Si può davvero rinunciare al concordato preventivo dopo aver depositato la domanda, oppure una volta varcata la soglia del tribunale non si torna più indietro? La risposta breve è sì: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) consente all’imprenditore di rinunciare alla domanda. La risposta completa, però, è molto meno lineare, perché rinunciare non significa cancellare la procedura come se non fosse mai esistita: significa scegliere una strada tra almeno tre, ciascuna con conseguenze diverse sul patrimonio, sui creditori e sul futuro dell’impresa.
Accanto alla rinuncia “secca” esistono infatti la possibilità di cambiare strumento senza uscire dal perimetro della regolazione concordata della crisi (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e la possibilità, spesso sottovalutata, di proseguire correggendo la rotta. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio qui che si gioca la partita: la stessa rinuncia che per un’impresa è una via d’uscita ordinata, per un’altra è la porta d’ingresso alla liquidazione giudiziale.
Il motivo per cui lo Studio Monardo segue proprio questa materia è verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a operare nella composizione negoziata, lo strumento che dialoga in modo diretto con il concordato preventivo e con gli accordi di ristrutturazione e che, in determinate condizioni, diventa la meta stessa di chi rinuncia al concordato. Chi conosce dall’interno la negoziazione con i creditori è in condizione di pesare quando la rinuncia apre spazi e quando, invece, li chiude. A ciò si aggiunge la qualifica di cassazionista, che consente di valutare fin dall’inizio come una scelta procedurale reggerà nei gradi successivi.
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Il punto di partenza comune: che cosa succede quando si deposita la domanda
Per confrontare le opzioni occorre fissare il terreno su cui tutte poggiano. La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi si propone con ricorso ai sensi dell’art. 40 CCII e, nel concordato preventivo, può assumere due forme: la domanda “piena”, corredata fin da subito di proposta, piano, attestazione e documentazione, oppure la domanda con riserva (detta anche prenotativa) disciplinata dall’art. 44 CCII, con la quale l’imprenditore chiede un termine per completare il deposito.
Nel caso della domanda con riserva il tribunale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale, per un periodo non superiore a ulteriori sessanta giorni. Entro quel termine il debitore deposita la proposta di concordato con piano e documentazione, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, oppure il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Il legislatore, in altre parole, ha costruito la domanda con riserva come una “camera di compensazione” in cui la scelta dello strumento definitivo resta aperta: questo dato pesa moltissimo nel confronto tra le opzioni.
Con il decreto che concede il termine, il tribunale nomina di regola un commissario giudiziale, fissa gli obblighi informativi periodici e ordina il versamento di una somma per le spese della procedura. Dal deposito, inoltre, discendono effetti rilevanti: le misure protettive, se richieste e confermate (art. 54 CCII), impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio; gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione (art. 46 CCII); alcune garanzie acquisite dai creditori nel periodo immediatamente precedente possono risultare inefficaci.
Vi è poi il profilo della trattazione unitaria (art. 7 CCII): se pendono contemporaneamente domande di accesso a uno strumento di regolazione e domande di apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale le tratta in un unico procedimento, dando priorità allo strumento concordato a condizione che la domanda non sia manifestamente inammissibile e che il piano non sia manifestamente inadeguato. È questo l’incastro che rende la rinuncia così delicata: finché la domanda di concordato è in piedi, essa “trattiene” l’istanza di liquidazione giudiziale; nel momento in cui cade, quell’istanza riprende la sua corsa.
Due ultime coordinate. La prima riguarda la norma cardine sulla rinuncia, l’art. 43 CCII: se il ricorrente rinuncia alla domanda, il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero; il tribunale dichiara l’estinzione con decreto, che il cancelliere comunica al registro delle imprese quando la domanda vi era stata iscritta. La seconda riguarda i termini: ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione, non si applica la sospensione feriale dei termini (art. 9 CCII), quindi il periodo dal 1 al 31 agosto non offre alcuna “pausa” su cui contare nel calcolo delle scadenze.
Su questo terreno comune si innestano le tre strade.
Opzione 1 — La rinuncia pura alla domanda di concordato
In cosa consiste
È la desistenza in senso stretto: l’imprenditore dichiara di non voler più coltivare la domanda, sia essa con riserva o piena, e chiede che il procedimento si estingua. La base normativa è l’art. 43 CCII, che si applica a tutte le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La rinuncia è un atto processuale: va depositata nel fascicolo, con firma del difensore e, per le società, sulla base di una decisione dell’organo competente (per le società di capitali, la decisione di accedere al concordato e, simmetricamente, di abbandonarlo rientra nelle competenze degli amministratori, salvo diversa previsione statutaria).
Un punto va chiarito subito, perché è la fonte di gran parte degli equivoci. La rinuncia non chiude automaticamente la partita. La giurisprudenza di legittimità, già sotto la legge fallimentare, ha affermato che la rinuncia determina l’improcedibilità della domanda di concordato ma non la cessazione automatica del procedimento: fino a quando il tribunale non abbia dichiarato l’improcedibilità, il pubblico ministero conserva il potere di attivarsi se emergono atti di frode (Cass. civ., sez. I, ord. 7 dicembre 2020, n. 27936). Il Codice della crisi ha recepito e generalizzato questa impostazione, prevedendo espressamente che gli intervenuti e il pubblico ministero possano manifestare la volontà di proseguire.
