Chi guida un’impresa in difficoltà e sente parlare per la prima volta di “convenzione di moratoria” di solito si pone subito una domanda molto concreta: se riesco a mettere d’accordo le banche e i fornitori su una sospensione dei pagamenti, anche le cartelle esattoriali si fermano? La risposta breve è che, nella stragrande maggioranza dei casi, no. Ma la risposta vera è più articolata, perché non esiste un’unica risposta a questo problema: dipende da chi sei, da come è composto il tuo debito e da quale strumento affianchi alla moratoria.
Per una società di capitali con un grosso esposto bancario e qualche cartella residua, la convenzione può essere la chiave per respirare diciotto mesi, a patto di gestire l’Erario su un binario parallelo. Per un imprenditore individuale con le cartelle che pesano più dei mutui, la convenzione rischia di essere un’arma spuntata. Per un’impresa agricola o per un’impresa “minore” il problema è ancora a monte, perché persino l’accesso allo strumento è discusso. E per il socio che ha firmato fideiussioni, la moratoria concessa alla società può non spostare di un millimetro la sua esposizione personale.
In questa guida trovi cinque profili, ciascuno scritto per chi lo vive: la società di capitali con debito misto bancario e fiscale; l’imprenditore individuale commerciale; l’imprenditore agricolo e l’imprenditore non commerciale; l’impresa minore sotto le soglie di legge; il socio, il garante e l’amministratore. Prima, però, le regole comuni a tutti.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio tra crisi d’impresa e riscossione? Perché la convenzione di moratoria è uno degli esiti tipici della composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; perché bloccare davvero l’Agente della riscossione richiede di lavorare insieme sul fronte bancario e su quello tributario, che è precisamente il campo dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario da lui coordinato; e perché, se la convenzione viene impugnata, l’opposizione e il reclamo richiedono un difensore che, da cassazionista, possa seguire la strategia fino all’ultimo grado.
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Le regole comuni a tutti: cosa dice davvero l’art. 62 del Codice della crisi
La convenzione di moratoria è disciplinata dall’art. 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII), nel testo modificato da ultimo dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter). Nasce come erede dell’art. 182-septies della vecchia legge fallimentare, che la limitava ai rapporti con banche e intermediari finanziari; il Codice ha eliminato questo limite soggettivo, e oggi lo strumento è teoricamente utilizzabile verso qualsiasi categoria di creditori.
Il contenuto è volutamente circoscritto. La convenzione è un accordo tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, che serve a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. Può prevedere la dilazione delle scadenze, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative, e qualunque altra misura che non comporti la rinuncia al credito. La convenzione non può mai tagliare il debito: può solo spostarlo nel tempo e congelare le azioni esecutive.
Il suo tratto più interessante è l’efficacia estesa. In deroga agli artt. 1372 e 1411 del codice civile, la convenzione vincola anche i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, a quattro condizioni cumulative fissate dal comma 2:
- tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative o messi in condizione di parteciparvi in buona fede, ricevendo informazioni complete e aggiornate sulla situazione del debitore, sulla convenzione e sui suoi effetti;
- i crediti degli aderenti devono rappresentare almeno il settantacinque per cento dei crediti della categoria (lo stesso creditore può avere crediti collocati in più categorie);
- i non aderenti a cui si estendono gli effetti non devono risultare pregiudicati rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione;
- un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente la crisi e il rispetto della condizione di non pregiudizio.
Ai non aderenti non possono essere imposte nuove prestazioni, nuovi affidamenti, il mantenimento di linee di credito esistenti o nuovi finanziamenti (non è considerata nuova prestazione la prosecuzione del godimento di beni in leasing già in essere). La convenzione va comunicata ai non aderenti, insieme alla relazione del professionista, con raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale; entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione al tribunale competente ex art. 27 CCII, che decide in camera di consiglio con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII.
Fin qui la norma. Ora il punto che interessa a te: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tre ragioni, valide per ogni profilo, spiegano perché la convenzione di moratoria, da sola, non ferma l’Agente della riscossione.
La prima ragione è strutturale: l’AdER non è la titolare del credito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscuote carichi affidati da enti impositori (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comuni che le affidano la riscossione). Anche se volesse, non potrebbe disporre di un credito che non è suo, e l’ente impositore a sua volta non può concedere dilazioni fuori dai canali previsti dalla legge.
La seconda ragione è di principio: il credito tributario è indisponibile, salvo deroghe espresse. La giurisprudenza e la prassi ammettono che il fisco rinunci o dilazioni solo quando una norma lo prevede in modo specifico: la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII), il trattamento dei crediti tributari nel concordato preventivo (art. 88 CCII), la transazione nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal correttivo-ter), la rateizzazione ex art. 19 del d.P.R. 602/1973. L’art. 62 non contiene nessuna disposizione dedicata ai crediti tributari e contributivi, né richiama l’art. 63.
La terza ragione è matematica: la categoria. L’efficacia estesa richiede che il 75% dei crediti della categoria abbia aderito. Se l’Erario viene collocato, com’è naturale, in una categoria propria (perché la sua posizione giuridica, con privilegi e regole di indisponibilità, è diversa da quella di una banca o di un fornitore), l’estensione a un Erario dissenziente è impossibile per costruzione: servirebbe che l’Erario stesso aderisse. Se invece lo si “annega” in una categoria mista con i creditori privati per raggiungere la soglia, la categoria perde omogeneità e la convenzione si espone a un’opposizione ex art. 62, comma 5, con ottime probabilità di successo per l’ente.
C’è chi in dottrina osserva che l’art. 62 non esclude espressamente i creditori pubblici e che quindi, in teoria, anche loro potrebbero essere attratti. È una lettura minoritaria e, allo stato, priva di conferme giurisprudenziali: non risultano pronunce di legittimità che abbiano esteso una convenzione di moratoria all’Erario non aderente. Chi ti promette il contrario ti sta vendendo un rischio.
Questo non significa che la convenzione sia inutile quando ci sono cartelle. Significa che va progettata insieme a uno strumento che l’Erario lo vincola davvero: le misure protettive della composizione negoziata (art. 18 CCII), che operano verso tutti i creditori compresi quelli pubblici, salvo i crediti dei lavoratori; la rateizzazione, che dalla presentazione della domanda impedisce all’AdER di avviare nuove azioni esecutive e di iscrivere nuovi fermi e ipoteche; oppure, se la crisi è più profonda, un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale o un concordato preventivo. I profili che seguono ti mostrano quale combinazione funziona nella tua situazione.
La mappa degli strumenti che vincolano davvero l’Erario
Per capire dove collocare la convenzione, è utile avere sotto gli occhi gli strumenti che, a differenza dell’art. 62, incidono effettivamente sulla riscossione.
Le misure protettive della composizione negoziata (artt. 18 e 19 CCII) si chiedono con l’istanza di nomina dell’esperto e producono effetto dalla pubblicazione nel registro delle imprese: da quel momento i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’impresa. Sono esclusi i soli crediti dei lavoratori. L’imprenditore deve poi chiedere al tribunale la conferma con apposito ricorso; il tribunale fissa la durata, entro i limiti di legge, e può prorogarla su richiesta, senza superare il tetto complessivo previsto dal Codice. Le misure possono essere limitate a determinati creditori o categorie, e possono essere revocate se si rivelano strumentali.
La rateizzazione ex art. 19 del d.P.R. 602/1973 non richiede alcun tribunale: si presenta all’AdER e, dalla presentazione, impedisce nuove azioni esecutive e nuovi fermi e ipoteche. È lo strumento più rapido, ma non riduce il debito e decade in caso di mancato pagamento del numero di rate previsto.
