Hai già chiuso una transazione fiscale, poi qualcosa si è rotto: una rata saltata, un cliente che non ha pagato, un’azienda che non ha retto. Oppure la prima proposta non è mai arrivata in porto e ti chiedi se valga la pena riprovare. La domanda è sempre la stessa: si può fare una seconda transazione fiscale? La risposta onesta è che non esiste una risposta unica: dipende da chi sei, da quale strumento hai usato la prima volta e da come è finita.
Per capirci subito, tre esempi lampo. Una società che ha visto risolversi di diritto la propria transazione dentro un accordo di ristrutturazione può ripresentare una proposta all’Agenzia delle Entrate, ma per cinque anni perde la possibilità di farsela imporre dal tribunale. Un artigiano o un professionista che passa per il concordato minore non è toccato da quella preclusione, ma incontra altri limiti legati all’esdebitazione. Chi ha rilevato l’azienda di un debitore “bruciato” rischia invece di ereditarne il divieto senza saperlo.
In questa guida trovi sei percorsi, uno per profilo:
- l’impresa la cui transazione è saltata dentro un accordo di ristrutturazione;
- l’impresa che vuole ripartire con un concordato preventivo;
- l’imprenditore in composizione negoziata della crisi;
- il piccolo imprenditore, il professionista, l’impresa agricola (concordato minore);
- chi ha rilevato, affittato o incorporato l’azienda di un altro debitore;
- chi ha chiuso la partita IVA o è un consumatore.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la seconda transazione fiscale sta all’incrocio di tre mondi che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo presidia con abilitazioni specifiche: la crisi d’impresa, dove opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 (proprio la composizione negoziata in cui oggi si può proporre una transazione all’Erario); il sovraindebitamento, dove è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC (l’organismo che nel concordato minore rende possibile l’omologazione anche contro il voto del Fisco); il contenzioso fino all’ultimo grado, come avvocato cassazionista, in una materia che la Cassazione ha ridisegnato quasi mese per mese nel 2026. Il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario completa il quadro: i numeri di una transazione si costruiscono insieme ai commercialisti.
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Le regole che valgono per tutti, prima di guardare il tuo caso
Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola la base comune. I profili rimandano tutti a queste regole.
Che cos’è, tecnicamente, la transazione fiscale. Non è uno strumento autonomo, ma un sub-procedimento che si innesta dentro un percorso di regolazione della crisi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) la disciplina in più punti: l’art. 63 per gli accordi di ristrutturazione dei debiti; l’art. 88 per il concordato preventivo; l’art. 23, comma 2-bis, per la composizione negoziata; l’art. 80, comma 3, per il concordato minore. Il credito tributario, un tempo considerato indisponibile, può essere ridotto o dilazionato solo così: dentro una cornice concorsuale e sotto il controllo di un giudice.
Che cosa si può mettere sul tavolo. Nell’accordo di ristrutturazione il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, oltre che dei contributi e premi degli enti previdenziali, purché sorti fino alla data di presentazione della proposta. I tributi locali gestiti in proprio dai Comuni (IMU, TARI) restano fuori da questo perimetro e si trattano con accordi separati con l’ente.
Il riferimento di convenienza. Il perno di ogni transazione è il confronto con l’alternativa liquidatoria: un professionista indipendente attesta che il trattamento offerto al Fisco è conveniente (se il piano è liquidatorio) o non deteriore (se è in continuità) rispetto alla liquidazione giudiziale. È questo confronto, non la “simpatia” del debitore, che decide.
L’adesione e il suo termine. La proposta, con tutta la documentazione, va depositata presso gli uffici competenti. L’Amministrazione ha novanta giorni per aderire; se la proposta viene modificata il termine si allunga di sessanta giorni, e di ulteriori novanta se la modifica contiene una proposta nuova. Il rispetto di questa finestra non è un dettaglio: la giurisprudenza del 2026 considera vizio l’accesso anticipato all’omologa.
Il cram down, cioè il “voto imposto”. Se il Fisco non aderisce, o vota contro, il tribunale può comunque omologare quando l’adesione pubblica è determinante per raggiungere le maggioranze e sono rispettate precise condizioni. È il paracadute che, come vedremo, per alcuni profili si chiude dopo un primo fallimento.
La risoluzione di diritto. La transazione conclusa in un accordo di ristrutturazione si risolve automaticamente se il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti al Fisco e agli enti previdenziali entro sessanta giorni dalle scadenze previste. Non serve una domanda del creditore, non serve una sentenza: scaduti i sessanta giorni, l’effetto si produce da solo. Una regola del tutto analoga vale per l’accordo raggiunto in composizione negoziata.
Che cosa succede quando la transazione si risolve. La conseguenza è pesante: la pretesa tributaria originaria rivive, anche per i debiti sui quali le liti erano state chiuse per cessazione della materia del contendere. Il Fisco torna a chiedere il debito pieno, con sanzioni e interessi, e può iscriverlo a ruolo e notificare cartelle. Finché invece la transazione è regolarmente eseguita, l’Erario non ha titolo per pretendere di più.
La domanda vera, quindi, non è “posso riprovare?” ma “con quali armi riprovo?”. In quasi tutti i profili una nuova proposta al Fisco è materialmente possibile; quello che cambia da un profilo all’altro è se il tribunale potrà ancora superare un eventuale no dell’Agenzia, quali soglie dovrai rispettare, e se il tuo passato fiscale ti chiude qualche porta.
Il diritto intertemporale. Le regole attuali sulla transazione negli accordi derivano dal D.Lgs. 136/2024 (il “correttivo-ter”), in vigore dal 28 settembre 2024, e si applicano alle proposte presentate dopo quella data. Per le proposte precedenti restano applicabili i regimi anteriori, compreso quello transitorio del D.L. 69/2023: se la tua prima transazione è “vecchia”, va letta con le regole del suo tempo.
Le tre forme di accordo in cui si innesta la transazione. Il Codice conosce tre tipi di accordo di ristrutturazione, e la transazione fiscale può accompagnarli tutti. L’accordo ordinario (art. 57) richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. L’accordo agevolato (art. 60) abbassa la soglia al 30% quando il debitore rinuncia alla moratoria per i non aderenti e non chiede misure protettive temporanee. L’accordo a efficacia estesa (art. 61) consente di estendere gli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria, a condizioni rigorose. Il correttivo-ter ha chiarito che anche per quest’ultimo, oltre che per i primi due, il Fisco può essere oggetto di omologazione forzosa. Capire in quale di questi binari ti trovi è il primo passo per capire quanto pesa, nel tuo caso, il voto dell’Agenzia: più è alto il peso del debito pubblico sul totale, più la sua adesione diventa decisiva.
Il ruolo degli altri creditori. Una seconda transazione non si gioca solo con il Fisco. Banche, fornitori, società di leasing sono i creditori le cui adesioni rendono possibile, in astratto, l’omologazione forzosa. Se nella prima transazione questi creditori sono rimasti insoddisfatti, sarà più difficile ottenere di nuovo la loro firma. La credibilità del piano, in un secondo tentativo, si costruisce anche con loro.