Quando ha senso: tre scenari
- La crisi si è risolta per vie esterne. È arrivato un socio con nuova finanza, un acquirente per un ramo d’azienda, una transazione con il principale creditore che rende superfluo l’ombrello concorsuale. In questo caso la procedura è diventata un costo e un vincolo senza contropartita.
- Non pendono istanze di liquidazione giudiziale e l’esposizione è sostenibile fuori dal tribunale. Se nessun creditore ha chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale e i debiti scaduti sono gestibili con un piano di rientro privato, la rinuncia può restituire all’impresa libertà gestionale.
- Si vuole accedere alla composizione negoziata. Il Codice non consente di presentare l’istanza di composizione negoziata mentre pende un procedimento introdotto con domanda di accesso a uno strumento di regolazione, anche con riserva (art. 25-quinquies CCII). Chi ritiene che il percorso stragiudiziale assistito da un esperto sia più adatto deve prima liberarsi della domanda concordataria, tenendo conto della preclusione temporale che la norma collega alla rinuncia recente.
Come si esegue, in sintesi
Si deposita l’atto di rinuncia nel procedimento; il tribunale, verificato che non vi siano intervenuti o pubblico ministero intenzionati a proseguire, dichiara l’estinzione con decreto e ne dispone la comunicazione al registro delle imprese. Le misure protettive cessano; il commissario giudiziale, se nominato, conclude la propria attività. Il tribunale può porre le spese a carico della parte che ha causato l’estinzione, nei limiti della disciplina vigente.
Vantaggi
A fronte di una procedura che non serve più, la rinuncia ha il pregio della semplicità e della rapidità: non richiede il consenso dei creditori, non impone un nuovo piano, restituisce all’imprenditore il pieno controllo della gestione senza autorizzazioni del tribunale. Elimina inoltre gli obblighi informativi periodici e i costi di funzionamento della procedura. In alcuni casi, consente di rimuovere un “marchio” pubblicitario (l’iscrizione nel registro delle imprese) che pesa sui rapporti con fornitori e banche.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è significativo. Con l’estinzione cadono le misure protettive e i creditori riacquistano immediatamente la possibilità di agire in via esecutiva e cautelare. Se pende un’istanza di liquidazione giudiziale, questa non è più “sospesa” dalla priorità del concordato e il tribunale può procedere all’apertura ai sensi dell’art. 49 CCII, ove ricorrano i presupposti dell’insolvenza.
Vi è poi il tema del pubblico ministero. Secondo un orientamento consolidato della Cassazione (Cass. 14 maggio 2019, n. 12855; Cass. 23 ottobre 2019, n. 27200; Cass. 7 dicembre 2020, n. 27936), il potere di iniziativa del P.M. dipende dalla sussistenza di fatti rilevanti, non dalla volontà dispositiva del debitore: una rinuncia presentata per sottrarsi a un esame scomodo non neutralizza l’iniziativa pubblica. Né va trascurato il limite dell’abuso del processo: la Suprema Corte ha più volte chiarito che il ricorso agli strumenti concordatari, e l’uso della loro sequenza, non può avere finalità meramente dilatorie (Cass. 7 marzo 2017, n. 5677; Cass. 11 ottobre 2018, n. 25210; Cass. 12 marzo 2020, n. 7117). Una rinuncia seguita a stretto giro da una nuova domanda priva di sostanza è esattamente il tipo di condotta che quel filone giurisprudenziale censura.
Il profilo ideale della rinuncia pura è l’impresa che ha già trovato fuori dal tribunale la soluzione della propria crisi, oppure quella che vuole passare alla composizione negoziata e non ha istanze di liquidazione giudiziale pendenti.
Opzione 2 — Cambiare strumento: dagli accordi di ristrutturazione al PRO
In cosa consiste
È la scelta di chi non vuole abbandonare la protezione e il quadro giudiziale, ma ritiene che il concordato preventivo non sia lo strumento più adatto. Il Codice prevede espressamente che, nel termine assegnato con la domanda con riserva, il debitore possa depositare, in alternativa alla proposta di concordato, la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII, nelle varianti degli accordi agevolati dell’art. 60 e degli accordi a efficacia estesa dell’art. 61) oppure il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO, art. 64-bis CCII). L’impianto del Codice, rafforzato dai correttivi, favorisce la circolazione tra gli strumenti concordati senza imporre una rinuncia formale seguita da una nuova domanda.
Diverso è il caso in cui la domanda di concordato sia già stata depositata in forma piena: lì il passaggio a un altro strumento passa normalmente per una rinuncia alla domanda concordataria e per il deposito della nuova domanda, con la conseguenza che il “ponte” tra le due fasi va costruito con cura per evitare un vuoto di protezione.
Quando ha senso: tre scenari
- Il consenso dei creditori si è concentrato. Se le banche e i principali fornitori, che rappresentano la maggioranza qualificata dei crediti, sono disposti a sottoscrivere un accordo, lo strumento dell’art. 57 (con la soglia del sessanta per cento dei crediti) o degli accordi agevolati dell’art. 60 (soglia ridotta al trenta per cento, a condizione che non si chieda moratoria ai creditori estranei e non si chiedano misure protettive temporanee) può essere più snello del concordato, che richiede un voto delle classi e una struttura del piano più rigida.
