Perché su questo strumento circola più passaparola che diritto
Poche norme del Codice della crisi hanno prodotto tanta confusione quanto l’art. 62 CCII. La domanda che ci viene rivolta più spesso — direttamente da imprenditori in difficoltà, ma anche da commercialisti e consulenti che stanno costruendo un accordo con le banche — suona sempre allo stesso modo: “la convenzione di moratoria, poi, la deve omologare il Tribunale?”. Ed è una domanda che nasce da un equivoco comprensibile, perché la convenzione di moratoria abita, nel Codice, la stessa sezione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, che invece l’omologazione la richiedono eccome. Sta lì, tra l’art. 61 e l’art. 63, in mezzo a istituti che passano tutti dal vaglio del giudice. Chi non ha letto la norma parola per parola presume — e presume male.
La disinformazione su questo istituto ha una radice precisa: la convenzione di moratoria è nata nel 2015 dentro l’art. 182-septies della vecchia legge fallimentare come strumento riservato ai rapporti con banche e intermediari finanziari, ed è stata poi riscritta, generalizzata e spostata nel Codice della crisi, con ulteriori ritocchi arrivati con il correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024). Tre stratificazioni normative in meno di dieci anni: ogni strato ha lasciato in giro una convinzione che nel frattempo era già diventata falsa. Agire sulla base di una convinzione sbagliata, in questa materia, è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi crede che serva l’omologazione aspetta un provvedimento che non arriverà mai, e nel frattempo lascia scadere i trenta giorni per opporsi; chi crede che senza omologazione il giudice non possa entrare nella partita si accorge del contrario quando la sentenza del tribunale gli ha già esteso una dilazione che non aveva firmato.
I miti che affronteremo uno per uno sono otto: che la convenzione vada omologata; che senza omologazione il Tribunale resti fuori dalla porta; che l’accordo vincoli soltanto chi lo ha sottoscritto; che sia uno strumento riservato al ceto bancario; che serva a tagliare il debito; che raggiunto il 75% il resto siano formalità; che dalla firma i pignoramenti si fermino da soli; che i trenta giorni per opporsi siano un termine elastico.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia per una ragione che non è generica. La convenzione di moratoria è, per espressa previsione dell’art. 23 CCII, uno degli esiti possibili della composizione negoziata della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a sedere proprio nel tavolo da cui queste convenzioni nascono, e conosce dall’interno come si formano le categorie di creditori, come si documentano le trattative e come si costruisce il fascicolo che regge alla prova dell’opposizione. Ed è avvocato cassazionista: quando un creditore non aderente si oppone e la partita diventa un giudizio — con sentenza del tribunale, reclamo in corte d’appello ed eventuale ricorso di legittimità — la difesa non cambia mani a metà strada.
📩 Se stai costruendo una convenzione di moratoria, o se ne hai appena ricevuta una comunicazione come creditore non aderente, non affidarti al passaparola: scrivici ora allo Studio Monardo per una valutazione della tua posizione — tutti i riferimenti per contattarci li trovi in fondo a questo articolo.
Mito 1 — «La convenzione di moratoria va omologata dal Tribunale, come gli accordi di ristrutturazione»
Il mito
“Una volta firmata la convenzione, si deposita il ricorso in Tribunale e si aspetta l’omologa: prima del decreto o della sentenza di omologazione l’accordo non produce effetti.”
È la convinzione più diffusa in assoluto, e la si sente ripetere anche da professionisti che con la crisi d’impresa ci lavorano. Molti imprenditori arrivano al primo incontro già convinti di dover preventivare tempi da procedura concorsuale: udienza, commissario, decreto.
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è la collocazione sistematica della norma. La convenzione di moratoria è disciplinata dall’art. 62 CCII, cioè dentro la Sezione II del Capo I del Titolo IV, intitolata “Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi”. I suoi vicini di casa — l’art. 57 sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’art. 60 sugli accordi agevolati, l’art. 61 sugli accordi ad efficacia estesa — sono tutti strumenti che per produrre effetti devono passare da un giudizio di omologazione. Chi ragiona per collocazione, e non per lettura del testo, conclude che anche il vicino di casa numero 62 segua le stesse regole.
C’è poi un secondo fattore. L’art. 61 CCII, quello sugli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, condivide con l’art. 62 il meccanismo più vistoso: la soglia del 75% e l’estensione ai non aderenti della stessa categoria. Due istituti che si somigliano in superficie vengono facilmente scambiati l’uno per l’altro. Ma l’art. 61 estende gli effetti attraverso l’omologazione; l’art. 62 li estende senza.
La realtà
L’art. 62 CCII non prevede alcuna omologazione: la convenzione di moratoria produce i suoi effetti sulla base del contratto e della successiva comunicazione ai non aderenti, e il Tribunale interviene solo se e quando qualcuno propone opposizione. Il testo della norma è lineare e non lascia margini: il comma 1 stabilisce che la convenzione conclusa tra l’imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, “in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria”. Non dice “una volta omologata”. Non rinvia all’art. 48 CCII, che disciplina il procedimento di omologazione. Non prevede il deposito di alcun ricorso introduttivo.
La sequenza che la legge costruisce è un’altra: conclusione della convenzione; comunicazione ai creditori non aderenti, insieme alla relazione del professionista indipendente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale (comma 4); decorrenza del termine di trenta giorni per l’opposizione (comma 5). Se nessuno si oppone, la vicenda finisce lì: nessun provvedimento del giudice, nessuna pronuncia che “certifichi” l’accordo, nessuna iscrizione che ne condizioni l’efficacia. La convenzione resta un contratto, sia pure un contratto a cui la legge attribuisce, in presenza di condizioni rigorose, una forza espansiva che il diritto comune non conosce.
Questa è, del resto, la ragione per cui la dottrina più attenta descrive la convenzione di moratoria come istituto a natura extraprocessuale: non richiede l’omologa del Tribunale, che interviene soltanto nell’ipotesi in cui i creditori non aderenti propongano opposizione.
La prova
Il confronto tra due articoli consecutivi chiude la questione. L’art. 61, comma 2, lett. d) CCII richiede espressamente che gli accordi e la domanda di omologazione siano notificati ai creditori non aderenti, e dal quel momento decorre il termine per l’opposizione: c’è una domanda di omologazione perché c’è un procedimento di omologazione. Il principio è stato ribadito dalla Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 7 marzo 2025, che ha ricostruito proprio il meccanismo dell’art. 61 sottolineando come l’estensione degli effetti a chi non ha firmato, in quanto deroga espressa agli artt. 1372 e 1411 c.c., imponga una modalità di coinvolgimento dei creditori estranei, individuata appunto nella notifica della domanda di omologazione e nel conseguente potere di opposizione.
Nell’art. 62 quella notifica della domanda di omologazione non c’è, perché non c’è la domanda: c’è la comunicazione della convenzione e della relazione dell’attestatore. Il legislatore ha costruito due strade parallele per due gradi diversi di invasività: l’accordo che ristruttura passa dal giudice, la convenzione che si limita a sospendere e dilazionare no.
