La domanda è quasi sempre la stessa: la mia STP ha accumulato debiti che non riesce più a pagare — a chi possono rivolgersi i creditori, e cosa conviene fare adesso? Chi la pone ha già capito la parte più scomoda del problema: la società tra professionisti è una struttura ibrida, nata per far esercitare in forma collettiva un’attività che il diritto italiano continua a considerare non commerciale, ma costruita con gli stessi mattoni delle società d’impresa. Da questa ibridità discende un fatto che conviene guardare in faccia subito: non esiste una risposta valida per tutte le STP, ed è proprio questo il punto. A seconda del tipo societario prescelto, di come è scritto l’oggetto sociale e di che cosa la società fa davvero ogni giorno, cambia chi risponde dei debiti, cambia il perimetro dell’aggressione patrimoniale e cambiano gli strumenti di difesa realmente disponibili.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo crocevia, e non per affinità generica con la materia. Il tema tocca contemporaneamente tre piani su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è abilitato in modo documentato: la difesa contenziosa contro decreti ingiuntivi, precetti ed espropriazioni, che in quanto avvocato cassazionista può seguire con la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio; la gestione della crisi dell’organizzazione, dove opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; e l’area del sovraindebitamento, dove è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Una STP indebitata si muove esattamente lungo queste tre direttrici, e sceglierne una senza vedere le altre è il modo più rapido per perdere opzioni.
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Il quadro di partenza: chi risponde, e di che cosa
Prima di confrontare le strade percorribili va fissato il perimetro soggettivo, perché è lì che si decide quasi tutto.
La società risponde sempre, e risponde per prima
La STP è un soggetto di diritto autonomo. I debiti contratti in nome della società — canoni di locazione dello studio, forniture, software gestionali, retribuzioni e TFR dei dipendenti, linee di credito bancarie, leasing delle attrezzature — gravano sul patrimonio sociale ai sensi dell’art. 2740 c.c. Questo significa che il creditore ha come primo bersaglio i conti correnti, i crediti verso clienti, i beni strumentali e, se esistono, gli immobili intestati alla società.
Qui si colloca la prima asimmetria pratica rispetto allo studio associato tradizionale: la STP ha un bilancio, un attivo circolante fatto in larga parte di crediti professionali e un passivo che si accumula in modo spesso silenzioso. Il pignoramento presso terzi sul conto corrente o sui crediti verso i clienti è, nella prassi, lo strumento più rapido e più temuto, perché colpisce la liquidità operativa e con essa la capacità stessa di continuare a fatturare.
I soci: qui la forma scelta cambia tutto
L’art. 10 della L. 183/2011 consente di costituire la STP secondo i modelli societari dei titoli V e VI del libro V del codice civile. È una libertà che produce conseguenze molto diverse sul fronte debitorio.
Se la STP è stata costituita in forma di società di persone — società semplice, s.n.c., s.a.s. — i soci illimitatamente responsabili rispondono con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni sociali (artt. 2267, 2291 e 2315 c.c.). Il beneficio di preventiva escussione dell’art. 2304 c.c. attenua, ma non elimina, l’esposizione: opera nella sola fase esecutiva e non impedisce al creditore di agire in cognizione per procurarsi un titolo anche contro il socio, iscrivere ipoteca giudiziale sui suoi immobili ed essere pronto a procedere appena il patrimonio sociale si riveli incapiente.
Se la STP è una s.r.l. o una s.p.a., invece, vale l’autonomia patrimoniale perfetta: il socio risponde nei limiti del conferimento. Il rovescio della medaglia è che questa protezione non è assoluta, e le tre vie attraverso cui si incrina sono ben note ai creditori esperti: le garanzie personali prestate dai soci (fideiussioni bancarie, avalli, lettere di patronage forte), che rendono il socio obbligato in proprio a titolo contrattuale e non sociale; la responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali ex art. 2476, comma 6, c.c.; e la responsabilità del socio dopo la cancellazione della società ex art. 2495 c.c.
Gli amministratori: la via che i creditori usano più spesso
L’art. 2476, comma 6, c.c. — nella formulazione introdotta dall’art. 378 del Codice della crisi — consente ai creditori sociali di agire contro gli amministratori per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, quando il patrimonio risulti insufficiente a soddisfarli. A fronte di questa apertura va però soppesato un dato che gioca a favore della difesa: non si tratta di una garanzia automatica sui debiti della società. Il creditore deve allegare e provare la violazione dell’obbligo conservativo, il danno consistente nella riduzione della garanzia patrimoniale e il nesso causale. Il semplice mancato pagamento non basta.
In una STP la fattispecie tipica è la prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento senza il passaggio alla gestione conservativa imposta dagli artt. 2485 e 2486 c.c. — scenario tutt’altro che teorico, visto che la perdita per oltre sei mesi della maggioranza dei due terzi in capo ai soci professionisti (art. 10, comma 4, lett. b, L. 183/2011) è essa stessa causa di scioglimento.
Il socio professionista che ha eseguito l’incarico
C’è infine un profilo che appartiene solo a questo tipo di società. Il carattere personale della prestazione intellettuale (art. 2232 c.c.) non viene meno perché l’incarico è formalmente intestato alla società: l’art. 10 della L. 183/2011 e il regolamento attuativo D.M. 34/2013 impongono che l’incarico sia eseguito da soci professionisti designati e che la società sia coperta da polizza per la responsabilità civile verso i clienti. Per la professione forense l’art. 4-bis della L. 247/2012 è esplicito: l’incarico resta personale e con la sua accettazione l’avvocato assume responsabilità personale illimitata, in solido con la società.
Ne deriva una distinzione che va tenuta ferma e che spesso viene confusa nei primi colloqui: il debito da errore professionale e il debito d’organizzazione non seguono le stesse regole. Il primo può raggiungere il professionista esecutore anche in una STP costituita come s.r.l.; il secondo — fornitori, banche, locazioni, personale — resta in linea di principio nel perimetro societario, salvo garanzie personali o responsabilità gestorie.
