Un panificio o una pasticceria industriale in liquidazione giudiziale non è destinato per forza a finire con lo smontaggio dei forni a tunnel e la vendita all’asta delle linee di laminazione. Il Codice della crisi d’impresa prevede uno strumento che consente di chiudere la procedura con un accordo approvato dai creditori: il concordato nella liquidazione giudiziale, erede del vecchio concordato fallimentare. Può proporlo un creditore, un terzo interessato (per esempio un concorrente o un fornitore che vuole rilevare il marchio e i contratti con la grande distribuzione) e, a condizioni stringenti, lo stesso imprenditore.
Il problema è il tempo. In questo settore il valore dell’azienda si consuma in fretta: le materie prime scadono, i semilavorati surgelati hanno una vita limitata, i contratti di fornitura con la GDO prevedono clausole di recesso, il personale specializzato dei turni notturni cerca altro lavoro. Chi aspetta la fine della liquidazione per muoversi rischia di trovarsi davanti a un’azienda già smembrata, con un attivo ridotto ai soli beni strumentali e una proposta di concordato non più conveniente per nessuno. E per il debitore la finestra per proporre è chiusa da termini di legge precisi.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il concordato nella liquidazione giudiziale è, a tutti gli effetti, uno strumento di regolazione della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questa abilitazione riguarda proprio la lettura dei piani di risanamento e del valore dell’azienda rispetto alla liquidazione. A ciò si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, decisiva perché il concordato si gioca spesso nelle opposizioni all’omologazione e nei reclami, fino al giudizio di legittimità. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente infine di affrontare i due creditori che pesano di più nei bilanci di un panificio industriale: le banche finanziatrici e gli enti previdenziali e fiscali.
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Inquadramento normativo: che cos’è il concordato nella liquidazione giudiziale
Sul piano normativo, l’istituto è disciplinato dagli artt. 240-253 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), come modificati dal terzo correttivo, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024. Riprende, con aggiustamenti, la disciplina degli artt. 124 e seguenti della legge fallimentare.
Il concordato nella liquidazione giudiziale è una modalità di chiusura della liquidazione giudiziale fondata su una proposta, approvata dalla maggioranza dei creditori e omologata dal tribunale, che sostituisce la vendita frazionata dei beni e il riparto con un piano di soddisfacimento concordato. Non è una procedura autonoma: si innesta nella liquidazione già aperta e, se va a buon fine, la conclude.
La ratio della norma è duplice. Da un lato, accelerare: una liquidazione giudiziale può durare anni, con costi che erodono l’attivo. Dall’altro, conservare valore: un’azienda alimentare ceduta in blocco, con marchio, ricette, autorizzazioni sanitarie, personale formato e rapporti commerciali, vale in genere molto di più della somma dei suoi macchinari venduti singolarmente.
Il contenuto possibile della proposta
La disciplina prevede che la proposta sia molto flessibile (art. 240, commi 2-5, CCII). Può prevedere:
- la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, con trattamenti differenziati tra classi diverse;
- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma: pagamento in denaro, accollo, cessione di beni, operazioni straordinarie, attribuzione di quote, azioni o strumenti finanziari;
- il pagamento non integrale dei creditori privilegiati, purché ricevano non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, al netto delle spese di procedura riferibili a quel bene e della quota di spese generali, come risulta dalla relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale (art. 240, comma 4, nella formulazione semplificata dal correttivo);
- la cessione al proponente delle azioni di pertinenza della massa (revocatorie, azioni di responsabilità contro gli amministratori), purché autorizzate dal giudice delegato con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento;
- la limitazione degli impegni del proponente ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva.
Va precisato che, per i gruppi di imprese sottoposti a liquidazione giudiziale unitaria (art. 287 CCII), il nuovo comma 4-bis dell’art. 240 consente una domanda unica o domande coordinate, ferma restando l’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna società.
La distinzione dal concordato preventivo: un esempio concreto
Il concordato preventivo si propone prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, solo dal debitore, per evitarla. Il concordato nella liquidazione giudiziale si propone dopo, quando la procedura è già aperta, e la legittimazione è estesa a creditori e terzi.
