Questa è una raccolta delle domande che ci arrivano più spesso dai titolari di imprese edili che hanno lavorato con lo sconto in fattura e oggi si ritrovano con il cassetto fiscale pieno e il conto corrente vuoto. Le abbiamo messe in fila così come ci vengono poste, con risposte complete, perché ognuna nasconde un dettaglio tecnico che può cambiare l’esito del risanamento.
Il contesto normativo, in breve. I crediti nascono dall’art. 121 del D.L. 34/2020, che ha permesso ai committenti di trasformare la detrazione in sconto in fattura o in cessione. Una serie di interventi successivi (D.L. 11/2023, D.L. 39/2024, legge di bilancio 2026) ha bloccato quasi del tutto le nuove opzioni, ristretto la circolazione dei crediti e introdotto limiti alla loro compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo. Sul versante della crisi, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) mette a disposizione composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo e, per le imprese minori, concordato minore. La domanda vera è come far parlare questi due mondi.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo punto di contatto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che gestisce le trattative tra impresa in crisi e creditori da cui nasce, nella maggior parte dei casi, il piano di ristrutturazione. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: le due materie che decidono il destino dei crediti superbonus, perché è con le banche che si tratta la cessione ed è con il Fisco che si gioca la compensazione e la transazione.
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Blocco A — Le basi
“Ma i crediti del superbonus che ho nel cassetto fiscale sono soldi miei o no?”
Sì, sono un bene della tua impresa, ma non sono denaro. È la distinzione da cui dipende tutto il resto.
Quando hai praticato lo sconto in fattura, il cliente non ti ha pagato una parte del corrispettivo e ti ha “girato” il beneficio fiscale che gli spettava. Quel credito è entrato nel tuo patrimonio: compare nella piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate, va iscritto in bilancio, e in qualsiasi procedura della crisi fa parte dell’attivo. Nella pratica delle procedure concorsuali si ragiona proprio così: il credito d’imposta è il modo in cui l’impresa riscuote il prezzo dei lavori eseguiti, e il suo utilizzo o la sua vendita equivalgono a incassare quel prezzo.
Il problema è che non puoi usarlo come useresti un bonifico. Hai sostanzialmente due strade soltanto:
- compensarlo con modello F24, cioè usarlo per pagare imposte, contributi e altri versamenti che transitano per l’F24, nei limiti della quota annuale;
- cederlo a un altro soggetto, nei limiti di chi può ancora acquistarlo.
Non esiste la terza strada del rimborso: la quota annuale non usata nell’anno non si recupera negli anni successivi e non si può chiedere indietro all’Erario. Lo ha ribadito anche l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, commentando le modifiche del D.L. 11/2023.
Tradotto in termini di piano di ristrutturazione: i tuoi crediti hanno un valore, ma quel valore dipende da quanto riesci effettivamente a compensare ogni anno e da quanto qualcuno è disposto a pagarli se li cedi. Il numero scritto nel cassetto fiscale è un tetto massimo, non il valore su cui i creditori e il tribunale ragioneranno. Lo vedremo meglio più avanti, quando parleremo di come l’attestatore li valuta.
“Posso darli direttamente ai miei fornitori al posto dei soldi?”
Solo in casi limitati, e quasi mai è la soluzione migliore.
Dare un credito d’imposta a un fornitore per estinguere un debito significa cederglielo: giuridicamente è una cessione che funziona come pagamento. Perché sia possibile devono verificarsi tre condizioni.
La prima riguarda la cedibilità residua del singolo credito. Le regole sulla circolazione sono state ristrette più volte. In linea generale, per i crediti nati da sconto in fattura il fornitore che ha applicato lo sconto dispone di una prima cessione libera, cioè verso qualunque soggetto; le cessioni successive sono riservate ai cosiddetti soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione e società dei loro gruppi). Se quella prima cessione libera l’hai già usata, o se il credito ti è arrivato a tua volta per cessione, il fornitore “normale” non può riceverlo. Non serve ricostruirlo a memoria: la piattaforma dell’Agenzia indica per ogni credito le opzioni di cedibilità ancora disponibili.
La seconda condizione è l’indivisibilità. Per i crediti comunicati dal 1° maggio 2022 ogni rata annuale ha un codice identificativo e, dopo la prima comunicazione, non può essere ceduta a pezzi. Se devi 18.600 euro a un fornitore e la rata disponibile vale 41.300 euro, non puoi cedergliene solo una parte.
La terza è la volontà del fornitore. Nessuno è obbligato ad accettare un credito d’imposta al posto del denaro, e chi lo accetta si assume dei rischi: lo deve poter usare in compensazione nei suoi limiti, e se il credito fosse contestato potrebbe subirne il sequestro, come vedremo nelle risposte del Blocco C.
Detto questo, all’interno di un piano concordato con i creditori la cessione a un creditore può avere senso, soprattutto se il creditore è una banca. La banca aderente all’accordo che acquista i crediti dell’impresa a un prezzo concordato è, nella pratica, lo schema più utilizzabile: la banca è soggetto qualificato, ha capienza fiscale, e il prezzo pagato può essere compensato con la sua stessa esposizione verso l’impresa.
“Con i crediti posso pagare le tasse arretrate e l’INPS?”
Sì in linea di principio, ma con due limiti che molti scoprono troppo tardi.
Il primo limite è la quota annuale. Il credito non si usa tutto insieme: è diviso in rate con scadenze fissate dalla legge, le stesse che avrebbe avuto il committente se avesse detratto. Ogni anno puoi compensare al massimo la quota di quell’anno. Se nell’anno hai 60.000 euro di F24 da pagare e la quota disponibile è di 90.000, 30.000 euro vanno ceduti entro l’anno o sono perduti.