Che cosa viene aggredito, in concreto
Sapere chi risponde serve fino a un certo punto se non si sa anche su che cosa il creditore può soddisfarsi. In una STP l’attivo aggredibile ha una fisionomia particolare, molto diversa da quella di un’impresa manifatturiera.
Sul fronte sociale i bersagli principali sono tre: i saldi dei conti correnti intestati alla società, che il creditore raggiunge con il pignoramento presso terzi notificato direttamente alla banca; i crediti verso i clienti, aggredibili con lo stesso strumento quando il creditore riesce a individuare i debitori ceduti, circostanza tutt’altro che rara quando i clienti principali sono noti; e i beni strumentali, che però in uno studio professionale hanno un valore di realizzo modesto e tendono a essere trascurati.
Sul fronte personale, quando la responsabilità del socio è configurabile, entrano in gioco le regole ordinarie dell’espropriazione: immobili, conti correnti, stipendi ed emolumenti, con i limiti di pignorabilità previsti dalla legge. Va poi considerata una via specifica e spesso sottovalutata: la quota di partecipazione alla STP è essa stessa un bene pignorabile dai creditori personali del socio, ai sensi dell’art. 2471 c.c. per le quote di s.r.l. Il risultato può essere l’ingresso di un terzo estraneo in una compagine che per legge deve mantenere la maggioranza dei due terzi in capo ai soci professionisti — con conseguenze che vanno molto oltre il singolo debito.
Liquidare e cancellare non è una scorciatoia
Una tentazione ricorrente è chiudere: mettere in liquidazione la società, cancellarla dal registro delle imprese e considerare chiusa la partita. Il diritto vivente non funziona così. La cancellazione produce un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori non si estinguono, si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente oppure nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate. La scelta del tipo societario fatta anni prima torna quindi a produrre effetti proprio nel momento in cui si pensava di averla superata.
Va aggiunto un dato tributario e contributivo che qui si segnala solo per completezza di perimetro, senza approfondimento perché appartiene a un’altra materia: i debiti verso l’Erario e verso le casse previdenziali seguono regole di riscossione proprie e vanno valutati con strumenti dedicati, non con quelli del contenzioso civile ordinario.
Opzione 1 — La difesa contenziosa mirata, debito per debito
In cosa consiste
È la strada della resistenza selettiva: non si apre alcuna procedura di regolazione della crisi e si affronta ogni pretesa nella sede in cui viene azionata. Gli strumenti sono quelli del codice di rito: opposizione a decreto ingiuntivo entro quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.), opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. quando si contesta il diritto del creditore di procedere, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni per i vizi formali di titolo, precetto o atti del processo esecutivo, istanza di sospensione per evitare che l’espropriazione avanzi nel frattempo. Nel computo dei termini va ricordato che la sospensione feriale copre il periodo dal 1° al 31 agosto.
Quando ha senso
Tre scenari concreti in cui questa strada è la prima da valutare. Il primo: i debiti sono pochi e concentrati su uno o due creditori, e almeno uno presenta profili di contestazione seri — prescrizione maturata, vizi della notifica del titolo, importi che includono interessi o costi non dovuti. Il secondo: la STP è patrimonialmente sana ma illiquida, cioè ha crediti verso clienti che valgono più del passivo e ha solo bisogno di tempo. Il terzo: il creditore ha aggredito direttamente il socio senza averne titolo, o senza aver prima escusso il patrimonio sociale, e la contestazione della legittimazione passiva è tecnicamente fondata.
Come si esegue in sintesi
Si parte dalla ricostruzione documentale: titolo azionato, relate di notifica, estratti conto, contratti sottostanti, bilanci degli ultimi esercizi. Si verifica poi se il credito è certo, liquido ed esigibile e se il soggetto intimato è effettivamente il debitore. In parallelo si valuta la trattativa: un piano di rientro sottoscritto prima che il precetto diventi pignoramento vale, spesso, più di un’eccezione vinta un anno dopo.
Vantaggi
Non comporta spossessamento né pubblicità, lascia la gestione integralmente ai soci e agli amministratori, non produce alcuna iscrizione nei registri delle procedure concorsuali e non intacca l’iscrizione della società all’albo. Non richiede il consenso di alcuna maggioranza di creditori. In caso di esito favorevole il debito contestato semplicemente non esiste più come pretesa azionabile.
Rischi e svantaggi
Il limite è strutturale: la difesa contenziosa protegge da un creditore alla volta. Se i creditori sono dieci, vincere contro il primo non ferma i restanti nove, e i costi di giustizia si moltiplicano per ciascun fronte. C’è poi il rischio di consumare tempo prezioso: mentre si litiga, il patrimonio sociale si assottiglia, e se la situazione precipita si arriva alle procedure di regolazione della crisi con un attivo ormai eroso e con atti compiuti nel frattempo che possono essere riesaminati. Va infine considerato che la resistenza a oltranza, se priva di fondamento, espone alle spese di lite e può aggravare la posizione degli amministratori sul piano della conservazione del patrimonio.
Quando l’esecuzione è già iniziata
Va distinto il caso in cui il pignoramento non è ancora stato notificato da quello in cui l’espropriazione è già pendente, perché gli strumenti e i tempi cambiano. Prima del pignoramento la leva principale è l’opposizione a precetto, che consente di contestare il diritto del creditore di procedere e di chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Dopo, il giudizio si incardina davanti al giudice dell’esecuzione e la richiesta di sospensione diventa il passaggio decisivo: se non viene concessa, l’espropriazione prosegue anche mentre si discute del merito.
