Privilegi E Cause Di Prelazione Nel Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: L’ordine Di Pagamento

Quando l’ordine di pagamento decide l’esito della proposta

Una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale può essere economicamente generosa e tecnicamente ben costruita, e nonostante questo non arrivare mai all’omologazione. Il motivo, nella grande maggioranza dei casi, non riguarda l’importo offerto: riguarda la sequenza con cui quell’importo viene distribuito. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente di ridurre il pagamento dei creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi, ma non consente mai di modificare la graduatoria con cui costoro vengono collocati rispetto agli altri. Una proposta che paghi anche un solo euro a un creditore di rango inferiore prima di aver esaurito quanto spetta a un creditore di grado poziore è inammissibile, e il tribunale lo rileva d’ufficio. Chi presenta la proposta perde tempo e risorse; chi la subisce come creditore rischia di vedersi collocare in una posizione che non gli compete.

Lo Studio Monardo opera esattamente su questo terreno. La materia è quella della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che presuppone la padronanza tecnica delle regole di distribuzione concorsuale, perché è su quelle regole che si misura la convenienza di qualunque soluzione rispetto alla prosecuzione della liquidazione. La verifica dei privilegi — bancari, erariali, contributivi, da lavoro — richiede inoltre competenze che non sono solo legali: il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario consente di controllare contemporaneamente la validità dell’ipoteca, il grado del privilegio fiscale e il calcolo degli accessori.

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L’inquadramento normativo: dove nasce l’ordine di pagamento

Il concordato nella liquidazione giudiziale è lo strumento con cui, a procedura liquidatoria già aperta, un soggetto si impegna a soddisfare i creditori concorsuali secondo una proposta alternativa alla liquidazione ordinaria dei beni. Ha preso il posto del concordato fallimentare ed è disciplinato dagli articoli 240 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), nel testo risultante dai tre decreti correttivi, l’ultimo dei quali — il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, cosiddetto correttivo-ter — è in vigore dal 28 settembre 2024.

Sul piano normativo, la regola di distribuzione non nasce nel concordato: nasce prima, nel codice civile. L’articolo 2741 del codice civile stabilisce che i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione, che sono i privilegi, il pegno e le ipoteche. La prelazione è dunque un’eccezione alla parità di trattamento, e come ogni eccezione è tipica: esiste solo dove la legge la prevede, nei limiti in cui la prevede e con il grado che la legge le assegna.

Il Codice della crisi traduce questo principio nella disciplina della ripartizione dell’attivo. L’articolo 221 CCII fissa l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione: prima i crediti prededucibili; poi i crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute, secondo l’ordine assegnato dalla legge; poi i creditori chirografari in proporzione all’ammontare per cui ciascuno è stato ammesso, categoria nella quale rientrano anche i creditori prelatizi per la parte rimasta non soddisfatta dal realizzo della garanzia; infine i crediti postergati. È una gerarchia a quattro livelli, e all’interno del secondo livello opera a sua volta la graduazione civilistica dei privilegi.

Va precisato che la prededuzione non è un privilegio. Sono concetti eterogenei: il privilegio è una qualità sostanziale del credito, che nasce fuori e prima della procedura e dipende dalla causa del credito; la prededuzione è una qualità procedurale, che attribuisce il diritto di essere pagati con precedenza assoluta sull’attivo realizzato in ragione del fatto che il credito è sorto in funzione o in occasione della procedura. L’articolo 6 CCII individua in via generale le categorie prededucibili, mentre l’articolo 222 CCII ne disciplina accertamento e modalità di soddisfacimento, precisando che i prededucibili vanno pagati per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dai beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Qui si colloca la norma che interessa direttamente la proposta concordataria. L’articolo 240, comma 4, CCII consente che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, importo che deve risultare dalla relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. La stessa disposizione chiude con la clausola decisiva: il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

La distinzione da istituti affini è netta e va tenuta presente. Nel concordato preventivo in continuità aziendale l’articolo 84, comma 6, CCII distingue il valore di liquidazione — da distribuire nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione — dal valore eccedente, per il quale opera una regola di priorità relativa tra classi. Nel concordato nella liquidazione giudiziale questa distinzione non esiste: l’impresa è già in liquidazione, non c’è alcun valore generato dalla continuità da ripartire secondo criteri attenuati, e la regola resta quella della priorità assoluta. Esempio concreto: in un concordato preventivo in continuità una classe di chirografari può ricevere qualcosa anche se una classe privilegiata di grado superiore non è integralmente pagata, purché la distribuzione del valore eccedente rispetti i parametri dell’art. 84; nel concordato nella liquidazione giudiziale la stessa previsione rende la proposta inammissibile.

