Concordato Nella Liquidazione Coatta Amministrativa: Cos’è, Chi Può Proporlo E Il Piano Per Arrivare All’omologazione

Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire

Se sei arrivato qui, con ogni probabilità hai davanti una procedura di liquidazione coatta amministrativa. Forse sei l’amministratore (o l’ex amministratore) di una cooperativa che il Ministero ha posto in liquidazione. Forse sei un creditore che vede la procedura trascinarsi da anni senza riparti. Forse sei un investitore, un’altra cooperativa o un imprenditore che ha messo gli occhi sull’azienda, sul marchio o su un immobile della procedura e vuole capire se c’è un modo per rilevarli chiudendo la partita con i creditori. In tutti e tre i casi la domanda è la stessa: esiste un’uscita diversa dalla liquidazione fino all’ultimo bene, e chi ha la chiave per aprirla?

L’uscita esiste e si chiama concordato nella liquidazione coatta amministrativa, oggi disciplinato dall’art. 314 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII). La chiave, però, non è in mano a una sola persona: la proposta può arrivare dall’impresa in liquidazione, da uno o più creditori o da un terzo, ma nessuno di loro può presentarla al tribunale senza l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla procedura. È qui che si gioca quasi tutto, ed è qui che la maggior parte delle iniziative si arena: proposte scritte bene sul piano economico ma presentate nel momento sbagliato, all’interlocutore sbagliato, senza i pareri giusti.

La promessa di questa guida è precisa: alla fine saprai quali mosse fare, in quale ordine, entro quali termini e con quali documenti, sia che tu voglia proporre il concordato, sia che tu voglia opporti a un concordato proposto da altri. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base normativa, un piano B se qualcosa va storto e un check finale che ti dice se puoi passare alla successiva.

Perché ne parliamo noi. Il concordato nella liquidazione coatta è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa: si costruisce mettendo d’accordo interessi contrapposti (impresa, creditori, autorità pubblica, eventuale investitore) attorno a una proposta sostenibile. È lo stesso lavoro di composizione che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo svolge come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. E poiché il concordato in LCA passa da un giudizio davanti al tribunale, con opposizioni, reclamo e possibile ricorso in Cassazione, conta che a seguirlo sia un avvocato cassazionista, capace di sostenere la stessa linea dalla prima istanza fino all’ultimo grado; le valutazioni economiche della proposta (convenienza rispetto alla liquidazione, garanzie, profili bancari e fiscali) vengono invece sviluppate con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che l’Avvocato coordina.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Il concordato nella liquidazione coatta amministrativa non è un’istanza che si presenta “quando capita”: è un sub-procedimento che si innesta su una procedura amministrativa già aperta, governata da un commissario liquidatore e controllata da un’autorità pubblica. Rispondi con onestà a queste quattro domande.

Domanda 1 – L’impresa è davvero in liquidazione coatta amministrativa, e chi la vigila?

La liquidazione coatta amministrativa (LCA) riguarda solo le imprese che la legge vi assoggetta: tipicamente le società cooperative (per le quali l’insolvenza porta l’autorità governativa di controllo a disporre la LCA, ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c.), ma anche banche, imprese assicurative, società fiduciarie e altri enti indicati da leggi speciali. Per le cooperative l’autorità di vigilanza è di norma il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT); in alcune Regioni a statuto speciale la competenza è regionale (in Sicilia, ad esempio, i provvedimenti di LCA delle cooperative sono adottati dall’Assessorato regionale competente). Per banche e assicurazioni intervengono le autorità di settore e discipline speciali che, dove esistono, prevalgono sulle regole generali del CCII.

Verifica: hai il decreto di liquidazione? Sai chi è il commissario liquidatore, se è stato nominato un comitato di sorveglianza e quale ufficio dell’autorità segue la procedura? Senza queste tre informazioni non puoi fare nemmeno la prima mossa.

Domanda 2 – Che ruolo hai nella procedura?

La tua posizione cambia completamente il piano:

  • impresa in liquidazione (cioè la società, attraverso i suoi organi per quanto riguarda la proposta): puoi proporre, ma con i vincoli che il rinvio all’art. 240 CCII porta con sé;
  • creditore: puoi proporre tu stesso il concordato (anche insieme ad altri creditori), oppure puoi trovarti a doverti difendere da un concordato proposto da altri, con lo strumento dell’opposizione;
  • terzo (investitore, altra cooperativa, società del settore, ente): puoi proporre e, di solito, lo fai assumendo su di te gli obblighi del concordato in cambio dell’attivo;
  • commissario liquidatore o componente del comitato di sorveglianza: non sei un proponente; esprimi pareri e, dopo l’omologazione, sorvegli l’esecuzione.

Domanda 3 – A che punto è la procedura?

Lo stato passivo è già stato formato e depositato? Ci sono opposizioni o insinuazioni tardive pendenti? Sono già stati fatti riparti parziali? L’attivo è stato in parte venduto? La risposta conta perché la proposta deve misurarsi con un passivo il più possibile certo e con un attivo di cui si conosce il valore di realizzo. Nel caso deciso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 1064 del 4 dicembre 2025 (concordato in LCA di una cooperativa proposto da un terzo), la proposta è stata costruita assumendo come base il passivo reso esecutivo e tenendo conto anche di una domanda tardiva sopraggiunta subito dopo: un esempio concreto di quanto il “fotogramma” del passivo condizioni l’intera operazione.

Domanda 4 – Hai già ricevuto la comunicazione di una proposta altrui?

Se il commissario ti ha comunicato (via PEC) che è stata depositata in tribunale una proposta di concordato, sei in una situazione diversa: per te è partito un termine perentorio di trenta giorni per opporti. In questo caso salta tutto il resto e vai direttamente alla mossa dedicata alle opposizioni.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è…Parti dalla mossaPerché
Sei l’impresa in LCA e vuoi chiudere la procedura con un accordoMossa 1, poi Mossa 2Devi prima verificare tempi e limiti della tua legittimazione
Sei un creditore e la procedura è ferma da anni senza ripartiMossa 1Serve capire se il concordato conviene più della liquidazione
Sei un terzo interessato ad azienda, marchio o immobiliMossa 1, poi Mossa 3Il valore dell’operazione dipende da cosa ti accolli
Hai già una proposta pronta ma nessuna autorizzazioneMossa 4Senza autorizzazione dell’autorità di vigilanza il tribunale non può esaminarla
Hai ricevuto la PEC del commissario con la proposta depositataMossa 6Corrono 30 giorni perentori per l’opposizione
Il tribunale ha deciso e non sei d’accordoMossa 7Il reclamo ha termini brevi e presupposti rigidi
Il concordato è omologato ma l’assuntore non pagaMossa 8Si aprono le strade della risoluzione o dell’annullamento

Non passare oltre finché non hai collocato la tua situazione in una riga di questa tabella. Se non ci riesci, il problema è a monte: mancano dati sulla procedura, e la prima cosa da fare è recuperarli.


Mossa 1 – Capisci che cos’è davvero il concordato in LCA (e perché funziona diversamente da quello che conosci)

Obiettivo della mossa: avere chiaro il meccanismo dell’istituto, in particolare che qui i creditori non votano e che la decisione passa per un filtro amministrativo e uno giudiziario, così da impostare correttamente ogni passo successivo.

Quando va fatta

Subito, prima di spendere tempo e risorse su piani, perizie o trattative. Molti errori nascono dal trasportare nella liquidazione coatta le regole del concordato preventivo o del concordato nella liquidazione giudiziale (l’ex concordato fallimentare), dove i creditori votano e le maggioranze decidono.

Come si esegue

Parti dalla norma. L’art. 314 CCII stabilisce che l’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, secondo le regole dell’art. 240 CCII e, se si tratta di società, osservando le disposizioni dell’art. 265 CCII. La proposta viene depositata nella cancelleria del tribunale competente (individuato in base all’art. 27 CCII) insieme ai pareri del commissario e del comitato, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo e resa pubblica con inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito al registro delle imprese. I creditori e gli altri interessati possono presentare opposizione entro trenta giorni; il tribunale, sentito il parere dell’autorità di vigilanza, decide su opposizioni e proposta con sentenza in camera di consiglio, applicando in quanto compatibili gli artt. 245, 246 e 247 CCII. Gli effetti sono quelli dell’art. 248 CCII e l’esecuzione è sorvegliata dal commissario con l’assistenza del comitato.

Ora fissa i quattro tratti distintivi che devi tenere a mente.

Primo: la decisione “politica” spetta all’autorità amministrativa. Il concordato in LCA parte solo se l’autorità di vigilanza lo autorizza. Non è un passaggio formale: è una valutazione discrezionale di opportunità, che tiene conto dell’interesse pubblico sotteso alla procedura (si pensi alla tutela dei soci lavoratori di una cooperativa, dei depositanti di una banca, degli assicurati).

