Un’azienda di logistica non è un’impresa come le altre. Il suo valore non sta in un capannone o in un marchio: sta in una rete fragile di magazzini (spesso in locazione), di contratti con committenti e subvettori (spesso in corso di esecuzione nel giorno in cui si apre la procedura), di mezzi (quasi sempre in leasing o a noleggio) e di persone che sanno farla funzionare. Quando il tribunale apre la liquidazione giudiziale, questa rete rischia di sfilacciarsi nel giro di settimane. Il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli articoli 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), è lo strumento che può fermare lo sfilacciamento, chiudere la procedura e, spesso, salvare il complesso aziendale passandolo a un nuovo soggetto.
Il principio da cui partire è semplice: a questa domanda non esiste una risposta unica, perché il concordato produce effetti radicalmente diversi a seconda di chi sei. L’imprenditore che ha visto fallire la propria società non può proporlo prima che sia trascorso un anno; un concorrente che vuole rilevare la flotta e i contratti può farlo fin da subito. Un subvettore non pagato può avere in mano un’azione diretta contro il committente che il concordato non tocca; il locatore del magazzino rischia invece di vedersi liquidare l’indennizzo per il recesso del curatore in moneta concordataria. L’autista con tre stipendi arretrati ha un privilegio che il concordato deve rispettare, e un passaggio al nuovo datore di lavoro regolato da norme che non tutti conoscono.
Questa guida è organizzata per profili. Dopo una parte comune, troverai una sezione dedicata a ciascuno dei cinque soggetti che, in un’azienda di logistica in crisi, hanno di più in gioco:
- l’imprenditore e i soci della società in liquidazione giudiziale;
- il terzo investitore o assuntore che vuole rilevare magazzini, mezzi e contratti;
- i creditori della filiera: subvettori, autotrasportatori, officine, fornitori;
- chi ha beni o merci dentro la procedura: locatore del magazzino, società di leasing, committenti con merce in deposito;
- i lavoratori: autisti, magazzinieri, impiegati.
Perché lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia? Perché il concordato nella liquidazione giudiziale si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, terreno su cui l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; vive di contratti di leasing, finanziamenti e garanzie bancarie, che lo staff multidisciplinare da lui coordinato in diritto bancario e tributario analizza ogni giorno; e si decide spesso in sede di opposizione all’omologazione e di reclamo, contenzioso che, grazie all’abilitazione di avvocato cassazionista, lo Studio può seguire con lo stesso difensore fino all’ultimo grado di giudizio.
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Le regole che valgono per tutti: come funziona il concordato nella liquidazione giudiziale
Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta per tutte la base normativa. Le sezioni successive vi rimanderanno senza ripeterla.
Che cos’è e a cosa serve
Il concordato nella liquidazione giudiziale è l’erede del vecchio concordato fallimentare della legge del 1942. Si tratta di un accordo tra un proponente e la massa dei creditori che, una volta approvato e omologato dal tribunale, chiude la liquidazione giudiziale e sostituisce la vendita atomistica dei beni con una soluzione negoziata. Per un’azienda di logistica la differenza è enorme: la liquidazione ordinaria tende a vendere separatamente i trattori, i semirimorchi, le scaffalature, i carrelli elevatori, e a lasciare scadere contratti di trasporto e di deposito che, presi singolarmente, valgono poco. Il concordato consente invece di trasferire il complesso funzionante.
Chi può proporlo e quando (art. 240 CCII)
La regola di legittimazione è la chiave di tutto ciò che segue.
- Creditori e terzi possono presentare la proposta anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, a condizione che la contabilità e gli altri dati disponibili permettano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato.
- Il debitore, le società cui partecipa e le società sottoposte a comune controllo possono presentarla solo dopo che sia trascorso un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
Questa asimmetria non è un dettaglio: significa che nei primi dodici mesi il “campo” è riservato agli esterni. Chi vuole rilevare un’impresa di logistica in liquidazione può muoversi subito, quando i contratti con i committenti sono ancora vivi e i mezzi ancora in strada.
Che cosa può contenere la proposta
La proposta è molto flessibile. Può prevedere:
- la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, con trattamenti differenziati tra classi diverse;
- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, compresa l’attribuzione delle attività a un assuntore;
- il pagamento non integrale dei creditori privilegiati, purché la soddisfazione offerta non sia inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni o diritti su cui grava la prelazione, secondo il valore di mercato attribuibile ai beni indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale;
- per le proposte di creditori e terzi, la cessione non solo dei beni dell’attivo ma anche delle azioni di pertinenza della massa (ad esempio revocatorie e azioni di responsabilità), purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa.
Il proponente può inoltre limitare gli impegni assunti ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. È una clausola decisiva per chi investe, perché consente di “chiudere” il perimetro del debito da pagare.
L’iter: parere, voto, omologazione
- Esame e pareri (art. 241 CCII). Sulla proposta si acquisiscono il parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, e quello del comitato dei creditori.
- Comunicazione e voto (artt. 243-244 CCII). La proposta viene comunicata ai creditori, che possono far pervenire il proprio dissenso entro il termine fissato. Il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, occorre anche la maggioranza delle classi.
- Omologazione (art. 245 CCII). Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione e decide sulle eventuali opposizioni. Dopo il correttivo-ter (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136) il comma 5 prevede che, se un creditore di una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.
- Efficacia (art. 246 CCII). Gli effetti decorrono dalla pubblicazione del decreto; la chiusura della procedura segue al passaggio in giudicato.
Gli effetti per tutti (artt. 248-253 CCII)
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Ma i creditori conservano i loro diritti verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso: questa regola, come vedremo, cambia completamente la partita per subvettori e società di leasing. L’esecuzione è sorvegliata da curatore, giudice delegato e comitato dei creditori (art. 249); se le garanzie promesse non vengono costituite o gli obblighi non vengono adempiuti, si apre la strada alla risoluzione (art. 250); se emerge che il passivo è stato dolosamente esagerato o una parte rilevante dell’attivo sottratta o dissimulata, è possibile l’annullamento (art. 251). Dopo la riapertura, può essere presentata una nuova proposta (art. 253).
Le norme “di settore” che entrano in gioco nella logistica
Per un’azienda di logistica, accanto agli articoli 240-253, contano almeno queste disposizioni:
- art. 172 CCII: i contratti pendenti restano sospesi finché il curatore decide se subentrare o sciogliersi;
- art. 177 CCII: il leasing (ex art. 72-quater l. fall.), cioè la sorte di trattori, semirimorchi e carrelli;
- art. 185 CCII: la locazione del magazzino;
- art. 189 e art. 191 CCII: rapporti di lavoro e loro trasferimento con l’azienda, in raccordo con l’art. 2112 c.c. e con l’art. 47 della legge 428/1990;
- art. 7-ter d.lgs. 286/2005: l’azione diretta del subvettore verso chi ha ordinato il trasporto;
- art. 2761 c.c.: il privilegio di vettore, spedizioniere e depositario sulle merci che detengono.
Tieni a mente questi riferimenti: ogni profilo li utilizza in modo diverso.
Concordato, esercizio dell’impresa e affitto d’azienda: come si combinano
In un’azienda di logistica il concordato raramente arriva su un’impresa ferma. Più spesso arriva su un’impresa che il curatore ha tenuto in vita con uno dei due strumenti che il codice gli mette a disposizione. Il primo è l’esercizio dell’impresa (art. 211 CCII): il tribunale può autorizzare la prosecuzione dell’attività, anche limitatamente a specifici rami, se dall’interruzione può derivare un grave danno e la prosecuzione non arreca pregiudizio ai creditori. Il secondo è l’affitto dell’azienda o di suoi rami (art. 212 CCII): il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato e il parere del comitato dei creditori, può affidare la gestione a un terzo quando ciò è utile per una più proficua vendita, scegliendo l’affittuario tenendo conto anche della conservazione dei livelli occupazionali.
