Non esiste una risposta unica a questa domanda: la strada giusta dipende da chi sei. Un’azienda agricola che vendeva il proprio vino in un Paese diventato improvvisamente inaccessibile, un piccolo laboratorio di trasformazione che lavorava quasi solo per un importatore estero, un’industria alimentare con cinquanta dipendenti e tre banche esposte, una cooperativa che conferiva all’estero il prodotto dei soci, l’amministratore che ha firmato le fideiussioni: tutti hanno lo stesso problema di partenza — il mercato chiuso da un giorno all’altro, i crediti bloccati, le imposte non versate, le cartelle in arrivo — ma le regole che si applicano a ciascuno sono diverse, e diverse sono le conseguenze di una scelta sbagliata.
Qualche esempio lampo. Per l’imprenditore agricolo la liquidazione giudiziale non è un rischio, ma questo non lo mette al riparo dai pignoramenti di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per l’impresa minore la rateizzazione “su semplice richiesta” può essere sufficiente, ma la richiesta stessa vale come riconoscimento del debito. Per l’industria sopra soglia la rateizzazione può non bastare, mentre la composizione negoziata le offre misure protettive, riduzione di sanzioni e interessi e, dal settembre 2024, anche una forma di transazione fiscale. Per l’amministratore, infine, il problema non è solo l’azienda: è il proprio patrimonio personale e, oltre certe soglie, il rischio penale.
Questa guida è organizzata per profili: troverai prima le regole comuni a tutti, poi una sezione dedicata a ciascuno dei cinque profili — l’azienda agricola esportatrice, l’impresa minore di trasformazione o commercializzazione, l’industria alimentare sopra soglia, la cooperativa agricola, l’amministratore e il garante — con numeri, rischi e mosse in ordine di priorità.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché il tema sta all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avvocato. La composizione negoziata è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il legislatore ha previsto per condurre quelle trattative; le cartelle e la rateizzazione sono il terreno dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato; e per le imprese agricole e minori, che non possono accedere alla liquidazione giudiziale, le soluzioni passano dalle procedure da sovraindebitamento, dove l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC.
📩 Se l’export si è fermato e le cartelle hanno cominciato ad arrivare, non lasciare che sia il calendario della riscossione a decidere per te: contattaci ora, trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.
Prima dei profili: le regole che valgono per tutti
Prima di entrare nella tua situazione specifica, conviene fissare una volta per tutte la cornice normativa comune. Ogni profilo, più avanti, rimanda a questa sezione.
La rateizzazione delle cartelle dopo la riforma della riscossione
La rateizzazione delle somme affidate all’agente della riscossione è regolata dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973, riscritto dall’art. 13 del D.Lgs. 110/2024 per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025. Le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024 restano soggette alla disciplina precedente.
Le regole oggi vigenti, per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, sono queste:
- fino a 120.000 euro di debito compreso nella singola richiesta: fino a 84 rate mensili con la semplice dichiarazione di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza allegare documenti;
- fino a 120.000 euro, documentando la difficoltà: da 85 fino a 120 rate mensili;
- oltre 120.000 euro: la difficoltà va sempre documentata, e il piano può arrivare a 120 rate mensili.
Per le istanze del 2027 e 2028 la soglia “su semplice richiesta” salirà a 96 rate, e dal 2029 a 108. I parametri con cui si misura la difficoltà documentata — per le imprese, indici di liquidità e rapporto tra debito e valore della produzione desumibili dal bilancio — sono fissati dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, che individua anche alcuni eventi al ricorrere dei quali la difficoltà si considera comunque sussistente.
Tre effetti della rateizzazione vanno conosciuti da tutti. Primo: dalla presentazione dell’istanza e fino all’eventuale rigetto non possono essere avviate nuove azioni esecutive, e con il pagamento della prima rata le procedure già avviate, salvo che si sia già arrivati all’assegnazione o alla vendita, non possono proseguire. Secondo: si decade dal piano con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, e a quel punto il residuo diventa immediatamente riscuotibile. Terzo: la Cassazione considera l’istanza di rateizzazione un riconoscimento del debito, che interrompe la prescrizione, anche se non equivale ad accettare la fondatezza della pretesa (ne parliamo nella sezione dedicata alla giurisprudenza).
La composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024). Non è una procedura concorsuale in senso stretto: è un percorso stragiudiziale e riservato, nel quale un esperto indipendente, nominato su istanza dell’imprenditore presentata attraverso la piattaforma telematica delle Camere di commercio, agevola le trattative con i creditori.
Possono accedervi l’imprenditore commerciale e quello agricolo che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. L’impresa che rientra nei parametri dell’impresa minore vi accede con le regole adattate dell’art. 25-quater.
Gli strumenti che la composizione mette a disposizione sono sostanzialmente quattro:
- misure protettive (artt. 18 e 19 CCII): su richiesta dell’imprenditore, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui si esercita l’impresa; le misure vanno confermate dal tribunale, che ne fissa la durata, prorogabile entro limiti massimi di legge;
- misure premiali fiscali (art. 25-bis CCII): riduzione degli interessi e delle sanzioni tributarie nei casi previsti dalla norma e possibilità di rateizzare fino a 72 rate mensili le imposte non ancora iscritte a ruolo, con estensione fino a 120 rate in caso di grave difficoltà documentata, quando le trattative si chiudono con un contratto o un accordo tipizzati;
- transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024 e in vigore dal 28 settembre 2024): l’imprenditore può proporre all’Agenzia delle Entrate il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, con una rigorosa istruttoria documentale, due attestazioni affidate a professionisti diversi e la successiva autorizzazione del tribunale; non c’è cram down, cioè l’accordo si fa solo se l’Agenzia aderisce;
- uscite strutturate: se le trattative vanno a buon fine, contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto, piano attestato, accordo di ristrutturazione; se falliscono, accesso agli strumenti di regolazione della crisi o al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha precisato i propri criteri istruttori sull’accordo dell’art. 23, comma 2-bis, ammettendo anche il pagamento parziale dell’IVA quando un professionista indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione giudiziale.
Cinque domande per orientarsi prima di scegliere
Prima di guardare il tuo profilo, ci sono cinque domande che valgono per chiunque. Le risposte non decidono da sole lo strumento, ma eliminano subito le strade sbagliate.
Prima domanda: quanto pesa il Fisco sul totale dei debiti? Se il debito tributario è quasi tutto il passivo e gli altri creditori sono pochi e marginali, la rateizzazione è lo strumento naturale, perché affronta proprio il creditore che conta. Se invece banche, fornitori e dipendenti pesano quanto o più del Fisco, una soluzione che riguarda solo l’agente della riscossione lascia scoperta la parte più pericolosa dell’esposizione.
Seconda domanda: il debito è già a ruolo o no? La rateizzazione dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 riguarda le somme affidate all’agente della riscossione. I debiti ancora in fase di avviso bonario o di accertamento seguono percorsi propri; quelli non ancora iscritti a ruolo sono proprio l’oggetto della rateizzazione premiale dell’art. 25-bis CCII nella composizione negoziata. Sapere in quale fase si trova ogni singola posta cambia lo strumento.
Terza domanda: il flusso di cassa dei prossimi due anni regge la rata? Non basta che il piano sia concedibile: deve essere sostenibile. Una rata che assorbe tutto il margine operativo è un piano destinato a decadere, e la decadenza rende il residuo immediatamente riscuotibile. Il piano di cassa va costruito su ipotesi prudenti, tenendo conto che il mercato perso per effetto delle sanzioni potrebbe non tornare.