La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi. La proposta va depositata presso l’agente della riscossione e gli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale; l’amministrazione ha novanta giorni per aderire, e in presenza dei presupposti di legge il tribunale può omologare anche senza la sua adesione.
La transazione nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII) consente una proposta di trattamento dei debiti tributari all’interno delle trattative, ma senza omologazione forzosa: senza il sì dell’Agenzia, non vincola.
Il trattamento dei crediti tributari nel concordato preventivo (art. 88 CCII) e nel concordato minore completano il quadro. La convenzione di moratoria, in questa mappa, occupa una casella precisa: gestisce i creditori privati e finanziari, e lascia agli altri strumenti il compito di regolare il fronte pubblico.
Profilo 1 — Sei l’amministratore di una società di capitali con debito misto bancario e fiscale
La tua situazione
Guidi una srl o una spa. Il grosso del debito è verso tre, quattro, cinque banche: mutui chirografari, anticipi fatture, magari un finanziamento con garanzia pubblica. Poi ci sono le cartelle: IVA degli ultimi due anni, qualche ritenuta, contributi. Il fatturato c’è, i margini ci sono, ma la liquidità no. Le banche, in maggioranza, sarebbero disposte a una sospensione delle quote capitale per un anno e mezzo; una sola fa resistenza. E nel frattempo arriva un’intimazione di pagamento dall’AdER.
Se ti riconosci, sappi che sei il profilo per cui la convenzione di moratoria è stata pensata. Ma sei anche quello che rischia di più di scoprire, a convenzione firmata, che il vero pericolo per la cassa non erano le banche.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te la convenzione funziona benissimo sul fronte bancario, e non funziona per nulla sul fronte esattoriale. Sono due partite diverse, da giocare nello stesso momento.
Sul fronte bancario, le banche costituiscono una categoria naturalmente omogenea (stessa natura del credito, interessi economici analoghi). Se gli istituti che hanno aderito rappresentano almeno il 75% dell’esposizione bancaria complessiva, e sono rispettate le altre condizioni dell’art. 62, la banca dissenziente è vincolata: non può agire esecutivamente per la durata della moratoria, e se lo fa, l’azione è contestabile. Attenzione però al limite del comma 3: alla banca non aderente non puoi imporre di mantenerti aperti i fidi autoliquidanti o di erogare nuova finanza. La moratoria congela il passato, non finanzia il futuro.
Sul fronte esattoriale, invece, la convenzione non vincola l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che resta libera di notificare intimazioni, iscrivere ipoteche, disporre fermi e pignorare crediti verso clienti o conti correnti. E un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973 sui crediti verso i tuoi clienti può svuotare in poche settimane proprio la liquidità che la moratoria bancaria doveva liberare.
Per te, quindi, la domanda giusta non è “la moratoria ferma l’AdER?”, ma “cosa affianco alla moratoria per fermare l’AdER?”. Le strade concrete sono tre:
- la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. CCII): con l’istanza di nomina dell’esperto puoi chiedere l’applicazione di misure protettive che, dalla pubblicazione nel registro delle imprese, impediscono ai creditori, compresi quelli pubblici, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. La convenzione di moratoria è poi uno degli esiti espressamente previsti dall’art. 23, comma 1, CCII;
- la rateizzazione ex art. 19 del d.P.R. 602/1973, che corre in parallelo alla convenzione e, dalla presentazione della domanda, blocca l’avvio di nuove procedure esecutive e l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche;
- se la crisi è strutturale, un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale (artt. 57 e 63 CCII), in cui il trattamento del debito tributario è negoziato con l’Agenzia delle Entrate e, in presenza dei presupposti, imponibile con il cram down.
I numeri
Nella rateizzazione il parametro decisivo è la soglia dei 120.000 euro per singola richiesta. Per le domande presentate nel biennio 2025-2026, se il debito non supera quella soglia basta dichiarare la temporanea difficoltà per ottenere fino a 84 rate mensili; documentando la difficoltà si può arrivare fino a 120 rate. Sopra i 120.000 euro la temporanea difficoltà va sempre documentata (per le società con indici di liquidità e altri parametri contabili), e il piano può arrivare anch’esso fino a 120 rate. Il numero massimo di rate “su semplice dichiarazione” cresce poi per le domande degli anni successivi (96 rate nel 2027-2028 e 108 dal 2029).
Facciamo un conto. Con cartelle per 186.740 euro, sopra soglia, dovrai documentare lo stato di difficoltà; con un piano da 120 rate la quota capitale mensile è di circa 1.556 euro, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione. Confrontala con quanto ti libera la moratoria bancaria: se la sospensione delle quote capitale vale 17.940 euro al mese, la rata AdER è sostenibile e la combinazione regge. Se invece non chiedi nulla all’AdER, una sola procedura di pignoramento presso terzi su una fattura da 48.300 euro può azzerare tre mesi di “respiro” bancario.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è costruire una convenzione impeccabile con le banche e lasciare scoperto il fianco esattoriale. È l’errore che trasforma una crisi di liquidità gestibile in un’insolvenza.
Ci sono poi due rischi tecnici. Il primo riguarda la formazione delle categorie: se per raggiungere il 75% inserisci nella categoria bancaria soggetti eterogenei (una società di factoring con garanzie diverse, un fornitore strategico), la banca dissenziente avrà un argomento solido per l’opposizione. Il secondo riguarda l’attestazione: il professionista indipendente deve verificare che la banca non aderente non stia peggio che in liquidazione giudiziale. Se l’attestazione è generica, l’opposizione ha buone chance.
Esiste infine un rischio penale-tributario che molti amministratori sottovalutano: la moratoria bancaria non incide in alcun modo sulle soglie di punibilità per omesso versamento di IVA e ritenute. Gestire il fronte fiscale non è solo una questione di cassa.
Le mosse giuste
Per chi è nella tua posizione, l’ordine delle mosse conta più delle mosse stesse:
- Mappa il debito per categorie prima di aprire qualsiasi trattativa: banche, fornitori, Erario e enti previdenziali, dipendenti. Scopri subito se hai il 75% della categoria bancaria o se ci sei vicino.
- Valuta se accedere alla composizione negoziata e chiedere le misure protettive contestualmente all’istanza: è l’unico strumento che, mentre tratti la convenzione con le banche, ti protegge anche dall’AdER.
- In alternativa, presenta la domanda di rateizzazione prima di comunicare la convenzione ai creditori, così da chiudere il fronte esattoriale nel momento in cui la tua crisi diventa pubblica.
- Fai costruire l’attestazione sul confronto con la liquidazione giudiziale in modo analitico, creditore per creditore, perché è il punto su cui si decidono le opposizioni.
- Prepara fin da subito la “strategia di uscita”: la convenzione è provvisoria per definizione; alla sua scadenza serve un accordo di ristrutturazione, un piano attestato o il pieno ritorno in bonis.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta proprio questo doppio binario: convenzione con le banche e protezione dal fronte esattoriale nello stesso piano.
Giurisprudenza dedicata
Per la società di capitali il filone più utile è quello della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione, perché è lo strumento a cui la convenzione quasi sempre prelude. La Cassazione (Sez. I, sent. 17 dicembre 2024, n. 32954) ha chiarito che il cram down fiscale presuppone un vero accordo con altri creditori, anche se non sufficiente da solo a raggiungere la soglia: il fisco non può essere l’unico destinatario di un “accordo” imposto. E l’ordinanza Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365, ha qualificato come deviazione dalla causa tipica un’operazione che pagava integralmente tutti gli altri creditori e riservava all’Erario una frazione minima. Il messaggio per te è chiaro: la convenzione con le banche e la successiva proposta al fisco devono far parte di una ristrutturazione reale, non di un’operazione costruita contro l’Erario.