Il secondo limite sono i debiti iscritti a ruolo. Qui il legislatore ha costruito un meccanismo che, per l’impresa edile in crisi, è quasi un paradosso. Il D.L. 39/2024 ha inserito nell’art. 121 del D.L. 34/2020 il comma 3-bis: in presenza di ruoli o carichi affidati alla riscossione per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, scaduti da oltre trenta giorni e non sospesi o rateizzati, l’utilizzo in compensazione dei crediti da bonus edilizi è sospeso fino a concorrenza di quei ruoli. A questo si somma il divieto generale di compensazione dell’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006, che scatta in presenza di ruoli erariali scaduti oltre una certa soglia: la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 116) l’ha abbassata da 100.000 a 50.000 euro con decorrenza dal 2 marzo 2026. Sopra quella soglia la compensazione è esclusa del tutto, non solo fino a concorrenza, salvo le eccezioni previste per alcuni versamenti contributivi e assicurativi, che vanno verificate caso per caso con il commercialista.
Hai i crediti per pagare il Fisco, ma proprio il debito con il Fisco ti impedisce di usarli.
La chiave per uscirne è che entrambi i divieti non operano se i ruoli sono sospesi o se è in corso una rateizzazione da cui non sei decaduto. Per questo, in molti piani, il primo passo non è la cessione dei crediti ma la regolarizzazione della posizione a ruolo, proprio per sbloccare la compensazione.
Quanto agli arretrati: i debiti fiscali e contributivi già scaduti, una volta che l’impresa entra in una procedura con transazione fiscale, vengono trattati nel piano. I crediti d’imposta servono allora soprattutto a pagare i tributi correnti, liberando la liquidità che il piano destina alle rate concordate con il Fisco.
“Cosa si intende esattamente per piano di ristrutturazione? Quale fa per me?”
Dipende da quanti creditori hai, da quanto pesa il Fisco nel tuo passivo e dalle dimensioni dell’impresa. “Piano di ristrutturazione” è un’espressione che nel linguaggio comune copre strumenti diversi.
La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) è un percorso riservato e stragiudiziale, con l’assistenza di un esperto indipendente, in cui l’impresa tratta con banche, fornitori e Fisco. Consente di chiedere misure protettive al tribunale ed è spesso l’anticamera degli strumenti successivi.
Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) non passa dal tribunale: è un accordo privato sorretto dall’attestazione di un professionista. Non consente però di imporre nulla al Fisco.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 CCII) richiede l’adesione di una quota qualificata dei creditori e l’omologazione del tribunale. Può contenere la transazione fiscale dell’art. 63 CCII, con la possibilità, a condizioni precise, di omologazione anche contro il dissenso dell’Agenzia delle Entrate.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) permette di distribuire il valore in modo più flessibile rispetto all’ordine delle cause di prelazione, ma richiede il voto favorevole di tutte le classi.
Il concordato preventivo coinvolge tutti i creditori, con voto per classi e commissario giudiziale; la transazione fiscale segue l’art. 88 CCII.
Per l’imprenditore minore la strada è invece quella del sovraindebitamento, con il concordato minore.
In tutti questi strumenti i crediti superbonus possono entrare nel piano. Cambia il modo in cui vengono valutati, chi deve dare il consenso e quanto il Fisco può essere vincolato. Nel Blocco B entriamo nel concreto.
Blocco B — La procedura
“Da dove comincio? Chi deve guardare il cassetto fiscale?”
Si comincia dall’inventario, e lo devono fare insieme il commercialista e l’avvocato. È il passaggio che quasi tutti vorrebbero saltare e che invece decide la tenuta di tutto il resto.
Il primo documento è l’estrazione della piattaforma cessione crediti. Per ogni credito la piattaforma mostra il tipo di bonus, l’importo, l’anno di riferimento, il cedente e le opzioni di cedibilità ancora disponibili. Da lì si costruisce una tabella per lotti che, per ciascuno, deve rispondere ad alcune domande precise: quante rate residue ci sono e di quale importo; se sono state esercitate opzioni di ulteriore rateazione; se la prima cessione libera è ancora disponibile; se ci sono comunicazioni sospese, controlli preventivi o contestazioni.
Il secondo documento è l’estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, insieme all’elenco degli avvisi di accertamento e degli atti di recupero. Serve per capire se e quando scattano i divieti di compensazione di cui abbiamo parlato: se ci sono ruoli scaduti sopra i 10.000 euro, e soprattutto se si superano i 50.000 euro di ruoli erariali scaduti e non rateizzati.
Il terzo è il calendario dei versamenti F24 dell’impresa nei prossimi anni: IVA, ritenute sui dipendenti, contributi, IRES e IRAP, premi INAIL. È la capienza reale in cui i crediti possono essere assorbiti.
Il quarto, spesso dimenticato, è la documentazione tecnica dei cantieri che hanno generato i crediti: asseverazioni, SAL, visti di conformità, stato effettivo delle opere. Serve a pesare il rischio che un lotto venga contestato.
Senza questi quattro documenti messi uno accanto all’altro, qualsiasi cifra sui crediti inserita nel piano è un’ipotesi e non un dato. E un piano costruito su ipotesi viene smontato dal tribunale, come dimostra il caso di Lecce che citiamo più avanti.
Quando l’inventario è pronto si decide lo strumento. Se l’impresa ha già pignoramenti in corso o banche che revocano gli affidamenti, la priorità è la protezione (composizione negoziata o domanda con riserva con misure protettive). Se invece la situazione è ancora ordinata, si può partire direttamente dalle trattative.