Profilo 1 — La tua transazione è saltata dentro un accordo di ristrutturazione
La tua situazione
Sei una società, o un imprenditore commerciale sopra le soglie dell’impresa minore. Qualche anno fa hai chiuso un accordo di ristrutturazione dei debiti con una transazione fiscale ex art. 63 CCII. Hai pagato per un po’, poi una rata è saltata, i sessanta giorni sono passati e la transazione si è risolta di diritto. Adesso l’Agenzia ti chiede di nuovo tutto, e tu vuoi proporre una seconda transazione. Questa è la situazione in cui la legge è stata scritta pensando proprio a te, e non in senso favorevole.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: l’art. 63, comma 6, lett. a), CCII. Se nei cinque anni precedenti il deposito della nuova proposta hai concluso una transazione, nell’ambito degli accordi regolati dall’art. 63, su debiti della stessa natura, poi risolta di diritto, il tribunale non può più omologare contro la volontà del Fisco. In altre parole: la seconda transazione puoi proporla, ma l’Agenzia torna padrona assoluta della decisione.
Leggiamo la norma con attenzione, perché ogni parola pesa.
- “Nei cinque anni precedenti il deposito della proposta”: la lettura più diffusa riferisce il quinquennio alla data in cui la prima transazione è stata conclusa, cioè stipulata, non alla data in cui si è risolta. Se l’hai firmata a marzo 2023, la finestra di esclusione si chiude a marzo 2028, anche se la risoluzione è arrivata nel 2025.
- “Debiti della stessa natura”: la preclusione riguarda debiti omogenei. Se la prima transazione aveva ad oggetto solo contributi INPS, c’è margine per sostenere che il cram down sui tributi erariali resti disponibile, e viceversa. È un terreno interpretativo ancora poco battuto: va argomentato, non dato per scontato.
- “Risolta di diritto”: la preclusione scatta con la risoluzione automatica per mancato pagamento. Non scatta se la prima transazione non è mai stata conclusa (proposta respinta, accordo non omologato).
- “Fatta salva l’ipotesi dell’art. 58”: è la chiave di volta. L’art. 58 CCII disciplina la rinegoziazione degli accordi e le modifiche del piano. Se, prima di sforare i sessanta giorni, hai attivato una rinegoziazione o una modifica sostanziale del piano, la preclusione non opera.
C’è poi una seconda preclusione, la lett. b) dello stesso comma 6, che non guarda al passato della transazione ma alla storia del tuo debito. Il cram down è escluso quando ricorrono insieme due condizioni: il debito verso Fisco ed enti previdenziali è pari o superiore all’80% di tutti i debiti dell’impresa alla vigilia del deposito; e quel debito deriva prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate o contributi in almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure, per almeno un terzo, da violazioni fraudolente (fatture false, operazioni inesistenti, artifici). Chi arriva alla seconda transazione spesso ha accumulato proprio questo tipo di debito: vale la pena controllarlo prima di tutto il resto.
I numeri
Le soglie del cram down, quando è ancora disponibile, sono queste (art. 63, commi 4 e 5):
- almeno il 50% dei crediti di ciascun ente, al netto di sanzioni e interessi, se gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dei crediti complessivi;
- almeno il 60%, con dilazione non oltre dieci anni, se gli altri aderenti pesano meno di un quarto o non ce ne sono;
- in entrambi i casi: accordo non liquidatorio, trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, interessi di dilazione al tasso legale.
Esempio di calcolo. Debito verso l’Agenzia di 412.380 €, di cui 287.640 € di imposte e 124.740 € di sanzioni e interessi. La base di calcolo è 287.640 €. Con aderenti oltre il quarto, la soglia minima è 143.820 €; senza, sale a 172.584 €. Ma se la tua prima transazione si è risolta di diritto meno di cinque anni fa, queste soglie non ti servono a nulla per imporre l’accordo: servono solo come riferimento negoziale, perché nessuna Direzione regionale firmerà per meno di quanto il tribunale avrebbe potuto imporre.
I rischi specifici
Il rischio principale è presentare la seconda proposta dentro un nuovo accordo di ristrutturazione contando su un cram down che non esiste più. Il risultato è prevedibile: l’Agenzia non aderisce, il tribunale non può superare il dissenso, l’accordo non raggiunge le percentuali e cadono anche le protezioni. Nel frattempo sono trascorsi mesi e il Fisco ha ripreso a riscuotere il debito pieno.
Secondo rischio: il sospetto di abuso. La Cassazione (ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026) ha riconosciuto come uso distorto dell’accordo di ristrutturazione il piano costruito ad arte solo per azzerare il debito fiscale, senza una reale ristrutturazione che coinvolga altri creditori. Un secondo tentativo, dopo un primo fallito, è esattamente il contesto in cui un giudice si pone questa domanda. E la Cassazione (ord. n. 5918 del 16 marzo 2026) ha ribadito che senza accordi con creditori diversi da quelli pubblici non si può neppure parlare di adesione “determinante” del Fisco.
La rinegoziazione dell’art. 58: la porta da aprire prima che si chiuda
Se stai leggendo questa guida mentre la tua prima transazione è ancora in corso, questa è la sezione più importante per te. L’art. 58 CCII regola due situazioni diverse.
Prima dell’omologazione: se intervengono modifiche sostanziali del piano, il debitore deve rinnovare l’attestazione del professionista indipendente e richiedere di nuovo il consenso dei creditori aderenti. Non è un adempimento formale: senza il nuovo consenso, l’accordo originario non regge più sulle nuove basi.
Dopo l’omologazione: se occorrono modifiche sostanziali al piano per assicurare l’esecuzione degli accordi, il debitore vi apporta le modifiche idonee, rinnova l’attestazione, pubblica il piano modificato nel registro delle imprese e ne dà comunicazione ai creditori, che hanno trenta giorni per proporre opposizione.
Perché conta così tanto? Perché la preclusione quinquennale dell’art. 63, comma 6, lett. a), fa espressamente salva l’ipotesi dell’art. 58. Un debitore che, vedendo arrivare la crisi di liquidità, rimodula tempestivamente il piano non “brucia” la possibilità del cram down futuro. Un debitore che invece lascia scorrere i sessanta giorni sperando in un incasso che non arriva si ritrova con la transazione risolta di diritto e con un divieto che dura anni.
In pratica, la differenza tra chi potrà ancora contare sul tribunale e chi no si decide spesso in poche settimane, prima della risoluzione, non dopo. Per questo la prima mossa, quando una scadenza appare a rischio, è far verificare subito se esistono le condizioni per una modifica sostanziale del piano con attestazione rinnovata.
Le mosse giuste
- Ricostruisci la data esatta di stipula della prima transazione e calcola quando si chiude la finestra quinquennale. A volte mancano pochi mesi, e aspettare è la strategia migliore.
- Verifica la natura dei debiti: quelli nuovi sono della stessa natura di quelli transatti? Tributi e contributi vanno separati voce per voce.
- Controlla la lett. b): quota del debito pubblico sul totale e numero di periodi d’imposta con omessi versamenti.
- Valuta il cambio di strumento: la preclusione del comma 6 è scritta per il cram down negli accordi. Il concordato preventivo (Profilo 2) ha una disciplina propria.
- Se sei ancora dentro la prima transazione e senti che una rata non reggerà, muoviti prima dei sessanta giorni: la rinegoziazione ex art. 58 è l’unico modo per non accendere la preclusione.
Qui la continuità della difesa fa la differenza: l’Avv. Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, segue la pratica dalla proposta all’omologa e, se serve, fino al giudizio di legittimità.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle due ordinanze citate, conta la Cass., ord. n. 31892 del 7 dicembre 2025: l’omologazione forzosa non è ammissibile se gli unici creditori aderenti traggono il loro titolo dalla stessa procedura di ristrutturazione, anziché da rapporti anteriori. Chi prepara una seconda transazione deve quindi portare in dote adesioni vere, non costruite.
