Perché, su questi due strumenti, contano più le sentenze che il testo del Codice
Chi apre il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) alla ricerca di risposte sugli accordi di ristrutturazione dei debiti o sul concordato nella liquidazione giudiziale trova norme apparentemente lineari: una soglia del 60%, un’attestazione, un termine di 120 giorni per pagare gli estranei; una proposta di concordato che può arrivare dai creditori, da un terzo o dal debitore, un voto, un’omologazione. Il problema è che la vita reale di questi strumenti si gioca quasi tutta negli spazi che il legislatore ha lasciato vuoti. Che cosa succede ai crediti “stralciati” se l’impresa, dopo l’omologa, finisce comunque in liquidazione? Quali creditori si contano davvero per raggiungere la soglia? Chi può impugnare l’omologazione e chi, invece, ha perso il treno restando in silenzio? Quale disciplina si applica a un concordato proposto nel 2023 dentro un fallimento dichiarato nel 2018?
Su ognuna di queste domande la risposta non sta nella lettera della legge, ma in una serie di pronunce della Corte di Cassazione, molte delle quali uscite tra la fine del 2024 e la primavera del 2026. In questa guida trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica: che cosa significa per l’imprenditore che negozia, per il creditore che deve decidere se aderire o opporsi, per il terzo che valuta di fare l’assuntore.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia per una ragione verificabile, non per una dichiarazione di principio. Gli accordi di ristrutturazione e i concordati sono strumenti di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la negoziazione con i creditori che precede e prepara un accordo è il suo terreno abilitato. Gli stessi accordi, poi, si difendono o si attaccano in un contenzioso di omologazione che arriva spesso fino alla Cassazione, ed è lì che entra in gioco la sua qualifica di avvocato cassazionista. Infine, poiché nei piani di risanamento pesano quasi sempre l’esposizione bancaria e il debito tributario, il lavoro si appoggia allo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina.
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Il quadro normativo in poche righe: su che cosa si sono pronunciati i giudici
Per leggere bene la giurisprudenza serve una mappa minima delle norme. Eccola, ridotta all’essenziale.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII). L’art. 57 CCII riserva lo strumento all’imprenditore, anche non commerciale, purché diverso dall’imprenditore minore, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. L’imprenditore deve raggiungere un’intesa con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e chiedere l’omologazione al tribunale secondo il procedimento dell’art. 48 CCII. L’accordo deve indicare gli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione e deve essere idoneo a pagare per intero i creditori rimasti estranei: entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, entro 120 giorni dalla scadenza per quelli che scadono dopo. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Con il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) è stato inserito il comma 4-bis, che consente di chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili già con la domanda di omologazione.
Attorno al modello base ruotano le varianti: gli accordi agevolati (art. 60 CCII), con soglia dimezzata quando il debitore rinuncia alla moratoria degli estranei e alle misure protettive; gli accordi a efficacia estesa (art. 61 CCII), che a certe condizioni vincolano anche i creditori non aderenti di una categoria omogenea quando ha aderito almeno il 75% dei creditori di quella categoria; la convenzione di moratoria (art. 62 CCII); il trattamento dei crediti tributari e contributivi (art. 63 CCII), con la possibilità, in presenza di presupposti rigorosi, di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali (il cosiddetto cram down fiscale e previdenziale).
Il concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 ss. CCII). È l’erede del vecchio concordato fallimentare. Si colloca dentro una procedura di liquidazione già aperta e serve a chiuderla in anticipo con una proposta ai creditori. La proposta può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo; il debitore e le società a lui collegate possono presentarla solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta può suddividere i creditori in classi, prevedere trattamenti differenziati tra classi, la ristrutturazione dei debiti in qualsiasi forma, la cessione dei beni o l’attribuzione delle attività a un assuntore. I creditori privilegiati possono non essere pagati per intero, purché ricevano non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, secondo la relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. Segue il voto dei creditori (con la regola per cui chi non manifesta dissenso nel termine è considerato consenziente) e il giudizio di omologazione, con le relative impugnazioni.
Il raccordo processuale (artt. 48 e 51 CCII). Sugli accordi, i creditori e ogni altro interessato possono opporsi all’omologazione entro trenta giorni dall’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese. Contro la sentenza che pronuncia sull’omologazione si propone reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII), e contro la decisione sul reclamo ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. Un dettaglio che sorprende molti: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi non opera la sospensione feriale dei termini (quella ordinaria dal 1 al 31 agosto), salvo diversa previsione, per effetto dell’art. 9 CCII. Chi conta su agosto per guadagnare tempo rischia di trovarsi fuori termine.
Su questa ossatura i giudici hanno costruito tutto il resto. Vediamo come.
L’orientamento consolidato: gli accordi di ristrutturazione sono una procedura concorsuale, e il loro destino dipende da ciò che accade dopo l’omologa
La natura concorsuale degli accordi
La vicenda. Per anni ci si è chiesti se l’accordo di ristrutturazione fosse un semplice contratto tra privati, “benedetto” dal tribunale, o una vera procedura concorsuale. La questione non è accademica: dalla risposta dipendono la prededuzione dei crediti sorti in funzione dell’accordo, la tutela contro le azioni esecutive, l’applicabilità di regole tipiche del concorso.