Sul fronte della protezione, i tribunali di merito si stanno orientando nel senso di un’efficacia ampia delle misure protettive della composizione negoziata: il Tribunale di Vicenza (11 gennaio 2026, R.G. 4701/2025) ha ritenuto che esse incidano anche sulle esecuzioni già pendenti, disponendo l’accantonamento delle somme su un conto vincolato; il Tribunale di Torino, con ordinanza del 21 luglio 2026, ha affrontato specificamente il rapporto con il pignoramento presso terzi promosso dall’Agente della riscossione ex art. 72-bis, ritenendo che la disciplina della composizione negoziata possa incidere anche su di esso.
Un’ultima attenzione: la scadenza della moratoria
La legge non fissa una durata massima della convenzione, ma ne pretende la provvisorietà e affida all’attestatore il giudizio sulla sua idoneità a disciplinare temporaneamente la crisi. Per te significa che la durata va calibrata sul piano industriale: diciotto mesi hanno senso se in quell’arco la società recupera marginalità o completa un’operazione (una cessione di ramo, un aumento di capitale, l’ingresso di un investitore). Alla scadenza le banche torneranno a pretendere le rate, e se nel frattempo il fronte AdER è stato regolato con una rateizzazione, i due flussi si sommeranno. Il piano di cassa deve simulare fin dall’inizio questo “scalino” di uscita, altrimenti la convenzione si limita a rinviare il problema. Ricorda anche che, durante la moratoria, gli interessi contrattuali continuano di norma a maturare, salvo diverso accordo con gli aderenti: è un costo da mettere nel conto, e un punto su cui trattare.
Profilo 2 — Sei un imprenditore individuale commerciale
La tua situazione
Hai una ditta individuale: un’impresa edile, un’attività commerciale, un laboratorio artigiano con qualche dipendente. Non c’è separazione tra il tuo patrimonio e quello dell’impresa: il conto su cui arrivano gli incassi è di fatto il tuo conto, la casa di famiglia è aggredibile, l’auto intestata a te è quella che usi per lavorare. Hai debiti con una o due banche, qualche fornitore che ti incalza e cartelle che negli anni si sono accumulate.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. La convenzione di moratoria è teoricamente accessibile anche a te (l’art. 62 parla di “imprenditore”, senza distinzioni di forma giuridica), ma la tua struttura di debito la rende spesso poco efficace.
Il primo problema è la soglia del 75%. Se hai due banche e una detiene il 68% dell’esposizione, anche con la sua adesione non raggiungi la soglia nella categoria bancaria: l’altra banca resta libera. Con pochi creditori per categoria, un solo “no” basta a far saltare l’efficacia estesa, e la convenzione degrada a un normale accordo che vincola solo chi lo firma.
Il secondo problema è il peso relativo delle cartelle. Per l’imprenditore individuale il debito esattoriale è spesso la voce più pesante, ed è esattamente quella su cui la convenzione non incide. Se le cartelle valgono quanto o più del debito bancario, una moratoria con le banche lascia intatta la minaccia principale.
Il terzo problema è il patrimonio personale. L’AdER, per i debiti della tua ditta, può agire direttamente sui tuoi beni personali: ipoteca sulla casa (con il limite dell’importo minimo del credito previsto dall’art. 77 del d.P.R. 602/1973), fermo dell’auto, pignoramento del conto. Ricorda anche la tutela dell’art. 76 del d.P.R. 602/1973: l’espropriazione dell’unico immobile adibito ad abitazione principale, non di lusso, in cui hai la residenza anagrafica, non è consentita all’Agente della riscossione. Resta però possibile l’iscrizione di ipoteca.
I numeri
Prendiamo un’esposizione di 58.330 euro in cartelle. Sei sotto la soglia dei 120.000 euro: per una domanda presentata nel 2026 ti basta dichiarare la temporanea difficoltà per ottenere fino a 84 rate. La quota capitale mensile è di circa 694 euro, più interessi di dilazione. Dalla presentazione della domanda l’AdER non può avviare nuove procedure esecutive né iscrivere nuovi fermi o ipoteche; con il pagamento della prima rata, nella generalità dei casi, le procedure già avviate si arrestano (salvo che si sia già arrivati all’assegnazione o alla vendita).
Ora confronta: una moratoria di 12 mesi con la banca principale su un mutuo con rata di 1.470 euro ti libera 17.640 euro in un anno; la rateizzazione ti costa circa 8.330 euro nello stesso periodo. Il saldo netto è positivo, ma solo se attivi entrambe le leve.
I rischi specifici
Il rischio principale è pensare che la convenzione ti metta al riparo mentre l’AdER aggredisce il tuo patrimonio personale, a cominciare dal conto corrente su cui transitano gli incassi dell’impresa.
Un secondo rischio riguarda la decadenza dalla rateizzazione: il mancato pagamento del numero di rate previsto dalla legge (attualmente otto, anche non consecutive) fa perdere il beneficio e rende il residuo immediatamente riscuotibile. Se la convenzione con le banche scade e la cassa si stringe di nuovo, sono le rate AdER le prime a saltare, con effetti a catena.
Un terzo rischio è dimensionale: se la tua impresa è sotto le soglie di legge sei un'”impresa minore”, e allora vale quanto scritto nel Profilo 4.
Le mosse giuste
- Verifica per prima cosa se superi le soglie dell’impresa minore: da lì dipende quali strumenti hai davvero a disposizione.
- Metti in sicurezza il fronte esattoriale con la rateizzazione prima di esporti con i creditori privati.
- Controlla la legittimità delle cartelle: notifiche, prescrizione, decadenze. Una parte del debito potrebbe non essere più esigibile, e lo si verifica prima, non dopo aver chiesto la rateizzazione.
- Valuta la composizione negoziata, accessibile anche all’imprenditore individuale, se hai bisogno di protezione generalizzata e di un esperto che faciliti la trattativa con le banche.
- Tieni pronto il piano B: se la crisi è già insolvenza, gli strumenti del sovraindebitamento o gli accordi di ristrutturazione possono offrire tutele che la moratoria non dà.
Giurisprudenza dedicata
Per te è rilevante il principio affermato dalla Cassazione, Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918: senza un accordo con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva, non si può invocare il cram down verso l’Agenzia delle Entrate. Se il tuo debito è quasi tutto fiscale, non puoi costruire intorno all’Erario un accordo “di facciata”: serve un coinvolgimento reale degli altri creditori. E la Cassazione, Sez. I, ord. 7 dicembre 2025, n. 31892, ha escluso l’omologazione forzosa quando gli unici aderenti sono creditori il cui titolo nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione.
Un dettaglio che può salvarti il furgone
Per te il fermo amministrativo dei veicoli è spesso più doloroso dell’ipoteca, perché colpisce il mezzo con cui lavori. L’art. 86 del d.P.R. 602/1973 prevede che il fermo sia preceduto da un preavviso e che non possa essere eseguito se, entro il termine indicato nel preavviso, dimostri che il bene è strumentale all’attività d’impresa o della professione. È una difesa concreta, che richiede documenti (libro dei beni ammortizzabili, uso effettivo nell’attività) e tempestività. Anche qui la convenzione con le banche non ti aiuta: la tutela sta tutta nelle regole della riscossione, ed è un’altra ragione per cui il fronte esattoriale va seguito separatamente, con la stessa attenzione che dedichi alle banche.