Il correttivo-ter ha inciso anche sul testo dell’art. 240, comma 4: il parametro di riferimento, prima ancorato al “valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”, è ora espressamente quello della misura realizzabile “in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”. Il mutamento lessicale non è neutro: sposta la stima dal valore astratto di mercato al ricavato atteso in sede concorsuale, che è normalmente inferiore.

I requisiti del degrado e i termini da rispettare

La disciplina prevede che il cosiddetto degrado — cioè il declassamento al chirografo della parte di credito prelatizio non soddisfatta — sia ammesso solo in presenza di condizioni precise, che vanno verificate una per una.

Primo requisito: l’incapienza deve essere reale e documentata. Non è sufficiente affermare che il bene vale poco. Occorre la relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale, che indichi il presumibile ricavato della liquidazione del bene o del diritto gravato dalla prelazione. Senza quella relazione il degrado non è consentito, e la proposta che lo preveda è inammissibile.

Secondo requisito: la stima va depurata dei costi. Il valore utile non è il prezzo lordo, ma quel prezzo al netto delle spese di procedura inerenti a quel bene o diritto e di una quota parte delle spese generali. Spese di custodia, di stima, di pubblicità, oneri condominiali, quota del compenso degli organi della procedura imputabile a quel cespite: tutto va sottratto prima di determinare l’importo minimo da offrire al creditore garantito.

Terzo requisito: il perimetro della garanzia. Il creditore ipotecario o pignoratizio ha diritto di preferenza solo sul ricavato del bene su cui insiste la garanzia. Il creditore con privilegio speciale mobiliare solo sul ricavato di quei determinati mobili. Il creditore con privilegio generale mobiliare sull’intera massa mobiliare, e solo in via sussidiaria — ai sensi dell’articolo 2776 del codice civile e in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili — sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai soli chirografari e senza pregiudizio dei creditori ipotecari e dei titolari di privilegio speciale immobiliare.

Quarto requisito: il rispetto della graduazione interna. All’interno della categoria dei prelatizi non basta pagare “qualcosa a tutti”. Occorre seguire l’ordine dell’articolo 2777 e dell’articolo 2778 del codice civile per i privilegi generali mobiliari, la regola per cui sul ricavato mobiliare i privilegi generali concorrono in un’unica graduatoria con i privilegi speciali mobiliari secondo il grado di legge, e la prevalenza del pegno sul privilegio speciale avente a oggetto lo stesso bene, salvo diversa disposizione di legge.

Quinto requisito: gli accessori. I crediti garantiti si estendono a spese e interessi nei limiti stabiliti dagli articoli 2749, 2788 e 2855 del codice civile, richiamati in sede concorsuale dall’articolo 153 CCII. Per i chirografari, invece, l’apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali e legali agli effetti del concorso, ai sensi dell’articolo 154 CCII. Ignorare questa asimmetria porta sistematicamente a sottostimare il credito ipotecario e a offrirgli meno di quanto gli spetterebbe nella liquidazione.

Quanto ai termini, il quadro è il seguente. La proposta può essere presentata dai creditori e dai terzi fin dall’apertura della liquidazione giudiziale, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché la contabilità del debitore consenta al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Il debitore — e le società da lui partecipate o soggette a comune controllo — può proporre solo dopo che sia decorso un anno dalla sentenza di apertura e purché non siano decorsi due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Un anno prima del quale il debitore non può proporreSentenza di apertura della liquidazione giudizialeDilatorio, perentorio nel suo effetto preclusivoProposta inammissibile per difetto di legittimazione temporale
Due anni entro i quali il debitore deve proporreDecreto che rende esecutivo lo stato passivoPerentorioDecadenza definitiva dalla legittimazione del debitore; restano legittimati creditori e terzi
Termine per far pervenire il dissensoComunicazione della proposta ai creditori a cura del curatorePerentorioIl silenzio vale adesione: il credito è computato tra i favorevoli
Termine per le contestazioni e le opposizioni all’omologazioneFissato dal tribunale nel provvedimento che apre il giudizio di omologazionePerentorioDecadenza dalla facoltà di contestare convenienza e regolarità
Reclamo contro il decreto di omologazioneComunicazione o notificazione del decretoPerentorio (30 giorni)Definitività del decreto; restano salvi gli atti esecutivi già compiuti
Sospensione feriale dei termini processualiDal 1° al 31 agosto di ogni annoLegaleVa verificata caso per caso: alcune controversie concorsuali ne sono espressamente escluse

Va precisato che la relazione giurata deve essere acquisita prima del voto, non dopo. È sulla base di quel documento che si determina chi ha diritto di votare e per quale importo: una stima tardiva o successivamente modificata travolge il computo delle maggioranze.

