Vendere la garanzia o accettare quello che offre il concordato?
«Ho un pegno su beni del debitore, è stata aperta la liquidazione giudiziale e adesso è arrivata una proposta di concordato: mi conviene realizzare la garanzia per conto mio oppure stare al gioco della procedura?». È la domanda con cui, nella quasi totalità dei casi, si apre il confronto con un creditore pignoratizio che si trova davanti a questo scenario. E la risposta onesta è che non esiste una soluzione valida per tutti: proprio il fatto che la legge lasci aperte più strade è il segnale che l’esito dipende da variabili che cambiano da caso a caso, a partire dal valore reale del bene vincolato e dalla tenuta formale della garanzia.
Lo Studio Monardo lavora da anni esattamente su questo crocevia. Il tema appartiene per metà al diritto bancario e finanziario — pegni su titoli, su conti, su crediti, su merci, costruiti quasi sempre dentro contratti bancari — e per metà al diritto della crisi d’impresa: è la ragione per cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale proprio in materia bancaria e tributaria, ed è abilitato come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. A questo si aggiunge un dato che in questa materia pesa più di quanto sembri: le decisioni prese davanti al giudice delegato finiscono spesso in opposizione allo stato passivo, poi in reclamo e infine in Cassazione, e l’Avvocato è cassazionista, il che consente di impostare oggi una linea difensiva che reggerà anche nell’ultimo grado.
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Il quadro di partenza: cosa cambia davvero con l’apertura della liquidazione giudiziale
Prima di pesare le alternative va fissato il terreno comune su cui tutte si muovono, perché molte scelte sbagliate nascono da un equivoco di partenza sulla natura del concorso.
Con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale si producono due effetti che riguardano direttamente il creditore garantito. Il primo è il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura (art. 150 CCII): nessun creditore, garantito o chirografario, può iniziare o proseguire un’esecuzione singolare su quel patrimonio. Il secondo è l’apertura del concorso dei creditori (art. 151 CCII), con la regola per cui ogni credito — anche se assistito da prelazione, anche se destinato alla prededuzione — deve essere accertato secondo le forme dell’accertamento del passivo.
Il pegno non sfugge a questa cornice. Sfugge, semmai, a una parte di essa. L’art. 152 CCII prevede infatti che i crediti garantiti da pegno, e quelli assistiti dai privilegi di cui agli artt. 2756 e 2761 c.c., possano essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, ma solo dopo che siano stati ammessi al passivo con prelazione. È una deroga, non un’esenzione: resta intatto l’onere del concorso formale, cioè l’obbligo di passare dall’accertamento del passivo, mentre viene attenuato il concorso sostanziale, perché il bene può essere liquidato fuori dal circuito ordinario delle vendite della procedura.
Da qui discendono tre conseguenze che condizionano ogni valutazione successiva. La prima: l’autotutela esecutiva che il creditore pignoratizio esercita normalmente fuori dalle procedure concorsuali, nelle forme degli artt. 2796 e 2797 c.c., dentro la liquidazione giudiziale si trasforma in una facoltà sottoposta ad autorizzazione e a controllo. La seconda: la vendita eseguita senza ammissione al passivo con prelazione o senza autorizzazione del giudice delegato è esposta a contestazione, con l’obbligo di restituire alla procedura quanto incassato. La terza: il diritto di prelazione si esercita sul prezzo dei beni vincolati per capitale, interessi e spese, e per la parte che non trova capienza il creditore concorre con i chirografari (art. 153 CCII), con l’ulteriore precisazione che per i crediti garantiti da pegno gli interessi non si arrestano come per i chirografari, ma continuano a decorrere nei limiti previsti dal codice civile.
A questo impianto si sovrappone, quando compare, il concordato nella liquidazione giudiziale disciplinato dagli artt. 240 e seguenti CCII — l’istituto che il vecchio lessico chiamava concordato fallimentare. Non è una procedura autonoma: è lo strumento con cui la liquidazione giudiziale può chiudersi in anticipo, sulla base di una proposta che vincola, una volta omologata, tutti i creditori anteriori. La proposta può provenire dai creditori o da un terzo anche prima del decreto di esecutività dello stato passivo; può provenire dal debitore, da società da lui partecipate o sottoposte a comune controllo soltanto dopo il decorso di un anno dalla sentenza di apertura e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, e in quel caso deve apportare un incremento del valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.
Il punto che interessa il creditore pignoratizio è l’art. 240, comma 4, CCII: la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali, come indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente. Il correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024, ha ritoccato proprio questa formula, sostituendo il riferimento al valore di mercato attribuibile ai beni con quello, più asciutto, alla somma realizzabile in caso di liquidazione. Non è una limatura lessicale: sposta l’ancoraggio della stima dal valore teorico del bene al suo presumibile ricavato concorsuale, e questo incide direttamente sulla soglia minima che la proposta deve rispettare.
Tre strade, dunque, si aprono davanti a chi ha in mano la garanzia. Vanno esaminate una per una, con i loro vantaggi e il loro rovescio.
Opzione 1 — Realizzare il pegno fuori dalla procedura (art. 152 CCII)
In cosa consiste
È la via che più somiglia all’escussione ordinaria, pur senza coincidervi. Il creditore, una volta ammesso al passivo con collocazione pignoratizia, presenta istanza al giudice delegato per essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita del bene gravato. Il giudice, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provvede con decreto stabilendo il tempo e le modalità della vendita; e provvede dopo aver acquisito la valutazione dei beni oggetto del provvedimento, che è una delle novità del Codice rispetto al previgente art. 53 l. fall.