Profilo 2 — Sei un’impresa e vuoi ripartire con un concordato preventivo
La tua situazione
La prima transazione è fallita (risolta, o mai conclusa) e l’accordo di ristrutturazione non è più una strada percorribile. Hai ancora un’impresa che produce valore, o almeno un patrimonio da liquidare in modo ordinato, e più creditori da mettere d’accordo. Per chi è nella tua posizione, il concordato preventivo è spesso la vera “seconda transazione”.
Cosa cambia per te
Nel concordato il trattamento dei debiti tributari e contributivi è regolato dall’art. 88 CCII. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: nel testo dell’art. 88 non compare una preclusione quinquennale legata a una transazione precedente risolta di diritto, come quella che l’art. 63, comma 6, prevede per gli accordi. Il tuo passato conta, ma non ti chiude automaticamente la porta dell’omologazione forzosa.
Il meccanismo funziona così. Il Fisco vota sulla proposta come gli altri creditori. Se il suo dissenso (o il suo silenzio) è determinante per non raggiungere le maggioranze, il tribunale può omologare ugualmente quando la proposta è conveniente per l’Erario rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La Cassazione (ord. n. 10723 del 22 aprile 2026) ha precisato che in questo giudizio il tribunale verifica la convenienza, non una “meritevolezza” autonoma del debitore: nemmeno violazioni tributarie ripetute, da sole, impediscono l’omologa.
Attenzione però: questo non significa che il concordato sia una zona franca. Il giudice valuta comunque la fattibilità del piano, e il sospetto di abuso dello strumento resta sempre sul tavolo. Chi arriva al concordato dopo una transazione fallita deve spiegare in modo convincente perché questa volta il piano reggerà.
Altra differenza rispetto agli accordi: la risoluzione del concordato non è automatica. Se l’impresa non adempie, i creditori (Fisco compreso) possono chiederla al tribunale entro i termini dell’art. 119 CCII. È una tutela in più, ma non un invito a rallentare i pagamenti.
I numeri
Nel concordato non trovi le soglie fisse del 50-60% previste per il cram down negli accordi. Il riferimento è la convenienza rispetto alla liquidazione, supportata dall’attestazione. Esempio: debito erariale privilegiato di 268.910 €, valore di realizzo stimato in liquidazione per il Fisco pari a 41.300 €. Una proposta che offre al Fisco 57.800 € in continuità, pagati in quattro anni, è convenientemente superiore all’alternativa. Non basta però “battere” la liquidazione: occorre rispettare l’ordine delle cause di prelazione e, in continuità, le regole di distribuzione del valore.
Cosa guarda il tribunale in una seconda domanda
Una domanda di concordato che arriva dopo una transazione fallita viene letta con attenzione particolare su alcuni punti.
La coerenza dei dati. L’attestatore e il commissario giudiziale confronteranno la situazione patrimoniale depositata con quella allegata alla prima transazione. Scostamenti non spiegati (un attivo che si è ridotto, un credito che è sparito, un immobile ceduto) diventano immediatamente oggetto di approfondimento e, nei casi più gravi, di sospetto di atti in frode.
La fonte delle risorse. Se il primo piano si fondava sui flussi dell’impresa e quei flussi non sono arrivati, il secondo piano deve mostrare cosa è cambiato: finanza esterna, nuovi soci, cessione di rami non strategici, riduzione dei costi fissi. Un piano identico al precedente, con qualche percentuale ritoccata, difficilmente supera il vaglio di fattibilità.
Il trattamento del Fisco rispetto agli altri creditori. Nel concordato in continuità valgono regole di distribuzione del valore che il piano deve rispettare. Il credito tributario privilegiato non può essere trattato in modo deteriore rispetto a quanto riceverebbe in liquidazione, e la sua collocazione in classe deve essere coerente con la posizione giuridica e gli interessi economici.
Il termine per la risoluzione. Se anche il concordato non venisse eseguito, la risoluzione non è automatica: va chiesta con ricorso entro un anno dalla scadenza fissata per l’ultimo adempimento, e non è pronunciata se l’inadempimento ha scarsa importanza. È una differenza sostanziale rispetto alla risoluzione a sessanta giorni degli accordi, che rende il concordato uno strumento più “tollerante” nella fase esecutiva.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è arrivare al concordato con un piano fotocopia di quello che ha già fallito. Il tribunale confronterà inevitabilmente le due proposte: se le ipotesi di incasso sono le stesse che non si sono realizzate, la fattibilità vacilla. Secondo rischio: i tempi. Tra la risoluzione della prima transazione e il deposito del concordato, il Fisco può agire in riscossione sul debito pieno; la domanda con richiesta di misure protettive va preparata prima che le azioni esecutive colpiscano gli asset strategici.
Le mosse giuste
- Spiega il fallimento precedente nella relazione: cosa è cambiato (mercato, organizzazione, soci, finanza nuova).
- Costruisci il confronto con la liquidazione su dati aggiornati, non su quelli della prima transazione.
- Valuta la domanda con riserva per ottenere subito le misure protettive, se le azioni di riscossione sono imminenti.
- Prepara la classazione in modo coerente con il trattamento dei crediti pubblici.
- Metti in conto il giudizio di omologa come un vero contenzioso: l’Agenzia può opporsi e l’esito può salire fino in Cassazione.
Giurisprudenza dedicata
La già citata Cass., ord. n. 10723 del 22 aprile 2026 è il riferimento centrale. Utile anche la Cass. pen., sez. III, n. 35840 del 3 novembre 2025: l’adempimento della pretesa tributaria nel concordato con transazione fiscale ha effetto liberatorio anche rispetto alla confisca, nel rispetto del principio di proporzionalità. Per chi ha anche un fronte penale da omessi versamenti è un dato di non poco conto.
Profilo 3 — Sei in composizione negoziata della crisi
La tua situazione
Hai chiesto la nomina di un esperto alla Camera di commercio perché l’impresa è in squilibrio ma non ancora perduta. Oppure ci hai già provato, la trattativa con il Fisco non è andata, e ti chiedi se puoi riprovarci. Per chi è nella tua posizione c’è una novità relativamente recente e molto concreta.
Cosa cambia per te
Dal correttivo-ter, per le istanze di nomina dell’esperto presentate dopo il 28 settembre 2024, l’art. 23, comma 2-bis, CCII ti consente di proporre direttamente alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione un accordo transattivo con pagamento parziale o dilazionato del debito, imposta compresa, e non solo di sanzioni e interessi. Prima era impossibile: bisognava uscire dalla composizione negoziata e approdare a un accordo di ristrutturazione o a un concordato.
Le caratteristiche del tuo strumento sono tre, e vanno tenute a mente insieme:
- niente cram down: l’accordo in composizione negoziata è di natura contrattuale; se l’Agenzia dice no, nessun giudice può imporlo;
- niente soglia minima di soddisfacimento fissata dalla norma: la misura la decide la trattativa, sulla base della convenienza rispetto alla liquidazione;
- niente INPS: il comma 2-bis riguarda solo i crediti fiscali, non quelli contributivi.
Servono due documenti: l’attestazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria di un professionista indipendente e la relazione del revisore legale (o, se manca, di un revisore iscritto) sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. Il tribunale verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo.
E la seconda transazione? Qui la risposta ti è più favorevole di quanto speri. Se in composizione negoziata la trattativa con il Fisco non si è chiusa, nulla ti impedisce di presentare una nuova proposta dentro uno strumento che la preveda (accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo). E la preclusione dell’art. 63, comma 6, lett. a), fa riferimento alle transazioni concluse “nell’ambito degli accordi regolati dal presente articolo”, cioè l’art. 63: letteralmente non richiama l’accordo dell’art. 23. È però un punto su cui la prassi dell’Agenzia non si è ancora assestata, e la prudenza impone di non costruire tutta la strategia su una lettura favorevole non ancora collaudata.
