Casa Di Abitazione E Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: L’imprenditore La Perde?

Se il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale e nel patrimonio c’è la casa in cui vive la famiglia, la domanda è una sola: quella casa è persa, oppure esiste una strada per conservarla? La risposta onesta è che non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la sorte dell’abitazione dipende da quanto vale rispetto al passivo, da chi può mettere denaro fresco sul tavolo, da quanto tempo manca al programma di liquidazione e dalla disponibilità dei creditori a confrontare due numeri. Ci sono casi in cui la casa viene inevitabilmente venduta e l’obiettivo realistico diventa uscire dalla procedura liberi dai debiti; ce ne sono altri in cui un concordato nella liquidazione giudiziale, costruito per tempo e sostenuto da un terzo, chiude la procedura e ridisegna la destinazione dell’immobile.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la materia di questo articolo — una proposta che va costruita, attestata, votata e omologata dentro una procedura concorsuale — è la stessa in cui quell’abilitazione viene esercitata, perché il concordato nella liquidazione giudiziale è prima di tutto una negoziazione tecnica con i creditori e con gli organi della procedura. A questa si affianca la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, che è la competenza con cui si valuta l’altra strada, quella dell’esdebitazione; e la qualifica di avvocato cassazionista, che conta perché il decreto di omologazione è reclamabile in Corte d’appello e poi ricorribile in Cassazione, e chi imposta la proposta deve sapere come regge nell’ultimo grado.

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Il quadro di partenza: cosa succede davvero alla casa il giorno dell’apertura

Prima di confrontare le strade, va fissato il terreno comune su cui tutte poggiano, perché una parte dei dubbi nasce da due convinzioni opposte e ugualmente imprecise: che la prima casa sia intoccabile, oppure che con la sentenza di apertura si debba fare le valigie.

Con la sentenza che apre la liquidazione giudiziale il debitore è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, che vengono acquisiti alla procedura e amministrati dal curatore. L’art. 146 CCII elenca ciò che resta fuori dallo spossessamento: i beni e i diritti di natura strettamente personale; gli assegni alimentari, gli stipendi, le pensioni e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia, limiti che fissa il giudice delegato; i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli; i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto dispone l’art. 170 c.c.; le cose che la legge dichiara impignorabili. L’abitazione principale, in quanto tale, non compare in quell’elenco: è un bene della procedura come gli altri, e il fatto che vi abiti la famiglia non la sottrae alla liquidazione.

Quell’elenco, peraltro, è di stretta interpretazione e non si trasporta meccanicamente da una procedura all’altra: la Corte di cassazione (Sez. I, 27 ottobre 2025, n. 28484) si è soffermata sul perimetro dei beni e dei diritti esclusi, segnalando che l’elenco della liquidazione controllata non coincide con quello dell’art. 146 CCII. Il che obbliga a verificare caso per caso quale norma governa la singola procedura, invece di ragionare per assimilazione.

C’è però una tutela specifica, ed è l’art. 147, secondo comma, CCII: la casa di cui il debitore è proprietario, o di cui può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione sua e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione. È una garanzia di godimento, non di proprietà. Il debitore e i familiari continuano ad abitarvi finché il bene non viene liquidato; quando la liquidazione di quel bene prende avvio, il godimento cede. La giurisprudenza di merito maturata sotto la norma gemella della legge fallimentare ha collegato il momento della liberazione alla programmazione della vendita da parte del curatore, escludendo che l’abitazione debba essere l’ultimo cespite a essere ceduto: una lettura che risponde a esigenze di celerità della procedura e che va tenuta presente, perché incide sul tempo reale a disposizione. Lo stesso art. 147, al primo comma, prevede che, se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, possa concedergli un sussidio a titolo di alimenti per sé e per la famiglia.

Da qui discendono alcune conseguenze pratiche che valgono per tutte le opzioni. Se la casa è intestata per quota al coniuge, alla procedura entra solo la quota del debitore, e l’apertura scioglie la comunione legale. Se l’immobile è gravato da ipoteca, il creditore ipotecario ha una collocazione preferenziale sul ricavato, al netto delle spese imputabili al bene: è un dato che pesa in ogni simulazione, perché determina quanta parte del valore arriva effettivamente alla massa. Se la casa è stata trasferita a terzi o costituita in vincoli nell’imminenza della crisi, il curatore dispone degli strumenti di inefficacia e di revocatoria degli artt. 163 e seguenti CCII, e il tempo trascorso non mette al riparo da sé.

Un profilo che merita di essere isolato è quello della contitolarità. Se la casa è intestata in comunione legale, l’apertura della liquidazione giudiziale determina lo scioglimento della comunione e alla procedura entra la quota del debitore, non l’intero. Il curatore procede allora alla liquidazione di una quota indivisa, che sul mercato delle vendite competitive vale strutturalmente meno dell’intero: una circostanza che riduce il realizzo per i creditori ma che, specularmente, rende più accessibile un’eventuale acquisizione da parte del contitolare rimasto fuori dalla procedura. Nel caso di comproprietà per quote ordinarie, il discorso è analogo, con la variabile della possibile divisione endoconcorsuale. Va poi tenuto presente che l’eventuale soluzione adottata sull’immobile non produce effetti sui coobbligati: il coniuge che ha firmato il mutuo come cointestatario, il familiare che ha prestato fideiussione all’impresa, il socio che ha garantito l’affidamento bancario restano obbligati verso i rispettivi creditori secondo i titoli che li vincolano, e la loro posizione va valutata parallelamente, perché una soluzione che salva l’immobile ma lascia scoperto un garante sposta semplicemente il problema di qualche metro.

Il punto dirimente, allora, è un altro: il debitore non decide se la casa si vende, perché quella decisione appartiene agli organi della procedura. Può però incidere su chi compra, a quale prezzo e dentro quale cornice giuridica — ed è precisamente su questo che le strade si dividono.