Esempio. Una pasticceria industriale con 38 dipendenti accumula debiti verso un mulino, verso la banca e verso l’INPS. Se l’amministratore deposita un ricorso per concordato preventivo in continuità, governa il piano e resta alla guida dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Se invece il tribunale apre la liquidazione giudiziale, l’amministratore perde la gestione, che passa al curatore; da quel momento un concorrente può presentare una proposta di concordato per rilevare l’azienda pagando i creditori in percentuale, mentre l’imprenditore potrà farlo solo dopo un anno e con risorse esterne aggiuntive.
La Cassazione ha chiarito il raccordo tra i due piani: una volta dichiarata l’apertura della procedura liquidatoria, l’impugnazione contro il diniego di omologa del concordato preventivo deve tradursi in impugnazione della sentenza di apertura (Cass. civ., sez. I, 1° luglio 2024, n. 17992). Per l’imprenditore del settore, dunque, il concordato nella liquidazione giudiziale diventa spesso l’unica strada residua di composizione.
Requisiti e termini
In termini operativi, l’accesso al concordato dipende da chi propone. Le condizioni vanno verificate una per una.
1. Proposta di uno o più creditori o di un terzo
La proposta può essere presentata anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a condizione che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Per un panificio industriale, che di regola è una società con contabilità ordinaria, il requisito è normalmente soddisfatto; diventa critico quando la contabilità di magazzino (farine, grassi, imballaggi, semilavorati) è stata trascurata negli ultimi mesi di crisi.
2. Proposta del debitore
La disciplina prevede tre limiti cumulativi (art. 240, comma 1, CCII):
- termine iniziale: non prima che sia decorso un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
- termine finale: non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo;
- finanza esterna: la proposta è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino l’attivo di almeno il 10%.
Gli stessi limiti valgono per le società partecipate dal debitore e per quelle sottoposte a comune controllo. È una regola pensata per impedire che l’imprenditore usi il concordato per riprendersi l’azienda a basso prezzo, senza portare valore nuovo ai creditori.
3. Relazione giurata per il degrado dei privilegiati
Se la proposta non paga per intero un creditore privilegiato (tipicamente la banca con ipoteca sul capannone o il concedente con privilegio sui macchinari), occorre la relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale che attesti il valore realizzabile dai beni gravati.
4. I termini endoprocedimentali
La procedura è scandita da termini precisi, alcuni fissati dal giudice entro forchette di legge. Il termine più critico è quello di trenta giorni dalla notificazione del decreto per proporre reclamo contro l’omologazione o il diniego (art. 247 CCII): è perentorio e non beneficia della sospensione feriale.
Va precisato infatti che l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini (che nei giudizi ordinari opera dal 1° al 31 agosto) per tutti i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. Nessuna deroga è contenuta negli artt. 245 e 247. Già sotto la legge fallimentare la Cassazione era giunta alla stessa conclusione per il giudizio di omologazione (Cass. civ., 25 settembre 2017, n. 22271) e per il reclamo (Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2023, n. 27328).
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 1 anno (minimo) per la proposta del debitore | Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale | Condizione di ammissibilità | Proposta inammissibile |
| 2 anni (massimo) per la proposta del debitore | Decreto che rende esecutivo lo stato passivo | Condizione di ammissibilità | Proposta inammissibile |
| 20-30 giorni per il dissenso dei creditori | Comunicazione della proposta disposta dal giudice delegato (art. 241) | Fissato dal giudice | Il silenzio vale come voto favorevole |
| 10 giorni per chiedere l’omologazione | Comunicazione PEC dell’approvazione al proponente (art. 245) | Fissato dalla legge | Rischio di arresto del procedimento |
| 15-30 giorni per opposizioni e relazione del comitato | Pubblicazione del decreto ex art. 45 CCII (art. 245) | Fissato dal giudice | Opposizione tardiva non esaminabile |
| 7 giorni per la relazione sostitutiva del curatore | Scadenza del termine assegnato al comitato | Legale | Supplenza del curatore |
| 30 giorni per il reclamo in Corte d’appello | Notificazione del decreto a cura della cancelleria (art. 247) | Perentorio, senza sospensione feriale | Decreto non più reclamabile |
| 30 giorni per il ricorso per cassazione | Notificazione del provvedimento della Corte d’appello | Perentorio | Inammissibilità del ricorso |
Procedura passo-passo
Passo 1 — Analisi dell’attivo e del passivo
Prima di scrivere una proposta, chi intende presentarla deve sapere che cosa c’è nella procedura. Gli atti si consultano presso il curatore e nel fascicolo telematico: inventario, stato passivo (o elenco provvisorio), relazioni periodiche, perizie di stima su immobili e impianti, offerte già ricevute per l’azienda o per rami di essa. In un panificio industriale vanno censiti con particolare attenzione: impianti in proprietà e in leasing, marchi e ricettari, contratti di fornitura con la GDO e i private label, autorizzazioni e registrazioni sanitarie dello stabilimento, rapporti di lavoro ancora sospesi.
