Cantiere Navale In Crisi: Cosa Succede Alle Imbarcazioni In Costruzione?

Un armatore, un’impresa di pesca o un privato che ha commissionato uno yacht versa acconti per mesi, a volte per anni. Poi arriva la notizia: il cantiere è in difficoltà, i lavori rallentano, i fornitori non vengono pagati, compare una domanda di composizione negoziata o, nel caso peggiore, una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. La domanda è sempre la stessa: lo scafo è mio? Riavrò gli acconti? Posso portare la barca in un altro cantiere?

La risposta dipende da tre variabili: il contenuto del contratto di costruzione, la pubblicità nel registro delle navi in costruzione e lo strumento di crisi scelto dal cantiere. Il rischio principale è restare titolari di un semplice credito chirografario per gli acconti versati, mentre lo scafo resta nella massa attiva del cantiere. I termini, in alcuni casi, sono brevi: nella liquidazione giudiziale il contratto di appalto si scioglie se il curatore non dichiara di subentrare entro sessanta giorni.

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Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, cioè la sede in cui il destino dei contratti pendenti con i committenti viene più spesso deciso prima che la crisi diventi insolvenza. A questa competenza si somma la capacità di agire sul versante contenzioso, quando la trattativa non basta.

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Inquadramento normativo: contratto di costruzione, nave in costruzione e procedure concorsuali

Il contratto di costruzione navale

Sul piano normativo, il contratto con cui un cantiere si obbliga a costruire una nave o un’imbarcazione per un committente è generalmente qualificato come appalto (artt. 1655 ss. c.c.), integrato dalle norme speciali del codice della navigazione. Quando il cantiere fornisce prevalentemente la materia e l’opera è un bene “di serie”, parte della dottrina e della giurisprudenza ragiona invece in termini di vendita di cosa futura. La qualificazione non è un esercizio teorico: decide quale norma concorsuale si applica e quando passa la proprietà.

In termini essenziali, il contratto di costruzione navale è un appalto avente ad oggetto un bene mobile registrato in formazione, la cui proprietà, salvo patto contrario reso opponibile ai terzi, resta in capo al costruttore fino alla consegna.

Il codice della navigazione dedica alla costruzione un capo specifico (artt. 232 ss. cod. nav.):

  • l’art. 232 impone che la costruzione avvenga in cantieri e stabilimenti diretti da soggetti muniti della prescritta abilitazione;
  • l’art. 233 prevede la dichiarazione di costruzione;
  • l’art. 234 individua gli uffici che tengono il registro delle navi in costruzione;
  • gli artt. 235 e 236 disciplinano il controllo tecnico e la sospensione della costruzione;
  • le disposizioni successive regolano la forma scritta del contratto e la pubblicità degli atti relativi alla nave in costruzione.

Va precisato che il registro delle navi in costruzione è lo strumento che rende opponibili ai terzi, e quindi anche al curatore, gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti sulla nave in formazione. Un patto di trasferimento progressivo della proprietà al committente, se non trascritto, rischia di valere solo tra le parti. L’ipoteca navale può gravare anche sulla nave in costruzione (artt. 565 ss. cod. nav.): è frequente che la banca che finanzia il cantiere abbia un’ipoteca sullo scafo.

Per le unità da diporto il riferimento è il codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) e, per quanto non previsto, il codice della navigazione. Per i pescherecci si applicano le norme generali sulla nave, con le specificità amministrative del settore.

Le procedure di crisi del cantiere

La disciplina vigente è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024. Gli strumenti rilevanti per un cantiere sono:

Strumento Norme principali Effetto sui contratti di costruzione
Composizione negoziata artt. 12-25 CCII Nessuno scioglimento automatico; con misure protettive i creditori non possono rifiutare l’adempimento o risolvere per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18, comma 5)
Concordato preventivo artt. 84 ss. CCII; art. 97 per i contratti pendenti I contratti proseguono; il debitore può chiedere autorizzazione a sospenderli o scioglierli, con indennizzo
Liquidazione giudiziale artt. 121 ss.; art. 172 (contratti pendenti); art. 186 (appalto) L’appalto si scioglie salvo subentro del curatore entro 60 giorni, autorizzato dal comitato dei creditori, con garanzie idonee

La ratio

La disciplina prevede regole diverse perché gli obiettivi sono diversi. Nella composizione negoziata e nel concordato l’interesse è proseguire l’attività: un cantiere senza commesse non ha valore. Nella liquidazione giudiziale l’interesse è la massa dei creditori: il curatore subentra solo se completare l’opera conviene alla procedura.

