Le piscine vanno tenute in temperatura anche quando le presenze calano. Le pompe che sollevano l’acqua dalla falda non si fermano. Le saune, i bagni turchi, le lavanderie per accappatoi e lenzuola consumano energia dalla prima all’ultima ora di apertura. Per uno stabilimento termale la bolletta non è una voce di costo come le altre: è il motore stesso dell’attività. Quando quella voce raddoppia, e intanto le rate del mutuo con cui si sono rifatte le vasche continuano a scadere, la crisi non arriva all’improvviso. Arriva per gradi, mese dopo mese, e lascia una traccia precisa nei conti.
È proprio questa traccia temporale il punto di partenza di questa guida. Chi sa cosa succede dopo, e quando succede, agisce al momento giusto invece di subire le mosse degli altri. Un gestore termale che riconosce i segnali con sei mesi di anticipo ha davanti a sé strumenti che, a sei settimane da un pignoramento, non sono più gli stessi.
La risposta alla domanda del titolo, in sintesi, è questa: per un’impresa termale ancora viva, con clientela, concessione e struttura funzionanti, la strada che uno studio legale esamina per prima è la composizione negoziata della crisi prevista dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024). È un percorso riservato, guidato da un esperto indipendente, che può essere protetto dal tribunale contro le azioni esecutive delle banche e che può sfociare in un accordo, in un accordo di ristrutturazione, in una convenzione di moratoria o, se serve, in un concordato in continuità.
La timeline che segue ricostruisce l’intero percorso: dai primi segnali di squilibrio, all’istanza sulla piattaforma telematica, alla nomina dell’esperto, alle misure protettive, alle trattative con banche e fornitore di energia, fino all’esito e all’esecuzione del piano negli anni successivi.
Perché questa materia rientra esattamente nel campo dello Studio Monardo? Perché la crisi di uno stabilimento termale si gioca su due tavoli contemporaneamente. Il primo è quello della crisi d’impresa, e qui conta che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo sia Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il legislatore ha disegnato proprio per la composizione negoziata. Il secondo è il tavolo bancario: affidamenti, mutui, anticipi, Centrale dei Rischi. Qui conta che l’Avvocato coordini uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, in grado di leggere i rapporti con gli istituti prima di sedersi a trattare.
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La mappa temporale: le tappe della crisi di uno stabilimento termale
Prima di entrare nel dettaglio, conviene avere sotto gli occhi l’intera sequenza. Ogni tappa ha una base normativa, un termine e una finestra difensiva. Alcune finestre si aprono per pochi giorni; altre restano aperte per mesi, ma si restringono man mano che i creditori agiscono.
La tabella riassume il percorso nella sua versione “ordinata”, quella in cui l’imprenditore attiva la composizione negoziata quando la crisi è ancora reversibile. Le sezioni successive sviluppano ogni tappa: cosa accade, quale norma la governa, quali termini si attivano, cosa può fare l’impresa in quel momento e quanto dura davvero.
| Tappa | Momento | Cosa accade | Norma di riferimento | Termine chiave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Da 6 a 3 mesi prima | Emergono i segnali: bollette fuori scala, sconfinamenti, rate scadute | Art. 2, 3 e 25-octies CCII; art. 2086 c.c. | Nessun termine di legge: è la finestra della prevenzione |
| 2 | Giorno 0 | Istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica | Art. 13 e 17 CCII | Documentazione completa al deposito |
| 3 | Giorni 1-7 | Nomina dell’esperto e accettazione | Art. 13 e 17 CCII | Nomina entro 5 giorni lavorativi; accettazione entro 2 giorni lavorativi |
| 4 | Pubblicazione + 1 giorno | Misure protettive e ricorso al tribunale | Art. 18 e 19 CCII | Ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione |
| 5 | Entro 10 giorni dal ricorso, poi 30-120 giorni | Udienza e conferma delle misure | Art. 19 CCII | Udienza fissata entro 10 giorni; misure da 30 a 120 giorni |
| 6 | Dal mese 1 al mese 6 | Trattative con banche, fornitore di energia e altri creditori | Art. 16, 17, 21 e 22 CCII | Incarico dell’esperto di 180 giorni |
| 7 | Mese 4-8 | Proroga delle misure e dell’incarico, se servono | Art. 17 e 19 CCII | Misure fino a 240 giorni complessivi; incarico prorogabile |
| 8 | Esito delle trattative | Contratto, accordo, convenzione di moratoria, accordo di ristrutturazione, concordato | Art. 23, 25-sexies, 57, 60, 61, 62, 84 CCII | Concordato semplificato entro 60 giorni dalla relazione finale |
| 9 | Anni 1-5 | Esecuzione del piano e monitoraggio | Art. 23, 57, 84 CCII | Durata del piano concordata |
Un’avvertenza vale per tutta la timeline. L’art. 9 CCII esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi. Per uno stabilimento termale, che d’estate spesso lavora a pieno regime e tende a rimandare tutto a settembre, questo significa che agosto non è un mese “di pausa” giudiziaria: i termini corrono anche allora.
Da sei a tre mesi prima: i segnali che lo stabilimento non può ignorare
Cosa succede
La crisi di uno stabilimento termale ha una fisiologia riconoscibile. Il primo segnale, quasi sempre, è energetico: la bolletta di gas ed energia elettrica cresce più rapidamente dei ricavi, perché le tariffe d’ingresso e i pacchetti benessere non possono essere ritoccati con la stessa velocità. Il margine operativo si comprime. L’impresa compensa usando il fido di conto corrente per pagare il fornitore di energia. Poi utilizza gli anticipi sulle fatture emesse verso l’azienda sanitaria per le prestazioni termali convenzionate. Poi ritarda di qualche settimana il pagamento della rata del mutuo.
Sono passati tre o quattro mesi e l’impresa non ha ancora un solo debito “in contenzioso”. Eppure la sua posizione in Centrale dei Rischi sta già cambiando: sconfinamenti ripetuti, utilizzo stabilmente vicino al cento per cento dell’accordato, rate scadute. Sono esattamente i dati che le banche osservano per riclassificare il credito.
La norma
L’art. 2 CCII definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’art. 3 CCII e l’art. 2086 c.c. obbligano l’imprenditore collettivo a dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi. L’art. 3, comma 4, CCII individua alcuni segnali di allarme: tra questi, l’esistenza di esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni.
Accanto a questo, l’art. 25-octies CCII attribuisce all’organo di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico, se presente) il dovere di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata.
I termini che si attivano
In questa fase non esiste un termine perentorio di legge. Esiste però un termine economico, ed è il più severo di tutti: la composizione negoziata è accessibile solo finché il risanamento è ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII). Ogni mese di attesa erode le riserve di liquidità, aggrava la posizione in Centrale dei Rischi e avvicina il momento in cui una banca decide di recedere dagli affidamenti.
C’è poi il preavviso bancario. L’art. 1845 c.c. stabilisce che, nell’apertura di credito a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con preavviso non inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione; nei contratti a tempo determinato la banca può recedere per giusta causa. Da quel momento l’impresa ha, nel migliore dei casi, due settimane per rientrare.
Cosa può fare l’impresa ora
Questa è la finestra più ampia di tutta la timeline, ed è quella che si spreca più spesso. In questa fase l’impresa può:
- ricostruire con precisione l’esposizione verso ciascun istituto: fidi, mutui, anticipi, garanzie personali dei soci;
- verificare i contratti bancari (clausole di recesso, tassi, eventuali garanzie pubbliche sui finanziamenti);
- compilare il test pratico disponibile sulla piattaforma telematica nazionale per misurare la ragionevole perseguibilità del risanamento;
- predisporre un primo piano di risanamento con le proiezioni stagionali, separando i costi energetici strutturali da quelli contingenti;
- valutare interventi di efficientamento (recupero del calore dell’acqua termale in uscita, rifasamento, revisione dei contratti di fornitura) che in sede di trattativa diventeranno argomenti concreti.
Le opzioni ancora disponibili sono tutte: nessun creditore ha agito, nessun termine processuale è partito, nessuna banca ha formalizzato il recesso.
