Perché qui decidono i giudici, non il contratto
Quando un contratto con un partner estero diventa improvvisamente ineseguibile perché una sanzione internazionale, un embargo o un diniego di licenza all’esportazione vieta proprio quella prestazione, l’imprenditore tende a cercare la risposta nel testo dell’accordo: la clausola di forza maggiore, la penale, il termine di consegna. È un istinto comprensibile, ma fuorviante. Il codice civile dedica alla materia poche norme essenziali (gli articoli 1218, 1256, 1463 e 1384), scritte in termini volutamente generali: “causa non imputabile”, “impossibilità”, “penale manifestamente eccessiva”. Sono formule che, da sole, non dicono quasi nulla. A riempirle di contenuto è stata, negli anni, la giurisprudenza: è la Corte di Cassazione ad aver stabilito quando un divieto dell’autorità libera davvero il debitore, quando invece lo lascia responsabile, quanto pesa la prevedibilità del divieto al momento della firma, quando una penale può essere ridotta anche se nessuno lo chiede, e come un’impresa in crisi possa sciogliersi da un contratto pendente dentro una procedura concorsuale.
A questo si aggiunge un livello sovranazionale. Per i contratti colpiti dalle misure restrittive dell’Unione europea, in particolare quelle verso la Russia, esiste una norma specifica, l’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 833/2014, che vieta di soddisfare le pretese della controparte sanzionata, comprese le pretese a titolo di penale o di indennizzo. Anche qui, il significato pratico di quella regola si sta definendo nelle aule giudiziarie, fino alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La promessa di questa guida è semplice: ti presentiamo le decisioni che devi conoscere e, per ciascuna, ti diciamo che cosa significa in concreto per un’azienda che ha in mano un contratto estero bloccato, una penale minacciata e debiti da pagare.
Il tema sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato è un tema di crisi d’impresa: la sorte dei contratti pendenti, la rinegoziazione con l’aiuto di un esperto, le misure protettive, ed è la materia della sua abilitazione come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Dall’altro è un tema di contenzioso che, proprio perché ridefinito continuamente dalle sentenze, si vince o si perde spesso nell’ultimo grado: per questo pesa la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire la stessa linea difensiva dal primo atto fino alla Suprema Corte. Infine, la gestione dei debiti e dei rapporti con banche e intermediari richiede il lavoro coordinato dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario.
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Il quadro normativo, in breve
Prima di entrare nelle sentenze, serve una mappa minima delle regole su cui i giudici si sono pronunciati. La teniamo volutamente essenziale.
Impossibilità sopravvenuta (artt. 1218, 1256 e 1463 c.c.). Il debitore che non adempie risponde del danno, salvo che provi che l’inadempimento deriva da un’impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile (art. 1218). Se l’impossibilità è definitiva, l’obbligazione si estingue; se è temporanea, il debitore non risponde del ritardo finché essa dura, ma l’obbligazione si estingue comunque se l’impedimento si protrae fino a far venir meno l’interesse del creditore (art. 1256). Nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata non può pretendere la controprestazione e deve restituire quanto ha già ricevuto (art. 1463). L’impossibilità parziale consente una riduzione della controprestazione o il recesso (art. 1464).
Il “factum principis”. È la formula con cui giudici e dottrina indicano l’impossibilità che deriva da un atto della pubblica autorità: un divieto di esportazione, un embargo, un regolamento sanzionatorio, il rifiuto di una licenza. Non è una categoria a sé: è una delle possibili cause non imputabili dell’art. 1218, e come tale va provata.
Eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). Se la prestazione non è impossibile ma solo molto più costosa per effetto di eventi straordinari e imprevedibili, la parte gravata può chiedere la risoluzione; l’altra può evitarla offrendo di riportare il contratto a equità. È il rimedio tipico quando la sanzione non vieta la prestazione, ma ne fa esplodere i costi (assicurazioni, trasporti alternativi, canali di pagamento).
La clausola penale (artt. 1382 e 1384 c.c.). La penale predetermina il risarcimento dovuto per l’inadempimento o il ritardo, senza che il creditore debba provare il danno. Ma presuppone pur sempre un inadempimento imputabile: se il debitore dimostra che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile, viene meno il presupposto stesso della penale. Inoltre il giudice può ridurla ad equità quando è manifestamente eccessiva o quando l’obbligazione è stata in parte eseguita.
Le misure restrittive dell’Unione europea. I Regolamenti (UE) n. 269/2014 (congelamento dei beni dei soggetti designati) e n. 833/2014 (sanzioni settoriali) vietano molte operazioni con la Russia. L’articolo 11 del Regolamento 833/2014, la cosiddetta “no claims clause”, vieta di soddisfare le pretese avanzate da soggetti russi in relazione a contratti la cui esecuzione è stata incisa dalle misure, comprese le domande di indennizzo, compensazione o escussione di garanzie. Nei giudizi in cui si chiede di far valere una pretesa del genere, è chi agisce a dover dimostrare che la sua soddisfazione non è vietata. Si aggiunge la Direttiva (UE) 2024/1226, che impone agli Stati membri di qualificare come reato la violazione delle misure restrittive: un’azienda che paga ciò che non può pagare non rischia solo una causa civile.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII). Per l’impresa in difficoltà, il CCII offre strumenti propri. Nel concordato preventivo l’art. 97 stabilisce che i contratti pendenti proseguono, ma consente al debitore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospenderli o scioglierli, riconoscendo alla controparte un indennizzo pari al risarcimento del danno; il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha riscritto la norma e reso inefficaci i patti che consentono alla controparte di sciogliere il contratto per il solo fatto della domanda di concordato. Nella composizione negoziata (artt. 12 e seguenti, nata con il D.L. 118/2021) l’esperto può invitare le parti a rideterminare secondo buona fede i contratti di durata il cui equilibrio sia stato alterato da circostanze sopravvenute, e le misure protettive impediscono ai creditori di risolvere unilateralmente i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori.