Distinzione da istituti affini: un esempio

Si confrontino due situazioni. Nella prima, il committente ha ordinato una barca da costruire: lo scafo è un bene del cantiere in formazione. Nella seconda, l’armatore ha portato in cantiere un peschereccio già suo per un refitting: la nave è un bene di terzi che si trova presso il cantiere. Nel primo caso il committente ha, di regola, un credito; nel secondo ha un diritto di restituzione, salvo i diritti del cantiere sul corrispettivo per i lavori eseguiti. Confondere i due piani porta a domande sbagliate nella procedura.

Le parti coinvolte oltre a committente e cantiere

Va precisato che la crisi di un cantiere coinvolge una rete di soggetti con interessi divergenti. La banca finanziatrice del cantiere può essere titolare di ipoteca sulla nave in costruzione o di cessioni dei crediti verso i committenti. I subfornitori, che hanno consegnato lamiere, motori, impianti elettrici o arredi, possono avere clausole di riservato dominio o pretese di pagamento. Il personale del cantiere è titolare di crediti privilegiati. Il committente deve quindi sapere che il valore residuo dello scafo sarà conteso.

La presenza di una cessione dei crediti futuri del cantiere a favore di una banca o di un factor incide sul committente: le tranche che egli paga potrebbero dover essere versate al cessionario, se la cessione gli è stata notificata o da lui accettata. Sul punto la Cassazione, con riferimento all’appalto e alla legge fallimentare, ha chiarito che il credito dell’appaltatore al corrispettivo matura con l’accettazione dell’opera: il cessionario di crediti futuri non può pretendere somme per lavori che il committente non ha accettato (Cass. 21599/2010). In termini operativi, prima di pagare una tranche durante la crisi del cantiere occorre verificare a chi va pagata e a quale titolo.

Requisiti e termini

Condizioni di applicabilità delle regole concorsuali

Le regole sui contratti pendenti presuppongono condizioni precise. Le si esamina una per una.

  1. Contratto ancora pendente. Il contratto deve essere ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti alla data di apertura della procedura. Se il committente ha già pagato tutto e il cantiere deve solo consegnare, o se la barca è già stata consegnata, non si è nel perimetro dell’art. 172 CCII ma in quello delle domande di credito o di restituzione.
  2. Qualificazione del contratto. Appalto (art. 186 CCII) o vendita di cosa futura (regola generale dell’art. 172 CCII). Il testo del contratto, le modalità di pagamento a stati di avanzamento, la personalizzazione del progetto sono indici decisivi.
  3. Titolarità dello scafo. Occorre verificare se il contratto prevede il passaggio della proprietà al committente prima della consegna e se il patto risulta dal registro delle navi in costruzione.
  4. Garanzie in essere. Garanzia bancaria o assicurativa di restituzione degli acconti, ipoteca sulla nave in costruzione a favore del committente, pegno su componenti.
  5. Procedura aperta. Solo la liquidazione giudiziale produce lo scioglimento previsto dall’art. 186; nella composizione negoziata e nel concordato il contratto prosegue.

Le scadenze

Nella liquidazione giudiziale il curatore ha sessanta giorni dall’apertura per comunicare, previa autorizzazione del comitato dei creditori, che intende subentrare offrendo garanzie idonee. In mancanza, il contratto di appalto si scioglie. Se invece il contratto è qualificato come vendita o altro contratto pendente, si applica la regola generale: l’esecuzione resta sospesa finché il curatore non sceglie, e il contraente può farsi assegnare dal giudice delegato un termine, non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto (art. 172 CCII).

La domanda di ammissione al passivo, o di restituzione dei beni, si propone con ricorso telematico secondo l’art. 201 CCII, almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica. Le domande tardive sono ammesse entro sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, oltre il quale restano le sole domande ultratardive per causa non imputabile.

Il termine più critico è quello dei sessanta giorni dell’art. 186 CCII: decorre dall’apertura della liquidazione giudiziale e il suo spirare senza subentro scioglie il contratto.

Nella composizione negoziata il percorso dura di regola centottanta giorni (art. 17 CCII), prorogabili nei limiti di legge. Le misure protettive richieste dall’imprenditore devono essere confermate dal tribunale con il procedimento dell’art. 19 CCII; il tribunale ne fissa la durata entro i limiti massimi previsti.