Opzione 1 — Lasciare che la liquidazione faccia il suo corso e puntare sull’esdebitazione

In cosa consiste

È la via fisiologica. Il curatore redige il programma di liquidazione, mette in vendita i beni con le procedure competitive degli artt. 213 e 216 CCII, distribuisce il ricavato secondo l’ordine dei privilegi e delle prededuzioni, chiude la procedura. La casa viene venduta insieme agli altri cespiti; la famiglia vi abita fino al momento in cui la liquidazione di quel bene prende avvio, poi lo rilascia. A valle, per il debitore persona fisica, si apre la partita dell’esdebitazione degli artt. 278 e seguenti CCII: l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti, con l’art. 282 CCII che prevede il beneficio di diritto decorso il triennio dall’apertura o alla chiusura della procedura se anteriore.

Quando ha senso

Tre scenari ricorrenti. Il primo: il valore dell’immobile è interamente assorbito dall’ipoteca e dalle spese, e non c’è nulla da “comprare” se non un debito. Il secondo: non esiste alcun terzo in grado di immettere risorse nuove, e senza denaro fresco qualunque proposta concordataria è un esercizio teorico. Il terzo: l’imprenditore ha un’età e una prospettiva lavorativa per cui l’obiettivo vero non è la casa, ma ripartire senza una coda di debiti residui.

Come si esegue in sintesi

Non richiede iniziativa: la procedura cammina da sé. Richiede però tre condotte attive, e sono quelle che poi decidono l’esdebitazione: collaborazione piena con il curatore, consegna di documentazione e beni, assenza di comportamenti ostruzionistici. Richiede inoltre un presidio sul giudice delegato per la determinazione della quota di reddito necessaria al mantenimento ex art. 146, lett. b), CCII, e — dove ne ricorrano i presupposti — per il sussidio alimentare dell’art. 147 CCII.

Vantaggi

Il primo è la prevedibilità: nessuna maggioranza da raggiungere, nessuna attestazione da far reggere, nessun giudizio di omologazione da superare. Il secondo è l’assenza di esborsi per l’imprenditore, che non deve reperire risorse. Il terzo è che la meritevolezza non è un filtro d’ingresso: la Cassazione (Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074), pronunciandosi in tema di liquidazione controllata, ha escluso che l’accesso alla procedura abbia carattere premiale, collocando la valutazione sulla condotta del debitore nella successiva fase dell’esdebitazione. Il quarto è il godimento garantito dell’abitazione fino alla liquidazione del bene, che nei fatti vale spesso diversi mesi.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è netto: la casa si perde, e si perde al prezzo che il mercato delle vendite competitive esprime, che nei ribassi successivi può allontanarsi sensibilmente dalla stima. Il secondo rischio riguarda la tempistica del rilascio, che non è nella disponibilità della famiglia. Il terzo riguarda l’esdebitazione, che non è un automatismo incondizionato: esistono cause ostative e debiti esclusi, e la disciplina intertemporale è rigorosa, avendo la Cassazione (Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835) affermato che le procedure aperte prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema restano governate dalla disciplina previgente. Sulla stessa linea si colloca la pronuncia che ha ritenuto, per le vicende anteriori alla riforma Cartabia, l’efficacia ostativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta (Sez. I, 7 luglio 2025, n. 18517). Il quarto: l’esdebitazione non si estende ai coobbligati e ai garanti, sicché il familiare che ha prestato fideiussione resta esposto.

Va aggiunto un elemento che viene spesso trascurato: l’esdebitazione non cancella tutto. Restano fuori, secondo l’art. 279 CCII, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti. Il beneficio, inoltre, opera sul debitore e non si estende ai coobbligati, ai fideiussori e agli obbligati in via di regresso. Chi imposta la strategia esclusivamente sull’esdebitazione deve quindi sapere con precisione quale porzione del proprio passivo è realmente destinata a diventare inesigibile: in posizioni caratterizzate da un’ampia componente di garanzie familiari o di debiti non esdebitabili, il vantaggio atteso dall’opzione si assottiglia, e il confronto con le altre strade cambia di segno. Un ulteriore profilo riguarda il tempo della domanda: il Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 25 giugno 2025, ha rimesso alla Corte costituzionale la legittimità dell’art. 281, comma 1, CCII nella parte in cui impone che l’istanza sia decisa contestualmente al decreto di chiusura della procedura. Finché quella questione non è risolta, la prudenza impone di non affidarsi a letture estensive sul momento in cui la domanda può essere presentata.

Il profilo ideale di questa opzione è l’imprenditore il cui immobile è sostanzialmente capiente solo per il creditore ipotecario, che non dispone di terzi disposti a investire e il cui obiettivo prioritario è chiudere la partita debitoria in tempi certi, accettando la perdita dell’abitazione come prezzo della ripartenza.


Opzione 2 — Il concordato nella liquidazione giudiziale

In cosa consiste

Gli artt. 240 e seguenti CCII disciplinano la proposta di concordato all’interno di una liquidazione giudiziale già aperta: l’istituto che la legge fallimentare conosceva come concordato fallimentare, oggi riscritto e, dopo il correttivo, deliberatamente incentivato. Dichiarata aperta la procedura, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima che lo stato passivo sia esecutivo, purché la contabilità tenuta dal debitore consenta al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato. Il debitore, le società cui partecipa e quelle sottoposte a comune controllo possono proporre soltanto dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Il contenuto è libero: ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, suddivisione in classi, cessione dei beni acquisiti alla liquidazione, accollo, operazioni straordinarie. La variante che interessa chi vuole conservare l’abitazione è quella con assuntore: un terzo acquisisce le attività della procedura e si accolla le obbligazioni concordatarie, adempiendo un debito proprio. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile liquidando i beni su cui insiste la causa di prelazione, al netto delle spese imputabili al bene e della quota di spese generali, secondo la relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale.

