentato dalla gestione successiva non sono più nella stessa posizione rispetto ai creditori, e quindi manca la perfetta reciprocità che la compensazione presuppone.
Il passaparola dimentica anche un’altra conseguenza: il fornitore che continua a lavorare con l’impresa in concordato e trattiene i pagamenti delle nuove forniture si espone a un’azione per il pagamento integrale, e il suo credito anteriore rimane comunque soggetto alla percentuale.
La prova
Cass. civ., Sez. V, ord. 13 dicembre 2022, n. 36400, ha respinto la pretesa dell’Amministrazione finanziaria di compensare un proprio credito anteriore al fallimento con un credito IRES del contribuente maturato durante la procedura: la compensazione presuppone che entrambe le posizioni siano anteriori all’apertura del concorso, altrimenti viene meno l’identità dei soggetti e risulterebbe violata la par condicio creditorum. Il caso riguarda un fallimento e un rapporto tributario, ma il principio (anteriorità di entrambe le obbligazioni) è lo stesso che governa il concordato attraverso il rinvio dell’art. 96 CCII all’art. 155 CCII.
Cosa rischia chi ci crede
Chi compensa un credito anteriore con un debito sorto dopo la domanda non ottiene alcun effetto estintivo: il debito “nuovo” resta interamente dovuto, con interessi, e l’impresa (sotto la vigilanza del commissario giudiziale) potrà agire per riscuoterlo. Nel frattempo, il rapporto commerciale si deteriora proprio nella fase in cui il fornitore avrebbe interesse a restare partner dell’impresa in continuità e, eventualmente, a ottenere le tutele previste per i crediti sorti durante la procedura.
Mito n. 4 — “Comprare un credito verso l’impresa in crisi è un modo legittimo per compensare”
IL MITO: “Se devo dei soldi a un’impresa che sta per andare in concordato, mi conviene comprare a sconto un credito di qualcun altro verso di lei e poi compensarlo: pago meno e chiudo il debito.”
Perché ci credono in tanti
Il mito ha una logica economica impeccabile, ed è per questo che circola: i crediti verso imprese in crisi si comprano a forte sconto, e chi è debitore dell’impresa potrebbe usarli come “moneta” per estinguere il proprio debito al valore nominale. Il fondo di verità è che la cessione del credito è, in generale, perfettamente lecita (artt. 1260 ss. c.c.), e il cessionario subentra nella posizione del cedente.
La realtà
È esattamente per neutralizzare questa manovra che la legge prevede un limite specifico. L’art. 155, comma 2, CCII (e, per i soli crediti non scaduti, già l’art. 56, comma 2, l.fall.) esclude la compensazione quando il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda da cui è derivata l’apertura della procedura, oppure nell’anno anteriore. Applicato al concordato, il termine di riferimento è il deposito della domanda di accesso.
Il credito comprato dopo la domanda, o nell’anno che la precede, non può essere opposto in compensazione: la legge presume che quell’acquisto serva proprio ad aggirare il concorso. Non conta la buona fede dell’acquirente, né il prezzo pagato: il divieto opera oggettivamente, sulla base della data dell’atto di acquisto.
Che cosa si intende per “atto tra vivi”? Qui il passaparola ha perso per strada il dettaglio più insidioso. Non rientrano soltanto le cessioni di credito in senso stretto, ma qualunque atto negoziale fra soggetti esistenti con cui il credito passa da un patrimonio a un altro. La giurisprudenza più recente ha incluso in questa categoria anche la fusione societaria: una società che incorpora un’altra società creditrice dell’impresa in crisi, entro il periodo sospetto, non può poi compensare quel credito con i debiti propri verso la stessa impresa.
Diverso è il caso della successione a causa di morte, che per definizione non è un atto tra vivi, e quello del credito sorto originariamente in capo al creditore che compensa: il limite riguarda solo l’acquisto derivativo.
La prova
Cass. civ., Sez. I, ord. 22 maggio 2026, n. 15804, ha affermato che la fusione è un atto stipulato tra soggetti ancora esistenti sul piano giuridico al momento della stipula e rientra quindi nel divieto dell’art. 56, comma 2, l.fall.; la stessa pronuncia ha ribadito che, in caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, gli effetti si retrodatano alla data di presentazione della domanda di concordato quando lo stato di crisi coincideva con l’insolvenza. Ne deriva che anche il periodo rilevante per il divieto si calcola a ritroso da quella data.