Il principio. La Suprema Corte ha chiarito, con Cass. civ., sez. I, n. 9087/2018, che gli accordi di ristrutturazione appartengono al novero degli istituti concorsuali, perché il debitore, attraverso di essi, incide sulle posizioni di tutti i creditori e perché un controllo giudiziale, per quanto limitato, è comunque presente. L’orientamento si è consolidato nel senso di questa qualificazione anche nelle decisioni di merito più recenti: la Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza del 18 aprile 2025, decidendo sul reclamo contro un’omologa del Tribunale di Vasto, ha ripercorso il contrasto storico tra tesi privatistica e tesi concorsuale dando atto che la Cassazione ha ormai stabilizzato la seconda.
La traduzione pratica. Il principio, calato nella pratica, significa che chi tratta un accordo non sta semplicemente firmando una transazione con la banca: sta entrando in uno strumento con regole proprie, controlli, opposizioni e impugnazioni. Le scelte fatte in fase di trattativa (chi coinvolgere, come documentare i crediti, come costruire l’attestazione) avranno effetti processuali precisi.
Se dopo l’omologa arriva il fallimento (o la liquidazione), l’accordo si risolve e il credito torna intero
La vicenda. Una società creditrice aveva aderito a un accordo di ristrutturazione accettando una riduzione del proprio credito. L’accordo era stato omologato, ma il debitore non era riuscito a eseguirlo ed era stato dichiarato fallito. Il curatore aveva ammesso il creditore al passivo solo per l’importo ridotto previsto dall’accordo. Il creditore sosteneva di avere diritto all’importo originario.
Il principio. Con le sentenze gemelle Cass. civ., sez. I, n. 32996/2024 e n. 32997/2024, entrambe del 17 dicembre 2024, la Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione di fallimento successiva all’omologazione rende impossibile l’attuazione del piano di risanamento, fa venir meno la causa di ciascuno dei singoli accordi e ne determina la risoluzione di diritto per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione. Il credito, quindi, si riespande nella sua misura originaria. La Corte ha anche escluso che si potesse applicare per analogia la disciplina della risoluzione del concordato preventivo: per gli accordi la legge non prevede una procedura di risoluzione per inadempimento, e mancano le ragioni per estenderla. Prima del fallimento, però, il creditore non poteva pretendere l’intero, perché l’accordo continuava a produrre i suoi effetti.
La traduzione pratica. In altre parole, se sei un creditore aderente e il debitore finisce in liquidazione dopo l’omologa, non sei inchiodato allo stralcio: puoi chiedere l’ammissione al passivo per il credito originario. Se sei l’imprenditore, devi sapere che l’accordo non è uno “scudo” definitivo: se il piano fallisce, i creditori che avevano rinunciato a una parte tornano a pretenderla per intero nella procedura liquidatoria. Va precisato che queste decisioni riguardano accordi regolati dalla vecchia legge fallimentare (art. 182-bis l.fall.); per gli accordi soggetti al CCII il principio è un riferimento forte, ma non ancora confermato espressamente.
Il contrasto con il concordato preventivo: lì il credito resta ridotto, salvo che la risoluzione sia ancora possibile
La vicenda. Un’impresa aveva ottenuto l’omologazione di un concordato preventivo, poi era fallita. I creditori chiedevano l’ammissione per l’intero credito originario; la curatela sosteneva che dovessero insinuarsi solo per la percentuale concordataria.
Il principio. Con Cass. civ., sez. I, ord. n. 18185/2025, la Corte ha accolto il ricorso della curatela: nel concordato preventivo omologato, il debitore resta obbligato nei limiti del piano, e i creditori possono far valere il credito originario solo se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile chiedere la risoluzione del concordato. Se quel termine era già scaduto, l’insinuazione è per la sola somma ridotta.
La traduzione pratica. Messa accanto a Cass. 32996/2024, questa decisione disegna una differenza netta tra i due strumenti, che pesa nella scelta iniziale. Per il creditore, aderire a un accordo di ristrutturazione è, sotto questo profilo, meno rischioso che subire un concordato preventivo: se il piano naufraga, l’accordo cade e il credito torna intero. Per l’imprenditore, è un argomento in più da valutare quando si decide quale strumento proporre.
Prima questione aperta: chi si conta per arrivare al 60%, e quanto può spingersi il tribunale negli accordi a efficacia estesa
La questione
Il debitore ha raccolto le firme, ha fatto i conti e dichiara di aver superato la soglia. Ma quali crediti entrano davvero nel calcolo? E se il tribunale nomina un commissario giudiziale, quest’ultimo può “rifare” la valutazione dell’attestatore e far saltare l’omologa? Sono i due dubbi pratici che più spesso dividono debitori e creditori nella fase di omologazione.
Cosa hanno deciso i giudici
Il calcolo della maggioranza. Con Cass. civ., sez. I, n. 31892/2025 (dicembre 2025), la Suprema Corte ha affermato che non possono essere computati tra i creditori aderenti coloro il cui credito trova fonte nella stessa procedura di ristrutturazione, cioè che non erano creditori anteriori alla domanda. La pronuncia è stata resa in un caso in cui si discuteva anche dell’omologazione forzata. Il ragionamento è coerente con la funzione dell’accordo: lo strumento regola i debiti esistenti al momento della crisi, e la maggioranza deve esprimere il consenso di chi quella crisi la subisce, non di chi è entrato in scena per effetto della ristrutturazione stessa.