Secondo: i creditori non votano. A differenza del concordato nella liquidazione giudiziale, qui non c’è un’adunanza né una votazione a maggioranza. La tutela del singolo creditore passa interamente attraverso l’opposizione. La Cassazione lo ha messo in chiaro già sotto la legge fallimentare: con la sentenza n. 7263 del 18 marzo 2008 (Sez. I) ha spiegato che l’interesse pubblico si esaurisce nella scelta tra conservazione e liquidazione dell’impresa, rimessa all’autorità amministrativa, mentre l’interesse dei creditori a essere soddisfatti non viene sacrificato e trova il proprio presidio proprio nelle opposizioni. Tradotto in pratica: se sei un creditore e non ti opponi nei termini, nessuno conterà il tuo “no”.

Terzo: il metro di giudizio è la convenienza rispetto alla liquidazione. La stessa pronuncia del 2008 ha chiarito che il concordato può essere approvato se il sacrificio imposto ai creditori, anche parziale, non è peggiore di quello che subirebbero proseguendo con la liquidazione. È il criterio che il tribunale applicherà e che dovrai dimostrare (se proponi) o smontare (se ti opponi).

Quarto: il concordato chiude la procedura. Concordato e riparto finale dell’attivo sono le due vie con cui una LCA si conclude. Con l’omologazione la liquidazione si avvia alla chiusura e il patrimonio residuo segue il destino previsto dalla proposta (ritorno all’impresa, trasferimento all’assuntore, destinazione ai creditori).

La base giuridica

Artt. 293 e seguenti CCII (disciplina generale della LCA), in particolare art. 314 (concordato) e art. 315 (risoluzione e annullamento); artt. 240, 245, 246, 247, 248 e 265 CCII richiamati dall’art. 314. L’art. 314 riproduce, con adattamenti, l’art. 214 della legge fallimentare, che il D.Lgs. 169/2007 aveva riscritto proprio per avvicinare l’istituto al concordato fallimentare e rafforzare difesa e contraddittorio. Per questo la giurisprudenza formata sull’art. 214 resta un riferimento utile, da usare con l’attenzione dovuta ai rinvii aggiornati.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico, in questa fase, è scoprire che l’impresa non è soggetta alle regole generali ma a una legge speciale (banche, assicurazioni, alcuni enti pubblici economici) che prevede un procedimento proprio. In questo caso non correggere il tiro “a sentimento”: individua la disciplina di settore e verifica quali norme del CCII vi si applicano in via residuale. Il secondo imprevisto è la confusione tra LCA e liquidazione giudiziale nelle imprese che potrebbero essere soggette a entrambe: verifica sempre quale procedura è stata effettivamente aperta, perché è quella a determinare l’istituto concordatario utilizzabile.

Check di completamento

  • Sai indicare chi è l’autorità di vigilanza della tua procedura e chi sono commissario e comitato.
  • Hai chiaro che nel concordato in LCA i creditori non votano e si tutelano solo con l’opposizione.
  • Hai individuato se esiste una legge speciale che deroga alle regole generali.

Approfondimento della mossa 1: il concordato in LCA a confronto con gli altri concordati

Prima di passare alla mossa successiva, fissa le differenze con gli istituti che probabilmente conosci meglio. Confonderli è l’errore più diffuso, e porta a strategie costruite su regole che nella liquidazione coatta non valgono.

AspettoConcordato nella LCA (art. 314 CCII)Concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 ss. CCII)Concordato preventivo
Quando si collocaDentro una LCA già apertaDentro una liquidazione giudiziale già apertaPrima e in alternativa alla liquidazione giudiziale
Chi proponeImpresa, uno o più creditori, terzoCreditori o terzi; il debitore con limiti temporaliSolo il debitore
Filtro preliminareAutorizzazione dell’autorità di vigilanzaValutazione del giudice delegato con parere del curatoreAmmissione da parte del tribunale
Voto dei creditoriAssentePrevisto, a maggioranzaPrevisto, con regole per classi
Tutela del dissenzienteOpposizione entro 30 giorniVoto contrario e opposizione all’omologazioneVoto contrario e opposizione all’omologazione
Provvedimento finaleSentenza del tribunale, sentita l’autorità di vigilanzaProvvedimento di omologazione del tribunaleOmologazione del tribunale
Chi sorveglia l’esecuzioneCommissario liquidatore con il comitato di sorveglianzaCuratore, giudice delegato e comitato dei creditoriCommissario giudiziale

Da questa tabella ricavi tre indicazioni operative. La prima: in LCA il tuo primo interlocutore non è un giudice ma un’amministrazione, e la tua proposta deve parlare anche il linguaggio dell’interesse pubblico. La seconda: non c’è una maggioranza da conquistare, quindi non serve “raccogliere voti”; serve invece prevenire le opposizioni fondate, cioè costruire una proposta che non dia a nessun creditore una ragione documentabile per lamentare un trattamento peggiore della liquidazione. La terza: il ruolo del commissario attraversa tutta l’operazione, dal parere iniziale fino alla sorveglianza dell’esecuzione. Trattalo come la figura tecnica di riferimento della procedura, non come una controparte.

C’è poi un aspetto che spesso sfugge. Il concordato in LCA convive con una procedura che resta pienamente operativa: il commissario continua ad amministrare, a riscuotere, a gestire le cause e, salvo diverse indicazioni dell’autorità, a vendere. La proposta non congela nulla da sola. Questo significa che il tempo lavora contro chi propone, e che ogni settimana di ritardo va messa nel conto della convenienza.


Mossa 2 – Verifica di essere legittimato, e di esserlo adesso

Obiettivo della mossa: accertare che proprio tu (impresa, creditore o terzo) possa proporre il concordato in questo momento della procedura, evitando che la proposta venga dichiarata inammissibile per un difetto di legittimazione o di tempistica.

Quando va fatta

Prima di investire in perizie, attestazioni e garanzie. Una proposta inammissibile non è solo un’occasione persa: è tempo che la procedura continua a consumare e che, nel frattempo, può portare alla vendita proprio dei beni su cui avevi costruito il piano.

Come si esegue

Parti dal testo dell’art. 314: i soggetti che possono essere autorizzati sono tre categorie, e solo quelle.

1. L’impresa in liquidazione. È il caso della cooperativa (o della società) che vuole chiudere la procedura con un accordo, magari grazie a nuova finanza portata dai soci o da un partner. Qui devi fare attenzione al rinvio all’art. 240 CCII. Nella liquidazione giudiziale, quella norma impedisce al debitore (e alle società che partecipa o sottoposte a comune controllo) di presentare la proposta prima che sia trascorso un anno dall’apertura della procedura, e comunque dopo che siano passati due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo; inoltre, per la proposta del debitore, la norma richiede un apporto di risorse esterne in misura minima rispetto all’attivo. Se e in che misura questi limiti si applichino alla LCA, che li richiama “a norma dell’articolo 240”, è una questione di compatibilità che va valutata caso per caso, anche alla luce della prassi dell’autorità di vigilanza. La scelta prudente è costruire la proposta dell’impresa come se quei limiti si applicassero, oppure motivare in modo esplicito, nell’istanza di autorizzazione, perché non dovrebbero applicarsi.

Se l’impresa è una società, l’art. 314 richiede di osservare l’art. 265 CCII: la proposta deve provenire dagli organi a cui la legge o lo statuto attribuiscono questa competenza, e va sottoscritta da chi ha la rappresentanza. Nella LCA gli organi di amministrazione cessano le loro funzioni con il provvedimento di liquidazione; per la sola proposta concordataria, però, la legge recupera la volontà della società. Procurati quindi la delibera dell’organo competente, redatta nelle forme richieste.

2. Uno o più creditori. Qualunque creditore può proporre, anche insieme ad altri. È una strada interessante quando un gruppo di creditori (fornitori strategici, un istituto di credito, soci finanziatori) ritiene di poter ottenere di più rilevando l’attivo e gestendolo direttamente, piuttosto che aspettare i tempi della liquidazione. Attenzione al conflitto di interessi: il creditore proponente spesso costruisce un trattamento per sé diverso da quello degli altri, e questo è legittimo solo se supportato da classi formate con criteri omogenei e da una convenienza dimostrabile per chi resta fuori.

3. Un terzo. Investitori, altre cooperative, società del settore, enti. È il proponente più frequente nella pratica, perché porta risorse fresche e di solito si propone come assuntore: paga ai creditori quanto promesso e in cambio riceve l’attivo della procedura. Nel caso del Tribunale di Roma del 4 dicembre 2025, è stata proprio una società terza a chiedere al MIMIT l’autorizzazione e poi a ottenere l’omologazione del concordato di una cooperativa inattiva da tempo e priva di attivo rilevante.