Su queste norme i giudici hanno costruito regole molto più precise di quanto il testo lasci intendere. Vediamole.
L’orientamento consolidato: il divieto dell’autorità libera solo il debitore diligente
Il principio stabile
La Suprema Corte ha chiarito da tempo, e ha ribadito con costanza, che il divieto dell’autorità non è un lasciapassare automatico. Per essere liberato, il debitore deve dimostrare due cose insieme: un elemento oggettivo, cioè che la prestazione è davvero impossibile in sé (non solo più difficile o più cara); e un elemento soggettivo, cioè che non ha colpa nella causazione dell’evento impeditivo, né nel non averlo previsto, né nel non aver tentato di superarlo.
Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2018, n. 14915
La vicenda e il principio. In questa sentenza la Corte ha messo a fuoco il rapporto tra artt. 1218 e 1256 c.c. e factum principis. Il debitore che non ha adempiuto nei termini non può invocare come causa di liberazione un ordine o un divieto dell’autorità che, al momento in cui si è obbligato, era ragionevolmente prevedibile con l’ordinaria diligenza; né può farlo se, davanti al provvedimento, è rimasto passivo invece di esperire tutte le iniziative ragionevolmente disponibili per rimuoverlo.
La traduzione pratica. In altre parole, se ti trovi davanti a un diniego di licenza all’esportazione, non basta esibirlo alla controparte. Devi poter dimostrare di aver presentato la domanda in tempo, di aver fornito tutta la documentazione richiesta, di aver valutato i rimedi amministrativi disponibili, di aver verificato se esistevano deroghe o autorizzazioni speciali. Un’azienda che riceve il diniego e “si ferma” rischia di vederselo considerare come una scelta propria.
Cass. civ., sez. I, ord. 17 ottobre 2022, n. 30435
La vicenda e il principio. La Prima Sezione ha ripreso lo stesso schema e lo ha consolidato. L’orientamento si è consolidato nel senso che la prevedibilità del provvedimento dell’autorità, valutata con la comune diligenza al momento dell’assunzione dell’obbligazione, esclude che il debitore possa poi farlo valere come forza maggiore liberatoria.
La traduzione pratica. Il principio, calato nella pratica, significa che la data di firma del contratto è decisiva. Un contratto con una controparte russa firmato nel 2013 è in una posizione molto diversa da uno firmato nel 2023, quando il regime sanzionatorio era già esteso e in continua espansione. Più il contratto è recente, più la controparte potrà sostenere che il divieto era prevedibile e che il rischio era stato accettato.
Il versante processuale: Cass. civ., sez. I, ord. 1 luglio 2025, n. 17759
La vicenda e il principio. Questa ordinanza riguarda un aspetto che le aziende sottovalutano. Nel giudizio era stata chiesta la risoluzione per inadempimento e solo successivamente la parte aveva cercato di trasformare la domanda in una risoluzione per impossibilità sopravvenuta. La Corte ha affermato che il passaggio dalla domanda di risoluzione per inadempimento a quella per impossibilità sopravvenuta è consentito solo entro i limiti delle preclusioni processuali; oltre quei limiti la nuova domanda è inammissibile e il giudice non può pronunciarsi su ciò che non gli è stato tempestivamente chiesto.
La traduzione pratica. Se sei convenuto o attore in una causa su un contratto estero bloccato, la qualificazione giuridica va scelta subito e bene: impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità, inadempimento della controparte, no claims clause. Correggere la rotta a causa avviata, superate le preclusioni, può essere impossibile.
Una pronuncia di merito che mostra l’altro lato: Corte d’Appello di Roma, 22 maggio 2025, n. 3193
La vicenda e il principio. La Corte d’Appello di Roma ha esaminato un caso in cui l’impossibilità di adempiere, accertata in giudizio, è stata ritenuta idonea a determinare la risoluzione non di un solo contratto, ma di due contratti tra loro collegati perché finalizzati a un risultato economico unitario. Nella motivazione viene richiamata la regola per cui anche l’impossibilità temporanea estingue l’obbligazione quando si protrae fino a far venir meno l’interesse del creditore. L’impossibilità che colpisce un contratto può travolgere anche quelli funzionalmente collegati, e un impedimento nato come temporaneo può diventare definitivo con il passare del tempo.
La traduzione pratica. Molti rapporti con l’estero sono “a grappolo”: un contratto di fornitura, uno di assistenza tecnica, uno di finanziamento all’export, una garanzia. Se il blocco colpisce la fornitura principale, la difesa deve valutare l’intero grappolo, non solo il singolo documento. E nei blocchi sanzionatori, che spesso si prolungano per anni, la distinzione tra temporaneo e definitivo si sposta col tempo: ciò che a marzo era una sospensione può essere, a dicembre, la fine del rapporto.
Il messaggio dell’orientamento consolidato è uno: la sanzione internazionale può liberarti, ma solo se dimostri che il divieto era imprevedibile quando hai firmato, che rende la prestazione davvero impossibile e che hai fatto tutto il ragionevole per superarlo.
Questione aperta n. 1: se il contratto è stato firmato quando le sanzioni c’erano già, sono comunque libero?
La questione
È il dubbio più frequente: “Ho firmato il contratto con il cliente russo nel 2019. Le sanzioni esistevano dal 2014, ma il mio prodotto non era vietato. È stato inserito negli allegati solo nel 2022. Posso dire che il divieto era imprevedibile?”