Profilo 3 — Sei un imprenditore agricolo o un imprenditore non commerciale
La tua situazione
Conduci un’azienda agricola, magari con agriturismo o trasformazione dei prodotti; oppure sei un imprenditore non commerciale in senso stretto. Hai debiti con la banca che ha finanziato macchinari e miglioramenti fondiari, con consorzi e fornitori di mezzi tecnici, e con gli enti previdenziali. Stagionalità e andamento climatico rendono la tua cassa irregolare per natura.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la legge ti nomina espressamente. L’art. 62, comma 1, CCII dice che la convenzione può essere conclusa da un imprenditore “anche non commerciale”. Sei quindi certamente dentro il perimetro soggettivo dello strumento, a differenza di quanto accadeva con la vecchia disciplina limitata al rapporto con le banche.
Ma c’è un nodo tecnico che ti riguarda da vicino. La condizione di non pregiudizio (comma 2, lettera c) misura il trattamento dei non aderenti rispetto a quanto riceverebbero “nel caso di apertura della liquidazione giudiziale”. L’imprenditore agricolo, però, non è soggetto alla liquidazione giudiziale: per lui lo strumento liquidatorio è la liquidazione controllata del sovraindebitato. Il termine di paragone indicato dalla norma, per te, è ipotetico, e il professionista attestatore dovrà costruirlo con particolare cura, verosimilmente prendendo a riferimento lo scenario liquidatorio effettivamente applicabile. È un aspetto su cui non risultano ancora orientamenti consolidati, e un’attestazione superficiale su questo punto è un invito all’opposizione.
Sul fronte della riscossione, niente di diverso dagli altri profili: la convenzione con banca e fornitori non vincola né l’AdER né gli enti previdenziali che le hanno affidato i carichi. Per te, in più, conta molto la componente contributiva, che spesso è affidata all’AdER tramite avvisi di addebito INPS.
I numeri
Ipotizziamo cartelle e avvisi di addebito per 31.905 euro. Con una domanda di rateizzazione presentata nel 2026, sotto la soglia dei 120.000 euro, puoi ottenere fino a 84 rate su semplice dichiarazione: circa 380 euro al mese di quota capitale, più interessi. Una cifra spesso compatibile anche con la cassa stagionale, soprattutto se abbinata a una moratoria bancaria che sposti le rate del mutuo a dopo il raccolto.
Se la banca finanziatrice detiene, poniamo, 212.700 euro e i consorzi e fornitori 96.450 euro, conviene ragionare per categorie distinte: con la banca unica creditrice della categoria finanziaria, la convenzione coincide di fatto con un accordo bilaterale, e l’efficacia estesa diventa rilevante solo per la categoria dei fornitori, dove il 75% va costruito adesione per adesione.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è un’attestazione che non affronti il problema del parametro liquidatorio, esponendo la convenzione a un’opposizione dei non aderenti.
Il secondo rischio è la sottovalutazione del debito contributivo: gli avvisi di addebito INPS diventano esecutivi senza bisogno di cartella, e l’AdER può procedere in tempi rapidi.
Le mosse giuste
- Separa con precisione le categorie: finanziatori, fornitori e consorzi, enti pubblici. Le filiere agricole hanno spesso creditori “ibridi” (consorzi che sono anche fornitori e soci) da collocare con attenzione.
- Chiedi la rateizzazione dei carichi AdER prima di comunicare la convenzione ai non aderenti.
- Pretendi un’attestazione che confronti il trattamento dei non aderenti con lo scenario liquidatorio concretamente applicabile a un imprenditore agricolo.
- Valuta la composizione negoziata, aperta anche all’imprenditore agricolo, se hai bisogno di misure protettive verso tutti.
- Considera, se la crisi è profonda, gli strumenti del sovraindebitamento, dove l’imprenditore agricolo trova la sua sede naturale.
Giurisprudenza dedicata
Sul trattamento dei crediti pubblici negli strumenti “minori”, è significativa la Cassazione, Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555: nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non passa per la proposta di transazione fiscale dell’art. 88 CCII, perché è già regolata da una disciplina autonoma e semplificata, incentrata sull’OCC e sulla relazione di convenienza dell’art. 80, comma 3. Per l’imprenditore agricolo che non riesce a gestire la crisi con la sola moratoria, è la porta d’accesso più concreta per coinvolgere anche l’Erario.
Una nota sul debito contributivo
Per l’impresa agricola la componente previdenziale ha una dinamica propria. Gli avvisi di addebito dell’INPS sono titoli esecutivi e, decorso il termine per il pagamento, vengono affidati all’AdER, che può procedere senza la notifica di una cartella. Se nel tuo passivo gli avvisi di addebito pesano, il calendario della riscossione è più stretto di quanto immagini, e il margine per organizzare la convenzione con banca e fornitori si riduce. La regola pratica, per chi è nella tua posizione, è di mettere in sicurezza gli avvisi di addebito prima ancora delle cartelle: sono i titoli che per primi si trasformano in pignoramenti.
Profilo 4 — La tua è un’impresa minore, sotto le soglie di legge
La tua situazione
La tua attività è piccola: nell’ultimo triennio non hai mai superato 300.000 euro di attivo patrimoniale annuo, né 200.000 euro di ricavi lordi annui, e i tuoi debiti, anche non scaduti, non superano 500.000 euro. Sono le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII: sotto di esse sei un’impresa minore. Magari sei un professionista con partita IVA organizzato in forma d’impresa, un piccolo negozio, un artigiano senza dipendenti. Le cartelle sono il tuo problema principale, e qualcuno ti ha detto che con una “moratoria” potresti fermarle.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri sul fronte della convenzione, ma più di quanto pensi su altri fronti.
Sulla convenzione di moratoria c’è un dubbio a monte: l’art. 62 non dice nulla sul requisito dimensionale, e una parte della dottrina ne esclude l’applicabilità all’imprenditore minore, osservando che il legislatore, poche norme prima, all’art. 57 CCII, esclude espressamente l’impresa minore dagli accordi di ristrutturazione. A ciò si aggiunge lo stesso problema del parametro liquidatorio che abbiamo visto per l’imprenditore agricolo: anche tu non sei soggetto a liquidazione giudiziale. Il risultato è che per l’impresa minore la convenzione di moratoria è uno strumento incerto già nell’accesso, e comunque inidoneo a vincolare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La buona notizia è che per te il sistema ha costruito strumenti dedicati, pensati proprio per coinvolgere anche l’Erario: il concordato minore (artt. 74 e ss. CCII), che può prevedere la falcidia e la dilazione dei crediti tributari e contributivi con una procedura semplificata; la ristrutturazione dei debiti del consumatore, se i debiti sono di natura personale; la liquidazione controllata con esdebitazione finale. In questi percorsi il ruolo centrale spetta all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e al Gestore della crisi.
Anche l’impresa minore, inoltre, può accedere alla composizione negoziata della crisi, con le relative misure protettive, e utilizzarla come “ponte” verso un concordato minore o verso un accordo con i creditori.
I numeri
Consideriamo cartelle per 74.215 euro e debiti verso una finanziaria per 38.900 euro. Una moratoria con la finanziaria, anche se fosse ammessa, non toccherebbe il 65% del tuo debito. La rateizzazione dei carichi AdER in 84 rate (sotto soglia, domanda 2026) vale circa 884 euro al mese di quota capitale. Se la tua capacità di rimborso è di 600 euro al mese, la rateizzazione è destinata a decadere: in quel caso lo strumento giusto non è dilazionare, ma ristrutturare, e il concordato minore è la sede in cui proporre all’Erario un pagamento parziale sostenibile, con il vaglio di convenienza dell’OCC.
