Un’impresa in difficoltà decide di chiedere il concordato preventivo. Prima ancora di scrivere il piano, deve scegliere a quale tribunale rivolgersi. Sembra un dettaglio formale. Non lo è: depositare la domanda davanti al tribunale sbagliato significa perdere settimane decisive, vedere gli atti trasferiti altrove e, nei casi peggiori, lasciare spazio alle iniziative dei creditori mentre le misure protettive vacillano. La regola generale è semplice da enunciare: è competente il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il proprio “centro degli interessi principali”. Applicarla, invece, richiede analisi. La sede legale indicata nel registro delle imprese non basta sempre. Un trasferimento recente della sede può essere irrilevante. Le grandi imprese seguono un binario diverso.
Questa guida spiega come si individua il giudice competente, quali verifiche fare prima del deposito e cosa accade se l’individuazione è errata. Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che opera proprio nella fase in cui l’impresa sceglie lo strumento di regolazione della crisi e il foro presso cui radicarlo. A questo si aggiungono l’esperienza di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC, che portano a lavorare ogni giorno sulle regole di accesso alle procedure del Codice della crisi.
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Il quadro normativo: cosa dice il Codice della crisi sulla competenza
Sul piano normativo, la competenza per le procedure di regolazione della crisi è disciplinata dagli artt. 26-32 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
La norma centrale è l’art. 27 CCII, rubricato “Competenza per materia e per territorio”. Contiene tre commi.
- Comma 1. Per i procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, e per le controversie che ne derivano, relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, è competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese. Quale sezione specializzata, lo si individua comunque in base al centro degli interessi principali del debitore. Il comma è stato inciso dal D.Lgs. 136/2024.
- Comma 2. In tutti gli altri casi è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
- Comma 3. Stabilisce dove si presume collocato il centro degli interessi principali: per l’imprenditore persona fisica, presso la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, presso la sede effettiva dell’attività; per le persone giuridiche e gli enti, presso la sede legale risultante dal registro o, in mancanza, presso la sede effettiva; in via residuale si guarda alla residenza o al domicilio del legale rappresentante.
In sintesi: il tribunale competente per il concordato preventivo è quello del circondario in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, che si presume coincidere con la sede legale iscritta nel registro delle imprese.
Il concetto di “centro degli interessi principali”
L’espressione traduce la nozione europea di COMI (centre of main interests), contenuta nell’art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza. Indica il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Va precisato che il CCII ha scelto di usare per la competenza interna lo stesso criterio utilizzato per la giurisdizione tra Stati membri: l’obiettivo è uniformare le regole e ridurre le manovre opportunistiche.
La ratio della norma
La disciplina prevede un criterio unico, legato a un dato oggettivo, per tre ragioni. La prima: i creditori devono sapere in anticipo dove si svolgerà la procedura. La seconda: il tribunale deve essere vicino al luogo in cui si trovano l’organizzazione, i documenti e i beni dell’impresa. La terza: va impedito il cosiddetto forum shopping, cioè la ricerca strategica di un tribunale ritenuto più favorevole attraverso trasferimenti di sede dell’ultimo momento.
La regola anti-trasferimento dell’art. 28 CCII
A presidio di quest’ultimo obiettivo opera l’art. 28 CCII. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza se è avvenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o di apertura della liquidazione giudiziale. Anche questa norma è stata ritoccata dal D.Lgs. 136/2024. La dottrina la qualifica come una presunzione assoluta: chi ha spostato la sede da meno di un anno resta radicato presso il tribunale di origine, senza possibilità di prova contraria.
Distinzione da istituti affini: competenza e giurisdizione
La competenza va distinta dalla giurisdizione, regolata dall’art. 26 CCII. La giurisdizione risponde alla domanda “può decidere un giudice italiano?”. La competenza risponde alla domanda “quale tribunale italiano?”. In termini operativi: una società con sede legale a Lugano e stabilimento produttivo a Como pone prima un problema di giurisdizione; una società con sede legale a Milano e unico stabilimento a Bergamo pone soltanto un problema di competenza territoriale tra due tribunali italiani.
Va distinta anche dalla competenza per materia della sezione specializzata imprese: questa non riguarda il “dove” ma il “quale ufficio”, e scatta solo per le grandi imprese dell’art. 27, comma 1.
Requisiti e termini: cosa verificare prima del deposito
La competenza territoriale si determina al momento del deposito della domanda. Tutte le verifiche vanno quindi compiute prima. Di seguito i presupposti, uno per uno.
