Impresa Con Avviso Bonario: Il Debito Può Entrare Nella Transazione Fiscale?

Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità — quella che tutti chiamano avviso bonario — e ti stai chiedendo se quel debito, che non è ancora una cartella, possa essere trattato dentro una transazione fiscale. La risposta esiste, ma non è una sola: dipende da chi sei, cioè da che tipo di impresa hai, dalle tue dimensioni, dalla procedura a cui puoi accedere e dal momento in cui ti muovi.

Due esempi lampo, per capire subito la differenza. Una S.r.l. con 480.000 € di ricavi e tre avvisi bonari IVA sul tavolo può aprire una composizione negoziata e proporre all’Agenzia delle Entrate un accordo transattivo che riduce e insieme dilaziona quel debito: lo consente l’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi. Un artigiano con 90.000 € di ricavi, invece, quella strada non ce l’ha nella stessa forma: lui passa dal concordato minore, dove il taglio dei tributi non ha nemmeno bisogno di una proposta di transazione fiscale formale. Stesso avviso bonario, due architetture giuridiche completamente diverse.

In questa guida trovi sei profili: la società di capitali sopra soglia, l’impresa che punta all’accordo di ristrutturazione, l’impresa che va in concordato preventivo, l’imprenditore minore e il professionista con partita IVA, l’impresa agricola e, infine, l’impresa che resta fuori da ogni procedura. Per ciascuno: cosa cambia davvero, i numeri, i rischi specifici e le mosse da fare.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale, e non per una generica dichiarazione di competenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualifica che il legislatore ha costruito su misura per la composizione negoziata, cioè per la sede in cui, dal 2024, il debito da avviso bonario può essere transatto con le Agenzie fiscali. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e questo copre il versante del concordato minore, cioè la strada delle imprese sotto soglia. È avvocato cassazionista, il che significa continuità difensiva fino all’ultimo grado se il diniego dell’Agenzia o il rigetto dell’omologa vanno impugnati. E coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: l’avviso bonario è materia tributaria, il piano di risanamento è materia aziendalistica, e servono entrambe sullo stesso tavolo.

📩 Se hai un avviso bonario aperto e stai valutando una procedura di regolazione della crisi, il tempo lavora contro di te: la proposta transattiva può riguardare soltanto i debiti sorti fino alla data in cui la presenti. Contattaci ora — tutti i riferimenti dello Studio sono in fondo a questa pagina.


Le regole comuni a tutti: cosa è un avviso bonario e perché la transazione fiscale lo riguarda

Prima di scendere nel tuo profilo, serve una base condivisa. Vale per tutti, e nei capitoli successivi la richiameremo senza ripeterla.

Che cosa è, tecnicamente, un avviso bonario

L’avviso bonario non è un atto di accertamento e non è una cartella. È la comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate ti informa dell’esito di un controllo sulla tua dichiarazione, prima di iscrivere il debito a ruolo. Due le fonti:

  • il controllo automatizzato, disciplinato dall’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e dall’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA: il sistema confronta quanto hai dichiarato con quanto hai versato e segnala la differenza;
  • il controllo formale, disciplinato dall’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973: qui l’ufficio verifica i documenti a supporto di oneri, detrazioni, ritenute subite.

La differenza pratica è nelle sanzioni e nei tempi. Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 il termine per pagare, rateizzare o fornire chiarimenti è di 60 giorni dalla ricezione, e non più di 30: lo ha stabilito il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108. Se l’avviso viene messo a disposizione telematicamente del tuo intermediario abilitato, il termine si allunga a 90 giorni. Chi paga entro quel termine ottiene la sanzione ridotta: un terzo per il controllo automatizzato, due terzi per il controllo formale.

La rateazione è un diritto, non una concessione: l’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 consente oggi di dilazionare qualsiasi importo in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, senza dover dimostrare uno stato di difficoltà e senza garanzie, con interesse del 3,5% annuo sulle rate successive alla prima. La soglia dei 5.000 € che in passato separava gli 8 dalle 20 rate non esiste più.

Il punto che interessa davvero: il debito da avviso bonario non è ancora a ruolo

Questa è la chiave di tutto. Finché resta nella fase bonaria, il debito non è iscritto a ruolo: non è stato affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non ha un titolo esecutivo, non genera aggio di riscossione, non può fondare un pignoramento. Il tuo interlocutore è ancora l’Agenzia delle Entrate, non l’Agente della riscossione.

Questo cambia l’intera geografia della transazione fiscale. La transazione fiscale non è uno strumento che “compra” cartelle: è l’istituto con cui il debitore propone alle Agenzie fiscali il pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi che esse amministrano. E i tributi che le Agenzie amministrano comprendono, per definizione, anche quelli non ancora trasferiti alla riscossione.

Le tre sedi in cui la transazione fiscale vive

Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) le norme sono tre, e non sono intercambiabili:

  1. Art. 23, comma 2-bis, CCII — l’accordo transattivo nella composizione negoziata, introdotto dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto Correttivo-ter), in vigore dal 28 settembre 2024 e applicabile alle composizioni negoziate avviate con istanza presentata dopo quella data.
  2. Art. 63 CCII — la transazione su crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione dei debiti.
  3. Art. 88 CCII — il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo.

A queste si affianca, per le imprese sotto soglia, l’art. 80, comma 3, CCII nel concordato minore: tecnicamente non è una transazione fiscale, ma produce un effetto analogo.

Che cosa entra e che cosa resta fuori

Il perimetro oggettivo è il primo filtro, e salta spesso nei piani costruiti a tavolino.

Entrano i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali: IRES, IRPEF, IRAP, ritenute, e — questo è il punto che per anni è rimasto sospeso — l’IVA. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, primo documento di prassi organico sul Codice della crisi, ha confermato che il credito IVA può essere oggetto di stralcio nell’accordo transattivo della composizione negoziata, non costituendo risorsa propria dell’Unione europea, e ha richiamato a sostegno la sentenza della Corte di giustizia 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti.

Restano fuori:

  • i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, per i quali l’indisponibilità discende dal diritto sovranazionale;
  • i tributi regionali e locali — IMU, TARI e simili — perché non sono amministrati dalle Agenzie fiscali ma dagli enti territoriali;
  • nella sola composizione negoziata, i contributi previdenziali e assicurativi: INPS e INAIL possono essere trattati negli accordi di ristrutturazione ex art. 63, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis e nel concordato preventivo ex art. 88, ma non nell’accordo transattivo endo-negoziale.

Il limite temporale che decide tutto

L’art. 23 CCII non fissa espressamente un termine per individuare i debiti transigibili. La circolare 5/E/2026 colma il silenzio in via analogica, estendendo alla composizione negoziata il criterio dell’art. 63, comma 1, CCII: la proposta può avere a oggetto soltanto i debiti sorti fino alla data della sua presentazione.

Leggila al contrario e capisci perché, in questa materia, l’attesa costa. Ogni mese che passa produce nuovi avvisi bonari, nuove scadenze IVA non versate, nuovo debito che resterà fuori dal perimetro dell’accordo. Il tempo qui non è neutro.

Falcidia e dilazione non sono alternative

Il dato letterale del comma 2-bis parla di pagamento “parziale o dilazionato”, e si prestava a una lettura disgiuntiva. La circolare 5/E/2026 ha sciolto il dubbio in senso cumulativo: si può proporre lo stralcio parziale del debito e, contestualmente, la rateizzazione della quota residua. È il chiarimento con la ricaduta pratica più forte dell’intero documento, perché nella maggior parte dei casi la sola riduzione lascia un residuo non pagabile in un’unica soluzione e la sola dilazione non riduce la dimensione dell’esposizione.

La stessa circolare precisa che l’esistenza di piani di rateazione già in corso — per esempio, proprio la rateazione di un avviso bonario — non preclude l’accordo: la proposta può conservarne l’ammortamento oppure sostituirlo con nuove modalità.


