Crediti Da Superbonus Bloccati: Come Gestire La Crisi Dell’impresa Edile?

Ho un cassetto fiscale pieno di crediti Superbonus che non riesco a monetizzare, le banche non li comprano più, i fornitori premono e il Fisco blocca le compensazioni: quale strada devo prendere per salvare l’impresa? È la domanda che oggi si pongono molte imprese di costruzioni e molti general contractor che, tra il 2021 e il 2023, hanno eseguito i cantieri, anticipato materiali, manodopera e subappalti, e hanno ricevuto in cambio crediti d’imposta anziché denaro.

La risposta onesta è che non esiste una strada valida per tutte le imprese edili, ed è proprio questo il punto: la scelta giusta dipende dalla qualità dei crediti, dalla composizione dei debiti e dal tempo che resta prima che i creditori agiscano. Composizione negoziata, accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, concordato preventivo in continuità: sono tre percorsi realmente praticabili, ciascuno con un profilo di impresa ideale, e ciascuno con un rovescio della medaglia che va soppesato prima di muoversi.

Questa guida mette le tre opzioni una accanto all’altra, con le stesse cifre di partenza, con una tabella di confronto e con le pronunce che oggi orientano i giudici. Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio di materie per ragioni precise e verificabili: la crisi dell’impresa edile con crediti incagliati è anzitutto una crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio sul percorso della composizione negoziata; è poi una crisi che si gioca sul terreno bancario e tributario (esposizioni verso gli istituti, compensazioni, transazione con il Fisco), che è l’ambito dello staff multidisciplinare nazionale che l’Avvocato coordina; ed è infine una crisi che, se sfocia in contenzioso, va difesa fino all’ultimo grado, dove interviene la sua qualifica di avvocato cassazionista.

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Il quadro di partenza: perché i crediti si sono fermati e cosa significa per l’impresa

Prima di confrontare le opzioni occorre fissare il terreno comune su cui tutte poggiano. Un’impresa edile con crediti Superbonus incagliati non è, quasi mai, un’impresa senza patrimonio. È un’impresa con un attivo che esiste sulla carta ma non si trasforma in liquidità nei tempi dei debiti. Il problema, in altre parole, è un disallineamento temporale tra attivo e passivo, e ogni strumento di gestione della crisi va valutato proprio per la sua capacità di riallineare quei tempi.

Il blocco del mercato dei crediti

Il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito (art. 121 D.L. 34/2020) presupponeva un mercato secondario capace di assorbire i crediti. Quel mercato si è progressivamente chiuso: prima per l’esaurimento della capienza fiscale degli intermediari, poi per gli interventi normativi che dal 2023 hanno ristretto le opzioni di cessione e sconto, infine per l’irrigidimento dei controlli. Già nel 2023, nelle audizioni parlamentari sul tema, si stimavano in circa 19 miliardi i crediti incagliati, di cui oltre 2 bloccati nei cassetti fiscali delle imprese. Nelle istanze di composizione negoziata depositate dai general contractor emerge lo stesso racconto: le cause della crisi si collocano nel 2024, quando le modifiche normative hanno prodotto una sostanziale paralisi nella cessione dei crediti di imposta acquisiti.

La stretta sulle compensazioni nel 2026

A rendere più acuta la situazione si aggiungono due novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che l’impresa edile deve avere ben presenti perché incidono sull’unico canale di utilizzo rimasto, cioè la compensazione in F24.

La prima riguarda la soglia del blocco per debiti iscritti a ruolo. La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025, art. 1, comma 116) ha abbassato a 50.000 euro la soglia oltre la quale scatta il divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo, modificando l’articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006. Il blocco è totale: superata la soglia non si compensa nulla in F24, qualunque sia l’ammontare dei crediti disponibili. E c’è un’asimmetria che colpisce proprio le imprese edili: gli avvisi di recupero dei bonus concorrono alla soglia di 50.000 euro, ma i crediti corrispondenti non possono essere usati per sanare il debito.

La seconda riguarda i contributi. Dal 1° luglio 2026 è in vigore il divieto, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, di utilizzare i crediti d’imposta in compensazione nel modello F24 per pagare i contributi INPS e i premi INAIL, mentre i crediti d’imposta possono continuare a essere usati per estinguere debiti erariali come IRPEF, IRES, IVA e IRAP. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 110/2026, ha poi chiarito che i crediti Superbonus, anche se acquistati da terzi, possono essere compensati in F24 ma non impiegati per estinguere direttamente cartelle relative a debiti previdenziali già iscritti a ruolo.

Per un’impresa di costruzioni, dove il costo del lavoro pesa moltissimo, la conseguenza è evidente: la capacità di “consumare” i crediti si restringe proprio mentre il loro utilizzo annuale resta a scadenza. Le quote annuali di credito non utilizzate entro l’anno, infatti, secondo la disciplina dell’art. 121 D.L. 34/2020, non possono essere riportate agli anni successivi né chieste a rimborso: ogni anno che passa senza utilizzo è una quota di attivo che si perde definitivamente.

La domanda preliminare: i crediti sono “puliti” o contestati?

C’è un passaggio che precede qualunque confronto tra strumenti, e che spesso viene saltato: stabilire se i crediti nel cassetto sono solo incagliati oppure sono sospesi, recuperati o sequestrati. La differenza è radicale, perché un piano di risanamento costruito su crediti che il giudice penale considera inesistenti è un piano destinato a cadere.

La giurisprudenza penale è severa. La Cassazione ritiene che, quando il diritto alla detrazione non esiste, non nasce un credito valido, e che il sequestro preventivo può colpire anche il cessionario che ha acquistato in buona fede. Ma la stessa Corte ha posto limiti precisi: con la sentenza n. 7021 del 15 febbraio 2024 ha annullato un’ordinanza di rigetto di un’istanza di dissequestro di crediti Superbonus, perché il tribunale non aveva correlato causalmente gli elementi indiziari ai crediti sequestrati; in quel caso la Suprema Corte ha annullato il sequestro imposto a un’impresa edile che aveva ricevuto i crediti applicando lo sconto in fattura.