Cosa rischia chi ci crede
Chi acquista un credito a sconto per compensarlo rischia di trovarsi con un credito che vale solo la percentuale concordataria (o quanto ricavabile in un’eventuale liquidazione successiva) e con il debito originario da pagare per intero. In più, operazioni di questo tipo realizzate a ridosso della crisi attirano l’attenzione del commissario giudiziale e, se il concordato dovesse evolvere in liquidazione giudiziale, potrebbero essere valutate anche sotto altri profili.
Mito n. 5 — “La banca deve sempre restituire gli incassi delle fatture anticipate”
IL MITO: “Con il concordato la banca non può più trattenere nulla: le somme che incassa sulle fatture o sulle Ri.Ba. che mi aveva anticipato devono tornare all’impresa.”
Perché ci credono in tanti
Il mito si fonda su un principio vero: dopo la domanda, gli incassi dei crediti dell’impresa costituiscono risorse destinate al piano e quindi, potenzialmente, a tutti i creditori. Se la banca trattiene ciò che incassa per conto dell’impresa e lo imputa al proprio credito anteriore, sembra realizzare un pagamento preferenziale. Non a caso il tema delle anticipazioni bancarie è uno dei più contesi della materia, e per anni le decisioni dei giudici di merito sono state oscillanti.
La realtà
Vero, ma solo a metà: tutto dipende da come è stato costruito il contratto di anticipazione prima della domanda. La distinzione decisiva è fra due ipotesi.
- Anticipazione con mandato all’incasso accompagnato da un patto di compensazione (o da una clausola che autorizza la banca a incamerare le somme riscosse a estinzione del proprio credito per l’anticipo): se il contratto e l’anticipazione sono anteriori alla domanda, la banca può trattenere le somme incassate anche dopo il deposito, perché il diritto a incamerarle è nato prima del concorso e la compensazione si fonda su un titolo anteriore.
- Semplice mandato all’incasso senza patto di compensazione: in assenza di una clausola che attribuisca alla banca il diritto di trattenere le somme, la riscossione avviene per conto dell’impresa e la banca è tenuta a riversare quanto incassato, mentre il proprio credito per l’anticipo resta un credito concorsuale.
Il passaparola ha poi trascurato un ulteriore elemento: nel concordato l’impresa può chiedere di essere autorizzata a sospendere o sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione (art. 97 CCII, già art. 169-bis l.fall.), e la sorte dei contratti di anticipazione rispetto agli incassi successivi è uno dei terreni su cui questa facoltà viene più spesso discussa. Si tratta però di un profilo distinto dalla compensazione in sé, da valutare caso per caso con la documentazione contrattuale in mano.
Un ulteriore dettaglio che il passaparola tende a cancellare riguarda la posizione temporale dell’anticipazione. Perché la banca possa trattenere gli incassi, non basta che il contratto quadro sia stato firmato prima della domanda: occorre che la singola anticipazione, cioè l’erogazione di denaro a fronte di quella specifica fattura o ricevuta, sia anch’essa anteriore. Se dopo il deposito della domanda la banca continuasse ad anticipare nuove fatture, il credito per queste nuove anticipazioni non sarebbe un credito concorsuale, e il ragionamento sulla compensazione andrebbe impostato in modo del tutto diverso.
Allo stesso modo conta la natura del conto su cui le somme vengono accreditate. Nelle prassi bancarie italiane si distingue spesso fra conto ordinario e conto “anticipi” (o conto di evidenza), e le clausole che regolano il passaggio delle somme dall’uno all’altro sono decisive per capire se l’incasso sia stato effettivamente destinato a estinguere l’anticipo o sia rimasto nella disponibilità dell’impresa. Chi legge il contratto con superficialità rischia di trarre conclusioni opposte a quelle corrette.
Infine, la questione va coordinata con le regole sui pagamenti dei crediti anteriori nel concordato: una cosa è la compensazione fondata su un titolo anteriore, che la legge ammette; altra cosa è un pagamento che l’impresa effettui volontariamente, dopo la domanda, a favore della banca per un credito anteriore, che senza autorizzazione del tribunale violerebbe la regola della parità di trattamento. La distinzione, sul piano contabile, può apparire sottile; sul piano giuridico è netta.
