La Convenzione Di Moratoria Sospende Le Cartelle Esattoriali?

Questa è una delle domande che riceviamo più spesso da imprenditori che hanno appena scoperto l’esistenza della convenzione di moratoria e sperano di aver trovato lo strumento che ferma tutto: banche, fornitori e, soprattutto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La risposta breve è che le due cose viaggiano su binari diversi, e confonderli costa caro. Qui sotto trovate le domande vere che ci vengono poste — quelle formulate a voce, senza giri di parole — con risposte complete, aggiornate alla disciplina vigente dopo il correttivo-ter al Codice della crisi (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) e alle più recenti prese di posizione dei tribunali.

Il quadro normativo è questo: la convenzione di moratoria è disciplinata dall’art. 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019); le cartelle esattoriali e la loro riscossione seguono invece il D.P.R. 602/1973, con regole speciali su dilazioni, fermi, ipoteche e pignoramenti. Due corpi normativi distinti, che si incrociano solo in punti precisi. Capire dove si incrociano — e dove no — è esattamente ciò che determina se la vostra azienda resta operativa o si ritrova il conto corrente bloccato.

Lo Studio Monardo lavora quotidianamente su questo incrocio per una ragione strutturale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, quindi conosce dall’interno gli strumenti che davvero sospendono le azioni esecutive; ed è al tempo stesso coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè della competenza che serve quando il creditore da gestire non è una banca ma l’Agente della riscossione. Un tema come questo sta esattamente a metà tra crisi d’impresa e riscossione: servono entrambe le abilitazioni.

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“Cos’è esattamente la convenzione di moratoria? Me la spiegate in parole semplici?”

È un contratto tra l’imprenditore e i suoi creditori che congela temporaneamente la situazione, senza cancellare un euro di debito.

L’art. 62 CCII la definisce come l’accordo concluso tra un imprenditore — anche non commerciale — e i suoi creditori, diretto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. Il contenuto tipico è di tre tipi: la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti già avviati (quindi la desistenza da pignoramenti e ingiunzioni) oppure la sospensione delle azioni esecutive e conservative pendenti, e infine qualunque altra misura temporanea che non comporti rinuncia al credito.

Quest’ultimo inciso è la chiave di tutto. La convenzione di moratoria non falcidia nulla: non taglia il capitale, non abbatte gli interessi, non elimina le sanzioni. Sposta il tempo, non riduce l’importo. La dottrina la inquadra come un pactum de non petendo ad tempus, cioè un patto con cui il creditore si impegna a non esigere per un certo periodo, pur restando pienamente titolare del proprio credito.

La particolarità che la rende interessante è un’altra: in deroga agli artt. 1372 e 1411 del codice civile — cioè in deroga al principio per cui il contratto vincola solo chi lo firma — la convenzione può produrre effetti anche verso i creditori che non hanno aderito, purché appartengano alla medesima categoria di quelli che hanno firmato. È un meccanismo di vincolo coattivo che, nell’ordinamento, è tutt’altro che comune.

Nata come istituto riservato ai soli rapporti con banche e intermediari finanziari (l’originario art. 182-septies l.fall.), è stata poi estesa dal Codice della crisi a tutte le categorie di creditori. Ed è proprio da quell’estensione che nasce l’equivoco: “se vale per tutti i creditori, allora vale anche per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione”. Vedremo subito perché non funziona così.


“Allora ditemelo chiaro: la convenzione di moratoria blocca le cartelle esattoriali, sì o no?”

No, non le blocca — salvo l’ipotesi, in concreto residuale, che l’Agente della riscossione decida di aderirvi spontaneamente.

La ragione non è una sola, sono quattro che si sommano.

La prima è di sistema. La cosiddetta “trattabilità” dei crediti tributari e previdenziali — cioè la possibilità di regolarli dentro uno strumento di crisi vincolando l’amministrazione finanziaria — è prevista dal Codice per il concordato preventivo, per gli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale (art. 63 CCII), per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e, dopo il correttivo-ter, anche per la composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII). Non è prevista per il piano attestato di risanamento né per la convenzione di moratoria. È un’esclusione che la dottrina segnala espressamente, e che riposa sul principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria: fuori dai casi tipizzati dalla legge, nessuno può disporre del credito erariale per via negoziale.

La seconda è procedurale. La convenzione di moratoria non passa per l’omologazione del tribunale: il controllo giudiziale è solo eventuale e postumo, attivabile dal creditore non aderente con un’opposizione. Manca quindi proprio quel vaglio giurisdizionale che, negli altri strumenti, giustifica l’imposizione di un sacrificio al creditore pubblico dissenziente.

La terza è aritmetica, e in pratica è quella che chiude la partita. L’estensione ai non aderenti richiede che i crediti degli aderenti rappresentino il 75% di tutti i crediti della medesima categoria. Se costruite una categoria “creditori pubblici” in cui ci sono AdER e INPS e nessuno dei due aderisce, la percentuale di adesione è zero. Se invece li infilate in una categoria mista con banche o fornitori, l’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici — presupposto della categoria — salta, e l’estensione è destinata a cadere in opposizione.

La quarta è di rapporto tra norme. La riscossione a mezzo ruolo ha una disciplina speciale, quella del D.P.R. 602/1973, che stabilisce puntualmente quando e come le azioni esecutive si sospendono. Un contratto di diritto privato non può sostituirsi a una norma speciale di diritto tributario.


“Chi può stipularla? Vale anche per la mia ditta individuale o per uno studio professionale?”

Sì: l’art. 62 CCII parla espressamente di imprenditore “anche non commerciale”, quindi il perimetro soggettivo è ampio.

Rientrano le società di capitali, le società di persone, l’imprenditore individuale, l’imprenditore agricolo. Non si richiedono le soglie dimensionali previste per altri istituti, e non serve lo stato di insolvenza conclamata: basta la crisi, cioè quella condizione di squilibrio che rende probabile l’insolvenza futura e che la convenzione serve a gestire in via provvisoria.