L’errore tipico di questa fase
Usare il fido per pagare la bolletta e “aspettare la stagione”. È comprensibile: lo stabilimento termale vive di picchi stagionali, e l’imprenditore spera che il prossimo picco riassorba il disavanzo. Ma se il costo energetico è diventato strutturalmente più alto, la stagione buona non basta. Nel frattempo l’utilizzo integrale del fido e i ritardi sulle rate costruiscono, giorno dopo giorno, il quadro che giustificherà la revoca degli affidamenti.
Quanto dura realmente
Dai primi segnali al recesso bancario passano spesso pochi mesi; non esiste un tempo standard, perché dipende dalle politiche di credito del singolo istituto e dall’andamento della posizione. Il dato pratico è un altro: quando arriva la lettera di revoca, la finestra della prevenzione si è già chiusa. Da lì in poi si lavora in emergenza.
Giorno 0: l’istanza sulla piattaforma telematica
Cosa succede
A questo punto la procedura entra nella sua prima fase formale. L’imprenditore, tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle camere di commercio, deposita l’istanza di nomina dell’esperto. Lo fa in modo riservato: il deposito dell’istanza non è, di per sé, un evento pubblico. Diventa pubblico solo se e quando l’impresa chiede le misure protettive.
La norma
L’art. 13 CCII istituisce la piattaforma telematica, che contiene la lista di controllo particolareggiata, il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e le indicazioni per la redazione del piano. Questi contenuti sono stati aggiornati da ultimo con il decreto del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026. L’art. 17 CCII indica i documenti da allegare all’istanza. Tra i principali:
- i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per chi non è tenuto al deposito, le dichiarazioni fiscali e IVA);
- una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito;
- un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo, con le iniziative industriali che l’impresa intende adottare;
- l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
- l’estratto della Centrale dei Rischi e i certificati sui debiti verso gli enti pubblici previsti dalla norma.
L’art. 12 CCII, nella versione corretta dal D.Lgs. 136/2024, chiarisce che all’istituto può accedere l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile.
I termini che si attivano
Dal deposito dell’istanza parte il conto alla rovescia per la nomina dell’esperto. Il deposito in sé non attiva protezioni automatiche: per quelle serve una richiesta specifica, che si vedrà alla tappa 4.
C’è però un effetto immediato che interessa da vicino uno stabilimento termale con perdite rilevanti. L’art. 20 CCII consente all’imprenditore di dichiarare, nell’istanza o con dichiarazione successiva, che fino alla conclusione delle trattative non si applicano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e la causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo legale. Per una società termale che ha chiuso l’esercizio con una perdita robusta proprio a causa dei rincari energetici, è un effetto che consente di trattare senza dover convocare in urgenza l’assemblea per ricapitalizzare o sciogliere.
Cosa può fare l’impresa ora
Al giorno 0 l’impresa sceglie la qualità del proprio fascicolo, e quella qualità condiziona tutto il percorso. L’esperto leggerà per primi questi documenti; le banche li esamineranno alla prima riunione. Un piano di risanamento che spiega in modo credibile come il costo energetico verrà ricondotto entro limiti sostenibili (contratti a prezzo fisso, interventi di efficienza, revisione degli orari dei servizi più energivori, eventuale riorganizzazione dell’offerta stagionale) è un piano che regge la prima trattativa.
In questa fase l’impresa decide anche se chiedere subito le misure protettive o se riservarsi di farlo. Se una banca ha già comunicato il recesso o un creditore minaccia un decreto ingiuntivo, la richiesta immediata è di norma la scelta più prudente.
L’errore tipico di questa fase
Depositare un’istanza incompleta “per guadagnare tempo”. La piattaforma registra il deposito, ma l’esperto nominato troverà un fascicolo inutilizzabile. Peggio ancora: un piano che non affronta il nodo energetico, limitandosi a chiedere più tempo alle banche, viene percepito come un rinvio e non come un risanamento.
Quanto dura realmente
La preparazione del fascicolo richiede tempo prima del giorno 0, non dopo. Con una contabilità ordinata, la raccolta dei documenti e la stesura del progetto di piano richiedono tipicamente alcune settimane di lavoro tra legale e commercialista. È tempo ben speso: ogni mancanza dovrà essere colmata più tardi, sotto la pressione dei creditori.
Giorni 1-7: la nomina dell’esperto e la sua accettazione
Cosa succede
Il calendario ora corre. La richiesta arriva alla commissione istituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione, che individua l’esperto tra gli iscritti nell’elenco tenuto a livello regionale. L’esperto riceve la nomina, verifica la propria indipendenza e decide se accettare.
La norma
L’art. 13 CCII disciplina la nomina: la commissione provvede entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza. L’art. 17 CCII prevede che l’esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie, comunichi l’accettazione entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina. In caso contrario ne dà comunicazione e si procede a una nuova nomina.
L’esperto è un soggetto terzo e indipendente. Non rappresenta l’impresa e non rappresenta i creditori: il suo compito è agevolare le trattative, verificare la coerenza del piano e, al termine, redigere una relazione finale.
I termini che si attivano
Dall’accettazione dell’esperto decorre il termine di 180 giorni dell’incarico. È il calendario principale della composizione negoziata. L’art. 17 CCII prevede che, se entro quel termine non è stata individuata una soluzione adeguata, l’incarico si considera concluso, salve le proroghe consentite dalla norma: quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, o quando sono pendenti misure protettive o cautelari. Nella lettura prevalente, la durata massima complessiva arriva a circa un anno.
Subito dopo l’accettazione, l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Se ritiene che questa prospettiva non vi sia, ne dà notizia all’imprenditore e alla segreteria della camera di commercio, che procede all’archiviazione dell’istanza.
Cosa può fare l’impresa ora
Il primo incontro con l’esperto è la vera udienza di ammissione della composizione negoziata, anche se non si svolge in tribunale. L’impresa deve arrivarci con risposte pronte: qual è il costo energetico medio degli ultimi tre esercizi e qual è quello prospettico; quali contratti di fornitura sono in scadenza; quale quota della stagione è già venduta (pacchetti, convenzioni con tour operator, prestazioni accreditate); qual è il valore della concessione di acque termali e dei beni strumentali.
In questi giorni l’impresa prepara anche, se ha deciso di chiederle, l’istanza di misure protettive da pubblicare nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto.
L’errore tipico di questa fase
Trattare l’esperto come un consulente di parte. L’esperto non ha alcun obbligo di “difendere” il piano dell’imprenditore: se lo ritiene irrealistico, lo dice, e può archiviare. Un imprenditore che minimizza i problemi, o che nasconde un decreto ingiuntivo già notificato, compromette la credibilità del percorso alla radice.
Quanto dura realmente
Sommando i cinque giorni lavorativi per la nomina e i due per l’accettazione, nella prassi l’esperto è operativo entro una o due settimane dal deposito. Il primo incontro avviene di solito entro pochi giorni dall’accettazione. Il tempo reale dipende anche dalla disponibilità di esperti nella regione e da eventuali rinunce.
Pubblicazione + 1 giorno: le misure protettive e il ricorso al tribunale
Cosa succede
Da questo momento in poi la composizione negoziata smette di essere riservata. Se l’imprenditore chiede le misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Dal giorno della pubblicazione le misure operano automaticamente; il tribunale dovrà poi confermarle o modificarle.
La norma
L’art. 18 CCII prevede che, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Sono esclusi dalle misure i diritti di credito dei lavoratori. La stessa norma stabilisce che, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo revoca delle misure.
C’è poi una regola che, per uno stabilimento termale, vale quanto tutte le altre messe insieme. L’art. 18 CCII impedisce ai creditori interessati dalle misure di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Tradotto nella realtà di un’impresa termale: il fornitore di energia che vanta fatture scadute non può, per quella sola ragione, interrompere la fornitura che tiene in funzione vasche e impianti, se è tra i creditori raggiunti dalle misure.
