Una procedura raccontata giorno per giorno
C’è un momento preciso, in questa storia, in cui tutto cambia direzione. Non è il giorno in cui l’ufficiale giudiziario notifica il pignoramento, e non è il giorno in cui l’immobile viene messo all’asta. È il giorno in cui il tribunale deposita la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Da quell’istante le esecuzioni individuali in corso — il pignoramento sul capannone, quello sui conti correnti, quello sui crediti verso i clienti — smettono di appartenere ai singoli creditori e diventano materia di una procedura collettiva. E da quello stesso istante si apre, per chi la sa vedere, una finestra che la maggior parte dei debitori ignora: la possibilità di chiudere la liquidazione con un concordato, cioè con un accordo omologato dal tribunale che paga i creditori secondo un piano e restituisce all’imprenditore un orizzonte.
Chi sa cosa succede dopo, e quando succede, agisce al momento giusto invece di subire il calendario di qualcun altro. La sequenza, in estrema sintesi, è questa: il pignoramento corre secondo i tempi del codice di procedura civile; l’apertura della liquidazione giudiziale lo congela per effetto dell’art. 150 del Codice della crisi; nei mesi successivi il curatore decide se subentrare nell’esecuzione o farla dichiarare improcedibile; intanto si forma lo stato passivo; dal giorno dopo l’apertura creditori e terzi possono già proporre un concordato, mentre il debitore deve attendere un anno e non può andare oltre due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo; poi arrivano il voto, l’omologazione, l’esecuzione e la chiusura. Ogni tappa ha termini propri, alcuni perentori, altri soltanto pratici ma non meno decisivi.
Lo Studio Monardo lavora esattamente sul punto in cui queste due materie si toccano. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ed è questa abilitazione a rendere naturale il terreno della liquidazione giudiziale e del concordato che può chiuderla: si tratta di costruire numeri, confrontarli con l’alternativa liquidatoria e portarli davanti a un tribunale. È inoltre avvocato cassazionista, condizione tutt’altro che accessoria in una materia dove il decreto di omologazione si impugna con reclamo in Corte d’appello e, da lì, con ricorso per cassazione: la difesa non si interrompe quando il giudizio sale di grado.
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La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio
Prima di entrare nel dettaglio conviene avere sotto gli occhi l’intero arco. La timeline che segue parte dal titolo esecutivo e arriva alla chiusura della procedura concorsuale, passando per il punto di rottura rappresentato dalla sentenza di apertura. I tempi indicati nella colonna di destra distinguono ciò che la legge impone da ciò che accade realmente nei tribunali italiani: sono due calendari diversi, e confonderli è il primo errore.
Le tappe contrassegnate con un asterisco sono quelle in cui una scelta del debitore — o la sua inerzia — produce effetti irreversibili. Ciascuna è sviluppata nelle sezioni successive, nello stesso ordine.
| Tappa | Cosa accade | Termini di legge | Durata reale |
|---|---|---|---|
| Giorno 0 | Notifica di titolo esecutivo e precetto | 10 giorni per adempiere; precetto efficace 90 giorni | 1-3 mesi prima del pignoramento |
| Giorno 11 in poi * | Pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi | Iscrizione a ruolo: 15 giorni (immobiliare), 30 giorni (presso terzi) | immediato |
| Entro 20 giorni * | Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni, perentorio | — |
| Entro 45 giorni | Istanza di vendita o di assegnazione | 45 giorni dal pignoramento, a pena di inefficacia | — |
| Mesi 2-18 | Istruttoria esecutiva, perizia, ordinanza di vendita | variabili | 648 giorni medi la fase di avvio |
| Prima della vendita * | Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) | deposito di un sesto del credito | — |
| Giorno X | Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale | effetti immediati ex artt. 142, 150, 151 CCII | — |
| Giorno X + 1 * | Si apre la finestra del concordato per creditori e terzi | art. 240, comma 1, CCII | — |
| Giorni X+1 / X+150 * | Il curatore sceglie: subentro o improcedibilità | art. 216, comma 10, CCII | 3-12 mesi |
| Entro 30 giorni dall’udienza | Domande di ammissione al passivo | art. 201 CCII | — |
| Entro 150 giorni | Programma di liquidazione | art. 213 CCII | liquidazione fino a 5 anni |
| Dopo 12 mesi * | Si apre la finestra del concordato per il debitore | non oltre 2 anni dall’esecutività dello stato passivo | — |
| Dal deposito della proposta | Pareri, comunicazione, voto | dissenso entro 20-30 giorni | 3-6 mesi |
| Omologazione | Decreto del tribunale | effetti dalla pubblicazione (art. 246 CCII) | — |
| Entro 30 giorni | Reclamo in Corte d’appello, poi Cassazione | 30 giorni, perentorio | 6-18 mesi |
| Esecuzione e chiusura | Adempimento del piano, chiusura della procedura | art. 249 e art. 233 CCII | 1-3 anni |
Giorno 0: il precetto, cioè l’ultimo avviso
Siamo al punto in cui nulla è ancora accaduto sul patrimonio, ma il conto alla rovescia è partito.
Cosa succede. Il creditore munito di titolo esecutivo — una sentenza, un decreto ingiuntivo definitivo, una cambiale, un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico — notifica al debitore il titolo in forma esecutiva e l’atto di precetto. Il precetto non è ancora esecuzione: è l’intimazione formale ad adempiere entro un termine, con l’avvertimento che in difetto si procederà forzatamente.
La norma. Gli artt. 474 e seguenti del codice di procedura civile disciplinano il titolo esecutivo; l’art. 480 c.p.c. detta forma e contenuto del precetto, che deve contenere l’intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni e l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore.
I termini che si attivano. Dalla notifica decorrono i dieci giorni concessi per il pagamento spontaneo, e decorre contestualmente il termine di novanta giorni di efficacia del precetto: superati i novanta giorni senza che il pignoramento sia stato eseguito, il precetto perde efficacia e il creditore deve ricominciare. È un termine che nessuno regala: va calcolato con precisione, perché un pignoramento eseguito il novantunesimo giorno è un pignoramento attaccabile. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto e incide sui termini per proporre le opposizioni, non sulla scadenza sostanziale dei dieci giorni per pagare.
Cosa può fare il debitore ora. Questa è la fase più ampia e meno sfruttata. Si può contestare il titolo con opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice competente, eccependo la prescrizione, l’inesistenza del credito, i pagamenti parziali non conteggiati, la nullità della notifica del titolo. Si può verificare il calcolo degli interessi e delle spese, che nei precetti bancari è frequentemente gonfiato. Si può trattare, perché il creditore che vede un pagamento ravvicinato spesso preferisce la certezza all’asta. E soprattutto, se l’impresa è insolvente e il pignoramento è solo il primo di una serie, questo è il momento di valutare se la strada sia l’esecuzione da subire o uno strumento di regolazione della crisi da attivare.
L’errore tipico di questa fase. Trattare il precetto come una lettera di sollecito. Chi archivia il plico “in attesa di capire” consuma i dieci giorni, poi i venti del termine di opposizione agli atti, poi arriva al pignoramento senza avere più alcuna delle difese che in questa fase erano tutte disponibili.
Quanto dura realmente. Fra la notifica del precetto e il pignoramento passano in media da uno a tre mesi, perché il creditore attende la scadenza, verifica la disponibilità dei beni e organizza l’ufficiale giudiziario. Nelle esecuzioni bancarie su immobili i tempi sono più compressi, perché l’istruttoria è già stata fatta prima della notifica.
Dal giorno 11: il pignoramento, e il patrimonio si vincola
Il calendario ora corre, e corre su binari diversi a seconda del bene aggredito.
Cosa succede. L’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento. Nel pignoramento immobiliare l’atto viene trascritto nei registri immobiliari; in quello presso terzi viene notificato anche alla banca, al datore di lavoro o al cliente che deve somme al debitore; in quello mobiliare i beni vengono descritti e affidati in custodia. In tutti i casi l’effetto giuridico è il medesimo: sui beni colpiti si forma un vincolo di destinazione e gli atti di disposizione compiuti dopo diventano inopponibili al creditore procedente.