Quando ha senso

Primo scenario: esiste un terzo — un investitore, un familiare patrimonialmente autonomo, una società terza — disposto a immettere risorse perché ha interesse all’immobile o al complesso aziendale. Secondo: la prosecuzione della liquidazione promette ai creditori un risultato modesto e incerto nel tempo, cosicché la proposta può offrire di più e offrirlo subito. Terzo: nel compendio c’è un bene il cui valore di realizzo in asta è prevedibilmente inferiore a quello che un soggetto specificamente interessato è disposto a riconoscere.

Come si esegue in sintesi

La proposta si presenta con ricorso al giudice delegato (art. 241 CCII), che chiede al curatore un parere sul presumibile risultato della liquidazione e sulle garanzie offerte, e acquisisce il parere del comitato dei creditori. Segue la comunicazione ai creditori e il voto: l’art. 243 CCII regola l’esclusione dal voto dei portatori di conflitto di interessi; l’art. 244 CCII governa l’approvazione e stabilisce, in caso di più proposte, la prevalenza di quella che ha raggiunto la maggioranza più elevata e, a parità, di quella presentata per prima. Approvato il concordato, si apre il giudizio di omologazione dell’art. 245 CCII; in caso di opposizione di un creditore dissenziente il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Il decreto di omologazione è reclamabile in Corte d’appello e, da lì, ricorribile per cassazione.

Vantaggi

Il primo è che il concordato chiude la procedura: la Cassazione (Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337) ha ricordato che l’omologazione divenuta definitiva, insieme alla predisposizione del conto di gestione da parte del curatore, determina la chiusura e l’avvio della fase esecutiva. Il secondo è l’effetto traslativo: nel concordato con assuntore il trasferimento dei beni si produce con il decreto di omologazione, al punto che il successivo decreto di trasferimento del giudice delegato non è autonomamente tassabile ai fini del registro (Sez. V trib., 5 marzo 2025, n. 5882). Il terzo è la flessibilità del contenuto, che consente di modellare la destinazione dei beni — abitazione compresa — in modo impossibile in un’asta. Il quarto è il tempo: una proposta accettata taglia anni di liquidazione. Il quinto riguarda il trattamento del creditore ipotecario, dove è stata ritenuta ammissibile una convenzione tra proponente e creditore munito di ipoteca che preveda il degrado al chirografo di parte del credito (Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331): uno spazio negoziale che nella vendita forzata semplicemente non esiste.

Rischi e svantaggi

A fronte di questi vantaggi, va soppesato che il concordato è un percorso a esito non garantito. Richiede denaro vero e disponibile, perché le garanzie offerte sono oggetto di parere del curatore. Richiede di superare il voto: e il voto è terreno di contenzioso, come mostrano la pronuncia che ha escluso dal computo la società di cartolarizzazione non iscritta all’albo dell’art. 106 TUB cessionaria dei crediti dopo l’apertura (Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220) e quella che, rispetto alla proposta concorrente di un terzo, ha escluso l’estromissione dal computo del voto del proponente e delle società correlate in assenza di conflitto (Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258). Richiede di reggere alle opposizioni: la Cassazione (Sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843) ha affermato che il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente pretermesso dal conteggio delle maggioranze ha diritto di proporre opposizione all’omologazione senza dover giustificare un maggior vantaggio dalla prosecuzione della liquidazione, con il solo limite dell’abuso riconducibile al mercato dei voti. Richiede infine di sopravvivere alla fase esecutiva: in caso di inadempimento il concordato può essere risolto o annullato (artt. 250 e 251 CCII), con riapertura della procedura — e la riapertura del fallimento chiuso per omologa presuppone appunto che il concordato sia stato risolto o annullato (Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7054). Va aggiunto che le garanzie prestate non si dissolvono con la risoluzione: il vincolo di destinazione costituito dal proponente su un proprio immobile continua a operare a vantaggio dei creditori anteriori aderenti (Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7059).

Due varianti che cambiano il calcolo

La prima è quella delle proposte concorrenti. Poiché la legittimazione a proporre spetta ai creditori e ai terzi fin da subito, mentre il debitore e le sue società devono attendere un anno dalla sentenza di apertura, può accadere che sul tavolo arrivino più proposte: l’art. 244, comma 4, CCII stabilisce che, quando sono sottoposte al voto più proposte, si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, a parità, quella presentata per prima. Per chi punta a governare la destinazione dell’immobile, questo significa che l’iniziativa può essere intercettata da un terzo con interessi diversi, e che il fattore tempo non è neutro.

La seconda variante riguarda il trattamento dei crediti tributari e contributivi, che nelle posizioni di impresa rappresentano quasi sempre una quota rilevante del passivo. La giurisprudenza di merito si è già espressa nel senso dell’applicabilità del meccanismo di omologazione anche in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali: la Corte d’appello di Firenze, Sez. II civ., con pronuncia del 18 aprile 2024, ne ha affermato l’operatività in materia di concordato nell’ambito della procedura concorsuale maggiore. È un profilo che va verificato caso per caso, ma che in presenza di un passivo erariale significativo può fare la differenza tra una proposta votabile e una proposta che non raggiunge mai la maggioranza.

Il profilo ideale di questa opzione è l’imprenditore che dispone di un terzo credibile e solvibile, che ha un compendio il cui realizzo in asta sarebbe modesto o lento, e che accetta di affrontare un procedimento articolato in cambio della possibilità di governare la destinazione finale dei beni.


