Imprenditore Minore Può Accedere Alla Composizione Negoziata: Cosa Sapere Legalmente Se Hai Un’impresa In Difficoltà

Questa guida raccoglie le domande che ci fanno più spesso i titolari di piccole imprese in difficoltà, con risposte complete e senza giri di parole. Le abbiamo formulate così come arrivano: al telefono, per email, durante il primo incontro. Spesso chi scrive ha una ditta individuale, una piccola srl, un’azienda agricola, un negozio con due dipendenti. E quasi sempre parte dalla stessa convinzione sbagliata: «la composizione negoziata è roba per le aziende grandi».

Non è così. La composizione negoziata della crisi è nata con il D.L. 118/2021 ed è oggi disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII). Per le imprese di piccole dimensioni esiste una norma dedicata, l’art. 25-quater CCII sulle “imprese sotto soglia”, riscritta in parte dal terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024). Quella norma apre la porta anche all’imprenditore minore, commerciale o agricolo, e gli affianca un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio.

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Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la composizione negoziata ruota attorno alla figura dell’esperto, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il percorso dall’interno, da chi siede al tavolo delle trattative. E perché, per l’impresa minore, le uscite previste dalla legge quando le trattative non bastano sono il concordato minore e la liquidazione controllata, cioè procedure che passano dall’Organismo di composizione della crisi: l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Le due metà del problema, la trattativa e il “piano B”, stanno quindi nelle stesse mani.

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Ho una piccola ditta: posso davvero usare la composizione negoziata o è solo per le aziende grandi?

Sì, può. La legge lo prevede espressamente.

L’art. 25-quater, comma 1, CCII stabilisce che l’imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di impresa minore, e che si trova in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando il risanamento dell’impresa appare ragionevolmente perseguibile.

Tre elementi, quindi, e nessuno riguarda la grandezza dell’azienda come ostacolo.

Il primo è soggettivo: bisogna essere imprenditori. Ditta individuale, società di persone, srl, cooperativa, impresa agricola: tutte rientrano. Non rientrano il consumatore puro e il professionista non organizzato in impresa, che hanno altri strumenti (il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore, a seconda dei casi).

Il secondo è oggettivo: serve uno squilibrio che renda probabile la crisi o l’insolvenza. Non è necessario essere già al tracollo. Anzi, lo strumento dà il meglio quando si interviene presto.

Il terzo è prospettico: il risanamento deve apparire ragionevolmente perseguibile. È il punto su cui, come vedremo, i tribunali sono diventati molto attenti.

Una precisazione che sorprende molti: per l’imprenditore agricolo la porta è aperta in ogni caso, perché l’agricoltore non è soggetto a liquidazione giudiziale a prescindere dalle dimensioni. L’art. 25-quater lo tratta insieme all’impresa commerciale sotto soglia e gli riconosce perfino un’uscita in più (gli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui parliamo più avanti).

In sintesi: la piccola dimensione non è un motivo di esclusione. Cambia il canale d’ingresso, cambiano alcuni esiti, ma il cuore dello strumento è lo stesso delle imprese maggiori: un esperto terzo, trattative riservate con i creditori, la possibilità di chiedere al tribunale una protezione temporanea dai pignoramenti.


Come faccio a sapere se la mia impresa è “minore” o “sotto soglia”?

Dipende da tre numeri, e devono rispettarli tutti e tre insieme.

L’art. 2, comma 1, lettera d), CCII definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente questi requisiti:

ParametroSogliaPeriodo di riferimento
Attivo patrimonialenon superiore a 300.000 € annuinei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività se più breve)
Ricavi lordinon superiori a 200.000 € annuinei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività se più breve)
Debiti, anche non scadutinon superiori a 500.000 € complessivialla data di riferimento

Basta che un solo parametro salti, anche in un solo esercizio, perché l’impresa esca dalla categoria. È l’errore più frequente: il titolare guarda l’ultimo anno, magari disastroso, e non si accorge che due anni prima aveva fatturato 214.000 euro.

Su come si dimostrano questi requisiti la Cassazione ha dato indicazioni utili, anche se nate sotto la vecchia legge fallimentare (le soglie sono state trasferite identiche nel Codice). Con l’ordinanza n. 10576/2025, depositata il 23 aprile 2025, la Suprema Corte ha chiarito che i bilanci depositati sono la prova privilegiata ma non l’unica: l’imprenditore può dimostrare di stare sotto soglia anche con altri mezzi. È rilevante per le ditte individuali in contabilità semplificata, che un bilancio civilistico non lo depositano.

Con l’ordinanza n. 29008/2024 la Cassazione ha poi affermato che, nel calcolare l’esposizione debitoria ai fini della soglia, i crediti ormai prescritti non vanno conteggiati. Un dettaglio che può spostare l’impresa di qua o di là del confine.

Infine, nella giurisprudenza di merito ricorre un principio pratico: i ricavi da guardare sono quelli che risultano dalla contabilità civilistica, non i dati aggregati che compaiono in modelli fiscali o indici di affidabilità. E l’onere di dimostrare di stare sotto soglia, quando la questione è contestata, grava sull’imprenditore, che è la parte più vicina alla prova.

Perché è così importante capirlo prima? Perché se l’impresa è sopra soglia la domanda segue un altro canale (quello ordinario dell’art. 17 CCII) e gli esiti possibili cambiano. Sbagliare l’inquadramento significa partire con il piede sbagliato.


Devo aspettare di essere insolvente o posso muovermi prima?

Può, anzi deve, muoversi prima. È la logica dello strumento.

La composizione negoziata è pensata per intercettare la crisi quando c’è ancora qualcosa da salvare. La norma parla di squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza: non serve che i pignoramenti siano già partiti, non serve che i fornitori abbiano smesso di consegnare.