L’art. 152 CCII contempla anche due varianti dello stesso meccanismo. Il giudice delegato può disporre l’assegnazione del bene al creditore, anziché autorizzarne la vendita. E può, all’opposto, autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno pagando il creditore, oppure a eseguire la vendita con le modalità fissate per il creditore istante. In altre parole, l’istanza apre un procedimento il cui esito non è predeterminato: il creditore propone, la procedura valuta se quella liquidazione sia effettivamente la più conveniente.
Se la vendita viene autorizzata e condotta dal creditore, l’eventuale eccedenza del ricavato rispetto all’importo ammesso al passivo va versata alla procedura (art. 152, comma 3, CCII). È la regola che chiarisce meglio di ogni altra la natura dell’istituto: il creditore non acquisisce il bene al proprio patrimonio, lo liquida per conto proprio ma dentro una cornice concorsuale.
Quando ha senso
Tre scenari concreti rendono questa strada ragionevole.
Il primo è quello del bene liquido e quotato: titoli negoziati su mercati regolamentati, strumenti finanziari con prezzo rilevabile, valute. Qui la liquidazione a cura del creditore è rapida e il prezzo è oggettivo, il che facilita l’autorizzazione perché toglie margine alla discussione sulla convenienza comparata.
Il secondo è quello del bene deperibile o soggetto a rapida perdita di valore: merci stagionali, prodotti con scadenza, macchinari a obsolescenza veloce. L’attesa dei tempi della liquidazione concorsuale erode il valore della garanzia, e il creditore ha un argomento forte da spendere davanti al giudice delegato.
Il terzo è quello del creditore che dispone di un canale di collocamento specializzato, tipicamente un operatore professionale che conosce il mercato di quel bene molto meglio di quanto possa conoscerlo una procedura generalista.
Il profilo ideale di questa opzione è il creditore con garanzia formalmente solida, su un bene liquido o deperibile, che abbia interesse a chiudere la partita in tempi brevi e sia in grado di dimostrare documentalmente che la propria liquidazione rende più di quella della procedura.
Come si esegue in sintesi
La sequenza è lineare ma non comprimibile. Domanda di ammissione al passivo con richiesta di collocazione pignoratizia, trasmessa al curatore nei termini e nelle forme dell’art. 201 CCII, con allegata la documentazione che prova la garanzia. Verifica del passivo e decreto di esecutività. Istanza al giudice delegato per l’autorizzazione alla vendita o per l’assegnazione, corredata da una valutazione del bene. Interlocuzione con curatore e comitato dei creditori. Decreto autorizzativo con fissazione di tempo e modalità. Vendita. Rendiconto e, se il ricavato supera l’ammesso, versamento dell’eccedenza.
Vantaggi
Il vantaggio principale è il controllo sul processo di liquidazione: il creditore sceglie il canale, gestisce i tempi entro la cornice del decreto, interloquisce con i potenziali acquirenti. A fronte di questo controllo c’è anche una minore esposizione alle lungaggini della procedura, perché la vendita non entra nel programma di liquidazione del curatore e non segue i ritmi degli esperimenti competitivi.
Il secondo vantaggio è di natura economica: quando il bene ha un mercato specialistico, il realizzo diretto evita lo sconto che il mercato applica agli acquisti da procedura concorsuale.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è consistente e va guardato in faccia.
Il primo rischio è a monte: l’ammissione al passivo potrebbe avvenire in chirografo. Se il curatore eccepisce — e lo fa spesso — la mancanza di data certa della scrittura costitutiva del pegno, o l’insufficiente indicazione del credito garantito e della cosa ai sensi dell’art. 2787, comma 3, c.c., la prelazione non viene riconosciuta e la strada dell’art. 152 CCII si chiude in partenza, perché quella norma presuppone l’ammissione con prelazione. Resta l’opposizione allo stato passivo ex art. 206 CCII, da proporre nel termine di trenta giorni, con tutto ciò che un giudizio comporta in termini di tempo e di incertezza.
Il secondo rischio è che l’autorizzazione non arrivi. Il giudice delegato non è tenuto ad accogliere l’istanza: può ritenere più conveniente la vendita a cura del curatore, oppure autorizzare quest’ultimo a riprendere il bene pagando il creditore. L’esito non è nelle mani di chi propone.
Il terzo rischio è la revocatoria. L’atto costitutivo del pegno, se collocato nel periodo sospetto, è aggredibile dal curatore ai sensi dell’art. 166 CCII; e la giurisprudenza recente ha chiarito che l’escussione non mette al riparo da nulla. La Cassazione, con l’ordinanza n. 7027 del 16 marzo 2025, ha affermato che i contratti di garanzia finanziaria stipulati nel periodo sospetto restano revocabili, e che l’incameramento della somma derivante dall’escussione, anche se conseguito legittimamente in via autonoma dopo l’apertura della procedura, viene travolto dalla revoca.
Il quarto rischio, meno discusso ma concreto, è la responsabilità sul prezzo. Una liquidazione condotta dal creditore a condizioni discutibili espone a contestazioni della curatela e a richieste di restituzione.
Opzione 2 — Restare nel concorso e lasciare liquidare al curatore
In cosa consiste
È la strada per sottrazione: il creditore si insinua al passivo con collocazione pignoratizia, non chiede l’autorizzazione ex art. 152 CCII e attende che il bene vincolato venga liquidato dal curatore nell’ambito del programma di liquidazione, attraverso le procedure competitive previste dall’art. 216 CCII. Sul ricavato esercita poi la prelazione per capitale, interessi e spese (art. 153 CCII), e per la parte incapiente concorre con i chirografari nei riparti disciplinati dagli artt. 220 e seguenti CCII.
