Start-up Innovative E Procedure Concorsuali: Cosa Sapere Se Sei In Difficoltà Economica

Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Se stai guidando una start-up innovativa che ha finito la cassa, che ha decreti ingiuntivi sul tavolo, fornitori che non rispondono più al telefono e un socio investitore che chiede conto di dove siano finiti i soldi, non hai bisogno di un ripasso teorico sul Codice della crisi. Hai bisogno di sapere quale mossa fare per prima, entro quando, e cosa succede se la salti.

La ragione per cui serve un piano, e non una lettura, è che la tua posizione giuridica è più fragile di quanto credi e più difendibile di quanto temi. Fragile, perché il famoso “scudo” che protegge le start-up innovative dalle procedure concorsuali maggiori non è un salvacondotto: è un regime a tempo, agganciato a requisiti sostanziali che un tribunale può verificare in qualsiasi momento, e che dal 2025 ha una durata sensibilmente più corta di quella che tutti davano per scontata. Difendibile, perché se ti muovi finché lo scudo regge, hai a disposizione strumenti — composizione negoziata, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione — che chiudono la partita in modo ordinato e ti lasciano la possibilità di ripartire.

Il piano che segue vale se lo esegui nell’ordine in cui è scritto. Ogni mossa fuori sequenza costa opzioni; ogni mossa in ritardo costa diritti.

Perché lo Studio Monardo è lo studio giusto proprio su questo tema. La crisi di una start-up innovativa è un caso di confine: sta esattamente a metà tra il sovraindebitamento e la crisi d’impresa. Da un lato ti serve chi sia abilitato come Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, perché concordato minore e liquidazione controllata sono il binario su cui la tua società viaggia finché è start-up; dall’altro ti serve chi sia Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, perché la composizione negoziata è lo strumento che, in questi casi, apre o chiude tutte le altre porte. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede entrambe le abilitazioni, oltre a essere professionista fiduciario di un OCC: sono esattamente le tre chiavi che servono per una società che deve scegliere tra risanamento, liquidazione controllata ed esdebitazione.

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Prima di iniziare: la diagnosi della tua situazione

Non partire dalla mossa 1 per inerzia. Parti dalla mossa che corrisponde alla tua situazione reale. Per capirlo, rispondi a queste quattro domande — con i documenti davanti, non a memoria.

Domanda 1 — Da quanto tempo esiste la società, e da quando è iscritta nella sezione speciale?

Segna due date distinte: la data dell’atto costitutivo e la data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Non coincidono quasi mai, e la differenza conta. Il termine di esenzione dalle procedure concorsuali maggiori previsto dall’art. 31, comma 4, del D.L. 179/2012 è agganciato ai termini dell’art. 25 dello stesso decreto, e la Cassazione ha chiarito che il conteggio muove dalla costituzione della società, non dal deposito della domanda di iscrizione né dall’autocertificazione del legale rappresentante. Se la tua società è stata costituita tre anni prima di iscriversi in sezione speciale, lo scudo è già ampiamente eroso mentre tu lo credi intatto.

Domanda 2 — La società supera le soglie dell’impresa minore?

Prendi gli ultimi tre bilanci e verifica i tre parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, ammontare dei debiti — anche non scaduti — non superiore a 500.000 euro. Devi restare sotto tutti e tre per essere impresa minore. Basta sforare uno solo dei tre per uscirne. Questo dato, da solo, determina metà del tuo piano: decide a quali procedure puoi accedere e, soprattutto, quali procedure i tuoi creditori possono chiederti contro.

Domanda 3 — Sei in crisi o sei già insolvente?

Non è una sfumatura semantica. Crisi significa squilibrio che rende probabile l’insolvenza: hai ancora liquidità, ma i flussi prospettici a dodici mesi non coprono le obbligazioni in scadenza. Insolvenza significa che non stai più pagando regolarmente. Il confine si legge nei flussi di cassa, non nell’ottimismo del business plan. Se hai smesso di pagare stipendi, contributi o rate di finanziamento da più di qualche settimana, sei oltre il confine e alcune porte — in particolare quella della composizione negoziata come strumento di risanamento — iniziano a stringersi.

Domanda 4 — Ci sono già istanze pendenti o azioni in corso?

Controlla se ti è stata notificata un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, un’istanza di liquidazione controllata, un pignoramento, o se il tribunale ha già fissato un’udienza. Se sì, non hai il tempo di costruire un piano con calma: devi entrare in modalità difensiva immediata, e la prima cosa da verificare non è il merito ma la legittimazione di chi ti ha chiamato in giudizio e la competenza del tribunale adito.

Tabella di orientamento: da quale mossa parti

Se la tua situazione è…Parti dalla mossaPerché
Sei entro il periodo di esenzione, hai debiti ma nessuna istanza pendenteMossa 1Devi prima certificare che lo scudo regge, poi scegliere lo strumento
Non sai più se sei ancora iscritto in sezione speciale o se il termine è scadutoMossa 1La verifica dello status precede ogni altra decisione
Sai di essere entro i termini ma non sai se sei impresa minoreMossa 2La qualifica dimensionale decide il menù di procedure disponibili
Hai squilibrio evidente ma stai ancora pagando, nessun creditore ti ha ancora aggreditoMossa 3Hai spazio per la diagnosi completa: usalo prima che si chiuda
Hai creditori che minacciano azioni, decreti ingiuntivi, precettiMossa 4Ti serve subito uno scudo protettivo, poi si ragiona sul merito
Ti è stata notificata un’istanza di liquidazione (giudiziale o controllata)Mossa 4, poi Mossa 7Difesa immediata sulla legittimazione, poi presidio delle responsabilità
Il periodo di esenzione è scaduto e la società è sopra le soglie minoriMossa 5Sei nel perimetro ordinario: la scelta dello strumento è la priorità
L’attività è ferma, non c’è nulla da risanare, vuoi solo chiudere e ripartireMossa 5, poi Mossa 8Liquidazione controllata ed esdebitazione sono il percorso più breve

Trovata la riga che ti corrisponde, vai a quella mossa. Ma leggi comunque anche le mosse precedenti: contengono verifiche che, se saltate, ti fanno arrivare alla tua mossa con documenti incompleti.


Mossa 1 — Accerta se sei ancora, davvero, una start-up innovativa

Obiettivo della mossa: stabilire con certezza documentale se la tua società gode ancora dell’esenzione dalle procedure concorsuali maggiori, oppure se lo scudo è già caduto. Tutto il resto del piano dipende da questa risposta.

Quando va fatta

Subito, prima di qualsiasi altra iniziativa, e comunque prima di scrivere una sola riga a un creditore. Se hai già ricevuto un’istanza, questa verifica va completata entro i primi giorni utili, perché è il cuore della tua difesa preliminare.

Come si esegue

Recupera cinque documenti e mettili in fila.

Il primo è la visura storica camerale completa, non la visura ordinaria: ti serve la sezione che riporta l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative, la data di quell’iscrizione e l’eventuale data di cancellazione. Controlla se risulta un provvedimento di cancellazione d’ufficio: molte società lo scoprono solo quando è troppo tardi.

Il secondo è l’atto costitutivo, per la data esatta di costituzione.

Il terzo è la serie delle dichiarazioni annuali di mantenimento dell’iscrizione depositate in camera di commercio. L’omissione di una sola di queste dichiarazioni è una circostanza che i tribunali valorizzano per affermare la perdita dello status: in un caso deciso dalla Corte d’Appello di Torino nel 2026 la mancata dichiarazione relativa a un esercizio è stata uno degli elementi su cui si è fondata l’apertura della liquidazione giudiziale.

Il quarto è il fascicolo dei requisiti sostanziali dell’art. 25, comma 2, D.L. 179/2012: spese in ricerca e sviluppo, personale qualificato, privativa industriale o software registrato. Non basta che siano stati dichiarati all’iscrizione: devono esserci stati, e devono essere dimostrabili con fatture, contratti, buste paga, attestati di brevetto.

Il quinto è il riepilogo delle novità introdotte dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), applicata alla tua specifica cronologia. È il passaggio che quasi tutti sottovalutano.

La base giuridica

L’art. 31, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla L. 221/2012) stabilisce che la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della L. 3/2012, cioè — oggi — le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento confluite nel Codice della crisi. Il comma 4 dello stesso articolo dispone che la disciplina di favore cessa alla perdita di uno dei requisiti dell’art. 25, comma 2, e in ogni caso al decorso dei termini previsti dall’art. 25.

Qui arriva il punto che cambia tutto rispetto a due anni fa. La Legge 193/2024 ha ridotto da cinque a tre anni il periodo base di permanenza nella sezione speciale. L’estensione fino a cinque anni è possibile solo se la società dimostra almeno uno dei requisiti aggiuntivi introdotti nel nuovo comma 2-bis dell’art. 25: incremento delle spese in ricerca e sviluppo almeno al 25% del maggiore tra costo e valore della produzione, stipula di un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione, incremento del 50% dei ricavi o dell’occupazione tra il secondo e il terzo anno, costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro tramite finanziamento convertibile o aumento di capitale con partecipazione di minoranza qualificata, titolarità di almeno un brevetto. Per la fase di scale-up sono previste ulteriori estensioni biennali, subordinate a condizioni proprie.

