Concordato Semplificato E Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Le Differenze Pratiche

Non esiste una risposta unica alla domanda “conviene il concordato semplificato o il concordato nella liquidazione giudiziale?”: dipende da chi sei. Sono due strumenti che portano entrambi a liquidare un patrimonio e a chiudere una crisi, ma lo fanno partendo da punti diversi, con regole diverse e, soprattutto, con effetti diversi su chi vi è coinvolto.

Qualche esempio lampo. Se sei l’imprenditore, il concordato semplificato è una porta che si apre solo per 60 giorni dopo una composizione negoziata fallita, mentre il concordato nella liquidazione giudiziale puoi proporlo tu soltanto dopo un anno dall’apertura della procedura e solo se porti risorse nuove pari almeno al 10% dell’attivo. Se sei un fornitore non pagato, nel primo caso non voti affatto e puoi difenderti solo con l’opposizione all’omologazione; nel secondo voti, e il tuo silenzio vale come consenso. Se sei una banca ipotecaria, cambia il modo in cui viene misurato ciò che ti spetta. Se sei un investitore, solo nel secondo strumento puoi farti avanti direttamente come proponente o assuntore. Se sei socio o fideiussore, scoprirai che in nessuno dei due casi la tua garanzia personale si “chiude” insieme alla società.

Questa guida è costruita per profili:

  1. l’imprenditore e l’amministratore della società in crisi;
  2. il creditore chirografario (fornitore, professionista, piccolo creditore);
  3. il creditore privilegiato o ipotecario (banca, lavoratore, titolare di garanzia);
  4. l’investitore, il concorrente o il creditore che vuole rilevare l’impresa;
  5. il socio, l’amministratore e il fideiussore.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il concordato semplificato nasce dalla composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi di quel decreto: conosce dall’interno il percorso da cui dipende l’accesso alla procedura e il peso della relazione finale dell’esperto. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, decisiva in una materia in cui le regole pratiche vengono scritte proprio dalle pronunce di legittimità del 2026, e il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti in grado di leggere piani di liquidazione, stime e graduazioni dei crediti.

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Prima di tutto: le regole che valgono per chiunque

Prima di entrare nel tuo profilo, conviene fissare una volta per tutte la base comune. I profili che seguono rimandano a questo paragrafo.

Due strumenti, due momenti diversi della crisi

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), come modificati dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024). Si colloca prima di qualsiasi liquidazione giudiziale: è uno dei possibili esiti della composizione negoziata, quando le trattative con i creditori non sono andate a buon fine.

Il concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 e seguenti CCII) è l’erede del vecchio concordato fallimentare. Si colloca dopo l’apertura della liquidazione giudiziale: è un modo per chiuderla anticipatamente sulla base di una proposta ai creditori, invece di arrivare alla vendita di tutti i beni e al riparto finale.

Chi può proporre

  • Concordato semplificato: solo l’imprenditore che ha percorso la composizione negoziata.
  • Concordato nella liquidazione giudiziale: creditori e terzi possono proporlo subito dopo l’apertura della procedura, anche prima che lo stato passivo diventi esecutivo, se la contabilità consente al curatore di redigere un elenco provvisorio dei creditori. Il debitore (e le società a lui collegate) può farlo solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, e solo apportando risorse che aumentino l’attivo di almeno il 10%.

Le condizioni di accesso al concordato semplificato

L’imprenditore può depositare il ricorso solo se l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni previste dall’art. 23 CCII (accordi, contratti, convenzioni, accordi di ristrutturazione) non sono praticabili. Il ricorso va depositato entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, con proposta, piano di liquidazione e documenti dell’art. 39 CCII. Dopo il correttivo-ter è ammessa anche una domanda “con riserva”, ma i giudici di merito hanno chiarito che la riserva non allunga i 60 giorni.

Attenzione a un dettaglio che inganna molti: nel Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Un termine che scade in agosto scade davvero in agosto.

Voto o non voto

Qui sta la differenza che cambia tutto:

  • nel concordato semplificato i creditori non votano. Il tribunale nomina un ausiliario, acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto, fissa l’udienza di omologazione; i creditori possono solo opporsi;
  • nel concordato nella liquidazione giudiziale i creditori votano. La proposta è approvata se riporta il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto (e, se ci sono classi, anche della maggioranza delle classi). Chi non manifesta dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato si considera consenziente.

Cosa controlla il tribunale

Nel concordato semplificato il tribunale omologa solo se verifica: regolarità del contraddittorio e del procedimento, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, fattibilità del piano di liquidazione, assenza di pregiudizio per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e presenza di un’utilità per ciascun creditore. Le tre pronunce della Cassazione del 12 gennaio 2026 (nn. 620, 623 e 624) hanno reso questo controllo molto più rigoroso: il tribunale deve verificare anche, in modo sostanziale, se esistevano fin dall’inizio i presupposti per la composizione negoziata.

Nel concordato nella liquidazione giudiziale il controllo si concentra su regolarità del procedimento, esito del voto, rispetto dell’ordine delle prelazioni e, per i privilegiati falcidiati, sul valore attestato nella relazione giurata del professionista designato dal tribunale. La convenienza economica la valutano soprattutto i creditori con il voto.

Cosa resta uguale

In entrambi i casi la proposta non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione; in entrambi i casi, dopo l’omologazione, i creditori conservano i loro diritti verso fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso; in entrambi i casi l’inadempimento del concordato può portare alla risoluzione, salvo che gli obblighi siano stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Il percorso processuale

Nel concordato semplificato, contro il decreto del tribunale si propone reclamo alla Corte d’appello e, contro il decreto della Corte d’appello, ricorso per Cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. Nel concordato nella liquidazione giudiziale, dopo il correttivo-ter, il decreto di omologazione produce effetti dalla data della pubblicazione e, se viene riformato o cassato, restano salvi gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato.

I due percorsi, passo per passo

Per capire dove si colloca il tuo profilo, è utile vedere in sequenza le tappe dei due strumenti. Non sono solo dettagli procedurali: ogni tappa è un momento in cui qualcuno può agire e qualcun altro può perdere un’occasione.

Concordato semplificato.

  1. Composizione negoziata: l’imprenditore chiede la nomina dell’esperto e tratta con i creditori. È la fase che, secondo la Cassazione del 2026, il tribunale esaminerà dopo, in sede di ammissibilità.
  2. Relazione finale dell’esperto: l’esperto chiude l’incarico e dichiara come si sono svolte le trattative. Da quando la relazione viene comunicata all’imprenditore partono i 60 giorni.
  3. Ricorso: proposta, piano di liquidazione e documenti dell’art. 39 CCII, eventualmente preceduti da domanda con riserva, comunque entro i 60 giorni. Il ricorso viene pubblicato nel registro delle imprese e da quel momento si producono alcuni effetti tipici del concordato preventivo, tra cui il controllo sugli atti di straordinaria amministrazione.
  4. Vaglio di ritualità: il tribunale verifica in limine l’ammissibilità; dopo la Cassazione n. 623/2026 questo vaglio è sostanziale.
  5. Ausiliario e parere: il tribunale nomina un ausiliario, acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sugli effetti presumibili della liquidazione, fissa l’udienza di omologazione.
  6. Comunicazione ai creditori e opposizioni: il debitore comunica la proposta e il decreto ai creditori; tra il termine per il parere dell’ausiliario e l’udienza devono intercorrere almeno 45 giorni; le opposizioni si propongono fino a dieci giorni prima dell’udienza.
  7. Omologazione o rigetto: decreto del tribunale, poi reclamo alla Corte d’appello e ricorso per Cassazione.
  8. Esecuzione: la liquidazione è affidata a un liquidatore, che verifica anche se l’offerta indicata nel piano può essere migliorata sul mercato.

