Chi si avvicina per la prima volta al test del miglior soddisfacimento dei creditori cerca quasi sempre una definizione unica, buona per tutti. La definizione esiste ed è anche semplice: nessun creditore che non ha dato il proprio consenso può essere trattato, dallo strumento di regolazione della crisi, peggio di come sarebbe trattato se l’impresa venisse liquidata. Ma la risposta vera alla domanda “che cosa significa per me questo test?” non è unica. Dipende da chi sei.
Se sei l’imprenditore che presenta un concordato preventivo, il test è un onere: devi dimostrare, numeri alla mano e con l’attestazione di un professionista indipendente, che la tua proposta non peggiora la posizione di nessuno. Se sei un fornitore chirografario che ha votato contro, il test è un’arma: puoi opporti all’omologazione e costringere il tribunale a rifare i conti. Se sei la banca con ipoteca, il test ti garantisce che il valore del bene vincolato non ti venga sottratto. Se sei l’Agenzia delle Entrate, il test è la ragione per cui il tribunale può omologare un piano anche contro il tuo voto. Se sei un imprenditore in composizione negoziata che sfocia nel concordato semplificato, il test cambia nome e diventa “assenza di pregiudizio”. Se sei un consumatore o un piccolo imprenditore sovraindebitato, il termine di paragone non è più la liquidazione giudiziale, ma la liquidazione controllata.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi sei sezioni dedicate, una per profilo:
- l’imprenditore che propone il concordato preventivo;
- il creditore chirografario (fornitore, professionista, sub-appaltatore) che dissente;
- la banca garantita, i creditori privilegiati e i lavoratori;
- il Fisco e gli enti previdenziali;
- l’imprenditore che passa dalla composizione negoziata agli accordi o al concordato semplificato;
- il consumatore e il piccolo imprenditore sovraindebitato.
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché il test del miglior soddisfacimento è il punto in cui si incontrano la trattativa con i creditori e il giudizio di omologazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che, nella composizione negoziata, deve valutare se le soluzioni proposte ai creditori siano sostenibili e non pregiudizievoli rispetto all’alternativa liquidatoria. Chi conosce dall’interno quella valutazione sa leggere un piano con gli stessi occhi con cui lo leggeranno i creditori, l’attestatore e il tribunale.
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Le regole comuni a tutti: da dove nasce il test e come funziona
L’origine europea
Il test del miglior soddisfacimento dei creditori non è un’invenzione italiana. Nasce dalla Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, che lo definisce in termini molto netti: è la verifica che garantisce che nessun creditore dissenziente esca svantaggiato da un piano di ristrutturazione rispetto alla situazione in cui si troverebbe in caso di liquidazione, oppure nel miglior scenario alternativo qualora il piano non fosse omologato. Nel lessico internazionale lo si chiama best interest of creditors test.
La logica è quella di un patto di garanzia minima. Il diritto della crisi permette che una maggioranza imponga la propria scelta a una minoranza: chi vota contro resta vincolato al piano omologato. Questo sacrificio della volontà individuale è accettabile solo se il dissenziente riceve almeno quanto avrebbe ottenuto senza il piano. Il test è, in sostanza, la soglia economica sotto la quale la maggioranza non può spingere la minoranza.
Il recepimento nel Codice della crisi
Il legislatore italiano ha recepito la direttiva con il D.Lgs. 83/2022, che ha riscritto ampie parti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), e poi con il correttivo D.Lgs. 136/2024, che è intervenuto di nuovo proprio sull’art. 112, il giudizio di omologazione del concordato preventivo.
Nel nostro ordinamento il termine di paragone scelto non è un generico “miglior scenario alternativo”, ma la liquidazione giudiziale (per le imprese sopra soglia) e la liquidazione controllata (per i soggetti sovraindebitati). Il test si ritrova, con formulazioni diverse, in più punti del Codice:
- nell’art. 84, che fissa le finalità del concordato preventivo e richiede che i creditori siano soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale;
- nell’art. 87, che impone al debitore di indicare nel piano il valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda (comma 1, lettera c) e affida al professionista indipendente l’attestazione;
- nell’art. 112, che disciplina il giudizio di omologazione e regola l’opposizione per difetto di convenienza;
- negli articoli dedicati al trattamento dei crediti tributari e contributivi (art. 88 per il concordato, art. 63 per gli accordi di ristrutturazione);
- negli strumenti minori e negli istituti collegati alla composizione negoziata, con formule che vedremo profilo per profilo.
Il nucleo del test: tre operazioni
Qualunque sia lo strumento, il test si scompone sempre in tre operazioni.
Prima operazione: costruire lo scenario alternativo. Bisogna stimare quanto ricaverebbe dalla vendita dei beni una procedura liquidatoria aperta alla data della domanda: valore di realizzo degli immobili, del magazzino, dei crediti commerciali (con le relative svalutazioni), delle attrezzature, delle eventuali azioni recuperatorie (revocatorie, azioni di responsabilità contro gli amministratori). Dal ricavato si sottraggono i costi della procedura e i crediti prededucibili.
Seconda operazione: distribuire il ricavato secondo le regole della liquidazione. Il netto viene ripartito rispettando l’ordine delle cause legittime di prelazione: prima i creditori ipotecari e pignoratizi sul ricavato dei beni vincolati, poi i privilegiati generali nel loro ordine, infine i chirografari in proporzione. Il risultato è una percentuale ipotetica di soddisfazione per ogni creditore o classe.
Terza operazione: confrontare. Quella percentuale si mette a fianco di quanto il piano promette. Se il piano assicura almeno altrettanto, il test è superato; se assicura meno, il tribunale non può imporlo al creditore che contesta.
Due distinzioni che valgono per tutti
La prima distinzione è tra convenienza collettiva e convenienza individuale. Le maggioranze di voto esprimono una valutazione collettiva: i creditori, nel loro insieme, ritengono la proposta accettabile. Il test del miglior soddisfacimento, invece, è individuale: tutela il singolo dissenziente anche quando la sua classe ha votato a favore (nel concordato in continuità) o quando la sua classe ha votato contro (nel concordato liquidatorio, con le precisazioni che vedremo).
La seconda distinzione è tra controllo d’ufficio e controllo su eccezione. Nel concordato preventivo il tribunale non rifà da sé, in ogni caso, il calcolo della convenienza: è l’opposizione del creditore dissenziente a innescare il giudizio. L’art. 112, comma 4, precisa che, in caso di opposizione, la stima del complesso aziendale viene disposta dal tribunale solo quando viene eccepito proprio il difetto di convenienza o il mancato rispetto delle condizioni della ristrutturazione trasversale. Chi non solleva l’eccezione, di regola, rinuncia a far valere il test.
Il test non è tutto: le altre regole di distribuzione
Superare il test non basta per ottenere l’omologazione. Nel concordato in continuità operano anche le regole sulla distribuzione del valore: il valore di liquidazione va distribuito nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione, mentre il valore eccedente (il cosiddetto plusvalore da continuità) può essere distribuito con criteri più flessibili, purché le classi dissenzienti siano trattate almeno come quelle dello stesso grado e più favorevolmente di quelle di grado inferiore (art. 112, comma 2). È la cosiddetta relative priority rule, che convive con il test del miglior soddisfacimento ma risponde a una domanda diversa: non “quanto riceve il singolo rispetto alla liquidazione”, ma “come si ripartisce tra le classi la ricchezza generata dalla prosecuzione dell’attività”.