L’art. 19 CCII disciplina il procedimento davanti al tribunale. Nel testo vigente dopo il correttivo, l’imprenditore deve presentare ricorso al tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiedendo la conferma o la modifica delle misure e, se occorre, i provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. L’omesso o il ritardato deposito del ricorso rende inefficaci le misure; in quel caso il tribunale dichiara l’inefficacia con decreto motivato, senza fissare l’udienza. Entro venti giorni l’imprenditore deve inoltre chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo del procedimento.
I termini che si attivano
Qui si concentra il termine più breve e più pericoloso dell’intera timeline. Il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione: un giorno, non una settimana. Se la pubblicazione avviene di venerdì, il calcolo va fatto con estrema attenzione; la soluzione prudente è avere il ricorso già pronto e depositarlo lo stesso giorno della pubblicazione o il primo giorno utile immediatamente successivo.
E ricordiamo che la sospensione feriale non opera: se la pubblicazione cade il 7 agosto, il ricorso va depositato l’8 agosto (o il primo giorno utile secondo le regole generali di computo), non a settembre.
Cosa può fare l’impresa ora
Dal giorno della pubblicazione l’impresa dispone del suo scudo più forte: blocco delle esecuzioni, blocco delle nuove ipoteche non concordate, protezione dei contratti pendenti. Ma lo scudo funziona solo se il ricorso parte nei tempi e se è costruito bene.
In questa fase è decisivo calibrare l’estensione delle misure. Il ricorso può chiedere misure generali verso tutti i creditori oppure misure mirate verso alcuni di essi (ad esempio le sole banche e il fornitore di energia). Una richiesta troppo ampia rischia di irrigidire creditori che non avrebbero agito; una troppo stretta lascia scoperto un fronte. In questa scelta pesa la lettura dei contratti bancari e la mappa reale delle minacce esecutive.
È anche il momento in cui l’impresa può chiedere provvedimenti cautelari atipici. La giurisprudenza di merito ne ha ammesso l’uso per esigenze specifiche delle trattative: ad esempio per impedire l’escussione di una garanzia o per salvaguardare un rapporto essenziale.
Proprio qui si vede perché la competenza specifica conta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno la logica con cui l’esperto valuta il piano e con cui il tribunale vaglia le misure: è questa la prospettiva da cui lo Studio costruisce il ricorso.
L’errore tipico di questa fase
Pubblicare l’istanza di misure protettive senza avere il ricorso pronto. È l’errore più grave dell’intero percorso, perché è irreparabile: le misure diventano inefficaci, l’iscrizione viene cancellata e i creditori, che nel frattempo hanno saputo della crisi dalla pubblicazione nel registro delle imprese, possono agire senza ostacoli.
Quanto dura realmente
La tappa in sé dura ventiquattro ore. Ma la sua preparazione comincia nei giorni della nomina dell’esperto: ricorso, elenco dei creditori da coinvolgere, documentazione a supporto, parere sulla ragionevolezza del piano. Tutto deve essere pronto prima che l’istanza venga pubblicata.
Entro 10 giorni dal ricorso, poi da 30 a 120 giorni: l’udienza e la conferma delle misure
Cosa succede
Il tribunale riceve il ricorso e fissa l’udienza. All’udienza sente l’imprenditore, l’esperto e i creditori destinatari delle misure; può assumere informazioni sommarie e, se necessario, nominare un ausiliario. Poi decide con ordinanza se confermare, modificare o revocare le misure, fissandone la durata.
La norma
Secondo l’art. 19 CCII, il tribunale fissa l’udienza con decreto entro dieci giorni dal deposito del ricorso, preferibilmente in videoconferenza. Il decreto viene comunicato al registro delle imprese per l’iscrizione. All’esito dell’udienza il tribunale, con ordinanza, stabilisce la durata delle misure, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.
Sul contraddittorio, il Tribunale di Roma con il provvedimento del 3 luglio 2024 si è occupato di individuare quali creditori debbano essere chiamati nel giudizio di conferma, collegando il contraddittorio alla posizione concreta di ciascun creditore rispetto alle misure richieste. È un profilo da non sottovalutare: un errore nella individuazione dei controinteressati espone l’ordinanza a contestazioni.
I termini che si attivano
- Dieci giorni dal deposito del ricorso per la fissazione dell’udienza.
- Da trenta a centoventi giorni di durata delle misure, stabiliti dal giudice in relazione allo stato delle trattative e al piano.
- Il termine per il reclamo contro l’ordinanza, secondo le regole del procedimento cautelare richiamato.
Cosa può fare l’impresa ora
All’udienza l’impresa deve dimostrare due cose: che le misure servono davvero a condurre a termine le trattative e che il sacrificio imposto ai creditori è proporzionato. Per uno stabilimento termale, la prova si costruisce con numeri: il fabbisogno di cassa mese per mese, la stagionalità dei ricavi, il valore dell’azienda in funzionamento rispetto al valore dei beni venduti separatamente (vasche, impianti, immobile, concessione).
È anche l’occasione per far emergere davanti al giudice eventuali condotte scorrette dei creditori. Una banca che ha comunicato una revoca improvvisa degli affidamenti, o un fornitore che minaccia l’interruzione del servizio, sono elementi che il tribunale valuta nel decidere durata ed estensione delle misure.
Se il tribunale nega o riduce le misure, l’impresa può proporre reclamo. È uno snodo in cui conta la continuità della difesa: chi ha impostato il ricorso conosce già ogni argomento da sviluppare davanti al collegio.
L’errore tipico di questa fase
Presentarsi all’udienza con un piano generico. Il giudice non chiede un piano definitivo, ma chiede un piano serio: ipotesi di risanamento credibili, una prima interlocuzione con le banche, un’idea chiara di come contenere la spesa energetica. Le misure non vengono confermate “sulla fiducia”.
Quanto dura realmente
Tra deposito del ricorso e ordinanza passano spesso alcune settimane: i dieci giorni riguardano la fissazione dell’udienza, non la decisione. Nel frattempo le misure restano efficaci dalla pubblicazione. Nella prassi, molti tribunali concedono un primo periodo intorno ai novanta o centoventi giorni, riservandosi di valutare la proroga alla luce dei progressi delle trattative.
Dal mese 1 al mese 6: le trattative con le banche e con il fornitore di energia
Cosa succede
Siamo al cuore della procedura. Con le misure confermate, l’impresa ha un perimetro di tempo protetto e lo usa per trattare. L’esperto convoca le banche, il fornitore di energia, i principali fornitori e, se necessario, i soci. Le riunioni si susseguono, di solito a cadenza ravvicinata nelle prime settimane. Il piano di risanamento viene discusso, corretto, integrato.
In uno stabilimento termale le trattative hanno quasi sempre tre fronti distinti:
- Il fronte bancario: mutuo ipotecario sull’immobile e sulle vasche, fido di conto corrente, anticipi sulle fatture verso l’azienda sanitaria per le prestazioni convenzionate, eventuali finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.
- Il fronte energetico: fatture scadute verso il fornitore di gas e di energia elettrica e, insieme, la rinegoziazione del contratto per il futuro.
- Il fronte operativo: fornitori di prodotti, manutentori degli impianti, lavanderie esterne, tutti necessari per riaprire la stagione.
La norma
L’art. 16 CCII disciplina il comportamento delle parti. L’imprenditore deve rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente e gestire il patrimonio senza pregiudicare ingiustamente i creditori. I creditori, e in particolare le banche, devono collaborare lealmente, rispettare la riservatezza e dare riscontro alle proposte in modo tempestivo e motivato.
Il comma 5 dello stesso articolo contiene la regola più importante per un’impresa con forte esposizione bancaria: l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, causa di sospensione o di revoca degli affidamenti. Sospensione o revoca restano possibili solo se richieste dalla disciplina di vigilanza prudenziale, e la banca deve comunicarle dando conto delle ragioni specifiche della decisione.
L’art. 17 CCII attribuisce all’esperto un ruolo che, in un’impresa colpita dai rincari energetici, vale moltissimo: l’esperto può invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica, o a esecuzione differita, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o l’equilibrio del rapporto si è alterato per circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare. È lo strumento con cui si porta al tavolo il fornitore di energia non solo per le fatture vecchie, ma per le condizioni future. Occorre precisione: il Codice non attribuisce al giudice, in questa sede, il potere di riscrivere il contratto; si tratta di una rinegoziazione guidata dall’esperto e fondata sul dovere di buona fede.