La norma. Art. 492 c.p.c. per il contenuto dell’atto; art. 555 c.p.c. per l’immobiliare; artt. 543 e seguenti per l’espropriazione presso terzi; art. 2913 c.c. per l’inefficacia relativa degli atti di alienazione successivi.
I termini che si attivano. Il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura depositando le copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento entro quindici giorni dalla consegna dell’atto nell’espropriazione immobiliare ed entro trenta giorni in quella presso terzi: si tratta di termini perentori, il cui mancato rispetto travolge il pignoramento. La Corte di cassazione, sez. III, con pronuncia del 27 ottobre 2025, n. 28513, ha ribadito che l’omesso deposito nei termini delle copie conformi all’originale di precetto e pignoramento determina l’inefficacia dell’espropriazione, tanto immobiliare quanto presso terzi. Entro quarantacinque giorni dal pignoramento il creditore deve poi depositare istanza di vendita o di assegnazione, altrimenti il pignoramento perde efficacia.
Cosa può fare il debitore ora. Le finestre difensive aperte in questa fase sono quattro, e si chiudono in fretta. L’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro venti giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto viziato: è il termine più breve e il più frequentemente perduto. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. non ha quel termine ma va proposta prima che la vendita sia disposta, se si vuole conservare qualche utilità pratica. La conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. consente di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro, versando un sesto dell’importo del credito e delle spese e ottenendo la rateizzazione del residuo. Infine, la verifica di regolarità formale: una notifica eseguita a soggetto sbagliato, una quota societaria pignorata senza rispettare le forme proprie — la Cassazione, sez. III, 16 settembre 2024, n. 24859, ha precisato le modalità di pignoramento della quota di s.r.l. intestata a società fiduciaria — un unico atto rivolto a più terzi debitori, fattispecie su cui si è pronunciata la Cassazione, sez. III, 14 novembre 2024, n. 29422: sono tutti punti su cui la difesa tecnica incide concretamente.
L’errore tipico di questa fase. Concentrarsi sul merito del debito e trascurare la forma dell’atto. Nella stragrande maggioranza dei casi il debito esiste davvero; ciò che non esiste quasi mai è una procedura esecutiva formalmente impeccabile dall’inizio alla fine.
Quanto dura realmente. Dal pignoramento all’ordinanza di vendita, secondo i dati 2025 dell’Associazione T6 raccolti nello Studio dei Tempi delle Esecuzioni Italiane, la fase di avvio della procedura richiede mediamente 648 giorni, quasi due anni. È un tempo lunghissimo rispetto alla percezione del debitore, e in questi due anni accade quasi tutto ciò che conta.
Mesi 2-24: la procedura esecutiva prende velocità, e l’insolvenza matura
Da questo momento in poi le due storie — quella esecutiva e quella concorsuale — cominciano a intrecciarsi.
Cosa succede. Il giudice dell’esecuzione nomina l’esperto stimatore, dispone la custodia, fissa l’udienza di comparizione delle parti e, superato il vaglio sulla documentazione ipocatastale, emette l’ordinanza di vendita, solitamente delegando le operazioni a un professionista. Nel frattempo altri creditori intervengono nella procedura. E, se il debitore è un imprenditore commerciale non minore, uno di quei creditori può depositare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale: il pignoramento infruttuoso è uno degli indici di insolvenza più frequentemente allegati.
La norma. Artt. 569 e seguenti c.p.c. per l’ordinanza di vendita; art. 591-bis c.p.c. per la delega; artt. 499 e seguenti per l’intervento dei creditori. Sul versante concorsuale, art. 121 CCII per i presupposti della liquidazione giudiziale e art. 40 CCII per il procedimento unitario di accesso.
I termini che si attivano. I termini qui sono meno rigidi ma più insidiosi, perché dipendono dal calendario del tribunale. Il termine davvero critico è quello per il saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario, che l’ordinanza di vendita fissa e che non può superare centoventi giorni: è l’ultimo momento in cui il bene è ancora, in qualche misura, recuperabile. Dall’altro lato, una volta notificato il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, il debitore ha il termine assegnato dal tribunale per depositare memorie difensive e documenti, e quel termine non si recupera.
Cosa può fare il debitore ora. Qui la difesa cambia natura: non è più solo processuale, diventa strategica. Occorre decidere se l’impresa sia risanabile — e allora si guarda alla composizione negoziata o al concordato preventivo, che bloccano le esecuzioni con misure protettive — oppure se l’insolvenza sia irreversibile, e allora la domanda diventa un’altra: a quali condizioni conviene entrare in liquidazione giudiziale, e con quale progetto di uscita. È esattamente in questo punto del calendario che la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e quella di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, affiancate da uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti, consentono di impostare la fase concorsuale prima che sia il tribunale a imporla.
L’errore tipico di questa fase. Subire passivamente il ricorso per la liquidazione giudiziale come se fosse un atto dovuto. Non lo è: i presupposti dimensionali, lo stato di insolvenza e la soglia di debiti scaduti vanno accertati, e in diversi casi il ricorso viene rigettato. Ma va contestato nei termini.
Quanto dura realmente. Dal ricorso del creditore alla sentenza di apertura passano di norma dai due ai sei mesi, a seconda del tribunale e della complessità istruttoria. È un intervallo breve, nel quale va presa una decisione che condizionerà i successivi cinque o sette anni.
Il giorno della sentenza: l’interruttore dell’art. 150
A questo punto la procedura entra in una fase completamente nuova, e il cambiamento è istantaneo.
Cosa succede. Il tribunale deposita la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, nomina il giudice delegato e il curatore, fissa l’udienza di verifica dello stato passivo e assegna ai creditori il termine per le domande di ammissione. Dal deposito, il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore. Tutti i pignoramenti pendenti si fermano. Tutte le nuove azioni esecutive sono vietate.
La norma. L’art. 150 CCII dispone che, <cite index=”5-1″>salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. La Relazione illustrativa chiarisce che la norma <cite index=”4-1″>riproduce l’art. 51 della legge fallimentare e fissa il principio dell’intangibilità del patrimonio del debitore dal momento in cui la procedura viene aperta, perché la liquidazione deve svolgersi in modo ordinato ad opera del solo curatore e il ricavato va distribuito nel rispetto della par condicio creditorum. A fianco opera l’art. 151 CCII sul concorso dei creditori, insieme agli artt. 142 sui beni del debitore, 143 sui rapporti processuali, 144 sull’inefficacia degli atti compiuti dopo l’apertura e 145 sulle formalità eseguite successivamente.
I termini che si attivano. Il divieto dell’art. 150 opera dal giorno della pubblicazione della sentenza, senza bisogno di alcun provvedimento del giudice dell’esecuzione: non è una sospensione da chiedere, è un effetto legale automatico. Contemporaneamente decorre il termine, indicato nella sentenza, entro il quale i creditori devono depositare le domande di ammissione al passivo, che l’art. 201 CCII fissa in non oltre trenta giorni prima dell’udienza di verifica. Decorre inoltre il termine di trenta giorni per il reclamo contro la sentenza di apertura.
Cosa può fare il debitore ora. Tre cose, tutte in parallelo. Primo: valutare il reclamo contro la sentenza, se i presupposti mancavano. Secondo: collaborare sulla contabilità, e non per spirito di resa — l’art. 240, comma 1, CCII subordina la proposta di concordato anticipata, quella presentabile prima che lo stato passivo sia esecutivo, alla condizione che la contabilità sia stata tenuta e che i dati consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori. Una contabilità disordinata chiude la finestra più rapida. Terzo: cominciare immediatamente a ragionare sul concordato, perché dal giorno successivo all’apertura creditori e terzi possono già depositare una proposta, mentre il debitore dovrà attendere dodici mesi. Chi aspetta di “vedere come va” scopre dopo un anno che il tempo utile si è ridotto.
L’errore tipico di questa fase. Credere che il divieto dell’art. 150 sia una buona notizia e basta. È una protezione, ma è anche una espropriazione della propria capacità di negoziare: da quel momento nessun accordo individuale con un creditore ha effetto, e ogni pretesa va fatta valere nel concorso. I giudici di merito lo ripetono con nettezza: il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 28 marzo 2025, n. 573, ha affermato che l’apertura della procedura concorsuale attrae ogni pretesa creditoria alla competenza del giudice concorsuale ai sensi degli artt. 150 e 151 CCII. E la Corte di cassazione, sez. I, 18 luglio 2025, n. 20184, pronunciandosi sulle liquidazioni coatte delle banche venete, ha confermato che il credito verso una procedura concorsuale va fatto valere esclusivamente con le modalità dell’accertamento del passivo.