Ove si debba proporre un’impugnazione o un’opposizione nei termini processuali ordinari, si tenga conto della sospensione feriale dal 1 al 31 agosto, nei casi in cui opera.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
60 giorni per il subentro del curatore nell’appalto (art. 186 CCII) Apertura della liquidazione giudiziale Perentorio per la procedura Scioglimento del contratto
Termine assegnato dal giudice delegato su istanza del contraente (art. 172 CCII) Assegnazione del giudice, massimo 60 giorni Perentorio Il contratto si intende sciolto
Domanda tempestiva di ammissione o restituzione (art. 201 CCII) Fino a 30 giorni prima dell’udienza di verifica Perentorio ai fini della tempestività Domanda tardiva, con limiti al concorso sui riparti già eseguiti
Domanda tardiva 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo Perentorio Ammessa solo l’ultratardiva per causa non imputabile
Durata della composizione negoziata (art. 17 CCII) Accettazione dell’esperto Ordinatorio, con proroghe di legge Archiviazione dell’istanza
Conferma delle misure protettive (art. 19 CCII) Pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese Perentorio per il ricorso dell’imprenditore Inefficacia delle misure

Procedura passo-passo

In termini operativi, la sequenza per il committente è la seguente.

1. Raccolta documentale immediata. Il committente, con il proprio difensore, raccoglie: contratto di costruzione con specifiche e allegati; cronoprogramma; ricevute degli acconti; stati di avanzamento lavori sottoscritti; garanzie bancarie o assicurative; estratto del registro delle navi in costruzione presso l’ufficio competente (art. 234 cod. nav.); corrispondenza sui ritardi. Senza l’estratto del registro non si può sapere se il patto di proprietà è opponibile né se esistono ipoteche di terzi.

2. Individuazione della procedura. Si verifica nel registro delle imprese se il cantiere ha depositato un’istanza di composizione negoziata (pubblicata con l’eventuale richiesta di misure protettive), una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, o se è stata aperta la liquidazione giudiziale. Ogni ipotesi ha un interlocutore diverso: l’esperto e l’imprenditore; il commissario giudiziale; il curatore e il giudice delegato.

3. Se il cantiere è in composizione negoziata. Il contratto prosegue. Il committente può partecipare alle trattative condotte con l’ausilio dell’esperto, indipendente, nominato ai sensi degli artt. 12 ss. CCII. È la sede per rinegoziare cronoprogramma, modalità di pagamento (ad esempio con versamento su conto vincolato o pagamento diretto ai fornitori di motori e componentistica), garanzie aggiuntive, eventuale trasferimento della proprietà dello scafo con trascrizione. Le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede e correttezza (art. 4 CCII) e a partecipare in modo attivo e informato. Se il cantiere ha ottenuto misure protettive, il committente non può rifiutare unilateralmente l’adempimento o risolvere il contratto per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori; restano invece valutabili gli inadempimenti propri del contratto, come i ritardi nella costruzione.

4. Se il cantiere è in concordato preventivo. I contratti in corso proseguono. Il debitore può chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospenderli o scioglierli (art. 97 CCII); in caso di scioglimento, al committente spetta un indennizzo trattato come credito anteriore. Il committente deve presidiare il procedimento: può interloquire sulla richiesta di scioglimento, segnalare al commissario giudiziale la rilevanza del contratto per la continuità e votare sulla proposta.

5. Se è aperta la liquidazione giudiziale. Il committente scrive al curatore, segnala il contratto pendente e chiede di conoscere la sua intenzione. Il curatore, per subentrare, ha bisogno dell’autorizzazione del comitato dei creditori e deve offrire garanzie idonee entro sessanta giorni (art. 186 CCII). Il subentro è possibile se la procedura è stata autorizzata all’esercizio dell’impresa (art. 211 CCII) o se il completamento è affidato a un terzo. Se il curatore subentra, i crediti del committente sorti dalla prosecuzione sono prededucibili; se non subentra, il contratto si scioglie.

6. Domanda nella procedura. Sciolto il contratto, il committente propone domanda ex art. 201 CCII al tribunale che ha aperto la liquidazione: di ammissione al passivo per la restituzione degli acconti, al netto del valore delle prestazioni eventualmente già ricevute; di restituzione o rivendica per i beni di sua proprietà (componenti forniti, attrezzature, scafo se il patto di proprietà è opponibile). La domanda deve indicare la somma, i fatti e gli elementi di diritto, l’eventuale titolo di prelazione e i documenti.

7. Escussione delle garanzie. Parallelamente si escute la garanzia di restituzione degli acconti nei confronti della banca o della compagnia. Se è una garanzia autonoma a prima richiesta, il garante paga senza poter opporre le eccezioni relative al contratto base, salvo l’escussione fraudolenta o abusiva. Se è una fideiussione, il garante può sollevare le eccezioni del debitore principale.