L’art. 21 CCII stabilisce che durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma se l’impresa è in stato di crisi deve gestirla in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, informando preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento.
L’art. 22 CCII consente al tribunale, su richiesta dell’imprenditore, di autorizzare finanziamenti prededucibili, anche dai soci, e il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. Per uno stabilimento termale che deve investire in efficienza energetica per rendere sostenibile il piano, la nuova finanza autorizzata è spesso la leva decisiva.
I termini che si attivano
Il calendario ora corre su due binari paralleli:
- i 180 giorni dell’incarico dell’esperto, decorrenti dall’accettazione;
- la durata delle misure protettive stabilita dal tribunale (da 30 a 120 giorni), che può scadere prima della fine dell’incarico.
L’impresa deve monitorare entrambe le scadenze. Se le misure scadono senza proroga mentre le trattative sono in corso, le banche tornano libere di agire, anche se l’esperto continua a lavorare.
C’è poi il calendario naturale dell’impresa termale: la stagione. Un accordo raggiunto a febbraio consente di riaprire ad aprile con fornitori pagati e impianti efficienti; un accordo raggiunto ad agosto arriva quando la stagione è già stata giocata con il freno a mano tirato.
Cosa può fare l’impresa ora
Durante le trattative l’impresa può chiedere alle banche di non revocare i fidi, di sospendere le quote capitale dei mutui, di consolidare l’esposizione a breve in un finanziamento a medio termine; e può chiedere al fornitore di energia di dilazionare lo scaduto e di rivedere il prezzo futuro. Più concretamente:
- presentare alle banche una proposta articolata per linea di credito, non una richiesta generica di “più tempo”;
- verificare, con l’analisi dei rapporti, se addebiti contestabili (interessi, commissioni, valute) incidono sul saldo e possono essere fatti valere in trattativa;
- portare il fornitore di energia, con l’invito dell’esperto, a discutere la rideterminazione delle condizioni;
- chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre nuova finanza prededucibile per gli interventi di efficienza;
- valutare, se una banca revoca comunque gli affidamenti, la contestazione della revoca sotto il profilo dell’abuso del diritto.
Su quest’ultimo punto la giurisprudenza è chiara nel senso che la banca, pur titolare del diritto di recesso, deve esercitarlo secondo correttezza e buona fede. Con l’ordinanza n. 31693 del 4 dicembre 2025 la Cassazione ha confermato la responsabilità di un istituto che aveva receduto con effetto immediato da rapporti e affidamenti di importo molto rilevante, ritenendo sproporzionato il rischio scaricato sul cliente rispetto all’interesse di tutela della banca. In composizione negoziata, alla regola civilistica si aggiunge quella dell’art. 16, comma 5, CCII.
L’errore tipico di questa fase
Continuare a pagare i creditori più insistenti senza informare l’esperto. Pagamenti preferenziali non coerenti con il piano violano il dovere di gestione previsto dall’art. 21 CCII, possono essere segnalati dall’esperto e minano la fiducia dei creditori che stanno trattando. Lo stesso vale per atti di straordinaria amministrazione compiuti senza informativa: cessione di un ramo, nuove garanzie, investimenti non condivisi.
Quanto dura realmente
Le trattative con più banche e con un fornitore di energia richiedono di norma l’intero semestre dell’incarico, perché gli istituti devono sottoporre le proposte ai rispettivi organi deliberanti. Le prime settimane sono dedicate alla raccolta delle informazioni e alla verifica del piano; il secondo e il terzo mese alle proposte e controproposte; gli ultimi mesi alla formalizzazione. Un’impresa che arriva al tavolo con un piano già solido riduce sensibilmente i tempi.
I nodi specifici di uno stabilimento termale durante le trattative
Il calendario delle trattative di un’impresa termale incontra quattro nodi che, in altri settori, pesano meno. Conviene affrontarli nelle prime settimane, perché ciascuno può far saltare il cronoprogramma se emerge tardi.
Il primo nodo sono gli anticipi sulle fatture verso l’azienda sanitaria. Le prestazioni termali convenzionate generano crediti verso il servizio sanitario che vengono spesso smobilizzati con linee autoliquidanti, assistite da mandato all’incasso o da cessione del credito. Quando la crisi si manifesta, la banca che ha anticipato quelle fatture tende a trattenere gli incassi a copertura della propria esposizione. Il risultato è che lo stabilimento continua a erogare prestazioni, ma la liquidità generata non arriva in cassa. Nelle trattative questo flusso va trattato come una partita a sé: occorre ricostruire la natura giuridica del contratto (mandato o cessione), verificare quali incassi la banca possa legittimamente trattenere e negoziare il mantenimento della linea per la stagione successiva. Per uno stabilimento termale convenzionato, la linea anticipi è spesso la vera polmonatura del capitale circolante: perderla a metà trattativa equivale a perdere la stagione.
Il secondo nodo sono le garanzie personali dei soci. Il mutuo con cui sono state rifatte le vasche e il fido di conto corrente sono quasi sempre assistiti da fideiussioni dei soci o degli amministratori. Le misure protettive della composizione negoziata riguardano il patrimonio dell’impresa: non coprono automaticamente i garanti, che restano esposti alle iniziative della banca. La giurisprudenza di merito ha esaminato, in casi particolari, la possibilità di estendere la protezione al garante (ad esempio quando questi sia qualificabile come imprenditore di fatto), ma si tratta di ipotesi da valutare caso per caso. Nella pratica, la tutela dei garanti si costruisce dentro l’accordo: clausole di non escussione per la durata del piano, liberazione parziale al raggiungimento di determinati obiettivi, coordinamento tra il piano dell’impresa e la posizione personale dei soci. Quando un socio garante non riesce a far fronte all’esposizione personale, entrano in gioco gli strumenti del sovraindebitamento, con un calendario diverso e autonomo.
Il terzo nodo sono i lavoratori, compresi gli stagionali. I crediti di lavoro sono esclusi dalle misure protettive: l’impresa deve continuare a pagare retribuzioni e contributi correnti, e questo va previsto nel fabbisogno di cassa del semestre. L’art. 4 CCII prevede inoltre, per i datori di lavoro che occupano complessivamente più di quindici dipendenti, obblighi di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali quando le decisioni assunte nel percorso di risanamento incidono sui rapporti di lavoro. Per uno stabilimento termale, che nei mesi di punta raddoppia l’organico con personale stagionale, il calcolo della soglia e la programmazione delle assunzioni per la stagione successiva vanno inseriti nel piano fin dall’inizio, non affrontati quando l’accordo con le banche è ormai chiuso.
Il quarto nodo è la concessione delle acque termali. L’utilizzo della risorsa idrotermale si fonda, di regola, su un titolo concessorio di natura pubblicistica, con canoni e obblighi verso l’ente concedente. È un bene essenziale: senza concessione non c’è stabilimento. Nel piano di risanamento la concessione va mappata con attenzione (scadenza, obblighi di investimento, canoni arretrati, cause di decadenza), sia perché un inadempimento verso l’ente può mettere a rischio l’intera continuità, sia perché il valore dell’azienda termale in funzionamento dipende in larga parte dalla stabilità di quel titolo. È anche l’argomento più forte da spendere con le banche: un mutuo garantito da un immobile termale vale molto di più se l’attività prosegue che se l’immobile viene venduto separato dalla concessione e dagli impianti.
C’è infine un aspetto di calendario che lega tutti e quattro i nodi: le trattative vanno sincronizzate con il ciclo stagionale. Il fabbisogno di cassa più alto cade nelle settimane che precedono l’apertura (manutenzioni straordinarie, acquisti, assunzioni), mentre gli incassi si concentrano nei mesi di attività. Un piano che non tiene conto di questa asimmetria mostrerà tensioni di liquidità proprio quando le banche lo stanno valutando. Al contrario, un piano che presenta un cash flow mensile, con la curva stagionale ben visibile e le coperture previste per i mesi di picco del fabbisogno, offre all’esperto e agli istituti un quadro leggibile e verificabile, e accorcia in modo concreto i tempi delle delibere.