Cosa rischia chi ci crede
Chi attende un’omologazione che non arriverà commette due errori speculari, a seconda da quale lato del tavolo si trovi. L’imprenditore rischia di considerare la convenzione “non ancora efficace” e di continuare a comportarsi come se nulla fosse: paga creditori che avrebbe dovuto trattare secondo la convenzione, oppure lascia scoperto l’adempimento degli obblighi informativi, indebolendo l’unico presidio che rende l’estensione ai non aderenti resistente a un’opposizione.
Il creditore non aderente rischia molto di più. Convinto che “prima o poi arriverà l’udienza di omologazione”, archivia la raccomandata e aspetta la notifica di un ricorso che nessuno depositerà mai. Nel frattempo i trenta giorni corrono. Al trentunesimo giorno la dilazione che non ha mai accettato è diventata pienamente opponibile nei suoi confronti, e l’unico strumento che la legge gli offriva per contestarla — l’opposizione — è consumato.
Mito 2 — «Se non c’è omologazione, allora il Tribunale non c’entra nulla: è tutto un affare privato»
Il mito
“Nessuna omologa significa nessun giudice: la convenzione di moratoria è un accordo privato, e chi non è d’accordo può solo restarne fuori.”
È il mito speculare al primo, e nasce tipicamente subito dopo che qualcuno ha scoperto che l’omologazione non serve. L’intuizione è semplice: se non c’è controllo preventivo, non c’è controllo.
Perché ci credono in tanti
Nella cultura giuridica italiana l’omologazione è sinonimo di controllo. Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento: ovunque ci sia un effetto che tocca chi non ha consentito, c’è un giudice che verifica prima. Togliere l’omologazione, in questo schema mentale, equivale a togliere il giudice.
Si aggiunge poi un errore di lettura della natura contrattuale dell’istituto. Poiché la convenzione è un contratto, si conclude che valgano solo le regole del contratto — e quindi la relatività degli effetti dell’art. 1372 c.c. Ma la norma, quell’articolo, lo deroga espressamente.
La realtà
Il controllo del Tribunale nella convenzione di moratoria non è assente: è soltanto eventuale e successivo, e quando si attiva è un controllo pieno, che si chiude con una sentenza. L’art. 62, comma 5 CCII — nel testo risultante dalle modifiche del correttivo-ter — stabilisce che entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione davanti al tribunale individuato ai sensi dell’art. 27 CCII, cioè il tribunale del centro degli interessi principali del debitore, e che, se le opposizioni sono più d’una, il tribunale procede alla loro riunione. Il comma 6 precisa che il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza. Il comma 7 aggiunge che contro quella sentenza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII, cioè ricorso da depositare nella cancelleria della corte d’appello nel termine di trenta giorni, con l’ulteriore possibilità del ricorso per cassazione, anch’esso nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
Tradotto: la convenzione di moratoria nasce fuori dal tribunale, ma può finire in Cassazione. Non è un affare privato. È un contratto che, nel momento in cui pretende di produrre effetti su chi non l’ha firmato, accetta di esporsi a un giudizio a cognizione piena, con tre gradi potenziali, sui quattro requisiti che ne legittimano l’espansione.
L’ampiezza dei motivi di opposizione è significativa: si va dalla contestazione dell’omogeneità della posizione giuridica ed economica dei creditori inseriti nella stessa categoria fino alla verifica puntuale di ciascuno dei presupposti dell’art. 62, comma 2. Il giudice, in quella sede, non fa un controllo di mera regolarità formale: verifica se l’informativa è stata completa, se la soglia è realmente raggiunta, se l’attestazione è tecnicamente sostenibile e, soprattutto, se il creditore che si oppone riceve dalla convenzione un trattamento non deteriore rispetto a quanto otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale.
In questa materia la continuità della difesa conta più che altrove: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa che la stessa linea impostata nell’opposizione davanti al tribunale può essere portata, senza passaggi di mano, fino al giudizio di legittimità.
La prova
Che il controllo giudiziale, anche quando è collocato a valle e non a monte, sia un controllo vero, lo dimostra la giurisprudenza sugli istituti confinanti. Cass. civ., Sez. I, n. 2817/2026 è intervenuta proprio sugli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa affrontando l’ampiezza del controllo demandato all’organo giudicante e, in particolare, il sindacato sulla formazione delle categorie di creditori: il perimetro della categoria non è una scelta insindacabile del debitore.
Sul fronte della sequenza processuale, Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690 ha chiarito che il termine abbreviato di trenta giorni previsto dall’art. 51, comma 13, CCII per il ricorso per cassazione risponde a una finalità acceleratoria di sistema, estendendone l’applicazione per ragioni di coerenza. È un dato che riguarda direttamente chi si muove nel perimetro dell’art. 62: il rinvio all’art. 51 non è un rinvio di stile, porta con sé tempi processuali compressi in ogni grado.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che considera la convenzione “roba privata” costruisce un accordo senza pensare che dovrà reggere in giudizio: formula le categorie con criteri approssimativi, documenta poco le trattative, sceglie un attestatore che redige una relazione generica. Se arriva un’opposizione, tutto questo diventa materiale probatorio a suo sfavore, e la sentenza che accoglie l’opposizione fa cadere l’estensione proprio nei confronti del creditore più determinato — che di regola è anche quello più grosso.
Il creditore non aderente che crede allo stesso mito, invece, rinuncia senza saperlo all’unico varco giudiziale che ha. E non è un varco qualunque: è la sede in cui può dimostrare di essere stato inserito in una categoria che non gli somiglia, o di non aver mai ricevuto informazioni complete sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore.
Mito 3 — «Senza omologa la convenzione vincola solo chi ha firmato»
Il mito
“Non l’ho firmata, quindi non mi riguarda: continuerò a pretendere il pagamento alle scadenze originarie e, se serve, andrò avanti con il pignoramento.”
È la reazione istintiva del creditore che riceve la raccomandata e non capisce perché gli venga comunicato un contratto altrui.
Perché ci credono in tanti
Qui il fondo di verità è addirittura un principio cardine del diritto civile: il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge (art. 1372 c.c.), e il contratto a favore di terzo è disciplinato dall’art. 1411 c.c. Su questo principio si regge buona parte dell’ordinamento privatistico, e un creditore che vi si appella non sta dicendo una sciocchezza: sta applicando la regola generale. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che l’art. 62 CCII apre una deroga espressa proprio a quelle due norme.
La realtà
La convenzione di moratoria è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, in deroga espressa agli artt. 1372 e 1411 c.c.: è la legge a dirlo, al comma 1 dell’art. 62 CCII. Questa è la caratteristica che rende l’istituto interessante — e insidioso. Un creditore può ritrovarsi vincolato a una dilazione che non ha mai accettato, alla sospensione di un’azione esecutiva che aveva già avviato, alla rinuncia agli atti di un procedimento in corso, semplicemente perché altri creditori della sua stessa categoria, rappresentativi del 75% dei crediti, hanno firmato.
L’estensione non è però né automatica né incondizionata. Opera solo dentro la categoria: i creditori vanno raggruppati per omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, e un medesimo creditore può essere titolare di crediti collocati in più categorie diverse, con trattamenti differenti. E opera solo se ricorrono, cumulativamente, i quattro presupposti del comma 2, di cui diremo più avanti.