Nel pignoramento presso terzi, in particolare, il momento che conta è la dichiarazione del terzo pignorato: è lì che si determina che cosa viene effettivamente vincolato. Per una STP colpita sul conto corrente la partita si gioca nei giorni immediatamente successivi alla notifica, quando ancora è possibile chiedere la riduzione del pignoramento se le somme vincolate eccedono manifestamente il credito, o contestare la pignorabilità di specifiche poste. A fronte di questo margine va però soppesato un dato realistico: la sospensione non è mai automatica, e costruirla richiede che i motivi di opposizione siano già documentati al momento del deposito, non annunciati come da verificare.
Il profilo ideale per questa opzione è la STP con passivo circoscritto, contestabile nel merito o nella forma, e con un attivo ancora capiente: una società che ha un problema di singoli crediti, non un problema di equilibrio complessivo.
Opzione 2 — Gli strumenti del Codice della crisi riservati all’impresa
In cosa consiste
È il percorso che si apre se — e solo se — la STP viene qualificata come imprenditore commerciale. Comprende la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato preventivo in continuità o liquidatorio, e in caso di insolvenza conclamata la liquidazione giudiziale. Il tratto che li accomuna è la gestione unitaria e concorsuale del passivo: tutti i creditori entrano nello stesso perimetro, e le azioni esecutive individuali possono essere bloccate dalle misure protettive.
La questione preliminare: la STP è o non è imprenditore commerciale?
Questo è il vero nodo, e non è affatto risolto in modo uniforme. L’impostazione tradizionale esclude il professionista intellettuale dall’area della commercialità ex art. 2082 c.c. e, di conseguenza, dalle procedure concorsuali maggiori; su questa base la giurisprudenza di merito ha per anni negato l’assoggettabilità della STP. L’orientamento più recente, però, adotta un criterio sostanziale: guarda a ciò che la società fa davvero, non alla sua veste formale né alla sua iscrizione nella sezione speciale dell’albo. Se accanto alle prestazioni riservate l’oggetto sociale comprende servizi non coperti da riserva ordinistica — elaborazione dati, formazione, sviluppo di software e banche dati, coordinamento di progetti, consulenza aziendale generica — la società può essere ricondotta all’art. 2195 c.c. e quindi all’intera disciplina del CCII.
A fronte di questa incertezza, l’elemento dirimente è documentale prima ancora che processuale: lo statuto e la composizione effettiva del fatturato degli ultimi esercizi sono il primo terreno su cui si gioca la qualificazione.
Un secondo filtro: le soglie dimensionali
Anche ammessa la commercialità, resta un passaggio che molti trascurano. Il Codice della crisi riserva le procedure maggiori a chi supera le soglie dell’imprenditore minore: attivo patrimoniale annuo superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti superiori a 500.000 euro. Le soglie vanno considerate per i tre esercizi antecedenti e basta il superamento di una sola di esse.
Molte STP, anche strutturate, restano sotto questi valori. Il che produce un esito a prima vista paradossale ma perfettamente coerente: una STP qualificabile come imprenditore commerciale ma sotto soglia non accede alla liquidazione giudiziale né al concordato preventivo, e rientra comunque nell’area del sovraindebitamento. La qualificazione come impresa commerciale, quindi, non porta automaticamente alle procedure maggiori: apre una verifica ulteriore, ed è su quella che spesso si decide l’esito. Questo dato attenua il rischio percepito dell’Opzione 2 in molte situazioni concrete, perché sostenere la commercialità non equivale sempre a esporsi a un’istanza di liquidazione giudiziale.
Quando ha senso
Primo scenario: la STP ha un oggetto sociale misto e un’organizzazione con dipendenti, sedi e investimenti significativi, cioè presenta oggettivamente i caratteri dell’impresa; in questo caso negare la commercialità è una posizione fragile e conviene attrezzarsi. Secondo scenario: esiste una prospettiva concreta di continuità — un portafoglio clienti solido, un socio disposto a immettere risorse, un acquirente interessato al ramo d’azienda — e serve uno scudo temporaneo contro le esecuzioni per poterla realizzare. Terzo scenario: il passivo è frammentato tra molti creditori e una trattativa stragiudiziale a raggiera è materialmente ingestibile.
Come si esegue in sintesi
La composizione negoziata è il punto d’ingresso meno invasivo: si accede tramite piattaforma telematica, si ottiene la nomina di un esperto indipendente, si conducono le trattative in riservatezza e, se necessario, si chiedono al tribunale misure protettive che sospendono le azioni esecutive. Se le trattative riescono, si formalizza l’esito; se falliscono, restano aperte le soluzioni concordatarie o, in ultima analisi, quella liquidatoria.
Vantaggi
Sospendere le esecuzioni individuali cambia radicalmente il rapporto di forza con i creditori. La riservatezza della composizione negoziata è, per uno studio professionale che vive di reputazione, un valore concreto e non secondario. La possibilità di ristrutturare il debito con effetto vincolante anche sui dissenzienti, nelle soluzioni omologate, è ciò che la trattativa privata non può garantire.
Rischi e svantaggi
Il primo rischio è speculare al vantaggio: sostenere la commercialità della propria STP per accedere agli strumenti significa accettarne anche il rovescio, cioè l’esposizione alla liquidazione giudiziale su istanza di un creditore e l’apertura di un fronte di azioni di responsabilità verso gli amministratori e di azioni revocatorie sugli atti pregiudizievoli compiuti prima. Il secondo è di impostazione: se il tribunale non condivide la qualificazione, la domanda può essere dichiarata inammissibile e si torna al punto di partenza con mesi persi. Va poi considerato l’impatto organizzativo: le procedure concorsuali richiedono documentazione, attestazioni e tempi che sottraggono energie all’attività professionale.
Il profilo ideale per questa opzione è la STP con oggetto sociale misto, struttura organizzativa consistente e passivo diffuso, che ha bisogno di uno scudo immediato e di una ristrutturazione complessiva più che di una singola vittoria processuale.