I numeri
L’accordo in composizione negoziata si risolve di diritto in due casi: apertura della liquidazione giudiziale o controllata, o accertamento dello stato di insolvenza; mancato pagamento integrale entro sessanta giorni dalle scadenze. Esempio: debito IVA e IRES di 176.450 €, proposta al 38% (67.051 €) in 60 rate mensili da 1.117,52 €. Se la rata di aprile non viene pagata entro i sessanta giorni successivi alla scadenza, l’intero accordo cade e il Fisco torna a chiedere 176.450 € più accessori.
Le misure protettive e il fattore tempo
La composizione negoziata ti offre una finestra di protezione dalle azioni dei creditori, ma quella finestra ha una durata limitata. Le misure protettive richieste con l’istanza sono confermate dal tribunale per un periodo iniziale compreso tra 15 e 120 giorni, prorogabile, ma con una durata complessiva che non può superare i 240 giorni. L’incarico dell’esperto, a sua volta, ha una durata tendenzialmente di 180 giorni, prorogabile con il consenso delle parti.
Per chi pensa a una transazione con l’Agenzia dentro la composizione negoziata, questi tempi vanno letti insieme a quelli della trattativa fiscale: preparazione della proposta, redazione della relazione del revisore e dell’attestazione, valutazione da parte degli uffici. Una proposta presentata tardi rischia di arrivare a risposta quando la protezione è già esaurita. Se invece la trattativa fallisce, il tempo residuo è quello che resta per depositare una domanda di accesso a uno strumento con cram down, conservando la continuità della protezione.
C’è anche un aspetto di reputazione: l’Agenzia vede chi si presenta con numeri solidi fin dal primo incontro e chi usa la composizione negoziata per guadagnare tempo. In un secondo tentativo, quella impressione conta.
I rischi specifici
Il rischio principale è confondere la flessibilità dello strumento con la sua forza. Senza cram down, tutto dipende dalla disponibilità dell’Agenzia: se la proposta è debole, la risposta sarà negativa e avrai speso parte della tua finestra di protezione. Secondo rischio: la qualità dei professionisti. Un provvedimento del Tribunale di Milano segnalato in rassegna nel maggio 2026 ha insistito sulla necessaria indipendenza dell’attestatore: un’attestazione debole può compromettere l’intero accordo.
Le mosse giuste
- Separa i debiti: fiscali in composizione negoziata, contributivi da gestire con altri strumenti.
- Tratta prima, formalizza dopo: arriva al deposito della proposta con un’idea chiara della posizione della Direzione competente.
- Prevedi una via d’uscita: se il Fisco non aderisce, lo sbocco naturale è un accordo di ristrutturazione o un concordato, dove il cram down torna disponibile.
- Dimensiona le rate sui flussi reali, non su quelli sperati: la risoluzione a sessanta giorni non concede seconde possibilità dentro lo stesso accordo.
Giurisprudenza dedicata
In attesa di pronunce di legittimità specifiche sul comma 2-bis, i principi generali restano quelli della Cassazione sulla convenienza e sull’abuso dello strumento (ord. n. 4365/2026). Sul riparto di giurisdizione, resta fermo l’insegnamento delle Sezioni Unite (ord. n. 8504/2021 e n. 35954 del 22 novembre 2021): il sindacato sul mancato assenso del Fisco alla transazione nelle procedure concorsuali spetta al giudice della crisi, non al giudice tributario.
Profilo 4 — Sei un piccolo imprenditore, un professionista o un’impresa agricola
La tua situazione
Sei un artigiano, un commerciante con un piccolo giro d’affari, un professionista iscritto a un albo, un’impresa agricola o una start-up innovativa. Non sei “fallibile” nel senso tradizionale: rientri nella nozione di impresa minore, cioè nei tre esercizi precedenti non hai superato un attivo patrimoniale annuo di 300.000 €, ricavi annui di 200.000 € e debiti di 500.000 € (art. 2, comma 1, lett. d, CCII). Hai debiti con il Fisco, magari hai già provato una volta a sistemarli, e ti chiedi se puoi riprovare.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Il tuo strumento è il concordato minore (artt. 74-83 CCII), gestito con l’aiuto dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). Nel concordato minore i debiti fiscali si possono ridurre e il giudice può omologare anche senza l’adesione dell’Agenzia, secondo la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII. Le condizioni sono due: l’adesione del Fisco dev’essere decisiva per raggiungere la maggioranza richiesta dall’art. 79, e la proposta dev’essere conveniente per l’Erario rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione specifica dell’OCC.
La Cassazione (sent. n. 14555 del 16 maggio 2026) ha chiarito un punto decisivo: nel concordato minore non serve formulare una transazione fiscale secondo l’art. 88, né acquisire il parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia. È una procedura più semplice e più rapida, costruita attorno all’OCC.
E la preclusione dei cinque anni per la transazione risolta? Quella dell’art. 63, comma 6, riguarda gli accordi di ristrutturazione, non il concordato minore. I tuoi limiti sono altri, e sono quelli dell’art. 77 CCII: la domanda è inammissibile se sei già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, se hai già beneficiato dell’esdebitazione due volte, se hai compiuto atti in frode ai creditori, oltre che per documentazione incompleta o superamento delle soglie dimensionali.
In pratica: se il tuo primo tentativo è fallito senza arrivare all’esdebitazione (proposta non approvata, concordato non omologato, rigetto per documenti mancanti), il secondo tentativo è possibile. Se invece hai già ottenuto l’esdebitazione di recente, per cinque anni questa porta resta chiusa.
I numeri
Nel concordato minore non esiste la soglia del 50% o del 60% prevista negli accordi. Esempio: debiti complessivi 184.270 €, di cui 96.430 € verso l’Agenzia delle Entrate (il 52,3%), il resto verso banche e fornitori. La maggioranza richiesta è quella dei crediti ammessi al voto: senza il Fisco non la raggiungi. In una liquidazione controllata, il Fisco incasserebbe, secondo la stima dell’OCC, circa 11.200 €. La proposta gli offre il 20%, cioè 19.286 €, in cinque anni. Il voto contrario dell’Agenzia è decisivo e la proposta è più conveniente della liquidazione: ricorrono le condizioni per l’omologazione forzosa.
Attenzione però alle regole di trattamento: la Cassazione (sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025) ha ritenuto inammissibile la proposta di concordato minore che tratta allo stesso modo privilegiati e chirografari. Buona parte del debito fiscale è privilegiato: il piano deve rispettarne il rango.
Il ruolo dell’OCC, passo per passo
Nel concordato minore l’OCC non è un semplice consulente del debitore: è l’organismo che garantisce al giudice e ai creditori l’affidabilità del piano. In concreto:
- riceve la domanda e la documentazione e verifica la completezza dei dati, ricostruendo l’elenco dei creditori, i beni, gli atti di disposizione degli ultimi anni;
- redige la relazione sulla completezza e attendibilità della documentazione, sulla fattibilità del piano e, quando c’è un debito fiscale da ridurre, sulla convenienza della proposta per l’Erario rispetto alla liquidazione controllata;
- comunica la proposta ai creditori e raccoglie le adesioni o i dissensi, ai fini del calcolo della maggioranza;
- riferisce al giudice sull’esito del voto, ponendo le basi per l’omologazione anche forzosa;
- vigila sull’esecuzione del concordato omologato.