Facciamo chiarezza sui termini, perché nel linguaggio comune si confondono. Per il Codice la crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi. L’insolvenza è invece l’incapacità, già in atto, di pagare regolarmente i debiti.

La composizione negoziata è aperta in entrambe le situazioni, ma con una differenza di sostanza: più si è lontani dall’insolvenza, più è credibile dire all’esperto, ai creditori e al giudice che l’impresa si può risanare. Quando l’insolvenza è conclamata e irreversibile, la strada si restringe.

Il segnale per muoversi? Ne indichiamo alcuni che vediamo spesso: si paga l’IVA con i soldi destinati ai fornitori; la banca ha ridotto gli affidamenti; ci sono rate di mutuo o leasing scadute da più di un paio di mesi; si sono accumulati debiti contributivi; i margini non coprono più i costi fissi. Se riconosce due o tre di questi segnali, il momento è adesso, non fra sei mesi.

La piattaforma telematica nazionale mette a disposizione un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Non è vincolante, ma dà una misura iniziale di quanto debito l’impresa sarebbe in grado di sostenere con i flussi attesi. È un buon punto di partenza per capire se la composizione negoziata ha senso o se servono strumenti diversi.


Cosa cambia, in concreto, rispetto alla composizione negoziata delle imprese più grandi?

Meno di quanto si pensi. Le differenze principali sono tre.

Primo: chi nomina l’esperto. Per le imprese sopra soglia la nomina passa da una commissione regionale costituita presso la Camera di commercio del capoluogo. Per l’impresa sotto soglia, l’art. 25-quater, comma 2, prevede che l’istanza sia presentata al segretario generale della Camera di commercio dove si trova la sede legale, ed è lo stesso segretario generale a nominare l’esperto. È un percorso più snello.

Secondo: gli esiti disponibili. Se le trattative vanno a buon fine, le soluzioni sono analoghe a quelle delle imprese maggiori (contratto con i creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto). Se invece non si arriva a un accordo, l’imprenditore minore ha a disposizione strumenti calibrati sulla sua dimensione: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e, solo per l’agricoltore, gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Terzo: alcuni documenti. L’impresa minore presenta in larga parte gli stessi documenti richiesti alle imprese maggiori, ma la dichiarazione sulle procedure pendenti riguarda la liquidazione controllata e il concordato minore (art. 25-quater, comma 2).

Per tutto il resto, il comma 5 dell’art. 25-quater rinvia alle norme generali, “in quanto compatibili”: doveri dell’esperto e delle parti, misure protettive e cautelari, gestione dell’impresa durante le trattative, autorizzazioni del tribunale, misure premiali, limiti di accesso, concordato semplificato. Il correttivo del 2024 ha inserito nel rinvio anche il comma 2-bis dell’art. 23, quello sulla transazione dei debiti fiscali durante le trattative.

Il messaggio è semplice: l’imprenditore minore non è un ospite di serie B. Il correttivo-ter ha voluto proprio avvicinare la sua posizione a quella delle imprese più grandi.


Da dove si comincia? A chi presento la domanda?

Si comincia dalla piattaforma telematica nazionale, con un’istanza rivolta al segretario generale della Camera di commercio.

L’istanza si presenta nelle forme previste dall’art. 17, comma 1, CCII, cioè attraverso la piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema camerale, e va indirizzata al segretario generale della Camera di commercio nel cui territorio si trova la sede legale dell’impresa. Non si va allo sportello, non si deposita nulla in tribunale.

Il percorso, in concreto, ha questa sequenza:

  1. Autovalutazione. Prima di qualsiasi deposito, si fa il punto sulla situazione: si usa il test pratico della piattaforma, si consulta la lista di controllo che guida la redazione del piano di risanamento, si raccolgono i numeri veri dell’azienda.
  2. Preparazione dei documenti. Ne parliamo nella risposta successiva.
  3. Compilazione e invio dell’istanza sulla piattaforma, con firma digitale. Se l’imprenditore vuole chiedere le misure protettive, lo dichiara nell’istanza stessa.
  4. Nomina dell’esperto da parte del segretario generale, che sceglie fra gli iscritti nell’elenco tenuto presso le Camere di commercio.
  5. Accettazione dell’esperto e, se richieste le misure protettive, pubblicazione nel registro delle imprese.
  6. Avvio delle trattative, con il primo incontro tra esperto e imprenditore.

Una domanda che ci fanno spesso: «posso farlo da solo?». Tecnicamente la piattaforma è accessibile all’imprenditore. Nella pratica, però, la qualità dell’istanza decide molto. Un esperto che riceve un fascicolo disordinato e un piano generico parte con una diffidenza che poi è difficile da recuperare. E se si chiedono le misure protettive, il passaggio successivo è un ricorso al tribunale, con termini strettissimi: lì l’assistenza di un avvocato non è un optional.


Quali documenti mi servono per presentare l’istanza?

Gli stessi, in gran parte, richiesti alle imprese maggiori. Elenco completo e ordinato, senza scorciatoie.

L’art. 25-quater, comma 2, rinvia ai documenti dell’art. 17, comma 3, CCII. In pratica l’imprenditore minore deve predisporre:

  • i bilanci degli ultimi tre esercizi, se depositati; se l’impresa non è tenuta al deposito, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi, insieme a una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata;
  • l’elenco dei creditori, con i rispettivi crediti scaduti e a scadere e l’indicazione di eventuali diritti reali e personali di garanzia;
  • la dichiarazione sulla pendenza di procedure: per l’impresa minore, una dichiarazione sulla pendenza di una procedura di liquidazione controllata e l’attestazione di non aver depositato ricorso per concordato minore (e, per l’agricoltore, per accordi di ristrutturazione);
  • i certificati dei debiti fiscali e contributivi: il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva verso l’agente della riscossione, il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi;
  • l’estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia, aggiornato.