Chi non è nell’elenco: il commissario liquidatore. Nel sistema vigente il commissario non propone il concordato: esprime il proprio parere all’autorità (che lo deve acquisire prima di autorizzare), deposita la proposta corredata dal suo parere, la comunica ai creditori e, dopo l’omologazione, ne sorveglia l’esecuzione. Se stai pensando di “convincere il commissario a presentare il concordato”, stai sbagliando interlocutore: devi convincerlo a dare un parere favorevole, che è cosa diversa.

La base giuridica

Art. 314, comma 1, CCII; art. 240 CCII (soggetti, limiti temporali e contenuto della proposta); art. 265 CCII (proposta della società).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il conflitto interno all’impresa: soci divisi, organi non in grado di deliberare, ex amministratori in contrasto con la base sociale. In questo caso valuta il cambio di veste: un terzo o un gruppo di creditori può presentare una proposta sostanzialmente analoga senza dipendere dalla delibera sociale. Il secondo imprevisto è scoprire di essere fuori dalla finestra temporale (se applicabile) prevista per la proposta del debitore: anche qui, la via d’uscita è spesso spostare la titolarità della proposta su un soggetto diverso, purché realmente terzo e non schermo dell’impresa.

Check di completamento

  • Hai individuato in quale delle tre categorie rientri e hai i documenti che lo provano (delibera, titolo del credito, visura e poteri del terzo).
  • Hai verificato i limiti temporali e di apporto di risorse rilevanti per la tua categoria.
  • Hai chiaro che il commissario non è il proponente ma un soggetto che deve esprimere il suo parere.

Mossa 3 – Costruisci una proposta che regga il confronto con la liquidazione

Obiettivo della mossa: scrivere una proposta di concordato completa nel contenuto, sostenibile nelle garanzie e dimostrabilmente più conveniente (o almeno non peggiore) per i creditori rispetto alla prosecuzione della liquidazione coatta.

Quando va fatta

Dopo aver chiuso le mosse 1 e 2, e comunque prima di presentare l’istanza di autorizzazione: l’autorità di vigilanza valuterà la proposta, non un’idea di proposta. Nei fatti, conviene lavorare sulla bozza in parallelo con i primi contatti informali con il commissario, per raccogliere i dati aggiornati su attivo e passivo.

Come si esegue

Il rinvio all’art. 240 CCII ti dà una cassetta degli attrezzi ampia. La proposta può prevedere:

  • la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
  • trattamenti differenziati tra creditori di classi diverse, con l’indicazione delle ragioni;
  • la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni, accollo o altre operazioni straordinarie, compresa l’attribuzione ai creditori di azioni, quote o altri strumenti finanziari;
  • la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati, a condizione che non ricevano meno di quanto potrebbero ottenere dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, secondo la stima di un professionista indipendente con relazione giurata;
  • l’intervento di un assuntore (un terzo, o anche un creditore), che si accolla gli obblighi del concordato e riceve in cambio i beni della procedura; per la proposta di creditori o terzi può essere prevista anche la cessione delle azioni di pertinenza della massa (ad esempio azioni di responsabilità o revocatorie), con le autorizzazioni e le specificazioni che la legge richiede.

Ora mettiti nei panni di chi dovrà dire sì. L’autorità di vigilanza, il commissario, il comitato e, alla fine, il tribunale si faranno tutti la stessa domanda: i creditori stanno meglio con questo concordato o senza? Per rispondere ti serve un prospetto comparativo con tre colonne: quanto prenderebbe ogni classe proseguendo la liquidazione (tenendo conto dei tempi, dei costi della procedura, dell’alea delle vendite e delle cause pendenti), quanto prende con il concordato, e con quali tempi e garanzie.

Su questo punto la Cassazione ha tracciato due confini che devi conoscere.

Il primo: la convenienza si misura sui creditori, non sulla sopravvivenza dell’impresa. Con la sentenza n. 7263 del 18 marzo 2008 la Suprema Corte ha cassato l’approvazione di un concordato di un consorzio agrario che lasciava una parte dell’attivo all’impresa, perché quella sottrazione era stata giustificata solo con la finalità di conservare l’ente in sé.

Il secondo, ancora più netto: con la sentenza n. 2782 del 6 febbraio 2013 (Sez. I) la Cassazione ha affermato che l’interesse pubblico alla continuazione dell’attività può giustificare la scelta di preservare l’unità aziendale nella liquidazione, ma non quella di sottrarre ai creditori tutto o parte dell’attivo per destinarlo alla prosecuzione dell’impresa insolvente. Se così fosse, i creditori finirebbero per finanziare la ricapitalizzazione dell’impresa, che otterrebbe un vantaggio non riconosciuto in nessun’altra procedura concorsuale. Se la tua proposta prevede che l’impresa trattenga beni, devi poter dimostrare che quella scelta non costa nulla ai creditori, o che è compensata da risorse esterne.

Poi lavora sulle garanzie. Una proposta senza garanzie è una promessa; una promessa non convince né il commissario né il tribunale. Le forme più comuni sono la fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, il deposito vincolato delle somme, il pagamento contestuale al trasferimento dei beni all’assuntore. Misura le garanzie sul fabbisogno reale: crediti ammessi, crediti con riserva, crediti contestati, spese della procedura e compenso degli organi.

Infine, regola espressamente il perimetro dei creditori. L’art. 248 CCII rende il concordato omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione; l’art. 240 consente però al terzo assuntore di limitare i propri impegni ai soli creditori ammessi al passivo (anche provvisoriamente) e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva al momento della proposta, lasciando l’impresa obbligata verso gli altri. È una clausola che sposta rischi notevoli: scrivila con chiarezza, perché è uno dei primi punti su cui si concentrano le opposizioni.

La base giuridica

Art. 314, comma 1, CCII (rinvio all’art. 240); art. 240 CCII (contenuto della proposta, classi, privilegiati, assuntore); art. 248 CCII (effetti).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che, mentre lavori alla proposta, il commissario avvii o concluda la vendita di beni che erano centrali per il tuo piano. Il commissario non è obbligato a fermarsi solo perché sai che stai preparando un concordato. Per questo conviene far emergere presto l’iniziativa, con una manifestazione di interesse documentata, e chiedere un confronto sull’opportunità di rinviare le vendite più rilevanti in attesa della proposta formale. Il secondo imprevisto è il passivo che cresce: domande tardive, crediti con riserva che vengono riconosciuti. Inserisci nella proposta un meccanismo di gestione delle sopravvenienze (fondo rischi, clausola di adeguamento, limite dell’accollo) invece di sperare che non ci siano.

Check di completamento

  • Hai un prospetto comparativo concordato/liquidazione per ogni classe, con fonti dei dati.
  • Le classi sono formate con criteri omogenei e i trattamenti differenziati sono motivati.
  • Le garanzie coprono l’intero fabbisogno del concordato e il perimetro dei creditori garantiti è scritto in modo esplicito.

Approfondimento della mossa 3: come si scrive il prospetto di convenienza

Il prospetto di convenienza è il documento su cui si decidono autorizzazione, opposizioni e sentenza. Non limitarti a una tabella con due percentuali: il commissario, l’autorità e il tribunale vorranno capire da dove vengono i numeri. Imposta il documento in cinque parti.

1. Fotografia del passivo. Riporta il passivo ammesso suddiviso per rango (prededucibili, privilegiati generali, privilegiati speciali con indicazione del bene, chirografari, postergati), i crediti ammessi con riserva, le opposizioni allo stato passivo e le domande tardive pendenti. Indica la data a cui si riferisce la fotografia e la fonte (stato passivo esecutivo, relazioni del commissario).

2. Fotografia dell’attivo. Per ogni bene o gruppo di beni indica il valore di stima, la fonte della stima (perizia del commissario, perizia di parte, valori di mercato documentati), lo stato della vendita e una previsione realistica di realizzo, tenendo conto dei ribassi d’asta già sperimentati o prevedibili. Per i crediti verso terzi indica il grado di esigibilità; per le azioni giudiziali pendenti (responsabilità, revocatorie) indica una stima prudente e i tempi.

3. Proiezione della liquidazione. Calcola quanto arriverebbe a ciascun rango proseguendo la LCA: realizzo atteso, meno spese di procedura e compensi degli organi, distribuito secondo l’ordine delle prelazioni. Indica anche i tempi, perché un pagamento tra tre anni non vale quanto un pagamento tra tre mesi: se puoi, attualizza le somme con un tasso dichiarato.

4. Proiezione del concordato. Per ciascuna classe indica quanto viene offerto, quando, con quali garanzie e con quali condizioni. Se l’assuntore limita i suoi obblighi ai creditori ammessi, quantifica il rischio residuo per i creditori non insinuati.