Va aggiunto che questa non è necessariamente una scelta passiva. Il creditore può interloquire con il curatore sulla valutazione del bene, sulle modalità di vendita, sulla tempistica degli esperimenti; può segnalare canali di collocamento; può contestare, nelle sedi proprie, un progetto di riparto che non rispetti la collocazione riconosciuta.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello del bene illiquido o di difficile collocazione autonoma: partecipazioni societarie non quotate, impianti collegati a un complesso aziendale, marchi, crediti contestati. Qui la macchina della procedura — con la sua pubblicità, i suoi soggetti specializzati, la sua capacità di aggregare l’offerta — può rendere più del singolo creditore.
Il secondo è quello del pegno formalmente fragile. Se la prelazione è contestabile, muoversi per primi espone: una vendita condotta dal creditore su una garanzia poi dichiarata inopponibile si traduce in un obbligo restitutorio. Attendere l’esito della verifica del passivo, ed eventualmente dell’opposizione, è prudente.
Il terzo è quello del bene inserito in un perimetro aziendale più ampio, dove la vendita atomistica distruggerebbe valore: è il caso classico del macchinario pignorato che vale molto di più dentro il ramo d’azienda che non venduto singolarmente.
Il profilo ideale di questa opzione è il creditore con garanzia su beni illiquidi o integrati in un complesso produttivo, o con una prelazione non ancora consolidata, che preferisca la stabilità del risultato alla rapidità.
Come si esegue in sintesi
Domanda di ammissione al passivo nelle forme dell’art. 201 CCII; verifica; eventuale opposizione ex art. 206 CCII se la collocazione viene negata o ridotta; monitoraggio del programma di liquidazione e degli esperimenti di vendita; verifica del progetto di riparto e della corretta imputazione delle spese specifiche al bene vincolato; incasso nei riparti parziali e finale.
Vantaggi
Il primo vantaggio è la solidità del risultato: quanto incassato in sede di riparto, nel rispetto della collocazione accertata, non è esposto alle contestazioni che colpiscono le liquidazioni autonome. Il secondo è il minor carico gestionale: la vendita la organizza il curatore. Il terzo, spesso sottovalutato, è che la procedura concorsuale ha strumenti — pubblicità, portali, soggetti specializzati, possibilità di vendita in blocco — che un singolo creditore difficilmente replica.
C’è poi un vantaggio difensivo. Restare nel perimetro ordinario riduce la superficie d’attacco: non si offre alla curatela il bersaglio di un atto di realizzo autonomo da revocare o da contestare.
Rischi e svantaggi
Il costo principale è il tempo. I beni entrano nel programma di liquidazione e seguono i tempi della procedura; gli esperimenti competitivi possono andare deserti e ripetersi con ribassi; il riparto arriva quando arriva. Per un credito garantito gli interessi continuano a decorrere nei limiti del codice civile, il che attenua ma non azzera l’impatto finanziario dell’attesa, perché quegli interessi trovano capienza solo nel valore del bene.
Il secondo svantaggio è la decurtazione per spese. Sul ricavato del bene vincolato gravano le spese specifiche della vendita e una quota delle spese generali della procedura, con una riduzione netta di quanto arriva al creditore prelatizio.
Il terzo è il rischio di prezzo: l’asta concorsuale può chiudersi sotto il valore di stima, e il creditore subisce il risultato senza avere avuto voce sul canale di vendita.
Opzione 3 — Entrare nel concordato: aderire, negoziare o opporsi
In cosa consiste
Quando una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale viene depositata, lo scenario cambia di natura. Non si discute più di come liquidare il bene, ma se accettare un trattamento predeterminato in cambio della chiusura anticipata della procedura.
Il procedimento è scandito dagli artt. 240 e seguenti CCII. La proposta si presenta con ricorso al giudice delegato, che chiede il parere del curatore — parere che verte proprio sul presumibile risultato della liquidazione e sulle garanzie offerte — e del comitato dei creditori, e dispone poi la comunicazione ai creditori con fissazione del termine per far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso. Il silenzio, in questo istituto, vale consenso: chi non manifesta il proprio dissenso nel termine è considerato consenziente. È un dettaglio procedurale dall’impatto pratico enorme, perché l’inerzia non è neutra.
Sul voto, l’art. 243 CCII fissa una regola speculare per i creditori garantiti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ai quali la proposta riservi il pagamento integrale non hanno diritto di voto, a meno che rinuncino alla prelazione, e la rinuncia opera ai soli fini del concordato. Se invece la proposta prevede una soddisfazione non integrale, il creditore è ammesso al voto per la parte residua, equiparata al chirografo. Il concordato si approva con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in presenza di classi, quando la maggioranza si realizza nel maggior numero di classi (art. 244 CCII).
Entrare nel concordato, dunque, significa compiere scelte su almeno tre piani: se contrattare il trattamento con il proponente prima che la proposta si cristallizzi; come esprimere il voto; se proporre opposizione in sede di omologazione ai sensi dell’art. 245 CCII.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello in cui il trattamento offerto supera, in valore attuale, il ricavato atteso dalla liquidazione. Capita più spesso di quanto si creda quando è presente un terzo assuntore interessato a un bene specifico: quel soggetto è disposto a pagare un premio per ottenerlo subito e senza il rischio dell’asta.
Il secondo è quello del bene incapiente in modo evidente, dove la differenza tra le opzioni si gioca non sulla prelazione ma sulla percentuale offerta alla parte degradata a chirografo e sui tempi di pagamento.
Il terzo è quello del creditore con esposizione contestata: se la prelazione è a rischio o se pende una revocatoria, un trattamento concordatario negoziato può valere più di un contenzioso dall’esito incerto.
Il profilo ideale di questa opzione è il creditore che attribuisce un peso rilevante alla certezza e alla data dell’incasso, e che ha la possibilità di confrontare numeri propri con quelli della relazione giurata su cui la proposta si regge.