Il ruolo del commissario e le categorie. Con Cass. civ., sez. I, n. 2817/2026 (decisa il 13 gennaio 2026), la Corte si è occupata di un accordo a efficacia estesa ex art. 61 CCII, per il quale il Tribunale di Torino aveva nominato un commissario giudiziale. Il commissario aveva espresso un parere negativo sulla fattibilità del piano e il tribunale aveva rigettato l’omologazione. La Cassazione ha confermato la decisione, affermando tre principi. Primo: quando il tribunale nomina il commissario negli accordi a efficacia estesa, può incaricarlo di riferire su ogni profilo rilevante per l’omologazione, anche su quelli già coperti dall’attestazione del professionista indipendente, perché il commissario è un ausiliario del giudice e l’art. 48, comma 4, CCII impone di decidere sentito il commissario senza limitarne l’oggetto. Secondo: l’esistenza effettiva degli accordi con i creditori è il presupposto essenziale della domanda. Terzo: la corretta formazione delle categorie di creditori, omogenee per posizione giuridica e interessi economici, è condizione imprescindibile per estendere gli effetti dell’accordo ai non aderenti.
C’è contrasto?
Sul primo punto, la decisione di dicembre 2025 non sembra contraddetta da pronunce di segno opposto, ma resta da vedere come verrà applicata alle diverse tipologie di crediti sorti “a cavallo” della domanda (consulenze, finanziamenti ponte, forniture in corso). Sul secondo, la Cassazione ha preso una posizione chiara a favore di un controllo ampio del tribunale tramite il commissario. L’assunzione prudenziale è dunque questa: negli accordi a efficacia estesa, l’attestazione del professionista non mette il piano al riparo da un nuovo esame di fattibilità, e la costruzione delle categorie va trattata come un requisito di validità, non come un dettaglio tecnico.
Cosa significa per te
Se sei l’imprenditore che deposita l’accordo, il conteggio della soglia va fatto escludendo dal numeratore i crediti nati dalla procedura e verificando con cura la data di origine di ciascun credito aderente. Un margine di sicurezza sopra il 60% (o sopra il 75% di categoria) non è un lusso: è ciò che evita il rigetto quando il tribunale ricalcola. Se sei un creditore non aderente in un accordo a efficacia estesa, le categorie sono il tuo primo terreno di difesa: se sei stato inserito in un gruppo non omogeneo per posizione giuridica o interesse economico, quella è una contestazione che la Cassazione considera decisiva. Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, “un accordo si vince o si perde nel modo in cui viene costruito, molto prima che il tribunale lo esamini”.
Seconda questione aperta: chi può impugnare l’omologazione, e che cosa rischia chi resta in silenzio
La questione
Un creditore, magari un ente pubblico, non ha aderito all’accordo e non ha presentato opposizione nei trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese. Il tribunale omologa. Il creditore si accorge solo dopo che l’omologa lo danneggia e propone reclamo alla corte d’appello. Può farlo?
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta è arrivata con un gruppo di pronunce ravvicinate della primavera 2026.
Cass. civ., sez. I, n. 5310 del 9 marzo 2026. Il caso riguardava un accordo approvato da creditori oltre la soglia del 60%, con applicazione dell’omologazione forzosa nei confronti dell’INPS, rimasto estraneo all’accordo e non costituito nel giudizio di omologa. La corte d’appello aveva ammesso il reclamo dell’ente. La Cassazione ha ribaltato la decisione: il procedimento di omologazione dell’accordo ha natura contenziosa, e la legittimazione a proporre reclamo spetta soltanto a chi ha assunto formalmente la qualità di parte nelle fasi precedenti del giudizio. Il reclamo dell’INPS è stato quindi dichiarato inammissibile. La pronuncia ha toccato anche il tema intertemporale relativo alle modifiche del 2023 sul trattamento dei crediti pubblici.
Cass. civ., sez. I, n. 5828/2026 (marzo 2026). La Corte ha confermato la regola generale, ma ha individuato un’eccezione: il creditore che non ha partecipato al giudizio di omologa può comunque reclamare se deduce un vizio procedurale che gli ha impedito di partecipare. In quel caso la legittimazione è stata riconosciuta.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 5948 del 16 marzo 2026. È la sintesi dell’orientamento: per gli accordi di ristrutturazione disciplinati dal CCII, solo chi si è opposto all’omologazione ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII può proporre reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII; ne sono privi anche l’INPS e l’Agenzia delle Entrate destinatari del cram down, se non hanno partecipato al giudizio, salvo che lamentino proprio un vizio che ha impedito la loro partecipazione.
C’è contrasto?
No: le tre decisioni sono coerenti tra loro e con l’orientamento già espresso in materia di concordato preventivo, dove la Cassazione ha ribadito che solo chi si è formalmente opposto in primo grado può impugnare l’omologa. L’orientamento si è consolidato nel senso che il silenzio nella fase di opposizione chiude, salvo vizi del contraddittorio, la strada delle impugnazioni.
Cosa significa per te
Se sei un creditore che non ha aderito, il termine di trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese è l’unico momento in cui puoi davvero difenderti: se lo lasci scadere, il reclamo successivo sarà con ogni probabilità inammissibile. E ricorda che quel termine non si ferma ad agosto. Se sei l’imprenditore, la stessa regola lavora a tuo favore: la stabilità dell’omologa dipende dalla regolarità delle comunicazioni e della pubblicità. Un vizio di notifica o di iscrizione è esattamente il varco attraverso cui un creditore rimasto fuori potrebbe rientrare, come mostra Cass. 5828/2026.
