Difendersi nell’esecuzione, negoziare con l’esperto o proporre un concordato minore: il bivio dell’ottico in difficoltà
Il conto corrente dell’ottica è stato pignorato da un fornitore di montature, altri fornitori premono, la liquidità è ferma in banca e il negozio deve comunque restare aperto: quale strada conviene percorrere? È la domanda che si pone il titolare di un centro ottico quando la crisi smette di essere un problema di cassa e diventa un problema giuridico. Le alternative realmente praticabili sono almeno tre: difendersi dentro la procedura esecutiva con gli strumenti del codice di procedura civile (opposizioni, conversione del pignoramento, sospensione concordata), attivare la composizione negoziata della crisi con le misure protettive, oppure — se l’impresa rientra nei parametri dell’impresa minore — proporre ai creditori un concordato minore. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende dal numero dei creditori aggressivi, dalla fondatezza del titolo, dai flussi che il negozio è ancora in grado di generare e dalle dimensioni dell’impresa.
Il tema richiede una competenza che stia contemporaneamente dentro il processo esecutivo e dentro il diritto della crisi. Lo Studio Monardo vi si colloca per ragioni verificabili: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che conduce proprio la composizione negoziata; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, gli organismi attraverso cui passa il concordato minore; ed è avvocato cassazionista, il che consente di sostenere le opposizioni esecutive fino all’ultimo grado di giudizio. Le tre strade di questo articolo coincidono, una per una, con queste abilitazioni.
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Il quadro di partenza: cosa succede quando un fornitore pignora il conto dell’ottica
Prima di soppesare le opzioni occorre fissare il terreno comune su cui tutte si muovono. Il fornitore di montature che pignora il conto corrente agisce, nella grande maggioranza dei casi, sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o divenuto definitivo per mancata opposizione, ottenuto producendo fatture e documenti di consegna. Notificato il titolo e il precetto, e decorso il termine di dieci giorni senza pagamento, il creditore notifica l’atto di pignoramento presso terzi alla banca (terzo pignorato) e all’ottica (debitore esecutato), ai sensi degli artt. 543 ss. c.p.c.
Da quel momento la banca diventa custode delle somme: in base all’art. 546 c.p.c. è tenuta a vincolare quanto dovuto al correntista nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà. Se il credito precettato è di 19.470 €, il vincolo può arrivare fino a 29.205 €. Il saldo disponibile si blocca e la cassa del negozio — da cui escono gli stipendi delle dipendenti, il canone di locazione, gli ordini di lenti a fornitori diversi — si irrigidisce di colpo. La Cassazione ha precisato che, quando con un unico atto vengono pignorati crediti presso più terzi (ad esempio due banche), ciascun pignoramento ha effetti autonomi e ciascun terzo custodisce le somme nei limiti dell’importo precettato maggiorato della metà, salva la riduzione disposta dal giudice su istanza del debitore (Cass. civ., sez. III, ord. 14 novembre 2024, n. 29422): il debitore che ha più rapporti bancari può quindi subire un vincolo complessivo superiore al credito, ed è un dato di cui tener conto subito.
La procedura prosegue con la dichiarazione del terzo e con l’ordinanza di assegnazione, con cui il giudice dell’esecuzione assegna al creditore le somme accantonate. Dopo la riforma Cartabia il creditore ha oneri precisi: deve iscrivere a ruolo la procedura e depositare le copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento nei termini di legge, e deve notificare al terzo e al debitore l’avviso dell’avvenuta iscrizione a ruolo. Il mancato rispetto di questi passaggi non è una formalità: la Cassazione ha confermato che il deposito tardivo delle copie conformi comporta l’inefficacia del pignoramento presso terzi (Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513).
Il secondo elemento comune è il contesto. Un’ottica in crisi raramente ha un solo creditore. I fornitori di montature lavorano spesso con dilazioni a 60-90 giorni e con forniture in conto deposito o in conto vendita; accanto a loro ci sono i laboratori di lenti, il finanziamento dell’autorefrattometro o della lampada a fessura, il canone di locazione, le retribuzioni. Quando un fornitore pignora, gli altri tendono a seguirlo: il primo pignoramento è quasi sempre il segnale che la crisi sta diventando una corsa tra creditori, e chi arriva prima all’assegnazione si soddisfa a danno degli altri.
Il terzo elemento è la distinzione tra crisi e insolvenza, che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) pone alla base di tutto. La crisi è lo stato che rende probabile l’insolvenza, cioè l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi; l’insolvenza è l’incapacità ormai manifesta di adempiere regolarmente. A seconda di dove si colloca l’ottica in questa scala, alcune strade sono più naturali di altre.
Il quarto elemento è dimensionale. Il CCII definisce impresa minore quella che, congiuntamente, nei tre esercizi antecedenti ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 € e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 € (art. 2, comma 1, lett. d, CCII). Molti centri ottici a conduzione familiare stanno sotto queste soglie; molte catene o negozi con laboratorio interno e più punti vendita le superano. Questa linea di confine decide se il concordato minore è accessibile.
Infine, un dato temporale valido per tutte le opzioni che passano dal processo esecutivo: i termini processuali delle opposizioni sono soggetti alla sospensione feriale, che opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Opzione 1 — Difendersi dentro l’esecuzione: opposizioni, conversione del pignoramento, sospensione concordata
In cosa consiste
La prima strada non esce dal processo esecutivo: lo affronta dall’interno, con gli strumenti che il codice di procedura civile mette a disposizione del debitore esecutato. Sono strumenti diversi tra loro, accomunati dal fatto di agire sul singolo pignoramento.
