Cosa Prevede L’art. 62 Del Codice Della Crisi? Le Domande (E Le Risposte) Sulla Convenzione Di Moratoria

Questa guida raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso sull’art. 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), con risposte complete e senza giri di parole. L’articolo disciplina la convenzione di moratoria: un accordo con cui l’imprenditore in difficoltà ottiene dai propri creditori più tempo, la sospensione delle azioni esecutive o altre misure “di respiro”, senza però chiedere a nessuno di rinunciare a una parte del credito.

La caratteristica che rende l’istituto così discusso è una sola: a condizioni precise, la convenzione vincola anche i creditori che non l’hanno firmata, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, cioè al principio per cui un contratto produce effetti solo tra chi lo sottoscrive. La norma riprende e allarga la vecchia convenzione di moratoria bancaria dell’art. 182-septies della legge fallimentare, ed è stata ritoccata dal correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024, che ha riscritto il test di convenienza per i creditori dissenzienti e ha precisato il tribunale competente sulle opposizioni.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la convenzione di moratoria è uno degli sbocchi tipici della composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il tavolo delle trattative da cui queste convenzioni nascono. Quando poi un creditore dissenziente si oppone e la partita passa al tribunale, alla corte d’appello e potenzialmente alla Cassazione, conta che a seguirla sia un avvocato cassazionista; e poiché i creditori coinvolti sono molto spesso banche e intermediari, pesa il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario.

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Prima parte — Le basi

“Ma in parole semplici, cosa dice l’articolo 62?”

Dice che un imprenditore in crisi può chiedere tempo ai creditori con un accordo che, se lo firma la grande maggioranza di una categoria, vale anche per la minoranza che non ci sta.

Il primo comma descrive la convenzione in modo molto preciso. È un accordo concluso tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori; serve a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi; può avere ad oggetto la dilazione delle scadenze, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative, e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

Tre parole di quella frase vanno tenute a mente, perché ritornano in quasi tutte le risposte che seguono.

La prima è “provvisoria”. La moratoria non risolve la crisi: la congela. Serve a guadagnare tempo per costruire una soluzione definitiva (un accordo di ristrutturazione, un piano attestato, un concordato, oppure semplicemente il tempo necessario a incassare un credito importante o a vendere un bene).

La seconda è “rinuncia”. Nella moratoria nessuno perde un euro di capitale. Se l’imprenditore ha bisogno di uno stralcio, cioè di pagare meno del dovuto, l’art. 62 non è lo strumento giusto: occorre guardare agli accordi di ristrutturazione o agli altri strumenti di regolazione.

La terza è “categoria”. L’effetto verso chi non ha firmato non è generale: colpisce solo i creditori che appartengono alla stessa categoria di quelli che hanno aderito. Un fornitore non può essere vincolato perché hanno firmato le banche, e viceversa.

Il resto dell’articolo (commi da 2 a 7) fissa le condizioni per questo effetto “esteso” e il modo in cui il creditore dissenziente può difendersi. Ne parliamo nelle risposte successive.

“Chi può usarla? Serve essere una grande azienda?”

No. Può usarla qualunque imprenditore, anche non commerciale, senza soglie dimensionali.

È una delle novità più sostanziose rispetto al passato. La vecchia convenzione dell’art. 182-septies della legge fallimentare era pensata per l’impresa con un indebitamento prevalentemente bancario e poteva essere estesa soltanto a banche e intermediari finanziari. Il Codice della crisi ha tolto quel limite soggettivo: oggi la moratoria può coinvolgere qualsiasi categoria di creditori — fornitori, banche, società di leasing, locatori, professionisti — purché si rispettino le regole sulla categoria.

L’espressione “anche non commerciale” allarga ulteriormente il campo: rientrano, ad esempio, l’imprenditore agricolo e altre figure che resterebbero fuori dalla liquidazione giudiziale.

Due precisazioni pratiche.

Primo, la convenzione presuppone una crisi, non un semplice momento di tensione di cassa gestibile con una telefonata alla banca. Se la difficoltà è davvero lieve, spesso basta una rinegoziazione bilaterale, che non ha bisogno dell’art. 62.

Secondo, non esiste un “accesso” alla convenzione come si accede a una procedura: non si deposita una domanda in tribunale, non c’è un giudice che la omologa. La convenzione è un contratto. Il tribunale entra in scena soltanto se qualche creditore non aderente si oppone. Proprio per questo gli interpreti la collocano a metà strada tra gli accordi puramente privati e gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa dell’art. 61.

“Cosa si può chiedere ai creditori con una moratoria, e cosa no?”

Si può chiedere tempo e tregua; non si può chiedere uno sconto, né nuovo credito.

Il perimetro è tracciato da due commi che vanno letti insieme.

Il comma 1 elenca ciò che la convenzione può contenere: la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative, e “ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito”. Dentro quest’ultima formula aperta la prassi fa rientrare, ad esempio, il consolidamento di scadenze diverse in un unico piano di rientro, la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti, l’impegno a non chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale per un certo periodo, la rinuncia temporanea a far valere clausole di decadenza dal beneficio del termine.