Opzione 3 — Acquistare l’immobile nelle vendite competitive della procedura

In cosa consiste

È la strada più semplice da descrivere e la più sottovalutata: non si tratta di incidere sulla procedura, ma di partecipare alla vendita che la procedura celebra comunque. Il curatore liquida l’immobile con le procedure competitive previste dagli artt. 213 e 216 CCII, con stima, pubblicità e, nella prassi, esperimenti successivi a base progressivamente ridotta. Un terzo legato all’imprenditore — un familiare patrimonialmente autonomo, un soggetto con cui esista un accordo di locazione o di riacquisto futuro — può presentare offerta e aggiudicarsi il bene alle stesse condizioni di chiunque altro.

Quando ha senso

Primo scenario: non esistono risorse per un concordato che soddisfi l’intero ceto creditorio, ma esistono risorse per acquistare un singolo immobile. Secondo: il passivo è talmente ampio che qualunque proposta concordataria richiederebbe un esborso fuori portata, mentre l’immobile da solo è alla portata. Terzo: l’obiettivo non è chiudere la liquidazione, ma soltanto evitare che la casa finisca a un terzo estraneo.

Come si esegue in sintesi

Si monitora il programma di liquidazione e gli avvisi di vendita, si valuta la stima, si predispone la provvista e si presenta l’offerta nei termini. Non c’è negoziazione: c’è un prezzo, un termine e una gara eventuale con altri offerenti.

Vantaggi

Il primo è la linearità: nessuna maggioranza, nessuna attestazione, nessun giudizio di omologazione, nessun rischio di risoluzione. Il secondo è il costo, che riguarda un solo bene e non l’intero fabbisogno concordatario. Il terzo è che, nei ribassi successivi, il prezzo può risultare sensibilmente inferiore alla stima iniziale. Il quarto è la rapidità relativa rispetto a un procedimento concordatario con opposizioni.

Rischi e svantaggi

Il rischio principale è di mercato: l’aggiudicazione non è garantita a nessuno, e un rilancio di un terzo estraneo chiude la partita senza appello. Il secondo è temporale: l’offerta va fatta quando la procedura lo decide, non quando la famiglia è pronta. Il terzo, e il più delicato, è giuridico: se la provvista proviene in tutto o in parte dall’imprenditore spossessato, l’operazione espone a contestazioni di interposizione e a profili di occultamento di attivo che possono riverberarsi sulla stessa esdebitazione. Va inoltre considerato che questa strada non chiude la liquidazione giudiziale, che prosegue sugli altri cespiti con tutte le conseguenze che ne derivano. Il quarto riguarda la posizione del creditore fondiario, che conserva la facoltà di avviare o proseguire l’espropriazione individuale sull’immobile ipotecato, sicché la vendita può svolgersi in una sede diversa da quella concorsuale, con regole e tempi propri.

Cosa va letto prima di offrire

Tre documenti decidono l’esito di questa strada. Il programma di liquidazione approvato dal giudice delegato, che indica con quale modalità e secondo quale calendario il curatore intende liquidare i beni. La relazione di stima, che va confrontata criticamente con i valori effettivi della zona: una stima sovrastimata produce esperimenti deserti e ribassi successivi, una stima prudente produce gare. L’avviso di vendita, che fissa base, termini, modalità di presentazione dell’offerta, misura della cauzione ed eventuale gara tra più offerenti. A questi va aggiunta la verifica della pendenza di un’espropriazione individuale promossa dal creditore fondiario: la legittimazione dell’istituto che ha concesso un mutuo fondiario ad avviare o proseguire l’esecuzione sull’immobile ipotecato anche dopo l’apertura della procedura concorsuale comporta che la vendita possa svolgersi in sede esecutiva anziché concorsuale, con regole, pubblicità e tempi differenti. Presentarsi nella sede sbagliata significa, semplicemente, non presentarsi.

Il profilo ideale di questa opzione è il nucleo familiare che dispone di una liquidità circoscritta ma autonoma e documentabile, che accetta il rischio della gara e che non ha interesse — o possibilità — di chiudere anticipatamente l’intera procedura.


Le opzioni alla prova dei conti

Gli stessi dati di partenza, applicati alle tre strade. Si tratta di ipotesi dimostrative, costruite per rendere comparabili gli ordini di grandezza: ogni procedura reale ha spese, privilegi e tempi propri.

Dati comuni a tutte le simulazioni. Imprenditore individuale. Liquidazione giudiziale aperta il 14 marzo 2026. Passivo ammesso: 487.300 €, così composto: prededuzioni e spese di procedura stimate in 38.200 €; crediti privilegiati (lavoro dipendente e contributi) per 61.500 €; crediti ipotecari per 96.400 €, assistiti da ipoteca sulla casa di abitazione; crediti chirografari per 291.200 €. Attivo: casa di abitazione, stima 212.000 €; capannone, stima 148.000 €; crediti verso clienti, nominali 31.400 €.

Simulazione A — La liquidazione prosegue

La casa va in vendita al secondo esperimento e si aggiudica a 163.400 €. Le spese imputabili al bene (stima, pubblicità, gestore della vendita, quota di compenso) ammontano a 17.900 €: netto 145.500 €. Il creditore ipotecario viene soddisfatto per intero (96.400 €); residuano 49.100 € per la massa. Il capannone si aggiudica a 112.700 €, con 11.300 € di spese: netto 101.400 €. Dai crediti verso clienti si incassano 18.600 €. Totale netto disponibile: 169.100 €. Dedotte le prededuzioni (38.200 €) e i privilegiati (61.500 €), ai chirografari residuano 69.400 €, pari al 23,8% del chirografo ammesso. Durata stimata della procedura: quattro anni e due mesi. Rilascio dell’abitazione: collegato all’avvio della liquidazione del bene, nella simulazione circa quattordici mesi dopo l’apertura. Esito per la famiglia: casa perduta, esdebitazione conseguibile secondo gli artt. 278 e seguenti CCII.