Cosa hanno deciso i giudici
La giurisprudenza italiana che abbiamo esaminato (Cass. 14915/2018 e Cass. 30435/2022) non riguarda specificamente le sanzioni contro la Russia, ma fornisce il criterio: la prevedibilità si valuta al momento dell’assunzione dell’obbligazione e con il parametro della comune diligenza, cioè quella di un operatore professionale del settore. Non conta che un divieto “di quel genere” fosse astrattamente possibile; conta se quel divieto, su quel bene, fosse ragionevolmente prevedibile in quel momento.
Sul versante europeo, il caso Reibel (C-802/24), di cui parliamo più avanti, nasce proprio da un contratto stipulato nel dicembre 2015, cioè dopo l’avvio delle misure del 2014, per merci la cui licenza all’esportazione è stata poi negata nel 2017. La vicenda mostra che anche contratti successivi all’introduzione delle prime sanzioni possono essere incisi dalle misure restrittive e ricadere sotto la no claims clause.
Se c’è contrasto
Non c’è un vero contrasto sul principio, ma c’è un margine di valutazione molto ampio, che dipende dai fatti. Il giudice di merito guarderà: il settore merceologico (beni dual use, tecnologie per l’energia, componenti per l’aviazione erano esposti da subito); la presenza nel contratto di clausole sanzionatorie o di forza maggiore che menzionano espressamente le misure restrittive (segno che le parti il rischio lo avevano previsto, e magari ripartito); l’evoluzione normativa nota al momento della firma. L’assunzione prudenziale è che per i contratti conclusi dopo il 2014 su beni o servizi sensibili, e a maggior ragione dopo il febbraio 2022, la controparte potrà sostenere con buoni argomenti la prevedibilità del divieto: la difesa va costruita sui fatti specifici, non sulla sola esistenza della sanzione.
Cosa significa per te
Se il tuo contratto è stato firmato prima che il tuo specifico bene fosse inserito negli allegati sanzionatori, hai un argomento serio: la prevedibilità va riferita al divieto concreto, non al clima politico generale. Ma devi documentarlo: data di inserimento del codice doganale negli allegati, comunicazioni con la controparte, eventuali clausole sul rischio sanzionatorio, istanze di autorizzazione presentate.
Se invece il contratto contiene una clausola che attribuisce espressamente a te il rischio di nuove sanzioni, il discorso cambia: una pattuizione con cui il debitore si assume anche il rischio di eventi non imputabili non è più, tecnicamente, una semplice penale, ma un patto di assunzione del rischio, e la tua difesa dovrà spostarsi su altri terreni (validità della clausola alla luce delle norme imperative europee, applicabilità della no claims clause, eccessiva onerosità).
La domanda giusta non è “esistevano già sanzioni?”, ma “quel divieto, su quel prodotto, era prevedibile per un operatore diligente il giorno in cui ho firmato?”.
Questione aperta n. 2: la penale è dovuta? E se la controparte la pretende comunque?
La questione
“Il contratto prevede una penale del 15% per mancata consegna. La consegna è vietata. La controparte, estera, mi scrive che la penale è comunque dovuta e minaccia un arbitrato. Devo pagarla? E se ho già pagato, posso riavere i soldi?”
Cosa hanno deciso i giudici
Primo livello: la penale presuppone un inadempimento imputabile. È un principio di sistema, coerente con l’art. 1218 c.c.: la penale liquida in anticipo il danno da inadempimento, ma non trasforma il debitore in assicuratore di ogni evento. Se dimostri che la prestazione è divenuta impossibile per causa a te non imputabile, nei termini rigorosi visti sopra, viene meno il fatto generatore della penale. Diverso è il caso in cui il contratto preveda espressamente che tu risponda anche per caso fortuito o forza maggiore: lì, come detto, si è fuori dalla penale in senso tecnico.
Secondo livello: anche quando è dovuta, la penale può essere ridotta, anche d’ufficio. Su questo punto la giurisprudenza recente è compatta.
Con Cass. civ., sez. II, ord. 12 settembre 2025, n. 25061, la Suprema Corte ha ribadito che il potere di riduzione della penale previsto dall’art. 1384 c.c. può essere esercitato dal giudice anche senza istanza di parte, perché serve a un interesse generale dell’ordinamento: mantenere l’autonomia contrattuale entro i limiti in cui merita tutela. La riduzione può operare anche contro la volontà delle parti e anche quando il contratto non disciplinava l’ipotesi di adempimento parziale.
Con Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2024, n. 3297, la Corte ha fatto un passo ulteriore: la riduzione è possibile anche se la penale è già stata pagata spontaneamente. I rimedi contrattuali restano esperibili dopo l’esecuzione, salvo il decorso della prescrizione; nel caso deciso, chi aveva incassato una penale per anticipata risoluzione è stato condannato a restituire l’eccedenza.
Con Cass. civ., sez. lav., ord. 27 maggio 2024, n. 14706, la Corte ha precisato il criterio di misura: per stabilire se la penale è manifestamente eccessiva occorre guardare all’interesse del creditore all’adempimento e all’effettiva incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio del rapporto, confrontando la penale con il danno che sarebbe stato risarcibile in sua assenza. La pronuncia riguarda un rapporto di lavoro, ma il principio è espresso in termini generali sull’art. 1384 c.c.
Infine, con Cass. civ., ord. n. 9341/2025, in materia di leasing traslativo, la Corte ha confermato che il giudice può ridurre una penale manifestamente eccessiva senza una domanda specifica, in un giudizio nel quale l’utilizzatore era stato dichiarato fallito: un passaggio utile per chi si trova a discutere di penali dentro o accanto a una procedura concorsuale.
