Privilegio Generale E Privilegio Speciale Nel Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Cosa Cambia Nel Riparto

Una ricostruzione in sequenza, dal giorno della sentenza di apertura fino all’ultimo euro distribuito: dove si collocano i crediti privilegiati, quando si decide la loro sorte e cosa cambia se, a metà strada, la procedura imbocca la via del concordato.


Introduzione: il tempo decide il rango del credito più della legge

C’è un equivoco che accompagna quasi tutti i creditori privilegiati di un’impresa insolvente: l’idea che il privilegio “ci sia” e basta, come una qualità del credito che nessuno può toccare. La realtà della liquidazione giudiziale e del concordato è diversa. Il privilegio esiste nel codice civile, ma nella procedura concorsuale vale soltanto se viene chiesto nella forma giusta, difeso nei termini giusti e fatto valere sul bene giusto, nel momento in cui si distribuisce il ricavato. Un privilegio generale mobiliare non vede gli immobili, se non in via sussidiaria. Un privilegio speciale vive e muore con il bene a cui è agganciato: se quel bene non c’è più nell’attivo, il creditore scivola tra i chirografari. E nel concordato, sia preventivo sia nella liquidazione giudiziale, il privilegiato può essere pagato in parte, a condizione che riceva almeno quanto otterrebbe dalla vendita del bene su cui la sua prelazione si appoggia.

Chi sa cosa succede dopo, e quando succede, agisce al momento giusto invece di subire il riparto deciso da altri. Per questo ricostruiamo la vicenda come una cronologia. La mappa è questa: sentenza di apertura (giorno 0); domanda di ammissione al passivo, entro trenta giorni prima dell’udienza di verifica; formazione ed esecutività dello stato passivo; finestra di trenta giorni per l’opposizione; liquidazione dei beni e separazione delle masse; progetti di riparto con reclamo in quindici giorni; possibile innesto di un concordato nella liquidazione giudiziale, con le sue regole sui privilegiati incapienti; infine il binario parallelo del concordato preventivo, dove priorità assoluta e priorità relativa cambiano il modo di dividere il valore.

Perché Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il riparto dei crediti privilegiati sta all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi lavora ogni giorno sugli strumenti di regolazione della crisi e sulle loro regole distributive. È avvocato cassazionista, il che consente di seguire le opposizioni allo stato passivo e i reclami contro i riparti fino all’ultimo grado di giudizio. Ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, ruoli nei quali applica le stesse graduatorie di privilegi nella liquidazione controllata.

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La mappa temporale: nove tappe, una sola graduatoria

Prima di entrare nelle singole fasi, conviene avere davanti l’intero calendario. La tabella seguente riassume le tappe, la norma di riferimento, il termine che si attiva e la sezione dell’articolo in cui la tappa è sviluppata. I termini sono quelli del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), come modificato dai correttivi, fino al terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024).

TappaQuandoCosa accadeNorma principaleTermine chiave
1Giorno 0Sentenza di apertura della liquidazione giudizialeart. 49 CCIIUdienza di verifica entro 120 giorni (150 nei casi complessi)
2Fino a 30 giorni prima dell’udienzaDomanda di ammissione al passivo con indicazione del privilegioart. 201 CCII30 giorni prima dell’udienza: termine per la domanda tempestiva
315 giorni prima dell’udienza → udienzaProgetto di stato passivo, osservazioni, decreto di esecutivitàartt. 203-204 CCIIOsservazioni fino a 5 giorni prima dell’udienza
4Entro 30 giorni dalla comunicazioneOpposizione allo stato passivo; domande tardiveartt. 206-208 CCII30 giorni per l’opposizione; 6 mesi per le tardive
5Dal programma di liquidazione alle venditeVendita dei beni, separazione tra masse mobiliare e immobiliare, beni gravati da privilegio specialeartt. 213 ss. CCIIProgramma entro 150 giorni dalla sentenza
6Periodicamente (di regola ogni 4 mesi)Progetto di ripartizione e graduatoriaartt. 220-221 CCII, art. 153 CCII15 giorni per il reclamo
7Dall’apertura fino a due anni dall’esecutività dello stato passivoProposta di concordato nella liquidazione giudizialeartt. 240 ss. CCIIVoto in un termine tra 20 e 30 giorni
8Binario alternativo, prima dell’aperturaConcordato preventivo liquidatorio o in continuitàartt. 84-85, 109, 112 CCIIRegola di priorità assoluta e relativa
9Dopo l’omologazione o all’ultimo ripartoEsecuzione, eventuale risoluzione, riparto finaleartt. 119, 232 ss. CCIIRisoluzione su istanza entro un anno dall’ultimo adempimento

Due concetti attraversano tutte le tappe e vanno fissati subito.

Il privilegio generale (si pensi ai crediti di lavoratori subordinati, professionisti, artigiani e coltivatori diretti dell’art. 2751-bis c.c., o ai tributi dell’art. 2752 c.c.) grava sull’intero patrimonio mobiliare del debitore. Non ha un bene “suo”: concorre su tutto ciò che è mobile, secondo l’ordine fissato dagli artt. 2777 e 2778 c.c. Sugli immobili non ha presa diretta; in alcuni casi la legge gli concede soltanto una collocazione sussidiaria dopo i creditori ipotecari e prima dei chirografari (art. 2776 c.c.).

Il privilegio speciale (ad esempio quello di chi ha eseguito lavori su un bene mobile, art. 2756 c.c., o quello della rivalsa IVA sul bene ceduto, art. 2758, secondo comma, c.c.) è legato a un bene determinato. Vale sul prezzo di quel bene e solo su quello. Se il bene viene venduto per meno del credito, la parte scoperta diventa chirografaria; se il bene non esiste più nella massa, il privilegio speciale resta sulla carta.

Il riparto, in sostanza, è il momento in cui queste due logiche si incontrano: la graduatoria mobiliare generale e le “isole” dei beni gravati da prelazione speciale. Tutto quello che si fa prima, dalla domanda all’opposizione, serve a decidere su quale isola e a quale altezza della graduatoria il credito verrà collocato.


Giorno 0: la sentenza di apertura fotografa il passivo

Cosa succede

Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza. Da quel momento il patrimonio dell’imprenditore è sottratto alla sua disponibilità e affidato al curatore; le azioni esecutive individuali si arrestano; i crediti si cristallizzano. La sentenza nomina il giudice delegato e il curatore e, soprattutto per chi è creditore, fissa il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, assegnando ai creditori e ai terzi che vantano diritti su beni del debitore il termine per presentare le domande.

La norma

L’art. 49 CCII disciplina il contenuto della sentenza. L’udienza di verifica va fissata entro un termine non superiore a centoventi giorni dal deposito della sentenza, elevabile fino a centocinquanta giorni quando la procedura è particolarmente complessa. Gli effetti per i creditori sono regolati dagli artt. 151 e seguenti CCII: ogni credito, anche se munito di prelazione, deve essere accertato secondo le regole della verifica del passivo.

L’art. 153 CCII, poi, interviene su un punto che molti trascurano: gli interessi. Per i crediti assistiti da privilegio generale o speciale, la prelazione si estende agli interessi dell’anno in corso alla data di apertura e a quelli dell’anno precedente, secondo il meccanismo degli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., dove l’apertura della liquidazione giudiziale è equiparata al pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, gli interessi smettono di correre alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito viene soddisfatto, anche solo in parte.

I termini che si attivano

Dal giorno 0 decorrono due conteggi. Il primo è quello verso l’udienza di verifica, che il creditore deve leggere direttamente nella sentenza o nella comunicazione del curatore. Il secondo, che dipende dal primo, è il termine per la domanda tempestiva: trenta giorni prima dell’udienza. Un esempio rende l’idea: sentenza depositata il 14 gennaio, udienza fissata al 12 maggio; la domanda tempestiva va trasmessa entro il 12 aprile.

Il termine per la domanda non decorre dalla ricezione dell’avviso del curatore ma è agganciato all’udienza fissata in sentenza: chi aspetta l’avviso per iniziare a lavorare rischia di trovarsi con pochi giorni utili.