Attenzione però a una distinzione che genera molti equivoci nelle telefonate che riceviamo. Il professionista non imprenditore, il consumatore, il lavoratore dipendente non hanno accesso alla convenzione di moratoria. Per loro il Codice prevede un altro binario, quello delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata. Sono strumenti diversi, con una differenza decisiva rispetto al tema di questo articolo: lì i crediti fiscali entrano nella procedura, e le misure protettive previste dall’art. 54 CCII possono effettivamente bloccare le azioni esecutive dell’Agente della riscossione.

Quindi, paradossalmente, chi è “solo” un privato sovraindebitato ha a disposizione uno strumento più efficace contro le cartelle rispetto all’imprenditore che punta sulla sola convenzione di moratoria. Non perché il Codice voglia penalizzare l’impresa, ma perché all’impresa offre altri strumenti — composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato — che alla convenzione di moratoria vanno affiancati, non sostituiti.


“Quanto dura? E da quando parte la sospensione dei pagamenti?”

Dura quanto le parti stabiliscono nel contratto, e produce effetti dalla sottoscrizione: non c’è un momento “ufficiale” fissato da un giudice.

Il Codice non impone una durata massima rigida, ma impone qualcosa di più insidioso: la natura provvisoria. La convenzione deve disciplinare “in via provvisoria” gli effetti della crisi, e l’attestatore indipendente deve certificarne l’idoneità a fare proprio questo. Una moratoria di trentasei mesi difficilmente supererebbe il vaglio di un tribunale investito di un’opposizione, perché di provvisorio non avrebbe più nulla. Nella prassi ci si muove tra i sei e i diciotto mesi, calibrando la durata sul tempo realmente necessario a costruire lo sbocco successivo.

Per i creditori aderenti gli effetti decorrono dalla firma. Per i creditori non aderenti della stessa categoria il meccanismo è più articolato: la convenzione, insieme alla relazione dell’attestatore, va comunicata loro con raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale, e da quella comunicazione decorrono i trenta giorni per proporre opposizione.

Qui va segnalato un punto tecnico che pochi controllano: il termine per l’opposizione è un termine processuale, e come tale soggetto alla sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto. Se la comunicazione arriva a fine luglio, il calcolo cambia. È il genere di dettaglio che, sbagliato, fa perdere l’opposizione al creditore o fa credere al debitore di essere al sicuro quando non lo è.

Quello che invece non si sposta mai è il calendario della riscossione. La convenzione non allunga i termini di decadenza per la notifica delle cartelle, non sospende la prescrizione dei crediti erariali, non congela il decorso dei termini previsti dal D.P.R. 602/1973. Sono termini di diritto pubblico, sottratti alla disponibilità delle parti.


“Come si arriva concretamente a una convenzione di moratoria? Quali sono i passaggi?”

Il percorso è stragiudiziale fino all’ultimo momento, e si articola in sei passaggi.

Si parte dalla mappatura dell’esposizione: quanto si deve, a chi, con quali garanzie, con quali scadenze, con quali azioni già avviate. Senza questa fotografia non si possono costruire le categorie, e senza categorie corrette la convenzione è un guscio vuoto.

Segue l’individuazione delle categorie. Si raggruppano i creditori per omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici. Le banche con affidamenti autoliquidanti stanno insieme; i fornitori strategici possono costituire una categoria a sé; i creditori pubblici, come vedremo, restano fuori dal gioco dell’estensione.

Terzo passaggio: l’avvio formale delle trattative con obbligo informativo. Tutti i creditori della categoria vanno informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e destinatari di informazioni complete e aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e sul contenuto della convenzione. Non è una formalità: è il presupposto la cui violazione fa cadere l’estensione.

Quarto: la relazione dell’attestatore indipendente, che deve certificare la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la ricorrenza della condizione di non pregiudizio per i non aderenti.

Quinto: la sottoscrizione, una volta raggiunta la soglia del 75% dentro la categoria.

Sesto: la comunicazione ai non aderenti e l’apertura della finestra di trenta giorni per l’opposizione.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Avvio trattativeComunicazione a tutti i creditori della categoriaPrima della stipulaStragiudiziale
InformativaDati patrimoniali, economici e finanziari completi e aggiornatiDurante le trattativeStragiudiziale
AttestazioneRelazione del professionista indipendentePrima della stipulaStragiudiziale
StipulaSottoscrizione con il 75% dei crediti della categoriaData concordataTra le parti
Comunicazione ai non aderentiRaccomandata a/r o domicilio digitale, con relazione allegataSubito dopo la stipulaStragiudiziale
OpposizioneRicorso del creditore non aderente30 giorni dalla comunicazioneTribunale competente ex art. 27 CCII
DecisioneProvvedimento motivato in camera di consiglio—Tribunale
ReclamoImpugnazione della decisione30 giorniCorte d’appello

“Che cos’è questa ‘categoria’ e perché dite che decide tutto?”

Perché il 75% non si calcola sul totale dei debiti, ma solo dentro la categoria: sbagliare la categoria significa perdere l’estensione.

Il Codice usa il termine “categoria” senza definirlo, e la scelta non è casuale: l’art. 2, comma 1, lett. r), CCII definisce la “classe”, non la categoria, e l’art. 62 — a differenza dell’art. 61 sugli accordi ad efficacia estesa — non fornisce criteri espliciti. Dottrina e giurisprudenza hanno colmato il vuoto applicando il criterio classico: omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici.

Non serve un’identità assoluta. La Cassazione, occupandosi della formazione delle categorie negli accordi ad efficacia estesa, ha chiarito che l’omogeneità va verificata in concreto e che è sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, tali da rendere secondari gli elementi differenzianti e da far apparire ragionevole una sorte comune. È una valutazione di fatto, riservata al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

Tradotto in pratica: non potete costruire una categoria su misura per raggiungere il 75%. Se mettete insieme tre banche che hanno aderito e l’Agente della riscossione che non ha aderito, l’operazione non regge, perché la posizione giuridica di un creditore munito di titolo esecutivo formato per legge e di poteri di autotutela esecutiva non è omogenea a quella di una banca chirografaria o ipotecaria.