- I creditori estranei possono essere pagati integralmente. Negli accordi di ristrutturazione i creditori che non aderiscono devono essere pagati integralmente nei termini previsti dalla legge. Se il piano lo consente, l’accordo evita il confronto con l’intera massa dei creditori.
- Serve flessibilità nella distribuzione del valore. Il PRO consente, a determinate condizioni, di derogare alle regole di distribuzione proprie del concordato purché il piano sia approvato all’unanimità delle classi. È uno strumento per crisi in cui il consenso è ampio e trasversale.
Come si esegue, in sintesi
Nella fase di riserva, si deposita entro il termine fissato dal tribunale la domanda di omologazione dell’accordo (con l’accordo sottoscritto, l’attestazione del professionista indipendente e la documentazione) o il PRO con le classi. Se la domanda di concordato è già piena, si coordina il deposito della rinuncia con la nuova domanda, valutando il mantenimento o la nuova richiesta di misure protettive. Il commissario giudiziale, se nominato, segue la transizione.
Vantaggi
Il principale vantaggio è la continuità della protezione: chi passa da uno strumento all’altro nell’ambito della domanda con riserva non resta esposto alle azioni dei creditori nella fase di transizione. A ciò si aggiunge un vantaggio di “aderenza” alla realtà negoziale: l’accordo di ristrutturazione registra un consenso già raggiunto, invece di costruirlo attraverso il meccanismo del voto. Il procedimento di omologazione è tendenzialmente più rapido di quello concordatario.
Rischi e svantaggi
Va soppesato che l’accordo richiede adesioni reali, documentate e sottoscritte entro un termine stretto: se le adesioni non raggiungono la soglia, il cambio di strumento rischia di trasformarsi in un nulla di fatto, con la caduta della domanda e la ripresa delle azioni esecutive e delle istanze di liquidazione giudiziale. Il PRO, dal canto suo, presuppone l’approvazione unanime delle classi: un’unica classe dissenziente basta a far saltare lo strumento, salva la possibilità, prevista dal Codice, di convertirlo in proposta di concordato (art. 64-quater CCII).
C’è poi un aspetto di credibilità processuale. La giurisprudenza in tema di abuso (Cass. 12 marzo 2020, n. 7117 e le pronunce conformi) ricorda che il passaggio tra strumenti deve rispondere a una reale prospettiva di regolazione della crisi e non a una tattica dilatoria. Un cambio di strumento motivato da un consenso effettivo è fisiologico; un cambio motivato solo dal bisogno di guadagnare tempo è esposto a declaratorie di inammissibilità.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa che ha raggiunto un consenso significativo con una parte qualificata dei creditori e che può garantire il pagamento integrale degli estranei nei termini di legge.
Opzione 3 — Proseguire, correggendo la rotta
In cosa consiste
Proseguire non significa necessariamente andare avanti con il piano originario. Il concordato preventivo ammette, entro i limiti fissati dalla legge e dal procedimento, la modifica della proposta e del piano prima che si apra la fase del voto, nonché il deposito di un’integrazione su richiesta del tribunale. È la strada di chi riconosce che il piano ha bisogno di aggiustamenti ma non ha alternative migliori fuori dal concordato.
Quando ha senso: tre scenari
- Pende un’istanza di liquidazione giudiziale e non c’è un consenso tale da sostenere un accordo di ristrutturazione. In questo caso rinunciare significa, in concreto, lasciare campo libero alla liquidazione giudiziale; proseguire consente di sottoporre ai creditori una proposta che, se approvata e omologata, li vincola tutti.
- Il piano è sostanzialmente valido ma alcune ipotesi sono state superate. Un calo di fatturato, l’emersione di una passività non prevista, un’offerta di acquisto migliore: la modifica del piano consente di adeguare la proposta.
- La continuità aziendale è ancora possibile, anche indiretta. Il concordato in continuità consente di preservare l’azienda tramite la prosecuzione dell’attività da parte del debitore o di un terzo. La Cassazione, con l’ordinanza 9 luglio 2026, n. 22960, ha precisato che nel concordato in continuità indiretta fondato su un’offerta d’acquisto il valore di quell’offerta, soprattutto se validata da una procedura competitiva, non può essere escluso dalla stima del valore di liquidazione: un principio che rafforza la tenuta dei piani costruiti attorno a offerte concrete.
Come si esegue, in sintesi
Si lavora sul piano con l’attestatore e il commissario, si depositano le modifiche nei tempi consentiti, si gestisce la fase di ammissione (art. 47 CCII) e poi il voto delle classi e l’omologazione. Durante tutta la fase il debitore resta soggetto agli obblighi informativi e alle autorizzazioni del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione.
Vantaggi
Il vantaggio dirimente è che la proposta di concordato omologata vincola anche i creditori dissenzienti, cosa che nessun accordo privato può fare. A ciò si aggiunge la protezione continuativa del patrimonio e, in caso di continuità, la possibilità di preservare il valore dell’azienda, i rapporti di lavoro e i contratti in corso.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi, il concordato è la strada più esigente: richiede un piano attestato, il controllo sostanziale del tribunale sull’ammissibilità e il voto delle classi. Il controllo del tribunale, dopo l’intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521), si concentra sulla fattibilità giuridica e sulla idoneità della proposta a realizzare la causa concreta del concordato, mentre la convenienza economica spetta ai creditori; la giurisprudenza successiva sul Codice ha confermato che, nel concordato in continuità, la verifica di ammissibilità ha natura sostanziale (Cass. 9 luglio 2026, n. 22960).