Opzione 3 — Il percorso da sovraindebitamento
In cosa consiste
Se la STP non è assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori — perché esercita esclusivamente attività professionale riservata, oppure perché resta sotto le soglie dell’imprenditore minore — non per questo resta senza strumenti. Il Codice della crisi include tra i soggetti sovraindebitati, all’art. 2, comma 1, lett. c), il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e gli enti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Gli strumenti sono il concordato minore (artt. 74-83 CCII), la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII) e, per le persone fisiche, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore quando i debiti hanno natura non professionale.
Quando ha senso
Primo scenario: l’oggetto sociale è realmente esclusivo, l’attività è integralmente riservata e la qualificazione professionale della società regge all’esame. Secondo scenario: accanto al passivo sociale esiste un’esposizione personale dei soci — fideiussioni escusse, debiti assunti in proprio, quote di responsabilità illimitata — e serve un percorso che porti all’esdebitazione delle persone fisiche coinvolte, che gli strumenti d’impresa da soli non garantiscono. Terzo scenario: la continuità dell’attività professionale non è più realistica e l’obiettivo diventa liquidare in modo ordinato e ripartire.
Come si esegue in sintesi
Il percorso passa da un OCC, l’Organismo di composizione della crisi, che nomina il gestore incaricato di ricostruire la situazione debitoria, verificare la documentazione e redigere la relazione particolareggiata che accompagna la domanda al tribunale. Il concordato minore richiede una proposta ai creditori e la loro approvazione a maggioranza dei crediti ammessi al voto; la liquidazione controllata non richiede voto e conduce alla liquidazione dell’attivo con successiva esdebitazione.
Vantaggi
L’esdebitazione è il vantaggio che nessun’altra strada offre con la stessa nitidezza: è configurata come un vero diritto del debitore meritevole e matura, nella liquidazione controllata, con il decorso del triennio dall’apertura. Per il professionista persona fisica questo significa poter tornare a esercitare senza trascinarsi il passivo pregresso. C’è poi un vantaggio di coerenza: la procedura può essere costruita in modo coordinato tra la società e i soci esposti in proprio, evitando che una soluzione societaria lasci scoperte le persone.
Rischi e svantaggi
Il primo rischio è di accesso: la qualificazione di soggetto non fallibile deve essere dimostrata, e se il tribunale ritiene che la società sia imprenditore commerciale la domanda è inammissibile. Il secondo è la meritevolezza: l’assenza di atti in frode e il comportamento tenuto nell’assunzione dei debiti vengono vagliati, e un’esposizione contratta con colpa grave può precludere l’esito. Il terzo riguarda i tempi di accesso: le finestre temporali per l’accesso dopo la cessazione dell’attività non sono le stesse per tutti gli strumenti, e la giurisprudenza di legittimità è severa nel negare il concordato minore al debitore già cancellato, lasciando in quel caso la sola liquidazione controllata. Va infine messo in conto che nella liquidazione controllata il patrimonio viene affidato a un liquidatore: è una cessione del controllo, non una ristrutturazione gestita dal debitore.
Che cosa resta fuori dall’esdebitazione
Un chiarimento necessario, perché l’aspettativa su questo punto è spesso più ampia della realtà. L’esdebitazione rende inesigibili i debiti residui verso i creditori concorsuali, ma non copre tutto: restano estranei, tra gli altri, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Restano inoltre impregiudicati i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso: se un terzo ha garantito il debito, l’esdebitazione del debitore principale non lo libera.
Per una STP questo significa che la pianificazione va fatta guardando l’intera catena delle garanzie. Se un socio ha prestato fideiussione per il debito sociale e la società viene liquidata, la banca conserva l’azione contro il fideiussore; e se il fideiussore è a sua volta un professionista sovraindebitato, occorre che anche la sua posizione trovi collocazione in un percorso, altrimenti il problema si sposta soltanto di un passaggio.
Il profilo ideale per questa opzione è la STP a oggetto realmente esclusivo, o sotto soglia, i cui soci sono già esposti in proprio e il cui obiettivo prioritario non è più salvare la struttura ma liberare le persone dal passivo in modo definitivo.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, non casi reali dello Studio: servono a rendere visibile come gli stessi numeri producano esiti diversi a seconda della strada scelta.
Simulazione A — Lo stesso passivo, tre percorsi
Ipotesi di partenza: STP-s.r.l. di commercialisti, tre soci professionisti, due dipendenti. Passivo complessivo 238.400 €, così composto: 96.300 € verso una banca per un finanziamento chirografario, 61.200 € verso fornitori di software e servizi, 43.700 € tra retribuzioni arretrate e TFR, 37.200 € per canoni di locazione scaduti. Attivo: crediti verso clienti per 112.600 €, di cui 34.800 € oltre i dodici mesi di anzianità, arredi e hardware per un valore di realizzo stimato in 18.500 €. Un fornitore notifica decreto ingiuntivo per 61.200 € il 4 marzo.
Con l’Opzione 1: l’opposizione va depositata entro il 13 aprile. Se dall’esame contrattuale emerge che 14.900 € riguardano canoni di licenza per un periodo in cui il servizio era stato disattivato, l’opposizione ha un fondamento e può reggere; l’esito realistico è però una riduzione del debito, non la sua eliminazione. Nel frattempo banca e locatore restano liberi di agire: se la banca notifica precetto e poi pignora il conto, la liquidità operativa si blocca e i dipendenti restano impagati, con il rischio che siano proprio loro a presentare istanza al tribunale.
Con l’Opzione 2: istanza di composizione negoziata e richiesta di misure protettive. Se concesse, il decreto ingiuntivo del fornitore non può tradursi in pignoramento durante le trattative. Con 112.600 € di crediti da incassare e un realizzo di 18.500 € sui beni, la copertura del passivo si attesta attorno al 55%, percentuale che rende discutibile una proposta ai creditori senza apporto esterno; se però uno dei soci immette 40.000 € di finanza fresca, la prospettiva cambia e il tavolo diventa praticabile. Il prezzo da mettere in conto è che, sostenendo la commercialità della società, si accetta anche il rischio di un’istanza di liquidazione giudiziale da parte del creditore più impaziente.