Simulazione B — Concordato con assuntore

Quattordici mesi dopo l’apertura — dunque oltre l’anno richiesto per la proposta del debitore e delle sue società, e a maggior ragione ammissibile per un terzo — una società terza presenta proposta di concordato con assunzione. Offre 212.600 €, acquisendo l’intero attivo residuo e accollandosi le obbligazioni concordatarie. Il piano prevede: pagamento integrale delle prededuzioni (38.200 €) e dei privilegiati (61.500 €); soddisfazione integrale del creditore ipotecario (96.400 €), attestata come non inferiore a quella realizzabile liquidando il bene al netto delle spese imputabili; residuo per i chirografari pari a 16.500 €, integrato con finanza esterna per complessivi 87.360 €, pari al 30% del chirografo. Confronto per i creditori: 30% in otto mesi contro 23,8% in tre anni residui. Il curatore esprime parere favorevole sulla convenienza; un creditore chirografario titolare del 9% del passivo propone opposizione; il tribunale omologa all’esito della verifica di convenienza. Esito per la famiglia: l’immobile passa all’assuntore con il decreto di omologazione, e la sua destinazione successiva — locazione, riacquisto differito, altro — è regolata dagli accordi con l’assuntore. Costi di giustizia da considerare: il contributo unificato per il procedimento di omologazione e per l’eventuale reclamo, le spese di pubblicità, e l’imposta di registro proporzionale che grava sul decreto di omologazione in ragione del suo effetto traslativo.

Simulazione C — Acquisto in sede di vendita competitiva

Il curatore pone in vendita la casa con base d’asta pari alla stima (212.000 €); il primo esperimento va deserto; il secondo si tiene con base ridotta a 159.000 €. Un familiare patrimonialmente autonomo, con provvista documentata di provenienza propria, offre 161.800 € e si aggiudica il bene in assenza di rilanci. Esborso complessivo: 161.800 € oltre oneri fiscali e spese di trasferimento. La liquidazione prosegue sugli altri cespiti e si chiude dopo ulteriori due anni e nove mesi; la percentuale ai chirografari resta sostanzialmente allineata alla Simulazione A. Esito per la famiglia: immobile conservato nel nucleo, procedura non chiusa anticipatamente, nessun effetto sull’esdebitazione — a condizione che la provenienza della provvista sia realmente autonoma e dimostrabile. Variante negativa: al secondo esperimento si presenta un terzo che offre 168.500 €; il familiare non rilancia e il bene esce dal nucleo. È il rischio strutturale di questa strada.


Il confronto in tabella

La tabella mette a confronto le tre strade sulle variabili che nella pratica determinano la scelta. Due avvertenze di lettura. La prima: la colonna sui costi riporta esclusivamente oneri previsti dalla legge — contributo unificato, spese di pubblicità, imposte connesse agli atti — e non comprende l’esborso necessario ad acquisire il bene o a finanziare la proposta, che varia caso per caso. La seconda: la “reversibilità” indica la possibilità di tornare indietro o di cambiare strada senza avere pregiudicato le alternative.

VariabileOpzione 1 — Liquidazione ed esdebitazioneOpzione 2 — Concordato nella liquidazione giudizialeOpzione 3 — Acquisto in vendita competitiva
TempiLunghi: la durata dell’intera procedura, con rilascio dell’abitazione legato all’avvio della liquidazione del beneMedi: dalla proposta all’omologazione definitiva, con accelerazione netta della chiusuraVariabili: dipendono dal calendario delle vendite fissato dal curatore
ComplessitàBassa: nessuna iniziativa necessaria, solo condotta collaborativaAlta: ricorso, parere del curatore e del comitato, voto, omologazione, eventuale reclamoMedia: analisi della stima, provvista, offerta nei termini
Rischi in caso di esito negativoDiniego o limitazione dell’esdebitazione per cause ostative o condotte non collaborativeMancata approvazione, opposizione accolta, successiva risoluzione o annullamento con riaperturaMancata aggiudicazione per rilancio di terzi; contestazioni sulla provenienza della provvista
Effetti sull’esecuzione e sulla proceduraNessuno: la procedura prosegue fino alla chiusura ordinariaL’omologazione definitiva determina la chiusura e l’avvio della fase esecutivaNessuno: la liquidazione prosegue sugli altri cespiti
Sorte della casaVenduta a terzi; godimento garantito fino alla liquidazione del beneTrasferita all’assuntore con effetto dall’omologazione; destinazione regolata dagli accordiConservata nel nucleo se l’aggiudicazione riesce
ReversibilitàAlta finché il bene non è venduto: restano aperte le altre stradeBassa dopo il deposito: la proposta impegna il proponente e orienta la proceduraAlta: un esperimento andato male non preclude il successivo né le altre opzioni
Costi di giustiziaSpese della procedura a carico della massaContributo unificato per omologazione ed eventuale reclamo; pubblicità; imposta di registro proporzionale sul decreto di omologazione con effetto traslativoOneri fiscali e spese di trasferimento connessi all’aggiudicazione; cauzione secondo l’avviso di vendita

I criteri per scegliere

Nessuno di questi criteri decide da solo. Presi insieme, però, restringono il campo in modo apprezzabile.

Primo criterio: la capienza reale dell’immobile. Se dal valore di presumibile realizzo, al netto delle spese imputabili al bene, residua poco o nulla oltre il credito ipotecario, la leva negoziale del concordato si assottiglia, perché il surplus su cui costruire una proposta migliorativa è modesto. Se invece la casa è libera da ipoteche o l’ipoteca è ampiamente coperta, il surplus esiste e può essere offerto ai chirografari in cambio della destinazione del bene.