1. Individuazione della categoria di impresa
Il primo accertamento riguarda la dimensione. Se l’impresa rientra tra quelle assoggettabili ad amministrazione straordinaria o fa parte di un gruppo di rilevante dimensione, la domanda va rivolta al tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese competente per il territorio in cui si trova il COMI. Se no, si applica la regola ordinaria del comma 2. Sbagliare categoria produce un errore di competenza anche quando la città è quella giusta.
2. Localizzazione della sede legale
Va estratta una visura aggiornata del registro delle imprese. La sede legale lì iscritta è il punto di partenza della presunzione dell’art. 27, comma 3.
3. Verifica della coincidenza tra sede legale e sede effettiva
La presunzione è relativa. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 11897 del 30 aprile 2026: la coincidenza tra sede legale e COMI di una s.r.l. può essere superata, ma solo con elementi contrari gravi e concordanti. Occorre quindi chiedersi dove si trovano la direzione amministrativa, la contabilità, il personale, i rapporti con fornitori e banche. Se questi elementi convergono altrove in modo riconoscibile dai terzi, il COMI potrebbe non coincidere con la sede legale.
4. Controllo dei trasferimenti nell’ultimo anno
Va ricostruita la storia della sede legale nei dodici mesi precedenti al deposito previsto. Un trasferimento in quel periodo è neutro: la competenza resta in capo al tribunale della sede precedente.
5. Procedimenti già pendenti
Va verificato se un creditore o il pubblico ministero abbiano già depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. In tal caso la domanda di concordato deve confrontarsi con quel procedimento, perché il CCII prevede la trattazione unitaria delle domande (art. 7 CCII).
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Un anno dal trasferimento del COMI (art. 28 CCII) | Data del trasferimento della sede | Presunzione legale assoluta | Il trasferimento non sposta la competenza: resta competente il tribunale di origine |
| Eccezione di incompetenza nel procedimento unitario | Udienza di comparizione davanti al tribunale | Preclusivo | Eccezione proposta per la prima volta in reclamo dichiarata inammissibile (Cass. n. 6649/2026) |
| Termine per il deposito di piano e proposta nel concordato con riserva (art. 44 CCII) | Decreto del tribunale | Fissato dal giudice, prorogabile solo per giustificati motivi | Improcedibilità/inammissibilità della domanda e possibile apertura della liquidazione giudiziale |
| Riassunzione davanti al tribunale indicato come competente | Comunicazione del provvedimento sulla competenza | Perentorio secondo le regole processuali | Rischio di estinzione del procedimento, da far valere nelle sedi di impugnazione (Cass. n. 15599/2026) |
| Regolamento di competenza | Comunicazione del provvedimento che decide sulla competenza | Perentorio (art. 47 c.p.c.) | Il provvedimento sulla competenza diventa definitivo |
| Sospensione feriale | 1-31 agosto | Da verificare procedimento per procedimento | Molti procedimenti concorsuali hanno carattere urgente: non si può contare sul mese di agosto per allungare i tempi |
Il termine più critico è quello per eccepire l’incompetenza: superata la fase iniziale, la questione non può più essere sollevata e la procedura prosegue dove è stata incardinata.
Va precisato che la sospensione feriale opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto. Nei procedimenti in materia di crisi, tuttavia, la trattazione è spesso qualificata come urgente: la prudenza impone di calcolare ogni scadenza come se agosto non esistesse.
La procedura passo-passo: come si incardina correttamente la domanda
La sequenza che segue descrive le operazioni da compiere per radicare il concordato preventivo davanti al giudice corretto.
Passo 1 — Raccolta dei dati societari
Chi: l’organo amministrativo, con il supporto dei professionisti. Cosa: visura storica del registro delle imprese, statuto, verbali di trasferimento di sede, organigramma, elenco delle unità locali. Entro quando: prima di qualsiasi decisione sul deposito. Serve a ricostruire la sede legale attuale e quelle passate.
Passo 2 — Mappatura della sede effettiva
Si individua il luogo in cui si svolgono la direzione e l’amministrazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 6620 del 12 marzo 2025, ha chiarito che conta il luogo in cui la società svolge la propria attività prevalente, purché sia conoscibile dai terzi. Non rileva quindi una gestione “occulta” in un luogo che i creditori non possono percepire. In termini operativi, si raccolgono indizi oggettivi: indirizzo delle fatture, luogo di tenuta delle scritture, sede degli uffici amministrativi, indirizzo indicato nei contratti bancari.
Passo 3 — Controllo dell’ultimo anno
Si verifica la data di eventuali trasferimenti. Se la sede è stata trasferita negli ultimi dodici mesi, la domanda va depositata presso il tribunale della sede precedente, ai sensi dell’art. 28 CCII.