Se hai una S.r.l. o una S.p.A. sopra soglia: la tua è la posizione più ricca di strumenti

La tua situazione

Hai una società di capitali che supera i parametri dell’impresa minore (attivo oltre 300.000 €, ricavi oltre 200.000 €, debiti oltre 500.000 €, considerati congiuntamente). Il fatturato tiene, ma la liquidità no: hai smesso di versare l’IVA periodica per pagare fornitori e stipendi, e ora arrivano le comunicazioni di irregolarità. Magari hai già ricevuto la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate come creditore pubblico qualificato ai sensi dell’art. 25-novies CCII.

Se ti riconosci qui, sei nella posizione con più leve a disposizione — e anche nella posizione in cui il tempo è più prezioso.

Cosa cambia per te

Dal 28 settembre 2024 hai una possibilità che prima non esisteva. Nella composizione negoziata puoi formulare alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una proposta di accordo che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e dei relativi accessori, ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII — e il debito da avviso bonario vi rientra a pieno titolo, perché è un tributo amministrato dall’Agenzia delle Entrate.

Prima del Correttivo-ter la composizione negoziata era, su questo fronte, uno strumento monco: potevi accedere alle misure premiali dell’art. 25-bis, che incidono su sanzioni e interessi e ampliano l’accesso alla rateazione, ma non potevi in alcun modo ridurre il tributo. Chi aveva un’esposizione erariale rilevante era costretto a transitare verso un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo, con tutto ciò che ne consegue in termini di tempi e di visibilità esterna della crisi.

C’è poi la via alternativa, che spesso si combina con la prima. L’art. 25-bis CCII prevede, tra le misure premiali, che l’Agenzia delle Entrate conceda un piano di rateazione fino a 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sui redditi, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, estensibile fino a 120 rate mensili in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, su istanza sottoscritta anche dall’esperto. La circolare 5/E/2026 ha chiarito che fino a 72 rate il potere dell’ufficio è vincolato, mentre per arrivare a 120 la grave difficoltà va dimostrata.

Nota la formula: “non ancora iscritte a ruolo”. È esattamente la fotografia del tuo avviso bonario. Con la risposta a interpello n. 443 del 2 ottobre 2023 l’Agenzia ha inoltre ammesso che il piano preveda rate variabili di importo crescente per ciascun anno, invece che costanti.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. La tua S.r.l. ha ricevuto tre comunicazioni di irregolarità ex art. 54-bis per IVA dichiarata e non versata, per complessivi 187.600 € di imposta, più sanzioni e interessi. Hai anche 64.300 € già a ruolo da annualità precedenti e 28.900 € di contributi INPS.

  • Via premiale pura (art. 25-bis): chiedi la dilazione dei 187.600 € non iscritti a ruolo. Su 72 rate mensili la rata nominale è di circa 2.605 € oltre interessi; su 120 rate scende a circa 1.563 €. Il debito però resta intero: nessun taglio.
  • Via transattiva (art. 23, comma 2-bis): proponi lo stralcio del 40% dell’imposta e l’abbattimento integrale delle sanzioni, con pagamento del residuo in rate. Se la proposta regge il confronto con lo scenario liquidatorio, l’esposizione trattata scende sensibilmente e la quota residua viene dilazionata.
  • I 28.900 € di contributi INPS restano fuori dall’accordo transattivo endo-negoziale: vanno quantificati a parte e gestiti con strumenti diversi. Un piano che li tratti implicitamente come assorbiti non regge il confronto con l’alternativa liquidatoria.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è la doppia attestazione. La circolare 5/E/2026 ha assunto una posizione netta: le due relazioni che devono accompagnare la proposta — quella del professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e quella sulla completezza e veridicità dei dati aziendali — non possono essere redatte dal medesimo soggetto, in nome dei principi di imparzialità e indipendenza. Due incarichi significano due tempi di istruttoria, in una fase in cui il tempo è la risorsa che manca.

La questione, peraltro, non è pacifica: con decreto 21 maggio 2026 il Tribunale di Milano, Sez. II civile e Crisi d’impresa, ha ritenuto che l’art. 23 CCII non precluda che le due attestazioni siano rilasciate dallo stesso professionista, purché ne sussistano i requisiti di indipendenza. Ma attenzione alla geometria del problema: l’accordo si conclude con l’Agenzia, che applicherà la propria circolare quando valuterà la proposta; l’autorizzazione la rilascia il tribunale, che alla circolare non è vincolato. Ridurre l’istruttoria a un solo attestatore significa rischiare il rifiuto della controparte prima ancora di arrivare davanti al giudice.

Secondo rischio: le aperture informali non valgono nulla. La circolare è esplicita nel dire che nessun impegno su stralcio o dilazione può essere assunto dagli uffici prima della presentazione di una formale istanza ex art. 23, comma 2-bis. Il funzionario che in riunione dice “si può ragionare” non ha vincolato nessuno.

Terzo rischio: le misure protettive non bloccano l’Amministrazione finanziaria nell’attività di controllo, accertamento e riscossione nella fase antecedente all’esecuzione forzata. Tradotto: gli avvisi bonari continuano ad arrivare anche mentre tratti.

Le mosse giuste

  1. Fotografa il debito prima di muoverti. Certificazione dei carichi affidati ad AdER, certificato unico dei debiti tributari, cassetto fiscale, estratto conto contributivo. Senza la fotografia esatta non esiste proposta credibile.
  2. Presenta la proposta il prima possibile, perché il perimetro si cristallizza alla data di presentazione e ogni mese di attesa amplia la quota di debito che resterà fuori.
  3. Pianifica i due incarichi all’avvio del percorso, non quando la proposta è già scritta: individuare due professionisti distinti a valle significa fermare l’istruttoria.
  4. Quantifica subito contributi ed enti locali a parte, perché non entrano e vanno gestiti altrimenti.
  5. Scegli consapevolmente tra misura premiale e transazione: se il problema è di liquidità e non di sostenibilità del debito, 120 rate possono bastare; se il debito è strutturalmente eccessivo, la dilazione da sola non risolve.

In questa fase la qualifica di chi ti assiste non è un dettaglio formale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: conosce la composizione negoziata dall’interno del ruolo che il legislatore ha disegnato per governarla, e può seguire la stessa linea difensiva fino al giudizio di legittimità se il percorso si contenzioso.

Giurisprudenza dedicata

Il decreto del Tribunale di Milano del 21 maggio 2026 ha anche delimitato il sindacato del tribunale in sede di autorizzazione all’esecuzione dell’accordo: il controllo attiene alla regolarità del procedimento e della documentazione e non si estende alla convenienza economica dell’intesa. Ciò non lo riduce però a una verifica di mera presenza degli allegati: il giudice deve vagliare il contenuto effettivo dell’attestazione, che non può risolversi in enunciazioni assertive e deve risultare logicamente argomentata e coerente con il piano.


Se punti all’accordo di ristrutturazione dei debiti: qui il cram down ha regole severe

La tua situazione

Sei un imprenditore commerciale sopra soglia, hai già una base di consenso tra i creditori privati — banche, fornitori strategici — e vuoi chiudere la partita fiscale dentro un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII. Magari vieni da una composizione negoziata che non ha portato a un’intesa con tutti, e stai usando lo sbocco previsto dall’art. 23, comma 2, CCII.

Cosa cambia per te

La tua norma è l’art. 63 CCII, che disciplina la transazione su crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione. Due differenze rispetto alla composizione negoziata, entrambe importanti.

La prima è in positivo: qui entrano anche i contributi previdenziali e assicurativi, che nell’accordo endo-negoziale restano fuori. Se la tua esposizione verso INPS è rilevante, questa è la sede giusta.

La seconda è il cram down fiscale, cioè l’omologazione forzosa: il tribunale può omologare l’accordo anche in mancanza di adesione dell’Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali. È la leva che serve a superare le posizioni intransigenti dell’amministrazione quando le alternative praticabili sono meno convenienti per l’Erario stesso.