Secondo criterio: l’esistenza di un terzo credibile. Non basta la disponibilità di un familiare: servono risorse documentabili, una provenienza lecita e tracciabile, e una capacità di impegno che regga al parere del curatore sulle garanzie offerte. Se il terzo non c’è, le opzioni 2 e 3 escono dal tavolo e la discussione si sposta su come gestire al meglio l’opzione 1.

Terzo criterio: la composizione del ceto creditorio. Pochi creditori concentrati rendono il voto prevedibile; una massa frammentata lo rende incerto. E la prevedibilità del voto è decisiva, perché una proposta non approvata consuma tempo e risorse senza produrre effetti. Sul punto incide anche la qualità dei creditori: chi è subentrato nel credito dopo l’apertura, e a quale titolo, può vedersi contestata la legittimazione al voto.

Quarto criterio: il fattore tempo. Un’esecuzione già avviata dal creditore fondiario, un programma di liquidazione che calendarizza la casa nei primi esperimenti, un’età anagrafica che rende il triennio dell’esdebitazione una prospettiva diversa da quella di un quarantenne: sono tutti elementi che spostano il peso relativo delle opzioni.

Quinto criterio: l’obiettivo prevalente. Conservare l’immobile e ripartire liberi dai debiti non sono lo stesso obiettivo, e talvolta non sono compatibili. Chiarire quale dei due viene prima è il passaggio che più frequentemente viene saltato, e quello che più spesso spiega le scelte sbagliate.

Sesto criterio: la qualità della documentazione disponibile. L’art. 240 CCII subordina la proposta anteriore all’esecutività dello stato passivo alla condizione che la contabilità tenuta dal debitore, e le altre notizie disponibili, consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori. Una contabilità lacunosa non è soltanto un problema di responsabilità: è un ostacolo tecnico all’accesso anticipato allo strumento, e quindi un fattore che sposta in avanti i tempi utili e, con essi, il rischio che l’immobile venga liquidato prima che la proposta possa essere esaminata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta questa valutazione cumulando la qualifica di avvocato cassazionista, quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: tre abilitazioni che coprono, rispettivamente, la tenuta della scelta nei gradi di impugnazione, la costruzione della proposta concorsuale e la gestione della prospettiva esdebitativa.


Le domande di chi è indeciso

“Posso cambiare strada a metà?” In parte. Finché la casa non è stata liquidata, le opzioni restano tecnicamente aperte: si può monitorare la vendita e, nel frattempo, verificare la praticabilità di una proposta. Dopo il deposito della proposta di concordato, però, il margine si riduce: il procedimento prende una direzione, impegna il proponente e consuma tempo che la liquidazione non restituisce. E dopo l’aggiudicazione dell’immobile a un terzo, non c’è più nulla da scegliere.

“E se scelgo quella sbagliata?” Dipende da quale. Un esperimento di vendita andato male per il familiare offerente non preclude nulla. Un concordato non approvato, invece, lascia la procedura dove era ma con mesi in meno e risorse consumate. Una condotta non collaborativa tenuta nella speranza di proteggere l’immobile è la scelta che produce il danno più serio, perché compromette l’esdebitazione, cioè l’unico risultato che era comunque raggiungibile.

“Se un terzo compra la casa, posso continuare ad abitarci?” Giuridicamente la questione si sposta dal diritto concorsuale al rapporto con il nuovo proprietario: un titolo di godimento va costituito, e va costituito con un contratto opponibile. Nel concordato con assuntore questo profilo può essere affrontato nella fase di costruzione della proposta; nella vendita competitiva è una questione successiva all’aggiudicazione.

“Se la proposta viene approvata ma poi l’assuntore non paga, che succede alla casa?” Il concordato può essere risolto per inadempimento ai sensi dell’art. 250 CCII, con riapertura della procedura. Il bene già trasferito e gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato sono oggetto di una disciplina specifica, e le garanzie prestate a sostegno della serietà della proposta non si dissolvono: la Corte di cassazione, con la pronuncia del 24 marzo 2026, n. 7059, ha affermato che il vincolo di destinazione costituito dal proponente su un proprio immobile continua a operare a vantaggio dei creditori anteriori aderenti anche dopo la risoluzione. È la ragione per cui la solidità dell’assuntore va verificata prima, non confidando sulla possibilità di rimettere tutto in discussione dopo.

“Conviene aspettare e vedere come va?” È la posizione più comprensibile e la più rischiosa, perché l’attesa non è neutra: mentre si attende, il curatore redige il programma di liquidazione, il perito deposita la stima, l’avviso di vendita viene pubblicato. Chi arriva alla prima asta senza avere deciso nulla scopre che l’unica opzione rimasta è la terza, e che va esercitata in tempi che non ha scelto.

“Il curatore può vendere la casa mentre ci abitiamo?” La vendita non richiede che l’immobile sia libero, e la tutela dell’art. 147 CCII copre il godimento fino alla liquidazione del bene, non fino alla chiusura della procedura. Quando la liquidazione di quell’immobile prende avvio, il presupposto della tutela viene meno.

“Il fondo patrimoniale mette la casa al riparo?” L’art. 146 CCII esclude dalla liquidazione i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, ma lo fa facendo salvo quanto dispone l’art. 170 c.c.: i debiti contratti per scopi non estranei ai bisogni della famiglia restano aggredibili, e la qualificazione dei debiti d’impresa su questo crinale è terreno di contenzioso costante. A ciò si aggiunge il tema del momento della costituzione, che apre il capitolo degli atti pregiudizievoli ai creditori.