I rischi specifici
Il rischio principale è investire tempo in una convenzione di moratoria di dubbia ammissibilità mentre l’AdER procede, bruciando le settimane in cui avresti potuto attivare uno strumento davvero protettivo.
Il secondo rischio è chiedere una rateizzazione insostenibile solo per “prendere tempo”: la decadenza rende il debito immediatamente riscuotibile e ti lascia in una posizione peggiore di prima.
Le mosse giuste
- Verifica con i bilanci o le dichiarazioni degli ultimi tre esercizi se sei davvero impresa minore: il superamento anche di una sola soglia cambia lo strumentario.
- Calcola con onestà la tua capacità di rimborso mensile: è il numero che decide tra rateizzazione e ristrutturazione.
- Se la rata AdER è sostenibile, chiedi la rateizzazione e usa il tempo guadagnato per sistemare gli altri creditori.
- Se non lo è, rivolgiti a un OCC e valuta il concordato minore, in cui anche il credito tributario può essere ridotto e dilazionato.
- Fai verificare prima di tutto la legittimità delle cartelle, perché ogni euro prescritto o notificato male è un euro che non devi mettere nel piano.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla già citata Cass., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555, sull’autonomia del trattamento dei crediti tributari nel concordato minore, è utile il Tribunale di Forlì, sentenza 19 agosto 2025, n. 92: nell’omologare un accordo di ristrutturazione, il giudice ha ricordato che tra i requisiti soggettivi da verificare c’è proprio la qualità di imprenditore non minore. È la conferma, per te, che gli strumenti “da impresa grande” non sono pensati per la tua dimensione.
Il ruolo dell’OCC, per te
Nei percorsi del sovraindebitamento l’Organismo di Composizione della Crisi non è un semplice ufficio: nomina il gestore, ricostruisce la tua situazione, attesta la completezza dei dati e redige la relazione sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, anche con riguardo ai crediti tributari e contributivi. È questa relazione che consente al giudice di valutare se l’Erario sia trattato in modo non deteriore. Per te significa che la preparazione documentale conta quanto la proposta: dichiarazioni fiscali, estratti di ruolo, elenco dei creditori con importi aggiornati, spese necessarie per il mantenimento della famiglia. Arrivare all’OCC con un fascicolo completo accorcia i tempi e rende la proposta più solida.
Profilo 5 — Sei socio, garante o amministratore dell’impresa in crisi
La tua situazione
L’impresa non sei tu, ma la sua crisi ti tocca da vicino. Sei il socio di una snc o di una sas (socio accomandatario), e quindi rispondi illimitatamente dei debiti sociali; oppure sei il socio di una srl che ha firmato fideiussioni personali a favore delle banche; oppure sei l’amministratore, o il liquidatore, e ti chiedi se la crisi della società possa ricadere su di te anche per le imposte non pagate.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la domanda “la convenzione ferma l’AdER?” si sdoppia: ferma l’AdER nei confronti della società? E ferma i creditori nei confronti di me?
Sul primo punto valgono le regole comuni: no, la convenzione non vincola l’Agente della riscossione.
Sul secondo punto, la risposta dipende dal tuo ruolo. La moratoria concessa alla società, in linea generale, non libera né protegge i garanti. L’art. 62 CCII non contiene una disciplina espressa sulla posizione di coobbligati e fideiussori. Per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, però, l’art. 59 CCII stabilisce che i creditori non aderenti conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso: è ragionevole attendersi che lo stesso criterio venga applicato alla convenzione di moratoria, che produce effetti ancora più limitati. Tradotto: la banca dissenziente vincolata dalla moratoria verso la società può comunque escutere la tua fideiussione, salvo che la convenzione, per le banche aderenti, non preveda espressamente l’estensione della moratoria anche nei rapporti con i garanti.
Se sei socio illimitatamente responsabile, i creditori sociali, compreso l’Erario attraverso l’AdER, possono rivolgersi a te dopo aver escusso il patrimonio sociale (beneficio d’escussione) e nei limiti previsti per la riscossione nei confronti dei soci. La convenzione della società non ti crea uno scudo.
Se sei amministratore o liquidatore di una società di capitali, la tua esposizione personale verso il fisco non nasce automaticamente dai debiti della società, ma da specifiche ipotesi di responsabilità previste dalla legge tributaria (ad esempio per liquidatori e amministratori che, in presenza di imposte non pagate, abbiano distribuito attivo senza soddisfarle). A questo si somma il profilo penale per gli omessi versamenti sopra soglia, sul quale la moratoria bancaria non incide.
I numeri
Poniamo che tu abbia garantito con fideiussione omnibus fino a 250.000 euro un’esposizione della società verso una banca che non aderisce alla convenzione e che rappresenta il 22% della categoria bancaria. La banca è vincolata verso la società per la durata della moratoria, ma se la fideiussione non contiene limiti particolari e la convenzione non dice nulla, può chiederti il pagamento del debito scaduto e, se non paghi, ottenere un decreto ingiuntivo nei tuoi confronti. Il tuo patrimonio personale (casa, conti, quote) diventa così il bersaglio, proprio mentre la società gode della moratoria.
I rischi specifici
Il rischio principale è credere che la convenzione della società protegga automaticamente anche te, e scoprire il contrario con la notifica di un decreto ingiuntivo o di un’intimazione di pagamento personale.
Il secondo rischio, per gli amministratori, è sottovalutare il nesso tra crisi e responsabilità: l’obbligo di attivarsi tempestivamente di fronte ai segnali di crisi (art. 3 CCII e art. 2086 c.c.) è anche una tutela personale. Chi accede per tempo alla composizione negoziata dimostra di aver adottato misure idonee.
Le mosse giuste
- Recupera e fai leggere tutte le fideiussioni e le garanzie che hai firmato: importi massimi, clausole di deroga, eventuali vizi.
- Negozia con le banche aderenti l’estensione espressa della moratoria anche ai garanti: è una clausola che si ottiene al tavolo, non per legge.
- Verifica la tua posizione personale verso l’Erario: sei socio illimitatamente responsabile? Hai ricevuto atti di accertamento o intimazioni a tuo nome?
- Se sei amministratore, documenta ogni scelta di gestione della crisi: la tempestività dell’attivazione degli strumenti è la migliore difesa.
- Valuta strumenti personali, se la tua esposizione come garante è insostenibile: il sovraindebitamento è aperto anche al fideiussore persona fisica.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione, Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723, ha affermato che nel concordato con cram down fiscale l’eziologia della crisi, anche se riconducibile a omissioni tributarie e contributive del debitore, non basta da sola a negare l’omologazione se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione: l’istituto non contempla un diniego per difetto di “meritevolezza”. Per l’amministratore è un principio importante, perché dimostra che il percorso di regolazione della crisi resta aperto anche quando il passato fiscale della società non è irreprensibile, purché la proposta sia trasparente e conveniente.
Il beneficio d’escussione, per te che sei socio di persone
Se sei socio di una snc, l’art. 2304 del codice civile ti riconosce il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale: i creditori sociali, prima di rivolgersi a te, devono aver tentato di soddisfarsi sui beni della società. Lo stesso vale per l’accomandatario di sas. È una tutela reale, ma non è uno scudo definitivo: quando il patrimonio sociale risulta insufficiente, la tua posizione personale diventa aggredibile. Ed è proprio qui che la convenzione della società mostra il suo limite: se la moratoria congela solo le banche e non l’Erario, l’AdER può escutere la società, constatare l’incapienza e rivolgersi a te. Per un socio illimitatamente responsabile, dunque, la regolazione del fronte fiscale della società è una questione di patrimonio personale, non solo aziendale.