Concordato nella liquidazione giudiziale.

  1. Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: il curatore prende in mano il patrimonio.
  2. Proposta: da creditori o terzi anche subito, se la contabilità consente un elenco provvisorio dei creditori; dal debitore solo nella finestra tra un anno dalla sentenza e due anni dall’esecutività dello stato passivo, con il 10% di risorse aggiuntive.
  3. Pareri: il giudice delegato acquisisce il parere del curatore e quello del comitato dei creditori, con particolare riguardo ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.
  4. Comunicazione e voto: la proposta viene comunicata ai creditori, che hanno un termine per far pervenire il dissenso; chi tace è consenziente.
  5. Approvazione e omologazione: se si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto (e delle classi, se previste), si apre il giudizio di omologazione, nel quale i creditori dissenzienti e gli altri interessati possono opporsi.
  6. Effetti ed esecuzione: il decreto produce effetti dalla pubblicazione; l’esecuzione avviene sotto la sorveglianza degli organi della procedura e, adempiuto il concordato, la procedura si chiude.

Già da questa sequenza si capisce una cosa: nel semplificato il centro di gravità è il tribunale, nel concordato nella liquidazione giudiziale è il ceto creditorio. Chi vuole difendersi o far valere un interesse deve sapere dove si gioca la partita.

Un confronto sintetico tra i due strumenti

ElementoConcordato semplificatoConcordato nella liquidazione giudiziale
PresuppostoComposizione negoziata conclusa senza accordoLiquidazione giudiziale già aperta
ProponenteSolo l’imprenditoreCreditori, terzi; il debitore solo con limiti di tempo e +10% di attivo
NaturaSolo liquidatoriaContenuto libero (cessione, accollo, operazioni straordinarie, strumenti finanziari)
Voto dei creditoriAssenteNecessario, con silenzio-assenso
Soglia minima ai chirografariNessuna, ma utilità per ciascun creditoreNessuna
PrivilegiatiOrdine delle prelazioni inderogabilePossibile pagamento non integrale, non inferiore al valore di liquidazione attestato
Organo di riferimentoAusiliario, poi liquidatoreCuratore, giudice delegato, comitato dei creditori
Difesa del creditoreOpposizione all’omologazioneDissenso nel voto e opposizione all’omologazione

Profilo 1 — Sei l’imprenditore o l’amministratore della società in crisi

La tua situazione

Hai un’impresa che non regge più. Forse hai già chiesto la nomina dell’esperto e hai passato mesi a trattare con banche e fornitori; forse il tribunale ha già aperto la liquidazione giudiziale e ti trovi spossessato, con un curatore che gestisce i tuoi beni. In entrambi i casi ti stai chiedendo se esiste un modo per chiudere la partita in modo ordinato, salvare il salvabile e non lasciare dietro di te una scia di debiti senza fine.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te i due strumenti non sono alternativi, sono sequenziali. Il concordato semplificato è possibile solo prima della liquidazione giudiziale e solo se esci da una composizione negoziata; il concordato nella liquidazione giudiziale è possibile solo dopo e, per te, solo con vincoli pesanti.

Se sei nella composizione negoziata, la regola più importante è questa: il concordato semplificato non si “programma”, si guadagna. La Cassazione, con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026, ha chiarito che il tribunale verifica in modo sostanziale, già al momento dell’ammissibilità, se c’erano davvero i presupposti per accedere alla composizione negoziata, attraverso la relazione finale dell’esperto e i documenti dell’art. 39. I giudici di merito vanno nella stessa direzione: il Tribunale di Bologna (13 gennaio 2026) ha escluso l’accesso quando la relazione non dimostrava un confronto con i creditori fondato su informazioni complete; il Tribunale di Milano (29 settembre 2025) ha legato la buona fede alla disponibilità effettiva a discutere e riformulare le proposte.

In pratica: se tratti con i creditori “per finta”, con il piano liquidatorio già nel cassetto, rischi che la porta del semplificato resti chiusa e che l’unica strada diventi la liquidazione giudiziale.

Altri punti fermi per te:

  • niente continuità diretta: il semplificato è liquidatorio. Il Tribunale di Milano (12 aprile 2025) e la Corte d’appello di Firenze (5 febbraio 2025) hanno escluso piani in cui la prosecuzione dell’attività era l’obiettivo principale; è ammessa solo una prosecuzione temporanea per conservare il valore in vista della vendita;
  • niente soglia minima del 20% ai chirografari e niente obbligo di risorse esterne pari al 10%, a differenza del concordato preventivo liquidatorio;
  • ma serve un’utilità per ciascun creditore, e la sola maggiore rapidità non basta (Cass. 12 gennaio 2026, n. 624);
  • le “risorse esterne” devono essere vera ricchezza nuova: la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti fatti durante la composizione negoziata non conta (Cass. 12 gennaio 2026, n. 620).

Se invece la liquidazione giudiziale è già aperta, per te il concordato nella liquidazione giudiziale è possibile solo dopo un anno dalla sentenza, entro due anni dall’esecutività dello stato passivo e con un apporto che incrementi l’attivo di almeno il 10%. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: la via maestra, in questa fase, è che la proposta venga da un terzo o da un creditore.

I numeri

Il calcolo del termine è il primo numero che devi conoscere a memoria. Ipotesi: la relazione finale dell’esperto ti viene comunicata il 14 marzo 2026. Dal 15 al 31 marzo corrono 17 giorni; aprile ne aggiunge 30 (totale 47); il sessantesimo giorno cade il 13 maggio 2026. Se depositi domanda con riserva il 2 maggio, proposta e piano devono comunque arrivare entro il 13 maggio. Se la relazione ti venisse comunicata il 18 giugno, il termine scadrebbe il 17 agosto: nessuna sospensione feriale ti salverebbe.

Secondo numero: il 10% di risorse esterne nel concordato nella liquidazione giudiziale proposto da te. Con un attivo stimato dal curatore in 684.300 €, devi portare risorse nuove per almeno 68.430 €, che vadano davvero ad aumentare il valore dell’attivo.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è bruciare il semplificato con una composizione negoziata condotta male: una volta dichiarata inammissibile la proposta, la Cassazione (ord. 623/2026) ha escluso che il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità sia ricorribile in Cassazione. Non c’è un terzo grado per rimediare.

Gli altri rischi:

  • depositare oltre i 60 giorni, magari contando su un rinvio o sulla riserva;
  • presentare un piano che, sotto l’etichetta liquidatoria, nasconde una continuità diretta;
  • costruire l’utilità per i chirografari su vantaggi solo apparenti (rapidità, recupero dell’IVA che si avrebbe comunque in liquidazione giudiziale);
  • in liquidazione giudiziale, sottovalutare che gli atti compiuti prima possono essere oggetto di azioni revocatorie e di responsabilità da parte del curatore.