“Quanto conta la meritevolezza?” Non all’ingresso della procedura, dove la Corte di cassazione ha escluso ogni logica premiale, ma nella fase dell’esdebitazione, dove la condotta del debitore torna a pesare. È una ragione in più per non impostare la difesa dell’immobile su strade che espongano a contestazioni di occultamento o di interposizione.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati per l’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi.

Pronunce rilevanti per il concordato nella liquidazione giudiziale (Opzione 2)

Corte di cassazione, Sez. I civ., 24 marzo 2026, n. 7059. Il vincolo di destinazione costituito dal proponente su un proprio immobile a garanzia atipica della proposta non viene meno per effetto della risoluzione del concordato e della riapertura della procedura: quella forma di tutela permane a vantaggio dei creditori anteriori aderenti. Rilevanza: chi offre un immobile a garanzia di una proposta deve sapere che il vincolo sopravvive all’insuccesso del concordato; è un dato da valutare prima, non dopo.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 24 marzo 2026, n. 7054. La riapertura della procedura chiusa a seguito di omologazione del concordato presuppone necessariamente che il concordato sia stato risolto o annullato. Rilevanza: misura la stabilità del risultato ottenuto con l’omologazione, che non è reversibile a piacimento.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 3 febbraio 2026, n. 2258. Rispetto alla proposta concorrente di un terzo, il voto del proponente e delle società a lui correlate non va escluso in sede di verifica del raggiungimento delle maggioranze, non sussistendo in quella posizione un conflitto di interessi. Rilevanza: incide direttamente sul calcolo di fattibilità del voto quando l’assuntore è esso stesso creditore o è collegato a creditori.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore dissenziente il cui voto, potenzialmente determinante, sia stato illegittimamente escluso dal computo ha diritto di proporre opposizione all’omologazione senza dover dimostrare un maggior vantaggio ritraibile dalla prosecuzione della liquidazione; l’unico limite è l’abuso del diritto riconducibile al mercato dei voti. Rilevanza: un errore nella gestione delle esclusioni dal voto può far saltare l’omologazione anche quando la proposta è economicamente migliore dell’alternativa.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13337. L’omologazione divenuta definitiva e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva del concordato. Rilevanza: individua il momento in cui il risultato diventa stabile e la procedura cessa.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13331. È ammissibile il patto concluso tra il proponente e il creditore ipotecario che preveda il degrado al chirografo di parte del credito assistito da ipoteca, in deroga alla regola generale sul trattamento dei privilegiati. Rilevanza: apre uno spazio negoziale con la banca che nella vendita forzata non esiste, e che in molti casi è la chiave per rendere sostenibile una proposta su un immobile ipotecato.

Corte di cassazione, Sez. V civ. tributaria, 5 marzo 2025, n. 5882. Il decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato in esecuzione dell’omologazione del concordato con terzo assuntore non è autonomamente assoggettabile a imposta di registro, perché il trasferimento di ricchezza si produce già con il decreto di omologazione, cui l’imposta va applicata. Rilevanza: chiarisce che l’effetto traslativo si realizza con l’omologazione e colloca correttamente l’onere fiscale nel piano economico della proposta.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 8 febbraio 2025, n. 3220. Le società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo previsto dall’art. 106 TUB, cessionarie di crediti dopo l’apertura della procedura, sono escluse dall’espressione del voto. Rilevanza: in presenza di cessioni di crediti deteriorati successive all’apertura, la composizione dell’elettorato va verificata prima di costruire la maggioranza.

Procura Generale presso la Corte di cassazione, Sez. I civ., requisitoria del 21 gennaio 2026. Le conclusioni del Procuratore Generale, nella vicenda poi decisa con la pronuncia n. 7059/2026, hanno sostenuto che il vincolo di destinazione previsto con funzione di garanzia atipica non viene meno per effetto della risoluzione o dell’annullamento della proposta. Rilevanza: documenta il percorso argomentativo che ha condotto all’approdo giurisprudenziale citato in apertura di questo elenco.

Pronunce rilevanti per il perimetro dei beni e la tutela dell’abitazione

Corte di cassazione, Sez. I civ., 27 ottobre 2025, n. 28484. La Corte si è soffermata sul perimetro dei beni e dei diritti di natura strettamente personale, rilevando che l’elenco dei beni esclusi nella liquidazione controllata non coincide con quello dettato dall’art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale. Rilevanza: impone di verificare quale norma governa la singola procedura prima di affermare che un determinato bene è escluso dallo spossessamento.

Tribunale di Piacenza, Sez. civile, 28 luglio 2025. In sede di liquidazione del patrimonio di persona fisica, il Tribunale ha escluso dall’apprensione un bene immobile gravato da un vincolo di destinazione risultante da trascrizione. Rilevanza: mostra che l’opponibilità dei vincoli reali trascritti è un tema di esito concreto e non solo teorico, con riflessi sulla composizione dell’attivo liquidabile.

Pronunce rilevanti per la liquidazione e l’esdebitazione (Opzione 1)

Corte di cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2025, n. 22074. L’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per difetto di meritevolezza soggettiva; le circostanze relative alla negligenza o all’imprudenza nella formazione dell’indebitamento rilevano, semmai, nella successiva fase dell’esdebitazione. Rilevanza: sposta in avanti il momento in cui la condotta del debitore viene giudicata, e con esso il momento in cui va presidiata.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 3 giugno 2025, n. 14835. La disciplina dell’esdebitazione dettata dagli artt. 278 e seguenti CCII presuppone lo svolgimento della procedura secondo il nuovo sistema e non si applica alle situazioni regolate dalla legge fallimentare. Rilevanza: per le procedure più risalenti, la prospettiva di liberazione dai debiti va misurata su regole diverse da quelle che si leggono nel Codice della crisi.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 14 novembre 2025, n. 30108. La Corte ha enunciato il principio relativo al debitore incapiente già dichiarato fallito che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, dell’esdebitazione prevista dalla legge fallimentare. Rilevanza: riguarda proprio chi arriva alla fine di una procedura risalente senza avere ottenuto il beneficio, e definisce lo spazio residuo di tutela.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 7 luglio 2025, n. 18517. Prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta costituiva causa ostativa all’esdebitazione ai sensi dell’art. 142, primo comma, n. 6), della legge fallimentare. Rilevanza: conferma che l’esdebitazione non è un automatismo e che le cause ostative vanno verificate sulla disciplina applicabile ratione temporis.