Con l’Opzione 3: se l’oggetto sociale è esclusivo e regge l’esame, si accede al concordato minore tramite OCC. Su un attivo realizzabile stimato in 96.000 € netti, la proposta ai creditori chirografari si collocherebbe intorno al 35-40%; i crediti dei dipendenti, assistiti da privilegio, andrebbero soddisfatti secondo le regole di grado. Serve l’approvazione a maggioranza dei crediti ammessi al voto: con la banca titolare di oltre il 40% del passivo, il suo orientamento diventa determinante.
Simulazione B — Quando il socio è già esposto in proprio
Ipotesi: STP-s.n.c. di due architetti. Passivo sociale 87.900 €. Uno dei due soci ha inoltre prestato fideiussione personale per 54.000 € su un affidamento bancario della società. Il 7 maggio la banca notifica alla società e al socio fideiussore atto di precetto per 54.000 €, con termine di dieci giorni per il pagamento.
Con l’Opzione 1: il socio può eccepire il beneficio di preventiva escussione solo per la sua responsabilità da socio; per la fideiussione, che è un’obbligazione autonoma assunta in proprio, quel beneficio non lo protegge. L’opposizione a precetto va valutata su altri profili: la validità della notifica, l’esistenza e l’esattezza del credito, l’eventuale prescrizione. Il pignoramento sulla prima casa o sullo stipendio del coniuge non è evitabile con la sola eccezione di sussidiarietà.
Con l’Opzione 2: una composizione negoziata della società non estingue di per sé l’obbligazione fideiussoria del socio, che resta un fronte distinto da gestire.
Con l’Opzione 3: costruendo un percorso coordinato che comprenda la posizione personale del socio, l’esposizione da fideiussione può entrare nel perimetro della procedura di sovraindebitamento che lo riguarda, con prospettiva di esdebitazione finale. È il caso in cui la differenza tra le strade non è di efficienza, ma di risultato: solo una delle tre porta alla liberazione definitiva della persona fisica.
Simulazione C — La cancellazione come illusione
Ipotesi: STP-s.r.l. posta in liquidazione, bilancio finale che assegna ai due soci 12.300 € ciascuno, cancellazione dal registro delle imprese il 18 settembre. Nel gennaio successivo un ex fornitore rimasto insoddisfatto per 46.500 € agisce contro gli ex soci.
L’esito non è la chiusura della partita: la cancellazione trasferisce i rapporti obbligatori ai soci, che rispondono nei limiti di quanto riscosso — nel nostro esempio, 12.300 € a testa — ferma restando la loro legittimazione a essere convenuti anche in assenza di riscossione. Il residuo di 21.900 € resta, sul piano societario, insoddisfatto; ma se il creditore riesce a dimostrare che il liquidatore ha pagato altri creditori violando l’ordine delle cause di prelazione, o che gli amministratori hanno proseguito l’attività dopo lo scioglimento aggravando il dissesto, si apre un fronte risarcitorio autonomo che non ha il tetto dei 12.300 €.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette a confronto le tre strade sui parametri che nella pratica pesano di più. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge — contributo unificato, spese di notifica, oneri di procedura — e non comprendono alcuna valutazione di natura professionale. Va letta ricordando che nessuna riga, presa da sola, è decisiva: è la combinazione dei parametri con la situazione concreta a orientare la scelta.
| Parametro | Opzione 1 — Difesa contenziosa | Opzione 2 — Strumenti CCII d’impresa | Opzione 3 — Sovraindebitamento |
|---|---|---|---|
| Presupposto soggettivo | Nessuno particolare | Qualificazione come imprenditore commerciale | Qualificazione come soggetto non assoggettabile a liquidazione giudiziale |
| Tempi indicativi | Da pochi mesi (sospensione cautelare) a più anni per il giudizio di merito | Composizione negoziata entro mesi; soluzioni omologate più lunghe | Concordato minore alcuni mesi; liquidazione controllata almeno un triennio ai fini dell’esdebitazione |
| Complessità documentale | Contenuta, focalizzata sul singolo titolo | Elevata: piani, attestazioni, relazioni | Elevata: relazione particolareggiata dell’OCC |
| Effetti sulle esecuzioni in corso | Solo sospensione del singolo procedimento, se concessa | Misure protettive potenzialmente su tutti i creditori | Effetti protettivi collegati all’apertura della procedura |
| Coinvolgimento dei creditori | Nessun consenso necessario | Trattativa; nelle soluzioni omologate vincolo anche sui dissenzienti | Voto dei creditori nel concordato minore; nessun voto nella liquidazione controllata |
| Rischi in caso di esito negativo | Spese di lite; esecuzione che riprende; tempo perso | Istanza di liquidazione giudiziale; azioni di responsabilità e revocatorie | Inammissibilità per difetto di presupposti o per atti in frode |
| Effetti sui soci persone fisiche | Nessuno diretto, salvo che siano parte del giudizio | Nessuna esdebitazione automatica delle posizioni personali | Possibile esdebitazione delle persone fisiche coinvolte |
| Reversibilità | Alta: non pregiudica le altre strade | Media: la qualificazione sostenuta condiziona i passi successivi | Bassa nella liquidazione controllata: il patrimonio passa al liquidatore |
| Riservatezza | Il giudizio è pubblico ma circoscritto | Composizione negoziata riservata; procedure concorsuali pubbliche | Procedura pubblica, con iscrizioni nei registri |
| Costi di giustizia di legge | Contributo unificato per ogni giudizio, moltiplicato per i fronti aperti | Contributo unificato e oneri di procedura, una sola volta | Contributo unificato e compenso dell’organismo secondo i parametri di legge |
I criteri per scegliere
Nessun criterio, da solo, decide. Ma la combinazione di quattro o cinque elementi restituisce quasi sempre un’indicazione chiara.