Quarta domanda: il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile? È il presupposto di accesso alla composizione negoziata. Se l’impresa ha ancora un’attività capace di generare valore — un mercato interno, clienti alternativi, un prodotto riconvertibile — la composizione è uno strumento serio. Se l’attività si è di fatto fermata, il tavolo negoziale rischia di essere archiviato e conviene ragionare subito sugli strumenti di regolazione della crisi o sul sovraindebitamento.
Quinta domanda: chi rischia, oltre all’impresa? Amministratori che hanno omesso versamenti oltre le soglie penali, soci che hanno firmato fideiussioni, familiari che hanno dato garanzie: la scelta dello strumento deve tenere conto anche di loro, perché le conseguenze di una decadenza o di un fallimento delle trattative ricadono anche sulle persone.
Cosa succede alle cartelle durante la composizione negoziata
Una delle domande più frequenti è se, aprendo la composizione negoziata, le cartelle “si congelano”. La risposta corretta è più articolata. Le misure protettive, una volta richieste con l’istanza e confermate dal tribunale, impediscono ai creditori — compreso l’agente della riscossione — di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui si esercita l’impresa. Ma non cancellano il debito, non sospendono di per sé il decorso degli interessi oltre quanto previsto dalle misure premiali, e non impediscono la notifica di nuovi atti.
Chi ha già un piano di rateizzazione in corso dovrebbe continuare a onorarlo durante le trattative, salvo diverso accordo raggiunto al tavolo: lasciar decadere il piano proprio mentre si negozia indebolisce la credibilità dell’imprenditore davanti all’esperto e ai creditori, e — per chi ha superato le soglie penali — riattiva la rilevanza del mancato versamento. La composizione negoziata, in altre parole, è un ombrello sulle azioni esecutive, non un’interruzione dei doveri ordinari dell’imprenditore.
C’è poi un aspetto di metodo. L’esperto, nel valutare la perseguibilità del risanamento, guarda con attenzione alla posizione fiscale e previdenziale: un’impresa che arriva al tavolo con un estratto di ruolo già analizzato, distinguendo cartelle contestabili, cartelle rateizzate e debiti non ancora a ruolo, consente di impostare da subito la proposta all’Agenzia. Un’impresa che arriva senza questa mappa perde settimane preziose della durata limitata delle misure protettive.
Gli altri strumenti sul tavolo
Accanto ai due binari del titolo esistono strumenti che diventano rilevanti per alcuni profili e non per altri: l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) con transazione su crediti tributari e contributivi (art. 63 CCII), dove — a differenza che nella composizione negoziata — il tribunale può omologare anche senza l’adesione del Fisco, se ricorrono le condizioni del cram down; il concordato preventivo; e, per chi non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, il concordato minore e la liquidazione controllata del Codice della crisi.
Il contesto delle sanzioni internazionali
Le misure restrittive dell’Unione europea verso la Russia (Regolamento UE 833/2014 e successive modifiche) e l’embargo russo sui prodotti agroalimentari europei in vigore dal 2014 sono l’esempio più noto di come un mercato possa chiudersi per ragioni che l’impresa non controlla. Gli effetti tipici sono tre: ordini cancellati, crediti verso clienti esteri bloccati o inesigibili, magazzino costruito per un mercato che non c’è più. Sono tutti fattori che pesano nella valutazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” richiesta per la rateizzazione e, soprattutto, nella dimostrazione che la crisi è nata da cause esterne: un elemento che non cambia il debito, ma cambia il modo in cui va raccontato all’esperto, al tribunale e, nei casi più gravi, al giudice penale.
Profilo 1 — L’azienda agricola che esportava il proprio prodotto
La tua situazione
Coltivi il fondo, allevi, produci vino, olio, ortofrutta, formaggi dal latte delle tue bestie. Sei un imprenditore agricolo individuale o una società agricola, e una parte importante del fatturato veniva dall’estero, da un mercato che le sanzioni hanno chiuso. Hai sospeso i versamenti IVA per pagare i salariati della vendemmia o della raccolta, poi sono arrivati gli avvisi bonari, poi le cartelle. Forse hai già un fermo amministrativo sul trattore o un’ipoteca sul terreno.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: l’imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 c.c., non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, qualunque sia la sua dimensione. Il Codice della crisi lo colloca espressamente nell’area del sovraindebitamento (art. 2, comma 1, lett. c), insieme al consumatore, al professionista e all’impresa minore.
Questo produce tre conseguenze concrete:
- non puoi “fallire”, ma i tuoi creditori — Agenzia delle Entrate-Riscossione in testa — possono pignorare, iscrivere ipoteca, chiedere l’apertura della liquidazione controllata;
- hai accesso alla composizione negoziata (l’art. 12 CCII menziona espressamente l’imprenditore agricolo) e, se rientri nei parametri dell’impresa minore, alla versione semplificata dell’art. 25-quater;
- hai accesso agli accordi di ristrutturazione (che l’art. 57 CCII apre all’imprenditore “anche non commerciale” che non sia impresa minore), al concordato minore e alla liquidazione controllata, ma non al concordato preventivo.
C’è però un rischio che molti sottovalutano. La qualifica agricola non è un’etichetta: dipende da ciò che fai davvero. Se la trasformazione, la commercializzazione o la vendita di prodotti acquistati da terzi diventano prevalenti rispetto all’attività agricola in senso stretto, puoi essere riqualificato come imprenditore commerciale, e allora la liquidazione giudiziale torna possibile. La Cassazione, con la sentenza n. 3647 del 7 febbraio 2023, ha ribadito che l’esenzione presuppone la prova che le attività connesse restino nel perimetro dell’art. 2135 e riguardino in prevalenza prodotti propri.
I numeri
Ipotizziamo un’azienda vitivinicola con cartelle per 96.430 euro, tutte relative a IVA e imposte dirette non versate dopo la chiusura del mercato di sbocco.
- Rateizzazione su semplice richiesta (istanza 2026): siamo sotto i 120.000 euro, quindi bastano la dichiarazione di difficoltà e 84 rate. La quota capitale mensile è di circa 1.148 euro, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione.
- Rateizzazione documentata: documentando la difficoltà si può chiedere fino a 120 rate; la quota capitale scende a circa 804 euro al mese.
Se però il debito complessivo comprende anche 41.700 euro di contributi agricoli, un mutuo di miglioramento fondiario e debiti verso fornitori di fitofarmaci e imballaggi, la sola rateizzazione delle cartelle affronta un pezzo del problema e lascia aperti tutti gli altri.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è credersi intoccabile perché “agricolo”. Non essere esposto alla liquidazione giudiziale non significa essere al riparo: il fermo sui mezzi agricoli, il pignoramento dei crediti verso la cantina sociale o verso i distributori nazionali, l’ipoteca sui terreni (consentita da AdER oltre la soglia di 20.000 euro di debito) colpiscono proprio i beni con cui produci. Il secondo rischio è perdere la qualifica agricola per effetto di una riconversione affrettata: se, per sostituire l’export, inizi ad acquistare uve o prodotti da terzi e a rivenderli in misura prevalente, cambi il tuo regime concorsuale senza accorgertene.
Le mosse giuste
- Fotografa la qualifica: ricostruisci, anno per anno, il rapporto tra prodotto proprio e prodotto acquistato, e tra attività agricola e attività connesse. È il primo documento che serve in qualunque scenario.
- Valuta subito la rateizzazione delle cartelle sotto i 120.000 euro, se il flusso di cassa residuo (mercato interno, altre destinazioni estere) consente di sostenere la rata: è lo strumento più rapido per fermare nuove azioni esecutive.