Il comma 3 fissa invece un limite invalicabile a tutela di chi non ha firmato: ai creditori non aderenti non possono mai essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento dell’utilizzo di affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. In altre parole, la moratoria può “fermare l’orologio”, ma non può costringere un fornitore a continuare a consegnare merce, né una banca a lasciare aperto il fido.

C’è una sola eccezione, pensata per il leasing: la prosecuzione del godimento dei beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati non è considerata “nuova prestazione”. Quindi la società di leasing non aderente, se vincolata, deve continuare a lasciare il macchinario all’impresa, pur con i canoni dilazionati secondo la convenzione.

Una nota su chi firma: per i creditori aderenti il limite del comma 3 non vale, perché si tratta di un contratto liberamente sottoscritto. Una banca può tranquillamente impegnarsi, nella convenzione, a mantenere le linee di credito; semplicemente, quell’impegno non potrà essere esteso alla banca che non ha firmato.

“Davvero un creditore che non ha firmato può essere obbligato?”

Sì, ma solo se tutte e quattro le condizioni del comma 2 sono rispettate insieme.

È il cuore della norma. Il comma 2 richiede che:

a) tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative o messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e abbiano ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, oltre che sulla convenzione e sui suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti rappresentino il 75% di tutti i crediti della categoria (un creditore può avere crediti inseriti in più categorie);

c) i creditori non aderenti non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere se, alla data della convenzione, venisse aperta la liquidazione giudiziale;

d) un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente la crisi e la sussistenza della condizione della lettera c).

Sulla lettera c) il correttivo del 2024 ha cambiato le parole in modo non banale. Prima si parlava di “concrete prospettive” che i non aderenti fossero soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; oggi il confronto è ancorato a una data precisa — quella della convenzione — e alla formula del “non pregiudizio”. È un test più verificabile, e quindi anche più facilmente contestabile in sede di opposizione se l’attestazione è debole.

Basta che manchi uno solo di questi requisiti perché l’effetto verso il dissenziente cada. Ed è su questi quattro punti che, come vedremo, si gioca l’intera opposizione.


Seconda parte — La procedura, passo dopo passo

“Come si decide chi sta in una ‘categoria’? Posso scegliere io con chi metterli?”

No, e qui si commettono gli errori più costosi. La categoria non è un contenitore libero in cui il debitore infila chi gli fa comodo per raggiungere la maggioranza.

L’art. 62 usa la parola “categoria” senza definirla. Gli interpreti hanno però sempre fatto riferimento all’art. 61, che per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa parla di categorie individuate tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici: lo stesso criterio che si usa per le classi del concordato preventivo.

Questa lettura ha ricevuto un avallo autorevole con la sentenza della Cassazione n. 2817/2026, pronunciata proprio sugli accordi ad efficacia estesa. La Corte ha affermato che la formazione di categorie omogenee è un presupposto necessario dell’effetto verso i non aderenti, che per individuarne i criteri si può attingere all’esperienza delle classi concordatarie e che il tribunale ha pieno potere di verificare come le categorie sono state costruite. Nel caso deciso, l’impresa aveva messo nello stesso contenitore circa 3 milioni di crediti di fornitori (quasi tutti aderenti) e circa 1 milione di crediti bancari (quasi tutti contrari), in modo che l’adesione dei primi “trascinasse” le banche: operazione bocciata. Poiché l’art. 62 ripete la stessa struttura (categoria + 75%), è ragionevole attendersi che lo stesso rigore venga applicato alle convenzioni di moratoria.

In concreto, per costruire una categoria difendibile ci si chiede:

  • i creditori hanno lo stesso rango (privilegiati con privilegiati, chirografari con chirografari)?
  • hanno la stessa natura del rapporto (finanziamento bancario, fornitura, locazione, leasing)?
  • hanno interessi economici simili rispetto alla continuazione dell’impresa (un fornitore strategico che vuole continuare a vendere ha un interesse diverso da una banca che vuole solo rientrare)?

Se la risposta è sì su tutti i fronti, la categoria regge. Se si stanno mescolando mele e pere per far tornare i conti, la categoria cadrà alla prima opposizione seria.

“Come si calcola il 75%? Si conta per teste o per importi?”

Per importi. La lettera b) del comma 2 parla dei crediti dei creditori aderenti che devono rappresentare il 75% dei crediti della categoria. Non conta quanti creditori firmano, ma quanto “pesano”.

Questo ha conseguenze pratiche immediate. In una categoria dominata da un grande creditore, la sua firma vale quasi da sola la maggioranza; in una categoria molto frammentata, servono molte adesioni. E il calcolo va fatto sul totale dei crediti della categoria, non solo su quelli dei creditori che hanno partecipato alle trattative.

Due trappole ricorrenti.

La prima riguarda i crediti “fabbricati” dalla stessa operazione. Con la sentenza n. 31892/2025 la Cassazione, decidendo in materia di accordi di ristrutturazione, ha escluso che possano essere contati tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce dalla procedura stessa (nel caso concreto, i professionisti che avevano assistito il debitore nella preparazione della domanda). Il principio ha una logica generale che si attaglia perfettamente all’art. 62: la maggioranza deve esprimere il consenso dei creditori “veri”, quelli esistenti quando la crisi è emersa.