Cosa puoi fare adesso

In questa fase la mossa decisiva è documentale, non processuale. Il creditore che si ritiene privilegiato deve ricostruire la propria posizione: titolo del credito (contratto, buste paga, fatture, parcelle, incarichi), causa di prelazione invocabile, eventuale bene su cui la prelazione insiste. Per un artigiano che ha riparato un macchinario e lo ha restituito, ad esempio, conta sapere se quel macchinario è ancora nel patrimonio del debitore. Per un professionista conta dimostrare la natura personale della prestazione. Per chi ha un privilegio speciale, conta individuare con precisione il bene.

È anche il momento di verificare se il credito è sorto prima o dopo l’apertura. I crediti sorti in occasione o in funzione della procedura possono essere prededucibili; quelli anteriori concorrono secondo il loro rango. Confondere le due categorie produce domande impostate male fin dall’inizio.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è considerare il privilegio un attributo automatico. Molti creditori pensano che basti essere lavoratori, professionisti o artigiani perché il curatore “riconosca” la prelazione. Il curatore, invece, è un organo terzo che verifica le domande sulla base di ciò che viene allegato e provato. Quello che non è chiesto non viene dato.

Quanto dura realmente

Il termine di legge per l’udienza è di centoventi giorni, ma nella pratica dei tribunali italiani è frequente che l’udienza venga rinviata, anche più volte, quando le domande sono numerose o quando il curatore ha bisogno di tempo per esaminare la contabilità. Nelle procedure con centinaia di creditori la verifica può distribuirsi su più udienze e protrarsi per molti mesi. Il rinvio dell’udienza, però, non riapre automaticamente i termini già scaduti per le domande tempestive: occorre sempre verificare il provvedimento del giudice.


Entro 30 giorni prima dell’udienza: la domanda di ammissione è il momento in cui il privilegio nasce o muore

Cosa succede

Il creditore trasmette al curatore, per posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo. È un ricorso vero e proprio, con requisiti di contenuto stabiliti dalla legge. È in questa domanda che il credito assume la sua veste processuale: importo, causa, eventuale prelazione.

La norma

L’art. 201 CCII elenca il contenuto della domanda. Accanto alla determinazione della somma e all’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, la norma richiede l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione e, se la prelazione ha carattere speciale, la descrizione del bene sul quale essa si esercita. È la regola che, più di ogni altra, separa il destino del privilegio generale da quello del privilegio speciale fin dal primo atto.

Per il privilegio generale basta indicare la causa del credito da cui la prelazione discende, perché il bene oggetto della garanzia è l’intero patrimonio mobiliare. Per il privilegio speciale la legge pretende di più: occorre dire su quale bene la prelazione cade. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che è onere del creditore, già nella domanda di ammissione, indicare non solo il titolo del privilegio speciale ma anche il bene che ne costituisce l’oggetto. Per la rivalsa IVA del cedente, in particolare, l’orientamento consolidato riconosce il privilegio speciale dell’art. 2758, secondo comma, c.c. soltanto sul bene ceduto o su quello cui il servizio si riferisce, a condizione che il bene sia ancora individuabile nella massa e non sia stato consumato o confuso con altri beni omogenei; la prova spetta a chi invoca la prelazione.

I termini che si attivano

La domanda tempestiva va trasmessa entro trenta giorni prima dell’udienza di verifica. Si tratta di un termine il cui mancato rispetto non fa perdere il credito, ma lo sposta nel regime delle domande tardive, con conseguenze rilevanti: la domanda tardiva concorre solo alle ripartizioni successive alla sua ammissione, salvo che il ritardo dipenda da causa non imputabile.

Quanto alla sospensione feriale, il riferimento è sempre e soltanto al periodo dal 1° al 31 agosto. Ma attenzione: non tutti i termini delle procedure concorsuali beneficiano della sospensione, e la prudenza impone di non fare affidamento su di essa senza averla verificata per lo specifico termine in gioco.

Cosa puoi fare adesso

La finestra difensiva, qui, è ampia ma unica. Fino al termine per la domanda tempestiva il creditore può costruire la propria collocazione: scegliere la causa di prelazione corretta, indicare il bene per il privilegio speciale, allegare la documentazione che prova i presupposti.

Qualche esempio concreto. Il professionista che chiede il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. deve dimostrare che la prestazione è stata resa personalmente; se a chiedere l’ammissione è una società o uno studio associato, la giurisprudenza presume che manchi il carattere personale della prestazione, e grava sull’istante l’onere di dimostrare che l’incarico fu conferito al singolo professionista e che il credito è a lui riferibile. Il lavoratore subordinato deve distinguere le voci retributive (che godono del privilegio di primo grado tra i generali mobiliari) da eventuali voci risarcitorie che hanno un trattamento diverso. L’impresa artigiana deve provare i requisiti che la legge collega al privilegio dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. Le cooperative devono dimostrare il requisito della prevalenza del lavoro dei soci: la Cassazione lo considera un presupposto sostanziale che non si può aggirare richiamando le norme sulla mutualità prevalente scritte per altri fini.

Infine, la rivalsa IVA. Il professionista che fattura dopo l’apertura il compenso per prestazioni anteriori non può chiedere la rivalsa in prededuzione: la giurisprudenza di legittimità esclude che sia un credito di massa e riconosce, al più, il privilegio speciale dell’art. 2758, secondo comma, c.c., che però per le prestazioni di servizi spesso non trova beni su cui esercitarsi. È utile saperlo prima, per impostare la domanda in modo realistico.

L’errore tipico di questa fase

Chiedere “l’ammissione con privilegio” senza specificare quale privilegio, per quale parte del credito e, se speciale, su quale bene. Nella pratica di molti tribunali questo produce l’ammissione in chirografo, che poi deve essere contestata con opposizione. Un errore speculare è chiedere un privilegio speciale su un bene che non è mai entrato nella massa o che è stato venduto prima dell’apertura: la domanda è formalmente corretta, ma la prelazione non troverà nulla su cui esercitarsi.

Quanto dura realmente

La preparazione di una domanda ben costruita richiede, per un credito di lavoro o professionale ordinario, qualche giorno di lavoro; per crediti complessi (forniture con riserva di proprietà, lavori su beni, crediti in parte prededucibili e in parte concorsuali) può richiedere settimane di ricostruzione documentale. Per questo il tempo utile non è quello che separa dal termine, ma quello che separa dal termine meno i giorni necessari a reperire i documenti.


Quindici giorni prima dell’udienza: il progetto di stato passivo e la prima graduatoria “in bozza”

Cosa succede

Il curatore esamina le domande e predispone il progetto di stato passivo: per ciascun credito propone l’ammissione, totale o parziale, o l’esclusione, e indica il rango. È la prima volta che il creditore vede scritto, nero su bianco, se il suo credito è considerato privilegiato o chirografario, e con quale grado.

La norma

L’art. 203 CCII impone al curatore di depositare il progetto di stato passivo almeno quindici giorni prima dell’udienza e di trasmetterlo ai creditori. I creditori possono esaminarlo e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza. All’udienza il giudice delegato decide su ciascuna domanda e, terminato l’esame, dichiara esecutivo lo stato passivo con decreto (art. 204 CCII). Il curatore comunica l’esito a ciascun creditore.

I termini che si attivano

Osservazioni scritte e documenti integrativi vanno depositati entro cinque giorni prima dell’udienza. È una finestra breve: se il progetto arriva quindici giorni prima, restano in concreto dieci giorni per leggere, confrontare, raccogliere documenti e scrivere.

Cosa puoi fare adesso

Le osservazioni al progetto di stato passivo sono l’ultima occasione per correggere la collocazione senza aprire un giudizio. Se il curatore ha proposto l’ammissione in chirografo di un credito che si ritiene privilegiato, le osservazioni servono a spiegare perché il privilegio spetta e a integrare la prova. Se il curatore ha riconosciuto un privilegio generale dove si era chiesto un privilegio speciale, o viceversa, le osservazioni servono a chiarire quale sia la prelazione corretta e su quale bene.

C’è anche un uso “difensivo” delle osservazioni, spesso dimenticato: contestare la collocazione privilegiata di crediti altrui. Ogni privilegio riconosciuto a un altro creditore riduce l’attivo disponibile per i gradi successivi e per i chirografari. Un creditore di grado inferiore ha interesse a verificare che i privilegi di grado superiore siano fondati.