Se il concordato viene dichiarato inammissibile senza contestuale apertura della liquidazione giudiziale, quel provvedimento non è ricorribile in Cassazione: lo hanno ribadito le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27073/2016) e, con riguardo al nuovo Codice e all’art. 47, comma 5, CCII, Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. Chi prosegue deve sapere che la strada è a scartamento ridotto quanto alle impugnazioni, il che rende cruciale la qualità del piano fin dall’inizio. Vi è infine il rischio della revoca dell’ammissione per atti di frode o per il venir meno delle condizioni, con possibile apertura della liquidazione giudiziale (art. 106 CCII).
Il profilo ideale della prosecuzione è l’impresa con un piano solido o correggibile, esposta a istanze di liquidazione giudiziale, che ha bisogno dell’effetto vincolante della maggioranza per superare il dissenso di alcuni creditori.
Le varianti intermedie che spesso sfuggono al confronto
Le tre strade descritte non esauriscono il ventaglio. Tra la rinuncia, il cambio di strumento e la prosecuzione esistono passaggi intermedi che, a seconda del caso, possono spostare in modo decisivo l’equilibrio della scelta. Vanno soppesati con lo stesso metro delle opzioni principali, perché anch’essi presentano due facce.
Dal concordato in continuità al concordato liquidatorio, e viceversa
Proseguire non significa necessariamente restare nella stessa tipologia di concordato. Un piano nato in continuità può rivelarsi, strada facendo, non più sostenibile: la perdita di un cliente strategico, l’uscita di un socio operativo, il ritiro di un’offerta. In questi casi la prosecuzione può assumere la forma di una proposta liquidatoria, nella quale il patrimonio viene ceduto e il ricavato distribuito ai creditori. Il Codice, per il concordato liquidatorio, richiede un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori chirografari e impone una soglia minima di soddisfazione di quella categoria: requisiti che vanno verificati prima di imboccare la strada, perché senza apporto esterno il concordato liquidatorio è difficilmente ammissibile.
A fronte di questo vincolo, il concordato liquidatorio offre un vantaggio non trascurabile rispetto alla liquidazione giudiziale: l’imprenditore conserva l’iniziativa sulla proposta e sulle modalità di cessione, e i creditori votano. Il rovescio della medaglia è che l’apporto esterno deve essere reale e documentato, e che il piano è esposto a un vaglio di fattibilità rigoroso. Il movimento opposto, dal liquidatorio alla continuità, è meno frequente ma possibile quando emerge un acquirente disposto a rilevare l’azienda in esercizio: è il terreno sul quale si colloca l’ordinanza Cass. 9 luglio 2026, n. 22960, che ha valorizzato l’offerta del terzo nella stima del valore di liquidazione.
Dagli accordi ordinari agli accordi a efficacia estesa
Chi sceglie il cambio di strumento non è vincolato alla sola figura dell’art. 57 CCII. Gli accordi a efficacia estesa (art. 61 CCII) consentono, a determinate condizioni, di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria, omogenea per posizione giuridica e interessi economici, quando gli aderenti rappresentano una quota qualificata dei crediti di quella categoria. È uno strumento pensato per i casi in cui una minoranza di creditori della stessa natura (tipicamente alcune banche di un pool) rifiuta di aderire a un accordo che le altre hanno sottoscritto.
Va soppesato che l’estensione richiede presupposti precisi: informazione completa dei creditori interessati, trattative in buona fede, un trattamento dei non aderenti non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. Se questi presupposti non sono dimostrabili, l’efficacia estesa non regge al vaglio del tribunale e l’accordo torna a essere un accordo ordinario, con l’obbligo di pagare integralmente gli estranei.
Il PRO e la sua “rete di sicurezza”
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ha una caratteristica che lo distingue dagli altri strumenti in un confronto decisionale: la legge prevede la possibilità di convertirlo in proposta di concordato se non si raggiunge l’unanimità delle classi (art. 64-quater CCII). In altre parole, chi sceglie il PRO non perde necessariamente il percorso concordatario, ma lo conserva come approdo di riserva. L’elemento dirimente è il tempo: la conversione richiede adempimenti e un piano che rispetti le regole di distribuzione proprie del concordato, quindi non è un passaggio automatico né indolore.
Il concordato semplificato non è un’alternativa diretta
Un equivoco ricorrente va chiarito. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) non è una strada a cui si possa accedere rinunciando al concordato preventivo: presuppone che l’imprenditore abbia percorso la composizione negoziata e che l’esperto abbia dichiarato, nella relazione finale, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito positivo. Chi vede nel semplificato una scorciatoia rispetto al concordato preventivo deve dunque mettere in conto l’intero percorso della composizione negoziata, con la preclusione temporale che il Codice collega alla rinuncia recente a una domanda di accesso agli strumenti di regolazione. È un percorso possibile, ma lungo, e va pianificato con realismo.
L’effetto della rinuncia sulle garanzie acquisite dai creditori
Un ultimo profilo, spesso trascurato, riguarda le ipoteche giudiziali. Il Codice prevede che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese siano inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46 CCII). Si tratta di un effetto che opera a vantaggio della massa e che è strettamente legato alla pendenza e all’esito della procedura. Chi rinuncia deve considerare che la protezione garantita da questa regola è legata alla sorte del procedimento: la rinuncia, come è stato osservato anche nel dibattito giurisprudenziale sulla consecuzione tra procedure, può riaprire la questione dell’efficacia di quelle garanzie, con effetti concreti sulla graduazione dei creditori. È un tema tecnico che va valutato caso per caso, ma che può cambiare in modo significativo il conto economico della rinuncia.