Tre imprese, tre esiti: i numeri a confronto
Mettiamo lo stesso problema (una convenzione di moratoria con le banche e un fronte esattoriale aperto) nelle mani di tre profili diversi. Sono ipotesi dimostrative, costruite su numeri realistici, non casi reali.
Simulazione A — La srl con debito bancario prevalente
Ipotesi: srl manifatturiera con debito bancario di 1.184.600 euro verso quattro istituti, fornitori per 356.900 euro, cartelle AdER per 213.470 euro (IVA e ritenute). Tre banche, titolari di 912.300 euro, aderiscono a una moratoria di 18 mesi sulle quote capitale; la quarta, con 272.300 euro, dissente.
Calcolo della soglia: 912.300 / 1.184.600 = 77,01%. La soglia del 75% è superata; se informazione, non pregiudizio e attestazione sono in regola, la banca dissenziente è vincolata. La sospensione delle quote capitale libera 21.380 euro al mese, cioè 384.840 euro nei 18 mesi.
Fronte AdER: la convenzione non la vincola. Il debito supera i 120.000 euro, quindi la rateizzazione richiede la documentazione della temporanea difficoltà; con 120 rate la quota capitale è di circa 1.779 euro al mese. Esito se la srl chiede la rateizzazione prima di comunicare la convenzione: la cassa regge, con un margine di circa 19.600 euro mensili rispetto al periodo pre-moratoria. Esito se non la chiede: un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis su crediti verso clienti per 64.900 euro assorbe in un colpo tre mesi di benefici della moratoria. Esito alternativo con composizione negoziata: le misure protettive, una volta pubblicate e confermate, impediscono all’AdER di iniziare o proseguire azioni esecutive per tutta la loro durata.
Simulazione B — La ditta individuale con due banche
Ipotesi: impresa edile individuale con debito bancario di 147.800 euro (banca 1: 101.200 euro; banca 2: 46.600 euro) e cartelle per 58.330 euro. La banca 1 aderisce a una moratoria di 12 mesi, la banca 2 no.
Calcolo della soglia: 101.200 / 147.800 = 68,47%. La soglia del 75% non è raggiunta: la convenzione vincola solo la banca 1, e la banca 2 resta libera di agire. Fronte AdER: sotto soglia, domanda nel 2026, fino a 84 rate su semplice dichiarazione, circa 694 euro al mese di quota capitale.
Esito: la convenzione, priva di efficacia estesa, funziona come un normale accordo bilaterale con la banca 1; la tutela dal fronte esattoriale arriva solo dalla rateizzazione; la banca 2 va gestita separatamente (trattativa individuale o, se serve protezione generale, composizione negoziata). Per questo profilo la convenzione di moratoria, così com’è, non è lo strumento risolutivo.
Simulazione C — L’impresa agricola con debito contributivo
Ipotesi: azienda agricola con mutuo bancario per 212.700 euro, fornitori e consorzi per 96.450 euro, avvisi di addebito INPS e cartelle per 31.905 euro. La banca, unico creditore della sua categoria, concede una moratoria di 12 mesi; tra fornitori e consorzi aderiscono creditori per 74.100 euro.
Calcolo della soglia nella categoria fornitori: 74.100 / 96.450 = 76,83%, sopra il 75%. Ma l’attestazione deve confrontare il trattamento dei fornitori non aderenti con uno scenario liquidatorio che, per un imprenditore agricolo, non è la liquidazione giudiziale: se non lo fa in modo convincente, l’opposizione di un fornitore dissenziente ha buone probabilità di accoglimento. Fronte AdER e INPS: nessun effetto della convenzione; rateizzazione in 84 rate, circa 380 euro al mese.
Esito: la moratoria può funzionare, ma è più fragile che nella simulazione A a causa del parametro liquidatorio, e deve comunque essere affiancata dalla rateizzazione.
Tre profili, lo stesso strumento, tre risultati diversi: efficace se affiancato alla protezione fiscale (A), inefficace per mancanza della soglia (B), utilizzabile ma esposto a contestazione (C). In nessuno dei tre casi la convenzione, da sola, ferma l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La vita delle imprese reali raramente si lascia chiudere in una sola casella. Ecco le combinazioni più frequenti e come si sommano le regole.
Sei imprenditore individuale e garante della srl di famiglia. Qui le due posizioni si influenzano a vicenda. La tua ditta può avere bisogno di una moratoria verso le sue banche, mentre, come garante, sei esposto alle banche della srl. Una convenzione della srl non ti protegge come fideiussore; una convenzione della tua ditta non protegge la srl. E l’AdER può agire su di te sia per le cartelle della ditta sia, se ne ricorrono i presupposti, per debiti personali. La strategia deve essere unitaria: spesso la soluzione passa per una composizione negoziata della società principale, con clausole negoziate a favore dei garanti, e per un piano separato per la ditta.
Sei socio accomandatario di una sas e amministratore di una srl. La sas risponde verso l’Erario con il suo patrimonio e, in via sussidiaria, con il tuo; la srl ha un patrimonio separato, ma come amministratore sei esposto alle responsabilità legate alla gestione della crisi. Una convenzione di moratoria della sas non incide sulle tue responsabilità nella srl, e viceversa. Il rischio tipico è concentrarsi su una delle due crisi lasciando l’altra deteriorarsi.
Sei un’impresa agricola con una società commerciale collegata. Pensa all’azienda agricola che ha costituito una srl per la trasformazione e la vendita dei prodotti. L’azienda agricola ha accesso alla convenzione “anche non commerciale” ma con il problema del parametro liquidatorio; la srl commerciale vi accede senza questo problema, ma se è sotto soglia può ricadere nella categoria dell’impresa minore. Se i debiti sono intrecciati (garanzie incrociate, finanziamenti infragruppo), va valutata la gestione coordinata della crisi del gruppo prevista dal Codice.
Sei un’impresa che ha già una rateizzazione in corso e vuole la convenzione con le banche. Situazione frequente e, per certi versi, favorevole: il fronte AdER è già protetto finché paghi le rate. La moratoria bancaria, liberando cassa, rende più sicuro proprio il pagamento delle rate. Il punto delicato è non lasciare che la convenzione con le banche entri in tensione con la rateizzazione: se il piano di cassa della convenzione non tiene conto delle rate AdER, l’attestatore non potrà certificarne l’idoneità.
Sei un’impresa già in composizione negoziata. Se hai ottenuto le misure protettive, l’AdER è già temporaneamente bloccata. La convenzione di moratoria può essere l’esito della composizione (art. 23, comma 1, CCII) e dare stabilità al rapporto con le banche dopo la scadenza delle misure. Ma alla chiusura della composizione le misure protettive cessano: il fronte fiscale va regolato prima, con una rateizzazione, con le misure premiali dell’art. 25-bis CCII o con la transazione prevista dall’art. 23, comma 2-bis. Attenzione, però, all’uso strumentale: il Tribunale di Prato, con ordinanza n. 1105 del 26 ottobre 2025, ha revocato le misure protettive a una società che per anni aveva omesso di versare IVA e ritenute e il cui risanamento si fondava su un accordo con l’Erario che l’Agenzia aveva già dichiarato di non voler concludere.
In tutti questi casi la regola d’oro è la stessa: prima si ricostruisce la mappa completa delle posizioni (chi deve cosa, a chi, a quale titolo), poi si sceglie lo strumento. Mai il contrario.