- Se il debito è più ampio delle sole cartelle, considera la composizione negoziata: le misure protettive coprono tutti i creditori, non solo la riscossione, e l’esperto può aiutarti a rinegoziare con banca e fornitori.
- Se il risanamento non è ragionevolmente perseguibile, il binario corretto non è la composizione ma il sovraindebitamento: concordato minore con continuità o liquidazione controllata.
- Conserva la prova della causa esterna: contratti con l’importatore, comunicazioni di blocco dei pagamenti, provvedimenti restrittivi. Servono per la rateizzazione documentata e per la credibilità del piano.
Il piano B per chi è agricolo: il sovraindebitamento
Per chi è nella tua posizione, il sovraindebitamento non è una sconfitta: è il binario che il legislatore ha disegnato proprio per i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Il concordato minore consente di proporre ai creditori un pagamento parziale e dilazionato, anche dei debiti tributari, proseguendo l’attività; la proposta passa dall’Organismo di Composizione della Crisi, che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione controllata, e viene approvata a maggioranza dei crediti ammessi al voto. La liquidazione controllata, invece, mette a disposizione dei creditori il patrimonio e, per la persona fisica, apre la strada all’esdebitazione.
Due accorgimenti pratici. Il primo: la proposta di concordato minore ha bisogno di una struttura del passivo in cui esistano creditori diversi dal Fisco con un peso reale, perché — come si vedrà nel Profilo 2 — quando l’Erario è l’unico creditore il giudice non può sostituirsi alla sua volontà. Il secondo: il valore dei terreni e dei fabbricati rurali va stimato con attenzione nello scenario liquidatorio, perché è proprio il confronto con la liquidazione controllata che rende conveniente, o meno, la proposta.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla citata Cass. n. 3647/2023 sulla prevalenza, conta la Cass. n. 14555 del 16 maggio 2026, che nel concordato minore — lo strumento tipico dell’agricoltore — ha ritenuto che la falcidia dei debiti fiscali non richieda la transazione fiscale del concordato preventivo, perché la convenienza è attestata dall’OCC secondo la disciplina propria del concordato minore.
Profilo 2 — L’impresa minore di trasformazione o commercializzazione
La tua situazione
Hai un laboratorio di trasformazione — conserve, salumi, pasta, dolci tipici — o una piccola società di commercializzazione che acquista da produttori locali e vende all’estero. Nei tre esercizi precedenti non hai superato nessuna delle soglie dell’impresa minore: attivo patrimoniale fino a 300.000 euro, ricavi fino a 200.000 euro, debiti anche non scaduti fino a 500.000 euro (art. 2, comma 1, lett. d, CCII). Il tuo importatore principale lavorava in un Paese oggi soggetto a sanzioni, e con lui se n’è andato metà del fatturato.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la regola fondamentale è questa: come impresa minore non sei assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ma — a differenza dell’agricoltore — lo diventi se superi anche una sola delle soglie. La crescita dei debiti, paradossalmente, può farti uscire dal perimetro dell’impresa minore: se l’esposizione supera i 500.000 euro, cambi regime.
Gli strumenti a tua disposizione:
- rateizzazione delle cartelle con le regole comuni (84 rate su semplice richiesta fino a 120.000 euro, 120 rate documentando);
- composizione negoziata semplificata dell’art. 25-quater CCII, con l’intervento dell’esperto e le stesse misure premiali fiscali dell’art. 25-bis; la circolare n. 5/E del 2026 conferma che l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, si applica anche all’imprenditore sotto soglia;
- concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), in continuità, con l’assistenza di un OCC, nel quale i debiti fiscali possono essere falcidiati se l’OCC attesta la convenienza rispetto alla liquidazione controllata;
- liquidazione controllata, con esdebitazione finale se sei una persona fisica.
I numeri
Ipotizziamo cartelle per 212.760 euro, di cui 148.300 per IVA e 64.460 per ritenute e IRAP.
- La rateizzazione su semplice richiesta non è disponibile, perché si superano i 120.000 euro: occorre la richiesta documentata, fino a 120 rate. La quota capitale mensile è di circa 1.773 euro, più interessi.
- Se il fatturato residuo è sceso a 96.000 euro annui, con un margine operativo di 21.400 euro, la rata annuale di quota capitale (circa 21.276 euro) assorbe l’intero margine: il piano è formalmente concedibile ma, nei fatti, destinato alla decadenza.
È qui che entra la vera domanda del titolo. Una rateizzazione che non puoi sostenere non è una soluzione: è un rinvio che interrompe la prescrizione e ti riporta, dopo otto rate non pagate, nella stessa situazione, con un debito riconosciuto e tempi più stretti.
I rischi specifici
Il rischio principale è ragionare solo con il Fisco quando il Fisco è quasi l’unico creditore. La Cassazione, nella stessa sentenza n. 14555/2026, ha precisato che quando il Fisco è titolare dell’intero passivo il giudice non può sostituirsi all’amministrazione e omologare forzosamente il concordato minore: il meccanismo serve a evitare che il Fisco blocchi una soluzione condivisa dagli altri creditori, non ad azzerarne il voto. Se il tuo passivo è quasi tutto tributario, la falcidia imposta non è una strada percorribile e occorre costruire una proposta che l’Agenzia possa accettare.
Il secondo rischio è penale: l’omesso versamento dell’IVA oltre 250.000 euro per periodo d’imposta e delle ritenute oltre 150.000 euro è reato (artt. 10-ter e 10-bis D.Lgs. 74/2000). Sotto quelle soglie, come nell’esempio, il problema resta amministrativo.
Le mosse giuste
- Verifica di essere ancora “impresa minore” sui tre esercizi precedenti: è la condizione che decide se le procedure maggiori ti riguardano.
- Costruisci un piano di cassa a 24 mesi, realistico, prima di chiedere qualunque rateizzazione: se la rata non regge, l’istanza è controproducente.
- Se la rata regge, chiedi la rateizzazione documentata allegando la prova dell’evento esterno (perdita del cliente estero), per ottenere il numero massimo di rate.
- Se la rata non regge, valuta la composizione negoziata dell’art. 25-quater: l’esperto, le misure protettive e la possibilità dell’accordo con l’Agenzia ti danno spazio per riconvertire i canali di vendita.
- Se il risanamento non è possibile, valuta con l’OCC il concordato minore o la liquidazione controllata, prima che il debito superi le soglie dell’impresa minore.
Perché i creditori privati contano anche per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri se il tuo passivo è quasi tutto tributario. Negli strumenti negoziali e nelle procedure minori, il sistema è costruito sull’idea che una soluzione condivisa da una pluralità di creditori possa, a certe condizioni, essere estesa anche a chi non la condivide. Se i creditori sono uno solo, o quasi, quella logica non opera: resta il negoziato puro con l’Agenzia.
Per questo, nelle piccole imprese di trasformazione, ha senso valutare con attenzione l’intero passivo: debiti verso fornitori di materie prime e imballaggi, finanziamenti, canoni di locazione del laboratorio, debiti verso i trasportatori che gestivano le spedizioni all’estero. Non si tratta di “creare” creditori, operazione che la Cassazione ha espressamente censurato, ma di rappresentare correttamente la composizione reale dell’esposizione, che spesso è più articolata di quanto l’imprenditore stesso percepisca. Una proposta credibile all’Agenzia delle Entrate parte da qui: dal mostrare che l’impresa ha un futuro, che quel futuro coinvolge anche altri soggetti e che l’Erario, partecipando, ottiene più di quanto otterrebbe dalla liquidazione.
