Sì: il concordato preventivo compare nel registro delle imprese, e quindi nelle visure camerali, dal giorno immediatamente successivo al deposito della domanda in tribunale. Ma il fatto che sia visibile a tutti non significa che produca per tutti gli stessi effetti: chi legge quella annotazione deve capire che cosa cambia per lui, perché la risposta dipende interamente da chi sei. Per l’imprenditore che ha depositato la domanda, l’iscrizione è il momento in cui scattano le protezioni contro i pignoramenti e il “congelamento” dei crediti anteriori. Per il fornitore, è lo spartiacque tra le fatture che verranno pagate in percentuale e quelle che godranno di un trattamento privilegiato. Per la banca, è la data da cui si contano a ritroso i novanta giorni che possono rendere inefficace un’ipoteca giudiziale appena iscritta. Per il cliente o il potenziale partner che consulta una visura prima di firmare un contratto, è un segnale che va interpretato, non un semaforo rosso automatico. Per il socio e l’amministratore, è la traccia pubblica di una decisione che ha precise regole di competenza e di responsabilità.
In questa guida trovi prima le regole comuni, spiegate una sola volta, e poi cinque sezioni dedicate: l’imprenditore o la società debitrice, il fornitore, la banca e gli altri finanziatori, il cliente o il potenziale partner che legge la visura, il socio e l’amministratore. Seguono simulazioni numeriche parallele, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza ordinata profilo per profilo.
Lo Studio Monardo segue questa materia da una posizione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una figura chiamata per abilitazione a gestire proprio il passaggio tra la fase riservata della crisi e quella pubblica, quella che finisce nel registro delle imprese. Chi conosce dall’interno la composizione negoziata sa esattamente quando un’informazione diventa visibile ai terzi, con quali effetti e come governarne le conseguenze verso creditori, banche e partner commerciali.
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Le regole comuni a tutti: come e quando il concordato entra nel registro delle imprese
Prima di parlare a ciascun profilo, conviene fissare la base normativa condivisa. La disciplina vigente è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, “CCII”), come modificato dai decreti correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. La vecchia legge fallimentare (R.D. 267/1942) continua a governare solo le procedure aperte prima del 15 luglio 2022, ma molte delle sue regole sulla pubblicità sono state trasfuse, con aggiustamenti, nel Codice: per questo la giurisprudenza formatasi sull’art. 161 e sull’art. 168 l. fall. resta utile per orientarsi.
Il deposito e la comunicazione al registro
Il cuore della questione è l’art. 40, comma 3, CCII. Quando il debitore deposita la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (e il concordato preventivo è il più importante), il cancelliere la comunica al registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito, e l’iscrizione va eseguita entro il giorno seguente. Se la domanda contiene la richiesta di misure protettive, il conservatore del registro deve farne espressa menzione nell’iscrizione. In pratica, nel giro di uno o due giorni lavorativi chiunque estragga una visura camerale dell’impresa vede comparire l’informazione nella sezione dedicata alle procedure concorsuali e agli strumenti di regolazione della crisi.
Il D.Lgs. 136/2024 è intervenuto su diversi commi dell’art. 40 (in particolare quelli relativi alle notificazioni e ai ricorsi dei creditori), ma il meccanismo di comunicazione e iscrizione della domanda del debitore previsto dal comma 3 è rimasto nella sostanza invariato.
La domanda “con riserva”
Molti concordati nascono con una domanda con riserva di deposito della documentazione (art. 44 CCII), la cosiddetta domanda prenotativa: l’imprenditore deposita un ricorso essenziale e chiede al tribunale un termine per presentare proposta, piano e attestazione. Anche questa domanda segue la regola della pubblicazione: la riserva non rende “segreto” il concordato. Il tribunale, con decreto, assegna un termine compreso fra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi, nomina di regola un commissario giudiziale e impone obblighi informativi periodici. Il lettore della visura, quindi, può trovarsi davanti a un concordato annunciato ma non ancora “riempito” di contenuto.
Gli effetti che dipendono dalla data di pubblicazione
La data di iscrizione nel registro non è un mero dato anagrafico. Diverse norme del Codice la usano come punto di riferimento:
- le misure protettive (art. 54, comma 2, CCII): se il debitore le ha richieste, dalla data di pubblicazione della domanda i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’impresa; le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano;
- le ipoteche giudiziali (art. 46, comma 5, CCII): quelle iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato;
- il perimetro dei creditori vincolati (art. 117 CCII): il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso.
È questa la ragione per cui ogni profilo deve leggere la visura guardando non solo “se” c’è il concordato, ma soprattutto “da quando” è stato iscritto.
Gli altri passaggi che lasciano traccia
Dopo la domanda, la procedura produce ulteriori provvedimenti destinati alla pubblicità: il decreto di apertura del concordato (art. 47 CCII), con le comunicazioni e la pubblicazione disciplinate dall’art. 45 CCII; la sentenza di omologazione (art. 48 CCII); gli eventuali provvedimenti di revoca, di inammissibilità o di rigetto; e, se la procedura fallisce, la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Per le società, si aggiunge un’iscrizione “a monte”: la decisione degli amministratori di accedere al concordato deve risultare da verbale notarile, depositato e iscritto nel registro delle imprese (art. 120-bis CCII).
Come si legge in concreto una visura con un concordato
Chi apre per la prima volta una visura camerale con un concordato in corso spesso non sa dove guardare. Le informazioni sulla procedura sono di regola raccolte in una sezione dedicata alle procedure concorsuali e agli strumenti di regolazione della crisi, nella quale compaiono il tipo di procedura, il tribunale competente, la data del deposito e quella dell’iscrizione, e via via i provvedimenti successivi. Accanto a questa sezione meritano attenzione altre tre aree: quella degli amministratori e degli organi sociali (per capire chi ha preso la decisione e se ci sono state sostituzioni), quella degli atti e dei bilanci depositati (per verificare se l’impresa ha continuato a depositare i bilanci regolarmente) e quella delle eventuali trasformazioni o cessioni d’azienda.
Il dato da annotare per primo è sempre la data di iscrizione della domanda, non quella del deposito: è da lì che il Codice fa partire gli effetti verso i terzi. Il secondo dato è la menzione delle misure protettive, che il conservatore deve riportare se sono state richieste. Il terzo è lo stato della procedura: una domanda con riserva ancora priva di piano racconta una situazione molto più fluida di un concordato già omologato.
La pubblicità come tutela dei terzi
Perché il legislatore vuole che la domanda sia pubblica così rapidamente? La risposta sta nella funzione stessa del registro delle imprese: rendere conoscibili ai terzi i fatti che incidono sulla loro posizione giuridica. Dal momento in cui la domanda è iscritta, i creditori sono vincolati da effetti che non hanno scelto (il blocco delle azioni, la falcidia potenziale, l’inefficacia di alcune garanzie). È quindi coerente che quegli effetti decorrano non dal deposito, che avviene in un fascicolo telematico consultabile solo dalle parti, ma dalla pubblicità, che è a disposizione di chiunque. In questo senso la visura non è soltanto una fonte di informazione: è il presupposto giuridico dell’opponibilità degli effetti del concordato ai terzi.
La gestione dell’impresa dopo il deposito
Il deposito non toglie l’impresa all’imprenditore. Il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (art. 94 CCII); gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (fino al decreto di apertura, art. 46 CCII) o del giudice delegato (dopo l’apertura). Gli atti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori; i crediti dei terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti sono invece prededucibili.