8. Opposizione allo stato passivo. Se la domanda è respinta o accolta in parte, il committente può proporre opposizione nel termine di legge decorrente dalla comunicazione dell’esito.

9. Acquisto dello scafo dalla procedura. Una soluzione frequente è l’acquisto, in sede di liquidazione, dello scafo incompleto, da completare presso altro cantiere. In questo caso occorre valutare la compensazione con il credito restitutorio, che opera solo nei limiti in cui è ammessa dalla disciplina concorsuale, e la cancellazione delle ipoteche.

Giudice competente

Il tribunale competente per le procedure è quello del luogo in cui il cantiere ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII); per la conferma delle misure protettive della composizione negoziata è il tribunale individuato dallo stesso art. 27. Le domande nella liquidazione giudiziale si propongono nella procedura, davanti al giudice delegato, e non con azioni ordinarie separate: il principio di esclusività dell’accertamento del passivo vale anche per le pretese restitutorie.

Dove più spesso si sbaglia

  • Promuovere un’azione di risoluzione o un sequestro ordinario dopo l’apertura della liquidazione, invece di presentare domanda nella procedura.
  • Lasciare scadere la garanzia di restituzione degli acconti mentre si attende la decisione del curatore.
  • Ritirare lo scafo o componenti dal cantiere senza titolo: è un comportamento che espone a responsabilità.

Avvertenza decisiva: prima di qualsiasi iniziativa occorre leggere il registro delle navi in costruzione, perché da quella pubblicità dipende se lo scafo può essere rivendicato o solo pagato con un credito.

Seconda avvertenza: la scadenza della garanzia bancaria non attende i tempi della procedura; va verificata il primo giorno.

Verifiche sul campo

Le due simulazioni che seguono sono esempi di applicazione con dati ipotetici, non casi reali.

Esempio di calcolo 1: yacht in costruzione e liquidazione giudiziale del cantiere

Dati di partenza:

  • prezzo contrattuale: 3.870.000 €;
  • acconti versati in quattro tranche: 2.241.300 €;
  • garanzia bancaria a prima richiesta sulla restituzione degli acconti: 1.548.000 €, scadenza 30 giugno 2026;
  • nessun patto di trasferimento della proprietà trascritto nel registro delle navi in costruzione;
  • motori forniti direttamente dal committente, acquistati per 318.740 € e già consegnati al cantiere;
  • apertura della liquidazione giudiziale del cantiere: 9 marzo 2026.

Sviluppo:

  1. Il termine di sessanta giorni dell’art. 186 CCII scade l’8 maggio 2026. Il curatore non è autorizzato all’esercizio dell’impresa e non comunica il subentro: il contratto si scioglie.
  2. Il committente escute la garanzia prima della scadenza del 30 giugno 2026: recupera 1.548.000 €.
  3. Residua un credito di 2.241.300 € − 1.548.000 € = 693.300 €, da insinuare al passivo in via chirografaria. La banca garante, pagato il committente, si surroga o agisce in regresso verso la procedura per i 1.548.000 €.
  4. I motori, acquistati dal committente e identificabili per matricola, sono oggetto di domanda di restituzione ex art. 201 CCII, salvo che siano già stati incorporati in modo da non poter essere separati senza danno; in quel caso la questione si sposta sulle regole dell’accessione e su un credito di valore.
  5. Lo scafo, in assenza di patto opponibile, resta nella massa. Il committente può offrire di acquistarlo: se la stima del curatore è 1.104.600 €, il committente valuta se il costo di completamento presso altro cantiere giustifichi l’operazione.

Esito: il committente recupera immediatamente 1.548.000 € e i motori; per 693.300 € concorre con gli altri chirografari.

Esempio di calcolo 2: peschereccio in costruzione e cantiere in concordato preventivo

Dati di partenza:

  • prezzo: 612.480 €;
  • acconti versati: 41% del prezzo, pari a 251.116,80 €;
  • nessuna garanzia di restituzione;
  • il cantiere deposita domanda di concordato preventivo e chiede l’autorizzazione a sciogliersi dal contratto (art. 97 CCII);
  • la proposta prevede il pagamento dei chirografari al 18%.