Tribunale di Arezzo, ordinanza 25 giugno 2025. Il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 281, comma 1, CCII nella parte in cui impone che l’istanza di esdebitazione sia decisa contestualmente al decreto di chiusura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: segnala un profilo di rischio concreto sul tempo della domanda, che va presidiato e non dato per scontato.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un bivio di questo tipo, l’attività dello Studio non consiste nel suggerire una strada in astratto, ma nel misurare quale regge nel caso concreto. In particolare:

  1. Ricostruiamo il valore netto realizzabile dell’immobile, confrontando la stima della procedura con i dati del mercato locale e sottraendo le spese imputabili al bene e la quota di spese generali, per stabilire se esiste un surplus su cui costruire una proposta.
  2. Verifichiamo la posizione del creditore ipotecario, esaminando il titolo, l’iscrizione, il residuo in linea capitale e interessi e l’eventuale pendenza di un’esecuzione individuale promossa dal creditore fondiario.
  3. Analizziamo lo stato passivo e la composizione dell’elettorato, individuando i crediti ceduti dopo l’apertura, i titolari in posizione di conflitto e i creditori la cui esclusione dal voto può diventare terreno di opposizione.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando il risultato atteso dalla prosecuzione della liquidazione con quello offerto dalla proposta, nei termini in cui il tribunale lo verifica in sede di omologazione.
  5. Costruiamo materialmente la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, redigendo il ricorso al giudice delegato, coordinando la relazione giurata del professionista indipendente sui crediti con causa di prelazione e strutturando la suddivisione in classi.
  6. Negoziamo con i creditori strategici, a cominciare dalla banca ipotecaria, anche sul terreno del degrado al chirografo di parte del credito privilegiato, nei limiti in cui la giurisprudenza lo ammette.
  7. Presidiamo il voto e il giudizio di omologazione, predisponendo le difese rispetto alle opposizioni dei creditori dissenzienti e curando il reclamo in Corte d’appello e il successivo ricorso per cassazione.
  8. Monitoriamo il programma di liquidazione e gli avvisi di vendita, assistendo il terzo offerente nella predisposizione dell’offerta e nella documentazione della provenienza della provvista.
  9. Presidiamo le tutele dell’art. 147 CCII, sia sul godimento dell’abitazione fino alla liquidazione del bene, sia sull’eventuale sussidio alimentare, sia sulla determinazione della quota di reddito necessaria al mantenimento ex art. 146 CCII.
  10. Impostiamo per tempo la domanda di esdebitazione, verificando cause ostative, debiti esclusi e disciplina applicabile ratione temporis, affinché la scelta compiuta sull’immobile non comprometta la liberazione dai debiti residui.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un confronto come questo la leva che pesa di più è la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta compiuta oggi — depositare una proposta, non depositarla, partecipare a una vendita — va difesa domani davanti al tribunale che omologa, alla Corte d’appello che decide sul reclamo e, se occorre, alla Corte di cassazione. Poter contare sullo stesso difensore e sulla stessa linea difensiva in tutti i gradi evita il passaggio di mano che, nelle materie concorsuali, è una delle cause più ricorrenti di perdita di coerenza argomentativa.

Lo Studio opera inoltre con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la quantificazione dell’attivo realizzabile, la verifica delle poste del passivo e il confronto tra scenari sono attività contabili prima che giuridiche, e una proposta concordataria che non regge sul piano dei numeri non supera il parere del curatore né il vaglio di convenienza del tribunale.


In conclusione

La casa di abitazione, nella liquidazione giudiziale, non è un bene protetto: è un bene della procedura, con una tutela di godimento che dura fino alla sua liquidazione e non oltre. Questo non significa che sia sempre perduta. Significa che conservarla richiede un’iniziativa — una proposta di concordato sostenuta da risorse reali, oppure un’offerta in sede di vendita competitiva — e che quell’iniziativa va valutata sui numeri della singola procedura, non sulle aspettative. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e diritti che non si recuperano: una proposta depositata male consuma mesi, un’offerta impostata male espone a contestazioni, un’inerzia prolungata consegna la decisione al calendario delle vendite.

Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questa materia perché le tre competenze che essa richiede sono tutte certificate in capo all’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per costruire e negoziare la proposta dentro la procedura concorsuale; la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quella di professionista fiduciario di un OCC per governare la prospettiva dell’esdebitazione; la qualifica di avvocato cassazionista per difendere il risultato ottenuto nel giudizio di omologazione fino all’ultimo grado, dove il decreto può arrivare per effetto del reclamo e del ricorso. Nei profili bancari dell’operazione — il trattamento del credito ipotecario, la posizione del creditore fondiario — interviene lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato. Quanto ai termini processuali, nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale segue le regole dell’art. 9 CCII, mentre per i giudizi ordinari essa opera dall’1 al 31 agosto: una distinzione che va verificata prima di contare i giorni, perché da quel conteggio dipende l’ammissibilità delle impugnazioni.

📩 Non lasciare che sia il calendario delle vendite a decidere al posto tuo: contatta subito lo Studio Monardo per far valutare se nel tuo caso esiste ancora lo spazio per una proposta di concordato o per un’offerta sull’immobile — trovi tutti i riferimenti per raggiungerci al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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