A questi si aggiunge, nella sostanza, ciò che serve a convincere l’esperto: una relazione chiara sull’attività effettivamente svolta, un piano finanziario per i mesi successivi, le iniziative che si intendono adottare. La legge non pretende un piano “blindato” fin dal primo giorno, ma pretende un progetto serio: lo hanno detto in modo esplicito più tribunali, come vedremo.

Due consigli pratici. Il primo: i certificati fiscali e contributivi hanno tempi di rilascio; vanno richiesti subito, non l’ultima settimana. Il secondo: l’elenco dei creditori va costruito con rigore, verificando importi e garanzie. Un elenco incompleto non solo indebolisce le trattative, ma può far dubitare della buona fede dell’imprenditore, che è un dovere espressamente previsto dal Codice.


Chi è l’esperto e cosa fa, concretamente, con la mia azienda?

L’esperto è un professionista indipendente che facilita le trattative. Non gestisce l’azienda e non decide al posto suo.

È il punto che più rassicura chi teme di “perdere il controllo”. Durante la composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21 CCII). L’esperto non è un curatore, non è un commissario, non firma gli assegni.

Cosa fa, allora?

  • Valuta la situazione. Convoca l’imprenditore entro pochi giorni dall’accettazione, esamina i documenti, verifica se esistono concrete prospettive di risanamento. Se non ne vede, può chiedere l’archiviazione già in questa fase.
  • Facilita il dialogo con i creditori. Incontra banche, fornitori, enti, e cerca un terreno comune. È terzo: non rappresenta né il debitore né i creditori.
  • Esprime pareri. Ad esempio sugli atti di straordinaria amministrazione o sui pagamenti non coerenti con le trattative: se l’imprenditore li compie nonostante il dissenso dell’esperto, quest’ultimo può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.
  • Interviene nel procedimento sulle misure protettive, dove il giudice lo sente e tiene conto del suo parere.
  • Redige la relazione finale, che dà atto di come si sono concluse le trattative.

L’esperto è tenuto all’indipendenza e alla riservatezza (art. 16 CCII). Le parti, a loro volta, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede: l’imprenditore deve informare l’esperto in modo completo e trasparente, i creditori devono collaborare e rispettare la riservatezza.

Una nota sul compenso dell’esperto, perché è una domanda frequente: per l’impresa minore lo liquida il segretario generale della Camera di commercio che lo ha nominato, secondo i criteri dell’art. 25-ter CCII (art. 25-quater, comma 7). È un costo previsto e regolato dalla legge, che l’imprenditore deve mettere in conto.


Posso bloccare i pignoramenti mentre tratto con i creditori?

Sì, con le misure protettive. Ma non sono automatiche e vanno confermate dal giudice entro tempi strettissimi.

L’art. 25-quater, comma 5, richiama espressamente gli artt. 18 e 19 CCII. Le misure protettive impediscono ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni con cui l’attività è esercitata. In più, i creditori interessati non possono, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli o anticiparne la scadenza.

Restano fuori, per legge, i crediti dei lavoratori.

Il meccanismo è questo, e i tempi sono la parte che più spesso si sbaglia:

FaseAttoTermineDavanti a chi
RichiestaIstanza di misure protettive inserita nell’istanza di nominacontestuale all’istanzapiattaforma telematica / segretario generale CCIAA
DecorrenzaPubblicazione nel registro delle imprese con l’accettazione dell’espertodal giorno della pubblicazioneregistro delle imprese
ConfermaRicorso per la conferma o modifica delle misureentro il giorno successivo alla pubblicazionetribunale competente
UdienzaFissazione e trattazione, con audizione dell’espertoa brevissima distanza dal depositotribunale, in composizione monocratica
DurataOrdinanza di confermada 30 a 120 giornitribunale
ProrogaIstanza motivatadurata complessiva massima 240 giornitribunale
ReclamoContro l’ordinanzanei termini del reclamo cautelarecollegio del tribunale
Tetto generaleDurata complessiva delle protezioni nella stessa crisi12 mesi (art. 8 CCII)—

Il termine del giorno successivo è tassativo: se il ricorso non viene depositato in tempo, l’effetto protettivo viene meno. Lo hanno ricordato molti tribunali fin dalle prime applicazioni del D.L. 118/2021.

Il giudice non si limita a una presa d’atto. Valuta se le misure sono funzionali alle trattative e proporzionate. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025 (R.G. 877/2025), ha confermato le misure tipiche per una PMI, sottolineando che non serve un piano già perfetto ma un progetto ragionevole, sostenuto da elementi oggettivi e dal parere dell’esperto; nello stesso provvedimento ha però respinto le misure atipiche richieste, come il divieto di azioni monitorie e l’inibizione delle segnalazioni in Centrale rischi.

Quanto al limite dei 12 mesi, il Tribunale di Bologna, il 19 maggio 2025, ha negato la conferma di nuove misure a un’impresa che tornava in composizione negoziata, precisando che quel tetto si riferisce alla medesima crisi e non riparte da zero per il solo fatto che nel frattempo sia stato omologato un altro strumento.


Quanto dura tutto il percorso?

Di regola sei mesi di trattative, con possibili prolungamenti limitati. Ma i tempi effettivi dipendono da come si prepara la partenza.

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, entro 180 giorni dall’accettazione, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata. La legge consente una prosecuzione per un ulteriore periodo, non superiore ad altri 180 giorni, quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto è d’accordo, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dalla pendenza del procedimento sulle misure protettive o cautelari.