La prova
Cass. civ. n. 17999/2011 ha chiarito che, nelle anticipazioni su ricevute bancarie, né l’imprenditore né gli organi della procedura possono pretendere che la banca riversi le somme riscosse anziché compensarle con il proprio credito, quando il rapporto è regolato da un patto in tal senso. Più di recente, Cass. civ., ord. n. 2556/2023, ha confermato che nel concordato preventivo il patto di compensazione è opponibile alla procedura quando è contenuto in una clausola che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse e l’anticipazione è anteriore all’ammissione.
Cosa rischia chi ci crede
L’impresa che costruisce il proprio piano contando sul riversamento integrale degli incassi delle fatture anticipate, senza aver verificato le clausole dei contratti bancari, rischia di sovrastimare la liquidità disponibile e di presentare un piano non fattibile. Al contrario, la banca che trattiene somme in assenza di un valido patto di compensazione si espone a un’azione restitutoria. In entrambi i casi, la lettura delle clausole contrattuali viene prima di qualunque presa di posizione.
Mito n. 6 — “La compensazione opera da sola e nessuno la può contestare”
IL MITO: “Se i crediti sono reciproci e anteriori, la compensazione è automatica: non devo fare nulla e nessuno può metterla in discussione.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta nell’art. 1242 c.c.: la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. L’effetto, quindi, retroagisce: non è il creditore a “creare” l’estinzione, che si produce quando i due crediti coesistono con i requisiti richiesti. Da qui l’idea che si tratti di un meccanismo automatico e indiscutibile.
La realtà
La stessa norma che fonda il mito lo smentisce nella parte successiva: il giudice non può rilevare la compensazione d’ufficio. Deve essere chi vi ha interesse a farla valere, opponendola alla controparte o eccependola in giudizio. La compensazione va eccepita e provata da chi la invoca: non basta averne i presupposti, occorre dimostrarli.
Nel concordato preventivo questa regola ha conseguenze pratiche precise:
– il creditore che intende compensare deve comunicarlo all’impresa (e, nella sostanza, al commissario giudiziale, che vigila sulla gestione e redige la relazione per i creditori), indicando i crediti contrapposti e la loro origine;
– deve essere in grado di documentare l’anteriorità del fatto genetico di entrambe le obbligazioni: contratti, ordini, documenti di trasporto, fatture, estratti conto;
– l’impresa e il commissario possono contestare la compensazione, per esempio sostenendo che uno dei due crediti sia sorto dopo la domanda, che sia stato acquistato nel periodo sospetto, che non sia liquido o che sia controverso.
Va aggiunto un dettaglio che il passaparola ignora: nel concordato preventivo non esiste un accertamento del passivo con efficacia di giudicato paragonabile a quello della liquidazione giudiziale. Le contestazioni sull’esistenza o sull’entità dei crediti, e quindi anche sulla compensazione, si risolvono nelle sedi ordinarie: il voto e l’ammissione provvisoria dei crediti ai fini del voto non chiudono la questione.
C’è poi una distinzione che il mito confonde: quella fra compensazione legale, giudiziale e volontaria. La compensazione legale (art. 1243, comma 1, c.c.) opera fra debiti liquidi ed esigibili; quella giudiziale (art. 1243, comma 2, c.c.) consente al giudice di dichiararla quando il debito opposto, pur non liquido, è di pronta e facile liquidazione; quella volontaria (art. 1252 c.c.) nasce dall’accordo delle parti. Nel concordato preventivo, la compensazione volontaria stipulata dopo la domanda fra impresa e creditore anteriore non è un’eccezione al concorso ma un atto della gestione, che in quanto tale soggiace alle regole sugli atti dell’impresa in concordato e alla vigilanza degli organi della procedura: non può diventare una scorciatoia per pagare integralmente un creditore anteriore.
Un ulteriore profilo pratico riguarda i crediti contestati. Se il credito che il creditore intende opporre è oggetto di contestazione da parte dell’impresa, per esempio per vizi della merce o inadempimenti contrattuali, la compensazione non potrà operare finché la contestazione non sia risolta, salvo che il giudice ritenga il credito di pronta e facile liquidazione. Chi dà per scontata la compensazione di un credito contestato rischia di essere considerato inadempiente rispetto al proprio debito.