Passo 4 — Verifica della dimensione dell’impresa
Si accerta se l’impresa ha i requisiti dimensionali per l’amministrazione straordinaria o se appartiene a un gruppo di rilevante dimensione. In caso positivo, la domanda va depositata presso il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese (D.Lgs. 168/2003) competente per il distretto in cui si trova il COMI.
Passo 5 — Verifica dei procedimenti pendenti
Si consulta il registro di cancelleria del tribunale presunto competente e, se possibile, di quello della sede effettiva. Se pende un ricorso per liquidazione giudiziale davanti a un tribunale, la Cassazione ha affermato (ord. n. 31177 del 28 novembre 2025) che la domanda di concordato va proposta allo stesso tribunale, anche quando lo si ritenga incompetente: sarà quel giudice a decidere sulla competenza nel procedimento unitario.
Passo 6 — Scelta tra domanda piena e domanda con riserva
La domanda di accesso al concordato può essere depositata completa di piano, proposta e documentazione, oppure “con riserva” ai sensi dell’art. 44 CCII, con la sola documentazione minima e la richiesta di un termine per il deposito del piano. La scelta non cambia il tribunale competente. Ottenere la concessione del termine o delle misure protettive non mette al riparo da una successiva declaratoria di incompetenza: la Cassazione, con la sentenza n. 9371 del 9 aprile 2025, ha escluso che quei provvedimenti consolidino la competenza.
Passo 7 — Redazione del ricorso
Il ricorso ex art. 40 CCII deve indicare con chiarezza gli elementi da cui si ricava la competenza: sede legale, eventuale sede effettiva, assenza di trasferimenti rilevanti nell’anno, categoria dimensionale. Non è un passaggio formale. Esporre fin da subito i dati che radicano la competenza riduce il rischio di contestazioni dei creditori e di rilievi d’ufficio. Al ricorso si allegano i documenti contabili e societari richiesti dalla legge e, per la domanda completa, il piano, la proposta e l’attestazione del professionista indipendente.
Passo 8 — Deposito telematico e pubblicità
La domanda si deposita telematicamente presso la cancelleria del tribunale individuato. La cancelleria ne cura la comunicazione al registro delle imprese per la pubblicazione. Da questo momento decorrono gli effetti della domanda nei confronti dei creditori, secondo le regole del CCII.
Passo 9 — Gestione dell’eventuale eccezione o del rilievo d’ufficio
Se il tribunale o un creditore contestano la competenza, il debitore deve difendere la scelta con le prove raccolte nei passi 1-3. Se il tribunale si dichiara incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente (art. 29 CCII). Contro la decisione sulla competenza è ammesso il regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione.
Dove si sbaglia più spesso
Gli errori ricorrenti sono quattro:
- affidarsi solo alla sede legale, senza controllare dove si svolge davvero l’attività;
- trasferire la sede pochi mesi prima del deposito pensando di cambiare tribunale;
- ignorare un ricorso di liquidazione giudiziale già depositato da un creditore;
- trascurare la competenza della sezione specializzata imprese per le imprese di grandi dimensioni.
Il trasferimento della sede compiuto nell’anno precedente al deposito non sposta mai la competenza: chi lo usa per scegliere il tribunale ottiene solo un ritardo e una contestazione.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Gli esempi che seguono sono esercizi dimostrativi. Non riproducono casi reali.
Esempio di applicazione n. 1 — Trasferimento di sede e regola dell’anno
Dati di partenza.
– Società: s.r.l. con debiti complessivi pari a 1.384.600 €.
– Sede legale originaria: Salerno, iscritta nel registro delle imprese.
– Delibera di trasferimento della sede legale a Napoli: 14 novembre 2025, iscritta il 27 novembre 2025.
– Stabilimento, magazzino e uffici amministrativi: rimasti a Salerno.
– Data prevista per il deposito della domanda di concordato con riserva: 9 ottobre 2026.
Sviluppo.
– Dal 27 novembre 2025 al 9 ottobre 2026 trascorrono circa 10 mesi e 12 giorni.
– Il trasferimento è avvenuto nell’anno antecedente al deposito → l’art. 28 CCII lo rende irrilevante.
– La sede effettiva è comunque rimasta a Salerno → anche sul piano del COMI reale il collegamento resta con Salerno.
Esito. Il tribunale competente è il Tribunale di Salerno. Se la società depositasse a Napoli, il tribunale potrebbe rilevare l’incompetenza e trasmettere gli atti a Salerno. Nel frattempo il termine concesso con la riserva continuerebbe a decorrere e la società dovrebbe gestire la riassunzione davanti al giudice corretto.