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Cass. n. 14555/2026, è rilevante la Cass. n. 27504 del 23 ottobre 2024 sugli effetti della domanda di rateizzazione: interrompe la prescrizione perché vale come riconoscimento del debito, anche quando il contribuente dichiara di non prestare acquiescenza.
Profilo 3 — L’industria alimentare sopra soglia
La tua situazione
Guidi una società di capitali con uno stabilimento, decine di dipendenti, linee di credito con più banche, un portafoglio clienti in cui l’export pesava per il 30, 40 o 50 per cento. Le sanzioni hanno chiuso un mercato chiave, i crediti verso il distributore estero sono congelati, il magazzino di prodotto confezionato per quel mercato — etichette, formati, certificazioni — è difficile da riallocare. Hai rinviato i versamenti IVA e le ritenute; parte del debito è già a ruolo, parte è ancora in fase di avviso. Le banche hanno ridotto gli affidamenti.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei assoggettabile alla liquidazione giudiziale, e un’esposizione fiscale importante, unita alla revoca degli affidamenti, può portare un creditore — o il pubblico ministero, su segnalazione — a chiederne l’apertura. Per te la scelta tra rateizzazione e composizione negoziata non è una scelta tra due modi di pagare il Fisco: è una scelta tra gestire un singolo creditore e gestire la crisi nel suo insieme.
La rateizzazione dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 riguarda solo il debito già affidato all’agente della riscossione; non tocca le banche, i fornitori, il debito tributario non ancora iscritto a ruolo, né i contributi in fase di accertamento. La composizione negoziata, invece, offre:
- misure protettive opponibili a tutti i creditori, comprese le banche, salvo i crediti dei lavoratori;
- misure premiali dell’art. 25-bis, con riduzione di interessi e sanzioni e rateizzazione fino a 72 (o 120) rate dei debiti tributari non ancora iscritti a ruolo, se le trattative si chiudono con gli esiti previsti;
- l’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate dell’art. 23, comma 2-bis, che può prevedere stralcio parziale e dilazione, compresa l’IVA, ma senza possibilità di imporlo all’Agenzia;
- la possibilità di approdare a un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale dell’art. 63 CCII, dove invece il cram down è possibile, o a un concordato preventivo in continuità.
La regola più importante, per te, è che la composizione negoziata va aperta quando il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile: se arrivi quando l’insolvenza è irreversibile, l’esperto deve archiviare e la porta si chiude.
I numeri
Ipotizziamo un debito tributario complessivo di 1.384.950 euro, così composto: 917.300 euro già iscritti a ruolo e 467.650 euro ancora non iscritti. Esposizione bancaria di 2.140.000 euro, fornitori per 683.200 euro.
- Solo rateizzazione: i 917.300 euro a ruolo, documentando la difficoltà, possono essere dilazionati in 120 rate: circa 7.644 euro al mese di quota capitale. I 467.650 euro non iscritti restano scoperti, e le banche restano libere di agire.
- Composizione negoziata con misure premiali: i 467.650 euro non iscritti possono essere rateizzati fino a 72 rate (circa 6.495 euro al mese), con interessi e sanzioni ridotti; nel frattempo le misure protettive bloccano le azioni dei creditori e l’esperto conduce la trattativa con le banche.
- Composizione con accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis: se l’Agenzia aderisse a una proposta del 52% dell’intero debito tributario (720.174 euro) in 120 rate, l’esborso mensile sarebbe di circa 6.001 euro, inferiore a quello della sola rateizzazione del debito a ruolo e comprensivo dell’intera esposizione fiscale.
I rischi specifici
Il rischio principale è usare la rateizzazione come anestetico mentre la crisi si allarga altrove. Il piano con AdER blocca le esecuzioni della riscossione, ma non impedisce a una banca di agire per il rientro, a un fornitore di chiedere un decreto ingiuntivo, a un creditore di presentare ricorso per liquidazione giudiziale. Il secondo rischio è opposto: aprire la composizione negoziata quando c’è già una domanda di concordato pendente. La Cassazione, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha chiarito che in quel caso l’istanza è inammissibile e non produce effetti protettivi rispetto all’apertura della procedura liquidatoria.
C’è poi il rischio penale, che per te è concreto: con debiti IVA di queste dimensioni le soglie degli artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000 possono essere superate. La riforma del D.Lgs. 87/2024 ha introdotto la non punibilità quando il mancato versamento dipende da cause non imputabili sopravvenute, e la rateizzazione in corso rende il reato configurabile solo in caso di decadenza; ma sono esiti che vanno costruiti con documenti, non presunti.
Le mosse giuste
- Fai il test pratico di risanamento previsto dalla piattaforma della composizione negoziata prima di qualunque altra mossa: ti dice se il debito è sostenibile con i flussi prospettici.
- Mappa il debito tributario separando ruolo e non ruolo: i due insiemi seguono regole diverse e vanno gestiti con strumenti diversi.
- Se il problema è solo fiscale e i flussi reggono, la rateizzazione documentata a 120 rate può bastare. Se il problema coinvolge banche e fornitori, la composizione negoziata è lo strumento coerente. Come spiega l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la composizione negoziata non è un’alternativa alla rateizzazione ma il tavolo in cui la rateizzazione diventa una parte di un piano più ampio.
- Chiedi le misure protettive solo se servono davvero e con un piano credibile: la loro conferma passa dal vaglio del tribunale.
- Prepara fin dall’inizio la proposta all’Agenzia delle Entrate con le due attestazioni richieste dall’art. 23, comma 2-bis, e tieni pronto il piano B: se l’Agenzia non aderisce, l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale consente, alle condizioni di legge, l’omologazione anche contro il suo dissenso.
Giurisprudenza dedicata
Sul piano B, conta la Cass. n. 4365 del 26 febbraio 2026: il cram down presuppone una ristrutturazione autentica con altri creditori, e non può essere usato per imporre al Fisco una falcidia in un accordo costruito ad hoc. Sul fronte penale, la Cass. pen., Sez. III, n. 30109 del 2025 (depositata il 2 settembre 2025) ha valorizzato la pendenza della composizione negoziata, con misure protettive confermate, per escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo.
Profilo 4 — La cooperativa agricola o il consorzio per l’export
La tua situazione
Amministri una cooperativa che raccoglie il prodotto dei soci — latte, uve, olive, frutta — lo trasforma e lo vende, o un consorzio nato proprio per presidiare i mercati esteri. Le sanzioni hanno chiuso il canale principale, il magazzino è pieno, i soci aspettano la liquidazione dei conferimenti e il Fisco aspetta l’IVA. Le tue decisioni non riguardano un solo imprenditore: riguardano decine o centinaia di aziende agricole che dipendono da te.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. La cooperativa agricola non gode automaticamente dell’esenzione dell’imprenditore agricolo: il codice civile (art. 2545-terdecies) prevede che le cooperative che svolgono attività commerciale siano soggette anche alla liquidazione giudiziale, mentre per le altre la procedura tipica è la liquidazione coatta amministrativa. La qualificazione dipende dalla natura concreta dell’attività: una cooperativa che trasforma e vende esclusivamente il prodotto conferito dai soci tende a restare nel perimetro agricolo; una che acquista in misura significativa da terzi o svolge attività commerciali autonome si espone alla procedura maggiore. Diversi tribunali, con pronunce recenti, hanno respinto istanze di liquidazione giudiziale nei confronti di consorzi e cooperative proprio dopo aver verificato la prevalenza dell’attività agricola, aprendo invece la liquidazione controllata.