Entrambi gli strumenti servono allo stesso scopo: evitare che i contratti con i committenti scadano, che i mezzi restino fermi nei piazzali e che il personale qualificato si disperda. Per il concordato, che è uno strumento di cessione del complesso aziendale, la continuità nel frattempo è spesso la condizione stessa della sua convenienza. Un affittuario che gestisce bene l’azienda per alcuni mesi è anche, molto spesso, il candidato naturale a presentare la proposta concordataria come assuntore.
Due avvertenze. La prima: le obbligazioni assunte durante l’esercizio dell’impresa sono debiti della procedura, che la proposta di concordato dovrà soddisfare per intero. La seconda: il contratto d’affitto deve regolare con cura la sorte dei contratti pendenti e dei rapporti di lavoro alla sua scadenza o in caso di acquisto, perché quelle clausole saranno il punto di partenza della trattativa concordataria.
Se sei l’imprenditore o un socio della società di logistica in liquidazione
La tua situazione
Hai costruito un’impresa di trasporti o di logistica conto terzi. Magari hai cominciato con due motrici e sei arrivato a gestire un hub con decine di baie di carico, contratti di logistica integrata con la grande distribuzione, una flotta in leasing e una squadra di autisti e magazzinieri. Poi qualcosa si è rotto: il gasolio, un committente importante che non paga, i noli schiacciati al ribasso, una rata di leasing saltata dopo l’altra. Il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale e il curatore ha preso in mano tutto. Ti chiedi se esiste ancora una strada per non vedere l’impresa smembrata, e magari per riprenderne il controllo.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il codice ti tiene fuori dalla porta per il primo anno. Non puoi presentare la proposta di concordato, né direttamente né attraverso società che partecipi o che sono sotto comune controllo, se non dopo dodici mesi dalla sentenza di apertura, ed entro due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La ragione è chiara: il legislatore vuole evitare che l’imprenditore usi il concordato per riprendersi a prezzo di saldo l’azienda appena entrata in procedura, prima che il mercato abbia avuto il tempo di esprimere offerte migliori.
Questo non significa che tu sia condannato all’inerzia. Significa che, nel primo anno, il tuo ruolo è diverso:
- puoi collaborare con il curatore, fornendo informazioni su contratti, committenti e mezzi che nessuno conosce meglio di te;
- puoi favorire l’ingresso di un terzo che presenti una proposta: un investitore, un operatore del settore, anche una nuova società con soci diversi. In questo caso occorre però prestare attenzione: se la società proponente è partecipata da te o è sotto comune controllo con la società in liquidazione, ricade nello stesso divieto annuale;
- puoi preparare, per il momento in cui il divieto cade, una proposta credibile, sapendo che se la presenti tu dovrai normalmente portare risorse esterne, perché nessuno voterà per una soluzione che offre meno della liquidazione.
I numeri
Il tempo, in logistica, è valore. Ipotizziamo una sentenza di apertura del 14 marzo 2025 e uno stato passivo reso esecutivo il 9 ottobre 2025. Come imprenditore potrai presentare la proposta solo dal 14 marzo 2026 e non oltre il 9 ottobre 2027. Nel frattempo, però, il curatore avrà dovuto decidere sui contratti pendenti (leasing, locazioni, contratti di logistica), e molti di essi potrebbero essere già sciolti. Se i 14 trattori in leasing sono stati restituiti al concedente e il contratto del magazzino è stato oggetto di recesso, dopo un anno potresti trovarti a proporre il concordato su un’impresa che non c’è più.
Per questo, se l’obiettivo è conservare il complesso aziendale, la tua leva principale nel primo anno è l’esercizio dell’impresa da parte del curatore (art. 211 CCII) o l’affitto dell’azienda a un terzo (art. 212 CCII), che mantengono vivi contratti e mezzi in attesa della soluzione concordataria.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è arrivare tardi: quando il divieto annuale cade, il valore che volevi salvare può essere già disperso. Ci sono poi altri rischi da non sottovalutare:
- le garanzie personali: se hai firmato fideiussioni per i leasing dei mezzi o per i fidi bancari, il concordato della società non ti libera. I creditori conservano i loro diritti verso i fideiussori (art. 248 CCII), e la società di leasing potrà escuterti per la differenza tra il proprio credito e quanto ricavato dalla ricollocazione dei mezzi;
- le azioni di responsabilità: se il proponente è un terzo, la proposta può includere la cessione delle azioni di pertinenza della massa, tra cui l’azione di responsabilità contro gli amministratori. In quel caso, a portarla avanti non sarà più il curatore, ma il nuovo titolare;
- l’annullamento: se emergesse che il passivo è stato esagerato o parte dell’attivo occultata, il concordato potrebbe essere annullato (art. 251 CCII) anche dopo l’omologazione.
Le mosse giuste
- Mappare subito i contratti pendenti: elenca leasing, noleggi, locazioni, contratti di logistica e di trasporto ancora in corso, con scadenze, valori e clausole di recesso. Il curatore deve decidere in fretta, e un’informazione completa può orientarlo verso il subentro anziché lo scioglimento.
- Sostenere la continuità: proponi al curatore, con dati alla mano, l’esercizio provvisorio o l’affitto d’azienda come alternativa allo smembramento.
- Valutare con prudenza la proposta di un terzo “amico”: verifica in anticipo se la struttura societaria del proponente lo fa ricadere nel divieto dell’art. 240, comma 1.
- Gestire le garanzie personali in parallelo: la tua esposizione come fideiussore va affrontata in modo autonomo, con gli strumenti che l’ordinamento offre anche alla persona fisica sovraindebitata.
- Preparare il dopo: se intendi presentare tu la proposta allo scadere dell’anno, costruisci per tempo la provvista e la relazione del professionista indipendente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento, affronta queste situazioni su due fronti contemporaneamente: la sorte dell’impresa e quella del patrimonio personale dell’imprenditore che l’ha garantita.
Dopo l’omologazione: che cosa resta a te
Se il concordato è proposto da un terzo e viene omologato, la procedura si chiude quando il decreto passa in giudicato e il curatore ha reso il conto. Per la società questo significa che i creditori anteriori non potranno più pretendere da lei più di quanto previsto dalla proposta. Per te come persona, però, il quadro va ricostruito voce per voce. Le fideiussioni restano. Le eventuali azioni di responsabilità, se cedute al proponente, proseguono in mano sua. E l’azienda, se è stata attribuita all’assuntore, non torna a te: ciò che eventualmente ti rimane è il guscio societario, con le scelte da compiere sul suo futuro.
Se invece la proposta l’hai presentata tu, allo scadere del divieto annuale, e viene omologata, la società torna in bonis e riprende la gestione del proprio patrimonio, ma con l’obbligo di eseguire esattamente quanto promesso. In caso di inadempimento il concordato può essere risolto e la liquidazione riaperta. Per questo la proposta del debitore deve essere costruita su flussi realistici: nella logistica, dove i margini si misurano su pochi centesimi a chilometro, una previsione di incasso ottimistica è il modo più rapido per trasformare la chiusura della procedura in una sua riapertura.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione, con l’ordinanza 15 luglio 2024, n. 19354, ha ribadito che l’apertura della procedura concorsuale non estingue automaticamente i rapporti di lavoro ma li sospende, e che in caso di cessione dell’azienda dalla procedura la deroga alla continuità dei rapporti è possibile solo rispettando le procedure di consultazione sindacale. Per te imprenditore, il messaggio è che la continuità dell’azienda e quella dei rapporti di lavoro viaggiano insieme: un piano che ignori l’una compromette l’altra.