Ne deriva una regola pratica che vale per tutte e tre le opzioni: prima si “pesa” l’attivo fiscale, distinguendo crediti utilizzabili, crediti a rischio e crediti congelati; poi si sceglie lo strumento. E va detto anche che, se l’impresa entra in liquidazione giudiziale, il quadro cambia ancora: con la risposta n. 237/2024 l’Agenzia ha chiarito che questi crediti, pur essendo agevolativi, non sfuggono alla compensazione forzata con debiti erariali scaduti prevista dall’art. 155 CCII. È una delle ragioni per cui, finché l’impresa ha continuità, conviene giocare d’anticipo con strumenti che la preservano.

Il fronte dei committenti: i contratti d’appalto rimasti a metà

C’è un terzo elemento comune a tutte le opzioni, che i bilanci spesso non mostrano: il contenzioso con i committenti. Molte imprese edili hanno firmato contratti d’appalto in cui il corrispettivo era pagato quasi interamente tramite sconto in fattura; quando la cessione dei crediti si è bloccata, i cantieri si sono fermati e i committenti, privati o condominiali, hanno reagito con diffide, risoluzioni e richieste di restituzione degli acconti.

La giurisprudenza di merito di questi anni si è mostrata in larga parte poco incline ad accogliere la tesi dell’impossibilità sopravvenuta: il blocco delle cessioni, in assenza di una clausola che lo configuri espressamente come condizione del contratto, è stato spesso ritenuto un rischio dell’appaltatore, con la conseguenza che l’abbandono del cantiere è stato qualificato come grave inadempimento. In alcune decisioni, i tribunali hanno anche osservato che l’impresa, anziché interrompere i lavori, avrebbe potuto attivare le clausole di revisione previste dal contratto. Sul versante opposto, le stesse decisioni tendono a essere rigorose con il committente sul piano del danno: la perdita del beneficio fiscale va provata nel nesso causale, e la domanda risarcitoria non è automatica.

Per l’impresa in crisi, questo fronte ha tre ricadute pratiche, che pesano sulla scelta dello strumento. Primo: i crediti restitutori e risarcitori dei committenti entrano nel passivo, spesso come poste contestate, e vanno stimati con prudenza nel piano. Secondo: i contratti d’appalto ancora pendenti sono una variabile decisiva, perché proseguirli genera flussi ma anche costi, mentre scioglierli può liberare l’impresa da impegni non più sostenibili; il concordato offre su questo punto strumenti specifici che gli altri percorsi non hanno. Terzo: alcune iniziative dei committenti, come abbiamo visto per i ponteggi, non sono bloccate dalle misure protettive e vanno quindi gestite in parallelo.

Il quadro di partenza, in sintesi, si compone di quattro variabili che ritroveremo in ogni opzione: la qualità dei crediti, la posizione fiscale rispetto alla soglia delle compensazioni, la composizione del passivo, lo stato dei contratti d’appalto. Ciascuno dei tre strumenti risponde meglio a una diversa combinazione di queste variabili.


Opzione 1: la composizione negoziata della crisi

In cosa consiste

La composizione negoziata è il percorso stragiudiziale disciplinato dagli artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), nato con il D.L. 118/2021. L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, presenta un’istanza alla Camera di commercio tramite la piattaforma telematica nazionale; viene nominato un esperto indipendente che agevola le trattative con i creditori. L’imprenditore resta alla guida dell’impresa, non c’è spossessamento, non c’è voto dei creditori: c’è una negoziazione assistita.

Il cuore dello strumento, per un’impresa edile sotto pressione, sono le misure protettive (artt. 18 e 19 CCII). Con l’istanza, o successivamente, l’imprenditore può chiedere che i creditori non acquisiscano diritti di prelazione e non avviino o proseguano azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui è esercitata l’attività. Le misure vanno poi confermate dal tribunale. Nella prassi, i giudici ne valutano la funzionalità al risanamento: il Tribunale di Pescara, pronunciandosi sul ricorso di una società del settore immobiliare, ha affermato che le misure protettive vanno confermate quando sussiste il rischio che altrimenti i creditori avviino iniziative giudiziarie atte a pregiudicare il buon esito delle trattative, concedendo il termine massimo di 120 giorni.

Accanto alle protettive esistono le misure cautelari, anche atipiche. Il Tribunale di Vicenza, il 23 luglio 2025, si è pronunciato sulla concessione di una misura cautelare atipica consistente nel divieto temporaneo alla banca creditrice di escussione di una garanzia MCC: un tema delicato per molte imprese edili che hanno finanziato i cantieri con linee garantite dal Fondo.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Primo scenario: l’impresa ha crediti “puliti” per importi significativi, un portafoglio cantieri ancora attivo, e il problema principale è la tensione con banche e fornitori. Qui la composizione negoziata consente di congelare le azioni per il tempo necessario a negoziare moratorie, piani di rientro, cessioni assistite dei crediti residui.

Secondo scenario: l’impresa ha già ricevuto decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da subappaltatori e fornitori, ma non è ancora insolvente in modo irreversibile. Le misure protettive possono fermare l’escalation mentre si cerca un accordo.

Terzo scenario: l’impresa ha anche un procedimento penale aperto sui crediti, con richiesta di sequestro. Qui la composizione negoziata ha un effetto indiretto da non sottovalutare: la Cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025), ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’annullamento di un sequestro, ritenendo congrua la motivazione del riesame che aveva escluso il pericolo di dispersione anche perché la società era stata ammessa alla composizione negoziata in continuità aziendale e aveva ottenuto la conferma delle misure protettive.

Come si esegue, in sintesi

L’istanza si deposita sulla piattaforma con la documentazione contabile e fiscale, il piano di risanamento in bozza, la situazione debitoria aggiornata, le certificazioni dei debiti fiscali e previdenziali. Nominato l’esperto, si apre la fase di trattativa, che ha una durata tipica di 180 giorni, prorogabile. Se l’imprenditore chiede misure protettive, deve chiederne la conferma al tribunale, che decide sentite le parti e l’esperto; la durata iniziale è compresa tra 30 e 120 giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240 giorni.