La procedura passo-passo: dalla proposta all’esecuzione

In termini operativi, la sequenza è la seguente.

1. Individuazione del proponente e verifica della legittimazione. Propone un creditore, un terzo — eventualmente nella veste di assuntore — oppure il debitore nei limiti temporali già indicati. Quando la liquidazione giudiziale è unitaria, perché riguarda un gruppo di imprese ai sensi dell’articolo 287 CCII, il comma 4-bis dell’articolo 240, introdotto dal correttivo-ter, consente la presentazione con unica domanda, con più domande coordinate o con domanda autonoma, restando ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. Questa autonomia è il primo punto da controllare: le masse non si confondono, e un creditore privilegiato su un bene della società Alfa non può essere soddisfatto con il ricavato di un bene della società Beta.

2. Ricostruzione della graduatoria sulla base dello stato passivo. La proposta non si costruisce sui crediti “come dichiarati”, ma sui crediti come ammessi, con la collocazione che il decreto di esecutività dello stato passivo ha attribuito a ciascuno. Se lo stato passivo non è ancora esecutivo, si lavora sull’elenco provvisorio approvato dal giudice delegato. Qui si colloca un errore ricorrente: assumere che un credito sia privilegiato perché la fattura o il contratto lo qualificano tale. La collocazione dipende dall’ammissione, e l’ammissione dipende dalla verifica.

3. Formazione delle masse. Il curatore e il proponente devono separare la massa mobiliare dalle masse immobiliari, e all’interno di queste isolare i beni gravati da pegno e ipoteca. Su ciascuna massa gravano spese specifiche, che vanno imputate al bene cui si riferiscono, e una quota di spese generali, che va ripartita secondo un criterio proporzionale esplicitato nella relazione.

4. Acquisizione della relazione giurata del professionista indipendente. Il professionista è designato dal tribunale e deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice. La relazione ha funzione precisa: individuare il limite minimo al di sotto del quale la proposta non può collocare il creditore prelatizio.

5. Redazione della proposta e, se del caso, formazione delle classi. Il classamento è facoltativo, salvo le ipotesi in cui è imposto dalla legge — in particolare quando la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta, i cui portatori vanno costituiti in classe. Le classi vanno formate secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e i trattamenti differenziati vanno motivati. In nessun caso il trattamento di una classe può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione: è il limite esterno della libertà di contenuto della proposta e non è derogabile dal consenso della maggioranza.

6. Esame della proposta da parte degli organi della procedura. Il curatore chiede il parere del comitato dei creditori e redige la propria relazione, che deve contenere la valutazione di convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione. Il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato, ordina la comunicazione della proposta ai creditori.

7. Comunicazione ai creditori e raccolta dei consensi. Il curatore comunica la proposta a tutti i creditori, indicando il termine entro il quale far pervenire eventuali dissensi. Quando i creditori sono molto numerosi, l’articolo 242 CCII consente forme di comunicazione semplificate autorizzate dal tribunale.

8. Voto. Hanno diritto di voto i creditori chirografari ammessi, compresi quelli ammessi con riserva. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca di cui la proposta prevede il pagamento integrale non votano, salvo che rinuncino alla prelazione; la rinuncia può essere parziale, purché non inferiore a un terzo dell’intero credito fra capitale e accessori, e produce effetti ai soli fini del concordato. I creditori prelatizi di cui la proposta prevede, ai sensi dell’articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale sono considerati chirografari per la parte residua e votano per quella parte. Chi costruisce la proposta deve essere consapevole che falcidiare un privilegiato significa dargli voce in assemblea: il degrado non è solo una scelta economica, è una scelta sulle maggioranze. Sono inoltre esclusi dal voto i creditori in conflitto di interessi, nei termini precisati dall’articolo 243 CCII.