La seconda riguarda i crediti in più categorie. La norma ammette espressamente che uno stesso creditore abbia crediti in più categorie: pensiamo a una banca che ha un mutuo ipotecario (privilegiato) e un conto anticipi (chirografario). Ciascun credito va contato nella sua categoria, senza duplicazioni.

Il calcolo, infine, si fa alla data di conclusione della convenzione e deve essere documentato: il professionista indipendente lo verifica, e in caso di opposizione il tribunale può chiedere la prova delle adesioni. Anche su questo la Cassazione n. 2817/2026 è stata netta, pur se in tema di accordi di ristrutturazione: la conclusione degli accordi va dimostrata per intero, non “a campione”.

“Chi è il professionista indipendente, e cosa deve scrivere nella sua relazione?”

È un professionista in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice (iscritto nel registro dei revisori e all’albo di avvocati o commercialisti, senza legami con l’impresa tali da comprometterne il giudizio). Non è un consulente del debitore: è un soggetto terzo che mette la firma, e la responsabilità, su tre affermazioni.

La prima è la veridicità dei dati aziendali. Il professionista controlla che i numeri su cui si basa la convenzione (debiti, crediti, magazzino, flussi di cassa) corrispondano alla realtà contabile e documentale.

La seconda è l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi. Non basta che la moratoria esista: deve essere adeguata. Se l’impresa chiede 12 mesi di tregua ma dal piano di cassa emerge che non avrà comunque le risorse per ripartire alla scadenza, l’attestazione non può essere positiva.

La terza è il non pregiudizio dei creditori non aderenti rispetto alla liquidazione giudiziale, così come riformulato dal correttivo del 2024. Qui il professionista deve fare un confronto concreto: quanto riceverebbe oggi quel creditore se l’impresa venisse liquidata, e in quanto tempo? E quanto riceverà con la moratoria? Il confronto deve tenere conto non solo delle percentuali ma anche dei tempi e del rischio.

La relazione è il documento su cui si concentra qualsiasi opposizione. Per il debitore, un’attestazione generica è la via più rapida per perdere l’effetto esteso; per il creditore dissenziente, una lettura attenta della relazione è quasi sempre il punto di partenza della difesa.

“Firmata la convenzione, come la faccio sapere a chi non ha firmato?”

Con una comunicazione formale, che non è un dettaglio. Il comma 4 impone di comunicare ai creditori non aderenti la convenzione insieme alla relazione del professionista, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale (in pratica, PEC).

Tre accortezze che fanno la differenza.

Si comunicano entrambi i documenti, non solo la convenzione. Una comunicazione senza la relazione attestata è incompleta, e rischia di non far decorrere il termine per l’opposizione, lasciando la situazione sospesa.

Si comunica a tutti i non aderenti della categoria a cui si vogliono estendere gli effetti. Chi non riceve la comunicazione non può essere considerato vincolato alla stessa stregua degli altri.

Si conserva la prova della data di ricezione. Da quella data decorre il termine di trenta giorni per opporsi: è la data che determinerà quando la convenzione diventa stabile nei confronti di ciascun creditore.

Un’ultima osservazione: a differenza degli accordi di ristrutturazione, per la convenzione di moratoria la legge non prevede la pubblicazione nel registro delle imprese. La conoscenza passa interamente per la comunicazione individuale. Anche per questo la relazione illustrativa al Codice spiegava che i creditori coinvolti devono già essere stati informati delle trattative: la comunicazione finale non è una sorpresa, ma la chiusura di un percorso che dovevano conoscere.

“Io sono il creditore che non ci sta: cosa posso fare, e in quanto tempo?”

Può proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione, davanti al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 del Codice (di regola quello del luogo in cui il debitore ha il centro principale dei suoi interessi). Se le opposizioni sono più d’una, il tribunale le riunisce: anche questa è una precisazione aggiunta dal correttivo del 2024.

Attenzione a un punto che coglie di sorpresa molti creditori: quel termine corre anche ad agosto. La sospensione feriale dei termini (quella che, nel processo civile ordinario, “congela” i termini dal 1° al 31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, salvo diversa previsione espressa, per effetto dell’art. 9 CCII; e l’art. 62 non prevede alcuna eccezione. Una convenzione comunicata a fine luglio va dunque contestata entro fine agosto.

Il tribunale decide in camera di consiglio con sentenza (comma 6). Contro la sentenza è ammesso reclamo alla corte d’appello secondo l’art. 51 (comma 7), e da lì, nei limiti di legge, si può arrivare in Cassazione.

Cosa si contesta, in concreto? Quasi sempre uno o più dei requisiti del comma 2: l’informazione è stata incompleta, la categoria è stata costruita male, il 75% è stato raggiunto contando crediti che non andavano contati, l’attestazione non dimostra il non pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, oppure la convenzione impone di fatto nuove prestazioni vietate dal comma 3.

Secondo l’impostazione prevalente, se l’opposizione è accolta la convenzione diventa inefficace solo verso il creditore che si è opposto; per gli altri resta in piedi.

Ecco il quadro complessivo dei passaggi, che richiamiamo anche nelle risposte successive.