C’è poi un limite di contenuto che il mito ignora nella direzione opposta, e che invece protegge il non aderente: il comma 3 dell’art. 62 stabilisce che in nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori non aderenti della medesima categoria possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Tradotto per la banca non aderente: la convenzione può congelarti le scadenze, non può obbligarti a tenere aperta la linea di credito né a erogarne una nuova. Unica precisazione espressa: non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di leasing già stipulati.
La prova
La logica dell’estensione ai dissenzienti, e i suoi limiti, emergono con chiarezza dalla giurisprudenza sull’istituto gemello dell’art. 61. Il Tribunale di Venezia, Sez. I, 24 giugno 2025 si è misurato con i presupposti degli accordi ad efficacia estesa sotto il duplice profilo delle percentuali di adesione calcolate per singola categoria — categoria individuata tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici — e del grado di soddisfazione richiesto per i creditori non aderenti e per quelli estranei. Il Tribunale di Ferrara, 30 ottobre 2025, ha affrontato l’ipotesi limite del mancato raggiungimento della soglia del 75% in una categoria, verificando a quali condizioni si potesse comunque procedere.
Sono pronunce che riguardano l’art. 61, ma che illuminano il meccanismo comune: la soglia si misura dentro la categoria, e la categoria è il primo terreno di contestazione.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che archivia la comunicazione perché “tanto non ho firmato” scopre l’errore quando prova ad agire. Se la convenzione prevede la sospensione delle azioni esecutive e conservative e l’estensione è validamente operata, l’azione esecutiva intrapresa nonostante il vincolo espone a contestazioni e, nei casi peggiori, a una soccombenza nelle spese. Se invece prevede una dilazione, l’atto di precetto notificato prima della nuova scadenza è un precetto per un credito non ancora esigibile.
Il paradosso è che, in molti casi, quel creditore aveva ottime ragioni per opporsi — categoria costruita male, informativa lacunosa, attestazione debole — e le ha perse non perché fossero infondate, ma perché ha creduto di non averne bisogno.
Mito 4 — «È uno strumento riservato alle banche»
Il mito
“La moratoria si fa con le banche: se i miei creditori principali sono fornitori, questo strumento non fa per me.”
Perché ci credono in tanti
Qui il fondo di verità è storico ed è solidissimo: fino all’entrata in vigore del Codice della crisi era letteralmente così. L’accordo di moratoria è stato introdotto nella legge fallimentare dall’art. 182-septies, inserito dal D.L. 83/2015 convertito nella L. 132/2015, e quella norma limitava espressamente l’utilizzo dell’istituto alla regolamentazione dei rapporti con banche e intermediari finanziari. Per sette anni, chi si occupava di crisi d’impresa ha maneggiato la moratoria come uno strumento del ceto bancario. Una generazione di consulenti l’ha imparata così.
Il mito, in altre parole, non è nato da un fraintendimento: è una norma vera, semplicemente abrogata.
La realtà
Il Codice della crisi ha eliminato il limite soggettivo: l’art. 62 CCII parla di convenzione conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e “i suoi creditori”, senza alcuna restrizione di categoria. Fornitori strategici, locatori, società di leasing, creditori professionali, obbligazionisti: tutti possono essere parte di una convenzione di moratoria e, ricorrendone le condizioni, tutti possono subirne l’estensione se collocati in una categoria in cui la soglia è raggiunta.
Due precisazioni servono però a evitare il mito opposto.
La prima riguarda il lato attivo: la norma si riferisce all’imprenditore, anche non commerciale. È una formula che amplia il perimetro rispetto al passato — vi rientra ad esempio l’imprenditore agricolo — ma resta pur sempre un perimetro imprenditoriale. Il consumatore sovraindebitato ha strumenti propri, che sono quelli della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, non l’art. 62.
La seconda riguarda i creditori pubblici. È stato osservato in dottrina che l’istituto parrebbe non applicabile all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, in quanto enti sottratti alla disciplina degli artt. 1372 e 1411 c.c. richiamata dall’art. 62 CCII. Chi progetta una convenzione contando di trascinarvi dentro il debito fiscale e contributivo sta, con ogni probabilità, costruendo su una base fragile: per quei crediti il Codice prevede percorsi dedicati, dalla transazione fiscale dell’art. 63 CCII agli strumenti endo-negoziali introdotti nella composizione negoziata dal correttivo-ter.
La prova
Il dato testuale è inequivocabile e la sua portata innovativa è stata sottolineata fin dai primi commenti: prima della riforma la legge fallimentare disciplinava il medesimo istituto limitandone l’utilizzo ai soli rapporti con le banche e gli istituti di credito, mentre la riforma ha espunto tale limite soggettivo estendendone l’applicabilità a tutte le categorie di creditori.
Sul versante fiscale e contributivo, la giurisprudenza recente conferma che i crediti pubblici seguono regole proprie e più rigide: Cass. civ., Sez. I, n. 5309/2026 è tornata sui presupposti dell’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione in relazione all’art. 1-bis del D.L. 69/2023, che richiede il riconoscimento di una soglia minima di pagamento nelle transazioni fiscali; e Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892 ha escluso che possano essere computati tra i creditori aderenti quelli il cui credito trovi la propria fonte nella procedura di ristrutturazione, negando al debitore, in quel caso, il beneficio dell’omologazione forzosa nei confronti del creditore erariale non aderente.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che la moratoria sia “roba da banche” perde per intero uno strumento che, in molte crisi di liquidità, è l’unico compatibile con i tempi reali dell’impresa. Il danno è di tipo omissivo e quindi invisibile: non si traduce in un atto sbagliato, si traduce in mesi passati a cercare soluzioni più pesanti — un concordato, un accordo di ristrutturazione — mentre le scadenze con i fornitori continuavano a maturare e la posizione peggiorava.
Il rischio speculare è quello di chi, scoperto che la moratoria vale per tutti, ci infila dentro anche Agenzia delle Entrate e INPS: costruisce un’architettura che sul credito pubblico non tiene, e si accorge del problema quando la riscossione procede come se la convenzione non esistesse.
Mito 5 — «Con la convenzione di moratoria si taglia il debito»
Il mito
“Con la moratoria si tratta uno stralcio: si paga il 40% e il resto viene abbuonato, senza dover fare un concordato.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta in una sovrapposizione lessicale. Nel linguaggio corrente “accordo con i creditori” evoca automaticamente la riduzione del debito, perché gli strumenti più conosciuti — concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, saldo e stralcio — la riduzione la prevedono. Se poi l’accordo nasce dentro la composizione negoziata, dove si discute di tutto, la confusione si consolida: al tavolo si parla di stralci, e chi ascolta attribuisce alla convenzione di moratoria contenuti che appartengono ad altri esiti delle stesse trattative.
C’è anche un equivoco sul termine “moratoria”, che nel linguaggio finanziario indica genericamente una tregua. Una tregua, però, non è una resa del creditore.
La realtà
La convenzione di moratoria non può in nessun caso comportare la rinuncia al credito: l’art. 62, comma 1 CCII elenca il suo contenuto tipico — dilazione delle scadenze, rinuncia agli atti, sospensione delle azioni esecutive e conservative — e chiude con la formula “ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito”. È una clausola di chiusura che funziona come un limite invalicabile: qualunque altra misura si voglia inserire, deve stare al di qua della falcidia.