Le tre strade alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati inventati a scopo esemplificativo: non descrivono casi reali. Servono a mostrare come gli stessi dati di partenza producano esiti molto diversi a seconda della strada scelta.
Simulazione A — Domanda con riserva e istanza di liquidazione giudiziale pendente
Dati di partenza. Società di capitali con esposizione complessiva di 1.847.300 €, di cui 1.112.600 € verso tre banche, 418.900 € verso fornitori, 315.800 € verso l’Erario e gli enti previdenziali. Domanda con riserva depositata il 3 marzo; il tribunale concede sessanta giorni, quindi il termine per il deposito definitivo scade il 2 maggio. Un fornitore titolare di un credito di 87.450 € aveva depositato istanza di liquidazione giudiziale il 20 febbraio.
- Rinuncia pura il 15 aprile. Il procedimento concordatario si estingue con decreto; le misure protettive cadono; l’istanza del fornitore, fino a quel momento trattenuta dalla priorità dello strumento concordato, torna ad essere esaminata. Se lo stato di insolvenza risulta provato, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale. La rinuncia, in questo assetto, non elimina il rischio: lo anticipa.
- Cambio di strumento entro il 2 maggio. Se le tre banche (1.112.600 €, pari a circa il 60,2% dei crediti) sottoscrivono un accordo e il piano prevede il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge, la società deposita la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII. La protezione prosegue senza soluzione di continuità. Il margine è stretto: basta che una banca si sfili perché la soglia del sessanta per cento non sia raggiunta, salvo valutare gli accordi agevolati dell’art. 60, con i relativi limiti.
- Prosecuzione con proposta di concordato. Entro il 2 maggio la società deposita piano e proposta. Il concordato vincolerà, se approvato dalle classi e omologato, anche il fornitore istante e gli altri dissenzienti. L’istanza di liquidazione giudiziale resta subordinata all’esito del concordato.
Simulazione B — Crisi risolta da un apporto esterno
Dati di partenza. Impresa artigiana costituita in s.r.l., esposizione di 236.740 €, domanda con riserva depositata il 9 giugno con termine di quarantacinque giorni, quindi scadenza al 24 luglio. Nessuna istanza di liquidazione giudiziale pendente. Il 2 luglio un socio di minoranza apporta 182.500 € a titolo di finanziamento soci postergato e la società concorda con i due principali fornitori un piano di rientro in diciotto rate.
- Rinuncia pura. Ha piena logica economica: il debito residuo non coperto dall’apporto è gestibile con il piano di rientro privato, non vi sono istanze pendenti, la procedura comporterebbe solo obblighi e costi di funzionamento. Il rischio residuo è legato all’eventuale reazione dei creditori minori, che vanno comunque monitorati.
- Cambio di strumento. Un accordo di ristrutturazione sarebbe sovradimensionato rispetto al problema.
- Prosecuzione. Sproporzionata: imporrebbe un procedimento giudiziale quando la crisi è già rientrata.
Si noti un dettaglio di calendario: il termine scade il 24 luglio e cade prima del periodo 1-31 agosto, ma in ogni caso la sospensione feriale non opera nei procedimenti regolati dal Codice della crisi (art. 9 CCII). Chi conta sulla pausa estiva per prendere tempo commette un errore di calcolo.
Simulazione C — Concordato pieno, piano da rivedere
Dati di partenza. Società commerciale con domanda di concordato in continuità depositata in forma piena il 14 gennaio; esposizione di 3.426.900 €; il piano prevede la prosecuzione dell’attività e la cessione di un immobile non strumentale stimato 742.000 €. A metà aprile l’unico offerente per l’immobile ritira l’offerta; un secondo soggetto offre 611.300 €.
- Rinuncia pura. Cadrebbe la protezione su un’impresa ancora in difficoltà con un patrimonio immobiliare appetibile per le azioni esecutive dei creditori. Se pende un’istanza di liquidazione giudiziale, l’esito è prevedibile.
- Cambio di strumento. Percorribile solo se esiste un consenso qualificato che finora non era emerso; in caso contrario è un tentativo destinato a fallire.
- Prosecuzione con modifica del piano. La società rivede la proposta tenendo conto della minore valorizzazione dell’immobile (differenza di 130.700 €), aggiorna l’attestazione e deposita le modifiche nei limiti temporali consentiti. È la strada che conserva la protezione e l’effetto vincolante per i dissenzienti, a fronte di un lavoro tecnico rilevante.