FaseAttoTermineDavanti a chi
TrattativeInformazione a tutti i creditori della categoria sull’avvio delle trattative e sulla situazione del debitorePrima della conclusioneStragiudiziale
ConclusioneFirma della convenzione da parte di creditori che rappresentano almeno il 75% dei crediti della categoriaNessun termine legaleStragiudiziale
AttestazioneRelazione del professionista indipendente (veridicità dati, idoneità, non pregiudizio)Prima della comunicazioneProfessionista indipendente
ComunicazioneInvio di convenzione + relazione ai non aderenti via raccomandata A/R o domicilio digitaleDopo la conclusioneStragiudiziale
OpposizioneRicorso del creditore non aderente30 giorni dalla comunicazione (nessuna sospensione feriale, art. 9 CCII)Tribunale competente ex art. 27 CCII
DecisioneSentenza in camera di consiglio, con riunione delle opposizioni—Tribunale
ReclamoReclamo contro la sentenzaTermini dell’art. 51 CCIICorte d’appello
Ultimo gradoRicorso per cassazioneTermini dell’art. 51 CCIICorte di Cassazione

“Se nessuno si oppone, cosa succede?”

Succede la cosa più semplice: decorsi i trenta giorni senza opposizioni, la convenzione produce i suoi effetti anche nei confronti dei non aderenti della categoria, senza bisogno di alcun provvedimento del giudice. Non esiste un’omologazione, non esiste un decreto che “certifichi” la convenzione.

Questo è un vantaggio enorme per il debitore, in termini di tempi e di costi di giustizia, ma nasconde un’insidia: se la convenzione era viziata (ad esempio, la categoria era stata costruita male), il vizio non viene “sanato” da un giudice. Rimane lì. In teoria, un creditore potrebbe tentare di farlo valere in altre sedi, ad esempio resistendo a un’eccezione di moratoria sollevata dal debitore in un giudizio esecutivo. Gli spazi per farlo, dopo il mancato esercizio dell’opposizione nei termini, sono però molto ridotti, e la strada principale resta quella del comma 5. Per questo il creditore che ha dubbi non dovrebbe mai “aspettare e vedere”.

Per il debitore, la lezione è speculare: una convenzione solida fin dall’inizio è l’unica garanzia che quei trenta giorni passino senza sorprese.


Terza parte — I casi particolari

“La mia banca mi ha dato un fido: con la moratoria può essere costretta a tenermelo aperto?”

No, se la banca non firma. Sì, se la banca firma e si impegna espressamente.

È forse la domanda che riceviamo più spesso dagli imprenditori, ed è comprensibile: nella crisi, il fido di cassa o il conto anticipi è l’ossigeno quotidiano. Ma il comma 3 dell’art. 62 è categorico. Ai creditori non aderenti non si può imporre la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. La norma riproduce quasi alla lettera la regola che già esisteva nell’art. 182-septies della legge fallimentare, proprio perché il legislatore ha ritenuto che obbligare una banca dissenziente a continuare a finanziare un’impresa in crisi sarebbe un’ingerenza eccessiva.

Cosa può fare, allora, la convenzione nei confronti della banca non aderente? Può vincolarla alla dilazione delle scadenze del debito già maturato e alla sospensione delle azioni esecutive e cautelari. In pratica: la banca non può pretendere il rientro immediato né aggredire il patrimonio durante il periodo di moratoria, ma nemmeno può essere obbligata a lasciare disponibile il fido non utilizzato.

La distinzione tra “credito già erogato” (che può essere dilazionato) e “credito da erogare” (che non può essere imposto) è il punto su cui si concentrano molte opposizioni bancarie. Una convenzione ben scritta la tiene separata in modo esplicito, magari prevedendo che le linee autoconcesse restino disponibili solo per le banche che hanno aderito e che se ne sono assunte l’impegno.

Diverso il caso del leasing, che abbiamo già accennato: la prosecuzione del godimento dei beni concessi in locazione finanziaria non è considerata “nuova prestazione”, e dunque la società di leasing vincolata non può riprendersi il bene solo perché i canoni sono stati dilazionati secondo la convenzione.

Sulla portata dell’estensione ai soggetti bancari c’è anche un precedente di merito formatosi sotto il vecchio art. 182-septies: il Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 30 marzo 2022, si è soffermato su quali banche e intermediari potessero essere coinvolti nell’effetto esteso. Il principio di fondo, che l’art. 62 ha poi generalizzato a tutte le categorie, è sempre lo stesso: l’estensione è un’eccezione e va maneggiata con rigore.

“Vale anche per il Fisco e per l’INPS?”

In linea generale si ritiene di no, e comunque non è la strada giusta.

L’art. 62 funziona derogando agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, cioè alle regole sull’efficacia dei contratti tra privati. Parte degli interpreti ha osservato che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS non sono creditori con cui si “contratta” nel senso civilistico, e che per i loro crediti il Codice della crisi prevede un canale specifico e diverso: la transazione su crediti tributari e contributivi dell’art. 63, collegata agli accordi di ristrutturazione, oltre agli istituti della normativa di settore.

Sul piano pratico, dunque, chi pensa di usare la convenzione di moratoria per “fermare” l’erario sbaglia strumento. La moratoria rende al meglio con creditori privati: banche, intermediari, fornitori, locatori, società di leasing. Se l’esposizione pubblica è rilevante, la convenzione va affiancata da una strategia autonoma su quel fronte, oppure va inserita in un percorso più ampio (accordo di ristrutturazione, concordato) che la preveda espressamente.