Gli esiti possibili sono plurimi: un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, un accordo di ristrutturazione (anche agevolato) o, se le trattative falliscono, l’accesso al concordato semplificato per la cessione del patrimonio nei 60 giorni successivi alla relazione finale. Sul fronte fiscale, la disciplina della composizione negoziata prevede strumenti specifici, tra cui la possibilità di rateizzazioni più ampie dei debiti erariali e riduzioni sanzionatorie (art. 25-bis CCII).

Vantaggi motivati

Il primo vantaggio è la riservatezza relativa: non c’è pubblicità paragonabile a quella di una procedura concorsuale, il che per un’impresa edile che partecipa a gare, lavora con condomìni e ha bisogno di DURC e reputazione è un elemento non secondario. Il secondo è la flessibilità: lo strumento non impone un contenuto obbligatorio all’accordo. Il terzo è la conservazione del controllo: l’imprenditore gestisce l’impresa, pur dovendo informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione. Il quarto, nel contesto specifico dei crediti Superbonus, è il tempo guadagnato per tentare di utilizzare le quote annuali in scadenza, eventualmente previa sistemazione dei carichi a ruolo che bloccano il F24.

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

A fronte di questi vantaggi, il rovescio della medaglia è chiaro. La composizione negoziata non vincola i creditori dissenzienti: se una banca o il Fisco non accettano, l’accordo non si impone. Le misure protettive, poi, hanno limiti precisi. La Cassazione, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha chiarito che la domanda di composizione negoziata è inammissibile se proposta quando è già pendente una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, e non produce effetti impeditivi rispetto alla dichiarazione di liquidazione giudiziale; e ha affidato al tribunale della crisi il compito di valutare incidenter tantum l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con applicazione di misure protettive.

Inoltre le misure protettive non coprono tutto: il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 23 luglio 2026, ha stabilito che le misure protettive non impediscono le azioni contro la società indebitata che mirano a eliminare una situazione materiale lesiva, come la rimozione di un ponteggio abbandonato e pericoloso. Per un’impresa con cantieri fermi e ponteggi montati, è un’avvertenza molto concreta. E la giurisprudenza di merito tende a escludere che le misure si estendano oltre il patrimonio dell’imprenditore e i beni dell’attività, come ricorda il Tribunale di Brindisi (3 marzo 2025), che richiama l’indirizzo per cui le misure protettive non possono essere estese oltre il patrimonio dell’imprenditore e dei beni con i quali viene esercitata l’attività di impresa, pur affrontando il caso del fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa edile ancora in continuità, con crediti in larga parte non contestati, con un numero gestibile di creditori “strategici” disposti a trattare, e con il bisogno prioritario di fermare le azioni esecutive per qualche mese.


Opzione 2: l’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale

In cosa consiste

L’accordo di ristrutturazione (artt. 57 ss. CCII) è un’intesa tra l’impresa e creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, sorretta da un piano attestato da un professionista indipendente, che il tribunale omologa. Ai creditori estranei è garantito il pagamento integrale entro 120 giorni dall’omologazione (per i crediti già scaduti) o dalla scadenza (per quelli non ancora scaduti). Esistono due varianti utili per l’impresa edile: l’accordo agevolato (art. 60 CCII), con soglia ridotta al 30% se il debitore rinuncia alla moratoria per gli estranei e non chiede misure protettive temporanee; e l’accordo a efficacia estesa (art. 61 CCII), che consente di vincolare i creditori dissenzienti di una stessa categoria omogenea quando gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti della categoria.

L’elemento che rende questo strumento particolarmente interessante nel caso dei crediti Superbonus è la transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII). L’impresa può proporre all’Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali un pagamento parziale o dilazionato; se l’adesione dell’amministrazione è determinante per raggiungere la soglia e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale, il tribunale può omologare anche in mancanza di adesione (il cosiddetto “cram down” fiscale), alle condizioni rese più stringenti dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024).

Quando ha senso: tre scenari concreti

Primo scenario: il passivo è concentrato su pochi grandi creditori (due o tre banche, l’Erario, l’INPS) e il resto è frammentato tra piccoli fornitori che si possono pagare per intero. L’accordo permette di negoziare con i “pesi massimi” e pagare regolarmente gli altri.

Secondo scenario: l’impresa ha debiti fiscali iscritti a ruolo sopra la soglia dei 50.000 euro che bloccano il F24, e quindi rende inutilizzabili i crediti. Una transazione fiscale omologata può ridefinire quei carichi e restituire spazio di manovra.

Terzo scenario: le banche sono disposte a ristrutturare, ma chiedono la stabilità di un accordo omologato e le esenzioni dalla revocatoria che solo l’omologazione garantisce.

Come si esegue, in sintesi

Si predispone il piano economico-finanziario con un attestatore indipendente che ne certifica veridicità dei dati e fattibilità; si negoziano le adesioni; si deposita in tribunale l’accordo con il piano e l’attestazione; si pubblica nel registro delle imprese; i creditori e gli interessati possono opporsi; il tribunale omologa. La proposta di transazione fiscale va presentata con anticipo agli uffici competenti, perché la mancata adesione rilevante ai fini del cram down presuppone che la proposta sia stata effettivamente formulata e istruita. Come ricordano le pronunce in materia, il rispetto delle formalità (anche pubblicitarie) è decisivo: un accordo depositato ma non iscritto nei termini è stato ritenuto inammissibile, con la conseguenza che chi intende avvalersi del cram down fiscale deve agire con largo anticipo, presentando all’amministrazione finanziaria una proposta completa e dimostrabilmente vantaggiosa.