E qui casca l’asino di gran parte delle operazioni improvvisate: si costruisce una categoria “creditori istituzionali” che comprende banche e fisco, si raggiunge il 75% grazie alle banche, e si dichiara sospesa la riscossione. Il primo atto dell’Agente della riscossione — un’iscrizione ipotecaria, un pignoramento presso terzi — dimostra che quella costruzione non esisteva mai.


“Serve il tribunale? Devo depositare qualcosa?”

No: la convenzione di moratoria non si omologa. Il tribunale entra in scena solo se un creditore non aderente propone opposizione.

È la differenza più marcata rispetto agli accordi di ristrutturazione. L’accordo di ristrutturazione dei debiti vive dell’omologazione: senza il decreto del tribunale non produce i suoi effetti tipici. La convenzione di moratoria, invece, è efficace dalla sottoscrizione, e il vincolo per i non aderenti si produce automaticamente al ricorrere delle condizioni di legge, salvo che uno di essi si opponga.

Questo ha due conseguenze speculari. La prima è la velocità: in poche settimane si può costruire uno standstill, senza attendere i tempi di un procedimento di omologazione. La seconda è il rischio: nessuno vi certifica ex ante che avete fatto le cose per bene. Il controllo arriva dopo, quando il creditore opponente ha già fatto il suo esposto processuale e voi avete già impostato l’intera gestione finanziaria sull’assunto che la moratoria tenesse.

Il correttivo-ter del 2024 ha messo ordine su due punti procedurali: ha individuato il tribunale competente mediante rinvio all’art. 27 CCII, e ha previsto la riunione obbligatoria dei giudizi quando le opposizioni sono più di una. Il tribunale decide in camera di consiglio con provvedimento motivato, impugnabile in Corte d’appello.

Sul deposito: non c’è un obbligo generalizzato di iscrizione della convenzione nel registro delle imprese analogo a quello previsto per gli accordi di ristrutturazione. Attenzione però a un dato che la Cassazione ha ribadito proprio in tema di accordi: quando la pubblicità è richiesta, il rispetto della sequenza temporale non è un dettaglio formale, perché è ciò che consente ai creditori non aderenti di conoscere l’atto e di reagire. La stessa logica di conoscibilità governa, nella convenzione, l’obbligo di comunicazione individuale.


“Un creditore che non ha firmato può opporsi davvero? E se vince cosa succede?”

Può opporsi entro trenta giorni dalla comunicazione, e se vince la convenzione resta valida per tutti gli altri ma non lo vincola più.

Il creditore non aderente può contestare qualsiasi dei presupposti: di non essere stato informato dell’avvio delle trattative, di non aver ricevuto informazioni complete e aggiornate, che la categoria in cui è stato collocato non sia omogenea, che il 75% non sia stato realmente raggiunto, che l’attestazione sia carente, che il suo trattamento sia deteriore rispetto a quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale.

Su quest’ultimo punto il correttivo-ter è intervenuto con una precisazione importante: i creditori non aderenti non devono risultare pregiudicati rispetto all’alternativa liquidatoria valutata alla data della convenzione. È la codificazione del cosiddetto best interest test applicata a uno strumento provvisorio.

Se l’opposizione è accolta, l’effetto non è la caducazione dell’intera convenzione: essa resta pienamente valida per chi ha aderito, e resta efficace anche per i non aderenti che non si sono opposti. Cade solo il vincolo nei confronti dell’opponente vittorioso, che riacquista immediatamente la libertà di agire in executivis.

Qui si innesta un principio consolidato che va tenuto a mente: chi non si oppone, poi non può lamentarsi. La Corte d’appello di Firenze, con pronuncia del 7 marzo 2025, ha affermato in tema di accordi ad efficacia estesa che il creditore non aderente il quale, pur informato, non abbia proposto opposizione non è legittimato a reclamare la sentenza di omologazione. La logica è la medesima: il sistema offre una finestra di reazione, e chi la lascia passare accetta il vincolo.


“Se non è la convenzione di moratoria, allora cosa blocca davvero una cartella?”

Blocca la cartella ciò che la legge dice che la blocca: la rateazione, la sospensione legale, la sospensione giudiziale, le misure protettive delle procedure di crisi. Nient’altro.

Il primo strumento, e il più immediato, è la rateazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973, profondamente riscritto dal D.Lgs. 110/2024. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, se l’importo non supera 120.000 euro per ciascuna richiesta, la dilazione è concessa a semplice richiesta fino a 84 rate mensili, con il solo onere di dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà; la soglia sale a 96 rate per il biennio 2027-2028 e a 108 dal 2029. Sopra i 120.000 euro, o per piani più lunghi, occorre documentare la difficoltà.

Gli effetti sono quelli che l’imprenditore cerca. Il comma 1-quater stabilisce che dalla presentazione della richiesta e fino all’eventuale rigetto o decadenza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi né nuove ipoteche, e non possono essere avviate nuove procedure esecutive; restano invece efficaci le misure già disposte. Il comma 1-quater.2 aggiunge che il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione, il terzo non abbia reso dichiarazione positiva e non sia stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il secondo strumento è la sospensione legale della riscossione: una dichiarazione documentata da presentare all’Agente entro il termine di legge dalla notifica del primo atto di riscossione, fondata su cause tassative — pagamento già effettuato, sgravio, prescrizione o decadenza maturate, sentenza favorevole, sospensione amministrativa o giudiziale già ottenuta.

Il terzo è la sospensione giudiziale: davanti alla Corte di giustizia tributaria in caso di ricorso contro l’atto impositivo, quando dall’esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile; davanti al giudice ordinario quando la pretesa riguarda contributi previdenziali o sanzioni amministrative.

Il quarto sono le misure protettive e cautelari degli strumenti di regolazione della crisi: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato, procedure di sovraindebitamento.