Passo 2 — Costruzione della proposta
La proposta indica le classi, la percentuale offerta a ciascuna, i tempi di pagamento, le garanzie (fideiussioni bancarie, depositi vincolati), l’eventuale accollo da parte di un assuntore e la sorte dei beni. Se un privilegiato non è pagato per intero, va acquisita la relazione giurata del professionista designato dal tribunale.
Avvertenza decisiva: la proposta deve dimostrare di essere più conveniente della prosecuzione della liquidazione giudiziale, perché è su questo confronto che si giocano le opposizioni e il cram down dei creditori pubblici. Un’offerta “a forfait” senza un raffronto numerico con l’esito liquidatorio espone il concordato a contestazioni difficili da superare.
Passo 3 — Deposito e pareri
La proposta si deposita con ricorso nella cancelleria del tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale: la competenza è funzionale e non si sceglie. Il giudice delegato acquisisce il parere del curatore, che si esprime in particolare sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, e il parere favorevole del comitato dei creditori. Se la proposta prevede classi, il tribunale verifica la correttezza dei criteri di formazione.
Passo 4 — Più proposte concorrenti
Nel settore alimentare non è raro che sulla stessa azienda si confrontino un concorrente diretto, un fondo e un cliente della GDO interessato a garantirsi la continuità delle forniture. Dopo il correttivo del 2024, tutte le proposte sono sottoposte al voto dei creditori, salvo che curatore e comitato, congiuntamente, ne individuino una o più come maggiormente convenienti (art. 241, comma 2). Se si vota su più proposte, prevale quella che ottiene la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; a parità, quella depositata per prima (art. 244, comma 4).
Passo 5 — Comunicazione e voto
Il giudice delegato ordina la comunicazione della proposta ai creditori e fissa un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per far pervenire il dissenso. Chi tace è considerato consenziente. Sono esclusi dal voto, tra gli altri, i creditori privilegiati soddisfatti integralmente (salvo rinuncia alla prelazione) e i soggetti in posizione di conflitto. Sul conflitto di interessi, la Cassazione ha affermato che, pur in assenza di una regola generale, il voto espresso in conflitto può essere neutralizzato (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948).
Passo 6 — Approvazione
Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se sono previste classi, occorre inoltre la maggioranza nel maggior numero di classi.
Passo 7 — Giudizio di omologazione
Se la proposta è approvata, il curatore lo comunica via PEC al proponente, che entro dieci giorni chiede l’omologazione, e ai creditori dissenzienti. Il tribunale, con decreto pubblicato ai sensi dell’art. 45 CCII, fissa un termine da quindici a trenta giorni per le opposizioni di qualsiasi interessato e per la relazione definitiva del comitato dei creditori; se il comitato non provvede, la relazione è depositata dal curatore nei sette giorni successivi. Le opposizioni si propongono con memoria nello stesso termine.
Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito del voto, esamina le opposizioni, assume i mezzi istruttori richiesti o disposti d’ufficio e omologa con decreto motivato (art. 245, comma 4). Due regole di convenienza meritano attenzione:
- se un creditore di una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa se ritiene che quel credito sia soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale;
- lo stesso criterio consente di omologare nonostante il voto contrario dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando quel voto è determinante e la proposta, anche alla luce della relazione del professionista indipendente, è per loro più conveniente della liquidazione (art. 245, comma 5).
Passo 8 — Efficacia, reclamo e chiusura
Dopo il correttivo, il decreto di omologazione produce effetti dalla pubblicazione (art. 246) e non più dalla scadenza dei termini di impugnazione. In caso di riforma o cassazione, gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato restano salvi (art. 249, comma 1-bis). Il reclamo si propone alla Corte d’appello entro trenta giorni dalla notificazione; la Corte può, per gravi e fondati motivi, sospendere l’attuazione del piano o dei pagamenti.
Avvertenza: chi intende contestare l’omologazione deve farlo già con l’opposizione davanti al tribunale; arrivare in Corte d’appello senza aver sollevato le questioni in primo grado riduce drasticamente lo spazio difensivo.