La conseguenza pratica è che la convenzione è uno strumento di tempo, non di sostanza. Sposta in avanti le scadenze, congela le iniziative aggressive, dà ossigeno alla cassa; non riduce di un euro l’ammontare dovuto. Da qui la sua natura dichiaratamente provvisoria: serve a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, non a definirli. È la ragione per cui la dottrina ne sottolinea il carattere di soluzione ponte, idonea a guadagnare il tempo necessario a costruire una soluzione più strutturata — un accordo di ristrutturazione, un piano di risanamento, un concordato — ma inidonea, da sola, a risolvere stabilmente una situazione di squilibrio.
Esiste una zona grigia su cui vale la pena essere precisi: la dilazione, di per sé, produce un effetto economico sul creditore, perché il valore attuale di un credito pagato tra ventiquattro mesi è inferiore a quello di un credito pagato oggi. Questo non trasforma la dilazione in una falcidia — il capitale resta integro — ma è esattamente il terreno su cui si gioca il requisito del comma 2, lett. c): il non aderente non deve risultare pregiudicato rispetto a quanto potrebbe ricevere in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione.
La prova
Il limite del contenuto emerge dal testo dell’art. 62, comma 1 e viene letto in modo uniforme: la convenzione non può prevedere la cosiddetta falcidia dei crediti vantati nei confronti del debitore, ma soltanto la dilazione temporale dei termini di adempimento e la rinuncia alle azioni esecutive avviate dai singoli creditori.
Sul versante opposto, dove invece la riduzione è ammessa, la Cassazione mantiene un controllo serrato sui parametri di convenienza. Cass. civ., Sez. I, n. 10723/2026 ha precisato che, nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale, il tribunale è chiamato a valutare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e non, in ogni caso, la meritevolezza del debitore. È un principio che aiuta a inquadrare anche il giudizio di opposizione ex art. 62: il confronto è economico e si fa con lo scenario liquidatorio, non morale.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che entra in trattativa convinto di poter ottenere uno stralcio con la moratoria costruisce aspettative che nessun creditore avveduto potrà soddisfare, e brucia credibilità al tavolo. Peggio: se davvero inserisce in convenzione una clausola di rinuncia parziale al credito da estendere ai non aderenti, quella clausola è fuori dal perimetro dell’art. 62 e non può reggere l’estensione. Il creditore dissenziente che si opponga su questo punto ha, semplicemente, ragione.
Il rischio ulteriore è temporale. Chi usa la moratoria come se fosse una soluzione definitiva consuma i mesi di tregua senza costruire nulla e si ritrova, alla scadenza, con lo stesso debito di prima, maggiorato di interessi e con un anno in meno di margine per accedere a strumenti più incisivi.
Mito 6 — «Basta raggiungere il 75%: il resto sono formalità»
Il mito
“Se ho la firma dei creditori che rappresentano il 75% della categoria, l’estensione è automatica: la relazione dell’attestatore e le comunicazioni sono passaggi burocratici.”
Perché ci credono in tanti
La soglia del 75% è il dato più memorabile della norma: è un numero, si cita facilmente, si verifica in fretta. Nelle sintesi divulgative è quasi sempre il primo elemento riportato, e spesso l’unico approfondito. Intorno a un numero si costruisce l’illusione di un automatismo.
C’è poi un secondo motivo, più tecnico. In molti strumenti concorsuali le maggioranze sono davvero il fatto costitutivo principale, e i requisiti ulteriori operano come condizioni di regolarità. Nell’art. 62 non è così: i quattro presupposti stanno tutti sullo stesso piano.
La realtà
Le condizioni dell’art. 62, comma 2 CCII sono cumulative, non alternative: se ne manca una sola, l’estensione ai non aderenti non si produce, anche con il 100% delle adesioni nella categoria. Vale la pena elencarle con precisione, perché il dettaglio è dove i progetti mal costruiti si rompono.
La prima (lett. a), nel testo modificato dal correttivo-ter, richiede che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e che abbiano ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché sulla convenzione e sui suoi effetti. Non è un adempimento formale: è un obbligo informativo qualificato, che si adempie con la documentazione, non con una comunicazione scarna.
La seconda (lett. b) è la soglia: i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria devono rappresentare il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.
La terza (lett. c), anch’essa ritoccata dal correttivo-ter, impone che i creditori non aderenti della medesima categoria a cui vengono estesi gli effetti non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione. È il criterio del “non peggiore trattamento”, ancorato a una data precisa.
La quarta (lett. d) richiede che un professionista indipendente abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).
Il mancato rispetto degli obblighi informativi e l’incompletezza del bagaglio conoscitivo messo a disposizione dei creditori precludono la produzione degli effetti estensivi nei confronti del creditore non aderente che abbia proposto opposizione dimostrando la mancanza dei requisiti della lettera a). Vale la pena notare una particolarità di sistema: l’attestazione del professionista indipendente è richiesta per la convenzione di moratoria e non per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, proprio come cautela aggiuntiva a beneficio dei creditori che subiscono l’estensione senza passare da un’omologazione.
Va infine ricordato che la dimostrazione del rispetto degli obblighi informativi risulta semplificata quando la convenzione è l’esito di un procedimento di composizione negoziata della crisi, dove le trattative sono già strutturate, tracciate e condotte con l’assistenza dell’esperto.
La prova
La giurisprudenza sugli accordi ad efficacia estesa mostra quanto pesi, in concreto, il profilo informativo. Il Tribunale di Milano ha affrontato specificamente le condizioni perché le comunicazioni ai creditori, nella fase iniziale e nel prosieguo delle trattative, possano dirsi correttamente effettuate. Sul versante delle soglie, il già citato Tribunale di Ferrara, 30 ottobre 2025 ha esaminato le condizioni per procedere in presenza del mancato raggiungimento della percentuale del 75% in una categoria, segno che il calcolo della soglia è tutt’altro che un’operazione meccanica.
E Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892 ha ricordato che chi conta nel numeratore non lo decide il debitore: i creditori il cui credito nasce all’interno della procedura di ristrutturazione non possono essere computati tra gli aderenti.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera l’attestazione una formalità sceglie l’attestatore con il criterio del costo e dei tempi, ottiene una relazione generica e scopre in sede di opposizione che quella relazione non regge il confronto con lo scenario liquidatorio. Chi considera l’informativa una formalità invia una comunicazione riassuntiva di due pagine e si trova a dover dimostrare, davanti al tribunale, di aver messo il creditore in condizione di partecipare in buona fede alle trattative.
L’esito, in entrambi i casi, non è l’annullamento dell’intera convenzione — che resta valida tra gli aderenti — ma qualcosa di operativamente peggiore: la caduta dell’estensione nei confronti proprio del creditore che si è opposto, cioè quello che aveva già deciso di agire.
Mito 7 — «Dalla firma i pignoramenti si fermano da soli, come con le misure protettive»
Il mito
“Appena firmata la convenzione, le esecuzioni si bloccano e nessuno può più aggredire il patrimonio: è come avere le misure protettive.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è doppio ed è insidioso. Da un lato, la sospensione delle azioni esecutive e conservative è effettivamente uno dei contenuti tipici della convenzione, espressamente indicato dal comma 1 dell’art. 62. Dall’altro, la convenzione nasce spesso dentro la composizione negoziata, cioè in un contesto in cui le misure protettive esistono davvero e producono effetti ben più ampi. Chi vive entrambe le cose nello stesso periodo tende a fonderle in un unico blocco mentale.