Terza questione aperta: il confine tra uso legittimo e abuso degli accordi, e il concordato nella liquidazione giudiziale tra vecchio e nuovo regime
La questione
Due dubbi diversi, che hanno in comune il tema dei limiti dello strumento. Il primo: fino a dove si può spingere un accordo costruito soprattutto per ridurre il debito verso l’erario o gli enti previdenziali? Il secondo: un concordato proposto dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi, ma dentro un fallimento dichiarato prima, segue le nuove o le vecchie regole?
Cosa hanno deciso i giudici
L’abuso degli accordi. Con Cass. civ., sez. I, ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026, la Suprema Corte ha ritenuto configurabile un uso distorto dell’accordo di ristrutturazione quando il debitore ha compiuto operazioni puramente strumentali per costruire un piano liquidatorio con l’unico scopo di azzerare in sostanza il debito pubblico, senza una reale prospettiva di ristrutturazione che coinvolga anche gli altri creditori. La Corte ha precisato che l’accertamento dell’abuso è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, contestabile in Cassazione solo per vizi della motivazione.
Il concordato nella liquidazione giudiziale e la disciplina intertemporale. Con Cass. civ., sez. I, n. 2819/2026 (pubblicata nel febbraio 2026), la Corte ha deciso un caso nato da un fallimento dichiarato nel 2018, nel quale nel 2023 più terzi avevano presentato proposte di concordato. I giudici di merito avevano applicato le regole del CCII sul concordato nella liquidazione giudiziale. La Cassazione ha stabilito che il concordato fallimentare non è un procedimento autonomo, ma una fase che si innesta nella procedura principale: se il fallimento è regolato dalla legge fallimentare, anche il concordato segue quel regime, anche se proposto dopo l’entrata in vigore del Codice. La stessa sentenza ha fissato due principi operativi: dal momento della comunicazione della proposta ai creditori la procedura entra in una fase che non può essere rimessa in discussione da proposte successive (chi arriva dopo non può ottenere la sospensione del voto né la revoca dei provvedimenti del giudice delegato); e le formalità interne previste per la società fallita (per esempio le delibere sulla proposta) non si applicano al terzo proponente, che interviene dall’esterno con un’offerta negoziale.
C’è contrasto?
Sull’abuso, la Cassazione si è mossa in linea con un orientamento ormai stabile in materia di concordato preventivo, che distingue tra la convenienza della proposta (riservata ai creditori) e l’idoneità del piano a realizzare la causa concreta (controllabile dal giudice). Sul profilo intertemporale, la sentenza ha corretto una lettura diffusa nei tribunali di merito, che tendevano ad applicare le regole nuove alle proposte depositate dopo il luglio 2022. L’assunzione prudenziale è quindi: per tutte le procedure di fallimento ancora aperte e dichiarate sotto la vecchia legge, la proposta di concordato va costruita secondo gli artt. 124 ss. l.fall., non secondo gli artt. 240 ss. CCII.
Cosa significa per te
Se sei l’imprenditore, un accordo costruito “attorno” al debito fiscale o previdenziale, senza un vero piano per gli altri creditori, espone al rischio concreto di un rigetto per abuso, e la valutazione del giudice di merito sarà difficilmente rimediabile in Cassazione. Se sei un terzo interessato a rilevare il compendio di una procedura liquidatoria, la prima verifica da fare è la data di apertura: da essa dipende quale disciplina governa la tua proposta, quali maggioranze servono, quali formalità sono richieste. E il tempismo conta: una proposta depositata dopo che un’altra è stata comunicata ai creditori non può più fermare la procedura di voto.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 5948/2026 e la “chiusura” del contenzioso di omologazione
Tra tutte le decisioni esaminate, quella che oggi incide di più sulla pratica quotidiana è l’ordinanza Cass. civ., sez. I, n. 5948 del 16 marzo 2026, letta insieme alle gemelle n. 5310 e n. 5828 dello stesso mese.
Il contesto. Con il Codice della crisi, e in particolare con le modifiche del 2023 sul trattamento dei crediti tributari e contributivi negli accordi, si è moltiplicato il numero di omologazioni in cui l’amministrazione finanziaria o l’INPS, pur non avendo aderito, finiscono vincolati. In molti casi questi enti non si costituivano nel giudizio di omologazione davanti al tribunale e intervenivano solo dopo, con il reclamo alla corte d’appello. Alcune corti d’appello avevano ammesso questi reclami, ritenendo che l’ente “colpito” dal cram down fosse comunque parte sostanziale del procedimento.
La motivazione, in linguaggio piano. La Cassazione ha ragionato così. Il giudizio di omologazione degli accordi non è una semplice presa d’atto amministrativa: è un procedimento contenzioso, nel quale chi ha qualcosa da obiettare lo fa in una forma precisa, l’opposizione, entro un termine preciso, trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese. Il reclamo previsto dall’art. 51 CCII è un mezzo di impugnazione, e come ogni impugnazione spetta a chi era parte nel grado precedente. Chi non si è opposto non era parte, e quindi non può impugnare, anche se è un ente pubblico e anche se l’omologa lo ha vincolato contro la sua volontà. L’unica via d’uscita è dimostrare che la mancata partecipazione dipende da un vizio della procedura (per esempio una pubblicità irregolare o una comunicazione omessa) che ha impedito di opporsi.