Gli errori più frequenti nella pratica
- Calcolare il termine annuale del debitore dal deposito dello stato passivo anziché dalla sentenza di apertura.
- Presentare una proposta che degrada la banca ipotecaria senza la relazione giurata.
- Trascurare i crediti dei lavoratori per TFR e ultime mensilità, privilegiati e spesso di importo rilevante negli stabilimenti a ciclo continuo.
- Confidare nella sospensione feriale per un reclamo notificato a luglio.
- Non prevedere garanzie adeguate per i pagamenti differiti, elemento che il curatore valuta nel suo parere.
- Includere tra i votanti società veicolo cessionarie di crediti bancari senza verificarne la legittimazione al voto, falsando il calcolo delle maggioranze.
- Dimenticare i contratti di leasing sugli impianti principali, offrendo ai creditori un’azienda che non può produrre.
- Formare classi con criteri generici (“fornitori vari”), senza spiegare l’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici: il tribunale verifica la correttezza delle classi già prima del voto.
- Stimare le prededuzioni senza considerare il compenso del curatore per la sorveglianza dell’esecuzione, che si liquida dopo l’adempimento del concordato.
Verifiche sul campo: esempi di calcolo e applicazione
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati a scopo didattico; non riproducono casi reali.
Esempio di calcolo 1 — Proposta del debitore con finanza esterna
Dati di partenza. Società di panificazione industriale. Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: 14 marzo 2025. Decreto di esecutività dello stato passivo: 9 ottobre 2025.
- Finestra per la proposta del debitore: dal 14 marzo 2026 al 9 ottobre 2027.
- Attivo realizzabile stimato dal curatore: 1.187.400 € (capannone, linea forni, celle di abbattimento, marchio, crediti verso clienti).
- Apporto minimo richiesto (10%): 118.740 €. Il socio di maggioranza, tramite una società da lui partecipata, offre 131.500 €: requisito rispettato.
Passivo ammesso.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Prededuzioni (spese di procedura) | 96.300 € |
| Banca con ipoteca sul capannone | 540.000 € |
| Lavoratori (retribuzioni e TFR privilegiati) | 412.850 € |
| Ente previdenziale (privilegio) | 238.640 € |
| Chirografari (mulini, imballaggi, energia, trasporti) | 1.874.300 € |
La relazione giurata stima il valore di realizzo del capannone, al netto delle spese riferibili, in 463.200 €.
Sviluppo con il concordato. Risorse totali: 1.187.400 + 131.500 = 1.318.900 €.
- Prededuzioni: −96.300 → residuo 1.222.600.
- Banca: riceve 463.200 in via privilegiata (valore del bene); il residuo di 76.800 è degradato al chirografo → residuo 759.400.
- Lavoratori: 412.850 al 100% → residuo 346.550.
- Ente previdenziale: 238.640 al 100% → residuo 107.910.
- Chirografari: 107.910 da ripartire su 1.874.300 + 76.800 = 1.951.100 → 5,53%.
Raffronto con la prosecuzione della liquidazione. Senza l’apporto, dopo prededuzioni, banca e lavoratori restano 215.050 € per l’ente previdenziale, che riceverebbe circa il 90,1%, mentre i chirografari riceverebbero zero. Il concordato migliora quindi la posizione dell’ente previdenziale (dal 90,1% al 100%) e dei chirografari (da 0 a 5,53%), senza peggiorare quella di nessuno. È questo raffronto, documentato, che rende la proposta omologabile anche in caso di voto contrario determinante del creditore pubblico.
Esempio di applicazione 2 — Proposta di un terzo e calendario della procedura
Dati di partenza. Una pasticceria industriale concorrente propone di rilevare l’azienda di una società in liquidazione giudiziale che produce lievitati da ricorrenza per la GDO. Proposta depositata il 3 febbraio 2026, con tre classi: lavoratori (100%), fornitori strategici di materie prime (22%), altri chirografari (9%).
- Il giudice delegato, acquisiti i pareri, ordina la comunicazione il 2 marzo 2026 e fissa 25 giorni per il dissenso: scadenza 27 marzo 2026.
- Crediti ammessi al voto: 2.317.640 €. Dissensi pervenuti: 812.300 €. Il resto, per silenzio-assenso, vale come consenso: 1.505.340 €, pari al 64,95%. Approvazione nelle classi: 2 su 3. Proposta approvata.