Come si costruisce, in pratica, lo scenario liquidatorio
Lo scenario liquidatorio è un esercizio di simulazione: si immagina che, alla data della domanda, sia stata aperta una liquidazione giudiziale e si stima che cosa ne ricaverebbero i creditori. Per essere credibile deve rispondere ad alcune domande precise.
Quali beni entrerebbero nell’attivo? Non solo quelli iscritti a bilancio. Un curatore potrebbe recuperare somme attraverso le azioni revocatorie degli atti compiuti nel periodo sospetto, le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, le azioni contro soci che hanno ricevuto rimborsi di finanziamenti postergati. Uno scenario che le ignora è incompleto per definizione.
A quale valore si venderebbero i beni? Nella liquidazione i beni si vendono, di regola, con procedure competitive e in tempi non brevi. Il valore di realizzo è quasi sempre inferiore al valore di mercato in condizioni ordinarie: per gli immobili si tiene conto dei ribassi d’asta, per il magazzino dell’obsolescenza e della vendita in blocco, per i crediti commerciali della minore propensione dei debitori a pagare a una procedura. Ma le riduzioni devono essere motivate, non applicate in modo forfettario.
L’azienda si venderebbe in blocco o a pezzi? È una delle variabili più delicate. Anche una liquidazione giudiziale può cedere l’azienda in esercizio, se esiste un mercato per essa: in quel caso il valore di liquidazione può essere sensibilmente più alto della somma dei singoli beni. Uno scenario che dà per scontata la vendita “atomistica” quando un acquirente dell’intero complesso è plausibile rischia di essere contestato.
Quanto costerebbe la procedura? Compensi degli organi, spese legali e peritali, costi di custodia e di vendita, crediti prededucibili sorti nel corso della procedura. Tutto questo va sottratto prima di distribuire.
Quanto tempo richiederebbe? Il fattore tempo serve a confrontare flussi omogenei: una liquidazione che paga in quattro anni e un piano che paga in cinque non sono direttamente confrontabili senza un criterio di attualizzazione.
Rispondere a queste domande richiede competenze giuridiche (quali azioni sono esperibili, con quali probabilità di successo) ed economico-aziendali (quali valori, quali tempi). È per questo che lo scenario liquidatorio è, quasi sempre, un lavoro di squadra tra avvocato e commercialista.
I protagonisti del controllo: attestatore, commissario giudiziale, tribunale
Il test del miglior soddisfacimento passa attraverso tre filtri, ciascuno con un ruolo proprio.
Il professionista indipendente (l’attestatore) interviene per primo. È scelto dal debitore, ma deve possedere requisiti di indipendenza fissati dalla legge e risponde della veridicità dei dati e della correttezza delle valutazioni. Nella prassi, la qualità dell’attestazione sul confronto liquidatorio è uno degli elementi su cui si gioca la credibilità dell’intero piano.
Il commissario giudiziale, nominato dal tribunale nel concordato preventivo, verifica le informazioni del debitore e redige una relazione per i creditori. È la fonte indipendente a cui il creditore può attingere per capire se la stima liquidatoria del piano è attendibile. Le sue osservazioni sono spesso il punto di partenza di un’opposizione per difetto di convenienza, oppure il miglior argomento del debitore per respingerla.
Il tribunale, infine, decide in sede di omologazione. Quando un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza, il tribunale può disporre la stima del complesso aziendale e confrontare il trattamento offerto con il valore di liquidazione. La sua è una valutazione tecnica che si traduce in una decisione giuridica: omologare o no.
Tieni a mente queste regole comuni: nelle sezioni che seguono ogni profilo vi farà riferimento, senza ripeterle.
Se sei l’imprenditore che propone il concordato preventivo
La tua situazione
Hai un’impresa in crisi o già insolvente, hai deciso di non aspettare la liquidazione giudiziale e stai lavorando con i tuoi consulenti a una proposta di concordato preventivo. Può essere un concordato in continuità, diretta o indiretta, o un concordato liquidatorio. In entrambi i casi, ti sei probabilmente sentito dire che “il piano deve essere conveniente per i creditori”. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te il test non è una garanzia, è un onere probatorio. Sei tu che devi convincere attestatore, commissario giudiziale, creditori e tribunale che nessuno sta peggio di come starebbe con la liquidazione.
Cosa cambia per te
L’art. 87 ti impone di indicare nel piano il valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda, nell’ipotesi di liquidazione giudiziale. Non è un numero di contorno: è il pavimento sotto il quale nessun creditore dissenziente può essere spinto. Il professionista indipendente che firma l’attestazione deve verificarne la veridicità dei dati e la fattibilità; nel concordato in continuità deve inoltre attestare che il piano consente di riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello della liquidazione giudiziale.
La regola più importante, per te, è che il valore di liquidazione indicato nel piano diventa il metro con cui il tribunale misurerà ogni opposizione per difetto di convenienza. L’art. 112, comma 3, nel concordato in continuità, rinvia espressamente al valore di liquidazione dell’art. 87, comma 1, lettera c). Se quella stima è ottimistica a tuo favore (cioè troppo bassa, così da far sembrare generosa la proposta), il primo creditore che fa opposizione chiederà una stima del complesso aziendale e il tuo piano potrebbe non reggere.
Nel concordato liquidatorio le regole si irrigidiscono. Oltre al test, l’art. 84 prevede che la proposta assicuri un incremento dell’attivo disponibile attraverso risorse esterne e una soglia minima di soddisfazione dei chirografari. E l’art. 112, comma 5, consente l’opposizione per difetto di convenienza al creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente, oppure, in mancanza di classi, ai creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi al voto.
I numeri
Facciamo un esercizio. La tua impresa ha un immobile strumentale che un perito stima vendibile in asta a 1.180.000 €, un magazzino con valore di realizzo di 214.300 €, crediti commerciali nominali per 362.800 € (che in liquidazione, svalutati, renderebbero circa il 70%: 253.960 €) e attrezzature per 97.500 €. L’attivo realizzabile è di 1.745.760 €. Stimando costi di procedura e prededuzioni in 168.400 €, il netto distribuibile scende a 1.577.360 €.
Questo è il numero con cui tutti i creditori confronteranno la tua proposta. Se, distribuendo quel netto secondo le prelazioni, ai chirografari restano 110.290 € su un monte di 1.462.500 €, la loro percentuale in liquidazione è del 7,54%. Offrire loro il 12% significa avere un margine di sicurezza; offrire l’8% significa vivere al limite, e ogni errore di stima diventa un’opposizione fondata.
Attenzione anche al fattore tempo. Una proposta che paga il 12% in cinque anni non è, in termini di valore attuale, identica a una che paga il 12% subito. Anche la liquidazione richiede anni, però, e dottrina e prassi discutono su come attualizzare entrambi i flussi. Il consiglio prudente è mostrare il confronto sia a valori nominali sia a valori attualizzati, con tassi e tempi dichiarati.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è una stima liquidatoria costruita al ribasso. È la tentazione più comune: abbassare il valore di liquidazione rende la proposta più “conveniente” sulla carta. Ma il commissario giudiziale, nella sua relazione, verificherà quella stima; i creditori più strutturati (banche, Fisco) faranno lo stesso; e in caso di opposizione il tribunale può disporre una stima indipendente. Un valore sottostimato non salva il piano: lo espone.