Se sei il terzo che vuole rilevare l’azienda: investitore, concorrente, assuntore
La tua situazione
Sei un operatore logistico che da tempo guarda con interesse quella piattaforma a ridosso del casello autostradale; oppure sei un investitore che ha individuato nel settore un’occasione; oppure ancora sei un gruppo di ex manager che conosce i clienti e vuole ripartire. L’azienda è in liquidazione giudiziale. Puoi partecipare alle vendite competitive del curatore, comprando un lotto alla volta. Oppure puoi fare un’offerta per l’intero, attraverso il concordato.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, il concordato offre vantaggi che la vendita competitiva non dà:
- puoi muoverti subito, senza attendere l’esecutività dello stato passivo, purché la contabilità consenta al curatore di stilare un elenco provvisorio dei creditori;
- puoi limitare i tuoi impegni ai creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno già proposto opposizione o domanda tardiva al momento della proposta;
- puoi acquisire anche le azioni della massa, come revocatorie già avviate o da avviare, se il giudice delegato le autorizza e sono indicate con precisione;
- puoi proporti come assuntore: in questo caso, con l’omologazione, i beni dell’attivo passano a te e tu ti accolli l’obbligo di adempiere il concordato. La tua responsabilità è circoscritta a quanto previsto dalla proposta omologata.
La regola più importante per te è che l’omologazione trasferisce l’azienda, ma non necessariamente i contratti nel modo in cui li immagini. Il magazzino in locazione, i trattori in leasing, i contratti di logistica con i committenti hanno ciascuno un proprio regime: alcuni si trasferiscono con l’azienda, altri richiedono il consenso della controparte, altri ancora sono già stati sciolti dal curatore prima che tu arrivi. Il valore della tua proposta dipende da quanto di questa rete riesci a conservare.
I numeri
Un esempio aiuta a capire come si costruisce una proposta credibile. Supponiamo un’azienda con:
- un magazzino di proprietà gravato da ipoteca bancaria per 1.340.000 €, che la relazione giurata del professionista indipendente stima realizzabile in liquidazione, al netto dei costi di vendita, in 1.090.000 €;
- nove furgoni di proprietà per un valore di 96.400 €;
- crediti verso clienti per 212.700 €;
- debiti privilegiati verso lavoratori per 387.250 €;
- crediti chirografari di fornitori per 418.600 € e di subvettori per 263.900 €;
- spese di procedura e altri crediti prededucibili per 74.300 €.
Grazie alla relazione giurata, la banca ipotecaria può essere soddisfatta nei limiti del valore di realizzo del magazzino, cioè 1.090.000 €, mentre la parte residua del suo credito (250.000 €) degrada al chirografo. I chirografari complessivi diventano quindi 932.500 €. Se offri il 18% ai chirografari (167.850 €), il 100% ai lavoratori privilegiati e paghi le prededuzioni, il fabbisogno complessivo è di 1.719.400 €. La proposta passa solo se i creditori la ritengono più conveniente della prosecuzione della liquidazione: se il curatore stima per i chirografari una percentuale dell’11% nello scenario liquidatorio, il tuo 18% diventa un argomento solido sia in sede di voto, sia in un’eventuale opposizione fondata sulla convenienza.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è comprare un guscio vuoto: un’azienda i cui contratti chiave sono stati sciolti e i cui mezzi sono stati restituiti mentre preparavi la proposta. Gli altri rischi:
- il passivo sommerso: se non limiti gli impegni ai creditori ammessi, l’assuntore è tenuto a pagare nella percentuale concordataria anche i creditori concorsuali non insinuati. La clausola di limitazione va scritta con cura;
- le opposizioni: un creditore di una classe dissenziente può contestare la convenienza della proposta. Il tribunale omologa se ritiene che il credito sia soddisfatto in misura non inferiore alla prosecuzione della liquidazione: la relazione del professionista e il parere del curatore diventano allora decisivi;
- i lavoratori: se rilevi l’azienda, i rapporti di lavoro passano a te secondo l’art. 2112 c.c., salvo gli accordi sindacali consentiti dall’art. 47 della legge 428/1990, che richiamano l’art. 191 CCII. Un accordo mal costruito può esporti a contenziosi per la reintegrazione;
- la risoluzione: se non adempi, il concordato può essere risolto e la procedura riaperta, con perdita delle garanzie prestate a beneficio dei creditori.
Le mosse giuste
- Bloccare il perimetro prima di scrivere la proposta: chiedi al curatore lo stato aggiornato dei contratti pendenti e valuta se sollecitare l’esercizio provvisorio o un affitto ponte per mantenere vivi magazzino, mezzi e clienti.
- Scrivere la clausola di limitazione degli impegni ai creditori ammessi, anche provvisoriamente, e a chi ha già proposto opposizione o domanda tardiva.
- Costruire le classi con criterio: separa i subvettori (che spesso hanno un’azione diretta verso i committenti) dai fornitori di carburante e dalle officine; tratta in modo distinto i creditori ipotecari degradati.
- Negoziare con le controparti strategiche prima del voto: la società di leasing e il locatore del magazzino non votano solo sul loro credito, decidono anche se proseguire il rapporto con te.
- Preparare l’accordo sindacale: se intendi ridurre l’organico, la deroga all’art. 2112 c.c. passa solo attraverso la consultazione prevista dalla legge.
Giurisprudenza dedicata
Nella giurisprudenza formatasi sul concordato fallimentare, che resta il riferimento interpretativo perché il codice ha riprodotto in larga parte la disciplina previgente, la Cassazione si è occupata a più riprese della clausola che limita gli impegni del proponente: con la sentenza 9 gennaio 2024, n. 725 la Prima Sezione ha esaminato l’opposizione all’omologa proposta dall’Agenzia delle Entrate, che chiedeva di insinuarsi tardivamente, ragionando proprio sull’ambito di questa clausola. Per l’investitore è la conferma che il perimetro dei creditori da pagare si decide nella formulazione della proposta, non dopo.
Se sei un creditore della filiera: subvettore, autotrasportatore, officina, fornitore
La tua situazione
Sei un padroncino o una piccola impresa di autotrasporto che lavorava in subvezione per l’azienda finita in liquidazione. Oppure sei l’officina che ne manuteneva i mezzi, il distributore di carburante che le faceva credito, il fornitore di bancali, di pneumatici, di software gestionale. Hai fatture insolute e ricevi la comunicazione del curatore con l’invito a presentare domanda di ammissione al passivo. Poi arriva la notizia: c’è una proposta di concordato, e ti viene chiesto di votare.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se sai quale strumento usare. La prima distinzione da fare è tra chi ha eseguito trasporti e chi ha fornito beni o servizi diversi.
Se sei un subvettore, hai a disposizione un’arma che gli altri creditori non hanno. L’art. 7-ter del d.lgs. 286/2005 ti riconosce un’azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita. In altre parole: se la società in liquidazione era il vettore principale e tu hai eseguito materialmente il viaggio, puoi chiedere il pagamento direttamente al committente che aveva affidato il trasporto.
Questa azione si coordina con il concordato in modo favorevole per te. Il concordato omologato vincola i creditori nei confronti del debitore, ma i creditori conservano i loro diritti verso i coobbligati (art. 248 CCII). Il committente obbligato in solido rientra in questa categoria: la falcidia concordataria sul tuo credito verso la società in liquidazione non riduce, di per sé, ciò che puoi chiedere al committente.
Se sei un vettore o uno spedizioniere che ha ancora in mano merce della società in liquidazione, hai poi il privilegio dell’art. 2761 c.c.: i crediti derivanti dal contratto di trasporto e di spedizione hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché restano presso di te. Dopo la riforma del 2021 (D.L. 152/2021, convertito dalla legge 233/2021), il privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di trasporti o spedizioni diversi da quelli che hanno generato il credito, purché facciano parte di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
Se invece sei un fornitore di beni o servizi diversi dal trasporto, normalmente sei un creditore chirografario: la tua tutela passa per il voto, per la formazione delle classi e per l’eventuale opposizione all’omologazione.