Variante. Se il trasferimento fosse stato iscritto il 2 ottobre 2025, al 9 ottobre 2026 sarebbe trascorso più di un anno. La sede legale di Napoli tornerebbe rilevante come presunzione, ma resterebbe superabile: lo stabilimento e gli uffici amministrativi a Salerno sono indizi che un creditore potrebbe valorizzare per sostenere che il COMI è rimasto lì.
Esempio di applicazione n. 2 — Sede legale formale e attività prevalente altrove
Dati di partenza.
– Società: s.p.a. con debiti pari a 3.712.900 € e 47 dipendenti.
– Sede legale: Roma, presso uno studio professionale che offre servizi di domiciliazione.
– Nessun dipendente a Roma; amministrazione, contabilità, magazzino e 47 dipendenti a Latina.
– Contratti bancari, fatture e comunicazioni ai fornitori: indicano l’indirizzo di Latina come sede operativa.
– Sede legale invariata da sei anni.
– Un creditore ha depositato il 3 settembre 2026 un ricorso per liquidazione giudiziale al Tribunale di Latina.
Sviluppo.
– Presunzione dell’art. 27, comma 3, lett. c) → COMI a Roma.
– Indizi contrari: tutta l’attività riconoscibile dai terzi si svolge a Latina. Sono elementi gravi e concordanti nel senso indicato da Cass. n. 11897/2026 e n. 31727/2025.
– Procedimento già pendente a Latina → secondo Cass. n. 31177/2025 la domanda di concordato va proposta allo stesso tribunale davanti al quale pende il ricorso del creditore.
Esito. La società deposita la domanda di concordato al Tribunale di Latina, nel procedimento unitario già aperto. Se la società ritenesse competente Roma, dovrebbe sollevare l’eccezione nella fase iniziale, senza attendere il reclamo (Cass. n. 6649/2026). Alla luce dei dati, tuttavia, la tesi di Roma sarebbe debole: la domiciliazione presso uno studio professionale, senza alcuna attività in loco, difficilmente resiste agli indizi contrari.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
Il gruppo di imprese
Il CCII disciplina il concordato di gruppo (artt. 284 e seguenti). Quando più società del gruppo presentano un’unica domanda, la competenza si individua secondo i criteri propri della procedura di gruppo, che fanno riferimento al centro degli interessi principali della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento o, in alternativa, dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria secondo l’ultimo bilancio approvato. Va precisato che la regola opera solo se esiste una domanda unitaria di gruppo: se ciascuna società deposita separatamente, ognuna segue il proprio COMI.
La fusione per incorporazione
Se la società in crisi è stata incorporata, l’incorporante risponde dei debiti dell’incorporata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 32884 del 17 dicembre 2025, ha ammesso che entro un anno dalla fusione si possa aprire la liquidazione giudiziale della società incorporata, anche quando quella dell’incorporante sia già stata dichiarata, e ha richiamato l’attenzione sul tribunale competente. Per il concordato, la conseguenza pratica è che la storia societaria degli ultimi dodici mesi va ricostruita anche con riguardo a fusioni e scissioni, non solo ai trasferimenti di sede.
Il trasferimento all’estero
Se la società trasferisce la sede in un altro Stato membro dell’Unione europea, il problema non è più di competenza ma di giurisdizione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13368 del 15 maggio 2024, ha esaminato proprio il caso del trasferimento della sede in un altro Stato UE nei tre mesi precedenti l’iniziativa del creditore, applicando il “periodo sospetto” previsto dal Regolamento (UE) 2015/848. Per il concordato preventivo vale la stessa logica: un trasferimento recente all’estero non basta a sottrarre l’impresa al giudice italiano.
La grande impresa
Per le imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e per i gruppi di rilevante dimensione, competente è il tribunale sede della sezione specializzata imprese. Il centro degli interessi principali serve solo a stabilire quale sezione specializzata. Un esempio: impresa con sede a Lecco e requisiti dimensionali → non il Tribunale di Lecco, ma il tribunale sede della sezione specializzata del distretto (Milano).
L’imprenditore individuale
Per l’imprenditore persona fisica, la presunzione dell’art. 27, comma 3, lett. a) rinvia alla sede legale iscritta nel registro delle imprese o, in mancanza, alla sede effettiva dell’attività. Non rileva la residenza personale, salvo che manchi qualsiasi riferimento all’attività.