- Comunicazione PEC al proponente: 2 aprile 2026 → ricorso per omologazione entro il 12 aprile 2026.
- Decreto ex art. 45 pubblicato il 16 aprile 2026, con termine di 20 giorni per le opposizioni: scadenza 6 maggio 2026.
- Decreto di omologazione pubblicato e notificato il 10 luglio 2026: produce effetti da subito.
- Termine per il reclamo: 9 agosto 2026. Va precisato che il termine scade in pieno agosto e non si sposta a settembre: la sospensione feriale (1-31 agosto) non opera nei procedimenti del Codice della crisi. Un creditore dissenziente che contasse sul rinvio perderebbe il diritto di reclamare.
Casi particolari
Magazzino deperibile e continuità delle forniture
Un panificio industriale non può restare fermo mesi in attesa del voto. La soluzione tipica è l’esercizio provvisorio dell’impresa disposto dal tribunale (art. 211 CCII) o l’affitto dell’azienda o di un ramo a un terzo (art. 212 CCII), spesso lo stesso soggetto che poi presenta la proposta di concordato. In questo modo l’affittuario mantiene attive le linee, rispetta le consegne alla GDO e preserva il valore che poi offrirà ai creditori. Va precisato che il contratto d’affitto non attribuisce di per sé alcuna prelazione automatica sulla proposta: conta il contenuto delle clausole e la valutazione degli organi della procedura.
Impianti in leasing
Forni a tunnel, surgelatori a spirale e linee di confezionamento sono spesso in locazione finanziaria. Nella liquidazione giudiziale il curatore può subentrare nel contratto o scioglierlo (art. 177 CCII). Una proposta di concordato che preveda la prosecuzione produttiva deve quindi chiarire come verranno trattati questi contratti: subentro con pagamento dei canoni, riscatto, oppure rinegoziazione con la società di leasing. Ignorare il punto significa offrire ai creditori un’azienda priva delle sue macchine principali.
Crediti bancari ceduti a società veicolo
Nella crisi delle imprese alimentari capita che i crediti bancari siano stati ceduti in blocco a società di cartolarizzazione. La Cassazione ha escluso che le cessionarie in blocco di crediti deteriorati possano essere ammesse al voto nel concordato fallimentare, salvo che risultino iscritte nell’elenco previsto dalla normativa di settore (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220). Il dato incide direttamente sul calcolo delle maggioranze e va verificato prima di presentare la proposta.
Società di persone e soci illimitatamente responsabili
Molti laboratori di pasticceria cresciuti fino alla dimensione industriale sono rimasti società in nome collettivo o in accomandita semplice. In questi casi la liquidazione giudiziale si estende ai soci illimitatamente responsabili e il concordato della società, salvo patto contrario, produce effetti anche nei loro confronti. La Cassazione ha riconosciuto al socio della società sottoposta a procedura un interesse a opporsi all’omologazione del concordato (Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402).
Gruppo con società di produzione e società commerciale
È frequente che lo stabilimento appartenga a una società e la rete di vendita o il marchio a un’altra. Se il tribunale ha aperto una liquidazione giudiziale unitaria, la proposta può essere unica o coordinata (art. 240, comma 4-bis, CCII), ma deve spiegare perché la soluzione di gruppo soddisfa meglio i creditori di ciascuna società rispetto a domande separate.
Rapporti di lavoro sospesi e turni notturni
Nella liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro subordinato in corso restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, comunica il subentro o il recesso (art. 189 CCII). Se il curatore non si pronuncia entro il termine previsto dalla norma, i rapporti si intendono risolti. Per un panificio industriale il punto è delicato: fornai, addetti alla lievitazione e manutentori delle linee lavorano su turni notturni e sono difficili da sostituire. Una proposta di concordato che miri alla prosecuzione produttiva deve quindi essere coordinata con la gestione dei rapporti di lavoro, perché il valore offerto ai creditori dipende anche dalla presenza delle maestranze. Va precisato che, quando l’operazione comporta il trasferimento dell’azienda, entrano in gioco le regole sull’informazione e la consultazione sindacale richiamate dall’art. 191 CCII, che nelle procedure liquidatorie consentono accordi in deroga sulla continuità dei rapporti. I crediti per retribuzioni arretrate e TFR, invece, restano nel passivo e vanno trattati nella proposta con il loro privilegio.