Per chi arriva a un secondo tentativo, il rapporto con l’OCC è decisivo: la relazione dovrà spiegare perché il primo tentativo non è andato a buon fine e perché il nuovo piano è diverso. Un OCC che trova informazioni incoerenti rispetto alla prima domanda ne darà conto al giudice. La trasparenza sul passato, nel concordato minore, non è una scelta di stile: è la condizione per superare il vaglio dell’art. 77.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è l’esdebitazione recente. Se il primo tentativo si è chiuso con la liberazione dai debiti e poi ne hai accumulati di nuovi, i cinque anni vanno contati con precisione prima di depositare qualsiasi domanda. Secondo rischio: gli atti in frode. I tribunali verificano d’ufficio se ci sono state distrazioni di beni o rappresentazioni infedeli; il Tribunale di Bolzano (12 novembre 2025) ha distinto tra la frode che altera l’informazione ai creditori e quella che usa la procedura per fini estranei alla soluzione della crisi. Una seconda domanda è sempre letta alla luce della prima.
Le mosse giuste
- Verifica per prima cosa le cause di inammissibilità dell’art. 77: esdebitazioni precedenti, date, eventuali contestazioni di frode.
- Controlla di essere ancora un’impresa minore, sui dati degli ultimi tre esercizi.
- Fatti affiancare dall’OCC fin dall’inizio: la sua relazione è l’elemento su cui il giudice fonda l’eventuale omologazione contro il voto del Fisco.
- Stima con rigore il valore di liquidazione per il Fisco: è il termine di confronto decisivo.
- Non chiudere la partita IVA prima di aver deciso la strategia (vedi Profilo 6).
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla Cass. n. 14555/2026, conta la posizione espressa dalla Procura Generale presso la Cassazione nelle conclusioni del 18 marzo 2026, nello stesso senso: il cram down nel concordato minore non presuppone una transazione fiscale ex art. 88.
Profilo 5 — Hai rilevato, affittato o incorporato l’azienda di un altro debitore
La tua situazione
Sei una nuova società (la classica “newco”) che ha preso in affitto o acquistato il ramo d’azienda di un’impresa in difficoltà. Oppure sei il risultato di una fusione o di una scissione. Hai ereditato clienti, dipendenti, magari lo stesso capannone. E adesso anche tu hai debiti con il Fisco e pensi a una transazione. Quello che forse non sai è che, per la legge, potresti non essere al tuo “primo” tentativo.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: l’art. 63, comma 7, CCII. La preclusione quinquennale al cram down si applica anche a chi ha proseguito, anche solo in parte, l’attività di un soggetto che nei cinque anni precedenti ha concluso una transazione poi risolta di diritto, se la prosecuzione è avvenuta tramite fusione, scissione, cessione d’azienda (anche di fatto), conferimento, affitto o atti con effetti analoghi. La preclusione si estende anche a chi risponde, a qualunque titolo, dei debiti tributari o contributivi del debitore originario.
La norma è costruita contro un fenomeno preciso: la società che lascia saltare la transazione, trasferisce l’attività su una nuova entità e da lì ripresenta una proposta come se nulla fosse. Ma colpisce anche chi ha rilevato un’azienda in buona fede senza verificare la storia fiscale del cedente.
Nota l’espressione “anche di fatto”: non serve un contratto di cessione formale. Stessa sede, stessi dipendenti, stessi clienti, stessi fornitori, stessa compagine sostanziale: sono gli indici che l’Agenzia e il tribunale guarderanno.
I numeri
Esempio: la Alfa S.r.l. conclude una transazione il 3 ottobre 2022; la transazione si risolve di diritto nel 2024. Nello stesso anno la Beta S.r.l. prende in affitto l’azienda di Alfa. Nel 2026 Beta accumula 138.920 € di debiti erariali e deposita una proposta in un accordo di ristrutturazione. La preclusione del comma 7 opera: per Beta il cram down resta escluso fino al 3 ottobre 2027. Se Beta deposita dopo quella data, il paracadute torna disponibile, alle condizioni ordinarie (50% o 60% delle imposte, escluse sanzioni e interessi).
Come si conduce, in concreto, la due diligence fiscale
La verifica della storia fiscale del cedente non si esaurisce in una visura. Gli elementi da raccogliere sono almeno questi:
- l’estratto di ruolo e la situazione debitoria presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione del cedente, che mostra cartelle, rateizzazioni decadute e procedure in corso;
- il certificato dei carichi pendenti tributari rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, che è anche lo strumento con cui l’acquirente d’azienda può limitare la propria responsabilità per i debiti fiscali del cedente;
- la visura del registro delle imprese, per verificare eventuali depositi di accordi di ristrutturazione, domande di concordato, istanze di composizione negoziata e relative pubblicazioni;
- i provvedimenti di omologazione e, se ci sono, gli atti di transazione sottoscritti con l’Agenzia e con l’INPS, con il calendario dei pagamenti;
- le comunicazioni di risoluzione o, in mancanza, la prova dei pagamenti eseguiti, per capire se la transazione si è risolta e quando.
Con questi dati si ricostruisce la data di conclusione della transazione del dante causa e si calcola la scadenza del quinquennio. Se la verifica si fa prima della firma del contratto d’affitto o di cessione, puoi negoziare garanzie, prezzo e tempi; se si fa dopo, puoi solo prendere atto del problema. Va infine considerata la possibilità di contestare l’esistenza stessa della continuità di fatto, quando il collegamento con il vecchio debitore è marginale: il comma 7 parla di prosecuzione dell’attività, anche parziale, ma pur sempre di prosecuzione effettiva.
I rischi specifici
Il rischio principale è scoprire la preclusione solo quando l’Agenzia la eccepisce in sede di omologa, dopo mesi di lavoro e con le protezioni ormai in scadenza. Secondo rischio: la responsabilità solidale. Chi acquista un’azienda può rispondere, nei limiti previsti dalla legge, dei debiti tributari del cedente; e chi risponde di quei debiti è, per il comma 7, già dentro la preclusione.
Le mosse giuste
- Fai una due diligence fiscale del cedente: transazioni concluse negli ultimi cinque anni, loro esito, eventuali risoluzioni.
- Verifica il tuo “collegamento” con il vecchio debitore: contratti, ma anche indici di continuità di fatto.
- Calcola la data di scadenza della preclusione e valuta se attendere.
- Considera il concordato preventivo, dove la preclusione del comma 7 non è replicata.
- Se stai per rilevare un’azienda, inserisci queste verifiche prima della firma: dopo, è tardi.
Giurisprudenza dedicata
Sul comma 7 non risultano ancora pronunce di legittimità specifiche. Per l’impostazione generale, resta utile la Cass., ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026 sull’uso distorto degli strumenti della crisi finalizzati solo ad abbattere il debito fiscale.
Profilo 6 — Hai chiuso la partita IVA o sei un consumatore
La tua situazione
Hai cessato l’attività: la ditta individuale è stata cancellata dal registro delle imprese, oppure non hai mai fatto impresa e i tuoi debiti con il Fisco sono personali (IRPEF, bollo auto, imposte su un immobile). Magari in passato hai fatto un accordo di composizione con la vecchia legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) e non sei riuscito a rispettarlo. Ti chiedi se esista anche per te una “seconda transazione”.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma non ti lasciano senza strade. La transazione fiscale in senso tecnico non è pensata per te; la riduzione dei debiti fiscali passa per gli strumenti del sovraindebitamento.