Su tutti questi casi la valutazione richiede un incrocio tra dati societari, contabili e processuali. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, coordina con lo staff dello studio la verifica preventiva del foro competente prima di ogni deposito.
Domande frequenti
Posso scegliere il tribunale che preferisco per il concordato preventivo?
No. La competenza per il concordato preventivo è inderogabile e non dipende dalla volontà del debitore. È fissata dalla legge nel tribunale del circondario in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, che si presume coincidere con la sede legale iscritta nel registro delle imprese. Né un accordo con i creditori né una clausola statutaria possono spostarla. Anche il trasferimento della sede compiuto nell’anno precedente al deposito non produce effetti, per espressa previsione dell’art. 28 CCII. L’unico margine di valutazione riguarda la prova che il COMI reale si trovi altrove rispetto alla sede legale.
Se ho spostato la sede legale otto mesi fa, quale tribunale è competente?
Il tribunale della sede precedente. L’art. 28 CCII stabilisce che il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva se è avvenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda. La norma è costruita come presunzione assoluta: non serve dimostrare che il trasferimento fosse strumentale, e non è possibile dimostrare il contrario. In termini operativi, conviene ricostruire con una visura storica la data esatta di iscrizione del trasferimento e confrontarla con la data prevista per il deposito. Se mancano pochi giorni allo scadere dell’anno, la scelta del momento del deposito diventa una decisione da ponderare con attenzione.
La sede legale è in una città ma lavoriamo in un’altra: dove deposito?
La sede legale vale come presunzione, ma è superabile. Secondo la Cassazione serve un insieme di elementi gravi e concordanti, riconoscibili dai terzi, che collochino altrove la gestione effettiva dell’impresa: uffici amministrativi, contabilità, personale, rapporti con banche e fornitori. Se questi elementi convergono nella seconda città, il COMI potrebbe trovarsi lì. La decisione richiede una valutazione documentale accurata, perché chi sostiene la tesi della sede effettiva ne sopporta l’onere della prova. Depositare nel tribunale sbagliato comporta il trasferimento degli atti e la perdita di tempo prezioso.
Un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale: dove presento il concordato?
Davanti allo stesso tribunale. Il CCII prevede la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della liquidazione giudiziale. La Cassazione ha precisato che la domanda di concordato va proposta al tribunale già investito del ricorso del creditore, anche se il debitore lo ritiene incompetente. In quella sede il debitore potrà eccepire l’incompetenza, ma deve farlo subito: l’eccezione sollevata per la prima volta in fase di reclamo è inammissibile.
Se ottengo le misure protettive, la competenza non può più essere contestata?
No. La concessione del termine per il deposito del piano o delle misure protettive non consolida la competenza del tribunale adito. La Cassazione, con la sentenza n. 9371/2025, lo ha escluso nel concordato con riserva: il giudice può dichiarare la propria incompetenza anche dopo quei provvedimenti, e le parti possono ricorrere al regolamento di competenza. È un caso limite che sorprende molti imprenditori, convinti che il primo decreto favorevole chiuda la questione.
Il tribunale si è dichiarato incompetente: perdo tutto?
Non necessariamente. Il tribunale che si dichiara incompetente trasmette gli atti al giudice ritenuto competente (art. 29 CCII), e il CCII contiene regole di salvezza degli effetti degli atti compiuti. Il debitore può contestare la decisione con il regolamento di competenza. Occorre però rispettare i termini per la prosecuzione davanti al nuovo giudice: un ritardo può portare all’estinzione del procedimento.
Il raccordo con la composizione negoziata e con gli altri strumenti
Molte domande di concordato preventivo non nascono dal nulla. Sono l’esito di un percorso di composizione negoziata della crisi, lo strumento introdotto dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinato dagli artt. 12-25-undecies CCII. Il tema della competenza va quindi letto anche in questa prospettiva.
La composizione negoziata non si apre in tribunale
Sul piano normativo, l’istanza di nomina dell’esperto si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale gestita dalle camere di commercio, non al tribunale. Il tribunale interviene solo in alcuni passaggi: la conferma o la modifica delle misure protettive (art. 19 CCII), le autorizzazioni per finanziamenti e cessioni (art. 22 CCII), l’eventuale rinegoziazione dei contratti. In ognuno di questi passaggi il giudice si individua secondo l’art. 27 CCII: lo stesso criterio del centro degli interessi principali che varrà per l’eventuale concordato.
In termini operativi, questo significa che la questione del foro va risolta già all’avvio della composizione negoziata. Un ricorso per la conferma delle misure protettive depositato davanti al tribunale sbagliato espone l’impresa a un rigetto proprio nel momento più delicato delle trattative.