“Come li mette dentro il piano il professionista? Al valore scritto?”
No, e se qualcuno te lo propone è un campanello d’allarme.
Ogni strumento della crisi, a eccezione della composizione negoziata nella sua fase iniziale, richiede che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Per i crediti superbonus questo significa scomporre il valore nominale in tre componenti.
La parte compensabile: le quote annuali che l’impresa può ragionevolmente assorbire con i propri versamenti F24, tenuto conto dei limiti di compensazione e della sua capienza reale. Per questa parte il valore è vicino al nominale, perché ogni euro compensato è un euro di tributi che non si paga in denaro.
La parte cedibile: le quote eccedenti, che vanno vendute. Il loro valore è il prezzo che una banca o un intermediario è effettivamente disposto a pagare, che per le rate lontane nel tempo sconta anche il costo del denaro.
La parte a rischio: i lotti con contestazioni, controlli o documentazione fragile. Qui l’attestatore prudente attribuisce valore fortemente ridotto o nullo.
Il valore che conta nel piano è la somma di queste tre componenti, non il totale del cassetto fiscale.
C’è poi un confronto obbligato: quello con la liquidazione giudiziale. Nella transazione fiscale, e nel concordato in generale, il trattamento proposto ai creditori va confrontato con quello che otterrebbero se l’impresa fosse liquidata. In liquidazione i crediti d’imposta verrebbero gestiti dal curatore con tempi e limiti propri, e spesso ceduti a prezzi più bassi. Questa differenza è, in molti casi, l’argomento più forte a favore della continuità: l’impresa che resta in vita riesce a estrarre dai crediti più valore di quanto farebbe una procedura liquidatoria.
“Posso proporre al Fisco di pagarlo con i crediti stessi nella transazione fiscale?”
La risposta onesta è: indirettamente sì, direttamente dipende da come il piano è costruito, e va verificato.
La transazione fiscale (art. 63 CCII negli accordi di ristrutturazione, art. 88 CCII nel concordato) è la proposta all’Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali di un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi. L’art. 63 è stato riscritto dal D.Lgs. 136/2024 (correttivo ter) per le proposte presentate dopo la sua entrata in vigore, e oggi fissa condizioni precise per l’omologazione anche senza l’adesione del Fisco: carattere non liquidatorio dell’accordo, trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, una soglia minima di soddisfacimento del credito pubblico, la presenza di altri creditori aderenti. La Cassazione, dal canto suo, ha chiarito che l’accordo rivolto sostanzialmente solo al Fisco non sfugge al controllo di merito del tribunale (Cass. n. 32954/2024) e che un accordo con altri creditori di facciata può legittimamente non essere omologato (Cass. ord. n. 4365/2026).
Dentro questa cornice, i crediti superbonus possono servire in due modi.
Il primo, più solido, è economico: usando i crediti per pagare i tributi correnti, l’impresa libera liquidità che il piano destina alle rate della transazione. Il piano deve mostrarlo con un prospetto anno per anno.
Il secondo è fare della cessione una fonte del piano: una parte dei crediti viene ceduta a una banca aderente e il ricavato finanzia il pagamento iniziale al Fisco o il pagamento integrale dei creditori estranei, che nell’accordo di ristrutturazione va garantito entro 120 giorni.
Proporre invece all’Agenzia di “riprendersi” i crediti come forma di pagamento non è uno schema previsto dalla legge, e non conviene costruire un piano su un’ipotesi del genere senza una verifica specifica.
Un punto va detto chiaramente: se la tua posizione a ruolo blocca la compensazione, il piano deve indicare in che momento e grazie a quale atto la compensazione torna possibile. Altrimenti il prospetto dei flussi è irrealizzabile.
“Durante le trattative qualcuno può portarmi via i crediti?”
Dipende da chi è “qualcuno”.
Se parliamo dei creditori, la risposta è: sì, finché non chiedi e ottieni le misure protettive. Una volta che l’impresa ha depositato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con richiesta di misure protettive, o un’istanza nella composizione negoziata, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Il tribunale conferma le misure con un proprio provvedimento, ne verifica la necessità e ne fissa la durata, che non è illimitata.
Se parliamo dell’autorità giudiziaria penale, la risposta è diversa. Le misure protettive riguardano le iniziative dei creditori e non fermano un sequestro preventivo disposto in un procedimento penale. La Cassazione penale, con un orientamento ormai costante, ha ritenuto sequestrabili i crediti d’imposta legati a lavori non eseguiti o a documentazione falsa, anche quando si trovano presso un cessionario estraneo al reato (Cass. n. 3108/2024; Cass. n. 28064/2024). Ma ha anche richiesto che il nesso tra ciascun credito e il reato sia motivato in modo specifico, annullando i sequestri che colpivano in blocco il cassetto fiscale senza questa verifica (Cass. n. 7021/2024).
In termini pratici: le misure protettive ti difendono dai pignoramenti dei creditori, non da un’indagine sui cantieri. Per questo il piano va costruito separando i crediti con documentazione solida da quelli che potrebbero essere contestati.
C’è poi un terzo “qualcuno”: il tempo. Le quote annuali non usate entro l’anno si perdono. Nessuna misura protettiva sospende questa scadenza.
“Quanto tempo serve e quali sono le scadenze?”
Ci vogliono mesi, non settimane, e il calendario va costruito all’indietro partendo da una data che molti ignorano: il 31 dicembre di ogni anno, entro cui la quota annuale va usata o ceduta.