L’errore tipico di questa fase

Non leggere il progetto, oppure leggerlo solo per controllare l’importo. Il rango conta quanto l’importo, spesso di più: un credito ammesso per l’intero in chirografo può valere molto meno di un credito ammesso per una parte in privilegio. L’altro errore tipico è presentare osservazioni generiche, senza allegare documenti, confidando in una successiva opposizione: nella fase di opposizione valgono regole di preclusione rigorose.

Quanto dura realmente

L’udienza può esaurirsi in un’unica seduta nelle procedure piccole; nelle procedure grandi il giudice può suddividere l’esame su più udienze, e il decreto di esecutività arriva solo alla fine. Tra la sentenza di apertura e l’esecutività dello stato passivo passano, nell’esperienza dei tribunali, di frequente dai quattro ai nove mesi.


Entro 30 giorni dalla comunicazione: l’opposizione allo stato passivo e le domande tardive

Cosa succede

Con il decreto di esecutività lo stato passivo diventa la “carta d’identità” di ogni credito nella procedura. Il creditore che si è visto negare il privilegio, o che contesta la collocazione di un altro credito, ha a disposizione le impugnazioni dello stato passivo: opposizione, impugnazione dei crediti altrui, revocazione.

La norma

Gli artt. 206 e 207 CCII disciplinano le impugnazioni. L’opposizione si propone con ricorso al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento. Il giudizio è a cognizione piena ma con un regime di preclusioni marcato: i documenti e le prove vanno indicati, a pena di decadenza, già nel ricorso. La giurisprudenza di legittimità lo ha ribadito anche in materia di privilegi, affermando che la documentazione a sostegno della prelazione deve essere depositata con l’atto introduttivo dell’opposizione e non può essere prodotta in seguito.

Accanto alle impugnazioni si collocano le domande tardive (art. 208 CCII), da depositare non oltre sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; oltre quel termine, e fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni, sono ammissibili solo se il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

I termini che si attivano

Trenta giorni dalla comunicazione per proporre opposizione: termine perentorio. Sei mesi dal deposito del decreto di esecutività per le domande tardive: termine perentorio, superabile solo provando la non imputabilità del ritardo.

Un punto di metodo sulla sospensione feriale: il periodo rilevante è soltanto quello dal 1° al 31 agosto, ma per i termini concorsuali va sempre verificato se la sospensione si applica davvero. Contare su trentuno giorni in più che potrebbero non esistere è uno dei modi più rapidi per perdere un’opposizione.

Cosa puoi fare adesso

È la finestra in cui un privilegio negato può essere recuperato: dopo il suo scadere, lo stato passivo diventa definitivo per quel credito e il rango non potrà più essere rimesso in discussione nel riparto. La Cassazione ha più volte affermato che il decreto di esecutività ha un’efficacia preclusiva endoconcorsuale: in sede di ripartizione il tribunale si limita a graduare i crediti come accertati, senza poterne rivalutare esistenza, importo o natura.

Proprio perché l’opposizione è l’ultima porta prima che il rango si consolidi, la continuità della difesa conta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta l’opposizione allo stato passivo pensando già all’eventuale ricorso per cassazione contro il decreto che la decide.

Il contenuto dell’opposizione, in materia di privilegi, ruota quasi sempre attorno a quattro questioni: la qualificazione della causa del credito (è davvero un credito da lavoro personale?); l’esistenza del bene su cui grava il privilegio speciale; il grado della prelazione rispetto ad altre; l’estensione della prelazione agli interessi e alle spese, secondo l’art. 153 CCII.

L’errore tipico di questa fase

Proporre un’opposizione “esplorativa”, con un ricorso che rinvia a documenti da produrre più avanti. Le preclusioni lo impediscono. Il secondo errore è lasciar decorrere il termine pensando che il problema si possa risolvere in sede di riparto. Non si può: in sede di riparto si contesta la graduazione, non l’accertamento.

Quanto dura realmente

Il giudizio di opposizione si conclude con decreto del tribunale. I tempi variano molto da sede a sede; nell’esperienza comune si va da alcuni mesi a oltre un anno. Il decreto è ricorribile per cassazione, e nel frattempo il curatore, in sede di riparto, deve tenere conto dei crediti contestati con gli accantonamenti previsti dalla legge.


Dal programma di liquidazione alle vendite: qui il privilegio speciale trova (o perde) il suo bene

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase: quella in cui i beni diventano denaro. Il curatore redige il programma di liquidazione, lo sottopone al comitato dei creditori e al giudice delegato, e procede alle vendite. È in questa fase, apparentemente tecnica e lontana dai creditori, che si gioca una parte decisiva della partita sul privilegio speciale. Perché il privilegio speciale, a differenza di quello generale, ha bisogno che il suo bene venga venduto separatamente, o almeno che il prezzo a esso riferibile sia individuabile.

La norma

L’art. 213 CCII disciplina il programma di liquidazione: il curatore lo predispone entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza di apertura. Il programma indica modalità e termini previsti per la realizzazione dell’attivo, e il legislatore ha fissato anche un orizzonte complessivo per completare la liquidazione, prorogabile solo per ragioni motivate.

Sul piano distributivo, la regola che governa la fase è quella che il Codice ha ereditato dal vecchio art. 111-quater della legge fallimentare: i crediti assistiti da privilegio generale concorrono sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, in un’unica graduatoria con i crediti assistiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge; i crediti garantiti da ipoteca, pegno e privilegio speciale fanno valere la prelazione sul prezzo dei beni vincolati alla loro garanzia. L’art. 153, comma 1, CCII completa il quadro: se il creditore prelatizio non è soddisfatto integralmente sul ricavato del bene, concorre per il residuo con i chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.

Per gli immobili la situazione è diversa. Il ricavato immobiliare va prima ai creditori con privilegio speciale immobiliare e agli ipotecari secondo il loro ordine. Il privilegio generale mobiliare, in linea di principio, non vi accede. Fa eccezione la collocazione sussidiaria dell’art. 2776 c.c.: per alcune categorie di crediti con privilegio generale sui mobili (tra cui quelli da lavoro dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. e taluni crediti dello Stato), rimasti insoddisfatti sul ricavato mobiliare, la legge consente di essere collocati sul prezzo degli immobili, dopo i titolari di prelazioni immobiliari ma prima dei chirografari.

C’è poi una posizione speciale che il Codice della crisi non ha cancellato: quella del creditore fondiario. La Cassazione, con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, ha chiarito che il cosiddetto privilegio processuale dell’art. 41, comma 2, TUB sopravvive all’entrata in vigore del Codice della crisi e opera sia nella liquidazione giudiziale sia nella liquidazione controllata: la banca fondiaria può proseguire l’esecuzione individuale e incassare quanto le spetta, salvo poi rendere conto in sede concorsuale. È un dato che incide sui tempi e sulla consistenza della massa immobiliare disponibile per gli altri.

I termini che si attivano

In questa fase i termini sono soprattutto quelli del curatore, ma per il creditore ce n’è uno che conta: quello per sollecitare, tramite il comitato dei creditori o con istanza al giudice delegato, che la vendita dei beni gravati da privilegio speciale avvenga con modalità che consentano di individuarne il prezzo. Se un bene gravato da privilegio speciale viene venduto in blocco con altri senza attribuzione di un prezzo specifico, la quantificazione della quota spettante al privilegiato diventa contenziosa: è utile intervenire prima della vendita, non dopo.

Cosa puoi fare adesso

Il creditore con privilegio speciale ha interesse a monitorare il programma di liquidazione e le vendite. Può chiedere al curatore informazioni sullo stato del bene, segnalare eventuali rischi di deterioramento, sollecitare una valutazione separata. Il creditore con privilegio generale, invece, ha interesse a che l’attivo mobiliare non venga eroso da costi di procedura sproporzionati e a che eventuali prededuzioni siano davvero tali.

Per i titolari di crediti da lavoro che potrebbero aspirare alla collocazione sussidiaria sugli immobili, la fase della liquidazione è il momento di capire se il ricavato mobiliare basterà. La giurisprudenza di legittimità, in materia di esecuzione individuale, ha posto a carico del creditore l’onere di provare l’incapienza del patrimonio mobiliare (Cass., Sez. III, n. 5724 del 27 febbraio 2019; Cass., Sez. III, n. 26101 del 19 dicembre 2016); nella liquidazione giudiziale l’incapienza emerge di regola dalla stessa graduatoria del riparto mobiliare, ma è prudente che la domanda e le eventuali osservazioni indichino espressamente la richiesta di collocazione sussidiaria.