StrumentoCosa bloccaCosa non bloccaChi decide
Convenzione di moratoria (art. 62 CCII)Le iniziative dei creditori aderenti e dei non aderenti della stessa categoriaTutta l’attività dell’Agente della riscossione, salvo sua adesioneLe parti; il tribunale solo in opposizione
Rateazione (art. 19 D.P.R. 602/1973)Nuovi fermi, nuove ipoteche, nuove esecuzioni; con la prima rata, estingue quelle già avviate a certe condizioniLe misure cautelari già iscritte prima della domandaAgenzia delle Entrate-Riscossione
Sospensione legaleLa riscossione sui carichi contestatiI carichi diversi da quelli oggetto di dichiarazioneEnte creditore / Agente
Sospensione giudizialeL’esecutività dell’atto impugnatoGli atti non impugnatiCorte di giustizia tributaria o giudice ordinario
Misure protettive (artt. 18-19, 54 CCII)Azioni esecutive e cautelari, anche dell’Agente della riscossioneLa notifica di nuove cartelle e l’ordinaria attività di accertamentoTribunale

“E se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione volesse aderire spontaneamente? Può farlo?”

Sul piano teorico l’ostacolo è più debole di quanto si creda; sul piano pratico non è la strada su cui puntare.

Il ragionamento teorico è questo: il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria vieta di disporre del credito, cioè di rinunciarvi in tutto o in parte. La convenzione di moratoria, per definizione normativa, non comporta rinuncia al credito: sposta solo il termine di esigibilità. Su questa base una parte della dottrina ha ipotizzato che un’adesione volontaria non sarebbe concettualmente preclusa.

Il problema è che il funzionario dell’Agente della riscossione non dispone di un potere generale di sottoscrivere moratorie atipiche. Dispone dei poteri che la legge gli attribuisce: concedere dilazioni ex art. 19 D.P.R. 602/1973, aderire alla transazione fiscale nei casi tipizzati, esprimersi nelle procedure concorsuali. Fuori da questi binari, manca la copertura normativa dell’atto. Non a caso la prassi amministrativa più recente — la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, dedicata agli istituti del Codice della crisi — ragiona esclusivamente all’interno degli istituti codificati, senza aprire spazi a forme atipiche di accordo.

C’è poi un precedente di merito che va nella stessa direzione sostanziale. Il Tribunale di Avellino, con provvedimento del 5 dicembre 2022, ha escluso che l’iniziativa di un accordo bonario rivolta all’Agenzia delle Entrate e all’INPS possa qualificarsi come misura protettiva tipica della composizione negoziata, non essendo diretta a paralizzare un’iniziativa del creditore. Il messaggio implicito è chiaro: la richiesta di accordo, di per sé, non produce alcun effetto sospensivo.

Su un tema come questo la differenza la fa chi conosce entrambi i lati del tavolo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè unisce la competenza sulla trattativa di crisi a quella sulla riscossione.


“Ho già un pignoramento presso terzi esattoriale in corso: la moratoria lo ferma?”

Da sola no. Ma lo scenario cambia radicalmente se il pignoramento incontra le misure protettive della composizione negoziata.

Il pignoramento presso terzi dell’Agente della riscossione, disciplinato dall’art. 72-bis D.P.R. 602/1973, ha una fisionomia particolare: l’Agente ordina direttamente al terzo di pagare le somme dovute al debitore, senza la preventiva udienza tipica dell’espropriazione presso terzi ordinaria. È uno strumento rapidissimo, e quando il terzo è la banca che gestisce il conto corrente aziendale gli effetti sulla liquidità sono immediati.

Su questo terreno la giurisprudenza del 2026 ha prodotto un filone compatto. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 21 luglio 2026, ha affrontato il rapporto tra composizione negoziata e pignoramento esattoriale ex art. 72-bis, ritenendo che la disciplina della composizione negoziata possa incidere anche su questa forma speciale di esecuzione, con particolare attenzione al coordinamento tra il termine previsto dall’art. 72-bis, comma 1, lett. b), e l’operatività della protezione. La pronuncia si pone in continuità con quella del Tribunale di Napoli del 20 luglio 2026 e precede di un giorno l’analoga posizione assunta dal Tribunale di Vicenza il 22 luglio 2026.

Sempre il Tribunale di Vicenza, con provvedimento dell’11 gennaio 2026, aveva già affermato un principio contiguo in materia di espropriazione presso terzi: l’ordinanza di assegnazione attribuisce una legittimazione funzionale alla riscossione nell’ambito dell’esecuzione, ma non stabilizza definitivamente la pretesa in capo all’assegnatario, perché l’esecuzione forzata non si esaurisce con l’assegnazione e prosegue fino all’effettivo soddisfacimento; di conseguenza il credito non è sottratto alla disciplina della crisi per il solo fatto di essere stato assegnato.

Notate la differenza di fondo: in tutti questi casi l’effetto sospensivo nasce da un provvedimento del tribunale reso in un procedimento ex art. 19 CCII, non da un contratto. Ed è esattamente questo il punto che l’imprenditore deve interiorizzare: contro l’esecuzione esattoriale serve un provvedimento giudiziale o un istituto tributario tipizzato, mai un accordo privato.


“Vale almeno per i contributi INPS e per i tributi locali?”

No, e per i tributi locali il discorso si complica ulteriormente.

I contributi previdenziali seguono, quanto a trattabilità, un percorso parallelo a quello dei tributi: sono negoziabili dentro gli istituti tipizzati, non fuori. L’INPS è creditore pubblico a tutti gli effetti, e quando il credito è affidato ad AdER la riscossione segue le regole del ruolo. Una convenzione di moratoria che pretendesse di vincolare l’ente previdenziale non aderente si scontrerebbe con gli stessi quattro ostacoli già visti. Va aggiunto che alcuni meccanismi di trattamento agevolato sono stati costruiti espressamente per i soli debiti tributari, con esclusione di quelli previdenziali e assicurativi: la simmetria tra fisco e previdenza, nel Codice, non è mai perfetta.

Sui tributi locali il quadro è ancora più frastagliato. Storicamente l’amministrazione finanziaria ha ritenuto esclusi dalla transazione fiscale i tributi degli enti locali non amministrati dalle agenzie fiscali, posizione espressa già nella circolare n. 40/E del 2008 e ribadita successivamente. Ne discende un paradosso operativo che vediamo spesso: un’impresa costruisce un’ottima sistemazione sui debiti erariali e si trova poi aggredita dalla società concessionaria della riscossione comunale, che opera su un binario proprio.