Ecco i passaggi con i termini principali.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Inventario dei crediti | Estrazione dalla piattaforma cessione crediti, estratto di ruolo, calendario F24 | Subito, prima di ogni contatto con i creditori | Agenzia delle Entrate (piattaforma) e AdER |
| Sblocco della compensazione | Istanza di rateizzazione dei ruoli o richiesta di sospensione | Prima possibile, e comunque in tempo per usare la quota dell’anno | Agenzia delle Entrate-Riscossione |
| Utilizzo della quota annuale | Compensazione con F24 | Entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento; la quota non usata è persa | Agenzia delle Entrate |
| Cessione delle quote eccedenti | Comunicazione sulla piattaforma; per le cessioni successive alla prima l’accettazione è possibile solo dopo cinque giorni lavorativi | Con margine rispetto a fine anno | Piattaforma cessione crediti |
| Protezione dell’impresa | Istanza di composizione negoziata o domanda con riserva, con richiesta di misure protettive | Quando i creditori stanno agendo o stanno per farlo | Camera di commercio (piattaforma nazionale) e tribunale |
| Transazione fiscale | Deposito della proposta con documentazione e dichiarazione del legale rappresentante | 90 giorni per l’adesione del Fisco | Agenzia delle Entrate, AdER, enti previdenziali |
| Omologazione dell’accordo | Pubblicazione nel registro delle imprese e ricorso | Dopo la scadenza del termine concesso al Fisco (Cass. n. 34377/2024) | Tribunale competente |
| Opposizioni | Atti dei creditori e degli interessati | 30 giorni | Tribunale |
| Creditori estranei | Pagamento integrale | 120 giorni dall’omologazione (crediti scaduti) o dalla scadenza | — |
| Reclamo | Contro la sentenza di omologazione | 30 giorni | Corte d’appello |
Due osservazioni. La prima: la sequenza conta quanto i termini. La Cassazione ha chiarito che la domanda di omologazione con richiesta di omologazione forzosa non può essere presentata prima che sia scaduto il termine concesso al Fisco per esprimersi, termine da coordinare con quello per le opposizioni (Cass. n. 34377/2024). La seconda: i termini del Codice della crisi hanno regole proprie, e vanno calcolati caso per caso con prudenza, senza fare affidamento su proroghe o sospensioni.
Blocco C — I casi particolari
“E se una parte dei crediti è sotto sequestro o c’è un controllo dell’Agenzia?”
Allora quella parte, nel piano, va trattata come non disponibile finché la situazione non si chiarisce. Non è una scelta di prudenza facoltativa: è ciò che ogni attestatore serio farà, e ciò che il tribunale si aspetta.
Il quadro giurisprudenziale è netto. Per la Cassazione penale il credito d’imposta nato da una frode è inesistente, e il vincolo lo segue in ogni passaggio: la buona fede di chi lo detiene non impedisce il sequestro con finalità impeditive (Cass. n. 3108/2024), e le tutele che l’art. 121 del D.L. 34/2020 riconosce al cessionario operano sul piano tributario, non su quello penale (Cass. n. 28064/2024). La Corte ha anche ritenuto integrato il reato nel caso di fatture in acconto per lavori superbonus non eseguiti, idonee a generare crediti monetizzabili (Cass. n. 38161/2024), e ha valorizzato l’assenza di un intervento essenziale come il cappotto termico quale indice di crediti inesistenti (Cass., sez. III, n. 15710/2026).
Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia, che è quella che interessa l’impresa onesta. La stessa Cassazione ha annullato un’ordinanza che confermava il sequestro di crediti per oltre quattro milioni di euro perché mancava una motivazione adeguata sul collegamento tra i crediti e le condotte contestate (Cass. n. 7021/2024). Il sequestro non può colpire l’intero cassetto fiscale in modo indiscriminato: ogni lotto va collegato allo specifico fatto contestato.
Nel piano questo si traduce in tre mosse. Primo: separare i lotti sequestrati o contestati da quelli estranei all’indagine. Secondo: costruire i flussi del piano solo sui lotti “puliti”, attribuendo agli altri un valore prudenziale nullo o fortemente ridotto. Terzo: coordinare la difesa penale o tributaria sui lotti contestati con i tempi della procedura, così che un eventuale dissequestro diventi una risorsa aggiuntiva e non un presupposto del piano.
Se invece il controllo è solo tributario (un controllo preventivo o una verifica documentale), occorre ricostruire la documentazione di ciascun intervento e valutare con il commercialista la probabilità che il credito venga confermato, prima di decidere se e come inserirlo.
“Ho crediti con rate che scadono fino al 2033: servono lo stesso?”
Servono, ma valgono meno di quanto pensi, e il piano deve dirlo.
Il D.L. 11/2023 ha consentito ai fornitori e ai cessionari di spalmare in dieci rate annuali di pari importo i crediti superbonus derivanti da comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, previa comunicazione all’Agenzia. L’Agenzia, nella circolare n. 27/E del 2023, ha ricordato che anche per queste rate la quota non utilizzata nell’anno non può essere usata negli anni successivi né chiesta a rimborso.
Per un’impresa con molti crediti e poca capienza fiscale l’allungamento può essere stato una scelta sensata, perché riduce la quota annuale da assorbire e quindi la quota che rischia di andare persa. Il rovescio della medaglia è che le rate lontane valgono meno sul mercato: chi le compra immobilizza denaro per anni prima di poterle usare.
Nel piano le rate lunghe sono utili soprattutto in una prospettiva di continuità: se l’impresa sopravvive, lavora e versa imposte e contributi, quelle rate verranno assorbite nel tempo e libereranno liquidità ogni anno. Per questo i crediti a lunga scadenza sono un argomento a favore di un piano in continuità, e un debole argomento in un piano liquidatorio.