Il confronto tra profili
Arrivati a questo punto, vale la pena mettere in fila le differenze. Tutti i profili condividono il dato di fondo (la convenzione di moratoria non vincola l’Agenzia delle Entrate-Riscossione), ma cambiano radicalmente l’accesso allo strumento, la sua utilità pratica, la leva giusta per fermare l’AdER e il rischio da presidiare. La società di capitali è il profilo in cui la convenzione rende di più; l’impresa minore è quello in cui rende di meno; il garante è quello in cui non rende nulla, se non viene negoziata una clausola specifica.
| Aspetto | Società di capitali | Imprenditore individuale | Agricolo / non commerciale | Impresa minore | Socio, garante, amministratore |
|---|---|---|---|---|---|
| Accesso all’art. 62 | Pieno | Pieno | Espressamente previsto | Discusso in dottrina | Non pertinente (lo strumento è della società) |
| Effetto della convenzione sull’AdER | Nessuno | Nessuno | Nessuno (né su INPS) | Nessuno | Nessuno |
| Leva principale per fermare l’AdER | Misure protettive o rateizzazione | Rateizzazione | Rateizzazione | Concordato minore o rateizzazione | Difesa personale e negoziazione con le banche |
| Soglia del 75% | Spesso raggiungibile | Difficile con pochi creditori | Da costruire per categoria | Scarsamente rilevante | Non pertinente |
| Criticità tecnica tipica | Formazione delle categorie | Peso del debito fiscale | Parametro liquidatorio | Ammissibilità | Estensione ai garanti |
| Rischio principale | Pignoramento presso terzi AdER | Aggressione del patrimonio personale | Opposizione dei non aderenti | Tempo perso su uno strumento incerto | Escussione della fideiussione |
Le domande trasversali
Se ho ottenuto la convenzione e poi l’AdER mi pignora il conto, posso opporre la convenzione all’Agente della riscossione? In linea generale no, perché l’AdER non è parte della convenzione e l’efficacia estesa non la raggiunge. Le difese vanno cercate altrove: vizi dell’atto e delle notifiche, prescrizione, impignorabilità di determinate somme, presentazione di una domanda di rateizzazione o accesso alle misure protettive della composizione negoziata.
Posso inserire l’Erario tra i creditori aderenti, se l’Agenzia è d’accordo? La convenzione è un contratto, ma il creditore pubblico non può concedere dilazioni fuori dai casi previsti dalla legge. Il canale per dilazionare i carichi affidati all’AdER è la rateizzazione ex art. 19 del d.P.R. 602/1973; per una rinegoziazione più profonda servono gli strumenti che prevedono la transazione fiscale.
Cosa succede alla convenzione se nel frattempo si aggrava la crisi? La convenzione è provvisoria per definizione. Se la crisi diventa insolvenza, dovrai accedere a uno strumento risolutivo: un accordo di ristrutturazione, un concordato preventivo, o, per le imprese minori e agricole, gli strumenti del sovraindebitamento. La convenzione non impedisce ai creditori pubblici di attivarsi, e tanto meno di presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei casi previsti.
Cambiare forma giuridica o profilo durante la crisi mi aiuta? Trasformare la ditta in società, o passare sotto o sopra le soglie dell’impresa minore, non cancella i debiti esistenti e non sposta il fronte esattoriale. Operazioni straordinarie compiute in piena crisi possono anzi essere lette come atti in pregiudizio dei creditori. Qualunque riorganizzazione va progettata dentro lo strumento di regolazione, non in alternativa.
La convenzione mi protegge dalle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati? No. Gli obblighi di segnalazione posti a carico dei creditori pubblici qualificati, tra cui l’Agenzia delle Entrate e l’AdER, seguono regole proprie e scattano al superamento delle soglie di legge. Una segnalazione, peraltro, dovrebbe essere per te un campanello d’allarme per valutare subito la composizione negoziata.
Posso chiedere la rateizzazione anche se l’AdER mi ha già pignorato qualcosa? Sì. La domanda di rateizzazione può essere presentata anche dopo l’avvio di una procedura esecutiva. Con il pagamento della prima rata la procedura in corso, di regola, non può proseguire, a meno che non si sia già arrivati a una fase avanzata (come l’assegnazione dei crediti pignorati o la vendita del bene). Per questo la tempestività conta: ogni giorno perso avvicina il punto di non ritorno.
Chi è il professionista che attesta la convenzione e perché la sua relazione è così importante? È un professionista indipendente, in possesso dei requisiti previsti dal Codice e privo di legami con l’impresa e con chi vi ha interessi. Attesta la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente la crisi e il non pregiudizio dei non aderenti. È il documento su cui si concentrano le opposizioni: un’attestazione analitica è la migliore protezione della convenzione, una generica è il suo punto debole.
La giurisprudenza profilo per profilo
Non risultano, allo stato, pronunce di legittimità che affrontino direttamente l’estensione della convenzione di moratoria all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le decisioni che seguono, tutte verificate, delimitano però con precisione il perimetro entro cui l’Erario può essere vincolato da strumenti negoziali della crisi, e sono per questo decisive per rispondere alla domanda del titolo. Le abbiamo ordinate per profilo; i principi sono riformulati in parole nostre.
Regole comuni a tutti i profili
Cass., Sez. Unite, ord. 25 marzo 2021, n. 8504. Le controversie sul mancato assenso dell’amministrazione finanziaria alla proposta di trattamento dei crediti tributari, formulata in un accordo di ristrutturazione o in un concordato, spettano al giudice ordinario della crisi e non al giudice tributario, per la prevalente finalità concorsuale dell’istituto; le contestazioni sull’esistenza o sull’ammontare del tributo restano invece al giudice tributario. Rilevanza: conferma che il coinvolgimento dell’Erario passa per strumenti concorsuali tipici e per un giudice specifico, non per un accordo atipico.
Cass., Sez. Unite, ord. n. 35954/2021 (decisione del 12 ottobre 2021). A pochi mesi dalla precedente, le Sezioni Unite hanno ribadito la giurisdizione del giudice concorsuale sul diniego erariale alla transazione fiscale, valorizzando l’evoluzione della disciplina in senso endoconcorsuale. Rilevanza: consolida il principio che il trattamento del credito fiscale nella crisi è governato da regole proprie.
Cass., Sez. Tributaria, 16 ottobre 2020, n. 22456. La Corte ha escluso che il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria goda di copertura costituzionale, con la conseguenza che può essere derogato da una legge ordinaria. Rilevanza: la deroga deve però essere prevista da una norma; poiché l’art. 62 CCII non contiene alcuna disposizione sui crediti tributari, manca la base per estendere la moratoria all’Erario non aderente.
Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14. Il diritto dell’Unione non impedisce il pagamento parziale del debito IVA in una procedura concorsuale con controllo giudiziale, se un esperto indipendente attesta che l’Erario non otterrebbe di più in caso di liquidazione. Rilevanza: anche il sacrificio del credito IVA è ammesso solo dentro procedure con garanzie specifiche, non in accordi privati.
Società di capitali (Profilo 1)
Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. L’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale richiede che vi siano altri creditori aderenti, anche se non sufficienti da soli a raggiungere la soglia; un accordo fondato soltanto sul cram down verso il fisco non è ammissibile. Rilevanza: la convenzione con le banche è il presupposto naturale di una successiva proposta al fisco, non un suo surrogato.
Cass., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la regola della priorità relativa. Rilevanza: quando la convenzione prelude a un accordo, la posizione dell’Erario va trattata nel rispetto delle regole di graduazione.