Da non dimenticare, infine, il limite esterno assoluto: i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea non possono in nessun caso formare oggetto di proposta di trattamento. È un vincolo di fonte sovranazionale che nessuno strumento interno può superare.

Per questo, quando l’esposizione è mista — banche, fornitori, erario, INPS, tributi locali — l’unico approccio che funziona è quello a più binari paralleli: la convenzione di moratoria per la parte privata, gli strumenti tributari per la parte pubblica, e un cronoprogramma che li tenga allineati.


“Se sono già in composizione negoziata, la convenzione di moratoria serve ancora a qualcosa?”

Sì, e anzi è lì che dà il meglio: dentro la composizione negoziata la moratoria diventa il pezzo che manca.

Il ragionamento è di complementarità. Durante la composizione negoziata, la pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese impedisce ai creditori — Agente della riscossione compreso — di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; il tribunale poi conferma o modifica le misure, stabilendone la durata nei limiti dell’art. 19 CCII, con un tetto complessivo che non consente protezioni indefinite. Ma le misure protettive hanno un limite temporale stretto, mentre la convenzione di moratoria può reggere su un orizzonte più ampio e, soprattutto, può essere costruita in modo selettivo sulle categorie private.

C’è poi un chiarimento della prassi che va conosciuto perché smonta un’illusione diffusa. Secondo la circolare n. 5/E del 2026, la pubblicazione dell’istanza di misure protettive, pur impedendo le azioni esecutive e cautelari dell’Agente della riscossione e dell’Agenzia delle Entrate, non determina la sospensione dell’ordinaria attività dell’amministrazione finanziaria: possono continuare a essere notificate cartelle di pagamento e altri atti recanti pretese erariali, trattandosi di attività meramente propedeutica all’esecuzione e non di esecuzione in senso proprio. È una lettura già seguita dalla giurisprudenza di merito, in particolare dal Tribunale di Gela con provvedimento del 4 aprile 2024 e dal Tribunale di Trento con provvedimento del 23 settembre 2022.

Tradotto: anche nello scenario più protetto che l’ordinamento offre a un’impresa in crisi, le cartelle continuano ad arrivare nella cassetta postale. Quello che si ferma è la mano che esegue, non la macchina che accerta e notifica. E poiché i termini di impugnazione decorrono comunque, l’azienda protetta che smette di controllare la posta rischia di consolidare pretese contestabili.


“Rischio di perdere l’azienda mentre provo a sistemare la situazione?”

Il rischio esiste, ma quasi mai deriva dallo strumento scelto: deriva dal tempo perso prima di sceglierlo.

Partiamo da ciò che è rassicurante e fondato. Gli strumenti esistono e funzionano, se attivati nei tempi giusti. Le misure protettive della composizione negoziata sono state estese dalla giurisprudenza anche oltre il perimetro più ovvio: il Tribunale di Alessandria, con provvedimento del 17 luglio 2026, ha esteso le misure protettive al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili; il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 25 maggio 2026, si è occupato dei presupposti per misure cautelari volte al rilascio del DURC e del DURF, cioè di ciò che serve materialmente per continuare a lavorare; il Tribunale di Lecce, con provvedimento del 29 maggio 2026, ha ritenuto la protezione dalle azioni esecutive estesa anche ai beni aziendali oggetto di affitto nell’ambito di un concordato in continuità indiretta. È un orientamento che guarda alla sopravvivenza dell’impresa.

Ora la parte scomoda, quella che va detta. La protezione non è un diritto acquisito: è una posizione che si perde per condotte sbagliate o per il tempo trascorso. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 19 maggio 2025, ha escluso la conferma delle misure protettive in una composizione negoziata avviata, per la medesima situazione di insolvenza, dopo l’instaurazione di un’altra procedura; il Tribunale di Napoli, il 29 maggio 2026, ha fissato i presupposti di ammissibilità della riproposizione di una domanda di accesso, con i relativi limiti di riconoscibilità delle misure. E la Corte di Cassazione, con pronuncia del 19 giugno 2026, n. 20846, ha affermato che dopo l’apertura della liquidazione giudiziale la composizione negoziata viene meno e non ha più senso mantenere in piedi il contenzioso su misure ancillari a un procedimento che non può proseguire.

Il messaggio è netto: non si può usare la crisi come un parcheggio da rioccupare a ripetizione.


“Quanto tempo ho davvero prima che partano i pignoramenti?”

Meno di quanto suggerisca l’esperienza passata, perché la riscossione oggi è molto più veloce e molto più automatizzata.

Dopo la notifica della cartella, il debitore ha sessanta giorni per pagare. Decorso quel termine il ruolo è titolo esecutivo e l’Agente può attivare fermo amministrativo, ipoteca — con la comunicazione preventiva che la precede — e pignoramento, incluso quello presso terzi in forma speciale ex art. 72-bis. La sequenza non richiede il passaggio da un giudice per essere avviata.

Ci sono però alcune finestre che è essenziale conoscere. La domanda di rateazione produce effetti immediati sul piano preventivo già dalla presentazione, perché da quel momento non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche né avviate nuove procedure esecutive. Il pagamento della prima rata può addirittura estinguere le esecuzioni già avviate, ma solo se non si è ancora raggiunto uno degli snodi che la norma indica come punti di non ritorno: l’incanto con esito positivo, l’istanza di assegnazione, la dichiarazione positiva del terzo, il provvedimento di assegnazione.

Esiste poi un limite strutturale sull’abitazione: l’art. 76 D.P.R. 602/1973 vieta l’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione, non accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9, in cui il debitore risieda anagraficamente. È un limite reale, ma va letto per quello che è — un divieto di espropriazione, non un divieto di iscrizione ipotecaria.

Il rischio da evitare è quello contrario alla paura: l’eccesso di fiducia nella rateazione. La decadenza scatta con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, e a quel punto l’intero importo residuo torna immediatamente esigibile in un’unica soluzione e quel carico non può più essere rateizzato. È la trappola più frequente che incontriamo.


“Se la moratoria salta, torno al punto di partenza o sto peggio di prima?”

Non si torna al punto di partenza: si torna in una posizione tecnicamente più esposta, ed è per questo che la via d’uscita va progettata prima della firma.