Quanto dura realmente. La fase di avvio della liquidazione giudiziale — dalla sentenza al decreto di esecutività dello stato passivo — occupa mediamente dai sei ai dodici mesi. È il periodo in cui si gioca la partita più importante, ed è anche quello in cui il debitore, non avendo più nulla da gestire, tende a scomparire dalla scena.
Dai primi giorni ai primi mesi: che fine fa il pignoramento pendente
Sono passate poche settimane dalla sentenza, e il giudice dell’esecuzione ha un fascicolo che non sa più a chi appartiene.
Cosa succede. Il curatore comunica al giudice dell’esecuzione l’avvenuta apertura della procedura. A quel punto si aprono due strade alternative: il curatore subentra nel pignoramento già avviato, sfruttando tutto ciò che è stato fatto — perizia, pubblicità, esperimenti di vendita — oppure non subentra, e su sua istanza il giudice dell’esecuzione dichiara l’esecuzione improcedibile, restituendo il bene alla liquidazione concorsuale.
La norma. L’art. 216, comma 10, CCII stabilisce che <cite index=”19-1″>se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive il curatore può subentrarvi, applicandosi in tal caso le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. La formula finale è decisiva: il pignoramento non svanisce, il suo effetto conservativo resta a vantaggio della massa.
I termini che si attivano. Qui la legge tace, ed è una delle anomalie più significative della materia. Nessuna norma fissa un termine entro il quale il curatore debba decidere se subentrare: la scelta è rimessa alla sua valutazione, assunta con l’autorizzazione del comitato dei creditori e del giudice delegato, e viene di regola collocata nel programma di liquidazione, che l’art. 213 CCII impone di predisporre entro centocinquanta giorni dall’apertura. Nel frattempo il giudice dell’esecuzione, appresa la notizia, sospende di fatto le operazioni liquidatorie in attesa delle determinazioni della curatela. Il limite è dunque pratico: cinque mesi, in media, di sospensione.
Cosa può fare il debitore ora. Meno di quanto crede, ma non nulla. Può segnalare al curatore e al giudice delegato le ragioni per cui il subentro è preferibile o sconsigliabile: un’esecuzione già arrivata all’ordinanza di vendita con perizia aggiornata può liquidare il bene più in fretta e con meno spese di una nuova procedura competitiva; al contrario, una perizia vecchia e un prezzo base ormai fuori mercato rendono preferibile ricominciare. Può inoltre far valere i vizi dell’esecuzione: se il pignoramento era inefficace per omessa iscrizione a ruolo o per decadenza dall’istanza di vendita, quell’inefficacia resta rilevante anche nel concorso, perché incide sul rango del creditore procedente in sede di riparto.
L’errore tipico di questa fase. Pensare che l’improcedibilità dichiarata dal giudice dell’esecuzione cancelli il credito o liberi il bene. Non accade nulla di tutto questo: il bene passa alla liquidazione concorsuale e viene venduto comunque, con la differenza che il ricavato sarà distribuito fra tutti i creditori ammessi al passivo secondo le cause legittime di prelazione, e non soltanto fra quelli che avevano partecipato all’espropriazione.
Quanto dura realmente. Tra la comunicazione della curatela e il provvedimento del giudice dell’esecuzione passano in genere dai tre ai dodici mesi. Nel caso di subentro, la procedura esecutiva riprende il suo corso con il curatore al posto del creditore procedente: la Corte di cassazione, con pronuncia del 5 marzo 2025, n. 5841, ha chiarito che quando l’esecuzione immobiliare prosegue ai sensi dell’art. 216, comma 10, CCII, il giudice dell’esecuzione può revocare il custode già nominato ed è dispensato dal nominarne uno, perché nei compiti di custodia subentra il curatore, che si sostituisce al debitore nell’amministrazione del patrimonio acquisito all’attivo e soggiace alle direttive del giudice dell’esecuzione.
La grande eccezione: il creditore fondiario e il pignoramento già concluso
Il divieto dell’art. 150 sembra assoluto, e invece contiene due brecce che cambiano radicalmente il destino di alcuni beni.
Cosa succede. La prima breccia riguarda il creditore fondiario: la banca che ha erogato un mutuo fondiario e che ha avviato l’espropriazione sull’immobile ipotecato può proseguirla anche dopo l’apertura della liquidazione giudiziale. La seconda riguarda il pignoramento presso terzi già arrivato all’ordinanza di assegnazione: se l’assegnazione è stata pronunciata prima della sentenza di apertura, l’espropriazione è conclusa e quel credito è uscito dal patrimonio del debitore.
La norma. La clausola di apertura dell’art. 150 CCII — “salvo diversa disposizione della legge” — richiama l’art. 41 del Testo unico bancario, che consente al creditore fondiario di iniziare o proseguire l’azione esecutiva individuale. L’art. 151, comma 2, CCII precisa però che anche i crediti esentati dal divieto devono essere accertati secondo le norme sull’accertamento del passivo: l’esenzione riguarda la procedura esecutiva, non l’accertamento del credito. Sul secondo fronte opera l’art. 553 c.p.c., che disciplina l’ordinanza di assegnazione.
I termini che si attivano. La linea di demarcazione non è un termine ma un istante: la data di pubblicazione della sentenza di apertura, confrontata con la data dell’ordinanza di assegnazione. La Corte di cassazione, sez. III, 5 giugno 2020, n. 10820, ha affermato che nell’espropriazione presso terzi il fallimento del debitore dichiarato dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione non comporta la caducazione dell’ordinanza, che conserva efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo, perché l’assegnazione ha natura liquidativa e satisfattiva e imprime alle somme un vincolo impermeabile alle vicende successive del debitore. Il rovescio della medaglia è altrettanto netto: quando l’assegnazione interviene dopo l’apertura, il pagamento eseguito dal terzo è inefficace, come ha stabilito il Tribunale di Bergamo con provvedimento del 3 febbraio 2025.
Cosa può fare il debitore ora. Ricostruire con esattezza la cronologia. Nei pignoramenti presso terzi su conti correnti, stipendi e crediti commerciali la differenza di pochi giorni fra l’ordinanza di assegnazione e la sentenza di apertura decide se quelle somme restano al creditore o tornano alla massa. Sul fronte fondiario, va verificato che il mutuo sia davvero fondiario — percentuale di finanziamento rispetto al valore dell’immobile, iscrizione ipotecaria di primo grado — perché la qualificazione viene spesso affermata e raramente provata. Il Tribunale di Roma, sez. IV, con provvedimento dell’11 febbraio 2025, ha riconosciuto che anche nella liquidazione controllata il creditore fondiario può iniziare o proseguire l’esecuzione sull’immobile ipotecato, per effetto del richiamo operato dall’art. 270, comma 5, CCII agli artt. 150 e 151.
L’errore tipico di questa fase. Dare per scontato che “tanto è tutto bloccato”. Non è tutto bloccato: l’immobile ipotecato a favore della banca fondiaria può essere venduto all’asta mentre la liquidazione giudiziale procede, e il debitore che non segue quella procedura parallela si ritrova il bene aggiudicato senza aver potuto dire nulla sul prezzo base.
Quanto dura realmente. L’esecuzione fondiaria proseguita segue i tempi ordinari dell’espropriazione immobiliare: secondo i dati 2025, la fase di vendita richiede mediamente 1.022 giorni e quella di distribuzione altri 438. Sono quasi quattro anni che corrono in parallelo alla procedura concorsuale.
Mesi 6-18: lo stato passivo, dove si costruiscono le maggioranze di domani
Il calendario ora rallenta in apparenza, e proprio per questo diventa pericoloso: la fase più tecnica della procedura è anche quella che il debitore segue meno.