La domanda da porsi non è “quanto valgono i miei crediti”, ma “quanti anni di versamenti fiscali avrò per assorbirli”. Se la risposta è “meno di quelli necessari”, la parte eccedente va ceduta per tempo o va considerata persa.
“La mia impresa è piccola: vale anche per me?”
Vale il principio, cambia lo strumento.
Se l’impresa rientra nella nozione di imprenditore minore dell’art. 2 CCII, cioè se nei tre esercizi precedenti è rimasta sotto le soglie di attivo patrimoniale, ricavi e indebitamento previste dalla norma, non può accedere all’accordo di ristrutturazione né al concordato preventivo. Gli strumenti sono quelli del sovraindebitamento: il concordato minore, che consente di proporre ai creditori, compreso il Fisco, un pagamento parziale o dilazionato, e, se la continuità non è possibile, la liquidazione controllata.
I crediti superbonus funzionano nello stesso modo: sono attivo da valutare, possono essere compensati con i tributi correnti se l’attività prosegue, possono essere ceduti se la cedibilità residua lo consente. La differenza è che nel sovraindebitamento il ruolo centrale lo svolge l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che verifica la documentazione e redige la relazione sulla proposta.
Nelle imprese edili piccole c’è poi quasi sempre un secondo problema: i soci e i familiari che hanno firmato fideiussioni per le banche. La crisi dell’impresa diventa rapidamente crisi della famiglia, e gli strumenti vanno coordinati perché il salvataggio dell’impresa non si traduca nell’escussione di chi l’ha garantita.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno il percorso che la proposta dell’impresa minore e dei suoi garanti deve affrontare.
La prima verifica, in ogni caso, è sulle soglie dimensionali: sbagliare strumento significa perdere mesi mentre le quote annuali scadono e i creditori agiscono.
“I condomini mi chiedono i danni per il cantiere fermo: entrano nel piano?”
Sì, entrano, e sottovalutarli è uno degli errori che più spesso rendono un piano inattuabile.
Molte imprese edili si sono fermate quando le banche hanno smesso di comprare i crediti. I committenti, in particolare i condomini, hanno reagito chiedendo la risoluzione del contratto, penali, risarcimenti per la perdita del beneficio fiscale. Queste pretese sono debiti dell’impresa, anche se contestati, e il piano deve farci i conti.
Sul risarcimento la giurisprudenza di merito ha iniziato a mettere ordine. Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 21/2025 del 7 gennaio 2025, ha affermato che il diritto al risarcimento per la perdita del beneficio spetta ai singoli condòmini, e non al condominio in blocco, in ragione della natura personale del credito d’imposta legato a ciascuna unità immobiliare. Per l’impresa questo può significare un contenzioso frammentato, con molti creditori potenziali anziché uno solo, e rende più complessa la mappa del passivo.
Nel piano queste posizioni si trattano in due modi. Si può cercare di coinvolgerle nelle trattative, magari legando la ripresa del cantiere a una rinuncia alle penali. Oppure le si considera creditori estranei, e allora, in un accordo di ristrutturazione, occorre accantonare le risorse per pagarle per intero nei termini se il credito verrà accertato. Una stima prudente dell’esito del contenzioso è parte essenziale del piano, non un dettaglio da sistemare dopo l’omologazione.
C’è poi un aspetto che collega i condomini ai crediti: se il cantiere si ferma prima del completamento, può essere in discussione la stessa spettanza del beneficio per le quote legate a quei lavori. È un ulteriore motivo per mappare lotto per lotto lo stato delle opere.
Blocco D — Le paure finali
“Rischio di perdere i crediti se il piano salta?”
Non li perdi automaticamente, ma perdi il controllo su come vengono usati.
Se il piano non viene omologato, o viene omologato e poi non eseguito, lo scenario più probabile è l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore o del pubblico ministero. A quel punto i crediti d’imposta restano nell’attivo, ma li gestisce il curatore, con le sue priorità e i suoi tempi. Nella pratica i curatori si trovano spesso con crediti le cui quote annuali scadono prima che si riesca a cederli, e con la necessità di trattare con l’Agenzia delle Entrate l’eventuale compensazione con i debiti fiscali anteriori.
C’è anche un aspetto che riguarda i creditori che avevano accettato riduzioni: se l’accordo viene meno, possono tornare a far valere il credito originario, al netto di quanto già ricevuto. E i debiti contratti dopo l’omologazione, nella fase di esecuzione del concordato, non godono di regola della prededuzione nella successiva procedura, come ha ribadito Cass. n. 10307/2025.
La rassicurazione fondata è questa: un piano costruito su valori realistici dei crediti ha molte più probabilità di reggere di un piano costruito sui valori nominali. Il limite reale è altrettanto chiaro: nessun piano elimina il rischio di esecuzione, soprattutto in un settore con flussi irregolari come l’edilizia. Per questo i calendari di pagamento vanno costruiti con margini di sicurezza.
“Se sbaglio il valore dei crediti rischio qualcosa personalmente?”
Sì, e conviene saperlo prima.
Nelle procedure della crisi l’imprenditore o il legale rappresentante deve rappresentare in modo veritiero e completo la situazione dell’impresa. Nella transazione fiscale, in particolare, alla proposta va allegata una dichiarazione sostitutiva che attesti che la documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive. Nell’impresa edile le poste attive sono in larga parte i crediti d’imposta: ometterne una parte o gonfiarne il valore non è un errore contabile, è un’esposizione a responsabilità anche penali.
Il rischio non riguarda solo chi sopravvaluta. Anche chi “dimentica” crediti nel cassetto fiscale, magari pensando di tenerli fuori dal piano, rischia che la proposta venga considerata non veritiera.