Dal mese 4 al mese 8: la proroga delle misure e dell’incarico
Cosa succede
Siamo al quarto mese. Le misure protettive concesse per centoventi giorni stanno per scadere, ma le banche non hanno ancora deliberato. A questo punto la procedura entra in una fase delicata: occorre ottenere dal tribunale la proroga delle misure e, se i 180 giorni dell’incarico non bastano, la prosecuzione dell’incarico dell’esperto.
La norma
L’art. 19 CCII consente al giudice, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, di prorogare la durata delle misure per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure, comprese le proroghe, non può superare i 240 giorni. Il giudice può anche revocare le misure o abbreviarne la durata, su istanza dell’esperto, di un creditore o d’ufficio, quando non soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate.
L’art. 17 CCII consente la prosecuzione dell’incarico dell’esperto oltre i 180 giorni nelle ipotesi previste (richiesta delle parti con consenso dell’esperto, pendenza di misure protettive o cautelari), entro un limite massimo complessivo.
Sul rapporto tra limite delle misure protettive e misure cautelari, la giurisprudenza di merito si è divisa. Il Tribunale di Udine, con ordinanza del 30 aprile 2024, ha ammesso misure cautelari con contenuto analogo a quello delle misure protettive anche dopo la scadenza dei 240 giorni, ritenendo che quel tetto riguardi le sole misure protettive tipiche. Altre decisioni di merito più recenti hanno invece negato che, per la medesima crisi, si possa “rigenerare” la protezione con un nuovo percorso dopo aver esaurito il limite massimo. La regola prudente, per l’impresa, è considerare i 240 giorni come un tetto invalicabile e costruire le trattative per chiudersi al suo interno.
I termini che si attivano
- L’istanza di proroga va depositata prima della scadenza delle misure: dopo la scadenza non c’è nulla da prorogare.
- Il limite di 240 giorni complessivi decorre dal momento in cui le misure hanno iniziato a operare.
- La prosecuzione dell’incarico dell’esperto oltre i 180 giorni segue le regole dell’art. 17 CCII.
Cosa può fare l’impresa ora
La proroga si ottiene mostrando al giudice progressi concreti: verbali delle riunioni, proposte scritte delle banche, bozze di accordo, delibere in corso. Il parere dell’esperto è decisivo: se l’esperto riferisce che le trattative avanzano, la proroga è più agevole; se riferisce uno stallo, il giudice può negarla o revocare le misure.
In questa fase l’impresa deve anche decidere quale veste giuridica darà all’esito. Se le banche sono disponibili ma non tutte, si valuta un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa o una convenzione di moratoria; se il dissenso è ampio e il piano richiede una ristrutturazione profonda, si prepara il terreno per un concordato in continuità.
L’errore tipico di questa fase
Arrivare alla scadenza delle misure senza aver chiesto la proroga, contando su una tolleranza informale delle banche. Il giorno dopo la scadenza, un creditore che non ha partecipato attivamente alle trattative (un fornitore minore, una società di leasing) può avviare un’azione esecutiva, e lo stabilimento perde il controllo del calendario.
Quanto dura realmente
Il procedimento di proroga è di norma rapido, perché il tribunale conosce già il fascicolo. Il dato temporale da tenere a mente è uno solo: tra la scadenza delle prime misure e il tetto dei 240 giorni c’è, al massimo, lo spazio residuo che il giudice può concedere. Ogni giorno perso nelle prime settimane si paga alla fine.
Al termine delle trattative: l’esito e la scelta dello strumento
Cosa succede
L’esperto chiude il proprio incarico con una relazione finale, che viene inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore e, se erano state concesse misure, al giudice. Il contenuto della relazione orienta tutto ciò che viene dopo: se le trattative hanno avuto successo, l’impresa formalizza l’accordo; se non lo hanno avuto, si aprono altre strade.
La norma
L’art. 23 CCII elenca gli esiti possibili quando è individuata una soluzione idonea al superamento della crisi:
- un contratto con uno o più creditori che, secondo la relazione dell’esperto, sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62 CCII;
- un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con effetti protettivi rispetto alle azioni revocatorie.
In alternativa, l’imprenditore può:
- predisporre un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII);
- chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII);
- accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi, tra cui il concordato preventivo in continuità (art. 84 CCII);
- se le trattative non hanno avuto esito positivo e le soluzioni negoziali non sono praticabili, presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale una proposta di concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII).
Per un’impresa con forte esposizione bancaria, gli strumenti più pertinenti meritano un cenno ciascuno.
L’accordo di ristrutturazione ordinario (art. 57 CCII) richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti; i creditori non aderenti devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, se i loro crediti sono già scaduti a quella data, o entro centoventi giorni dalla scadenza, se scadono dopo.
L’accordo agevolato (art. 60 CCII) riduce la soglia al trenta per cento quando il debitore non propone una moratoria ai creditori estranei e non ha chiesto misure protettive.
L’accordo a efficacia estesa (art. 61 CCII) consente di estendere gli effetti ai creditori non aderenti di una categoria omogenea quando gli aderenti rappresentano almeno il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Il Codice prevede inoltre una disciplina specifica quando i crediti verso banche e intermediari finanziari rappresentano almeno la metà dell’indebitamento complessivo: è esattamente lo scenario tipico di uno stabilimento termale che ha finanziato con il credito bancario la ristrutturazione delle vasche e degli impianti.
La convenzione di moratoria (art. 62 CCII) consente di disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi con dilazioni, rinunce agli atti o sospensione delle azioni esecutive, estendendo gli effetti ai non aderenti della stessa categoria quando gli aderenti rappresentano almeno il settantacinque per cento della categoria.
Il concordato preventivo in continuità (art. 84 CCII) consente di ristrutturare l’intero indebitamento mantenendo l’attività, con voto per classi e possibilità di omologazione anche in presenza di classi dissenzienti, alle condizioni del Codice. La Cassazione ha precisato, con la sentenza n. 17092 del 15 giugno 2023, che la continuità presuppone un’azienda in esercizio; e con la sentenza n. 22931 dell’8 luglio 2026 ha chiarito che la continuità indiretta fondata su un affitto d’azienda richiede un collegamento funzionale effettivo con la domanda concordataria, non bastando un contratto stipulato anni prima per ragioni estranee al risanamento. Per uno stabilimento termale che pensa di affidare la gestione a un operatore del settore, il dato è rilevante: l’affitto va costruito come strumento del piano, non trovato a posteriori.
I termini che si attivano
- Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per l’eventuale concordato semplificato.
- Centoventi giorni per il pagamento dei creditori estranei nell’accordo di ristrutturazione ordinario.
- Per il concordato preventivo con riserva, l’art. 44 CCII prevede un termine assegnato dal tribunale da trenta a sessanta giorni, prorogabile su istanza per ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi, per il deposito della proposta, del piano e degli accordi.
Cosa può fare l’impresa ora
All’esito delle trattative l’impresa sceglie la forma giuridica del proprio risanamento, e quella scelta determina la stabilità dell’accordo negli anni successivi. Un contratto con le sole banche può bastare se i creditori sono pochi e tutti aderenti; un accordo di ristrutturazione omologato offre stabilità maggiore e protegge dalle azioni revocatorie; un concordato in continuità vincola anche i dissenzienti, ma richiede un percorso giudiziale più lungo e più esposto.
Sull’omologazione degli accordi di ristrutturazione la giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte di recente. La Cassazione, con la sentenza n. 5310 del 9 marzo 2026, si è pronunciata sul regime intertemporale delle regole introdotte dal D.L. 69/2023 in tema di omologazione anche in mancanza di adesione di alcuni creditori pubblici, e sulla legittimazione al reclamo. Con la sentenza n. 31892/2025 ha escluso che possano essere computati tra gli aderenti, ai fini delle soglie, i creditori il cui credito trova fonte nella stessa procedura di ristrutturazione.