Sviluppo:

  1. Se lo scioglimento è autorizzato, il committente ha diritto a un indennizzo, trattato come credito anteriore e soddisfatto secondo la proposta. Credito: 251.116,80 € di acconti, più l’indennizzo per il pregiudizio da scioglimento.
  2. Sulla sola restituzione degli acconti: 251.116,80 € × 18% = 45.201,02 €.
  3. Alternativa negoziale: il committente propone al cantiere, prima della decisione, la prosecuzione con pagamento delle tranche residue (361.363,20 €) su conto vincolato e pagamento diretto dei fornitori di motore e apparati di bordo. Se il contratto prosegue, il credito alla consegna non viene falcidiato.
  4. Il confronto tra 45.201,02 € in moneta concordataria e un’unità completata a fronte del prezzo pattuito spiega perché la prosecuzione, quando l’impresa è risanabile, è spesso la strada da presidiare per prima.

Esito: il valore della posizione del committente dipende in larga misura dalla capacità di intervenire prima che lo scioglimento sia autorizzato.

Casi particolari

1. Nave di proprietà del cliente in cantiere per riparazione o refitting

Il peschereccio o lo yacht entrato in cantiere per lavori di manutenzione resta di proprietà del cliente. Nella liquidazione del cantiere il cliente propone domanda di restituzione. Il curatore può opporre il credito del cantiere per i lavori eseguiti e, nei limiti in cui sono applicabili, i privilegi e il diritto di ritenzione per le spese di conservazione e miglioramento dei beni mobili. Occorre quindi quantificare e documentare lo stato dei lavori al momento dell’apertura.

2. Patto di trasferimento progressivo della proprietà

Molti contratti prevedono che la proprietà di scafo e materiali passi al committente man mano che vengono pagati gli stati di avanzamento. Va precisato che il patto produce effetti verso il curatore solo se reso opponibile mediante la pubblicità nel registro delle navi in costruzione. Se lo è, il committente può rivendicare lo scafo; se il patto è rimasto tra le carte, il committente concorre come creditore. Se il venditore ha già trasferito la proprietà, il contratto non è più pendente sotto il profilo traslativo e la disciplina dello scioglimento non incide sul diritto già acquistato (Cass. 11627/2000, pronuncia sulla legge fallimentare).

3. Unità da diporto acquistata da un consumatore

Quando il committente è un consumatore che ha ordinato un’imbarcazione di serie, il rapporto può essere qualificato come vendita di cosa futura anziché appalto. In liquidazione giudiziale si applica allora la regola generale dell’art. 172 CCII: il contratto resta sospeso finché il curatore non sceglie, e il consumatore può chiedere al giudice delegato di assegnare un termine. Se il curatore si scioglie, il credito restitutorio è concorsuale e non dà diritto al risarcimento per il solo scioglimento.

4. Cantiere in composizione negoziata con misure protettive

Il committente non può risolvere il contratto o rifiutare l’adempimento per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Può però far valere gli inadempimenti contrattuali, partecipare alle trattative e chiedere che l’accordo preveda garanzie. La composizione negoziata non è uno strumento per paralizzare i creditori: il tribunale nega la conferma delle misure protettive quando manca un progetto di risanamento concreto e serio (Trib. Milano, 14 dicembre 2025).

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce le dinamiche delle trattative con l’esperto: è in quella fase che la posizione del committente si negozia con i maggiori margini.

5. Ipoteca della banca sulla nave in costruzione

Se la banca che ha finanziato il cantiere ha un’ipoteca sullo scafo, chi acquista lo scafo dalla procedura lo riceve libero solo dopo la vendita concorsuale e la cancellazione dei gravami disposta dal giudice. Chi intende completare l’unità deve tenerne conto nel prezzo offerto.

6. Subfornitori con riserva di proprietà su componenti

Il cantiere spesso acquista motori, eliche, generatori o sistemi di navigazione con patto di riservato dominio. Se i componenti non sono stati pagati, il fornitore può rivendicarli nella procedura, nei limiti in cui la riserva è opponibile (atto scritto con data certa anteriore all’apertura) e i beni sono ancora separabili. Per il committente significa che lo scafo acquistato o rivendicato potrebbe non comprendere componenti già montati. La verifica va fatta sull’inventario redatto dal curatore e sui contratti di fornitura.

7. Contratto con legge straniera o clausola arbitrale

I contratti di costruzione di grandi yacht richiamano spesso formulari internazionali, legge inglese e arbitrato a Londra. Va precisato che l’apertura di una procedura concorsuale in Italia sottopone comunque l’accertamento dei crediti verso il cantiere alle regole del CCII: la domanda di restituzione degli acconti si propone nella procedura. La clausola arbitrale e la legge scelta continuano invece a rilevare per l’interpretazione del contratto e per i rapporti con i garanti esteri. La scelta della sede in cui agire è quindi una valutazione preliminare, da fare con il contratto e la garanzia alla mano.