Vantaggi motivati

L’accordo di ristrutturazione lascia integri i creditori estranei e coinvolge solo chi accetta, con una procedura più snella del concordato: niente commissario giudiziale, niente voto per classi, gestione in mano all’imprenditore. Offre stabilità giuridica grazie all’omologazione e alle protezioni degli atti esecutivi del piano. Consente, tramite la transazione fiscale, di intervenire proprio sul debito erariale che, nel caso dei crediti Superbonus, è spesso il vero tappo che blocca l’utilizzo dei crediti stessi. Per un’impresa con molti fornitori o molte banche, è uno strumento da valutare con attenzione.

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

Il primo rischio è la soglia: se non si raggiunge il 60% (o il 30% nella forma agevolata, con i relativi vincoli), l’accordo non si chiude. Il secondo è l’obbligo di pagare integralmente gli estranei nei tempi di legge: se l’impresa non ha la liquidità per farlo, il piano non regge. Il terzo è legato alla transazione fiscale: il cram down non è un automatismo, richiede una proposta conveniente rispetto alla liquidazione e, dopo il correttivo del 2024, il rispetto di condizioni ulteriori. Il quarto, specifico dei crediti edilizi, è che l’attestatore deve valutare la qualità dei crediti nel cassetto: se una parte è a rischio di recupero o sequestro, l’attivo del piano va prudenzialmente svalutato, e il piano può non stare in piedi.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa edile con un passivo concentrato su pochi creditori qualificati, con un debito fiscale e contributivo rilevante da ridefinire, con risorse sufficienti a pagare per intero i creditori minori e con crediti nel cassetto di qualità attestabile.


Opzione 3: il concordato preventivo in continuità aziendale

In cosa consiste

Il concordato preventivo in continuità (artt. 84 ss. CCII) è lo strumento giudiziale più incisivo: l’impresa propone ai creditori, suddivisi in classi, un piano che prevede la prosecuzione dell’attività e la soddisfazione dei creditori in misura anche parziale, con il controllo di un commissario giudiziale e il voto dei creditori. A differenza dell’accordo di ristrutturazione, il concordato vincola tutti i creditori, anche dissenzienti, una volta omologato. La domanda può essere presentata “con riserva” (art. 44 CCII), ottenendo subito protezione mentre si completa il piano.

Il concordato in continuità conosce meccanismi di approvazione articolati: in mancanza di unanimità delle classi, il tribunale può omologare con la ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII). E dopo il correttivo del 2024 il cram down fiscale opera anche nel concordato in continuità (art. 88, comma 4, CCII). Il punto è stato ricostruito dalla Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026, che ha ritenuto preferibile la lettura secondo cui, nel regime anteriore al correttivo, l’omologazione forzosa fiscale non si estendeva alle forme di approvazione del concordato in continuità, osservando che solo con il d.lvo n. 136/2024 è stata superata in senso positivo la questione concernente la possibilità di omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva nel concordato in continuità, e ha rimesso alla Corte di giustizia UE una questione sulle classi idonee a sostenere l’omologa “a minoranza”.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Primo scenario: il passivo è molto frammentato (decine di subappaltatori, fornitori, professionisti) e non è realistico raccogliere adesioni individuali: serve un meccanismo che vincoli anche chi non partecipa.

Secondo scenario: l’impresa ha un’esposizione erariale e previdenziale così elevata che senza una falcidia imposta, con le garanzie di una procedura, non c’è piano sostenibile.

Terzo scenario: la crisi è già avanzata, ci sono istanze di liquidazione giudiziale pendenti o imminenti e occorre uno strumento capace di “contenere” la procedura liquidatoria.

Come si esegue, in sintesi

Si deposita la domanda (anche con riserva, con termine per il piano fissato dal tribunale), si ottengono le misure protettive (art. 54 CCII), si predispone il piano con l’attestazione, si formano le classi, il commissario giudiziale relaziona, i creditori votano, il tribunale omologa verificando ammissibilità, fattibilità e, in caso di opposizioni, il rispetto del criterio del “trattamento non deteriore” rispetto alla liquidazione. Nel concordato in continuità il valore di liquidazione va distribuito secondo l’ordine delle prelazioni, mentre il valore eccedente può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa (art. 84 CCII).

Vantaggi motivati

Il vantaggio dirimente è l’effetto vincolante generalizzato: una volta omologato, il concordato si impone a tutti i creditori anteriori. Si aggiungono una protezione ampia e immediata del patrimonio, la possibilità di sciogliersi o sospendere contratti pendenti non più convenienti (con autorizzazione e indennizzo), la falcidia dei crediti privilegiati degradati al valore di realizzo, e il cram down fiscale e previdenziale nelle forme del correttivo. Per un’impresa edile con cantieri in corso, la possibilità di gestire i contratti di appalto pendenti è un elemento che, a seconda dei casi, può fare la differenza.

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

Il rovescio della medaglia è significativo. Il concordato è pubblico e ha un impatto reputazionale sull’impresa, sulle gare e sui rapporti con i committenti. È costoso in termini di tempo e di adempimenti, con un commissario giudiziale che vigila. È esposto al voto: se le classi non approvano e non ricorrono le condizioni della ristrutturazione trasversale, l’omologa viene negata e, se nel frattempo pende un’istanza, può aprirsi la liquidazione giudiziale, esattamente come accaduto nel caso deciso dalla Corte d’Appello di Firenze esaminato dall’ordinanza n. 15593/2026. Infine, la qualità dei crediti Superbonus pesa anche qui: il commissario e il tribunale valuteranno l’attivo con prudenza, e crediti sotto sequestro non possono essere contati come risorse disponibili.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa edile con un passivo frammentato e un debito pubblico elevato, che ha bisogno di un vincolo erga omnes e di una protezione forte, e che può sostenere la pubblicità e la durata di una procedura giudiziale.