La rassicurazione fondata è che la trasparenza protegge. Un inventario completo, una valutazione motivata lotto per lotto e un’attestazione coerente sono esattamente ciò che mette l’amministratore al riparo: dimostrano che la crisi è stata gestita con diligenza e che le informazioni date ai creditori erano corrette.
Resta un limite reale: se sui cantieri ci sono irregolarità che hanno generato crediti non spettanti, il piano non le sana. Vanno affrontate a parte, con la difesa tributaria o penale adeguata, e il piano deve tenerne conto.
“Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?”
Meno di quanto pensi, per due orologi che corrono insieme.
Il primo è l’orologio dei creditori. Ogni settimana senza misure protettive è una settimana in cui un fornitore può ottenere un decreto ingiuntivo, una banca può revocare gli affidamenti, l’Agente della riscossione può pignorare il conto. E ogni atto esecutivo riduce lo spazio di manovra.
Il secondo è l’orologio del 31 dicembre. La quota annuale dei crediti che non riesci a compensare o a cedere entro l’anno è persa per sempre. Se oggi siamo a fine settembre e hai una quota 2026 inutilizzata di 80.000 euro con ruoli scaduti che bloccano la compensazione, hai circa tre mesi per sbloccare la posizione, compensare ciò che puoi e cedere il resto. Tenendo conto che, per le cessioni successive alla prima, l’accettazione sulla piattaforma è possibile solo dopo cinque giorni lavorativi dall’inserimento, e che nessuna banca compra crediti all’ultimo giorno, la finestra reale è più stretta.
La rassicurazione fondata: se ci si muove prima che la quota dell’anno sia persa e prima che i creditori abbiano pignorato, gli strumenti per proteggere l’impresa ci sono. Il limite reale: il tempo perso non si recupera, né sui crediti né sulle azioni dei creditori.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Sono due esercizi dimostrativi con numeri inventati, pensati per mostrare come ragiona chi costruisce il piano. Non descrivono casi reali.
Esempio 1 — Quanto valgono davvero i crediti nel piano
Ipotesi: società edile in continuità, crediti superbonus residui nel cassetto fiscale per 412.870 euro, suddivisi in quattro quote annuali: 103.215 euro nel 2026, 103.215 nel 2027, 103.220 nel 2028, 103.220 nel 2029. Nessun ruolo scaduto che blocchi la compensazione. Versamenti F24 attesi dell’impresa (IVA, ritenute, contributi, imposte) pari a 71.940 euro l’anno.
Sviluppo:
- Quota compensabile ogni anno: 71.940 euro, cioè il minore tra quota annuale e versamenti. Nei quattro anni: 71.940 × 4 = 287.760 euro.
- Quota eccedente da cedere: 31.275 euro nel 2026 e nel 2027, 31.280 euro nel 2028 e nel 2029. Totale 125.110 euro.
- Ipotesi di cessione a una banca aderente al 71% del nominale: 125.110 × 0,71 = 88.828,10 euro.
- Valore complessivo dei crediti per il piano: 287.760 + 88.828,10 = 376.588,10 euro.
Esito: rispetto al nominale di 412.870 euro, il piano “perde” 36.281,90 euro. Ma i 287.760 euro compensati equivalgono a liquidità che l’impresa non deve versare in denaro, e che il piano può destinare alle rate della transazione fiscale e ai fornitori. Se invece l’impresa smettesse di operare, i versamenti F24 crollerebbero e quasi tutto il credito dovrebbe essere ceduto, con un valore molto inferiore. È la dimostrazione numerica del perché la continuità valorizza i crediti.
Esempio 2 — Il blocco da ruoli e come si scioglie
Ipotesi: stessa impresa, ma con ruoli erariali scaduti e non rateizzati per 58.430 euro. Quota 2026 dei crediti ancora da utilizzare a fine settembre: 96.710 euro. Versamenti F24 previsti nell’ultimo trimestre: 27.460 euro.
Sviluppo:
- I ruoli erariali scaduti superano 50.000 euro: dal 2 marzo 2026 opera il divieto generale di compensazione dell’art. 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006. Salvo le eccezioni per specifici versamenti contributivi e assicurativi, l’impresa non può compensare nulla.
- Anche ragionando solo sul comma 3-bis dell’art. 121, la compensazione sarebbe sospesa fino a concorrenza di 58.430 euro: resterebbero utilizzabili solo 38.280 euro (96.710 − 58.430).
- Mossa: istanza di rateizzazione dei ruoli presentata a inizio ottobre e accolta, con pagamento regolare delle rate. Con una rateizzazione in corso da cui l’impresa non è decaduta, entrambi i divieti non operano.
- Da quel momento l’impresa compensa i 27.460 euro di versamenti dell’ultimo trimestre. Restano 69.250 euro (96.710 − 27.460) da cedere entro fine anno, nei limiti della cedibilità residua.
Esito: senza la rateizzazione, i 96.710 euro della quota 2026 sarebbero andati interamente persi o ceduti in fretta a prezzi peggiori. Con la rateizzazione, l’impresa ha pagato tributi per 27.460 euro senza uscite di cassa e ha tempo per negoziare la cessione del resto. Il primo atto utile non è stato vendere i crediti, ma rimettere in ordine la posizione a ruolo. Nel piano, le rate della dilazione verranno poi coordinate con la transazione fiscale.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Ogni 31 dicembre, quanta parte dei miei crediti sto perdendo per sempre, e chi se ne sta accorgendo?”
Quasi tutti gli imprenditori che ci contattano sanno quanti crediti hanno nel cassetto fiscale. Pochissimi sanno quanti ne hanno già persi.