Resta fermo un aspetto: il fatto che il Fisco non sia vincolato non impedisce di fare la convenzione con gli altri creditori. Occorre però che l’attestatore tenga conto del debito pubblico non coinvolto quando valuta l’idoneità della moratoria: se le azioni del creditore pubblico possono comunque “far saltare” l’impresa durante la tregua, la moratoria rischia di essere inidonea.

“Posso fare la convenzione di moratoria dentro la composizione negoziata della crisi?”

Sì, ed è anzi uno degli scenari più naturali. L’art. 23 del Codice, che elenca le possibili conclusioni delle trattative in composizione negoziata, prevede espressamente la convenzione di moratoria tra gli esiti possibili. E l’art. 2 del Codice, dopo le modifiche del 2022, annovera la convenzione tra gli strumenti di regolazione della crisi.

Cosa cambia, in concreto, se la moratoria nasce in composizione negoziata?

Cambia anzitutto il contesto delle trattative. C’è un esperto terzo, nominato dalla commissione presso la Camera di commercio, che facilita il dialogo, verifica la correttezza delle informazioni e vigila sulla buona fede delle parti. Il requisito della lettera a) del comma 2 (informazione completa a tutti i creditori della categoria) trova in questo quadro un terreno molto più solido.

Cambia poi la protezione nel frattempo. Durante la composizione negoziata l’imprenditore può chiedere misure protettive, che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari mentre si tratta. È il “ponte” che consente di arrivare alla moratoria senza che nel frattempo un singolo creditore aggressivo pignori i conti. Le decisioni dei tribunali mostrano però che questo ponte non è automatico: il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato le misure solo in parte, delimitandone il perimetro in un’ottica di bilanciamento tra impresa e creditori.

Cambia, infine, la credibilità della convenzione agli occhi del giudice dell’eventuale opposizione: un percorso trasparente, documentato e seguito da un esperto rende più difficile sostenere che i creditori siano stati tenuti all’oscuro.

È qui che la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 incide direttamente: conoscere dall’interno le regole e i tempi della composizione negoziata consente di impostare fin dall’inizio le trattative in modo che la convenzione finale regga l’eventuale opposizione.

“E i fideiussori? Se la moratoria dilaziona il debito, il garante è al sicuro?”

Non necessariamente, e su questo punto è bene essere prudenti.

L’art. 62 non dice nulla sui garanti. Per gli accordi di ristrutturazione, l’art. 59 del Codice stabilisce che i creditori non aderenti conservano i propri diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. È una regola pensata per un istituto diverso, ma esprime un’impostazione generale del Codice: lo strumento di regolazione della crisi protegge il debitore, non automaticamente chi ha garantito per lui.

Questo significa che il creditore non aderente, vincolato alla dilazione verso l’impresa, potrebbe teoricamente tentare di rivolgersi al fideiussore. È un terreno su cui la giurisprudenza specifica sull’art. 62 è ancora scarsa, e ogni risposta netta sarebbe azzardata.

Cosa si può fare per ridurre il rischio? Due cose.

La prima: regolare espressamente nella convenzione la posizione dei garanti, almeno per i creditori aderenti, che possono liberamente impegnarsi a non escutere le garanzie per tutta la durata della moratoria.

La seconda: se la moratoria nasce in composizione negoziata, valutare con attenzione le misure protettive. Alcuni tribunali hanno riconosciuto la possibilità di estenderle, a certe condizioni, ai garanti che partecipano attivamente al risanamento: il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 6 febbraio 2023, lo ha ammesso per garanti che avevano messo i propri beni a disposizione dei creditori. È un precedente di merito, non una regola generale, ma indica una strada praticabile.


Quarta parte — Le paure che restano

“Se firmo la moratoria, sono al riparo dal fallimento?”

No, non automaticamente. La convenzione di moratoria non contiene, di per sé, un divieto per il tribunale di aprire la liquidazione giudiziale (quello che una volta si chiamava fallimento).

La convenzione vincola i creditori aderenti e, alle condizioni viste, i non aderenti della stessa categoria. Ma i creditori estranei a quella categoria, e naturalmente il pubblico ministero, restano liberi di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale se l’impresa è insolvente. Una moratoria su una sola categoria lascia scoperti tutti gli altri fronti.

La Cassazione ha mostrato un atteggiamento rigoroso anche rispetto a percorsi più protettivi della semplice convenzione: con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 ha escluso che il giudice chiamato a pronunciarsi sull’insolvenza sia obbligato a rinviare l’udienza solo perché è pendente una composizione negoziata. E già il Tribunale di Palermo, il 26 novembre 2021, aveva chiarito che la preclusione alla dichiarazione di fallimento, in quel contesto, scatta solo se sono state chieste le misure protettive.

La rassicurazione fondata è un’altra: una moratoria ben costruita, che coinvolga i creditori realmente in grado di mettere in difficoltà l’impresa, riduce drasticamente il rischio concreto che qualcuno si attivi. Se la tregua copre le banche e i fornitori principali, chi resta fuori è di solito un creditore minore, che può essere gestito con un accordo bilaterale.