Se sei un consumatore, puoi accedere alla ristrutturazione dei debiti (artt. 67 e seguenti CCII): un piano che può ridurre anche i debiti tributari, omologato dal giudice senza voto dei creditori. L’art. 69 però pone limiti: non puoi accedere se sei stato esdebitato nei cinque anni precedenti o se hai già beneficiato dell’esdebitazione due volte, né se hai determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Se sei un ex imprenditore individuale cancellato, la Cassazione (n. 20141/2026, segnalata in rassegna nel giugno 2026) ha affermato che la scelta di cancellarsi dal registro delle imprese è incompatibile con l’accesso al concordato minore e lascia spazio solo alla liquidazione controllata. Il concordato minore, con il suo cram down fiscale, per te non c’è più.
La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII) liquida il tuo patrimonio disponibile e, di regola dopo tre anni, può portare all’esdebitazione, che libera anche dai debiti fiscali rimasti insoddisfatti, con le eccezioni dell’art. 278 e alle condizioni dell’art. 280, che contiene limiti analoghi sui benefici già ottenuti.
Se hai un vecchio accordo di composizione ex L. 3/2012 con una transazione fiscale, ricorda un principio affermato dalla Cassazione (ord. n. 12324/2026): l’iscrizione a ruolo e la cartella per le somme oggetto della transazione sono possibili solo se non hai assolto integralmente e tempestivamente i pagamenti dovuti. Se hai pagato regolarmente, il Fisco non può chiederti il debito originario.
I numeri
Esempio: ex titolare di ditta individuale, cancellata nel 2024, con 67.310 € di debiti erariali, 22.840 € verso una finanziaria e un reddito da lavoro dipendente di 1.720 € netti mensili. Il concordato minore è precluso dalla cancellazione. In liquidazione controllata entra la parte di reddito eccedente quanto il giudice riconosce necessario al mantenimento suo e della famiglia: se il giudice fissa quella soglia in 1.290 €, entrano nella procedura 430 € al mese, circa 15.480 € in tre anni. Il resto del debito, al termine della procedura e alle condizioni di legge, può essere oggetto di esdebitazione.
Consumatore e debiti fiscali: cosa si può ridurre davvero
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i debiti tributari non godono di un trattamento speciale che ne impedisca la falcidia: il piano può prevederne il pagamento parziale, purché i creditori privilegiati ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio. Non serve il voto dei creditori, Fisco compreso: il giudice omologa se il piano è fattibile e il debitore è meritevole. Il Fisco può però contestare la convenienza in sede di omologazione, e il giudice ne deve tenere conto.
Un aspetto spesso trascurato riguarda i debiti per imposte che hanno natura di risorse proprie dell’Unione europea, come i dazi doganali: su questi le possibilità di falcidia sono limitate, e il piano va costruito tenendone conto. Per l’IVA, invece, la giurisprudenza europea e nazionale ha da tempo ammesso il pagamento parziale nelle procedure concorsuali, quando la soluzione proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il momento decisivo è la relazione dell’OCC, che deve spiegare le cause del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni. Per chi ha già tentato una volta, la relazione deve dare conto anche del primo tentativo: nascondere un precedente rigetto o un accordo non rispettato è il modo più rapido per compromettere il secondo.
I rischi specifici
Il rischio principale è chiudere la partita IVA “per non peggiorare le cose” e scoprire di aver perso lo strumento più adatto. Secondo rischio: presentare un piano del consumatore con debiti che in realtà derivano dall’attività d’impresa passata; la natura del debito condiziona lo strumento.
Le mosse giuste
- Prima di cancellarti dal registro delle imprese, fai valutare la tua posizione: la cancellazione cambia gli strumenti disponibili.
- Classifica i debiti: personali o d’impresa, tributari o contributivi.
- Verifica eventuali esdebitazioni passate e le relative date.
- Se hai una vecchia transazione ex L. 3/2012, raccogli le prove dei pagamenti: sono la tua difesa contro cartelle illegittime.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle pronunce citate, la Cass. n. 28013 del 26 settembre 2022 ha escluso che un piano del consumatore non omologato possa essere convertito, su istanza del debitore, in un accordo con i creditori: ogni strumento va scelto e costruito dall’inizio.
Quattro imprese, quattro esiti: la seconda transazione con i numeri in mano
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come la stessa domanda produca risposte diverse. Non sono casi reali.
Simulazione A — La società con transazione risolta (Profilo 1). Ipotesi: Gamma S.r.l. stipula una transazione in accordo di ristrutturazione il 14 marzo 2023. Non paga la rata del 30 giugno 2025; il sessantesimo giorno cade il 29 agosto 2025 e la transazione si risolve di diritto. Debito erariale rivissuto: 412.380 €, di cui imposte 287.640 €. Il 10 febbraio 2026 Gamma deposita una nuova proposta al 55% delle imposte (158.202 €) in otto anni. Sviluppo: il deposito cade entro cinque anni dalla stipula del 14 marzo 2023 → art. 63, comma 6, lett. a) → niente cram down. L’Agenzia non aderisce. Esito: l’accordo non raggiunge il 60% dei crediti. Due alternative: attendere il 14 marzo 2028 per ripresentare la proposta in un accordo con cram down disponibile (con i rischi di riscossione nel frattempo); oppure passare a un concordato preventivo, dove la preclusione non è replicata e il tribunale valuta la convenienza rispetto alla liquidazione.
Simulazione B — L’artigiano in concordato minore (Profilo 4). Ipotesi: debiti totali 184.270 €, di cui 96.430 € verso l’Agenzia. Nel 2023 un primo concordato minore non era stato approvato; nessuna esdebitazione ottenuta. Nel 2026 nuova proposta: 20% al Fisco (19.286 €), valore di liquidazione stimato dall’OCC 11.200 €. Sviluppo: l’art. 77 non preclude (nessuna esdebitazione). L’Agenzia vota contro; il suo voto è decisivo per la maggioranza. Esito: il giudice, sulla base della relazione dell’OCC, può omologare ex art. 80, comma 3, senza bisogno di transazione ex art. 88 né di parere della Direzione regionale.
Simulazione C — La newco (Profilo 5). Ipotesi: Alfa S.r.l. conclude una transazione il 3 ottobre 2022, risolta di diritto nel 2024. Beta S.r.l. affitta l’azienda di Alfa nel 2024. Nel 2026 Beta propone una transazione su 138.920 € in accordo di ristrutturazione, con aderenti oltre il quarto dei crediti, offrendo il 52% delle imposte. Sviluppo: art. 63, comma 7 → la preclusione di Alfa si estende a Beta fino al 3 ottobre 2027. Esito: se l’Agenzia non aderisce, niente omologazione forzosa. Deposito dopo il 3 ottobre 2027: il 52% supera la soglia del 50% e il cram down torna possibile, se ricorrono le altre condizioni.
Simulazione D — Il test dell’80% (Profilo 1, lett. b). Ipotesi: Delta S.r.l., debiti totali 518.900 €, di cui 431.600 € verso Fisco e INPS (83,2%). Omessi versamenti IVA dichiarata nel 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024. Sviluppo: soglia dell’80% superata + omessi versamenti in cinque periodi anche non consecutivi → cram down escluso, a prescindere da transazioni precedenti. Se gli omessi versamenti fossero concentrati in quattro periodi, o se il debito pubblico fosse il 78%, la preclusione non opererebbe.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La realtà raramente rispetta le categorie. Ecco le combinazioni più frequenti.
Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone. La società ha fatto una transazione, poi risolta; tu, socio di una s.n.c., rispondi dei debiti sociali e hai anche debiti personali. Per la società valgono le regole dei Profili 1 o 2; per te, come persona fisica, gli strumenti del sovraindebitamento (il concordato minore è aperto anche ai soci illimitatamente responsabili). Il punto delicato è il coordinamento: le proposte devono essere coerenti, perché gli stessi debiti fiscali compaiono in entrambe.