Il meccanismo è silenzioso. La quota annuale non compensata e non ceduta entro l’anno non genera alcun avviso, nessuna comunicazione, nessuna scadenza evidenziata in rosso. Semplicemente, all’inizio dell’anno successivo, non c’è più. Se nel frattempo l’impresa aveva ruoli scaduti che bloccavano la compensazione, o se aveva sospeso i versamenti per mancanza di liquidità riducendo così la propria capienza fiscale, la perdita può essere rilevante e ripetersi ogni anno.
Questa domanda è decisiva per tre ragioni. La prima: incide sul valore del piano, perché ogni quota persa è attivo che scompare. La seconda: incide sulla veridicità dei dati, perché un piano che indica crediti già scaduti come disponibili è un piano sbagliato. La terza, meno evidente: incide sul confronto con la liquidazione giudiziale. Più crediti si perdono per inerzia, più l’impresa si impoverisce, e più diventa difficile dimostrare che la continuità conviene ai creditori.
La risposta pratica è inserire nel piano un calendario annuale dei crediti, con la quota compensabile, la quota da cedere e la data entro cui farlo, e trattarlo come una scadenza di pagamento a tutti gli effetti. Chi lo fa trasforma i crediti in una fonte prevedibile di risorse. Chi non lo fa li guarda evaporare.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che, sul tema, contano davvero. I principi sono riassunti con parole nostre.
1. Cass. civ., Sez. Un., n. 8504/2021. Le controversie sul diniego dell’amministrazione finanziaria di aderire alla transazione fiscale nelle procedure concorsuali spettano al giudice della procedura, non al giudice tributario. Rilevanza: è la base del sistema attuale, in cui il dissenso del Fisco sulla proposta che valorizza i crediti superbonus si discute davanti al tribunale della crisi.
2. Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. Anche l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto essenzialmente al creditore erariale è soggetto al controllo di merito del giudice concorsuale. Rilevanza: l’impresa edile con passivo quasi tutto fiscale non può limitarsi a proporre al Fisco uno stralcio compensato dai crediti: il tribunale entra nel merito.
3. Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377. Nell’accordo con transazione fiscale la domanda di omologazione deve rispettare il termine concesso all’Erario per esprimersi, coordinato con quello per le opposizioni e decorrente dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Rilevanza: una domanda depositata troppo presto espone il piano, compresa la parte fondata sui crediti, al rigetto.
4. Cass. civ., sez. I, n. 31892/2025. Ai fini dell’omologazione forzosa servono aderenti che siano creditori anteriori; non bastano creditori il cui credito nasce dalla procedura stessa. Rilevanza: le soglie di adesione vanno calcolate sui creditori reali dell’impresa edile, senza artifici.
5. Cass. civ., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. È legittimo negare l’omologazione a un accordo che, al di là della forma, si risolve in una riduzione forzosa del credito fiscale senza una reale ristrutturazione verso gli altri creditori; l’accertamento dell’uso deviato dello strumento spetta al giudice di merito. Rilevanza: banche e fornitori devono essere coinvolti davvero, anche nella gestione dei crediti d’imposta.
6. Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, il cram down fiscale presupponeva comunque un accordo, anche non sufficiente per le soglie, con creditori diversi da quelli pubblici. Rilevanza: chi ha depositato proposte prima del correttivo deve verificare quale disciplina si applica.
7. Cass. civ., sez. I, n. 5828/2026. La legittimazione a reclamare contro l’omologazione spetta di regola a chi è stato parte nel giudizio, ma il creditore pubblico può impugnare se vizi procedurali, come la mancata pubblicazione dell’accordo con la banca, gli hanno impedito di partecipare. Rilevanza: un errore di sequenza sugli accordi con le banche che acquistano i crediti può riaprire la partita dopo l’omologazione.
8. Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. I debiti contratti nella fase esecutiva del concordato in continuità, dopo l’omologazione, non sono prededucibili nella successiva procedura. Rilevanza: chi finanzia l’impresa dopo l’omologazione confidando nei crediti futuri non gode di una corsia preferenziale se il piano fallisce.
9. Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175. Durante l’esecuzione del concordato omologato la prescrizione dei crediti anteriori è sospesa, per la loro temporanea inesigibilità. Rilevanza: i creditori che hanno accettato di essere pagati nel tempo, anche grazie ai flussi dei crediti d’imposta, non perdono i propri diritti per il decorso del piano.
10. Cass. pen., 24 gennaio 2024, n. 3108. I crediti d’imposta collegati a una truffa possono essere sequestrati presso il cessionario anche se in buona fede, perché conta il legame oggettivo tra credito e reato. Rilevanza: nel piano i crediti di dubbia origine non possono essere trattati come attivo sicuro, né ceduti ai creditori come se lo fossero.
11. Cass. pen., sez. II, 12 luglio 2024, n. 28064. Le tutele dell’art. 121 D.L. 34/2020 per il cessionario hanno portata tributaria e non impediscono il sequestro penale. Rilevanza: la banca che acquista i crediti nell’ambito dell’accordo farà una due diligence rigorosa; l’impresa deve arrivarci preparata.
12. Cass. pen., 15 febbraio 2024, n. 7021. Va annullato il provvedimento che conferma il sequestro di crediti superbonus senza motivare adeguatamente il nesso di pertinenza tra i crediti e le condotte contestate. Rilevanza: è lo strumento per difendere i lotti estranei all’indagine e reinserirli nel piano.