Ma si tratta di due meccanismi con fonti, presupposti ed estensioni diverse.
La realtà
La sospensione delle azioni esecutive nella convenzione di moratoria è un effetto contrattuale che si estende, al più, ai creditori non aderenti della medesima categoria in cui la soglia è raggiunta: non è una protezione erga omnes, non è disposta da un giudice e non blocca i creditori estranei alle categorie coinvolte. Le misure protettive della composizione negoziata, invece, nascono da un’istanza del debitore, sono confermate o revocate dal tribunale all’esito di un procedimento e producono effetti di ben altra ampiezza.
La differenza si vede su tre piani.
Il primo è soggettivo. La convenzione tocca i creditori delle categorie coinvolte; le misure protettive riguardano l’insieme dei creditori nei limiti del provvedimento. Il Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026, si è occupato proprio degli effetti erga omnes delle misure protettive e della loro inconciliabilità con la procedura esecutiva già avviata.
Il secondo è procedimentale. Le misure protettive richiedono un vaglio giudiziale sulle prospettive di risanamento: il Tribunale di Isernia, 24 aprile 2026, ha ribadito che la finalità della composizione negoziata e delle misure protettive che su di essa si innestano non può che essere il risanamento dell’impresa, previa predisposizione di un piano realistico e fattibile; il Tribunale di Milano, Sez. II civ., 6 febbraio 2026, ha negato la conferma delle misure in un caso in cui l’indisponibilità di un creditore strategico a proseguire le trattative faceva venir meno il presupposto stesso della protezione. La convenzione di moratoria, al contrario, non passa da alcun vaglio preventivo.
Il terzo è di durata e di sorte. Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846 ha affermato che, una volta aperta la liquidazione giudiziale, il contenzioso sulle misure protettive perde ragion d’essere, perché si tratta di misure ancillari a un procedimento che non può proseguire; e Cass. civ., Sez. I, n. 500/2026 ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto che aveva rigettato il reclamo sul mancato riconoscimento delle misure protettive, valorizzandone la natura cautelare.
Un ultimo limite, già ricordato ma decisivo qui: l’art. 62, comma 3 vieta che per effetto della convenzione siano imposti ai non aderenti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. La convenzione, in altre parole, può fermare la mano del creditore, non può costringerlo a tenerla aperta.
La prova
Il perimetro dell’estensione è quello della categoria, come già visto per il Tribunale di Venezia, Sez. I, 24 giugno 2025, che ha ragionato sulle percentuali di adesione calcolate per singola categoria. E che le misure protettive seguano tutt’altra logica lo conferma il Tribunale di Alessandria, 17 luglio 2026, che le ha estese anche ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone quando il progetto di risanamento coinvolge il loro patrimonio personale: un’estensione soggettiva di quel tipo, per via contrattuale, sarebbe impensabile.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che confonde i due strumenti si espone al rischio più concreto di tutti: firma la convenzione, smette di monitorare le esecuzioni e si vede aggredire dal creditore estraneo alle categorie coinvolte, che non è vincolato da nulla. Se in quel momento aveva anche i presupposti per chiedere misure protettive dentro una composizione negoziata, ha perso l’occasione di chiederle.
Il creditore che crede allo stesso mito compie l’errore opposto: sospende un’esecuzione che avrebbe potuto legittimamente proseguire, perché convinto di essere colpito da un blocco che nei suoi confronti non opera.
Mito 8 — «I trenta giorni per opporsi sono un termine elastico»
Il mito
“Trenta giorni sono indicativi: ad agosto tutto si ferma, e comunque si può sempre contestare più avanti, quando il debitore non paga.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui il fondo di verità è normativo e storico. La vecchia disciplina dell’art. 182-septies l.f. conteneva una previsione espressa sulla sospensione del termine per l’opposizione nel periodo feriale. L’art. 62 CCII non l’ha riprodotta. Chi ha imparato l’istituto sotto la legge fallimentare conserva il ricordo di una regola che il Codice non ha ripetuto — ed è un ricordo su cui è pericoloso scommettere.
Si aggiunge la convinzione, diffusissima in materia esecutiva, che ci sia sempre “un altro momento” per contestare. Convinzione che nel diritto delle procedure di crisi paga malissimo, perché il sistema è costruito su termini brevi e decadenze.
La realtà
Il termine è di trenta giorni dalla comunicazione e la sua scadenza chiude il varco: l’art. 62, comma 5 CCII lo dice senza aggettivi, e l’unica sospensione feriale che l’ordinamento conosce va dal 1° al 31 agosto, non un giorno di più. Il correttivo-ter ha ritoccato proprio questo comma, precisando che il tribunale competente si individua ai sensi dell’art. 27 CCII e che, in presenza di più opposizioni, il tribunale procede alla loro riunione: due interventi che vanno nella direzione di rendere la fase di controllo più rapida e più omogenea, non più elastica.
E la scansione successiva è altrettanto compressa. Il tribunale decide in camera di consiglio con sentenza (comma 6). Contro quella sentenza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII (comma 7): ricorso da depositare nella cancelleria della corte d’appello nel termine di trenta giorni. L’art. 51 prevede poi che il termine per il ricorso per cassazione sia di trenta giorni dalla notificazione, e che né il reclamo né il ricorso sospendano di per sé l’efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall’art. 52.
Chi progetta la difesa con i tempi mentali del processo ordinario è già fuori tempo massimo prima di cominciare.
La prova
Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690 ha valorizzato espressamente la finalità acceleratoria che governa il sistema delle impugnazioni nel Codice della crisi, estendendo per coerenza sistematica il termine breve di trenta giorni dell’art. 51, comma 13, CCII anche a una fattispecie non testualmente prevista. È un’indicazione di metodo: in questa materia il dubbio sui termini si risolve nel senso della brevità, non della dilatazione.
Sul fronte della decadenza sostanziale, la Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 7 marzo 2025 ha stabilito che il creditore non aderente che, pur informato, non abbia proposto opposizione non è legittimato a proporre reclamo contro la sentenza di omologazione: chi non usa lo strumento nel momento in cui la legge glielo mette a disposizione non lo ritrova più a valle. Il principio, affermato per gli accordi ad efficacia estesa, esprime una logica che vale a maggior ragione per la convenzione di moratoria, dove l’opposizione è l’unico varco giudiziale esistente.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che lascia scadere i trenta giorni non perde soltanto la facoltà di contestare l’estensione: perde la possibilità di far valere vizi che erano evidenti e vincenti. Una categoria costruita mettendo insieme posizioni disomogenee, un’informativa priva dei dati economico-patrimoniali aggiornati, un’attestazione che confronta la convenzione con uno scenario liquidatorio calcolato a spanne: tutti motivi che, fatti valere in tempo, avrebbero avuto buone probabilità; fatti valere dopo, non hanno più una sede processuale in cui essere esaminati.