L’imprenditore che è anche garante. Hai garantito personalmente i debiti della tua società e la società ha una transazione risolta. I debiti tributari della società non diventano automaticamente tuoi, ma le garanzie bancarie sì. Nella tua procedura personale il Fisco potrebbe non essere il creditore principale, e la tua strategia cambia completamente: la seconda transazione della società e la tua ristrutturazione personale vanno pensate insieme.
Il professionista con una società di servizi. Hai debiti come persona fisica (Profilo 4) e una s.r.l. che ha già chiuso e visto risolversi una transazione (Profilo 1). La preclusione quinquennale colpisce la s.r.l., non te: il tuo concordato minore resta un binario autonomo, con i suoi limiti dell’art. 77. Attenzione però al comma 7 dell’art. 63 se tu prosegui l’attività della società sotto altra forma: è il ponte tra i due profili.
L’impresa che passa dalla composizione negoziata all’accordo. È il caso più frequente di “seconda transazione” nello stesso percorso: la proposta al Fisco nel comma 2-bis non va in porto, la composizione negoziata sfocia in un accordo di ristrutturazione e lì si deposita una nuova proposta ex art. 63. È pienamente legittimo, e qui il cram down torna disponibile, alle condizioni di legge.
L’ex impresa minore diventata più grande. Se nel frattempo hai superato le soglie dimensionali, il concordato minore non è più accessibile e passi agli strumenti del Profilo 1 o 2, con le relative preclusioni. Il contrario vale per chi si è ridimensionato: può diventare “minore” e cambiare binario.
Il confronto tra profili
La tabella riassume le differenze essenziali. È una bussola, non un sostituto dell’analisi del tuo caso.
| Aspetto | 1. Accordo di ristrutturazione | 2. Concordato preventivo | 3. Composizione negoziata | 4. Concordato minore | 5. Newco / cessionario | 6. Consumatore / ex impresa cancellata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma di riferimento | art. 63 CCII | art. 88 CCII | art. 23, c. 2-bis, CCII | art. 80, c. 3, CCII | art. 63, c. 7, CCII | artt. 67 ss. e 268 ss. CCII |
| Nuova proposta possibile? | Sì | Sì | Sì, anche in altro strumento | Sì, salvo art. 77 | Sì | Sì, tramite sovraindebitamento |
| Cram down | Escluso per 5 anni dopo transazione risolta; escluso se ricorre la lett. b) | Disponibile (convenienza) | Mai previsto | Disponibile (art. 80, c. 3) | Escluso se il dante causa ha transazione risolta nei 5 anni | Non previsto nel piano del consumatore (omologa senza voto) |
| Soglie minime | 50% / 60% delle imposte | Nessuna fissa: convenienza | Nessuna fissa | Nessuna fissa: convenienza | 50% / 60% se cram down disponibile | Nessuna fissa |
| Contributi INPS | Inclusi | Inclusi | Esclusi | Inclusi | Inclusi | Inclusi |
| Risoluzione | Di diritto, 60 giorni | Su domanda (art. 119) | Di diritto, 60 giorni o insolvenza | Secondo la disciplina del concordato minore | Di diritto, 60 giorni | Secondo lo strumento scelto |
| Limite principale | Transazione risolta nei 5 anni | Fattibilità, abuso | Consenso dell’Agenzia | Esdebitazione nei 5 anni o due volte | Storia fiscale del cedente | Esdebitazione pregressa, cancellazione |
Le domande che valgono per tutti
Se la mia transazione si è risolta, devo pagare di nuovo tutto? Sì: la risoluzione fa rivivere la pretesa originaria, sanzioni e interessi compresi, anche sui debiti per i quali le cause erano state chiuse. I pagamenti eseguiti vanno però imputati al debito: non sono persi.
Posso evitare la risoluzione se so che salterò una rata? Nell’accordo di ristrutturazione lo strumento è la rinegoziazione o la modifica del piano (art. 58 CCII), da attivare prima che scadano i sessanta giorni. È anche l’unico modo per non far scattare la preclusione quinquennale.
I cinque anni partono dalla firma o dalla risoluzione? Secondo la lettura più diffusa, il riferimento è alla conclusione (stipula) della prima transazione. È un punto da verificare sul caso concreto, anche alla luce dei tempi di deposito della nuova proposta.
Se perdo il lavoro o cambio attività durante la procedura? Il cambiamento può farti passare da un profilo all’altro: un imprenditore che cessa diventa un ex imprenditore (Profilo 6), un’impresa che si ridimensiona può diventare minore (Profilo 4). Prima di qualsiasi scelta formale, come la cancellazione dal registro, valuta l’effetto sullo strumento disponibile.
La seconda transazione cancella i problemi penali da omessi versamenti? No, non automaticamente. L’omologa regola i debiti e il patrimonio. Il pagamento eseguito in esecuzione della transazione può però avere effetti anche su misure come la confisca: il fronte penale va valutato a parte, con il proprio difensore.
Le cartelle arrivate dopo la risoluzione si possono contestare? Sì, nei limiti dei vizi propri: notifica, calcolo delle somme, mancata imputazione dei pagamenti già eseguiti in esecuzione della transazione, eventuale decadenza o prescrizione. Se invece la transazione è stata regolarmente eseguita, la pretesa del debito originario è illegittima in radice, come ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 12324/2026.
Posso chiedere una rateizzazione ordinaria invece di una nuova transazione? La rateizzazione dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione è uno strumento diverso: dilaziona il debito, ma non lo riduce, e non offre protezione concorsuale dagli altri creditori. Per chi ha un debito fiscale sostenibile in termini di rate può essere sufficiente; per chi ha bisogno di una riduzione, la strada resta quella degli strumenti della crisi. Le due possibilità vanno confrontate numeri alla mano.
La giurisprudenza, profilo per profilo
I riferimenti che seguono sono organizzati in base al profilo a cui si applicano. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta in questo tema.
Per tutti i profili
- Cass., Sez. Un., ord. n. 8504/2021. Le liti sul diniego di adesione del Fisco alla transazione nelle procedure concorsuali spettano al giudice della crisi, non a quello tributario. Rilevanza: chi contesta il no dell’Agenzia sa davanti a chi farlo.
- Cass., Sez. Un., n. 35954 del 22 novembre 2021. Conferma che il sindacato sul mancato assenso dell’Agenzia alla transazione appartiene al tribunale. Rilevanza: consolida il principio in tutte le sedi concorsuali.
- Cass., ord. n. 13090/2022. L’omologa della transazione fa cessare la materia del contendere nei giudizi tributari sui debiti inclusi; la pretesa originaria si riespande solo se la transazione viene risolta. Rilevanza: spiega perché la risoluzione è così pericolosa.
- Cass. n. 16755/2020. Una transazione perfezionata e regolarmente eseguita esclude un pregiudizio per l’Erario. Rilevanza: finché paghi, il Fisco non può pretendere il debito pieno.
Profilo 1 — Accordo di ristrutturazione con transazione risolta
- Cass., ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026. Costituisce uso distorto dell’accordo di ristrutturazione il piano costruito solo per azzerare il debito fiscale senza reale ristrutturazione verso altri creditori; la valutazione spetta al giudice di merito. Rilevanza: la seconda proposta sarà letta con questa lente.