9. Approvazione. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; in presenza di classi occorre anche la maggioranza delle classi. Opera il meccanismo del silenzio-assenso: chi non manifesta dissenso nel termine è computato tra i consenzienti.

10. Giudizio di omologazione. Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione. In caso di contestazione sulla convenienza da parte di un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente, il tribunale può comunque omologare se ritiene che il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale. Il correttivo-ter ha introdotto, sull’articolo 245 CCII, una forma di omologazione forzosa anche in caso di voto contrario determinante dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, quando la proposta di soddisfacimento a loro riservata risulti conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.

11. Effetti dell’omologazione. Gli effetti si producono immediatamente dalla pubblicazione del decreto, così che l’eventuale reclamo non ostacoli l’esecuzione. Quando il decreto diventa definitivo, i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti davanti al tribunale si interrompono.

12. Esecuzione. Il giudice delegato sorveglia l’adempimento. In caso di cessione di beni compresi nella liquidazione giudiziale, eseguito il trasferimento e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

I punti in cui si sbaglia più spesso sono tre. Il primo è la stima: valori ottimistici che non reggono al confronto con il ricavato realistico in sede concorsuale. Il secondo è l’imputazione delle spese: dedurre dal valore del bene costi che riguardano l’intera procedura, gonfiando l’incapienza e riducendo artificiosamente quanto dovuto al garantito. Il terzo è la finanza esterna: qualificare come apporto del terzo risorse che in realtà provengono dal patrimonio del debitore o dalla liquidazione dei suoi beni. Solo le risorse realmente esterne, non destinate a confluire nel patrimonio del debitore e messe a disposizione dal terzo con vincolo di destinazione, sfuggono all’ordine delle cause di prelazione e possono essere indirizzate anche a creditori di rango inferiore.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

I due esempi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici, utili a mostrare come si determina concretamente il limite minimo di soddisfazione dei creditori prelatizi. Non rappresentano casi reali.

Esempio 1 — Immobile ipotecato e determinazione del minimo da offrire.

Ipotesi di partenza: liquidazione giudiziale aperta il 14 marzo; unico immobile strumentale stimato dal professionista indipendente in 418.000 € come presumibile ricavato di liquidazione; ipoteca volontaria di primo grado iscritta a favore di un istituto di credito; credito bancario ammesso al passivo in via ipotecaria per 470.000 € di capitale, oltre 42.300 € di interessi computati nei limiti dell’art. 2855 c.c., per un totale di 512.300 €.

Spese da detrarre: spese di procedura inerenti al bene (custodia, perizia, pubblicità, oneri condominiali, quota del compenso degli organi imputabile al cespite) per 34.600 €; quota parte delle spese generali attribuita all’immobile per 19.400 €. Totale deduzioni 54.000 €.

Sviluppo: 418.000 − 54.000 = 364.000 €. È questo l’importo minimo che la proposta deve riservare al creditore ipotecario. Una proposta che offra 352.000 € è inammissibile, anche se i chirografari ricevessero zero, perché colloca il garantito al di sotto del suo valore di realizzo. Una proposta che offra 364.000 € è ammissibile sotto questo profilo.

Esito sul voto: con un’offerta di 364.000 €, il credito ipotecario risulta falcidiato per 512.300 − 364.000 = 148.300 €. Per quella parte residua la banca è considerata chirografaria e vota. Se invece la proposta prevedesse il pagamento integrale dei 512.300 €, la banca non avrebbe diritto di voto, salvo rinuncia alla prelazione per una quota non inferiore a un terzo del credito, cioè non inferiore a 170.767 €.

Esempio 2 — Masse separate, graduazione interna e collocazione sussidiaria.

Ipotesi di partenza: la stessa procedura presenta anche una massa mobiliare con ricavato netto atteso di 127.800 €. I crediti prededucibili accertati ammontano a 61.400 € (compenso degli organi, spese di giustizia, oneri di gestione). Al passivo risultano ammessi: crediti da lavoro subordinato per retribuzioni e trattamento di fine rapporto, con privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 1 c.c., per 88.300 €; compensi professionali con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. per 23.700 €; contributi previdenziali per 41.200 €; IVA per 76.500 €; crediti chirografari per 612.000 €.

Sviluppo sulla massa mobiliare: 127.800 − 61.400 = 66.400 € residui. Secondo la graduazione degli artt. 2777 e 2778 c.c., i crediti da lavoro subordinato si collocano per primi. 66.400 € vanno quindi integralmente ai lavoratori, che risultano soddisfatti per il 75,2% (66.400 su 88.300). Nulla residua per professionisti, contributi e IVA sulla massa mobiliare.