Una precisazione: se l’impresa è “minore” ai sensi dell’art. 2 CCII (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro), non accede al concordato preventivo ma al concordato minore (artt. 74 ss. CCII), con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi. La Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, si è occupata proprio dei limiti alla proposta di concordato minore, affermando che il “contenuto libero” della proposta incontra comunque limiti di sistema: un dato da tenere presente per le piccole imprese artigiane del settore.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per rendere confrontabili gli strumenti. Non sono casi reali e non anticipano l’esito di nessuna procedura specifica.

Dati di partenza comuni. Impresa edile s.r.l. in continuità, ottobre 2026.

  • Crediti Superbonus nel cassetto fiscale: 1.137.400 €, suddivisi in quattro quote annuali residue da 284.350 € (2026, 2027, 2028, 2029).
  • Debiti bancari: 612.800 € (di cui 245.000 € garantiti dal Fondo di garanzia).
  • Fornitori e subappaltatori: 438.900 €, distribuiti su 37 creditori.
  • Debiti erariali: 214.600 €, di cui 63.200 € già affidati all’agente della riscossione e scaduti.
  • Debiti INPS e Cassa Edile: 97.300 €.
  • Totale passivo: 1.363.600 €.

Il primo problema, comune a tutte le opzioni. Con 63.200 € di carichi erariali scaduti, l’impresa supera la soglia di 50.000 € e, salvo le eccezioni previste dalla norma (che vanno verificate caso per caso, ad esempio per i carichi sospesi o rateizzati), non può compensare nulla in F24. La quota 2026 di 284.350 € rischia di andare perduta al 31 dicembre. Inoltre, dal 1° luglio 2026, anche liberando il F24 quei crediti non possono più servire a pagare INPS e INAIL.

Simulazione 1: la composizione negoziata

Ipotesi: istanza depositata il 20 ottobre 2026 con richiesta di misure protettive; conferma da parte del tribunale per 120 giorni. Durante le trattative, l’impresa ottiene dall’agente della riscossione la definizione o la rateizzazione dei 63.200 € di ruoli in modo da rientrare nelle condizioni che consentono di sbloccare il F24, e utilizza entro dicembre la parte compensabile della quota 2026 per pagare IVA, ritenute e IRES correnti, ad esempio 171.800 €. La parte residua della quota (112.550 €) non trova debiti erariali compensabili entro l’anno e si perde. Con le banche si firma una convenzione di moratoria di 18 mesi sulle linee chirografarie (367.800 €), mentre l’escussione della garanzia del Fondo su 245.000 € resta il punto più fragile, che può richiedere misure cautelari specifiche. I fornitori principali (12 su 37, per 301.400 €) accettano un piano di rientro in 24 mesi.

Esito: l’impresa sopravvive se le trattative reggono, ma nessuno è obbligato. Se due subappaltatori con crediti per complessivi 58.700 € rifiutano e, scadute le misure, avviano esecuzioni, il piano va rivisto. Il punto di forza è la rapidità; il punto debole è l’assenza di vincolo.

Simulazione 2: l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale

Ipotesi: con le stesse cifre, l’impresa raccoglie l’adesione delle tre banche (612.800 €) e propone una transazione fiscale e contributiva su 311.900 € di debiti pubblici con pagamento del 55% in cinque anni. Aderenti: banche, 612.800 € su 1.363.600 € = 44,9%. Non basta per la soglia ordinaria del 60%; l’adesione dell’Erario e degli enti (311.900 €) porterebbe il totale a 924.700 €, pari al 67,8%. L’adesione pubblica è quindi determinante: se l’Agenzia non aderisce, si apre la strada del cram down, ma solo se l’attestatore dimostra che il 55% è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e ricorrono le ulteriori condizioni di legge. I 37 fornitori (438.900 €) restano estranei e vanno pagati per intero entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza: servono risorse per circa 438.900 €, che il piano deve reperire tra incassi da cantieri, finanza nuova e utilizzo delle quote di credito.

Esito: l’accordo è solido se l’impresa ha la liquidità per gli estranei. Se quella liquidità manca, lo strumento non è percorribile anche se le banche sono d’accordo.

Simulazione 3: il concordato preventivo in continuità

Ipotesi: domanda con riserva depositata il 20 ottobre 2026; piano depositato nei termini concessi. Classi: (1) lavoratori e Cassa Edile per i crediti privilegiati, pagamento integrale; (2) banche, chirografo, 30%; (3) Erario e INPS con transazione fiscale, 40% sulla parte degradata; (4) fornitori e subappaltatori, 25%. Supponiamo che le classi 1, 2 e 4 votino a favore e la classe 3 voti contro. In base al regime attuale (art. 88, comma 4, CCII post correttivo), il tribunale può omologare anche senza l’adesione pubblica se il trattamento dei creditori pubblici non è deteriore rispetto alla liquidazione e se ricorrono le condizioni sulla maggioranza delle classi previste dall’art. 112. I fornitori, che con un accordo di ristrutturazione avrebbero dovuto essere pagati al 100%, nel concordato ricevono il 25%, ma con vincolo per tutti e 37.

Esito: il concordato libera risorse rispetto all’accordo (perché non impone il pagamento integrale degli estranei), ma richiede la pubblicità, il commissario, il voto e una durata maggiore. Se la ristrutturazione trasversale non si perfeziona, l’impresa rischia di approdare alla liquidazione giudiziale, dove i crediti Superbonus subiscono la compensazione forzata con i debiti erariali scaduti.


Il confronto in tabella

La tabella che segue sintetizza le differenze sui parametri che, nella pratica, orientano la scelta. Va letta tenendo presente che le tre opzioni non sono rigidamente alternative: la composizione negoziata può sfociare in un accordo di ristrutturazione, e l’una e l’altra possono, in caso di insuccesso, condurre al concordato. Quanto ai costi, si indicano qui solo quelli previsti dalla legge per l’accesso al percorso (contributo unificato, diritti di segreteria e di cancelleria, compenso dell’esperto o del commissario determinato secondo i parametri normativi); non si tratta di stime dei compensi professionali.