“E se alla fine della moratoria non riesco comunque a pagare?”

Allora la moratoria avrà fatto il suo mestiere, ma non basterà. Ed è un limite reale da conoscere prima di firmare.

La convenzione è per definizione provvisoria: sposta le scadenze, non le cancella. Alla fine del periodo concordato i debiti tornano esigibili secondo il nuovo calendario. Se nel frattempo l’impresa non ha costruito una soluzione, si torna al punto di partenza, spesso con meno credibilità verso i creditori che avevano concesso fiducia.

Per questo una convenzione seria contiene quasi sempre un “piano di uscita”: un calendario di tappe intermedie (ad esempio, il deposito di un accordo di ristrutturazione entro una certa data, la cessione di un ramo d’azienda, l’ingresso di un nuovo socio), clausole che regolano cosa accade se le tappe non vengono rispettate, e obblighi informativi periodici verso i creditori.

La rassicurazione è che il tempo guadagnato con la moratoria non è mai tempo perso, se usato per preparare lo strumento successivo: molte imprese arrivano a un accordo di ristrutturazione o a un piano attestato proprio grazie ai mesi di tregua ottenuti. Quello che non si deve fare è firmare la moratoria sperando che “nel frattempo le cose si sistemino da sole”.

“Quanto tempo ho, realisticamente, per muovermi?”

Dipende da quale lato del tavolo sta.

Se lei è l’imprenditore, il tempo è quello che precede l’insolvenza conclamata. La moratoria funziona quando la crisi è ancora gestibile e i creditori hanno interesse a concedere tempo piuttosto che a liquidare. Quando i pignoramenti sono già partiti su più fronti e i creditori hanno perso fiducia, raggiungere il 75% in una categoria diventa molto più difficile.

Se lei è un creditore che ha ricevuto una convenzione senza averla firmata, il tempo è di trenta giorni dalla comunicazione, senza sospensione ad agosto. Non è un termine lungo, considerato che in quei trenta giorni va letta la relazione del professionista, verificata la composizione della categoria, calcolato il 75% e confrontato lo scenario con la liquidazione giudiziale. E c’è un rischio aggiuntivo: la Cassazione, con l’ordinanza n. 5828/2026 resa in tema di accordi di ristrutturazione, ha affermato che il reclamo ex art. 51 spetta solo a chi è stato parte del giudizio di primo grado. Poiché l’art. 62 rinvia proprio all’art. 51, il creditore che non si oppone nei termini difficilmente potrà rimediare dopo.

In entrambi i casi, il momento migliore per chiedere un parere è prima: prima di firmare, prima di lasciar scadere il termine.

“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri ipotetici costruiti per illustrare il funzionamento della norma: non sono casi reali.

Simulazione 1 — La categoria dei fornitori chirografari e il calcolo del 75%

Ipotesi: un’impresa manifatturiera individua una categoria di fornitori chirografari di materie prime, omogenea per rango e per interesse alla prosecuzione del rapporto. Crediti complessivi della categoria: 1.284.630 €. Dopo le trattative, firmano la convenzione fornitori per 987.410 €.

Calcolo: 987.410 / 1.284.630 = 76,86%. La soglia del 75% è superata.

Contenuto della convenzione: dilazione di tutti i crediti scaduti in 14 rate mensili senza interessi aggiuntivi, sospensione delle azioni esecutive per la durata della moratoria.

Fornitore non aderente: credito di 112.480 €. L’attestatore stima che, in caso di liquidazione giudiziale aperta alla data della convenzione, i chirografari riceverebbero circa il 31% in un arco di circa 36 mesi, cioè circa 34.870 €. Con la moratoria il fornitore riceve l’intero importo in 14 mesi. Il non pregiudizio della lettera c) è ampiamente dimostrato.

Comunicazione: convenzione e relazione inviate via PEC il 9 marzo 2026. Il termine per l’opposizione scade l’8 aprile 2026. Se il fornitore non si oppone, dal giorno successivo è vincolato alla dilazione e non può pignorare durante i 14 mesi.

Variante: se tra gli “aderenti” fossero stati conteggiati anche 45.300 € di crediti di consulenti nati dalla preparazione della convenzione stessa, il calcolo corretto sarebbe (987.410 − 45.300) / (1.284.630 − 45.300) = 942.110 / 1.239.330 = 76,02%. La soglia reggerebbe ancora, ma per poco: basta un margine più stretto perché un errore di questo tipo, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione n. 31892/2025, diventi fatale.

Simulazione 2 — La categoria bancaria e il termine che scade ad agosto

Ipotesi: un’impresa con esposizioni verso cinque banche, tutte con finanziamenti chirografari a medio termine. Crediti complessivi della categoria: 2.316.940 €. Aderiscono quattro banche per 1.689.250 €.

Calcolo: 1.689.250 / 2.316.940 = 72,91%. La soglia non è raggiunta: la convenzione vale solo per le quattro banche firmatarie, non per la quinta.

Tentativo scorretto: l’impresa valuta di inserire nella stessa categoria alcuni fornitori (crediti per 412.600 €, tutti aderenti) per arrivare a (1.689.250 + 412.600) / (2.316.940 + 412.600) = 2.101.850 / 2.729.540 = 77,00%. È esattamente la “mega categoria” che la Cassazione n. 2817/2026 ha censurato: rango simile, ma posizione e interessi economici diversi. In caso di opposizione, l’effetto esteso cadrebbe.