E il debito da avviso bonario? Vi rientra, con lo stesso criterio temporale: la proposta ha a oggetto i debiti sorti fino alla data della sua presentazione, ed è proprio questo il criterio che la circolare 5/E/2026 ha poi esteso in via analogica alla composizione negoziata. Per la parte non iscritta a ruolo — quindi per il tuo avviso bonario — la certificazione viene rilasciata dagli uffici dell’Agenzia, non dall’Agente della riscossione.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Debito complessivo 1.240.000 €, di cui 390.000 € verso l’Erario (210.000 € a ruolo, 180.000 € da avvisi bonari e dichiarazioni non ancora liquidate), 95.000 € verso INPS e il resto verso banche e fornitori. Gli aderenti privati coprono il 42% dei crediti. Senza adesione fiscale non raggiungi il 60% richiesto dall’art. 57.

Qui il cram down è decisivo in senso tecnico: l’adesione forzosa serve come fattore additivo per raggiungere la maggioranza di legge. Ma — ed è il punto che la Cassazione ha scolpito nel 2025-2026 — deve esserci un’autentica base di consenso da integrare, non una finzione.

I rischi specifici

Il rischio maggiore, per te, è costruire un accordo che il giudice qualifichi come transazione fiscale forzosa. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha chiarito che l’omologazione forzosa ex art. 63, comma 2-bis, CCII non è ammissibile quando l’accordo con gli altri creditori abbia natura meramente simbolica e sia utilizzato strumentalmente per imporre all’Erario una falcidia del credito tributario: la deviazione dalla causa tipica dell’istituto è di per sé ostativa, perché l’omologazione forzosa presuppone un autentico contesto di concorsualità e di riequilibrio complessivo dell’indebitamento.

Nella stessa direzione, la Cassazione con l’ordinanza n. 31892 del 7 dicembre 2025 ha affermato che perché una domanda di cram down possa essere accolta occorre che sia intervenuto un accordo — sia pure insufficiente in termini percentuali — con i creditori anteriori; e con l’ordinanza n. 5918 del 2026 ha ribadito che l’adesione forzosa va misurata come fattore additivo rispetto a un consenso già esistente. Con l’ordinanza n. 7347 del 26 marzo 2026 la Corte è tornata sull’ipotesi dell’omologa con cram down in assenza di altri creditori aderenti, nel quadro della nuova formulazione dell’art. 63 introdotta dal Correttivo-ter.

Secondo rischio, di diritto intertemporale: la nuova disciplina dell’art. 63 si applica alle proposte di transazione depositate dopo il 28 settembre 2024. Sapere in quale regime ricade la tua proposta non è un dettaglio accademico, perché cambiano i presupposti del cram down. Sul punto la Cassazione, con la sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’applicazione retroattiva della nuova disciplina.

Le mosse giuste

  1. Costruisci prima il consenso privato, poi la proposta fiscale. Un accordo con adesioni reali e significative è la condizione di accesso al cram down, non un accessorio.
  2. Documenta la genuinità della concorsualità: natura dei crediti aderenti, anteriorità dei rapporti, peso economico effettivo.
  3. Allega un confronto quantificato con la liquidazione giudiziale, perché è su quel terreno che l’omologa forzosa si gioca.
  4. Rispetta la tempistica delle comunicazioni agli enti: la proposta va trasmessa agli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale, e il tribunale non sana gli errori di destinatario.
  5. Verifica la posizione dei tributi locali: il Tribunale di Forlì, con provvedimento del 14 agosto 2025, ha ritenuto omologabile un accordo che prevedeva la transazione fiscale ex art. 63 e, in ragione di un separato accordo, lo stralcio di tributi comunali come l’IMU. Una strada praticabile, ma che va costruita a parte.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Cagliari si è pronunciato sulle condizioni perché un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e continuità indiretta possa essere omologato anche senza adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, sottolineando in particolare la necessità che gli accordi non rivestano carattere liquidatorio. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 12 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile una domanda di omologa forzosa per difetto di genuina concorsualità.


Se vai in concordato preventivo: qui la norma parla espressamente dei tuoi avvisi bonari

La tua situazione

L’esposizione è tale che l’accordo con i creditori privati non basta: serve una procedura concorsuale piena, con il voto dei creditori e il controllo del tribunale. Hai una continuità aziendale da difendere, oppure stai liquidando in modo ordinato.

Cosa cambia per te

La tua norma è l’art. 88 CCII, ed è la disposizione che, più di ogni altra, risponde in modo diretto alla domanda da cui siamo partiti.

L’art. 88, comma 5, CCII prevede che alla documentazione da presentare agli uffici vada allegata anche copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici, nonché delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda. Non solo: nel termine di trenta giorni gli uffici devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, insieme a una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all’agente della riscossione.

Leggi bene cosa significa. La legge non si limita ad ammettere nel perimetro il debito da avviso bonario già ricevuto: impone all’amministrazione di far emergere anche quello che l’avviso bonario non lo ha ancora prodotto, liquidando le dichiarazioni ancora non lavorate. È una disposizione che lavora in favore della certezza del quadro debitorio, perché il confronto tra il piano e lo scenario liquidatorio ha senso solo su numeri completi.

Parallelamente, l’agente della riscossione deve trasmettere al debitore, non oltre trenta giorni dalla presentazione, una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Due certificazioni, due perimetri: ruolo e non ruolo.

Quanto al voto, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è espresso dalla Direzione competente, su parere conforme della Direzione regionale quando competente sia una Direzione provinciale.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Depositi la domanda il 14 aprile. Alla stessa data presenti la proposta agli uffici. Hai 230.000 € a ruolo, 96.500 € da due avvisi bonari ricevuti a febbraio, e la dichiarazione IVA dell’anno precedente — con 71.200 € di imposta dichiarata e non versata — non è ancora stata liquidata, quindi nessun avviso è arrivato.

Entro il 14 maggio, in teoria, AdER certifica i 230.000 € e l’ufficio liquida la dichiarazione pendente facendo emergere i 71.200 €, certificando insieme i 96.500 € non iscritti a ruolo. Il perimetro della transazione fiscale diventa quindi di 397.700 € di imposta più accessori — e non dei soli 230.000 € che vedevi sull’estratto di ruolo quando hai iniziato a ragionare.

Chi costruisce il piano guardando solo alle cartelle sbaglia la base di calcolo di quasi il 42%.

I rischi specifici

Il rischio tipico del tuo profilo è il ritardo degli uffici. I trenta giorni sono termini rivolti all’amministrazione e hanno natura ordinatoria: se la certificazione non arriva, il piano deve comunque reggere. Il debitore lavora sui dati disponibili e ne dà conto in modo documentato, ma una base di calcolo sbagliata è un’arma in mano a chi si oppone all’omologa.

Il secondo rischio è di segno opposto rispetto a quello che molti temono. Si crede spesso che l’omologazione forzosa sia preclusa a chi ha sistematicamente violato gli obblighi tributari. Non è così: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha ribadito che nel concordato preventivo con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non, in ogni caso, la meritevolezza del debitore, chiarendo che la violazione sistematica e deliberata degli obblighi tributari, anche se protratta nel tempo, non costituisce di per sé ostacolo all’omologazione quando ricorra il presupposto della convenienza ex art. 88, comma 3, CCII. Nella stessa linea si colloca Cass. n. 5866/2026, secondo cui ciò che rileva non sono le ragioni del dissenso erariale ma il dato economico.

Il terzo rischio riguarda la tenuta del piano nel tempo: la transazione si risolve di diritto se i pagamenti promessi non vengono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze previste.