5. Confronto e conclusioni. Metti a confronto, classe per classe, le due proiezioni, con una nota che spieghi le ipotesi più delicate (ad esempio, perché ritieni prudente un certo ribasso d’asta). Dove il concordato offre a una classe meno della liquidazione, la proposta è a rischio: correggila prima che lo faccia notare un opponente.

Un consiglio pratico: scrivi il prospetto pensando al creditore più critico. Se un creditore privilegiato speciale, leggendo il documento, può dimostrare con un calcolo semplice di ottenere di più dalla vendita del suo bene, la sua opposizione avrà buone probabilità di essere accolta. Meglio scoprirlo da te, in fase di redazione, che in udienza.

Ricorda infine che il prospetto deve essere coerente con la relazione giurata del professionista indipendente, se la proposta prevede il pagamento non integrale dei privilegiati. Due documenti che indicano valori diversi per lo stesso bene sono il primo bersaglio di un’opposizione.


Mossa 4 – Ottieni l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza

Obiettivo della mossa: ottenere il provvedimento con cui l’autorità che vigila sulla liquidazione ti autorizza a proporre il concordato al tribunale, dopo aver acquisito il parere del commissario e sentito il comitato di sorveglianza.

Quando va fatta

Quando la proposta è completa (mossa 3). Ricorda che non esiste un termine perentorio per chiedere l’autorizzazione, ma esiste un limite di fatto: la procedura va avanti, e più si avvicina al riparto finale, meno spazio resta per un concordato.

Come si esegue

Presenta all’autorità di vigilanza (per le cooperative, di regola la Direzione Generale competente del MIMIT, o l’autorità regionale dove prevista) un’istanza di autorizzazione alla presentazione della proposta di concordato ai sensi dell’art. 314, comma 1, CCII. L’istanza deve contenere almeno:

  1. l’identificazione del proponente e la prova della sua legittimazione (delibera dell’organo sociale per l’impresa; titolo e ammissione al passivo per il creditore; visura, poteri di firma e, se opportuno, informazioni sulla solidità finanziaria per il terzo);
  2. il testo integrale della proposta, con classi, trattamenti, tempi di pagamento e garanzie;
  3. il prospetto di convenienza rispetto alla liquidazione, con i dati sull’attivo e sul passivo aggiornati;
  4. l’eventuale relazione giurata del professionista indipendente se la proposta prevede il pagamento non integrale dei privilegiati;
  5. le garanzie offerte, o almeno gli impegni vincolanti a rilasciarle entro un termine preciso;
  6. una sezione che spieghi perché il concordato è compatibile con l’interesse pubblico che giustifica la LCA (per esempio la salvaguardia dell’occupazione o la continuità di un servizio).

L’autorità, prima di decidere, chiede il parere del commissario liquidatore e sente il comitato di sorveglianza. Il parere del commissario è il documento che più di ogni altro orienterà la decisione: è il soggetto che conosce meglio i numeri della procedura. Per questo, prima ancora dell’istanza formale, ti conviene condividere con il commissario i dati e la logica della proposta, rispondere alle sue obiezioni e, se necessario, migliorare la proposta. Non è una trattativa privata: è il modo per evitare che il parere sia negativo per un malinteso sui numeri.

Nel caso deciso dal Tribunale di Roma il 4 dicembre 2025, la sequenza è stata esattamente questa: richiesta di autorizzazione al MIMIT da parte del terzo, autorizzazione rilasciata con provvedimento che ha anche disposto la diffusione della proposta, deposito in tribunale e omologazione.

Cosa può decidere l’autorità. Può autorizzare, negare l’autorizzazione o, nei fatti, chiedere modifiche prima di autorizzare. La valutazione è discrezionale e legata all’interesse pubblico: come ha ricordato la Cassazione nel 2008, è a questa autorità che spetta la scelta tra conservazione e liquidazione. Il diniego di autorizzazione è un atto amministrativo: la sua eventuale contestazione segue le regole della giustizia amministrativa e va valutata con attenzione, perché spesso è più efficace ripresentare una proposta migliorata che impugnare.

La base giuridica

Art. 314, comma 1, CCII; norme di organizzazione dell’autorità di vigilanza; per le cooperative, il quadro del codice civile (art. 2545-terdecies) e le direttive ministeriali sullo svolgimento dell’incarico di commissario liquidatore (il MIMIT ha approvato nuove direttive con decreto direttoriale del 1° agosto 2025).

Se qualcosa va storto

Parere negativo del commissario. Non è automaticamente un diniego, ma pesa molto. Chiedi di conoscerne le motivazioni, rispondi punto per punto con dati e, se il problema è economico, migliora la proposta (più risorse, garanzie più solide, tempi più brevi). Se il problema è giuridico (classi, privilegiati, perimetro dei creditori), correggi la struttura.

Silenzio prolungato dell’autorità. Sollecita formalmente, documentando l’urgenza (ad esempio, vendite imminenti di beni centrali per la proposta, offerte vincolate a termine, deterioramento dell’attivo). Se il terzo ha un’offerta con scadenza, mettilo per iscritto: il tempo è un elemento della convenienza.

Comitato di sorveglianza contrario. Il comitato va “sentito”: il suo parere non vincola, ma rappresenta spesso le categorie più forti di creditori. Capire le sue ragioni ti permette di anticipare le opposizioni che arriveranno nella fase giudiziale.

Check di completamento

  • Hai il provvedimento di autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
  • Hai copia del parere del commissario e notizia del parere del comitato di sorveglianza.
  • La proposta autorizzata è identica a quella che depositerai (se hai modificato qualcosa dopo l’autorizzazione, verifica che la modifica sia coperta).

Mossa 5 – Deposita la proposta in tribunale e verifica che la pubblicità sia completa

Obiettivo della mossa: portare la proposta autorizzata davanti al tribunale competente, con tutti i pareri, e assicurarti che comunicazioni e pubblicità siano eseguite correttamente, perché da esse decorrono i termini per le opposizioni.

Quando va fatta

Subito dopo l’autorizzazione. Un ritardo non ha sanzioni dirette, ma lascia scoperto il tempo in cui le condizioni economiche possono cambiare (offerte del terzo in scadenza, garanzie con validità limitata, nuove insinuazioni).

Come si esegue

La proposta va depositata nella cancelleria del tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, cioè di norma il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, con la sezione specializzata in materia di impresa se si tratta di imprese di maggiori dimensioni secondo le regole dello stesso articolo. Al deposito vanno allegati:

  • la proposta autorizzata, con tutti gli allegati economici;
  • il parere del commissario liquidatore;
  • il parere del comitato di sorveglianza;
  • il provvedimento di autorizzazione dell’autorità di vigilanza;
  • la documentazione relativa alle garanzie.

Poi entrano in gioco tre adempimenti che non spettano a te, ma che devi verificare uno per uno, perché un vizio qui può travolgere tutto il resto:

  1. La comunicazione ai creditori ammessi al passivo, che il commissario esegue con le modalità dell’art. 308, comma 4, CCII (in pratica, via PEC agli indirizzi indicati dai creditori). È da questa comunicazione che decorre, per ciascun creditore, il termine di trenta giorni per l’opposizione.
  2. L’inserzione nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Il deposito presso l’ufficio del registro delle imprese. Per gli “altri interessati” (non creditori ammessi), il termine per l’opposizione decorre dall’esecuzione di queste formalità pubblicitarie.

Tieni un registro con data e prova di ogni comunicazione. Se sei il proponente, ti serve per calcolare quando il termine per le opposizioni è chiuso per tutti; se sei un creditore, ti serve per calcolare con precisione il tuo termine.

La base giuridica

Art. 314, comma 2, CCII; art. 27 CCII (competenza); art. 308, comma 4, CCII (modalità delle comunicazioni ai creditori).

Se qualcosa va storto

Un creditore non ha ricevuto la PEC (indirizzo errato, casella piena, creditore senza PEC). Per quel creditore il termine non decorre dalla comunicazione mancata. Se sei il proponente, sollecita il commissario a completare le comunicazioni: un creditore che dimostra di non essere stato raggiunto può far valere il vizio nel giudizio o nel reclamo, e la contestazione rischia di allungare i tempi. Se sei il creditore, conserva prova del mancato ricevimento e valuta comunque di opporti appena hai notizia della proposta, senza contare sul fatto che il termine “non sia mai partito”.

Errori nella pubblicazione. Un’inserzione incompleta o un deposito al registro mancante incidono sulla decorrenza per i terzi interessati. Verifica la pubblicazione appena eseguita.

Check di completamento

  • La proposta è depositata con tutti i pareri e l’autorizzazione.
  • Hai la prova della comunicazione PEC a ciascun creditore ammesso, della pubblicazione in Gazzetta e del deposito al registro delle imprese.
  • Hai calcolato, per ciascun gruppo di destinatari, il giorno in cui scade il termine per le opposizioni.