Le mosse giuste

  1. Imposta la composizione negoziata come se dovesse essere esaminata da un giudice, perché lo sarà: proposte scritte, dati completi, tempi congrui, risposte motivate alle controproposte. La qualità della relazione finale dell’esperto dipende da ciò che gli metti a disposizione.
  2. Prepara in parallelo il piano B liquidatorio, ma senza farlo diventare il piano A: il confine tra prudenza e “accesso programmato” è sottile e i tribunali lo guardano.
  3. Fai stimare con rigore il valore di liquidazione giudiziale, perché è il metro con cui il tribunale misurerà l’assenza di pregiudizio.
  4. Individua per ogni categoria di creditori un’utilità concreta: un pagamento, anche modesto, ai chirografari; la conservazione dei rapporti di lavoro tramite la cessione dell’azienda; la continuità di una fornitura.
  5. Calendarizza i 60 giorni dal giorno in cui ricevi la relazione, non dal giorno in cui la leggi.

Lo Studio Monardo affianca l’imprenditore in questa fase con l’esperienza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e con uno staff di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso fascicolo.

Il calendario che ti riguarda

Per te il tempo non è una variabile neutra. Nel semplificato tutto ruota attorno a una data: quella in cui la relazione finale dell’esperto ti viene comunicata. Annotala nel momento stesso in cui la ricevi, perché è lì che inizia un conto alla rovescia di 60 giorni che non si sospende né in agosto né per le festività, e che la domanda con riserva non allunga. Nelle settimane precedenti la chiusura della composizione negoziata conviene già avere pronti, almeno in bozza, il piano di liquidazione, l’elenco dei creditori con le rispettive cause di prelazione, le stime dei beni e i bilanci richiesti dall’art. 39 CCII: depositare un ricorso completo il cinquantottesimo giorno è possibile solo se il lavoro è iniziato prima.

Se invece la liquidazione giudiziale è già aperta, il tuo calendario è opposto: per un anno dalla sentenza non puoi proporre nulla, e dopo due anni dall’esecutività dello stato passivo la finestra si chiude. Nel frattempo il curatore liquida e agisce: quanto più aspetti, tanto meno resta da concordare. Per questo, se pensi a un concordato nella liquidazione giudiziale, la strada più realistica è individuare un terzo o un creditore disposto a farsene carico fin dai primi mesi.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623 (controllo sostanziale sui presupposti e non ricorribilità in Cassazione del decreto di conferma dell’inammissibilità); Trib. Bologna, 13 gennaio 2026 (trattative fondate su informazioni incomplete); Trib. Milano, 12 aprile 2025 e App. Firenze, 5 febbraio 2025 (esclusione della continuità diretta).


Profilo 2 — Sei un creditore chirografario: fornitore, professionista, piccolo creditore

La tua situazione

Hai fornito merce, prestato un servizio, emesso fatture rimaste insolute. Il tuo credito non ha garanzie né privilegi. Ti arriva una PEC: “comunicazione del ricorso per l’omologazione del concordato semplificato”, oppure “proposta di concordato nella liquidazione giudiziale – termine per il dissenso”. Non sai se devi fare qualcosa, se puoi opporti, se il tuo silenzio ha conseguenze.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la differenza tra i due strumenti si riassume in una frase: nel concordato semplificato non voti ma puoi opporti; nel concordato nella liquidazione giudiziale voti, e se taci acconsenti.

Nel concordato semplificato il debitore deve comunicarti la proposta e il decreto con cui il tribunale fissa l’udienza. Tu non sei chiamato ad approvare nulla: l’omologazione dipende dal tribunale. Il tuo strumento è l’opposizione all’omologazione, da proporre entro dieci giorni prima dell’udienza, contestando ad esempio:

  • che le trattative non si siano svolte davvero secondo correttezza e buona fede;
  • che la proposta ti lasci in una posizione peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • che non ti sia garantita alcuna utilità concreta.

Su quest’ultimo punto hai dalla tua parte la Cassazione: con la sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026 la Corte ha confermato la revoca di un’omologazione in cui ai chirografari non era riconosciuto nulla se non la maggiore rapidità della procedura. L’utilità può anche non essere economica, ma deve essere concreta e riferibile a te, non un beneficio generico per il sistema.

Nel concordato nella liquidazione giudiziale, invece, voti. Se la proposta ti sembra inadeguata devi manifestare espressamente il dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato: il silenzio viene contato come voto favorevole. Il voto è un diritto serio: la Cassazione (ord. n. 22843/2025) ha escluso che il voto di un creditore possa essere “sterilizzato” per una semplice inimicizia personale con il proponente, e ha riconosciuto che il creditore il cui voto decisivo sia stato illegittimamente escluso ha sempre interesse a opporsi all’omologazione. Al contrario, già le Sezioni Unite (Cass. 28 giugno 2018, n. 17186) avevano stabilito che le società collegate al creditore proponente sono escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze per conflitto di interessi.

I numeri

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se fai i conti. Ipotesi: hai un credito di 23.470 €. In una liquidazione giudiziale l’attivo libero, dopo spese e privilegi, consente ai chirografari lo 0,54%: incasseresti circa 127 €, dopo anni. Un concordato semplificato che, grazie alla vendita dell’azienda in blocco, consente ai chirografari il 9,68% ti porterebbe circa 2.271 €. Un concordato nella liquidazione giudiziale con assuntore che offre il 4% ti porterebbe 938,80 €. I calcoli completi sono nella sezione delle simulazioni.

Il punto non è solo “quanto prendo”, ma “quanto prenderei nell’alternativa” e “chi ha fatto la stima”. Nel semplificato la stima è nel piano e nel parere dell’esperto; il parere dell’ausiliario e quello dell’esperto non vincolano il tribunale, come ha ricordato la Corte d’appello di Napoli (7 gennaio 2025), che ha rivendicato un controllo giudiziale autonomo.

I rischi specifici

Il rischio principale, nel concordato nella liquidazione giudiziale, è restare in silenzio pensando di “non approvare”: il silenzio è un sì.

Gli altri rischi:

  • nel semplificato, lasciare scadere il termine per l’opposizione: se non sei stato parte del giudizio di omologazione, la tua possibilità di impugnare il decreto si riduce drasticamente;
  • non verificare se il tuo credito è stato correttamente indicato nell’elenco dei creditori o ammesso al passivo;
  • nel concordato con assuntore, non accorgerti che il proponente ha limitato i propri impegni ai soli creditori ammessi e a quelli con opposizione o domanda tardiva pendente: se non eri tra questi, verso di te continua a rispondere solo il debitore.

Le mosse giuste

  1. Leggi subito la PEC e annota il termine (udienza e dieci giorni prima nel semplificato; termine per il dissenso nel concordato in liquidazione giudiziale).
  2. Confronta la percentuale offerta con lo scenario liquidatorio, chiedendo o esaminando le stime.
  3. Verifica la tua posizione nell’elenco o nello stato passivo e, se serve, presenta domanda o opposizione.
  4. Se dissenti, dissenti per iscritto e nei termini.
  5. Valuta l’opposizione all’omologazione quando hai argomenti concreti: buona fede delle trattative, utilità, ordine delle prelazioni, conflitto di interessi nel voto.

Il calendario che ti riguarda

Per chi è nella tua posizione, i tempi sono dettati da altri ma le conseguenze ricadono su di te. Nel concordato semplificato il debitore ti comunica la proposta e il decreto che fissa l’udienza di omologazione: da quel momento conta il termine dei dieci giorni prima dell’udienza per depositare l’opposizione. Ti conviene usare le settimane che precedono per chiedere chiarimenti, esaminare il piano, verificare la relazione dell’esperto e il parere dell’ausiliario quando disponibile.