Il contrappunto: la composizione negoziata
Un confronto aiuta a capire la logica del sistema. La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII, che hanno assorbito il D.L. 118/2021) è di regola riservata e non compare nel registro: diventa pubblica solo se l’imprenditore chiede le misure protettive, con istanza pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto (art. 18 CCII). Il concordato preventivo, invece, è per sua natura pubblico fin dal primo atto. È una differenza che pesa nella scelta dello strumento, e che ciascun profilo deve tenere presente quando si chiede “perché vedo (o non vedo) qualcosa in visura”.
La visura ordinaria e la visura storica
Una nota pratica, valida per tutti. La visura ordinaria fotografa la situazione attuale dell’impresa, mentre la visura storica ricostruisce le iscrizioni succedutesi nel tempo. Le informazioni relative al concordato, anche una volta chiusa la procedura, restano rintracciabili nella storia dell’impresa: il registro è uno strumento di pubblicità, non di “riabilitazione”. Chi consulta la visura deve quindi guardare con attenzione le date e lo stato della procedura (domanda depositata, procedura aperta, omologata, revocata, chiusa).
Se sei l’imprenditore o la società che ha depositato la domanda
La tua situazione
Hai firmato, o stai per firmare, il ricorso per il concordato preventivo. Ti preoccupa una domanda molto concreta: chi lo verrà a sapere, e quando? La risposta va data senza giri di parole: lo sapranno tutti quelli che estraggono una visura camerale della tua impresa, a partire da uno o due giorni dopo il deposito. Fornitori, banche, clienti, concorrenti, stazioni appaltanti, agenzie di rating commerciale: il registro delle imprese è pubblico per definizione, e le banche dati commerciali che monitorano le imprese rilevano rapidamente le nuove iscrizioni.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te la pubblicità non è solo un costo reputazionale, è anche la condizione da cui dipende la tua protezione. Le misure protettive dell’art. 54 CCII decorrono dalla data di pubblicazione della domanda, non da quella del deposito. Dal giorno dell’iscrizione, se le hai chieste, nessun creditore anteriore può iniziare o proseguire pignoramenti o sequestri sui beni dell’impresa: è il motivo per cui quell’annotazione, che temi come una macchia, è in realtà lo scudo che ti permette di lavorare al piano.
Le misure protettive, però, non sono automatiche per sempre. Il tribunale è chiamato a confermarle o revocarle con un proprio provvedimento (art. 55 CCII) e possono avere una durata complessiva limitata: il Codice prevede un tetto massimo, comprensivo di eventuali proroghe e delle misure concesse in altre procedure, di dodici mesi (art. 8 CCII). Durante questo periodo devi rispettare gli obblighi informativi e muoverti dentro il perimetro dell’ordinaria amministrazione, chiedendo autorizzazione per tutto ciò che la eccede.
Hai poi un vantaggio che spesso viene sottovalutato: i tuoi contraenti non possono reagire alla notizia del concordato “solo” perché l’hanno letta in visura. L’art. 94-bis CCII stabilisce che i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a tuo danno per il solo fatto del deposito della domanda o dell’apertura del concordato. Le clausole contrattuali che legano la risoluzione al deposito della domanda sono, in questo senso, neutralizzate.
I numeri
Ragioniamo con i tempi. Se depositi il ricorso un martedì, la cancelleria deve trasmetterlo al registro entro il mercoledì e l’iscrizione va eseguita entro il giovedì. Dalla data di iscrizione si calcolano:
- all’indietro, novanta giorni: le ipoteche giudiziali che un creditore ha iscritto sui tuoi immobili in quel periodo sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;
- in avanti, la durata delle misure protettive: la protezione non va oltre i limiti fissati dal tribunale e, complessivamente, i dodici mesi previsti dal Codice;
- il perimetro dei creditori vincolati: tutti coloro il cui credito è anteriore alla pubblicazione saranno soggetti alla proposta omologata.
Un esempio: domanda iscritta il 10 marzo 2026. Un creditore che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e iscritto ipoteca giudiziale il 5 gennaio 2026 su un capannone si trova con un’ipoteca inefficace verso gli altri creditori anteriori, perché iscritta entro i novanta giorni precedenti (il periodo parte dal 10 dicembre 2025). Un’ipoteca iscritta il 25 novembre 2025, invece, resta fuori dalla finestra.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è che la pubblicità arrivi prima della tua comunicazione con i partner chiave. Se la banca, il fornitore strategico o il cliente principale scoprono il concordato da un alert automatico della banca dati commerciale, senza averne ricevuto spiegazione, la reazione rischia di essere istintiva: stop alle forniture non coperte da contratto, richieste di pagamento anticipato, sospensione degli ordini. Il diritto ti protegge sui contratti in corso, ma non obbliga nessuno a stipularne di nuovi con te.
Ci sono poi rischi tecnici: una domanda con riserva lasciata “vuota” e poi rinunciata, o dichiarata inammissibile, lascia comunque traccia in visura, con un effetto reputazionale che non ha avuto il beneficio della ristrutturazione. E un atto di straordinaria amministrazione compiuto senza autorizzazione dopo il deposito è inefficace verso i creditori anteriori, con possibili conseguenze anche sul piano delle responsabilità.
Le mosse giuste
- Prepara la comunicazione ai partner prima del deposito. Chi deve sapere dalla tua voce che stai per depositare il concordato, e non da una visura? Banca di riferimento, fornitori strategici, clienti principali, dipendenti chiave.
- Valuta se la fase riservata è ancora praticabile. Se la crisi lo consente, la composizione negoziata ti permette di negoziare senza comparire nel registro; il concordato può arrivare dopo, come sbocco.
- Chiedi esplicitamente le misure protettive nella domanda, se ti servono: solo così il conservatore ne farà menzione e solo così la protezione decorrerà dall’iscrizione.
- Verifica le ipoteche iscritte negli ultimi tre mesi sui beni dell’impresa: la data di pubblicazione decide se resteranno efficaci.
- Organizza un protocollo per gli atti autorizzabili: elenco di ciò che è ordinaria amministrazione e di ciò che richiede istanza al tribunale.
In questa fase lo Studio Monardo mette a disposizione l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e avvocato cassazionista, per decidere con l’imprenditore se e quando la crisi deve diventare pubblica.
Dopo l’iscrizione: gli obblighi che ti accompagnano
Una volta che la domanda è in visura, la tua impresa vive sotto lo sguardo del tribunale e del commissario. Nel concordato con riserva il decreto del tribunale fissa obblighi informativi periodici sulla gestione e sull’attività compiuta per la predisposizione della proposta e del piano; il loro mancato rispetto può portare alla revoca del termine e, nei casi più gravi, all’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero. Il pubblico ministero, va ricordato, riceve la domanda insieme ai documenti allegati per espressa previsione dell’art. 40 CCII.