L’errore tipico di questa fase

Disinteressarsi delle vendite, ritenendo che il riparto sia “affare del curatore”. Il prezzo di vendita del bene gravato da privilegio speciale è il tetto massimo della soddisfazione privilegiata: se è basso, o non è individuabile, il privilegio speciale si traduce in poco o nulla. Specularmente, i titolari di privilegio generale sottovalutano spesso l’impatto delle prededuzioni e degli accantonamenti sulla massa mobiliare.

Quanto dura realmente

La liquidazione è, quasi sempre, la fase più lunga. Le vendite mobiliari possono chiudersi in pochi mesi; quelle immobiliari, soprattutto con aste deserte e ribassi successivi, possono richiedere anni. Per questo i riparti avvengono per lo più per tranche: un primo riparto parziale sul ricavato mobiliare, altri riparti man mano che le vendite si concludono.


Ogni quattro mesi: il progetto di riparto, dove i due privilegi si separano davvero

Cosa succede

Il calendario ora corre per cicli. Man mano che le somme si accumulano, il curatore presenta un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione. È qui che la distinzione tra privilegio generale e privilegio speciale smette di essere teoria e diventa aritmetica.

La norma

L’art. 220 CCII prevede che il curatore presenti periodicamente (la cadenza di riferimento è quadrimestrale, salvo diverso termine stabilito dal giudice delegato) il prospetto delle somme disponibili e il progetto di ripartizione. Il giudice ne ordina il deposito e la comunicazione ai creditori, che possono proporre reclamo nel termine stabilito dalla legge.

L’ordine di distribuzione è fissato dall’art. 221 CCII: prima i crediti prededucibili; poi i crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute, secondo l’ordine assegnato dalla legge; infine i chirografari, in proporzione all’ammontare ammesso, compresi i prelatizi per la parte rimasta insoddisfatta.

In concreto il curatore costruisce più “conti”:

MassaChi concorre per primoChi viene dopoDestino del residuo
Bene mobile gravato da privilegio specialeSpese specifiche del bene, poi il privilegio speciale secondo il suo grado nella graduatoria dell’art. 2778 c.c.Gli altri privilegiati mobiliariConfluisce nella massa mobiliare generale
Massa mobiliare generalePrededuzioni imputabili, poi privilegi generali e speciali mobiliari in unica graduatoria (artt. 2777-2778 c.c.)ChirografariNessuno: se manca, i chirografari restano a zero
Bene immobileSpese specifiche, privilegi speciali immobiliari, ipotecari in ordine di iscrizioneCollocazione sussidiaria dei privilegi generali ammessi (art. 2776 c.c.)Chirografari

La parte del credito privilegiato che non trova capienza sul bene o sulla massa su cui la prelazione si esercita non si perde, ma degrada: concorre come chirografaria sul resto dell’attivo (art. 153, comma 1, CCII).

Sugli interessi, vale quanto già anticipato: per i privilegi generali, il corso degli interessi si arresta al deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche parzialmente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 29605 del 2025, ha inoltre ribadito che, dopo l’apertura della procedura concorsuale, il privilegio sugli interessi si misura al tasso legale e non al tasso convenzionale o speciale, a tutela della parità di trattamento tra creditori.

I termini che si attivano

Quindici giorni dalla comunicazione del progetto per proporre reclamo al giudice delegato: termine perentorio. Decorso il termine senza reclami, il giudice dichiara esecutivo il progetto; in presenza di reclami, il progetto viene dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti contestati.

Cosa puoi fare adesso

Il reclamo contro il progetto di riparto è la sede per contestare la graduazione, l’imputazione dei costi alle diverse masse e il calcolo degli interessi, non l’esistenza del credito. Le contestazioni tipiche sono: l’errata attribuzione di spese generali a un bene gravato da privilegio speciale (che ne riduce il ricavato netto); l’errata collocazione di un credito in un grado superiore; la mancata collocazione sussidiaria sugli immobili; il computo degli interessi oltre i limiti dell’art. 153 CCII.

Chi ha visto il proprio credito ammesso in prededuzione o con un certo grado nello stato passivo può contare sull’effetto preclusivo del decreto di esecutività: la Cassazione ha affermato che, nella fase di riparto, il tribunale non può rimettere in discussione una prededuzione già accertata in via definitiva, ma deve limitarsi a graduarla. Lo stesso principio, letto al contrario, impedisce a chi non ha impugnato lo stato passivo di ottenere nel riparto ciò che non ha ottenuto nella verifica.

Accantonamenti, riparti parziali e crediti condizionati: cosa resta congelato

Ogni progetto di riparto parziale non distribuisce tutto ciò che è in cassa. Una parte viene trattenuta per far fronte a crediti che, alla data del progetto, non sono ancora definitivi: quelli oggetto di opposizione o impugnazione, quelli ammessi con riserva, quelli sottoposti a condizione, le domande tardive in corso di esame, le spese future della procedura. Per il privilegiato questo meccanismo ha due facce. Se è lui ad avere un credito contestato, l’accantonamento gli garantisce che la quota non venga distribuita ad altri mentre il giudizio è pendente. Se invece sono altri ad avere crediti contestati di grado superiore, l’accantonamento ritarda il suo incasso, perché le somme restano bloccate fino alla definizione delle controversie.

Il calcolo dell’accantonamento segue il rango. Un credito contestato di cui si discute la natura privilegiata viene accantonato come se il privilegio fosse riconosciuto, cioè collocato al grado rivendicato; ciò significa che, finché la contestazione non è risolta, i gradi inferiori ricevono meno di quanto riceverebbero altrimenti. Per un privilegiato di grado basso, conoscere la consistenza delle contestazioni pendenti sui gradi superiori è essenziale per prevedere quando e quanto incasserà.

Un altro aspetto concreto riguarda il modo in cui il curatore rappresenta la graduatoria. Nei progetti di riparto il credito privilegiato viene indicato con il riferimento al grado dell’art. 2778 c.c. e alla norma che fonda la prelazione: è utile controllare che quella indicazione corrisponda a quanto accertato nello stato passivo. Se nello stato passivo il credito è stato ammesso, ad esempio, con privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. e nel progetto compare in un grado diverso, l’errore è di graduazione ed è contestabile con il reclamo. Diverso il caso in cui lo stato passivo abbia ammesso il credito con un privilegio diverso da quello chiesto: lì la correzione andava ottenuta con l’opposizione, e il riparto non può più rimediare.

Va ricordato, infine, che la giurisprudenza non pretende formule sacramentali per il riconoscimento del privilegio: una recente ordinanza della Cassazione ha ritenuto sufficiente che nella domanda sia indicata la causa del credito da cui la prelazione discende, senza dover citare necessariamente la specifica norma di legge. Altre decisioni, però, hanno negato il privilegio quando la domanda non collegava in modo chiaro ciascun credito alla relativa causa di prelazione. Il punto di equilibrio è la chiarezza: il giudice deve poter capire, leggendo la domanda, perché quel credito è privilegiato.

L’errore tipico di questa fase

Leggere solo la colonna “importo da pagare” e non le premesse del progetto, dove il curatore spiega come ha imputato spese e costi alle diverse masse. Per un privilegiato speciale, una diversa imputazione delle spese di custodia o di vendita può spostare migliaia di euro. Il secondo errore è usare il reclamo per rimettere in discussione l’ammissione: il reclamo viene dichiarato inammissibile su quel punto.

Quanto dura realmente

Tra deposito del progetto, comunicazioni, termine per reclami ed esecutività passano in genere da uno a tre mesi; con reclami, i tempi si allungano. Il pagamento materiale segue la dichiarazione di esecutività. Nelle procedure con beni immobili i riparti possono susseguirsi per diversi anni.


Il bivio: il concordato nella liquidazione giudiziale e la falcidia dei privilegiati

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura può cambiare natura. Mentre la liquidazione prosegue, un creditore, un terzo o, a determinate condizioni, lo stesso debitore possono proporre un concordato nella liquidazione giudiziale: un accordo che chiude la procedura offrendo ai creditori un soddisfacimento definito, spesso più rapido, in cambio della rinuncia all’esito incerto delle vendite. È l’erede del vecchio concordato fallimentare, e porta con sé una regola che riguarda direttamente i privilegiati.