Dalla composizione negoziata al concordato semplificato
Se le trattative non portano a un accordo, l’imprenditore può proporre il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII), purché l’esperto dichiari nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. Anche questa domanda si deposita presso il tribunale individuato secondo l’art. 27 CCII. La disciplina prevede termini stretti per il deposito dopo la relazione finale: arrivare a quel momento con la competenza già verificata evita di bruciare tempo utile.
Accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Il criterio non cambia per gli altri strumenti di regolazione della crisi. Accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e concordato preventivo condividono la stessa regola di competenza. Va precisato che il passaggio da uno strumento all’altro nel corso del procedimento, consentito dal CCII entro certi limiti, non sposta il tribunale: la competenza resta quella radicata con la prima domanda.
Esempio di applicazione n. 3 — Dalla composizione negoziata al concordato
Dati di partenza.
– Società: s.r.l. con debiti pari a 846.300 €, sede legale a Bari invariata da nove anni, attività svolta interamente a Bari.
– Istanza di composizione negoziata: depositata sulla piattaforma il 16 febbraio 2026.
– Ricorso per la conferma delle misure protettive: depositato il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure, come richiesto dall’art. 19 CCII.
– Relazione finale dell’esperto: 21 settembre 2026, con esito negativo delle trattative ma attestazione di correttezza e buona fede.
Sviluppo.
– Sede legale e sede effettiva coincidono → COMI a Bari.
– Nessun trasferimento nell’anno → art. 28 CCII non rilevante.
– Il Tribunale di Bari è già stato investito della conferma delle misure protettive → la stessa competenza vale per il concordato semplificato o per un concordato preventivo ordinario.
Esito. La domanda va depositata al Tribunale di Bari. In questo caso la verifica è lineare, ma è stata compiuta una sola volta, all’inizio del percorso, e ha accompagnato tutte le fasi successive.
Documenti da preparare per la verifica della competenza
| Documento | Cosa dimostra | Dove si reperisce |
|---|---|---|
| Visura storica del registro delle imprese | Sede legale attuale e precedenti, date di iscrizione | Camera di commercio |
| Verbali di trasferimento della sede | Data effettiva della decisione | Libri sociali |
| Elenco delle unità locali | Distribuzione territoriale dell’attività | Registro delle imprese |
| Contratti bancari e fatture | Indirizzo comunicato ai terzi | Archivio aziendale |
| Libro unico del lavoro | Luogo di impiego del personale | Consulente del lavoro |
| Ultimi bilanci approvati | Dati dimensionali e attivo | Registro delle imprese |
| Atti di fusione o scissione | Operazioni straordinarie dell’ultimo anno | Notaio, registro delle imprese |
Una verifica documentata della competenza, fatta all’inizio, accompagna l’impresa in tutti gli strumenti del Codice della crisi senza dover essere ripetuta.
Il quadro giurisprudenziale: le pronunce che orientano la scelta del tribunale
Le pronunce che seguono sono state selezionate perché incidono direttamente sull’individuazione del giudice competente per le procedure di regolazione della crisi. Alcune sono già state richiamate nelle sezioni precedenti. Qui il quadro completo, con il principio riformulato e la ragione della sua rilevanza per chi deve depositare una domanda di concordato preventivo.
A. La presunzione della sede legale e il suo superamento
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11897 del 30 aprile 2026.
Principio. Per una s.r.l. la coincidenza tra sede legale e centro degli interessi principali è una presunzione relativa: può essere vinta, ma solo con indizi contrari dotati di gravità e concordanza, in linea con l’art. 3, par. 1, del Regolamento (UE) 2015/848.
Rilevanza. È la pronuncia più recente sul punto. Conferma che la sede legale resta il riferimento di partenza e che chi vuole radicare il concordato altrove deve costruire una prova solida, non limitarsi a indicare dove si trova lo stabilimento.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31727 del 4 dicembre 2025.
Principio. La Corte ha delineato i presupposti per superare la presunzione di coincidenza tra sede legale e centro degli interessi principali, ponendo l’onere della prova a carico di chi sostiene che il COMI si trovi in un luogo diverso.
Rilevanza. Chiarisce chi deve provare cosa. Per il debitore che deposita fuori dalla sede legale significa allegare al ricorso documenti che dimostrino la sede effettiva; per il creditore che contesta, significa fornire elementi concreti.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6620 del 12 marzo 2025.
Principio. La competenza territoriale per le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi si determina in base al centro degli interessi principali, da identificare nel luogo in cui la società svolge l’attività prevalente in modo conoscibile dai terzi.