Le mosse giuste

  1. Deposita e trasmetti contestualmente. La copia della proposta e della documentazione va presentata agli uffici contestualmente al deposito in tribunale: è il giorno in cui nasce la transazione fiscale e da cui decorrono i trenta giorni per le certificazioni.
  2. Allega tutte le dichiarazioni non ancora liquidate, perché è la legge a chiederlo e perché ti conviene: fa emergere ora il debito che altrimenti emergerebbe dopo l’omologa.
  3. Costruisci il confronto con la liquidazione giudiziale su dati verificabili, perché è lì che si decide il cram down.
  4. Presidia la fase di opposizione: l’amministrazione che non propone formale opposizione davanti al tribunale non può poi impugnare l’omologazione.
  5. Monitora le scadenze dei pagamenti promessi: sessanta giorni di tolleranza, poi la risoluzione è di diritto.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Torino, con provvedimento del 17 luglio 2025, ha indicato le condizioni necessarie perché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere omologato anche contro il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali. Il Tribunale di Roma, il 29 ottobre 2025, si è pronunciato sul concordato in continuità e sulla ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII. La Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, è intervenuta sull’omologazione forzosa nel concordato in continuità.


Se sei un imprenditore minore o un professionista con partita IVA: la tua strada è più corta di quanto credi

La tua situazione

Hai una ditta individuale, una piccola S.n.c., una bottega artigiana, oppure eserciti una professione con partita IVA. Non superi congiuntamente le soglie dell’impresa minore: attivo fino a 300.000 €, ricavi fino a 200.000 €, debiti fino a 500.000 €. Hai accumulato avvisi bonari per IVA e ritenute non versate, e hai letto che la transazione fiscale è roba da grandi imprese.

È vero solo a metà, e la metà vera non è quella che ti danneggia.

Cosa cambia per te

Non accedi al concordato preventivo né, in via ordinaria, all’accordo di ristrutturazione dei debiti. La tua procedura è il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74-83 CCII, con l’OCC — l’Organismo di Composizione della Crisi — al centro della procedura.

E qui arriva la notizia che cambia la tua prospettiva. La Corte di cassazione, Sez. I, con la pronuncia del 16 maggio 2026, n. 14555, ha stabilito che nel concordato minore l’omologazione in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria trova nell’art. 80, comma 3, CCII una disciplina specifica, che non si sovrappone a quella, più gravosa, del concordato preventivo: la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88.

Tradotto nella tua lingua: non devi costruire la macchina della transazione fiscale, con il parere conforme della Direzione regionale e i passaggi amministrativi che ne derivano. Il tuo debito da avviso bonario entra nel concordato minore come credito concorsuale e viene trattato nel piano; se l’Agenzia vota contro e il suo voto è determinante, il giudice può omologare lo stesso applicando il cram down dell’art. 80, comma 3, CCII, a due condizioni: che l’adesione sia determinante per il raggiungimento della percentuale prevista e che la proposta sia per l’erario conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.

La Corte ha valorizzato l’autonomia del concordato minore, caratterizzato da una struttura semplificata e dal ruolo centrale dell’OCC, concludendo che la presenza di debiti fiscali non richiede né il previo parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate né l’attivazione della disciplina della transazione tributaria.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Sei un artigiano con 164.000 € di debiti complessivi, di cui 112.700 € verso l’Agenzia delle Entrate: 48.400 € già a ruolo, 64.300 € da tre avvisi bonari IVA e ritenute. Il resto è verso fornitori e una finanziaria.

Il credito erariale pesa il 68,7% del totale: se l’Agenzia vota no, la maggioranza non si raggiunge mai. Con il cram down dell’art. 80, comma 3, la partita si sposta sul terreno economico: quanto prenderebbe l’erario liquidando il tuo patrimonio? Se il tuo attivo liquidabile è modesto — un furgone, qualche attrezzatura, nessun immobile — la proposta che offre il 18% in cinque anni è con ogni probabilità più conveniente della liquidazione controllata. È su quel confronto che si decide, non sul fatto che tu abbia saltato i versamenti.

I rischi specifici

Il rischio più serio, per te, è l’abuso dello strumento. Il concordato minore non può essere piegato al solo scopo di cancellare il debito erariale: la Corte d’Appello di Venezia, con decisione del 10 ottobre 2024, ha affrontato proprio l’ipotesi del concordato minore utilizzato oltre la soluzione del sovraindebitamento, per la sola eliminazione del consistente debito accumulato verso l’Agenzia delle Entrate. Serve un progetto di prosecuzione dell’attività, non un’operazione di pulizia contabile.

Secondo rischio: la relazione particolareggiata dell’OCC. È il documento su cui il tribunale costruisce la propria valutazione; se è generica o incompleta, la procedura si ferma lì.

Terzo rischio, specifico di chi ha ancora l’avviso bonario aperto: se nel frattempo decadi dalla rateazione in corso, le sanzioni tornano piene sul residuo. La Cassazione, con la pronuncia n. 19021 dell’11 luglio 2025, ha confermato che la decadenza dalla rateazione di un avviso bonario comporta il ricalcolo delle sanzioni in misura piena sul residuo dovuto, secondo la disciplina vigente tempo per tempo. Un debito che entra in procedura con sanzioni piene è un debito più grande.

Le mosse giuste

  1. Scegli presto l’OCC e avvia l’istruttoria, perché la relazione particolareggiata richiede tempo e documenti.
  2. Non impostare la proposta come una transazione fiscale: dopo Cass. n. 14555/2026 la strada è quella, più diretta, dell’art. 80, comma 3.
  3. Tieni in vita la rateazione in corso fino al deposito, se riesci: una decadenza evitata vale più di molte argomentazioni.
  4. Costruisci il confronto con la liquidazione controllata in termini numerici, perché è il parametro del cram down.
  5. Documenta la prospettiva di continuità: l’attività che prosegue è ciò che distingue il concordato minore legittimo dall’uso distorto censurato in appello.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Genova, il 13 febbraio 2025, ha omologato un concordato minore la cui esposizione era costituita quasi per intero da debiti verso l’Agenzia delle Entrate, pur in assenza di adesione, verificate l’ammissibilità e la fattibilità del piano e la convenienza per l’amministrazione. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 14 gennaio 2025, ha omologato applicando il cram down nonostante l’opposizione dell’Agenzia, fondando la decisione sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e sul raggiungimento della maggioranza di legge. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 19 marzo 2025, ha omologato il concordato minore di un agente di commercio superando il voto contrario di Agenzia ed enti previdenziali. Il Tribunale di Ancona, il 17 settembre 2025, ha ricostruito i presupposti del cram down in chiave strettamente letterale.


Se hai un’impresa agricola: le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma per vie diverse

La tua situazione

Conduci un’azienda agricola, magari organizzata in società semplice o come coltivatore diretto con partita IVA. Hai avvisi bonari per IVA e IRAP, un’annata storta alle spalle e la consapevolezza, spesso vaga, di non essere assoggettabile alle stesse procedure delle imprese commerciali.

Cosa cambia per te

L’imprenditore agricolo non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Questa esclusione, che storicamente ti ha protetto, per anni ti ha anche escluso da buona parte degli strumenti di regolazione della crisi. Oggi il quadro è più articolato.

Puoi accedere alla composizione negoziata: l’art. 25-quater CCII estende lo strumento alle imprese commerciali e agricole sotto soglia, e con esso la possibilità di concludere un accordo transattivo con le Agenzie fiscali ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis. Il tuo debito da avviso bonario, quindi, può essere oggetto di proposta transattiva esattamente come quello di una S.r.l. industriale, con il medesimo perimetro: tributi amministrati dalle Agenzie fiscali sì, IVA inclusa; contributi previdenziali no; IMU e TARI no.

Puoi inoltre accedere, come imprenditore agricolo, alla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, e questa è una specificità che le altre imprese sotto soglia non hanno: la circolare 5/E/2026, nel ricostruire gli sbocchi della composizione negoziata, ricorda che l’imprenditore minore o sotto soglia può accedere al concordato minore, alla liquidazione controllata e al concordato semplificato, e — relativamente al solo imprenditore agricolo — anche all’accordo di ristrutturazione dei debiti. Significa che, per te, la porta dell’art. 63 CCII resta aperta, con i contributi previdenziali dentro il perimetro e con la possibilità del cram down.