Cass., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. Un accordo che soddisfa integralmente gli altri creditori riservando all’Erario una frazione minima integra una deviazione dalla causa tipica, ostativa al cram down indipendentemente dal giudizio di convenienza. Rilevanza: la ristrutturazione deve essere reale; non si può costruire un’operazione contro il fisco.
Tribunale di Torino, ord. 21 luglio 2026. Il tribunale ha esaminato il rapporto tra composizione negoziata e pignoramento presso terzi promosso dall’Agente della riscossione ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, ritenendo che la disciplina della composizione possa incidere anche su di esso. Rilevanza: indica la strada per affiancare alla convenzione una protezione effettiva dal fronte esattoriale.
Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026, R.G. 4701/2025. Le misure protettive della composizione negoziata operano verso tutti i creditori e incidono anche sulle esecuzioni già pendenti, con accantonamento delle somme su un conto vincolato. Rilevanza: rafforza l’utilità della composizione come “ombrello” sotto cui trattare la convenzione.
Imprenditore individuale (Profilo 2)
Cass., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918. In assenza di accordi con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta, non si può invocare il cram down verso l’Agenzia delle Entrate. Rilevanza: per chi ha un debito prevalentemente fiscale, non esistono scorciatoie negoziali per vincolare l’Erario.
Cass., Sez. I, ord. 7 dicembre 2025, n. 31892. L’omologazione forzosa è esclusa se gli unici creditori aderenti hanno titolo nella stessa procedura di ristrutturazione. Rilevanza: gli aderenti devono essere creditori veri e anteriori, un punto essenziale quando i creditori sono pochi.
Imprenditore agricolo e impresa minore (Profili 3 e 4)
Cass., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la proposta di transazione fiscale dell’art. 88 CCII, essendo regolata da una disciplina autonoma e semplificata, fondata sull’OCC e sulla relazione di convenienza. Rilevanza: per chi non può contare sulla convenzione, è lo strumento per coinvolgere davvero l’Erario.
Tribunale di Forlì, 19 agosto 2025, n. 92. Tra i requisiti dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione rientra la qualità di imprenditore non minore. Rilevanza: conferma l’esclusione dell’impresa minore dagli strumenti “maggiori” e il dubbio sull’accesso alla convenzione.
Socio, garante, amministratore (Profilo 5) e imprese in composizione negoziata
Cass., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Le condotte di omissione tributaria e contributiva che hanno causato la crisi non impediscono di per sé il cram down, se la proposta è conveniente e non vi sono deficit informativi: l’istituto non prevede un diniego per difetto di meritevolezza. Rilevanza: la strada della regolazione resta aperta anche per chi ha un passato fiscale problematico.
Cass., Sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5866. Il cram down fiscale nel concordato opera nella fase di approvazione, sostituendo la valutazione di convenienza del tribunale a quella dell’amministrazione, senza che il debitore debba dimostrare di essere “meritevole”. Rilevanza: chiarisce che, negli strumenti che lo prevedono, l’Erario dissenziente può essere vincolato; nella convenzione di moratoria, invece, un meccanismo analogo manca.
Cass., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. La soglia minima di soddisfacimento dei crediti fiscali introdotta nel 2023 si applica anche alle proposte depositate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge. Rilevanza: le regole sul trattamento del fisco cambiano spesso, e vanno verificate alla data della proposta.
Tribunale di Prato, ord. 26 ottobre 2025, n. 1105. Revoca delle misure protettive a una società che aveva sistematicamente omesso i versamenti di IVA e ritenute e il cui piano si reggeva su un accordo con l’Erario già escluso dall’Agenzia. Rilevanza: la protezione dal fronte esattoriale si ottiene e si conserva solo con un progetto di risanamento credibile.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Rispondere alla domanda del titolo è solo il primo passo; il secondo è costruire, sul tuo profilo, la combinazione di strumenti che protegge davvero l’impresa e chi la guida. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Mappiamo il debito per categorie e per titolo, separando banche, fornitori, Erario, enti previdenziali e lavoratori, e calcoliamo se e dove è raggiungibile la soglia del 75% richiesta dall’art. 62 CCII.
- Verifichiamo cartelle, avvisi di addebito e intimazioni, controllando notifiche, prescrizione e decadenze, per ridurre il debito esattoriale prima di pianificarne la gestione.
- Predisponiamo e depositiamo le domande di rateizzazione ex art. 19 del d.P.R. 602/1973, coordinandone i tempi con la comunicazione della convenzione ai creditori.
- Per le società e gli imprenditori commerciali, impostiamo l’accesso alla composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive, così che anche l’AdER sia temporaneamente bloccata durante le trattative.
- Redigiamo la convenzione di moratoria, curando in particolare la formazione di categorie omogenee, le informazioni da fornire ai creditori e le clausole di estensione a favore dei garanti.
- Coordiniamo con l’attestatore indipendente il confronto con lo scenario liquidatorio, con particolare attenzione ai profili dell’imprenditore agricolo e non commerciale.
- Per le imprese minori e gli imprenditori agricoli, valutiamo con l’OCC il concordato minore o gli altri strumenti del sovraindebitamento, in cui anche il credito tributario può essere ridotto e dilazionato.
- Per soci e garanti, analizziamo fideiussioni e responsabilità personali e costruiamo la difesa contro l’escussione, anche con strumenti personali di regolazione.
- Difendiamo la convenzione nelle opposizioni ex art. 62, comma 5, CCII, e nel successivo reclamo, oppure la contestiamo se sei tu il creditore pregiudicato.
- Prepariamo la strategia di uscita: accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, concordato preventivo o piano attestato, perché la moratoria è per sua natura provvisoria.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: la convenzione di moratoria è uno degli esiti tipici della composizione negoziata, ed è proprio all’interno della composizione che l’impresa può ottenere le misure protettive che bloccano anche l’Agente della riscossione. Per le imprese minori e agricole è invece determinante l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC, perché è nei percorsi del sovraindebitamento che il credito tributario può essere davvero rinegoziato. E per tutti vale la qualifica di cassazionista: se la convenzione viene opposta o una misura protettiva revocata, la stessa strategia viene seguita dallo stesso difensore dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione, senza cambi di linea.
Lo staff multidisciplinare, formato da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di tenere nella stessa mano il fronte bancario, il fronte tributario e il piano di cassa: è la condizione per non firmare una convenzione con le banche lasciando scoperto l’Erario.
Chiusura: prima capire chi sei, poi agire secondo le tue regole
La convenzione di moratoria non blocca l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: questo vale per tutti. Ma cosa fare, una volta saputo questo, cambia radicalmente da profilo a profilo. Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle di qualcun altro. La società con debito bancario prevalente combina convenzione e protezione dal fronte esattoriale; l’imprenditore individuale parte dalla rateizzazione; l’impresa agricola cura l’attestazione; l’impresa minore guarda al concordato minore; il garante negozia la propria protezione al tavolo delle banche.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio perché qui convergono le competenze certificate dell’Avvocato: la composizione negoziata, in cui la convenzione nasce e l’AdER può essere fermata, è il campo dell’Esperto Negoziatore D.L. 118/2021; il coordinamento tra debito bancario e debito tributario è il lavoro dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; e le eventuali opposizioni trovano un difensore cassazionista pronto a seguirle fino all’ultimo grado.
📩 Ogni settimana senza una strategia è una settimana in cui l’Agente della riscossione può muoversi: contattaci adesso, i recapiti dello studio ti aspettano in fondo a questa guida.