Rilevanza. Introduce il requisito della riconoscibilità esterna. Una gestione di fatto non percepibile dai creditori non sposta il COMI. Per la scelta del tribunale conta ciò che fornitori, banche e clienti possono oggettivamente constatare.
B. Il momento in cui la competenza può essere contestata
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6649 del 20 marzo 2026.
Principio. L’eccezione di incompetenza territoriale sollevata per la prima volta in sede di reclamo è inammissibile: il momento utile per proporla è legato all’udienza di comparizione davanti al tribunale.
Rilevanza. Fissa una preclusione decisiva. Il debitore che ritiene incompetente il tribunale già investito di un ricorso di liquidazione giudiziale deve dirlo subito, non dopo la decisione.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31177 del 28 novembre 2025.
Principio. Nel procedimento per la dichiarazione di insolvenza il termine per eccepire o rilevare l’incompetenza territoriale è circoscritto, e la domanda di concordato va proposta allo stesso tribunale davanti al quale pende l’istanza del creditore, anche se il debitore lo ritiene incompetente.
Rilevanza. È la pronuncia che governa il caso, frequentissimo, del concordato depositato in risposta a un ricorso di un creditore. Impedisce di aprire un secondo fronte davanti a un tribunale diverso.
6. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9371 del 9 aprile 2025.
Principio. Nel concordato preventivo con riserva il tribunale può dichiarare la propria incompetenza territoriale entro un determinato momento processuale; la previa concessione dei termini e delle misure protettive non preclude tale declaratoria, e contro la decisione le parti possono proporre regolamento necessario di competenza.
Rilevanza. Smentisce l’idea che il primo decreto favorevole metta al sicuro la competenza. Chi deposita con riserva in un tribunale incerto si espone a uno spostamento della procedura proprio mentre corre il termine per il piano.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15599 del 21 maggio 2026.
Principio. Se il procedimento è riassunto tardivamente davanti al giudice indicato come competente, l’estinzione non è rilevabile d’ufficio: il vizio va fatto valere dalla parte interessata con il mezzo di impugnazione.
Rilevanza. Riguarda la fase successiva alla declaratoria di incompetenza. Ricorda che la tempestività della prosecuzione davanti al giudice competente è un onere da presidiare e che le eventuali tardività vanno fatte valere nelle forme corrette.
C. Le vicende societarie e transfrontaliere
8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32884 del 17 dicembre 2025.
Principio. Entro un anno dalla fusione per incorporazione è possibile aprire la liquidazione giudiziale della società incorporata, anche se quella dell’incorporante è già stata dichiarata; resta centrale l’individuazione del tribunale competente.
Rilevanza. Mostra che le operazioni straordinarie non cancellano la storia della società ai fini concorsuali. Prima di depositare un concordato occorre ricostruire fusioni e scissioni recenti, perché possono incidere sul foro.
9. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13368 del 15 maggio 2024.
Principio. Quando il debitore trasferisce la sede sociale in un altro Stato membro dell’Unione nei tre mesi precedenti l’iniziativa del creditore, la giurisdizione va valutata alla luce del periodo sospetto previsto dalla disciplina europea, che neutralizza i trasferimenti recenti.
Rilevanza. Estende sul piano internazionale la stessa logica anti-elusiva dell’art. 28 CCII. Un trasferimento all’estero dell’ultimo momento non sottrae l’impresa al giudice italiano.
D. Il regime delle impugnazioni nel concordato
10. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31176 del 28 novembre 2025.
Principio. Contro il provvedimento della Corte d’appello che, ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII, conferma l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Rilevanza. Non riguarda direttamente la competenza, ma completa il quadro: gli spazi di impugnazione nel concordato sono stretti. Ogni scelta iniziale, compresa quella del tribunale, va fatta correttamente la prima volta, perché i rimedi successivi sono limitati.
Tabella di sintesi delle pronunce
| Pronuncia | Tema | Indicazione operativa |
|---|---|---|
| Cass. ord. 11897/2026 | Presunzione sede legale | Prova contraria solo con indizi gravi e concordanti |
| Cass. ord. 31727/2025 | Onere della prova | Chi contesta la sede legale deve dimostrare il COMI diverso |
| Cass. ord. 6620/2025 | Attività prevalente | Conta ciò che è conoscibile dai terzi |
| Cass. ord. 6649/2026 | Preclusione eccezione | Eccepire subito, non in reclamo |
| Cass. ord. 31177/2025 | Procedimento pendente | Concordato davanti al tribunale già investito |
| Cass. sent. 9371/2025 | Concordato con riserva | Le misure protettive non consolidano la competenza |
| Cass. ord. 15599/2026 | Riassunzione tardiva | Il vizio va fatto valere dalla parte |
| Cass. ord. 32884/2025 | Fusione | Ricostruire le operazioni straordinarie dell’ultimo anno |
| Cass. ord. 13368/2024 | Trasferimento UE | Periodo sospetto: il trasferimento recente non conta |
| Cass. ord. 31176/2025 | Impugnazioni | Rimedi ristretti: decisione iniziale da fare bene |
Il filo comune è chiaro: la giurisprudenza più recente valorizza i dati oggettivi e riconoscibili e chiude gli spazi alle scelte tattiche del foro.