Mossa 6 – Gestisci le opposizioni (da proponente o da creditore)

Obiettivo della mossa: se sei creditore, far valere nei trenta giorni perentori le ragioni per cui il concordato non deve essere omologato; se sei proponente, prepararti a rispondere a ogni opposizione con dati e argomenti che dimostrino la convenienza e la legittimità della proposta.

Quando va fatta

Il termine è perentorio: trenta giorni, che per i creditori decorrono dalla comunicazione del commissario e per gli altri interessati dal completamento delle formalità pubblicitarie. Un dettaglio che fa la differenza: nel Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (quella che normalmente “congela” i termini processuali dal 1° al 31 agosto) di regola non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Non contare sulla pausa di agosto: se la comunicazione ti arriva a fine luglio, i trenta giorni scadono a fine agosto.

Come si esegue

Se sei un creditore che vuole opporsi, il primo passo è leggere la proposta con tre domande precise:

  1. La proposta è conveniente per me rispetto alla liquidazione? Confronta quanto ti viene offerto con quanto otterresti dai riparti della LCA, tenendo conto del tuo rango (privilegiato, chirografario) e dei tempi. Se sei privilegiato e la proposta ti paga meno del valore di realizzo dei beni su cui grava la tua prelazione, hai un argomento forte.
  2. Le classi sono formate correttamente? Classi costruite per isolare i dissenzienti, trattamenti differenziati senza giustificazione, creditori con interessi diversi messi insieme: sono vizi da far valere.
  3. Le garanzie sono reali e sufficienti? Fideiussioni con scadenza anteriore ai pagamenti, garanti senza solidità, assenza di garanzie per i crediti contestati o con riserva.

Poi redigi l’opposizione e depositala nella cancelleria del tribunale entro il termine. Deve essere specifica: indica i motivi, allega i documenti (calcoli, perizie, estratti dello stato passivo), formula conclusioni chiare. Un’opposizione generica (“la proposta non è conveniente”) non mette il tribunale in condizione di valutarla e rischia di essere respinta senza un vero esame.

Tieni presente una conseguenza importante, che deriva dalla struttura del giudizio di omologazione richiamato dall’art. 314: chi non si oppone in primo grado normalmente non può poi impugnare la decisione. In tema di concordato preventivo, la Cassazione (ord. n. 1033 del 10 gennaio 2024) ha ritenuto inammissibile il reclamo dell’Amministrazione finanziaria che non aveva proposto opposizione all’omologazione, ribadendo che la fase di opposizione è il momento in cui il dissenso va fatto valere. Il principio è pensato per un istituto diverso, ma la logica è la stessa e vale come avvertimento: la porta dell’opposizione si apre una volta sola.

Se sei il proponente, il lavoro è speculare. Quando scade il termine, fatti rilasciare dalla cancelleria l’elenco delle opposizioni depositate e prepara per ciascuna una memoria di risposta. Usa il prospetto comparativo della mossa 3: le opposizioni basate sulla convenienza si battono con i numeri, non con gli aggettivi. Se un’opposizione evidenzia un difetto reale e sanabile (ad esempio, una garanzia sottodimensionata), valuta di integrare la garanzia prima dell’udienza: il tribunale apprezza una proposta che si rafforza, e il motivo di opposizione perde consistenza.

Mentre gestisci le opposizioni, ricorda che il tribunale non è chiamato a ratificare un accordo privato, ma a verificare che il sacrificio imposto ai creditori sia giustificato. È qui che un’impostazione giuridica solida fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), imposta difesa e opposizioni pensando fin da subito a come verranno lette nei gradi successivi.

La base giuridica

Art. 314, comma 3, CCII (opposizioni, termine perentorio di trenta giorni); art. 9 CCII (sospensione feriale); artt. 245-247 CCII richiamati in quanto compatibili.

Se qualcosa va storto

Hai scoperto la proposta quando il termine era già scaduto. Verifica subito se la comunicazione PEC ti è stata regolarmente inviata all’indirizzo corretto: se non lo è stata, il termine potrebbe non essere decorso per te. Se invece la comunicazione era regolare, l’opposizione non è più proponibile; restano gli strumenti successivi (mossa 8) se il concordato, una volta omologato, non viene eseguito o se emergono le condizioni per l’annullamento.

Il proponente modifica la proposta dopo le opposizioni. Una modifica migliorativa può essere accolta, ma se altera in modo sostanziale la struttura della proposta potrebbe richiedere una nuova autorizzazione e nuove comunicazioni. Valuta con attenzione se contestare la modifica o accettarla.

Check di completamento

  • (Creditore) L’opposizione è depositata entro i trenta giorni, con motivi specifici e documenti.
  • (Proponente) Hai l’elenco completo delle opposizioni e una risposta documentata per ciascuna.
  • Hai calcolato i termini senza contare sulla sospensione feriale.

Approfondimento della mossa 6: come si struttura un’opposizione efficace

Un’opposizione efficace segue un ordine preciso. Non è un atto lungo: è un atto che rende facile al tribunale verificare ciò che affermi.

Intestazione e legittimazione. Indica chi sei, a che titolo sei creditore (o perché sei “altro interessato”), con quale rango e per quale importo sei stato ammesso al passivo. Allega l’estratto dello stato passivo e la PEC con cui il commissario ti ha comunicato la proposta: servono a dimostrare la tempestività.

Tempestività. Dichiara la data di ricezione della comunicazione e la data di scadenza del termine, ricordando che il termine è perentorio e che non opera la sospensione feriale. Se contesti la regolarità della comunicazione, spiegalo qui.

Motivi di carattere procedurale. Autorizzazione mancante o riferita a una proposta diversa, pareri assenti, comunicazioni incomplete, pubblicità non eseguita. Sono motivi da usare solo se fondati: un vizio inesistente indebolisce anche i motivi di merito.

Motivi di legittimità della proposta. Classi non omogenee, trattamenti differenziati non motivati, privilegiati soddisfatti in misura inferiore al valore di realizzo indicato nella relazione giurata, perimetro dell’assuntore ambiguo, mancato rispetto delle regole per le società.

Motivi di convenienza. È la parte centrale. Esponi il tuo calcolo: cosa otterresti dalla prosecuzione della liquidazione e cosa ti offre il concordato, con i documenti a supporto. Se il tuo calcolo diverge da quello del proponente, spiega esattamente dove e perché (stima del bene, spese imputate, tempi).

Motivi relativi alle garanzie. Importo, durata, solidità del garante, copertura dei crediti contestati o con riserva.

Conclusioni. Chiedi in modo chiaro che il tribunale respinga la proposta, o in subordine che ne subordini l’approvazione a determinate condizioni (ad esempio un’integrazione della garanzia), se questa è la soluzione che ti tutela.

Se sei il proponente, usa la stessa struttura come lista di controllo prima del deposito: rileggi la tua proposta come se fossi l’opponente, motivo per motivo. È il modo più economico per ridurre le opposizioni fondate.

Infine, un aspetto di metodo che vale per entrambe le parti: l’udienza in camera di consiglio non è il momento per scoprire i documenti dell’altro. Chiedi per tempo di consultare il fascicolo, verifica che le memorie avversarie siano state depositate e prepara le repliche sui punti numerici, che sono quelli su cui il tribunale si sofferma di più.


Mossa 7 – Affronta il giudizio, la sentenza e l’eventuale reclamo

Obiettivo della mossa: ottenere (o contrastare) la sentenza del tribunale sulla proposta e sulle opposizioni, e gestire nei termini l’eventuale reclamo contro la decisione.

Quando va fatta

Dopo la scadenza dei termini per le opposizioni. Il tribunale decide in camera di consiglio, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione.

Come si esegue

Il tribunale esamina tre profili:

  1. la regolarità del procedimento: autorizzazione, pareri, comunicazioni, pubblicità;
  2. la legittimità della proposta: rispetto dell’art. 240 CCII (classi, privilegiati, perimetro dell’assuntore) e delle regole sulle società (art. 265);
  3. il merito delle opposizioni, e in particolare la convenienza della proposta per i creditori opponenti rispetto alla liquidazione.

Il giudizio si chiude con sentenza (con il Codice della crisi la forma del provvedimento è passata dal decreto, previsto dall’art. 214 della legge fallimentare, alla sentenza). Il tribunale può approvare il concordato, respingerlo o accogliere le opposizioni. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 245 (giudizio di omologazione), 246 (efficacia del provvedimento) e 247 (reclamo) CCII.