La regola che devi ricordare è questa: non essere fallibile non vuol dire non avere strumenti; vuol dire avere strumenti diversi, e doverli scegliere con più precisione degli altri.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Azienda agricola con 143.800 € di debiti: 58.600 € verso l’Agenzia delle Entrate (di cui 37.400 € da avvisi bonari IVA non ancora iscritti a ruolo), 29.200 € verso INPS gestione agricola, 56.000 € verso fornitori di mezzi tecnici e una banca.

  • Se scegli la sola composizione negoziata con accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, puoi trattare i 58.600 € erariali, ma i 29.200 € di contributi restano integralmente fuori: devi dimostrare di poterli pagare altrove.
  • Se scegli l’accordo di ristrutturazione con transazione ex art. 63, puoi includere anche i contributi, portando la massa trattata a 87.800 €. In cambio ti serve il consenso di una quota qualificata di creditori privati, e il cram down fiscale richiede, come visto, una concorsualità autentica.

La differenza fra i due scenari è di 29.200 €: non è una sfumatura tecnica, è la differenza tra un piano che regge e uno che salta al secondo anno.

I rischi specifici

Il rischio principale è scegliere lo strumento sbagliato per inerzia. Molte aziende agricole entrano in composizione negoziata perché è la via più discreta e meno costosa, salvo scoprire a metà percorso che la componente contributiva — spesso pesante nel settore, per via della manodopera stagionale — non può essere trattata in quella sede.

Secondo rischio: la stagionalità dei flussi. Un piano di rateazione a rate costanti può essere insostenibile per chi incassa concentrato in pochi mesi. Vale la pena ricordare che, come chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 443 del 2 ottobre 2023, nella rateazione premiale della composizione negoziata il debitore può chiedere rate variabili di importo crescente per ciascun anno in luogo di rate costanti.

Terzo rischio: i tributi locali su terreni e fabbricati rurali, che restano fuori da ogni accordo transattivo e vanno negoziati separatamente con l’ente impositore.

Le mosse giuste

  1. Mappa la composizione del debito per natura, separando erariale, contributivo e locale prima di scegliere la procedura: è la scelta che determina tutto il resto.
  2. Se la componente INPS supera il 20-25% del totale, valuta seriamente l’accordo di ristrutturazione invece della sola composizione negoziata.
  3. Costruisci il piano sui flussi reali della tua annata agraria, non su dodicesimi teorici.
  4. Chiedi, dove disponibile, la rateazione a rate crescenti, coerente con l’entrata a regime del risanamento.
  5. Apri subito un canale separato con il Comune per IMU e TARI: nessuna procedura li assorbe automaticamente.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Forlì, il 14 agosto 2025, ha ritenuto omologabile un accordo di ristrutturazione che, accanto alla transazione fiscale ex art. 63 CCII, prevedeva lo stralcio di tributi comunali come l’IMU in ragione di un separato accordo con l’ente: un precedente utile per chi ha patrimonio immobiliare rurale e un’esposizione locale significativa.


Se resti fuori da ogni procedura: la partita si gioca tutta nei 60 giorni

La tua situazione

L’impresa regge. Hai avuto un trimestre difficile, non hai versato l’IVA, è arrivato l’avviso bonario, ma non c’è una crisi conclamata: non vuoi aprire una composizione negoziata, non ne hai i presupposti o semplicemente non ti serve. Vuoi solo capire come gestire quel debito senza che diventi un problema.

Questa è la posizione di gran lunga più frequente, ed è quella in cui le scelte sbagliate costano di più — proprio perché sembrano innocue.

Cosa cambia per te

Qui la transazione fiscale non c’entra: fuori da uno strumento di regolazione della crisi il tributo non si riduce. L’indisponibilità del credito erariale torna a essere la regola piena, e le deroghe — artt. 23, 63, 88 e 80 CCII — presuppongono tutte l’ingresso in un percorso formale.

Quello che hai sono due leve, entrambe importanti.

La prima è il tempo ridotto delle sanzioni. Se paghi l’intero importo o la prima rata entro il termine, la sanzione per omesso versamento si riduce a un terzo nei controlli automatizzati e a due terzi nei controlli formali. Il termine, per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, è di 60 giorni dalla ricezione, 90 se l’avviso è stato reso disponibile telematicamente al tuo intermediario abilitato.

La seconda è la rateazione fino a 20 rate trimestrali per qualunque importo, senza prova dello stato di difficoltà e senza garanzie, con interessi del 3,5% annuo sulle rate successive alla prima.

I numeri

Ipotesi dimostrativa su un avviso bonario da controllo automatizzato con 23.400 € di imposta.

  • Paghi tutto entro 60 giorni: versi l’imposta più la sanzione ridotta a un terzo e gli interessi. Il debito si chiude, non esiste ruolo, non esiste cartella, non esiste aggio.
  • Rateizzi in 20 rate trimestrali: la prima rata va versata entro lo stesso termine di 60 giorni; la quota capitale è di 1.170 € a rata, con interessi al 3,5% annuo sulle successive alla prima. La sanzione resta quella ridotta. Il piano si chiude in cinque anni.
  • Non fai nulla: il debito viene iscritto a ruolo con la sanzione piena e arriva la cartella. Ai 23.400 € si aggiungono la sanzione non più ridotta, gli interessi, e si apre il fronte della riscossione coattiva.
  • Rateizzi e poi decadi: il residuo viene iscritto a ruolo e, come confermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 19021 dell’11 luglio 2025, le sanzioni vengono ricalcolate in misura piena sul dovuto residuo.

Tra la prima e la terza ipotesi, a parità di imposta, la differenza non è marginale: è il costo del silenzio.

I rischi specifici

Il rischio principale del tuo profilo è pensare che l’avviso bonario sia un atto che si può ignorare perché “tanto poi arriva la cartella”. Arriva, ma arriva peggiorata: sanzione piena, titolo esecutivo, Agente della riscossione come controparte, possibilità di fermi, ipoteche e pignoramenti.

Secondo rischio, speculare: pensare che l’avviso bonario non si possa contestare. Si può. La Corte di cassazione, Sezione V, con la pronuncia n. 7226 del 25 marzo 2026, ha riaffermato che la comunicazione di irregolarità è atto autonomamente impugnabile, perché porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta, pur non essendo elencata tra gli atti dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992; l’impugnazione però è facoltativa, e chi non impugna l’avviso non perde il diritto di contestare la cartella successiva. Il termine per il ricorso è di 60 giorni, con la sospensione feriale dei termini processuali che opera dal 1° al 31 agosto.

Terzo rischio: la soglia penale. Per l’IVA dichiarata e non versata oltre la soglia di punibilità, la gestione tempestiva dell’avviso bonario e l’attivazione regolare di una rateazione incidono sul profilo penale del mancato versamento. È un tema da valutare con il consulente prima che scadano i termini, non dopo.

Le mosse giuste

  1. Apri l’avviso il giorno in cui arriva e verifica subito la data di elaborazione, perché da quella dipende se hai 30 o 60 giorni.
  2. Controlla la fondatezza prima di pagare: versamenti non abbinati, F24 con codici tributo errati, crediti non considerati. Se l’errore è dell’ufficio, la strada è l’istanza in autotutela, non il bonifico.
  3. Se non puoi pagare tutto, rateizza subito: la prima rata entro il termine conserva la sanzione ridotta su tutto il piano.
  4. Se la tensione finanziaria è strutturale e non episodica, fermati e cambia scenario: la rateazione è la risposta giusta a un problema di cassa, non a un problema di sostenibilità del debito. Nel secondo caso il percorso corretto è un altro, e va aperto finché sei ancora in tempo.
  5. Non lasciare decadere un piano in corso senza avvisare chi ti assiste: una rata saltata è recuperabile, due no.

Giurisprudenza dedicata

Sul rapporto tra avviso bonario e cartella la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni punti utili: la pronuncia n. 16163/2025 ha affermato la nullità della cartella emessa a seguito di controllo formale in assenza della preventiva comunicazione al contribuente; la pronuncia n. 2092/2025 ha chiarito che l’impugnazione dell’avviso non impedisce né sospende l’iscrizione a ruolo; la pronuncia n. 10732/2025 ha riconosciuto che, quando l’ufficio riconosce solo in parte un credito nella comunicazione ex art. 36-bis, l’avviso bonario integra un diniego implicito di rimborso impugnabile.