Il confronto in tabella
La tabella riassume i parametri che, nella pratica, orientano la scelta. I valori sono indicativi: ogni procedimento ha la sua cronologia e il suo tribunale. Quanto ai costi, si richiamano solo quelli previsti dalla legge per il procedimento (contributo unificato e spese di procedura, incluso l’eventuale fondo spese per il commissario giudiziale ordinato dal tribunale), senza alcun riferimento a compensi professionali.
| Parametro | Rinuncia pura | Cambio di strumento (ADR / PRO) | Prosecuzione con correzioni |
|---|---|---|---|
| Tempi | Brevi: decreto di estinzione | Medi: deposito entro il termine della riserva, poi omologazione | Lunghi: ammissione, voto delle classi, omologazione |
| Complessità | Bassa sul piano procedurale | Media-alta: servono adesioni sottoscritte e attestazione | Alta: piano attestato, classi, controllo di ammissibilità sostanziale |
| Rischi in caso di esito negativo | Ripresa immediata di esecuzioni e istanze di liquidazione giudiziale; iniziativa del P.M. | Se le adesioni mancano, caduta della domanda e stessi rischi della rinuncia | Inammissibilità o revoca con possibile apertura della liquidazione giudiziale |
| Effetti sull’esecuzione individuale | Le misure protettive cessano | Protezione mantenuta se la transizione avviene nel termine | Protezione mantenuta per tutta la procedura |
| Effetto sui creditori dissenzienti | Nessuno: tornano liberi | Gli estranei vanno pagati integralmente (salvo efficacia estesa) | Vincolati dalla proposta omologata |
| Reversibilità | Limitata: una nuova domanda è esposta al vaglio di abusività; la composizione negoziata subisce una preclusione temporale | Media: il PRO può essere convertito in concordato | Media: possibile modifica del piano entro limiti procedurali |
| Costi di giustizia | Possibile condanna alle spese ex art. 43 CCII | Contributo unificato e spese di procedura | Contributo unificato e spese di procedura per l’intera durata |
I criteri che separano una scelta accorta da una scelta affrettata
Non esiste una gerarchia astratta tra le tre strade. Esistono invece alcuni elementi che, a seconda di come si presentano nel caso concreto, spostano il peso da una parte all’altra.
Primo criterio: la presenza di istanze di liquidazione giudiziale. Se la tua situazione presenta un’istanza già depositata da un creditore o dal pubblico ministero, la rinuncia pura generalmente produce l’effetto di rimuovere l’unico argine che teneva ferma quell’istanza. In questo scenario la rinuncia va soppesata con estrema cautela e, di regola, solo se accompagnata dalla certezza di poter pagare o transigere con l’istante. Se invece non pendono istanze, la rinuncia diventa un’opzione molto più neutra.
Secondo criterio: la qualità e la quantità del consenso dei creditori. Se il consenso è concentrato in pochi creditori qualificati che hanno già manifestato disponibilità scritta, il cambio verso un accordo di ristrutturazione tende a essere più efficiente del concordato. Se il consenso è frammentato o incerto, il meccanismo del voto per classi del concordato, che vincola i dissenzienti, offre una tenuta superiore.
Terzo criterio: la capacità di pagare integralmente gli estranei. Gli accordi di ristrutturazione reggono solo se i creditori non aderenti vengono pagati per intero nei termini di legge. Se il piano non lo consente, il cambio verso l’accordo è, nella sostanza, impraticabile, e la scelta si riduce tra rinuncia e prosecuzione.
Quarto criterio: lo stato del piano. Un piano con ipotesi superate ma correggibili orienta verso la prosecuzione con modifiche; un piano strutturalmente compromesso (perché, ad esempio, la continuità non è più sostenibile) orienta verso soluzioni diverse, che possono includere la conversione in un concordato liquidatorio o, all’opposto, la presa d’atto che la liquidazione giudiziale è l’esito più ordinato.
Quinto criterio: la prospettiva della composizione negoziata. Se l’impresa è ancora in fase di crisi e non di insolvenza conclamata, e se esiste spazio per una trattativa assistita da un esperto indipendente, la rinuncia può essere il passaggio necessario per accedervi, dato che l’istanza di composizione negoziata non è ammessa in pendenza di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione. Il rovescio della medaglia è la preclusione temporale prevista dall’art. 25-quinquies CCII per chi ha rinunciato di recente a tali domande, che va verificata con precisione prima di muoversi.
Questi criteri non si applicano in sequenza, ma si combinano. Un’impresa senza istanze pendenti, con un consenso bancario concentrato e la capacità di pagare gli estranei avrà davanti un ventaglio ampio; un’impresa con un’istanza di liquidazione giudiziale già depositata, un consenso frammentato e un piano da rivedere avrà, nei fatti, una sola strada credibile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta queste variabili insieme allo staff di avvocati e commercialisti dello studio prima che la scelta diventi irreversibile.
Le domande di chi non ha ancora deciso
Posso rinunciare e poi ripresentare la domanda di concordato?
In astratto sì: il Codice non contiene un divieto generale di riproposizione. In concreto, però, la nuova domanda sarà esaminata con attenzione proprio alla luce della precedente rinuncia. La giurisprudenza sull’abuso del processo (Cass. 7 marzo 2017, n. 5677; Cass. 11 ottobre 2018, n. 25210; Cass. 12 marzo 2020, n. 7117) consente al tribunale di dichiarare inammissibile una domanda che appaia finalizzata soltanto a rinviare la liquidazione giudiziale. Inoltre l’art. 44 CCII preclude in determinate ipotesi la proroga del termine e il tribunale valuta la condotta pregressa. Una riproposizione è difendibile solo se poggia su elementi nuovi e concreti.
Se rinuncio, il tribunale apre subito la liquidazione giudiziale?