Come si esegue in sintesi
Analisi della proposta e della relazione giurata del professionista indipendente, con particolare attenzione al valore attribuito al bene vincolato e alle spese dedotte. Eventuale interlocuzione con il proponente. Dichiarazione di voto nel termine fissato — tenendo presente che il silenzio vale adesione. In caso di esito sfavorevole, opposizione all’omologazione ex art. 245 CCII, e successivamente reclamo ai sensi dell’art. 247 CCII.
Va segnalato un margine negoziale che la giurisprudenza ha riconosciuto in modo esplicito. Con l’ordinanza n. 13331 del 19 maggio 2025 la Cassazione ha affermato che il patto concordatario concluso tra proponente e creditori garantiti, con cui questi accettano su base negoziale e individuale il degrado al chirografo di parte del credito prelatizio, incide su un diritto disponibile e può quindi derogare alla regola ordinaria sul pagamento minimo dei privilegiati, fermo restando il rilievo di quella determinazione ai fini dell’importo per cui il credito è ammesso al voto. È un principio che apre uno spazio di trattativa individuale che molti creditori non sanno di avere.
Vantaggi
Il vantaggio dominante è la certezza della data e dell’importo. Il concordato cristallizza un trattamento e lo colloca in un orizzonte temporale definito; omologato, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale (art. 248 CCII).
Il secondo vantaggio riguarda la conservazione dei diritti verso i terzi: i creditori conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Per un creditore bancario, che quasi sempre dispone di garanzie personali accanto a quelle reali, è un elemento tutt’altro che marginale.
Il terzo è la riduzione del rischio processuale: accettare un trattamento concordatario può significare chiudere contestualmente una partita revocatoria o una contestazione sulla prelazione.
Rischi e svantaggi
Il primo rischio è che la stima su cui la proposta si fonda sia troppo bassa. La soglia minima di soddisfazione del prelatizio è ancorata al presumibile ricavato della liquidazione del bene vincolato, al netto delle spese, come indicato nella relazione giurata: se quella relazione sottostima, il trattamento minimo scende con essa. Il controllo su quel documento è il vero campo di battaglia.
Il secondo è il rischio di essere messi in minoranza. Il concordato può essere omologato anche contro il voto contrario del singolo. E il tribunale, in presenza di una classe dissenziente o di dissensi qualificati, può comunque omologare quando ritenga che il credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili: il giudizio di convenienza, in quel caso, sostituisce la volontà del dissenziente.
Il terzo è il rischio di inadempimento del proponente, cui l’ordinamento risponde con la risoluzione e l’annullamento del concordato (art. 251 CCII), rimedi che però riaprono scenari lunghi.
Il quarto è il rischio da inerzia, già segnalato: non pronunciarsi equivale ad aderire.
Le opzioni alla prova dei conti
Le differenze tra le tre strade diventano leggibili solo applicando gli stessi dati di partenza. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti a scopo illustrativo, non casi reali: servono a mostrare come si muovono le variabili.
Prima ipotesi — pegno regolare su titoli, bene capiente in parte
Dati di partenza: credito della banca pari a 487.300 €; pegno regolare, con scrittura munita di data certa, su un portafoglio titoli valutato 312.000 €; apertura della liquidazione giudiziale il 14 gennaio; stato passivo dichiarato esecutivo il 9 maggio; credito ammesso per l’intero con collocazione pignoratizia entro il valore del bene.
Percorso dell’opzione 1. Istanza ex art. 152 CCII depositata il 22 maggio, autorizzazione con decreto il 18 giugno, vendita perfezionata entro il 31 luglio con ricavato di 318.400 €. Poiché il ricavato non supera l’importo ammesso al passivo, non sorge l’obbligo di versamento dell’eccedenza ex art. 152, comma 3, CCII. Il residuo di 168.900 € si degrada al chirografo e segue i riparti: ipotizzando una percentuale finale del 4%, si aggiungono 6.756 €. Totale 325.156 €, di cui 318.400 € incassati a poco più di sei mesi dall’apertura.
Percorso dell’opzione 2. Il bene entra nel programma di liquidazione; primo esperimento deserto, secondo esperimento aggiudicato a 276.000 € diciassette mesi dopo l’apertura. Sul ricavato gravano spese specifiche per 11.200 € e una quota di spese generali per 8.900 €: al creditore prelatizio arrivano 255.900 €. Il residuo sale a 231.400 € e, alla stessa percentuale del 4%, produce 9.256 €. Totale 265.156 €, incassati in gran parte oltre il ventesimo mese.
Percorso dell’opzione 3. Un terzo assuntore propone al creditore pignoratizio 281.500 € da corrispondere entro 90 giorni dall’omologazione, più il 3% sulla parte degradata, pari a 6.174 €. Totale 287.674 €, con incasso stimato attorno al decimo mese.
Lettura comparata: in valore nominale l’opzione 1 prevale nettamente, ma presuppone che l’autorizzazione arrivi e che il mercato risponda al prezzo ipotizzato. L’opzione 3 batte l’opzione 2 sia nel nominale sia nei tempi, e diventa competitiva con l’opzione 1 se si attribuisce un peso significativo al rischio di diniego dell’autorizzazione.
Seconda ipotesi — la prelazione non regge
Stessi dati della prima ipotesi, con una sola variante: la scrittura costitutiva del pegno non ha data certa opponibile e l’indicazione del credito garantito è formulata con clausola generica di tipo omnibus. Il curatore eccepisce, il giudice delegato ammette il credito in chirografo per l’intero.
Opzione 1. Preclusa: l’art. 152 CCII richiede l’ammissione con prelazione. Resta l’opposizione allo stato passivo ex art. 206 CCII, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione del curatore, con esito e tempi incerti.
Opzione 2. Il creditore partecipa ai riparti come chirografario: sull’intero credito di 487.300 €, a una percentuale del 4%, incassa 19.492 €.