Quando la convenzione cessa — per scadenza del termine, per inadempimento del debitore, per accoglimento di un’opposizione — i creditori riacquistano integralmente la libertà di azione. Nel frattempo il debito non si è ridotto: gli interessi hanno continuato a maturare secondo le pattuizioni, e sul fronte fiscale gli interessi di mora hanno continuato a correre secondo le regole proprie della riscossione.

Ci sono poi due profili che vanno valutati con attenzione e che raramente vengono sollevati in fase di entusiasmo iniziale. Il primo riguarda i coobbligati: l’art. 59, comma 2, CCII stabilisce, in tema di accordi, che i creditori non aderenti ai quali l’efficacia sia estesa conservano impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La Cassazione lo ha confermato con nettezza nella pronuncia del 20 marzo 2026, n. 6662. Per l’imprenditore che ha garantito personalmente, questo significa che la protezione dell’azienda non è protezione del garante.

Il secondo profilo riguarda la stabilità degli atti compiuti in esecuzione della convenzione: il Codice riconosce espressamente l’esenzione da revocatoria agli atti esecutivi di determinati strumenti tipizzati, e la posizione della convenzione di moratoria in quel catalogo va verificata caso per caso prima di impostare pagamenti selettivi. È un’analisi che va fatta a monte, non quando è troppo tardi.

Infine, un dato aggiuntivo di rilievo fiscale: la Cassazione, con pronuncia del 20 marzo 2026, n. 6763, ha affermato in tema di accordi di ristrutturazione che le sopravvenienze attive da esdebitamento non sono tassabili, sia quando siano superiori sia quando siano pari o inferiori alle perdite, agli interessi passivi e agli oneri assimilati. Un punto che, nelle ristrutturazioni con abbattimento del debito, incide in modo diretto sui conti.


“Mi fa vedere un esempio concreto? Con i numeri, non in teoria”

Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili. Non sono casi dello Studio: sono esercizi di calcolo, utili per vedere dove il meccanismo tiene e dove si rompe.

Prima ipotesi — la srl manifatturiera con esposizione mista. Esposizione complessiva: 1.284.600 euro. Composizione: 742.000 euro verso cinque istituti di credito; 318.400 euro verso fornitori; 224.200 euro verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per cartelle già notificate.

L’impresa costruisce una categoria “istituti di credito” e ottiene l’adesione di quattro banche su cinque, per 612.800 euro. Il calcolo: 612.800 su 742.000 equivale all’82,58%, sopra la soglia del 75%. L’attestatore certifica veridicità dei dati, idoneità della convenzione e non pregiudizio per la banca dissenziente rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale. La convenzione viene comunicata alla quinta banca, titolare di 129.200 euro; decorsi trenta giorni senza opposizione, il vincolo si consolida anche verso di lei. Risultato: dodici mesi di standstill su 742.000 euro di esposizione bancaria.

Ora la variante che interessa questo articolo. L’impresa prova a costruire una seconda categoria “creditori pubblici”, con AdER a 224.200 euro e INPS a 41.300 euro. Nessuno dei due aderisce: percentuale di adesione pari a zero su 265.500 euro. L’estensione è aritmeticamente impossibile. Nemmeno l’inserimento di AdER nella categoria bancaria salverebbe l’operazione: la posizione giuridica non è omogenea e la costruzione cadrebbe alla prima opposizione.

Cosa fa allora l’impresa sul fronte fiscale? Poiché i 224.200 euro superano la soglia dei 120.000, presenta un’istanza di rateazione documentata. Dalla presentazione della domanda non possono essere iscritti nuovi fermi né nuove ipoteche, né avviate nuove procedure esecutive, e restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Due binari paralleli, un solo cronoprogramma.

Seconda ipotesi — la ditta individuale con pignoramento già in corso. Debito verso AdER: 96.400 euro. Il 4 marzo viene notificato un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis sui crediti verso un cliente, per 38.900 euro. Il 17 marzo l’imprenditore firma una convenzione di moratoria con tre fornitori. Effetto sul pignoramento esattoriale: nessuno. La convenzione vincola i fornitori firmatari, non l’Agente della riscossione, che resta estraneo alla categoria e all’accordo.

Percorso alternativo: il 19 marzo viene presentata istanza di rateazione. Essendo l’importo inferiore a 120.000 euro, il piano è ottenibile a semplice richiesta fino a 84 rate, per circa 1.147,62 euro mensili di quota capitale oltre interessi. Il pagamento della prima rata può determinare l’estinzione della procedura esecutiva già avviata, a condizione che il terzo non abbia ancora reso dichiarazione positiva e non sia stato emesso il provvedimento di assegnazione. La tempistica, qui, vale più di qualunque argomento giuridico: la stessa istanza presentata venti giorni dopo avrebbe trovato la procedura già oltre il punto di non ritorno.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare per prima

“Questo debito fiscale è ancora esigibile, oppure sto cercando di sospendere una pretesa che potrei semplicemente far annullare?”

È la domanda che rovescia il problema. Nove imprenditori su dieci ci chiamano chiedendo come bloccare la riscossione. Quasi nessuno chiede se quella riscossione sia legittima. Eppure, su portafogli di cartelle stratificati negli anni, la verifica preliminare cambia spesso l’intera strategia.

I punti da controllare sono tre.

Il primo è la notifica. Una cartella mai notificata validamente, o notificata a un indirizzo non più riferibile al contribuente, o con relata incompleta, non produce gli effetti che l’Agente le attribuisce. La verifica si fa confrontando gli atti prodotti, le relate e le risultanze anagrafiche, non fidandosi dell’estratto di ruolo.

Il secondo è la decadenza. La notifica della cartella deve avvenire entro i termini perentori fissati dall’art. 25 D.P.R. 602/1973, variabili in funzione del tipo di iscrizione a ruolo. Un termine spirato non si sana.

Il terzo è la prescrizione. I crediti iscritti a ruolo hanno termini di prescrizione differenziati a seconda della natura dell’entrata, e un carico rimasto inerte per anni può essere ormai estinto. Attenzione però, e qui il dettaglio è insidioso: la richiesta di rateazione può integrare riconoscimento del debito e produrre effetti interruttivi. Chiedere la dilazione prima di aver verificato la prescrizione può far rivivere un debito che era già morto.