8. Cessione del cantiere o affitto d’azienda a un terzo

Nella composizione negoziata e nel concordato la crisi si risolve spesso con il trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda. Se l’acquirente rileva il cantiere, occorre verificare se rileva anche i contratti con i committenti. Nella cessione d’azienda il subentro nei contratti segue regole proprie e richiede di norma il coinvolgimento del committente. È il momento in cui il committente può ottenere nuove garanzie e un nuovo cronoprogramma dall’acquirente.

Domande frequenti

Il mio cantiere è fallito: lo scafo che ho pagato per metà è mio?

Dipende dal contratto e dal registro. Se il contratto prevede il passaggio progressivo della proprietà e il patto risulta dal registro delle navi in costruzione, la proprietà è opponibile al curatore e si può chiedere la restituzione. Se il contratto non lo prevede, o il patto non è stato reso pubblico, lo scafo appartiene al cantiere e il committente ha un credito per gli acconti, da far valere con domanda di ammissione al passivo. L’estratto del registro è il primo documento da richiedere.

Il curatore può decidere di completare la mia barca?

Sì. Nella liquidazione giudiziale il curatore può subentrare nel contratto di appalto, ma deve farlo entro sessanta giorni dall’apertura, con l’autorizzazione del comitato dei creditori e offrendo garanzie idonee (art. 186 CCII). In pratica il subentro è realistico quando il completamento è economicamente vantaggioso per la procedura, ad esempio se è autorizzato l’esercizio dell’impresa o se un altro operatore rileva il cantiere. Se il curatore subentra, i crediti del committente nascenti dalla prosecuzione sono prededucibili.

Posso chiedere i danni per il ritardo e lo scioglimento?

Lo scioglimento derivante dalla procedura non dà diritto, in sé, al risarcimento: la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare esclude il risarcimento per il solo scioglimento, salvo i danni da inadempimenti anteriori all’apertura (Cass. 2754/2002). I danni per ritardi già maturati prima della procedura possono essere insinuati al passivo come crediti concorsuali, con la documentazione di supporto.

Ho una garanzia bancaria sugli acconti: la banca può rifiutarsi di pagare?

Se è una garanzia autonoma a prima richiesta, il garante non può opporre le eccezioni relative al contratto di costruzione, salvo l’escussione fraudolenta o abusiva, da provare con prova pronta (Cass. S.U. 3947/2010). Se invece è una fideiussione, il garante può sollevare le stesse eccezioni del cantiere. Controllare la scadenza della garanzia è prioritario: la procedura non sospende i termini contrattuali fissati con la banca.

Il cantiere è in composizione negoziata e mi chiede la tranche successiva: devo pagare?

Il contratto prosegue. Se il cantiere ha ottenuto misure protettive, il committente non può rifiutare l’adempimento per il solo fatto di avere crediti anteriori non pagati. Può però subordinare il pagamento allo stato effettivo di avanzamento, se il contratto lo prevede, e negoziare modalità protette come il conto vincolato o il pagamento diretto dei fornitori. Le trattative si svolgono secondo buona fede, con l’ausilio dell’esperto.

Posso trasferire lo scafo in un altro cantiere per completarlo?

Solo se ne ha la disponibilità giuridica. Se lo scafo è del committente in forza di un patto opponibile, si chiede la restituzione al curatore o all’imprenditore e si concordano le modalità di uscita. Se lo scafo è del cantiere, occorre acquistarlo, dalla procedura o con un accordo nella composizione negoziata. Portare via lo scafo senza titolo espone a responsabilità civile e penale. Anche in caso di accordo, occorre verificare ipoteche e riserve di proprietà dei fornitori su componenti già montati.

Chi si occupa del controllo tecnico se il cantiere chiude?

Il codice della navigazione prevede il controllo tecnico sulla costruzione e disciplina la sospensione dei lavori (artt. 235 e 236 cod. nav.). Per l’unità da completare altrove, la documentazione tecnica, i certificati dei materiali e le verifiche dell’ente di classifica sono essenziali. Il committente deve chiederne copia al curatore o all’imprenditore, perché senza quella documentazione il completamento e la successiva iscrizione dell’unità diventano più costosi e lenti.

Caso limite: lo scafo è stato varato ma non consegnato. Che cosa cambia?