Attenzione a due chiarimenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy contenuti nella circolare del 29 luglio 2025. Il primo: sul requisito del brevetto, l’impresa deve esserne titolare, e un semplice contratto di licenza non è sufficiente per la permanenza oltre il terzo anno. Il secondo: la proroga di dodici mesi introdotta in epoca Covid dall’art. 38, comma 5, del D.L. 34/2020 — quella che consentiva di restare in sezione speciale fino a settantadue mesi — è scaduta, e le start-up che al 18 dicembre 2024 avevano già superato i sessanta mesi dalla costituzione vanno cancellate d’ufficio, con invito al passaggio nella sezione speciale delle PMI innovative.

C’è poi un regime transitorio che devi applicare alla tua data: le società già iscritte al 18 dicembre 2024 da oltre diciotto mesi hanno dodici mesi dalla scadenza del terzo anno per raggiungere i nuovi requisiti; quelle iscritte da meno di diciotto mesi ne hanno sei.

Ricorda anche quali sono i requisiti che devi poter dimostrare. L’art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012 richiede una serie di condizioni cumulative: la società deve essere una società di capitali, anche in forma cooperativa, con azioni o quote non quotate su un mercato regolamentato; deve avere residenza in Italia, o in uno Stato dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo purché con una sede produttiva o una filiale in Italia; il valore della produzione annua non deve superare i cinque milioni di euro; la società non deve distribuire e non deve aver distribuito utili; l’oggetto sociale deve consistere, in via esclusiva o prevalente, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; e la società non deve essere nata da fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo d’azienda.

A queste condizioni se ne aggiunge almeno una fra tre alternative: spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione; una forza lavoro qualificata, nella proporzione di legge tra dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori e laureati magistrali; oppure la titolarità, il deposito o la licenza di una privativa industriale relativa a un’invenzione, oppure la titolarità di un software originario registrato.

La Legge 193/2024 ha poi aggiunto due filtri. Il primo: la società deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa secondo i criteri unionali. Il secondo: sono escluse le società la cui attività prevalente sia riconducibile alla consulenza o all’attività di agenzia. Su quest’ultimo punto la circolare MIMIT del 29 luglio 2025 ha chiarito che le start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della legge non vengono cancellate automaticamente, ma dovranno dimostrare il possesso del requisito nella successiva dichiarazione annuale di mantenimento.

Prendi questi requisiti uno per uno e scrivi accanto a ciascuno il documento che lo prova. Se per due o tre di essi non riesci a indicare un documento, la mossa 1 ti ha già dato la risposta che ti serviva: lo scudo è fragile, e va gestita la crisi, non difesa un’etichetta.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è questo: la visura dice che sei ancora iscritto, ma i requisiti sostanziali non ci sono più da tempo. Non considerare l’iscrizione una corazza. La Cassazione ha affermato che l’iscrizione nella sezione speciale non preclude al giudice la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti, e la giurisprudenza di merito è ferma nel ritenere che l’esenzione presupponga non solo l’iscrizione ma l’effettiva ricorrenza di tutti i presupposti dell’art. 25. In sede di istruttoria prefallimentare il tribunale entra nel merito: guarda se hai davvero speso in ricerca e sviluppo, se il personale qualificato esisteva, se il progetto innovativo è stato implementato. Se scopri che i requisiti sostanziali sono fragili, cambia strategia in questa mossa: smetti di puntare sullo scudo e passa direttamente alla mossa 2 per capire dove ti colloca la dimensione.

Il secondo imprevisto: la cancellazione tout court della società dal registro delle imprese. Non usarla come scorciatoia pensando che chiuda la partita. La cancellazione non fa evaporare i debiti e non impedisce l’apertura di una procedura concorsuale nell’anno successivo.

Check di completamento

Non passare alla mossa 2 finché non hai verificato tutte e tre queste condizioni:

  1. Hai una data certa di costituzione e una data certa di iscrizione in sezione speciale, entrambe documentate.
  2. Hai messo per iscritto, con prove documentali allegate, quali requisiti dell’art. 25 la società possiede oggi e quali ha perso.
  3. Hai applicato alla tua cronologia la disciplina della L. 193/2024 e il regime transitorio, arrivando a una data precisa di scadenza dell’esenzione — non a una stima.

Mossa 2 — Stabilisci se sei impresa minore: da qui dipende il menù delle procedure

Obiettivo della mossa: collocare la società dentro o fuori la categoria dell’impresa minore, perché è questa collocazione — non lo status di start-up in sé — a determinare quali procedure puoi chiedere tu e quali possono chiedere i tuoi creditori contro di te.

Quando va fatta

Immediatamente dopo la mossa 1 e, in ogni caso, prima di aprire qualsiasi trattativa formale con i creditori. Il calcolo va rifatto ogni volta che chiudi un esercizio, perché i parametri si misurano sui tre esercizi antecedenti.

Come si esegue

Prendi i bilanci dei tre esercizi precedenti — o, se la società è più giovane, quelli dall’inizio dell’attività — e verifica riga per riga:

  • attivo patrimoniale: nessuno dei tre esercizi può superare 300.000 euro;
  • ricavi lordi: nessuno dei tre esercizi può superare 200.000 euro;
  • debiti, anche non scaduti: l’ammontare complessivo non può superare 500.000 euro.

Il terzo parametro è quello che tradisce più spesso le start-up. Un finanziamento convertendo da 400.000 euro, un debito verso soci per finanziamenti infruttiferi, un residuo su un finanziamento garantito dal Fondo di garanzia PMI: sommali tutti, perché la norma parla di debiti anche non scaduti. Molte start-up che si credono “minori” perché fatturano pochissimo scoprono di non esserlo a causa dell’indebitamento accumulato per finanziare il progetto.

Se superi anche solo uno dei tre parametri, non sei impresa minore. E questo, dopo il correttivo ter, ha una conseguenza precisa.

La base giuridica

L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce l’impresa minore attraverso i tre parametri cumulativi. L’art. 2, comma 1, lett. c), include espressamente le start-up innovative tra i soggetti in stato di sovraindebitamento.

Il salto di disciplina lo ha introdotto l’art. 11 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo ter), che ha aggiunto all’art. 37, comma 1, CCII questa previsione: in deroga a quanto previsto dall’art. 31 del D.L. 179/2012, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice, nonché l’apertura della liquidazione giudiziale.

Traduci la norma in pratica e ottieni una griglia a quattro caselle:

Domanda del debitoreDomanda del creditore o del PM
Start-up innovativa impresa minoreConcordato minore, liquidazione controllata, composizione negoziata, concordato semplificatoSolo liquidazione controllata (nei limiti di legge)
Start-up innovativa non minoreTutti gli strumenti del Codice, compresa la liquidazione giudiziale su propria domandaNon può essere aperta la liquidazione giudiziale su istanza altrui finché opera l’esenzione

La logica del legislatore è comprensibile: se la start-up di dimensioni non minime ritiene che la liquidazione giudiziale sia lo strumento più adatto — perché le consente azioni revocatorie, gestione professionale dell’attivo, definizione ordinata del passivo — non deve esserle impedito di sceglierla. Ma la scelta resta sua. L’esenzione dell’art. 31 continua a operare come scudo contro le iniziative dei terzi, non come vincolo contro le iniziative del debitore.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il calcolo ambiguo: due parametri sotto soglia e uno appena sopra, magari per una posta discutibile in bilancio. Non risolverlo in autonomia e non “aggiustare” il bilancio: una riclassificazione fatta dopo che i creditori si sono mossi è il tipo di operazione che il curatore o il liquidatore ricostruisce con facilità e che può aprire profili di responsabilità. Fai invece verificare il calcolo da un professionista che risponda del risultato, e conserva la nota di calcolo: se un creditore contesterà la tua qualificazione, quella nota è la prima difesa.

Secondo imprevisto: hai depositato bilanci in ritardo o non li hai depositati affatto. Sappi che l’omesso deposito non ti mette al riparo — semmai indebolisce la tua posizione, perché rende meno credibile ogni tua allegazione dimensionale. Deposita ciò che manca prima di avviare qualsiasi procedura.

Check di completamento

  1. Hai un prospetto scritto dei tre parametri per ciascuno dei tre esercizi rilevanti, con i riferimenti alle voci di bilancio.
  2. Hai censito tutti i debiti, compresi quelli non scaduti, i finanziamenti soci e le linee bancarie utilizzate.
  3. Hai una conclusione univoca — impresa minore sì o no — e sai quale riga della griglia ti riguarda.