Altri rischi che corri più degli altri profili:
- dimenticare nello scenario liquidatorio le azioni recuperatorie, come revocatorie e azioni di responsabilità, che un curatore potrebbe esercitare e che aumenterebbero l’attivo;
- confondere il test individuale con la maggioranza: anche con tutte le classi favorevoli, nel concordato in continuità un singolo dissenziente può opporsi;
- trascurare il trattamento dei crediti tributari e contributivi, che seguono regole proprie (v. il profilo dedicato al Fisco);
- non tenere conto, nel liquidatorio, delle condizioni aggiuntive dell’art. 84, che si sommano al test.
Le mosse giuste
- Fai redigere la stima liquidatoria prima della proposta, non dopo: la proposta si costruisce sopra il pavimento, non il contrario.
- Distribuisci il valore di liquidazione per classi e per singolo creditore, verificando che ciascuno riceva nel piano almeno quanto otterrebbe con la liquidazione.
- Inserisci nel piano un margine di sicurezza ragionevole e documentato, per assorbire eventuali correzioni della stima in sede di opposizione.
- Prepara fin da subito un fascicolo di difesa del valore di liquidazione (perizie, comparabili d’asta, storico incassi dei crediti), pronto per il giudizio di omologazione.
- Coordina il lavoro con l’attestatore: l’attestazione è credibile se le assunzioni sono esplicite e verificabili.
Continuità diretta, continuità indiretta, liquidatorio: tre versioni dello stesso onere
Se prosegui tu l’attività (continuità diretta), il valore eccedente la liquidazione nasce dai flussi futuri della tua impresa: il piano deve mostrare in modo credibile che quei flussi esistono e che, distribuiti, garantiscono a ciascuno almeno il valore di liquidazione. Se l’attività prosegue attraverso un terzo, per esempio con la cessione o l’affitto d’azienda (continuità indiretta), il valore eccedente coincide in larga parte con quanto il terzo è disposto a pagare in più rispetto a un acquirente in sede liquidatoria: in questo caso la domanda chiave diventa se anche il curatore avrebbe potuto vendere l’azienda allo stesso prezzo. Se infine il concordato è liquidatorio, il confronto è più diretto, perché si paragonano due liquidazioni, ma le condizioni aggiuntive dell’art. 84 rendono più alta l’asticella.
In tutte e tre le varianti, la qualità del piano si misura sulla distanza, documentata, tra ciò che offri e ciò che la liquidazione darebbe. Più quella distanza è dimostrata con dati verificabili, meno spazio resta per le opposizioni.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026 ha chiarito un punto decisivo per chi propone un concordato in continuità con classi dissenzienti: l’omologazione forzosa è possibile anche con il voto favorevole di una sola classe, purché sia composta da creditori che sarebbero almeno in parte soddisfatti applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione. La stessa pronuncia ricorda che le modifiche del D.Lgs. 136/2024 non si applicano ai provvedimenti adottati prima della loro entrata in vigore. Per te significa due cose: la ristrutturazione trasversale è uno strumento reale, e la data della tua domanda conta per individuare le regole applicabili.
Se sei un creditore chirografario che ha votato contro
La tua situazione
Sei un fornitore, un professionista, un sub-appaltatore, una società di servizi. Non hai ipoteche né privilegi. Ti è arrivata una comunicazione del commissario giudiziale con la proposta di concordato: ti offrono una percentuale del tuo credito, magari pagata in più anni. Hai votato contro, o stai per farlo, ma la tua classe ha la maggioranza favorevole oppure il tribunale si prepara a omologare comunque. Per chi è nella tua posizione, il test del miglior soddisfacimento è lo strumento più potente che il Codice della crisi ti mette in mano.
Cosa cambia per te
Il tuo voto contrario, da solo, non blocca il concordato: le maggioranze si calcolano per classi e per importi. Ma il dissenso ti apre una porta che il creditore favorevole non ha: l’opposizione all’omologazione per difetto di convenienza.
Le regole cambiano a seconda del tipo di concordato:
- nel concordato in continuità (art. 112, comma 3), qualunque creditore dissenziente può eccepire con l’opposizione il difetto di convenienza; il tribunale omologa se il tuo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore al valore di liquidazione indicato nel piano;
- nel concordato liquidatorio (art. 112, comma 5), l’opposizione è riservata al dissenziente che appartiene a una classe dissenziente o, se non ci sono classi, ai dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto.
La regola più importante, per te, è che la convenienza non si presume e non si contesta in astratto: va eccepita con l’opposizione e argomentata con numeri. Dire “la percentuale è troppo bassa” non è un’eccezione di difetto di convenienza. Dire “nello scenario liquidatorio l’immobile è stato stimato al 55% del valore di mercato senza giustificazione, e corretto quel dato ai chirografari spetterebbe il 10,8% contro il 9% offerto” lo è.
I numeri
Riprendiamo l’esempio della sezione precedente. Hai un credito di 48.730 €. Se lo scenario liquidatorio del piano ti assegna il 7,54%, in liquidazione riceveresti circa 3.674 €. Il piano ti offre il 12%, cioè 5.847,60 €. Sulla carta il test è superato con un margine di 2.173 €.
Ora immagina che, studiando la relazione del commissario, ti accorga che il piano non ha considerato un’azione di responsabilità verso l’ex amministratore che un curatore potrebbe esercitare, con un recupero realistico stimato in 190.000 € netti. Quei 190.000 € andrebbero quasi interamente ai chirografari, perché i privilegiati erano già pagati per intero: la percentuale liquidatoria salirebbe a circa il 20,5% ((110.290 + 190.000) / 1.462.500). Il tuo credito, in liquidazione, renderebbe circa 10.000 €, più dei 5.847 € offerti. In quell’ipotesi, l’opposizione per difetto di convenienza non sarebbe una formalità.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è restare passivo. Il creditore chirografario che non vota, o vota contro ma non si oppone, di regola si ritrova vincolato al piano omologato. Il test esiste, ma se nessuno lo attiva il tribunale non è tenuto a rifare il confronto per ogni singolo credito.
Altri rischi tipici del tuo profilo:
- confondere convenienza e fattibilità: sono due eccezioni diverse, con presupposti diversi;
- opporsi in un concordato liquidatorio senza appartenere a una classe dissenziente o senza raggiungere la soglia del 20%, quando non ci sono classi;
- sottovalutare i tempi di pagamento: una percentuale più alta pagata in sette anni può valere meno di una più bassa pagata in uno;
- accettare acriticamente il valore di liquidazione esposto nel piano, che è un dato del debitore, non del tribunale.
Le mosse giuste
- Chiedi e leggi la relazione del commissario giudiziale: è lì che trovi la verifica indipendente della stima liquidatoria.
- Ricostruisci la tua percentuale nello scenario liquidatorio, includendo azioni recuperatorie e valori di realizzo plausibili.
- Esprimi il tuo dissenso nelle forme previste: senza dissenso non c’è legittimazione all’opposizione per difetto di convenienza.