Cosa cambia rispetto a prima. Prima di queste pronunce, la prassi era incerta e la stabilità di un’omologa poteva restare in sospeso per mesi, in attesa di reclami di soggetti rimasti inerti in primo grado. Ora il quadro è netto. Per il debitore, un’omologa non opposta nei termini e regolarmente pubblicizzata è, nella sostanza, al riparo da reclami di creditori rimasti silenti. Per il creditore, l’opposizione nel termine di trenta giorni diventa l’atto decisivo, da preparare subito e non da rinviare a una fase successiva. Questa regola si salda con quelle sulla maggioranza (Cass. 31892/2025) e sul commissario (Cass. 2817/2026): tutta la partita dell’accordo si gioca davanti al tribunale, nel giudizio di omologazione. Ciò che non viene contestato lì difficilmente potrà esserlo dopo.
I principi applicati ai casi reali: quattro simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati costruiti per mostrare come funzionano i principi visti. Non riproducono casi reali.
Simulazione 1 — La soglia del 60% che non c’è
Ipotesi. Una S.r.l. in crisi ha debiti complessivi per 1.847.300 €. Dichiara di aver raccolto adesioni per 1.126.900 €, pari al 61,0%. Tra gli aderenti figura però un fornitore di servizi di consulenza il cui credito di 58.400 € è nato dall’incarico per predisporre il piano, dopo il deposito della domanda.
Sviluppo. Alla luce di Cass. 31892/2025, quel credito non può essere computato tra gli aderenti, perché trova fonte nella procedura stessa e non è anteriore alla domanda. Escluso dal calcolo (sia tra gli aderenti sia dalla base dei crediti rilevanti), restano 1.068.500 € di adesioni su 1.788.900 € di crediti anteriori. La percentuale scende al 59,73%.
Esito. La soglia del 60% non è raggiunta e l’omologazione è a rischio. La società avrebbe dovuto verificare l’origine di ogni credito aderente e ottenere almeno un’altra adesione da creditori anteriori: servivano almeno 4.840 € di crediti anteriori aderenti in più per tornare sopra il 60% (1.073.340 € su 1.788.900 €).
Simulazione 2 — L’accordo omologato e la liquidazione che arriva dopo
Ipotesi. Una banca vanta un credito di 412.760 € verso un’impresa. Aderisce a un accordo che prevede il pagamento del 55%, cioè 227.018 €, in sei rate trimestrali. L’accordo viene omologato a marzo; l’impresa paga tre rate per complessivi 113.509 € e poi si ferma. A novembre viene dichiarata l’apertura della procedura liquidatoria.
Sviluppo. Applicando il principio di Cass. 32996/2024 e 32997/2024, l’apertura della procedura liquidatoria rende impossibile l’esecuzione del piano e risolve di diritto il singolo accordo: il credito si riespande alla misura originaria. La banca può chiedere l’ammissione al passivo non per le tre rate residue (113.509 €), ma per il credito originario al netto di quanto già incassato: 412.760 € − 113.509 € = 299.251 €.
Esito. La differenza è di 185.742 € di credito in più nel passivo. Attenzione: le pronunce riguardano accordi regolati dalla legge fallimentare; per un accordo soggetto al CCII il principio è un riferimento forte, ma l’ammissione andrà argomentata. Se invece la stessa banca avesse subito un concordato preventivo omologato, per Cass. 18185/2025 potrebbe insinuarsi per il credito originario solo se la liquidazione fosse stata aperta quando la risoluzione del concordato era ancora proponibile; altrimenti resterebbe ancorata alla percentuale concordataria.
Simulazione 3 — Il fornitore che non si oppone in tempo
Ipotesi. Un fornitore, creditore non aderente per 76.380 €, vede iscritto l’accordo del suo cliente nel registro delle imprese il 14 aprile 2026. Il termine di trenta giorni per opporsi scade il 14 maggio 2026. Il fornitore non deposita opposizione. Il tribunale omologa con sentenza del 23 giugno 2026. Il fornitore propone reclamo alla corte d’appello il 15 luglio 2026, sostenendo che il piano non gli garantisce il pagamento integrale entro 120 giorni.
Sviluppo. Alla luce di Cass. 5310/2026 e 5948/2026, il fornitore non è parte del giudizio di omologazione perché non si è opposto: il suo reclamo è inammissibile, a prescindere dalla fondatezza della censura sul pagamento degli estranei. La situazione cambierebbe solo se il fornitore dimostrasse un vizio procedurale che gli ha impedito di partecipare (Cass. 5828/2026), per esempio un’irregolarità nella pubblicità dell’accordo.
Esito. Il fornitore conserva comunque il diritto, come estraneo, a essere pagato per intero nei termini dell’art. 57, comma 3, CCII; ma ha perso la possibilità di contestare l’omologa. Se l’iscrizione fosse avvenuta il 20 luglio, il termine per opporsi sarebbe scaduto il 19 agosto, senza alcuna sospensione feriale.
Simulazione 4 — L’assuntore e il creditore ammesso tardi
Ipotesi. In una procedura di fallimento dichiarata nel 2021 i crediti chirografari ammessi ammontano a 2.364.180 €. Un terzo propone un concordato in cui si obbliga a versare una somma fissa di 413.700 € per i chirografari (circa il 17,5%), con limitazione della responsabilità alla somma offerta. La proposta è approvata e omologata. Successivamente, all’esito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, viene ammesso un ulteriore creditore per 96.420 €, che chiede all’assuntore il pagamento dell’intero importo.
Sviluppo. Due principi si combinano. Per Cass. 2819/2026, essendo il fallimento anteriore al CCII, il concordato segue la legge fallimentare anche se proposto dopo il luglio 2022. Per Cass. 24021/2023, se la proposta omologata prevede una somma fissa, l’assuntore risponde solo nei limiti di quella proposta e non può essere condannato a pagare direttamente il singolo credito per intero. La somma fissa va ripartita tra tutti i chirografari: 413.700 € su 2.460.600 € di crediti (2.364.180 € + 96.420 €) dà una percentuale del 16,81%.