Contro la sentenza è ammesso reclamo davanti alla corte d’appello, secondo il regime richiamato dall’art. 247 CCII, con un termine breve (trenta giorni) che va verificato sul testo vigente al momento della decisione. Anche qui, non contare sulla sospensione feriale. Dopo il reclamo resta il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Un’avvertenza di sistema, mutuata da un’altra procedura ma utile per capire la logica: la Cassazione (Sez. I, 1° luglio 2024, n. 17992) ha dichiarato improcedibile il ricorso contro la revoca dell’omologazione di un concordato preventivo perché, nel frattempo, era intervenuta la dichiarazione di fallimento, divenuta definitiva. Il messaggio pratico è che le vicende della procedura “madre” possono rendere inutili le impugnazioni sul concordato se non sono governate in parallelo. Nella LCA la procedura madre è già aperta e prosegue: verifica sempre che, mentre si discute del concordato, il commissario non compia atti che svuotino la proposta (vendite, riparti).

La base giuridica

Art. 314, comma 4, CCII; artt. 245, 246 e 247 CCII.

Se qualcosa va storto

Il tribunale respinge la proposta. Leggi la motivazione: se il rigetto dipende da un difetto sanabile (garanzie, classi, perimetro), una nuova proposta migliorata, previa nuova autorizzazione, può essere più rapida ed efficace del reclamo. Se dipende da un errore di diritto, il reclamo è la strada.

Il tribunale omologa nonostante la tua opposizione. Valuta il reclamo nei termini, concentrandoti sui motivi già fatti valere in opposizione: è difficile introdurre in reclamo questioni nuove che non sono state sottoposte al tribunale.

Check di completamento

  • Hai copia della sentenza e la data della sua comunicazione o notificazione, da cui calcolare il termine per il reclamo.
  • Hai deciso, entro pochi giorni dalla sentenza, se reclamare, ripresentare o prestare acquiescenza.
  • Hai verificato che nel frattempo la procedura non abbia compiuto atti incompatibili con la proposta.

Mossa 8 – Esegui il concordato e presidia gli effetti

Obiettivo della mossa: dare esecuzione al concordato omologato (se sei il proponente o l’assuntore) o verificarne il rispetto (se sei un creditore), conoscendo gli effetti dell’omologazione e gli strumenti in caso di inadempimento.

Quando va fatta

Dalla definitività della sentenza di omologazione e per tutta la durata dei pagamenti previsti.

Come si esegue

Gli effetti. L’art. 314, comma 5, rinvia all’art. 248 CCII: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura, anche per quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo; questi ultimi, però, non beneficiano delle garanzie prestate per il concordato da terzi. I creditori conservano le loro azioni per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Se sei un creditore che ha un fideiussore personale dell’impresa (ad esempio un socio garante), il concordato non ti preclude di agire contro di lui per la parte non soddisfatta.

Su questo punto attenzione alla giurisprudenza formata sotto la legge fallimentare. Con la sentenza n. 10129 del 14 maggio 2005 (Sez. I), la Cassazione aveva osservato che l’art. 214 l.fall. non riproduceva la regola del concordato fallimentare sugli effetti verso determinati soci, e ne aveva tratto conseguenze sulla sorte della responsabilità dell’unico azionista dopo l’esecuzione di un concordato liquidatorio in LCA. Oggi l’art. 314 rinvia in blocco all’art. 248 CCII: quel precedente va quindi riletto alla luce del nuovo rinvio, e ogni posizione di soci e garanti va verificata sul testo vigente.

L’esecuzione. Il commissario liquidatore, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sorveglia l’esecuzione del concordato (art. 314, comma 6). Se sei il proponente o l’assuntore, organizza i pagamenti secondo il calendario della proposta, documenta ogni versamento e trasmetti al commissario le prove. Se sei un creditore, verifica di ricevere quanto promesso nei tempi previsti e segnala per iscritto al commissario ogni ritardo.

Se l’esecuzione si inceppa. L’art. 315 CCII disciplina la risoluzione e l’annullamento del concordato. La risoluzione è il rimedio per l’inadempimento (le garanzie non vengono costituite, i pagamenti non arrivano); l’annullamento riguarda i casi più gravi, come la dolosa esagerazione del passivo o la sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo. Le conseguenze sono pesanti: la procedura di liquidazione può riprendere.

Un principio della Cassazione, nato nel concordato preventivo ma utile per capire la logica del sistema, aiuta a orientarsi: con l’ordinanza n. 15029 del 29 maggio 2024 la Corte ha ribadito che l’omologazione di un piano liquidatorio non impedisce al creditore di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria quando il piano si rivela oggettivamente inattuabile, anche se i termini di esecuzione non sono ancora scaduti. Un concordato omologato non è una cassaforte: se diventa ineseguibile, gli strumenti per reagire esistono.

La base giuridica

Art. 314, commi 5 e 6, CCII; art. 248 CCII (effetti); art. 315 CCII (risoluzione e annullamento).

Se qualcosa va storto

L’assuntore paga solo una parte. Escuti le garanzie prestate per il concordato (se ne sei beneficiario) e valuta con il commissario l’avvio della risoluzione.

Emergono creditori non insinuati. Se l’assuntore ha limitato i suoi obblighi ai soli creditori ammessi, i creditori “nuovi” restano creditori dell’impresa: verifica la clausola nella proposta omologata prima di contestare.

Check di completamento

  • (Proponente/assuntore) Esiste un calendario dei pagamenti condiviso con il commissario e una prova di ciascun pagamento.
  • (Creditore) Hai verificato quanto ricevuto rispetto a quanto previsto e conservi le comunicazioni con il commissario.
  • Conosci i presupposti di risoluzione e annullamento e i soggetti contro cui conservi le azioni (coobbligati, fideiussori).

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative: dati inventati per mostrare come cambiano gli esiti a seconda delle mosse e dei tempi. Non sono casi reali.

Simulazione 1 – La stessa proposta, due tempi diversi

Ipotesi: cooperativa in LCA con passivo ammesso di 1.847.300 €, di cui 312.650 € privilegiati (lavoratori ed enti previdenziali) e 1.534.650 € chirografari. Attivo: un capannone stimato 486.000 €, crediti verso clienti di dubbia esigibilità per 93.400 €, liquidità 41.270 €. Il commissario stima costi di procedura residui per 87.900 € e tempi di vendita del capannone di circa 24-30 mesi, con probabili ribassi d’asta.

Proiezione della liquidazione: realizzo prudenziale del capannone 340.200 € (dopo due ribassi), crediti incassati al 35% (32.690 €), liquidità 41.270 €; totale 414.160 € meno costi 87.900 € = 326.260 € disponibili. Privilegiati pagati integralmente (312.650 €), ai chirografari restano 13.610 €, cioè lo 0,89% circa, tra due anni e mezzo.

Proposta di un terzo assuntore: pagamento integrale dei privilegiati entro 60 giorni dall’omologazione; 6% ai chirografari (92.079 €) entro 120 giorni; garanzia fideiussoria bancaria per l’intero fabbisogno (404.729 € più spese). In cambio, l’assuntore riceve capannone e crediti.

  • Chi esegue le mosse 3 e 4 entro tre mesi dall’esecutività dello stato passivo arriva al deposito mentre il capannone non è ancora in vendita: la comparazione (6% contro meno dell’1%, con pagamento in pochi mesi) è netta, il parere del commissario ha basi solide per essere favorevole e le opposizioni hanno poco spazio.
  • Chi arriva alla mossa 4 dopo che il commissario ha già aggiudicato il capannone al primo esperimento d’asta per 397.000 € si trova con un attivo trasformato in liquidità: il terzo non ha più l’interesse industriale all’operazione, e il concordato perde la sua ragion d’essere. L’occasione si è chiusa senza che nessuno abbia sbagliato un termine di legge: semplicemente, si è agito tardi.

Simulazione 2 – Il creditore privilegiato che si oppone nei termini

Ipotesi: proposta di concordato che paga i privilegiati al 78% e i chirografari al 4%. Un creditore ipotecario vanta 214.380 € ammessi con prelazione sull’immobile principale. La relazione giurata allegata alla proposta stima il valore di realizzo dell’immobile in 251.000 €; detratte le spese di procedura imputabili al bene, in liquidazione il creditore ipotecario percepirebbe circa 196.700 € (91,7%), mentre con la proposta riceverebbe 167.216 €.

La PEC del commissario arriva il 22 luglio. Il creditore conta i trenta giorni senza sospensione feriale: scadenza il 21 agosto. Deposita l’opposizione il 18 agosto, allegando una perizia di parte e il calcolo della differenza.

  • Esito se si oppone il 18 agosto: il tribunale deve confrontarsi con un dato che dimostra un trattamento inferiore al valore di realizzo, in contrasto con la regola dell’art. 240 sui privilegiati soddisfatti in modo non integrale; il proponente, per salvare il concordato, deve migliorare l’offerta per quella classe.
  • Esito se avesse contato sulla sospensione feriale e depositato il 15 settembre: opposizione tardiva. Il suo dissenso non verrebbe considerato e il concordato, se per il resto regolare, potrebbe essere omologato con il trattamento al 78%.