L’errore tipico di questa fase
Scegliere lo strumento più rapido invece di quello più stabile. Un accordo stragiudiziale firmato in fretta con due banche su tre, lasciando fuori la terza e il fornitore di energia, può reggere qualche mese; poi il creditore escluso agisce e il piano crolla. Al contrario, scegliere un concordato quando bastava un accordo espone l’impresa a tempi lunghi e a una pubblicità non necessaria.
Quanto dura realmente
La sottoscrizione di un contratto o di un accordo ai sensi dell’art. 23 CCII può avvenire a ridosso della chiusura delle trattative. Per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o di un concordato servono invece i tempi del procedimento giudiziale, che dipendono dal tribunale competente, dalle eventuali opposizioni e dagli eventuali reclami: nella prassi si ragiona in termini di mesi, non di settimane.
Dagli anni 1 ai 5: l’esecuzione del piano e il monitoraggio
Cosa succede
Da questo momento in poi la procedura cambia natura. Non ci sono più udienze ravvicinate, ma scadenze periodiche: le rate dell’accordo, i pagamenti dilazionati al fornitore di energia, la ripresa delle quote capitale del mutuo dopo la moratoria. Lo stabilimento termale torna a lavorare con un orizzonte più lungo della singola stagione.
La norma
Gli effetti dipendono dallo strumento scelto. L’accordo omologato vincola le parti secondo i suoi termini e, nell’accordo a efficacia estesa, anche i non aderenti della categoria. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori. I finanziamenti autorizzati in funzione del risanamento godono, alle condizioni di legge, della prededuzione prevista dall’art. 6 CCII.
Sulla sorte degli accordi in caso di insuccesso successivo, la Cassazione (sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996) ha affermato, nel regime della legge fallimentare, che la successiva dichiarazione di fallimento impedisce l’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione omologato, con ricadute sui crediti da ammettere al passivo. Sulla nuova finanza, con l’ordinanza n. 26620 del 2025 la Corte ha riconosciuto la natura concorsuale dell’accordo di ristrutturazione ai fini della prededuzione dei crediti sorti in funzione della procedura. Sono due principi che spiegano perché il piano va eseguito con disciplina: un risanamento a metà espone i creditori, e quindi l’impresa, a esiti molto più duri.
I termini che si attivano
- Le scadenze dell’accordo o del concordato, come pattuite o omologate.
- Le eventuali verifiche periodiche previste dall’accordo (covenant, report trimestrali alle banche).
- Le scadenze ordinarie di bilancio, che diventano anche il momento in cui le banche verificano l’aderenza al piano.
Cosa può fare l’impresa ora
Durante l’esecuzione l’impresa deve monitorare gli scostamenti e intervenire prima che diventino inadempimenti. Se il costo energetico risale oltre le ipotesi del piano, o se una stagione va peggio del previsto, la strada è chiedere tempestivamente una rinegoziazione delle scadenze, non accumulare ritardi. Nel concordato, le modifiche al piano dopo l’omologazione seguono regole specifiche; negli accordi, la rinegoziazione è più flessibile ma richiede il consenso delle parti.
L’errore tipico di questa fase
Considerare chiusa la crisi il giorno della firma. I rincari energetici possono ripresentarsi, e un’impresa termale che non ha investito nell’efficienza come previsto dal piano si ritrova, alla prima impennata dei prezzi, nella stessa situazione di partenza, ma con meno credibilità verso le banche.
Quanto dura realmente
I piani di risanamento di imprese con forte componente immobiliare e impiantistica hanno spesso orizzonti pluriennali, frequentemente tra tre e sette anni, in relazione alla durata dei mutui e agli investimenti previsti. L’orizzonte concreto è quello che il piano riesce a dimostrare come sostenibile.
La stessa procedura, due calendari
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili. Non descrivono casi reali dello Studio. Servono a mostrare come le stesse norme producano esiti opposti a seconda del momento in cui l’impresa agisce.
Dati comuni alle due ipotesi. Una società che gestisce uno stabilimento termale con piscine, area benessere e prestazioni convenzionate. Ricavi annui: 2.418.350 €. Costo energetico nell’esercizio precedente ai rincari: 196.380 €; nell’ultimo esercizio: 512.740 € (più 161 per cento). Margine operativo lordo passato da 287.110 € a meno 29.250 €. Esposizione:
| Creditore | Debito | Natura |
|---|---|---|
| Banca A – mutuo ipotecario | 1.212.640 € | Rata trimestrale di 41.318 € |
| Banca A – fido di conto corrente | 318.870 € | Accordato 300.000 €, sconfinamento 18.870 € |
| Banca B – anticipi su fatture verso l’azienda sanitaria | 342.790 € | Linea autoliquidante |
| Fornitore di gas ed energia elettrica | 236.415 € | Fatture scadute da 70 a 150 giorni |
| Altri fornitori | 158.722 € | Prodotti, manutenzioni, lavanderia |
| Totale | 2.269.437 € | Banche: 1.874.300 € (circa 82,6 per cento) |
Calendario A: l’impresa che agisce alla finestra giusta
- Martedì 3 novembre 2026. L’impresa, con fascicolo completo e progetto di piano già redatto, deposita l’istanza sulla piattaforma e chiede le misure protettive verso le banche e il fornitore di energia.
- Venerdì 6 novembre 2026. La commissione nomina l’esperto (entro i cinque giorni lavorativi, che scadrebbero martedì 10 novembre).
- Lunedì 9 novembre 2026. L’esperto accetta (entro i due giorni lavorativi). Da qui decorrono i 180 giorni dell’incarico: scadenza sabato 8 maggio 2027.
- Martedì 10 novembre 2026. Pubblicazione nel registro delle imprese di istanza e accettazione. Lo stesso giorno l’impresa deposita il ricorso ex art. 19 CCII (il termine sarebbe scaduto mercoledì 11 novembre).
- Entro venerdì 20 novembre 2026. Il tribunale fissa l’udienza (dieci giorni dal deposito).
- Giovedì 26 novembre 2026. Udienza. Banca A dichiara di aver sospeso ogni decisione sulla revoca del fido in attesa della proposta.
- Martedì 1° dicembre 2026. Ordinanza: misure confermate per 120 giorni dalla pubblicazione, cioè fino a mercoledì 10 marzo 2027.
- Dicembre 2026 – gennaio 2027. Riunioni con l’esperto. L’impresa propone: moratoria delle quote capitale del mutuo per 18 mesi; consolidamento del fido in un finanziamento chirografario a 84 mesi; mantenimento della linea anticipi; al fornitore di energia, pagamento dell’80 per cento dello scaduto in 36 rate e nuovo contratto a prezzo fisso; agli altri fornitori, pagamento integrale in 36 rate.
- Febbraio 2027. Il tribunale autorizza ex art. 22 CCII un finanziamento prededucibile per un impianto di recupero del calore dell’acqua termale in uscita.
- Lunedì 1° marzo 2027. Istanza di proroga delle misure, con parere favorevole dell’esperto. Proroga concessa: tetto massimo possibile giovedì 8 luglio 2027 (240 giorni).
- Giovedì 22 aprile 2027. Sottoscrizione dell’accordo con banche, fornitore di energia ed esperto ai sensi dell’art. 23 CCII. Lo stabilimento riapre la stagione con fornitori in regola e contratto energetico rinegoziato.
Il calcolo del piano. Con il nuovo contratto e l’impianto di recupero, il costo energetico prospettico scende a 341.580 € (meno 171.160 € rispetto all’ultimo esercizio). Con un incremento dei ricavi del 3 per cento (72.550 €) da nuovi pacchetti, il margine operativo lordo prospettico sale a 214.460 €. Il servizio del debito del primo anno risulta:
| Voce | Importo annuo |
|---|---|
| Interessi sul mutuo durante la moratoria (ipotesi 4,1 per cento su 1.212.640 €) | 49.718 € |
| Quota capitale del fido consolidato (318.870 € / 84 mesi × 12) | 45.553 € |
| Fornitore di energia (80 per cento di 236.415 € = 189.132 € / 36 × 12) | 63.044 € |
| Altri fornitori (158.722 € / 36 × 12) | 52.907 € |
| Totale primo anno | 211.222 € |
Il margine residuo è di soli 3.238 €. È un dato che l’esperto e le banche leggeranno con attenzione: indica che il piano regge, ma con un cuscinetto sottile. Per questo, nell’ipotesi, l’impresa chiede di portare la moratoria delle quote capitale a 24 mesi e di far partire il rimborso del fido dal settimo mese: due correttivi che, a parità di debito, aumentano la tenuta del primo esercizio.