Marchi, ricettari e registrazioni sanitarie
In una pasticceria industriale gran parte del valore sta in beni immateriali: il marchio con cui il prodotto è noto al consumatore, le ricette e i disciplinari di produzione, le certificazioni di qualità richieste dai capitolati della GDO, la registrazione dello stabilimento presso l’autorità sanitaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004. Il marchio e le ricette sono beni dell’attivo e possono essere ceduti con il concordato. Le registrazioni sanitarie e le certificazioni, invece, sono legate allo stabilimento e al soggetto che lo gestisce: chi rileva l’azienda deve aggiornarle a proprio nome e, in molti casi, superare un nuovo audit del cliente. In termini operativi, la proposta dovrebbe prevedere tempi e modalità di questo passaggio, perché un’interruzione delle consegne può far scattare penali o il recesso del distributore, con perdita del principale cespite commerciale.
Azioni di massa e responsabilità degli amministratori
Quando la crisi del panificio è stata aggravata da scelte gestionali discutibili (per esempio pagamenti preferenziali a fornitori collegati negli ultimi mesi, o prosecuzione dell’attività in perdita), il curatore può avere avviato o valutato azioni revocatorie e azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci. La disciplina prevede che la proposta possa includere la cessione di queste azioni al proponente, se autorizzata dal giudice delegato con indicazione dell’oggetto e del fondamento. Il punto ha due facce. Per il terzo proponente, l’acquisto delle azioni può essere una componente del valore dell’operazione. Per gli ex amministratori, la sorte di quelle azioni è decisiva: una proposta presentata da soggetti a loro vicini, che preveda la cessione delle azioni di responsabilità, sarà esaminata con particolare rigore sotto il profilo del conflitto di interessi e della convenienza per i creditori.
Concordato con assuntore e ripartizione del rischio
Nel concordato con assuntore il terzo si accolla l’obbligo di pagare i creditori nella misura concordata e, di regola, acquisisce le attività della procedura. Per un’impresa concorrente che vuole rilevare lo stabilimento è la forma più lineare: il debitore viene liberato e le vicende dell’esecuzione riguardano solo l’assuntore. Il rischio, per quest’ultimo, è sottostimare il passivo: se non limita espressamente i propri impegni ai creditori ammessi, risponde nella percentuale anche verso i creditori anteriori non insinuati (Cass. civ., 3 marzo 2000, n. 2400). Una due diligence accurata su contenziosi pendenti, crediti contestati e domande tardive è quindi parte integrante della proposta.
Su questi profili la scelta dello strumento non è solo giuridica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, valuta con lo staff di avvocati e commercialisti se il valore dell’azienda dolciaria o di panificazione sia meglio preservato da un concordato, da un affitto ponte o da una cessione nella liquidazione.
Domande frequenti
Posso riprendermi il mio panificio con il concordato dopo la liquidazione giudiziale?
Sì, ma con limiti precisi. L’imprenditore, le società da lui partecipate e quelle sotto comune controllo possono proporre il concordato solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta deve inoltre portare risorse esterne che aumentino l’attivo di almeno il 10%. In pratica serve un finanziatore o un socio disposto a investire, e una proposta che i creditori considerino migliore della liquidazione.
Un concorrente può presentare una proposta per comprare la mia pasticceria industriale?
Sì. Qualunque terzo può presentare una proposta di concordato, anche prima che lo stato passivo diventi esecutivo, se la contabilità consente al curatore di redigere un elenco provvisorio dei creditori. Il terzo può limitare i propri impegni ai creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione o domanda tardiva. Se vengono depositate più proposte, dopo il correttivo del 2024 vanno tutte al voto, salvo che curatore e comitato ne indichino congiuntamente una o più come preferibili.
Se non rispondo alla comunicazione del curatore, il mio voto conta?
Sì, e conta come voto favorevole. Il codice adotta il meccanismo del silenzio-assenso: i creditori che non fanno pervenire il proprio dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato (tra venti e trenta giorni) sono considerati consenzienti. Un fornitore di farine o di imballaggi che non condivide la percentuale offerta deve quindi esprimere il dissenso per iscritto e nei tempi, altrimenti contribuisce all’approvazione.
L’INPS o il Fisco possono bloccare il concordato votando contro?