Soluzione corretta: proseguire le trattative con la quinta banca, oppure accettare che resti estranea e valutare se la moratoria sia comunque idonea (lo è solo se l’esposizione residua non mette a rischio il piano).

Seconda parte dell’esempio: supponiamo che le trattative riprendano e che la soglia venga raggiunta con un’ulteriore adesione parziale. La convenzione e la relazione vengono comunicate alla banca non aderente con PEC ricevuta il 28 luglio 2026. Il termine di trenta giorni scade il 27 agosto 2026: la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non opera, per l’art. 9 del Codice. Se la banca ragiona “ci pensiamo a settembre”, perde l’opposizione.

La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Chi ha deciso quando finisce la moratoria, e cosa succede il giorno dopo?”

Quasi tutte le domande che riceviamo riguardano l’ingresso nella convenzione: come si raggiunge il 75%, come ci si oppone, cosa si può chiedere. Pochissimi si chiedono come se ne esce. Eppure è lì che si decide se la moratoria è stata una buona idea.

La norma non fissa una durata massima. È la convenzione a stabilirla, e deve essere coerente con la sua funzione “provvisoria”: abbastanza lunga da consentire di costruire la soluzione definitiva, non così lunga da diventare, di fatto, una ristrutturazione mascherata che impone ai non aderenti un sacrificio non consentito. Una moratoria di sei anni su crediti chirografari, ad esempio, rischierebbe di essere letta come una rinuncia sostanziale, specie se il confronto con la liquidazione giudiziale (che la lettera c) impone di fare alla data della convenzione) non la regge.

Dal lato del debitore, la domanda si traduce in una serie di scelte concrete: fissare la scadenza in funzione di un evento preciso (non di una speranza), prevedere cosa accade se l’evento tarda, stabilire se e come la moratoria possa essere prorogata e con quali maggioranze, chiarire cosa succede agli interessi maturati nel periodo.

Dal lato del creditore, la stessa domanda è uno strumento di difesa: una convenzione che non spiega come si arriverà a pagare alla scadenza è una convenzione che difficilmente supera il test di idoneità della lettera d). L’attestatore deve dire perché la moratoria è idonea a disciplinare la crisi, e non può farlo seriamente se non sa cosa accadrà dopo.

In sintesi: la moratoria migliore è quella in cui, fin dal primo giorno, tutti sanno qual è il giorno dopo.

“Ma i giudici cosa dicono?”

La giurisprudenza specifica sull’art. 62 è ancora poco numerosa, perché l’istituto vive soprattutto fuori dalle aule. Molto si ricava, però, dalle pronunce sugli strumenti “gemelli” (accordi ad efficacia estesa, composizione negoziata) e sulle regole generali del Codice. Ecco i riferimenti più utili, con il principio riformulato e il motivo per cui contano qui.

1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2817/2026 (febbraio 2026). Negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici sono condizione indispensabile per vincolare i non aderenti; i criteri possono essere desunti dall’esperienza delle classi del concordato; il tribunale può verificare d’ufficio l’effettiva conclusione degli accordi, che va provata integralmente. Rilevanza: l’art. 62 usa la stessa architettura (categoria + 75%): è il riferimento più diretto per contestare o difendere una categoria.

2. Cass. civ., Sez. I, n. 31892/2025 (dicembre 2025). Nel computo dei creditori aderenti a un accordo di ristrutturazione non possono rientrare coloro il cui credito è sorto dalla procedura stessa, come i professionisti che l’hanno predisposta. Rilevanza: lo stesso criterio logico si applica al calcolo del 75% nella moratoria.

3. Cass. civ., n. 4365/2026 (febbraio 2026). Chiedere l’applicazione di un meccanismo coattivo verso i dissenzienti senza un numero congruo di adesioni reali costituisce un uso distorto dello strumento. Rilevanza: conferma che ogni effetto esteso presuppone un consenso effettivo e non apparente.

4. Cass. civ., n. 5828/2026. Il reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza sugli accordi di ristrutturazione spetta solo a chi è stato parte formale del giudizio di primo grado, salvo vizi procedurali che ne abbiano impedito la partecipazione. Rilevanza: l’art. 62, comma 7, rinvia all’art. 51: il creditore che non si oppone entro trenta giorni rischia di restare senza impugnazione.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza in cui si decide sull’insolvenza. Rilevanza: nessuno strumento negoziale, moratoria compresa, è di per sé uno scudo contro la liquidazione.

6. Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). Una composizione negoziata seria, supportata dalla relazione positiva dell’esperto e da risultati verificabili, può incidere sulla valutazione del pericolo che giustifica un sequestro preventivo. Rilevanza: un percorso negoziato credibile, che può sfociare in una moratoria, ha peso anche fuori dal diritto concorsuale.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 35976 del 7 dicembre 2022. L’art. 9, comma 1, CCII esclude di regola la sospensione feriale dei termini per i procedimenti regolati dal Codice. Rilevanza: il termine di trenta giorni per opporsi alla convenzione corre anche dal 1° al 31 agosto.