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta il diritto del creditore di procedere, ad esempio perché il credito è stato pagato in tutto o in parte dopo la formazione del titolo, perché è intervenuta una compensazione con note di credito per resi di montature difettose, perché il titolo è venuto meno. Proposta l’opposizione, il giudice dell’esecuzione, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la procedura (art. 624 c.p.c.).
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesta la regolarità formale degli atti — notifica del titolo e del precetto, contenuto del pignoramento, rispetto dei termini di iscrizione a ruolo e di deposito — entro il termine perentorio di venti giorni.
- Riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.) e istanze ex art. 546 c.p.c.: quando il vincolo eccede quanto necessario, soprattutto con più banche pignorate.
- Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): il debitore chiede di sostituire alle somme pignorate una somma di denaro pari a capitale, interessi e spese, versando contestualmente almeno un sesto dell’importo e ottenendo, se ricorrono giustificati motivi, la rateizzazione fino a quarantotto mensilità. L’istanza è proponibile una sola volta e prima che sia disposta l’assegnazione.
- Sospensione su istanza delle parti (art. 624-bis c.p.c.): su istanza di tutti i creditori muniti di titolo, sentito il debitore, il giudice può sospendere il processo fino a ventiquattro mesi; nelle espropriazioni presso terzi l’istanza non è più proponibile dopo la dichiarazione del terzo.
Un punto va chiarito con franchezza: in sede di opposizione all’esecuzione fondata su decreto ingiuntivo non si possono riproporre le contestazioni che andavano sollevate con l’opposizione al decreto stesso; rilevano solo i fatti estintivi o modificativi sopravvenuti. Se l’ottica non ha opposto il decreto entro quaranta giorni, le contestazioni sulla qualità delle montature o sui prezzi applicati sono, di regola, ormai precluse.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello del creditore isolato con titolo vulnerabile: un solo fornitore ha agito, e il titolo o gli atti presentano vizi (notifica irregolare, credito già parzialmente pagato con bonifici successivi al decreto, note di credito per resi non contabilizzate). Qui l’opposizione è la risposta naturale, perché colpisce la radice del problema.
Il secondo scenario è quello del debito riconosciuto ma con cassa insufficiente al saldo immediato: il credito è certo, il titolo è solido, ma l’ottica ha flussi regolari e può sostenere una rata. La conversione con rateizzazione fino a 48 mesi trasforma un prelievo in blocco in un pagamento sostenibile.
Il terzo scenario è quello del creditore disposto a trattare: il fornitore ha pignorato per prudenza, ma ha interesse a continuare a vendere montature all’ottica. La sospensione concordata ex art. 624-bis c.p.c. offre una cornice processuale all’accordo, a condizione che tutti i creditori titolati aderiscano.
Come si esegue in sintesi
Si parte dall’analisi del fascicolo: titolo, relata di notifica, precetto, atto di pignoramento, dichiarazione del terzo, nota di iscrizione a ruolo e depositi. Si individua il vizio o il fatto sopravvenuto e si sceglie lo strumento; nel caso della conversione, si quantifica con precisione l’importo dovuto e si predispone la documentazione sui flussi del negozio che giustifica la rateizzazione. Il tutto si svolge davanti al giudice dell’esecuzione del tribunale competente, con eventuale fase di merito dell’opposizione.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la chirurgia: si interviene solo sul pignoramento che preme, senza aprire un procedimento che coinvolge tutti i creditori e senza pubblicità della crisi nel registro delle imprese. I tempi della conversione sono contenuti: il giudice fissa l’udienza a breve dal deposito dell’istanza. E la Cassazione ha ribadito che il giudice dell’esecuzione conserva sempre il controllo sulla legittimità dell’azione: anche dopo aver sospeso il processo per un’opposizione, può dichiarare l’improcedibilità del pignoramento per difetto del titolo, perché il potere di sospendere non consuma quello di chiudere la procedura (Cass. civ., ord. n. 9674/2024).
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è altrettanto netto. Questa strada non ferma gli altri creditori: se dopo il fornitore di montature agisce il laboratorio di lenti, si riparte da capo. La conversione è un’opportunità unica, e il termine per chiederla è rigido: la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sul limite temporale dell’art. 495 c.p.c., considerandolo un ragionevole bilanciamento tra le esigenze del debitore e quelle del creditore (Cass. civ., ord. 22 gennaio 2025, n. 1477). Le opposizioni infondate espongono alla condanna alle spese. E nella prassi la rateizzazione della conversione è concessa con maggiore cautela quando il bene pignorato è un credito (come il saldo di conto) anziché un immobile, perché le somme sono già liquide.
Pronunce a supporto
Cass. 29422/2024 sul vincolo autonomo per ciascun terzo; Cass. 28513/2025 sull’inefficacia del pignoramento per depositi tardivi; Cass. 1477/2025 sul termine della conversione; Cass. 9674/2024 sui poteri del giudice dopo la sospensione. Tutte sono riepilogate nella sezione dedicata alle pronunce.
Il punto critico per un centro ottico
Nel settore ottico questa strada presenta alcune peculiarità che vanno soppesate. La prima riguarda la documentazione dei rapporti di fornitura. I contratti con i distributori di montature prevedono spesso premi di fine anno, campagne di reso dell’invenduto, sostituzioni in garanzia e note di credito emesse con ritardo: è frequente che il saldo indicato nel decreto ingiuntivo non tenga conto di accrediti maturati dopo la sua emissione. Questi elementi, se successivi alla formazione del titolo, sono esattamente i fatti modificativi o estintivi che l’opposizione all’esecuzione può far valere. La ricostruzione dell’estratto conto fornitore, confrontata con la contabilità del negozio, è quindi il primo lavoro da fare, e non di rado modifica il quadro.