Tre imprese, lo stesso avviso bonario, tre esiti diversi

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su numeri verosimili, non casi reali. Servono a far vedere, a parità di problema, quanto pesa il profilo.

Il problema, identico per tutte e tre: un avviso bonario da controllo automatizzato ex art. 54-bis per IVA dichiarata e non versata, imposta 96.400 €, comunicazione elaborata nel 2026 e ricevuta il 9 marzo. Termine per pagare o versare la prima rata: 60 giorni, quindi 8 maggio.

Simulazione A — S.r.l. metalmeccanica, ricavi 2,1 milioni, debito erariale complessivo 410.000 €

L’impresa è sopra soglia e la crisi è reversibile ma reale. Presenta istanza di composizione negoziata il 20 aprile e, avviate le trattative, formula il 2 giugno una proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII.

Perimetro: tutti i debiti sorti fino al 2 giugno, quindi i 96.400 € dell’avviso bonario di marzo vi rientrano per intero, insieme al resto dell’esposizione erariale. Restano fuori 74.000 € di contributi INPS e 11.300 € di IMU arretrata.

Esito: la proposta prevede lo stralcio del 35% dell’imposta, l’abbattimento integrale delle sanzioni e il pagamento del residuo in 48 rate mensili. Le due attestazioni sono affidate a due professionisti distinti, in linea con la circolare 5/E/2026. Contributi e IMU vengono coperti con risorse separate, quantificate nel piano fin dal primo giorno.

Simulazione B — Ditta individuale, ricavi 178.000 €, debito complessivo 149.000 €

L’impresa è sotto soglia su tutti e tre i parametri. Non accede né alla composizione negoziata con cram down giudiziale né al concordato preventivo. Deposita domanda di concordato minore il 15 settembre, con l’assistenza dell’OCC.

Perimetro: i 96.400 € dell’avviso bonario entrano nel piano come credito concorsuale. Non serve una proposta di transazione fiscale ex art. 88: dopo Cass. n. 14555/2026 la disciplina applicabile è quella dell’art. 80, comma 3, CCII.

Esito: l’Agenzia vota contro. Il suo credito è determinante per la maggioranza. Il tribunale verifica che la proposta — pagamento del 21% in sessanta mesi con prosecuzione dell’attività — sia più conveniente della liquidazione controllata, dove l’attivo liquidabile è stimato in 19.800 €. Il cram down è applicabile e il piano regge.

Simulazione C — S.n.c. commerciale che non apre alcuna procedura

L’impresa ha una tensione di cassa episodica, non una crisi. Il 6 maggio versa la prima di 20 rate trimestrali: quota capitale 4.820 €, oltre sanzione ridotta e interessi al 3,5% annuo sulle rate successive alla prima.

Perimetro: nessuno. Non c’è transazione fiscale, non c’è falcidia, l’imposta resta intera. Quello che l’impresa ottiene è il mantenimento della sanzione ridotta e cinque anni di respiro.

Esito: se le rate vengono onorate, il debito si chiude senza ruolo, senza cartella, senza aggio. Se invece l’impresa salta due rate consecutive, decade: il residuo va a ruolo e le sanzioni tornano piene sul dovuto residuo.

Tre imprese, lo stesso avviso bonario da 96.400 €. Nella prima il debito viene ridotto e dilazionato; nella seconda viene falcidiato dal tribunale contro il voto del Fisco; nella terza resta intero e si paga tutto. Non è la gravità della situazione ad aver fatto la differenza: è il profilo, e la procedura che ne discende.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà i profili puri sono pochi. Ecco le combinazioni più frequenti e come si compongono le regole.

Imprenditore individuale sopra soglia con debiti personali

Se superi le soglie dell’impresa minore sei un imprenditore commerciale “ordinario”, quindi accedi a composizione negoziata, accordo di ristrutturazione e concordato preventivo. Ma rispondi dei debiti d’impresa con tutto il tuo patrimonio personale, e i debiti personali non d’impresa seguono una logica diversa.

La combinazione corretta, in questi casi, è trattare l’esposizione erariale d’impresa nella sede concorsuale che ti compete e valutare separatamente l’impatto sul patrimonio personale. Un errore comune è ragionare come se la procedura d’impresa chiudesse automaticamente ogni partita: non è così.

Socio illimitatamente responsabile di società di persone

Se sei socio di una S.n.c. o accomandatario di una S.a.s., la crisi della società ti tocca direttamente. L’avviso bonario intestato alla società genera un’esposizione che, sul piano della responsabilità, si riverbera su di te. La scelta della procedura societaria va quindi fatta guardando contemporaneamente a due patrimoni, non a uno.

Impresa agricola con attività connesse di trasformazione

È la zona grigia più insidiosa. Se l’attività di trasformazione e commercializzazione cresce al punto da perdere il carattere di connessione, la qualificazione agricola può essere messa in discussione — e con essa tutto l’impianto di strumenti che hai scelto. Prima di impostare il percorso, la qualificazione va verificata, non presunta.

Impresa sotto soglia che si avvicina alle soglie

Le soglie dell’impresa minore si misurano sugli ultimi tre esercizi e devono ricorrere congiuntamente. Un’impresa in crescita può trovarsi sopra soglia nell’esercizio in cui deposita e sotto soglia quando ha maturato il debito. Poiché dalla qualificazione dipende l’accesso al concordato minore piuttosto che al concordato preventivo, il calcolo va fatto all’inizio e documentato, non ricostruito in udienza.

Impresa che viene da una composizione negoziata non riuscita

È la combinazione più frequente in assoluto. L’art. 23, comma 2, CCII prevede che, se le trattative non portano a un’intesa con tutti, l’imprenditore possa accedere agli strumenti giudiziali; e l’art. 23, comma 2-ter, introdotto dal Correttivo-ter, prevede che l’adozione di uno strumento di regolazione della crisi che contempli la transazione fiscale possa intervenire anche dopo la conclusione della composizione negoziata, con la sottoscrizione dell’esperto apposta eventualmente dopo il deposito della relazione finale.

Attenzione però al perimetro temporale: i debiti maturati durante la composizione negoziata non transitano automaticamente nel nuovo perimetro. Ogni proposta ha la sua data e il suo confine.

Impresa con rateazione dell’avviso bonario già in corso che apre una procedura

La circolare 5/E/2026 è esplicita: l’esistenza di piani di rateazione già in corso non preclude l’accordo transattivo. La proposta può conservare l’ammortamento esistente oppure sostituirlo con nuove modalità; fino all’efficacia dell’accordo le rate restano dovute, e solo dopo, salvo diversa pattuizione, la precedente dilazione cessa.

Tradotto in una regola pratica: finché l’accordo non è efficace, le rate si pagano. Smettere di pagarle “perché tanto ora c’è la procedura” produce la decadenza e peggiora il debito che stai cercando di trattare.


Il confronto tra i profili

La tabella mette a fianco i sei profili sugli aspetti che decidono davvero l’esito. Leggila in orizzontale per capire la tua posizione, in verticale per capire perché due imprese con lo stesso avviso bonario finiscono in luoghi diversi.