Terzo livello: se la controparte è russa e il contratto è stato inciso dalle sanzioni, la penale non può essere soddisfatta. L’articolo 11 del Regolamento 833/2014 vieta di dare seguito alle pretese della controparte russa connesse a contratti la cui esecuzione è stata incisa dalle misure, comprese quelle a titolo di indennizzo o analoghe. Una penale per mancata consegna di beni vietati rientra a pieno titolo in questa categoria.
Se c’è contrasto
Sulla riduzione d’ufficio non c’è contrasto attuale: l’indirizzo è stabile. Il dibattito riguarda piuttosto il momento in cui misurare l’eccessività: la Cassazione, in più pronunce recenti, valorizza una valutazione dinamica, che tenga conto di come il rapporto si è effettivamente svolto e non solo dell’equilibrio iniziale. Una penale ragionevole al momento della firma può diventare manifestamente eccessiva quando il contratto è stato bloccato da un evento esterno dopo un’esecuzione parziale. L’assunzione prudenziale è che la riduzione è un argomento sempre spendibile, ma va alimentata con dati: quanto del contratto è stato eseguito, quale danno reale ha subito la controparte, quali vantaggi ha comunque ottenuto.
Cosa significa per te
Davanti a una richiesta di penale su un contratto bloccato da sanzioni, la difesa si costruisce a strati: prima si contesta che la penale sia dovuta (impossibilità non imputabile); poi, in subordine, se ne chiede la riduzione; e, se la controparte è un soggetto russo, si oppone la no claims clause, che sposta su di lei l’onere di dimostrare che la pretesa non è vietata. Non pagare “per chiudere la questione” senza una valutazione: un pagamento a un soggetto sanzionato può costituire esso stesso una violazione delle misure restrittive, e una penale versata in eccesso è, almeno in parte, recuperabile.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: “Sulle penali la vera partita si gioca sulla prova della non imputabilità e sui numeri del danno effettivo; impostarla bene dal primo atto significa poterla difendere, se serve, fino in Cassazione.”
Questione aperta n. 3: se l’azienda è in crisi, può sciogliersi dai contratti esteri attraverso una procedura?
La questione
“La mia azienda non è solo bloccata su un contratto: ha debiti verso banche e fornitori, la liquidità è al limite. Se entro in un concordato o in una composizione negoziata, posso liberarmi dei contratti esteri che non riesco più a eseguire? E la controparte può approfittarne per risolvere tutto e pretendere penali?”
Cosa hanno deciso i giudici
La giurisprudenza formatasi sull’art. 169-bis della vecchia legge fallimentare, oggi trasfuso e rafforzato nell’art. 97 CCII, offre indicazioni chiare.
Con Cass. civ., sez. I, ord. 1 luglio 2024, n. 17997, la Corte ha chiarito che, nel concordato preventivo, lo scioglimento dei contratti ineseguiti non deriva dalla semplice volontà dell’impresa manifestata nel piano: occorre un decreto motivato che, sentito l’altro contraente, autorizzi lo scioglimento o la sospensione. Nel caso deciso, la Corte ha cassato la sentenza d’appello che aveva ritenuto sufficiente la dichiarazione unilaterale del debitore.
Con Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568, la Corte ha fissato tre punti che restano attuali: lo scioglimento è possibile solo se, al momento della domanda di concordato, il contratto non era stato compiutamente eseguito da entrambe le parti nelle prestazioni principali; il contraente che subisce lo scioglimento ha diritto a un indennizzo corrispondente al risarcimento del danno da mancato adempimento, trattato come credito concorsuale; e il tribunale deve verificare che il debitore, nel proporre lo scioglimento, abbia agito secondo correttezza e buona fede.
Il legislatore, con l’art. 97 CCII come riscritto dal D.Lgs. 136/2024, ha recepito e precisato questi principi: i contratti pendenti proseguono, i patti che consentono alla controparte di recedere per il solo fatto della domanda di concordato sono inefficaci, e il debitore può chiedere di sospendere o sciogliere singoli contratti non coerenti con il piano, notificando l’istanza alla controparte e proponendo l’indennizzo.
Se c’è contrasto
Il punto più delicato riguarda il rapporto tra scioglimento concorsuale e impossibilità sopravvenuta. Lo scioglimento ex art. 97 CCII è uno strumento “di gestione”: serve a liberare l’impresa da contratti che pesano sul piano, ma costa un indennizzo pari al risarcimento. L’impossibilità sopravvenuta, se sussiste, libera invece senza risarcimento. Le due strade non sono equivalenti. L’assunzione prudenziale è che, se il contratto estero è davvero divenuto illegale, conviene prima far valere l’impossibilità sopravvenuta e la no claims clause, e ricorrere allo scioglimento concorsuale solo per i contratti che sono ancora leciti ma non sostenibili. Usare lo scioglimento per un contratto già estinto per impossibilità significherebbe riconoscere alla controparte un indennizzo che non le spetterebbe.
Cosa significa per te
Un’impresa in crisi con contratti esteri bloccati ha, in sostanza, tre insiemi di rapporti da gestire in modo diverso. I contratti divenuti illegali: si chiudono per impossibilità sopravvenuta, con restituzioni nei limiti consentiti dalle sanzioni. I contratti ancora leciti ma squilibrati dall’evento: si rinegoziano, eventualmente con l’aiuto dell’esperto nella composizione negoziata. I contratti leciti ma incompatibili con il piano di risanamento: si sospendono o si sciolgono con autorizzazione del tribunale nel concordato, mettendo in conto l’indennizzo. Confondere i tre insiemi è l’errore più costoso: si finisce per pagare indennizzi dove non sarebbero dovuti, o per subire risoluzioni e penali dove la legge offriva protezione.