In pratica il calendario si presenta così:

  • settimane 1-2: preparazione dei documenti e del piano, deposito dell’istanza;
  • pochi giorni dopo: nomina e accettazione dell’esperto; se ci sono le misure protettive, pubblicazione e ricorso al tribunale il giorno seguente;
  • prime settimane di incarico: primo incontro con l’esperto, valutazione preliminare delle prospettive di risanamento, udienza per la conferma delle misure;
  • mesi successivi: incontri con i creditori, proposte, controproposte;
  • chiusura: accordo, oppure relazione finale e passaggio a uno degli strumenti alternativi.

Attenzione a due “orologi” che corrono in parallelo. Il primo è quello delle misure protettive, che come detto hanno una durata propria (da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240). Il secondo è quello del concordato semplificato: se le trattative falliscono e si vuole percorrere questa strada, la domanda va proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 25-sexies CCII).

Un’ultima indicazione: se una composizione viene archiviata, non si può ripartire subito. L’art. 17, comma 9, CCII impone di attendere un anno dall’archiviazione; il termine si riduce a quattro mesi, una sola volta, se l’archiviazione è stata chiesta dallo stesso imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. Bruciare la prima occasione costa caro.


E se voglio solo chiudere l’attività e vendere i beni per pagare i debiti? Posso usarla lo stesso?

Qui la risposta è quasi sempre no. Ed è la ragione per cui molte piccole imprese si vedono negare la protezione.

La composizione negoziata ha uno scopo preciso: il risanamento. L’art. 12 CCII lo dice chiaramente, e ammette che il risanamento possa passare anche dal trasferimento dell’azienda o di un suo ramo. Ma “trasferire l’azienda” significa che qualcuno prosegue l’attività, non che si vendono separatamente furgone, macchinari e capannone.

Nel corso del 2025 diversi tribunali si sono pronunciati proprio su imprese sotto soglia che usavano la composizione negoziata come anticamera di una liquidazione.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 10 gennaio 2025, ha preso posizione fra due orientamenti contrapposti e ha scelto quello rigoroso: un’imprenditrice sotto soglia puntava a recuperare alcuni crediti e a vendere i beni, senza iniziative di continuità; il giudice ha negato la conferma delle misure protettive, osservando che operazioni di questo tipo non equivalgono a una cessione d’azienda perché non garantiscono la prosecuzione dell’attività.

Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 10 marzo 2025, è stato altrettanto netto: le misure si confermano solo se l’accesso alla composizione è avvenuto prospettando il risanamento sulla base di un piano fattibile; non basta dire che si venderanno i beni per pagare in parte i debiti. In quel caso la società stava trattando un saldo e stralcio e la vendita dell’unico immobile, senza reale intenzione di proseguire.

C’è però un rovescio della medaglia, ed è incoraggiante. Lo stesso Tribunale di Verona, in sede di reclamo, con decreto collegiale n. 3043 del 16 giugno 2025, ha ribadito il principio (la composizione non può ridursi a una ristrutturazione del debito a fini liquidatori, anche se i creditori ci guadagnerebbero rispetto a una liquidazione), ma ha poi accolto il reclamo: nel frattempo era arrivata un’offerta irrevocabile di un investitore per rilevare l’azienda, con accollo dei debiti e nuova finanza. La continuità indiretta, cioè un terzo che prosegue l’attività, è risanamento a tutti gli effetti.

Cosa significa per chi ci legge? Se l’obiettivo reale è chiudere, esistono strumenti costruiti apposta: la liquidazione controllata o, per chi ha i presupposti, il concordato minore liquidatorio con apporto di risorse esterne. Usare la composizione negoziata “per prendere tempo” rischia di produrre un diniego, perdere mesi e trovarsi con i creditori più aggressivi di prima.


Ho una piccola srl e ho firmato fideiussioni personali in banca: le misure protettive coprono anche me?

In linea di principio no. Le misure proteggono l’impresa, non automaticamente i suoi garanti.

È una delle domande più frequenti, e una delle più delicate. Il titolare di una piccola srl ha quasi sempre garantito personalmente mutui e fidi. Quando la società entra in composizione negoziata, la banca resta libera, salvo diversi provvedimenti, di rivolgersi al fideiussore.

La giurisprudenza qui distingue con attenzione. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 21 gennaio 2025, ha respinto la richiesta di misure cautelari presentata insieme dalla società, dai soci e dai fideiussori per bloccare le esecuzioni avviate contro di loro: ha escluso la legittimazione dei garanti a chiedere quelle misure e ha valorizzato la violazione del dovere di buona fede e correttezza previsto dall’art. 4 CCII.

Diverso il caso del socio illimitatamente responsabile di una società di persone. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 4 aprile 2025, ha esteso misure protettive e cautelari anche al socio illimitatamente responsabile e ha concesso perfino l’inibitoria alle banche di segnalare la società in Centrale rischi e nei sistemi privati di informazione creditizia. Un provvedimento significativo, che però non va letto come regola generale: altri tribunali, come abbiamo visto a Nola, quella stessa inibitoria l’hanno negata.

Un altro strumento utile è la misura cautelare atipica, che il giudice può concedere quando serve al buon esito delle trattative. Il Tribunale di Vicenza, il 23 luglio 2025, ha ad esempio vietato temporaneamente alla banca di escutere una garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (MCC). Sono soluzioni costruite caso per caso, che vanno chieste con un ricorso motivato e documentato.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, nella piccola impresa il debito della società e quello personale del titolare viaggiano quasi sempre insieme: per questo la strategia va costruita guardando a entrambi fin dal primo giorno. Quando il garante è una persona fisica sovraindebitata, può essere necessario affiancare alla composizione negoziata della società uno strumento di sovraindebitamento per il garante, coordinando tempi e proposte.