Cosa succede. Scaduto il termine fissato nella sentenza di apertura, il curatore esamina le domande di ammissione pervenute e predispone i progetti di stato passivo, indicando per ciascun creditore l’importo ammesso, il rango — prededuzione, privilegio, chirografo — oppure le ragioni dell’esclusione. All’udienza di verifica il giudice delegato decide sulle contestazioni e, al termine, rende esecutivo lo stato passivo con decreto. Da quel momento esiste, per la prima volta, l’elenco ufficiale di chi è creditore, per quanto e con quale grado.
La norma. L’art. 201 CCII disciplina la domanda di ammissione, che va trasmessa al curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica; l’art. 204 regola la formazione e l’esecutività dello stato passivo; gli artt. 206 e 207 disciplinano le impugnazioni — opposizione del creditore escluso o ammesso con riserva, impugnazione dei crediti altrui, revocazione — e l’art. 208 le domande tardive. L’art. 221 fissa l’ordine di distribuzione delle somme e l’art. 222 la disciplina dei crediti prededucibili.
I termini che si attivano. Il termine per il deposito della domanda di ammissione scade trenta giorni prima dell’udienza di verifica: oltre quella data la domanda è tardiva e il creditore partecipa soltanto alle ripartizioni successive al proprio accoglimento. Dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo decorre poi il termine di trenta giorni per proporre le impugnazioni previste dall’art. 206 CCII. E dallo stesso decreto decorre il termine di due anni oltre il quale il debitore non può più presentare la proposta di concordato: è la ragione per cui la data di esecutività dello stato passivo va annotata e non dimenticata, perché è il punto da cui si misura la chiusura della finestra più importante.
Cosa può fare il debitore ora. Molto più di quanto immagini, anche se non è parte in senso proprio del procedimento di verifica. Può segnalare al curatore i crediti insussistenti, prescritti o già pagati, perché un passivo gonfiato non solo riduce la percentuale di soddisfacimento ma falsa il calcolo delle maggioranze su cui si reggerà l’eventuale concordato. Può far emergere le contestazioni sul rango: un credito bancario ammesso in privilegio ipotecario per l’intero, quando l’ipoteca copre solo una parte del valore, sposta decine di migliaia di euro nel riparto e cambia il parametro di convenienza della proposta concordataria. Può verificare la correttezza degli interessi e delle spese legali insinuate, voci su cui le insinuazioni sono spesso generose. E può, soprattutto, iniziare a leggere lo stato passivo come se fosse già il tabulato del voto: perché è esattamente quello che diventerà.
L’errore tipico di questa fase. Considerare la verifica del passivo un affare fra curatore e creditori, estraneo al debitore. È l’errore più costoso dell’intera procedura, perché lo stato passivo esecutivo è contemporaneamente tre cose: la base del riparto, la base del calcolo delle maggioranze concordatarie e il dies a quo del termine finale entro cui il debitore può proporre il concordato. Chi lo subisce senza leggerlo si trova mesi dopo a costruire una proposta su numeri che non ha mai verificato.
Quanto dura realmente. Dall’apertura al decreto di esecutività dello stato passivo passano mediamente dai sei ai dodici mesi nelle procedure ordinarie, con punte ben superiori quando le domande sono numerose o le contestazioni complesse. I giudizi di impugnazione dello stato passivo, quando vengono promossi, occupano altri sei-diciotto mesi e proseguono in parallelo alla liquidazione, senza bloccarla: il curatore accantona le somme contestate e distribuisce il resto.
Una precisazione che vale per tutta la fase: anche i crediti esentati dal divieto di azioni esecutive — primo fra tutti quello del creditore fondiario che sta proseguendo l’espropriazione per conto proprio — devono essere accertati con le forme dell’accertamento del passivo, come stabilisce l’art. 151, comma 2, CCII. La deroga riguarda la facoltà di procedere esecutivamente, mai l’esenzione dal concorso: il fondiario vende l’immobile nella propria procedura, ma il suo credito e il suo rango si misurano nello stato passivo come quelli di chiunque altro, e l’eventuale eccedenza del ricavato va riversata alla massa.
Giorno X + 1: si apre la finestra del concordato “del giorno dopo”
Siamo al giorno successivo alla sentenza di apertura, e mentre il debitore sta ancora metabolizzando la perdita dell’impresa, la legge ha già aperto una porta.
Cosa succede. Un creditore, un gruppo di creditori o un terzo estraneo alla procedura — un investitore, un concorrente, un familiare dell’imprenditore con risorse proprie — può depositare al giudice delegato una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale. Non è una procedura nuova: è una diversa modalità di chiusura della liquidazione, che sostituisce alla vendita atomistica dei beni un piano di soddisfacimento dei creditori approvato dalla maggioranza e omologato dal tribunale.
La norma. L’art. 240, comma 1, CCII stabilisce che, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché il debitore abbia tenuto la contabilità e i dati risultanti da essa, insieme alle altre notizie disponibili, consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. I commi successivi disegnano un contenuto della proposta volutamente libero: suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati, cessione dei beni dell’attivo e persino delle azioni di pertinenza della massa previa autorizzazione del giudice delegato, attribuzione di azioni o quote, intervento di un assuntore.
I termini che si attivano. La finestra per creditori e terzi si apre il giorno dopo l’apertura della procedura e resta aperta, nel silenzio della legge, fino alla chiusura della liquidazione: in concreto, fino a quando c’è ancora un attivo da distribuire. È però una finestra che si restringe da sola: più la liquidazione avanza e più beni vengono venduti, meno spazio resta per una proposta che abbia senso economico. L’unica condizione formale di accesso anticipato è quella contabile, e va verificata subito.
Cosa può fare il debitore ora. Non può proporre, ma può costruire. Può individuare il terzo disponibile a intervenire come assuntore, può ricostruire i dati contabili necessari all’elenco provvisorio, può far emergere elementi di attivo che la curatela non ha ancora valorizzato. Il correttivo-ter ha inoltre modificato l’art. 240, comma 4, CCII stabilendo che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione: è il parametro su cui si gioca l’intera convenienza della proposta, e va costruito con una relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. La Cassazione, sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331, ha riconosciuto la validità del patto concluso fra il proponente e il creditore ipotecario che preveda il degrado al chirografo di parte del credito garantito, ammettendo così una deroga convenzionale alla regola generale sul trattamento dei privilegiati.
L’errore tipico di questa fase. Considerare il concordato una possibilità teorica riservata alle grandi imprese. Nelle procedure di dimensioni medie il concordato con assuntore è spesso l’unica via che permette ai creditori di incassare qualcosa in due anni invece che in sette, e proprio per questo trova consenso: ai creditori interessa il rendimento attualizzato, non il principio.
Quanto dura realmente. Fra l’apertura della procedura e il deposito di una proposta “del giorno dopo” passano in pratica dai tre ai dodici mesi, il tempo necessario per avere un elenco dei creditori attendibile e una stima dell’attivo. Chi parte dopo il primo anno ha quasi sempre già perso i beni più liquidi.
Dopo dodici mesi: si apre la finestra del debitore, e comincia a chiudersi
Siamo a un anno esatto dalla sentenza. Per l’imprenditore è il momento in cui, finalmente, può parlare.
Cosa succede. Il debitore, le società cui partecipa e le società sottoposte a comune controllo acquistano la legittimazione a presentare la proposta di concordato. La legittimazione non è però illimitata nel tempo e non è gratuita: è una finestra stretta, delimitata da due estremi e condizionata a un apporto economico.
La norma. L’art. 240 CCII riserva al debitore una finestra temporale che si apre dopo un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale e si chiude decorsi due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo. La proposta del debitore deve inoltre prevedere un apporto di risorse che incrementi il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.
I termini che si attivano. Il termine iniziale di dodici mesi decorre dalla sentenza di apertura; il termine finale di ventiquattro mesi decorre invece da un evento diverso, il decreto di esecutività dello stato passivo, che nelle procedure ordinarie arriva fra i sei e i dodici mesi dopo l’apertura. La conseguenza pratica va calcolata caso per caso: se lo stato passivo diventa esecutivo a nove mesi dall’apertura, la finestra del debitore va dal dodicesimo al trentatreesimo mese; se lo stato passivo tarda, la finestra si sposta in avanti ma non si allarga. Entrambi i termini sono di decadenza e non ammettono rimessione.