Calendario B: l’impresa che lascia correre
- Lunedì 2 novembre 2026. Banca A comunica il recesso dal fido con preavviso di quindici giorni e chiede il rientro di 318.870 €.
- Martedì 17 novembre 2026. Scade il preavviso. L’impresa non rientra e non avvia alcuna procedura.
- Dicembre 2026. Banca A deposita ricorso per decreto ingiuntivo e, contestualmente, fa valere la decadenza dal beneficio del termine sul mutuo per le rate scadute.
- Gennaio 2027. Il decreto ingiuntivo, munito di provvisoria esecuzione, viene notificato insieme all’atto di precetto: dieci giorni per pagare.
- Febbraio 2027. Pignoramento presso terzi dei crediti verso l’azienda sanitaria e dei conti correnti. Banca B blocca la linea anticipi.
- Marzo 2027. Il fornitore di energia, con fatture scadute ormai da oltre sei mesi e senza alcuna protezione dell’art. 18 CCII in vigore, avvia le procedure per la sospensione della fornitura. La riapertura di aprile diventa incerta.
- Aprile 2027. Banca A notifica il pignoramento immobiliare sullo stabilimento.
- Maggio 2027. Un fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Il confronto. Al 22 aprile 2027, nel calendario A l’impresa ha un accordo firmato e la stagione davanti. Nel calendario B ha un pignoramento immobiliare, i crediti verso l’azienda sanitaria vincolati e la fornitura energetica a rischio. Anche nel calendario B la composizione negoziata resterebbe astrattamente attivabile, ma l’esperto dovrebbe valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento in un quadro molto più compromesso, e con un ricorso per liquidazione giudiziale pendente il tribunale vaglierebbe con particolare rigore l’ammissibilità dell’istanza e delle misure.
Il punto. Le norme sono identiche nei due calendari. Cambia solo la data della prima mossa: quindici giorni, tra il 2 e il 17 novembre 2026, separano un’impresa che tratta da una che subisce.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un altro rimedio
La composizione negoziata non è l’unico binario. In alcune situazioni corre accanto ad altri; in altre lascia il posto a uno strumento diverso. Ecco come cambia il calendario.
Binario 1: l’accordo di ristrutturazione depositato direttamente
Se le banche sono già sostanzialmente d’accordo prima ancora di avviare la composizione, l’impresa può negoziare direttamente un accordo di ristrutturazione e chiederne l’omologazione. Il calendario si accorcia nella fase stragiudiziale, ma manca la figura dell’esperto come facilitatore e mancano gli strumenti propri della composizione, come l’invito alla rideterminazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi. Le misure protettive possono essere chieste anche in questo contesto, con le regole proprie degli strumenti di regolazione.
Binario 2: la convenzione di moratoria con le sole banche
Quando il problema è soprattutto di liquidità temporanea, ad esempio una stagione persa e un costo energetico già rinegoziato, la convenzione di moratoria (art. 62 CCII) consente di congelare le scadenze bancarie per un periodo definito, estendendone gli effetti alla banca dissenziente se le altre della stessa categoria rappresentano almeno il settantacinque per cento. Il calendario è più breve e il piano più leggero.
Binario 3: il concordato preventivo in continuità
Se la ristrutturazione deve incidere profondamente anche sui fornitori, sui creditori pubblici e su creditori non disposti a trattare, il concordato in continuità diventa il binario principale. Il calendario si allunga: domanda (eventualmente con riserva e termine da trenta a sessanta giorni, prorogabile), piano, voto per classi, omologazione, possibili opposizioni e reclami. Lo scudo protettivo è ampio, ma l’esposizione pubblica e la durata sono maggiori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22960/2026 (luglio 2026), ha ribadito l’inammissibilità del ricorso straordinario contro il provvedimento che conferma la declaratoria di inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale, e ha enunciato nell’interesse della legge un principio sui limiti del vaglio in fase di ammissione al concordato in continuità.
Binario 4: il contenzioso bancario parallelo
Accanto alla composizione può correre un contenzioso con la banca che ha revocato gli affidamenti in modo brusco, o che ha applicato condizioni contestabili. Non è un’alternativa al risanamento, ma una leva: un’azione fondata, o una verifica tecnica dei rapporti che evidenzi somme contestabili, modifica i rapporti di forza al tavolo. Il calendario del contenzioso è autonomo e più lungo, e per questo va avviato con criterio, senza compromettere il clima delle trattative.
Binario 5: il procedimento penale e le misure reali
Quando l’impresa è esposta anche a misure cautelari reali in sede penale, la pendenza di una composizione negoziata seria è un elemento che il giudice può valorizzare. La Cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 30109/2025 (depositata il 2 settembre 2025), ha considerato l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata in continuità come elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo. È un binario laterale, ma dice molto sul valore che l’ordinamento attribuisce oggi al percorso di risanamento.
Le 5 finestre critiche
Nella timeline ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito. Eccoli, in ordine cronologico.
- La finestra della prevenzione: dai primi sconfinamenti alla lettera di revoca. È la più ampia e la più sprecata. Chi deposita l’istanza in questa fase arriva al tavolo con la posizione bancaria ancora gestibile e senza azioni esecutive in corso.
- Le ventiquattro ore del ricorso: il giorno successivo alla pubblicazione. Il ricorso al tribunale deve essere depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza di misure protettive. Mancarlo significa perdere le misure e la riservatezza nello stesso momento.
- L’udienza di conferma: fissata entro dieci giorni dal ricorso. È l’unica occasione per ottenere la durata adeguata delle misure e per mettere davanti al giudice eventuali condotte scorrette dei creditori. Una preparazione approssimativa si traduce in misure brevi o limitate.
- La vigilia della scadenza delle misure: prima del giorno 120 (o della diversa durata fissata). L’istanza di proroga va depositata prima che le misure scadano, con prove concrete dell’avanzamento delle trattative. Il tetto complessivo di 240 giorni non si supera.
- I sessanta giorni dopo la relazione finale. Se le trattative non hanno avuto esito positivo, è il termine per l’eventuale concordato semplificato; ma è anche il momento in cui decidere, senza perdere tempo, se percorrere un altro strumento di regolazione prima che i creditori riprendano l’iniziativa.
Le domande sul tempo
La banca mi ha già comunicato la revoca del fido. Posso ancora accedere alla composizione negoziata? Sì, la revoca non preclude l’accesso. Ciò che conta è che il risanamento sia ancora ragionevolmente perseguibile. Chiedendo le misure protettive, dalla pubblicazione la banca non può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni dell’impresa. Più presto si agisce dopo la revoca, più ampio è lo spazio di trattativa.
Il fornitore di energia ha già inviato la diffida e minaccia di sospendere la fornitura. Quanto tempo ho? Dipende dal contratto e dalla disciplina di settore, ma il punto è un altro: una volta pubblicata l’istanza di misure protettive, se il fornitore è tra i creditori raggiunti dalle misure, non può risolvere il contratto o rifiutare l’adempimento per il solo fatto del mancato pagamento delle fatture anteriori. Il tempo utile è quello che precede la sospensione effettiva.
Quanto dura in tutto la composizione negoziata? L’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione, prorogabili nei casi previsti dall’art. 17 CCII fino a una durata complessiva massima di circa un anno. Le misure protettive possono durare al massimo 240 giorni complessivi, proroghe comprese.
Le trattative cadono in piena estate: i termini si sospendono ad agosto? No. L’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi. Le scadenze delle misure, del ricorso e delle udienze corrono anche in agosto.
Se le trattative falliscono, quanto tempo ho per scegliere un’altra strada? Per il concordato semplificato il termine è di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Per gli altri strumenti non c’è un termine specifico, ma le misure protettive della composizione cessano con la chiusura delle trattative: da quel momento i creditori tornano liberi di agire, e ogni giorno conta.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le decisioni che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui interessa uno stabilimento termale in crisi.