La norma

Gli artt. 240 e seguenti CCII disciplinano il concordato nella liquidazione giudiziale. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati tra classi, la ristrutturazione dei debiti in qualsiasi forma. Quanto ai privilegiati, la regola è quella che caratterizza tutti i concordati: la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la prelazione, secondo il valore di mercato attribuito da un professionista designato dal tribunale. La parte del credito non soddisfatta per incapienza è trattata come chirografaria.

Il dato da cogliere è la diversa “base di confronto” dei due privilegi. Per il privilegio speciale la base è il valore del singolo bene. Per il privilegio generale mobiliare la base è il valore dell’intero patrimonio mobiliare, al netto delle prelazioni di grado superiore e delle spese: il professionista deve simulare l’intera graduatoria per stabilire quanto quel grado riceverebbe.

Come si calcola la soglia per il privilegio generale e per quello speciale

La regola sembra uguale per entrambi i privilegi, ma il calcolo è molto diverso, ed è qui che si annidano i margini di contestazione.

Per il privilegio speciale il professionista designato dal tribunale stima il valore di mercato del singolo bene, ne sottrae le spese di realizzo e verifica se, sul ricavato netto, gravano prelazioni di grado superiore. Il risultato è la soglia minima: se il bene vale, al netto, 38.360 € e non ci sono prelazioni poziori, al privilegiato speciale con un credito di 52.870 € la proposta deve offrire almeno 38.360 €, pari al 72,56%. La parte residua, 14.510 €, è trattata come chirografaria e partecipa al voto in quella veste.

Per il privilegio generale il calcolo coinvolge l’intera massa mobiliare. Il professionista deve stimare il valore di realizzo di tutti i beni mobili (crediti verso clienti, magazzino, attrezzature, partecipazioni, liquidità), detrarre le spese della procedura e le prededuzioni imputabili a quella massa, detrarre la quota assorbita dai privilegi speciali mobiliari sui beni specifici, e poi far scorrere la graduatoria degli artt. 2777 e 2778 c.c. dall’alto verso il basso fino al grado del creditore. Una sottostima del magazzino o una sovrastima delle spese, anche di poche migliaia di euro, può spostare in modo sensibile la percentuale minima dovuta ai gradi più bassi.

Ne derivano due conseguenze pratiche. La prima: il privilegiato generale di grado basso ha interesse a verificare non solo il valore dei beni, ma anche la consistenza e la fondatezza dei crediti di grado superiore che la stima considera, perché ogni euro attribuito ai gradi superiori riduce la sua soglia. La seconda: il privilegiato speciale deve verificare che le spese imputate al suo bene siano solo quelle realmente riferibili a esso, e non una quota di spese generali.

C’è poi il fattore tempo, che la stima tende a trascurare. Il confronto previsto dalla legge riguarda la misura della soddisfazione, ma per il creditore conta anche quando quella soddisfazione arriva. Una proposta che paga subito il valore di liquidazione, rispetto a una liquidazione che potrebbe richiedere anni, è sostanzialmente migliore anche se la percentuale nominale coincide. Viceversa, una proposta che offre il valore minimo con pagamenti dilazionati richiede un’attenta valutazione del rischio di inadempimento e dell’eventuale riconoscimento di interessi.

Infine, la formazione delle classi. Il concordato nella liquidazione giudiziale può suddividere i creditori in classi, e i privilegiati degradati possono essere collocati in classi diverse dai chirografari originari. Per il privilegiato generale incapiente, una classe propria significa un voto più “pesato” e la possibilità di negoziare un trattamento migliore. Per il chirografario originario, una classe di privilegiati degradati trattata meglio della propria è legittima se riflette la diversa posizione giuridica di partenza.

I termini che si attivano

La proposta, depositata in cancelleria, viene sottoposta ai pareri del curatore e del comitato dei creditori; il giudice delegato ne ordina la comunicazione ai creditori, fissando un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per far pervenire il dissenso o il voto. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, è necessaria anche la maggioranza nel maggior numero di classi. Seguono il giudizio di omologazione e il termine per le opposizioni.

Sul voto dei privilegiati la regola è netta: i creditori privilegiati di cui la proposta prevede il soddisfacimento integrale non votano, salvo rinuncia al privilegio; quelli falcidiati votano per la parte degradata a chirografo.

Cosa puoi fare adesso

Se sei un creditore privilegiato e la proposta ti offre meno dell’integrale, la tua difesa sta nel controllo della stima: il valore attribuito al bene (privilegio speciale) o alla massa mobiliare (privilegio generale) è il pavimento sotto il quale la proposta non può scendere. È possibile contestare la stima con le osservazioni, votare contro per la parte degradata e proporre opposizione all’omologazione se il trattamento è inferiore all’alternativa liquidatoria.

Se sei titolare di privilegio generale di grado basso, la proposta concordataria può persino migliorare la tua posizione: un terzo assuntore che porta risorse esterne può offrire una percentuale che la liquidazione non garantirebbe, e lo fa in tempi certi. Il confronto non va fatto in astratto ma con numeri alla mano, considerando anche il tempo che la liquidazione richiederebbe.

L’errore tipico di questa fase

Valutare la proposta solo sulla percentuale nominale, senza confrontarla con la simulazione del riparto liquidatorio per il proprio grado. Una percentuale del 60% può essere eccellente per un privilegiato generale di grado basso e inaccettabile per un privilegiato speciale su un bene di valore elevato.

Quanto dura realmente

Tra deposito della proposta e omologazione passano spesso da quattro a otto mesi, a seconda della complessità, dei pareri e delle eventuali opposizioni. L’esecuzione può essere molto rapida se l’assuntore paga contestualmente o in tempi brevi.


Il binario preventivo: il concordato preventivo, dove la graduatoria convive con la continuità

Cosa succede

Questa tappa, a rigore, si colloca prima della liquidazione giudiziale: è la strada che l’imprenditore può percorrere per evitarla. Ma chi è creditore privilegiato la incontra spesso in sequenza: un concordato preventivo che fallisce sfocia nella liquidazione giudiziale, e viceversa una liquidazione può essere evitata da un concordato. Il concordato preventivo modifica le regole del riparto in modo più profondo del concordato nella liquidazione giudiziale, soprattutto quando prevede la continuità aziendale.

La norma

L’art. 84 CCII è il centro della disciplina. Il comma 5 riproduce la regola già vista: i privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato della liquidazione dei beni gravati, come attestato dal professionista indipendente; la parte incapiente è trattata come chirografaria.

Il comma 6, valido per il concordato in continuità, introduce la distinzione decisiva: il valore di liquidazione va distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (regola della priorità assoluta); per il valore eccedente quello di liquidazione basta che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (regola della priorità relativa). Per i crediti di lavoro dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. il legislatore ha previsto il rispetto della priorità assoluta anche sul valore eccedente.

Nel concordato liquidatorio, invece, vale la priorità assoluta sull’intero patrimonio; le risorse esterne apportate da terzi devono incrementare il soddisfacimento dei chirografari di almeno il dieci per cento rispetto all’alternativa liquidatoria e assicurare loro almeno il venti per cento, e possono essere distribuite con maggiore libertà.

La Cassazione, decidendo casi ancora regolati dalla legge fallimentare, ha affermato che il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività è un incremento di valore del patrimonio del debitore, soggetto alla garanzia dell’art. 2740 c.c., e non può essere distribuito liberamente in violazione delle cause di prelazione (Cass., Sez. I, n. 22169 del 6 agosto 2024; Cass., Sez. I, n. 22474 dell’8 agosto 2024). Nel caso deciso, il piano prevedeva un pagamento ai chirografari con i flussi della continuità pur senza pagare per intero i privilegiati generali: proprio ciò che la regola dell’epoca vietava. Le stesse pronunce sottolineano che l’art. 84, comma 6, CCII è una novità e non può essere usato per reinterpretare il passato: per le procedure regolate dal Codice, la priorità relativa sul surplus è oggi espressamente ammessa.