- Se i numeri lo giustificano, proponi opposizione all’omologazione eccependo specificamente il difetto di convenienza e chiedendo la stima.
- Valuta, prima dell’opposizione, un dialogo con il debitore: un miglioramento della proposta per la tua classe può essere più utile di un giudizio.
Come si costruisce un’eccezione di difetto di convenienza
Un’opposizione efficace per difetto di convenienza ha una struttura riconoscibile. Prima di tutto, individua con precisione il dato contestato: la stima di un immobile, l’omissione di un’azione recuperatoria, una svalutazione dei crediti commerciali senza motivazione, costi della procedura gonfiati. Poi propone un dato alternativo, sostenuto da elementi oggettivi: perizie, valori di aggiudicazione in aste comparabili, documenti contabili. Infine mostra la conseguenza: ricalcolata la liquidazione con il dato corretto, la percentuale spettante al creditore opponente supera quella offerta dal piano.
Senza quest’ultimo passaggio l’opposizione resta un elenco di critiche, non un’eccezione di difetto di convenienza. E ricorda che la stima del complesso aziendale disposta dal tribunale ha un costo e richiede tempo: una contestazione generica rischia di non convincere il giudice della necessità di disporla.
Infine, valuta la tua posizione nel contesto. Se sei un fornitore strategico per la continuità, il debitore ha interesse a tenerti dalla sua parte: prima di arrivare in udienza può esserci spazio per un miglioramento della proposta o per accordi sulla fornitura futura, sempre nel rispetto della parità di trattamento all’interno della classe.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025 ha ribadito che l’omologazione presuppone l’approvazione della proposta da parte dei creditori: se il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta impedendo il voto, la corte d’appello non può omologarla direttamente. Per te il messaggio è che il voto dei creditori non è un passaggio formale: è il presupposto da cui discendono tanto le maggioranze quanto la tua legittimazione a far valere il test.
Se sei una banca garantita, un creditore privilegiato o un lavoratore
La tua situazione
Sei una banca con ipoteca su un immobile dell’impresa, un creditore con pegno, un creditore con privilegio speciale o generale. Oppure sei un dipendente con retribuzioni arretrate e TFR non pagati. Hai una posizione più forte del chirografario, ma il piano può proporti un pagamento non integrale, dilazionato o con modalità diverse dal contante. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma non quanto speri.
Cosa cambia per te
Il Codice della crisi consente di soddisfare i creditori privilegiati in misura non integrale, a condizione che ricevano almeno quanto ricaverebbero dalla liquidazione dei beni o diritti sui quali grava la prelazione, tenuto conto del loro valore di mercato e al netto dei costi di realizzo. Questo confronto va attestato dal professionista indipendente (art. 84). La parte di credito che non trova capienza nel valore del bene viene trattata come chirografaria (la cosiddetta degradazione).
La regola più importante, per te, è che il test si applica bene per bene: la tua garanzia vale quanto vale il bene vincolato in liquidazione, non quanto vale il tuo credito. Se l’ipoteca grava su un immobile che in asta renderebbe 640.000 € e il tuo credito è di 940.000 €, la parte “protetta” dal test come privilegiata è al massimo il ricavato netto; per il resto sei un chirografario e segui le regole del profilo precedente.
Per i lavoratori il Codice prevede una tutela rafforzata nel concordato in continuità: i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. sono soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione non solo sul valore di liquidazione ma anche sul valore eccedente, come richiamato dall’art. 112, comma 2, lettera b), con il rinvio all’art. 84, comma 7.
I numeri
Ipotesi: la tua banca vanta 940.000 € garantiti da ipoteca sull’immobile stimato in asta 1.180.000 €. Il piano attribuisce all’immobile una quota di costi della liquidazione del 6% (70.800 €), per un netto di 1.109.200 €. In liquidazione saresti soddisfatto integralmente: il test ti assicura quindi che il piano non può offrirti meno dei 940.000 € (in valore), salvo il tuo consenso.
Cambia lo scenario: l’immobile vale in asta 690.000 €, al netto dei costi 648.600 €. Il tuo credito è sempre 940.000 €. La quota garantita dal test come privilegiata è 648.600 €; i restanti 291.400 € degradano a chirografo. Se i chirografari in liquidazione ricevono il 7,54%, su quella parte avresti diritto a non meno di 21.972 €. Il tuo “pavimento” complessivo è dunque 670.572 €.
Per un lavoratore con TFR e retribuzioni arretrate per 23.480 €, il confronto è con quanto il fondo distribuibile tra i privilegiati generali renderebbe in liquidazione. Nell’esempio base, i privilegiati generali erano pagati integralmente: un piano che offrisse loro meno del 100% non supererebbe il test, salvo consenso.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è una perizia sul bene vincolato che ne riduce artificialmente il valore di realizzo. Più basso è il valore del bene, più ampia diventa la parte degradata a chirografo, e più facile per il debitore “superare” il test offrendoti poco.
Altri rischi:
- la dilazione: il pagamento differito dei privilegiati incide sul valore attuale di ciò che ricevi;
- la sostituzione della garanzia o il pagamento con strumenti diversi dal denaro, che vanno valutati con attenzione;
- per i lavoratori, la tendenza a non partecipare attivamente alla procedura, lasciando ad altri la verifica dei numeri.
Le mosse giuste
- Commissiona una tua valutazione del bene vincolato, indipendente da quella del debitore.
- Separa nettamente la parte capiente da quella degradata: sono due crediti diversi ai fini del test.
- Verifica i tempi di pagamento previsti e il loro impatto sul valore attuale.
- Se il piano ti tratta peggio della liquidazione dei beni vincolati, esprimi dissenso e valuta l’opposizione.
- Per i lavoratori: verifica che il piano rispetti la graduazione anche sul valore eccedente nel concordato in continuità.
Giurisprudenza dedicata
Il principio dell’ordine delle prelazioni come limite invalicabile è stato ribadito, per il concordato minore, da Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025: il mancato rispetto delle regole legali di trattamento dei creditori e della graduazione delle prelazioni rende inammissibile la proposta, e il vizio è rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologazione. Anche se resa in materia di sovraindebitamento, la pronuncia esprime un’idea che riguarda da vicino i creditori privilegiati: la loro posizione non è negoziabile al ribasso senza il loro consenso oltre i limiti fissati dalla legge.
Se sei il Fisco o un ente previdenziale (e se sei l’impresa che deve trattare con loro)
La tua situazione
Questa sezione parla a due lettori: all’Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali, che sono creditori qualificati e quasi sempre presenti in ogni crisi d’impresa; e all’imprenditore che deve proporre loro un trattamento. Per chi è nella tua posizione, il test del miglior soddisfacimento ha una funzione rovesciata rispetto agli altri profili: non è solo una tutela del creditore pubblico, è anche lo strumento che consente al tribunale di superarne il dissenso.
Cosa cambia per te
Nel concordato preventivo, l’art. 88 regola il trattamento dei crediti tributari e contributivi. La proposta può prevederne il pagamento parziale o dilazionato, ma per i crediti assistiti da privilegio la percentuale, i tempi e le garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori di grado inferiore o con posizione giuridica omogenea, e il trattamento non può essere deteriore rispetto a quanto realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, in ragione della collocazione preferenziale. Il professionista indipendente deve attestarlo.