La prova
Il testo dell’art. 1242, comma 1, c.c. è chiaro nel prevedere che la compensazione non è rilevabile d’ufficio. Sul piano concorsuale, Cass. civ. n. 825/2015 e Cass. SS.UU. n. 775/1999 subordinano l’operatività della compensazione alla prova dell’anteriorità del fatto genetico: un onere che grava su chi invoca la deroga al concorso.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che si limita a “trattenere” senza formalizzare e documentare la compensazione rischia di trovarsi convenuto per il pagamento del proprio debito e di dover dimostrare in giudizio, a distanza di tempo, l’origine di posizioni che avrebbe potuto documentare subito. Per l’impresa, l’errore speculare è accettare passivamente compensazioni che non ne hanno i requisiti, rinunciando a liquidità che spetterebbe al piano.
Mito n. 7 — “Chi compensa subisce comunque la percentuale del concordato”
IL MITO: “Anche se compenso, alla fine il mio credito viene comunque ridotto alla percentuale offerta dal piano, come quello di tutti gli altri chirografari.”
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci, perché l’effetto tipico del concordato omologato è proprio quello di rendere obbligatoria per tutti i creditori anteriori la riduzione prevista dal piano. Chi sa che l’omologazione vincola anche i dissenzienti tende a pensare che non ci siano eccezioni.
La realtà
La compensazione funziona come una sorta di “garanzia di fatto”: nei limiti del debito reciproco, il creditore ottiene una soddisfazione integrale, e solo l’eventuale residuo segue la sorte degli altri crediti. La dottrina parla per questo di privilegio “atecnico”: non è una causa di prelazione in senso proprio, ma produce un effetto simile, perché sottrae alla falcidia la parte di credito che si estingue.
Il meccanismo è lineare. Se il creditore vanta 41.380 euro e deve all’impresa 27.915 euro, entrambe le posizioni anteriori, la compensazione estingue per intero il suo debito e 27.915 euro del suo credito. Solo il residuo di 13.465 euro entra nel concordato e viene soddisfatto nella percentuale prevista dal piano per la sua classe.
Due precisazioni completano il quadro. Primo: il piano non può “neutralizzare” una compensazione legittimamente opposta, perché si tratta di un effetto che la legge riconosce ai creditori in quanto tali. Secondo: il residuo non compensato è a tutti gli effetti un credito concorsuale, e per esso valgono le regole su classi, voto e trattamento.
Il mito ha anche un risvolto sul voto. Il creditore che ha compensato integralmente il proprio credito non è più creditore e quindi non partecipa alla votazione per quella parte; se la compensazione è solo parziale, vota per il residuo. Chi ritiene di subire comunque la falcidia sull’intero importo tende invece a sovrastimare il proprio peso nella votazione e a impostare le trattative con l’impresa su basi errate. Allo stesso modo, nella formazione delle classi, l’impresa deve considerare che i creditori titolari di compensazioni legittime sono, per la parte compensata, già soddisfatti: inserirli per l’intero importo falserebbe le maggioranze e il confronto tra trattamenti.
Va infine ricordato che la compensazione, come tutte le eccezioni alla parità di trattamento, è oggetto di attenzione da parte del commissario giudiziale nella relazione ai creditori: una compensazione rilevante, specie se opposta da un soggetto collegato all’impresa o da una banca, sarà esaminata con particolare cura. Chi la invoca deve aspettarselo e prepararsi con documentazione completa.
La prova
Il rinvio all’art. 155 CCII, operato dall’art. 96 CCII, permette ai creditori di “opporre” i propri crediti in compensazione dei debiti verso l’impresa: l’effetto estintivo, per sua natura, colpisce l’intero importo fino a concorrenza. La giurisprudenza di legittimità, nel qualificare la compensazione concorsuale come deroga alla regola del concorso (Cass. civ. n. 825/2015; Cass. SS.UU. n. 775/1999), riconosce proprio che quella parte di credito non viene soddisfatta secondo il riparto concorsuale.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto di subire comunque la falcidia può essere indotto a non far valere la compensazione o a rinunciarvi in sede di trattativa senza alcuna contropartita, sacrificando una tutela che, sui crediti reciproci, vale la differenza tra il 100% e la percentuale concordataria.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati di fantasia per mostrare la sequenza reale che segue a ciascuna convinzione errata.