8. Trib. Bergamo, 30 marzo 2022. Sotto il vecchio art. 182-septies l. fall., il tribunale ha esaminato i presupposti e il perimetro dei soggetti bancari e finanziari a cui estendere gli effetti degli accordi con i non aderenti. Rilevanza: è il precedente storico da cui deriva l’art. 62, utile per leggere la disciplina attuale sulle categorie bancarie.

9. Trib. Venezia, sent. n. 115/2025. L’estensione degli effetti di un accordo di ristrutturazione ai creditori non aderenti ex art. 61 CCII è ammessa solo in presenza di condizioni rigorose, da verificare puntualmente. Rilevanza: conferma il metodo di controllo che il giudice applicherà anche in sede di opposizione alla moratoria.

10. Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025 (R.G. 877/2025). Nella composizione negoziata le misure protettive possono essere confermate solo in parte, con un perimetro calibrato sul bilanciamento tra tutela dell’impresa e diritti dei creditori. Rilevanza: mostra come si costruisce il “ponte” protettivo verso una convenzione di moratoria.

11. Trib. Venezia, 6 febbraio 2023. Le misure protettive in composizione negoziata possono estendersi ai garanti che abbiano messo attivamente i propri beni a disposizione dei creditori. Rilevanza: offre uno spunto per tutelare i fideiussori nel percorso che conduce alla moratoria.

12. Trib. Palermo, 26 novembre 2021. Nella composizione negoziata la preclusione alla dichiarazione di insolvenza opera solo se l’imprenditore ha chiesto le misure protettive. Rilevanza: chi punta alla moratoria deve pianificare la protezione nel frattempo, perché non è automatica.

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco cosa fa lo Studio Monardo, dal lato del debitore e dal lato del creditore, quando è in gioco l’art. 62.

  1. Analizziamo la situazione debitoria e verifichiamo se la moratoria è lo strumento giusto, oppure se servono un accordo di ristrutturazione, un piano attestato o un altro strumento del Codice.
  2. Costruiamo le categorie di creditori con criteri di omogeneità difendibili, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione n. 2817/2026.
  3. Calcoliamo e documentiamo il 75% su base di importi, escludendo i crediti che non possono essere computati e verificando le adesioni una per una.
  4. Impostiamo le trattative e il flusso informativo verso tutti i creditori della categoria, in modo da soddisfare la lettera a) del comma 2 e da lasciarne traccia.
  5. Redigiamo la convenzione, separando dilazioni consentite e prestazioni non imponibili ai non aderenti (comma 3), regolando la posizione dei garanti e il “piano di uscita”.
  6. Coordiniamo il lavoro con il professionista indipendente, predisponendo la documentazione necessaria all’attestazione su veridicità, idoneità e non pregiudizio.
  7. Curiamo la comunicazione formale di convenzione e relazione a ogni non aderente, via PEC o raccomandata, conservando la prova della data di ricezione.
  8. Per il creditore non aderente, esaminiamo la convenzione e la relazione entro i trenta giorni e, se ne ricorrono i presupposti, predisponiamo l’opposizione davanti al tribunale competente.
  9. Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi: opposizione, reclamo ex art. 51 in corte d’appello, ricorso per cassazione.
  10. Affianchiamo l’impresa nella composizione negoziata e nelle istanze di misure protettive, quando la moratoria è l’esito delle trattative.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata è il percorso da cui più spesso nasce una convenzione di moratoria, e conoscerne regole, tempi e prassi consente di costruire trattative e documenti che reggano poi al vaglio del tribunale. Allo stesso modo, trattandosi di un istituto in cui i creditori coinvolti sono frequentemente banche e intermediari, il coordinamento dello staff in diritto bancario consente di leggere contratti, affidamenti e garanzie con la precisione necessaria.

C’è poi la continuità della strategia: dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, la linea difensiva resta la stessa e a seguirla è lo stesso difensore, senza passaggi di mano tra un grado e l’altro.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché nella convenzione di moratoria la tenuta giuridica e la tenuta dei numeri sono due facce della stessa medaglia.

In chiusura

Dalle risposte emergono tre messaggi.

Il primo: l’art. 62 consente di chiedere tempo, non sconti, e di vincolare anche chi non firma, ma solo dentro una categoria omogenea e con il 75% dei crediti.

Il secondo: tutto si gioca sui quattro requisiti del comma 2 e sulla relazione del professionista indipendente, che deve dimostrare concretamente il non pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale alla data della convenzione.

Il terzo: i tempi sono stretti per tutti. Il creditore ha trenta giorni per opporsi, anche in agosto; il debitore deve muoversi prima che la crisi diventi insolvenza conclamata, e deve sapere fin dall’inizio come uscirà dalla moratoria.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente all’incrocio delle competenze dell’Avvocato: l’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per le trattative da cui la convenzione nasce, la qualifica di cassazionista per il contenzioso che può seguirne fino all’ultimo grado, e il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario per i creditori finanziari che ne sono quasi sempre protagonisti.

📩 Che tu debba proporre una moratoria o difenderti da una che non hai firmato, non lasciar correre i trenta giorni: scrivici oggi stesso, trovi tutti i recapiti dello studio al termine di questa guida.

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