Dal lato dell’impresa, il rischio è meno visibile ma altrettanto serio: chi sa che il termine è breve deve costruire il fascicolo prima di comunicare, perché nei trenta giorni successivi non c’è tempo per recuperare documenti mancanti.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili a mostrare la differenza pratica tra agire secondo il mito e agire secondo la norma. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — Il creditore che aspetta l’omologazione. Fornitore titolare di un credito di 184.700 € verso una società manifatturiera. Il 4 marzo riceve al proprio domicilio digitale la convenzione di moratoria e la relazione dell’attestatore: la convenzione prevede una dilazione di 18 mesi per la categoria dei fornitori commerciali, nella quale hanno aderito creditori rappresentativi dell’81% dei crediti. Il fornitore, convinto che “prima o poi arriverà la notifica del ricorso per l’omologazione”, non fa nulla. Il termine di trenta giorni scade il 3 aprile. Il 12 aprile notifica atto di precetto per l’intero. Esito: il debitore contesta l’esigibilità del credito, ormai dilazionata per effetto dell’estensione validamente operata, e il fornitore si trova a difendere un precetto intimato per un credito non ancora scaduto. Se invece il 20 marzo avesse depositato opposizione contestando la formazione della categoria — aveva un credito assistito da patto di riservato dominio, quindi con una posizione giuridica diversa dagli altri fornitori — il tribunale avrebbe esaminato nel merito il presupposto della lett. a) e della omogeneità della categoria.
Simulazione 2 — L’impresa che confonde moratoria e protezione. Impresa di costruzioni con esposizione complessiva di 1.362.000 €, di cui 940.000 € verso banche e 422.000 € verso fornitori. Firma una convenzione di moratoria che coinvolge la sola categoria degli istituti di credito, con adesioni all’89%, e sospende per 12 mesi le azioni esecutive e conservative di quella categoria. L’imprenditore, convinto di essere “protetto”, non chiede misure protettive. Il 27 del mese successivo un fornitore titolare di un decreto ingiuntivo per 63.500 €, estraneo alle categorie coinvolte, notifica pignoramento presso terzi sui crediti verso i committenti. Esito: il pignoramento è pienamente legittimo, perché la convenzione non lo vincola, e blocca la liquidità proprio mentre il piano di rientro con le banche stava partendo. Nello scenario alternativo — istanza di misure protettive nell’ambito della composizione negoziata, con conferma da parte del tribunale — la protezione avrebbe operato secondo il perimetro del provvedimento giudiziale, e non secondo il perimetro delle categorie contrattuali.
Simulazione 3 — Il 75% raggiunto e l’estensione che non tiene. Società di servizi, categoria “banche e intermediari finanziari” composta da cinque istituti per complessivi 780.000 €. Aderiscono quattro istituti per 611.000 €: il 78,3% dei crediti della categoria, soglia superata. La comunicazione al quinto istituto, però, contiene la sola convenzione, senza la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata e senza la relazione dell’attestatore, che viene inviata solo tre settimane dopo. L’istituto non aderente propone opposizione il ventottesimo giorno dalla prima comunicazione, deducendo la violazione del comma 2, lett. a) e la mancata contestualità della relazione richiesta dal comma 4. Esito prevedibile: i requisiti dell’art. 62, comma 2 sono cumulativi, e il difetto informativo preclude l’estensione nei confronti dell’opponente, che resta libero di agire per l’intero. La convenzione continua a vincolare i quattro istituti aderenti — ma il piano di cassa costruito sull’ipotesi che tutti e cinque fossero dilazionati salta.
Il fondo di verità
Nessuno dei miti che abbiamo esaminato è nato dal nulla. Ognuno conserva un frammento vero, che vale la pena ricomporre nel quadro corretto: è il modo migliore per non ricadere negli stessi errori sotto forma diversa.
È vero che la convenzione di moratoria vive accanto a istituti che richiedono l’omologazione. Sta nella stessa sezione degli accordi di ristrutturazione, condivide con l’art. 61 la soglia del 75% e la logica dell’estensione ai non aderenti. Ma condivide il meccanismo, non il procedimento: il legislatore ha scelto di non far passare dal giudice uno strumento che, per definizione, non incide sull’ammontare dei crediti e ha durata provvisoria, riservando il controllo giudiziale al caso in cui qualcuno lo invochi.
È vero che il giudice, in molti casi, non comparirà mai. Se nessun creditore si oppone, la convenzione produce i suoi effetti senza che un tribunale se ne occupi. Ma questa è un’eventualità di fatto, non una regola di diritto: la possibilità del sindacato è sempre aperta nei trenta giorni, e quando si apre arriva fino alla Cassazione.
È vero che i contratti non vincolano i terzi. L’art. 1372 c.c. resta il principio generale. Ma l’art. 62, comma 1 lo deroga espressamente, e lo fa sotto condizioni precise: categoria omogenea, soglia raggiunta, informativa completa, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, attestazione di un professionista indipendente. La deroga esiste perché esistono quelle garanzie.
È vero che la moratoria nasce come strumento bancario. Lo è stata dal 2015 al 2022, sotto l’art. 182-septies l.f. Il Codice ha eliminato il limite soggettivo. Il frammento vero, oggi, è un altro: le banche restano di fatto l’interlocutore più frequente, perché sono i creditori con esposizioni omogenee e strutture decisionali capaci di aderire in tempi compatibili con una trattativa.
È vero che la moratoria “allevia” il debito. Ma lo allevia sul piano finanziario, non su quello giuridico: sposta le scadenze, non riduce gli importi. La percezione di sollievo è reale; la riduzione del debito no.
È vero che il 75% è il presupposto più importante. È il requisito attorno al quale ruota la trattativa. Ma è uno dei quattro, e l’unico che si può misurare con una calcolatrice: gli altri tre — informativa, non pregiudizio, attestazione — sono quelli su cui si vince o si perde un’opposizione.
È vero che la convenzione può fermare le esecuzioni. Lo prevede il comma 1. Ma le ferma dentro il perimetro delle categorie coinvolte, per via contrattuale, senza l’ampiezza e la copertura giudiziale delle misure protettive della composizione negoziata.
È vero che esiste una sospensione feriale dei termini. Va dal 1° al 31 agosto. L’art. 62 non riproduce però la previsione espressa che, nel vecchio art. 182-septies l.f., sottoponeva a quella sospensione il termine per l’opposizione: costruire una strategia difensiva contando su quel differimento significa scommettere su una questione aperta, quando basterebbe depositare l’opposizione nei termini più stretti.
Un ultimo frammento merita di essere chiarito, perché riguarda un adempimento che molti danno per scontato: l’art. 62 non prevede alcun obbligo di iscrizione o pubblicazione della convenzione nel registro delle imprese. L’efficacia verso i non aderenti discende dalla comunicazione individuale prevista dal comma 4, non da una forma di pubblicità legale. Chi si aspetta di “vedere” la convenzione consultando la visura camerale del debitore non la troverà — e questo, per un creditore, significa che l’unico campanello d’allarme è la raccomandata o il messaggio PEC che riceve.