Primo criterio: come è scritto lo statuto e cosa dice il fatturato. Se l’oggetto sociale menziona attività non riservate e i ricavi degli ultimi esercizi mostrano che una quota significativa proviene da quelle attività, la difesa fondata sulla non commercialità è esposta. Se invece l’oggetto è esclusivo e i ricavi provengono integralmente da prestazioni riservate eseguite da soci iscritti all’albo, la porta del sovraindebitamento è quella coerente. Questo è il criterio da esaminare per primo, perché condiziona tutti gli altri.
Secondo criterio: quanti sono i creditori e quanto sono concentrati. Con due o tre creditori, di cui uno prevalente e contestabile, la difesa mirata ha senso. Con dieci o più creditori, ciascuno libero di muoversi, la gestione unitaria del passivo diventa quasi obbligata: vincere una causa mentre altri nove pignorano non è una strategia.
Terzo criterio: esiste una prospettiva di continuità? Se il portafoglio clienti tiene, se i soci professionisti sono ancora operativi e se qualcuno è disposto a immettere risorse, le soluzioni in continuità meritano di essere tentate. Se invece l’attività si è già fermata, o se la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti è venuta meno senza possibilità di ricostituirla, la prospettiva realistica è liquidatoria e insistere sulla continuità fa solo perdere tempo.
Quarto criterio: quanto sono esposti i soci in proprio. Fideiussioni, avalli, responsabilità illimitata da tipo societario, eventuali garanzie reali su beni personali: se la somma di queste esposizioni è rilevante, una soluzione che risolva solo il piano societario lascia le persone dove stavano. È il criterio che più spesso viene sottovalutato all’inizio e che più spesso determina l’esito finale.
Quinto criterio: che cosa è già successo. Atti dispositivi compiuti negli ultimi mesi, pagamenti preferenziali a singoli creditori, prosecuzione dell’attività dopo una causa di scioglimento, garanzie concesse in prossimità dell’insolvenza: sono tutti elementi che, in una procedura concorsuale, vengono riesaminati. Conoscerli prima di scegliere la strada è diverso dallo scoprirli dopo.
In questo tipo di valutazione l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera contemporaneamente come avvocato cassazionista sul fronte del contenzioso, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 sul fronte della ristrutturazione e come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia sul fronte delle procedure minori: è questa sovrapposizione di abilitazioni che consente di confrontare le tre strade con lo stesso metro, invece di conoscerne bene una sola.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte sì, e in parte no. Dalla difesa contenziosa si può passare in qualsiasi momento a una procedura di regolazione della crisi, e anzi accade spesso. Il passaggio inverso è più complicato: una volta sostenuta in tribunale una certa qualificazione della società, tornare indietro è possibile ma costoso in termini di credibilità processuale. E dalla liquidazione controllata, una volta aperta, non si torna indietro.
E se scelgo quella sbagliata? Il danno non è simmetrico. Sbagliare in eccesso di prudenza — aprire una procedura che forse non serviva — costa tempo, pubblicità e controllo. Sbagliare per difetto — resistere a oltranza mentre il patrimonio si erode — costa il patrimonio stesso, e può aggravare la posizione personale degli amministratori. A parità di incertezza, l’errore più caro è quasi sempre il secondo.
Se sono socio di capitale e non ho mai firmato niente, sono al sicuro? La responsabilità limitata regge finché regge il perimetro societario. Va però verificato in concreto se sono state prestate garanzie personali anche risalenti, se il socio ha di fatto amministrato pur senza cariche formali e se la società è stata cancellata con distribuzione di attivo. Tre verifiche, non una rassicurazione generica.
La società è già cancellata dal registro delle imprese: i creditori possono ancora agire? Sì. La cancellazione non estingue i debiti, li trasferisce. I creditori possono convenire gli ex soci, che rispondono secondo il regime dei debiti sociali durante la vita della società, e possono agire contro liquidatori e amministratori se dimostrano una condotta che ha pregiudicato la garanzia patrimoniale. Va segnalato, per equilibrio, che anche la difesa ha argomenti: il limite quantitativo di quanto riscosso resta opponibile.
Un creditore mi ha proposto un piano di rientro: firmarlo mi chiude altre strade? Va soppesato con attenzione. Un piano di rientro è un accordo che può stabilizzare la posizione ed evitare l’esecuzione, ma comporta due effetti da mettere sul tavolo: il riconoscimento del debito, che può interrompere la prescrizione e indebolire eventuali contestazioni future sul merito della pretesa; e, se la società è già in difficoltà conclamata, il rischio che i pagamenti eseguiti a favore di quel creditore vengano poi riesaminati come preferenziali. Il rovescio della medaglia è che rifiutare ogni trattativa espone a un’escalation immediata. La valutazione va fatta caso per caso, guardando alla solidità delle contestazioni e alla prossimità dell’insolvenza.
Se apro una procedura, i miei clienti lo vengono a sapere? Dipende dallo strumento, ed è una delle differenze più rilevanti tra le opzioni. La composizione negoziata è costruita sulla riservatezza, e le trattative si svolgono senza pubblicità, salvo la pubblicazione delle eventuali misure protettive richieste. Le procedure concorsuali e quelle di sovraindebitamento comportano invece iscrizioni e pubblicità legale. Per uno studio professionale, il cui capitale è largamente reputazionale, questo parametro merita di essere pesato accanto a quelli strettamente giuridici, senza però lasciare che diventi l’unico criterio: rinviare una decisione per timore della visibilità porta quasi sempre a una visibilità peggiore, quella del pignoramento notificato al cliente come terzo.