Quanto al voto, nel concordato in continuità le classi sono obbligatorie, e i privilegiati non votano se soddisfatti integralmente in denaro entro il termine fissato dalla legge dopo l’omologazione. Se una o più classi dissentono, il tribunale può omologare con la cosiddetta ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII). Con la sentenza n. 7663 pubblicata il 30 marzo 2026, la Prima Sezione della Cassazione ha chiarito che, in mancanza dell’approvazione della maggioranza delle classi, basta il voto favorevole di una sola classe di creditori che sarebbero soddisfatti, in tutto o in parte, applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione; nel caso esaminato si trattava di una classe di privilegiati trattata in modo deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. La Corte ha aggiunto che il testo riformulato dal terzo correttivo conferma questa lettura.

I termini che si attivano

Il calendario del concordato preventivo è scandito dalla domanda (eventualmente con riserva, con un termine assegnato dal tribunale per il deposito di proposta e piano), dal decreto di apertura, dalla relazione del commissario giudiziale, che va depositata almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto, dalla finestra del voto, e infine dal giudizio di omologazione con le opposizioni dei creditori dissenzienti.

Cosa puoi fare adesso

Per il creditore privilegiato, la finestra difensiva del concordato preventivo coincide con il periodo tra il deposito della relazione del commissario e la chiusura del voto: è lì che si contesta l’attestazione sul valore dei beni, la composizione delle classi e il rispetto delle regole di priorità. Nell’omologazione si possono poi far valere le eccezioni sulla convenienza e sul rispetto dell’art. 84.

Merita attenzione la posizione dei privilegiati degradati. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza dell’8 novembre 2024, ha affermato che i privilegiati degradati a chirografo non hanno lo stesso rango dei chirografari originari ai fini della ristrutturazione trasversale: possono quindi ricevere un trattamento migliore senza violare il divieto di discriminazione. È un orientamento di merito, ma rilevante per chi deve valutare se votare o opporsi.

Altro limite da tenere presente: la Cassazione, con la sentenza n. 25919 del 2 ottobre 2024, ha ritenuto inammissibile il concordato in continuità che non prefiguri per i chirografari alcuna utilità economicamente valutabile. Per il privilegiato generale incapiente, la cui parte degradata vota con i chirografari, questo principio è una garanzia minima.

L’errore tipico di questa fase

Trattare il concordato in continuità come se fosse liquidatorio, o viceversa. Le regole distributive cambiano: nella continuità il privilegiato generale incapiente non può pretendere di essere pagato per intero prima che i gradi inferiori ricevano qualcosa sul surplus, ma può pretendere che la sua classe riceva più delle classi di grado inferiore. Nella liquidazione, invece, vale la scala rigida.

Quanto dura realmente

Dalla domanda all’omologazione passano mediamente da sei mesi a oltre un anno; l’esecuzione del piano, nel concordato in continuità, può durare diversi anni. Per i privilegiati, il tempo di pagamento è parte del trattamento: un pagamento dilazionato vale meno di uno immediato, e il piano deve tenerne conto.


Dopo l’omologazione o all’ultimo riparto: esecuzione, risoluzione e chiusura

Cosa succede

Siamo all’ultima tappa. Nella liquidazione giudiziale, completata la realizzazione dell’attivo, il curatore presenta il rendiconto e il riparto finale; il giudice lo dichiara esecutivo e la procedura si chiude. Nei concordati, dopo l’omologazione, si apre la fase di esecuzione: il debitore o l’assuntore paga secondo il piano, sotto la sorveglianza degli organi.

La norma

Per la liquidazione giudiziale, il riparto finale segue le stesse regole dei riparti parziali, con l’ulteriore attenzione agli accantonamenti: le somme trattenute per crediti contestati o condizionati vengono distribuite quando la contestazione si risolve, o depositate secondo le modalità previste. Per il concordato preventivo, l’art. 119 CCII disciplina la risoluzione per inadempimento, su ricorso di un creditore entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento.

La Cassazione ha precisato quando l’inadempimento giustifica la risoluzione: il concordato viene meno alla sua funzione quando non è in grado di soddisfare in qualche misura i chirografari e integralmente i privilegiati, salvo quelli degradati nelle forme di legge (Cass., Sez. I, n. 20652 del 31 luglio 2019). Per il privilegiato non falcidiato, il mancato pagamento integrale è dunque il parametro che apre la strada alla risoluzione.

I termini che si attivano

Un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal concordato per chiederne la risoluzione: termine di decadenza. Per il riparto finale, valgono i quindici giorni per il reclamo.

Cosa puoi fare adesso

Il privilegiato che non riceve quanto promesso deve muoversi con metodo: costituzione in mora, segnalazione al commissario o al liquidatore, valutazione del ricorso per risoluzione. Nel riparto finale della liquidazione giudiziale, l’attenzione va agli accantonamenti e al rendiconto: è l’ultima occasione per verificare che le spese imputate alle singole masse siano corrette.

L’errore tipico di questa fase

Lasciar decorrere l’anno per la risoluzione in attesa di pagamenti che non arrivano, fidandosi di rassicurazioni informali. Un altro errore è non verificare il rendiconto finale, dove si annidano imputazioni di costi che riducono il ricavato dei beni gravati da privilegio speciale.

Quanto dura realmente

La chiusura di una liquidazione giudiziale con beni immobili richiede spesso diversi anni dall’apertura. L’esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio può concludersi in uno o due anni; quella di un concordato in continuità segue la durata del piano.


La stessa procedura, due calendari: simulazioni a confronto

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come cambia il risultato a seconda del momento in cui il creditore agisce. Non riproducono casi reali.

Simulazione 1 — Lo stesso credito professionale, due condotte

Dati comuni. Liquidazione giudiziale aperta con sentenza depositata il 14 gennaio 2026. Udienza di verifica fissata al 12 maggio 2026 (118 giorni dopo, entro il limite dei 120). Un professionista vanta un compenso di 18.740 € per prestazioni rese personalmente nei due anni anteriori, più la relativa IVA di rivalsa. Massa mobiliare netta disponibile al primo riparto, dopo prededuzioni: 143.620 €. Privilegi generali ammessi: lavoratori subordinati 96.310 €; professionisti 31.480 € (compreso il nostro); artigiani 22.150 €. Chirografari: 412.860 €.

DataCalendario A: il creditore che agisce alle finestre giusteCalendario B: il creditore che lascia correre
14 gennaio 2026Sentenza: legge la data dell’udienza e calcola il termineSentenza: attende l’avviso del curatore
2 aprile 2026Deposita la domanda: privilegio art. 2751-bis, n. 2, c.c., prova della prestazione personale, IVA in chirografo—
12 aprile 2026Scadenza domande tempestive: già rispettataInvia all’ultimo giorno una domanda “con privilegio” generica, senza documenti sull’incarico personale
27 aprile 2026Progetto di stato passivo: credito proposto in privilegioProgetto di stato passivo: credito proposto in chirografo
7 maggio 2026Nessuna osservazione necessariaUltimo giorno per osservazioni: non le presenta
12 maggio 2026Stato passivo esecutivo: privilegio confermatoStato passivo esecutivo: chirografo
18 giugno 2026—Scade il termine per l’opposizione (comunicazione del 19 maggio): non la propone
23 febbraio 2027Progetto di riparto parzialeProgetto di riparto parziale
12 marzo 2027Scade il reclamo (comunicazione del 25 febbraio)Scade il reclamo: inutile, il rango è definitivo

Il calcolo del riparto, nel Calendario A: 143.620 − 96.310 (lavoratori) = 47.310 €. I professionisti, 31.480 €, sono pagati per intero: il nostro creditore incassa 18.740 €. Restano 15.830 € per gli artigiani, che ricevono il 71,47% del loro credito. Ai chirografari non arriva nulla in questo riparto.

Nel Calendario B, il credito di 18.740 € è chirografario. Il riparto cambia così: dopo i lavoratori restano 47.310 €; i professionisti privilegiati sono ora 12.740 €, pagati per intero; gli artigiani (22.150 €) sono pagati per intero; residuano 12.420 € per i chirografari, che salgono a 431.600 €. Percentuale: circa 2,88%. Il nostro creditore incassa circa 539 €. La differenza, oltre 18.000 €, è il prezzo di una domanda mal costruita e di due finestre lasciate chiudere.

In entrambi i calendari l’IVA di rivalsa resta chirografaria: per una prestazione di servizi manca, di norma, un bene su cui esercitare il privilegio speciale dell’art. 2758, secondo comma, c.c.