Simulazione 3 – L’impresa che vuole proporre da sola

Ipotesi: cooperativa sociale in LCA dal 14 febbraio dell’anno X, stato passivo reso esecutivo il 9 settembre dello stesso anno. Passivo complessivo 683.520 €, attivo realizzabile stimato 118.300 €. I soci lavoratori, con l’aiuto di un consorzio di cooperative, raccolgono 71.450 € da mettere a disposizione dei creditori, in aggiunta all’attivo.

  • Se la cooperativa presenta istanza di autorizzazione il 3 ottobre dell’anno X (meno di un anno dall’apertura), espone la proposta al rischio di un’eccezione fondata sui limiti temporali dell’art. 240, nella misura in cui siano ritenuti compatibili con la LCA. L’autorità può chiedere chiarimenti o differire la decisione.
  • Se la stessa proposta viene presentata da un terzo (il consorzio di cooperative, come assuntore) o dalla cooperativa dopo il 14 febbraio dell’anno X+1, il problema temporale scompare; resta da dimostrare la convenienza, che qui deriva soprattutto dall’apporto esterno di 71.450 €, pari a circa il 60% dell’attivo realizzabile.

Simulazione 4 – La garanzia sottodimensionata

Ipotesi: fabbisogno del concordato 529.860 € (pagamenti ai creditori più spese di procedura e compensi). La proposta offre una fideiussione di 450.000 €. Un creditore chirografario si oppone nei termini evidenziando la scopertura di 79.860 €.

  • Proponente che integra la garanzia prima dell’udienza (nuova fideiussione o deposito vincolato di 79.860 €): il motivo di opposizione perde consistenza e il tribunale può concentrarsi sulla convenienza.
  • Proponente che si limita a contestare l’opposizione: il tribunale può ritenere la proposta non adeguatamente garantita, con il rischio di rigetto e di dover ripartire dalla mossa 4.

Il piano in una pagina

Se dovessi stampare un solo foglio, sarebbe questo. Il concordato nella liquidazione coatta amministrativa è il modo per chiudere la LCA con un accordo invece che con la vendita di tutto l’attivo e il riparto finale. Possono proporlo l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo, ma solo dopo l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, che decide sul parere del commissario e sentito il comitato di sorveglianza. I creditori non votano: si difendono con l’opposizione entro trenta giorni perentori, senza contare sulla sospensione feriale. Il tribunale decide con sentenza sulla proposta e sulle opposizioni, verificando che il sacrificio dei creditori non sia peggiore di quello della liquidazione. Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori ed è sorvegliato nell’esecuzione dal commissario.

MossaObiettivoTermineRischio se saltata
1. Capire l’istitutoConoscere regole, autorità e differenze con gli altri concordatiSubitoStrategia costruita su regole sbagliate (es. aspettarsi un voto)
2. Verificare la legittimazioneAccertare chi può proporre e quandoPrima di ogni investimentoProposta inammissibile
3. Costruire la propostaContenuto, classi, privilegiati, garanzie, convenienzaPrima dell’istanzaParere negativo, opposizioni fondate
4. Ottenere l’autorizzazioneProvvedimento dell’autorità di vigilanzaAppena la proposta è prontaIl tribunale non può esaminare la proposta
5. Depositare e pubblicareDeposito con pareri, PEC ai creditori, GU, registro impreseSubito dopo l’autorizzazioneTermini delle opposizioni incerti, vizi procedurali
6. Gestire le opposizioniOpporsi o rispondere alle opposizioni30 giorni perentori, senza sospensione ferialePerdita definitiva della possibilità di far valere il dissenso
7. Giudizio e reclamoSentenza del tribunale ed eventuale reclamoTermine breve per il reclamoDecisione definitiva anche se ingiusta
8. Esecuzione ed effettiPagamenti, garanzie, risoluzione o annullamentoPer tutta la durata del pianoInadempimento senza reazione

Gli scenari di deviazione: quando il piano non va come previsto

Deviazione 1 – La procedura accelera mentre tu prepari la proposta

È lo scenario più comune: il commissario, che non ha notizia formale della tua iniziativa, prosegue con le vendite e i riparti parziali. Ogni bene venduto riduce il perimetro del concordato e, spesso, l’interesse del terzo assuntore.

Piano B. Rendi visibile l’iniziativa il prima possibile, con una manifestazione di interesse scritta e documentata (identità del proponente, perimetro dei beni, ordine di grandezza delle risorse, tempi). Chiedi un incontro con il commissario per valutare se sia nell’interesse dei creditori sospendere le vendite dei beni chiave per un periodo definito. Se la vendita è già fissata, valuta la partecipazione alla vendita stessa come alternativa al concordato: a volte l’obiettivo (acquisire l’azienda o l’immobile) si raggiunge meglio così.

Deviazione 2 – Il termine per l’opposizione è scaduto

Hai ricevuto la PEC, l’hai sottovalutata e i trenta giorni sono passati.

Piano B. Verifica innanzitutto la regolarità della comunicazione: indirizzo PEC usato, data di consegna, contenuto della comunicazione. Se la comunicazione è viziata, il termine potrebbe non essere decorso e l’opposizione potrebbe essere ancora proponibile. Se la comunicazione è regolare, concentrati sulla fase esecutiva: monitora i pagamenti, verifica le garanzie e, in caso di inadempimento o di fatti rilevanti emersi dopo, valuta gli strumenti dell’art. 315 CCII. Ricorda che il concordato non pregiudica le tue azioni contro fideiussori e coobbligati per l’intero credito.

Deviazione 3 – Manca un documento essenziale

La delibera dell’organo sociale non si trova o è contestata; la relazione giurata del professionista non è pronta; la banca non rilascia la fideiussione nei tempi.

Piano B. Per la delibera: se l’impresa non riesce a esprimere una volontà valida, valuta il passaggio della proposta a un terzo o a un gruppo di creditori (mossa 2). Per la relazione giurata: non presentare la proposta con il pagamento non integrale dei privilegiati senza relazione, perché è un requisito previsto dalla legge; presenta piuttosto una versione che paghi integralmente i privilegiati, o attendi la relazione. Per la garanzia: chiedi all’autorità di vigilanza che l’autorizzazione sia subordinata alla costituzione della garanzia entro un termine preciso, documentando l’istruttoria in corso presso la banca; in alternativa, offri un deposito vincolato di importo equivalente.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 4 (autorizzazione) prima di avere la proposta definitiva?

Puoi avviare un confronto informale con il commissario e con l’autorità, ed è anzi consigliabile. Ma l’istanza formale deve contenere una proposta completa: l’autorità autorizza una proposta specifica, non un’intenzione. Se dopo l’autorizzazione cambi elementi sostanziali, rischi di dover chiedere una nuova autorizzazione.

Il commissario liquidatore può presentare lui il concordato?

No. Nel sistema dell’art. 314 CCII il commissario esprime un parere all’autorità prima dell’autorizzazione, deposita la proposta con il suo parere, la comunica ai creditori e ne sorveglia l’esecuzione. I proponenti sono solo l’impresa, i creditori o i terzi.

I creditori votano sul concordato in LCA?

No. Non c’è un’adunanza né una votazione. Il creditore che non è d’accordo deve opporsi entro trenta giorni dalla comunicazione; se non lo fa, il suo dissenso non verrà considerato dal tribunale.

Se sono un socio garante della cooperativa, il concordato mi libera?

Di regola no. Per effetto del rinvio all’art. 248 CCII, i creditori conservano le loro azioni per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. La tua posizione va verificata sul titolo della garanzia e sulla proposta, ma non dare per scontato che il concordato ti protegga.

Le cooperative agricole possono evitare la LCA ricorrendo al sovraindebitamento?

La Cassazione, con la sentenza n. 880 depositata nel gennaio 2026, ha affermato che l’imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa, nei casi indicati dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228/2001, è assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non può accedere alle procedure di sovraindebitamento. Per queste realtà, quindi, il concordato in LCA diventa uno degli strumenti principali per chiudere la crisi con un accordo.

Quanto tempo serve, realisticamente, dall’istanza all’omologazione?

Dipende da autorità, tribunale e numero di opposizioni. Nel caso del Tribunale di Roma del 4 dicembre 2025, tra l’autorizzazione del MIMIT (marzo 2025) e la sentenza di omologa sono trascorsi circa nove mesi. Usa questo dato solo come ordine di grandezza: senza opposizioni i tempi possono ridursi, con opposizioni e reclami possono allungarsi.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Di seguito le pronunce citate nell’articolo, organizzate secondo la mossa del piano a cui si collegano. I principi sono riformulati in sintesi; la loro applicazione al singolo caso va sempre verificata sul testo integrale e sulla disciplina vigente.