La seconda peculiarità riguarda le forniture in conto deposito o in conto vendita. Quando le montature esposte in vetrina restano di proprietà del fornitore fino alla vendita, il rapporto tra merce presente in negozio, merce venduta e somme dovute va ricostruito con precisione: un credito precettato che comprende anche capi non ancora venduti, o già restituiti, si presta a contestazioni specifiche.
La terza riguarda la natura delle somme sul conto. Il conto dell’ottica raccoglie incassi POS, bonifici delle convenzioni e degli eventuali rimborsi per ausili, versamenti di contanti: tutte somme pignorabili nella loro interezza, perché le limitazioni previste per stipendi e pensioni non si applicano ai proventi dell’attività d’impresa. A fronte di questo dato, la riduzione del vincolo e la conversione restano gli strumenti per restituire respiro alla cassa, mentre l’eventuale apertura di un nuovo conto non sottrae le somme alla garanzia dei creditori e può anzi essere letta in modo sfavorevole in una successiva procedura collettiva.
Infine, un aspetto spesso trascurato: la difesa nell’esecuzione non migliora la posizione negoziale verso gli altri fornitori. Neutralizzare un pignoramento con un’opposizione fondata dimostra che il debitore sa difendersi, ma non crea un tavolo comune. Se l’obiettivo è anche riorganizzare i rapporti con i fornitori, questa strada va affiancata da trattative parallele o da uno strumento collettivo.
Profilo ideale di questa opzione: l’ottica con un solo creditore aggressivo, un titolo contestabile o un debito sostenibile a rate, e una crisi circoscritta a quel fornitore.
Opzione 2 — La composizione negoziata della crisi con misure protettive
In cosa consiste
La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 ss. CCII, è un percorso stragiudiziale e riservato in cui l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente nominato dalla commissione costituita presso la Camera di commercio, tratta con i creditori per superare lo squilibrio. L’istanza si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale. Il punto di contatto con il conto pignorato è l’art. 18 CCII: l’imprenditore può chiedere, con l’istanza o con atto successivo, l’applicazione di misure protettive. Dalla pubblicazione della richiesta nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’attività. Lo stesso giorno della pubblicazione l’imprenditore deve chiedere al tribunale la conferma delle misure (art. 19 CCII), che il giudice dispone, sentite le parti e l’esperto, per una durata da 30 a 120 giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240 giorni.
C’è un ulteriore effetto di grande peso per un’ottica: dall’istanza di misure protettive, i creditori interessati non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, né risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII). Per un negozio che vive delle forniture di montature e lenti, è la differenza tra trattare con gli scaffali pieni e trattare con gli scaffali vuoti.
Possono accedere sia le imprese sopra soglia sia quelle minori: per queste ultime il CCII prevede regole specifiche (art. 25-quater CCII).
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è la crisi plurima ma reversibile: tre o quattro fornitori scaduti, un pignoramento già notificato e altri in arrivo, ma un negozio che ha ancora clientela, avviamento e margini. La composizione negoziata ferma la corsa dei creditori e crea il tavolo.
Il secondo scenario è quello dell’ottica sopra le soglie dell’impresa minore, per la quale il concordato minore non è disponibile: qui la composizione negoziata è lo strumento meno invasivo per ottenere una protezione generalizzata.
Il terzo scenario è quello del rapporto da salvare con i fornitori strategici: il marchio di montature più venduto in negozio, il laboratorio di fiducia. La trattativa riservata, condotta da un esperto terzo, preserva relazioni commerciali che un processo pubblico potrebbe compromettere.
Come si esegue in sintesi
Si predispongono la documentazione contabile, la situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori, un progetto di piano di risanamento e la compilazione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Si presenta l’istanza con richiesta di misure protettive, si deposita contestualmente il ricorso per la conferma e si avviano le trattative. Gli esiti possibili sono tipizzati (art. 23 CCII): contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure accesso a un altro strumento di regolazione della crisi, incluso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Vantaggi motivati
A fronte di questo percorso, il vantaggio dirimente è la protezione erga omnes: non solo il fornitore che ha pignorato, ma tutti i creditori restano fermi. Sul conto già pignorato il punto è delicato e merita precisione: le misure protettive non cancellano il pignoramento, lo congelano. Le somme accantonate dalla banca restano vincolate, ma la procedura non può arrivare all’assegnazione. La giurisprudenza di merito si è spinta oltre: il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che le misure confermate operino anche rispetto a un’ordinanza di assegnazione già emessa, perché l’assegnazione non consolida definitivamente il diritto del creditore, disponendo l’accantonamento delle somme su un conto vincolato alla procedura (Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026, R.G. 4701/2025). E il Tribunale di Brescia ha confermato misure protettive estendendole anche ai terzi garanti, sul presupposto della funzionalità al risanamento (Trib. Brescia, 17 aprile 2025).
Altro vantaggio: la riservatezza delle trattative e la permanenza dell’imprenditore alla guida del negozio, senza spossessamento.
Rischi e svantaggi onesti
Va soppesato che la protezione è temporanea (massimo 240 giorni complessivi) e condizionata. Il tribunale verifica la serietà del percorso, e una composizione negoziata avviata solo per guadagnare tempo rischia la revoca o la mancata conferma delle misure. La Cassazione ha chiarito che i provvedimenti sulle misure protettive hanno natura cautelare e ha affermato l’autonomia del procedimento di conferma rispetto ad altri procedimenti (Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241); ha precisato che la pendenza della composizione negoziata o delle misure non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per l’apertura della liquidazione giudiziale (Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634); e ha stabilito che l’istanza è inammissibile se presentata in pendenza di una domanda di concordato con riserva, con il tribunale chiamato a valutarlo incidentalmente (Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856). Infine, l’esito non è garantito: se le trattative falliscono, l’ottica torna esposta, con i pignoramenti che riprendono il loro corso.