Mossa 3 — Fotografa la crisi con numeri, non con sensazioni

Obiettivo della mossa: costruire il documento che ti servirà in tutte le mosse successive — la fotografia certificata della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, con l’elenco completo dei creditori e la ricostruzione delle cause dell’indebitamento.

Quando va fatta

Nei primi dieci-quindici giorni dall’avvio del piano. Se hai già ricevuto un’istanza, comprimila nei tempi che il tribunale ti concede, ma non saltarla: senza questa fotografia arrivi in udienza con affermazioni e la controparte arriva con documenti.

Come si esegue

Costruisci sei elaborati, in questo ordine.

Una situazione patrimoniale aggiornata a data recente, non il bilancio dell’ultimo esercizio chiuso. Serve la fotografia di oggi.

L’elenco nominativo di tutti i creditori con importo, causale, data di scadenza, esistenza di garanzie e di cause di prelazione. Separa i creditori privilegiati dai chirografari: senza questa separazione non puoi costruire nessuna proposta.

Un piano di cassa a sei mesi, settimana per settimana per i primi due mesi. È il documento che ti dice quanto tempo hai davvero. La maggior parte degli imprenditori scopre in questa fase di avere meno settimane di quante ne immaginava.

L’elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni: cessioni di beni, rimborsi di finanziamenti soci, pagamenti preferenziali a fornitori collegati, trasferimenti di rami d’azienda, cessioni di marchi o software. Li ricostruirà comunque un curatore o un liquidatore; meglio che li ricostruisca prima tu, con il tuo legale, per sapere dove sono i punti di attrito.

La ricostruzione delle cause dell’indebitamento, con la cronologia di come si è formato il debito. Non è un esercizio narrativo: è un requisito di ammissibilità. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026, ha stabilito che nella liquidazione controllata su istanza del debitore la relazione dell’OCC deve indicare, a pena di inammissibilità, le cause dell’indebitamento e la diligenza usata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. Se non hai la ricostruzione, l’OCC non può scriverla, e senza quella la domanda si ferma sulla soglia.

L’inventario degli asset immateriali: brevetti, domande di brevetto, software, marchi, know-how, contratti di sviluppo, codice sorgente. In una start-up questo è spesso l’unico attivo reale, ed è anche il più difficile da valutare. Nel caso deciso dalla Corte d’Appello di Torino nel febbraio 2026 la società chiedeva proprio una consulenza tecnica per la valutazione di progetti tecnologici immateriali: la stima degli intangibili è terreno di battaglia, e chi arriva con una perizia pronta ha un vantaggio.

La base giuridica

L’art. 2086, comma 2, del codice civile impone all’imprenditore che operi in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Gli artt. 3 e seguenti del Codice della crisi specificano gli obblighi e gli indici. Il dovere di attivarsi senza indugio non è un consiglio: è la misura su cui verranno valutati gli amministratori se le cose andranno male.

Ricorda anche il meccanismo delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati previsto dal Codice: gli enti titolari di crediti contributivi e fiscali segnalano all’imprenditore e all’organo di controllo il superamento di determinate soglie di esposizione, invitandolo a valutare l’accesso alla composizione negoziata. Se hai ricevuto una segnalazione di questo tipo e non hai fatto nulla, quella lettera è agli atti e verrà usata.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: la contabilità è disordinata o incompleta, tipico delle start-up che hanno investito tutto nel prodotto e poco nell’amministrazione. Non improvvisare una ricostruzione affrettata. Metti un commercialista sul recupero contabile e, nel frattempo, avvia comunque le verifiche della mossa 4: le due attività possono correre in parallelo, purché tu sappia che non potrai depositare nulla finché la contabilità non è ricostruita.

Secondo imprevisto: emergono operazioni potenzialmente critiche — un rimborso di finanziamento soci nei mesi precedenti, una cessione di software a una società collegata. Non nasconderle e non tentare di “sistemarle” con atti successivi. Portale al tuo legale e costruisci la spiegazione documentale: è infinitamente meglio arrivare con una giustificazione preparata che farsele contestare in sede di relazione del liquidatore.

Check di completamento

  1. Hai i sei elaborati, datati e firmati, in un unico fascicolo.
  2. Il piano di cassa ti dice, in settimane, quanto tempo hai prima dell’insolvenza conclamata.
  3. La ricostruzione delle cause dell’indebitamento è scritta, non solo pensata, ed è coerente con i documenti contabili.

Mossa 4 — Metti l’impresa al riparo prima di trattare

Obiettivo della mossa: fermare o prevenire le aggressioni dei creditori per il tempo necessario a costruire la soluzione. Nessuna trattativa seria è possibile mentre i pignoramenti corrono e i conti vengono bloccati.

Quando va fatta

Appena la mossa 3 ti dice che i flussi non reggono, e comunque prima che il primo creditore ottenga un titolo esecutivo. Se un’istanza è già pendente, questa mossa diventa la prima in assoluto e va eseguita in giorni, non in settimane.

Come si esegue

Lo strumento principale è la composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi. È accessibile alle imprese commerciali e agricole iscritte al registro delle imprese che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. Non ci sono soglie dimensionali minime, e le start-up innovative rientrano nel perimetro: l’art. 25-quater CCII disciplina espressamente l’accesso delle imprese sotto soglia con un iter semplificato, e l’istanza può essere presentata anche tramite un Organismo di composizione della crisi.

I passaggi operativi sono questi.

Depositi l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale, allegando la documentazione contabile, il piano di risanamento in bozza, l’elenco dei creditori e il progetto di piano finanziario semestrale.

Chiedi contestualmente, se ti serve protezione immediata, l’applicazione delle misure protettive: dal momento della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, né acquisire diritti di prelazione non concordati. Il tribunale deve poi confermare le misure con il procedimento dell’art. 19 CCII, e i termini di quel procedimento sono stretti: il ricorso va depositato lo stesso giorno della pubblicazione o il giorno successivo.

Sappi esattamente cosa ti danno e per quanto tempo. Le misure protettive, una volta confermate, vengono concesse per un termine non superiore a quattro mesi, prorogabile su istanza delle parti fino a un massimo complessivo di dodici mesi. In quel periodo i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni con cui l’attività viene esercitata, non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.

A questo si aggiungono due effetti che in una start-up valgono spesso più della protezione dalle esecuzioni. Il primo: le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare, sospendere o revocare le linee di credito per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata, e la revoca non può essere motivata soltanto da quella circostanza. Il secondo: su richiesta dell’imprenditore, dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative restano sospese le regole codicistiche sulla riduzione del capitale per perdite e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Per una società che ha eroso il capitale finanziando ricerca e sviluppo, questa sospensione è la differenza tra poter trattare e dover liquidare.

L’incarico dell’esperto ha una durata definita — di regola centottanta giorni, prorogabili nei casi previsti — e questo ti dà il perimetro temporale entro cui il negoziato deve produrre un risultato. Considera quella durata come il tuo cronoprogramma, non come un orizzonte elastico.

Viene nominato un esperto indipendente, che convoca le parti e conduce le trattative. L’esperto non decide: facilita, verifica la ragionevolezza delle prospettive di risanamento e, alla fine, redige una relazione finale.

Durante le trattative chiedi, dove serve, l’autorizzazione del tribunale ai finanziamenti prededucibili e alla cessione dell’azienda o di rami di essa senza effetto successorio sui debiti. Per una start-up con asset immateriali di valore, questa è spesso l’unica strada per monetizzare la tecnologia prima che si deprezzi.

Su questo passaggio conta molto chi hai al tuo fianco: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e professionista fiduciario di un OCC, e conosce quindi la composizione negoziata sia dal lato di chi la conduce sia dal lato di chi vi accede.

La base giuridica

Artt. 12-25-quinquies CCII per la composizione negoziata, con l’art. 25-quater dedicato alle imprese sotto soglia; artt. 18 e 19 CCII per le misure protettive e la loro conferma; art. 22 CCII per le autorizzazioni del tribunale; art. 23 CCII per gli esiti delle trattative.

Nota bene l’esito di uscita: se le trattative non riescono, l’art. 25-quater, comma 4, consente anche all’imprenditore sotto soglia di proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 25-sexies CCII, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. È una procedura senza voto dei creditori, in cui il tribunale omologa dopo aver verificato regolarità del procedimento, fattibilità del piano e assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. Per chi non ha più nulla da risanare ma vuole chiudere in modo ordinato, è una via rapida.

Una precisazione sui termini che vale per tutto il piano: dove la sospensione feriale opera, il periodo da considerare va dal 1° al 31 agosto. Ma non contare su agosto per guadagnare tempo nei procedimenti di apertura e revoca delle procedure concorsuali, dove la sospensione tradizionalmente non trova applicazione. Verifica caso per caso con il tuo legale prima di programmare un deposito a cavallo del mese.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: il tribunale non conferma le misure protettive, o le revoca perché ritiene che manchino prospettive di risanamento. Non è la fine del piano, ma cambia la sequenza: devi passare rapidamente alla mossa 5 e scegliere lo strumento concorsuale, perché senza protezione i creditori riprendono a muoversi e il tempo lavora contro di te.