Per chi è nella tua posizione, la disciplina degli obblighi informativi è il prezzo della protezione: rispettarla con puntualità è il modo migliore per evitare che la visura, nel giro di qualche mese, si arricchisca di un provvedimento di revoca. Sul piano pratico conviene predisporre fin dal primo giorno un calendario delle scadenze, un registro degli atti compiuti e una procedura interna che faccia passare dalla consulenza legale ogni operazione non ordinaria.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione ha chiarito che i tempi della procedura sono rigorosi anche quando il debitore si muove “in reazione” a un’iniziativa altrui: secondo Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912, se pende un’istanza di liquidazione giudiziale, il ricorso del debitore per accedere a uno strumento di regolazione della crisi deve essere depositato entro la prima udienza prevista dall’art. 41 CCII, e quel termine è perentorio. Chi attende l’ultimo momento rischia di trovarsi con la liquidazione già avviata e con una visura che racconta una storia diversa da quella che avrebbe voluto.
Se sei un fornitore dell’impresa in concordato
La tua situazione
Hai un cliente che ti deve dei soldi, magari da qualche mese. Un servizio di monitoraggio ti segnala una nuova iscrizione nella sua visura, oppure ricevi una PEC del commissario giudiziale. Ti chiedi se perderai il credito, se puoi bloccare le consegne, se devi continuare a fornire. Per chi è nella tua posizione, la data di iscrizione della domanda divide in due il tuo rapporto con il cliente: tutto ciò che è nato prima segue la sorte del concordato, tutto ciò che nasce dopo, se legalmente autorizzato, ha un trattamento migliore.
Cosa cambia per te
I crediti per forniture anteriori alla pubblicazione sono crediti concorsuali: non puoi agire esecutivamente per recuperarli se sono state concesse misure protettive, e con l’omologazione saranno pagati nella misura e con i tempi previsti dal piano (art. 117 CCII). Se sei chirografario, la percentuale può essere anche molto inferiore al cento per cento.
Le prestazioni che esegui dopo il deposito della domanda hanno invece un trattamento diverso. I crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore dopo il deposito sono prededucibili (art. 46, comma 4, CCII): in sostanza vanno pagati prima dei creditori concorsuali. La prededuzione, però, ha bisogno di una base solida: devi verificare che la fornitura rientri nell’ordinaria amministrazione dell’impresa o che, se la eccede, sia stata autorizzata.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri su un punto: l’art. 94-bis CCII ti impedisce di risolvere il contratto in corso, di rifiutare l’adempimento o di anticiparne la scadenza per il solo fatto del deposito della domanda. Non puoi quindi “staccare la spina” a un contratto di somministrazione perché hai visto il concordato in visura. Puoi però tutelarti sulle nuove forniture: nessuna norma ti obbliga a concedere nuove dilazioni o ad accettare nuovi ordini a condizioni che non ritieni sicure.
Esiste poi una via specifica per i fornitori strategici: l’art. 100 CCII consente al tribunale di autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività, se un professionista attesta che sono funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Se sei un fornitore difficilmente sostituibile, questa norma può riguardarti direttamente.
I numeri
Immagina di avere un credito di 38.760 € per forniture consegnate tra ottobre e dicembre 2025, e che il tuo cliente abbia depositato la domanda iscritta il 10 marzo 2026. Se il piano prevede per i chirografari il 22%, incasserai circa 8.527 € nei tempi del piano. Se a marzo e aprile 2026 continui a fornire per 14.390 €, nell’ambito dell’ordinaria gestione, quel credito è prededucibile e va pagato alle scadenze, fuori dalla falcidia. La differenza tra le due posizioni è tutta nella data della prestazione rispetto alla pubblicazione e nella legittimità dell’atto.
I rischi specifici
Il rischio principale, per il fornitore, è confondere crediti vecchi e crediti nuovi, ad esempio imputando i pagamenti ricevuti dopo il deposito alle fatture più vecchie, o emettendo fatture “di sintesi” che mescolano prestazioni anteriori e posteriori. Così si perde la chiarezza documentale necessaria per far valere la prededuzione.
Altri rischi: agire esecutivamente dopo la pubblicazione delle misure protettive (l’azione è preclusa e può esporre a costi); trattenere merce o rifiutare consegne su contratti in corso invocando la crisi del cliente (comportamento che l’art. 94-bis rende illegittimo se motivato dal solo deposito); trascurare il voto, che nel concordato è l’unico momento in cui il fornitore pesa davvero sull’esito.
Le mosse giuste
- Estrai una visura aggiornata e annota la data esatta di iscrizione della domanda. È il tuo spartiacque.
- Separa la contabilità del cliente in crediti anteriori e posteriori, con fatture distinte e documenti di trasporto coerenti.
- Verifica se la tua fornitura è essenziale e se esiste spazio per una richiesta ex art. 100 CCII.
- Leggi la proposta e prepara il voto: il commissario comunicherà ai creditori le informazioni necessarie; il tuo silenzio non è neutro.
- Non avviare azioni esecutive sui crediti anteriori se le misure protettive sono in vigore: valuta piuttosto l’insinuazione nelle forme previste e la tutela delle eventuali garanzie di terzi.
Il voto e le classi: dove il fornitore conta davvero
Per il fornitore la visura è il punto di partenza, ma la partita si gioca nel voto. Nel concordato preventivo i creditori possono essere suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; nel concordato in continuità la formazione delle classi è la regola. Ciò significa che il fornitore strategico, quello di materie prime o di servizi essenziali, può trovarsi in una classe con trattamento diverso da quello dei creditori chirografari generici. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: la proposta deve rispettare criteri di trattamento tra le classi e il tribunale verifica in sede di omologazione che i creditori dissenzienti non ricevano meno di quanto otterrebbero in una liquidazione giudiziale. Leggere con attenzione la relazione del commissario, che valuta la convenienza della proposta, è la mossa più utile che tu possa fare dopo aver annotato la data di iscrizione.
Ricorda infine che anche il credito sorto per fornitura essenziale autorizzata in pendenza della procedura deve essere documentato in modo impeccabile: ordine, conferma, documento di trasporto, fattura con data successiva al deposito e coerente con il periodo di prestazione.
Giurisprudenza dedicata
Il fornitore che ha iscritto ipoteca giudiziale a garanzia del proprio credito deve conoscere i confini dell’inefficacia. Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758 ha stabilito che la regola dell’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato (art. 168, comma 3, l. fall., oggi art. 46, comma 5, CCII) non si trasferisce automaticamente al fallimento dichiarato dopo un concordato non riuscito: in quel caso l’ipoteca va valutata secondo le norme sulla revocatoria fallimentare.
Se sei una banca o un altro finanziatore
La tua situazione
Sei la banca che ha concesso affidamenti all’impresa, oppure una società di leasing, di factoring, un fondo che ha sottoscritto un finanziamento. La notizia del concordato arriva dalla visura, dalle segnalazioni di monitoraggio o dall’impresa stessa. Le tue domande sono tecniche: le garanzie restano valide? Posso revocare le linee? Che cosa succede alle anticipazioni su crediti? Devo riclassificare la posizione?
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: più di ogni altro creditore, la banca vive la data di pubblicazione come un confine sulle garanzie. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII). Le ipoteche volontarie e i pegni costituiti prima non sono toccati da questa regola, ma, se il concordato sfocia in una liquidazione giudiziale, entrano in gioco le revocatorie, i cui termini a ritroso vengono calcolati a partire dalla prima procedura secondo il principio della consecuzione (oggi art. 170 CCII).
Sui contratti in corso, valgono anche per te le regole dell’art. 94-bis CCII: il deposito della domanda non è, da solo, causa di risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine. Il debitore, da parte sua, può chiedere al tribunale di essere autorizzato a sciogliersi da contratti pendenti o a sospenderli (art. 97 CCII), con conseguente indennizzo trattato come credito anteriore.