Nel concordato nella liquidazione giudiziale il calendario si apre con la comunicazione della proposta da parte del curatore e si chiude con il termine fissato dal giudice delegato per far pervenire il dissenso. Se in quel termine non fai nulla, il tuo credito viene sommato ai favorevoli. Dopo l’approvazione, hai ancora lo spazio dell’opposizione all’omologazione, ma è uno spazio più stretto se non hai espresso il dissenso quando potevi. Il consiglio pratico è semplice: ogni PEC che arriva dalla procedura va aperta, letta e annotata nel giorno stesso in cui arriva.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624 (utilità per i chirografari); Cass. civ., ord. n. 22843/2025 (limiti alla sterilizzazione del voto e interesse a opporsi); Cass. SS.UU., 28 giugno 2018, n. 17186 (conflitto di interessi delle società collegate al proponente).


Profilo 3 — Sei un creditore privilegiato o ipotecario: banca, lavoratore, titolare di garanzia

La tua situazione

Sei una banca con ipoteca sul capannone, un lavoratore che aspetta retribuzioni arretrate e TFR, un professionista o un artigiano con privilegio, un creditore con pegno. Sai di essere “in prima fila”, ma vedi che la proposta non prevede il pagamento integrale, oppure lo prevede con tempi lunghi, e ti chiedi fin dove possono spingersi.

Cosa cambia per te

Per te la regola più importante è l’ordine delle cause di prelazione: in nessuno dei due concordati può essere alterato. Nel concordato semplificato il rispetto dell’ordine delle prelazioni è uno dei requisiti espressi di omologazione. La giurisprudenza di merito ha precisato che il surplus generato dalla vendita dell’azienda oltre il valore di liquidazione segue la priorità assoluta e non può essere distribuito con le regole più flessibili del concordato in continuità né essere qualificato come finanza esterna liberamente distribuibile (App. Torino, 23 settembre 2025). E la Cassazione, sia pure in tema di concordato minore, ha ribadito che la violazione della graduazione dei privilegi rende la proposta inammissibile anche d’ufficio (Cass. 28 ottobre 2025, n. 28574): un principio che esprime una regola di sistema.

Nel concordato nella liquidazione giudiziale la proposta può prevedere che i creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari non siano soddisfatti integralmente, ma solo in misura non inferiore a quella realizzabile in liquidazione giudiziale dal bene su cui grava la prelazione, al netto delle spese specifiche e della quota di spese generali, secondo la relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. Per la parte non soddisfatta, sei trattato come chirografario: voti per quella quota.

Nel semplificato non c’è un voto e non c’è una relazione giurata analoga: la tutela passa per il controllo del tribunale sul non pregiudizio e sull’ordine delle prelazioni, e per la tua eventuale opposizione.

I numeri

Ipotesi: la banca ha un’ipoteca su un immobile periziato 612.000 € a garanzia di un credito di 480.000 €. In liquidazione giudiziale, tra ribassi d’asta e spese, l’immobile renderebbe 489.600 €, meno 31.800 € di spese specifiche: alla banca andrebbero 457.800 € (il 95,4%), e i restanti 22.200 € finirebbero tra i chirografari.

In un concordato semplificato in cui un acquirente rileva l’azienda a 610.000 €, con 540.000 € attribuiti all’immobile, al netto di 9.200 € di spese specifiche la banca verrebbe pagata per intero (480.000 €) e l’eccedenza di 50.800 € andrebbe a beneficio della massa. Nel concordato nella liquidazione giudiziale con assuntore, la proposta potrebbe legittimamente offrirti i 457.800 € attestati dal professionista, chiamandoti a votare per i 22.200 € residui.

Per il lavoratore: un credito privilegiato di 14.860 € per retribuzioni e TFR, in tutte e tre le ipotesi della nostra simulazione, viene pagato per intero, perché l’attivo libero è capiente. Ma cambia il quando e il come: nel semplificato con cessione dell’azienda il rapporto di lavoro può proseguire con l’acquirente, che è un’utilità concreta.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è accettare come “valore di liquidazione” una stima che non hai verificato. Tutta la tutela dei privilegiati falcidiati poggia su quel numero.

Gli altri rischi:

  • nel semplificato, non opporsi a un piano che sposta valore dalla garanzia alla massa senza giustificazione;
  • nel concordato in liquidazione giudiziale, non votare per la quota degradata a chirografo, lasciando che il silenzio valga come assenso;
  • per il lavoratore, non insinuare correttamente il credito con il privilegio spettante, perdendo la collocazione.

Le mosse giuste

  1. Chiedi e analizza la perizia o la relazione giurata sul bene gravato: metodo, ribassi ipotizzati, spese imputate.
  2. Verifica il rispetto della graduazione in ogni passaggio del piano, compresa la destinazione del maggior valore.
  3. Calcola la quota degradata e decidi come votarla nel concordato in liquidazione giudiziale.
  4. Valuta l’opposizione se il piano ti tratta peggio dell’alternativa liquidatoria.
  5. Ricorda che le garanzie prestate da terzi restano: l’omologazione non ti impedisce di agire contro fideiussori e coobbligati.

Il calendario che ti riguarda

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se ti muovi nel momento giusto. Nel concordato nella liquidazione giudiziale la tua collocazione dipende innanzitutto dall’ammissione al passivo con il privilegio corretto: se la domanda di insinuazione è incompleta o non indica la causa di prelazione, rischi di trovarti chirografario per tutto. Quando arriva la proposta di concordato, il primo documento da chiedere è la relazione giurata del professionista designato dal tribunale: è lì che si decide quanto vale il tuo bene, e quindi quanto ti spetta. Poi viene il voto per la quota degradata, entro il termine fissato dal giudice delegato.

Nel concordato semplificato la tua finestra coincide con quella dei chirografari: dalla comunicazione del decreto all’opposizione, da depositare fino a dieci giorni prima dell’udienza. La differenza è che il tuo argomento principale non è l’utilità, ma il rispetto dell’ordine delle prelazioni e il confronto tra ciò che il piano ti attribuisce e ciò che otterresti dalla vendita del bene in liquidazione giudiziale. Per i lavoratori vale un’avvertenza in più: verificare per tempo l’intervento dei fondi di garanzia previsti dalla legge, che seguono regole e tempi propri rispetto alla procedura.

Giurisprudenza dedicata

App. Torino, 23 settembre 2025 (surplus e priorità assoluta nel semplificato); Cass. 28 ottobre 2025, n. 28574 (graduazione delle prelazioni come limite invalicabile della proposta); Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220 (legittimazione al voto delle società cessionarie di crediti in blocco nel concordato fallimentare).


Profilo 4 — Sei un investitore, un concorrente o un creditore che vuole rilevare l’impresa

La tua situazione

Hai individuato un’azienda in crisi con un capannone ben posizionato, un marchio, un portafoglio clienti o una squadra di lavoratori che ti interessa. Oppure sei un creditore importante che preferisce prendersi l’azienda piuttosto che incassare pochi centesimi. Ti chiedi in quale dei due percorsi puoi muoverti e con quali garanzie.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la differenza è netta: nel concordato semplificato non puoi essere proponente, puoi solo essere l’acquirente che l’imprenditore indica nel piano; nel concordato nella liquidazione giudiziale puoi essere tu il proponente, anche come assuntore.