Secondo imprevisto: uno o più creditori strategici — tipicamente la banca che ha erogato il finanziamento garantito, o il fornitore che possiede l’infrastruttura tecnologica — rifiutano di sedersi al tavolo. Qui la leva è duplice: da un lato le misure protettive impediscono la revoca unilaterale degli affidamenti per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata; dall’altro, la prospettiva concreta di una liquidazione con soddisfazione minima è un argomento che va messo sul tavolo con i numeri della mossa 3, non con le parole.

Terzo imprevisto: hai già una procedura pendente. L’art. 25-quinquies CCII pone limitazioni all’accesso alla composizione negoziata quando pendono altre procedure; verificale prima di depositare, perché un’istanza inammissibile brucia tempo prezioso.

Check di completamento

  1. L’istanza è stata depositata sulla piattaforma con tutta la documentazione richiesta, e hai la ricevuta.
  2. Se hai chiesto misure protettive, il ricorso di conferma è stato depositato nei termini e conosci la data dell’udienza.
  3. Hai un calendario scritto delle trattative e un interlocutore identificato per ciascun creditore rilevante.

Mossa 5 — Scegli lo strumento: concordato minore, liquidazione controllata o percorso ordinario

Obiettivo della mossa: scegliere, con criteri verificabili e non per istinto, la procedura che chiude la crisi. È la mossa che determina se salvi l’attività, se la liquidi in modo ordinato o se subisci una liquidazione decisa da altri.

Quando va fatta

Appena la composizione negoziata mostra il suo esito — positivo o negativo — o, se hai saltato quella fase perché non c’erano prospettive di risanamento, subito dopo la mossa 3. Se ti è stata notificata un’istanza altrui, questa mossa va anticipata: depositare una domanda propria prima che il tribunale decida sull’istanza altrui è, molto spesso, la differenza tra scegliere e subire.

Come si esegue

Metti sul tavolo le quattro strade e scarta per esclusione.

Il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII). È la procedura di sovraindebitamento che consente alla società di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti. Il contenuto della proposta è libero: percentuali, tempi, cessione di beni, continuità dell’attività, apporto di risorse esterne. Il debitore conserva la gestione ordinaria, assistito dall’OCC. Attenzione a un limite decisivo: il concordato minore è proponibile solo quando prosegue l’attività d’impresa, salvo che vi sia l’apporto di risorse esterne capaci di incrementare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Se l’attività è ferma e nessuno mette denaro fresco, il concordato minore non è la tua strada.

Il percorso del concordato minore ha quattro passaggi che devi conoscere prima di sceglierlo. La domanda si deposita con la relazione dell’OCC e con gli allegati previsti dall’art. 76 CCII: elenco dei creditori, elenco degli atti di disposizione del quinquennio, dichiarazioni fiscali, situazione patrimoniale, piano. L’apertura viene disposta dal giudice quando la proposta è ammissibile e il piano non appare manifestamente inidoneo: con il decreto di apertura possono essere disposte misure che bloccano le azioni esecutive dei creditori. L’approvazione passa dal consenso dei creditori, che deve raggiungere la maggioranza dei crediti ammessi al voto. L’omologazione è il provvedimento con cui il tribunale, verificata la regolarità e risolte le eventuali contestazioni sulla convenienza, rende il concordato vincolante per tutti i creditori anteriori.

Due avvertenze pratiche. La prima riguarda i crediti pubblici: quando l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali è determinante per il raggiungimento delle maggioranze, il Codice consente al tribunale di omologare anche in presenza del loro dissenso, purché la proposta risulti conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. È uno snodo tecnico che va preparato con una relazione comparativa rigorosa, non affermato in udienza.

La seconda riguarda l’esecuzione. L’omologazione non chiude la partita: il concordato va eseguito. L’inadempimento apre alla revoca dell’omologazione e, come prevede espressamente l’art. 83 CCII, alla successiva apertura della liquidazione controllata. Una proposta costruita su percentuali che non potrai mantenere non è una soluzione: è un rinvio che ti costerà anche la credibilità residua davanti al tribunale.

La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII). È la procedura liquidatoria dei soggetti sovraindebitati. Un liquidatore nominato dal tribunale prende in mano il patrimonio, lo realizza e lo distribuisce ai creditori secondo le cause di prelazione. È la strada di chi non ha più un’attività da salvare e vuole chiudere sotto controllo giudiziale, con l’obiettivo dell’esdebitazione finale. La procedura ha una durata non inferiore a tre anni dall’apertura. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza del 29 novembre 2024 n. 249, ha dichiarato ammissibile proprio la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da una start-up innovativa, in un contesto in cui i creditori chiedevano invece la liquidazione giudiziale.

Il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII). Accessibile solo come esito di una composizione negoziata non riuscita, entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto. Niente voto dei creditori, omologazione del tribunale su verifica di regolarità, fattibilità e non pregiudizio. È lo strumento di chi ha provato a risanare, non ci è riuscito, e vuole liquidare senza subire la procedura più invasiva.

Gli strumenti ordinari e la liquidazione giudiziale su propria domanda (art. 37, comma 1, CCII). Disponibili solo se non sei impresa minore. Se la società ha dimensioni significative, asset da valorizzare, contenziosi attivi da coltivare o atti pregressi da sottoporre a revocatoria, la liquidazione giudiziale chiesta dal debitore può essere la scelta più razionale: dà al curatore poteri che il liquidatore controllato non ha e può portare a un risultato migliore per tutti, imprenditore compreso.

Il criterio di scelta, ridotto all’osso, è questo:

Domanda da porsiSe la risposta è sìSe la risposta è no
L’attività prosegue o c’è chi apporta risorse esterne?Valuta il concordato minoreEscludi il concordato minore
Hai concluso una composizione negoziata senza accordo negli ultimi 60 giorni?Valuta il concordato semplificatoStrada non disponibile
Sei impresa minore ai sensi dell’art. 2, lett. d), CCII?Liquidazione controllataPuoi accedere anche alla liquidazione giudiziale su tua domanda
Ci sono atti pregressi da sottoporre a revocatoria o contenziosi attivi rilevanti?La liquidazione giudiziale può dare di più, se accessibileLiquidazione controllata o concordato semplificato

La base giuridica

Artt. 74-83 CCII per il concordato minore; artt. 268-277 CCII per la liquidazione controllata; art. 25-sexies CCII per il concordato semplificato; art. 37, comma 1, CCII come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. 136/2024 per l’accesso volontario delle start-up non minori agli strumenti ordinari e alla liquidazione giudiziale. Per le società, ricorda l’art. 120-bis CCII: la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi spetta agli amministratori e va assunta con verbale redatto da notaio e iscritto nel registro delle imprese.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: hai scelto il concordato minore ma la proposta non raggiunge le maggioranze, oppure il tribunale nega l’omologazione. La conseguenza non è il ritorno al punto di partenza: il Codice prevede il passaggio alla liquidazione controllata e, per le imprese non minori, la possibilità di approdare alla liquidazione giudiziale. Per questo la proposta va costruita con una percentuale sostenibile e non con una percentuale di facciata: un concordato minore rifiutato ti lascia in una posizione peggiore di quella da cui sei partito, perché hai bruciato tempo e credibilità.

Secondo imprevisto: un creditore contesta la tua qualifica di impresa minore per spostare la partita sulla liquidazione giudiziale. Qui la nota di calcolo della mossa 2 e i bilanci depositati sono la tua difesa. Se invece è il pubblico ministero a muoversi, verifica subito la legittimazione: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 1° giugno 2023, ha escluso che il pubblico ministero possa chiedere la liquidazione controllata di una start-up innovativa “in via degradata” rispetto a un’istanza di liquidazione giudiziale inammissibile, osservando che la legittimazione del PM alla liquidazione controllata non è prevista dalla legge e non può essere ricavata da un generico potere di intervento.

Check di completamento

  1. Hai scritto, in una pagina, perché hai scelto quello strumento e perché hai scartato gli altri tre.
  2. Se sei una società, hai il verbale notarile ex art. 120-bis CCII.
  3. Hai verificato la competenza territoriale del tribunale a cui ti rivolgi, perché un errore su questo punto costa mesi.

Mossa 6 — Costruisci il dossier con l’OCC e presidia i requisiti di ammissibilità

Obiettivo della mossa: arrivare al deposito con un fascicolo che superi il vaglio di ammissibilità al primo colpo. La maggior parte delle domande di sovraindebitamento non viene respinta nel merito: viene dichiarata inammissibile per carenze documentali.

Quando va fatta

Subito dopo la scelta dello strumento. Metti in conto quattro-otto settimane tra nomina del gestore, raccolta documentale e redazione della relazione: se hai istanze pendenti, chiedi al tribunale i termini necessari e dimostra di esserti già attivato.