La composizione negoziata merita una nota a parte. Durante le misure protettive i creditori non possono, per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, né risolverli o anticiparne la scadenza. È uno scudo prezioso quando la crisi di liquidità innescata dal blocco dei contratti esteri rischia di provocare, a catena, la risoluzione anche dei contratti interni (forniture, leasing, affidamenti bancari).
C’è poi un profilo pratico che le aziende in crisi spesso trascurano: l’ordine dei passi. Se il contratto estero è stato colpito dal divieto mentre l’impresa era ancora in bonis, conviene formalizzare subito la posizione con la controparte (comunicazione dell’impedimento, richiamo alle norme sanzionatorie, contestazione delle penali) prima di accedere a qualunque strumento di regolazione della crisi. In questo modo, quando il piano verrà depositato, quel rapporto risulterà già qualificato come estinto per impossibilità e non come contratto pendente da sciogliere a pagamento. Al contrario, un silenzio prolungato rischia di trasformare un impedimento giuridico in un apparente inadempimento, con tutte le conseguenze viste sopra in tema di prova della diligenza.
La pronuncia più recente e rilevante: il caso Reibel davanti alla Corte di giustizia (C-802/24)
Il contesto
La decisione più attesa in materia non viene da un tribunale italiano, ma da Lussemburgo, e riguarda esattamente lo scenario di chi ha un contratto con una controparte russa bloccato dalle sanzioni. Il 26 febbraio 2026 l’Avvocato generale Andrea Biondi ha depositato le sue conclusioni nella causa C-802/24, Reibel.
La vicenda è lineare. Nel dicembre 2015 una società logistica belga stipula con un importatore russo un contratto di vendita e consegna di merci e servizi; l’acquirente versa un anticipo. Nel marzo 2017 le autorità belghe negano la licenza all’esportazione, richiamando la disciplina sui beni a duplice uso e le misure restrittive verso la Russia, perché le merci erano destinate alla produzione di componenti per elicotteri con possibili impieghi militari. Le merci non partono, l’anticipo non viene restituito, il contratto si risolve. La società russa avvia un arbitrato in Svezia e, nel 2021, il tribunale arbitrale condanna la società belga a restituire l’anticipo con gli interessi, ritenendo che la restituzione si limiti a ripristinare la situazione precontrattuale e non sia perciò vietata dall’art. 11 del Regolamento 833/2014; respinge invece le domande risarcitorie. La società belga impugna il lodo davanti alla Corte d’appello di Svea, che rinvia alla Corte di giustizia.
La motivazione, in linguaggio piano
L’Avvocato generale ha proposto alla Corte una lettura articolata in tre passaggi.
Primo: si può litigare, ma non si può vincere. Sottoporre ad arbitrato pretese che il regolamento vieta di soddisfare non è di per sé vietato; ma l’organo arbitrale, vincolato dal diritto dell’Unione, non deve accoglierle e deve vigilare con particolare attenzione su ogni tentativo di aggirare i divieti.
Secondo: il divieto fa parte dell’ordine pubblico dell’Unione. Le misure restrittive verso la Russia sono considerate essenziali per gli obiettivi di pace e sicurezza dell’Unione; il divieto di riconoscere diritti alla controparte russa in relazione a contratti incisi dalle sanzioni, compresi diritti a indennizzo, compensazione o escussione di garanzie, rientra quindi nell’ordine pubblico europeo.
Terzo: il giudice nazionale deve controllare anche d’ufficio. Chiamato a pronunciarsi sull’annullamento del lodo, il giudice deve verificare, se necessario senza eccezione di parte, che il divieto sia stato rispettato e, in caso contrario, annullare il lodo per contrarietà all’ordine pubblico dell’Unione.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima di Reibel, la tesi diffusa negli arbitrati era che la restituzione di un anticipo non fosse una “pretesa contrattuale” vietata, ma un semplice riequilibrio. L’impostazione dell’Avvocato generale, se recepita dalla Corte, restringe molto quello spazio: il criterio non è la natura restitutoria o risarcitoria della domanda, ma il suo collegamento con un contratto inciso dalle misure. È coerente con l’orientamento già espresso in sede amministrativa da alcune autorità nazionali, come l’organismo maltese di monitoraggio delle sanzioni, secondo cui anche il rimborso di un anticipo per beni divenuti non esportabili viola la no claims clause.
Due avvertenze di metodo. Le conclusioni dell’Avvocato generale non vincolano la Corte, che decide autonomamente; al momento della redazione di questo articolo non siamo stati in grado di verificare se e con quale contenuto la sentenza sia stata pubblicata, e chi legge deve controllarlo prima di assumere decisioni. Inoltre, la regola dell’art. 11 riguarda le pretese delle controparti russe e di chi agisce per loro conto: per un cliente in un Paese terzo non sanzionato, la partita si gioca sulle norme del codice civile viste sopra.
Per un’azienda italiana, la conseguenza pratica è netta: se la controparte è russa e il contratto è stato bloccato dalle sanzioni, la sua richiesta di penale e di risarcimento non può essere soddisfatta, quella di restituzione dell’anticipo è seriamente contestabile, e un lodo o una sentenza che le accolgano sono esposti a un controllo di ordine pubblico, anche d’ufficio.
I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici, non casi seguiti dallo studio. Servono a vedere come i principi delle pronunce citate si combinano in situazioni-tipo.