Cosa può fare il debitore ora. Deve fare due cose insieme, e nessuna delle due si improvvisa. La prima è reperire le risorse esterne: l’apporto del dieci per cento non può provenire dall’attivo già acquisito alla procedura, deve essere nuova finanza, e questo significa trovare un terzo — un familiare, un socio, un investitore industriale — disposto a esporsi. La seconda è costruire il confronto fra la proposta e l’alternativa liquidatoria, perché è su quel confronto che si gioca sia il voto dei creditori sia l’eventuale omologazione in presenza di opposizioni. Il Tribunale di Massa, con provvedimento del 10 febbraio 2025, ha affrontato un profilo spesso decisivo nelle procedure più antiche, stabilendo che alla proposta di concordato depositata nella vigenza del Codice della crisi, ma riferita a una procedura aperta prima del 15 luglio 2022, si applica la disciplina della legge fallimentare anche per la fase concordataria: prima di calcolare qualunque termine occorre dunque sapere quale normativa governa la procedura.
L’errore tipico di questa fase. Arrivare al dodicesimo mese e cominciare solo allora a cercare le risorse. Fra il primo contatto con un potenziale assuntore e una proposta depositabile passano mesi di due diligence, e la finestra si consuma mentre si negozia.
Quanto dura realmente. Dalla decisione di percorrere la strada concordataria al deposito del ricorso passano mediamente dai quattro agli otto mesi, nelle procedure di dimensioni contenute. Significa che chi vuole usare la finestra del debitore deve iniziare a lavorarci intorno al sesto mese di procedura, non al dodicesimo.
Dal deposito al voto: pareri, comunicazione e il silenzio che vale consenso
Il calendario ora cambia ritmo: dalle attese lunghe si passa a termini brevi e a scadenze che si misurano in giorni.
Cosa succede. Depositata la proposta, il giudice delegato chiede il parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, e acquisisce il parere del comitato dei creditori. Se la proposta supera questo vaglio, viene comunicata a tutti i creditori con l’indicazione delle modalità di espressione del dissenso. Poi si conta: non i voti favorevoli, ma quelli contrari.
La norma. Artt. 241, 242 e 243 CCII. Il giudice delegato, nel provvedimento con cui ordina la comunicazione ai creditori, fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta entro il quale i creditori devono far pervenire in cancelleria le eventuali dichiarazioni di dissenso. Il concordato è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se sono previste classi, con il raggiungimento della maggioranza nel maggior numero di classi (art. 244 CCII).
I termini che si attivano. Il termine fissato dal giudice delegato, compreso fra venti e trenta giorni, è il cuore di questa fase: il silenzio del creditore vale assenso alla proposta, e chi non deposita la dichiarazione di dissenso entro la scadenza risulta a tutti gli effetti favorevole. È il meccanismo che rende il concordato nella liquidazione giudiziale strutturalmente più agile del concordato preventivo, dove il voto va espresso positivamente. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un’unione civile, il convivente di fatto del debitore, i parenti e affini fino al quarto grado, le società controllanti e controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.
Cosa può fare il debitore ora. Seguire il conteggio con attenzione chirurgica. L’esclusione illegittima di un voto, o la sua indebita inclusione, può ribaltare l’esito e apre un contenzioso che arriva fino in Cassazione. La Corte di cassazione, sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258, ha stabilito che, di fronte a una proposta concorrente formulata da un terzo, il voto del proponente e delle società a lui correlate non va escluso in sede di riscontro dell’avvenuta approvazione, non sussistendo in quella configurazione un conflitto di interessi. Sul versante opposto, la Cassazione, sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843, ha affermato che il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze, quando quel voto sia potenzialmente determinante, ha diritto di proporre opposizione all’omologazione senza dover dimostrare un maggior vantaggio ricavabile dalla prosecuzione della liquidazione, trovando l’unico limite nell’abuso del diritto sotteso al mercato dei voti.
L’errore tipico di questa fase. Trascurare la composizione dell’elenco dei creditori ammessi al voto. Le maggioranze si costruiscono sullo stato passivo, e un credito ammesso per un importo errato pesa sul calcolo esattamente quanto un credito corretto.
Quanto dura realmente. Dal deposito della proposta alla chiusura delle votazioni passano in media dai tre ai sei mesi, considerando i tempi di acquisizione dei pareri e le comunicazioni ai creditori. Nelle procedure con un numero elevatissimo di creditori l’art. 242 CCII consente forme semplificate di comunicazione, che comprimono sensibilmente i tempi.
L’omologazione e i trenta giorni che contano
Sono passati, da inizio procedura, fra i diciotto e i trentasei mesi. Il tribunale deve decidere.
Cosa succede. Raggiunte le maggioranze, il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione; se non sono proposte opposizioni, omologa con decreto motivato. Se le opposizioni ci sono, il tribunale le esamina e valuta, nei limiti consentiti, la convenienza della proposta rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Omologato il concordato, la liquidazione giudiziale viene dichiarata chiusa e si apre la fase esecutiva.
La norma. Artt. 245, 246 e 247 CCII. Il correttivo-ter, approvato con D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2024, è intervenuto su due punti di rilievo. Con la riformulazione dell’art. 245, comma 5, ha introdotto anche in questa sede il meccanismo di omologazione forzosa nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali: il tribunale può omologare nonostante il voto contrario degli enti pubblici, quando quel voto sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze e quando, sulla base della relazione del professionista indipendente, il trattamento riservato a quei crediti non risulti inferiore a quello ricavabile dalla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Con la modifica dell’art. 246, comma 1, ha stabilito che il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione, senza attendere il passaggio in giudicato.
I termini che si attivano. Contro il decreto di omologazione è proponibile reclamo alla Corte d’appello nel termine di trenta giorni; il decreto della Corte d’appello è a sua volta ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione. Sono termini perentori e, nelle materie concorsuali, l’applicabilità della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto va verificata caso per caso, perché non tutti i procedimenti concorsuali vi sono soggetti: il margine di errore su questo punto è il più costoso dell’intera procedura. L’immediata efficacia del decreto introdotta dal correttivo significa inoltre che l’esecuzione del concordato può iniziare mentre il reclamo pende, con conseguenze pratiche rilevantissime sulla strategia difensiva di chi si oppone.
Cosa può fare il debitore ora. Se è lui il proponente, difendere l’omologa dalle opposizioni. Se la proposta è altrui e lo pregiudica, valutare il reclamo. In entrambi i casi la continuità della difesa diventa decisiva, perché le questioni che arrivano in Corte d’appello e in Cassazione — l’esclusione di un voto, la formazione delle classi, la valutazione di convenienza — sono questioni che nascono mesi prima, nella costruzione del piano, e che solo chi ha seguito la procedura dall’inizio può impostare correttamente nei gradi superiori.
L’errore tipico di questa fase. Cambiare difensore dopo l’omologa, convinti che il reclamo sia “una cosa diversa”. Non lo è: il reclamo si gioca sul materiale raccolto nelle fasi precedenti, e il difensore che non conosce quel materiale parte con uno svantaggio difficilmente colmabile in trenta giorni.
Quanto dura realmente. Dalla chiusura delle votazioni al decreto di omologazione passano in media dai due ai sei mesi. Il giudizio di reclamo davanti alla Corte d’appello occupa altri sei-diciotto mesi; l’eventuale giudizio di cassazione uno o due anni ulteriori, che però non bloccano l’esecuzione.
Dopo l’omologa: esecuzione, chiusura e i due modi in cui tutto può tornare indietro
Da questo momento in poi il calendario appartiene al piano, non più alla legge.
Cosa succede. Omologato il concordato, la liquidazione giudiziale viene dichiarata chiusa. Il curatore predispone il conto della gestione; il giudice delegato sorveglia l’adempimento; l’assuntore o il proponente eseguono i pagamenti secondo le scadenze del piano. I pignoramenti che erano stati dichiarati improcedibili restano tali; quelli nei quali il curatore era subentrato si estinguono con la liquidazione dei relativi beni. Se il piano viene adempiuto, la vicenda finisce. Se non viene adempiuto, può essere risolto, e la procedura concorsuale riapre.