Come si esegue

Presenti istanza all’Organismo di composizione della crisi competente, oppure chiedi al presidente del tribunale la nomina di un professionista che ne svolga le funzioni. Viene nominato il gestore della crisi, che è il professionista che redige la relazione particolareggiata destinata al tribunale.

Il gestore ti chiederà, e tu devi avere già pronto dalla mossa 3: situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori con cause di prelazione, elenco degli atti di disposizione del quinquennio, dichiarazioni fiscali degli ultimi tre esercizi, ricostruzione delle cause dell’indebitamento, valutazione degli asset. Per una start-up aggiungi la documentazione sul progetto innovativo: contratti di sviluppo, brevetti, licenze, contratti con incubatori o acceleratori, verbali di aumento di capitale, term sheet degli investitori.

La relazione dovrà esprimersi su tre profili che il tribunale leggerà per primi: le cause dell’indebitamento, la diligenza con cui hai assunto le obbligazioni e la fattibilità del piano o la convenienza della liquidazione.

Su questo la Cassazione è stata netta: con l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026 ha stabilito che nella liquidazione controllata su istanza del debitore l’indicazione, nella relazione dell’OCC, delle cause dell’indebitamento e della diligenza nell’assunzione delle obbligazioni è richiesta a pena di inammissibilità. Non è un adempimento formale: è la porta d’ingresso.

Un punto specifico delle start-up merita attenzione. La ricostruzione delle cause dell’indebitamento, in una società nata per sviluppare una tecnologia, deve spiegare il fallimento del progetto senza trasformarsi in un’ammissione di imprudenza. Il debito contratto per finanziare ricerca e sviluppo che poi non ha prodotto risultati commerciali è fisiologico nel modello start-up: va raccontato come rischio d’impresa documentato — milestone tecniche, tentativi di raccolta, contratti non andati a buon fine — e non come leggerezza gestionale.

La base giuridica

Artt. 68 e seguenti CCII per il ruolo dell’OCC nelle procedure di sovraindebitamento; art. 76 CCII per la domanda di concordato minore e i suoi allegati; art. 269 CCII per la domanda di liquidazione controllata; art. 270 CCII per l’apertura.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: mancano documenti che non dipendono da te, come estratti conto storici di rapporti bancari chiusi o documentazione contabile detenuta da un ex consulente. Attivati formalmente — richiesta scritta alla banca, diffida all’ex professionista, richiesta di accesso agli atti — e conserva la prova di averlo fatto. Una carenza documentale motivata e documentata è tollerata; una carenza inspiegata no.

Secondo imprevisto: il gestore della crisi individua profili critici, ad esempio pagamenti preferenziali o distrazioni di asset. Non contrapporti al gestore: la sua relazione non è un atto di parte e una relazione negativa che tu hai cercato di condizionare è molto peggio di una relazione che dà atto di criticità spiegate.

Check di completamento

  1. Il gestore della crisi è nominato e hai il provvedimento.
  2. La relazione affronta esplicitamente cause dell’indebitamento e diligenza, con riferimenti ai documenti.
  3. Il fascicolo è completo e ordinato per indice, pronto per il deposito.

Mossa 7 — Presidia il fronte personale: garanzie, responsabilità, patrimonio dei fondatori

Obiettivo della mossa: impedire che la crisi della società si trasformi automaticamente nella crisi personale dei fondatori e degli amministratori. È la mossa che quasi tutti rimandano e che quasi tutti rimpiangono di aver rimandato.

Quando va fatta

In parallelo alla mossa 5, non dopo. Le azioni contro gli amministratori e le escussioni delle garanzie personali seguono tempi propri, che non aspettano la chiusura della procedura societaria.

Come si esegue

Censisci per prima cosa tutte le garanzie personali rilasciate: fideiussioni bancarie, garanzie su leasing, avalli su effetti, lettere di patronage forti, pegni su quote personali, ipoteche sulla casa. Per ciascuna annota chi è il garante, quale obbligazione garantisce, se è specifica o omnibus, qual è il massimale e se è stata escussa.

Verifica poi la posizione degli amministratori. Dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale: la violazione di questo dovere espone al risarcimento, con il criterio di quantificazione dei netti patrimoniali previsto dall’art. 2486 del codice civile. Nelle start-up questo scenario è frequente, perché la perdita del capitale arriva presto e spesso l’attività prosegue per mesi nella speranza del round successivo. Fissa una data: quando il capitale è sceso sotto il minimo legale? Cosa è stato fatto nei sessanta giorni successivi? Se non è stata convocata l’assemblea, quel silenzio è il primo punto che verrà contestato.

Controlla i finanziamenti dei soci: nelle srl i rimborsi effettuati nell’anno precedente l’apertura della procedura sono soggetti a restituzione secondo la disciplina della postergazione. Se un socio è stato rimborsato mentre i fornitori non venivano pagati, mettilo in conto adesso.

Valuta infine se i fondatori-persone fisiche debbano attivare un percorso di sovraindebitamento personale. Se sei garante di debiti sociali per importi che non puoi onorare, la procedura societaria non ti libera: la liberazione passa da un tuo percorso, che può essere la ristrutturazione dei debiti del consumatore — quando il debito ha natura personale e non professionale — oppure il concordato minore o la liquidazione controllata personale. I due percorsi, societario e personale, vanno progettati insieme e non in sequenza, perché il secondo influenza la convenienza del primo.

La base giuridica

Art. 2086, comma 2, e art. 2486 del codice civile per i doveri e le responsabilità degli amministratori; artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. per la postergazione dei finanziamenti soci; artt. 65 e seguenti CCII per le procedure di sovraindebitamento delle persone fisiche; art. 255 CCII per le azioni di responsabilità esercitabili nelle procedure liquidatorie.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: la banca escute la fideiussione mentre la società è in composizione negoziata. Le misure protettive tutelano il patrimonio dell’impresa, non automaticamente quello dei garanti. Verifica se ricorrono i presupposti per estenderle ai soci illimitatamente responsabili e, nel frattempo, valuta una trattativa diretta con l’istituto: l’interesse della banca è il recupero, e una proposta seria sul patrimonio personale può valere più di un’esecuzione lunga.

Secondo imprevisto: emergono atti dispositivi sul patrimonio personale compiuti dopo l’assunzione delle garanzie — la donazione dell’immobile ai figli, il trasferimento della quota. Sappi che sono aggredibili con l’azione revocatoria ordinaria e che la loro presenza pesa sul giudizio di meritevolezza nelle procedure personali. Portali in emersione tu, con il tuo legale, invece di lasciarli scoprire.

Check di completamento

  1. Hai la mappa completa delle garanzie personali, con massimali e stato di escussione.
  2. Hai la cronologia societaria: perdita del capitale, delibere assunte, atti compiuti dopo.
  3. Sai se e quale percorso personale attiveranno i fondatori, e con quali tempi rispetto alla procedura societaria.

Mossa 8 — Chiudi il cerchio: esdebitazione e ripartenza

Obiettivo della mossa: arrivare alla liberazione dai debiti residui. Senza questo passaggio le mosse precedenti hanno ordinato la crisi ma non l’hanno chiusa.

Quando va fatta

La programmazione va fatta all’inizio, all’atto della mossa 5, perché la scelta dello strumento determina i tempi e i presupposti dell’esdebitazione. L’esecuzione arriva alla chiusura della procedura liquidatoria o all’esecuzione del concordato.

Come si esegue

Se hai percorso il concordato minore, l’effetto esdebitativo discende dall’omologazione e dalla regolare esecuzione del piano: eseguito il piano, i creditori anteriori non possono pretendere altro. Presidia quindi l’esecuzione, perché l’inadempimento apre alla risoluzione e alla successiva liquidazione.

Se hai percorso la liquidazione controllata, l’esdebitazione del debitore persona fisica opera di diritto alla chiusura della procedura, e comunque decorsi tre anni dalla sua apertura, salvo che ricorrano le cause ostative previste dalla legge — in particolare la frode ai creditori o la condotta gravemente colposa nella formazione dell’indebitamento. Per i soci illimitatamente responsabili l’effetto si estende secondo le regole proprie.

Per la persona fisica che non ha nulla da offrire esiste l’esdebitazione del debitore incapiente, concedibile una sola volta, con l’obbligo di corrispondere ai creditori quanto eventualmente sopravvenga nei quattro anni successivi, entro i limiti di legge.

Sappi però che l’esdebitazione non cancella tutto. Restano esclusi dal beneficio, tra gli altri, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Se nella tua posizione ci sono voci di questo tipo, mettile in conto fin da subito: l’esdebitazione non le toccherà e vanno gestite separatamente.

Attenzione anche alle cause ostative soggettive. Il beneficio è precluso a chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, a chi ha distratto attivo o esposto passività insussistenti, a chi ha ostacolato lo svolgimento della procedura omettendo di collaborare con gli organi nominati. È qui che torna utile tutto il lavoro della mossa 3 e della mossa 6: una ricostruzione documentata delle cause dell’indebitamento, una collaborazione piena con il gestore e con il liquidatore, la spontanea emersione delle operazioni critiche sono il modo in cui si costruisce, mese dopo mese, la condizione per ottenere il beneficio finale. L’esdebitazione non si chiede alla fine: si merita durante.