La regola più importante è il cosiddetto cram down fiscale: quando l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali è determinante e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, il tribunale può omologare anche senza (o contro) il loro voto. Per gli accordi di ristrutturazione una regola analoga è contenuta nell’art. 63, che il correttivo del 2024 ha accompagnato con condizioni ulteriori da verificare con attenzione caso per caso.
Il punto da capire è che il giudizio del tribunale, in questa sede, è un giudizio di convenienza economica, non di “meritevolezza” del debitore. Le inadempienze fiscali pregresse dell’imprenditore non sono, di per sé, un ostacolo all’omologazione.
I numeri
Ipotesi: l’impresa ha debiti tributari per 412.600 €, di cui 287.300 € privilegiati e 125.300 € chirografari (sanzioni e interessi degradati). In liquidazione, il ricavato dei beni mobili disponibile per il grado dell’Erario, dopo lavoratori e altri privilegi di grado anteriore, è stimato in 172.380 €: il 60% del privilegiato. Sulla parte chirografaria, in quello scenario, non arriverebbe nulla.
La proposta offre il 68% del privilegiato (195.364 €) e il 5% del chirografario (6.265 €), per un totale di 201.629 €. Rispetto alla liquidazione, l’Erario riceve 29.249 € in più. Se l’Agenzia vota contro e il suo voto è determinante per le maggioranze, l’impresa può chiedere al tribunale l’omologazione forzosa dimostrando questa convenienza.
Se invece la proposta offrisse il 55% del privilegiato (158.015 €) e il 10% del chirografario (12.530 €), il totale sarebbe 170.545 €: meno dei 172.380 € della liquidazione. Il cram down non sarebbe possibile, e non solo: il trattamento del privilegiato violerebbe anche il limite dell’art. 88.
I rischi specifici
Per l’impresa, il rischio principale è sovrastimare il ricavato che spetterebbe al Fisco nella proposta, o sottostimarlo nella liquidazione, senza un’attestazione solida. Gli uffici dell’amministrazione finanziaria esaminano queste stime con particolare attenzione e possono contestarle in sede di opposizione.
Per l’ente creditore, il rischio è opposto: limitarsi a votare contro senza confrontarsi con i numeri della convenienza. Se la proposta supera il test, il dissenso da solo non impedisce l’omologazione.
Le mosse giuste
- Per l’impresa: separa con precisione la quota privilegiata da quella degradata e documenta la collocazione del Fisco nella graduatoria liquidatoria.
- Presenta la proposta di trattamento agli uffici competenti nei tempi previsti, con tutta la documentazione.
- Fai attestare in modo specifico la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale per i crediti tributari e contributivi.
- Per l’ente creditore: verifica la stima del ricavato in liquidazione sui beni su cui insiste il privilegio.
- Per entrambi: tieni conto che il tribunale valuta la convenienza economica, non la condotta fiscale pregressa, salvo che questa incida sulla completezza e trasparenza delle informazioni ai creditori.
Perché il creditore pubblico ragiona in modo diverso
L’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali non possono “fare sconti” per ragioni commerciali, come potrebbe fare un fornitore interessato a conservare un cliente. Il loro parametro di valutazione è, in sostanza, proprio quello del test: la proposta è accettabile se consente di recuperare più di quanto si recupererebbe con la liquidazione. Per l’impresa, questo significa che l’argomento più convincente verso il Fisco non è la difficoltà del momento, ma la dimostrazione numerica della convenienza. E se quell’argomento è solido, la legge consente al tribunale di farlo valere anche quando l’adesione non arriva.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., ord. n. 10723 del 22 aprile 2026, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate affermando che nel cram down fiscale previsto dall’art. 88, comma 3, il tribunale deve verificare la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza che la meritevolezza del debitore sia un presupposto dell’omologazione. In linea con questo approccio, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026, anch’essa su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha escluso che la legge richieda la meritevolezza soggettiva del debitore, attribuendo rilievo semmai ad atti fraudolenti o a passività inesistenti, non al semplice inadempimento di debiti esistenti.
Se sei un imprenditore in composizione negoziata
La tua situazione
Hai chiesto la nomina di un esperto alla camera di commercio, attraverso la piattaforma telematica, e stai trattando con banche, fornitori ed enti per trovare una soluzione alla crisi. Le trattative possono chiudersi con un contratto, con una convenzione di moratoria, con un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure, se nessuna intesa è stata raggiunta, con la proposta di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il test del miglior soddisfacimento ti accompagna dal primo giorno delle trattative, anche se nessuno lo chiama così.
Cosa cambia per te
Nella composizione negoziata l’esperto non decide nulla al posto tuo, ma deve valutare la praticabilità del risanamento e, nelle sue relazioni, esprimersi sulle soluzioni individuate e sull’eventuale pregiudizio per i creditori. Il confronto con l’alternativa liquidatoria è il filo che lega tutte le possibili uscite:
- accordi di ristrutturazione a efficacia estesa (art. 61): l’accordo può essere esteso ai creditori non aderenti della stessa categoria, a condizione, tra l’altro, che questi possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
- trattamento dei crediti tributari negli accordi (art. 63): il cram down fiscale richiede la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria;
- concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies): il tribunale omologa se, tra le altre condizioni, la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.
La regola più importante, per te, è che nel concordato semplificato il test si presenta in una veste particolare: non c’è voto dei creditori, quindi il controllo del tribunale sull’assenza di pregiudizio diventa l’unica vera garanzia per chi non ha partecipato all’accordo. In più, la proposta deve assicurare un’utilità a ciascun creditore: non basta che l’insieme dei creditori non stia peggio.
I numeri
Ipotesi: le trattative falliscono e proponi un concordato semplificato. Il tuo patrimonio, in liquidazione giudiziale, renderebbe al netto dei costi 836.420 €. Un terzo è disposto ad acquistare l’azienda per 912.000 € e mette a disposizione 38.500 € di finanza esterna, che non deriva dal patrimonio. La massa distribuibile del concordato semplificato, al netto dei costi della procedura (che sono generalmente più contenuti), è di 921.300 €.
Il confronto complessivo dà un vantaggio di 84.880 € rispetto alla liquidazione. Ma il test va verificato creditore per creditore: se il piano attribuisce l’intero vantaggio ai chirografari strategici (fornitori necessari all’acquirente) e lascia un creditore privilegiato con meno di quanto avrebbe avuto in liquidazione dal bene su cui insiste la sua prelazione, per quel creditore il pregiudizio esiste comunque.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è presentarti all’uscita dalla composizione negoziata senza un confronto liquidatorio costruito durante le trattative. Il concordato semplificato va proposto entro termini stretti dalla relazione finale dell’esperto, e la valutazione del pregiudizio non si improvvisa.
Altri rischi:
- pensare che la buona fede dimostrata nelle trattative basti: è un presupposto, ma l’omologazione richiede anche la verifica economica;
- ignorare che l’utilità deve arrivare a ciascun creditore, non solo alle categorie più rilevanti;
- non coinvolgere per tempo il Fisco e gli enti previdenziali, i cui crediti seguono regole specifiche.
Le mosse giuste
- Costruisci lo scenario liquidatorio all’inizio della composizione negoziata, non alla fine: ti serve per negoziare e ti servirà in tribunale.