C’è però un’eccezione importante per l’officina che ha riparato un mezzo e lo detiene ancora. L’art. 2756 c.c. riconosce privilegio ai crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili, sui beni stessi, finché restano presso chi ha eseguito il lavoro; e il creditore può trattenere il bene finché non è soddisfatto. Se nel tuo piazzale c’è ancora il trattore stradale che hai riparato prima dell’apertura della procedura, la tua posizione è molto più forte di quella di un chirografario: il curatore, o l’assuntore che vuole il mezzo, dovrà fare i conti con il tuo privilegio. Attenzione però: se il mezzo è in leasing, il proprietario è la società concedente, e i rapporti tra il tuo privilegio e il diritto del concedente alla restituzione vanno esaminati caso per caso.
Per il distributore di carburante e per gli altri fornitori senza beni in mano, la leva più concreta è la formazione delle classi. Se la proposta ti colloca in una classe insieme ai subvettori, che possono recuperare buona parte del credito con l’azione diretta e sono quindi meno interessati alla percentuale concordataria, i loro voti possono far approvare un trattamento che per te è insufficiente. È proprio in situazioni come questa che l’omogeneità delle classi diventa un argomento di opposizione all’omologazione.
I numeri
Facciamo un calcolo. Hai eseguito 31 viaggi in subvezione per un credito complessivo di 23.480 €. I viaggi erano stati ordinati alla società in liquidazione da due committenti: il committente A per 19 viaggi (14.391 €), il committente B per 12 viaggi (9.089 €). La proposta di concordato offre ai chirografari il 18%.
- Se ti limiti a insinuarti al passivo e a subire il concordato, incassi il 18% di 23.480 €, cioè 4.226,40 €.
- Se eserciti l’azione diretta verso i committenti, puoi chiedere al committente A fino a 14.391 € e al committente B fino a 9.089 €, nei limiti delle prestazioni da ciascuno ricevute e della quota di corrispettivo pattuita. La giurisprudenza di merito, ad esempio il Tribunale di Udine nella sentenza 30 gennaio 2025, n. 82, ha ritenuto che la responsabilità del committente operi anche se questi ha già pagato il vettore principale.
La differenza tra le due strade, in questo esempio, può superare i 19.000 €.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è perdere l’azione diretta per difetto di prova. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza 27 maggio 2024, n. 817, ha richiesto al subvettore di dimostrare l’esistenza del contratto con il vettore principale, il prezzo concordato, gli ordini, le fatture e i documenti di trasporto sottoscritti da cui emerga la catena contrattuale. Se non hai conservato le lettere di vettura, i CMR o gli ordini, la tua posizione si indebolisce. Altri rischi:
- sbagliare il giudice: la domanda di accertamento del credito verso la società in liquidazione va proposta con l’insinuazione al passivo; un decreto ingiuntivo chiesto dopo l’apertura della procedura contro di essa è destinato a fallire, come ha ricordato il Tribunale di Nocera Inferiore nella sentenza 27 maggio 2025, n. 1857. L’azione diretta contro il committente, invece, resta un giudizio ordinario autonomo;
- perdere il privilegio: il privilegio dell’art. 2761 c.c. dura finché la merce resta presso di te. Se la consegni senza essere pagato, lo perdi;
- votare senza aver fatto i conti: un voto favorevole frettoloso, o un silenzio che vale consenso, può consolidare una proposta che ti tratta peggio di quanto potresti ottenere altrove.
Le mosse giuste
- Raccogli subito la documentazione di ogni viaggio: ordini, CMR, DDT firmati, fatture, comunicazioni con il vettore principale.
- Individua i committenti per cui hai lavorato e quantifica, viaggio per viaggio, quanto ciascuno deve rispondere.
- Insinuati comunque al passivo: l’azione diretta e la domanda di ammissione non si escludono, e la seconda ti dà diritto di voto.
- Non riconsegnare merce in tuo possesso senza aver valutato il privilegio dell’art. 2761 c.c.
- Leggi la proposta e la composizione delle classi: se sei inserito in una classe insieme a creditori con interessi diversi, valuta l’opposizione all’omologazione.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle pronunce di Ancona, Udine e Nocera Inferiore già citate, è utile un principio affermato dalla Cassazione in materia di appalto e valido per analogia nella logistica: con la sentenza 5 marzo 2019, n. 6333 la Sezione Lavoro ha escluso che l’apertura della procedura concorsuale a carico dell’appaltatore renda improcedibile l’azione diretta già promossa verso il committente, trattandosi di un’azione che incide sul patrimonio di un terzo e solo indirettamente sul credito del debitore fallito. La logica dell’azione diretta, sottratta al concorso, è la stessa che sorregge l’art. 7-ter.
Se hai beni o merci dentro la procedura: locatore del magazzino, società di leasing, committente con merce in deposito
La tua situazione
Questa sezione è scritta per chi, pur non essendo un creditore “ordinario”, ha qualcosa di proprio dentro l’azienda in liquidazione. Sei il proprietario del capannone che la società usava come hub. Sei la società di leasing che ha finanziato i trattori stradali, i semirimorchi frigo, i carrelli elevatori. Oppure sei un’azienda di produzione o di distribuzione che aveva affidato al magazzino le proprie merci in deposito e che ora non riesce più a ritirarle. In tutti questi casi la domanda è la stessa: il mio bene è al sicuro? E che cosa succede se arriva un concordato?
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo diritto non dipende solo dal concordato, ma dalla scelta che il curatore fa sul contratto prima del concordato. I contratti pendenti restano sospesi all’apertura della liquidazione giudiziale finché il curatore non decide se subentrare o sciogliersi (art. 172 CCII). La proposta di concordato arriva quasi sempre dopo questa scelta, e la eredita.
Se sei il locatore del magazzino. L’art. 185 CCII consente al curatore del conduttore di recedere dal contratto in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, corrispondendoti un equo indennizzo per l’anticipato recesso, determinato in caso di disaccordo dal giudice delegato sentiti gli interessati. Con il Codice della crisi l’indennizzo non gode più della prededuzione che la vecchia legge fallimentare gli attribuiva: va insinuato al passivo e, se arriva un concordato, subisce la percentuale concordataria. Diverso è il caso dei canoni maturati dopo l’apertura, se il curatore ha continuato a occupare l’immobile: quelli sono debiti della procedura. Per i canoni anteriori puoi contare sul privilegio dell’art. 2764 c.c. sui beni mobili che arredano o forniscono l’immobile locato, nei limiti del loro valore.
Se sei la società di leasing. L’art. 177 CCII riprende il vecchio art. 72-quater l. fall. Se il curatore si scioglie dal contratto, hai diritto alla restituzione del bene e devi versare alla procedura l’eventuale differenza tra quanto ricavi dalla vendita o altra collocazione del bene a valori di mercato e il tuo credito residuo in linea capitale; se il ricavato è inferiore, puoi insinuarti per la differenza. Se invece il curatore subentra, il contratto prosegue. La regola da ricordare è che il bene è la misura del tuo credito: la Cassazione, con la sentenza 19 settembre 2025, n. 25701, ha ricostruito proprio in questi termini il rapporto tra leasing e liquidazione dell’utilizzatore. Se il contratto si era già risolto prima dell’apertura della procedura, le regole cambiano: per i contratti risolti prima dell’entrata in vigore della legge 124/2017, le Sezioni Unite (sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061) hanno indicato l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo.