Mito vs realtà in tabella
Il prospetto che segue riassume in due colonne quanto abbiamo esaminato. È pensato per essere consultato in fretta, ad esempio quando arriva una comunicazione ex art. 62, comma 4 e occorre capire in pochi minuti di cosa si sta parlando prima di decidere se attivare un legale.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| La convenzione di moratoria va omologata dal Tribunale | L’art. 62 CCII non prevede alcuna omologazione: l’efficacia discende dal contratto e dalla comunicazione ai non aderenti |
| Senza omologa il giudice non c’entra nulla | Il controllo è eventuale e successivo: opposizione entro 30 giorni, decisione con sentenza in camera di consiglio, reclamo ex art. 51 CCII |
| Vincola solo chi ha firmato | In deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c. è efficace anche verso i non aderenti della stessa categoria, alle condizioni del comma 2 |
| È uno strumento riservato alle banche | Il limite soggettivo dell’art. 182-septies l.f. è stato eliminato: vale per tutte le categorie di creditori di un imprenditore, anche non commerciale |
| Serve a tagliare il debito | Nessuna misura può comportare rinuncia al credito: solo dilazioni, rinuncia agli atti, sospensione delle azioni |
| Basta il 75%: il resto è burocrazia | I quattro requisiti del comma 2 sono cumulativi: informativa completa, soglia, non pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, attestazione del professionista indipendente |
| Dalla firma i pignoramenti si fermano da soli | La sospensione opera per via contrattuale dentro le categorie coinvolte: non è una protezione erga omnes come le misure protettive |
| I 30 giorni per opporsi sono elastici | Termine di 30 giorni dalla comunicazione; l’unica sospensione feriale va dal 1° al 31 agosto e l’art. 62 non ripete la previsione del vecchio art. 182-septies l.f. |
Le domande di verifica
No. Quindi è vero che serve un provvedimento del giudice perché la convenzione diventi efficace? No. L’art. 62 CCII non contempla né omologazione né altro provvedimento costitutivo dell’efficacia. La convenzione produce effetti tra le parti come qualunque contratto, e li estende ai non aderenti della categoria al ricorrere dei presupposti del comma 2, previa comunicazione a norma del comma 4. Il provvedimento del tribunale arriva soltanto se qualcuno propone opposizione, e ha natura di accertamento su quei presupposti.
Dipende. Quindi è vero che un creditore non aderente può ignorare la convenzione? Dipende da due cose: se appartiene a una categoria in cui la soglia del 75% è stata raggiunta e se i requisiti dell’art. 62, comma 2 sono effettivamente rispettati. Se entrambe le condizioni ricorrono, la convenzione gli è opponibile e ignorarla è l’errore più costoso che possa commettere. Se invece manca uno dei presupposti, il modo per farlo valere non è l’inerzia: è l’opposizione nei trenta giorni.
Sì. Quindi è vero che la vicenda può arrivare in Cassazione? Sì. Il comma 7 dell’art. 62 rinvia all’art. 51 CCII, che prevede il reclamo alla corte d’appello con ricorso da depositare entro trenta giorni e, a seguire, il ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Una convenzione che nasce come contratto stragiudiziale può quindi generare un contenzioso a tre gradi.
No. Quindi è vero che la convenzione va iscritta al registro delle imprese per essere valida? No. L’art. 62 non prevede alcun adempimento pubblicitario presso il registro delle imprese. L’estensione ai non aderenti passa dalla comunicazione individuale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale, non da una pubblicità legale.
Dipende. Quindi è vero che si può usare la moratoria anche contro Agenzia delle Entrate e INPS? Dipende, ma la risposta prudente è negativa. È stato osservato che l’istituto parrebbe non applicabile a quegli enti, in quanto sottratti alla disciplina degli artt. 1372 e 1411 c.c. richiamata dall’art. 62. Per i debiti fiscali e contributivi esistono percorsi dedicati, dalla transazione fiscale dell’art. 63 CCII agli strumenti utilizzabili nella composizione negoziata: costruire una convenzione contando di trascinarvi dentro il credito pubblico significa esporsi a un rischio elevato.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nel corso dell’articolo, ciascuno agganciato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in parole nostre.
1. Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892 (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino). In tema di accordi di ristrutturazione, non possono essere conteggiati tra i creditori aderenti quelli il cui credito trova origine nella procedura di ristrutturazione stessa; ne consegue che in quel caso il debitore non può beneficiare dell’omologazione forzosa. Rilevanza: smonta il mito 6. Il numeratore della soglia non lo costruisce il debitore a piacere, e il criterio si riflette sul calcolo del 75% della categoria nell’art. 62.
2. Cass. civ., Sez. I, n. 2817/2026. Pronuncia sugli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, con considerazioni sulle iniziative dell’organo giudicante, sull’ampiezza del controllo ad esso demandato e, in particolare, sulla formazione delle categorie di creditori. Rilevanza: smonta il mito 2. Dove c’è estensione degli effetti a chi non ha aderito, il giudice ha un potere di verifica sostanziale sulla categoria, non un ruolo notarile.
3. Cass. civ., Sez. I, n. 5828/2026. Considerazioni in tema di legittimazione a proporre reclamo avverso l’avvenuta omologazione di accordi di ristrutturazione, anche eventualmente ad efficacia estesa. Rilevanza: mito 8. Chi può impugnare, e a quali condizioni, è questione che si decide molto prima del momento in cui si vorrebbe impugnare.
4. Cass. civ., Sez. I, n. 5309/2026. Omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione: presupposti di applicabilità dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023, che richiede il riconoscimento di una soglia minima di pagamento nelle transazioni fiscali. Rilevanza: mito 4. I crediti erariali seguono regole proprie e più stringenti, e non si lasciano trattare come gli altri.
5. Cass. civ., Sez. I, n. 10723/2026. Nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e non, in ogni caso, la meritevolezza del debitore. Rilevanza: mito 5. Il metro del giudizio è il confronto economico con lo scenario liquidatorio — lo stesso parametro che l’art. 62, comma 2, lett. c) impone per i non aderenti.
6. Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690. Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 51, comma 13, CCII per il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello che decide sul reclamo si applica, per coerenza sistematica e in ragione della comune finalità acceleratoria, anche alla sentenza che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale. Rilevanza: mito 8. Nel Codice della crisi la regola interpretativa sui termini va nella direzione della compressione.
7. Cass. civ., Sez. I, n. 11218/2025. Accordi di ristrutturazione: l’iscrizione del ricorso nel registro delle imprese deve essere anteriore o contestuale al suo deposito perché l’accesso alla procedura risulti ammissibile. Rilevanza: mito 1. Gli adempimenti pubblicitari degli accordi di ristrutturazione sono rigidi proprio perché lì c’è un procedimento; nell’art. 62 quel procedimento non c’è e la pubblicità nemmeno.
8. Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846 (Pres. Terrusi, Rel. Crolla). Aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata viene meno e non ha più ragion d’essere il contenzioso sulle misure protettive, ancillari a un procedimento che non può proseguire; l’eventuale accoglimento del reclamo cautelare darebbe luogo a un provvedimento inutiliter datum. Rilevanza: mito 7. Le misure protettive hanno una vita legata alla procedura che le ospita: non sono uno scudo permanente e non sono assimilabili a una clausola contrattuale di sospensione.
9. Cass. civ., Sez. I, n. 500/2026. È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure protettive nella composizione negoziata, attesa la loro natura cautelare. Rilevanza: mito 7. Ulteriore conferma della diversità strutturale tra protezione giudiziale cautelare e sospensione convenzionale delle azioni.
10. Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 7 marzo 2025. Negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa il creditore non aderente che, pur informato e posto in condizione di interloquire, non abbia proposto opposizione non è legittimato a proporre reclamo contro la sentenza di omologazione; l’istituto, derogando espressamente al principio di relatività degli effetti del contratto, impone una modalità di coinvolgimento dei creditori estranei, che si realizza con la notifica e con il conseguente termine per opporsi. Rilevanza: miti 1, 3 e 8. È la pronuncia che meglio illumina, per contrasto, il funzionamento dell’art. 62: dove l’estensione passa dall’omologazione c’è una domanda da notificare; dove non ci passa, resta la comunicazione e il termine per opporsi, che è l’unica occasione utile.
11. Tribunale di Venezia, Sez. I, 24 giugno 2025. Accordi ad efficacia estesa: presupposti per l’omologazione sotto il profilo delle percentuali di adesione calcolate per singola categoria — individuata tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici — e del grado di soddisfazione richiesto per i creditori non aderenti ed estranei. Rilevanza: miti 3 e 6. La soglia si misura dentro la categoria, e la categoria è il primo terreno su cui si gioca un’opposizione.
12. Tribunale di Ferrara, 30 ottobre 2025 (Pres. Rel. Ghedini). Accordi ad efficacia estesa: condizioni alle quali si può addivenire all’omologazione pur in presenza del mancato raggiungimento, in una categoria, della percentuale di adesione del 75%. Rilevanza: mito 6. Il calcolo della soglia non è un’operazione meccanica e apre questioni tutt’altro che marginali.
13. Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026. Composizione negoziata: effetti erga omnes delle misure protettive e inconciliabilità con la procedura esecutiva già avviata. Rilevanza: mito 7. La protezione giudiziale ha un’ampiezza soggettiva che la sospensione convenzionale non può replicare.
14. Tribunale di Alessandria, 17 luglio 2026. In sede di composizione negoziata le misure protettive richieste da una società di persone possono estendersi anche ai soci illimitatamente responsabili, quando il progetto di risanamento coinvolge il loro patrimonio e l’estensione è funzionale al buon esito delle trattative. Rilevanza: mito 7. Un’estensione soggettiva di questo tipo è pensabile solo per via giudiziale.
15. Tribunale di Isernia, Sez. unica civ., 24 aprile 2026. La finalità della composizione negoziata e delle misure protettive che su di essa si innestano non può che essere il risanamento dell’impresa, previa predisposizione di un piano realistico e fattibile. Rilevanza: mito 7. Le misure protettive presuppongono un vaglio di merito sulle prospettive di risanamento che la convenzione di moratoria, di per sé, non conosce.
16. Tribunale di Milano, Sez. II civ., 6 febbraio 2026. Composizione negoziata: la verifica del fumus per il riconoscimento delle misure protettive può concludersi negativamente quando un creditore strategico si dichiari indisponibile a proseguire le trattative. Rilevanza: mito 7. La protezione giudiziale è condizionata a un giudizio prognostico; la sospensione convenzionale dipende invece dalle adesioni raccolte.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il compito che ci assumiamo, in questa materia, è prima di tutto di separazione: distinguere ciò che la norma prevede davvero da ciò che il passaparola ha raccontato, e poi trasformare quella distinzione in atti. In concreto:
- Verifichiamo se la convenzione ricevuta è realmente opponibile al nostro assistito, confrontando la comunicazione, la relazione dell’attestatore e la documentazione allegata con i quattro requisiti dell’art. 62, comma 2 CCII, uno per uno.
- Ricostruiamo il calcolo della soglia del 75% all’interno della categoria, verificando quali crediti sono stati computati, a quale valore e con quale titolo, e segnalando le posizioni che non avrebbero dovuto entrare nel conteggio.
- Contestiamo la formazione delle categorie quando accorpano creditori privi di omogeneità di posizione giuridica o di interessi economici, e documentiamo in che cosa la posizione del nostro assistito differisce da quella degli aderenti.
- Redigiamo e depositiamo l’opposizione davanti al tribunale individuato ai sensi dell’art. 27 CCII entro i trenta giorni dell’art. 62, comma 5, curando la tempestività come primo obiettivo tecnico.
- Costruiamo il confronto con lo scenario liquidatorio, insieme ai commercialisti dello studio, per dimostrare — o per confutare — che il non aderente riceve un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale alla data della convenzione.
- Analizziamo criticamente la relazione dell’attestatore, verificando che l’attestazione copra tutti e tre i profili richiesti dalla lett. d) e che l’indipendenza del professionista sia effettiva.
- Assistiamo l’impresa nella costruzione della convenzione, dalla mappatura dei creditori alla formazione delle categorie, fino alla tracciatura documentale delle trattative e delle informazioni trasmesse, perché il fascicolo regga a un’eventuale opposizione.
- Gestiamo la fase di comunicazione ex art. 62, comma 4, curando che convenzione e relazione siano trasmesse contestualmente e con mezzi idonei a provare data e contenuto della ricezione.
- Verifichiamo l’articolazione tra convenzione di moratoria e misure protettive, valutando se l’impresa debba affiancare alla convenzione una domanda di misure protettive nell’ambito della composizione negoziata.
- Proseguiamo la difesa nei gradi successivi, con il reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII e, quando ne ricorrono i presupposti, con il ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come la convenzione di moratoria pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la convenzione dell’art. 62 CCII è, per espressa previsione dell’art. 23 CCII, uno degli esiti possibili della composizione negoziata, e conoscere dall’interno come si conducono e si documentano quelle trattative significa sapere in anticipo quale materiale servirà a dimostrare, in un’eventuale opposizione, che i creditori sono stati informati e messi in condizione di partecipare in buona fede. A questa si affianca, sull’altro versante, la qualifica di avvocato cassazionista, decisiva nel momento in cui la partita si sposta dal tavolo negoziale al giudizio: la stessa strategia impostata nella fase stragiudiziale prosegue senza soluzione di continuità nell’opposizione davanti al tribunale, nel reclamo in corte d’appello e, se necessario, fino in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva.
Lo staff multidisciplinare dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: nella convenzione di moratoria questa combinazione non è un elemento accessorio, perché il requisito decisivo — l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale — è al tempo stesso una questione giuridica e una stima economica, e va costruita con entrambe le competenze nello stesso documento.
In chiusura
La risposta alla domanda da cui siamo partiti è netta: no, la convenzione di moratoria non va omologata dal Tribunale. Ma la risposta corretta non finisce qui, e proprio la parte che segue è quella che il passaparola taglia via: il giudice può entrare in scena eccome, su iniziativa di chi non ha firmato, entro un termine di trenta giorni che non perdona. In una materia costruita su termini brevi e presupposti cumulativi, l’informazione corretta è la prima difesa: sapere che cosa la legge prevede davvero è ciò che distingue chi reagisce in tempo da chi scopre di aver perso il proprio unico varco processuale.
Lo Studio Monardo si occupa di questo terreno con competenze verificabili e pertinenti: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) copre il contesto in cui le convenzioni di moratoria nascono, cioè le trattative della composizione negoziata; le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC assicurano la lettura complessiva della posizione debitoria quando la moratoria è solo un ponte verso una soluzione più strutturata; la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che l’opposizione, il reclamo e l’eventuale ricorso di legittimità restino nelle stesse mani.
📩 Non aspettare che i trenta giorni scadano o che la convenzione venga comunicata senza che tu abbia gli strumenti per valutarla: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo per un esame della tua posizione — tutti i recapiti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