Pronunce a supporto
Cass. 241/2026, Cass. 3634/2025, Cass. 31856/2025; Trib. Vicenza 11 gennaio 2026; Trib. Brescia 17 aprile 2025. Per il clima generale, si segnala anche che la Cassazione penale ha valorizzato l’avvenuto accesso alla composizione negoziata con misure confermate come elemento capace di incidere sulla valutazione del pericolo nelle misure reali (Cass. pen., sez. III, n. 30109/2025): un indice di come la procedura sia percepita come fattore di stabilizzazione.
Il punto critico per un centro ottico
Per un’ottica la composizione negoziata pone alcune questioni specifiche. La prima è la qualità dei dati contabili. L’esperto e il tribunale lavorano su numeri: situazione patrimoniale aggiornata, magazzino valorizzato, flussi prospettici. Nel settore ottico il magazzino di montature ha un valore che si deprezza rapidamente con il cambio delle collezioni, e una valorizzazione al costo storico può rendere il piano poco credibile. Un piano di risanamento serio separa il magazzino vendibile da quello obsoleto e stima i flussi su basi prudenti.
La seconda questione è la stagionalità e la struttura dei ricavi. Le vendite di occhiali da sole si concentrano in alcuni mesi, le lenti progressive hanno margini diversi dalle montature, le convenzioni con enti e assicurazioni pagano con tempi propri. Un piano che ignora questa articolazione rischia di proporre ai creditori rate che il negozio non regge nei mesi deboli, con il risultato di compromettere la conferma delle misure o l’esecuzione dell’accordo.
La terza questione è il rapporto con la banca. Spesso la stessa banca presso cui giace il conto pignorato è anche creditrice per un finanziamento o un affidamento. Le misure protettive possono estendersi anche a queste posizioni, ma la banca resta un interlocutore centrale del tavolo: la composizione negoziata è il contesto in cui è possibile discutere riscadenzamenti e moratorie con l’assistenza di un esperto terzo, anziché in una trattativa bilaterale squilibrata.
Va poi soppesato un profilo di opportunità: l’avvio della composizione negoziata rende visibile la crisi a chi consulta il registro delle imprese, perché le misure protettive vengono pubblicate. Per un negozio di quartiere l’effetto sulla clientela è normalmente trascurabile; per i fornitori, invece, la pubblicità è un segnale che può irrigidire alcune posizioni o, al contrario, spingere al tavolo chi teme di restare escluso dall’accordo.
Profilo ideale di questa opzione: l’ottica con più creditori in movimento, un’attività ancora vitale e la necessità di continuare a ricevere forniture mentre si tratta — specie se supera le soglie dell’impresa minore.
Opzione 3 — Il concordato minore per l’ottica sotto soglia
In cosa consiste
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è lo strumento di regolazione della crisi da sovraindebitamento riservato, tra gli altri, all’imprenditore minore. Il debitore, con l’ausilio dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), propone ai creditori un piano che, di regola, prevede la prosecuzione dell’attività e la destinazione dei flussi futuri al pagamento — anche parziale — dei debiti. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 CCII), e il tribunale la omologa verificando ammissibilità, fattibilità e, in caso di contestazioni, la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Sul piano esecutivo, l’effetto decisivo è nell’art. 78 CCII: con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, può disporre che fino all’omologazione definitiva non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione. I decreti dei tribunali applicano la misura anche alle procedure di pignoramento presso terzi in corso (si veda, ad esempio, Trib. Catania, decreto 10 marzo 2025, proc. n. 11-1/2025, che ha disposto la sospensione delle esecuzioni e il divieto di nuove azioni nell’aprire un concordato minore).
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello dell’ottica a conduzione familiare sotto soglia, con debiti complessivi sostenibili solo in parte: il negozio funziona, ma il peso dei debiti pregressi verso i fornitori non è più ripagabile per intero. Il concordato minore consente la falcidia dei chirografari.
Il secondo scenario è quello in cui la trattativa privata è fallita o non è nemmeno partita, perché uno o due fornitori rifiutano qualsiasi accordo: il principio maggioritario permette di superare il dissenso dei singoli.
Il terzo scenario è quello del titolare che vuole una soluzione definitiva: con l’omologazione e l’esecuzione del piano, i debiti oggetto della proposta sono regolati in modo vincolante per tutti i creditori anteriori.
Come si esegue in sintesi
Si incarica l’OCC, si ricostruiscono con precisione attivo e passivo, si costruisce un piano con i flussi realisticamente generati dal negozio nei prossimi anni, si redige la proposta rispettando l’ordine delle cause di prelazione, si deposita la domanda con la relazione particolareggiata dell’OCC e l’istanza di sospensione delle esecuzioni. Seguono il decreto di apertura, la comunicazione ai creditori, il voto e l’omologazione.
Vantaggi motivati
Il vantaggio dirimente è l’effetto definitivo e vincolante: non una pausa, ma una regolazione dell’intero debito, imposta anche ai creditori dissenzienti se la maggioranza approva. La protezione dalle esecuzioni copre tutta la durata della procedura fino all’omologa. E la Cassazione ha mostrato attenzione a non trasformare in ostacoli formali gli adempimenti accessori: il mancato versamento del fondo spese disposto dal giudice non comporta di per sé l’improcedibilità del concordato minore, restando valutabile solo come indice di non fattibilità (Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721).