ParametroComposizione negoziataAccordo di ristrutturazione + transazione fiscaleConcordato preventivo in continuità
TempiTrattative di norma in 180 giorni; misure protettive fino a 240 giorni complessiviVariabili: dipendono dalla raccolta delle adesioni e dall’istruttoria fiscale; omologa dopo le opposizioniI più lunghi: riserva, piano, relazione del commissario, voto, omologa
ComplessitàMedia: piano di risanamento, rapporti con l’espertoMedio-alta: piano attestato, adesioni qualificate, proposta fiscaleAlta: classi, commissario, voto, controllo giudiziale pieno
Vincolo per i dissenzientiNessunoSolo nelle forme a efficacia estesa e con cram down fiscaleSì, per tutti i creditori anteriori dopo l’omologa
Pagamento creditori estraneiNon previsto (non c’è “estraneità” in senso tecnico)Integrale entro 120 giorniNon applicabile: tutti sono vincolati alla proposta
Rischi in caso di esito negativoRitorno alla situazione iniziale; possibile accesso al concordato semplificatoMancata omologa, perdita del tempo investitoDiniego dell’omologa e possibile apertura della liquidazione giudiziale
Effetti sulle esecuzioniBlocco con misure protettive confermate dal tribunaleProtezione nelle trattative (se chiesta) e stabilità dopo l’omologaBlocco ampio dal deposito della domanda
Pubblicità e reputazioneLimitataMedia (iscrizione nel registro delle imprese)Elevata
ReversibilitàAlta: si può passare ad altri strumentiMedia: si può convertire il percorsoBassa: l’insuccesso ha conseguenze pesanti
Costi previsti dalla leggeDiritti di segreteria; compenso dell’esperto secondo i parametri di leggeContributo unificato e diritti di cancelleria; compenso dell’attestatoreContributo unificato e diritti di cancelleria; compenso del commissario secondo i parametri di legge

I criteri per scegliere

A questo punto è chiaro che una risposta unica non esiste. Esistono però criteri concreti che, applicati alla situazione dell’impresa, orientano la valutazione. Li presentiamo in forma condizionale, perché ciascuno va pesato insieme agli altri.

Primo criterio: la qualità dei crediti nel cassetto. Se una parte rilevante dei crediti è oggetto di sequestro, di atti di recupero o di contestazioni, l’attivo del piano si riduce e la scelta si sposta verso strumenti che non contano su quei crediti come risorsa immediata. Se invece i crediti sono puliti ma incagliati, la priorità diventa non perdere le quote annuali, e la rapidità della composizione negoziata assume un peso maggiore.

Secondo criterio: la concentrazione del passivo. Se il debito è concentrato su pochi creditori qualificati, generalmente l’accordo di ristrutturazione è lo strumento più coerente; se è frammentato su decine di fornitori e subappaltatori, il vincolo erga omnes del concordato diventa l’elemento dirimente.

Terzo criterio: il peso del debito pubblico. Se i debiti verso Erario ed enti previdenziali sono la quota principale del passivo e soprattutto se i carichi a ruolo superano la soglia che blocca il F24, serve uno strumento che consenta una transazione fiscale: accordo o concordato, eventualmente preparati in composizione negoziata.

Quarto criterio: la liquidità disponibile per chi resta fuori. Se l’impresa non è in grado di pagare per intero i creditori che non aderiscono, l’accordo di ristrutturazione perde senso, perché il pagamento integrale degli estranei è un requisito, non un’opzione.

Quinto criterio: l’urgenza. Se ci sono pignoramenti in corso o istanze di liquidazione giudiziale pendenti, i tempi si accorciano drasticamente: la Cassazione, con la sentenza n. 31856/2025, ha ricordato che una composizione negoziata tardiva o inammissibile non ferma la liquidazione. In questi casi va valutata la domanda di concordato con riserva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, valuta questi criteri insieme, perché nella crisi dell’impresa edile la scelta dello strumento e la gestione dei crediti fiscali non si possono separare.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà percorso? In molti casi sì, ed è uno dei motivi per cui la composizione negoziata viene spesso usata come primo passo: dal suo esito possono nascere un accordo di ristrutturazione o, se le trattative falliscono, il concordato semplificato. Il passaggio inverso è più delicato: una volta depositata una domanda di concordato, la composizione negoziata non è più accessibile, come ha chiarito la Cassazione nel 2025.

E se scelgo lo strumento sbagliato? Il costo principale non è economico ma temporale: mesi persi mentre le quote annuali di credito scadono, i creditori si muovono e i carichi a ruolo crescono. Per questo la fase di analisi iniziale (qualità dei crediti, mappa del passivo, posizione fiscale) non è un preliminare burocratico ma la decisione stessa.

I crediti sotto sequestro sono perduti per sempre? Non necessariamente. Secondo la Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 34459 del 25 settembre 2026, nel caso del cessionario il credito non è perduto per sempre, ma resta congelato per la durata dell’indagine e dell’eventuale giudizio, mentre i termini di utilizzo si estendono di un periodo pari alla durata del sequestro. Ma un credito congelato non è un credito su cui costruire un piano a breve: va considerato, appunto, come attivo incerto.

Posso offrire una fideiussione per liberare i crediti sequestrati? La Cassazione, con la sentenza n. 6532/2026, ha escluso che l’ordinamento preveda la sostituzione del sequestro preventivo impeditivo con una garanzia in questo tipo di fattispecie. Restano gli strumenti difensivi propri del procedimento penale, come la richiesta di dissequestro motivata sul difetto del nesso tra crediti e condotte contestate, valorizzando i principi della sentenza n. 7021/2024.

Le banche possono revocare gli affidamenti se avvio la composizione negoziata? L’accesso alla composizione negoziata non dovrebbe, di per sé, essere letto come un segnale di insolvenza. L’Ufficio del Massimario della Cassazione, con la relazione n. 10 del 30 gennaio 2025, ha richiamato il principio di “neutralità” dell’accesso alla procedura rispetto alla classificazione dei crediti in bilancio da parte degli istituti. Resta il fatto che la banca valuta il merito creditizio con i propri criteri: per questo è utile presentarsi alle trattative con un piano credibile e con una rappresentazione onesta della qualità dei crediti nel cassetto.