Sviluppo sulla massa immobiliare: il ricavato netto dell’immobile è, come visto, 364.000 €, interamente assorbito dal creditore ipotecario di primo grado. Ne consegue che la collocazione sussidiaria sugli immobili prevista dall’art. 2776 c.c. per i crediti da lavoro rimasti incapienti (21.900 €), per i contributi e per l’IVA non produce alcun risultato: quella collocazione opera con preferenza rispetto ai soli chirografari e non può pregiudicare il creditore ipotecario, che qui esaurisce il ricavato.

Esito: nell’alternativa liquidatoria, prededucibili 61.400 € pagati integralmente; ipotecario 364.000 €; lavoratori 66.400 €; professionisti, contributi, IVA e chirografari zero. Una proposta di concordato che offrisse, ad esempio, il 4% ai chirografari lasciando i lavoratori al 60% sarebbe inammissibile: paga un rango inferiore prima di aver esaurito un rango superiore. La stessa proposta diventa invece ammissibile se il 4% ai chirografari è finanziato con un apporto realmente esterno dell’assuntore — ipotizziamo 24.480 € — non destinato a confluire nel patrimonio del debitore, perché l’intangibilità dell’ordine delle prelazioni trova il suo limite nel patrimonio del debitore e non impedisce al terzo di vincolare il proprio apporto alla soddisfazione di crediti posposti.

Casi particolari che si discostano dalla regola generale

Primo caso: la rinuncia alla prelazione come strumento di voto. Il creditore integralmente soddisfatto non vota. Se però ha interesse a influire sull’esito — perché preferisce la prosecuzione della liquidazione, o perché contesta la proposta per ragioni diverse dall’importo — può rinunciare alla prelazione, anche solo parzialmente, purché per una quota non inferiore a un terzo dell’intero credito fra capitale e accessori. La rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato: se il concordato non viene omologato, la prelazione resta intatta. È una scelta che va calcolata con precisione, perché modifica contemporaneamente il peso del voto e l’esposizione economica.

Secondo caso: il patto individuale tra proponente e creditore garantito. La prassi conosce accordi con i quali il creditore ipotecario accetta, in sede di trattativa, il degrado al chirografo di una parte del proprio credito. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che un patto di questo tipo, concluso tra il proponente e il singolo creditore ipotecario, può operare come deroga convenzionale alla disciplina generale sul trattamento del credito garantito. Va però maneggiato con attenzione: il patto vincola le parti che lo hanno concluso, non può pregiudicare gli altri creditori e non trasforma in lecita una proposta che, sul piano oggettivo, alteri la graduatoria legale a danno di terzi.

Terzo caso: il credito privilegiato collocato per errore tra i chirografari. Accade che il creditore si consideri privilegiato ma venga ammesso al passivo, o inserito nella proposta, come chirografario. In questa situazione la condotta processuale è decisiva: occorre contestare tempestivamente la collocazione e astenersi dal voto. Chi vota come chirografario senza contestare consolida quella collocazione e non può pretendere, a omologazione avvenuta, di far accertare la prelazione in un giudizio successivo.

Quarto caso: il credito del Fondo di garanzia e la surrogazione. Quando il Fondo anticipa il trattamento di fine rapporto ai lavoratori, si surroga di diritto nel privilegio spettante al lavoratore. La surrogazione trasferisce la collocazione che il credito aveva nella procedura: se quel credito era privilegiato, il Fondo è privilegiato; se, nella specifica procedura, quel credito godeva di collocazione prededucibile, il Fondo subentra in quella collocazione. La surrogazione non crea una prelazione nuova, trasferisce quella esistente.

Quinto caso: i crediti postergati. I finanziamenti dei soci e gli altri crediti postergati si collocano all’ultimo gradino dell’articolo 221 CCII, dopo i chirografari. Una proposta che li soddisfi, anche parzialmente, mentre i chirografari restano incapienti, è inammissibile. È un punto frequentemente trascurato nelle proposte presentate da soggetti riconducibili alla compagine sociale del debitore.

La materia impone un presidio tecnico continuativo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la verifica di un’ipoteca, del grado di un privilegio erariale e del calcolo degli accessori richiede esattamente questa combinazione di competenze.