Simulazione 1 — Controparte russa, anticipo incassato, penale richiesta
Dati. Contratto firmato il 14 settembre 2020 tra una PMI italiana e un acquirente russo per una linea di componenti industriali, valore 186.740 €. Anticipo incassato: 37.348 € (20%). Penale per mancata consegna: 12% del valore, cioè 22.408,80 €. Il codice doganale dei componenti viene inserito negli allegati del Regolamento 833/2014 nel corso del 2023; consegna prevista entro il 30 giugno 2023, mai eseguita.
Sviluppo. L’acquirente chiede la consegna o, in alternativa, la penale di 22.408,80 € più la restituzione dei 37.348 €, per un totale di 59.756,80 €, e minaccia un arbitrato all’estero.
Esito alla luce dei principi. Sul piano del codice civile, la prestazione è divenuta giuridicamente impossibile per un divieto sopravvenuto, riferito a un bene non vietato al momento della firma: l’argomento della non prevedibilità (Cass. 14915/2018; Cass. 30435/2022) è solido, purché l’azienda documenti la data di inserimento del bene negli allegati e l’assenza di deroghe utilizzabili. Sul piano europeo, la penale è una pretesa connessa a un contratto inciso dalle misure e non può essere soddisfatta; quanto all’anticipo, l’impostazione delle conclusioni Reibel indica che neppure la restituzione può essere accordata alla controparte russa finché le misure sono in vigore. Risultato operativo: nessun pagamento spontaneo; risposta scritta che opponga impossibilità sopravvenuta e art. 11 del Regolamento; gestione dell’anticipo come somma di cui non si dispone a favore della controparte senza previa verifica presso le autorità competenti.
Simulazione 2 — Cliente in un Paese terzo, licenza negata, penale per ritardo
Dati. Contratto firmato il 3 marzo 2021 con un distributore in un Paese terzo non sanzionato, per beni a duplice uso, valore 94.630 €. Penale per ritardo: 0,5% a settimana, con tetto al 10% (9.463 €). Consegna pattuita: 30 settembre 2023. Prima consegna parziale eseguita il 12 luglio 2023 per il 61% del valore (57.724,30 €). Per il residuo 39% occorre una licenza: la domanda viene presentata, nell’ipotesi A, il 9 giugno 2023; nell’ipotesi B, solo il 27 settembre 2023. La licenza viene negata il 18 ottobre 2023.
Ipotesi A (domanda tempestiva). L’azienda si è attivata con anticipo, ha fornito la documentazione, ha ricevuto un diniego motivato da ragioni di sicurezza. Il factum principis è estraneo alla sua condotta; se il divieto non era prevedibile alla firma, l’impossibilità del residuo non è imputabile e la penale per ritardo non matura. Il contratto si scioglie per la parte impossibile: l’azienda trattiene il corrispettivo della parte consegnata e non può pretendere quello della parte non eseguita, né deve risarcire il danno (artt. 1463-1464 c.c.).
Ipotesi B (domanda tardiva). Presentando la domanda tre giorni prima della scadenza, l’azienda ha di fatto reso inevitabile almeno il ritardo. Il cliente potrà sostenere che il debitore non ha esaurito con diligenza le possibilità a sua disposizione (Cass. 14915/2018): la penale per il periodo di ritardo imputabile può essere dovuta. Anche qui, però, la penale non è intangibile: con un’esecuzione al 61% e un danno effettivo del cliente da dimostrare, il giudice può ridurla anche d’ufficio (Cass. 25061/2025), misurandola sull’interesse reale del creditore (Cass. 14706/2024); e se fosse già stata pagata per intero, l’eccedenza sarebbe ripetibile (Cass. 3297/2024). La differenza tra le due ipotesi non sta nella sanzione, ma nella data della domanda di licenza: la diligenza documentata è la prova che libera.
Simulazione 3 — Impresa in crisi con tre tipi di contratti
Dati. Una società manifatturiera ha un’esposizione complessiva di 1.274.900 € (banche, fornitori, erario). Ha tre contratti con l’estero: il contratto A con un acquirente russo, bloccato dalle sanzioni; il contratto B con un fornitore asiatico di materie prime, ancora lecito ma con costi logistici aumentati del 38% per la chiusura delle rotte; il contratto C, un accordo di distribuzione pluriennale con minimi garantiti, lecito ma incompatibile con il nuovo piano industriale, che prevede l’uscita da quel mercato. La società presenta domanda di concordato preventivo in continuità.
Sviluppo. Per il contratto A non si chiede lo scioglimento ex art. 97 CCII: il contratto è già colpito da impossibilità sopravvenuta e dalla no claims clause, e ricorrere allo scioglimento concorsuale significherebbe esporsi a riconoscere un indennizzo non dovuto. Per il contratto B si apre una rinegoziazione secondo buona fede; se fallisce, si valuta la risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.), che la controparte può evitare offrendo di riequilibrare. Per il contratto C si deposita l’istanza di scioglimento, notificata alla controparte con la proposta di indennizzo; il tribunale decide con decreto motivato (Cass. 17997/2024), verificando che il contratto non sia già stato eseguito da una parte e che non vi sia abuso (Cass. 26568/2020).