Mossa 1 – La natura dell’istituto

Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2008, n. 7263. Nel concordato in LCA l’interesse pubblico si esprime nella scelta, rimessa all’autorità amministrativa, tra conservare o liquidare l’impresa, ma non prevale sull’interesse dei creditori a essere soddisfatti, che si tutela con le opposizioni; il concordato è approvabile se il sacrificio dei creditori non è maggiore di quello che deriverebbe dalla liquidazione. Rilevanza: spiega perché nel concordato in LCA i creditori non votano ma si oppongono, e qual è il metro di giudizio del tribunale.

Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29801. La Corte si è pronunciata sul rapporto tra cooperative sociali (L. 381/1991) e liquidazione coatta amministrativa; la pronuncia è stata letta in dottrina come un riconoscimento autorevole della specialità di queste imprese. Rilevanza: conferma che per individuare la procedura (e quindi l’istituto concordatario utilizzabile) bisogna partire dalla natura dell’ente.

Cass. civ., sentenza n. 880/2026 (depositata nel gennaio 2026). L’imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa nei casi previsti dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228/2001 è soggetto alla LCA e non alle procedure di sovraindebitamento. Rilevanza: delimita il campo di applicazione della LCA e, di riflesso, del concordato previsto dall’art. 314 CCII.

Mosse 2 e 4 – Legittimazione e autorizzazione

Trib. Roma, 4 dicembre 2025, n. 1064. Il tribunale ha omologato il concordato proposto da una società terza nella LCA di una cooperativa, dopo l’autorizzazione rilasciata dal MIMIT ai sensi dell’art. 314, comma 1, CCII, ritenendo la proposta più favorevole per i creditori rispetto alla prosecuzione della liquidazione, in mancanza di attivo. Rilevanza: mostra in concreto la sequenza autorizzazione-deposito-omologa e il ruolo del terzo proponente nel regime del Codice della crisi.

Mossa 3 – Contenuto e convenienza della proposta

Cass. civ., Sez. I, 6 febbraio 2013, n. 2782. L’interesse pubblico alla prosecuzione dell’attività può giustificare la conservazione dell’unità aziendale nella liquidazione, ma non la sottrazione di attivo ai creditori per finanziare la continuazione dell’impresa insolvente, che scaricherebbe sui creditori il costo della ricapitalizzazione. Rilevanza: fissa il limite per le proposte che lasciano beni all’impresa.

Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Nel concordato fallimentare, le società di cartolarizzazione cessionarie in blocco di crediti dopo la dichiarazione di fallimento non hanno diritto di voto se non sono iscritte all’albo degli intermediari finanziari. Rilevanza: nel concordato in LCA il voto non c’è, ma la pronuncia aiuta a valutare la posizione dei cessionari di crediti nei concordati di chiusura delle procedure, ad esempio nella formazione delle classi.

Mosse 5 e 6 – Comunicazioni e opposizioni

Cass. civ., ord. 10 gennaio 2024, n. 1033. In tema di concordato preventivo, è inammissibile il reclamo contro l’omologazione proposto da chi (nel caso, l’Amministrazione finanziaria) non aveva fatto opposizione nel giudizio di omologa. Rilevanza: per analogia di logica, avverte che il dissenso va fatto valere nella fase di opposizione, pena la perdita della possibilità di impugnare.

Mossa 7 – Giudizio e impugnazioni

Cass. civ., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 17992. Una volta dichiarato il fallimento con sentenza definitiva, il giudizio sull’omologabilità del concordato preventivo non può proseguire e il ricorso contro la revoca dell’omologa diventa improcedibile. Rilevanza: insegna a coordinare le impugnazioni sul concordato con l’andamento della procedura principale.

Mossa 8 – Effetti ed esecuzione

Cass. civ., Sez. I, 14 maggio 2005, n. 10129. Sotto la legge fallimentare, l’art. 214 non riproduceva la regola del concordato fallimentare sugli effetti verso determinati soci, con conseguenze sulla responsabilità dell’unico azionista dopo l’esecuzione di un concordato liquidatorio in LCA. Rilevanza: da rileggere alla luce del rinvio integrale all’art. 248 CCII contenuto oggi nell’art. 314.

Cass. civ., ord. 29 maggio 2024, n. 15029. L’omologazione di un piano liquidatorio non priva il creditore della possibilità di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria quando il piano risulta oggettivamente inattuabile, anche prima della scadenza dei termini di esecuzione. Rilevanza: illustra la logica secondo cui l’omologazione non mette il concordato al riparo dalle conseguenze della sua ineseguibilità.

Cass. civ., n. 27796/2024. Le azioni di accertamento o costitutive nei confronti di un ente in LCA possono essere proposte anche fuori dalla verifica concorsuale del passivo, se sussiste uno specifico interesse. Rilevanza: utile per chi, durante o dopo il concordato, deve far accertare posizioni giuridiche non riducibili a un semplice credito da insinuare.


Cosa può fare lo Studio Monardo nel concordato in liquidazione coatta amministrativa

Ogni concordato in LCA mette insieme tre lavori diversi: quello giuridico (legittimazione, proposta, opposizioni, giudizio), quello economico (convenienza, garanzie, impatto bancario e fiscale) e quello negoziale (commissario, comitato, autorità, creditori, investitori). Ecco, in concreto, cosa facciamo.

  1. Ricostruiamo la procedura: acquisiamo decreto di liquidazione, stato passivo, relazioni del commissario e atti di vendita, e verifichiamo quale disciplina si applica (regole generali del CCII o legge speciale).
  2. Verifichiamo la legittimazione del proponente: analizziamo delibere, poteri, titolo del credito o posizione del terzo, e i limiti derivanti dal rinvio all’art. 240 CCII.
  3. Costruiamo il prospetto di convenienza con i commercialisti dello staff, confrontando classe per classe gli esiti del concordato con quelli della prosecuzione della liquidazione.
  4. Redigiamo la proposta: classi, trattamenti differenziati, regole per i privilegiati, perimetro dell’assuntore, clausole sulle sopravvenienze.
  5. Dimensioniamo e verifichiamo le garanzie, controllando testo, durata e importo di fideiussioni e depositi vincolati.
  6. Predisponiamo l’istanza di autorizzazione all’autorità di vigilanza e gestiamo il confronto tecnico con il commissario liquidatore e con il comitato di sorveglianza.
  7. Controlliamo comunicazioni e pubblicità: verifichiamo PEC, inserzione in Gazzetta e deposito al registro delle imprese, e calcoliamo i termini per ciascun destinatario.
  8. Redigiamo le opposizioni per i creditori, o le memorie di risposta per il proponente, con perizie e calcoli a supporto.
  9. Seguiamo il giudizio, il reclamo e il ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva in tutti i gradi.
  10. Presidiamo l’esecuzione: monitoriamo pagamenti e garanzie e valutiamo, se necessario, le azioni di risoluzione o annullamento e quelle contro coobbligati e fideiussori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un concordato di liquidazione coatta pesano soprattutto due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa riguarda proprio il lavoro di composizione tra impresa, creditori e terzi su cui si regge una proposta autorizzabile. La qualifica di avvocato cassazionista consente che il percorso giudiziale, dall’opposizione davanti al tribunale fino all’eventuale ricorso in Cassazione, sia seguito dallo stesso difensore con la stessa strategia, senza passaggi di mano che disperdono argomenti e tempo. Le competenze in materia di sovraindebitamento e di OCC diventano utili quando occorre stabilire se un ente sia davvero soggetto alla LCA o possa accedere ad altri strumenti, come mostra la recente giurisprudenza sulle cooperative agricole.

Sul caso lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: i primi presidiano legittimazione, proposta e giudizio; i secondi verificano numeri, garanzie e profili bancari e fiscali dell’operazione. Il risultato è una strategia unica, coerente dalla prima analisi all’ultimo grado di giudizio.


Chiusura

Il concordato nella liquidazione coatta amministrativa è uno strumento potente, ma a finestre: si apre quando l’attivo c’è ancora e c’è qualcuno disposto a metterci risorse, si chiude quando le vendite vanno avanti o quando un termine di trenta giorni scade senza che nessuno se ne accorga. Ogni mossa fatta nei tempi giusti è un’opzione che resta aperta; ogni mossa rimandata è un’opzione che la procedura chiude per te.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nell’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la composizione della crisi d’impresa, che è il cuore del lavoro di un Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e la difesa in giudizio fino alla Cassazione, che richiede un avvocato cassazionista. A questo si aggiunge il lavoro dello staff di avvocati e commercialisti coordinato dall’Avvocato in diritto bancario e tributario, indispensabile per misurare la convenienza di una proposta e la solidità delle garanzie.

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