Ipotesi 1 — “Ogni compensazione è bloccata” (mito n. 1). Un fornitore vanta verso l’impresa un credito di 38.760 € per forniture consegnate a novembre 2025; a sua volta deve all’impresa 22.140 € per servizi ricevuti a dicembre 2025. La domanda di concordato viene depositata il 3 febbraio 2026; il piano offre ai chirografari il 22%.
– Se il fornitore, convinto del blocco, paga i 22.140 €, riceverà sul credito di 38.760 € il 22%, cioè 8.527,20 €. Esborso netto: 22.140 − 8.527,20 = 13.612,80 € persi.
– Se oppone la compensazione: il debito di 22.140 € si estingue; residuo di credito 16.620 €, sul quale riceve il 22% = 3.656,40 €. Il saldo complessivo è nettamente migliore: non paga nulla e incassa 3.656,40 €.
– Differenza tra le due condotte: 17.269,20 €.
Ipotesi 2 — “Posso compensare anche con le forniture nuove” (mito n. 3). Stesso fornitore; dopo il deposito della domanda continua a ricevere servizi dall’impresa in continuità per 9.835 € (fattura di aprile 2026) e decide di non pagarli, “compensandoli” con il residuo anteriore di 16.620 €.
– La compensazione non opera: il debito di 9.835 € è sorto dopo la domanda.
– L’impresa, sotto la vigilanza del commissario, chiede il pagamento: il fornitore dovrà versare 9.835 € più interessi e, se si arriva in giudizio, le spese di lite.
– Il residuo anteriore di 16.620 € resta soggetto al 22% del piano.
Ipotesi 3 — “Compro un credito e compenso” (mito n. 4). Una società deve all’impresa 54.300 € per una vendita di macchinari del settembre 2025. A ottobre 2025 acquista per 12.000 € un credito nominale di 54.300 € che un terzo vanta verso l’impresa. La domanda di concordato è depositata il 19 gennaio 2026.
– L’acquisto (ottobre 2025) è avvenuto nell’anno anteriore alla domanda: la compensazione è esclusa dall’art. 155, comma 2, CCII.
– La società deve pagare 54.300 €; sul credito acquistato riceverà la percentuale del piano. Con un 20%: 10.860 €.
– Risultato: l’operazione, pensata per “risparmiare”, si traduce in un esborso di 12.000 € per l’acquisto del credito, a fronte di un incasso concordatario di 10.860 €, oltre al debito originario pagato per intero.
Ipotesi 4 — “La banca deve sempre restituire” (mito n. 5). Un’impresa ha in essere un fido per anticipo fatture con patto di compensazione; al 14 aprile 2026, data della domanda di concordato con riserva, risultano anticipate fatture per 186.470 €, di cui 112.930 € incassate dalla banca nei due mesi successivi.
– Se il contratto contiene una clausola che autorizza la banca a incamerare gli incassi a estinzione dell’anticipo e le anticipazioni sono anteriori al 14 aprile, la banca può trattenere i 112.930 €; il suo credito residuo per anticipi (73.540 €) resta concorsuale.
– Se invece il rapporto prevede un semplice mandato all’incasso senza patto di compensazione, i 112.930 € vanno riversati all’impresa e il credito della banca, pari a 186.470 €, entra per intero nel concordato.
– Un piano che contasse sui 112.930 € senza aver letto la clausola potrebbe sbagliare la stima della liquidità disponibile di oltre centomila euro.
Il fondo di verità
I miti sulla compensazione non nascono dal nulla: ciascuno di essi deforma un frammento di disciplina reale. Ricomporre quei frammenti nel quadro corretto è il modo più sicuro per orientarsi.
Il concorso è davvero la regola. Dal deposito della domanda di concordato i creditori anteriori sono soggetti a un trattamento collettivo: non possono aggredire individualmente il patrimonio del debitore quando operano le misure protettive, e il loro soddisfacimento passa per il piano. Da questo frammento nasce il mito n. 1. La correzione è che la compensazione è un’eccezione espressamente prevista dalla legge, e non una violazione del concorso.