Non automaticamente. L’apertura richiede un’istanza di un soggetto legittimato (creditore, organi di controllo, pubblico ministero) e l’accertamento dello stato di insolvenza. Ma se un’istanza è già pendente, la rinuncia fa venire meno la priorità dello strumento concordato e quell’istanza può essere decisa. E secondo la Cassazione (Cass. 7 dicembre 2020, n. 27936) il pubblico ministero può attivarsi fino a quando il tribunale non abbia chiuso il procedimento, anche dopo la rinuncia.
Posso passare dal concordato a un accordo di ristrutturazione senza perdere la protezione?
Se la domanda è stata depositata con riserva, il Codice consente espressamente di depositare, entro il termine assegnato, la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione al posto della proposta di concordato: la transizione avviene all’interno dello stesso procedimento. Se la domanda di concordato è già piena, il passaggio richiede una gestione coordinata di rinuncia e nuova domanda, e la continuità della protezione va verificata in concreto.
E se scelgo la strada sbagliata?
Le conseguenze dipendono dalla strada. Una rinuncia sbagliata espone il patrimonio alle azioni dei creditori e, se pendono istanze, alla liquidazione giudiziale. Un cambio di strumento fallito per mancanza di adesioni produce effetti analoghi, con in più il tempo perduto. Una prosecuzione su un piano debole espone all’inammissibilità o alla revoca, e la Cassazione ha chiarito che il provvedimento di inammissibilità senza apertura della liquidazione giudiziale non è ricorribile per cassazione (Cass. 28 novembre 2025, n. 31176). In tutti i casi, il margine di correzione si riduce man mano che si avanza: è per questo che la valutazione iniziale pesa più di ogni intervento successivo.
La rinuncia cancella gli effetti già prodotti dalla domanda?
Non tutti. Gli atti compiuti con autorizzazione restano validi, i finanziamenti autorizzati conservano la disciplina loro propria, e la pubblicità della domanda nel registro delle imprese viene aggiornata con la comunicazione del decreto di estinzione. Gli effetti protettivi, invece, cessano. Chi rinuncia deve quindi pianificare in anticipo i rapporti con i creditori che riacquistano libertà di azione.
La rinuncia richiede il consenso dei creditori o del commissario?
No: la rinuncia è un atto del ricorrente e non richiede il consenso dei creditori né del commissario giudiziale. Tuttavia l’art. 43 CCII fa salva la volontà di proseguire manifestata dagli intervenuti e dal pubblico ministero, e il commissario, nel riferire al tribunale, può segnalare circostanze rilevanti, ad esempio atti di frode, che indirizzano le iniziative del P.M. In questo senso il controllo esterno sulla rinuncia esiste, anche se non assume la forma di un consenso.
Chi decide la rinuncia in una società?
Per le società di capitali la decisione di accedere al concordato e la sua gestione rientrano, salvo diversa previsione statutaria, nella competenza degli amministratori, che devono documentarla con una delibera verbalizzata. Per simmetria, anche la decisione di rinunciare segue lo stesso percorso. È un passaggio che va curato con attenzione, perché una rinuncia non validamente deliberata espone a contestazioni e, nel caso peggiore, alla responsabilità degli amministratori verso la società e i creditori.
Che cosa succede ai contratti in corso dopo la rinuncia?
Se nel corso della procedura il debitore aveva ottenuto autorizzazioni a sospendere o sciogliere contratti pendenti, gli effetti già prodotti vanno ricostruiti caso per caso. Con la rinuncia, i contratti tornano a essere regolati dalla disciplina ordinaria, e le controparti riacquistano la possibilità di far valere inadempimenti e clausole risolutive. Anche per questo la rinuncia va preparata con una mappatura dei contratti strategici, in particolare forniture essenziali e linee di credito.
Le pronunce che orientano la scelta
Di seguito le pronunce richiamate nel testo, raggruppate in base alla strada che ciascuna illumina. Gli estremi sono stati verificati; i principi sono riformulati in parole proprie.
Sulla rinuncia e i suoi limiti
- Cass. civ., sez. I, ord. 7 dicembre 2020, n. 27936. La rinuncia alla domanda di concordato rende la domanda improcedibile ma non estingue automaticamente il procedimento: fino alla declaratoria del tribunale il pubblico ministero può chiedere l’apertura della procedura liquidatoria se emergono atti di frode, e la sua iniziativa resta efficace. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per chi pensa di usare la rinuncia come “uscita di sicurezza” da un esame sgradito.
- Cass. civ. 14 maggio 2019, n. 12855. Conferma il potere autonomo di iniziativa del pubblico ministero nelle vicende concordatarie, svincolato dalle scelte dispositive del debitore. Rilevanza: insieme alla successiva, consolida l’orientamento per cui la rinuncia non neutralizza l’iniziativa pubblica.
- Cass. civ. 23 ottobre 2019, n. 27200. Si inserisce nello stesso filone, affermando che l’iniziativa del P.M. è legata alla sussistenza dei fatti e non alla volontà del debitore. Rilevanza: chiude il cerchio sul ruolo del P.M. dopo la rinuncia.
Sull’abuso dello strumento e sulla riproposizione
- Cass. civ. 7 marzo 2017, n. 5677. L’accesso al concordato incontra il limite dell’abuso del processo, quando la domanda persegue un fine meramente dilatorio. Rilevanza: è il parametro con cui verrà letta una sequenza rinuncia-nuova domanda.
- Cass. civ. 11 ottobre 2018, n. 25210. Ribadisce che l’utilizzo strumentale della domanda concordataria per paralizzare l’iniziativa dei creditori integra abuso. Rilevanza: rilevante per chi valuta di rinunciare e ripresentare.