Che fine fanno i crediti Superbonus se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale? È lo scenario che conviene evitare. Secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 237/2024), nella liquidazione giudiziale i crediti agevolativi sono soggetti alla compensazione con i debiti erariali scaduti prevista dall’art. 155 CCII: in pratica, una parte rilevante dell’attivo fiscale viene assorbita dal debito verso l’Erario prima di arrivare agli altri creditori. Nei percorsi in continuità, al contrario, l’impresa conserva la possibilità di pianificare l’utilizzo delle quote annuali dentro un progetto di risanamento.

I debiti verso i committenti per acconti e risarcimenti entrano nel piano? Sì. Sono crediti chirografari anteriori e, se contestati, vanno comunque considerati con un accantonamento prudente. Nel concordato possono essere inseriti in una classe dedicata; nell’accordo di ristrutturazione, se i committenti non aderiscono, rientrano tra gli estranei da pagare per intero, il che può pesare in modo decisivo sulla sostenibilità del piano.

Sono un piccolo artigiano: devo per forza passare dal tribunale? Se l’impresa rientra nei parametri dell’impresa minore, gli strumenti sono quelli del sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione, liquidazione controllata), gestiti con l’intervento dell’OCC. Anche l’impresa minore può accedere alla composizione negoziata. Il confronto tra queste vie segue la stessa logica di questa guida: qualità dei crediti, composizione del passivo, liquidità disponibile.


Le pronunce che orientano la scelta

Raccogliamo qui le decisioni citate e quelle che, oggi, illuminano ciascuna delle opzioni. Per ognuna: estremi, principio riformulato, perché conta per l’impresa edile con crediti Superbonus bloccati.

Pronunce che incidono sulla qualità dei crediti (comuni a tutte le opzioni)

1. Cass. pen., sez. III, sentenza n. 40865 del 28 ottobre 2022. È tra le prime pronunce sul sequestro preventivo impeditivo dei crediti Superbonus in capo ai cessionari, in relazione alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Rilevanza: ha aperto l’orientamento per cui i crediti circolati possono essere bloccati presso chi li detiene, il che incide sulla valutazione dell’attivo in qualsiasi piano.

2. Cass. pen., sentenza n. 3108/2024. Ha confermato la legittimità del sequestro di crediti nel cassetto fiscale di una banca cessionaria, per circa 27 milioni di euro, indicando le condizioni di tale legittimità. Rilevanza: spiega perché il mercato bancario della cessione si è chiuso, con effetti diretti sulla liquidità delle imprese.

3. Cass. pen., sentenza n. 7021 del 15 febbraio 2024. Ha annullato il rigetto di un’istanza di dissequestro presentata da un’impresa edile, per difetto di motivazione sul collegamento tra gli elementi indiziari (relativi a una parte dei cantieri) e la totalità dei crediti sequestrati. Rilevanza: è il principale argomento difensivo contro i sequestri “a strascico” dell’intero cassetto fiscale, e serve a recuperare attivo utilizzabile nel piano.

4. Cass. pen., sentenza n. 28064 del 12 luglio 2024. Ha qualificato le frodi Superbonus come potenzialmente dirette sia contro lo Stato sia contro le banche, individuando il profitto tanto nel credito d’imposta quanto nel denaro ricavato dalla monetizzazione. Rilevanza: chiarisce l’ampiezza dei beni aggredibili, che va considerata nella mappa del patrimonio dell’impresa.

5. Cass. pen., sentenza n. 8390 del 28 febbraio 2025. Ha confermato il sequestro nei confronti di un consorzio appaltatore che aveva maturato crediti per oltre 1,4 milioni, in un caso in cui il prezzo fatturato superava di molto i costi effettivi dei subappalti. Rilevanza: per i general contractor, segnala che la congruità dei prezzi è un fattore di rischio sulla tenuta dei crediti.

6. Cass. pen., sez. III, sentenza n. 10400 del 17 marzo 2025. Ha ribadito che i crediti fittizi presenti nel cassetto fiscale costituiscono profitto confiscabile, aggredibile direttamente presso chi li detiene. Rilevanza: rafforza la necessità di distinguere crediti certi e crediti contestati prima di qualunque piano.

7. Cass. pen., sentenze n. 37421 e n. 37423 del 17 novembre 2025. Hanno rimesso alle Sezioni Unite la qualificazione penale della condotta di creazione di crediti inesistenti da Superbonus, con possibili ricadute sul piano cautelare. Rilevanza: indica che il quadro penale è ancora in evoluzione, e che la prudenza nella valutazione dei crediti contestati resta d’obbligo.

8. Cass. pen., sentenza n. 6532/2026. Ha affermato che, nel sequestro impeditivo, la buona fede del cessionario è irrilevante e che non è ammessa la sostituzione della misura con una garanzia. Rilevanza: esclude una via d’uscita spesso ipotizzata dalle imprese per liberare i crediti.

9. Cass. pen., sentenza n. 20669/2026. In tema di bonus facciate, ha ribadito che la cessione del credito presuppone prestazioni effettivamente eseguite, principio poi richiamato in decisioni successive anche per il Superbonus. Rilevanza: i crediti maturati su lavori non ancora eseguiti sono quelli più esposti a contestazione.

10. Cass. pen., sez. III, sentenza n. 34459 del 25 settembre 2026. Ha confermato il sequestro dei crediti nel cassetto di una banca cessionaria in buona fede, precisando che il credito resta congelato e che i termini di utilizzo si estendono per la durata del sequestro. Rilevanza: consente di qualificare i crediti sequestrati come attivo “differito”, non necessariamente perduto.

Pronunce che illuminano l’opzione 1 (composizione negoziata)

11. Cass. pen., sez. III, sentenza n. 30109/2025 (deposito 2 settembre 2025). Ha ritenuto congrua la motivazione del riesame che aveva escluso il periculum in mora anche valorizzando l’ammissione della società alla composizione negoziata in continuità e la conferma delle misure protettive. Rilevanza: la composizione negoziata può avere effetti favorevoli anche sul versante penale-cautelare, spesso decisivo per le imprese edili.