La compensazione civilistica richiede davvero liquidità ed esigibilità. L’art. 1243 c.c. lo dice chiaramente. È da qui che nasce il mito n. 2. La correzione sta nell’inciso “ancorché non scaduti” dell’art. 155 CCII: nella compensazione concorsuale ciò che deve essere anteriore è il fatto genetico, mentre i requisiti di liquidità ed esigibilità possono maturare dopo.
Il saldo dare-avere è davvero la logica dei rapporti commerciali. È il presupposto del mito n. 3. Ma nel concordato il “taglio” temporale della domanda separa ciò che è soggetto al concorso da ciò che appartiene alla gestione successiva, e le due aree non si possono mescolare.
La cessione del credito è davvero un atto lecito. Il mito n. 4 si regge su questo. Ma la legge, proprio per impedire che la cessione venga usata per aggirare il concorso, rende inopponibile in compensazione il credito acquistato per atto tra vivi dopo la domanda o nell’anno anteriore. Nella legge fallimentare il divieto era riferito ai crediti non scaduti; nel Codice della crisi la formulazione dell’art. 155, comma 2, è più ampia e va letta con attenzione caso per caso.
Gli incassi successivi alla domanda sono davvero, di regola, risorse del piano. Da qui il mito n. 5. Ma se la banca aveva, prima della domanda, un diritto contrattuale di incamerare le somme riscosse, la compensazione si fonda su un titolo anteriore ed è opponibile.
La compensazione ha davvero effetto retroattivo. Il mito n. 6 prende spunto dall’art. 1242 c.c. Ma la stessa norma impone che sia fatta valere dalla parte: senza eccezione, e senza prova, non produce effetti nel rapporto con l’impresa.
L’omologazione vincola davvero tutti i creditori anteriori. È il frammento del mito n. 7. Ma la parte di credito estinta per compensazione non è più un credito da soddisfare con il piano: è già stata “pagata” dall’estinzione del debito reciproco.
Mito vs realtà in tabella
Per chi ha bisogno di una verifica rapida, ecco i sette miti messi accanto a come stanno davvero le cose. Ogni riga va letta tenendo presente che i presupposti (anteriorità, reciprocità, assenza di acquisti nel periodo sospetto) si verificano sui documenti, non sulle impressioni.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Con il concordato ogni compensazione è bloccata | La compensazione è ammessa tra crediti reciproci entrambi anteriori alla domanda (art. 155 CCII richiamato dall’art. 96 CCII; già artt. 56 e 169 l.fall.) |
| Si compensano solo crediti già scaduti alla domanda | Si compensano anche crediti “ancorché non scaduti”: conta l’anteriorità del fatto genetico |
| Un credito anteriore si compensa con qualunque debito | Il debito del terzo verso l’impresa deve essere anch’esso anteriore alla domanda |
| Comprare un credito permette di compensarlo | Escluso se acquistato per atto tra vivi (fusione compresa) dopo la domanda o nell’anno anteriore |
| La banca deve sempre riversare gli incassi | Dipende dal contratto: con patto di compensazione e anticipazione anteriore la banca può trattenere |
| La compensazione è automatica e incontestabile | Va eccepita e provata da chi la invoca; il giudice non la rileva d’ufficio |
| Chi compensa subisce comunque la percentuale | La parte compensata è soddisfatta integralmente; solo il residuo segue il piano |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se ho un credito e un debito verso un’impresa in concordato, posso semplicemente non pagare?
Dipende. Puoi opporre la compensazione se entrambe le posizioni sono anteriori al deposito della domanda e se il tuo credito non è stato acquistato da terzi nel periodo sospetto. Devi però comunicarla formalmente e conservare la documentazione che prova l’origine dei due crediti; se uno dei due è sorto dopo la domanda, il tuo debito resta interamente dovuto.
Quindi è vero che la data che conta è quella del decreto di apertura?
No. Per il concordato preventivo il riferimento è la data di deposito della domanda di accesso, anche quando si tratta di una domanda “con riserva”, cioè con piano e proposta da depositare successivamente. È da quella data che si verifica l’anteriorità delle posizioni.
Quindi è vero che, se il concordato fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, cambia tutto?