Tappa 1 – I segnali e il rapporto con le banche
Cass. civ., sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31693. Principio: il recesso della banca dagli affidamenti con effetto immediato può integrare abuso del diritto quando risulta sproporzionato rispetto all’interesse dell’istituto e scarica sul cliente rischi gravissimi. Rilevanza: è il riferimento più recente per valutare la revoca brusca dei fidi che spesso precede la crisi di un’impresa ad alta intensità energetica.
Tappe 2-3 – L’accesso alla composizione negoziata
Cass. civ., 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: quando pende un procedimento per la dichiarazione di insolvenza, spetta al tribunale che ne è investito valutare, in via incidentale, l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata accompagnata dalla richiesta di misure protettive. Rilevanza: chi accede tardi, con un ricorso dei creditori già pendente, si espone a un vaglio di ammissibilità che può travolgere le misure.
Tappe 4-5 – Le misure protettive e la loro conferma
Trib. Roma, 3 luglio 2024. Principio: il giudizio di conferma delle misure protettive va instaurato nei confronti dei creditori individuati in base alla loro concreta posizione rispetto alle misure richieste. Rilevanza: la corretta individuazione dei creditori da chiamare (banche, fornitore di energia) condiziona la stabilità dell’ordinanza.
Trib. Udine, ord. 30 aprile 2024. Principio: nella composizione negoziata possono essere concesse misure cautelari con contenuto analogo a quello delle misure protettive tipiche anche oltre il tetto dei 240 giorni, che riguarderebbe solo queste ultime. Rilevanza: orientamento non uniforme, da conoscere ma da non dare per scontato quando le trattative con più banche si allungano.
Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109. Principio: l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata in continuità può essere valorizzata per escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo. Rilevanza: conferma il peso che l’ordinamento attribuisce al percorso di risanamento anche fuori dal tribunale della crisi.
Tappa 8 – Gli esiti e gli strumenti di regolazione
Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310. Principio: la Corte ha chiarito il regime intertemporale delle regole del D.L. 69/2023 sull’omologazione dell’accordo di ristrutturazione anche senza adesione di alcuni creditori pubblici e ha delimitato la legittimazione al reclamo. Rilevanza: utile quando l’accordo con le banche deve essere omologato in presenza di creditori pubblici non aderenti.
Cass. civ., n. 31892/2025. Principio: ai fini delle soglie per l’omologazione, non si computano tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione. Rilevanza: le percentuali dell’accordo con le banche vanno calcolate sui soli creditori anteriori; un errore di computo compromette l’omologazione.
Cass. civ., 15 giugno 2023, n. 17092. Principio: il concordato in continuità presuppone un’azienda in esercizio; l’attività non deve essere cessata del tutto al momento della proposta. Rilevanza: uno stabilimento termale che chiude per l’intera stagione rischia di perdere la possibilità della continuità.
Cass. civ., 8 luglio 2026, n. 22931. Principio: la continuità indiretta fondata sull’affitto d’azienda richiede un collegamento funzionale effettivo tra l’affitto e la domanda concordataria. Rilevanza: se il piano prevede l’affidamento della gestione a un operatore termale, il contratto va costruito in funzione del risanamento.
Cass. civ., sez. I, n. 22960/2026 (luglio 2026). Principio: il provvedimento che conferma l’inammissibilità della proposta concordataria senza aprire la liquidazione giudiziale non è impugnabile con ricorso straordinario; la Corte ha inoltre enunciato, nell’interesse della legge, un principio sui limiti del controllo in sede di ammissione al concordato in continuità. Rilevanza: mostra quanto sia importante presentare una proposta ammissibile al primo tentativo.
Tappa 9 – L’esecuzione del piano
Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. Principio: nel regime della legge fallimentare, il fallimento dichiarato dopo l’omologazione impedisce l’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione, con conseguenze sui crediti da ammettere al passivo. Rilevanza: un piano non eseguito non lascia l’impresa nella situazione di partenza, ma in una peggiore.
Cass. civ., ord. n. 26620/2025. Principio: l’accordo di ristrutturazione ha natura concorsuale ai fini della prededuzione dei crediti sorti in funzione della procedura, compresi i finanziamenti erogati per l’omologazione. Rilevanza: sostiene la possibilità di reperire nuova finanza per gli investimenti di efficienza energetica previsti dal piano.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Ogni strumento che segue è collocato nel punto della timeline in cui serve.
- Ricostruiamo l’esposizione bancaria linea per linea (tappa 1): esaminiamo contratti di fido, mutuo e anticipi, estratti conto e Centrale dei Rischi, per sapere esattamente con chi e su cosa si tratterà.
- Verifichiamo la legittimità di revoche e addebiti (tappa 1 e oltre): analizziamo la lettera di recesso, il rispetto del preavviso e le condizioni applicate, valutando se la revoca sia contestabile come abusiva.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il fascicolo dell’istanza (giorno 0): bilanci, situazione aggiornata, elenco creditori, progetto di piano con le ipotesi sul costo energetico.
- Prepariamo il ricorso per le misure protettive prima della pubblicazione (pubblicazione + 1 giorno): così il deposito avviene entro il termine, con l’individuazione mirata dei creditori da coinvolgere.
- Sosteniamo le misure all’udienza di conferma e, se necessario, in sede di reclamo (entro 10 giorni dal ricorso): portiamo davanti al giudice i numeri della stagionalità e il fabbisogno di cassa.
- Conduciamo le trattative con le banche al fianco dell’esperto (mesi 1-6): formuliamo proposte per singola linea di credito e rispondiamo alle controproposte.
- Portiamo il fornitore di energia al tavolo della rinegoziazione (mesi 1-6): sollecitiamo l’invito dell’esperto alla rideterminazione secondo buona fede delle condizioni divenute eccessivamente onerose.
- Chiediamo l’autorizzazione alla nuova finanza prededucibile (mesi 2-6): predisponiamo l’istanza ex art. 22 CCII per gli investimenti di efficienza energetica.
- Presidiamo le scadenze di proroga (mesi 4-8): depositiamo l’istanza prima della scadenza delle misure, entro il tetto dei 240 giorni.
- Scegliamo e formalizziamo lo strumento d’uscita (esito): contratto, accordo ex art. 23, convenzione di moratoria, accordo di ristrutturazione o concordato in continuità, seguendo poi omologazione ed eventuali impugnazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per uno stabilimento termale in crisi la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: significa conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto, i criteri con cui valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento e il modo in cui le trattative vengono condotte e documentate. Accanto a essa, il coordinamento dello staff in diritto bancario consente di trattare con le banche partendo da un’analisi tecnica dei rapporti, non da una richiesta di indulgenza.
C’è poi la continuità della strategia. Lo stesso difensore segue l’impresa dall’analisi iniziale alle trattative, dall’udienza di conferma delle misure al reclamo, dall’omologazione fino all’eventuale giudizio in Cassazione: una sola linea, senza passaggi di consegne nei momenti in cui il tempo è più stretto.
E c’è lo staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo. Il piano di risanamento e la strategia legale nascono nello stesso momento, così i numeri reggono in tribunale e gli argomenti giuridici reggono nei numeri.
Chiusura
La crisi di uno stabilimento termale schiacciato tra bollette e rate non si risolve con un singolo atto. Si risolve con una sequenza di mosse fatte nel momento giusto: l’istanza quando la crisi è ancora reversibile, il ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione, la proroga prima della scadenza, lo strumento d’uscita scelto per la sua stabilità. Il tempo è la risorsa più preziosa dell’imprenditore in crisi, ed è anche quella che si spreca di più.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura costruita per la composizione negoziata, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui si gioca la trattativa con gli istituti di credito. La qualifica di cassazionista garantisce che la difesa possa proseguire, con la stessa impostazione, fino all’ultimo grado.
📩 Ogni giorno che passa sposta l’impresa da una tappa all’altra di questa timeline: scrivici oggi stesso, i contatti dello studio sono al termine di questa pagina.