Il varo non coincide con la consegna. Se il contratto collega il trasferimento della proprietà alla consegna e all’accettazione, lo scafo varato resta del cantiere fino a quel momento. Il diritto al corrispettivo nell’appalto sorge con l’accettazione dell’opera (Cass. 21599/2010). Se però la nave è stata collaudata e accettata e manca solo la materiale consegna, la posizione del committente si avvicina a quella di un proprietario e va valutata la domanda di restituzione.

Il quadro giurisprudenziale

La raccolta che segue riunisce le pronunce richiamate e le altre rilevanti. Gran parte riguarda la legge fallimentare (artt. 72 e 81 l.fall.), le cui regole sono state riprese, con modifiche, dagli artt. 172 e 186 CCII: i principi vanno quindi letti tenendo conto delle differenze del nuovo testo, che in particolare richiede l’autorizzazione del comitato dei creditori per il subentro nell’appalto e fissa termini precisi.

Pronuncia Principio, in sintesi Rilevanza per il tema
Cass. civ., Sez. I, n. 7203 del 9 luglio 1999 (l.fall.) Lo scioglimento automatico dell’appalto per fallimento è un effetto sostanziale che sopravvive alla chiusura della procedura Il contratto di costruzione non “rivive” a fine procedura: serve un nuovo accordo
Cass. civ., Sez. III, n. 21599 del 21 ottobre 2010 (l.fall.) Il credito dell’appaltatore al corrispettivo sorge con l’accettazione dell’opera; il fallimento non è impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1672 c.c. Distingue le somme dovute per stati di avanzamento accettati da quelle non maturate
Cass. civ., Sez. I, n. 17405 del 24 luglio 2009 (l.fall.) Lo scioglimento scelto dal curatore opera retroattivamente e il credito restitutorio del contraente è concorsuale Gli acconti da restituire concorrono con gli altri crediti, non sono prededucibili
Cass. civ., Sez. I, n. 5494 del 12 aprile 2001 (l.fall.) Nei contratti con prestazione di fare lo scioglimento ha effetto caducatorio ex tunc, assimilabile alla risoluzione Fonda la pretesa restitutoria del committente sugli acconti
Cass. civ., Sez. I, n. 2754 del 25 febbraio 2002 (l.fall.) Lo scioglimento per effetto della procedura non dà diritto a risarcimento, salvo i danni da inadempimenti anteriori Il committente può insinuare i danni da ritardo maturati prima dell’apertura
Cass. civ., Sez. Unite, n. 12505 del 7 luglio 2004 (l.fall.) La disciplina dei contratti pendenti presuppone che il contratto sia ineseguito da entrambe le parti Se il committente ha pagato tutto o la nave è stata consegnata, non si applica lo scioglimento
Cass. civ., Sez. I, n. 11627 del 5 settembre 2000 (l.fall.) Se la proprietà è già stata trasferita, la regola sullo scioglimento della vendita non incide sul trasferimento Valorizza il patto di trasferimento progressivo dello scafo reso opponibile
Cass. civ., Sez. I, n. 24396 del 1 dicembre 2010 (l.fall.) Nel preliminare di cosa futura il curatore può scegliere tra esecuzione e scioglimento Applicabile alle unità di serie qualificate come vendita di cosa futura
Cass. civ., Sez. I, n. 19035 del 3 settembre 2010 (l.fall.) La scelta del curatore può essere manifestata anche per fatti concludenti Il committente deve leggere anche i comportamenti del curatore; con il CCII l’appalto segue però la regola del subentro espresso entro 60 giorni
Cass. civ., Sez. Unite, n. 239 del 14 aprile 1999 (l.fall.) La scelta del curatore sui contratti pendenti è discrezionale e orientata all’interesse della massa Il committente non può pretendere il completamento: può solo renderlo conveniente per la procedura
Cass. civ., Sez. I, n. 10436 del 18 maggio 2005 (l.fall.) Sotto la vecchia disciplina la scelta del curatore poteva esprimersi in ogni sede, senza limiti temporali Contrasto utile per capire la portata innovativa dei termini fissati dagli artt. 172 e 186 CCII
Cass. civ., Sez. I, n. 9758 del 29 settembre 1993 (l.fall.) Il concordato preventivo non determina di per sé lo scioglimento dei contratti in corso Principio oggi codificato nella prosecuzione dei contratti ex art. 97 CCII
Cass. civ., Sez. Unite, n. 3947 del 18 febbraio 2010 Il contratto autonomo di garanzia esclude l’opponibilità delle eccezioni del rapporto base, salvo escussione fraudolenta o abusiva Regola decisiva per l’escussione della garanzia di restituzione degli acconti
Trib. Milano, 14 dicembre 2025 (numero non indicato nella fonte consultata) Le misure protettive non si confermano se manca un progetto di risanamento concreto, serio e attendibile Il committente può contestare un uso dilatorio della composizione negoziata

Alcune osservazioni di sintesi.