La norma. Artt. 248-253 CCII. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura, compresi quelli che non hanno votato e quelli dissenzienti; i creditori conservano però le azioni verso i coobbligati e i garanti, salvo patto contrario. L’art. 249 disciplina l’esecuzione, l’art. 250 la risoluzione per inadempimento, l’art. 251 l’annullamento per dolo, l’art. 252 gli effetti della riapertura e l’art. 253 la facoltà di presentare una nuova proposta una volta reso esecutivo il nuovo stato passivo.
I termini che si attivano. La domanda di annullamento per dolo può essere proposta dal curatore e da qualunque creditore entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dalla proposta. Sono termini brevi e decorrono da un fatto — la scoperta — che va documentato. La risoluzione per inadempimento segue invece le scadenze del piano, ed è per questo che la scrittura delle scadenze contrattuali è, nel concordato, una scelta difensiva prima ancora che economica.
Cosa può fare il debitore ora. Monitorare. La Cassazione, sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337, ha chiarito che l’omologazione definitiva del concordato e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva, nella quale permane la legittimazione, anche processuale, del curatore per il completamento della liquidazione e il pagamento dei creditori: la procedura è chiusa ma non è finita, e durante la fase esecutiva restano interlocutori e responsabilità precise. Sul fronte opposto, la Cassazione, sez. I, 24 marzo 2026, n. 7054, ha ribadito che il fallimento chiuso a seguito di omologazione può essere riaperto soltanto se quel concordato è stato prima risolto o annullato: la riapertura non è un rimedio autonomo, presuppone la caduta del concordato.
L’errore tipico di questa fase. Credere che l’omologa chiuda ogni rischio. Le garanzie offerte per assicurare la serietà della proposta sopravvivono alle vicende patologiche: la Cassazione, sez. I, 24 marzo 2026, n. 7059, ha affermato che, intervenuta la risoluzione del concordato omologato e riaperta la procedura, il vincolo di destinazione costituito dal proponente su un proprio immobile quale forma di garanzia atipica non viene meno e continua a operare a vantaggio dei creditori anteriori che avevano aderito.
Quanto dura realmente. L’esecuzione del piano concordatario occupa da uno a tre anni nella grande maggioranza dei casi. È il dato che spiega l’intero istituto: contro i sette anni e passa che in Italia una procedura concorsuale maggiore ha storicamente richiesto per chiudersi, un concordato ben costruito restituisce ai creditori una prospettiva di incasso misurabile in mesi e all’imprenditore una data di fine.
La stessa procedura, due calendari
Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili per rendere visibile l’effetto del tempo. Non sono casi reali e non descrivono vicende seguite dallo Studio: servono a mostrare come, a parità di numeri, due calendari diversi producano esiti diversi.
Ipotesi di partenza, identica per entrambe le timeline. Società a responsabilità limitata del settore metalmeccanico. Debito complessivo 1.284.000 euro, di cui 412.000 euro verso una banca assistita da ipoteca su capannone, 318.000 euro verso fornitori chirografari, 196.000 euro per retribuzioni e TFR, il resto fra leasing e debiti vari. Capannone stimato 487.300 euro. Macchinari 163.500 euro. Crediti verso clienti 94.200 euro.
Timeline A — il debitore che occupa ogni finestra.
Giorno 0, 14 marzo: la banca notifica precetto per 412.000 euro. Giorno 10: nessun pagamento, ma viene depositata opposizione a precetto contestando il computo degli interessi di mora per 31.400 euro. Giorno 38, 21 aprile: pignoramento immobiliare sul capannone, trascritto il 24 aprile. Giorno 53: verificata l’iscrizione a ruolo, risulta regolare; si abbandona la via dell’opposizione agli atti e si concentra la difesa sul merito. Giorno 90: l’imprenditore incarica i professionisti di valutare la crisi complessiva; emerge che l’insolvenza è irreversibile e che tre fornitori stanno per depositare ricorso. Giorno 147, 8 agosto: deposito del ricorso dei fornitori. Giorno 198, 28 settembre: sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Giorno 199: i pignoramenti si fermano ex art. 150 CCII. Giorno 205: viene consegnata al curatore la contabilità completa e ordinata, che consente la predisposizione dell’elenco provvisorio dei creditori. Giorno 240: contatti avviati con un’impresa concorrente interessata ai macchinari e all’avviamento. Giorno 312: il curatore, nel programma di liquidazione, opta per il non subentro nell’esecuzione immobiliare, che viene dichiarata improcedibile; il capannone entra nella liquidazione concorsuale con perizia aggiornata. Giorno 344, 7 settembre dell’anno successivo: decreto di esecutività dello stato passivo. Giorno 371, 4 ottobre: l’impresa concorrente deposita, come terzo, una proposta di concordato con assunzione, offrendo 598.000 euro a fronte di un attivo liquidabile stimato dal curatore in 521.000 euro al netto delle spese. Giorno 402: parere favorevole del curatore e del comitato. Giorno 430: comunicazione ai creditori, con termine di trenta giorni per il dissenso. Giorno 460: pervengono dichiarazioni di dissenso per 341.000 euro su 1.284.000 euro di crediti ammessi; il concordato è approvato. Giorno 531: decreto di omologazione, efficace dalla pubblicazione. Giorno 532: la procedura è chiusa, inizia la fase esecutiva. Mese 29: i creditori chirografari hanno incassato il 31 per cento; l’imprenditore ha una data di fine.
Timeline B — lo stesso debitore che lascia correre.
Giorno 0, 14 marzo: stesso precetto. Giorno 10: nessun pagamento e nessuna opposizione. Giorno 38: stesso pignoramento. Giorno 58: scade il termine di venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi; nessuna verifica è stata fatta. Giorno 198: stessa sentenza di apertura. Giorno 205: la contabilità risulta incompleta per gli ultimi due esercizi; il curatore non è in grado di predisporre un elenco provvisorio attendibile e la finestra del concordato anticipato, quella del “giorno dopo”, resta di fatto chiusa. Giorno 312: il curatore subentra nell’esecuzione immobiliare già avviata, perché la perizia è recente e la pubblicità già fatta. Giorno 344: decreto di esecutività dello stato passivo. Giorno 563, dodicesimo mese dall’apertura: si apre la finestra del debitore, ma non esistono risorse esterne reperite né un terzo disponibile; l’apporto minimo del dieci per cento, pari a circa 52.000 euro, non è disponibile. Giorno 690: primo esperimento d’asta del capannone deserto. Giorno 840: secondo esperimento, aggiudicazione a 331.000 euro, con un ribasso del 32 per cento rispetto alla stima. Giorno 1.074, trentacinquesimo mese: scade il termine di due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo e la finestra del debitore si chiude definitivamente. Giorno 1.520: primo riparto parziale. Mese 61: riparto finale. I creditori chirografari incassano l’8 per cento, cinque anni dopo.
Fra la timeline A e la timeline B non cambiano né i numeri di partenza né la gravità dell’insolvenza. Cambiano tre decisioni, tutte collocate nei primi dodici mesi.
I binari paralleli: come cambia il calendario quando il debitore attiva un rimedio
Finora abbiamo seguito una linea sola. Ma in diversi punti la timeline si sdoppia, e il binario che si imbocca determina tempi e esito.
Primo binario: l’opposizione esecutiva prima della liquidazione. L’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi non sospende automaticamente la procedura: occorre chiedere e ottenere la sospensione ex art. 624 c.p.c. Se la sospensione viene concessa, la vendita si ferma e il calendario esecutivo si congela per il tempo del giudizio di merito, da uno a tre anni. Se non viene concessa, il pignoramento prosegue mentre si discute. L’effetto collaterale rilevante è un altro: il tempo guadagnato con l’opposizione è tempo utile per costruire una soluzione concorsuale negoziata, ed è questo, più della vittoria processuale, il vero rendimento dell’opposizione nei casi di insolvenza conclamata.
Secondo binario: la conversione del pignoramento. Depositando un sesto dell’importo del credito e delle spese prima che la vendita sia disposta, il debitore ottiene la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro e la rateizzazione del residuo. È il binario più rapido e il meno praticato, perché richiede liquidità immediata. Va però valutato con attenzione quando l’insolvenza è imminente: le somme versate in conversione, se la liquidazione giudiziale viene aperta poco dopo, entrano nel perimetro di valutazione delle azioni revocatorie di cui all’art. 166 CCII, e ciò che sembrava una soluzione può trasformarsi in un pagamento preferenziale contestabile.