Il Codice incentiva poi la nuova finanza: i finanziamenti autorizzati dal tribunale in funzione della procedura e della continuità aziendale sono prededucibili (artt. 99 e seguenti CCII). Per una banca che valuta di sostenere l’impresa in concordato, è la differenza tra un credito chirografario e una posizione con priorità di pagamento.
Infine, un punto che il lettore della visura spesso dimentica: la segnalazione in Centrale dei Rischi della Banca d’Italia è una cosa diversa dal registro delle imprese. La banca applica le proprie regole di classificazione del credito, ma deve farlo tenendo conto che il concordato in continuità è uno strumento di risanamento, non una dichiarazione di insolvenza definitiva.
I numeri
Poniamo che la banca abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per 216.430 € e iscritto ipoteca giudiziale il 2 febbraio 2026. La domanda di concordato viene iscritta il 17 aprile 2026. I novanta giorni a ritroso partono dal 17 gennaio 2026: l’ipoteca cade nella finestra ed è inefficace verso gli altri creditori anteriori. La banca resta creditrice, ma per quell’importo concorre come chirografaria salvo altre garanzie. Se l’ipoteca fosse stata iscritta il 10 gennaio 2026, sarebbe rimasta fuori dalla finestra.
Per la nuova finanza: un finanziamento ponte di 350.000 € erogato dopo l’autorizzazione del tribunale sarebbe prededucibile; lo stesso importo erogato senza autorizzazione, in una fase in cui l’atto eccede l’ordinaria amministrazione, rischierebbe di essere inefficace verso i creditori anteriori.
I rischi specifici
Il rischio principale, per la banca, è iscrivere ipoteca giudiziale “in corsa” credendo di mettersi al sicuro, quando il concordato è già nell’aria: se la domanda viene pubblicata entro novanta giorni, la garanzia perde efficacia verso il ceto creditorio anteriore. Altri rischi: revocare gli affidamenti invocando il solo deposito (condotta che si scontra con l’art. 94-bis); trattenere incassi su conti correnti in compensazione con crediti anteriori in modo non conforme alla disciplina concorsuale; ignorare le richieste del commissario.
Le mosse giuste
- Monitora le visure delle imprese affidate, e incrocia le date di iscrizione con quelle delle garanzie giudiziali.
- Valuta la posizione alla luce del piano, non del solo deposito: un concordato in continuità con un piano credibile cambia la prospettiva di recupero.
- Se intendi erogare nuova finanza, pretendi l’autorizzazione del tribunale: è la condizione della prededuzione.
- Gestisci con prudenza le operazioni autoliquidanti (anticipi su fatture, cessioni di credito) avvenute a cavallo della pubblicazione.
- Partecipa attivamente al voto: il peso delle banche nelle classi è spesso decisivo.
La nuova finanza e il ruolo del commissario
Se la banca valuta di accompagnare il concordato, i passaggi sono tre: la richiesta di autorizzazione da parte del debitore, con l’indicazione della destinazione dei fondi e, nei casi previsti, l’attestazione di un professionista indipendente; il provvedimento del tribunale; l’erogazione coerente con l’autorizzazione. Solo seguendo questa sequenza il credito acquisisce la prededuzione. Per chi è nella tua posizione, la data di iscrizione della domanda divide due mondi: prima, la banca è un creditore da soddisfare con il piano; dopo, può diventare il finanziatore che rende possibile il piano stesso.
Il commissario giudiziale è l’interlocutore naturale della banca: vigila sulla gestione, riferisce al tribunale e redige la relazione sui crediti e sulla convenienza della proposta. Un dialogo tecnico con il commissario, documentato, aiuta la banca a rappresentare correttamente la propria posizione, inclusi i rapporti autoliquidanti e le garanzie di terzi, che restano intatte nonostante il concordato.
Giurisprudenza dedicata
Sul rapporto tra concordato e successiva liquidazione, la Cassazione ha consolidato il principio della consecuzione delle procedure: Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2016, n. 6045 ha affermato che, se al concordato segue il fallimento, il periodo sospetto per le revocatorie si calcola a ritroso dall’apertura della prima procedura, perché le due fasi vanno considerate come una vicenda unitaria. Per la banca significa che le operazioni compiute mesi prima del deposito della domanda possono essere rimesse in discussione anche se la liquidazione arriva molto dopo.
Se sei un cliente o un potenziale partner che consulta la visura
La tua situazione
Stai per firmare un contratto importante, una fornitura pluriennale, un accordo di rete, una cessione di ramo d’azienda, un subappalto. Prima di firmare estrai la visura camerale della controparte e trovi la dicitura relativa a un concordato preventivo. La prima cosa che devi sapere è che quella dicitura non è una sentenza di morte dell’impresa, ma neppure un dettaglio trascurabile: è un’informazione da decifrare, e le conseguenze per te cambiano molto a seconda dello stato della procedura e del tipo di concordato.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, contano quattro domande.
Primo: a che punto è la procedura? Una domanda con riserva appena depositata, una procedura aperta con commissario nominato, un concordato omologato in fase di esecuzione, una procedura revocata o chiusa: sono situazioni completamente diverse. La visura (meglio se storica) ti consente di ricostruire la sequenza.
Secondo: è un concordato in continuità o liquidatorio? Nel concordato in continuità l’impresa prosegue l’attività, e il tuo contratto può essere parte del piano. Nel concordato liquidatorio i beni vengono venduti per pagare i creditori: un accordo di lungo periodo con quella controparte ha poco senso, mentre può avere senso acquistare beni o rami d’azienda nell’ambito della procedura.
Terzo: il contratto che firmi è un atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione per la controparte? Se è straordinaria amministrazione e manca l’autorizzazione, l’atto è inefficace verso i creditori anteriori. Firmare con un’impresa in concordato senza verificare se l’atto richiede l’autorizzazione del tribunale è l’errore più costoso che un partner possa commettere.
Quarto: i crediti che maturerai saranno prededucibili? Se l’atto è legalmente compiuto, i crediti che ne derivano godono della prededuzione: in caso di difficoltà successive, vieni pagato prima dei creditori anteriori.
I numeri
Supponiamo che tu stia per acquistare un macchinario per 127.300 € da un’impresa con domanda di concordato iscritta da tre settimane e che non hai ancora verificato. Se la vendita non rientra nell’ordinaria amministrazione e manca l’autorizzazione, l’atto è inefficace verso i creditori anteriori e il bene potrebbe essere rivendicato a vantaggio della procedura, mentre tu resti con un credito restitutorio dall’esito incerto. Se invece la vendita viene autorizzata, o avviene nell’ambito delle procedure competitive previste dal piano, la tua posizione è stabile.
Supponiamo ora che tu sia cliente dell’impresa e abbia versato un anticipo di 19.840 € prima del deposito, per una fornitura non ancora eseguita. Il contratto è pendente: il debitore può chiedere di sciogliersi (art. 97 CCII), e il tuo diritto alla restituzione dell’anticipo sarebbe un credito anteriore, soggetto al piano. Se invece la controparte esegue regolarmente, il problema non si pone.