Programma anche la ripartenza operativa. Una start-up che ha chiuso non impedisce ai fondatori di costituirne un’altra, ma il modo in cui la prima viene chiusa condiziona pesantemente la seconda: rapporti bancari, accesso al Fondo di garanzia, credibilità verso gli investitori, eventuali segnalazioni in centrale rischi. Chiudere con una liquidazione controllata regolare e un’esdebitazione ottenuta è un biglietto da visita molto diverso da una liquidazione giudiziale subita con relazione del curatore che segnala irregolarità.

La base giuridica

Artt. 278-283 CCII per l’esdebitazione; art. 282 CCII per l’esdebitazione di diritto del debitore persona fisica nella liquidazione controllata; art. 283 CCII per l’esdebitazione del debitore incapiente; art. 81 CCII per l’esecuzione del concordato minore e art. 83 CCII per l’apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell’omologazione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: un creditore si oppone all’esdebitazione contestando la meritevolezza. La difesa si costruisce a monte, con la documentazione della mossa 3 e la relazione della mossa 6: se la ricostruzione delle cause dell’indebitamento è solida e coerente, l’opposizione ha poco su cui appoggiarsi.

Secondo imprevisto: sopravvenienze attive nei quattro anni successivi all’esdebitazione dell’incapiente — un’eredità, una vincita, un risarcimento. Non ignorarle: vanno dichiarate e destinate ai creditori nei limiti previsti, e l’omissione può travolgere il beneficio ottenuto.

Check di completamento

  1. Sai esattamente quale norma ti concede l’esdebitazione e a quali condizioni.
  2. Hai verificato l’assenza di cause ostative, con il tuo legale, prima della chiusura della procedura.
  3. Hai un piano scritto per la ripartenza: forma giuridica, rapporti bancari, tempistiche.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Servono a far vedere come cambia l’esito a seconda della tempestività, non a descrivere casi reali.

Simulazione 1 — La stessa società, due tempi diversi.

Società costituita il 14 febbraio 2022, iscritta in sezione speciale il 3 maggio 2022. Debiti complessivi 487.300 euro, di cui 212.000 verso una banca con finanziamento garantito, 96.400 verso fornitori, 118.900 verso l’erario e gli enti previdenziali, 59.000 verso i soci per finanziamenti infruttiferi. Attivo patrimoniale 178.500 euro, ricavi 2024 pari a 41.200 euro. La società è impresa minore: tutti e tre i parametri sono sotto soglia.

Percorso A — Esegue la mossa 1 entro marzo 2025. Scopre che il periodo base di tre anni scade e che nessuno dei requisiti del comma 2-bis è raggiungibile. Ha quindi una finestra limitata in cui l’esenzione ancora opera. Deposita istanza di composizione negoziata il 7 aprile 2025 con richiesta di misure protettive. Le trattative non portano a un accordo, ma il 12 settembre 2025, entro sessanta giorni dalla relazione finale, propone concordato semplificato liquidatorio. L’attivo viene realizzato senza svendita forzata, i creditori chirografari ricevono una percentuale calcolata sul valore di cessione del software a un acquirente individuato durante le trattative.

Percorso B — Non fa nulla fino a ottobre 2025. Nel frattempo un fornitore ottiene decreto ingiuntivo, lo rende esecutivo e notifica pignoramento presso terzi sul conto. La società resta senza liquidità operativa e il potenziale acquirente del software si ritira. A quel punto l’unica strada resta la liquidazione controllata, con un liquidatore che deve realizzare un asset immateriale ormai privo di manutenzione e di team. La differenza tra i due percorsi non sta nelle norme applicabili: sta in sei mesi.

Simulazione 2 — Il parametro che tradisce.

Società con attivo 264.000 euro e ricavi 187.000 euro: due parametri sotto soglia. I soci sono convinti di essere impresa minore. Il conteggio dei debiti però restituisce 612.400 euro, perché include un finanziamento convertendo da 350.000 euro non ancora convertito e un residuo su leasing di 84.000 euro non scaduto. Superata la soglia dei 500.000 euro, la società non è impresa minore. Conseguenza operativa: può accedere, su propria domanda, anche agli strumenti ordinari e alla liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 37, comma 1, CCII. Poiché esistono atti di disposizione degli ultimi due anni potenzialmente revocabili e un contenzioso attivo verso un cliente insolvente per 94.000 euro, il calcolo di convenienza indica la liquidazione giudiziale su propria domanda come lo strumento che massimizza il realizzo. Chi avesse dato per scontata la qualifica di impresa minore avrebbe depositato una domanda di liquidazione controllata, perdendo mesi e strumenti.

Simulazione 3 — Lo scudo che non c’era.

Società iscritta in sezione speciale, ma con spese in ricerca e sviluppo pari al 6% del valore della produzione, nessun brevetto di titolarità, personale qualificato mai assunto e dichiarazione annuale di mantenimento omessa per un esercizio. Un creditore chiede l’apertura della liquidazione giudiziale. La società si difende invocando l’esenzione dell’art. 31. Il tribunale verifica i requisiti sostanziali dell’art. 25 e li ritiene insussistenti: l’iscrizione non è di per sé sufficiente. La liquidazione giudiziale viene aperta. Se la stessa società avesse eseguito la mossa 1 un anno prima, avrebbe saputo di non avere lo scudo e avrebbe potuto scegliere lei il percorso, invece di subirlo.

Simulazione 4 — Il fronte personale dimenticato.

Due fondatori, entrambi fideiussori omnibus verso la banca per 150.000 euro ciascuno. La società ottiene l’apertura della liquidazione controllata e, tre anni dopo, l’esdebitazione. I fondatori, però, non hanno attivato alcun percorso personale: la banca ha escusso le fideiussioni durante la procedura societaria, ha ottenuto decreto ingiuntivo e ha iscritto ipoteca giudiziale sulla casa di uno dei due. L’esdebitazione della società non li ha liberati. Se avessero progettato in parallelo, alla mossa 7, un percorso di sovraindebitamento personale, il debito da garanzia sarebbe entrato in quel percorso invece di sopravvivergli.


Le cinque verifiche che decidono l’udienza

Se la partita finisce davanti al tribunale — perché un creditore ha depositato un’istanza, perché hai depositato tu una domanda che viene contestata — l’esito si gioca quasi sempre su cinque verifiche preliminari. Impara a farle prima dell’udienza, non durante.

Verifica 1 — Chi ha proposto l’istanza è legittimato a farlo? Non tutti possono chiedere tutto. Finché l’esenzione dell’art. 31 opera, nessun terzo può ottenere la liquidazione giudiziale della tua start-up: la deroga del correttivo ter parla di domanda proposta esclusivamente dal debitore. E non è ammesso aggirare l’ostacolo chiedendo, in via degradata, una procedura minore: è esattamente il tentativo che il Tribunale di Milano ha respinto nel provvedimento del 1° giugno 2023.

Verifica 2 — Il tribunale adito è competente? La competenza si radica nel luogo del centro degli interessi principali del debitore, presunto coincidente con la sede legale. La presunzione è superabile, ma chi la contesta deve provarla in modo puntuale. Attenzione al termine: l’eccezione di incompetenza territoriale va sollevata entro i termini del procedimento di apertura, e chi arriva dopo la perde.

Verifica 3 — L’esenzione dell’art. 31 opera ancora? È la verifica della mossa 1, portata in udienza con i documenti. Non basta esibire la visura che riporta l’iscrizione in sezione speciale: il giudice può e deve verificare i requisiti sostanziali dell’art. 25. Prepara il fascicolo con le prove documentali di ciascun requisito, perché l’onere di allegazione è tuo.

Verifica 4 — La qualifica dimensionale è corretta? Se sostieni di essere impresa minore, aspettati che il creditore contesti il calcolo, di solito sul parametro dei debiti. Porta la nota di calcolo con i riferimenti alle voci di bilancio e i bilanci depositati. Se sostieni di non esserlo — perché vuoi accedere agli strumenti ordinari o alla liquidazione giudiziale su tua domanda — il ragionamento è speculare, ma la documentazione richiesta è la stessa.

Verifica 5 — Lo stato di insolvenza è provato? L’insolvenza è l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori. Un singolo inadempimento contestato, o un credito oggetto di contenzioso, non bastano da soli. Se il credito del ricorrente è controverso, contestalo nel merito: la disputa sull’esistenza del credito è materia che può incidere sulla legittimazione stessa a proporre l’istanza.

Queste cinque verifiche non si improvvisano la sera prima. Sono il prodotto delle mosse 1, 2 e 3: se le hai eseguite, arrivi in udienza con un fascicolo; se non le hai eseguite, arrivi con delle affermazioni.