- Condividi con l’esperto i dati di base: la sua valutazione sulla praticabilità del risanamento poggia su di essi.
- Per gli accordi a efficacia estesa, verifica in anticipo che i non aderenti della categoria non stiano peggio che in liquidazione.
- Nel concordato semplificato, assicurati che ogni singolo creditore riceva un’utilità e non subisca pregiudizio.
- Prepara la documentazione sulla convenienza per Fisco ed enti previdenziali già nella fase delle trattative.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il modo in cui l’alternativa liquidatoria viene valutata nel corso delle trattative: è questo il punto di vista che lo studio porta nella costruzione del confronto per l’imprenditore.
L’esperto e l’alternativa liquidatoria
La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal Codice della crisi, è un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore resta alla guida dell’impresa e l’esperto agevola le trattative. Il confronto con l’alternativa liquidatoria vi entra per più vie. Serve all’imprenditore per capire quanto può offrire. Serve ai creditori per decidere se accettare. E serve all’esperto per esprimere le proprie valutazioni sulla praticabilità del risanamento e, al termine, nella relazione finale.
Nel concordato semplificato, questa relazione assume un peso ulteriore: il tribunale, chiamato a verificare l’assenza di pregiudizio e l’utilità per ciascun creditore, acquisisce anche il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. Chi ha impostato le trattative con un confronto liquidatorio serio arriva a questo passaggio con un fascicolo già pronto; chi non lo ha fatto deve ricostruirlo in tempi stretti.
Giurisprudenza dedicata
Sul concordato semplificato non abbiamo individuato, nelle fonti consultate, pronunce di legittimità recenti che abbiano fissato in modo puntuale i criteri dell'”assenza di pregiudizio”. Il principio generale affermato da Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026 sulla necessità di confrontare il trattamento delle classi con il valore di liquidazione e di distribuire il valore eccedente secondo le regole di legge resta comunque il riferimento più vicino, insieme all’ordine delle prelazioni ribadito da Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025.
Se sei un consumatore o un piccolo imprenditore sovraindebitato
La tua situazione
Non sei un’impresa sopra soglia: sei un consumatore con mutuo, prestiti e carte revolving, oppure un piccolo imprenditore, un professionista, un imprenditore agricolo o una start-up innovativa. Per te gli strumenti sono il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e, in alternativa, la liquidazione controllata. Per chi è nella tua posizione, il test esiste, ma il termine di paragone cambia: non è la liquidazione giudiziale, è la liquidazione controllata.
Cosa cambia per te
Nel piano del consumatore i creditori non votano: il giudice omologa se ricorrono i presupposti di legge. Se un creditore, o qualunque altro interessato, contesta la convenienza della proposta, il giudice può omologare se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Nel concordato minore i creditori votano e, anche qui, il creditore dissenziente può contestare la convenienza; il Codice prevede inoltre un meccanismo di superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fondato sulla convenienza.
La regola più importante, per te, è che lo scenario alternativo comprende anche i redditi futuri che la liquidazione controllata acquisirebbe per il periodo di durata della procedura, al netto di quanto il giudice lascia per il mantenimento tuo e della tua famiglia. Il confronto non riguarda solo i beni, ma anche lo stipendio o la pensione.
I numeri
Ipotesi: consumatore con stipendio netto di 1.870 € al mese, famiglia di tre persone, debiti complessivi per 96.400 €, di cui 31.270 € verso una finanziaria. In liquidazione controllata il giudice potrebbe ragionevolmente lasciare per il mantenimento una somma tale da destinare ai creditori circa 410 € al mese per tre anni (14.760 €), a cui aggiungere il ricavato dell’auto (6.300 €), meno i costi della procedura stimati in 3.150 €: totale 17.910 €.
Il piano propone 380 € al mese per cinque anni: 22.800 €, che al netto del compenso dell’OCC diventano 21.540 €. La finanziaria pesa per il 32,44% del passivo: in liquidazione riceverebbe circa 5.810 €, con il piano circa 6.987 €. Il test, a valori nominali, è superato. Attualizzando però un flusso quinquennale contro uno triennale, il margine si riduce: è proprio l’argomento che una finanziaria opponente tenderà a sollevare.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è costruire lo scenario liquidatorio senza considerare la quota di reddito che la liquidazione controllata acquisirebbe. Un confronto limitato ai soli beni ti fa apparire più generoso di quanto sei.
Altri rischi:
- un piano più lungo del necessario, che si espone alla critica dell’attualizzazione;
- il mancato rispetto dell’ordine delle prelazioni, che rende la proposta inammissibile;
- la sottovalutazione dei beni (auto, quote di immobili, polizze) che entrerebbero nella liquidazione.
Le mosse giuste
- Fai calcolare in anticipo la quota di reddito che il giudice lascerebbe per il mantenimento in liquidazione controllata.
- Rispetta rigorosamente l’ordine delle prelazioni nella proposta.
- Confronta il piano con la liquidazione sia a valori nominali sia attualizzati.
- Dialoga con l’OCC sulla relazione e sulla valutazione di convenienza.
- Se un creditore si oppone, prepara la risposta tecnica sul confronto liquidatorio.
Mantenimento e durata: le due leve del confronto
Nel sovraindebitamento il confronto liquidatorio si gioca su due leve che nelle imprese hanno un peso minore. La prima è la quota di reddito lasciata per il mantenimento: più è alta, più si riduce ciò che la liquidazione controllata darebbe ai creditori, e più è facile per il piano risultare conveniente. Per questo la stima deve essere realistica, ancorata alla composizione del nucleo familiare e alle spese documentate, non a una cifra di comodo. La seconda leva è la durata: la liquidazione controllata ha un orizzonte definito, mentre un piano può estendersi più a lungo. Un piano lungo offre più denaro nominale, ma il creditore opponente ha buon gioco nel sostenere che quel denaro, ricevuto più tardi, vale meno.
Il punto di equilibrio è un piano che offra di più della liquidazione controllata anche dopo l’attualizzazione, con una durata giustificata dalla capacità reddituale effettiva del debitore.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha stabilito che, nel concordato minore, il mancato rispetto delle regole legali di trattamento dei creditori e della graduazione delle prelazioni comporta l’inammissibilità della proposta, rilevabile d’ufficio anche prima del giudizio di omologazione. È un monito per chi prova a “superare” il test della convenienza sacrificando l’ordine dei creditori: le due regole devono essere rispettate insieme.
Stesso piano, tre creditori, tre esiti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri di fantasia ma coerenti con le regole descritte. Lo stesso concordato in continuità viene guardato con gli occhi di tre profili diversi.
Dati comuni. Netto distribuibile in liquidazione giudiziale: 1.577.360 €. Ipoteca bancaria 940.000 € su immobile con netto di realizzo 1.109.200 €. Privilegiati generali: lavoratori 126.700 €, Erario privilegiato 311.450 €, INPS 88.920 € (totale 527.070 €). Chirografari: 1.462.500 €. Ai chirografari, in liquidazione, restano 110.290 €: 7,54%.