I rischi specifici
Il rischio principale, per il partner, è leggere la visura solo per sapere “se” c’è un concordato e non “quale” e “a che punto”: si rinuncia così a buone opportunità commerciali con imprese in risanamento, oppure si concludono affari pericolosi con imprese in liquidazione senza le autorizzazioni necessarie. Altro rischio: non accorgersi di una domanda con riserva da poco depositata perché la visura è stata estratta qualche giorno prima. Per contratti rilevanti, la visura va aggiornata a ridosso della firma.
Le mosse giuste
- Estrai la visura storica, non solo quella ordinaria, e annota date e stato di ogni iscrizione relativa alla procedura.
- Chiedi alla controparte la documentazione essenziale: decreto di apertura, nominativo del commissario, natura del piano.
- Verifica se il contratto richiede autorizzazione e, se sì, fai inserire nel contratto una condizione sospensiva legata al provvedimento autorizzativo.
- Valuta garanzie alternative: pagamenti a stato avanzamento, garanzie di terzi, tempi di consegna allineati ai pagamenti.
- Aggiorna la verifica alla firma e, nei rapporti di durata, a scadenze periodiche.
Gli appalti e i contratti con la pubblica amministrazione
Un caso frequente riguarda le imprese che partecipano a gare pubbliche o sono subappaltatrici di appaltatori pubblici. Il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) consente, a determinate condizioni, la partecipazione alle procedure di affidamento e l’esecuzione dei contratti anche alle imprese in concordato con continuità aziendale, con regole specifiche e, in alcune fasi, con l’autorizzazione del giudice. Per il partner che vuole costituire un raggruppamento temporaneo o affidare un subappalto, la visura è quindi solo il primo passo: occorre verificare se il concordato è in continuità, se sono stati rilasciati i provvedimenti necessari e se la stazione appaltante ne è a conoscenza. Una valutazione superficiale può compromettere non solo il contratto con la controparte, ma l’intera partecipazione alla gara.
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: un concordato in continuità, con un piano attestato e un commissario che vigila, può offrire su certi aspetti più trasparenza di un’impresa formalmente “pulita” ma in crisi non dichiarata, della quale nessuna visura racconta le difficoltà.
Giurisprudenza dedicata
La giurisprudenza di legittimità più recente insiste sul fatto che le regole di una procedura non si trasferiscono automaticamente a un’altra. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523 ha escluso che il reclamo disciplinato dall’art. 124 CCII per la liquidazione giudiziale possa essere esteso per analogia ad altre procedure. Per il partner il messaggio è pratico: ciò che vale per un’impresa in liquidazione non vale necessariamente per un’impresa in concordato, e la qualificazione della procedura che leggi in visura va presa sul serio.
Se sei un socio o un amministratore della società
La tua situazione
Sei amministratore di una società che sta valutando il concordato, oppure socio, di maggioranza o di minoranza, che ha scoperto il concordato dalla visura. Ti domandi chi ha il potere di decidere, se dovevi essere informato, che cosa succede alla tua quota, se puoi essere chiamato a rispondere dei debiti sociali.
Cosa cambia per te
Per le società, la decisione di accedere al concordato spetta in via esclusiva agli amministratori, e deve risultare da un verbale redatto da notaio, depositato e iscritto nel registro delle imprese (art. 120-bis CCII). È una regola che ha spostato l’equilibrio tradizionale: i soci non decidono, ma vengono informati, e la decisione è pubblica come la domanda.
Per l’amministratore, la pubblicità della decisione è anche un presidio di responsabilità. Il Codice impone di attivarsi tempestivamente per l’adozione di uno degli strumenti di regolazione della crisi quando ne ricorrono i presupposti (art. 2086, secondo comma, c.c. e art. 3 CCII); l’iscrizione documenta che l’organo amministrativo ha agito. Nella fase successiva, l’art. 120-bis prevede che la revoca degli amministratori, dopo l’iscrizione della decisione, sia possibile solo per giusta causa, e la proposizione di una domanda di concordato non è di per sé giusta causa; la revoca deve essere approvata dal tribunale.
Per i soci, il Codice ha costruito un sistema di diritti in funzione del piano: possono essere formati in una o più classi, possono presentare osservazioni e, in determinati casi, opporsi all’omologazione. Il piano può incidere sulla loro partecipazione (ad esempio con aumenti di capitale o trasformazioni) e il valore della partecipazione deve essere considerato nei limiti previsti dal Codice.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri se sei socio illimitatamente responsabile: salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia anche nei tuoi confronti (art. 117 CCII), il che significa che beneficerai della falcidia, ma anche che sei pienamente coinvolto nella vicenda.
I numeri
Società a responsabilità limitata con capitale di 50.000 €, socio di minoranza al 18%. La decisione degli amministratori viene verbalizzata da notaio il 3 febbraio 2026 e iscritta nel registro il 5 febbraio; la domanda di concordato viene depositata il 6 febbraio e iscritta l’8. Il socio, consultando la visura, vede due iscrizioni distinte: la decisione e la domanda. Se il piano prevede un aumento di capitale riservato a un investitore, la quota del socio rischia di diluirsi: il Codice gli consente di far valere le proprie ragioni nella classe dei soci e in sede di omologazione, non di bloccare la domanda.
Per l’amministratore: se nei mesi precedenti la società ha accumulato debiti verso fornitori per 412.900 € senza alcuna iniziativa, la data della decisione iscritta a registro diventa un punto di riferimento oggettivo per valutare la tempestività dell’attivazione.
I rischi specifici
Il rischio principale, per l’amministratore, è lasciar trascorrere il tempo: più tardi arriva la decisione, più si riduce il valore da distribuire ai creditori e più si espone alla contestazione di non essersi attivato. Per il socio, il rischio è scoprire tardi il concordato e perdere le occasioni per far valere le proprie ragioni nel procedimento. Per entrambi c’è il rischio, nella fase successiva, di confondere i rapporti personali (finanziamenti soci, garanzie prestate) con quelli della società: le garanzie personali dei soci non vengono travolte dal concordato.
Le mosse giuste
- Per l’amministratore: documenta il percorso decisionale, dalla rilevazione degli indicatori di crisi alla scelta dello strumento.
- Informa i soci con la tempestività richiesta, anche se la decisione non spetta loro.
- Per il socio: monitora la visura e chiedi informazioni sull’impostazione del piano, in particolare sull’eventuale incidenza sulla tua partecipazione.
- Separa le posizioni personali (finanziamenti soci, fideiussioni) da quelle della società e valutale autonomamente.
- Considera la composizione negoziata come alternativa riservata, se la crisi è ancora reversibile.
La responsabilità dopo l’iscrizione
L’iscrizione della decisione e della domanda non chiude il capitolo delle responsabilità; lo riapre su basi nuove. Durante la procedura gli amministratori devono gestire l’impresa nell’interesse prevalente dei creditori, rispettando i limiti dell’ordinaria amministrazione e collaborando con il commissario. Se il concordato non riesce e si apre la liquidazione giudiziale, le condotte tenute prima e dopo la domanda possono essere esaminate dal curatore ai fini delle azioni di responsabilità. Per chi è nella tua posizione, la regola più importante è che la buona fede si dimostra con i documenti: verbali, relazioni periodiche, istanze di autorizzazione, scambi con il commissario.
Per il socio, il fatto che la decisione spetti agli amministratori non significa assenza di tutela. Oltre ai diritti nell’ambito delle classi e dell’omologazione, restano gli strumenti ordinari di controllo previsti dal diritto societario, che vanno però coordinati con le regole della procedura per non intralciare il percorso di risanamento.