Non necessariamente. Se il loro voto è determinante per raggiungere la maggioranza, il tribunale può comunque omologare quando la proposta, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, li soddisfa in modo più conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. È il cosiddetto cram down introdotto dal correttivo del 2024 anche per questo concordato. Serve però una dimostrazione numerica rigorosa del confronto, costruita su stime di realizzo verificabili e non su valori di libro.
Il decreto di omologazione è notificato a fine luglio: ho tempo fino a settembre per il reclamo?
No. Il reclamo va depositato in Corte d’appello entro trenta giorni dalla notificazione e il termine è perentorio. L’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale dei termini nei procedimenti del Codice, e la Cassazione aveva già escluso la sospensione per il reclamo contro l’omologa sotto la legge fallimentare. Un decreto notificato il 25 luglio va quindi reclamato entro il 24 agosto, senza alcun rinvio.
Cosa succede ai creditori che non si erano insinuati al passivo?
Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura, anche quelli che non hanno presentato domanda di ammissione, che potranno pretendere solo la percentuale concordataria. Le garanzie prestate da terzi nel concordato non si estendono però a loro. Se il proponente ha limitato i propri impegni ai soli creditori ammessi, per gli altri resta obbligato il debitore nei limiti della percentuale.
Il quadro giurisprudenziale
Molte delle pronunce che seguono sono state rese sul concordato fallimentare della legge fallimentare. Gli artt. 240-253 CCII riproducono in larga parte quella disciplina, per cui i principi restano utilizzabili, con l’attenzione alle modifiche introdotte dal correttivo del 2024 dove indicato.
1. Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2023, n. 27328. Principio: il termine per reclamare contro il decreto che omologa il concordato fallimentare non è soggetto alla sospensione feriale, per uniformità con il regime del giudizio di omologazione e per le esigenze di celerità della procedura. Rilevanza: con l’art. 9 CCII la regola è oggi generale; chi riceve un decreto in estate deve muoversi senza contare sul periodo 1-31 agosto.
2. Cass. civ., 25 settembre 2017, n. 22271. Principio: il giudizio di omologazione del concordato fallimentare, modellato sul rito dei reclami endoconcorsuali, è sottratto alla sospensione feriale dei termini. Rilevanza: vale anche per il termine fissato dal tribunale per le opposizioni: i creditori del panificio che intendono opporsi non beneficiano di proroghe estive.
3. Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Principio: le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati non possono essere ammesse al voto nel concordato fallimentare se non risultano iscritte nell’apposito elenco previsto dalla normativa di settore. Rilevanza: incide sul calcolo delle maggioranze quando i crediti bancari dell’impresa alimentare sono stati cartolarizzati.
4. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402. Principio: il socio della società sottoposta alla procedura ha un interesse giuridicamente rilevante a opporsi all’omologazione del concordato fallimentare. Rilevanza: importante per le pasticcerie e i panifici organizzati come società di persone, dove i soci sono coinvolti personalmente.
5. Cass. civ., sez. I, 26 agosto 2021, n. 23487. Principio: non è ricorribile per cassazione il decreto reso in sede di reclamo endoconcorsuale contro il provvedimento del giudice delegato che ha disposto la trasmissione ai creditori di una sola tra più proposte di concordato. Rilevanza: la scelta tra proposte concorrenti si contesta nelle sedi endoprocedurali; oggi il correttivo ha comunque reso regola la sottoposizione al voto di tutte le proposte.
6. Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948. Principio: anche in mancanza di una norma generale sul conflitto di interessi, il voto espresso da un creditore in conflitto con l’interesse comune alla migliore soddisfazione può essere neutralizzato. Rilevanza: tutela contro proposte sostenute da creditori collegati al proponente, scenario frequente quando il proponente è un fornitore o un cliente dell’impresa.
7. Cass. civ., sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168. Principio: in caso di chiusura del fallimento con concordato, il compenso del curatore si liquida dopo l’esecuzione del concordato, tenendo conto anche dell’attività di sorveglianza svolta dopo l’omologazione. Rilevanza: chi formula la proposta deve stimare le prededuzioni considerando anche questa fase successiva.
8. Cass. civ., 3 marzo 2000, n. 2400. Principio: l’assuntore del concordato fallimentare è obbligato a pagare la percentuale concordataria anche ai creditori concorsuali non insinuati, nei limiti dei patti concordatari, salvo valida limitazione degli impegni. Rilevanza: è il precedente di riferimento per misurare l’esposizione del concorrente che rileva l’azienda come assuntore.