No, in larga parte. In caso di consecuzione tra concordato e procedura liquidatoria, la Cassazione ha affermato che gli effetti si retrodatano alla data della domanda di concordato quando lo stato di crisi coincideva con l’insolvenza (Cass. n. 15804/2026). La linea di demarcazione tra crediti anteriori e posteriori, quindi, tende a restare la stessa.
Quindi è vero che la banca può compensare qualunque saldo di conto corrente?
No. La compensazione richiede sempre reciprocità e anteriorità. Per gli incassi successivi alla domanda la banca può trattenere solo se esiste un titolo contrattuale anteriore (patto di compensazione o clausola di incameramento) collegato a un’anticipazione anch’essa anteriore. In mancanza, le somme vanno riversate.
Quindi è vero che il commissario giudiziale decide se la compensazione è valida?
No. Il commissario vigila, verifica e riferisce ai creditori e al tribunale, e può segnalare compensazioni che ritiene illegittime; ma la decisione definitiva sull’esistenza e sull’entità dei crediti, compresa la loro estinzione per compensazione, spetta in caso di contrasto al giudice nelle sedi ordinarie.
Le sentenze che smontano i miti
Le pronunce che seguono sono quelle che abbiamo potuto verificare per questo approfondimento. I principi sono riformulati con parole nostre.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 maggio 2026, n. 15804
– Principio: la fusione societaria, essendo un accordo concluso tra soggetti ancora esistenti al momento della stipula, è un “atto tra vivi” ai fini del divieto di compensare crediti acquistati nel periodo sospetto; in caso di consecuzione tra concordato e fallimento, il riferimento temporale retrocede alla domanda di concordato quando crisi e insolvenza coincidevano.
– Mito smontato: n. 4 (e, per la consecuzione, la domanda di verifica sul passaggio alla procedura liquidatoria). È la pronuncia più recente sul tema e mostra quanto sia esteso il concetto di acquisto derivativo.
2. Cass. civ., Sez. V, ord. 13 dicembre 2022, n. 36400
– Principio: non si può compensare un credito anteriore all’apertura della procedura con un credito del debitore maturato durante la procedura, perché mancano la reciprocità e l’identità soggettiva e si violerebbe la parità di trattamento tra creditori.
– Mito smontato: n. 3. Riguarda un rapporto tributario in ambito fallimentare, ma afferma in termini generali la necessità che entrambe le obbligazioni siano anteriori.
3. Cass. civ. n. 825/2015
– Principio: la compensazione concorsuale è una deroga alla regola del concorso che opera anche quando liquidità ed esigibilità maturano dopo l’apertura della procedura, purché il fatto da cui nascono le obbligazioni contrapposte sia anteriore.
– Miti smontati: nn. 1, 2, 6 e 7. È il punto di riferimento per distinguere tra “scadenza” e “fatto genetico”.
4. Cass. civ., Sez. Unite, n. 775/1999
– Principio: le Sezioni Unite hanno fissato il criterio dell’anteriorità del fatto genetico come condizione della compensazione nel concorso, ammettendo che i requisiti civilistici della compensazione si completino successivamente.
– Miti smontati: nn. 1 e 2. È la pronuncia da cui la giurisprudenza successiva ricava la nozione di compensazione concorsuale come deroga circoscritta.
5. Cass. civ. n. 17999/2011
– Principio: nelle anticipazioni su ricevute bancarie regolate da un patto che consente alla banca di trattenere gli incassi, l’imprenditore e gli organi della procedura non possono pretendere il riversamento delle somme riscosse, che la banca può compensare con il proprio credito.
– Mito smontato: n. 5. Spiega perché la clausola contrattuale anteriore sia decisiva.
6. Cass. civ., ord. n. 2556/2023
– Principio: nel concordato preventivo il patto di compensazione è opponibile alla procedura se contenuto in una clausola che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse, a condizione che l’anticipazione sia anteriore all’ammissione e il credito della banca sia verso il correntista.
– Mito smontato: n. 5. È la conferma specifica, in materia di concordato, del principio enunciato per il fallimento.