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è la rigidità sostanziale. La Cassazione ha affermato che la proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale e la graduazione delle cause legittime di prelazione, e che la violazione di queste regole rende la proposta inammissibile, rilevabile d’ufficio già in fase di apertura (Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574). In concreto: non si può offrire «il 20% a tutti» se tra i creditori ci sono privilegiati che devono essere soddisfatti prima dei fornitori chirografari. La procedura è pubblica (proposta e piano sono pubblicati sul sito del tribunale), richiede una documentazione completa e l’esito dipende dal voto. Se la proposta non viene approvata o omologata, le esecuzioni riprendono. E l’accesso è precluso a chi supera anche una sola delle soglie dell’impresa minore, oltre che all’imprenditore individuale già cancellato dal registro delle imprese nei casi indicati dalla giurisprudenza.
Pronunce a supporto
Cass. 28574/2025, Cass. 17721/2025, Trib. Catania 10 marzo 2025, riepilogate più avanti.
Il punto critico per un centro ottico
Il concordato minore, per un’ottica, si gioca su tre aspetti. Il primo è la verifica delle soglie su tre esercizi, non su uno: un negozio che quest’anno ha ricavi sotto i 200.000 € ma li ha superati in uno dei due esercizi precedenti non rientra nella nozione di impresa minore. La verifica va fatta sui bilanci o sulle dichiarazioni, prima di impostare qualsiasi strategia.
Il secondo aspetto è la mappa dei creditori privilegiati. Nel caso di un’ottica con dipendenti, i crediti di lavoro (retribuzioni arretrate, TFR) godono di privilegio e vanno soddisfatti prima dei fornitori di montature, che sono di regola chirografari. Lo stesso può valere per altri creditori muniti di cause di prelazione. Dopo la pronuncia della Cassazione sul rispetto dell’ordine delle prelazioni, la costruzione della proposta parte necessariamente da qui: la percentuale offerta ai fornitori è ciò che resta dopo aver collocato correttamente i privilegiati.
Il terzo aspetto è la destinazione delle somme già accantonate. Le somme bloccate sul conto per effetto del pignoramento non sono ancora del creditore finché non c’è assegnazione e pagamento: nel piano di concordato minore possono essere considerate come parte dell’attivo da distribuire secondo le regole della procedura, anziché a beneficio esclusivo del creditore più rapido. È uno dei punti in cui lo strumento collettivo ripristina la parità tra i creditori.
Resta poi da considerare un profilo personale: se l’ottica è un’impresa individuale, il titolare risponde con tutto il proprio patrimonio, e il piano deve tenere conto anche dei beni personali e delle esigenze familiari. Il concordato minore consente di regolare in un’unica sede i debiti dell’attività, mentre per eventuali debiti strettamente personali occorre valutare il coordinamento con gli altri strumenti previsti dal codice.
Profilo ideale di questa opzione: l’ottica sotto le soglie dell’impresa minore, con un’attività che regge ma un debito pregresso non più integralmente ripagabile e uno o più creditori che rifiutano l’accordo.
Le tre strade alla prova dei conti: stessi numeri, esiti diversi
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali: servono a vedere come le stesse cifre di partenza producono risultati diversi a seconda della strada scelta. I dati sono comuni a tutte e tre.
Dati di partenza (ipotesi). Ottica gestita come impresa individuale, sotto le soglie dell’impresa minore (ricavi lordi 186.300 €, attivo 142.700 €). Debiti complessivi 85.300 €, così composti: fornitore di montature A 19.470 € (credito precettato, comprensivo delle spese di precetto); fornitore di montature B 14.280 €; laboratorio lenti 11.960 €; finanziamento della strumentazione 23.540 €; canoni di locazione arretrati 6.870 €; crediti di lavoro della dipendente (privilegiati) 9.180 €. Il fornitore A notifica il pignoramento del conto il 9 settembre 2026; la banca blocca un saldo di 7.315,40 €. Il negozio, a regime, può destinare ai debiti pregressi un flusso netto di 980 € al mese.
Simulazione 1 — Con la difesa nell’esecuzione
Esaminato il fascicolo, si verifica se vi siano vizi formali: se ad esempio la relata del precetto risultasse irregolare, l’opposizione agli atti esecutivi andrebbe proposta entro venti giorni dall’atto, cioè entro il 29 settembre 2026. In assenza di vizi, si valuta la conversione. Ipotizzando spese della procedura esecutiva per 1.130 €, l’importo da convertire è 20.600 €; il deposito iniziale di un sesto è pari a 3.433,33 €; il residuo di 17.166,67 €, se il giudice concede le 48 rate, corrisponde a circa 357,64 € al mese, oltre interessi. L’esito: il conto si libera e il fornitore A è gestito. Ma dei 980 € mensili restano circa 622 € per gli altri 65.830 € di debiti; se a novembre il fornitore B ottiene un decreto ingiuntivo e pignora a sua volta, la conversione — che opera solo nella procedura in cui è chiesta — non lo ferma. Il risultato è buono se A è l’unico creditore aggressivo; fragile se la crisi è diffusa.
Simulazione 2 — Con la composizione negoziata
L’istanza con richiesta di misure protettive è presentata il 21 settembre 2026 e pubblicata il 22 settembre; lo stesso giorno si deposita il ricorso per la conferma. Se il tribunale conferma le misure per 120 giorni, la protezione copre fino a circa il 20 gennaio 2027, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240 giorni (circa il 20 maggio 2027). Il pignoramento di A resta congelato: i 7.315,40 € rimangono vincolati presso la banca, ma non c’è assegnazione; B e il laboratorio non possono iniziare esecuzioni; i fornitori non possono rifiutarsi di eseguire i contratti in corso per i soli debiti pregressi. Sul tavolo, con l’esperto, l’ottica può offrire 980 € al mese per 60 mesi, cioè 58.800 €: pagati per primi i 9.180 € privilegiati, restano 49.620 € per 76.120 € di chirografari, pari a circa il 65%. Se i creditori principali accettano, si chiude con un accordo (art. 23 CCII); se uno di loro rifiuta, l’accordo vincola solo chi lo firma, e chi è fuori, terminata la protezione, può riprendere l’azione. Il risultato dipende dal consenso: ottimo se i fornitori chiave aderiscono, incompleto se un creditore rilevante resta fuori.