Nel semplificato l’iniziativa è del debitore. Il tuo ruolo tipico è quello di offerente: il piano può contenere un’offerta da parte di un soggetto individuato per l’acquisto dell’azienda, di un ramo o di specifici beni. In questo caso l’art. 25-septies CCII affida al liquidatore giudiziale il compito di verificare che non esistano soluzioni migliori sul mercato, con forme di pubblicità e competizione: la tua offerta, quindi, può essere superata da un’offerta migliore. Il prezzo che paghi, poi, entra nella massa e segue l’ordine delle prelazioni; se vuoi “aggiungere” denaro a favore dei chirografari, deve trattarsi di finanza davvero esterna, cioè ricchezza nuova e non semplici rinunce contabili (Cass. 12 gennaio 2026, n. 620).

Nel concordato nella liquidazione giudiziale le regole ti proteggono di più. Puoi presentare la proposta subito dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, anche prima dell’esecutività dello stato passivo, senza l’obbligo del 10% di risorse aggiuntive che grava sul debitore. Puoi:

  • assumere gli obblighi del concordato come assuntore, acquisendo l’attivo;
  • includere nella proposta la cessione delle azioni di pertinenza della massa (ad esempio revocatorie o azioni di responsabilità), purché autorizzate dal giudice delegato e indicate con oggetto e fondamento;
  • limitare i tuoi impegni ai creditori ammessi al passivo e a quelli che, al momento della proposta, hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva; verso gli altri continua a rispondere il debitore;
  • suddividere i creditori in classi, con trattamenti differenziati e motivati.

La regola più importante per te è che i confini del tuo impegno sono quelli della proposta omologata. La Cassazione, in tema di concordato fallimentare, ha esaminato più volte le clausole che delimitano gli obblighi dell’assuntore (tra le altre, Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725, su una proposta con assuntore che limitava gli impegni ai crediti ammessi e alle insinuazioni pendenti alla data della proposta, contestata dall’Amministrazione finanziaria). Oggi quella clausola è codificata nell’art. 240, comma 5, CCII: scriverla bene è metà del lavoro.

Un profilo pratico da non trascurare: la Cassazione (ord. n. 5876/2025) ha confermato che il decreto di omologazione del concordato con terzo assuntore sconta l’imposta di registro in misura proporzionale, con base imponibile pari al valore dei beni trasferiti e non all’importo dei debiti accollati. È una voce da mettere nel piano economico dell’operazione.

I numeri

Ipotesi: l’attivo di una società in liquidazione giudiziale comprende un immobile periziato 612.000 €, magazzino per 87.300 € di valore contabile, crediti verso clienti per 143.900 € e una revocatoria stimata 64.000 €. Come assuntore offri: pagamento integrale delle prededuzioni (52.300 €), 457.800 € alla banca ipotecaria (valore attestato dal professionista), pagamento integrale dei lavoratori privilegiati (96.400 €) e il 4% ai chirografari ammessi (46.400 € su 1.160.000 €). Esborso complessivo: 652.900 €, a fronte di un attivo che, a valori di perizia e di bilancio, supera i 900.000 €. Il tuo margine dipende da quanto riuscirai a realizzare davvero, dall’esito della revocatoria e dai tempi.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è il voto: la proposta passa solo con la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se sei anche creditore, tu e le società a te collegate potete trovarvi esclusi per conflitto di interessi (Cass. SS.UU. 28 giugno 2018, n. 17186).

Gli altri rischi:

  • nel semplificato, vedere la tua offerta superata nella procedura competitiva;
  • sottostimare oneri fiscali, passività emerse dopo, contenziosi pendenti;
  • formulare la clausola di limitazione degli impegni in modo impreciso;
  • se acquisti crediti per orientare il voto, ricordare che la Cassazione (8 febbraio 2025, n. 3220) ha negato la legittimazione al voto alle società veicolo cessionarie di crediti in blocco prive dei requisiti soggettivi richiesti.

Le mosse giuste

  1. Scegli il momento: prima della liquidazione giudiziale (offerta inserita nel piano del semplificato) o dopo (proposta come assuntore).
  2. Fai la due diligence sull’attivo, sulle azioni di massa e sul passivo, compreso quello potenziale.
  3. Costruisci la proposta per classi in modo da massimizzare il consenso senza alterare le prelazioni.
  4. Delimita con precisione gli impegni e le condizioni sospensive.
  5. Stima l’imposizione sul decreto di omologa e i tempi di esecuzione.

Il calendario che ti riguarda

Per chi è nella tua posizione, il tempismo è un vantaggio competitivo. Nel concordato semplificato devi entrare in contatto con l’imprenditore durante la composizione negoziata, quando il piano liquidatorio è ancora in costruzione: un’offerta formulata dopo il deposito del ricorso arriva tardi, perché il piano deve già contenerla. Poi devi mettere in conto la fase competitiva gestita dal liquidatore, in cui la tua offerta potrà essere confrontata con altre.

Nel concordato nella liquidazione giudiziale il momento migliore è spesso quello iniziale: puoi proporre anche prima dell’esecutività dello stato passivo, quando il patrimonio è ancora integro e il curatore non ha avviato le vendite. Una proposta tempestiva, accompagnata da garanzie serie, tende a raccogliere il parere favorevole del curatore e del comitato dei creditori e a conquistare il consenso, anche grazie al silenzio-assenso. Ricorda però che, dopo il correttivo-ter, il decreto di omologazione produce effetti dalla pubblicazione: dal giorno dopo devi essere pronto a eseguire.

Giurisprudenza dedicata

Cass. 12 gennaio 2026, n. 620 (nozione di risorse esterne); Cass. ord. n. 5876/2025 (registro proporzionale sul decreto con assuntore); Cass. 8 febbraio 2025, n. 3220 (voto delle cessionarie in blocco); Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725 (limitazione degli impegni dell’assuntore).


Profilo 5 — Sei socio, amministratore o fideiussore

La tua situazione

Hai firmato fideiussioni per i fidi della società, hai finanziato l’impresa con denaro tuo, ne sei stato amministratore. Ora ti chiedi se il concordato, in una delle due forme, chiude anche la tua esposizione personale, se i tuoi finanziamenti verranno restituiti e se rischi azioni di responsabilità.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. La regola più importante è che l’omologazione del concordato, in entrambe le forme, non libera i fideiussori: i creditori conservano intatti i loro diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Se hai garantito 150.000 € di fido e la banca recupera il 95% dalla procedura, per il residuo può venire da te.

Sui finanziamenti dei soci la Cassazione è stata chiara: nel concordato semplificato la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non è “finanza esterna” (Cass. 12 gennaio 2026, n. 620). Non puoi contare su quella rinuncia per far quadrare l’utilità ai chirografari. I finanziamenti soci ordinari, inoltre, sono di regola postergati.

Sul piano della responsabilità, la differenza tra i due percorsi è sostanziale:

  • nella liquidazione giudiziale il curatore valuta ed esercita le azioni di responsabilità e le revocatorie; nel concordato nella liquidazione giudiziale un terzo può persino acquistarle come azioni di pertinenza della massa;
  • nel concordato semplificato non c’è un curatore, ma il valore delle azioni che sarebbero esperibili in liquidazione giudiziale entra nel confronto sul “non pregiudizio”: un piano che le ignora può non superare l’omologazione.

Anche gli eventuali profili penali vanno valutati con attenzione e caso per caso, senza affidarsi a certezze generiche.