Il piano in una pagina

Questa è la sezione da stampare e tenere sul tavolo. Se ti perdi tra un passaggio e l’altro, torna qui.

MossaObiettivoQuandoRischio se la salti
1. Accerta lo statusSapere se l’esenzione dell’art. 31 opera ancoraPrima di tuttoCostruisci la difesa su uno scudo che non c’è più
2. Qualifica dimensionaleStabilire se sei impresa minore ex art. 2, lett. d), CCIISubito dopo la mossa 1Scegli una procedura a cui non hai accesso, o rinunci a una che avevi
3. Fotografa la crisiSituazione patrimoniale, creditori, cassa, cause dell’indebitamentoPrimi 10-15 giorniArrivi in udienza senza documenti e la domanda è inammissibile
4. Metti al riparoComposizione negoziata e misure protettivePrima che un creditore ottenga titoloI pignoramenti bloccano la cassa e ogni trattativa salta
5. Scegli lo strumentoConcordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato o percorso ordinarioAll’esito della mossa 4Subisci la procedura scelta da altri anziché sceglierla tu
6. Dossier con l’OCCRelazione con cause dell’indebitamento e diligenza4-8 settimane prima del depositoInammissibilità per carenza della relazione
7. Fronte personaleGaranzie, responsabilità degli amministratori, percorso dei fondatoriIn parallelo alla mossa 5La società chiude ma i fondatori restano esposti a vita
8. EsdebitazioneLiberazione dai debiti residui e ripartenzaProgrammata dalla mossa 5, eseguita a chiusuraLa crisi è ordinata ma non chiusa: i debiti restano

Gli scenari di deviazione

Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Questi sono i tre imprevisti che si verificano più spesso, con il piano B per ciascuno.

Scenario A — Un creditore accelera e deposita istanza mentre sei alla mossa 3.

Non farti trascinare sul terreno che ha scelto lui. Fai tre cose in parallelo. Primo: verifica la competenza territoriale del tribunale adito. La competenza si radica nel luogo del centro degli interessi principali del debitore, che si presume coincidere con la sede legale, ma la presunzione è superabile — la Cassazione, con l’ordinanza n. 31727 del 4 dicembre 2025, ha precisato i presupposti e l’onere della prova per superarla, e con l’ordinanza n. 6620 del 12 marzo 2025 ha confermato la continuità della nozione di sede effettiva nel passaggio al Codice della crisi. Se la società ha trasferito la sede di recente, aspettati che il punto venga sollevato. Secondo: verifica la legittimazione di chi ha proposto l’istanza, soprattutto se si tratta del pubblico ministero. Terzo: se sei ancora nel perimetro dell’esenzione, eccepiscilo immediatamente allegando la documentazione della mossa 1 — non basta affermarlo.

In parallelo, accelera sulla mossa 5 e deposita una domanda tua. Una domanda di concordato minore o di liquidazione controllata proposta dal debitore cambia la geometria del procedimento e ti restituisce l’iniziativa.

Ricorda infine che i termini per eccepire l’incompetenza sono perentori: la Cassazione, con l’ordinanza n. 31177 del 29 novembre 2025, ha ribadito il termine entro cui l’incompetenza territoriale va eccepita o rilevata nel procedimento di apertura. Chi arriva tardi su questo punto lo perde definitivamente.

Scenario B — Il periodo di esenzione è già scaduto e te ne accorgi ora.

È lo scenario più frequente dopo la riforma del 2024, perché la riduzione del periodo base da cinque a tre anni ha colto impreparate molte società. Non perdere tempo a cercare interpretazioni che allunghino lo scudo: la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 31/2025, ha escluso che l’esenzione possa prolungarsi oltre il termine di legge anche quando l’indebitamento sia interamente riferibile al progetto innovativo originario, confermando l’apertura della liquidazione giudiziale. E la Cassazione, con l’ordinanza n. 1587 del 16 gennaio 2024, ha stabilito che la cessazione è automatica al decorso dei termini, senza che rilevino gli adempimenti amministrativi di cancellazione né la data in cui la cancellazione viene materialmente eseguita.

Il piano B è: salta alla mossa 2, stabilisci se sei impresa minore, e vai immediatamente alla mossa 5 con l’obiettivo di depositare tu per primo. Se sei impresa minore, il perimetro del sovraindebitamento resta il tuo anche dopo la scadenza dello status di start-up, perché la qualifica dimensionale è autonoma. Se non lo sei, sei nel perimetro ordinario e la scelta tra strumenti di regolazione e liquidazione giudiziale su tua domanda va fatta in settimane.

Scenario C — Manca la documentazione e l’OCC non può chiudere la relazione.

Succede quando la contabilità è lacunosa, quando un ex amministratore non consegna i documenti, quando i rapporti bancari sono stati chiusi e gli estratti conto storici non arrivano. Il piano B è procedurale: formalizza ogni richiesta per iscritto e conserva le ricevute; chiedi al giudice, dove possibile, i provvedimenti istruttori che consentono di acquisire la documentazione da terzi; e fai inserire nella relazione dell’OCC l’indicazione precisa di cosa manca, perché manca e cosa è stato fatto per ottenerlo. Una relazione che dichiara i limiti e documenta l’attivazione del debitore regge molto meglio di una relazione che sorvola.

Se la lacuna è insanabile e riguarda proprio le cause dell’indebitamento, valuta di ritardare il deposito: dopo l’ordinanza n. 11603 del 2026 la carenza su quel punto è una causa di inammissibilità, e una domanda dichiarata inammissibile brucia tempo che non hai.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 4 prima della mossa 2?

Sì, se un creditore ti sta aggredendo adesso. Le misure protettive non presuppongono la qualifica dimensionale. Ma non puoi fare la mossa 5 senza la 2: sceglieresti uno strumento senza sapere se puoi accedervi.

Se deposito istanza di composizione negoziata, i creditori lo vengono a sapere?

L’istanza in sé è riservata. La pubblicità nel registro delle imprese scatta se chiedi le misure protettive, perché quelle producono effetti verso i terzi e devono essere conoscibili. È un trade-off da valutare consapevolmente: protezione immediata contro riservatezza.

La società è cancellata dal registro delle imprese. Sono al sicuro?

No. La cancellazione non estingue i debiti e non impedisce l’apertura di una procedura nell’anno successivo. Inoltre non incide sulle garanzie personali, che restano pienamente esigibili. Se stai pensando alla cancellazione come scorciatoia, fermati alla mossa 1 e ricomincia.

Posso chiedere io la liquidazione giudiziale della mia start-up?

Se non sei impresa minore, sì: l’art. 37, comma 1, CCII te lo consente espressamente, in deroga all’art. 31 del D.L. 179/2012, con domanda proposta esclusivamente da te. Se sei impresa minore, no: il tuo binario liquidatorio è la liquidazione controllata.

Un creditore può chiedere la liquidazione giudiziale della mia start-up mentre l’esenzione opera?

No. La deroga introdotta dal correttivo ter riguarda soltanto la domanda del debitore. L’esenzione dell’art. 31 continua a operare contro le iniziative dei terzi: è questo il senso della formula “esclusivamente dal debitore”.

Quanto dura la liquidazione controllata?

Non meno di tre anni dall’apertura. È un dato da mettere in conto nella pianificazione personale dei fondatori, perché è anche il periodo al termine del quale matura l’esdebitazione di diritto del debitore persona fisica.

Ho ricevuto una segnalazione da un ente previdenziale sull’esposizione debitoria. Devo fare qualcosa?

Sì. Quella segnalazione è un invito formale a valutare l’accesso alla composizione negoziata ed entra nel fascicolo. L’inerzia successiva a una segnalazione è uno degli elementi che vengono valorizzati quando si valuta la condotta degli amministratori. Rispondi, documenta le iniziative assunte, e usa la segnalazione come acceleratore della mossa 3.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Di seguito i riferimenti verificati, organizzati per la mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riformulati in sintesi.

A sostegno della mossa 1 — verifica dello status

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 16 gennaio 2024, n. 1587. La cessazione del regime di favore che esonera la start-up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle del sovraindebitamento si produce automaticamente al decorso dei termini di legge, senza che rilevino il termine per gli adempimenti amministrativi né l’effettiva cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese. Rilevanza: distrugge l’idea che si possa guadagnare tempo sfruttando i tempi burocratici della cancellazione. La data di scadenza è quella, e va calcolata in anticipo.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 4 luglio 2022, n. 21152. L’iscrizione della società nella sezione speciale delle start-up innovative non preclude al giudice la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti per quell’iscrizione. Rilevanza: è la ragione per cui la mossa 1 non si esaurisce nella lettura della visura ma richiede la ricostruzione documentale dei requisiti sostanziali.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 2 agosto 2022, n. 23980. Il termine di non assoggettabilità della start-up innovativa alle procedure concorsuali decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda con l’autocertificazione del legale rappresentante cui segue l’iscrizione nella sezione speciale. Rilevanza: se tra costituzione e iscrizione è passato tempo, il tuo scudo è più corto di quanto la visura suggerisca.