Se sei il committente con merce in deposito. La tua merce non appartiene alla società in liquidazione, e quindi non fa parte dell’attivo. Ma per riaverla non basta presentarsi al magazzino: le domande di rivendicazione e restituzione dei beni mobili si propongono nelle forme dell’accertamento del passivo (art. 210 CCII). Inoltre, la società depositaria aveva sulle tue merci il privilegio previsto dall’art. 2761 c.c. per i crediti derivanti dal deposito, con il connesso diritto di ritenzione: se hai fatture di stoccaggio non pagate, il curatore, e dopo di lui l’eventuale assuntore, può opporlo alla tua richiesta di restituzione.
I numeri
Prendiamo un capannone logistico locato a 8.650 € al mese. Alla data di apertura della procedura sono insoluti tre canoni (25.950 €). Il curatore occupa l’immobile per quattro mesi per completare l’inventario e gestire i ritiri dei committenti (34.600 €), poi recede con autorizzazione del comitato; l’equo indennizzo viene determinato in 17.300 €. In magazzino ci sono scaffalature e attrezzature della società conduttrice stimate 19.800 €.
- I 34.600 € di occupazione post-apertura sono debiti della procedura e vanno pagati integralmente.
- Dei 25.950 € di canoni anteriori, 19.800 € sono coperti dal privilegio dell’art. 2764 c.c. sul valore dei beni mobili presenti; il residuo di 6.150 € è chirografario.
- L’indennizzo di 17.300 € è un credito concorsuale.
Lo sviluppo completo, con l’impatto di una proposta che offre il 18% ai chirografari, è nella sezione delle simulazioni.
Per la società di leasing, un esempio: credito residuo in linea capitale su un trattore stradale pari a 61.740 €; il bene, restituito dopo lo scioglimento, viene ricollocato a valori di mercato per 48.300 €. La differenza di 13.440 € si insinua al passivo; con un concordato al 18% sul chirografo, il concedente ne ricaverebbe 2.419,20 €, ma conserverebbe ogni diritto verso il fideiussore dell’utilizzatore.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è trattare il concordato come un fatto che non ti riguarda. Il concordato, invece, determina quanto incassi della parte del tuo credito che non è coperta dal bene. Altri rischi:
- per il locatore: confondere i canoni anteriori (concorsuali) con quelli dell’occupazione post-apertura (debiti della procedura), e insinuarli in modo errato;
- per la società di leasing: vendere il bene restituito senza rispettare il criterio del valore di mercato, esponendosi alla contestazione della differenza;
- per il committente: lasciar trascorrere i termini dell’accertamento del passivo senza proporre domanda di restituzione, oppure scoprire troppo tardi che il deposito era gravato da fatture insolute.
Le mosse giuste
- Proponi tempestivamente la domanda nelle forme dell’accertamento del passivo: rivendica o restituzione per il committente, insinuazione dei crediti per locatore e concedente.
- Separa le voci: canoni anteriori, canoni post-apertura, indennizzo; credito in linea capitale, canoni scaduti, valore di ricollocazione.
- Documenta il valore del bene: per il leasing, una stima a valori di mercato; per il locatore, un inventario dei beni mobili presenti in magazzino.
- Negozia con l’eventuale assuntore: se il proponente vuole il tuo capannone o i tuoi mezzi, il tuo consenso alla prosecuzione del rapporto vale molto più del tuo voto.
- Non dimenticare i garanti: il concordato non ti impedisce di agire verso fideiussori e coobbligati.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla sentenza n. 25701/2025 e alle Sezioni Unite n. 2061/2021, segnaliamo la Cassazione 26 luglio 2024, n. 20671, che ha richiesto di tenere conto dell’esito della vendita del bene nella quantificazione del debito residuo dell’utilizzatore. Per il locatore, la Cassazione con la sentenza n. 28918/2025 ha affrontato il caso dell’immobile locato dal curatore, su autorizzazione del comitato dei creditori, e poi venduto con procedura competitiva, escludendo che il conduttore possa vantare per ciò solo la prelazione legale. Per il committente, resta attuale il principio di Cass. 28 giugno 2005, n. 13905, che collegava ritenzione e privilegio del vettore a un rapporto di connessione tra cose e credito, oggi in parte superato dall’estensione legislativa ai contratti continuativi.
Se sei un lavoratore: autista, magazziniere, impiegato
La tua situazione
Guidavi un bilico sulle tratte nord-sud, o lavoravi su un muletto in un magazzino da trentamila posti pallet, o gestivi le bolle in ufficio. Gli stipendi hanno cominciato ad arrivare in ritardo, poi non sono arrivati. È stata aperta la liquidazione giudiziale e ti hanno detto che il tuo rapporto è “sospeso”. Adesso si parla di concordato, di un nuovo acquirente, di un accordo sindacale. Vuoi sapere se avrai ancora un lavoro, e se recupererai quello che ti spetta.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, le regole sono due e vanno tenute separate: quella sul rapporto di lavoro e quella sui crediti.
Il rapporto di lavoro. Con l’apertura della liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro subordinato restano sospesi finché il curatore non comunica il subentro o il recesso (art. 189 CCII). Se il curatore non comunica il subentro entro quattro mesi dall’apertura, termine che può essere prorogato su richiesta, i rapporti si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura. La regola più importante per te è che, se l’azienda viene trasferita, anche nell’ambito del concordato, il tuo rapporto passa all’acquirente secondo l’art. 2112 c.c., salvo che un accordo sindacale raggiunto nella procedura prevista dall’art. 47 della legge 428/1990, richiamato dall’art. 191 CCII, disponga diversamente nei limiti consentiti dalla legge. La Cassazione, con l’ordinanza 15 luglio 2024, n. 19354, ha chiarito che la procedura concorsuale non cancella automaticamente il rapporto, ma lo sospende, e che la deroga alla continuità richiede il rispetto delle procedure sindacali.
I crediti. Retribuzioni arretrate e TFR sono assistiti dal privilegio generale dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. Questo significa che, in un concordato, devono essere pagati integralmente oppure, se la proposta li soddisfa solo in parte, in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio, secondo la relazione giurata del professionista indipendente. In parallelo, il Fondo di garanzia gestito dall’INPS interviene per il TFR e per le ultime retribuzioni, entro i limiti di legge, e poi si surroga nei tuoi diritti verso la procedura.
I numeri
Un autista con tre mensilità non pagate per 6.870 € e un TFR maturato di 14.215 € ha un credito privilegiato complessivo di 21.085 €. Se la proposta prevede il pagamento integrale dei privilegiati, il concordato deve garantirti l’intero importo; se il Fondo di garanzia ti ha già pagato in tutto o in parte, la quota corrispondente spetterà all’INPS in surrogazione. Se il tuo rapporto passa all’assuntore, dal 15 luglio 2022 il comma 5-bis dell’art. 47 della legge 428/1990 consente ai lavoratori ceduti nelle ipotesi di trasferimento in procedura liquidatoria di esigere subito il TFR maturato verso il cedente, anche se il rapporto prosegue senza interruzione con il cessionario.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è firmare un accordo individuale senza sapere a cosa rinunci. Nella logistica capita che il nuovo operatore proponga il passaggio a condizioni diverse o con un contratto collettivo diverso. Altri rischi:
- restare fuori dal perimetro: se l’accordo sindacale prevede che parte dei lavoratori non passi all’acquirente, verifica che sia stato raggiunto con la procedura di legge;
- perdere i termini: anche i lavoratori devono insinuare i crediti al passivo; senza domanda, il Fondo di garanzia e la procedura non hanno base per pagarti;
- confondere il cedente e il cessionario: i crediti anteriori al trasferimento seguono regole diverse a seconda del tipo di procedura e del contenuto dell’accordo sindacale.
Le mosse giuste
- Insinua al passivo retribuzioni, TFR e ogni altra voce, con le buste paga e il prospetto del TFR.