Per il resto valgono le regole comuni: la cooperativa può chiedere la rateizzazione delle cartelle e può accedere alla composizione negoziata, con misure protettive e misure premiali fiscali.
I numeri
Ipotizziamo una cooperativa vitivinicola con cartelle per 338.900 euro (IVA e ritenute sui dipendenti stagionali), debiti verso soci per conferimenti non liquidati pari a 1.176.000 euro, un finanziamento bancario garantito di 890.000 euro e un magazzino di 1.420.000 bottiglie destinate al mercato chiuso.
- La rateizzazione documentata delle cartelle in 120 rate comporta circa 2.824 euro al mese di quota capitale: sostenibile, ma lascia del tutto irrisolto il debito verso i soci, che è la vera minaccia alla sopravvivenza della struttura.
- Nella composizione negoziata, l’esperto può facilitare un accordo con i soci (dilazione della liquidazione dei conferimenti), con la banca (moratoria) e con l’Agenzia delle Entrate, mentre le misure protettive consentono di vendere il magazzino su mercati alternativi senza che un singolo creditore lo blocchi con un pignoramento.
La gestione del magazzino e dei crediti esteri
Un aspetto specifico della crisi da sanzioni, che pesa soprattutto sulle cooperative e sulle industrie, è il destino di due poste dell’attivo: il magazzino prodotto per il mercato chiuso e i crediti verso clienti esteri. Il magazzino ha un valore che si degrada nel tempo — scadenze, annate, etichettature dedicate — e la sua vendita su mercati alternativi richiede tempo e libertà di movimento, che un pignoramento può togliere. I crediti verso controparti colpite da misure restrittive possono essere di fatto inesigibili, o esigibili solo attraverso canali autorizzati e con tempi incerti.
Entrambe le poste vanno rappresentate con prudenza nel piano: valori di realizzo e non valori di libro, tempi di incasso realistici, eventuale svalutazione dei crediti. Un piano che le sovrastima espone a un doppio rischio: la decadenza dalla rateizzazione, se la cassa attesa non arriva, e la perdita di credibilità davanti all’esperto e ai creditori nella composizione negoziata. Un piano che le rappresenta correttamente, al contrario, è anche la migliore documentazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” e della natura esterna della crisi.
I rischi specifici
Il rischio principale è il conflitto tra soci e cooperativa. I soci sono, allo stesso tempo, creditori della cooperativa per i conferimenti e imprenditori agricoli in difficoltà a loro volta: se la cooperativa non li paga, molti di loro non pagheranno le proprie imposte, e la crisi si moltiplica. Il secondo rischio è la vigilanza: le cooperative sono soggette a revisione e, nei casi più gravi, a provvedimenti dell’autorità di vigilanza che possono sovrapporsi alle scelte degli amministratori.
Le mosse giuste
- Verifica la qualificazione concorsuale della cooperativa: prevalenza dell’attività agricola, rapporto tra prodotto dei soci e prodotto di terzi, attività commerciali accessorie.
- Separa il debito fiscale dal debito verso i soci: il primo può essere rateizzato o transatto, il secondo va rinegoziato con una decisione degli organi sociali.
- Valuta la composizione negoziata come cornice comune: è l’unico strumento in cui soci, banca e Fisco siedono allo stesso tavolo con un soggetto terzo che ne agevola l’accordo.
- Coordina la crisi della cooperativa con quella dei soci: un socio agricolo con cartelle proprie ha un suo percorso (Profilo 1), ma la sua sostenibilità dipende dai tempi con cui la cooperativa lo paga.
Giurisprudenza dedicata
Il principio della prevalenza, applicato alle strutture associative agricole, discende dalla stessa logica di Cass. n. 3647/2023: conta ciò che l’ente fa realmente, non la denominazione. Sul fronte bancario, il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 23 luglio 2025, ha concesso nell’ambito di una composizione negoziata una misura cautelare atipica consistente nel divieto temporaneo, per la banca, di escutere una garanzia del Fondo di garanzia per le PMI: uno strumento rilevante per le cooperative con finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.
Profilo 5 — L’amministratore, il socio garante, il fideiussore
La tua situazione
Non sei l’azienda, ma rischi come se lo fossi. Sei l’amministratore della società che ha smesso di versare IVA e ritenute, il socio che ha firmato le fideiussioni a favore della banca, il familiare che ha garantito il mutuo. Ti chiedi se le scelte dell’azienda — rateizzare o aprire la composizione negoziata — proteggono anche te.
Cosa cambia per te
La prima cosa che devi sapere è che le misure dell’azienda non ti proteggono automaticamente. Le misure protettive della composizione negoziata tutelano il patrimonio dell’imprenditore che ha presentato l’istanza; il fideiussore resta, di regola, esposto all’escussione della banca. La giurisprudenza di merito ha affrontato la possibilità di estendere le misure al fideiussore in casi particolari — ad esempio quando il garante sia qualificabile come imprenditore “di fatto” (Tribunale di Brindisi, 3 marzo 2025) — ma si tratta di valutazioni eccezionali, non di una regola. Anche nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione i creditori conservano, salvo diverse previsioni, i diritti verso coobbligati e fideiussori.
Sul piano fiscale, la responsabilità personale dell’amministratore per i debiti tributari della società non è automatica: nelle società di capitali risponde la società. Esistono però ipotesi specifiche — la responsabilità di liquidatori e amministratori prevista dall’art. 36 D.P.R. 602/1973 quando, in fase di liquidazione, si paghino altri creditori prima del Fisco o si distribuiscano beni ai soci — e soprattutto la responsabilità penale per l’omesso versamento di IVA e ritenute oltre le soglie, che ricade sulla persona fisica che amministrava al momento della scadenza.
I numeri
Per l’amministratore della società del Profilo 3, con IVA non versata per 312.400 euro in un singolo anno d’imposta, la soglia penale di 250.000 euro dell’art. 10-ter è superata. Dopo il D.Lgs. 87/2024:
- il reato si consuma solo se l’IVA non è versata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della dichiarazione;
- se il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione, il reato è configurabile solo in caso di decadenza dal beneficio e quando il residuo non pagato supera la soglia;
- il giudice può riconoscere la non punibilità se il mancato versamento dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute all’incasso dell’imposta, valutando la crisi non transitoria di liquidità e l’impossibilità di superarla con altri strumenti.
Per il fideiussore di un finanziamento di 890.000 euro, invece, l’esposizione personale è quella del contratto di garanzia: una rateizzazione con AdER ottenuta dalla società non cambia nulla nel rapporto tra il garante e la banca.
Il rapporto tra amministratore e scelta dello strumento
Per chi è nella tua posizione, la scelta tra rateizzazione e composizione negoziata ha anche una dimensione di responsabilità gestoria. Il Codice della crisi impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche a rilevare tempestivamente la crisi e ad attivarsi per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Un amministratore che, davanti alla chiusura improvvisa di un mercato di sbocco, si limita a rinviare i versamenti fiscali senza valutare gli strumenti disponibili si espone a contestazioni sulla gestione, che possono emergere in un’eventuale procedura successiva.
Al contrario, la scelta documentata e tempestiva di uno strumento — anche solo una rateizzazione ben dimensionata, quando il problema è circoscritto, o l’accesso alla composizione negoziata, quando la crisi è più ampia — è la migliore prova di diligenza. Conservare i verbali con cui il consiglio di amministrazione ha preso atto della perdita del mercato, valutato le alternative e deliberato la strada da seguire non è un formalismo: è la ricostruzione che servirà, se un giorno qualcuno chiederà conto delle scelte fatte.