13. Cass. pen., 17 ottobre 2024, n. 38161. Emettere fatture in acconto per lavori superbonus non eseguiti, idonee a generare crediti cedibili, integra il reato e giustifica il sequestro preventivo. Rilevanza: i crediti nati da acconti su opere non realizzate sono i più esposti e vanno valutati con estrema prudenza.
14. Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2026, n. 15710. L’assenza di un intervento essenziale, come il cappotto termico, è un indice concreto di mancata realizzazione delle opere agevolate e sostiene il sequestro dei crediti. Rilevanza: lo stato effettivo dei cantieri incide direttamente sul valore dei crediti nel piano.
15. Trib. Lecce, decreto 18 febbraio 2025. Rigettata l’omologazione di un concordato semplificato con un attivo in larga parte aleatorio, fondato anche sulla cessione di crediti fiscali da superbonus e su incassi non ancora realizzati. Rilevanza: è l’esempio più diretto di cosa accade quando i crediti entrano nel piano senza una valutazione realistica.
16. App. Firenze, decreto 24 luglio 2025. Accolto il reclamo dell’Agenzia delle Entrate contro l’omologazione di un concordato semplificato, per mancata dimostrazione dell’impraticabilità delle soluzioni alternative. Rilevanza: anche la scelta dello strumento va motivata; l’impresa edile deve dimostrare di aver esplorato davvero le vie di ristrutturazione.
17. Trib. Monza, sent. n. 21/2025 del 7 gennaio 2025. Il risarcimento per la perdita del superbonus spetta ai singoli condòmini, per la natura personale del credito legato a ciascuna unità. Rilevanza: il contenzioso con i committenti può moltiplicare i creditori da inserire nel passivo del piano.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Lavoriamo sui crediti d’imposta e sul piano come su un unico problema, legale, bancario e tributario insieme. Questi sono gli strumenti concreti.
- Ricostruiamo il cassetto fiscale lotto per lotto, estraendo dalla piattaforma cessione crediti importi, rate residue, opzioni di cedibilità e comunicazioni sospese, e confrontandoli con la documentazione tecnica di ciascun cantiere.
- Individuiamo le quote già perse e quelle a rischio di scadenza, costruendo il calendario annuale di utilizzo con la data entro cui ogni quota va compensata o ceduta.
- Verifichiamo i blocchi alla compensazione, incrociando estratto di ruolo e crediti, e predisponiamo le istanze di rateizzazione o di sospensione necessarie per sbloccare l’utilizzo delle quote.
- Separiamo i crediti “puliti” da quelli esposti a contestazioni o sequestri, e impostiamo la difesa sui lotti contestati, a partire dalla verifica del nesso tra ciascun credito e i fatti addebitati.
- Quantifichiamo il valore realistico dei crediti per il piano, distinguendo quota compensabile, quota cedibile e quota a rischio, e mettiamo questi dati a disposizione dell’attestatore.
- Scegliamo lo strumento adatto, verificando le soglie dimensionali e la composizione del passivo: composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, piano soggetto a omologazione, concordato preventivo o, per l’impresa minore, concordato minore.
- Chiediamo le misure protettive con l’istanza di composizione negoziata o con la domanda di accesso, per fermare pignoramenti e azioni cautelari mentre si costruisce il piano.
- Trattiamo con le banche la cessione dei crediti nell’ambito dell’accordo, proponendo prezzo, tempi e compensazione con l’esposizione bancaria dell’impresa.
- Predisponiamo e depositiamo la proposta di transazione fiscale, con il prospetto annuale che mostra come la compensazione dei tributi correnti finanzia le rate proposte al Fisco, e curiamo la sequenza tra pubblicazione e ricorso per l’omologazione.
- Gestiamo le pretese dei committenti e la posizione dei soci garanti, stimando il contenzioso sui cantieri fermi e coordinando, quando serve, gli strumenti del sovraindebitamento per le persone fisiche.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata è il luogo in cui, di solito, si decide il destino dei crediti superbonus, perché è lì che si tratta con le banche la loro cessione e con il Fisco la regolarizzazione delle posizioni che ne bloccano l’uso. Conoscere dall’interno logiche e tempi di quel percorso consente di impostare trattative ordinate e credibili. Accanto a questa, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario copre le due controparti principali del piano.
La qualifica di avvocato cassazionista garantisce poi continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: se l’omologazione viene impugnata, o se un sequestro dei crediti va contestato fino all’ultimo grado, la linea resta la stessa e la segue lo stesso difensore.
Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono cassetto fiscale, capienza F24 e posizione a ruolo; gli avvocati trasformano quei numeri in accordi, proposte e atti giudiziari. Il nostro impegno è analizzare, verificare e costruire la strategia più solida possibile sui dati reali della tua impresa.
In chiusura
Dalle risposte emergono tre messaggi. Primo: i crediti superbonus possono entrare nel piano di ristrutturazione e contribuire a pagare i debiti, ma per il loro valore realistico, fatto di quote compensabili, quote cedibili e rischi, non per il totale del cassetto fiscale. Secondo: spesso la prima mossa utile non è vendere i crediti, ma sbloccarne la compensazione mettendo in ordine la posizione a ruolo. Terzo: ogni 31 dicembre una parte dei crediti può andare persa in silenzio, e un piano serio lo tratta come una scadenza di pagamento.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché le sue competenze coincidono con i nodi del problema: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per condurre le trattative da cui nasce il piano; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per gestire cessione dei crediti e transazione fiscale; le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC per le imprese minori e i soci garanti; la qualifica di cassazionista per difendere il risultato in ogni grado.
📩 Prima che un’altra quota annuale vada persa o che un creditore pignori, scrivici oggi stesso: i recapiti dello studio sono riportati al termine di questa pagina.