Esito. Ipotizziamo che l’indennizzo per lo scioglimento del contratto C venga determinato in 48.215 €. Trattandosi di credito anteriore, sarà soddisfatto nella misura prevista dal piano per la sua classe: con una percentuale del 23% per i chirografari, il pagamento sarà di 11.089,45 €. Il confronto è istruttivo: se la società avesse incluso anche il contratto A nell’istanza di scioglimento, avrebbe aperto la strada a un ulteriore indennizzo a favore della controparte russa, in potenziale contrasto con le misure restrittive.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate in questa guida, con la questione decisa, il principio riassunto in una riga e la rilevanza pratica per chi gestisce contratti esteri bloccati in una fase di crisi aziendale. È lo strumento da tenere a portata di mano quando si imposta una lettera di risposta alla controparte o il primo atto di un giudizio. Due avvertenze: i principi sono riformulati in parole nostre e non sostituiscono la lettura integrale dei provvedimenti; per le conclusioni nella causa Reibel occorre verificare se nel frattempo sia stata pubblicata la sentenza della Corte di giustizia.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2018, n. 14915 | Factum principis e liberazione del debitore | Il divieto prevedibile, o subito passivamente, non libera | Documentare imprevedibilità e iniziative per superare il divieto |
| Cass. civ., sez. I, ord. 17 ottobre 2022, n. 30435 | Prevedibilità del provvedimento dell’autorità | La prevedibilità si misura al momento in cui ci si obbliga | La data di firma del contratto è decisiva |
| Cass. civ., sez. I, ord. 1 luglio 2025, n. 17759 | Mutamento della domanda di risoluzione | Da inadempimento a impossibilità solo entro le preclusioni | Scegliere subito la qualificazione giuridica corretta |
| Corte d’Appello di Roma, 22 maggio 2025, n. 3193 | Impossibilità e contratti collegati | L’impossibilità può travolgere i contratti collegati; la temporanea può divenire definitiva | Valutare l’intero “grappolo” contrattuale con l’estero |
| Cass. civ., sez. II, ord. 12 settembre 2025, n. 25061 | Riduzione della penale | Il giudice riduce la penale anche d’ufficio | Chiedere comunque la riduzione, in subordine |
| Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2024, n. 3297 | Penale già pagata | La riduzione opera anche dopo il pagamento spontaneo | Possibile recupero dell’eccedenza versata |
| Cass. civ., sez. lav., ord. 27 maggio 2024, n. 14706 | Criterio di eccessività | Si confronta la penale con il danno effettivamente risarcibile | Contestare la penale con dati sul danno reale |
| Cass. civ., ord. n. 9341/2025 | Penale nel leasing con utilizzatore fallito | La riduzione non richiede una domanda specifica | Argomento spendibile anche in contesti concorsuali |
| Cass. civ., sez. I, ord. 1 luglio 2024, n. 17997 | Scioglimento in concordato | Serve un decreto motivato, non basta la volontà del debitore | Lo scioglimento va chiesto e autorizzato formalmente |
| Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568 | Contratti pendenti e indennizzo | Solo contratti non eseguiti da entrambi; indennizzo pari al danno; buona fede | Selezionare i contratti da sciogliere e stimare l’indennizzo |
| CGUE, concl. AG Biondi, 26 febbraio 2026, C-802/24, Reibel | No claims clause e arbitrato | Il divieto di soddisfare pretese russe è di ordine pubblico UE | Opporre l’art. 11 Reg. 833/2014 a penali, danni e restituzioni |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce esaminate si ricavano alcuni principi pratici che ogni azienda nella situazione descritta dal titolo dovrebbe tenere presenti.
- Un contratto divenuto illegale per un divieto sopravvenuto si scioglie per impossibilità, senza risarcimento, ma solo se dimostri imprevedibilità del divieto e diligenza nel cercare di superarlo.
- La prevedibilità si valuta il giorno della firma e sul divieto concreto che ha colpito il tuo bene o servizio, non sul clima politico generale.
- La penale presuppone un inadempimento imputabile: se l’impossibilità non ti è imputabile, il fondamento della penale viene meno.
- Anche quando è dovuta, la penale può essere ridotta dal giudice anche d’ufficio, misurandola sul danno reale del creditore.
- Una penale già pagata non è persa: l’eccedenza manifestamente eccessiva è ripetibile, nei limiti della prescrizione.
- Se la controparte è russa e il contratto è stato inciso dalle sanzioni, l’art. 11 del Regolamento 833/2014 impedisce di soddisfarne le pretese, comprese penali e indennizzi; l’onere di provare che la pretesa è lecita grava su chi la avanza.
- Pagare una controparte sanzionata può essere una violazione delle misure restrittive, con conseguenze anche penali: nessun pagamento senza verifica.
- Nel concordato preventivo i contratti pendenti proseguono; lo scioglimento richiede un decreto motivato del tribunale e comporta un indennizzo pari al risarcimento.
- Non usare lo scioglimento concorsuale per contratti già estinti per impossibilità: si rischia di riconoscere indennizzi non dovuti.
- Nella composizione negoziata le misure protettive impediscono ai creditori di risolvere i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, e l’esperto può favorire la rinegoziazione dei contratti squilibrati.
- La qualificazione giuridica della domanda va scelta subito: cambiarla a giudizio avviato può essere precluso.
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Se il contratto prevede una clausola di forza maggiore che non cita le sanzioni, posso comunque invocarla?
La mancata menzione espressa non esclude di per sé la forza maggiore, ma la clausola andrà interpretata. In ogni caso, anche in sua assenza, resta applicabile la disciplina legale dell’impossibilità sopravvenuta, con i requisiti fissati da Cass. 14915/2018 e Cass. 30435/2022: oggettiva impossibilità, imprevedibilità del divieto alla firma, diligenza nel tentare di superarlo. Se la clausola contrattuale è più favorevole, la si fa valere; se è più restrittiva, va verificata la sua compatibilità con le norme imperative europee.
La controparte russa ha avviato un arbitrato all’estero: devo partecipare?