12. Cass. civ., sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025. Ha stabilito che l’istanza di composizione negoziata proposta in pendenza di una domanda di concordato è inammissibile e non impedisce la dichiarazione di liquidazione giudiziale, spettando al tribunale della crisi valutarne incidentalmente l’ammissibilità. Rilevanza: l’ordine in cui si attivano gli strumenti non è indifferente.

13. Tribunale di Grosseto, ordinanza del 23 luglio 2026. Ha escluso che le misure protettive impediscano il ricorso cautelare del condominio per la rimozione di ponteggi abbandonati da un’impresa in composizione negoziata. Rilevanza: le misure proteggono il patrimonio, non le situazioni di pericolo materiale nei cantieri.

14. Tribunale di Vicenza, provvedimento del 23 luglio 2025. Ha esaminato la concessione, in composizione negoziata, di una misura cautelare atipica consistente nel divieto temporaneo di escussione di una garanzia MCC. Rilevanza: utile per le imprese edili che hanno finanziato i cantieri con linee garantite dal Fondo.

15. Tribunale di Brindisi, provvedimento del 3 marzo 2025. Ha affrontato l’estensione delle misure protettive al fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto, richiamando il principio per cui le misure non vanno oltre il patrimonio dell’imprenditore e i beni dell’attività. Rilevanza: rilevante per i soci e gli amministratori che hanno garantito personalmente i debiti dell’impresa.

Pronunce che illuminano le opzioni 2 e 3 (accordo e concordato)

16. Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026. Ha ritenuto che, nel regime anteriore al correttivo del 2024, il cram down fiscale non operasse nelle forme di approvazione del concordato in continuità, riconoscendo che solo il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto l’omologazione forzosa fiscale in continuità; ha inoltre rimesso alla Corte di giustizia UE la questione delle classi idonee a sostenere l’omologa “a minoranza”. Rilevanza: per le proposte presentate oggi vale il nuovo regime, ma la questione europea pendente può incidere sulla costruzione delle classi.

17. Cass. civ., sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. Si è occupata dei limiti al contenuto della proposta di concordato minore. Rilevanza: per le piccole imprese edili e artigiane che non superano le soglie dell’impresa minore, delimita lo spazio della proposta.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella crisi dell’impresa edile con crediti Superbonus bloccati, l’errore più costoso è scegliere lo strumento prima di aver capito il problema. Ecco cosa facciamo concretamente.

1. Analizziamo il cassetto fiscale credito per credito, distinguendo le quote utilizzabili, quelle in scadenza nell’anno, quelle oggetto di sospensione, recupero o sequestro, e ricostruiamo per ciascuna la documentazione di origine (contratti, SAL, asseverazioni, visti di conformità).

2. Verifichiamo la posizione rispetto al blocco delle compensazioni, calcolando i carichi a ruolo rilevanti ai fini della soglia di 50.000 euro e individuando le azioni (definizione, rateizzazione, contestazione degli atti) che possono sbloccare il F24 prima che le quote annuali si perdano.

3. Costruiamo la mappa del passivo, classificando i creditori per natura, rango e peso, per capire se il problema è concentrato o frammentato.

4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando composizione negoziata, accordo di ristrutturazione e concordato sui numeri reali dell’impresa, non su ipotesi astratte.

5. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive, con le eventuali misure cautelari atipiche (ad esempio contro l’escussione di garanzie).

6. Impostiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva, curando il dialogo con gli uffici e la tenuta dei requisiti per l’eventuale omologazione forzosa.

7. Assistiamo l’impresa nei procedimenti penali-cautelari sui crediti, con istanze di dissequestro e impugnazioni fondate sul difetto di nesso e di motivazione.

8. Gestiamo i contenziosi con committenti e condomìni nati dal blocco dei cantieri (risoluzioni, restituzioni di acconti, ponteggi), coordinandoli con la strategia di risanamento.

9. Tuteliamo soci e garanti esposti per fideiussioni, valutando l’estensione delle protezioni e gli strumenti di sovraindebitamento a loro disposizione.

10. Seguiamo il percorso fino all’ultimo grado, impugnando i provvedimenti sfavorevoli senza cambiare difensore né linea.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una scelta tra strumenti alternativi, la leva che conta di più è la continuità della strategia fino in Cassazione: la decisione presa oggi, su quale percorso attivare e su come valutare i crediti, dovrà essere difesa domani davanti al tribunale, alla corte d’appello e, se necessario, alla Suprema Corte. Avere lo stesso difensore dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado significa che la linea non si spezza e che nessun argomento viene perso tra un passaggio e l’altro. La qualifica di Esperto Negoziatore, a sua volta, consente di conoscere dall’interno le logiche della composizione negoziata, mentre quelle di Gestore della crisi e di fiduciario OCC coprono il versante delle imprese minori e dei garanti persone fisiche.

Lo studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: nella crisi dell’impresa edile, dove il piano economico, la posizione fiscale e la strategia processuale sono inscindibili, è la condizione per non sbagliare il primo passo.


Chiusura

Crediti bloccati, compensazioni impedite, fornitori che premono, banche che chiedono rientri: la crisi dell’impresa edile legata al Superbonus ha caratteristiche proprie, e non si risolve applicando uno schema standard. Composizione negoziata, accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e concordato in continuità sono tre strade percorribili, ciascuna con un profilo ideale e con rischi propri. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, quote di credito che scadono e, talvolta, la possibilità stessa di salvare l’impresa.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché la affronta con le competenze che essa richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per il percorso della composizione negoziata e per la gestione delle trattative; il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per i rapporti con le banche, le compensazioni e la transazione fiscale; la qualifica di avvocato cassazionista per difendere la strategia scelta fino all’ultimo grado di giudizio.

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