Ho già presentato un concordato minore, poi ho rinunciato. Posso entrare adesso in composizione negoziata?

Non subito. La legge impone una pausa di quattro mesi.

L’art. 25-quinquies CCII, applicabile anche alle imprese sotto soglia, vieta di presentare l’istanza mentre è pendente un procedimento per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, compreso il concordato minore dell’art. 74, e anche nei quattro mesi successivi alla rinuncia a una di queste domande. È un “periodo di raffreddamento” pensato per evitare usi dilatori: entrare e uscire dalle procedure solo per guadagnare protezione.

Il divieto non è una formalità. La Corte di Cassazione, sezione I civile, con sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha chiarito che è il tribunale investito della domanda di apertura della procedura concorsuale a valutare, in via incidentale, se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive fosse ammissibile. Nel caso esaminato l’istanza era stata presentata mentre era pendente un concordato con riserva: mancava fin dall’origine il presupposto per accedere, e quindi anche per ottenere la protezione. Il fatto che la piattaforma accetti l’istanza non garantisce che il giudice la consideri valida.

Vale lo stesso discorso per chi ha già avuto una composizione archiviata: come detto, si deve attendere un anno, oppure quattro mesi una sola volta se l’archiviazione era stata chiesta dall’imprenditore nei primi due mesi.

E sulle misure protettive ripetute? Il già citato Tribunale di Bologna (19 maggio 2025) ricorda che il tetto complessivo di dodici mesi riguarda la stessa situazione di crisi. Chi ha già “consumato” la protezione non la ritrova intatta in un secondo tentativo.

Prima di depositare, quindi, va ricostruita la storia procedurale dell’impresa: domande presentate, rinunce, archiviazioni, date. È un controllo che richiede pochi giorni e può evitare un’inammissibilità.


E se le trattative non portano a nulla? Quali strade mi restano?

Restano diverse strade, e sono proprio queste a distinguere l’impresa minore da quella grande.

L’art. 25-quater, comma 4, CCII prevede che, oltre ai contratti e agli accordi conclusi durante le trattative, l’imprenditore sotto soglia possa alternativamente:

  • proporre un concordato minore (art. 74 CCII): una proposta ai creditori, con l’assistenza dell’OCC, che può prevedere la continuità dell’attività o, con apporto di risorse esterne, la liquidazione;
  • chiedere la liquidazione controllata dei beni (art. 268 CCII): la procedura liquidatoria tipica del sovraindebitato, che apre poi la strada all’esdebitazione;
  • proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), accessibile solo dopo la composizione negoziata e solo se l’esperto attesta che le trattative si sono svolte in buona fede ma senza successo;
  • solo per l’impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII).

E se le trattative hanno successo? Il comma 3 elenca tre soluzioni: un contratto con uno o più creditori o altre parti interessate idoneo ad assicurare la continuità aziendale; una convenzione di moratoria con il contenuto dell’art. 62; un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori aderenti ed esperto, che produce gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5, con l’esperto che dà atto della coerenza del piano con la regolazione della crisi.

Attenzione al concordato semplificato. Un orientamento recente, espresso ad esempio dal Tribunale di Genova il 30 ottobre 2025, lo considera uno strumento speciale e residuale, legato in modo stretto alla composizione appena conclusa: il termine di sessanta giorni serve a garantire continuità tra trattative e proposta, non a “prenotare” una domanda da completare con calma. Chi pensa di usarlo deve arrivare alla fine delle trattative con la proposta già impostata.

Infine, gli atti autorizzati dal tribunale durante le trattative (art. 22 CCII) conservano i loro effetti anche se poi interviene un concordato minore omologato, un accordo omologato, la liquidazione controllata o il concordato semplificato (art. 25-quater, comma 6). È una garanzia importante per chi ha concesso finanziamenti o acquistato beni durante la composizione.


Rischio di perdere la casa e tutto quello che ho?

Dipende dalla forma dell’impresa e dalle garanzie prestate. La composizione negoziata, di per sé, non le toglie nulla.

Partiamo da ciò che è certo. Entrare in composizione negoziata non comporta alcuno spossessamento: l’imprenditore resta proprietario dei suoi beni e continua a gestire l’azienda. Non c’è un curatore, non c’è un inventario giudiziale.

Il rischio per il patrimonio personale nasce altrove:

  • se si è titolari di una ditta individuale, il patrimonio personale e quello dell’impresa coincidono: la casa è esposta ai creditori dell’impresa, e proprio per questo le misure protettive possono essere preziose;
  • se si è soci illimitatamente responsabili di una snc o accomandatari di una sas, si risponde personalmente dei debiti sociali;
  • se si è soci di una srl, la casa è in linea di principio al riparo, a meno che non siano state firmate fideiussioni o concesse ipoteche a garanzia dei debiti della società.

Le misure protettive, quando confermate, congelano le azioni esecutive sul patrimonio dell’imprenditore e sui beni con cui l’attività è esercitata. Per il titolare di una ditta individuale questo significa, in concreto, che un pignoramento immobiliare in corso può restare fermo per tutta la durata delle misure.

Ma c’è un limite reale, e va detto con franchezza: le misure sono temporanee. Durano al massimo 240 giorni complessivi. Se alla fine non si raggiunge un accordo e non si accede a uno strumento successivo, i creditori riprendono le loro iniziative.

Una seconda rassicurazione fondata riguarda gli esiti. Se la strada finale fosse la liquidazione controllata, la persona fisica può poi accedere all’esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti residui non soddisfatti, alle condizioni di legge. Non è un lieto fine automatico, ma è una prospettiva concreta di ripartenza.


La banca mi revoca i fidi appena viene a sapere che ho chiesto la composizione negoziata?

Non può farlo per quel solo motivo. La legge lo esclude espressamente.