- Attiva il Fondo di garanzia una volta reso esecutivo lo stato passivo che ti ammette.
- Chiedi copia dell’accordo sindacale sul trasferimento e verifica la tua posizione.
- Non firmare conciliazioni o rinunce senza una verifica preventiva.
- Valuta l’azione diretta verso i committenti se lavoravi in appalto di servizi logistici: la responsabilità solidale del committente può essere una seconda fonte di pagamento.
Se lavoravi in un appalto di servizi logistici
Molti magazzinieri, carrellisti e addetti al facchinaggio non lavorano direttamente per il proprietario della merce, ma per un’impresa di logistica che ha in appalto la gestione del magazzino di un committente. Per chi è nella tua posizione, qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. L’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente sia obbligato in solido con l’appaltatore, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, compresa la quota di TFR maturata nel periodo dell’appalto, e i contributi previdenziali. Accanto a questa norma resta l’azione diretta dell’art. 1676 c.c., nei limiti del debito che il committente ha ancora verso l’appaltatore.
La Cassazione, con la sentenza 5 marzo 2019, n. 6333, ha escluso che il fallimento dell’appaltatore renda improcedibile l’azione già proposta contro il committente. Questo significa che, accanto alla domanda di ammissione al passivo e al Fondo di garanzia, puoi avere un terzo debitore solvibile: il committente per il quale hai materialmente lavorato. Il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto è però stringente, e va calcolato con attenzione: in una crisi di impresa l’appalto spesso cessa ben prima dell’apertura della procedura.
Giurisprudenza dedicata
Oltre all’ordinanza n. 19354/2024, la Cassazione con l’ordinanza 11 aprile 2023, n. 9621 ha distinto tra procedure in cui prosegue l’attività, nelle quali l’accordo sindacale può modulare le condizioni di lavoro ma non escludere il trasferimento dei rapporti, e procedure liquidative come il fallimento, in cui la deroga prevista dal comma 5 dell’art. 47 è più ampia. La Cassazione con l’ordinanza 21 novembre 2025, n. 30746 è tornata sul rapporto tra trasferimento del ramo d’azienda in procedura e intervento del Fondo di garanzia per il TFR, sottolineando la rilevanza della disciplina applicabile al momento dei fatti, prima o dopo l’introduzione del comma 5-bis. In materia di amministrazione straordinaria, la Cassazione n. 12297/2024 ha ritenuto nullo l’accordo sindacale che escludeva un lavoratore dal passaggio in un contesto di continuazione dell’attività.
Tre crediti, tre esiti: la stessa proposta vista da tre profili
Mettiamo alla prova le regole con un’unica proposta di concordato, applicata a tre creditori diversi. Le cifre sono ipotesi dimostrative.
Premessa comune. Una società di logistica è in liquidazione giudiziale dal 14 marzo 2025. Un operatore concorrente presenta, il 22 settembre 2025, una proposta come assuntore: acquisisce magazzino, furgoni e crediti verso clienti, paga integralmente prededucibili e privilegiati (salvo i creditori ipotecari degradati per la parte eccedente il valore del bene) e offre il 18% ai chirografari, limitando gli impegni ai creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno già proposto opposizione o domanda tardiva. Il curatore stima per i chirografari, in caso di prosecuzione della liquidazione, l’11%.
Simulazione 1: il subvettore
- Credito: 23.480 € per 31 viaggi, chirografario.
- Nel concordato: 18% di 23.480 € = 4.226,40 €.
- Con l’azione diretta: fino a 14.391 € verso il committente A e fino a 9.089 € verso il committente B, nei limiti delle prestazioni da ciascuno ricevute.
- Ipotesi: il subvettore incassa dal committente A 14.391 € e dal committente B 9.089 €. Il credito risulta integralmente soddisfatto, e il subvettore non potrà pretendere nulla dalla procedura per gli stessi viaggi.
- Ipotesi alternativa: il committente B è a sua volta insolvente. Il subvettore incassa 14.391 € da A e, per i 9.089 € residui, partecipa al concordato con il 18%: 1.636,02 €. Totale: 16.027,02 €.
Esito: l’azione diretta, coordinata con l’insinuazione, può valere quasi quattro volte la sola percentuale concordataria.
Simulazione 2: il locatore del magazzino
- Canoni anteriori insoluti: 25.950 €, di cui 19.800 € coperti dal privilegio dell’art. 2764 c.c. sul valore dei beni mobili presenti e 6.150 € chirografari.
- Occupazione post-apertura: 34.600 €, debito della procedura.
- Equo indennizzo per il recesso del curatore: 17.300 €, credito concorsuale chirografario.
Nel concordato:
- occupazione post-apertura: 34.600 € (100%);
- canoni privilegiati: 19.800 € (100%);
- canoni chirografari: 18% di 6.150 € = 1.107 €;
- indennizzo: 18% di 17.300 € = 3.114 €.
Totale incassato: 58.621 € su 77.850 € complessivi. Se il locatore avesse insinuato tutto come chirografo, senza far valere il privilegio, avrebbe incassato il 18% di 43.250 € (canoni anteriori più indennizzo), cioè 7.785 €, più i 34.600 € della procedura: 42.385 €. La corretta qualificazione dei crediti vale qui oltre 16.000 €.
Simulazione 3: l’autista
- Retribuzioni arretrate: 6.870 €; TFR: 14.215 €. Totale privilegiato: 21.085 €.
- Il Fondo di garanzia paga il TFR e, entro i limiti di legge, le ultime retribuzioni; ipotizziamo che copra 14.215 € di TFR e 5.940 € di retribuzioni.
- Residuo verso la procedura: 930 €, privilegiato, pagato integralmente dal concordato.
- L’INPS, surrogato per 20.155 €, viene soddisfatto dall’assuntore con il medesimo grado di privilegio.
Esito: il lavoratore recupera l’intero credito, anche se da due fonti diverse, a condizione di aver presentato domanda di ammissione e attivato il Fondo nei tempi corretti. Se il suo rapporto passa all’assuntore, conserva anzianità e diritti ai sensi dell’art. 2112 c.c., salvo quanto previsto dall’accordo sindacale.
Le tre simulazioni mostrano che la stessa proposta, che sulla carta offre “il 18%”, produce risultati che vanno dall’integrale soddisfazione a percentuali molto basse, a seconda del profilo e soprattutto delle scelte fatte in tempo.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Nella logistica le posizioni si sovrappongono spesso. Ecco le combinazioni più frequenti e come si coordinano le regole.
Il subvettore che è anche locatore del piazzale
Un autotrasportatore che lavorava in subvezione affittava alla società anche il piazzale di sosta dei mezzi. Ha quindi due crediti con regimi diversi: i noli, per i quali può esercitare l’azione diretta verso i committenti, e i canoni, per i quali valgono le regole dell’art. 185 CCII e, per gli anteriori, il privilegio dell’art. 2764 c.c. Il voto nel concordato si esprime per l’intero credito ammesso, ma la strategia va costruita separando le due voci: l’azione diretta riduce il credito da far valere nella procedura, l’indennizzo per il recesso lo aumenta.
Il socio che è anche lavoratore e garante
Nelle piccole società di autotrasporto è frequente che un socio sia anche dipendente e abbia firmato fideiussioni per i leasing. Come lavoratore ha un credito privilegiato; come garante resta esposto verso la società di leasing anche dopo il concordato, perché i creditori conservano i diritti verso i fideiussori. Come socio, inoltre, può ricadere nei limiti alla proposta del debitore se agisce tramite una società da lui partecipata. Tre profili, tre regimi, una sola persona: è il caso in cui una consulenza frammentata produce i danni maggiori.