- Cass., ord. n. 5918 del 16 marzo 2026. Nel regime anteriore al correttivo-ter, il cram down negli accordi presuppone accordi con altri creditori, anche se insufficienti a raggiungere le soglie: una transazione con il solo Fisco non basta. Rilevanza: senza aderenti veri, niente omologa forzosa.
- Cass., ord. n. 31892 del 7 dicembre 2025. Non è ammissibile l’omologazione forzosa se gli unici aderenti traggono il credito dalla stessa procedura e non da rapporti anteriori. Rilevanza: esclude le adesioni “di comodo”.
- Cass., ord. n. 5948 del 16 marzo 2026. Può reclamare contro la sentenza di omologa solo chi è stato parte formale del giudizio, avendo proposto opposizione; lo stesso vale per Agenzia e INPS, salvo vizi che ne abbiano impedito la partecipazione. Rilevanza: disciplina chi può rimettere in discussione la seconda transazione omologata.
- Cass., ord. n. 34377 del 24 dicembre 2024. Richiamata dalla giurisprudenza d’appello del 2026 per affermare che lo spazio temporale riservato al creditore pubblico per valutare la proposta va rispettato prima di chiedere l’omologa. Rilevanza: nella fretta di un secondo tentativo, un deposito anticipato è un vizio.
- Cass. n. 32954 del 17 dicembre 2024. Anche l’accordo con transazione rivolto al solo creditore erariale è soggetto al controllo di merito del giudice. Rilevanza: niente omologhe automatiche.
- Trib. Vasto, 24 dicembre 2024. Ha applicato il regime anteriore al correttivo-ter a una domanda proposta nell’ottobre 2023. Rilevanza: la prima transazione va letta con le regole vigenti al suo deposito.
Profilo 2 — Concordato preventivo
- Cass., ord. n. 10723 del 22 aprile 2026. Nel concordato con omologazione forzosa sul credito fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, non una meritevolezza autonoma del debitore. Rilevanza: un passato fiscale difficile non chiude, da solo, la via del concordato.
- Cass. pen., Sez. III, n. 35840 del 3 novembre 2025. L’adempimento della pretesa tributaria in sede di concordato e transazione fiscale ha effetto liberatorio anche rispetto alla confisca, secondo proporzionalità. Rilevanza: pagare la seconda transazione conta anche sul fronte penale.
Profilo 3 — Composizione negoziata
- Trib. Milano, provvedimento segnalato in rassegna nel maggio 2026. Ha precisato la natura della verifica del tribunale sull’accordo transattivo con l’Amministrazione in composizione negoziata e la necessaria indipendenza dell’attestatore. Rilevanza: la qualità dell’attestazione è decisiva.
Profilo 4 — Concordato minore
- Cass. n. 14555 del 16 maggio 2026. Nel concordato minore l’omologazione forzosa senza adesione del Fisco segue l’art. 80, comma 3, con l’intervento necessario dell’OCC; non servono la transazione ex art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale. Rilevanza: la via più semplice per chi rientra nell’impresa minore.
- Cass. n. 28574 del 28 ottobre 2025. È inammissibile il concordato minore che tratta allo stesso modo creditori privilegiati e chirografari. Rilevanza: il privilegio fiscale va rispettato nel piano.
- Trib. Bolzano, 12 novembre 2025. Ha distinto la frode “soggettiva” (informazione infedele) da quella “oggettiva” (uso della procedura per fini estranei) ai fini dell’art. 77. Rilevanza: una seconda domanda deve essere trasparente sul primo tentativo.
Profilo 6 — Consumatore ed ex imprenditore
- Cass. n. 20141/2026. La cancellazione dell’imprenditore individuale dal registro delle imprese è incompatibile con il concordato minore e lascia solo la liquidazione controllata. Rilevanza: la cancellazione cambia gli strumenti.
- Cass., ord. n. 12324/2026. L’iscrizione a ruolo e la cartella per somme oggetto di transazione fiscale ex L. 3/2012 sono possibili solo in caso di mancato pagamento integrale e tempestivo. Rilevanza: chi ha pagato è protetto.
- Cass. n. 28013 del 26 settembre 2022. Un piano del consumatore non omologato non può essere convertito in accordo su istanza del debitore. Rilevanza: la scelta dello strumento va fatta bene la prima volta.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua seconda transazione
Lo Studio Monardo non ti offre una formula valida per tutti: parte dal tuo profilo e costruisce la strategia sulle regole che valgono per te. Ecco, concretamente, cosa facciamo.
- Ricostruiamo la storia delle tue transazioni precedenti: date di stipula, scadenze, pagamenti, eventuale risoluzione, per stabilire se e fino a quando opera la preclusione dell’art. 63, comma 6.
- Classifichiamo i debiti per natura (tributari, contributivi, locali), per verificare dove la preclusione colpisce e dove no.
- Eseguiamo il test della lett. b): calcoliamo la quota del debito pubblico sul totale e contiamo i periodi d’imposta con omessi versamenti.
- Per le imprese in accordo di ristrutturazione, attiviamo la rinegoziazione ex art. 58 prima che scadano i sessanta giorni, quando la rata è a rischio.
- Per le imprese medio-grandi, confrontiamo accordo e concordato preventivo e scegliamo lo strumento in cui il paracadute del tribunale è ancora disponibile.
- Per gli imprenditori in composizione negoziata, prepariamo la proposta ex art. 23, comma 2-bis, e il piano di uscita verso accordo o concordato se il Fisco non aderisce.
- Per imprese minori e professionisti, verifichiamo le cause dell’art. 77 e costruiamo il concordato minore con la relazione dell’OCC necessaria all’omologazione forzosa.
- Per le newco, eseguiamo la due diligence fiscale sul cedente e calcoliamo la data in cui la preclusione del comma 7 cessa.
- Per consumatori ed ex imprenditori, valutiamo piano di ristrutturazione o liquidazione controllata prima di qualsiasi cancellazione dal registro.
- Ci opponiamo alle cartelle emesse su transazioni regolarmente pagate e difendiamo l’omologa in reclamo e in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Il profilo dominante decide quale di queste abilitazioni pesa di più. Per le imprese in crisi, la qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere dall’interno la composizione negoziata, lo strumento in cui oggi si può proporre la prima (o la seconda) transazione al Fisco. Per artigiani, professionisti e consumatori, l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC riguarda proprio l’organismo che nel concordato minore rende possibile l’omologazione contro il voto dell’Agenzia. Per tutti, la qualifica di cassazionista garantisce che la stessa strategia venga sostenuta dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea.
Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti che segue lo stesso caso insieme: i numeri della proposta, il confronto con la liquidazione e la strategia giuridica nascono nello stesso tavolo, non in stanze separate.
Prima capisci chi sei, poi agisci con le tue regole
Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle di qualcun altro. La seconda transazione fiscale è quasi sempre possibile, ma cambia tutto il resto: il potere del tribunale di superare il no dell’Agenzia, le soglie, i tempi, le porte che il tuo passato ha chiuso o lasciato aperte. Sbagliare strumento significa bruciare mesi, protezioni e credibilità davanti al Fisco.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché ogni sua parte corrisponde a una competenza certificata dell’Avvocato: la crisi d’impresa e la composizione negoziata, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il sovraindebitamento e il concordato minore, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC; il contenzioso fino all’ultimo grado, come cassazionista, affiancato da uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario. Analizzeremo la tua storia fiscale, verificheremo le preclusioni che ti riguardano e costruiremo la strategia adatta al tuo profilo.
📩 Prima di depositare una nuova proposta o di lasciar scadere un’altra rata, parlane con noi: trovi i contatti dello Studio Monardo qui sotto, al termine di questa guida.