I numeri

Ipotesi: sei fideiussore della banca fino a 150.000 € su un credito di 480.000 € garantito anche da ipoteca. In liquidazione giudiziale la banca recupera 457.920 €: il residuo di 22.080 € può esserti richiesto. Nel concordato semplificato della nostra simulazione la banca è pagata per intero: la tua fideiussione non viene escussa. Nel concordato in liquidazione giudiziale con assuntore la banca riceve 457.800 € più il 4% sui 22.200 € degradati (888 €): può chiederti la differenza di 21.312 €. Lo stesso dissesto, tre esposizioni diverse per te.

I rischi specifici

Il rischio principale è pensare che il concordato della società chiuda anche i tuoi debiti personali. Non è così.

Gli altri rischi:

  • continuare a finanziare la società senza una strategia, sperando in un recupero che la postergazione rende improbabile;
  • trascurare che, in liquidazione giudiziale, gli atti di gestione degli ultimi anni saranno esaminati dal curatore;
  • se sei persona fisica con debiti personali da garanzie, non considerare per tempo gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Le mosse giuste

  1. Mappa tutte le tue garanzie personali e calcola l’esposizione residua in ciascuno scenario.
  2. Sostieni, se possibile, i piani che soddisfano integralmente i creditori garantiti da te: è il modo più diretto per ridurre la tua esposizione.
  3. Documenta le scelte gestorie dal momento in cui la crisi è emersa.
  4. Valuta, se l’esposizione personale è insostenibile, un percorso di sovraindebitamento coordinato con la procedura della società.

Il calendario che ti riguarda

Per te il momento decisivo arriva prima di qualsiasi procedura. Le garanzie personali si negoziano meglio quando la società è ancora in composizione negoziata: è in quella fase che un accordo con la banca può includere anche la tua posizione di fideiussore, cosa che il concordato, una volta omologato, non farà per te. Se la crisi personale è già seria, valuta per tempo gli strumenti del sovraindebitamento, che hanno presupposti e tempi propri e che è utile coordinare con la procedura della società invece di attivarli quando la banca ha già avviato le azioni contro di te.

Se la liquidazione giudiziale è aperta, il calendario lo detta il curatore: verifiche sugli atti degli ultimi anni, eventuali azioni di responsabilità o revocatorie, richieste di documenti. Collaborare in modo ordinato e documentato è anche un modo per tutelare la tua posizione.

Giurisprudenza dedicata

Cass. 12 gennaio 2026, n. 620 (rinuncia dei soci alla prededuzione); Cass. 12 gennaio 2026, n. 624 (utilità per ciascun creditore come limite del piano).


Stesso dissesto, tre posizioni: le simulazioni a confronto

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici per mostrare come lo stesso dissesto produca esiti diversi a seconda dello strumento e del profilo.

Dati comuni — Alfa S.r.l.

  • Immobile periziato 612.000 €, ipotecato a garanzia di un mutuo di 480.000 €.
  • Magazzino: 87.300 € a valori contabili.
  • Crediti verso clienti: 143.900 €.
  • Lavoratori: crediti privilegiati per 96.400 €.
  • Chirografari (fornitori, professionisti): 1.137.800 €.

Scenario A — liquidazione giudiziale fino al riparto. Immobile venduto a 489.600 € dopo i ribassi, spese specifiche 31.800 €: alla banca 457.800 €, residuo di 22.200 € tra i chirografari. Magazzino realizzato 43.650 €, crediti incassati 100.730 €: attivo libero 144.380 €. Spese di procedura 41.700 €: restano 102.680 €. Lavoratori pagati 96.400 €: restano 6.280 € per chirografari che ora sono 1.160.000 € (1.137.800 + 22.200). Percentuale chirografaria: 0,54%.

Scenario B — concordato semplificato con cessione dell’azienda. Un acquirente offre 610.000 € per immobile e azienda (540.000 € attribuiti all’immobile, 70.000 € a magazzino e avviamento); i crediti verso clienti si incassano all’80% (115.120 €). Banca: 540.000 − 9.200 di spese specifiche = 530.800 €; pagata integralmente per 480.000 €, l’eccedenza di 50.800 € va alla massa. Massa libera: 70.000 + 115.120 + 50.800 = 235.920 €, meno 29.400 € di spese di procedura = 206.520 €. Lavoratori 96.400 € (e prosecuzione dei rapporti con l’acquirente): restano 110.120 € per 1.137.800 € di chirografi. Percentuale chirografaria: 9,68%.

Scenario C — concordato nella liquidazione giudiziale con assuntore, proposto dopo quattordici mesi: prededuzioni 52.300 €, banca 457.800 €, lavoratori 96.400 €, chirografari 4% su 1.160.000 € (46.400 €). Al voto partecipano i chirografari e la banca per la quota degradata: crediti al voto 1.160.000 €, maggioranza oltre 580.000 €. Dissensi espressi 312.400 €, consensi espressi 201.700 €, silenti 645.900 €. Con il silenzio-assenso i favorevoli sono 847.600 € (73%): proposta approvata.

Simulazione 1 — il fornitore chirografario con 23.470 €

  • Scenario A: 23.470 × 0,54% ≈ 127 €, al termine della procedura.
  • Scenario B: 23.470 × 9,68% ≈ 2.271 €.
  • Scenario C: 23.470 × 4% = 938,80 €; se il fornitore non invia il dissenso, il suo credito si somma ai favorevoli.

Simulazione 2 — la banca ipotecaria con 480.000 €

  • Scenario A: 457.800 € dall’immobile + 0,54% su 22.200 € (circa 120 €) = 457.920 €.
  • Scenario B: 480.000 €, pagamento integrale.
  • Scenario C: 457.800 € + 4% su 22.200 € (888 €) = 458.688 €; vota per 22.200 €.

Simulazione 3 — il lavoratore con 14.860 € di crediti privilegiati

  • Scenario A: 14.860 €, ma solo al riparto, dopo la vendita dei beni.
  • Scenario B: 14.860 € e possibilità di proseguire il rapporto con l’acquirente dell’azienda: un’utilità ulteriore e concreta.
  • Scenario C: 14.860 €; non vota, perché soddisfatto integralmente.

La lezione: lo scenario migliore per un profilo non coincide necessariamente con quello migliore per un altro, e la banca soddisfatta per intero nel semplificato è anche la ragione per cui il fideiussore del Profilo 5 non viene escusso.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

La realtà raramente rispetta i confini dei profili. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.

Socio-finanziatore e fideiussore. Sei creditore della società per finanziamenti (di regola postergati) e garante della banca. Nel concordato hai interessi in tensione: come creditore postergato incassi poco o nulla; come fideiussore hai tutto l’interesse che la banca sia pagata il più possibile dalla procedura. Spesso conviene sostenere il piano che massimizza il recupero della banca, anche a costo di rinunciare al tuo credito. Ma attenzione: se apporti denaro per far funzionare il concordato, deve essere vera finanza esterna, non una rinuncia a crediti già esistenti.

Banca con credito ipotecario e chirografario. La stessa banca può avere un mutuo ipotecario e uno scoperto di conto senza garanzie. Nel concordato nella liquidazione giudiziale voterà per la parte chirografaria e per la quota ipotecaria degradata; nel semplificato potrà opporsi su entrambi i fronti. La sua posizione pesa molto sul voto: chi propone deve tenerne conto fin dall’inizio.