È la ragione per cui, nello Studio, la verifica della esigibilità precede sempre la scelta dello strumento. Chiedere una moratoria, o una rateazione, su un carico prescritto significa pagare per intero qualcosa che non si doveva più.


“Ma i giudici, alla fine, cosa dicono?”

Ecco il quadro dei riferimenti più rilevanti, con il principio riformulato e la ragione per cui conta su questo tema.

Corte di Cassazione, 19 giugno 2026, n. 20846. Aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata viene meno e non ha più ragione d’essere il contenzioso sulle misure che di quel procedimento sono accessorie. Rilevanza: la protezione dalle azioni esecutive non sopravvive alla procedura che la genera; chi arriva tardi non trova più nulla da proteggere.

Corte di Cassazione, 20 marzo 2026, n. 6662. Il creditore non aderente al quale l’efficacia dell’accordo sia estesa conserva impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, secondo l’art. 59, comma 2, CCII; il principio vale anche per accordi anteriori all’entrata in vigore della norma. Rilevanza: l’estensione protegge l’impresa, non chi ha garantito per lei.

Corte di Cassazione, 20 marzo 2026, n. 6763. Nell’accordo di ristrutturazione le sopravvenienze attive derivanti da esdebitamento non sono tassabili, sia se eccedono sia se restano pari o inferiori a perdite, interessi passivi e oneri assimilati. Rilevanza: incide sul conto economico dell’operazione di ristrutturazione e va considerata nella scelta dello strumento.

Corte di Cassazione, 16 marzo 2026, n. 5918. Precisa il presupposto richiesto per l’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: nelle vicende a cavallo del correttivo, individuare la disciplina applicabile ratione temporis è decisivo.

Corte di Cassazione, 15 marzo 2026, n. 5828. Definisce chi è legittimato a proporre reclamo contro l’omologazione di accordi di ristrutturazione, anche ad efficacia estesa. Rilevanza: delimita le finestre di reazione dei creditori vincolati contro la loro volontà.

Corte di Cassazione, 26 febbraio 2026, n. 4365. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, invocare il cram down in assenza di un numero congruo di creditori realmente aderenti costituisce uso distorto dell’istituto; nel caso esaminato era stato ritenuto inammissibile un accordo raggiunto con i soli professionisti che avevano assistito la debitrice, con la pretesa di vincolare il creditore erariale non aderente. Rilevanza: è la conferma più netta che il creditore pubblico non si vincola con costruzioni artificiose; principio che, a maggior ragione, vale per uno strumento privo di omologazione come la convenzione di moratoria.

Corte di Cassazione, 8 febbraio 2026, n. 2817. In tema di accordi ad efficacia estesa, chiarisce l’ambito del controllo giudiziale e i criteri di formazione delle categorie di creditori, richiedendo un’omogeneità valutata in concreto e adeguatamente motivata. Rilevanza: la categoria è il cuore del meccanismo di estensione, nella convenzione come negli accordi.

Corte di Cassazione, n. 31892/2025. Il cram down presuppone che un accordo con i creditori anteriori sia stato effettivamente raggiunto, ancorché in percentuale insufficiente. Rilevanza: nessun meccanismo di vincolo coattivo funziona in assenza di una base consensuale reale.

Corte di Cassazione, n. 11218/2025 (aprile 2025). L’iscrizione del ricorso nel registro delle imprese deve essere anteriore o contestuale al deposito, perché la conoscibilità dell’atto è ciò che consente ai non aderenti di reagire. Rilevanza: nella convenzione di moratoria la funzione di conoscibilità è assolta dalla comunicazione individuale, e trascurarla espone l’intera operazione.

Corte d’appello di Firenze, Sez. II, 7 marzo 2025. Il creditore non aderente che, pur informato, non abbia proposto opposizione non è legittimato a reclamare la sentenza di omologazione. Rilevanza: la finestra dei trenta giorni è l’unica occasione utile; chi la lascia scadere accetta il vincolo.

Corte d’appello di Brescia, 30 giugno 2025 e Corte d’appello di L’Aquila, 18 aprile 2025. La prima definisce presupposti ed effetti del cram down erariale negli accordi con transazione fiscale; la seconda individua il momento a partire dal quale è proponibile l’opposizione nell’omologazione forzosa. Rilevanza: entrambe segnalano quanto sia rigido il perimetro entro cui il credito fiscale può essere vincolato.

Tribunale di Venezia, 24 giugno 2025, n. 115 e Tribunale di Ferrara, 30 ottobre 2025. Il primo esamina presupposti di percentuale di adesione e grado di soddisfazione richiesti per l’omologa di accordi ad efficacia estesa; il secondo ritiene valido un accordo approvato con il 60% quando derivi dalla composizione negoziata e sia depositato nei termini. Rilevanza: mostrano quanto le soglie siano istituto-specifiche, e come la soglia del 75% della convenzione non sia trasferibile altrove né riducibile.

Tribunale di Torino, ordinanza 21 luglio 2026; Tribunale di Napoli, 20 luglio 2026; Tribunale di Vicenza, 22 luglio 2026. Filone omogeneo sul rapporto tra composizione negoziata e pignoramento presso terzi esattoriale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973: la disciplina della composizione negoziata può incidere anche su quella forma speciale di esecuzione, con necessità di coordinare i termini della norma tributaria e l’operatività della protezione. Rilevanza: è la dimostrazione che contro l’esecuzione esattoriale funziona la protezione giudiziale, non l’accordo privato.

Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026. L’ordinanza di assegnazione attribuisce legittimazione funzionale alla riscossione ma non stabilizza definitivamente la pretesa, perché l’esecuzione prosegue fino all’effettivo soddisfacimento; il credito assegnato non è perciò sottratto alla disciplina della crisi. Rilevanza: allarga la finestra utile per intervenire su esecuzioni già avanzate.

Tribunale di Gela, 4 aprile 2024 e Tribunale di Trento, 23 settembre 2022. Durante le misure protettive resta possibile la notifica di cartelle di pagamento e di altri atti recanti pretese erariali, trattandosi di attività propedeutica all’esecuzione e non di esecuzione. Rilevanza: nemmeno lo scenario più protetto ferma la posta; i termini continuano a decorrere.