AspettoSocietà sopra soglia (CNC)Accordo ristrutturazione (art. 63)Concordato preventivo (art. 88)Imprenditore minore / professionistaImpresa agricolaNessuna procedura
Norma di riferimentoArt. 23, c. 2-bis, CCIIArt. 63 CCIIArt. 88 CCIIArtt. 74-83 e 80, c. 3, CCIIArt. 25-quater + art. 23 c. 2-bis / art. 63Art. 3-bis D.Lgs. 462/1997
Il debito da avviso bonario entra?Sì, se sorto entro la data della propostaSì, se sorto entro la data della propostaSì; la legge impone anche di liquidare le dichiarazioni pendentiSì, come credito concorsualeSì, secondo lo strumento sceltoNo: resta intero
Falcidia del tributoSì, IVA inclusaSìSìSì, via art. 80, c. 3SìNo
Contributi INPS/INAILEsclusiInclusiInclusiInclusi nel pianoEsclusi in CNC, inclusi in ADRNon pertinente
Tributi locali (IMU, TARI)EsclusiEsclusi (salvo accordo separato)EsclusiTrattati nel pianoEsclusiNon pertinente
Serve una transazione fiscale formale?Sì, istanza ex art. 23 c. 2-bisSìSìNo (Cass. n. 14555/2026)Secondo lo strumentoNo
Omologazione forzosa contro il FiscoNo: serve l’adesioneSì, con concorsualità autenticaSì, parametro la convenienzaSì, art. 80, c. 3Sì, in sede di ADRNon applicabile
Rischio principaleDoppia attestazione e tempiAccordo giudicato simbolicoBase di calcolo incompletaUso distorto della proceduraStrumento scelto per inerziaDecadenza e sanzioni piene

Le domande trasversali

Se l’avviso bonario arriva dopo che ho presentato la proposta, quel debito entra? No, se il presupposto d’imposta è successivo. Il criterio è che la proposta transattiva abbia a oggetto i debiti sorti fino alla data della sua presentazione: conta il momento in cui il debito è sorto, non quello in cui l’ufficio lo comunica. Un avviso bonario notificato dopo la proposta ma relativo a un’annualità anteriore riguarda un debito anteriore. Un’IVA non versata il mese successivo alla proposta, invece, è fuori.

Devo impugnare l’avviso bonario per poterlo poi trattare nella transazione fiscale? No, e i due piani non vanno confusi. L’impugnazione serve a contestare la fondatezza della pretesa; la transazione serve a definirne il pagamento. Se però ritieni che il debito sia in tutto o in parte infondato, contestarlo prima conviene: una proposta transattiva costruita su un debito gonfiato ti fa pagare, in percentuale, su una base sbagliata.

Cosa succede ai debiti che restano fuori dal perimetro? Vanno pagati altrove e dimostrati nel piano. Contributi previdenziali nella composizione negoziata, IMU e TARI in qualunque sede, tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea: un piano che li tratti come implicitamente assorbiti non supera il confronto con l’alternativa liquidatoria.

Se durante la procedura l’impresa cambia dimensione, cambia anche la strada? La qualificazione si cristallizza al momento dell’accesso alla procedura. È però frequente che un’impresa si avvicini alle soglie mentre il percorso è in corso: per questo il calcolo va fatto e documentato all’inizio, con i dati degli ultimi tre esercizi.

L’accordo transattivo può saltare dopo che è stato concluso? Sì. Nella composizione negoziata l’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, oppure se l’imprenditore non esegue integralmente i pagamenti dovuti entro sessanta giorni dalle scadenze previste. La stessa logica di tolleranza e risoluzione vale negli altri strumenti.

Le misure protettive fermano gli avvisi bonari? No. Le misure protettive tutelano le trattative, ma non impediscono all’Amministrazione finanziaria di proseguire l’attività di controllo, accertamento e riscossione nella fase antecedente all’esecuzione forzata. Durante la procedura, quindi, le comunicazioni continuano ad arrivare: vanno gestite, non ignorate.


La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito i riferimenti utilizzati nella guida, ordinati per profilo. Per ciascuno: estremi, principio in sintesi e ragione di rilevanza rispetto al tema dell’avviso bonario.

Per chi è in composizione negoziata

Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, decreto 21 maggio 2026. Ha ritenuto che l’art. 23 CCII non impedisca che l’attestazione di convenienza e quella di veridicità dei dati siano rilasciate dallo stesso professionista, purché indipendente, e ha precisato che il controllo del tribunale in sede di autorizzazione riguarda la regolarità del procedimento e della documentazione, senza estendersi alla convenienza economica, ma dovendo comunque vagliare la tenuta argomentativa dell’attestazione. Rilevante perché definisce quanto costa, in tempi e incarichi, portare un avviso bonario dentro l’accordo endo-negoziale.

Corte di giustizia dell’Unione europea, 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti. Ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione la falcidia dell’IVA nel concordato preventivo, a condizione che risulti attestato il migliore soddisfacimento del credito erariale rispetto all’alternativa liquidatoria. È il precedente su cui si fonda l’apertura dell’Agenzia sullo stralcio dell’IVA, cioè proprio dell’imposta che genera la maggior parte degli avvisi bonari d’impresa.

Per chi punta all’accordo di ristrutturazione

Corte di cassazione, ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026. Ha escluso l’omologazione forzosa ex art. 63, comma 2-bis, CCII quando l’accordo con gli altri creditori ha natura meramente simbolica ed è usato strumentalmente per imporre all’Erario la falcidia: il cram down presuppone un contesto autentico di concorsualità. Rilevante perché segna il confine tra risanamento e operazione costruita sul solo debito fiscale.

Corte di cassazione, ordinanza n. 31892 del 7 dicembre 2025. Perché il cram down sia accoglibile occorre che sia intervenuto un accordo con i creditori anteriori, ancorché insufficiente in termini percentuali. Rilevante per chi ha un’esposizione quasi interamente erariale.

Corte di cassazione, ordinanza n. 5918 del 2026. Ha ribadito che l’adesione forzosa del creditore pubblico va misurata come fattore additivo rispetto a un consenso privato già formato. Rilevante nella progettazione della base di adesioni.

Corte di cassazione, ordinanza n. 7347 del 26 marzo 2026. È tornata sull’ammissibilità dell’omologa con cram down in assenza di altri creditori aderenti alla luce della riformulazione dell’art. 63 operata dal Correttivo-ter. Rilevante per il diritto intertemporale delle proposte.

Corte di cassazione, sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026. Si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’applicazione retroattiva della nuova disciplina. Rilevante per capire quale regime governa la proposta già depositata.

Tribunale di Forlì, 14 agosto 2025. Ha ritenuto omologabile l’accordo che, accanto alla transazione fiscale ex art. 63 CCII, prevedeva lo stralcio di tributi comunali in forza di un separato accordo. Rilevante per chi ha, oltre all’avviso bonario, un’esposizione IMU rilevante.

Tribunale di Milano, 12 febbraio 2026. Ha dichiarato inammissibile la domanda di omologa forzosa di un accordo di ristrutturazione per difetto di genuina concorsualità. Rilevante come applicazione di merito della linea di legittimità.

Tribunale di Cagliari. Ha indicato le condizioni per l’omologazione dell’accordo con transazione fiscale e continuità indiretta anche senza adesione di Fisco ed enti previdenziali, richiedendo in particolare che l’accordo non abbia carattere liquidatorio.

Per chi va in concordato preventivo

Corte di cassazione, ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026. Nel concordato preventivo con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore: la violazione sistematica degli obblighi tributari non è di per sé ostativa all’omologazione. Rilevante per l’impresa che ha accumulato avvisi bonari per anni e teme che la propria condotta pregressa chiuda ogni porta.

Corte di cassazione, n. 5866 del 2026. Ha confermato che, ai fini del cram down, ciò che conta è il dato economico del confronto con l’alternativa liquidatoria e non le ragioni del dissenso erariale. Rilevante nella costruzione della documentazione a supporto.

Corte di cassazione, sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026. È intervenuta sull’omologazione forzosa nel concordato preventivo in continuità. Rilevante per il concordato con prosecuzione dell’attività.

Tribunale di Torino, 17 luglio 2025. Ha individuato le condizioni perché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere omologato contro il voto contrario di creditori fiscali e previdenziali. Rilevante come guida operativa alla costruzione del piano.

Tribunale di Roma, 29 ottobre 2025. Si è pronunciato sul concordato in continuità e sulla ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII. Rilevante per la formazione delle classi quando il credito fiscale è dominante.