Cosa può fare lo Studio Monardo per radicare correttamente il concordato
Individuare il tribunale competente è il primo atto tecnico di un concordato preventivo. Lo Studio lo affronta con un metodo strutturato, che combina analisi giuridica e lettura dei dati contabili.
- Estraiamo e analizziamo la visura storica del registro delle imprese, ricostruendo tutte le variazioni di sede legale, le operazioni di fusione e scissione e le date di iscrizione rilevanti ai fini dell’art. 28 CCII.
- Mappiamo la sede effettiva dell’impresa: verifichiamo dove sono tenute le scritture, dove opera il personale amministrativo, quali indirizzi compaiono su fatture, contratti bancari e comunicazioni ai fornitori.
- Valutiamo la tenuta della presunzione della sede legale confrontando gli indizi raccolti con i criteri fissati dalla Cassazione, per stabilire se il COMI coincide con la sede iscritta o se esistono elementi gravi e concordanti in senso contrario.
- Verifichiamo la categoria dimensionale dell’impresa per accertare se la competenza spetti alla sezione specializzata in materia di imprese ai sensi dell’art. 27, comma 1, CCII.
- Controlliamo i procedimenti pendenti presso i tribunali potenzialmente competenti, per intercettare ricorsi di liquidazione giudiziale già depositati da creditori o dal pubblico ministero.
- Pianifichiamo la data del deposito tenendo conto del termine annuale dell’art. 28 CCII e delle esigenze di protezione del patrimonio.
- Redigiamo il ricorso ex art. 40 CCII esponendo in modo esplicito e documentato gli elementi che radicano la competenza, per ridurre il rischio di contestazioni e di rilievi d’ufficio.
- Solleviamo o contrastiamo l’eccezione di incompetenza nei tempi utili, senza attendere la fase di reclamo.
- Gestiamo la prosecuzione davanti al giudice competente in caso di declaratoria di incompetenza, presidiando i termini per evitare effetti estintivi.
- Proponiamo il regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione quando la decisione del tribunale non è condivisibile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. È la figura che il D.L. 118/2021, poi confluito nel Codice della crisi, colloca accanto all’imprenditore nella fase in cui si valutano le strade per uscire dalla crisi: proprio il momento in cui si decide se e dove depositare una domanda di concordato. Accanto a questa, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire anche il regolamento di competenza davanti alla Suprema Corte.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che sceglie il foro e redige il ricorso è quello che, se necessario, ne difende la correttezza davanti alla Corte di legittimità. Non ci sono passaggi di consegne tra professionisti diversi né ricostruzioni da rifare a ogni grado.
Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo. I commercialisti leggono bilanci, scritture e flussi per individuare la sede effettiva e verificare i requisiti dimensionali; gli avvocati traducono quei dati in argomenti processuali e li inseriscono nel ricorso. Le due competenze lavorano in parallelo, non in sequenza.
In sintesi: come individuare il tribunale giusto
Il tribunale competente per la domanda di concordato preventivo è quello del circondario in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. Il punto di partenza è la sede legale iscritta nel registro delle imprese, ma la presunzione cede davanti a indizi gravi e concordanti di una sede effettiva diversa e riconoscibile dai terzi. Il trasferimento della sede avvenuto nell’anno precedente al deposito non conta. Le grandi imprese vanno davanti alla sezione specializzata in materia di imprese. Se pende già un ricorso di un creditore, il concordato va depositato in quel tribunale e l’eventuale incompetenza va eccepita subito.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze certificate dell’Avvocato. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda esattamente la fase in cui l’impresa sceglie lo strumento di regolazione della crisi e il giudice davanti al quale incardinarlo. L’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC si innesta sulle stesse regole di accesso alle procedure, mentre l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di difendere la scelta del foro fino al regolamento di competenza.
📩 La scelta del tribunale va fatta prima del deposito, non dopo: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, trovi recapiti e modalità di contatto al termine di questa guida.