Che effetto ha tutto questo sull’iscrizione all’albo? Le vicende debitorie della società e le procedure di regolazione della crisi hanno effetti propri, distinti dal piano deontologico e da quello dell’iscrizione nella sezione speciale dell’albo, che seguono regole autonome e vanno valutate separatamente insieme all’Ordine di appartenenza.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati per il profilo che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi e non sostituiscono la lettura integrale dei provvedimenti.
Sulla qualificazione della STP e sull’accesso alle procedure
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8683 del 28 marzo 2019 — chiarisce che diverse attività di area contabile e fiscale, dalla tenuta delle scritture alla consulenza aziendale, non rientrano nella riserva ordinistica e possono essere svolte anche da non iscritti. Rilevanza: restringe il perimetro delle attività protette e, di riflesso, indebolisce l’argomento secondo cui una STP sarebbe automaticamente estranea alla commercialità per il solo fatto dell’oggetto dichiarato.
Trib. Forlì, sez. fallimentare, decreto n. 61 del 25 maggio 2017 — respinge l’istanza di fallimento presentata da due ex dipendenti contro una STP-s.r.l. di commercialisti in liquidazione, sul presupposto che l’attività professionale non integra impresa commerciale. Rilevanza: è il precedente storico su cui si fonda la tesi dell’esclusione dalle procedure maggiori e, per conseguenza, dell’accesso al sovraindebitamento.
Trib. Mantova, decreto 5 febbraio 2026 — in presenza di uno statuto che affiancava alle attività riservate servizi ulteriori quali elaborazione dati, formazione, coordinamento di progetti e sviluppo di banche dati, riconduce la STP all’art. 2195 c.c. e le applica la disciplina del Codice della crisi, concedendo il termine dell’art. 40, comma 10, CCII. Rilevanza: è l’approdo più recente del criterio sostanziale ed è il precedente da conoscere prima di impostare qualunque difesa fondata sulla non commercialità.
Sulla responsabilità dei soci dopo la cancellazione
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9085 del 7 aprile 2025 — la cancellazione dal registro delle imprese, sia per le società di persone sia per quelle di capitali, determina un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci, che rispondono illimitatamente oppure nei limiti di quanto riscosso a seconda del regime dei debiti sociali durante la vita della società. Rilevanza: è la pronuncia che collega la scelta del tipo societario fatta all’origine alle conseguenze personali che emergono alla chiusura.
Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3625 del 12 febbraio 2025 — la riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra la misura massima dell’esposizione personale e una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire, non alla legittimazione passiva; se contestata, va provata da chi agisce. Rilevanza: sposta sul creditore un onere probatorio decisivo ed è oggi il riferimento che orienta le difese degli ex soci.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18342 del 4 luglio 2025 — gli ex soci assumono la legittimazione processuale nelle cause promosse dai creditori sociali, restando ferma la limitazione quantitativa della loro responsabilità. Rilevanza: chiarisce che non si può liquidare la pretesa eccependo semplicemente di non aver incassato nulla.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30166 del 15 novembre 2025 — la percezione di somme opera come tetto massimo della responsabilità patrimoniale, ma non condiziona la legittimazione né esclude l’interesse ad agire del creditore. Rilevanza: conferma la separazione tra il piano del “chi può essere convenuto” e quello del “fino a quanto risponde”.
Cass. civ., ord. n. 1282 del 20 gennaio 2026 — ribadisce che il successore risponde nei limiti di quanto riscosso, con onere probatorio a carico del creditore. Rilevanza: è il riferimento più recente sul punto e va citato nelle comparse difensive degli ex soci.
Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 19750 del 16 luglio 2025 — la cancellazione non estingue i crediti della società e la mancata iscrizione nel bilancio di liquidazione non giustifica di per sé una presunzione di rinuncia, gravando sul debitore convenuto l’onere di allegare e provare i presupposti dell’estinzione. Rilevanza: riguarda il lato attivo del patrimonio e ricorda che dopo la cancellazione i crediti della STP verso i clienti restano azionabili dagli ex soci.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21071 del 18 luglio 2023 — i crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale si presumono tacitamente rinunciati, salva prova contraria di chi intenda farli valere. Rilevanza: va coordinata con la precedente e incide sulla valutazione dell’attivo residuo nei percorsi liquidatori.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13862 del 25 maggio 2025 — è improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali già cancellata, poiché l’estinzione fa venir meno la capacità processuale dell’ente, con rilevabilità d’ufficio anche in sede di legittimità. Rilevanza: profilo processuale che può decidere una causa a prescindere dal merito.
Sulla responsabilità dei soci nelle società di persone
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 27367 del 13 ottobre 2025 — quando il decreto ingiuntivo condanna in via solidale, diretta e incondizionata sia la s.n.c. sia i soci illimitatamente responsabili, e diviene definitivo nei confronti di questi ultimi, il beneficio di preventiva escussione non opera, perché la fonte dell’obbligazione dei soci diventa il titolo giudiziale come si è concretamente formato. Rilevanza: spiega perché la scelta di non opporre un decreto ingiuntivo possa costare al socio la protezione che la legge gli riconosce.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21840 del 29 luglio 2025 — un titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti della società è idoneo ad avviare l’esecuzione contro i soci accomandatari, senza che il beneficio di escussione possa essere utilmente invocato in sede di opposizione all’esecuzione. Rilevanza: ridimensiona un’aspettativa diffusa tra i soci di s.a.s.
Sulla responsabilità di amministratori e liquidatori verso i creditori
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23963 del 27 agosto 2025 — la responsabilità gestoria ha natura contrattuale: chi agisce deve provare l’inadempimento e il danno, mentre spetta all’amministratore dimostrare di aver agito con diligenza e nell’interesse sociale; la business judgment rule non copre scelte irragionevoli sin dall’origine e la diligenza va valutata ex ante. Rilevanza: definisce la ripartizione dell’onere probatorio su cui si costruisce sia l’attacco sia la difesa.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22005 del 30 luglio 2025 — conferma la natura unitaria dell’azione esercitata dal curatore, che cumula i presupposti dell’azione sociale e di quella dei creditori pur restando distinti i due titoli. Rilevanza: nel contesto concorsuale l’azione di responsabilità diventa lo strumento principale di ricostruzione della garanzia patrimoniale.
Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1641 del 23 gennaio 2017 — è il precedente che ha fissato la natura cumulativa dell’azione di responsabilità nelle procedure concorsuali. Rilevanza: resta il riferimento sistematico su cui si innesta la giurisprudenza successiva.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6925 del 15 marzo 2025 — richiama il dovere degli amministratori di accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento e di iscrivere la relativa dichiarazione nel registro delle imprese. Rilevanza: per una STP che abbia perso i requisiti di composizione soggettiva, il tempismo di questo adempimento è il crinale tra gestione conservativa e responsabilità.
Sugli strumenti di sovraindebitamento
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5157 del 27 febbraio 2025 — può essere omologato un concordato minore di tipo liquidatorio che, in assenza di attivo distribuibile, si fondi anche sulla sola finanza esterna. Rilevanza: apre una possibilità concreta alle STP prive di patrimonio ma sostenute da un apporto di terzi.
Cass. civ., sent. n. 20141 del 16 giugno 2026 — la domanda di concordato minore proposta dal debitore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile, anche quando il concordato è liquidatorio e anche in presenza di finanza esterna, perché il principio del miglior soddisfacimento dei creditori non può derogare alle regole di sistema, tra cui l’art. 33 CCII. Rilevanza: è la pronuncia che rende decisivo il momento in cui si sceglie, perché la cancellazione chiude una porta e lascia aperta solo la liquidazione controllata.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9549 dell’11 aprile 2025 — interviene sulla moratoria prevista dall’art. 67, comma 4, CCII nell’assetto risultante dal correttivo. Rilevanza: riguarda il piano del consumatore e interessa il socio persona fisica che, accanto all’esposizione professionale, abbia debiti di natura non professionale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una STP indebitata, lo Studio interviene con attività determinate, non con un generico affiancamento:
- Analizziamo statuto, visura e composizione del fatturato degli ultimi tre esercizi per stabilire se la società è difendibile come soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o se, al contrario, presenta i caratteri dell’impresa commerciale: è la verifica che determina tutte le scelte successive.
- Ricostruiamo la mappa completa del passivo, distinguendo debiti sociali, debiti garantiti da fideiussioni personali dei soci, debiti da responsabilità professionale coperti da polizza e posizioni che seguono regole di riscossione proprie.
- Esaminiamo i titoli azionati e le relate di notifica, confrontando date, soggetti destinatari e modalità, per individuare vizi che rendano fondata un’opposizione a decreto ingiuntivo, a precetto o agli atti esecutivi.
- Redigiamo e depositiamo gli atti di opposizione e le istanze di sospensione nei termini di legge, calcolando i termini tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, mettendo per iscritto i punti di forza e di debolezza di ciascuna prima che venga assunta qualunque iniziativa irreversibile.
- Presentiamo l’istanza di composizione negoziata e chiediamo le misure protettive quando la qualificazione imprenditoriale è sostenibile e la continuità è ancora perseguibile, seguendo le trattative con l’esperto nominato.
- Costruiamo la proposta di concordato minore o la domanda di liquidazione controllata raccordandoci con l’OCC, predisponendo la documentazione richiesta dagli artt. 75 e 76 CCII e verificando preventivamente le cause di inammissibilità.
- Coordiniamo la posizione della società con quella personale dei soci, in modo che la soluzione societaria non lasci scoperte le fideiussioni e le altre esposizioni individuali.
- Verifichiamo gli atti compiuti nei mesi precedenti — pagamenti, garanzie concesse, cessioni, prelievi — per anticipare le contestazioni in punto di conservazione del patrimonio e di revocabilità.
- Assistiamo amministratori e liquidatori nelle azioni di responsabilità promosse dai creditori o dal curatore, sul terreno dell’onere probatorio e della valutazione ex ante della condotta gestoria.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia costruita su un bivio, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista, perché la scelta compiuta oggi va difesa domani senza cambiare mani: l’impostazione data alla qualificazione della società nel primo atto difensivo è la stessa che dovrà reggere in appello e, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione. Seguire la vicenda dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado con lo stesso difensore evita il rischio più concreto in questo tipo di contenziosi: una linea impostata in primo grado e poi contraddetta in impugnazione.
Sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché la qualificazione di una STP si decide tanto sul testo dello statuto quanto sui numeri di bilancio, e leggere gli uni senza gli altri porta a conclusioni sbagliate.
In conclusione
La domanda “chi risponde dei debiti della mia STP” non ha una risposta unica, e chi ne propone una senza aver letto lo statuto e i bilanci sta semplificando un problema che non è semplice. Dipende dal tipo societario, da come è scritto l’oggetto sociale, da che cosa la società fa in concreto, dalle garanzie personali prestate e dagli atti compiuti negli ultimi mesi. E la strada da percorrere — resistere in giudizio, ristrutturare con gli strumenti d’impresa, accedere al sovraindebitamento — va scelta sapendo che sbagliarla non costa solo tempo: costa opzioni che non tornano più disponibili, come dimostra il caso della cancellazione che preclude il concordato minore.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale perché le abilitazioni certificate dell’Avvocato coprono tutte e tre le direttrici in cui il problema si sviluppa: il contenzioso contro decreti ingiuntivi, precetti ed espropriazioni, seguito fino in Cassazione in quanto cassazionista; la ristrutturazione dell’organizzazione in crisi, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; le procedure minori e l’esdebitazione, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Analizzeremo la posizione della società e quella personale dei soci, verificheremo quale qualificazione è realmente sostenibile e costruiremo la strategia più coerente con il caso concreto.
📩 Non aspettare che il primo pignoramento decida al posto tuo quale strada prendere: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