Opzione 3. Trattato come chirografario, riceve la percentuale offerta ai chirografari — ipotizziamo il 6,5% — pari a 31.674 €, in tempi più brevi.
Lettura comparata: quando la prelazione cade, la distanza tra le opzioni si riduce drasticamente e la partita si sposta altrove, cioè sul giudizio di opposizione allo stato passivo. L’elemento dirimente non è più la scelta liquidatoria, ma la tenuta documentale della garanzia.
Terza ipotesi — pegno costituito nel periodo sospetto
Dati: credito di 254.800 €; pegno su merci costituito quattro mesi prima della sentenza di apertura, a garanzia di un’esposizione preesistente; valore stimato del bene 198.600 €; il curatore annuncia azione revocatoria ex art. 166 CCII.
Opzione 1. Anche ottenendo l’autorizzazione e vendendo, il risultato resta sub iudice: se la revocatoria viene accolta, l’incasso va restituito alla procedura e il credito torna a concorrere senza la prelazione caducata. L’ipotesi dell’escussione eseguita e poi travolta non è teorica.
Opzione 2. Attendere l’esito del giudizio revocatorio significa incassare, nella migliore delle ipotesi, dopo anni.
Opzione 3. Una proposta che riconosca al creditore 96.400 € a saldo e stralcio di ogni pretesa, con contestuale rinuncia della procedura all’azione revocatoria, vale meno del realizzo teorico del bene ma elimina il rischio di azzeramento. Il confronto, qui, non è tra 198.600 € e 96.400 €: è tra 96.400 € certi e un valore atteso che incorpora la probabilità di perdere tutto.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette in colonna le tre strade sulle variabili che incidono davvero sulla decisione. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge: la domanda di ammissione al passivo si trasmette al curatore senza introdurre un autonomo giudizio contenzioso, mentre l’opposizione allo stato passivo, l’opposizione all’omologazione e il reclamo sono ricorsi soggetti al contributo unificato nella misura stabilita dal d.P.R. 115/2002.
| Variabile | Opzione 1 — Realizzo ex art. 152 CCII | Opzione 2 — Liquidazione a cura del curatore | Opzione 3 — Concordato (artt. 240 ss. CCII) |
|---|---|---|---|
| Base normativa | Art. 152 CCII, artt. 2796-2797 c.c. | Artt. 151, 153, 216, 220 ss. CCII | Artt. 240-251 CCII |
| Presupposto indispensabile | Ammissione al passivo con prelazione + autorizzazione del giudice delegato | Ammissione al passivo con prelazione | Esistenza di una proposta e apertura della fase di voto |
| Chi conduce la liquidazione | Il creditore, entro le modalità fissate dal decreto | Il curatore, con procedure competitive | Il proponente o l’assuntore, dopo l’omologazione |
| Tempi indicativi | Brevi, se l’autorizzazione arriva | Medio-lunghi, legati al programma di liquidazione | Medi, scanditi da voto, omologazione ed esecuzione |
| Complessità procedurale | Media: istanza, pareri, decreto, rendiconto | Bassa per il creditore, alta per la procedura | Media-alta: analisi della stima, voto, eventuale opposizione |
| Rischi in caso di esito negativo | Diniego dell’autorizzazione; obbligo restitutorio in caso di revocatoria o vendita irregolare | Prezzo d’asta inferiore alla stima; erosione da spese e da tempo | Omologazione nonostante il dissenso; inadempimento del proponente |
| Effetti sulla procedura | Deroga al concorso sostanziale, non a quello formale | Pieno inserimento nel concorso | Chiusura anticipata della liquidazione giudiziale |
| Incidenza delle spese sul ricavato | Spese della vendita a carico del realizzo | Spese specifiche del bene + quota di spese generali | Determinata dalla proposta, al netto delle spese secondo la relazione giurata |
| Reversibilità della scelta | Alta fino al decreto autorizzativo, nulla dopo la vendita | Alta: l’istanza ex art. 152 CCII resta proponibile | Nulla dopo la scadenza del termine per il dissenso |
| Costi di giustizia | Nessun contributo per l’istanza endoconcorsuale; contributo unificato per l’eventuale opposizione allo stato passivo | Nessun contributo per la partecipazione ai riparti; contributo unificato per le impugnazioni | Contributo unificato per l’opposizione all’omologazione e per il reclamo |
| Rilievo del silenzio | Neutro | Neutro | Il silenzio equivale ad adesione alla proposta |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre strade è di per sé migliore. Ciò che cambia l’esito è il peso relativo di alcune variabili, che vanno soppesate nell’ordine in cui incidono.
Il primo criterio è la tenuta formale della garanzia. Prima di qualunque calcolo di convenienza occorre stabilire se la prelazione reggerà alla verifica del passivo. L’art. 2787, comma 3, c.c. subordina la prelazione a due requisiti cumulativi: la scrittura con data certa e la sufficiente indicazione del credito garantito e della cosa. La Cassazione ha chiarito che il credito non deve essere specificato in tutti i suoi elementi oggettivi, essendo sufficiente che l’atto costitutivo contenga elementi che lo rendano identificabile; ma ha anche precisato che la prelazione viene meno quando, per la genericità delle espressioni impiegate, il credito è individuabile solo attraverso elementi esterni e successivi alla scrittura. Se la situazione presenta una clausola omnibus non ancorata a operazioni determinate, generalmente la prelazione è a rischio e tutte le strategie fondate su di essa vanno riconsiderate.
Il secondo criterio è la natura del bene vincolato. Un portafoglio di titoli quotati, un conto deposito, una merce con mercato standardizzato si prestano al realizzo diretto; una partecipazione non quotata, un impianto integrato in un ciclo produttivo, un marchio collegato a un’azienda in esercizio raramente rendono di più se estratti dal contesto. Qui il confronto non è tra creditore e procedura, ma tra vendita atomistica e vendita aggregata.