9. Cass. civ., sez. I, 1° luglio 2024, n. 17992. Principio: una volta dichiarato il fallimento, il diniego di omologa del concordato preventivo non può più essere coltivato autonomamente; le censure vanno trasferite nell’impugnazione della sentenza dichiarativa. Rilevanza: spiega perché, dopo un concordato preventivo fallito, il concordato nella liquidazione giudiziale diventa lo strumento residuo di composizione.
10. Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2024, n. 15029. Principio: l’omologazione di un piano liquidatorio non impedisce al creditore di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria quando il piano risulti oggettivamente inattuabile, anche prima della scadenza dei termini di esecuzione. Rilevanza: conferma che un piano concordatario poco credibile non è uno scudo: la proposta deve essere sostenibile e garantita.
11. Cass. civ., ord. n. 14525/2024. Principio: l’inadempimento degli obblighi concordatari che manifesti una nuova insolvenza consente la dichiarazione della procedura liquidatoria anche senza la preventiva risoluzione del concordato. Rilevanza: per il proponente, l’esecuzione puntuale dei pagamenti promessi è condizione di stabilità dell’intera operazione.
12. Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790. Principio: la Corte ha delimitato l’operatività del cram down fiscale e previdenziale previsto dalla disciplina previgente al correttivo del 2024 nel concordato in continuità. Rilevanza: segnala che, per il cram down dei creditori pubblici, occorre individuare con precisione la disciplina applicabile ratione temporis; nel concordato nella liquidazione giudiziale la regola oggi vigente è quella dell’art. 245, comma 5, CCII.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo assiste sia l’imprenditore del settore panificazione e pasticceria industriale, sia il creditore, sia il terzo che intende rilevare l’azienda. In concreto:
- Esaminiamo gli atti della procedura (inventario, stato passivo, relazioni del curatore, perizie) per stimare il valore dell’azienda rispetto alla liquidazione per singoli beni.
- Verifichiamo i termini di legittimazione: calcoliamo la finestra annuale e biennale per la proposta del debitore e accertiamo se ricorrono le condizioni per la proposta del terzo anche prima dell’esecutività dello stato passivo.
- Costruiamo la proposta di concordato: classi, percentuali, garanzie, eventuale accollo dell’assuntore, cessione delle azioni di massa, limitazione degli impegni.
- Predisponiamo il raffronto numerico con la prosecuzione della liquidazione, base per resistere alle opposizioni e per chiedere l’omologa nonostante il voto contrario determinante di Fisco o enti previdenziali.
- Analizziamo la posizione delle banche e delle società di leasing: valore dei beni gravati, contratti su forni e linee, legittimazione al voto di eventuali cessionarie dei crediti.
- Coordiniamo affitto d’azienda o esercizio provvisorio con la proposta, per preservare forniture alla GDO, personale e autorizzazioni dello stabilimento.
- Redigiamo le dichiarazioni di dissenso e le opposizioni all’omologazione per il creditore che ritiene la proposta non conveniente.
- Proponiamo o resistiamo al reclamo in Corte d’appello, anche con istanza di sospensione dell’attuazione del piano, nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni.
- Curiamo il ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello.
- Sorvegliamo la fase esecutiva: pagamenti, svincolo delle garanzie, eventuali azioni di risoluzione o annullamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
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In sintesi
Il concordato nella liquidazione giudiziale consente di chiudere la procedura di un panificio o di una pasticceria industriale con un accordo approvato dai creditori, evitando la vendita frazionata di impianti e marchi. Possono proporlo creditori e terzi in qualsiasi momento utile, il debitore solo nella finestra tra un anno dall’apertura e due anni dall’esecutività dello stato passivo, con almeno il 10% di risorse aggiuntive. Dopo il correttivo del 2024, tutte le proposte vanno al voto, l’omologa ha effetto dalla pubblicazione e il tribunale può superare il voto contrario determinante di Fisco ed enti previdenziali. I termini corrono anche in agosto, senza sospensione feriale.
Lo Studio Monardo è specializzato in questo ambito perché lo strumento si colloca al centro del diritto della crisi d’impresa, materia in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e perché la sua tenuta si decide spesso nelle opposizioni e nelle impugnazioni, che l’Avvocato, in quanto cassazionista, segue fino all’ultimo grado. Il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario completa la lettura dei crediti di banche ed enti pubblici, decisivi per le maggioranze.
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