I rischi specifici
Il rischio principale è che l’amministratore scelga lo strumento più comodo per l’azienda e più pericoloso per sé. Lasciare che la rateizzazione decada perché nel frattempo si pagano fornitori e stipendi è, dal punto di vista penale, lo scenario peggiore: la decadenza riattiva la rilevanza del mancato versamento. Il secondo rischio riguarda il garante persona fisica: se l’azienda va in crisi irreversibile, la banca si rivolge a lui, e il suo patrimonio personale entra in gioco.
Le mosse giuste
- Misura la tua esposizione personale, separando quella penale (soglie per anno d’imposta), quella civile (art. 36 D.P.R. 602/1973, responsabilità verso la società e i creditori) e quella contrattuale (fideiussioni).
- Se superi le soglie penali, la regolarità del piano di rateizzazione diventa una priorità personale, non solo aziendale: va dimensionato in modo da non decadere.
- Documenta la causa esterna della crisi — la chiusura del mercato per effetto delle sanzioni — e le iniziative intraprese per superarla: sono gli elementi su cui si fonda la non punibilità per crisi di liquidità non imputabile.
- Valuta la tua posizione di garante in parallelo a quella dell’azienda: se l’escussione è inevitabile, le procedure da sovraindebitamento possono riguardare anche te, come persona fisica.
Giurisprudenza dedicata
La Cass. pen., Sez. III, n. 30532 del 25 luglio 2024 ha applicato il nuovo comma 3-bis dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000, valorizzando la crisi di liquidità non imputabile all’amministratore ai fini della non punibilità dell’omesso versamento dell’IVA. La già citata Cass. pen. n. 30109/2025 indica che la composizione negoziata, quando è seria e accompagnata da misure protettive confermate, ha un peso anche davanti al giudice penale.
Tre aziende, tre bilanci, tre esiti: le simulazioni
Le tre simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come lo stesso problema — l’export azzerato e le cartelle in arrivo — produca esiti diversi su profili diversi. Non sono casi reali e non descrivono risultati garantiti.
Simulazione A — Azienda agricola, debito sotto soglia. Ipotesi: società agricola olivicola, export verso un mercato chiuso pari al 34% del fatturato, fatturato residuo 412.000 euro, cartelle per 96.430 euro, nessun altro debito scaduto rilevante. Istanza di rateizzazione presentata nel novembre 2026 su semplice richiesta: 84 rate, quota capitale di circa 1.148 euro al mese, pari a circa 13.776 euro l’anno, a fronte di un margine operativo residuo di 47.900 euro. La rateizzazione regge. Dalla presentazione dell’istanza non possono essere avviate nuove esecuzioni; con il pagamento della prima rata le procedure in corso, se non già arrivate all’assegnazione, si fermano. Esito: per questo profilo la rateizzazione è lo strumento proporzionato; la composizione negoziata sarebbe un percorso più complesso del problema.
Simulazione B — Impresa minore, debito fiscale prevalente. Ipotesi: laboratorio di trasformazione con cartelle per 212.760 euro, fatturato sceso da 196.000 a 96.000 euro, margine operativo di 21.400 euro, altri debiti per 58.300 euro verso fornitori e una banca. Richiesta di rateizzazione documentata in 120 rate: quota capitale di circa 21.276 euro l’anno, pari al 99,4% del margine. Il piano è concedibile sulla carta ma con un’elevata probabilità di decadenza. Alternativa: composizione negoziata semplificata dell’art. 25-quater, con misure protettive per il tempo necessario a sostituire il canale di vendita e proposta all’Agenzia delle Entrate di pagamento parziale e dilazionato. Se l’Agenzia non aderisce, resta il concordato minore con l’OCC, ma poiché il Fisco rappresenta il 78,5% del passivo, una proposta che ignori il suo consenso è esposta al limite indicato da Cass. n. 14555/2026. Esito: per questo profilo la scelta corretta non è “rate o composizione”, ma costruire una proposta che l’Agenzia abbia interesse ad accettare.
Simulazione C — Industria sopra soglia, crisi multilaterale. Ipotesi: società alimentare con debito tributario di 1.384.950 euro (917.300 a ruolo, 467.650 non a ruolo), banche per 2.140.000 euro, fornitori per 683.200 euro, revoca di un affidamento comunicata il 14 ottobre 2026. Solo rateizzazione: circa 7.644 euro al mese verso AdER, con banche e fornitori liberi di agire e il debito non a ruolo scoperto. Composizione negoziata: istanza sulla piattaforma, nomina dell’esperto, richiesta di misure protettive con deposito del ricorso per la conferma; trattativa con le banche per una moratoria di 18 mesi; rateizzazione premiale dei 467.650 euro non a ruolo in 72 rate (circa 6.495 euro al mese) e proposta transattiva all’Agenzia delle Entrate. Se l’Agenzia non aderisce e almeno una parte delle banche e dei fornitori sì, il piano può trasformarsi in un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, dove il tribunale può omologare anche in assenza di adesione dell’Erario se la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale e ricorrono le altre condizioni di legge. Esito: per questo profilo la rateizzazione da sola è insufficiente; la composizione negoziata è la cornice nella quale la rateizzazione diventa uno dei tasselli.
I casi misti: quando appartieni a più profili
Molte situazioni reali non stanno in una casella sola. Le regole si combinano, e non sempre nel modo più favorevole.
L’agricoltore che è anche socio di una cooperativa. Hai cartelle personali e, insieme, un credito verso la cooperativa per i conferimenti che non ti vengono pagati. Le due posizioni seguono strade separate: la tua crisi passa dagli strumenti del Profilo 1 (rateizzazione, composizione negoziata, sovraindebitamento), quella della cooperativa dal Profilo 4. Ma i tempi sono legati: il piano di rateizzazione che sottoscrivi deve tenere conto della data realistica in cui la cooperativa ti pagherà, non di quella che ti è stata promessa. Se la cooperativa entra in composizione negoziata, verifica come vengono trattati i debiti verso i soci, perché la tua sostenibilità ne dipende.
L’azienda agricola che ha avviato un’attività di trasformazione prevalente. Hai cominciato come produttore e sei diventato, di fatto, un trasformatore che acquista materia prima da terzi per saturare gli impianti. Qui la combinazione è insidiosa: credi di essere nel Profilo 1, ma un tribunale potrebbe collocarti nel Profilo 2 o 3. Prima di scegliere lo strumento, va accertata la qualificazione, perché da essa dipendono l’accesso agli accordi di ristrutturazione, al concordato minore o al concordato preventivo, e il rischio di liquidazione giudiziale.
L’imprenditore individuale che è anche garante. Hai una ditta individuale che esportava e hai garantito personalmente il finanziamento della società di un familiare. Il tuo patrimonio risponde due volte: per i debiti della ditta, che sono debiti tuoi, e per la garanzia. In questo caso il sovraindebitamento può essere lo strumento che tiene insieme le due esposizioni, ma solo se la tua situazione complessiva non ti rende assoggettabile alla liquidazione giudiziale come imprenditore commerciale sopra soglia.
L’amministratore di una società che passa da sopra a sotto soglia. La società si è ridotta: debiti scesi sotto i 500.000 euro grazie a qualche pagamento, ricavi crollati. Tuttavia le soglie dell’impresa minore si guardano sui tre esercizi antecedenti: un’impresa che era grande fino a ieri non diventa “minore” per effetto della crisi di un solo anno. La scelta tra composizione ordinaria e semplificata va fatta sui numeri dei tre bilanci, non sull’ultimo.