Il terzo criterio è l’esposizione all’azione revocatoria. La collocazione temporale dell’atto costitutivo rispetto all’apertura della procedura, l’eventuale contestualità rispetto alla nascita del credito garantito, la continuità del pegno rotativo rispetto alla dazione originaria: sono elementi che vanno ricostruiti prima di muoversi, perché cambiano radicalmente il valore atteso di ogni opzione. Un realizzo rapido su una garanzia aggredibile non mette al riparo, anticipa soltanto il momento in cui il problema si manifesterà.
Il quarto criterio è il rapporto tra valore del bene e ammontare del credito. Quando il bene è ampiamente capiente, la differenza tra le opzioni si gioca sul prezzo di realizzo e sui tempi. Quando è largamente incapiente, la partita si sposta sulla percentuale riservata alla parte degradata al chirografo e sul diritto di voto che ne deriva: ed è una partita diversa, in cui pesano le maggioranze e non le garanzie.
Il quinto criterio è il valore che si attribuisce alla certezza. Due creditori con lo stesso credito e la stessa garanzia possono legittimamente scegliere strade opposte, perché uno sconta il rischio e l’altro lo accetta. È una valutazione di politica del credito, non solo giuridica, e va esplicitata invece che subita.
A questi si aggiunge un elemento di metodo. La decisione non si prende una volta sola: si prende davanti al passivo, poi davanti alla proposta, poi davanti all’omologazione, e ogni passaggio restringe le alternative successive. Per questo lo Studio Monardo imposta queste scelte tenendo conto fin dal primo atto di quale sarà il grado finale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e la linea difensiva adottata davanti al giudice delegato è la stessa che dovrà reggere in opposizione, in reclamo e, se necessario, in Cassazione.
Le domande di chi è indeciso
«Posso cambiare strada a metà?» In parte. L’istanza di autorizzazione ex art. 152 CCII resta proponibile finché il bene non è stato liquidato dalla procedura, e chi ha atteso può decidere in un secondo momento di chiedere il realizzo diretto. Il contrario non vale: una volta eseguita la vendita autorizzata, non si torna indietro. Sul fronte concordatario la reversibilità è ancora minore, perché il termine per far pervenire il dissenso è il punto di non ritorno: oltre quel momento la posizione si cristallizza.
«E se scelgo l’opzione sbagliata?» Dipende da quale. Un diniego di autorizzazione non pregiudica nulla di sostanziale: il bene resta vincolato e la prelazione opera comunque sul ricavato della vendita curata dalla procedura. Un voto espresso male, invece, pesa: il concordato approvato e omologato vincola anche i dissenzienti. Il margine di recupero, in quel caso, passa dall’opposizione all’omologazione e dal reclamo, non dalla rinegoziazione.
«Il mio voto contrario serve a qualcosa se so già di essere in minoranza?» Serve, e per due ragioni. La prima è che il dissenso formalmente espresso è il presupposto di legittimazione per l’opposizione all’omologazione. La seconda è che, in presenza di dissensi qualificati, si apre il giudizio di convenienza del tribunale, cioè il confronto tra quanto il concordato offre e quanto renderebbe l’alternativa liquidatoria: un confronto che senza dissenso non viene nemmeno instaurato. Va comunque ricordato che il silenzio, in questo istituto, non è dissenso: è adesione.
«Il pegno è stato dato da un terzo, non dal debitore in liquidazione giudiziale. Cambia qualcosa?» Cambia molto. Se il bene vincolato appartiene a un terzo e non rientra nell’attivo della procedura, l’escussione non ricade nel divieto di azioni esecutive individuali, perché non ha a oggetto un bene compreso nella liquidazione giudiziale. Resta però da gestire il rapporto con l’insinuazione al passivo del debitore principale e con l’eventuale regresso, e va verificato caso per caso se la garanzia sia stata costituita a favore del creditore dal terzo o invece dal debitore su bene altrui: la risposta operativa cambia con la qualificazione.
«Se il concordato viene risolto, la mia garanzia torna in vita?» La risoluzione e l’annullamento sono disciplinati dall’art. 251 CCII e riaprono la liquidazione giudiziale, ma la posizione dei creditori che hanno aderito e quella dei dissenzienti non coincidono, e gli eventuali vincoli costituiti dal proponente a garanzia dell’adempimento seguono regole proprie. È uno degli scenari in cui conviene sapere in anticipo cosa accadrebbe, perché la risposta si costruisce al momento della proposta, non al momento della risoluzione.
«Posso trattare un trattamento migliore solo per me?» Uno spazio esiste. La giurisprudenza ha riconosciuto che l’accordo individuale con cui il creditore garantito accetta il degrado al chirografo di una parte maggiore del proprio credito incide su un diritto disponibile, e che simili pattuizioni possono derogare alla regola ordinaria sul pagamento minimo dei prelatizi. Il che implica, specularmente, che anche la direzione opposta — un trattamento migliorativo negoziato prima del deposito della proposta — rientra nel perimetro del lecito, con il limite del rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi; per l’esatta portata va letto il provvedimento integrale.
Pronunce che incidono sul realizzo della garanzia (Opzione 1)
Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2025, n. 7013. Quando il pegno ha a oggetto un bene determinato e al creditore non è stato conferito il potere di disporre del relativo diritto — e ciò vale anche per titoli di credito o documenti di legittimazione specificamente descritti — si resta nel perimetro del pegno regolare: il creditore deve restituire l’oggetto della garanzia ed è tenuto, in caso di procedura concorsuale a carico di chi l’ha costituita, a insinuarsi al passivo. Rilevanza: è la pronuncia che stabilisce se l’art. 152 CCII si applica o se opera invece la compensazione, cioè il discrimine da cui dipende l’intera strategia.
Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2025, n. 9811. La compensazione operata in conto corrente tra il debito della società poi assoggettata a procedura e il credito della banca è assoggettabile a revocatoria quando il pegno costituito a garanzia sia qualificabile come regolare, perché tale garanzia, pur insistendo su beni fungibili, non comporta il trasferimento della somma al creditore. Rilevanza: smonta l’equazione «pegno su denaro uguale pegno irregolare», che è all’origine di molte escussioni poi contestate.
Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2025, n. 7027. I contratti di garanzia finanziaria stipulati nel periodo sospetto restano revocabili, e l’incameramento della somma derivante dall’escussione resta travolto anche quando l’escussione sia avvenuta legittimamente in via autonoma dopo l’apertura della procedura concorsuale. Rilevanza: chiarisce che la rapidità del realizzo non immunizza dalla revocatoria; è l’argomento che più spesso ridimensiona l’attrattiva dell’opzione 1.
Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2022, n. 5049. Pronunciandosi su una fattispecie di pegno regolare, le Sezioni Unite hanno affrontato la revocabilità della rimessa effettuata con il denaro proveniente dalla vendita del bene costituito in pegno già consolidato, con le conseguenti ricadute sulla posizione del creditore che abbia subito la revoca. Rilevanza: è il riferimento obbligato quando il realizzo è avvenuto prima dell’apertura della procedura.
Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8923. In tema di vendita del bene costituito in pegno eseguita nel periodo sospetto e di successiva rimessa del ricavato in conto corrente, la Corte ha affrontato il rapporto tra consolidamento della garanzia e revocabilità del denaro ricavato. Rilevanza: mostra che il consolidamento del pegno e la sorte del ricavato sono piani distinti.
Pronunce che incidono sulla tenuta della prelazione (Opzioni 1 e 2)
Cass. civ., Sez. I, 17 agosto 2026, n. 24674. Ai fini dell’art. 2787, comma 3, c.c. non occorre che il credito garantito sia specificato in tutti i suoi elementi oggettivi: è sufficiente che l’atto costitutivo contenga elementi idonei a renderlo identificabile. Non vi è prelazione, però, quando la genericità delle espressioni impiegate costringa a individuare il credito attraverso elementi esterni non preesistenti né coevi alla scrittura, perché ciò rivela un pegno costituito in previsione di operazioni indeterminate ed eventuali. Rilevanza: è il metro su cui il curatore misura l’eccezione più frequente in sede di verifica.
Cass. civ., Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12733. In materia di pegno rotativo, il valore economico del bene inizialmente dato in garanzia costituisce il limite invalicabile per le sostituzioni successive; la mancata previsione di tale limite non determina la nullità del patto, ma lo rende inidoneo a produrre l’effetto di continuità e unitarietà del rapporto. Rilevanza: da quella continuità dipende la data di genesi della garanzia ai fini revocatori, e dunque la sua resistenza all’azione del curatore.
App. Napoli, Sez. VII, 9 luglio 2025, n. 3673. In tema di pegno con clausola omnibus, la mancanza di sufficiente indicazione del credito garantito incide sull’opponibilità della prelazione ai terzi, restando distinta la questione della validità ed efficacia del contratto tra le parti. Rilevanza: chiarisce che il pegno può essere valido e, al tempo stesso, inidoneo a reggere nel concorso.
Pronunce che incidono sul concordato, sul voto e sull’omologazione (Opzione 3)
Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331. Il patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari, con cui questi accettano su base negoziale e individuale il degrado al chirografo di parte del credito garantito, riguarda un diritto disponibile e può derogare alla regola sul pagamento minimo dei prelatizi, con il limite della determinazione dell’importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto. Rilevanza: legittima la trattativa individuale sul trattamento, che è lo spazio negoziale più trascurato dai creditori garantiti.
Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore dissenziente il cui voto sia stato illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze ha diritto di proporre opposizione all’omologazione, senza che gli sia richiesto di giustificarla con il maggior vantaggio ritraibile dalla prosecuzione della liquidazione; l’unico limite è rappresentato dall’abuso del diritto sotteso al mercato dei voti. Rilevanza: rafforza in modo significativo la posizione del prelatizio degradato che voti contro.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18082/2024. I creditori non ancora insinuati al momento del deposito della proposta, ma titolari del diritto di partecipare ai riparti, possono essere pregiudicati dal concordato e sono quindi legittimati a opporsi alla sua omologazione; la legittimazione di «qualsiasi interessato» presuppone l’accertamento in concreto dell’incidenza negativa del concordato sulla situazione giuridica dell’opponente. Rilevanza: amplia la platea dei legittimati, e riguarda direttamente il creditore garantito che si sia insinuato tardivamente.
Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2024, n. 16970. Il giudice dell’omologazione non ha competenza funzionale per decidere sull’esistenza, sull’ammontare o sul rango — privilegiato o chirografario — dei singoli crediti inseriti nel piano. Rilevanza: indica dove si discute davvero della prelazione, cioè in sede di accertamento del passivo e di opposizione, e non in sede di omologazione.
Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337. L’intervenuta omologazione definitiva del concordato e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore determinano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva, con permanenza della legittimazione, anche processuale, in capo al curatore. Rilevanza: individua il momento in cui il creditore smette di confrontarsi con la procedura e inizia a confrontarsi con l’esecuzione del concordato.
Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2023, n. 23902. Il decreto con cui la Corte d’appello respinge il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di risoluzione o annullamento del concordato non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: definisce il perimetro delle impugnazioni disponibili quando il concordato non viene adempiuto.
Cass. civ., Sez. I, n. 2258/2026. Con riferimento alla proposta formulata da un terzo, il voto del proponente e delle società a questo correlate non va escluso in sede di riscontro dell’avvenuta approvazione. Rilevanza: incide sul calcolo delle maggioranze, e quindi sulla reale capacità di incidere del singolo dissenziente.