Simulazione 2 — Il privilegio speciale e il conto del bene

Un’impresa artigiana ha eseguito lavori su una linea di imbottigliamento rimasta nell’attivo, con un credito di 52.870 € assistito da privilegio speciale. La linea viene venduta per 41.300 €. Le spese specificamente riferibili (custodia, trasporto, perizia, pubblicità della vendita) sono 2.940 €. Ricavato netto del bene: 38.360 €, che va al privilegiato speciale. Il residuo di 14.510 € degrada a chirografo e concorre con gli altri chirografari sul resto dell’attivo.

Nel progetto di riparto depositato il 23 febbraio 2027, però, il curatore imputa al bene anche una quota di spese generali, per un totale di 6.180 €. Il ricavato netto scende a 35.120 €: il privilegiato perde 3.240 € di soddisfazione privilegiata, che diventano chirografari (e quindi valgono pochissimo). L’artigiana che propone reclamo entro il 12 marzo 2027 può contestare l’imputazione; quella che lascia scadere il termine se la vede consolidare.

Simulazione 3 — Lo stesso patrimonio in liquidazione e in concordato in continuità

Valore di liquidazione della massa mobiliare, al netto delle spese: 214.380 €. Privilegi generali: lavoratori 131.460 €; professionisti e artigiani 156.440 €. Chirografari: 503.700 €.

In liquidazione giudiziale: i lavoratori sono pagati per intero; ai professionisti e artigiani restano 82.920 €, cioè il 53,00%; i chirografari ricevono zero.

Nel concordato in continuità, il piano attestato prevede un surplus di continuità di 61.270 €. I lavoratori sono pagati integralmente (priorità assoluta anche sul surplus). La classe dei privilegiati generali incapienti riceve il 58% (90.735 €: i 82.920 € del valore di liquidazione più 7.815 € di surplus). I chirografari ricevono il 7% (35.259 €), tutto dal surplus. La regola della priorità relativa è rispettata, perché la classe privilegiata riceve più della classe di grado inferiore; e il valore di liquidazione è distribuito secondo l’ordine delle prelazioni. Sotto la vecchia legge fallimentare, come hanno chiarito le sentenze dell’agosto 2024, uno schema del genere sarebbe stato contestabile.


I binari paralleli: come cambia la timeline se qualcuno attiva un rimedio

La cronologia descritta finora è quella “pura” della liquidazione giudiziale. Nella realtà, quasi mai la procedura corre su un solo binario. Vediamo come si deforma il calendario quando entra in gioco un rimedio.

L’opposizione allo stato passivo. Se il creditore propone opposizione, la procedura non si ferma: il curatore continua a liquidare e a ripartire. Il credito contestato, però, non viene ignorato: nei riparti il curatore deve accantonare le somme che spetterebbero al creditore se l’opposizione fosse accolta. Il calendario del creditore opponente si sdoppia: da un lato il giudizio, dall’altro i riparti in cui la sua quota resta “congelata”. Quando il decreto sull’opposizione diventa definitivo, l’accantonamento si scioglie a suo favore o a favore degli altri. Per il privilegiato, l’opposizione tempestiva sposta in avanti l’incasso, ma conserva il rango; l’opposizione mancata lo perde per sempre.

La domanda tardiva. Chi deposita entro sei mesi dal decreto di esecutività entra nel concorso, ma partecipa solo ai riparti successivi all’ammissione. Se la massa mobiliare è già stata distribuita nel primo riparto, il privilegiato generale tardivo può trovarsi a concorrere su ciò che resta. Il calendario, in questo caso, gioca contro di lui: il ritardo non cambia il grado, ma può svuotare la massa su cui il grado si esercita.

La proposta di concordato nella liquidazione giudiziale. Quando viene depositata, il calendario della liquidazione non si arresta automaticamente, ma la procedura entra in una fase in cui le scelte del curatore (ad esempio, su vendite importanti) vengono valutate anche alla luce della proposta. Per il privilegiato, il punto è confrontare due tempi: quello della liquidazione, incerto, e quello del concordato, definito. Una proposta che offre al privilegiato speciale il valore attestato del suo bene, pagato entro pochi mesi, può essere più conveniente di un’asta che potrebbe andare deserta più volte.

La conversione da concordato preventivo a liquidazione giudiziale. Se il concordato preventivo non viene omologato, o viene risolto o annullato, si apre di regola la liquidazione giudiziale. A quel punto il calendario riparte dal giorno 0: nuova sentenza, nuovo termine per le domande, nuovo stato passivo. Le prededuzioni maturate nel concordato preventivo, se riconosciute, si collocano prima dei privilegi; ed è qui che i privilegiati devono vigilare, perché ogni prededuzione erode la massa su cui si esercita la loro prelazione.

L’esecuzione individuale del creditore fondiario. Come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 22914 del 2024, la banca fondiaria può proseguire l’esecuzione immobiliare anche dopo l’apertura. Il calendario immobiliare corre allora fuori dalla procedura, con un riparto provvisorio nell’esecuzione e un successivo assestamento in sede concorsuale. Per i titolari di privilegi generali che aspirano alla collocazione sussidiaria sugli immobili, è un dato da tenere presente: le somme eccedenti la quota della banca vanno attribuite alla procedura, ed è lì che va fatta valere la collocazione.


Le cinque finestre critiche

Riassumendo l’intera cronologia, sono cinque i momenti in cui agire o non agire cambia l’esito per il creditore privilegiato.

  1. La domanda di ammissione, entro trenta giorni prima dell’udienza di verifica: è l’unico atto in cui il privilegio viene chiesto, qualificato e, se speciale, agganciato al suo bene. Una domanda generica produce, nella maggior parte dei casi, un’ammissione in chirografo.
  2. Le osservazioni al progetto di stato passivo, fino a cinque giorni prima dell’udienza: correggono la collocazione senza aprire un giudizio e consentono di contestare i privilegi altrui.
  3. L’opposizione allo stato passivo, entro trenta giorni dalla comunicazione: dopo, il rango è definitivo e non potrà essere rimesso in discussione nel riparto. Le prove vanno allegate subito, con il ricorso.
  4. Il reclamo contro il progetto di riparto, entro quindici giorni: è la sede per contestare imputazione delle spese, graduazione, interessi e collocazione sussidiaria. Non serve per riaprire l’accertamento del credito.
  5. Il voto e l’opposizione all’omologazione nel concordato: il privilegiato falcidiato deve verificare che riceva almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione del bene o della massa su cui insiste la prelazione. Nel concordato in continuità deve controllare anche il rispetto della priorità assoluta sul valore di liquidazione e della priorità relativa sul surplus.

Le domande sul tempo

Sono passati quaranta giorni dall’udienza di verifica e il mio credito è stato ammesso in chirografo: posso ancora chiedere il privilegio? Dipende dalla data della comunicazione dell’esito. Se dalla comunicazione non sono decorsi trenta giorni, è possibile proporre opposizione allo stato passivo. Se il termine è scaduto, il rango è consolidato e in sede di riparto non potrà più essere contestato. Una domanda tardiva non serve a correggere un credito già esaminato.

Ho saputo della liquidazione giudiziale solo dopo l’udienza: è tutto perduto? No. Entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo si può depositare domanda tardiva, chiedendo anche il privilegio. Si partecipa però solo ai riparti successivi all’ammissione. Oltre i sei mesi la domanda è ammissibile solo provando che il ritardo non dipende da causa imputabile al creditore.

Quanto tempo passa, in tutto, tra la sentenza e il primo pagamento ai privilegiati? Non esiste un tempo fisso. Sommando i termini di legge (fino a 120-150 giorni per l’udienza, le eventuali ulteriori udienze, la liquidazione dei primi beni mobili, il progetto di riparto e i quindici giorni per i reclami), nelle procedure ordinarie raramente il primo riparto arriva prima di un anno dall’apertura; spesso ne servono di più.

Gli interessi sul mio credito privilegiato continuano a correre per tutta la durata della procedura? Per il privilegio generale, la prelazione si estende agli interessi entro i limiti dell’art. 153 CCII e il loro corso cessa al deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche parzialmente. Dopo l’apertura, il tasso rilevante per la prelazione è quello legale.

Il concordato è stato omologato ma i pagamenti non arrivano: entro quando devo muovermi? Nel concordato preventivo il ricorso per risoluzione va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. Il privilegiato non falcidiato che non viene pagato integralmente ha un argomento forte per chiederla.