Domande frequenti

Se la proposta paga i chirografari al 5% e i privilegiati al 70%, va bene? Non necessariamente. La percentuale decrescente non è di per sé sufficiente. Occorre che i creditori di grado superiore siano stati soddisfatti almeno nella misura realizzabile sui beni gravati dalla loro prelazione, secondo la relazione giurata, e che nessun pagamento a un rango inferiore avvenga prima dell’esaurimento di quanto spetta al rango poziore sul medesimo ricavato. Se il 70% offerto ai privilegiati è inferiore al loro valore di realizzo, il 5% ai chirografari è illegittimo anche se è una percentuale più bassa.

Posso pagare subito un fornitore che mi serve, prima degli altri creditori? No, se il credito è anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale: concorre secondo il proprio rango. Discorso diverso per i crediti sorti in funzione o in occasione della procedura, che sono prededucibili ai sensi dell’articolo 6 CCII e possono essere soddisfatti anche fuori dal riparto, quando sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare e l’attivo è presumibilmente sufficiente, previa autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato.

Il creditore ipotecario può opporsi se la proposta gli offre meno del valore dell’immobile? Sì. Può contestare la stima, contestare la deduzione delle spese e, se dissenziente e appartenente a una classe dissenziente, contestare la convenienza in sede di omologazione. Il tribunale verifica che il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. È uno dei pochi casi in cui il giudizio di convenienza entra pienamente nel processo.

Che cosa succede se il mio voto contrario non viene conteggiato? Il computo errato delle maggioranze è un vizio di regolarità della procedura. Il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal conteggio conserva il diritto di proporre opposizione all’omologazione: la mancata considerazione del dissenso non può tradursi in una perdita di tutela.

Un credito contestato nel suo privilegio dà diritto di voto? Sì, nei limiti previsti dall’articolo 243 CCII: i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca di cui la proposta prevede il pagamento integrale non votano ancorché la garanzia sia contestata, salvo rinuncia alla prelazione. La contestazione della garanzia non trasforma automaticamente il creditore in votante: occorre verificare quale trattamento la proposta gli riservi.

Caso limite: la proposta prevede di pagare integralmente un credito postergato di un socio con risorse apportate dallo stesso socio. È ammissibile? Dipende dalla qualificazione delle risorse. Se l’apporto è realmente esterno, non destinato a confluire nel patrimonio del debitore e vincolato dal terzo a una specifica destinazione, l’ordine delle prelazioni non ne risulta alterato, perché quell’ordine opera sul patrimonio del debitore. Se invece l’apporto è, nella sostanza, una restituzione di risorse già appartenenti al debitore o il frutto della liquidazione dei suoi beni, la destinazione preferenziale a un credito postergato altera la graduatoria e rende la proposta inammissibile. È una verifica di sostanza, non di forma, e la giurisprudenza di legittimità è severa nel qualificare come patrimonio del debitore ciò che tale rimane.

Il quadro giurisprudenziale

I riferimenti che seguono compongono il quadro consolidato in materia di ordine di pagamento, degrado dei prelatizi e prededuzione. Alcuni sono stati anticipati nelle sezioni precedenti; qui sono raccolti con gli estremi completi.

Cass. civ., Sez. I, n. 22169/2024. L’eccedenza finanziaria generata dalla prosecuzione dell’attività aziendale non è assimilabile all’apporto di finanza esterna, perché resta patrimonio del debitore ai sensi dell’art. 2740 c.c.; come tale soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione. Rilevanza per il tema: la decisione traccia il confine tra risorse liberamente distribuibili e risorse vincolate alla graduatoria, confine che nel concordato nella liquidazione giudiziale è ancora più netto, mancando qualsiasi valore da continuità.

Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La proposta deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione; è inammissibile una proposta che preveda per privilegiati e chirografari il medesimo trattamento percentuale. Rilevanza: pur pronunciata in materia di concordato minore, la decisione afferma che la tutela dell’ordine delle prelazioni è un presidio dell’intero sistema concorsuale, e non una regola di settore derogabile dalla libertà di contenuto della proposta.

Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore che abbia visto illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente ha diritto di proporre opposizione all’omologazione. Rilevanza: collega il corretto trattamento del creditore prelatizio degradato — che vota per la parte chirografaria — alla tutela impugnatoria, perché un errore sulla collocazione si riflette immediatamente sul computo dei voti.

Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331. Il patto concluso tra il proponente e il creditore ipotecario, che preveda il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario, può operare come deroga alla disciplina generale sul trattamento dei crediti garantiti. Rilevanza: riconosce uno spazio di autonomia negoziale nella sistemazione del credito garantito, senza però aprire la strada ad alterazioni della graduatoria opponibili ai terzi.

Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337. L’intervenuta definitiva omologazione del concordato e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva. Rilevanza: individua il momento in cui il controllo sulla distribuzione passa dalla fase concorsuale a quella esecutiva, con conseguenze dirette sugli strumenti di reazione del creditore insoddisfatto.

Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2025, n. 4750. Il creditore che si ritenga privilegiato e venga inserito tra i chirografari deve contestare tale collocazione e astenersi dal voto; se partecipa alla votazione, non può promuovere dopo l’omologazione un giudizio di accertamento della prelazione. Rilevanza: è la regola di condotta processuale più importante per il creditore che contesti il proprio rango nella proposta.

Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Pronuncia in tema di legittimazione soggettiva alla proposta di concordato, con riferimento alla posizione delle società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo previsto dalla normativa di settore. Rilevanza: la verifica della legittimazione del proponente precede qualsiasi valutazione sul contenuto distributivo della proposta.

Cass. civ., Sez. I, 5 marzo 2025, n. 5882. In tema di concordato con terzo assuntore, il decreto del giudice delegato che trasferisce i beni ha natura meramente esecutiva rispetto al decreto di omologazione, con le conseguenze che ne derivano sul piano della tassazione. Rilevanza: chiarisce la struttura dell’esecuzione del concordato con assuntore, figura centrale quando l’apporto esterno serve a superare i vincoli della graduatoria.

Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20739. Gli interessi corrispettivi maturati nel corso della procedura sui crediti prededucibili hanno anch’essi natura prededucibile, con applicazione del tasso stabilito dalle parti e, in mancanza, di quello legale. Rilevanza: incide sulla quantificazione del primo gradino dell’art. 221 CCII, cioè sulla massa che va sottratta prima di qualsiasi pagamento ai prelatizi.

Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2025, n. 19167. Il fornitore che chieda l’ammissione al passivo in prededuzione del credito per merce consegnata in corso di procedura deve fornire la prova dell’avvenuta consegna mediante documenti di trasporto. Rilevanza: la prededuzione non si presume; l’onere probatorio grava su chi la invoca, e la sua estensione incontrollata eroderebbe l’attivo destinato ai privilegiati.

Cass. civ., Sez. I, 28 marzo 2025, n. 8210. I crediti prededucibili fondati su un titolo giudiziario opponibile alla procedura non richiedono, al pari di quelli non contestati dal curatore, un autonomo accertamento nelle forme dell’accertamento del passivo. Rilevanza: semplifica l’individuazione della massa prededucibile e, di riflesso, la determinazione dell’attivo residuo distribuibile.

Cass. civ., Sez. I, n. 19226/2025. In tema di appalto, la prededucibilità del credito della ditta subappaltatrice è riconoscibile solo a fronte di fatture scadute, nei limiti del meccanismo previsto dalla normativa di settore. Rilevanza: delimita una delle voci prededucibili più controverse nelle procedure che coinvolgono imprese di costruzioni.

Cass. civ., Sez. I, n. 10652/2025. Per stabilire se i crediti derivanti da atti compiuti dall’imprenditore in sede di concordato siano prededucibili occorre verificare se tali atti siano stati “legalmente compiuti”, il che impone di qualificarli come di ordinaria o straordinaria amministrazione. Rilevanza: fornisce il criterio operativo per filtrare le pretese di prededuzione che altrimenti anticiperebbero crediti di fatto chirografari.

Cass. civ., Sez. I, n. 26159/2024. Il credito del professionista che ha svolto attività funzionale all’accesso alla procedura di concordato è prededucibile nella procedura liquidatoria successiva, quando le due procedure derivano dalla medesima situazione di crisi. Rilevanza: applicazione del principio di stabilità della prededuzione nella consecuzione fra procedure, oggi codificato dall’art. 6, comma 2, CCII.