Giurisprudenza dedicata
L’iniziativa sulle procedure concorsuali non spetta solo all’imprenditore e ai creditori: Cass. civ., Sez. I, sent. 30 dicembre 2025, n. 34881 ha riconosciuto all’amministratore giudiziario nominato ai sensi dell’art. 2409 c.c. la legittimazione a chiedere la liquidazione giudiziale della società. Per soci e amministratori è un richiamo concreto: quando la gestione è contestata, anche la scelta della procedura, e quindi ciò che comparirà nel registro delle imprese, può sfuggire all’organo amministrativo ordinario.
Una sola iscrizione, tre letture: le simulazioni a confronto
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare come la stessa iscrizione nel registro delle imprese produca effetti diversi su profili diversi. Non riproducono casi reali: gli importi e le date sono scelti per rendere visibile il meccanismo dei termini.
Il dato di partenza comune
Ipotesi: la società Alfa S.r.l., produttrice di componenti meccanici, delibera l’accesso al concordato con verbale notarile del 12 maggio 2026, iscritto il 14 maggio. Deposita domanda con riserva ex art. 44 CCII il 15 maggio 2026, chiedendo le misure protettive. La cancelleria trasmette il 18 maggio (lunedì) e l’iscrizione avviene il 19 maggio 2026. La finestra di novanta giorni a ritroso va quindi dal 18 febbraio al 18 maggio 2026. Il tribunale assegna un termine di 60 giorni per il deposito di proposta e piano.
Simulazione 1 — Il fornitore di acciaio
Credito per forniture di gennaio-aprile 2026: 61.270 €. Il fornitore aveva in corso un pignoramento presso terzi notificato il 6 maggio 2026 sui crediti di Alfa verso un suo cliente.
- Dal 19 maggio, con le misure protettive pubblicate, il pignoramento non può proseguire: il fornitore resta con il credito di 61.270 € qualificato come anteriore.
- Il fornitore continua a consegnare a giugno per 23.480 €, con fatture separate, nell’ambito dell’ordinaria gestione della produzione: quel credito è prededucibile.
- Se il piano prevede il 31% per i chirografari, l’esito atteso è: 61.270 € × 31% = 18.993,70 € sui crediti vecchi, più 23.480 € integrali sui crediti nuovi. Totale atteso: 42.473,70 € su 84.750 € complessivi.
- Se avesse interrotto le consegne del contratto in corso invocando il solo deposito, avrebbe violato l’art. 94-bis CCII esponendosi a contestazioni; se avesse mescolato le fatture, avrebbe reso più difficile la dimostrazione della prededuzione.
Simulazione 2 — La banca con ipoteca giudiziale
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 148.915 €; ipoteca giudiziale iscritta su un immobile della società il 3 marzo 2026.
- Data di iscrizione della domanda: 19 maggio 2026. Il 3 marzo cade dentro la finestra (18 febbraio – 18 maggio).
- Effetto: l’ipoteca è inefficace verso i creditori anteriori al concordato. La banca concorre per 148.915 € come chirografaria, salvo altre garanzie.
- Se il piano prevede il 31% per i chirografari: recupero atteso 46.163,65 €.
- Variante: se l’ipoteca fosse stata iscritta il 12 febbraio 2026, sarebbe stata fuori dalla finestra, con trattamento privilegiato sul ricavato dell’immobile nei limiti del suo valore.
- Variante ulteriore: se il concordato si convertisse in liquidazione giudiziale, l’efficacia dell’ipoteca andrebbe valutata secondo le regole della revocatoria, con termini calcolati a ritroso dalla pubblicazione della domanda di concordato in base al principio di consecuzione.
Simulazione 3 — Il potenziale partner che acquista un ramo d’azienda
Il 3 giugno 2026 Beta S.p.A. estrae la visura di Alfa e vede la domanda con riserva iscritta dal 19 maggio. Ha in programma l’acquisto di una linea produttiva per 287.600 €.
- Atto di straordinaria amministrazione: senza autorizzazione del tribunale, l’acquisto sarebbe inefficace verso i creditori anteriori.
- Beta subordina il contratto all’autorizzazione e chiede che l’operazione sia inquadrata nella procedura (con le forme competitive previste dal Codice per le cessioni).
- Esito con autorizzazione: acquisto stabile, eventuali crediti verso Alfa nascenti dal contratto prededucibili.
- Esito senza autorizzazione: Beta rischia di vedere contestato l’acquisto e di vantare un credito restitutorio da far valere nella procedura.
Lettura parallela
| Profilo | Effetto della data 19 maggio 2026 | Esito numerico atteso |
|---|---|---|
| Fornitore | Blocco del pignoramento; separazione crediti vecchi/nuovi | 42.473,70 € su 84.750 € |
| Banca | Ipoteca del 3 marzo inefficace | 46.163,65 € su 148.915 € |
| Partner | Acquisto subordinato ad autorizzazione | Stabilità dell’atto solo se autorizzato |
La stessa riga nella visura vale, per tre lettori diversi, un blocco, una perdita di garanzia e una condizione contrattuale.
I casi misti: quando sei più profili insieme
Nella realtà le persone e le imprese raramente appartengono a un solo profilo. Ecco le combinazioni più frequenti e come si sommano le regole.
Il fornitore che è anche cliente
Molte filiere sono circolari: vendi componenti all’impresa in concordato e compri da lei semilavorati. In questo caso entra in gioco la compensazione. Il Codice ammette la compensazione dei debiti con i crediti anteriori alla procedura, anche se non scaduti, secondo le regole richiamate per il concordato; ma non puoi compensare un tuo debito sorto dopo il deposito con un credito anteriore. Se acquisti dopo il 19 maggio merci per 12.300 € e hai un credito anteriore di 18.700 €, non puoi semplicemente trattenere i 12.300 € a compensazione: rischi di vederti richiedere il pagamento integrale e restare concorsuale per i tuoi 18.700 €. La regola pratica: tieni separati i flussi per data e chiedi un parere prima di compensare.
Il socio che è anche finanziatore
Il socio che ha concesso finanziamenti alla società si trova in una posizione doppia. Come socio, partecipa alle dinamiche della classe dei soci e subisce gli effetti del piano sulla partecipazione. Come finanziatore, il suo credito è soggetto alle regole di postergazione dei finanziamenti soci (art. 2467 c.c.), che il Codice disciplina anche nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi, con alcune deroghe per i finanziamenti erogati in esecuzione o in funzione del concordato. Se il socio intende sostenere il piano con nuova finanza, deve farlo in forme autorizzate, per beneficiare del trattamento più favorevole.
Il socio o l’amministratore che è anche garante
Questo è il caso più delicato. Il concordato della società non libera il fideiussore personale: il creditore conserva le sue azioni contro i coobbligati e i garanti (art. 117 CCII). L’amministratore che ha firmato fideiussioni per gli affidamenti bancari può trovarsi a ricevere la richiesta di pagamento proprio nel momento in cui la società è protetta dalle misure. Le misure protettive, di regola, riguardano il patrimonio del debitore e non quello del garante. Per il garante persona fisica non imprenditore, l’eventuale squilibrio patrimoniale può trovare risposta negli strumenti del sovraindebitamento: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata.