Le pronunce che scandiscono la procedura

Le decisioni seguenti sono ordinate secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui interessa il riparto dei crediti privilegiati.

Tappa 4-5 — Prova del privilegio e collocazione sussidiaria

  1. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 26101 del 19 dicembre 2016. Chi chiede la collocazione sussidiaria sugli immobili per un credito con privilegio generale mobiliare deve dimostrare di essere rimasto incapiente sui mobili, o che l’intervento nelle esecuzioni mobiliari sarebbe stato inutile. La stessa decisione tratta il privilegio dell’art. 2770 c.c. come norma di stretta interpretazione. Rilevanza: chiarisce che la collocazione sussidiaria non è automatica e richiede un fondamento probatorio.
  2. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 5724 del 27 febbraio 2019. Conferma l’onere probatorio a carico del creditore che invoca l’art. 2776 c.c., precisando che l’incapienza va dimostrata con riferimento al momento della distribuzione in cui il privilegio è fatto valere. Rilevanza: utile per costruire la richiesta di collocazione sussidiaria anche in sede concorsuale.

Tappa 5 — Vendite immobiliari e creditore fondiario

  1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024. Il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41, comma 2, TUB) resta operativo dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi, sia nella liquidazione giudiziale sia nella liquidazione controllata. Rilevanza: incide sui tempi e sulla massa immobiliare su cui concorrono gli altri privilegiati.

Tappa 6 — Riparto e interessi

  1. Cass. civ., ordinanza n. 29605 del 2025. In una procedura concorsuale, dopo l’apertura, il privilegio sugli interessi si calcola al tasso legale e non al tasso convenzionale o speciale. Rilevanza: limita la quota privilegiata degli interessi e protegge l’attivo per i gradi inferiori.

Tappa 8 — Concordato preventivo: surplus, utilità per i chirografari, voto delle classi

  1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22169 del 6 agosto 2024. Nel concordato in continuità regolato dalla legge fallimentare, il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività è un incremento del patrimonio del debitore e non è liberamente distribuibile: va rispettato l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: segna il confine tra il vecchio regime e la priorità relativa introdotta dall’art. 84, comma 6, CCII.
  2. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024. Ribadisce lo stesso principio, escludendo che il surplus possa servire a pagare i chirografari quando i privilegiati generali restano incapienti. Rilevanza: consolida l’orientamento per le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare.
  3. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 25919 del 2 ottobre 2024. È inammissibile il concordato in continuità che non prefiguri per i chirografari un’utilità economicamente valutabile. Rilevanza: tutela anche la parte degradata dei privilegiati incapienti, che vota con i chirografari.
  4. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 7663 pubblicata il 30 marzo 2026. In caso di mancata approvazione della maggioranza delle classi, la ristrutturazione trasversale del concordato in continuità è possibile con il voto favorevole di una sola classe di creditori che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione; il testo dell’art. 112 CCII riformulato dal terzo correttivo conferma questa lettura. Rilevanza: una classe di privilegiati può, da sola, rendere possibile l’omologazione forzosa.
  5. Cass. civ., sentenza n. 10884 del 2020. Richiamata in dottrina come espressione di una “ultrattività” della prelazione dei crediti di lavoro, che devono essere soddisfatti integralmente anche quando le risorse superano il valore di liquidazione. Rilevanza: anticipa la regola che oggi il Codice applica ai crediti dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. nel concordato in continuità.
  6. Corte d’Appello di Milano, sentenza dell’8 novembre 2024. I privilegiati degradati a chirografo non hanno lo stesso rango dei chirografari originari ai fini della ristrutturazione trasversale: un trattamento migliore della loro classe non viola il divieto di discriminazione. Rilevanza: orientamento di merito utile per valutare voto e opposizione dei privilegiati incapienti.

Tappa 9 — Esecuzione e risoluzione

  1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 20652 del 31 luglio 2019. Il concordato preventivo può essere risolto per inadempimento quando non è più in grado di soddisfare in qualche misura i chirografari e integralmente i privilegiati non degradati nelle forme di legge. Rilevanza: individua il parametro con cui il privilegiato non pagato può chiedere la risoluzione.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Interveniamo nel punto della cronologia in cui ti trovi. Se la sentenza di apertura è appena stata depositata lavoriamo sulla domanda; se lo stato passivo è già esecutivo verifichiamo se la finestra per l’opposizione è ancora aperta; se è stato depositato un progetto di riparto o una proposta di concordato, controlliamo numeri e regole di priorità.

  1. Calcoliamo il calendario della tua procedura: leggiamo la sentenza, individuiamo la data dell’udienza e ricostruiamo i termini per la domanda, le osservazioni, l’opposizione, le tardive e i reclami.
  2. Redigiamo la domanda di ammissione al passivo: qualifichiamo la causa di prelazione, distinguiamo la parte privilegiata da quella chirografaria, descriviamo il bene per il privilegio speciale e alleghiamo la prova dei presupposti.
  3. Esaminiamo il progetto di stato passivo: confrontiamo la collocazione proposta con la domanda e depositiamo osservazioni e documenti integrativi, anche contro privilegi altrui non fondati.
  4. Proponiamo l’opposizione allo stato passivo: costruiamo il ricorso con tutte le prove già allegate, come richiedono le preclusioni, impostando fin dall’inizio la linea che potrà essere sostenuta in Cassazione.
  5. Seguiamo la liquidazione dei beni gravati da privilegio speciale: sollecitiamo vendite separate o l’attribuzione di un prezzo specifico, in modo che la quota privilegiata sia individuabile.
  6. Verifichiamo ogni progetto di riparto: ricalcoliamo graduatoria, imputazione delle spese alle masse, interessi secondo l’art. 153 CCII e collocazione sussidiaria sugli immobili; se emergono errori proponiamo reclamo nei quindici giorni.
  7. Analizziamo le proposte di concordato nella liquidazione giudiziale: confrontiamo la percentuale offerta con la simulazione del riparto liquidatorio per il tuo grado e contestiamo la stima del professionista quando non regge.
  8. Valutiamo i piani di concordato preventivo: controlliamo il rispetto della priorità assoluta sul valore di liquidazione e della priorità relativa sul surplus, la composizione delle classi e le condizioni della ristrutturazione trasversale.
  9. Assistiamo nella fase esecutiva: monitoriamo i pagamenti promessi e, se il privilegiato non viene soddisfatto, valutiamo il ricorso per risoluzione entro l’anno.
  10. Coordiniamo i profili bancari e fiscali del credito: dalla posizione del creditore fondiario al trattamento dell’IVA di rivalsa, con lo staff che lavora sullo stesso fascicolo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno gli strumenti di regolazione della crisi, le regole distributive del concordato e il modo in cui imprese, attestatori e commissari costruiscono i piani. Accanto a essa, la qualifica di cassazionista consente di seguire il contenzioso sullo stato passivo e sui riparti fino all’ultimo grado.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la domanda di ammissione è lo stesso professionista che, se necessario, sostiene l’opposizione e il ricorso per cassazione, senza dispersione di informazioni tra un grado e l’altro.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché un riparto è, nello stesso tempo, una questione giuridica (rango e prelazione) e una questione contabile (masse, spese, interessi, percentuali).


Chiusura: il tempo è la risorsa che si spreca più facilmente

Rilette in sequenza, le tappe raccontano una storia semplice. Il privilegio generale e il privilegio speciale sono definiti dal codice civile, ma nella liquidazione giudiziale e nei concordati valgono solo se vengono chiesti, difesi e fatti valere nei tempi della procedura. Il tempo è la risorsa più preziosa del creditore privilegiato, ed è anche quella che si spreca più spesso: trenta giorni per la domanda, cinque per le osservazioni, trenta per l’opposizione, quindici per il reclamo. Ogni finestra chiusa sposta il credito un gradino più in basso nella graduatoria.

Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la conoscenza degli strumenti di regolazione della crisi propria dell’Esperto Negoziatore D.L. 118/2021, l’esperienza delle graduatorie concorsuali maturata come Gestore della crisi e fiduciario OCC nella liquidazione controllata, e la possibilità, come cassazionista, di difendere la collocazione del credito fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Ogni tappa della procedura ha una scadenza che non aspetta nessuno: scrivici oggi stesso e fai verificare la tua posizione, trovi tutti i contatti dello studio al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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