Cass. civ., Sez. I, n. 5724/2019. Ai fini della collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili ex art. 2776 c.c., grava sul creditore l’onere di provare di essere rimasto incapiente nell’esecuzione mobiliare. Rilevanza: la collocazione sussidiaria non è automatica, e chi redige il progetto di distribuzione deve verificarne i presupposti prima di attribuire somme sulla massa immobiliare.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nelle procedure di liquidazione giudiziale lo Studio Monardo interviene sia dal lato di chi formula la proposta, sia dal lato del creditore che ne subisce gli effetti. Questi sono gli strumenti che utilizziamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la graduatoria completa dei crediti sulla base dello stato passivo esecutivo o dell’elenco provvisorio, verificando per ciascun credito titolo, grado e massa di riferimento.
  2. Verifichiamo la validità e il grado delle garanzie reali, controllando l’iscrizione ipotecaria, la data e il grado, l’estensione agli accessori nei limiti dell’art. 2855 c.c. e l’eventuale esistenza di cause di inefficacia.
  3. Controlliamo la relazione giurata del professionista indipendente, confrontando i valori di stima con i dati di mercato e con gli esiti di procedure comparabili, e contestiamo le stime che non reggono al vaglio tecnico.
  4. Ricalcoliamo l’imputazione delle spese inerenti al singolo bene e della quota parte delle spese generali, per accertare se l’incapienza dichiarata sia reale o artificiosamente costruita.
  5. Qualifichiamo la finanza esterna, distinguendo le risorse realmente apportate dal terzo da quelle che costituiscono patrimonio del debitore e che, come tali, restano vincolate all’ordine delle prelazioni.
  6. Redigiamo o riscriviamo la proposta di concordato e il piano distributivo, costruendo le classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e motivando i trattamenti differenziati.
  7. Depositiamo contestazioni e opposizioni nel giudizio di omologazione, contestando la convenienza per il creditore dissenziente appartenente a classe dissenziente e la regolarità del computo delle maggioranze.
  8. Impugniamo lo stato passivo quando la collocazione attribuita al credito non corrisponde al titolo, e gestiamo l’astensione dal voto nei casi in cui la partecipazione al voto consoliderebbe una collocazione errata.
  9. Proponiamo reclamo contro il decreto di omologazione davanti alla corte d’appello e proseguiamo, quando necessario, davanti alla Corte di cassazione.
  10. Assistiamo l’assuntore nella fase esecutiva, seguendo i trasferimenti, le cancellazioni delle iscrizioni e dei vincoli e il controllo sull’adempimento degli obblighi concordatari.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nella materia di questo articolo pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. L’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa opera istituzionalmente sul confronto tra la soluzione proposta e l’alternativa liquidatoria: è esattamente il giudizio che il tribunale compie quando valuta se il creditore prelatizio dissenziente riceva almeno quanto otterrebbe dalla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Il cassazionista, dal canto suo, garantisce che la stessa linea difensiva impostata sulla contestazione della stima o della graduatoria possa essere sostenuta senza soluzione di continuità fino all’ultimo grado di giudizio, davanti alla Corte di cassazione, senza il passaggio di mano a un difensore diverso che non conosce il fascicolo.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso. Nelle questioni di graduazione questo è determinante: il calcolo delle masse, l’imputazione delle spese e la stima del ricavato richiedono competenze contabili, mentre la qualificazione del privilegio, la validità dell’ipoteca e la costruzione dell’opposizione richiedono competenze legali. Trattate separatamente, queste due dimensioni producono proposte che non reggono all’omologazione o contestazioni che non colgono il punto.

In conclusione

L’ordine di pagamento non è un dettaglio tecnico della proposta: è il parametro di legittimità su cui si gioca l’ammissibilità. La proposta di concordato nella liquidazione giudiziale può ridurre quanto spetta ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ma solo entro il limite del valore realizzabile sui beni gravati dalla prelazione, al netto delle spese, come risultante dalla relazione giurata; e non può mai, in nessun caso, invertire la graduatoria legale. Chi propone deve costruire il piano distributivo partendo dalle masse e dai gradi, non dalle percentuali. Chi è creditore deve verificare subito la propria collocazione, perché la condotta tenuta nella fase del voto condiziona le possibilità di tutela successive.

Lo Studio Monardo segue questa materia nella sua dimensione propria, che è quella della crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che presuppone la valutazione tecnica del confronto tra soluzione proposta e alternativa liquidatoria — lo stesso confronto che decide l’esito del giudizio di omologazione. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di verificare insieme ipoteche bancarie, privilegi erariali e contributivi e calcolo degli accessori; la qualifica di cassazionista assicura che la linea impostata in prima battuta possa essere portata avanti, dalla contestazione della stima fino al giudizio di legittimità, dallo stesso difensore.

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