Simulazione 1: il fornitore chirografario. Credito 48.730 €. In liquidazione: 3.674 €. Il piano offre il 12% in quattro rate annuali: 5.847,60 € nominali. Attualizzando al 6% annuo le quattro rate da 1.461,90 €, il valore attuale è circa 5.066 €. Anche considerando che la liquidazione pagherebbe dopo alcuni anni, il test risulta superato. Esito: un’opposizione per difetto di convenienza avrebbe scarse probabilità, salvo che emergano errori nella stima liquidatoria (per esempio, azioni recuperatorie trascurate).
Simulazione 2: la banca ipotecaria. Credito 940.000 €. In liquidazione: integralmente soddisfatta dal ricavato dell’immobile. Il piano prevede il pagamento in sette anni con interessi al tasso contrattuale. Il valore nominale è pieno, ma il differimento va valutato: se gli interessi riconosciuti sono inferiori al rendimento richiesto dal mercato, il valore attuale potrebbe scendere sotto i 940.000 €. Esito: la banca ha un argomento concreto per discutere il trattamento, e il debitore deve dimostrare che la dilazione non la pone in posizione deteriore rispetto alla liquidazione.
Simulazione 3: l’Erario. Credito privilegiato 311.450 €. In liquidazione: pagato integralmente, perché il netto copre tutti i privilegiati generali. Il piano propone il 92% in cinque anni: 286.534 €. Il test non è superato, perché in liquidazione il Fisco riceverebbe di più. Esito: se l’Agenzia vota contro, il cram down fiscale non è praticabile; il debitore deve migliorare la proposta, almeno fino a eguagliare quanto ottenibile in liquidazione.
La lezione delle tre simulazioni è che lo stesso piano può superare il test per un creditore e fallirlo per un altro: il controllo va fatto riga per riga, non sul totale.
I casi misti: quando appartieni a più profili
Nella pratica i profili non sono compartimenti stagni. Ecco le combinazioni più frequenti.
La banca che è insieme ipotecaria e chirografaria
È il caso più comune: il credito della banca supera il valore del bene ipotecato. Per la parte capiente la banca è un creditore privilegiato, per l’eccedenza è un chirografario. Il test va condotto due volte, con due percentuali diverse, e la banca vota in due classi diverse se il piano le ha formate. Un errore nella stima del bene sposta valore da una classe all’altra e può cambiare l’esito sia del voto sia del test.
Il fornitore che è anche debitore dell’impresa
Se il fornitore ha a sua volta debiti verso l’impresa in concordato, entra in gioco la compensazione. Lo scenario liquidatorio e quello concordatario devono considerare il credito al netto delle partite compensabili secondo le regole di legge. Un fornitore che ignora questo aspetto rischia di contestare la convenienza su un credito più alto di quello effettivamente in gioco.
Il socio garante o il fideiussore
Chi ha garantito personalmente i debiti dell’impresa, se paga il creditore garantito, si surroga nella sua posizione. Il test del miglior soddisfacimento lo riguarda due volte: come potenziale creditore in regresso, e come soggetto il cui patrimonio personale potrebbe essere aggredito dal creditore garantito. Un piano che tutela poco il creditore garantito aumenta il rischio che questi si rivalga sul fideiussore.
L’imprenditore individuale
Per l’imprenditore individuale, patrimonio aziendale e personale coincidono. Lo scenario liquidatorio include anche i beni personali, salvo quelli esclusi per legge. Se è un piccolo imprenditore sotto soglia, il benchmark diventa la liquidazione controllata, che acquisisce anche parte dei redditi futuri.
Il lavoratore che è anche socio
Il socio-lavoratore di una piccola società può vantare crediti retributivi privilegiati e, insieme, crediti da finanziamento soci, che di regola sono postergati. Il test va applicato distintamente: tutela piena come lavoratore, tutela ridotta come socio finanziatore.
Il creditore in classe consenziente che ha votato contro
Nel concordato in continuità, il singolo creditore dissenziente può eccepire il difetto di convenienza anche se la sua classe ha votato a favore: il test è individuale. Nel concordato liquidatorio, invece, la legittimazione è più ristretta e dipende dal dissenso della classe o dal raggiungimento della soglia del 20% in assenza di classi.
Il confronto tra profili
Le regole comuni sono le stesse, ma il modo in cui il test opera cambia radicalmente da un profilo all’altro. La tabella mette a confronto gli aspetti chiave: chi ha l’onere, quale benchmark si usa, chi può far valere il test e qual è il rischio principale per ciascuno.
| Aspetto | Imprenditore proponente | Chirografario dissenziente | Banca / privilegiati / lavoratori | Fisco ed enti previdenziali | Imprenditore in composizione negoziata | Consumatore / piccolo imprenditore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo del test | Onere da dimostrare e attestare | Strumento di opposizione | Tutela del valore del bene vincolato | Tutela e, insieme, base del cram down | Criterio di valutazione delle soluzioni | Tutela del creditore opponente |
| Benchmark | Liquidazione giudiziale alla data della domanda | Liquidazione giudiziale | Ricavato dei beni gravati, al netto dei costi | Liquidazione giudiziale, per collocazione preferenziale | Liquidazione giudiziale (assenza di pregiudizio nel semplificato) | Liquidazione controllata, redditi inclusi |
| Norme principali | Artt. 84, 87, 112 CCII | Art. 112, commi 3 e 5 | Art. 84 CCII | Artt. 88 e 63 CCII | Artt. 25-sexies, 61, 63 CCII | Norme sul piano del consumatore e sul concordato minore |
| Chi attiva il controllo | Attestatore, commissario, tribunale su opposizione | Il creditore con l’opposizione | Il creditore con dissenso e opposizione | L’ente con il voto; il debitore per il cram down | Il tribunale in sede di omologazione | Il creditore o altro interessato che contesta |
| Rischio principale | Stima liquidatoria al ribasso | Passività processuale | Perizia riduttiva del bene | Stime fiscali non attestate | Scenario liquidatorio costruito tardi | Redditi futuri non considerati |
Le domande trasversali
Il test si applica anche se tutti i creditori sono d’accordo?
No, non nel senso di un controllo autonomo. Se nessun creditore dissenziente contesta la convenienza, il tribunale verifica gli altri presupposti dell’omologazione, ma non è tenuto a rifare il confronto credito per credito. Il test è una tutela per chi non ha prestato consenso.
Che succede se, durante la procedura, il valore dei beni cambia?
Il confronto si fa con riferimento alla data della domanda, secondo quanto previsto dall’art. 87 e dall’art. 112, comma 5, per il liquidatorio. Ma se emergono fatti nuovi rilevanti, il commissario giudiziale li segnala e i creditori possono tenerne conto nel voto e nell’eventuale opposizione. Una variazione significativa dei valori è una buona ragione per riaprire il dialogo con i creditori prima che la questione arrivi in udienza.
Il test e la ristrutturazione trasversale sono la stessa cosa?
No. Il test riguarda il singolo creditore e lo confronta con la liquidazione; la ristrutturazione trasversale riguarda le classi e consente l’omologazione nonostante il dissenso di alcune di esse, a condizioni precise (art. 112, comma 2). Spesso vengono invocati insieme, ma rispondono a domande diverse.
Il creditore che si astiene ha gli stessi diritti di chi vota contro?