Sul piano della qualificazione, la giurisprudenza ha sempre distinto tra appalto e vendita: dalla qualificazione dipende se si applica la regola speciale dello scioglimento automatico (oggi art. 186 CCII) o quella generale della sospensione in attesa della scelta del curatore (oggi art. 172 CCII). Nel contratto di costruzione navale, la presenza di un progetto personalizzato e di pagamenti a stati di avanzamento orienta verso l’appalto.

Sul piano degli effetti, è costante l’idea che lo scioglimento abbia efficacia retroattiva e che il credito restitutorio sia concorsuale: il committente concorre con gli altri creditori, salvo garanzie o diritti reali opponibili.

Sul piano delle garanzie, la distinzione tra fideiussione e garanzia autonoma, tracciata dalle Sezioni Unite nel 2010, decide se la banca possa trattenere il pagamento contestando il rapporto con il cantiere.

Sul piano della composizione negoziata, la giurisprudenza di merito più recente insiste sulla serietà del progetto di risanamento: una garanzia anche per il committente, che non subisce misure protettive prive di prospettiva.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene con strumenti concreti, scelti in base allo stadio della crisi del cantiere.

  1. Estraiamo e analizziamo il registro delle navi in costruzione, per verificare titolarità dello scafo, patti di trasferimento della proprietà trascritti e ipoteche di terzi.
  2. Esaminiamo il contratto di costruzione clausola per clausola, per qualificarlo come appalto o vendita di cosa futura e individuare la norma del CCII applicabile.
  3. Verifichiamo le garanzie di restituzione degli acconti, distinguendo fideiussione e garanzia autonoma, e predisponiamo l’escussione prima della scadenza.
  4. Partecipiamo alle trattative di composizione negoziata per conto del committente, proponendo cronoprogrammi, conti vincolati, pagamenti diretti ai fornitori e trascrizione del passaggio di proprietà.
  5. Interveniamo nel concordato preventivo sulle richieste di sospensione o scioglimento dei contratti ex art. 97 CCII e valutiamo il voto sulla proposta.
  6. Scriviamo al curatore entro i sessanta giorni dell’art. 186 CCII per sollecitare la valutazione del subentro e, quando conviene, proponiamo soluzioni di completamento con terzi.
  7. Predisponiamo la domanda di ammissione al passivo per la restituzione degli acconti e per i danni da inadempimenti anteriori, e la domanda di restituzione o rivendica per i beni di proprietà del committente.
  8. Proponiamo opposizione allo stato passivo quando la domanda è respinta o ridotta, e seguiamo il giudizio.
  9. Valutiamo l’acquisto dello scafo dalla procedura, con il supporto dei commercialisti dello staff per confrontare prezzo, costi di completamento e credito restitutorio.
  10. Contestiamo le misure protettive chieste in modo dilatorio dal cantiere, quando manca un progetto di risanamento serio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che consente di leggere la composizione negoziata del cantiere dall’interno, di sapere quali informazioni chiedere all’esperto e quali garanzie è realistico ottenere in un accordo di risanamento. La qualifica di cassazionista assicura poi la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione: stesso difensore, stessa linea.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi su contratto, garanzie e domande nella procedura; i secondi sulla lettura del piano di risanamento del cantiere, sulle stime dello scafo e sulla convenienza economica delle alternative.

Chiusura

Quando un cantiere entra in crisi, la sorte dell’imbarcazione in costruzione si decide su tre piani: il contratto, il registro delle navi in costruzione e lo strumento di crisi scelto. Nella composizione negoziata e nel concordato il contratto prosegue e si negozia; nella liquidazione giudiziale l’appalto si scioglie se il curatore non subentra entro sessanta giorni. Gli acconti diventano un credito concorsuale, salvo garanzie e patti di proprietà opponibili. Agire nelle prime settimane cambia il risultato.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la crisi di un cantiere è prima di tutto un problema di crisi d’impresa, e la posizione del committente si tutela meglio conoscendo le regole e i tempi della composizione negoziata e degli strumenti del Codice della crisi. Lo staff di avvocati e commercialisti completa la valutazione sul piano economico.

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