L’impresa con debito misto erariale, previdenziale e locale. La transazione dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda i debiti verso l’Agenzia delle Entrate; contributi e tributi locali seguono percorsi propri. Chi ha un debito misto deve sapere che un accordo con l’Agenzia non chiude la posizione con l’ente previdenziale o con il Comune, e che la rateizzazione di AdER, se i carichi sono stati affidati all’agente, può invece riguardare insieme crediti di enti diversi.
Il socio di una società agricola che ha garantito i debiti della società. La società è agricola e quindi non assoggettabile a liquidazione giudiziale; tu, come garante, sei una persona fisica esposta verso la banca. Le misure della società non ti coprono automaticamente, ma la tua eventuale crisi personale potrà essere affrontata con gli strumenti del sovraindebitamento. Coordinare i due percorsi — quello della società e quello personale — evita che la banca, bloccata sul fronte societario, si concentri interamente sul tuo patrimonio.
Il confronto tra profili in una tabella
La tabella riassume, profilo per profilo, gli aspetti che decidono la scelta. Va letta riga per riga: ogni riga è una domanda che devi porti prima di firmare un’istanza.
| Aspetto | Azienda agricola | Impresa minore | Industria sopra soglia | Cooperativa agricola | Amministratore / garante |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidazione giudiziale | No, se resta agricola | No, finché resta sotto soglia | Sì | Dipende dalla prevalenza dell’attività | Non riguarda la persona, ma la società |
| Rateizzazione AdER | 84 rate fino a 120.000 €, 120 documentando | Idem | Idem, ma copre solo il debito a ruolo | Idem | Non incide sulle garanzie personali |
| Composizione negoziata | Sì (ordinaria o art. 25-quater) | Sì, art. 25-quater | Sì, ordinaria | Sì | Le misure non lo coprono automaticamente |
| Transazione fiscale | Art. 23, c. 2-bis; ADR art. 63 se non minore | Art. 23, c. 2-bis; concordato minore con OCC | Art. 23, c. 2-bis; ADR e concordato con cram down | Secondo la qualificazione | Non applicabile alla persona |
| Rischio principale | Credersi intoccabile | Rateizzazione insostenibile | Gestire il Fisco ignorando banche e fornitori | Conflitto con i soci | Decadenza dalla rateizzazione e soglie penali |
| Uscita se il risanamento fallisce | Concordato minore o liquidazione controllata | Concordato minore o liquidazione controllata | Concordato semplificato o liquidazione giudiziale | Liquidazione controllata, coatta o giudiziale | Sovraindebitamento personale |
Le domande che valgono per tutti
Posso chiedere la rateizzazione e poi aprire la composizione negoziata? Sì, i due strumenti non si escludono. La rateizzazione in corso non impedisce l’accesso alla composizione, e le misure premiali dell’art. 25-bis riguardano in particolare il debito non ancora iscritto a ruolo. Va però considerato che l’istanza di rateizzazione è un riconoscimento del debito: se pensi di contestare alcune cartelle, la scelta di quali includere va fatta prima.
Cosa succede se perdo un altro mercato durante il piano? Nella rateizzazione, la decadenza scatta con otto rate non pagate: se il nuovo shock riduce la liquidità, è possibile chiedere una proroga del piano alle condizioni di legge, ma è opportuno muoversi prima di accumulare rate insolute. Nella composizione negoziata, l’esperto e l’imprenditore possono aggiornare il piano; se le nuove condizioni rendono impossibile il risanamento, il percorso si chiude con l’accesso a un altro strumento di regolazione della crisi.
Le cartelle relative al periodo delle sanzioni si possono contestare? In alcuni casi sì, per vizi propri degli atti, decadenze, prescrizione. Il termine per impugnare una cartella davanti alla Corte di giustizia tributaria è di sessanta giorni dalla notifica, sospeso durante il periodo feriale dal 1° al 31 agosto. L’evento esterno, di per sé, non elimina il debito d’imposta; può invece rilevare sulle sanzioni amministrative, in presenza dei presupposti della forza maggiore.
La composizione negoziata è pubblica? L’istanza di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese, e da quel momento i creditori ne hanno notizia; il contenuto delle trattative resta riservato. Chi non chiede misure protettive mantiene un livello di riservatezza maggiore, ma rinuncia alla protezione dalle esecuzioni.
Se l’Agenzia delle Entrate rifiuta la proposta in composizione negoziata, ho perso tutto? No. Nella composizione negoziata il rifiuto è insuperabile, ma il lavoro fatto — piano, attestazioni, trattative con gli altri creditori — può confluire in un accordo di ristrutturazione o in un concordato, dove il diniego dell’amministrazione può essere superato dal tribunale alle condizioni previste. Le Sezioni Unite hanno attribuito al giudice della crisi, e non al giudice tributario, la cognizione sul diniego della transazione.
La rateizzazione mi consente di ottenere il DURC e il certificato di regolarità fiscale? Per la parte fiscale, il debito rateizzato e regolarmente pagato non è considerato scaduto ai fini delle verifiche di regolarità; per i contributi, la regolarizzazione segue le regole proprie degli enti previdenziali. Per un’impresa agroalimentare che partecipa a bandi, filiere o contratti con la grande distribuzione, questo aspetto può pesare quanto il risparmio economico, e va valutato nella scelta dello strumento.
Posso includere nella rateizzazione solo alcune cartelle? Sì: l’istanza può riguardare le cartelle che il contribuente indica. Questo permette di tenere fuori quelle che si intende contestare, evitando che l’istanza produca su di esse l’effetto di riconoscimento del debito, e di includere invece quelle sulle quali non ci sono margini di difesa. È una scelta che va fatta cartella per cartella, sull’estratto di ruolo.
Quanto dura la composizione negoziata? L’incarico dell’esperto ha una durata limitata, prorogabile alle condizioni previste dalla legge, e le misure protettive hanno a loro volta una durata fissata dal tribunale entro limiti massimi. Non è quindi uno strumento per “prendere tempo” a tempo indeterminato: è una finestra in cui l’impresa deve arrivare a una soluzione, e va preparata prima di aprirla.
La giurisprudenza profilo per profilo
Di seguito i riferimenti richiamati nell’articolo, ordinati per profilo cui si applicano in modo più diretto. Per ciascuno: estremi, principio riformulato, rilevanza.
Per l’azienda agricola e la cooperativa
Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2023, n. 3647. L’imprenditore che si qualifica agricolo resta estraneo alla procedura maggiore solo se dimostra che trasformazione e commercializzazione restano entro l’art. 2135 c.c. e riguardano in prevalenza prodotti propri. Rilevanza: è il criterio che decide se l’azienda agricola o la cooperativa che ha riconvertito la produzione dopo la perdita dell’export rimane nell’area del sovraindebitamento.
Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la falcidia dei crediti fiscali non passa dalla transazione fiscale del concordato preventivo: la convenienza è attestata dall’OCC secondo la disciplina propria del concordato minore; quando però il Fisco è l’unico creditore, il giudice non può sostituirsi alla sua volontà. Rilevanza: definisce lo spazio reale del concordato minore per agricoltori e imprese minori con debiti prevalentemente fiscali.
Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025. Nella composizione negoziata è stata concessa una misura cautelare atipica che vietava temporaneamente alla banca di escutere una garanzia del Fondo PMI. Rilevanza: utile per cooperative e imprese con finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.
Per l’impresa minore e per chi chiede la rateizzazione
Cass. civ., Sez. trib., 23 ottobre 2024, n. 27504. La domanda di rateizzazione, pur non equivalendo ad accettazione della pretesa, vale come riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione. Rilevanza: chi rateizza deve sapere che rinuncia, di fatto, a far valere la prescrizione maturata sulle cartelle incluse nell’istanza.