- Cass. civ. 12 marzo 2020, n. 7117. L’abusività può emergere già prima del deposito del piano, se è manifesta fin dall’inizio, anche alla luce della disciplina che mira a scoraggiare gli usi dilatori della domanda con riserva. Rilevanza: riguarda anche i cambi di strumento non sorretti da un consenso effettivo.
Sulla prosecuzione e sul controllo del tribunale
- Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521. Il controllo del giudice sulla proposta di concordato verte sulla fattibilità giuridica e sull’idoneità del piano a realizzare la causa concreta della procedura, mentre la valutazione di convenienza è riservata ai creditori. Rilevanza: delimita i margini entro cui una proposta corretta può superare il vaglio di ammissibilità.
- Cass. civ., Sez. Un., n. 27073/2016. Il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato senza contestuale apertura della procedura liquidatoria non è ricorribile per cassazione, perché non decide su diritti con efficacia di giudicato. Rilevanza: segnala che proseguire su un piano fragile espone a esiti difficilmente rimediabili in sede di legittimità.
- Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. Applica lo stesso principio al Codice della crisi: il provvedimento della Corte d’appello che, ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII, conferma l’inammissibilità del concordato senza aprire la liquidazione giudiziale è definitivo ma non decisorio, quindi non impugnabile con ricorso straordinario. Rilevanza: è il riferimento aggiornato per chi deve stimare le vie di impugnazione.
- Cass. civ., sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960. Nel concordato in continuità il vaglio di ammissibilità del tribunale è sostanziale e investe anche la determinazione del valore di liquidazione; se la continuità è indiretta e fondata su un’offerta d’acquisto di un terzo, soprattutto se emersa da una procedura competitiva, quel valore non può essere sostituito da una stima atomistica inferiore. La pronuncia ribadisce inoltre la non ricorribilità del provvedimento di inammissibilità senza apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: offre un argomento concreto a chi sceglie di proseguire rafforzando il piano con offerte vincolanti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un bivio come questo, lo Studio Monardo lavora su strumenti precisi:
- Ricostruiamo lo stato del procedimento: verifichiamo se la domanda è con riserva o piena, quale termine ha fissato il tribunale, se sono state concesse e confermate misure protettive e se pendono istanze di liquidazione giudiziale.
- Censiamo le istanze pendenti e i soggetti legittimati: individuiamo creditori istanti, eventuali iniziative del pubblico ministero e l’impatto che una rinuncia avrebbe su ciascuna di esse.
- Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando rinuncia, cambio di strumento e prosecuzione sui dati reali dell’impresa.
- Misuriamo con i commercialisti dello staff la soglia di consenso raggiungibile per un accordo di ristrutturazione ex art. 57 o 60 CCII e la capacità di pagare integralmente gli estranei.
- Redigiamo e depositiamo gli atti: rinuncia ex art. 43 CCII, domanda di omologazione degli accordi, proposta di concordato o modifiche del piano, coordinandone i tempi per evitare vuoti di protezione.
- Analizziamo il rischio di abuso: esaminiamo la cronologia delle domande per prevenire contestazioni di abusività in caso di riproposizione o cambio di strumento.
- Verifichiamo i requisiti di accesso alla composizione negoziata, comprese le preclusioni temporali dell’art. 25-quinquies CCII, quando la rinuncia è il passaggio verso il percorso stragiudiziale.
- Interloquiamo con il commissario giudiziale e con i creditori principali, preparando la documentazione che il tribunale richiede negli obblighi informativi.
- Pianifichiamo il “dopo rinuncia”: individuiamo i creditori che riacquistano libertà di azione e predisponiamo le difese contro esecuzioni e cautelari.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una scelta comparativa come questa, il punto qualificante è la continuità di strategia fino in Cassazione: la decisione presa oggi tra rinuncia, cambio di strumento o prosecuzione dovrà essere difesa domani, in sede di reclamo o di legittimità, e farlo senza cambiare mani significa mantenere la stessa linea dall’analisi iniziale all’ultimo grado. La qualifica di Esperto Negoziatore aggiunge la conoscenza diretta di quella composizione negoziata che spesso è la vera alternativa al concordato. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché la scelta giuridica e la sostenibilità numerica del piano non si possono separare.
In chiusura
Rinunciare al concordato preventivo dopo averlo chiesto è possibile, ma la domanda giusta non è “posso rinunciare?” bensì “che cosa succede alla mia impresa il giorno dopo?”. La rinuncia pura, il cambio verso un accordo di ristrutturazione o un PRO, e la prosecuzione con un piano corretto sono tre strade legittime, ciascuna con il suo profilo ideale e i suoi rischi. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, protezione del patrimonio e, talvolta, la sopravvivenza dell’azienda.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da una competenza specifica: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi dall’interno gli strumenti di regolazione concordata della crisi tra i quali l’imprenditore deve scegliere. La qualifica di cassazionista consente di impostare la decisione pensando già alla sua tenuta nei gradi successivi, mentre lo staff di avvocati e commercialisti verifica i numeri su cui ogni opzione si regge.
📩 Prima di depositare una rinuncia o di lasciar scadere il termine fissato dal tribunale, scrivi allo Studio Monardo: i recapiti per raggiungerci sono indicati al termine di questa pagina.