Terzo binario: gli strumenti di regolazione della crisi prima dell’apertura. La composizione negoziata e il concordato preventivo consentono di chiedere misure protettive che bloccano le azioni esecutive senza passare dalla liquidazione giudiziale. Il calendario qui è completamente diverso: la composizione negoziata si misura in mesi, il concordato preventivo in dodici-ventiquattro mesi. È il binario preferibile quando esiste un’impresa da salvare; diventa una perdita di tempo quando l’insolvenza è irreversibile e l’unico risultato è ritardare di un anno l’apertura della procedura, consumando risorse che sarebbero servite all’apporto concordatario.
Quarto binario: il concordato dopo l’apertura. È il binario descritto in questa guida, e ha una caratteristica che lo distingue da tutti gli altri: non richiede che l’impresa sopravviva. Funziona anche a impresa già cessata, perché il suo oggetto non è la continuità aziendale ma la distribuzione di un valore. Per questo è lo strumento che resta disponibile quando tutti gli altri si sono chiusi.
Quinto binario: l’esdebitazione. Per la persona fisica, chiusa la liquidazione giudiziale, resta la prospettiva dell’esdebitazione disciplinata dagli artt. 278 e seguenti CCII, che libera dai debiti residui non soddisfatti. Non è un’alternativa al concordato ma un esito successivo, e si colloca su un orizzonte temporale ulteriore rispetto a quello della procedura.
Una precisazione sui beni recuperati: quando la curatela esercita un’azione revocatoria e la vince, il bene rientra nel perimetro liquidabile. Il Tribunale di Tivoli, con provvedimento del 22 ottobre 2025, ha ritenuto ammissibile procedere al pignoramento del medesimo bene interessato dall’azione revocatoria conclusasi favorevolmente per la procedura. È un profilo tecnico, ma segnala quanto sia mobile il confine fra esecuzione individuale e liquidazione concorsuale anche a procedura avanzata.
Le cinque finestre critiche
Esistono, in tutto l’arco che abbiamo ricostruito, cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito. Sono questi.
- I venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi. È il termine più breve dell’intera timeline e il più frequentemente perduto. Decorre dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto viziato e, scaduto, sana definitivamente irregolarità che fino al giorno prima avrebbero travolto il pignoramento.
- Il momento che precede l’ordinanza di vendita. Finché la vendita non è stata disposta, la conversione del pignoramento resta praticabile e la trattativa con il creditore conserva valore. Dopo, il bene entra in un meccanismo che procede per esperimenti successivi e ribassi, e la posizione negoziale del debitore crolla.
- I primi sessanta giorni dopo la sentenza di apertura. È la finestra in cui si decide se la contabilità consentirà o no la proposta di concordato anticipata ai sensi dell’art. 240, comma 1, CCII, ed è la finestra in cui si può influire sulla scelta del curatore fra subentro e improcedibilità. Dura poche settimane e non si ripresenta.
- Il dodicesimo mese dall’apertura. È il giorno in cui si apre la legittimazione del debitore a proporre il concordato. Chi arriva a quella data senza risorse individuate e senza un piano già abbozzato non userà quella finestra, perché costruire la proposta richiede più tempo di quanto ne resti.
- I trenta giorni dal decreto di omologazione. È il termine per il reclamo in Corte d’appello, ed è l’ultimo snodo in cui l’esito della procedura può ancora essere modificato. Dopo, resta il ricorso per cassazione, con un termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto, e nulla d’altro.
Le domande sul tempo
Sono passati otto mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale: posso ancora proporre il concordato? Personalmente no, perché la legittimazione del debitore si apre solo dopo dodici mesi dall’apertura. Ma la proposta può essere depositata fin da subito da un creditore o da un terzo, e questo significa che a otto mesi l’operazione è perfettamente praticabile: cambia chi firma il ricorso, non cosa contiene.
Il mio pignoramento era quasi all’asta quando è arrivata la sentenza di apertura: quel tempo è perso? No. Se il curatore subentra, la procedura esecutiva riprende dal punto in cui era, conservando perizia, pubblicità ed esperimenti già svolti. Se non subentra e l’esecuzione viene dichiarata improcedibile, restano comunque fermi gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori, come prevede espressamente l’art. 216, comma 10, CCII.
Quanto dura in tutto, dal primo pignoramento alla chiusura? Dipende dal binario. Una procedura esecutiva immobiliare che arriva ad aggiudicazione e riparto ha richiesto nel 2025, secondo lo studio dell’Associazione T6, una media di 6,14 anni, con una durata media complessiva delle esecuzioni immobiliari pari a 4,85 anni; le procedure definite in via transattiva si sono chiuse in media in 3,59 anni. Le procedure concorsuali maggiori hanno storicamente richiesto in Italia circa sette anni, con divari territoriali enormi. Un concordato nella liquidazione giudiziale ben impostato comprime l’intero arco a un intervallo che va dai due ai tre anni dall’apertura.
Il termine di due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo è già scaduto: esiste ancora una via? La via del concordato proposto dal debitore si è chiusa. Resta però aperta quella della proposta presentata da un terzo o da un creditore, che non soggiace a quel limite, e resta la possibilità di far valere l’inefficacia di singoli atti esecutivi nel contesto del riparto. Verificare la posizione prima di considerarla definitiva è la prima cosa da fare.
Se il concordato viene omologato ma poi non viene adempiuto, si torna al punto di partenza? Si torna indietro, ma non al punto di partenza. Occorre prima la risoluzione o l’annullamento del concordato perché la procedura possa essere riaperta, e le garanzie prestate per assicurare la serietà della proposta sopravvivono alla risoluzione a beneficio dei creditori che avevano aderito.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuno sono indicati gli estremi, il principio in forma riformulata e la ragione per cui conta in questa materia.
Fase del pignoramento.
Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513. Il mancato deposito, entro il termine perentorio, delle copie conformi all’originale dell’atto di pignoramento e del precetto comporta l’inefficacia dell’espropriazione, sia immobiliare sia presso terzi. Rilevanza: è il primo controllo da eseguire su ogni pignoramento, e un vizio di questo tipo si riverbera anche nel concorso, incidendo sulla posizione del creditore procedente.
Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2024, n. 24859. La Corte ha precisato le modalità con cui si esegue il pignoramento della quota di una società a responsabilità limitata intestata a una società fiduciaria. Rilevanza: nelle crisi d’impresa le partecipazioni sono spesso l’unico attivo residuo, e la forma del pignoramento ne determina la validità.
Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2024, n. 29422. La pronuncia affronta gli effetti del pignoramento presso terzi eseguito con un unico atto nei confronti di più terzi debitori del debitore principale. Rilevanza: riguarda la tecnica più diffusa nei recuperi bancari verso le imprese, dove un solo atto colpisce banche, clienti e committenti.
Fase dell’apertura della liquidazione giudiziale.
Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20184. Ogni credito vantato verso un soggetto sottoposto a procedura concorsuale va fatto valere esclusivamente secondo le modalità dell’accertamento del passivo. Rilevanza: chiude la strada a qualunque iniziativa individuale successiva all’apertura, anche quando il credito sia incontestato.
Trib. Catanzaro, sentenza 28 marzo 2025, n. 573. L’apertura della procedura concorsuale attrae ogni pretesa creditoria alla competenza del giudice concorsuale, ai sensi degli artt. 150 e 151 CCII. Rilevanza: è l’applicazione operativa del divieto, nella prospettiva del giudice che si vede arrivare una causa ordinaria dopo l’apertura.
Fase della sorte dei pignoramenti pendenti.
Cass. civ., 5 marzo 2025, n. 5841. Quando l’esecuzione immobiliare prosegue perché il curatore vi è subentrato ai sensi dell’art. 216, comma 10, CCII, il giudice dell’esecuzione può revocare il custode già nominato ed è dispensato dal nominarlo, poiché nei compiti custodiali subentra il curatore, che si sostituisce al debitore nell’amministrazione dei beni acquisiti all’attivo. Rilevanza: definisce i ruoli nella fase più ambigua, quella in cui un’unica procedura ha due regie.
Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2025, n. 3172. La pronuncia si occupa della legittimazione del liquidatore nelle azioni relative al patrimonio della procedura di sovraindebitamento. Rilevanza: conferma la logica sostitutiva che governa il subentro dell’organo concorsuale negli atti e nei giudizi già avviati.
Trib. Roma, sez. IV, provvedimento 11 febbraio 2025. Anche nel corso della liquidazione controllata il creditore fondiario può iniziare o proseguire l’esecuzione forzata sull’immobile ipotecato del debitore. Rilevanza: delimita l’eccezione più importante al divieto di azioni esecutive, estendendola alla procedura minore per effetto del richiamo dell’art. 270, comma 5, CCII.
Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10820. Nell’espropriazione presso terzi, il fallimento del debitore dichiarato dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione non comporta la caducazione dell’ordinanza, che conserva efficacia di titolo esecutivo verso il terzo, avendo l’assegnazione natura liquidativa e satisfattiva. Rilevanza: è la pronuncia che stabilisce da quale lato della linea si trovano le somme già assegnate.
Trib. Bergamo, provvedimento 3 febbraio 2025. Quando l’assegnazione interviene dopo l’apertura della procedura concorsuale, i pagamenti eseguiti in forza di essa sono inefficaci. Rilevanza: è l’altra faccia del principio precedente, e nella pratica decide la sorte di decine di migliaia di euro su conti e stipendi.
Trib. Tivoli, provvedimento 22 ottobre 2025. È ammissibile procedere al pignoramento del bene interessato dall’azione revocatoria esperita dalla curatela e conclusasi con esito favorevole alla procedura. Rilevanza: riguarda i beni rientrati nel patrimonio per effetto delle azioni di massa.
Fase del concordato.
Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331. È ammissibile il patto concluso fra il proponente il concordato e il creditore ipotecario che preveda il degrado al chirografo di una parte del credito garantito, in deroga alla regola generale sul trattamento dei crediti privilegiati. Rilevanza: amplia lo spazio negoziale nella costruzione della proposta, che è il momento in cui il concordato si rende fattibile.
Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze, quando il voto sia potenzialmente determinante, può proporre opposizione all’omologazione senza dover giustificare un maggior vantaggio ricavabile dalla prosecuzione della liquidazione; l’unico limite è l’abuso del diritto sotteso al mercato dei voti. Rilevanza: rende il conteggio dei voti un terreno di contenzioso pieno, non una formalità.
Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258. Di fronte alla proposta concorrente di un terzo, il voto del proponente e delle società a lui correlate non va escluso in sede di riscontro dell’approvazione, non configurandosi in quel contesto un conflitto di interessi. Rilevanza: delimita in senso opposto il perimetro delle esclusioni dal voto.
Trib. Massa, provvedimento 10 febbraio 2025. Alla proposta di concordato depositata nella vigenza del Codice della crisi, ma riferita a una procedura concorsuale aperta prima del 15 luglio 2022, si applica la disciplina della legge fallimentare anche per la fase concordataria. Rilevanza: nelle procedure più risalenti è la prima questione da risolvere, perché cambia termini e presupposti.
Fase dell’omologazione e dell’esecuzione.
Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337. L’omologazione definitiva del concordato e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore determinano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva, nella quale permane la legittimazione anche processuale del curatore per il completamento della liquidazione e il pagamento dei creditori. Rilevanza: chiarisce chi risponde di che cosa dopo l’omologa.
Cass. civ., sez. V tributaria, 5 marzo 2025, n. 5882. Il decreto con cui il giudice delegato trasferisce i beni in esecuzione del concordato omologato con terzo assuntore non è assoggettato a imposta di registro. Rilevanza: incide sui costi di giustizia dell’operazione e quindi sulla sua fattibilità economica, che è il parametro su cui il concordato vive o muore.
Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2026, n. 7054. La riapertura della procedura chiusa a seguito dell’omologazione presuppone necessariamente che il concordato sia stato prima risolto o annullato. Rilevanza: fissa l’ordine logico dei rimedi patologici.
Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2026, n. 7059. Intervenuta la risoluzione del concordato omologato e riaperta la procedura, il vincolo di destinazione costituito dal proponente su un proprio immobile quale garanzia atipica non viene meno e continua a operare a vantaggio dei creditori anteriori aderenti. Rilevanza: dimostra che le garanzie inserite nella proposta hanno una vita propria, e vanno quindi redatte con la consapevolezza che sopravvivranno al piano.
Cosa può fare lo Studio Monardo
L’assistenza si innesta sulla tappa in cui il cliente effettivamente si trova, perché ogni fase ha difese proprie e preclusioni proprie.
- Ricostruiamo la cronologia esatta del caso mettendo in fila le date di notifica del titolo, del precetto, del pignoramento, dell’iscrizione a ruolo e dell’eventuale sentenza di apertura, per individuare quali termini sono ancora aperti.
- Verifichiamo la validità formale del pignoramento confrontando le relate di notifica, i timbri di deposito e le copie conformi depositate, e rileviamo le decadenze già maturate.
- Depositiamo le opposizioni esecutive nei termini, con istanza di sospensione quando la procedura è già arrivata alla fase di vendita.
- Calcoliamo la convenienza della conversione del pignoramento e, quando ha senso, predisponiamo l’istanza con il piano di rateizzazione.
- Se sei prima dell’apertura della procedura, valutiamo l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e redigiamo le istanze di misure protettive che bloccano le azioni esecutive.
- Se la sentenza di apertura è già stata depositata, interveniamo sulla sorte dei pignoramenti pendenti, rappresentando al curatore e al giudice delegato le ragioni tecniche a favore del subentro o dell’improcedibilità.
- Prepariamo e depositiamo le domande di ammissione al passivo e, dove occorre, le impugnazioni dello stato passivo che incidono sul calcolo delle future maggioranze concordatarie.
- Costruiamo la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, dal reperimento dell’assuntore alla redazione del piano, al confronto documentato con l’alternativa liquidatoria richiesto dall’art. 240, comma 4, CCII.
- Seguiamo la fase del voto e dell’omologazione, verificando il computo delle maggioranze e presidiando le opposizioni, nostre o altrui.
- Proseguiamo nei gradi di impugnazione, con il reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni e il successivo ricorso per cassazione, senza cambiare difensore e senza perdere il patrimonio informativo costruito nelle fasi precedenti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia che ruota attorno alla liquidazione giudiziale e al concordato che può chiuderla, l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 pesa più delle altre: è la qualifica che si misura esattamente con ciò che il concordato richiede, cioè confrontare un piano con l’alternativa liquidatoria e sostenerlo davanti a creditori e tribunale. A questa si affianca la condizione di avvocato cassazionista, decisiva perché il decreto di omologazione si impugna con reclamo in Corte d’appello e, da lì, con ricorso per cassazione: la strategia impostata al primo colloquio è la stessa che viene difesa nell’ultimo grado, senza passaggi di mano e senza riletture affrettate di un fascicolo altrui.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso in parallelo: i numeri della proposta, la stima dell’attivo e il confronto con lo scenario liquidatorio nascono dalla stessa scrivania da cui escono gli atti processuali, e questo evita la frattura, frequente e costosa, fra chi costruisce il piano e chi deve poi difenderlo.
Il tempo è la risorsa che si spreca per prima
Ricostruita giorno per giorno, questa procedura mostra una cosa sola: il tempo è la risorsa più preziosa del debitore ed è anche la prima che viene sprecata. Non si perde nelle udienze, si perde nelle settimane in cui non succede niente di visibile e in cui invece scadono i venti giorni dell’opposizione agli atti, si consuma la finestra dei primi sessanta giorni dopo l’apertura, arriva e passa il dodicesimo mese. Chi conosce il calendario sceglie dove intervenire; chi non lo conosce scopre le scadenze quando sono già alle spalle.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato vi coincidono con precisione: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è il terreno proprio della liquidazione giudiziale e del concordato che la chiude; la condizione di avvocato cassazionista garantisce che il reclamo contro l’omologazione e il successivo ricorso per cassazione restino nelle stesse mani che hanno impostato il caso; le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC coprono il versante delle procedure minori, verso cui molte posizioni finiscono per convergere; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario serve quando il creditore procedente è una banca o un cessionario di crediti deteriorati, che è lo scenario più frequente.
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