Secondo le conclusioni nella causa C-802/24, avviare un arbitrato su pretese vietate non è di per sé illecito, ma il tribunale arbitrale non deve accoglierle, e il giudice nazionale chiamato a valutare il lodo deve controllare anche d’ufficio il rispetto del divieto. Ignorare il procedimento è raramente una buona scelta: è nell’arbitrato che va opposta, con prove, la no claims clause.
Ho già pagato la penale per evitare problemi: posso chiederla indietro?
Se la penale non era dovuta perché l’impossibilità non ti era imputabile, puoi agire per la restituzione di quanto pagato senza titolo. Se era dovuta ma manifestamente eccessiva, Cass. 3297/2024 consente la riduzione anche dopo il pagamento spontaneo, con restituzione dell’eccedenza, salvo prescrizione. Se il pagamento è stato fatto a un soggetto sanzionato, occorre anche valutarne i profili di conformità alle misure restrittive.
Se presento domanda di concordato, il cliente estero può risolvere il contratto per questo motivo?
Con l’art. 97 CCII riscritto dal correttivo del 2024, i patti che consentono il recesso o lo scioglimento per il solo fatto della domanda di concordato sono inefficaci. Il contratto prosegue, salvo che sia tu a chiedere al tribunale di sospenderlo o scioglierlo con decreto motivato (Cass. 17997/2024), riconoscendo l’indennizzo previsto.
Il mio debito verso un fornitore estero è ancora lecito, ma non ho liquidità: l’impossibilità mi libera?
No. L’impossibilità sopravvenuta riguarda impedimenti oggettivi; la mancanza di denaro, per consolidato orientamento, non libera il debitore. In questo caso la strada è quella degli strumenti di regolazione della crisi: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, o, per le imprese minori, le procedure da sovraindebitamento. Diverso è il caso in cui il pagamento sia vietato perché il creditore è un soggetto designato: lì l’impedimento è giuridico, non finanziario.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo gli orientamenti esaminati in questa guida al fascicolo concreto della tua azienda. Ecco che cosa facciamo, in concreto:
- Ricostruiamo la mappa dei contratti esteri, separando quelli divenuti illegali, quelli leciti ma squilibrati e quelli incompatibili con un piano di risanamento: è la scelta che decide se si paga un indennizzo o nessun risarcimento.
- Verifichiamo la data e il contenuto del divieto che ha colpito il tuo bene o servizio, confrontandoli con la data di firma, per costruire la prova di imprevedibilità richiesta da Cass. 14915/2018 e Cass. 30435/2022.
- Raccogliamo e ordiniamo la prova della diligenza: istanze di licenza, corrispondenza con le autorità, comunicazioni alla controparte, ricerca di deroghe e autorizzazioni.
- Redigiamo la risposta formale alla controparte, opponendo impossibilità sopravvenuta e, se la controparte è russa, l’art. 11 del Regolamento 833/2014, con il richiamo all’onere della prova che grava su chi pretende.
- Contestiamo le penali sotto il profilo dell’imputabilità e, in subordine, ne chiediamo la riduzione, quantificando il danno effettivo del creditore secondo i criteri di Cass. 14706/2024 e Cass. 25061/2025.
- Agiamo per il recupero delle penali pagate in eccesso, verificando i termini di prescrizione, sulla scorta di Cass. 3297/2024.
- Difendiamo l’azienda negli arbitrati e nei giudizi, anche in sede di impugnazione o di riconoscimento dei lodi, facendo valere il controllo di ordine pubblico sulle misure restrittive.
- Valutiamo e impostiamo la composizione negoziata, gestendo il rapporto con l’esperto, la richiesta di misure protettive e la rinegoziazione dei contratti squilibrati.
- Predisponiamo l’istanza di sospensione o scioglimento dei contratti pendenti nel concordato ex art. 97 CCII, con la stima dell’indennizzo e la selezione dei soli contratti per cui conviene.
- Coordiniamo la gestione dei debiti con banche e intermediari, compresi finanziamenti all’export e garanzie collegate ai contratti bloccati.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia ridefinita continuamente dalle sentenze, la qualifica di cassazionista ha un peso particolare: gli orientamenti che abbiamo esaminato si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia, senza passaggi di mano tra un grado e l’altro. Accanto a questa, l’abilitazione di Esperto Negoziatore consente di leggere i contratti esteri bloccati non solo come liti, ma come pezzi di un piano di risanamento.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale del contratto fino all’eventuale ricorso in Cassazione. E il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi sui contratti, le penali e il contenzioso, i secondi sui numeri della crisi, sulla stima degli indennizzi e sulla sostenibilità del piano.
Chiusura
Un contratto estero divenuto illegale non è automaticamente una via d’uscita gratuita, né una condanna certa a pagare penali. Tra questi due estremi stanno le regole che la Cassazione e, oggi, la Corte di giustizia hanno costruito: la prova dell’imprevedibilità e della diligenza, la riducibilità delle penali, l’impossibilità di soddisfare le pretese delle controparti sanzionate, gli strumenti del Codice della crisi per selezionare quali contratti chiudere e a quali condizioni.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio perché le competenze certificate dell’Avvocato lo coprono per intero: la crisi d’impresa e la gestione dei contratti pendenti rientrano nella sua abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; il contenzioso su impossibilità, penali e sanzioni, che si decide spesso nell’ultimo grado, è il terreno della sua qualifica di avvocato cassazionista; i debiti con banche e intermediari passano per lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina. Analizzeremo i tuoi contratti, verificheremo quali argomenti sono spendibili e costruiremo la strategia più coerente con la situazione della tua azienda.
📩 Prima di rispondere alla controparte o di pagare qualsiasi penale, scrivici: i recapiti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa pagina.