La banca che è anche partner commerciale
Una banca che ha concesso affidamenti e, contemporaneamente, gestisce servizi di incasso o di factoring per l’impresa deve distinguere tra il credito anteriore (soggetto al piano), i rapporti in corso (protetti dall’art. 94-bis) e le nuove operazioni (che devono essere legalmente compiute per essere prededucibili). Le rimesse su conto corrente affluite dopo il deposito sollevano questioni di compensazione e di imputazione da analizzare caso per caso.
Il cliente che è anche creditore per anticipi
Hai versato anticipi per una commessa e stai valutando di affidarne un’altra all’impresa in concordato. La prima posizione, se il contratto è pendente, segue le regole dei contratti in corso; la seconda è un nuovo contratto, da valutare come atto della procedura. Le due cose possono convivere, ma vanno documentate separatamente, e la nuova commessa può diventare la leva per ottenere garanzie più solide anche sulla vecchia.
L’imprenditore individuale che è anche garante della propria società
Accade spesso che l’imprenditore titolare di una ditta individuale sia anche socio e garante di una società collegata. Il concordato della ditta individuale e quello della società sono procedure distinte, con iscrizioni distinte nel registro delle imprese, salvo che si ricorra alla disciplina dei gruppi di imprese (artt. 284 e seguenti CCII), che consente in certi casi una domanda unitaria. Chi consulta la visura deve quindi controllare tutte le posizioni collegate, non solo quella della controparte diretta.
Il confronto tra profili
Per riassumere, la tabella che segue mette a confronto i cinque profili sugli aspetti chiave. Va letta come una mappa di orientamento: ogni casella rinvia alla sezione dedicata.
| Aspetto | Imprenditore/società debitrice | Fornitore | Banca/finanziatore | Cliente/partner | Socio/amministratore |
|---|---|---|---|---|---|
| Quando “vede” il concordato | Lo determina col deposito | Da visura o comunicazione del commissario | Da visura, monitoraggio, Centrale Rischi | Da visura prima della firma | Dalla decisione verbalizzata e iscritta |
| Effetto chiave della data di pubblicazione | Decorrenza misure protettive | Spartiacque crediti anteriori/prededucibili | Finestra 90 giorni sulle ipoteche giudiziali | Necessità di verificare autorizzazioni | Atto di responsabilità dell’organo amministrativo |
| Norma di riferimento | Artt. 40, 44, 54 CCII | Artt. 46, 94-bis, 100 CCII | Artt. 46, 99, 170 CCII | Artt. 46, 94, 97 CCII | Artt. 117, 120-bis CCII |
| Tutela principale | Blocco delle azioni esecutive | Prededuzione dei crediti nuovi | Prededuzione della nuova finanza autorizzata | Stabilità degli atti autorizzati | Revoca solo per giusta causa (amministratore) |
| Rischio principale | Pubblicità non governata verso i partner | Mescolare crediti vecchi e nuovi | Ipoteca giudiziale “in corsa” | Atto di straordinaria amministrazione non autorizzato | Attivazione tardiva / diluizione della quota |
| Prima mossa | Piano di comunicazione pre-deposito | Annotare la data di iscrizione | Incrociare date garanzie/iscrizione | Visura storica aggiornata alla firma | Documentare il percorso decisionale |
Come si vede, nessun profilo è di serie B: ciascuno ha un rischio specifico che gli altri non corrono, e una tutela specifica che gli altri non hanno.
Le domande trasversali
La notizia del concordato sparisce dalla visura quando la procedura si chiude?
No, nel senso che la storia dell’impresa conserva le iscrizioni. La visura ordinaria aggiornata mostrerà lo stato attuale (ad esempio procedura chiusa o concordato omologato in esecuzione), ma la visura storica permetterà di ricostruire tutta la vicenda. Per l’impresa che esce dal concordato, la vera “riabilitazione” commerciale passa per la regolare esecuzione del piano e per la comunicazione ai partner, non per la cancellazione dell’iscrizione.
Che cosa succede se la domanda viene rinunciata o dichiarata inammissibile?
La rinuncia o l’inammissibilità vengono anch’esse rese pubbliche. Gli effetti protettivi cessano e i creditori riacquistano la possibilità di agire. Più delicata è la sorte degli effetti “a ritroso”, come l’inefficacia delle ipoteche iscritte nei novanta giorni: la Cassazione si è occupata espressamente della questione della rinuncia alla domanda e della sua incidenza su questa inefficacia, e la giurisprudenza ha mostrato che non si può dare per scontato che gli effetti della domanda sopravvivano alla sua caduta. Ogni creditore deve quindi rivalutare la propria posizione al momento della rinuncia.
Se sono un creditore e trovo la domanda in visura, devo fare qualcosa subito?
Sì: annotare la data di iscrizione, verificare se sono state chieste misure protettive, sospendere iniziative esecutive incompatibili, separare i crediti anteriori da quelli successivi e attendere le comunicazioni del commissario. Se la tua posizione presenta garanzie giudiziali recenti o contratti strategici, è il momento di un’analisi tecnica.
La composizione negoziata compare nella visura?
Di regola no: è un percorso riservato. Compare solo se l’imprenditore chiede misure protettive, nel qual caso l’istanza e l’accettazione dell’esperto vengono pubblicate. Se la composizione negoziata si conclude con l’accesso a un concordato, a quel punto la pubblicità diventa piena.
Se l’impresa passa dal concordato alla liquidazione giudiziale, le date si “azzerano”?
No. In base al principio di consecuzione, oggi espresso dall’art. 170 CCII, i termini a ritroso per le azioni revocatorie e di inefficacia si calcolano a partire dalla domanda di accesso al concordato cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, e non dalla sentenza di liquidazione. Per questo la data di iscrizione del concordato resta rilevante anche quando il concordato non va a buon fine.
Posso chiedere una visura “dettagliata” per sapere quanto prenderò come creditore?
No. La visura ti dice che la procedura esiste e a che punto è, non quale percentuale riceverai. Le informazioni sul contenuto della proposta e sul tuo credito arrivano dalle comunicazioni del commissario giudiziale e dalla documentazione messa a disposizione dei creditori nel corso della procedura. La visura è l’indice del libro, non il libro.
L’iscrizione del concordato influisce sul rating commerciale dell’impresa?
Nella prassi sì: le banche dati commerciali e i sistemi di valutazione del merito creditizio rilevano le iscrizioni relative alle procedure. Questo effetto non deriva da una norma del Codice, ma dal mercato. Per l’impresa debitrice significa che la gestione della comunicazione con i partner pesa quanto la qualità del piano; per i terzi, che un giudizio automatico basato sul solo indicatore non sostituisce l’analisi dello stato della procedura.
La giurisprudenza profilo per profilo
Le pronunce che seguono sono state verificate in fase di ricerca e ordinate secondo il profilo al quale si applicano più direttamente. I principi sono riformulati in parole nostre; per alcune pronunce, dove la fonte consultata riportava soltanto numero e anno, è indicato solo questo dato.
Per l’imprenditore e la società debitrice
Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912. Principio: se pende un’istanza di liquidazione giudiziale, il debitore che vuole accedere a uno strumento di regolazione della crisi deve depositare il proprio ricorso entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 CCII; si tratta di un termine perentorio. Rilevanza: la scelta del momento del deposito, e quindi dell’iscrizione nel registro, non è libera quando un creditore ha già preso l’iniziativa.
Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523. Principio: il reclamo previsto dall’art. 124 CCII è proprio della liquidazione giudiziale e non si applica per analogia ad altre procedure. Rilevanza: conferma che ogni procedura del Codice ha regole proprie, anche sui rimedi contro i provvedimenti iscritti nel registro; l’imprenditore deve conoscere gli strumenti di impugnazione specifici del concordato.
Per il fornitore
Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758. Principio: l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato (art. 168, comma 3, l. fall., oggi art. 46, comma 5, CCII) è una regola propria del concordato e non si estende automaticamente al fallimento successivo, nel quale l’ipoteca va valutata con le regole della revocatoria, con termini retrodatati alla pubblicazione della domanda. Rilevanza: il fornitore con ipoteca giudiziale deve sapere che la sorte della garanzia cambia se il concordato si converte in liquidazione.
Cass. civ., n. 6381/2019. Principio: è il precedente dal quale la pronuncia del 2022 ha preso le distanze, nel senso di un’applicazione più estesa dell’inefficacia anche nel fallimento consecutivo. Rilevanza: mostra che sul tema esisteva un contrasto e che, prima di dare per scontata la sorte di un’ipoteca, occorre verificare l’orientamento più recente.
Per la banca e il finanziatore
Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2016, n. 6045. Principio: quando al concordato segue il fallimento, il periodo sospetto per le revocatorie decorre dalla prima procedura, considerata unitariamente con la seconda, secondo la legge vigente al tempo della prima. Rilevanza: per la banca, la data di iscrizione del concordato è il riferimento per misurare all’indietro la revocabilità di rimesse, garanzie e pagamenti.
Cass. civ., Sez. I, n. 5527/2006 e Cass. civ., Sez. I, n. 21326/2005. Principio: sono le pronunce che hanno consolidato l’orientamento sulla unitarietà delle procedure concorsuali consecutive. Rilevanza: rappresentano la base storica del principio oggi codificato nell’art. 170 CCII, cui la banca deve guardare nel valutare le operazioni a cavallo della domanda.
Cass. civ., n. 8996/2021. Principio: la Corte si è occupata del rapporto tra la rinuncia alla domanda di concordato e l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione del ricorso, individuando le condizioni alle quali la caduta della domanda incide su quell’effetto. Rilevanza: la banca che ha visto “neutralizzata” un’ipoteca deve rivalutarne la sorte se il debitore rinuncia.
Per il cliente e il potenziale partner
Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523 (già citata). Rilevanza per il partner: la qualificazione della procedura che si legge in visura determina le regole applicabili; trattare un concordato come una liquidazione, o viceversa, conduce a valutazioni contrattuali sbagliate.
Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2016, n. 6045 (già citata). Rilevanza per il partner: chi conclude affari con un’impresa in concordato deve sapere che, in caso di successiva liquidazione, gli atti compiuti in prossimità della domanda possono essere riesaminati con termini calcolati dalla prima procedura; solo gli atti legalmente compiuti e autorizzati offrono stabilità.
Per il socio e l’amministratore
Cass. civ., Sez. I, sent. 30 dicembre 2025, n. 34881. Principio: l’amministratore giudiziario nominato in sede di controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. è legittimato a chiedere la liquidazione giudiziale della società. Rilevanza: quando l’organo amministrativo è sostituito, le scelte su quale procedura iscrivere nel registro possono passare ad altri soggetti; soci e amministratori devono attivarsi per tempo.
Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912 (già citata). Rilevanza per l’amministratore: la perentorietà del termine per depositare la domanda di accesso in pendenza di istanza di liquidazione rafforza il dovere di attivazione tempestiva e documentata.
Una regola trasversale emerge da questa giurisprudenza: le date di pubblicazione non sono adempimenti formali, ma il metro con cui si misurano garanzie, revocatorie e responsabilità.
Cosa può fare lo Studio Monardo per te, qualunque sia il tuo profilo
Lo Studio Monardo affronta la pubblicità del concordato preventivo dal punto di vista di chi deve prendere decisioni concrete, profilo per profilo. Ecco gli strumenti operativi che mettiamo in campo.
- Per l’imprenditore: valutiamo se la crisi può essere gestita in fase riservata con la composizione negoziata, o se è necessario il concordato, confrontando tempi, effetti protettivi e impatto pubblico delle due strade.
- Per l’imprenditore: prepariamo il piano di comunicazione verso banche, fornitori e clienti in vista del deposito, così che i partner chiave sappiano dallo studio e dall’impresa, prima che dalla visura, che cosa sta accadendo.
- Per la società: verifichiamo la regolarità del percorso decisionale degli amministratori, la redazione del verbale notarile e la sua iscrizione ai sensi dell’art. 120-bis CCII.
- Per il fornitore: ricostruiamo la posizione creditoria separando crediti anteriori e prededucibili sulla base della data di iscrizione della domanda, delle fatture e dei documenti di trasporto.
- Per il fornitore strategico: valutiamo i presupposti per il pagamento dei crediti anteriori ex art. 100 CCII e la tutela delle forniture essenziali.
- Per la banca e il finanziatore: confrontiamo le date delle garanzie con la finestra dei novanta giorni e analizziamo l’impatto della consecuzione sulle operazioni a cavallo della domanda.
- Per il partner commerciale: esaminiamo la visura storica della controparte, lo stato della procedura e la necessità di autorizzazioni, e predisponiamo le clausole contrattuali di salvaguardia.
- Per il socio e l’amministratore: analizziamo la posizione personale, incluse fideiussioni e finanziamenti soci, e, per il garante persona fisica, verifichiamo l’accesso agli strumenti di sovraindebitamento.
- Per tutti: seguiamo le fasi contenziose, dai reclami contro i provvedimenti del tribunale fino al giudizio di legittimità, mantenendo la stessa strategia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questa guida pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la qualifica che consente di conoscere dall’interno il percorso riservato della composizione negoziata e il momento esatto in cui la crisi diventa pubblica nel registro delle imprese. Questo significa poter accompagnare l’imprenditore nella scelta dello strumento e, insieme, saper leggere la stessa iscrizione dal lato dei creditori e dei partner.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la difesa è lo stesso avvocato cassazionista che può sostenerla nell’ultimo grado, senza passaggi di mano che disperdono la linea difensiva.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché la lettura di una visura, di un piano concordatario e di una posizione bancaria richiede competenze giuridiche e contabili nello stesso momento.
In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci con le tue regole
Il concordato preventivo compare nel registro delle imprese, e quindi nelle visure, dal primo o secondo giorno successivo al deposito della domanda. Ma la domanda giusta non è “si vede?”, bensì “che cosa significa per me?”. Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le tue regole, partendo dalla data di iscrizione. Per l’imprenditore quella data apre la protezione; per il fornitore separa crediti vecchi e nuovi; per la banca misura la tenuta delle garanzie; per il partner impone di verificare le autorizzazioni; per soci e amministratori documenta una scelta di responsabilità.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la sua abilitazione riguarda esattamente il confine tra crisi riservata e crisi pubblica, cioè il momento in cui un’impresa entra nel registro con uno strumento di regolazione. A questa qualifica si affiancano l’esperienza di avvocato cassazionista e il lavoro di uno staff di avvocati e commercialisti, che permettono di leggere ogni iscrizione insieme ai suoi effetti giuridici e contabili.
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