È una questione delicata, che dipende dalle regole di voto dello strumento e dal modo in cui il voto è stato espresso. Prima di astenersi conviene valutare con attenzione le conseguenze sulla legittimazione all’opposizione: chi intende far valere il test deve, in linea di principio, manifestare il proprio dissenso.
Se perdo la causa sulla convenienza, posso impugnare?
La sentenza di omologazione è impugnabile secondo le regole del Codice della crisi, e la questione può arrivare fino in Cassazione. Ma attenzione: la Cassazione non rifà la stima, e le censure sull’accertamento di fatto devono essere formulate con precisione, pena l’inammissibilità.
La giurisprudenza profilo per profilo
Raccogliamo qui le pronunce citate nella guida, ordinate secondo il profilo cui si applicano più direttamente. Ogni principio è riformulato in parole nostre.
Per l’imprenditore proponente
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026. Principio: nel concordato in continuità con classi dissenzienti, l’omologazione forzosa può fondarsi anche sul voto favorevole di una sola classe, se composta da creditori che sarebbero soddisfatti almeno in parte applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione; le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 non si applicano ai provvedimenti adottati prima della loro entrata in vigore. Rilevanza: chiarisce l’ampiezza della ristrutturazione trasversale, che lavora accanto al test del miglior soddisfacimento, e ricorda l’importanza della data della domanda nel determinare la disciplina applicabile.
Per il creditore chirografario dissenziente
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025. Principio: l’omologazione presuppone che la proposta sia stata sottoposta al voto e approvata dai creditori; se il voto è stato impedito da una declaratoria di inammissibilità, il giudice dell’impugnazione non può omologare direttamente. Rilevanza: il voto è il passaggio da cui nascono le maggioranze e il dissenso che legittima l’opposizione per difetto di convenienza.
Per la banca garantita, i privilegiati e i lavoratori
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: la proposta che non rispetta le regole legali di trattamento dei creditori e la graduazione delle prelazioni è inammissibile, e il vizio è rilevabile d’ufficio prima ancora dell’omologazione. Rilevanza: rafforza la tutela dei creditori di grado poziore, il cui trattamento non può essere compresso oltre i limiti legali neppure quando la proposta appare complessivamente conveniente.
Per il Fisco e gli enti previdenziali
Cass. civ., ord. n. 10723 del 22 aprile 2026. Principio: nel cram down fiscale dell’art. 88, comma 3, il controllo del tribunale verte sulla convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; la meritevolezza del debitore non è un presupposto, e le condotte pregresse rilevano solo se incidono sulla completezza e trasparenza dell’informazione ai creditori. Rilevanza: delimita il perimetro del giudizio quando l’ente creditore vota contro e il suo voto è determinante.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026 (già citata). Principio, sotto altro profilo: la legge non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore; possono rilevare atti fraudolenti o passività inesistenti, non il mero inadempimento di debiti esistenti. Rilevanza: conferma che l’opposizione dell’amministrazione finanziaria deve misurarsi con i numeri e non con la storia fiscale dell’impresa.
Per l’imprenditore in composizione negoziata
Per il concordato semplificato e gli accordi a efficacia estesa, i principi di riferimento restano quelli generali appena richiamati: confronto con il valore di liquidazione (Cass. n. 7663/2026) e rispetto dell’ordine delle prelazioni (Cass. n. 28574/2025). Nelle fonti consultate non sono emerse pronunce di legittimità recenti che abbiano fissato in modo specifico i criteri dell'”assenza di pregiudizio” dell’art. 25-sexies: la materia è ancora affidata in larga parte alla giurisprudenza di merito.
Per il consumatore e il piccolo imprenditore sovraindebitato
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025 (già citata). Rilevanza specifica: è stata resa proprio in materia di concordato minore e mostra che la valutazione di convenienza non può mai servire a giustificare un trattamento dei creditori contrario alla graduazione legale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo studio lavora sul test del miglior soddisfacimento da entrambi i lati del tavolo: per l’imprenditore che deve superarlo e per il creditore che vuole farlo valere. Ecco, in concreto, cosa facciamo.
- Ricostruiamo lo scenario liquidatorio per l’imprenditore proponente, analizzando con i commercialisti dello staff valori di realizzo, costi della procedura, prededuzioni e azioni recuperatorie che un curatore potrebbe esercitare.
- Distribuiamo il valore di liquidazione credito per credito, simulando la graduatoria secondo l’ordine delle prelazioni e verificando che ogni creditore riceva nel piano almeno quanto otterrebbe in liquidazione.
- Esaminiamo la proposta ricevuta dal creditore chirografario, confrontando la stima liquidatoria del piano con la relazione del commissario giudiziale e individuando eventuali voci trascurate.
- Separiamo, per la banca o il creditore privilegiato, la parte capiente da quella degradata, verificando la perizia sul bene vincolato e i tempi di pagamento previsti.
- Calcoliamo il valore attuale dei pagamenti dilazionati, così da rendere confrontabili flussi distribuiti su anni diversi.
- Predisponiamo la documentazione sulla convenienza dei crediti tributari e contributivi e la richiesta di omologazione forzosa quando il voto dell’amministrazione finanziaria è determinante.
- Affianchiamo l’imprenditore nella composizione negoziata, impostando fin dall’avvio delle trattative il confronto con l’alternativa liquidatoria che servirà negli accordi o nel concordato semplificato.
- Costruiamo, per il consumatore e il piccolo imprenditore, lo scenario della liquidazione controllata, includendo la quota di reddito che il giudice lascerebbe per il mantenimento.
- Redigiamo l’opposizione all’omologazione per difetto di convenienza, oppure le difese del debitore contro l’opposizione, con richiesta o contestazione della stima.
- Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado, mantenendo la stessa linea dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: nella composizione negoziata, il confronto tra le soluzioni proposte e l’alternativa liquidatoria è il cuore del lavoro dell’esperto, e conoscerne i criteri permette di impostare un piano che regga alla verifica dei creditori e del tribunale. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC sono altrettanto rilevanti quando il benchmark è la liquidazione controllata.
La continuità della strategia è un valore concreto: lo stesso difensore che costruisce lo scenario liquidatorio o l’opposizione può seguire la causa davanti al tribunale, alla corte d’appello e, grazie all’abilitazione al patrocinio in Cassazione, fino all’ultimo grado, senza cambi di linea.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora insieme sullo stesso caso: la parte giuridica (legittimazione, termini, eccezioni) e quella economica (stime, graduatorie, attualizzazioni) vengono costruite insieme, perché il test del miglior soddisfacimento è, per sua natura, un giudizio giuridico fondato su numeri.
Chiusura: prima capisci chi sei, poi fai valere le tue regole
Il test del miglior soddisfacimento dei creditori ha una formula breve e mille applicazioni diverse. Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, perché l’imprenditore che deve dimostrare la convenienza, il fornitore che vuole contestarla, la banca che difende il valore del bene, il Fisco che vota contro e il consumatore che propone un piano si muovono su binari diversi, anche quando citano lo stesso articolo.
Lo Studio Monardo segue questo tema con un collegamento diretto alle competenze certificate dell’Avvocato: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il confronto tra soluzione negoziata e alternativa liquidatoria su cui il test si fonda; come Gestore della crisi e fiduciario OCC, conosce il benchmark della liquidazione controllata; come cassazionista, può portare la questione fino all’ultimo grado.
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