Il committente che è anche creditore
Un’azienda della grande distribuzione aveva merce in deposito, pagava i servizi di logistica e, al tempo stesso, vantava verso la società penali per ritardi. Come committente deve proporre domanda di restituzione delle merci e fare i conti con il privilegio del depositario per gli stoccaggi non pagati; come debitore dei corrispettivi di logistica può valutare la compensazione con le proprie penali, ammessa nel concorso per crediti reciproci anteriori all’apertura secondo l’art. 155 CCII; come creditore per l’eccedenza partecipa al concordato. Se è anche il committente di trasporti eseguiti da subvettori, deve mettere in conto l’azione diretta di questi ultimi.
Il creditore che diventa proponente o assuntore
Un fornitore importante, o un subvettore strutturato, può decidere di presentare in prima persona la proposta per rilevare l’azienda. In questo caso il codice prevede limiti al diritto di voto del creditore proponente e dei soggetti a lui collegati (art. 243 CCII), che possono votare solo se collocati in un’apposita classe. La sua posizione di creditore e quella di proponente vanno quindi coordinate fin dalla costruzione delle classi.
La banca che è anche società di leasing
Spesso lo stesso gruppo bancario ha finanziato il magazzino con mutuo ipotecario e i mezzi con contratti di leasing. Il credito ipotecario può essere degradato al chirografo per la parte eccedente il valore di realizzo del capannone, secondo la relazione giurata; i crediti da leasing seguono l’art. 177 CCII. Una proposta che tratti i due rapporti come un unico blocco rischia di essere contestata in sede di omologazione.
Il confronto tra profili
Le sezioni precedenti mostrano che il concordato nella liquidazione giudiziale non è una regola unica applicata a tutti, ma un insieme di regole che si attivano diversamente a seconda della posizione. La tabella seguente riassume gli aspetti chiave. Va letta insieme alle sezioni dedicate: ogni casella rinvia a una disciplina con eccezioni e condizioni che qui non possono essere riprodotte per esteso.
| Aspetto | Imprenditore e soci | Terzo investitore / assuntore | Creditori della filiera | Locatore, leasing, committenti | Lavoratori |
|---|---|---|---|---|---|
| Può proporre il concordato? | Sì, ma solo dopo un anno dall’apertura ed entro due anni dall’esecutività dello stato passivo | Sì, anche prima dell’esecutività dello stato passivo | Sì, come creditori proponenti | Sì, come creditori; in pratica raramente | In pratica no |
| Norma chiave | Art. 240, c. 1, CCII | Artt. 240 e 248 CCII | Art. 7-ter d.lgs. 286/2005; art. 2761 c.c. | Artt. 172, 177, 185, 210 CCII | Artt. 189 e 191 CCII; art. 2112 c.c.; art. 47 l. 428/1990 |
| Tutela principale | Chiusura della procedura | Limitazione degli impegni; acquisto dell’intero complesso | Azione diretta verso i committenti; privilegio sulle merci detenute | Restituzione del bene; privilegio del locatore; credito misurato sul bene | Privilegio generale; Fondo di garanzia; continuità del rapporto |
| Rischio principale | Arrivare quando il valore è già disperso | Acquisire un’azienda senza contratti né mezzi | Perdere l’azione diretta per difetto di prova | Insinuare male crediti di natura diversa | Rinunce non consapevoli; esclusione dal trasferimento |
| Effetto del concordato sul proprio diritto | Liberazione della società, non dei garanti | Accollo dei debiti nei limiti della proposta | Falcidia verso il debitore, non verso i coobbligati | Falcidia sulla parte non coperta dal bene | Pagamento integrale o non inferiore all’alternativa liquidatoria |
| Prima mossa | Mappare i contratti pendenti | Bloccare il perimetro dell’azienda | Raccogliere CMR, ordini e fatture | Domanda nelle forme dell’accertamento del passivo | Insinuarsi e attivare il Fondo di garanzia |
Le domande trasversali
Che cosa succede ai contratti se la proposta di concordato non viene approvata?
La liquidazione giudiziale prosegue. Le decisioni già prese dal curatore sui contratti pendenti restano ferme: un leasing sciolto non torna in vita, un recesso dal magazzino resta efficace. Per questo, chi punta al concordato deve muoversi prima che il curatore sia costretto a scegliere, oppure sollecitare strumenti come l’esercizio dell’impresa o l’affitto d’azienda che mantengano viva la rete contrattuale.
Posso votare contro e poi oppormi all’omologazione?
Sì. Il dissenso espresso nel voto e l’opposizione all’omologazione sono momenti distinti. L’opposizione si propone con memoria nel termine fissato con il decreto del giudice delegato. Se appartieni a una classe dissenziente e contesti la convenienza, il tribunale omologa solo se ritiene che il tuo credito sia soddisfatto in misura non inferiore alla prosecuzione della liquidazione giudiziale (art. 245, comma 5, CCII).
Che cosa succede se l’assuntore, dopo l’omologazione, non paga?
Il concordato può essere risolto (art. 250 CCII), con la riapertura della liquidazione giudiziale. Le garanzie prestate dall’assuntore sono date a beneficio dei creditori, che hanno quindi un ruolo attivo nella fase di esecuzione. Dopo la riapertura può essere presentata una nuova proposta (art. 253 CCII).
Se non mi sono insinuato al passivo, il concordato mi riguarda?
Sì. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura, anche se non hanno presentato domanda. Ma attenzione: se la proposta limita gli impegni ai soli creditori ammessi e a quelli che hanno già presentato opposizione o domanda tardiva, chi è rimasto fuori potrebbe non avere alcuna pretesa verso il proponente. È uno dei motivi per cui la domanda di ammissione va presentata anche quando si pensa di avere strade alternative.
Che cosa succede alle cause già in corso, ad esempio alle revocatorie?
Se la proposta è presentata da un creditore o da un terzo, può prevedere la cessione delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato e indicate con precisione. In tal caso il nuovo titolare prosegue le azioni al posto del curatore. Se invece la proposta non le include, la loro sorte va regolata espressamente nel piano.
La giurisprudenza profilo per profilo
Raccogliamo qui i riferimenti utilizzati nel corso della guida, ordinati per profilo. I principi sono riformulati in sintesi; per le pronunce formatesi sotto la legge fallimentare, il valore è interpretativo, nella misura in cui il Codice della crisi ha riprodotto la disciplina previgente.
Per l’imprenditore, i soci e il terzo investitore
- Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725. In un caso di concordato fallimentare omologato nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, che chiedeva di insinuarsi tardivamente, la Corte ha esaminato l’ambito della clausola con cui il proponente limita i propri impegni ai creditori ammessi e a quelli che hanno già proposto opposizione o domanda tardiva. Rilevanza: per chi propone, il perimetro del debito si definisce nella proposta; per chi è creditore, la tempestività della domanda è decisiva.
- Cass. civ., 15 luglio 2024, n. 19354. L’apertura della procedura concorsuale sospende, non estingue, i rapporti di lavoro; in caso di cessione dell’azienda, la deroga alla continuità richiede la consultazione sindacale prevista dalla legge. Rilevanza: chi rileva un’azienda di logistica eredita i rapporti di lavoro, salvo accordi raggiunti correttamente.
Per i creditori della filiera
- Corte d’Appello di Ancona, 27 maggio 2024, n. 817. Il subvettore che agisce con l’azione diretta verso il committente deve provare il contratto con il vettore principale, il prezzo concordato, gli ordini, le fatture e i documenti di trasporto da cui emerga la catena contrattuale. Rilevanza: la documentazione dei viaggi è la condizione dell’azione.
- Tribunale di Udine, 30 gennaio 2025, n. 82. Il committente risponde in solido verso il subvettore per i trasporti eseguiti, anche se ha già pagato il vettore principale; il subvettore deve dimostrare incarico, prestazioni eseguite e nolo pattuito. Rilevanza: l’azione diretta funziona anche quando il committente si ritiene “in regola”.