Cass. civ., Sez. trib., 6 febbraio 2024, n. 3414. Il riconoscimento contenuto negli atti della riscossione — pagamenti, domande di dilazione — non impedisce di contestare la debenza del tributo. Rilevanza: la rateizzazione non preclude l’impugnazione nel merito, entro i termini.
Cass. civ., Sez. trib., n. 325/2025. Ha ribadito che l’istanza di rateizzazione non è acquiescenza: il contribuente che ha chiesto la dilazione di una cartella IVA può comunque contestarne la fondatezza. Rilevanza: consente di rateizzare per fermare le esecuzioni senza rinunciare alla difesa nel merito.
Per l’industria alimentare sopra soglia
Cass. civ., Sez. Unite, 25 marzo 2021, n. 8504. La cognizione sul diniego, espresso o tacito, opposto dall’amministrazione alla transazione fiscale spetta al giudice della crisi e non al giudice tributario. Rilevanza: il rifiuto del Fisco negli strumenti di regolazione della crisi si discute davanti al tribunale concorsuale, con i numeri del piano.
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782. Il cram down nel concordato opera non solo quando l’amministrazione tace, ma anche quando vota contro. Rilevanza: chiarisce che il “no” dell’Erario non è necessariamente l’ultima parola fuori dalla composizione negoziata.
Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. L’omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione presuppone il consenso di altri creditori, anche se insufficiente da solo a raggiungere la soglia. Rilevanza: chi punta all’accordo con cram down deve lavorare anche con banche e fornitori.
Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Quando l’accordo con i creditori privati è simbolico e serve solo a imporre al Fisco una falcidia, si configura una deviazione dalla causa tipica dell’istituto che impedisce il cram down. Rilevanza: la ristrutturazione deve essere autentica, non costruita intorno al solo debito tributario.
Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5866. Accertato che il dissenso dell’Erario è determinante, il tribunale sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dell’amministrazione, e le ragioni del dissenso diventano irrilevanti. Rilevanza: sposta la partita sul piano tecnico del confronto con la liquidazione giudiziale.
Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Le cause della crisi e le condotte pregresse non impediscono di per sé l’omologazione con cram down se la convenienza è accertata, in assenza di informazioni decettive. Rilevanza: l’impresa che ha smesso di versare per effetto delle sanzioni non è esclusa per “immeritevolezza”.
Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. L’istanza di composizione negoziata presentata quando pende una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, è inammissibile e non produce effetti protettivi; spetta al tribunale investito della domanda liquidatoria valutarlo incidentalmente. Rilevanza: l’ordine delle mosse conta, e la composizione va aperta per prima.
Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14. Il pagamento parziale del debito IVA in una procedura concorsuale è compatibile con il diritto europeo se un esperto indipendente attesta che l’Erario non otterrebbe di più in liquidazione. Rilevanza: è la base del pagamento parziale dell’IVA, oggi ammesso dall’Agenzia anche nella composizione negoziata (circ. 5/E del 2026).
Per l’amministratore e il garante
Cass. pen., Sez. III, 25 luglio 2024, n. 30532. Ha applicato la nuova causa di non punibilità dell’art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000, dando rilievo alla crisi di liquidità non transitoria e non imputabile all’autore. Rilevanza: la documentazione della causa esterna (chiusura del mercato) diventa elemento di difesa personale.
Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 (depositata il 2 settembre 2025). La pendenza di una composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate, è stata considerata idonea a escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo per reati tributari. Rilevanza: la scelta della composizione negoziata ha riflessi anche sulla posizione penale dell’amministratore.
Tribunale di Brindisi, 3 marzo 2025. Si è occupato dell’estendibilità delle misure protettive al fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto. Rilevanza: conferma che la protezione del garante non è automatica e richiede presupposti specifici.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo profilo
Ecco, in concreto, che cosa facciamo, declinato sul profilo in cui ti riconosci.
- Qualifichiamo la tua impresa ai fini concorsuali: per le aziende agricole e le cooperative ricostruiamo la prevalenza dell’attività agricola sui dati contabili; per le imprese commerciali verifichiamo le soglie dell’impresa minore sui tre esercizi precedenti.
- Analizziamo l’estratto di ruolo cartella per cartella, individuando quelle con possibili vizi di notifica, decadenze o prescrizione, prima di decidere quali includere in una rateizzazione.
- Calcoliamo la sostenibilità della rata su un piano di cassa a 24 mesi, per evitare istanze destinate alla decadenza.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di rateizzazione documentata, raccogliendo la prova dell’evento esterno e degli indici di difficoltà richiesti dal decreto ministeriale.
- Impostiamo l’accesso alla composizione negoziata — ordinaria o semplificata — con il test pratico, il piano di risanamento e la documentazione richiesta dalla piattaforma.
- Redigiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive e, quando servono, le istanze per misure cautelari specifiche verso banche o creditori determinati.
- Costruiamo la proposta all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, coordinando le due attestazioni e il confronto con lo scenario liquidatorio.
- Per le imprese agricole e minori, attiviamo il percorso del sovraindebitamento — concordato minore o liquidazione controllata — quando il risanamento negoziale non è percorribile.
- Per amministratori e garanti, misuriamo l’esposizione personale penale, civile e contrattuale, e coordiniamo la strategia aziendale con quella personale.
- Difendiamo le scelte fatte fino all’ultimo grado, nei giudizi tributari, nei procedimenti di omologazione e nei reclami, fino alla Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per l’industria alimentare e per ogni impresa che sceglie il tavolo negoziale, l’abilitazione di Esperto Negoziatore significa conoscere dall’interno la logica con cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, e quindi costruire istanza e piano nel modo in cui verranno letti. Per le aziende agricole e le imprese minori, l’abilitazione di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC riguardano esattamente la relazione di convenienza da cui dipende la falcidia dei debiti fiscali nel concordato minore. Per tutti, il patrocinio in Cassazione garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: stesso difensore, stessa linea.
Su ogni fascicolo lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: chi costruisce il piano di cassa e le attestazioni lavora accanto a chi dovrà difendere la proposta davanti all’Agenzia, al tribunale e, se necessario, al giudice tributario o penale.
In chiusura
Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle del vicino. Per l’azienda agricola con un debito contenuto la rateizzazione può essere la risposta giusta; per l’impresa minore con un debito quasi tutto fiscale serve una proposta che l’Agenzia abbia interesse ad accettare; per l’industria con banche e fornitori esposti la composizione negoziata è la cornice in cui la rateizzazione diventa un tassello di un piano più ampio; per la cooperativa il nodo è il rapporto con i soci; per l’amministratore e il garante la priorità è proteggere la propria posizione personale, a partire dalla regolarità del piano e dalla documentazione della causa esterna della crisi.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché la tocca da tutti i lati in cui le competenze certificate dell’Avvocato la attraversano: la composizione negoziata è il terreno dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, il sovraindebitamento delle imprese agricole e minori è quello del Gestore della crisi e del fiduciario OCC, le cartelle e la rateizzazione sono quello dello staff nazionale in diritto bancario e tributario, e la difesa delle scelte fino all’ultimo grado è quella del cassazionista. Analizzeremo i tuoi documenti, verificheremo il profilo a cui appartieni e costruiremo con te la strategia più coerente, senza promettere risultati che nessuno può garantire.
📩 Ogni settimana senza una strategia è una settimana in cui la riscossione può muoversi prima di te: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo, tutti i riferimenti per raggiungerci si trovano al termine di questa guida.