Esito. Il creditore ammesso tardivamente riceve circa 16.211 € (il 16,81% di 96.420 €), non 96.420 €, e la percentuale degli altri chirografari scende dal 17,5% al 16,81%. Per il terzo che valuta di fare l’assuntore, la clausola di limitazione della responsabilità è il punto da scrivere con più cura.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nel corso della guida. Per ciascuna sono indicati gli estremi, la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la rilevanza pratica. È lo strumento da tenere a portata di mano quando si prepara un accordo, un’opposizione o una proposta di concordato: aiuta a capire in un colpo d’occhio dove la giurisprudenza ha già detto una parola chiara e dove resta margine di discussione. Le date indicate sono quelle riportate dalle fonti consultate; dove le fonti indicano solo l’anno o il mese, la tabella si limita a quelli.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., sez. I, n. 9087/2018 | Natura degli accordi | Gli accordi di ristrutturazione sono istituti concorsuali | Si applicano regole del concorso (prededuzione, protezione, controlli) |
| App. L’Aquila, sent. 18 aprile 2025 | Reclamo contro omologa (Trib. Vasto) | Ricostruisce e conferma la qualificazione concorsuale degli accordi | Conferma di merito dell’orientamento di legittimità |
| App. Bari, sent. 9 maggio 2025 | Reclamo contro apertura della liquidazione | Col reclamo ex art. 51 CCII si contesta anche la revoca del termine per depositare l’accordo | La partita sull’accordo mancato si gioca nei 30 giorni del reclamo |
| Cass. civ., sez. I, n. 32996/2024 (17 dic. 2024) | Fallimento dopo l’omologa | Il fallimento risolve di diritto gli accordi per impossibilità sopravvenuta | Il creditore aderente si insinua per il credito originario |
| Cass. civ., sez. I, n. 32997/2024 (17 dic. 2024) | Stesso tema, sentenza gemella | Il credito ridotto dall’accordo si riespande dopo il fallimento | Conferma; non si applica la risoluzione prevista per il concordato |
| Cass. civ., sez. I, ord. n. 18185/2025 | Concordato preventivo e successivo fallimento | Credito originario solo se la risoluzione era ancora proponibile | Differenza decisiva tra accordo e concordato per il creditore |
| Cass. civ., sez. I, n. 31892/2025 (dic. 2025) | Calcolo della maggioranza | Non si contano gli aderenti con credito nato dalla procedura | Rischio di mancare il 60% se si includono crediti posteriori |
| Cass. civ., sez. I, n. 2817/2026 (decisa 13 gen. 2026) | Efficacia estesa, commissario, categorie | Il commissario può riferire su ogni profilo; categorie omogenee indispensabili | L’attestazione non blinda il piano; le categorie sono contestabili |
| Cass. civ., sez. I, n. 2819/2026 (febbraio 2026) | Concordato fallimentare dopo il CCII | Il concordato segue la disciplina della procedura principale | Fallimenti ante CCII: proposte secondo la legge fallimentare |
| Cass. civ., sez. I, ord. n. 4365/2026 (26 feb. 2026) | Abuso dell’accordo | Accordo strumentale ad azzerare il debito pubblico è uso distorto | Rischio di rigetto per piani privi di reale ristrutturazione |
| Cass. civ., sez. I, n. 5310/2026 (9 mar. 2026) | Legittimazione al reclamo | Reclama solo chi è stato parte nel giudizio di omologa | Inammissibile il reclamo dell’ente che non si è opposto |
| Cass. civ., sez. I, n. 5828/2026 (mar. 2026) | Eccezione alla regola | Legittimato chi non ha partecipato per un vizio procedurale | Vizi di pubblicità e comunicazione riaprono il reclamo |
| Cass. civ., sez. I, ord. n. 5948/2026 (16 mar. 2026) | Reclamo ex art. 51 CCII | Solo gli opponenti ex art. 48, c. 4, CCII possono reclamare | Il termine di 30 giorni per opporsi è decisivo |
| Cass. civ., sez. I, ord. n. 24021/2023 | Responsabilità dell’assuntore | L’assuntore risponde nei limiti della proposta omologata | Somma fissa = nessuna condanna diretta per il singolo credito |
La sintesi operativa: i principi da portare via
- Gli accordi di ristrutturazione sono una procedura concorsuale, non un semplice contratto: vanno costruiti pensando fin dall’inizio al giudizio di omologazione (Cass. 9087/2018).
- Per raggiungere il 60% contano solo i creditori anteriori alla domanda: chi è diventato creditore per effetto della procedura non fa maggioranza (Cass. 31892/2025).
- Negli accordi a efficacia estesa il commissario può riesaminare anche la fattibilità già attestata, e le categorie devono essere davvero omogenee (Cass. 2817/2026).
- Un accordo costruito solo per abbattere il debito fiscale o contributivo, senza reale ristrutturazione, rischia il rigetto per abuso (Cass. 4365/2026).
- Chi non si oppone entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese perde, di regola, il diritto di reclamare contro l’omologa, anche se è l’Agenzia delle Entrate o l’INPS (Cass. 5310/2026 e 5948/2026).
- L’unica eccezione è il vizio procedurale che ha impedito di partecipare (Cass. 5828/2026): per il debitore, la regolarità della pubblicità è la vera garanzia di stabilità.