Simulazione 3 — Con il concordato minore
Con la domanda depositata a ottobre 2026 e il decreto di apertura che dispone la sospensione delle esecuzioni ex art. 78 CCII, il pignoramento di A si arresta. Il piano in continuità prevede 980 € al mese per 60 mesi (58.800 €), cui si aggiungono, nell’ipotesi che il piano li destini all’attivo, i 7.315,40 € accantonati: totale 66.115,40 €. Dedotto il compenso dell’OCC determinato secondo i parametri di legge (ipotizzato in 4.100 €), restano 62.015,40 €; i privilegiati sono pagati per intero (9.180 €), come impone il rispetto dell’ordine delle prelazioni; ai chirografari vanno 52.835,40 €, circa il 69,4%. Al voto partecipano i chirografari (76.120 €): la maggioranza si raggiunge con 38.061 € di crediti favorevoli; se aderiscono il fornitore A e la finanziaria (43.010 €), la proposta passa anche con il voto contrario di B. Il risultato è il più stabile dei tre, ma richiede rispetto rigoroso delle prelazioni, documentazione completa e il raggiungimento della maggioranza.
Il confronto evidenzia un dato che le singole schede non mostrano: più la crisi coinvolge creditori diversi, più gli strumenti collettivi guadagnano peso rispetto alla difesa sul singolo pignoramento; più la crisi è circoscritta, più la difesa nell’esecuzione è proporzionata e meno invasiva.
Il confronto in tabella
La tabella riassume i profili su cui le tre opzioni si differenziano. Due avvertenze. Primo: i tempi sono indicativi e variano secondo il tribunale e la complessità del caso. Secondo: i costi indicati sono esclusivamente quelli previsti dalla legge per la procedura, senza alcun riferimento all’assistenza professionale. Le colonne vanno lette in parallelo, non come una classifica: uno svantaggio di un’opzione può essere irrilevante nel caso concreto.
| Profilo | Opzione 1 — Difesa nell’esecuzione | Opzione 2 — Composizione negoziata | Opzione 3 — Concordato minore |
|---|---|---|---|
| Ambito soggettivo | Qualsiasi debitore esecutato | Qualsiasi imprenditore, anche sotto soglia (art. 25-quater CCII) | Solo impresa minore e altri soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale |
| Tempi di effetto sul conto | Brevi per conversione e sospensione; variabili per le opposizioni | Dalla pubblicazione dell’istanza; conferma del tribunale in tempi brevi | Dal decreto di apertura, su istanza |
| Creditori coinvolti | Solo il procedente (e gli intervenuti) | Tutti, per effetto delle misure protettive | Tutti i creditori anteriori |
| Effetto sull’esecuzione | Sospensione, inefficacia o conversione del singolo pignoramento | Congelamento: somme vincolate, niente assegnazione | Divieto di iniziare o proseguire esecuzioni fino all’omologa |
| Durata della protezione | Legata al singolo procedimento | 30-120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi | Fino all’omologazione definitiva |
| Falcidia del debito | No (salvo contestazione del credito) | Solo con il consenso del creditore | Sì, a maggioranza, nel rispetto delle prelazioni |
| Pubblicità | Limitata al fascicolo esecutivo | Pubblicazione delle misure nel registro imprese; trattative riservate | Pubblicazione di proposta e piano |
| Complessità | Bassa-media | Media | Medio-alta |
| Rischi in caso di esito negativo | Condanna alle spese; perdita dell’unica conversione | Ripresa delle esecuzioni al termine della protezione | Ripresa delle esecuzioni; tempo impiegato |
| Reversibilità | Alta: si può passare in seguito a strumenti collettivi | Media: può sfociare in altri strumenti di regolazione | Bassa: è la soluzione finale |
| Costi previsti dalla legge | Contributo unificato commisurato al valore per le opposizioni | Diritti di segreteria e compenso dell’esperto secondo i parametri di legge | Contributo unificato e compenso dell’OCC secondo i parametri di legge |
I criteri per scegliere
La scelta non si riduce a una preferenza astratta: discende da alcuni elementi concreti, che vanno pesati insieme.
Primo criterio: quanti creditori stanno agendo, o stanno per farlo. Se la tua situazione presenta un solo fornitore aggressivo e gli altri sono in regola o disposti ad attendere, generalmente la difesa nell’esecuzione è proporzionata e comporta una minore esposizione. Se invece i decreti ingiuntivi si moltiplicano, uno strumento che si limita al singolo pignoramento rischia di trasformarsi in una serie di battaglie separate, e gli strumenti collettivi acquistano un peso decisivo.
Secondo criterio: la solidità del titolo del creditore. Un titolo vulnerabile — notifiche irregolari, pagamenti successivi non conteggiati, note di credito per resi di montature ignorate, depositi tardivi del creditore — rende l’opposizione la leva più diretta. Un titolo ineccepibile sposta il baricentro sulla gestione del debito anziché sulla sua contestazione.