L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. Il terzo correttivo ha rafforzato questo principio.

Questo non significa che la banca debba restare immobile in ogni caso. Può rivalutare la posizione secondo le regole di vigilanza prudenziale, e può agire se ci sono altre ragioni (ad esempio inadempimenti già in essere). Ma la sola notizia della composizione non giustifica la chiusura dei rubinetti.

Ci sono poi due tutele ulteriori:

  • le misure protettive, se confermate, impediscono anche alle banche di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e, per i contratti pendenti, di risolverli o anticiparne la scadenza solo perché non sono stati pagati crediti anteriori;
  • le misure cautelari, chieste caso per caso, possono spingersi più in là, come nel caso già citato del divieto di escussione della garanzia MCC deciso a Vicenza.

Sul tema delle segnalazioni in Centrale rischi, invece, l’orientamento è variabile: c’è chi ha concesso l’inibitoria (Palermo, aprile 2025) e chi l’ha negata (Nola, maggio 2025). Non conviene dare per scontato di ottenerla: va chiesta con argomenti specifici, legati all’impatto concreto della segnalazione sulle trattative.

Il consiglio pratico è di non nascondere nulla alla banca. Nella composizione negoziata le banche sono interlocutori essenziali e, se coinvolte presto e in modo trasparente, spesso preferiscono una moratoria o una rimodulazione a una lunga procedura esecutiva.


E se il giudice mi dice di no? Finisco in liquidazione?

Un no sulle misure protettive non chiude automaticamente la composizione. Ma va preso sul serio.

Distinguiamo due piani. Il primo è quello delle misure protettive: il giudice può non confermarle, confermarle solo in parte, o revocarle in seguito. In questi casi la composizione negoziata, come percorso di trattativa assistita dall’esperto, può proseguire, ma senza lo scudo contro i pignoramenti.

Il secondo piano è quello delle conseguenze sul piano concorsuale. Per le imprese sopra soglia, i tribunali hanno talvolta aperto la liquidazione giudiziale dopo aver negato la conferma delle misure: è successo ad esempio con il Tribunale di Mantova, sentenza del 13 febbraio 2025, che ha accolto l’istanza di un creditore dopo aver constatato l’assenza di prospettive di risanamento. Per l’impresa minore la liquidazione giudiziale non è applicabile; il rischio corrispondente è quello di procedure esecutive individuali che ripartono e, se ne ricorrono i presupposti, di una liquidazione controllata chiesta dai creditori.

Il no del giudice, poi, si può contestare: contro l’ordinanza sulle misure è ammesso il reclamo al collegio. Il caso di Verona del giugno 2025 dimostra che il reclamo, sostenuto da elementi nuovi e concreti, può ribaltare l’esito.

Infine, attenzione alla buona fede. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto di non potersi più pronunciare sulla conferma delle misure dopo che l’esperto aveva archiviato la composizione per mancanza di correttezza dell’imprenditore nelle trattative. La trasparenza con l’esperto non è una cortesia: è una condizione per restare dentro il percorso.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, costruite su ipotesi numeriche, per mostrare come funzionano in pratica i due passaggi più delicati: la verifica delle soglie e i tempi delle misure protettive. Non sono casi reali dello studio, ma esercizi per rendere visibili le regole.

Simulazione 1 — Sono davvero un’impresa minore?

Ipotesi: una srl artigiana presenta questi dati nei tre esercizi precedenti l’istanza.

EsercizioAttivo patrimonialeRicavi lordi
2023271.840 €187.640 €
2024289.450 €203.920 €
2025263.110 €176.300 €

Debiti complessivi, anche non scaduti: 512.380 €, di cui 27.960 € relativi a una fornitura del 2014 mai sollecitata, per la quale il termine di prescrizione è ampiamente decorso.

Sviluppo:

  • attivo patrimoniale: sempre sotto 300.000 € → requisito rispettato;
  • ricavi lordi: nel 2024 superano i 200.000 € di 3.920 € → requisito non rispettato;
  • debiti: 512.380 € superano i 500.000 €, ma se si escludono i 27.960 € prescritti (secondo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 29008/2024) si scende a 484.420 € → requisito potenzialmente rispettato.

Esito: anche sistemando il dato dei debiti, il superamento dei ricavi nel 2024 basta a escludere la qualifica di impresa minore. L’istanza non va presentata al segretario generale come impresa sotto soglia, ma seguendo il canale ordinario dell’art. 17 CCII, con esiti diversi e con l’impresa che resta esposta, in caso di insolvenza, alla liquidazione giudiziale.

Variante: se i ricavi 2024 fossero stati 198.870 €, l’impresa sarebbe stata minore a tutti gli effetti (sempre che il credito prescritto venga correttamente escluso, dimostrandolo anche con documenti diversi dal bilancio, come ammesso da Cass. n. 10576/2025). Un’oscillazione di pochi migliaia di euro cambia l’intero percorso.

Simulazione 2 — I tempi delle misure protettive

Ipotesi: ditta individuale di commercio al dettaglio, sotto soglia, con debiti per 312.470 €: mutuo chirografario residuo 148.630 €, fornitore principale 37.250 €, debiti verso l’agente della riscossione 61.430 €, altri fornitori 65.160 €. Il fornitore principale ha notificato il 26 gennaio 2026 un pignoramento presso terzi sul conto corrente aziendale.