- Se dopo l’omologa arriva la liquidazione, l’accordo si risolve e il credito dell’aderente torna intero (Cass. 32996 e 32997/2024), a differenza di quanto accade, di regola, nel concordato preventivo (Cass. 18185/2025).
- Il concordato in una procedura aperta sotto la legge fallimentare segue la legge fallimentare, anche se proposto dopo il CCII (Cass. 2819/2026).
- Dopo la comunicazione di una proposta ai creditori, proposte concorrenti tardive non possono fermare il voto (Cass. 2819/2026).
- L’assuntore che offre una somma fissa risponde solo nei limiti della proposta omologata (Cass. 24021/2023).
- Nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto non opera: i termini di opposizione e reclamo corrono anche d’estate (art. 9 CCII).
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Sono un creditore e mi propongono di aderire a un accordo con uno stralcio del 40%. Se poi l’impresa fallisce, ho perso il 40%? Secondo le sentenze Cass. 32996/2024 e 32997/2024, no: l’apertura della procedura liquidatoria dopo l’omologa risolve il tuo accordo e ti consente di insinuarti per il credito originario, al netto di quanto già incassato. Il principio è stato affermato per accordi regolati dalla legge fallimentare; per quelli soggetti al CCII è un riferimento solido ma da far valere con argomentazione specifica.
Non ho aderito e non mi sono opposto: posso ancora contestare l’omologa in appello? Di regola no. Cass. 5310/2026 e 5948/2026 riservano il reclamo a chi si è opposto nel giudizio davanti al tribunale. Resta aperta solo la strada del vizio procedurale che ti ha impedito di partecipare (Cass. 5828/2026), che va dimostrato in concreto.
Il debitore dice di avere il 62% delle adesioni. Come faccio a sapere se è vero? Verificando chi sono gli aderenti e quando sono nati i loro crediti. Cass. 31892/2025 esclude dal calcolo i crediti che trovano fonte nella procedura. Un 62% dichiarato può scendere sotto il 60% dopo questa verifica, come mostra la prima simulazione. È una contestazione da proporre con l’opposizione, entro trenta giorni dall’iscrizione.
Voglio presentare una proposta di concordato per rilevare l’azienda di una società fallita nel 2019. Quale legge si applica? Per Cass. 2819/2026, la legge fallimentare, perché il concordato segue la disciplina della procedura principale. E se un’altra proposta è già stata comunicata ai creditori, la tua non potrà sospendere il voto già avviato: il tempismo è parte della strategia.
Come assuntore, rischio di dover pagare per intero creditori ammessi dopo l’omologa? Se la proposta prevede una somma fissa e limita la tua responsabilità, Cass. 24021/2023 esclude che tu possa essere condannato direttamente per l’intero credito: la somma viene ripartita tra tutti gli aventi diritto. La tutela, però, dipende da come è scritta la clausola nella proposta omologata.
Il tribunale può bocciare un accordo che i creditori hanno firmato, solo perché non lo ritiene conveniente? Occorre distinguere. La convenienza economica di una proposta resta, in linea di principio, una valutazione dei creditori: chi aderisce sceglie liberamente di accettare uno stralcio o una dilazione. Il tribunale, però, non si limita a contare le firme. Verifica che l’accordo esista davvero, che la soglia sia raggiunta con i crediti giusti (Cass. 31892/2025), che i creditori estranei possano essere pagati per intero nei termini di legge e che il piano sia attendibile. Negli accordi a efficacia estesa il controllo si allarga ancora, perché il commissario può riferire anche sui profili già attestati (Cass. 2817/2026). E se lo strumento viene usato solo per neutralizzare il debito pubblico, senza una vera ristrutturazione, il rigetto può arrivare per abuso (Cass. 4365/2026). In altre parole, l’adesione dei creditori è necessaria, ma non basta.
Che differenza c’è, in concreto, tra accordo di ristrutturazione e concordato nella liquidazione giudiziale? Il momento e la direzione. L’accordo è uno strumento che l’imprenditore attiva prima che la crisi degeneri: negozia con i creditori, raccoglie le adesioni e chiede l’omologa, restando alla guida dell’impresa. Il concordato nella liquidazione giudiziale interviene quando la liquidazione è già aperta e i beni sono gestiti dal curatore: serve a chiudere la procedura con una proposta che, di regola, arriva da creditori o terzi, mentre il debitore può presentarla solo dopo un anno dall’apertura ed entro due anni dall’esecutività dello stato passivo. Diverso è anche il meccanismo del consenso. Nell’accordo vincolano le firme raccolte (salvi i casi di efficacia estesa e di trattamento forzoso dei crediti pubblici); nel concordato si vota, e chi tace nel termine è considerato favorevole. Per un creditore, questo significa che nell’accordo il silenzio equivale a restare estraneo, mentre nel concordato il silenzio equivale a dire sì.
Sono un creditore privilegiato: in un concordato nella liquidazione giudiziale posso essere pagato meno del mio credito? Sì, ma entro un limite preciso. La proposta può prevedere un pagamento non integrale dei privilegiati, a condizione che ricevano non meno di quanto otterrebbero dalla vendita dei beni su cui grava la prelazione. Il valore di riferimento è fissato dalla relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. La difesa del creditore privilegiato si gioca quindi sulla stima: se il valore attribuito al bene ipotecato o al compendio su cui grava il privilegio è sottostimato, è quella relazione che va contestata, con dati e perizie, prima del voto e nel giudizio di omologazione.