Terzo criterio: la dimensione dell’impresa. L’elemento dirimente per il concordato minore è il rispetto delle tre soglie dell’art. 2 CCII. Se l’ottica le supera anche per un solo parametro, quella strada è preclusa e la composizione negoziata diventa la via collettiva più naturale.
Quarto criterio: la capacità del negozio di generare flussi. Tutte e tre le opzioni presuppongono che l’attività abbia un futuro. Se i flussi mensili consentono il pagamento integrale dilazionato, la conversione o un accordo di moratoria possono bastare; se i flussi coprono solo una parte del debito pregresso, il concordato minore — per chi può accedervi — è lo strumento che consente la falcidia anche contro il dissenso di qualche creditore.
Quinto criterio: l’importanza delle forniture in corso. Un’ottica che dipende da uno o due marchi di montature per buona parte del fatturato non può permettersi l’interruzione delle consegne. Qui la tutela dei contratti pendenti offerta dalle misure protettive pesa molto, così come la riservatezza delle trattative.
Questi criteri non funzionano in modo isolato. Una stessa ottica può partire dalla difesa nell’esecuzione per eccepire un vizio del pignoramento e, contemporaneamente, preparare un percorso collettivo. A fronte di questa complessità, l’elemento dirimente diventa la capacità di leggere insieme numeri e atti processuali. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, valuta le opzioni sui numeri del negozio e sulla tenuta processuale di ciascuna, e da cassazionista può seguirle tutte fino all’ultimo grado.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà percorso? In molti casi sì. Le opposizioni esecutive non precludono l’accesso successivo alla composizione negoziata o al concordato minore; la composizione negoziata, a sua volta, può concludersi con l’accesso a un altro strumento di regolazione della crisi. Vi sono però incompatibilità da rispettare: la Cassazione ha ritenuto inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre era pendente una domanda di concordato con riserva (Cass. 31856/2025). E la conversione del pignoramento, una volta chiesta, non si ripete nella stessa procedura.
E se scelgo la strada sbagliata? Il costo principale è il tempo. Una conversione ottenuta mentre altri tre creditori stanno per pignorare può lasciare il negozio senza margini per gestire il resto; una composizione negoziata avviata senza un piano credibile rischia di non ottenere la conferma delle misure; un concordato minore depositato con una proposta che non rispetta le prelazioni viene dichiarato inammissibile già in apertura (Cass. 28574/2025). Per questo la scelta va fatta sui documenti, non sulle impressioni.
I soldi già bloccati in banca sono persi? No, finché non c’è assegnazione e incasso, e secondo una parte della giurisprudenza di merito neppure subito dopo: le misure protettive congelano la procedura e il Tribunale di Vicenza ha esteso la protezione anche a un’assegnazione già pronunciata (Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026). Nella difesa interna all’esecuzione, la conversione libera le somme a fronte del versamento della quota iniziale. Resta il fatto che più si attende, più si riducono le opzioni.
I fornitori di montature smetteranno di consegnare? È il timore più diffuso. Con le misure protettive della composizione negoziata, i creditori interessati non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti né risolverli per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Nelle altre strade la tutela dei rapporti commerciali passa soprattutto dalla trattativa: il fornitore che vede un piano credibile ha interesse a continuare a vendere.
Il pignoramento del conto blocca anche il POS? Il vincolo colpisce il saldo del conto su cui gli incassi confluiscono, non il terminale in sé: i pagamenti dei clienti continuano ad arrivare, ma la loro disponibilità dipende dall’ampiezza del vincolo e dagli strumenti attivati per ridurlo, convertirlo o sospenderlo.
Devo chiudere il negozio per accedere a queste procedure? No. Tutte e tre le opzioni sono compatibili con la prosecuzione dell’attività, e il concordato minore in continuità si fonda proprio sui flussi futuri del negozio.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione su cui incidono. Per ciascuno sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per l’ottica con il conto pignorato.
Pronunce sulla difesa nell’esecuzione
- Cass. civ., sez. III, ord. 14 novembre 2024, n. 29422. Il pignoramento eseguito con un unico atto presso più terzi dà luogo a pignoramenti distinti: ciascun terzo custodisce le somme dovute nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salvo che il giudice, su istanza del debitore, riduca il vincolo. Rilevanza: quando il fornitore pignora più conti dell’ottica, il vincolo complessivo può eccedere il credito, e la riduzione va chiesta espressamente.
- Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513. Il mancato deposito, entro il termine perentorio, delle copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento rende inefficace il pignoramento, anche presso terzi. Rilevanza: la verifica dei depositi del creditore è il primo controllo da fare sul fascicolo, perché può far cadere il vincolo sul conto.
- Cass. civ., ord. 22 gennaio 2025, n. 1477. La Corte ha giudicato manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sul termine entro cui proporre la conversione del pignoramento, ritenendolo un equilibrio ragionevole tra le posizioni di debitore e creditore. Rilevanza: la conversione è un’opportunità a tempo; il termine non è negoziabile.
- Cass. civ., ord. n. 9674/2024. Il giudice dell’esecuzione che ha sospeso la procedura a seguito di opposizione conserva il potere di dichiararne l’improcedibilità per difetto del titolo: la sospensione non esaurisce il controllo sulla legittimità dell’azione. Rilevanza: l’opposizione fondata non si limita a guadagnare tempo, può portare alla chiusura del pignoramento.
Pronunce sulla composizione negoziata
- Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. I provvedimenti sulle misure protettive hanno natura cautelare e il procedimento di conferma è strutturalmente autonomo. Rilevanza: la protezione del conto va costruita e difesa nel suo procedimento specifico, con tempi e regole propri.
- Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza della composizione negoziata o delle misure protettive non impone al giudice di rinviare l’udienza per l’apertura della procedura concorsuale. Rilevanza: la composizione negoziata non è uno scudo automatico; serve un percorso serio e documentato.
- Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Il tribunale investito della domanda concorsuale valuta incidentalmente l’ammissibilità della composizione negoziata con misure protettive, che è preclusa se pende una domanda di concordato con riserva. Rilevanza: la sequenza degli strumenti va pianificata, perché alcune combinazioni sono incompatibili.
- Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026, R.G. 4701/2025. Le misure protettive confermate operano anche rispetto a un’ordinanza di assegnazione già emessa in un pignoramento presso terzi, poiché l’assegnazione non consolida definitivamente il diritto del creditore; le somme vanno accantonate su un conto vincolato alla procedura. Rilevanza: anche un’esecuzione sul conto in fase avanzata può essere arrestata, secondo questo orientamento di merito.
- Trib. Brescia, 17 aprile 2025. Il tribunale ha confermato le misure protettive ritenendo la composizione negoziata la soluzione più idonea per i creditori ed estendendole ai terzi garanti. Rilevanza: per l’ottica il cui titolare o i cui familiari hanno prestato garanzie personali, la protezione può coinvolgere anche le loro posizioni, se funzionale al risanamento.
- Cass. pen., sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). Nell’ambito di un sequestro preventivo, la Corte ha valorizzato l’ammissione alla composizione negoziata con misure confermate come elemento rilevante nella valutazione del pericolo. Rilevanza: un indice, anche fuori dal processo civile, della considerazione della procedura come fattore di stabilizzazione dell’impresa.
Pronunce sul concordato minore
- Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale del debitore e la graduazione delle prelazioni; la violazione rende la proposta inammissibile, rilevabile d’ufficio già prima dell’omologazione. Rilevanza: il piano dell’ottica va costruito partendo dalla mappa dei privilegi, non dalla sola capacità di pagamento.
- Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721. Il mancato versamento del fondo spese prescritto dal giudice non determina automaticamente l’improcedibilità del concordato minore, potendo al più incidere sulla valutazione di fattibilità. Rilevanza: un inciampo di liquidità iniziale non chiude necessariamente la procedura.
- Trib. Catania, decreto 10 marzo 2025 (proc. n. 11-1/2025). Nell’aprire una procedura di concordato minore, il tribunale ha disposto, su istanza dei debitori, la sospensione delle esecuzioni in corso e il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari ex art. 78 CCII. Rilevanza: l’istanza di sospensione va formulata nel ricorso, perché l’effetto protettivo non è automatico ma deriva dal decreto.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un conto pignorato e a una crisi con i fornitori, lo Studio interviene con strumenti concreti, scelti in base alla strada che regge meglio nel caso specifico.
- Esaminiamo il fascicolo esecutivo atto per atto: titolo, relate di notifica, precetto, pignoramento, dichiarazione della banca, nota di iscrizione a ruolo e depositi delle copie conformi, per individuare vizi e termini scaduti.
- Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, incrociando la solidità dei titoli, il numero dei creditori attivi, le soglie dell’impresa minore e i flussi del negozio.
- Redigiamo e depositiamo le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, con le relative istanze di sospensione, entro i termini di legge.
- Quantifichiamo e presentiamo l’istanza di conversione del pignoramento, documentando i giustificati motivi per la rateizzazione, oppure l’istanza di riduzione quando il vincolo eccede il credito.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive e il ricorso per la loro conferma, coordinando il piano di risanamento con il lavoro contabile.
- Conduciamo le trattative con i fornitori di montature, il laboratorio e gli altri creditori, per arrivare a contratti, moratorie o accordi previsti dalla legge.
- Costruiamo la proposta di concordato minore con l’OCC, partendo dalla mappa delle prelazioni per evitare l’inammissibilità, e chiediamo la sospensione delle esecuzioni nel ricorso.
- Verifichiamo la posizione dei garanti (titolare, familiari) e valutiamo l’estensione delle tutele quando la legge lo consente.
- Seguiamo il contenzioso in ogni grado, dal giudice dell’esecuzione al tribunale, fino alla Corte di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una scelta comparativa come questa, la leva che pesa di più è la continuità della strategia fino in Cassazione. La decisione presa oggi — opporre, convertire, negoziare o proporre un concordato minore — può produrre contestazioni domani: un reclamo contro il diniego delle misure protettive, un’impugnazione sull’omologa, un ricorso sulla tenuta di un’opposizione. Lo stesso difensore che ha impostato la scelta la sostiene in ogni grado, senza cambiare mani e senza dover ricostruire la linea da capo. Le qualifiche di Esperto Negoziatore e di Gestore della crisi consentono inoltre di valutare gli strumenti collettivi conoscendone dall’interno il funzionamento.
Accanto all’Avvocato opera uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i flussi del negozio, il passivo e la situazione patrimoniale; gli avvocati traducono quei numeri in atti processuali, istanze e proposte che reggano al vaglio del giudice.
Chiusura
Un’ottica con il conto pignorato e i fornitori di montature in attesa di pagamento si trova davanti a un bivio reale: difendersi sul singolo pignoramento, aprire un tavolo protetto con tutti i creditori, oppure proporre una regolazione definitiva del debito a maggioranza. Ciascuna strada ha un profilo in cui funziona e uno in cui mostra i suoi limiti. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, opportunità che non si ripetono e, talvolta, diritti che non si recuperano.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo incrocio tra esecuzione e crisi d’impresa: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC per il concordato minore, e cassazionista per sostenere le opposizioni esecutive fino all’ultimo grado. È questa combinazione a consentire di confrontare le tre strade con lo stesso metro e di seguire quella prescelta senza discontinuità.
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