Fornitore che vuole diventare assuntore. Un fornitore strategico può avere interesse a rilevare l’azienda. Nel concordato nella liquidazione giudiziale può proporre come creditore; ma se le società del suo gruppo votano a favore, il loro voto rischia di essere escluso per conflitto di interessi. Nel semplificato può solo presentare un’offerta all’imprenditore perché la inserisca nel piano.

Amministratore che è anche creditore per compensi. Il suo credito sarà esaminato con attenzione, e nella liquidazione giudiziale la sua gestione sarà vagliata dal curatore. Il semplificato non lo mette al riparo: il valore delle possibili azioni di responsabilità entra nel confronto con l’alternativa liquidatoria.

Lavoratore che è anche socio di minoranza. Per i crediti di lavoro è privilegiato; per la quota sociale non ha diritti verso la massa. Nel semplificato con cessione d’azienda può conservare il posto; nel concordato in liquidazione giudiziale non vota per i crediti pagati per intero.

Imprenditore persona fisica con debiti personali. Se l’impresa individuale accede al semplificato, l’omologazione rende inesigibile nei suoi confronti la parte falcidiata dei crediti anteriori. In liquidazione giudiziale, se il concordato è proposto da un terzo che limita i propri impegni, verso i creditori esclusi continua a rispondere il debitore, salvo l’esdebitazione.


Il confronto tra profili, in una tabella

Il quadro che segue riassume, profilo per profilo, i punti chiave. Le righe sono gli aspetti decisivi; le colonne sono i cinque profili. In ogni casella è indicata la regola del concordato semplificato (CS) e quella del concordato nella liquidazione giudiziale (CLG).

AspettoImprenditoreChirografarioPrivilegiato / ipotecarioInvestitore / assuntoreSocio, amministratore, fideiussore
IniziativaCS: solo lui, entro 60 gg dalla relazione finale. CLG: dopo 1 anno, entro 2 anni dall’esecutività del passivo, con +10% di attivoCS: nessuna. CLG: può proporreCS: nessuna. CLG: può proporreCS: solo come offerente nel piano. CLG: proponente o assuntore, anche subitoNessuna iniziativa come garante
Voto—CS: non vota. CLG: vota, il silenzio vale assensoCS: non vota. CLG: vota per la quota degradataCLG: escluso se in conflitto di interessiVota solo se creditore e non in conflitto
Strumento di difesaReclamo e ricorso per Cassazione contro il rigetto dell’omologaOpposizione all’omologazione; dissenso scritto (CLG)Opposizione; verifica della relazione giurata (CLG)Cura del perimetro degli impegniAnalisi delle esposizioni personali
SoglieCS: nessuna % minima né 10% esterno. CLG: +10% se propone luiCS: utilità concreta obbligatoriaMai meno del valore di liquidazione del beneFinanza esterna solo se ricchezza nuovaRinuncia alla prededuzione ≠ finanza esterna
Rischio principaleInammissibilità per trattative non genuineSilenzio = sì (CLG)Stima di liquidazione non verificataMancata maggioranza / offerta superataFideiussione che sopravvive all’omologa

Le domande che valgono per tutti i profili

Se la composizione negoziata fallisce, si apre automaticamente la liquidazione giudiziale? No. L’esito negativo apre diverse possibilità, tra cui il concordato semplificato entro 60 giorni; la liquidazione giudiziale può essere aperta su istanza dei soggetti legittimati, se ne ricorrono i presupposti. Ciò che conta, per tutti, è che la finestra del semplificato è breve e non prorogabile.

Una proposta di concordato semplificato dichiarata inammissibile si può portare in Cassazione? Secondo l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026, il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità pronunciata in limine dal tribunale non è ricorribile per Cassazione. Diverso è il caso del decreto che decide sull’omologazione, contro il quale il ricorso è ammesso entro trenta giorni.

Durante la procedura i creditori possono continuare le esecuzioni individuali? Nella liquidazione giudiziale vale il divieto di azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura. Nel concordato semplificato, dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese si applicano alcune regole del concordato preventivo espressamente richiamate (tra cui quelle sugli atti di straordinaria amministrazione e sugli effetti per i creditori); il regime delle misure protettive va verificato in concreto, perché sul punto il dibattito tra gli interpreti non è chiuso.

Cosa succede se il concordato omologato non viene eseguito? In entrambi i casi è prevista la risoluzione su istanza dei creditori in caso di inadempimento, entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento, salvo che gli obblighi siano stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Nel concordato nella liquidazione giudiziale la sentenza di risoluzione riapre la procedura ed è provvisoriamente esecutiva.

Le nuove regole del correttivo-ter si applicano anche alle procedure in corso? Dipende dalla data di deposito della domanda e dalle norme transitorie. È una verifica da fare sul singolo fascicolo, mai da dare per scontata.

Chi paga le spese della procedura? In entrambi gli strumenti le spese della procedura sono crediti prededucibili, cioè vengono soddisfatte prima degli altri crediti con le risorse della procedura stessa. È per questo che, nelle simulazioni, le spese riducono il valore che arriva ai creditori: una procedura più lunga costa di più e lascia meno da distribuire, ed è uno degli elementi che il tribunale e i creditori valutano nel confronto tra gli scenari.

Si possono presentare più proposte di concordato nella liquidazione giudiziale? Sì. Quando più proposte vengono sottoposte al voto, i creditori si esprimono su ciascuna e la legge disciplina come scegliere quella che prevale. Per il creditore significa leggere con attenzione ogni proposta, perché votarne una non equivale ad approvarle tutte; per il proponente significa che la propria offerta può trovare concorrenza.

Nel concordato semplificato i creditori possono chiedere informazioni sul piano? Il piano, la relazione dell’esperto e il parere dell’ausiliario sono gli atti su cui si fonda l’omologazione: il creditore ha interesse a esaminarli prima di decidere se opporsi. Più l’opposizione è costruita sui documenti, più è probabile che venga presa sul serio dal tribunale, che, come ricordato dalla Corte d’appello di Napoli, non è vincolato ai pareri.

Il concordato chiude anche i debiti tributari e contributivi? I crediti pubblici partecipano alla procedura secondo il loro rango. Nel concordato nella liquidazione giudiziale il loro trattamento segue le regole della proposta, del voto e della graduazione; nel semplificato il criterio guida resta il rispetto dell’ordine delle prelazioni e l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale. Per le imprese con un’esposizione fiscale rilevante, questo aspetto va esaminato con il commercialista fin dalla composizione negoziata, perché incide in modo determinante sulla fattibilità del piano.

Che cosa succede alla società dopo l’esecuzione del concordato? Nel concordato semplificato, liquidato il patrimonio e ripartito il ricavato, la società non ha più attività da svolgere e segue il percorso di estinzione. Nel concordato nella liquidazione giudiziale con assuntore, l’attivo passa all’assuntore e la procedura si chiude; il destino della società dipende dal contenuto della proposta. In entrambi i casi, chi ha prestato garanzie personali resta esposto per la parte non pagata.


La giurisprudenza, profilo per profilo

I riferimenti che seguono sono stati verificati alla data di pubblicazione. I principi sono riformulati in parole nostre.