Per l’imprenditore minore e il professionista

Corte di cassazione, Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore l’omologazione in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria trova nell’art. 80, comma 3, CCII una disciplina specifica, non sovrapponibile a quella del concordato preventivo, e non è subordinata alla formulazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88. È la pronuncia che semplifica radicalmente il percorso delle imprese sotto soglia con debiti da avviso bonario.

Tribunale di Genova, 13 febbraio 2025. Ha omologato un concordato minore la cui esposizione era quasi interamente verso l’Agenzia delle Entrate, pur senza adesione, verificate ammissibilità, fattibilità e convenienza. Rilevante per chi ha un creditore erariale dominante.

Tribunale di Campobasso, 14 gennaio 2025. Ha omologato applicando il cram down nonostante l’opposizione dell’Agenzia, fondandosi su convenienza e maggioranza di legge.

Tribunale di Pesaro, 19 marzo 2025. Ha omologato il concordato minore di un agente di commercio superando il voto contrario di Agenzia ed enti previdenziali, valorizzando la completezza della relazione particolareggiata.

Tribunale di Ancona, 17 settembre 2025. Ha ricostruito i presupposti del cram down nel concordato minore in chiave strettamente letterale.

Corte d’Appello di Venezia, 10 ottobre 2024. Ha affrontato il caso del concordato minore piegato a una finalità che eccede la soluzione del sovraindebitamento, utilizzato per la sola eliminazione del debito verso l’Agenzia delle Entrate. Rilevante come limite interno allo strumento.

Corte d’Appello di Reggio Calabria, sentenza n. 461/2026 del 26 maggio 2026. Si è pronunciata, confermando la decisione del Tribunale di Locri n. 17/2025, sui limiti della richiesta di applicazione del meccanismo di omologazione forzosa.

Per chi resta fuori dalle procedure

Corte di cassazione, Sez. V, n. 7226 del 25 marzo 2026. Ha riaffermato che l’avviso bonario è atto autonomamente impugnabile, perché manifesta una pretesa tributaria compiuta, ma che l’impugnazione è facoltativa: chi non impugna potrà contestare la cartella successiva. Rilevante per non perdere opportunità difensive e, insieme, per non crearsi oneri inesistenti.

Corte di cassazione, n. 19021 dell’11 luglio 2025. La decadenza dalla rateazione di un avviso bonario comporta il ricalcolo delle sanzioni in misura piena sul residuo dovuto. Rilevante per chi entra in procedura con un piano di rate già compromesso.

Corte di cassazione, n. 16163 del 2025. Ha affermato la nullità della cartella emessa a seguito di controllo formale in assenza della preventiva comunicazione al contribuente.

Corte di cassazione, n. 2092 del 2025. L’impugnazione dell’avviso bonario non impedisce né sospende l’iscrizione a ruolo.

Corte di cassazione, n. 10732 del 2025. Quando l’ufficio riconosce solo in parte un credito nella comunicazione ex art. 36-bis, l’avviso integra un diniego implicito di rimborso, come tale impugnabile.

Prassi amministrativa di riferimento

Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 (Parte I), primo documento di prassi organico sul Codice della crisi, sottoposto a consultazione pubblica dal 15 aprile al 20 maggio 2026: perimetro dell’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, falcidia dell’IVA, cumulabilità di stralcio e dilazione, limite temporale dei debiti transigibili, doppia attestazione, misure premiali dell’art. 25-bis. Circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020, sulla valutazione delle proposte di transazione fiscale. Risposta a interpello n. 443 del 2 ottobre 2023, sulla rateazione a rate variabili crescenti nella composizione negoziata.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, gli strumenti con cui lo Studio interviene su un’impresa che ha ricevuto un avviso bonario e deve decidere se e come farlo entrare in una transazione fiscale. Sono attività che svolgiamo, non attività in cui “ti aiutiamo”.

  1. Ricostruiamo il debito fiscale reale, distinguendo voce per voce ciò che è iscritto a ruolo da ciò che non lo è: estratto dei carichi affidati ad AdER, certificato unico dei debiti tributari, cassetto fiscale, dichiarazioni non ancora liquidate. È la base su cui tutto il resto poggia, ed è la parte che più spesso viene fatta male.
  2. Verifichiamo la fondatezza dell’avviso bonario prima di trattarlo: riscontro dei versamenti non abbinati, controllo dei codici tributo, verifica dei crediti compensati e delle ritenute subite, calcolo autonomo delle sanzioni applicate.
  3. Qualifichiamo l’impresa rispetto alle soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, con i dati degli ultimi tre esercizi, perché da quella qualificazione dipende l’intera architettura del percorso.
  4. Per le imprese sopra soglia, predisponiamo l’istanza di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII e ne coordiniamo gli allegati, pianificando fin dall’avvio i due incarichi distinti di attestazione richiesti dalla circolare 5/E/2026.
  5. Per chi punta all’accordo di ristrutturazione, costruiamo la base di adesioni private prima della proposta fiscale, documentando l’anteriorità e il peso economico dei crediti aderenti, perché è su quel terreno che il cram down si vince o si perde.
  6. Per il concordato preventivo, curiamo il deposito contestuale della proposta agli uffici competenti e presidiamo i trenta giorni delle certificazioni, allegando le dichiarazioni per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici.
  7. Per gli imprenditori minori e i professionisti, impostiamo il concordato minore sull’art. 80, comma 3, CCII, raccordandoci con l’OCC sulla relazione particolareggiata e costruendo il confronto numerico con la liquidazione controllata.
  8. Per le imprese agricole, scegliamo lo strumento in base alla composizione del debito, valutando se la componente contributiva imponga l’accordo di ristrutturazione invece della sola composizione negoziata.
  9. Redigiamo e presentiamo le istanze di rateazione, ordinarie ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 e premiali ex art. 25-bis CCII, inclusa la richiesta di rate variabili crescenti dove coerente con i flussi.
  10. Impugniamo gli atti quando serve — comunicazioni di irregolarità, cartelle, dinieghi — e proseguiamo la stessa linea difensiva nei gradi successivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata è oggi la sede in cui il debito da avviso bonario può essere ridotto e dilazionato prima che diventi ruolo, e conoscerne la meccanica dall’interno significa impostare la proposta nei tempi e nella forma che l’Agenzia valuta. Per le imprese sotto soglia pesa in modo altrettanto diretto la qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, perché il concordato minore vive del raccordo con l’Organismo.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: la ricostruzione del debito e il piano economico-finanziario sono lavoro da commercialista, la qualificazione giuridica e il contenzioso sono lavoro da avvocato, e tenerli separati è il modo più rapido per costruire una proposta che non regge. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna ripartenza da zero se la partita si sposta in sede contenziosa.


Il primo passo è capire chi sei

Se sei arrivato fin qui hai capito il punto: la domanda da cui siamo partiti — il debito da avviso bonario può entrare nella transazione fiscale? — ha una risposta affermativa in quasi tutti gli scenari, ma la strada per arrivarci cambia completamente a seconda del profilo. Per la società sopra soglia passa dall’art. 23, comma 2-bis; per chi costruisce un accordo passa dall’art. 63; per chi va in concordato dall’art. 88, che il debito non iscritto a ruolo lo nomina espressamente; per l’imprenditore minore passa dall’art. 80, comma 3, senza nemmeno bisogno di una transazione fiscale formale. E per chi resta fuori da ogni procedura non passa affatto: lì si lavora sui 60 giorni e sulle 20 rate.

Il primo passo è quindi capire in quale profilo ti trovi. Il secondo è agire secondo le regole del tuo profilo, e non secondo quelle di qualcun altro.

Lo Studio Monardo è attrezzato esattamente per questo passaggio, per ragioni verificabili: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè della procedura in cui il debito tributario non ancora iscritto a ruolo può oggi essere transatto; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, cioè del percorso riservato alle imprese sotto soglia; è avvocato cassazionista, e questo garantisce continuità difensiva fino all’ultimo grado se il diniego dell’Agenzia o il rigetto dell’omologa vanno impugnati; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è la combinazione di competenze che un avviso bonario dentro un piano di risanamento richiede.

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