Sviluppo:

  • 4 febbraio 2026: l’imprenditore deposita l’istanza di nomina con richiesta di misure protettive;
  • 9 febbraio 2026: l’esperto accetta; istanza e accettazione vengono pubblicate nel registro delle imprese → da questo giorno scatta la protezione;
  • 10 febbraio 2026: deposito del ricorso per la conferma delle misure, entro il giorno successivo alla pubblicazione;
  • udienza a fine febbraio: il giudice sente l’esperto, che riferisce di un piano basato sulla chiusura di un punto vendita in perdita e sulla prosecuzione dell’altro; il giudice conferma le misure per 90 giorni;
  • prima della scadenza: istanza di proroga motivata con lo stato avanzato delle trattative con la banca; proroga di ulteriori 75 giorni → totale 165 giorni, entro il tetto di 240;
  • esito ipotetico: convenzione di moratoria di 18 mesi con la banca sulle rate del mutuo e accordo con il fornitore principale per il pagamento dell’80% in 24 rate, con rinuncia al pignoramento.

Variante: se il ricorso fosse stato depositato l’11 febbraio, cioè due giorni dopo la pubblicazione, l’effetto protettivo sarebbe venuto meno e il pignoramento sul conto avrebbe potuto proseguire, privando l’impresa della liquidità necessaria per le trattative. Un giorno di ritardo vanifica la protezione.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Ho davvero un’azienda da salvare, o sto solo cercando di comprare tempo?”

È la domanda che i titolari evitano, perché fa male. Ed è invece quella che l’esperto e il giudice si porranno per prima.

La composizione negoziata premia chi ha un’impresa che, liberata da una parte del peso del debito o riorganizzata, può tornare a stare in piedi. Un’impresa con un mercato, clienti che continuano a comprare, un margine operativo che c’è ma viene mangiato dagli oneri finanziari, un ramo in perdita da chiudere e uno sano da difendere. Oppure un’azienda che, anche se l’attuale titolare non riesce più a portarla avanti, può interessare a un acquirente disposto a proseguirla.

Non premia, invece, chi entra con l’intenzione inconfessata di vendere i beni e chiudere, ottenendo nel frattempo lo stop ai pignoramenti. I tribunali, come abbiamo visto, se ne accorgono: Santa Maria Capua Vetere, Verona, e la stessa logica della Cassazione sulla verifica incidentale dell’ammissibilità.

Rispondere onestamente a questa domanda prima di depositare l’istanza ha tre vantaggi concreti. Il primo: se la risposta è “sì, c’è qualcosa da salvare”, si può costruire un piano più solido e arrivare dall’esperto con argomenti forti. Il secondo: se la risposta è “no”, si evita un diniego e un anno di attesa per un nuovo accesso, e si sceglie subito lo strumento giusto, che può essere il concordato minore o la liquidazione controllata con la successiva esdebitazione. Il terzo: si protegge la propria credibilità verso i creditori, che è un patrimonio da non disperdere.

Chiedersi se l’impresa ha un futuro non è arrendersi: è il primo atto di gestione seria della crisi.


“Ma i giudici, alla fine, cosa dicono?”

Ecco i provvedimenti su cui si fonda questa guida, con il principio riformulato in parole semplici e il motivo per cui contano per l’imprenditore minore.

1. Cass. civ., sez. I, sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856 Principio: spetta al tribunale chiamato a decidere sull’apertura della procedura concorsuale verificare, in via incidentale, se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive era ammissibile; se era stata presentata in pendenza di un concordato con riserva, non produce l’effetto di bloccare la decisione. Rilevanza: l’accesso alla piattaforma non basta; i limiti dell’art. 25-quinquies vanno rispettati, altrimenti la protezione è solo apparente.

2. Cass. pen., sez. III, sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025) Principio: l’ammissione a una composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate, è un elemento che il giudice deve considerare per escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo. Rilevanza: per l’imprenditore con debiti fiscali rilevanti, la composizione negoziata ha un peso anche fuori dal processo civile.

3. Cass. civ., ordinanza n. 10576/2025, depositata il 23 aprile 2025 Principio: i bilanci sono la prova privilegiata dei requisiti dimensionali, ma non l’unica; il debitore può utilizzare anche altri mezzi di prova. Rilevanza: decisivo per ditte individuali e imprese in contabilità semplificata che devono dimostrare di essere sotto soglia.

4. Cass. civ., ordinanza n. 29008/2024 Principio: i crediti prescritti non vanno computati nell’esposizione debitoria rilevante ai fini del superamento della soglia. Rilevanza: può far rientrare nella soglia dei 500.000 euro un’impresa che, sulla carta, la supera.

5. Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 10 gennaio 2025 Principio: un piano puramente liquidatorio, privo di qualsiasi prospettiva di continuità, non giustifica la conferma delle misure protettive per l’impresa sotto soglia. Rilevanza: chi vuole solo chiudere deve scegliere altri strumenti.

6. Trib. Verona, ordinanza 10 marzo 2025 Principio: le misure si confermano solo se l’accesso è avvenuto sulla base di un piano di risanamento fattibile; la vendita dei beni per pagare in parte i debiti non basta. Rilevanza: il piano va costruito prima del deposito, non dopo.

7. Trib. Verona, decreto collegiale 16 giugno 2025, n. 3043 Principio: la composizione non può ridursi a una ristrutturazione liquidatoria, ma un’offerta irrevocabile di un investitore che prosegue l’attività integra un progetto di risanamento, anche se sopravvenuta in sede di reclamo. Rilevanza: la continuità indiretta salva l’accesso, e il reclamo può ribaltare un primo diniego.

8. Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025 (R.G. 877/2025) Principio: per la conferma delle misure non serve un piano blindato, ma un progetto ragionevole sostenuto da elementi oggettivi e dal parere dell’esperto; le misure atipiche, come il divieto di monitori o di segnalazioni in Centrale rischi, non sono state concesse. Rilevanza: indica il livello di preparazione richiesto e i limiti della protezione.