Il debitore ha chiesto un termine per depositare l’accordo, ma il termine è stato revocato e si è aperta la liquidazione. Si può ancora fare qualcosa? La sentenza che apre la liquidazione giudiziale è impugnabile con reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII, e nel reclamo si possono far valere anche le ragioni contro la revoca del termine concesso per perfezionare l’accordo. È esattamente ciò che è accaduto nella vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza del 9 maggio 2025, nella quale l’imprenditore aveva impugnato insieme l’apertura della liquidazione e il decreto di revoca del termine di sessanta giorni ottenuto per depositare un accordo di ristrutturazione. Il punto pratico è che il termine per il reclamo è di trenta giorni e, anche qui, non si sospende ad agosto. Se poi la liquidazione resta aperta, l’accordo non è più percorribile, ma resta la via del concordato nella liquidazione giudiziale, nei tempi e con i limiti visti sopra.
Cosa può fare lo Studio Monardo: questi orientamenti applicati al tuo fascicolo
Le pronunce viste in questa guida diventano utili solo quando vengono applicate a un caso concreto, con i suoi numeri, le sue scadenze e i suoi creditori. Ecco che cosa fa lo Studio, in concreto.
- Ricostruiamo la mappa dei crediti con la data di origine di ciascuno, distinguendo crediti anteriori e crediti nati dalla procedura, per verificare se la soglia del 60% (o del 30% negli accordi agevolati, o del 75% di categoria negli accordi a efficacia estesa) è davvero raggiunta alla luce di Cass. 31892/2025.
- Conduciamo le trattative con banche, fornitori e altri creditori per raccogliere adesioni solide, con un margine di sicurezza sopra la soglia, e documentiamo ogni adesione in modo che regga al controllo del tribunale.
- Costruiamo le categorie di creditori negli accordi a efficacia estesa, verificandone l’omogeneità per posizione giuridica e interessi economici, oppure, se assistiamo un creditore non aderente, contestiamo categorie formate in modo non omogeneo secondo i criteri di Cass. 2817/2026.
- Esaminiamo il piano e l’attestazione con lo staff di commercialisti, verificando in anticipo i punti su cui un commissario giudiziale potrebbe sollevare dubbi di fattibilità e correggendoli prima del deposito.
- Verifichiamo che il piano non presti il fianco a contestazioni di abuso, assicurando che la ristrutturazione coinvolga realmente l’insieme dei creditori e non sia costruita solo attorno al debito tributario o contributivo (Cass. 4365/2026).
- Controlliamo la regolarità dell’iscrizione nel registro delle imprese e delle comunicazioni, per blindare l’omologa contro reclami tardivi e, sul fronte opposto, individuiamo i vizi procedurali che consentono a un creditore di rientrare nel giudizio (Cass. 5828/2026).
- Prepariamo e depositiamo l’opposizione all’omologazione entro il termine di trenta giorni, tenendo conto che nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale non opera, così da conservare la legittimazione al reclamo (Cass. 5310/2026 e 5948/2026).
- Curiamo l’insinuazione al passivo del creditore aderente quando l’accordo omologato cade per l’apertura della liquidazione, chiedendo l’ammissione per il credito originario al netto degli incassi (Cass. 32996 e 32997/2024).
- Assistiamo creditori, debitori e terzi nella proposta di concordato nella liquidazione giudiziale o fallimentare: individuiamo la disciplina applicabile secondo la data di apertura (Cass. 2819/2026), redigiamo la proposta e le clausole di limitazione della responsabilità dell’assuntore (Cass. 24021/2023), seguiamo il voto e l’omologazione.
- Impugniamo o difendiamo l’omologazione in ogni grado, dal reclamo alla corte d’appello fino al ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva costruita fin dall’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, ridisegnata quasi interamente dalla Cassazione negli ultimi diciotto mesi, la qualifica di cassazionista ha un peso particolare: gli orientamenti che abbiamo visto si difendono fino all’ultimo grado di giudizio, e farlo con lo stesso difensore che ha impostato la trattativa e l’opposizione significa mantenere una sola strategia, coerente, dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa si salda a quella di cassazionista nella fase che precede il contenzioso: è nella negoziazione con i creditori che l’accordo si costruisce in modo da reggere al controllo giudiziale.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo, avvocati e commercialisti insieme: i primi sulle regole dell’omologazione, delle opposizioni e delle impugnazioni, i secondi sui numeri del piano, sull’attestazione e sulla posizione bancaria e tributaria dell’impresa.
In chiusura
Accordi di ristrutturazione e concordato nella liquidazione giudiziale sono strumenti in cui le regole scritte contano meno delle regole applicate: chi si conta per la maggioranza, chi può impugnare, che fine fa il credito se il piano fallisce, quale legge governa una proposta. Su ciascuno di questi punti la Cassazione ha preso posizione di recente, e conoscerne gli orientamenti fa la differenza tra un accordo che regge e uno che crolla, tra un’opposizione efficace e un reclamo inammissibile.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché unisce le due competenze che essa richiede: la negoziazione della crisi d’impresa, nella quale l’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e la difesa dell’accordo o del concordato nel contenzioso di omologazione fino all’ultimo grado, garantita dalla qualifica di avvocato cassazionista, con il supporto dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario sui numeri del piano.
📩 I termini per opporsi e per reclamare sono brevi e non si fermano ad agosto: scrivici oggi stesso, trovi tutti i recapiti dello studio al termine di questa guida.