Tribunale di Avellino, 5 dicembre 2022. L’iniziativa di un accordo bonario rivolta ad Agenzia delle Entrate e INPS non è misura protettiva tipica della composizione negoziata, non essendo diretta a paralizzare un’iniziativa del creditore. Rilevanza: chiedere non equivale a proteggersi.

Tribunale di Bologna, 19 maggio 2025 e Tribunale di Napoli, 29 maggio 2026. Definiscono i limiti alla riproposizione di una domanda di composizione negoziata e alla conferma delle misure protettive quando la medesima situazione di insolvenza sia già transitata per altro procedimento. Rilevanza: la protezione non è rinnovabile a piacimento.

Tribunale di Alessandria, 17 luglio 2026; Tribunale di Ivrea, 25 maggio 2026; Tribunale di Lecce, 29 maggio 2026; Tribunale di Milano, 2025 (procedimento ex art. 19 CCII). Rispettivamente: estensione delle misure protettive al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili; presupposti per misure cautelari finalizzate al rilascio di DURC e DURF; estensione della protezione ai beni aziendali oggetto di affitto nel concordato in continuità indiretta; sospensione degli effetti di pignoramenti con coinvolgimento di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e INAIL, comprese richieste di ripristino dell’operatività dei conti correnti e di sospensione di iscrizioni ipotecarie. Rilevanza: quando il provvedimento c’è, la protezione è reale ed estesa; quando c’è solo un contratto, non lo è.

Sul versante della prassi va infine segnalata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, dedicata agli istituti del Codice della crisi, che conferma la possibilità di operare misure protettive sia erga omnes sia in forma selettiva verso categorie omogenee, e ribadisce che l’ordinaria attività dell’amministrazione finanziaria non si sospende.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco esattamente cosa fa lo Studio Monardo quando un’impresa arriva con cartelle da un lato e creditori privati dall’altro.

  1. Ricostruiamo l’intera esposizione incrociando estratto di ruolo, cartelle, avvisi, centrale rischi e contabilità, e la riclassifichiamo per natura del credito, grado di privilegio e stadio della riscossione.
  2. Verifichiamo la notifica di ogni singolo carico confrontando relate, avvisi di ricevimento e risultanze anagrafiche, per isolare i titoli inefficaci prima di impostare qualunque piano di pagamento.
  3. Calcoliamo decadenza e prescrizione carico per carico, in base alla natura dell’entrata e alla data di iscrizione a ruolo, per evitare che una domanda di dilazione faccia rivivere un debito già estinto.
  4. Costruiamo le categorie della convenzione di moratoria con criteri difendibili in sede di opposizione, e calcoliamo la soglia del 75% dentro ciascuna, documentando le adesioni.
  5. Redigiamo il flusso informativo verso i creditori previsto dall’art. 62 CCII e ne conserviamo la prova, perché è sul difetto di informazione che le estensioni cadono più spesso.
  6. Coordiniamo l’attestatore indipendente sui contenuti della relazione, in particolare sul confronto con lo scenario di liquidazione giudiziale alla data della convenzione.
  7. Depositiamo le istanze di rateazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 nella forma corretta — semplice o documentata a seconda della soglia — presidiando la tempistica che determina la sorte delle esecuzioni già avviate.
  8. Predisponiamo i ricorsi per misure protettive e cautelari ex artt. 18 e 19 CCII, documentando la sequenza temporale tra pignoramento, pubblicazione nel registro delle imprese e scadenze dei crediti pignorati.
  9. Impugniamo gli atti della riscossione davanti al giudice competente — tributario per i tributi, ordinario per contributi e sanzioni amministrative — chiedendo, quando ne ricorrono i presupposti, la sospensione dell’esecutività.
  10. Gestiamo la fase di opposizione promossa dai creditori non aderenti, e ne curiamo l’eventuale reclamo davanti alla Corte d’appello.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema che sta esattamente sul confine tra crisi d’impresa e riscossione, le due abilitazioni che pesano di più sono quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — perché è dentro la composizione negoziata che si ottengono le misure che fermano davvero l’Agente della riscossione — e quella di coordinatore dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, perché la convenzione di moratoria va costruita con le banche mentre il debito fiscale viene gestito con gli strumenti suoi propri. Sono due partite che si giocano nello stesso momento, e vanno tenute in mano dallo stesso regista.

Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità in Cassazione: la linea difensiva impostata al primo incontro è la stessa che viene portata avanti in opposizione, in reclamo davanti alla Corte d’appello e, se necessario, davanti alla Suprema Corte. Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso fascicolo: il profilo giuridico e quello contabile-tributario vengono trattati insieme, perché su questi temi separarli significa perdere tempo e, spesso, occasioni.


Tre cose da portare a casa

La prima: la convenzione di moratoria non sospende le cartelle esattoriali. È uno strumento contrattuale, pensato per governare provvisoriamente i rapporti con i creditori privati, e il credito pubblico resta fuori dal suo raggio d’azione perché la legge riserva la trattabilità dei crediti tributari e previdenziali ad altri istituti, dotati di controllo giudiziale.

La seconda: quello che ferma davvero la riscossione ha un nome preciso — la rateazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973, la sospensione legale, la sospensione giudiziale, le misure protettive e cautelari degli strumenti di regolazione della crisi. La giurisprudenza del 2026 lo conferma con chiarezza proprio sul terreno più insidioso, quello del pignoramento esattoriale presso terzi.

La terza: i due binari vanno percorsi insieme. La convenzione di moratoria con banche e fornitori libera risorse e tempo; gli strumenti tributari mettono in sicurezza il fronte pubblico. Usato da solo, ciascuno dei due lascia scoperto il fianco che conta.

È esattamente la ragione per cui lo Studio Monardo si occupa di questa materia con una struttura dedicata: perché servono, nello stesso fascicolo, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, per governare la parte concorsuale; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, per la parte di riscossione; e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, per non doversi fermare quando la partita si sposta sul piano dell’impugnazione.

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