Corte d’Appello di Brescia, Sez. I, 25 gennaio 2021. L’esenzione dalle procedure concorsuali presuppone non solo l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese, ma anche l’effettiva ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 25 del D.L. 179/2012 per la qualificazione come start-up innovativa. Rilevanza: conferma dal merito che l’iscrizione ha valore di pubblicità e non di certificazione sostanziale.

Corte d’Appello di Bologna, Sez. I civ., 24 ottobre 2018, n. 2486. Alla società costituita dopo l’entrata in vigore della legge di conversione si applica il termine di esenzione più lungo introdotto dalla novella del 2017, e la cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta entro quel termine non fa venir meno l’esenzione; nel caso deciso la dichiarazione di fallimento è stata revocata. Rilevanza: mostra che l’esenzione, quando i presupposti ci sono e sono documentati, viene riconosciuta anche in sede di reclamo.

A sostegno delle mosse 2 e 5 — qualifica dimensionale e scelta dello strumento

Tribunale di Firenze, 29 novembre 2024, n. 249. Dichiarata ammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da una società start-up innovativa, previa verifica giudiziale dei requisiti di innovatività. Rilevanza: è la conferma operativa che la liquidazione controllata è il binario liquidatorio della start-up che resta nel perimetro del sovraindebitamento.

Tribunale di Milano, 1° giugno 2023. Inammissibile l’istanza del pubblico ministero volta a ottenere la liquidazione controllata di una start-up innovativa in via degradata rispetto a un’inammissibile istanza di liquidazione giudiziale: la legittimazione del PM alla liquidazione controllata non è prevista e non può essere desunta dal generale potere di intervento. Rilevanza: è l’argomento da opporre quando qualcuno prova a raggiungere per via indiretta un risultato che la legge preclude.

Corte d’Appello di Bologna, Sez. III civ., 20 febbraio 2024. Pronuncia dedicata ai presupposti perché una società start-up innovativa possa essere ammessa alla liquidazione controllata. Rilevanza: conferma che l’accesso non è automatico e che il vaglio dei presupposti soggettivi e oggettivi resta pieno.

A sostegno degli scenari di deviazione

Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 31/2025. L’esenzione dalle procedure concorsuali maggiori non può prolungarsi oltre il termine di legge nemmeno quando l’indebitamento sia riferibile al progetto innovativo originario; confermata l’apertura della liquidazione giudiziale di una società costituita come start-up innovativa e poi rimasta inattiva. Rilevanza: chiude la porta all’argomento “il debito è tutto del progetto, quindi lo scudo deve valere ancora”.

Corte d’Appello di Torino, Sez. I civ., 24 febbraio 2026, n. 373. Pronuncia su competenza e presupposti di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di una start-up innovativa, in un caso in cui la società chiedeva in via subordinata l’applicazione della liquidazione controllata e una consulenza tecnica sulla valutazione di progetti tecnologici immateriali; nel primo grado aveva pesato l’omissione della dichiarazione annuale di mantenimento. Rilevanza: mostra quanto gli adempimenti dichiarativi periodici incidano sul giudizio di permanenza dello status.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 12 marzo 2025, n. 6620. In tema di competenza per i procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza resta valida la continuità tra la nozione di sede effettiva e quella di centro degli interessi principali. Rilevanza: serve quando la competenza territoriale diventa terreno di scontro.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31727. Precisati i presupposti e l’onere della prova necessari per superare la presunzione di coincidenza tra competenza territoriale e sede legale. Rilevanza: chi eccepisce la diversa sede effettiva deve provarla, e la prova non è generica.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 29 novembre 2025, n. 31177. Individuato il termine entro cui l’incompetenza territoriale va eccepita o rilevata nel procedimento di apertura, con la necessità che l’eventuale domanda di concordato sia proposta davanti allo stesso tribunale. Rilevanza: rende perentoria una difesa che molti sollevano troppo tardi.

Cassazione civile, Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25491. Affermata la ricorribilità in Cassazione del provvedimento che accoglie il reclamo contro il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: conferma che la partita non si chiude in appello e che la continuità difensiva fino al giudizio di legittimità ha effetti concreti.

A sostegno delle mosse 6 e 8

Cassazione civile, ordinanza 28 aprile 2026, n. 11603. Nella liquidazione controllata su istanza del debitore è richiesta, a pena di inammissibilità, l’indicazione nella relazione dell’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza usata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. Rilevanza: è la ragione per cui la ricostruzione delle cause dell’indebitamento è un elaborato della mossa 3 e non un allegato dell’ultimo minuto.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo su una crisi di start-up innovativa. Non sono formule generiche: sono attività che vengono svolte materialmente sul tuo fascicolo.

  1. Ricostruiamo lo status della società incrociando visura storica, atto costitutivo, dichiarazioni annuali di mantenimento e documentazione sui requisiti dell’art. 25 D.L. 179/2012, e determiniamo la data esatta in cui l’esenzione dell’art. 31 cessa o è cessata.
  2. Calcoliamo la qualifica dimensionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII sui tre esercizi rilevanti, producendo una nota di calcolo documentata che regge alla contestazione di un creditore.
  3. Costruiamo la fotografia della crisi: situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori con cause di prelazione, piano di cassa settimanale, elenco degli atti di disposizione del quinquennio, ricostruzione scritta delle cause dell’indebitamento.
  4. Depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma nazionale e curiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive, con i termini strettissimi che quel procedimento impone.
  5. Conduciamo le trattative con banche, fornitori ed enti durante la composizione negoziata, predisponendo le istanze di autorizzazione al tribunale per i finanziamenti prededucibili e per la cessione dell’azienda o di rami di essa.
  6. Redigiamo la domanda di concordato minore o di liquidazione controllata e coordiniamo il lavoro con l’OCC, presidiando in particolare i contenuti della relazione che la Cassazione richiede a pena di inammissibilità.
  7. Impostiamo la difesa contro le istanze di terzi, verificando legittimazione, competenza territoriale e persistenza dell’esenzione, e depositando quando opportuno una domanda del debitore che riporti l’iniziativa dalla tua parte.
  8. Mappiamo e gestiamo il fronte personale: fideiussioni, avalli, pegni su quote, responsabilità degli amministratori, postergazione dei finanziamenti soci, e progettiamo il percorso di sovraindebitamento personale dei fondatori in parallelo a quello societario.
  9. Seguiamo l’esecuzione del piano o della liquidazione fino all’esdebitazione, verificando l’assenza di cause ostative prima della chiusura e gestendo le eventuali opposizioni dei creditori.
  10. Portiamo avanti la linea difensiva in appello e, quando serve, in Cassazione, senza cambiare difensore e senza cambiare impostazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo, due di queste abilitazioni pesano in modo particolare. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e come professionista fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno il documento che decide l’ammissibilità della tua domanda — la relazione dell’OCC — e sa quali informazioni, in quale forma, il tribunale si aspetta di trovarvi. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, e questo cambia il modo in cui si costruisce l’istanza, si scandiscono le trattative e si prepara l’uscita verso il concordato semplificato.

La continuità della strategia è il secondo elemento che fa la differenza. L’impostazione decisa nella mossa 1 è la stessa che viene difesa davanti al tribunale, poi in sede di reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna ricostruzione da rifare a metà percorso. Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché il calcolo dei parametri dimensionali, la ricostruzione contabile e la valutazione degli asset immateriali sono lavoro tecnico che non si improvvisa, mentre la strategia processuale è lavoro legale che non si delega.


In chiusura

Ogni mossa fatta nei termini è un’opzione che resta aperta; ogni mossa rimandata è una porta che si chiude e che non si riapre. Questo vale in ogni crisi d’impresa, ma vale doppio per una start-up innovativa, perché il regime che ti protegge ha una scadenza precisa, oggi più breve di quanto la maggior parte degli imprenditori creda, e perché dopo quella scadenza l’iniziativa passa ai tuoi creditori.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia esattamente perché sta nel punto in cui si incontrano due mondi che raramente stanno nelle stesse mani. La crisi di una start-up innovativa si tratta con gli strumenti del sovraindebitamento, e su quel fronte serve chi sia Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC. Ma si previene e spesso si risolve con la composizione negoziata, e su quel fronte serve un Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. E quando la partita si sposta sul terreno dell’impugnazione — perché un’istanza è stata accolta, perché una domanda è stata dichiarata inammissibile, perché la qualifica di start-up è stata negata — serve un avvocato cassazionista che possa portare avanti la stessa linea fino all’ultimo grado di giudizio. Sono le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, ed è la ragione per cui questo tipo di fascicolo trova qui una risposta completa anziché frammentata.

Non aspettare che siano i tuoi creditori a scegliere per te quale procedura ti riguarderà.

📩 Scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano al termine di questa pagina. Una valutazione fatta mentre i termini corrono ancora vale molto più di una difesa costruita quando sono scaduti.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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