- Tribunale di Nocera Inferiore, 27 maggio 2025, n. 1857. La pretesa di accertamento di un credito verso il vettore fallito va proposta con l’insinuazione al passivo, non con un decreto ingiuntivo ottenuto dopo l’apertura della procedura; resta distinta l’azione verso il committente. Rilevanza: occorre scegliere lo strumento giusto contro il soggetto giusto.
- Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2019, n. 6333. L’apertura del fallimento dell’appaltatore non rende improcedibile l’azione diretta già proposta verso il committente, perché incide sul patrimonio di un terzo e solo indirettamente sul credito del fallito. Rilevanza: principio applicabile per analogia alla logica dell’azione diretta nella filiera logistica.
- Cass. civ., 28 giugno 2005, n. 13905. Ritenzione e privilegio del vettore sulle cose trasportate presuppongono una connessione tra le cose e il credito. Rilevanza: principio da leggere oggi alla luce della riforma dell’art. 2761 c.c., che ha esteso il privilegio ai beni di trasporti diversi nell’ambito di un unico contratto continuativo.
Per chi ha beni o merci dentro la procedura
- Cass. civ., 19 settembre 2025, n. 25701. Nel rapporto tra leasing e liquidazione dell’utilizzatore, la misura del credito del concedente è legata al bene e al suo valore di ricollocazione; la differenza si insinua al passivo. Rilevanza: per la società di leasing, la stima del bene è il centro della domanda.
- Cass. civ., 26 luglio 2024, n. 20671. Nella quantificazione del debito residuo dell’utilizzatore occorre tenere conto dell’esito della vendita del bene concesso in leasing. Rilevanza: il valore realizzato riduce il credito da far valere.
- Cass. civ., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061. Per i contratti di leasing risolti per inadempimento prima dell’entrata in vigore della legge 124/2017 e prima del fallimento, al leasing traslativo si applica in via analogica l’art. 1526 c.c. Rilevanza: la data della risoluzione cambia la disciplina applicabile.
- Cass. civ., n. 28918/2025. La stipula di un contratto di locazione da parte del curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, non attribuisce per ciò solo al conduttore la prelazione legale nella successiva vendita competitiva dell’immobile. Rilevanza: chi prende in locazione un magazzino dalla procedura non acquista automaticamente un diritto di preferenza.
Per i lavoratori
- Cass. civ., 11 aprile 2023, n. 9621. Nelle procedure in cui prosegue l’attività, l’accordo sindacale può modulare le condizioni di lavoro ma non escludere il trasferimento dei rapporti; nelle procedure liquidative la deroga del comma 5 dell’art. 47 è più ampia. Rilevanza: il tipo di procedura e di operazione determina i margini dell’accordo.
- Cass. civ., 21 novembre 2025, n. 30746. Sul trasferimento di ramo d’azienda in procedura e sull’intervento del Fondo di garanzia per il TFR, conta la disciplina vigente al momento dei fatti, prima o dopo il comma 5-bis dell’art. 47 introdotto nel 2022. Rilevanza: per l’autista o il magazziniere ceduto, la data del trasferimento incide sulla possibilità di ottenere subito il TFR.
- Cass. civ., n. 12297/2024. In una cessione di ramo d’azienda da impresa in amministrazione straordinaria nell’ambito di un programma di continuazione, l’accordo sindacale non può escludere un lavoratore dal trasferimento. Rilevanza: conferma il valore della continuità dei rapporti quando l’operazione è orientata alla prosecuzione dell’attività.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ogni profilo descritto in questa guida richiede un intervento diverso. Ecco gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo, declinati sui diversi soggetti coinvolti.
- Per l’imprenditore e i soci: ricostruiamo la mappa dei contratti pendenti (leasing, noleggi, locazioni, contratti di logistica e trasporto) con scadenze, valori e clausole, e la mettiamo a disposizione del curatore per orientare le scelte su subentro, esercizio dell’impresa o affitto d’azienda.
- Per l’imprenditore garante: analizziamo le fideiussioni personali rilasciate a banche e società di leasing e costruiamo la strategia per la posizione personale, anche con gli strumenti della composizione della crisi da sovraindebitamento.
- Per il terzo investitore: redigiamo la proposta di concordato, con la clausola di limitazione degli impegni, la formazione delle classi, l’eventuale cessione delle azioni della massa e la struttura dell’assunzione.
- Per il terzo investitore: coordiniamo il lavoro con il professionista indipendente chiamato a redigere la relazione giurata sul valore dei beni gravati da prelazione, verificandone la tenuta in vista di eventuali opposizioni.
- Per i subvettori: ricostruiamo la catena contrattuale viaggio per viaggio, confrontando ordini, CMR, DDT e fatture, e predisponiamo l’azione diretta verso ciascun committente insieme alla domanda di ammissione al passivo.
- Per i creditori in generale: esaminiamo la proposta e la composizione delle classi, quantifichiamo l’esito alternativo della liquidazione e valutiamo voto, dissenso e opposizione all’omologazione.
- Per il locatore del magazzino: qualifichiamo e insinuiamo correttamente i crediti, distinguendo canoni anteriori, occupazione post-apertura, indennizzo per il recesso e privilegio sui beni mobili presenti.
- Per la società di leasing e per l’utilizzatore: verifichiamo il conteggio del credito alla luce dell’art. 177 CCII, del valore di ricollocazione del mezzo e della data di risoluzione del contratto.
- Per i committenti con merce in deposito: predisponiamo la domanda di restituzione nelle forme dell’accertamento del passivo e gestiamo il confronto con curatore o assuntore sulle fatture di stoccaggio.
- Per i lavoratori: verifichiamo l’insinuazione dei crediti, l’accordo sindacale e la posizione nel trasferimento, prima di qualsiasi firma.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un tema come questo, due abilitazioni pesano più delle altre. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa familiarità diretta con la logica della continuità aziendale, delle trattative con creditori e controparti contrattuali e della conservazione del valore dell’impresa: è esattamente ciò che serve quando bisogna tenere insieme magazzino, mezzi e contratti in attesa di un concordato. L’abilitazione di cassazionista consente invece allo Studio di seguire con lo stesso difensore e con la stessa linea l’intera vicenda, dall’analisi iniziale della proposta all’opposizione all’omologazione, fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambi di strategia a metà percorso.
Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i legali curano proposta, opposizioni, azioni dirette e domande di ammissione; i commercialisti verificano i conteggi, le stime dei beni, le percentuali di soddisfazione e il confronto con l’alternativa liquidatoria. In un concordato di un’azienda di logistica, dove il valore di un trattore in leasing o di un contratto di deposito si decide su numeri precisi, questa integrazione non è un dettaglio.
Conclusione: prima il profilo, poi le regole
Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le tue regole, e non secondo quelle di qualcun altro. L’imprenditore deve fare i conti con il divieto annuale e con le proprie garanzie personali; l’investitore deve bloccare il perimetro dell’azienda prima di scrivere la proposta; il subvettore deve documentare i viaggi e attivare l’azione diretta; il locatore e la società di leasing devono qualificare correttamente ogni voce del credito; il lavoratore deve insinuarsi, attivare il Fondo di garanzia e controllare l’accordo sindacale. Ognuno ha tempi propri, e nella logistica i tempi sono tutto.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la regolazione della crisi d’impresa, che conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; l’analisi di leasing, finanziamenti e garanzie, affidata allo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che coordina; il contenzioso su omologazioni e opposizioni, che come cassazionista può seguire fino all’ultimo grado.
📩 Stai valutando una proposta di concordato, devi decidere come votare o temi di perdere un credito, un mezzo o un posto di lavoro? Scrivici oggi stesso: i riferimenti per raggiungere lo Studio sono in fondo a questa guida.