Per l’imprenditore

  1. Cass. civ., sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623 — Il controllo iniziale del tribunale sull’ammissibilità del concordato semplificato non è formale: si estende alla verifica che esistessero fin dall’inizio i presupposti della composizione negoziata, attraverso la relazione dell’esperto e i documenti dell’art. 39 CCII. Il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità non si impugna in Cassazione. Rilevanza: impone di curare la composizione negoziata come fase “istruttoria” del semplificato.
  2. Trib. Bologna, decreto 13 gennaio 2026 — Accesso escluso quando la relazione finale non dimostra un confronto con i creditori basato su informazioni complete. Rilevanza: la qualità dei dati forniti ai creditori è requisito di accesso.
  3. Trib. Milano, decreto 29 settembre 2025 — La buona fede nelle trattative si misura sulla disponibilità effettiva a discutere e riformulare le proposte. Rilevanza: trattative rigide equivalgono a trattative non genuine.
  4. Trib. Milano, decreto 12 aprile 2025 e App. Firenze, decreto 5 febbraio 2025 — Il concordato semplificato non può avere come obiettivo principale la continuità diretta. Rilevanza: chi vuole proseguire l’attività deve scegliere altri strumenti.
  5. Trib. Genova, 30 ottobre 2025 — La domanda con riserva non può trasformare il termine di 60 giorni in un termine per una domanda prenotativa: proposta e piano vanno depositati entro la stessa scadenza. Rilevanza: la riserva non regala tempo.

Per i creditori chirografari

  1. Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624 — L’utilità che il concordato semplificato deve assicurare a ciascun creditore può non essere monetaria, ma deve essere un vantaggio concreto: la sola maggiore rapidità rispetto alla liquidazione giudiziale non basta se ai chirografari non va nulla. Rilevanza: è l’argomento cardine delle opposizioni dei chirografari.
  2. App. Napoli, decreto 7 gennaio 2025 — Nel concordato semplificato il tribunale non è vincolato dal parere dell’esperto o dell’ausiliario e svolge un controllo autonomo. Rilevanza: l’opposizione del creditore può prevalere anche su un parere favorevole.
  3. Cass. civ., ord. n. 22843/2025 — Nel concordato fallimentare il voto del creditore non può essere escluso per semplice inimicizia personale: il conflitto deve essere oggettivo e preesistente; il creditore il cui voto decisivo sia stato illegittimamente escluso può sempre opporsi all’omologazione. Rilevanza: tutela il diritto di voto nel concordato nella liquidazione giudiziale.
  4. Cass. SS.UU., 28 giugno 2018, n. 17186 — Sono escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze le società controllanti, controllate o sotto comune controllo del creditore proponente. Rilevanza: impedisce che il proponente si “voti” la proposta.

Per i creditori privilegiati

  1. App. Torino, decreto 23 settembre 2025 — Il maggior valore ricavato dalla vendita dell’azienda rispetto alla liquidazione segue la priorità assoluta e l’ordine delle prelazioni; non è finanza esterna liberamente distribuibile. Rilevanza: protegge il creditore garantito dalla redistribuzione del surplus.
  2. Cass. 28 ottobre 2025, n. 28574 — In tema di concordato minore, la proposta deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione; la violazione rende la proposta inammissibile, rilevabile anche d’ufficio. Rilevanza: conferma il valore di sistema dell’ordine delle prelazioni anche nelle procedure “semplificate”.
  3. App. Venezia, decreto 28 marzo 2024 — È compatibile con la buona fede non coinvolgere nelle trattative i creditori destinati al pagamento integrale. Rilevanza: il privilegiato pagato per intero non può lamentare l’esclusione dal tavolo.

Per investitori e assuntori

  1. Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620 — Non è risorsa esterna, ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII applicabile al semplificato, quella liberata dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati nella composizione negoziata. Rilevanza: la finanza esterna deve essere ricchezza nuova.
  2. Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220 — Nel concordato fallimentare è stata negata la legittimazione al voto delle società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati prive dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di settore. Rilevanza: chi compra crediti per orientare il voto deve verificare la legittimazione.
  3. Cass. ord. n. 5876/2025 — Il decreto di omologazione del concordato con terzo assuntore è soggetto a imposta di registro proporzionale sul valore dei beni trasferiti, senza includere i debiti accollati. Rilevanza: incide sul costo dell’operazione dell’assuntore.
  4. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725 — Pronuncia resa su un concordato fallimentare con assuntore che limitava gli impegni ai crediti ammessi e alle insinuazioni pendenti alla data della proposta, impugnato dall’Amministrazione finanziaria le cui domande erano successive. Rilevanza: mostra il peso della clausola di limitazione oggi prevista dall’art. 240, comma 5, CCII.

Per soci e garanti

Valgono in particolare Cass. n. 620/2026 (le rinunce dei soci non sono finanza esterna) e Cass. n. 624/2026 (il piano deve dare un’utilità a tutti e non può reggersi sulle sole rinunce o sulla rapidità).


Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo

  1. Per l’imprenditore in composizione negoziata, verifichiamo la tenuta del fascicolo che arriverà al tribunale: proposte inviate, dati messi a disposizione, risposte alle controproposte, coerenza con la relazione finale dell’esperto.
  2. Calcoliamo e monitoriamo il termine dei 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, impostando la domanda, anche con riserva, senza perdere la scadenza.
  3. Redigiamo ricorso, proposta e piano di liquidazione con lo staff di commercialisti, costruendo per ogni categoria di creditori un’utilità concreta e documentata.
  4. Per i creditori chirografari, analizziamo la proposta e il confronto con la liquidazione giudiziale e, se ci sono i presupposti, prepariamo l’opposizione all’omologazione o la dichiarazione di dissenso nei termini.
  5. Per i creditori privilegiati, esaminiamo perizie e relazioni giurate sul bene gravato e verifichiamo il rispetto della graduazione in ogni passaggio del piano.
  6. Per investitori e assuntori, impostiamo la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale: classi, perimetro degli impegni, cessione delle azioni di massa, oneri dell’operazione.
  7. Per soci e fideiussori, ricostruiamo l’esposizione personale in ciascuno scenario e valutiamo, quando serve, un percorso di sovraindebitamento coordinato con la procedura della società.
  8. Seguiamo il giudizio di omologazione, il reclamo e il ricorso per Cassazione, con la stessa strategia dal primo atto all’ultimo grado.
  9. Assistiamo nella fase di esecuzione, verificando gli adempimenti e, se necessario, valutando risoluzione o annullamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: il concordato semplificato è figlio della composizione negoziata e il suo accesso dipende da come quel percorso è stato condotto. Chi conosce dall’interno il lavoro dell’esperto sa quali elementi la relazione finale deve contenere per reggere il vaglio del tribunale. Per soci e garanti persone fisiche, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consentono di coordinare la crisi della società con quella personale; per tutti, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione copre il contenzioso fino all’ultimo grado.

La continuità è un valore concreto: lo stesso difensore segue la pratica dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, senza cambi di linea a metà strada. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché in questa materia diritto e numeri non si separano.


In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle di qualcun altro. L’imprenditore deve pensare ai 60 giorni e alla genuinità delle trattative; il fornitore deve sapere che nel concordato nella liquidazione giudiziale il silenzio è un sì; la banca deve verificare la stima di liquidazione; l’investitore deve scegliere il momento e delimitare gli impegni; il fideiussore deve sapere che la sua garanzia sopravvive.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché vi convergono le competenze certificate dell’Avvocato: l’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per tutto ciò che nasce dalla composizione negoziata, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per un contenzioso che si decide sempre più in sede di legittimità, e il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti per leggere piani, stime e graduazioni.

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