I riferimenti normativi da tenere a mente
| Norma | Contenuto essenziale |
|---|---|
| Art. 1241-1243 c.c. | Nozione di compensazione; estinzione dal giorno della coesistenza; requisiti di liquidità ed esigibilità; non rilevabilità d’ufficio (art. 1242) |
| Art. 56 l.fall. | Compensazione nel fallimento, anche per crediti non scaduti; limite dei crediti acquistati per atto tra vivi |
| Art. 169 l.fall. | Estensione al concordato preventivo con riferimento alla data della domanda |
| Art. 155 CCII | Compensazione nella liquidazione giudiziale “ancorché non scaduti”; esclusione per crediti acquistati dopo la domanda o nell’anno anteriore |
| Art. 96 CCII | Richiamo, per il concordato preventivo, delle norme della liquidazione giudiziale sugli effetti per i creditori, compresa la compensazione |
| Art. 97 CCII | Sospensione e scioglimento dei contratti pendenti nel concordato (rilevante per le anticipazioni bancarie) |
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, con un lavoro che parte dai documenti e non dalle impressioni. Ecco cosa facciamo concretamente, sia quando assistiamo l’impresa che accede al concordato sia quando assistiamo il creditore che è anche suo debitore.
- Ricostruiamo la mappa dei rapporti reciproci: incrociamo contabilità, contratti, ordini, DDT, fatture ed estratti conto per individuare tutte le posizioni dare-avere con ciascuna controparte.
- Verifichiamo l’anteriorità del fatto genetico: per ogni credito e ogni debito accertiamo la data in cui l’obbligazione è sorta, distinguendola dalla data di scadenza, rispetto al deposito della domanda.
- Accertiamo l’origine dei crediti acquistati: controlliamo cessioni, conferimenti e fusioni per stabilire se un credito sia stato acquistato per atto tra vivi nel periodo sospetto.
- Esaminiamo i contratti bancari di anticipazione: leggiamo le clausole di mandato all’incasso e i patti di compensazione per stabilire se la banca possa trattenere gli incassi o debba riversarli.
- Redigiamo e notifichiamo la dichiarazione di compensazione per il creditore, con il prospetto analitico dei crediti contrapposti e la documentazione che ne prova l’origine.
- Contestiamo le compensazioni illegittime opposte all’impresa, formalizzando le eccezioni verso la controparte e coordinandoci con il commissario giudiziale.
- Quantifichiamo l’impatto sul piano: insieme ai commercialisti dello staff stimiamo quanta parte dell’attivo può essere neutralizzata da compensazioni legittime, per evitare errori nella fattibilità.
- Valutiamo la richiesta di sospensione o scioglimento dei contratti pendenti ai sensi dell’art. 97 CCII, quando incide sulla sorte degli incassi e delle compensazioni bancarie.
- Impostiamo le trattative con banche e partner commerciali: le posizioni compensabili diventano un elemento negoziale da gestire, non da subire, anche nella fase di composizione negoziata.
- Seguiamo il contenzioso: se la compensazione viene contestata, costruiamo la strategia processuale e la portiamo avanti nei gradi di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che, nella composizione negoziata, affianca l’imprenditore nel confronto con banche e creditori, e le compensazioni, le anticipazioni e i rapporti incrociati sono esattamente le materie su cui quelle trattative si giocano. Conoscere dall’interno il percorso che può precedere il concordato consente di impostare le scelte sulle compensazioni prima che diventino irreversibili. A questo si affianca il coordinamento dello staff in diritto bancario, decisivo nella lettura dei contratti di anticipazione.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di mano che disperdono informazioni. E il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che opera insieme sullo stesso caso: i primi sulle questioni giuridiche, i secondi sulla ricostruzione contabile delle posizioni reciproche, che nella compensazione è la base di tutto.
Chiusura
La compensazione nel concordato preventivo non è né un divieto assoluto né un via libera generalizzato: è una deroga al concorso con regole precise sull’anteriorità, sulla reciprocità, sugli acquisti nel periodo sospetto e sulla prova. L’informazione corretta è la prima difesa: chi conosce queste regole sa quando può opporre il proprio credito, quando deve pagare e quando può contestare la compensazione altrui.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché la compensazione è il punto in cui la crisi d’impresa incontra i rapporti con banche e partner commerciali: è il terreno su cui opera l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, nelle trattative che spesso precedono il concordato. Il coordinamento dello staff in diritto bancario e la qualifica di cassazionista completano la capacità di seguire la questione dalla verifica dei documenti fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Prima di pagare, trattenere o contestare una compensazione, scrivici: tutti i recapiti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa guida.