Cass. civ., Sez. I, n. 19707/2022. Il creditore la cui proposta concorrente sia stata esclusa dal voto dal giudice delegato non può proporre opposizione avverso l’omologazione di un’altra proposta poi approvata. Rilevanza: delimita la legittimazione in presenza di proposte concorrenti.
Cass. civ., Sez. I, n. 7059/2026. In caso di riapertura della procedura a seguito di risoluzione del concordato omologato, il vincolo di destinazione istituito dal terzo su un proprio immobile opera a beneficio dei creditori anteriori aderenti, avendo la funzione di assicurare la serietà dell’impegno e di trasferire sul proponente il rischio della mancata attuazione della proposta. Rilevanza: è un elemento da pesare quando si valutano le garanzie offerte a corredo della proposta.
Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549. In materia di sovraindebitamento, la Corte ha affermato che il creditore privilegiato cui venga attribuito un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato resta creditore per la parte residua. Rilevanza: pur riguardando una procedura diversa, conferma la logica generale del degrado per incapienza, che è la stessa su cui si regge l’art. 240, comma 4, CCII.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a questo bivio lo Studio interviene con attività determinate, che si possono elencare senza ambiguità.
- Esaminiamo l’atto costitutivo del pegno e verifichiamo, documento alla mano, la presenza della data certa e la sufficiente indicazione del credito garantito e della cosa richieste dall’art. 2787, comma 3, c.c., confrontando il testo contrattuale con la documentazione bancaria e con le evidenze di spossessamento.
- Ricostruiamo la catena del pegno rotativo, raccogliendo annotazioni, distinte di sostituzione e valori progressivi, per stabilire a quale data risalga la genesi della garanzia ai fini della revocatoria.
- Redigiamo e trasmettiamo la domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 201 CCII, chiedendo la collocazione pignoratizia e allegando la documentazione che sorregge la prelazione.
- Depositiamo l’istanza al giudice delegato ex art. 152 CCII per ottenere l’autorizzazione alla vendita o l’assegnazione del bene, corredandola della valutazione che la norma presuppone.
- Interloquiamo con il curatore e con il comitato dei creditori producendo il confronto numerico tra realizzo diretto e vendita competitiva, perché il parere su cui il giudice delegato decide si forma su quei dati.
- Proponiamo opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 206 CCII quando la prelazione viene esclusa o ridotta, e seguiamo il giudizio nei gradi successivi.
- Analizziamo la proposta di concordato e la relazione giurata del professionista indipendente, verificando voce per voce il valore attribuito al bene vincolato, le spese specifiche imputate e la quota di spese generali dedotta.
- Calcoliamo il confronto tra trattamento concordatario e ricavato atteso dalla liquidazione, lavorando insieme ai commercialisti dello staff sull’attualizzazione degli importi e sui tempi di incasso.
- Formuliamo la dichiarazione di voto nel termine fissato — presidiando una scadenza il cui decorso silenzioso equivale ad adesione — e, quando ricorrono i presupposti, proponiamo opposizione all’omologazione ai sensi dell’art. 245 CCII.
- Resistiamo all’azione revocatoria del curatore ex art. 166 CCII avente a oggetto l’atto costitutivo del pegno o l’atto di escussione, impostando la difesa sulla contestualità della dazione e sulla continuità della garanzia.
- Seguiamo il reclamo ex art. 247 CCII e l’eventuale ricorso per cassazione, senza passaggi di mano e senza cambio di linea difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa pesa in modo particolare la continuità della strategia fino all’ultimo grado: la qualificazione del pegno che si afferma nella domanda di ammissione al passivo è la stessa che andrà difesa in opposizione, poi in reclamo e infine davanti alla Corte di cassazione, e la condizione di cassazionista consente di impostare il primo atto sapendo già come dovrà reggere nell’ultimo. Accanto a questo opera lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la tenuta giuridica della garanzia e la convenienza comparata delle alternative sono due valutazioni distinte, e separarle — affidandole a professionisti che non si parlano — è il modo più rapido per prendere una decisione formalmente corretta ed economicamente sbagliata, o viceversa.
In conclusione
Chi detiene un pegno su beni di un’impresa in liquidazione giudiziale non ha davanti a sé una risposta preconfezionata, ma tre percorsi che si escludono a vicenda in momenti precisi e che, superati quei momenti, non si riaprono. Il realizzo autorizzato ex art. 152 CCII, la liquidazione a cura della procedura e l’adesione al concordato producono risultati diversi in termini di importo, di tempi e di rischio, e l’opzione che conviene davvero dipende da quanto regge la garanzia sul piano formale, da quanto il bene rende sul mercato reale e da quanto pesa, nel caso concreto, l’incertezza: sbagliare questa valutazione non costa soltanto una percentuale di recupero, costa la prelazione stessa.
È esattamente il punto in cui le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo trovano applicazione diretta. Il pegno nasce quasi sempre dentro un rapporto bancario, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere il contratto di garanzia per quello che è, prima ancora che per come lo qualifica il curatore. Il concordato nella liquidazione giudiziale appartiene al diritto della crisi d’impresa, materia nella quale l’Avvocato è abilitato come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. E la difesa della prelazione, quando viene contestata, percorre l’intera scala delle impugnazioni concorsuali fino alla Corte di cassazione, davanti alla quale l’Avvocato è abilitato a patrocinare: la stessa linea, dalla prima istanza all’ultimo grado.
📩 Non lasciare che siano i termini a decidere al posto tuo: il tempo per valutare la proposta e per difendere la prelazione è limitato, e il silenzio in sede concordataria vale come adesione. Scrivici subito — tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo li trovi qui sotto, al termine di questa guida.