9. Trib. Bologna, provvedimento 19 maggio 2025 Principio: il tetto di dodici mesi delle misure protettive opera per la medesima situazione di crisi e non si rinnova con l’omologazione di uno strumento precedente rimasto inefficace. Rilevanza: chi ha già usato la protezione non può contare su un secondo “giro” completo.

10. Trib. Milano, ordinanza 21 gennaio 2025 Principio: i fideiussori e i garanti non sono legittimati a chiedere misure cautelari nell’ambito della composizione della società; la mancanza di buona fede pesa sulla decisione. Rilevanza: il patrimonio personale del garante va tutelato con strumenti propri.

11. Trib. Milano, ordinanza 19 febbraio 2025 Principio: archiviata la composizione dall’esperto per carenza di correttezza e buona fede, il tribunale non può più pronunciarsi sulla conferma delle misure richieste. Rilevanza: la trasparenza verso l’esperto condiziona la sopravvivenza dell’intero percorso.

12. Trib. Palermo, ordinanza 4 aprile 2025 Principio: misure protettive e cautelari possono estendersi al socio illimitatamente responsabile, con inibitoria delle segnalazioni bancarie in Centrale rischi. Rilevanza: apre spazi di tutela per i soci di snc e sas, da valutare caso per caso.

13. Trib. Vicenza, provvedimento 23 luglio 2025 Principio: è possibile una misura cautelare atipica che vieta temporaneamente alla banca di escutere una garanzia pubblica MCC. Rilevanza: strumento prezioso per le piccole imprese che hanno finanziamenti assistiti da garanzia statale.

14. Trib. Mantova, sentenza 13 febbraio 2025 Principio: negata la conferma delle misure per assenza di prospettive di risanamento, il tribunale può accogliere la domanda di un creditore di apertura della procedura liquidatoria. Rilevanza: mostra cosa accade quando il percorso fallisce per mancanza di un progetto credibile; per l’impresa minore il rischio speculare è la liquidazione controllata.

15. Trib. Genova, provvedimento 30 ottobre 2025 Principio: il concordato semplificato è uno strumento residuale, legato strettamente alla composizione appena conclusa; il termine di sessanta giorni non può essere usato per una domanda “prenotativa” da completare in seguito. Rilevanza: se il piano B è il concordato semplificato, va preparato durante le trattative.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando un imprenditore minore ci chiede di valutare la composizione negoziata:

  1. Verifichiamo i requisiti di impresa minore esercizio per esercizio, ricostruendo attivo, ricavi lordi e debiti, escludendo le poste non computabili e predisponendo la prova anche con documenti diversi dal bilancio.
  2. Ricostruiamo la storia procedurale dell’impresa, controllando domande pendenti, rinunce e archiviazioni per escludere le preclusioni dell’art. 25-quinquies e dell’art. 17, comma 9, CCII.
  3. Analizziamo la ragionevole perseguibilità del risanamento insieme ai commercialisti dello staff, utilizzando il test pratico e la lista di controllo della piattaforma, e diciamo con chiarezza se la composizione è lo strumento giusto o se conviene un’altra strada.
  4. Redigiamo il piano e la relazione sull’attività, con un progetto di continuità diretta o indiretta che possa reggere l’esame dell’esperto e del giudice.
  5. Prepariamo e depositiamo l’istanza sulla piattaforma telematica, con l’elenco creditori verificato e tutte le certificazioni fiscali, contributive e di Centrale rischi.
  6. Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione, e valutiamo misure cautelari atipiche (ad esempio sulla escussione di garanzie MCC) quando servono alle trattative.
  7. Affianchiamo l’imprenditore in ogni incontro con l’esperto, le banche e i fornitori, costruendo proposte di moratoria, rateazione e stralcio sostenibili.
  8. Coordiniamo la posizione dei garanti e dei soci, valutando se affiancare uno strumento di sovraindebitamento per la persona fisica.
  9. Prepariamo in parallelo il piano B — concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato — così che, se le trattative non bastano, la domanda sia pronta nei termini.
  10. Gestiamo il contenzioso collegato: reclami contro i provvedimenti sulle misure, opposizioni alle esecuzioni, impugnazioni fino all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: chi conosce il ruolo dell’esperto dall’interno sa quali informazioni cerca, quali dubbi solleva e quali piani considera credibili, e può impostare l’istanza in modo che risponda già a quelle domande. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC è decisiva per l’impresa minore, perché gli esiti alternativi previsti dall’art. 25-quater passano proprio dagli organismi di composizione della crisi.

Lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale fino, se necessario, alla Corte di Cassazione: stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra un grado e l’altro. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché nella crisi di una piccola impresa la parte giuridica e quella contabile non si possono separare.


Chiusura: le tre cose da portare a casa

Primo: l’impresa minore può accedere alla composizione negoziata, attraverso l’art. 25-quater CCII, con un esperto nominato dal segretario generale della Camera di commercio e con la possibilità di chiedere le misure protettive contro i pignoramenti.

Secondo: i requisiti e i tempi non perdonano. Tre soglie da rispettare insieme in ogni esercizio, un ricorso da depositare entro il giorno successivo alla pubblicazione, preclusioni di quattro mesi o di un anno per chi ha già tentato altre strade.

Terzo: senza un vero progetto di risanamento la protezione non arriva. I tribunali lo hanno detto in modo netto nel 2025: chi vuole solo liquidare deve scegliere altri strumenti, mentre chi ha un’azienda da salvare, anche passandola a un terzo, trova nella composizione negoziata un’occasione concreta.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo percorso perché tiene insieme le due facce della crisi dell’impresa minore: la trattativa assistita, che l’Avv. Monardo conosce dal ruolo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e le soluzioni alternative del concordato minore e della liquidazione controllata, che gestisce come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC. Un unico interlocutore, dal primo esame dei numeri fino all’eventuale ultimo grado di giudizio.

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